RICORSO N. 20 DEL 23 FEBBRAIO 2017 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 febbraio 2017.

(GU n. 14 del 05.04.2017)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.

00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24631 del 14 febbraio 2017, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 180 del 14 febbraio 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - pec: renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E 10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L pec: cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;   per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.

1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016.

 

Fatto

 

Nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

Tale legge e' composta di due parti e di diversi allegati, tabelle e quadri riassuntivi.

Ai fini del presente ricorso interessa unicamente la Parte I, Sezione I, contenente «Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici», peraltro composta di un solo articolo (art.

1), suddiviso in 638 commi, di variegato contenuto che rende difficile una illustrazione generale in fatto.

Va subito messo in rilievo che il comma 638 di tale articolo dispone che le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che in linea di principio dovrebbe risolvere ogni questione, facendo della compatibilita' con lo Statuto di autonomia il punto di discrimine tra applicazione e non applicazione delle disposizioni alla ricorrente Provincia (come piu' volte riconosciuto da codesta ecc.ma Corte sentenza n. 229/2013 e n. 141/2015).

Anche l'espresso richiamo alla legge costituzionale n. 3 del 2001, contenuto nel comma 638, dovrebbe garantire l'operativita' della norma transitoria di cui all'art. 10 della medesima legge costituzionale che dispone, per il periodo intermedio sino all'adeguamento degli statuti speciali alla riforma costituzionale, l'applicazione della medesima limitatamente alle parti di essa che prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dagli statuti stessi, posto che l'effetto della clausola di principio richiamata e' quello di ampliare e non restringere gli ambiti di materia gia' spettanti per Statuto speciale (cfr. sentenze n. 181/2006, n. 371/2008, n. 357/2010).

Sennonche', nonostante detta clausola di salvaguardia, l'art. 1 della legge in questione reca alcune disposizioni che, o paiono essere destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia, in quanto includono espressamente le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari, senza essere state preventivamente concordate, oppure, in modo indiretto, sono destinate a produrre effetti nei suoi confronti, di modo che risulta ardua un'interpretazione adeguatrice al fine di renderle compatibili con l'ordinamento statutario (Corte costituzionale, sentenze n. 412/2004 e n. 228/2013), vanificando cosi' la predetta clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale, come ritenuto da codesta ecc.ma Corte, in presenza di riferimenti diretti o di indici comunque contrari (sentenza n. 88/2006).

La normativa in questione nemmeno contiene sole disposizioni di principio che non sarebbero comunque direttamente applicabili, seppur comportanti per la Provincia autonoma di Bolzano l'obbligo di adeguamento della propria normativa, se ed in quanto vincolanti ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione statutaria (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2).

Le disposizioni in questione sono quelle di cui ai commi 392 e 394 nonche' quelle di cui al comma 475, lettere a) e b).

1. - Commi 392 e 394.

Il comma 392 dispone, per gli anni 2017 e 2018, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti n.

21/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro (primo periodo).

La stessa norma prevede poi che, per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro (secondo periodo).

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, la norma in questione prescrive a queste ultime di assicurare gli effetti finanziari previsti dalla medesima norma mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017 (terzo periodo).

Con specifico riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome, infine, la norma precisa che «l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge» (quarto periodo).

Inoltre, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, il comma 394 dell'art. 1 dispone che le medesime assicurino con gli specifici accordi di cui al comma 392 il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 e che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi 30 giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

Con l'intesa dell'11 febbraio 2016 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, richiamata nelle norme in commento, le Regioni «hanno dichiarato che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle Regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole Regioni a Statuto speciale; in caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017 e di 5 miliardi di euro per il 2018, si conseguira' con un maggiore contributo delle Regioni a Statuto ordinario».

La predetta intesa in proposito richiama anche il comma 680 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relativo al generale contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, che la Provincia autonoma ricorrente ha impugnato, in parte, avanti la Corte costituzionale e che rimane tuttora operante in quanto il giudizio e' ancora pendente sub R.R. n.

