RICORSO N. 55 DEL 6 MAGGIO 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 2019.

(GU n. 25 del 19.6.2019)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente;   Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, e dell'art. 19 della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

 

Fatto

 

Con la legge n. 5 del 2019 la Regione Piemonte ha dettato disposizioni in tema di complessi ricettivi all'aperto e di turismo itinerante. In particolare, i primi due commi dell'art. 9 della predetta legge, rubricato: «Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo itinerante», prevedono che: «1. L'insediamento dei complessi ricettivi all'aperto, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5, e' consentito unicamente nelle aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformita' alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversita', della Rete Natura 2000, nonche' alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed e' soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonche' al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione (sottolineatura aggiunta: n.d.r.).

2. Sono soggette, altresi', al rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1 le strutture di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobil home, e) ed f) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o mobil home, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».

L'art. 19 della predetta legge regionale, rubricato: «Regolamento di attuazione», dispone tra l'altro che: «La Giunta regionale [...] adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:   [omissis]   e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5;   f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;   [omissis]».

Le suddette disposizioni presentano profili di illegittimita' costituzionale nella parte in cui non garantiscono il rispetto delle norme statali relative alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Esse meritano di essere percio' censurate per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in relazione agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25 e 23.26) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, le norme regionali che disciplinano le strutture ricettive temporanee e mobili non possono prescindere dalla rilevanza paesaggistica e devono rispettare le disposizioni stabilite in materia dalla legislazione statale (cfr. Corte costituzionale, n. 119 del 2016). Nel caso di specie questi principi risultano violati.

In particolare, il primo comma dell'art. 9 della legge regionale Piemonte n. 5 del 2019 sottrae l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili previsti dall'art. 6, comma 5 (e cioe' di quelli aventi finalita' sociali, ricreative, culturali e sportive), al rispetto dei piani regolatori comunali o intercomunali che individuano le aree destinate a fini turistico-ricettivi e delle disposizioni normative in materia paesaggistica; in tal modo, tali insediamenti possono essere consentiti dal Comune ai sensi del predetto art. 6, comma 5, anche al di fuori di tali aree e senza il rispetto delle disposizioni in materia paesaggistica. Cio' comporta che le strutture in esame, anche quando rientrano in zone tutelate, non sono soggette ad alcuna verifica di compatibilita' con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale, in contrasto con quanto disposto in materia di autorizzazione dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e con le disposizioni contenute negli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25 e 23.26) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, che prevedono forme di esenzione o di semplificazione procedurale.

Ad analoghe censure si espone il secondo comma, terzo periodo, del predetto art. 9, che considera non rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e percio' sottratti al regime di autorizzazione disciplinato dall'art. 146 del codice, le installazioni di cui all'art. 5, lettera f), e cioe' le «strutture edilizie leggere o manufatti», sebbene nessuna esenzione di tal genere sia prevista dalla disciplina statale di riferimento, contenuta nell' art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, finalizzata all'ottimale tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione.

Costituzionalmente illegittima e' anche la disposizione contenuta nel quarto periodo del secondo comma del citato art. 9, secondo cui non sono rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e non richiedono quindi autorizzazione ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, le installazioni di cui all'art. 5, lettera g), e cioe' le strutture per il soggiorno diurno degli ospiti, conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento (c.d. «preingressi»), limitatamente agli interventi di cui al punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017. Anche in questo caso la norma contrasta con la normativa statale di riferimento, a cui la disciplina regionale si deve uniformare ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, per assicurare la migliore tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Infatti, ne' l'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, ne' il richiamato punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 prevedono una simile esenzione. In particolare, il predetto punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 esclude dall'autorizzazione gli «interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta gia' munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti»; in tale ambito non rientra la disciplina dei «preingressi» desumibile dal combinato disposto dagli articoli 5, comma 2, lettera g) e 9, comma 2, della legge regionale in esame, perche' il progetto a costruire, a cui l'autorizzazione paesaggistica fa riferimento, non illustra necessariamente tutte le installazioni, ma soltanto la «disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni» (cfr. art. 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale Piemonte n. 5 del 2019). Pertanto, gli interventi di manutenzione o sostituzione per i quali il legislatore regionale ha escluso l'autorizzazione non si identificano con quelli per i quali la norma statale prevede l'esonero, che riguardano solo elementi amovibili di cui nel progetto originario siano gia' puntualmente identificati caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture.

In tal modo la legge regionale consente l'esonero dall'autorizzazione per interventi non descritti nel progetto originario, ampliando le ipotesi di esonero previste dalla legge statale, riducendo il livello di tutela in violazione dell'art. 117, comma 2, lett.s) Costituzione.

2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in relazione alle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004, ed in particolare all'art. 135 e agli articoli 143 e ss. del citato decreto legislativo.

L'art. 19, comma 1, della legge regionale in esame prevede che «La Giunta regionale [...] adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:   [omissis]   e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5;   f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonche' i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'art. 7;   [omissis]».

Tale regolamento si riferisce non solo a requisiti di carattere prestazionale, ma anche ad aspetti tecnico-edilizi. Infatti la legge regionale opera numerosi richiami al predetto regolamento per definire i requisiti (anche di carattere dimensionale e localizzativi) degli insediamenti. Si possono richiamare, in proposito, l'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, che fa riferimento al precedente comma 1, che tratta anche di «locali accessori»; l'art. 5, comma 2, che si riferisce alle casistiche definite al precedente comma 1, tra cui rientrano «unita' abitative fisse», «mezzi mobili», «strutture edilizie leggere e manufatti» e «preingressi»; l'art. 6, comma 7, che concerne «campeggi», «villaggi turistici» e «locali»; l'art. 7, comma 4, che si riferisce all'allestimento di «aree adibite a garden sharing»; l'art. 8, comma 6, interessa, tra l'altro, la «realizzazione di apposite aree per la ricettivita' all'aperto» di cui al precedente comma 1. Tutte queste disposizioni affidano infatti al regolamento la disciplina di requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente quali opere o interventi. Pertanto, il regolamento di cui trattasi attiene anche alle modalita' realizzative di strutture che, costituendo tutte opere o interventi, sono capaci di incidere dal punto di vista territoriale ed hanno conseguente rilevanza culturale e paesaggistica.

Cio' premesso, si rileva che le predette disposizioni dell'art. 19 della legge regionale in esame, non contengono un esplicito richiamo ai requisiti di compatibilita' con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale, che sono garantite dalle previsioni e dalle prescrizioni delle parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004, ed in particolare dalle disposizioni del Piano paesaggistico regionale previsto dagli articoli 135 e 143 e ss.

La norma qui censurata non assicura dunque il rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta dalla normativa statale richiamata, in guisa che essa si pone in contrasto con i principi desumibili dagli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni.

 

P.Q.M.

 

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, commi 1 e 2, e 19 della legge regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante», per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Costituzione.

Si riproducono:   1. copia della legge regionale impugnata;   2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 26 aprile 2019

L'Avvocato dello Stato: Guida