RICORSO N. 88 DEL 12 AGOSTO 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 2019.

(GU n. 40 del 2.10.2019)

 

Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in piazza Citta' di Lombardia n. 1 - 20124 Milano;   per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 4 e 10 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2019.

Sul B.U.R. Lombardia n. 23 del 7 giugno 2019 e' stata pubblicata la legge regionale 6 giugno 2019, n. 9, recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019».

All'art. 2 («Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2006») la legge regionale precisa che:   1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche:   a) dopo il comma 5-duodecies dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti:   «5-terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle societa' a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non puo' essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, l'incarico di amministratore e' svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle societa' di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle societa' stesse.

5-quaterdecies. Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalita' con rapporto di lavoro subordinato, le societa' partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le societa' a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre societa' di cui al presente comma. A tal fine, la societa' interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre societa' che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilita' volontarie.

In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi».

L'art. 4 («Modifiche agli articoli 28-sexies, 55 e 59 della legge regionale n. 34/1978 e all'art. 1 della legge regionale n. 23/2018») dispone che:   1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) sono apportate le seguenti modifiche:   a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 28-sexies, le parole «ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica»;   b) la lettera c-ter) del comma 3 dell'art. 28-sexies e' soppressa;   c) dopo il comma 2-bis dell'art. 55 sono inseriti i seguenti:   «2-ter. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2-bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale n. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la Giunta regionale e gli stessi enti sanitari.

2-quater. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalita' operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 2-ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e gli enti sanitari.»;   d) al secondo periodo del comma 8-quinquies dell'art. 59, le parole «non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile.» sono sostituite dalle seguenti: «l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed e' successivo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni relativi a spese per acquisizione di beni e servizi devono essere pertanto assunti preventivamente alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011.»;   e) dopo il comma 8-quinquies dell'art. 59 sono aggiunti i seguenti:   «8-sexies. In presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dirigente competente per materia, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimita', puo' autorizzarne il pagamento per evitare il prodursi di oneri finanziari accessori.

8-septies. La disposizione di cui al comma 8-sexies si applica anche ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze divenute esecutive gia' alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.»».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2019) e' abrogato.

L'art. 3 («Modifiche alla legge regionale n. 20/2003») prevede infine che:   1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:   a) alla lettera l) del comma 2 dell'art. 9, sono aggiunte, in fine, le parole: "e nuovi media.";   b) dopo l'art. 9 e' aggiunto il seguente:   «Art. 9-bis (Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale). - 1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identita' digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignita' digitale.

2. Al fine del piu' efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, e' istituito presso il CORECOM un Osservatorio.

L'Osservatorio ha finalita' di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonche' di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

3. Il CORECOM puo' sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorita' indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le universita' lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attivita' dell'Osservatorio.

4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il CORECOM puo' utilizzare le risorse trasferite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualita' di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.»;   c) al comma 2 dell'art. 15, le parole «sono iscritte nel bilancio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale»;   d) dopo il comma 2 dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti:   «2-bis. Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite di cui al comma 2, ove sussistano le seguenti condizioni:  a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;  b) assenza di adeguate professionalita' all'interno del Consiglio regionale;  c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.

2-ter. Sono altresi' escluse dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dal contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalita', come disciplinato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, ove sussistano le seguenti condizioni:  a) le spese sostenute per le singole fattispecie previste dal decreto-legge n. 78/2010 o dal decreto legislativo n. 75/2017, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalita', devono essere totalmente coperte dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;  b) i fondi a valere sulle risorse assegnate e trasferite devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;  c) devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.

2-quater. In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9-bis le risorse assegnate e trasferite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttivita', indennita' di specifica responsabilita', indennita' di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalita', e altre indennita') del personale del Consiglio regionale e, ancorche' distaccato presso il CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.

2-quinquies. L'Ufficio di presidenza, nel determinare le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12, assume determinazioni anche in merito alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le funzioni delegate di cui all'art. 10 da utilizzare per le specifiche finalita' previste ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9-bis. Nel bilancio finanziario gestionale sono conseguentemente individuati specifici stanziamenti per le fattispecie di spesa interamente finanziate con le risorse trasferite al Consiglio regionale per funzioni delegate di cui all'art. 10.»;  e) al comma 1 dell'art. 18, le parole «per l'esercizio finanziario 2018 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, nonche' con le risorse assegnate dall'Autorita' e dagli altri soggetti di cui all'art. 10 iscritte nel bilancio del Consiglio regionale».

Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che le citate disposizioni si pongano in contrasto con l'art. 117 secondo comma lettera 1) Cost. in tema di «ordinamento civile» riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 2), con l'art. 117 secondo comma lettera e) Cost. in tema di debiti fuori bilancio (art. 4) e con gli articoli 117 secondo comma lettera 1) Cost. in tema di «ordinamento civile», terzo comma nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, 3 e 97 Cost. (art. 10).

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

 

Motivi

 

Art. 2 della L.R. 9/2019   La norma integra l'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, inserendo anche il comma 5-quaterdecies in cui si disciplina la procedura di mobilita' volontaria per il personale dipendente delle societa' partecipate della Regione e per il cui trasferimento si osservano le disposizioni statali e del contratto collettivo.