10/2016.

2. - Comma 475, lettere a) e b).

Con riguardo alle disposizioni dell'art. 1 della legge qui impugnata, che disciplinano il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 463 a 484), assumono particolare rilievo per l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma ricorrente ed i suoi enti locali le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 475.

Tale comma introduce misure sanzionatorie a carico degli enti locali in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Esso cosi' dispone:   «Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:   a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

(...). Gli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;   b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;   c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. (...);   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;   e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122;   f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione».

Siccome le norme appena esaminate incidono sulle competenze costituzionali attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano nonche' sull'autonomia finanziaria ad essa riconosciuta, s'impone l'impugnativa delle stesse per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», per violazione degli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' delle correlative norme di attuazione; del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19); dell'art. 8, in particolare n. 1), dell'art. 9, in particolare n. 10), dell'art. 16 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (d.P.R.

28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190; del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 Costituzione; dell'art.

81 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012 ed alla legge n. 243 del 2012.

Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni impugnate, va esposto il quadro normativo delle prerogative e competenze della Provincia autonoma di Bolzano che si assumono violate dalle disposizioni qui impugnate.

In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso Statuto.

Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dal predetto art.

104.

Tale intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104 dello Statuto di autonomia.

Successivamente e' intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014 (c.d. «Patto di Garanzia»), sempre tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale ha portato ad ulteriori modifiche del Titolo VI dello Statuto di autonomia, sempre secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello Statuto.

Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'art. 1, commi da 407 a 413, della medesima legge il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406 di tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

E' previsto espressamente che, nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In particolare, l'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia definisce i termini e le modalita' del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea mediante il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e da quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle universita', incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la precisazione che tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto e che fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica (comma 2).

Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il comma 3 stabilisce che sono le Province a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato, che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi dello stesso articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli stessi enti di rispettiva competenza, che sono le Province a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli stessi e che, ai soli fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, le stesse comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

Al comma 4-bis e', inoltre, previsto che per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province autonome, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Inoltre, le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

Il comma 4-quater prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la Regione e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo dello stesso presente comma.

Infine, il comma 4-sexies prevede che, a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione e le Province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

L'art. 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito dall'art.

1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale, potesta' da esercitarsi nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'art. 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Inoltre, l'art. 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle Province autonome a' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art.

16 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).

Dette norme di attuazione contengono anche specifiche disposizioni per quanto attiene l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (articoli 17, 18, e 19).

Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualita' (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 82/2007, n.

353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000), definito, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia.

In particolare, per la vicina Provincia autonoma di Trento, codesta ecc.ma Corte ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le due Province autonome con la sentenza n. 133/2010. E un tanto e' stato confermato dalla recentissima sentenza n. 28/2016 di codesta ecc.ma Corte, pronunciata nel giudizio di legittimita' costituzionale di una disposizione della legge di stabilita' 2014, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre, mentre la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia, le Province autonome di Trento e di Bolzano lo sono nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso Statuto e in tali materie esercitano anche la correlativa potesta' amministrative (art. 16).

Nello specifico, le potesta' legislative che vengono in rilievo sono quelle in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuite alla Regione (art. 4, n. 7) St.), nonche' quelle in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1) St.), di igiene e sanita' (art. 9, n. 10) St.) e di finanza locale (articoli 80 e 81), di cui sono titolari le due Province autonome, con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

In relazione all'assetto statutario delle competenze sopra descritto e quale concorso delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

Che la Provincia autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e' stato ulteriormente confermato dall'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In merito codesta ecc.ma Corte, proprio con riferimento alle autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).

Per quanto attiene alla materia della tutela della salute, le disposizioni statutarie di cui agli articoli 4, n. 7), e 9, n. 10), sono state attuate mediante le norme d'attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

La norma che qui piu' rileva e' l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975, ai sensi del quale spetta alla Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre competono alle Province autonome le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria, compreso lo stato giuridico ed economico del personale addetto. Queste ultime competenze vanno esercitate nei limiti previsti dallo Statuto di autonomia.

