RICORSO N. 39 DEL 23 MAGGIO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 8 maggio 2017.

(GU n. 24 del 14.06.2017)

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 16 marzo 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 14 del 23 marzo 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017.

Fatto  

In data 23 marzo 2017 e' stata pubblicata, sul n. 14 del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2017, recante «ridefinizione dei confini tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes».

La disposizione contenuta nell'articolo unico della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni statutarie e costituzionali, nonche' illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di  

Diritto  

1.1. La legge della Regione autonoma della Sardegna n. 4 del 18 marzo 2017, provvede, «ai sensi del titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58», alla ridefinizione dei confini tra i due comuni di Magomadas e Tresnuraghes, «cosi' come risulta dalla relazione esplicativa e dalle planimetrie descrittive» allegate alla legge.

Dalla consultazione di tali documenti emerge che, in forza di tale ridefinizione, si da' luogo ad una permuta di porzioni di territorio tra i due Comuni, che determina, tra l'altro, un incremento della popolazione residente in favore del Comune di Tresnuraghes e un decremento demografico nel Comune di Magomadas.

La norma che oggi si impugna, estremamente sintetica, non fa menzione o rinvio ad alcuna consultazione popolare svoltasi sul punto, ne' ne prevede la effettuazione, disponendo immediatamente e direttamente la ridefinizione dei confini tra i due comuni interessati.

1.2. La richiamata legge regionale n. 58/1986 prevede, invero, tra l'altro (agli articoli 16 e seguenti), il procedimento per la definizione dei confini.

In particolare, secondo quanto affermato dall'art. 19, e' espressamente disposto che debba essere acquisito il parere dei Consigli comunali interessati dalla «determinazione e definizione dei confini comunali» (ed eventualmente dei Consigli provinciali). Nulla invece, almeno apparentemente, prevede il menzionato Titolo II sulla necessita' che si debba svolgere una consultazione popolare sul punto.

Provvede, tuttavia, la legge (Titolo IV - articoli 22 e seguenti) a disciplinare in via generale le modalita' di svolgimento di una consultazione popolare, «quando vi si debba procedere».

Occorre pertanto prendere in considerazione la disposizione fondamentale e di principio contenuta nell'art. 1 (Finalita' della legge), che espressamente richiama i «referendum consultivi ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Sardegna approvato con legge 26 febbraio 1948, n. 3».

1.3. La previsione statutaria, norma di rango costituzionale, chiarisce indi, in maniera non equivoca sul punto, all'art. 45, che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni» (enfasi aggiunta).

Non sembra pertanto possibile dubitare, dal combinato disposto delle norme ora richiamate, che una corretta ricostruzione del quadro normativo vigente conduce a concludere nel senso che la ridefinizione dei confini tra due comuni (ipotesi che pacificamente ricorre nella fattispecie) costituisce una delle ipotesi contemplate dal Titolo IV della legge regionale n. 58/86 nelle quali si deve procedere alla consultazione popolare.

Ma cio', con piena evidenza, non e' avvenuto nel caso di specie.

Il legislatore regionale e' pertanto incorso in una palese violazione delle norme di rango costituzionale regolanti la fattispecie, e cio' sotto duplice profilo.

2.1. Va doverosamente riconosciuto che la Regione Sardegna, non dissimilmente dalle altre Regioni a statuto speciale, gode di una competenza legislativa esclusiva in materia di «...b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 3 dello statuto di autonomia).

Tale competenza deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Il legislatore regionale e', inoltre e certamente, limitato dalle previsioni contenute nello statuto stesso: norma, si ripete, di rango costituzionale.

2.2. La legge che oggi si impugna si pone pertanto in evidente contrasto, in primo luogo, con il gia' richiamato art. 45 dello statuto, che prevede l'obbligo di consultare le popolazioni interessate laddove si intenda procedere ad una modifica delle circoscrizioni comunali.

Cio' non risulta essere avvenuto, ne' la legge che si impugna prevede che debba avvenire.

Si e' in tal modo certamente posta in essere una patente violazione della disposizione statutaria, anche perche', in ogni caso, la volonta' espressa nel referendum dalle popolazioni direttamente interessate deve avere autonoma evidenza nel procedimento, cosi' che il legislatore regionale dimostri di averne tenuto conto nell'adottare la propria finale determinazione.

2.3. Ma vi e' di piu'.

Rientra tra i principi di carattere generale che vincolano la Regione nello svolgimento della funzione legislativa anche quanto previsto, in perfetta sintonia con la disposizione statutaria, dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, che testualmente dispone che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

L'art. 1 della legge regionale n. 4/2017 incorre pertanto nella patente violazione anche della or richiamata disposizione costituzionale, posta a garanzia della partecipazione popolare ad un procedimento destinato ad incidere significativamente sulla vita quotidiana dei cittadini interessati.

In tal senso si e' gia' piu' volte in precedenza espressa codesta Ecc.ma Corte (Corte costituzionale, sentenze n. 214/2010; n. 47/2003; n. 94/2000; n. 433/1995; n. 279/1994; n. 107/1983; n. 204/1981), in fattispecie tutte relative a Regioni a statuto ordinario, ma ponendo principi certamente applicabili anche al caso oggi in esame, considerato, tra l'altro, il tenore degli articoli 3 e 45 dello statuto della Regione Sardegna sopra richiamati.

Va dunque dichiarata la incostituzionalita' della norma oggi censurata, riaffermandosi il principio secondo il quale le norme costituzionali richiamate (articoli 3 e 45 dello statuto della Regione Sardegna; art. 133 della Costituzione) comportano per la Regione l'obbligo di procedere all'accertamento della volonta' popolare mediante referendum, in quanto strumento che "garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n.

279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n.

94 del 2000)" (Corte costituzionale, sentenza n. 214/2010 cit.).

P.Q.M.  

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per violazione degli articoli 3 e 45 dello statuto della Regione Sardegna e dell'art. 133 della Costituzione, l'art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 16 marzo 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 14 del 23 marzo 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14 maggio 2017;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 18 maggio 2017     Gli Avvocati dello Stato: Marrone - Salvatorelli