Le procedure di mobilita' per le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 erano regolate dai commi 563 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (1)   Con l'intervento abrogativo dei commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis ad opera dell'art. 28, lettera t) del decreto legislativo n. 175/2016 («Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»), la citata disciplina e' venuta meno e, per effetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 («Gestione del personale») del medesimo Testo unico, la regolazione e' demandata all'osservanza delle norme del Codice civile e, in particolare, dell'art. 2112, (2) salvo che per la tipica procedura di mobilita', cosiddetta di «reinternalizzazione», prevista dal successivo comma 8.

Pertanto, in materia di gestione del personale, non emerge la possibilita' per le regioni di legiferare in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico, in quanto si correrebbe il rischio di una disciplina divergente sul medesimo istituto nell'ambito di ogni regione.

Poiche' il citato comma 5-quaterdecies e' invece intervenuto su tale disciplina, si configura la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, sancita all'art. 117, secondo comma, lettera I) Cost. (cfr. al riguardo la sentenza n. 146/2019).

Art. 4 della legge regionale n. 9/2019   L'art. 4, comma 1, alla lett. e) interviene nella materia dei debiti fuori bilancio, gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 118/2011, il quale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato.

In particolare, i commi 8-sexies e 8-septies aggiunti dalla norma in esame all'art. 59, della legge regionale n. 34/1978 si pongono in contrasto con l'art. 73, comma 4, (3) del decreto legislativo n. 118/2011, consentendo il pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive prima del riconoscimento della loro legittimita'.

Al riguardo, si richiama quanto evidenziato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche nella delibera n. 20/2018/PAR che riporta quanto rappresentato dalla Commissione Arconet nella riunione del 30 marzo 2016 in risposta ad alcuni quesiti riguardanti i debiti fuori bilancio, in relazione all'applicazione della disposizione normativa di cui al punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011:   «Se l'impegno riguardante un debito fuori bilancio e' registrato in assenza del riconoscimento del debito la procedura contabile di spesa non e' legittima. Pertanto non si puo' procedere all'impegno e alla liquidazione di una spesa registrata successivamente alla nascita dell'obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio».

Peraltro, il comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede proprio in relazione a di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, una procedura semplificata di silenzio-assenso, in forza della quale si intende riconosciuta la legittimita' di detti debiti fuori bilancio decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.

Ne consegue che la previsione contenuta nella disposizione impugnata, nel prevedere (al comma 8-sexies) che «il dirigente competente per materia, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimita', puo' autorizzarne il pagamento per evitare il prodursi di oneri finanziari accessori» viene a porsi in contrasto con il citato art. 73 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, con cio' violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Art. 10 della legge regionale n. 9/2019   L'art. 10 al comma 5 integra l'art. 15 della legge regionale n. 20/2003, in tema di finanziamento delle funzioni esercitate dal CORECOM, inserendo, dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter, ,2-quater e 2-quinques.

In particolare, dai primi tre commi citati risulta che:   - i costi derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro nelle diverse forme a tempo determinato non sono computabili agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla normativa nazionale qualora essi siano interamente finanziati dalle risorse ottenute da terzi, iscritte nel bilancio regionale (comma 2-bis);   - le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate non sono computabili al fine del rispetto dei vincoli di contenimento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse deputate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalita', previsti dalla normativa statale se esse sono totalmente coperte dalle risorse ottenute per lo svolgimento delle funzioni medesime (comma 2-ter);   - le risorse acquisite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per incrementare il trattamento economico accessorio del personale ad esse esclusivamente adibito (comma 2-quater).

Al riguardo, premesso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2003, (4) il CORECOM, per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della Regione, si evidenzia come le norme suddette hanno in comune un metodo di deroga delle disposizioni statali volte a costituire principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

Infatti, i vincoli prescritti dal legislatore nazionale contenuti all'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, quelli previsti ai sensi del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, richiamati nelle descritte norme regionali, rappresentano una regolazione uniforme a cui deve attenersi tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro e' stato contrattualizzato (incluse le regioni) e pertanto sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla potesta' legislativa dello Stato (sul punto si vedano le recenti sentenze della Corte n. 146/2019, n. 154/2019 e n. 157/2019).

Cio' posto, si ritiene che le disposizioni in parola nel momento in cui introducono deroghe - non previste dalla normativa nazionale - al rispetto dei vincoli di spesa del personale, nonche' all'utilizzo delle risorse acquisite per l'esercizio delle funzioni delegate per incrementare il trattamento economico accessorio, si pongano in conflitto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, terzo comma, nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. Le stesse disposizioni nel contempo vengono a violare anche gli articoli 3 (in quanto si introduce per la sola Lombardia un regime in violazione del principio di uguaglianza) e 97 comma 1 Cost. (in forza del quale «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debitopubblico»).

(1) L'art. 1 comma 563 della legge n. 147/2013 cosi' disponeva: «Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche Amministrazioni».

(2) L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 cosi' dispone: «Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi».

(3) L'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 (nel testo modificato dall'art. 38-ter, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) cosi' dispone: «Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta».

(4) L'art. 14, ai commi 1 e 2, della legge regionale n. 20/2003 cosi' dispone: «Il CORECOM, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura del Consiglio regionale individuata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

2. La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM e' determinata, su proposta del Presidente del Comitato medesimo, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge regionale n. 20/2008 ed e' posta alle dipendenze funzionali del CORECOM».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 2, 4 e 10 della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri 6 agosto 2019.

Roma, 6 agosto 2019

Vice avvocato generale dello Stato: De Bellis