Inoltre, nelle materie attribuite alla competenza delle Province autonome l'art. 2 delle norme di attuazione allo Statuto di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle Province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali debbano essere assunte talis qualis, ma nelle more dell'adeguamento restano applicabili le norme provinciali, per cui le norme statali nemmeno possono trovare immediata applicazione in Provincia di Bolzano. Inoltre, la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in Provincia di Bolzano si pone in contrasto con l'art. 107 dello Statuto di autonomia e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

Lo stesso decreto legislativo n. 266/1992, all'art. 4 stabilisce che gli organi statali non possono esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle ad essi attribuite dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria.

Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con l'asserzione che le norme in questione costituirebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero tutelino l'unita' economica della Repubblica.

A riguardo codesta ecc.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (cfr. sentenze n. 169/2007 e n. 229/2011) e, dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (sentenza n. 354/1994, e precedenti ivi richiamate; sentenza n. 482/1995).

Delineato cosi' il quadro delle particolari prerogative di cui gode la Provincia autonoma di Bolzano e delle competenze ad essa attribuite, in merito alle singole disposizioni lesive delle stesse si precisa quanto segue:   a) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 392, primo, secondo e terzo periodo, e comma 394 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Come gia' esposto in fatto, il comma 392 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 dispone, per gli anni 2017 e 2018, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n.

21/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro (primo periodo).

Si prevede poi che per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro (secondo periodo).

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, la stessa disposizione prescrive a queste ultime di assicurare gli effetti finanziari previsti dalla medesima norma mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017 (terzo periodo).

Il quarto periodo contiene una disposizione riferita alla sola Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e precisa che in relazione ad esse «l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art. 1 della medesima legge».

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, il comma 394 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 dispone inoltre che le medesime assicurino, con gli specifici accordi di cui al comma 392 dell'art. 1, il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 e che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi 30 giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

Sennonche', con la richiamata intesa dell'11 febbraio 2016 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, le Regioni «hanno dichiarato che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle Regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole Regioni a Statuto speciale; in caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017 e di 5 miliardi di euro per il 2018, si conseguira' con un maggiore contributo delle Regioni a Statuto ordinario».

La predetta intesa richiama in proposito anche il comma 680 dell'articolo l della legge n. 208 del 2015, relativo al generale contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, norma che questa Provincia ha impugnato, in parte, avanti a codesta ecc.ma Corte e che rimane tuttora operante in quanto il giudizio e' ancora pendente sub R.G. n. 10/2016, pur essendo anche tale ultima norma in evidente contrasto con l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma ricorrente.

Come gia' esposto, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisce alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7 St.); alle Province autonome per Statuto sono altresi' attribuite la potesta' legislativa esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1) St.) e quella concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, n. 10) St. e relative norme di attuazione - al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474) e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 St.).

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3, ha confermato la potesta' legislativa delle Province autonome, estendendola alla materia «tutela della salute» di portata piu' ampia, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 328/2006.

Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni precedenti, la sanita' e' ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa come «assai piu' ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera» (sent. n. 181/2006 e n. 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale» (sent.

n. 510/2002).

Le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 474/1975) attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle Province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari (art. 2).

Per quanto riguarda il finanziamento del Servizio sanitario provinciale, rileva l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano - nonche' la Regione Valle d'Aosta - provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari (art. 11, comma 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502) e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

Di conseguenza le disposizioni di cui all'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, che introducono modalita' di regolazione finanziaria relative al concorso statale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento espresso alle Province autonome, le quali, come detto, non sono beneficiarie del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale ripartito tra le Regioni, non sono coerenti tra loro e non sono compatibili con l'autonomia finanziaria nel settore sanitario tipicamente riconosciuta alle Province autonome.

