RICORSO N. 2 DEL 3 GENNAIO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018.

(GU n. 5 del 31.1.2018)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Molise, in persona del presidente in carica della giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 dicembre 2017, degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 nonche' della intera legge, avente contenuto omogeneo, della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 58 del 26 ottobre 2017.

In data 26 ottobre 2017, sul n. 58 del Bollettino ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 24 ottobre 2017 recante «Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo».

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 nonche' l'intera legge regionale anzidetta - la quale ha un contenuto normativo omogeneo essendo volta a disciplinare in maniera organica e sistematica la rete dei servizi assistenziali per la cura di talune patologie neuropsichiatriche istituendo appositi centri residenziali e semiresidenziali per il trattamento dei minori, degli adolescenti e degli adulti affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva (DPS) - interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise e violano percio' l'art. 120 della Costituzione.

Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del suddetto Piano, le citate disposizioni violano anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l'art.

117, comma 3, della Carta fondamentale.

Gli articoli 11 e 14 della legge regionale, prevedendo e finanziando con risorse del Fondo sanitario regionale iniziative ed interventi di natura non sanitaria, violano anch'essi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, percio', sia l'art. 117, comma 3, della Carta fondamentale sia l'art.

81, comma 3, Cost.

Lo stesso art. 14 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, viola invece sia l'art. 81, comma 3, della Costituzione, e l'obbligo di copertura delle spese ivi previsto, sia l'art. 117, comma 3, della Carta contrastando anch'esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento.

Premessa.

Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre premettere che la Regione Molise, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni prevista dal comma 173 della medesima disposizione.

Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Molise e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organi pativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.).

In applicazione di tale disposizione, nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise e per l'attuazione del Programma operativo 2015-2018 individuando lo stesso nella persona del Presidente pro tempore della Regione, il quale e' stato successivamente affiancato da un sub-commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015.

In particolare, la lettera b) della delibera da ultimo citata assegna al presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo relativo al triennio 2015-2018. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi:   al punto «i», «la definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualita' dell'assistenza»;   al punto «ii», «la declinazione e attuazione di quanto verra' previsto in sede di Accordo Stato-Regioni su un «Piano straordinario di risanamento del Servizio sanitario della Regione Molise» e in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con quanto previsto dal regolamento sugli standard ospedalieri, sancito con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014».

In tale contesto normativo ed amministrativo e' intervenuta la legge regionale 24 ottobre 2017, n. 16 la quale, come s'e' detto, contiene disposizioni che risultano sotto piu' profili sospette di illegittimita' costituzionale per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

A

 

Gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e, piu' in generale, l'intera legge regionale 24 ottobre 2017, n. 16 e la violazione degli articoli 120, comma 2, e 117, comma 3, della Costituzione

 

I

 

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e, piu' in generale, l'intera legge regionale - la quale, come anticipato, ha un contenuto chiaramente omogeneo, essendo volta a disciplinare in maniera organica e sistematica la rete dei servizi assistenziali per la cura di talune patologie neuropsichiatriche anche attraverso l'istituzione di appositi centri residenziali e semiresidenziali per il trattamento dei minori, degli adolescenti e degli adulti affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva (DPS) -, interferiscono direttamente con le funzioni del Commissario ad acta di cui ai punti «i» e «ii» della menzionata delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015 prevedendo interventi volti a garantire, seppure limitatamente ai disturbi dello spettro autistico e del comportamento e alla disabilita' intellettiva, l'erogazione di quei livelli essenziali di assistenza ai quali deve attendere - e ai quali sta in effetti attendendo - lo stesso Commissario ad acta.

L'interferenza con le attribuzioni commissariali e' evidente in particolare con riferimento alle seguenti norme:   a) l'art. 2 prevede, tra l'altro, che la Regione, nel porre in essere gli interventi necessari a garantire la tutela della salute dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, adotti i metodi e gli interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati a livello nazionale;   b) l'art. 3 stabilisce e disciplina i percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali per la cura dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva;   c) l'art. 4 istituisce presso la Direzione generale per la salute il Coordinamento regionale per i soggetti con disturbi dello spettro autistico e disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva il quale, secondo quanto previsto dall'art. 5, ha il compito, tra l'altro, di coordinare le attivita' di tutti i soggetti presenti nelle filiere assistenziali specifiche attivabili nella Regione, valorizzandone tutti gli apporti utili individuati e promuovendone l'integrazione nei processi assistenziali specifici;   d) gli articoli 6, 7 e 8 istituiscono i Centri regionali di riferimento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico e con disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva, rispettivamente per l'eta' evolutiva e per l'eta' adulta, e ne disciplinano l'organizzazione.