Pertanto risultano equivoci i riferimenti espressi alle Province autonome contenuti nel provvedimento (terzo periodo del comma 392), anche in relazione ad un'esigenza intrinseca di coerenza interna e sistematica alle norme, tenuto conto della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le medesime Province autonome concordata con l'accordo sottoscritto in data 15 ottobre 2014 e recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare commi da 406 a 413 dell'art. 1), nonche' con i commi 502 e 503 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto speciale e cosi' sulla base di intesa.

Inoltre, considerati i contenuti della citata Intesa dell'1l febbraio 2016, secondo la quale la copertura di spesa, in caso di mancato accordo entro un termine ragionevole sarebbe assicurata da un maggiore contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario, appare poco chiara nei confronti delle Province autonome la norma di cui al comma 394 che accolla alle «regioni a statuto speciale» il contributo previsto nella predetta intesa, senza escludere espressamente le stesse Province autonome, le quali assicurano il loro contributo ai sensi degli specifici accordi in materia di finanza pubblica conclusi ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale.

Se le norme di cui al comma 392, primo, secondo e terzo periodo, e comma 394 dell'art. 1 dovessero essere intese come destinate a fare carico alle Province autonome di ulteriori contributi alla finanza pubblica nazionale (nello specifico quale concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale) rispetto a quelli concordati con lo Stato nell'ambito dei predetti accordi in materia finanziaria, sussiste altresi' la violazione dei principi di autonomia finanziaria contenuti nel Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare dell'art. 79 che al comma 4, quale formula di chiusura a garanzia della stabilita' del nuovo assetto dei rapporti finanziari, prevede che «nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo».

Posto inoltre che le citate norme statutarie in materia finanziaria sono state approvate con la procedura prevista dall'art.

104 dello Statuto speciale, la previsione di ulteriori contributi a carico delle Province autonome costituisce una violazione della disciplina statutaria prevista per la revisione dello Statuto speciale (articoli 103 e 104 St.), nonche' un'unilaterale modifica del citato Accordo del 15 ottobre 2014 con il Governo, che ha definito, in modo esaustivo, la natura e misura della partecipazione delle Province autonome ai processi di risanamento della finanza pubblica e l'entita' del concorso agli obiettivi di finanza pubblica assicurati dalla Regione e dalle Province autonome; lo stesso principio consensuale e, quindi, analoga violazione dello Statuto speciale ravvisabile nella disciplina statale, e' desumibile anche rispetto alla previsione di una procedura paritetica appositamente prescritta per l'emanazione e per la modifica delle norme di attuazione statutaria (con riferimento all'art. 79, in particolare comma 4, St., nonche' agli articoli 103, 104 e 107 St. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.).

Infine, va precisato che se il terzo periodo non menzionasse anche le Province autonome, il complesso delle disposizioni in questione potrebbe essere inteso in senso non lesivo delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano e delle regole che governano i suoi rapporti finanziari con lo Stato, dal momento che il quarto periodo richiama espressamente l'accordo del 15 ottobre 2014.

In merito va ancora una volta richiamata la sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 28/2016, con la quale e' stato confermato che le Province autonome godono di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un meccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome.

Ne consegue che in materia non vi possono essere disposti che non siano stati concordati ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale di autonomia e che si collochino al di fuori dell'Accordo in questione, il quale disciplina i rapporti finanziari tra i predetti enti in modo esaustivo, con l'ulteriore conseguenza che il terzo periodo del comma 392 non e' comunque applicabile in contrasto con quanto disposto dal quarto periodo, senza incorrere nella violazione del principio consensualistico/pattizio, principio espresso in diverse norme dello Statuto speciale di autonomia (art. 104, comma 1, e art. 107).