Tali Centri organizzano i servizi diretti alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione di tali soggetti al fine di favorire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto: detti Centri includono personale di neuropsichiatria infantile, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e tutti i soggetti erogatori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali utili alla presa in carico e alla continuita' assistenziale dei menzionati soggetti;   e) l'art. 9 istituisce la Consulta delle associazioni di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva e ne individua l'organizzazione e le funzioni, che attengono, tra l'altro, alla presentazione di proposte e di osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche sociali rivolte a tali soggetti;   f) l'art. 10, comma 1, costituisce una rete integrata di cura e di assistenza multiprofessionale e multisetting per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, comprensiva di attivita' diurne e di appositi centri residenziali e semiresidenziali. Il comma 2 di tale disposizione prevede inoltre che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalita' per la realizzazione dei centri indicati al comma 1 secondo le norme vigenti e i regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tali centri devono tra l'altro: a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attivita' psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio; b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza previsti nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali specifici, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi in questione; c) avvalersi della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l'eta' evolutiva e del Centro regionale autismo per l'eta' adulta, in rapporto all'eta' della persona ospite dei centri medesimi.

Il complesso delle riportate disposizioni e, segnatamente, l'istituzione di un'articolata rete assistenziale e la creazione di appositi centri residenziali e semiresidenziali per la cura dei soggetti affetti dai menzionati disturbi (art. 10), interferisce pesantemente e, come s'e' detto, illegittimamente con il mandato commissariale di talche' la legiferazione regionale sul punto incorre innanzitutto nella violazione dell'art. 120, comma 2, Cost.

Ed invero, anche laddove dette misure dovessero trovare riscontro nelle previsioni del Programma operativo, la competenza funzionale alla loro attuazione spetterebbe comunque al Commissario ad acta, e non certo all'organo legislativo regionale.

Le norme richiamate, infatti, contenendo disposizioni puntuali ed immediatamente esecutive sulla definizione e sull'organizzazione di una parte della rete assistenziale regionale - quella relativa alle patologie neuropsichiatriche in questione -, condizionano l'operato del Commissario ad acta - che per provvedere al riguardo avrebbe dovuto adottare un decreto commissariale ad hoc - ed interferiscono altresi' con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla verifica della corretta esecuzione del mandato commissariale.

Le citate disposizioni normative (articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10) nonche' l'intera legge regionale n. 16/2017, in quanto avente contenuto normativo omogeneo (secondo quanto precisato, in termini di ammissibilita' dell'impugnativa di un'intera legge, dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte: cfr., da ultimo, la sentenza n. 14/2017 nonche' le sentenze nn. 238/2006 e 359/2003), hanno dunque invaso spazi che sono stati temporaneamente interdetti alla competenza legislativa - ma anche amministrativa - regionale per effetto dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120, comma 2, Cost.

Sia consentito in proposito richiamare la ben nota e consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte giusta la quale «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (cosi' la sentenza n. 110/2014; sul punto v. anche le sentenze n. 79/2013, n.

28/2013, n. 18/2013, n. 131/2012 e n. 78/2011).

Ed ancora si e', anche di recente, affermato - sentenza n. 14 del 2017 - che le funzioni del Commissario ad acta «come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e gia' n. 78 del 2011). L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza e' meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenza n. 227 del 2015) (nello stesso senso, la sentenza n. 266 del 2016).

Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale» (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza n.

266 del 2016) (cosi' la sentenza n. 106/2017).

Sotto tale profilo le disposizioni regionali sopra richiamate sono dunque costituzionalmente illegittime per violazione dell'art.

120, comma 2, Cost.

 

II

 

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 e, piu' in generale, l'intera legge regionale n. 16/2017, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, impingono altresi' nella violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. perche' si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Come appare evidente gia' dalla rubrica delle norme sopra richiamate, infatti, le disposizioni ivi contenute, riguardando l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale, interferiscono con le azioni e gli interventi prioritari affidati dal Governo al Commissario ad acta e, in particolare, con il compito di provvedere al«la definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualita' dell'assistenza» di cui al punto «i» della lettera b) della delibera 18 maggio 2015 del Consiglio dei ministri.

Sia consentito richiamare in proposito la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che, in molteplici occasioni, in relazione alla legiferazione regionale in costanza di mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, ha affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria e' riconducibile, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente: la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica (v., ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014).

In particolare, codesto ecc.mo Collegio ha affermato che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n.

191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 14 del 2017) (cosi' la sentenza n. 106/2017).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che le Regioni possano poi adottare unilateralmente misure - amministrative o normative - con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).