Anche l'attribuzione di un potere monocratico di decretazione al Ministro dell'economia in caso di mancata intesa in un termine predefinito dalla legge, si pone in violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

Quindi, le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 392 e al comma 394 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 sono lesive se dovessero essere intese come destinate a fare carico alle Province autonome di ulteriori contributi alla finanza pubblica nazionale (nello specifico quale concorso per garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario), aggiuntivi rispetto a quello omnicomprensivo concordato con il Patto di Garanzia del 2014.

Pertanto, esse sono incompatibili con i parametri statutari e lesive delle competenze delle Province autonome sin qui evidenziate, in violazione, in particolare, degli articoli 8, in particolare n.

1); 9, in particolare n. 10); e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e correlate norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare art. 2); degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione; dell'art. 79 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2); dell'art. 117, terzo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3; del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quindi, del principio consenualistico/pattizio; del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 Costituzione.

b) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Come gia' esposto, il comma 475 dell'articolo l della legge n.

232 del 2016, con richiamo all'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, introduce misure sanzionatorie in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Limitatamente a quanto di interesse delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla lettera a) si prevede che - in tal caso i comuni che ricadono nel territorio delle due Province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato e che tali riduzioni assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Queste ultime disposizioni prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria.

Quindi, con esplicito riferimento alle Province autonome, la norma in questione disciplina le conseguenze del mancato conseguimento del «saldo non negativo» da parte dei Comuni, nell'ambito della norma dettata in generale per le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali delle medesime, introducendo una disciplina specifica per le Autonomie speciali (Regione siciliana e Regione Sardegna) nonche' per quelle che hanno competenza in materia di finanza locale (Regione Valle d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia e Province autonome).

Prevede, inoltre, la lettera b) del comma 475 che nel triennio successivo la competente Provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, versamento che deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Le norme in questione interferiscono in modo evidente con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti tra le Province autonome e lo Stato, che comprende anche la finanza dei comuni dei rispettivi territori, come disciplinato nello Statuto di autonomia, anche a seguito del Patto di Garanzia del 15 ottobre 2014 e delle conseguenti modificazioni statutarie intervenute.

Il legislatore statale qualifica le disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 e, quindi, anche il comma 475, come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione», intendendo con cio' determinare l'applicazione diretta delle disposizioni recate dalla normativa statale, in quanto l'emanazione dei predetti principi nella materia e' riservata alla legislazione dello Stato.

Tali disposizioni sono anche dichiaratamente finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica e tale enunciazione di principio pare richiamare implicitamente anche l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, che legittimerebbe l'intervento statale nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda la «tutela dell'unita' economica».

La qualificazione nominalistica di determinate norme come «principi fondamentali» da parte del legislatore statale non e' vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente, secondo l'indirizzo piu' volte espresso da codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 482/1995, n. 354/1993, n. 355/1994 e n.

1033/1988).

Sennonche', le norme di cui al comma 475, lettere a) e b), in realta' hanno contenuto immediatamente precettivo, di diretta applicazione, pur essendo incompatibili con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Esse, pertanto, non solo sono in stridente contrasto con la norma di cui al comma 483 dello stesso articolo 1, il quale prevede espressamente che per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 e che resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, ma risultano altresi' incoerenti, per non dire in contrasto, con la formula generale di salvaguardia di cui al comma 638 dello stesso articolo secondo cui sono applicabili «compatibilmente», vanificandola, in quanto nelle parti in cui sono dettate espressamente per le Province autonome nonche' per gli enti locali (comuni) del rispettivo territorio non lasciano spazio all'interpretazione e nelle parti in cui sono dettate indirettamente per le Province autonome e per gli enti locali del relativo territorio, mediante rinvio all'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012, senza escluderli espressamente.

In particolare, dette norme non sono compatibili con le previsioni statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potesta' legislativa esclusiva e la corrispondente potesta' amministrativa, in materia di finanza locale - che, in quanto tale, e' soggetta al limite dei principi costituenti «norme di riforma economico-sociale» e non a quello dei principi delle materie di competenza concorrente - nonche' con la funzione attribuita alle medesime del coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende la finanza locale (articoli 80, come da ultimo modificato dal comma 518 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale, a norma del comma 520 della stessa legge, 81, 16 e 79, in particolare, commi 3 e 4 dello Statuto di autonomia; articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).