Al contrario, le indicate norme regionali, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro della Regione e contrastanti con le previsioni del Programma operativo 2015-2018, non rispettano i vincoli imposti dall'anzidetto Piano di rientro dal deficit sanitario e dal relativo Programma operativo.

In tal modo, esse pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio ivi previsti confliggendo percio' con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in campo sanitario stabiliti, come s'e' detto, dall'art. 2, commi 80 e 95, legge n. 191/2009 e in base ai quali in costanza di piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti - legislativi od amministrativi - che siano o possano essere di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'accordo e del relativo piano vincolanti per la regione stessa.

Le disposizioni regionali impugnate, contrastando con principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano pertanto l'art. 117, comma 3, Cost.

il quale stabilisce che la potesta' legislativa concorrente delle Regioni deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle leggi dello Stato.

 

B

 

Gli articoli 11 e 14 della legge regionale 24 ottobre 2017, n. 16 e la violazione degli articoli 117, comma 3, e 81, comma 3, della Costituzione   L'art. 11 della legge, prevedendo percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e da disturbi del comportamento e disabilita' intellettiva e relazionale, introduce disposizioni finalizzate all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette da tali disturbi.

In base al successivo art. 14 tali prestazioni, di natura essenzialmente sociale, sono finanziate con risorse del Fondo sanitario regionale.

Sotto questo profilo il combinato disposto delle due norme risulta contrastare con il principio generale - afferente ad intuitive esigenze di coordinamento della finanza pubblica e, nello specifico, di contenimento della spesa pubblica sanitaria - secondo il quale prestazioni di natura non sanitaria non possono essere finanziate con risorse, come quelle previste dai fondi sanitari reg-ionali, specificamente destinate al finanziamento della spesa sanitaria: e, come tali, confliggendo con principio fondamentale stabilito da legge dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l'art. 117, comma 3, Cost.; violando altresi', e nel contempo, il principio - e l'obbligo - di copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 3, Cost.

Ed infatti, il divieto, per le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, di effettuare spese non obbligatorie - tra le quali va annoverato il finanziamento di prestazioni di natura sociale, come tali non sussumibili tra i c.d. LEA -, trova il proprio fondamento normativo negli articoli 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tali norme statali stabiliscono infatti, da un lato, che le regioni sottoposte a piano di rientro non possono effettuare spese non obbligatorie e che gli atti emanati in violazione di tale divieto sono nulli (art. 1, comma 174, legge n. 311 del 2004); e, dall'altro, che gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a non adottare nuovi provvedimenti legislativi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro (art. 2, comma 80, legge n. 191 del 2009).

In tal senso si e' del resto espresso anche codesto ecc.mo Collegio il quale, con la sentenza n. 51 del 2013, ha specificato che le prescrizioni contenute nei piani di rientro sono inderogabili e impediscono qualsiasi estensione della spesa a servizi diversi da quelli espressamente previsti dai piani stessi.

 

C

 

L'art. 14 della legge regionale 24 ottobre 2017, n. 16 e la violazione degli articoli 81, comma 3, e 117, comma 3, della Costituzione   Autonomo esame ed ulteriore specifica censura merita invece l'art. 14 della legge reg. n. 16/2017.

L'art. 14, recante le disposizioni finanziarie, prevede che «All'attuazione della presente legge si provvede mediante risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente».

La norma, prevedendo la copertura finanziaria della legge con le «risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente», contrasta, nella sua genericita', con quei principi di attualita' e certezza della copertura della spesa, piu' volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ai quali si deve necessariamente conformare ogni disposizione finanziaria; con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione.

Inoltre, la disposizione finanziaria in esame, nel prevedere interventi che implicano nuovi e maggiori costi non quantificati a carico del Fondo sanitario regionale di parte corrente, non e' coerente con la cornice programmatoria gia' definita dal Piano. Essa, quindi, contrasta, oltre che con il principio di copertura finanziaria delle spese di cui all'art. 81, comma 3, Cost., con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, con l'art. 117, comma 3, Cost.

La denunziata violazione si concreta infatti sotto due distinti profili: da un lato, nella misura in cui, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, confligge (anch'essa) con i principi fondamentali di cui all'art. 2, commi 80 e 95, legge n.

191/2009 (v. Corte costituzionale n. 131/2012); dall'altro, perche' non rispetta i vincoli di spesa imposti alle regioni in piano di rientro.

Anche sul punto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte e' ferma nel ritenere che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)» (cosi' la sentenza n. 91/2012).

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 nonche' l'intera legge, avente contenuto omogeneo, della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 58 del 26 ottobre 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 dicembre 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 22 dicembre 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise n. 16 del 24 ottobre 2017 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 58 del 26 ottobre 2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 24 dicembre 2017

Il vice Avvocato generale dello Stato: Mariani