E', quindi, evidente che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 475 che definiscono direttamente la sanzione conseguente al mancato rispetto dell'obiettivo del saldo, sono in contrasto con l'attribuzione per Statuto della competenza esclusiva, legislativa e amministrativa, nella materia della finanza locale (articoli 80 e 81 St.; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268) e della funzione di coordinamento della finanza pubblica rispetto ai comuni del rispettivo territorio, nonche' agli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale, che costituiscono il sistema territoriale integrato (art. 79, commi 1 e 3, St.).

Per quanto riguarda, invece, le Province autonome, la previsione dell'obbligo di effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo scostamento registrato, di importo corrispondente a un terzo di cui alla lettera b) del comma 475 si pone in contrasto con l'autonomia finanziaria codificata dal Titolo VI dello Statuto speciale, come riconosciuta e disciplinata in modo esaustivo dall'art. 79, comma 4, a seguito dell'Accordo del 15 ottobre 2014, assunto ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale.

Peraltro, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni, poiche' nel territorio regionale la finanza locale e' a carico delle Province, con la conseguenza che lo Stato non puo' neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario.

In questo senso si e' espressa recentemente codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 75/2016, con la quale, dopo aver ribadito il peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' stato confermato che «... lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non puo' neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia, ai sensi del richiamato art. 79, comma 3, dello statuto.»   Ad ogni modo, a riguardo va anche considerato che le norme attuative del sistema sanzionatorio definite, tra l'altro, con legge ordinaria, devono essere coerenti con il precetto contenuto nel comma 2 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il quale impone agli enti che registrino un saldo negativo di adottare «misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti» e non possono spingersi a definire misure sanzionatorie nei confronti delle autonomie del Trentino-Alto Adige/Südtirol in contrasto con l'ordinamento finanziario statutario.

La disposizione legislativa ordinaria, attuativa nei confronti delle Province autonome del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, non e' pertanto rispettosa, quanto alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome, dell'ordinamento finanziario statutario che si configura come parametro di costituzionalita' della norma statale.

Peraltro, il testo originario della legge n. 243 del 2012, richiamato dalla novella di cui all'art. 79, comma 4/quater, dello Statuto, presentava un contenuto limitato al mero meccanismo sanzionatorio, che va letto e interpretato in modo coerente con il testo della revisione dell'ordinamento finanziario statutario che lo ha richiamato.

Si rende, pertanto, necessario impugnare le disposizioni di cui al comma 475, lettere a) e b), in quanto prescrivono anche alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori l'immediato rispetto delle stesse, disciplinando cosi' direttamente e in modo vincolante i rapporti finanziari degli enti locali con la Provincia, limitando la sua potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale, anche in contrasto con la disciplina dei rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale, nelle materie di competenza provinciale, in violazione, in particolare, degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' delle correlative norme di attuazione; del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19); decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2); dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art.

119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n.

190, e, quindi, del principio pattizio/consensualistico, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 Costituzione; dell'art. 81 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012 ed alla legge n.

243 del 2012.

 

P.Q.M.

 

La Provincia autonoma di Bolzano, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, 394 e 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

Si depositano con il presente atto:   1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 180 del 14 febbraio 2017);   2) procura speciale rep. n. 24631 dd. 14 febbraio 2017;   3) deliberazione del Consiglio provinciale di Bolzano, di ratifica della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n.

80/2017,   4) nota del Presidente della Provincia dd. 2 febbraio 2017.

Bolzano-Roma, 16 febbraio 2017

Avv. von Guggenberg - avv. Bernardi - avv. Beikircher - avv. Fadanelli - avv. Costa