RICORSO N. 1 DEL 22 DICEMBRE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 dicembre 2016.

(GU n. 3 del 18.01.2017)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, n.

fax 06/96514000 e p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della Regione in carica, domiciliato presso la sede della Regione in Firenze, piazza Duomo 10 (c.a.p. 50122);   Per l'impugnazione dell'art. 9 comma 2 della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26 ottobre 2016, recante: «Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n.

23/2012», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 16 dicembre 2016.

 

F a t t o

 

In data 26 ottobre 2016 e' stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Toscana la legge regionale 18 ottobre 2016 n. 72, intitolata «Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' portuale regionale - Modifiche alla legge regionale n. 23/2012».

L'art. 9 comma 2 della predetta legge inserisce il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2012, disponendo testualmente come segue:   «Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3 commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unita'».

Con delibera del 16 dicembre 2016 il Consiglio dei ministri ha deciso di proporre il presente ricorso per l'annullamento della disposizione riportata, sulla base del seguente

 

M o t i v o

 

Violazione dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

L'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 cosi' dispone: «Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018».

Non puo' essere messo in dubbio che la riportata disposizione statale costituisca esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica, al pari di altre precedenti norme di analoga struttura per le quali tale carattere e' stato riconosciuto da codesta Eccellentissima Corte.

Basti citare al riguardo le sentenze di codesta Corte costituzionale 27 giugno 2012 n. 161 per l'art. 76 comma 7 decreto legislativo 25 giugno 2012 n. 212, 5 novembre 2015 n. 218 per l'art.

3 comma 5 decreto legislativo n. 90/2014 e 21 luglio 2016 n. 202 per l'art. 1 comma 424 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Nella seconda delle sentenze ora citata codesta Eccellentissima Corte ha significativamente osservato che «si deve ritenere che la norma censurata non abbia carattere di dettaglio e costituisca un principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto questa Corte ha da tempo reputato che l'incisione con misure transitorie, da parte dello Stato, di un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale, interviene a titolo di principio fondamentale della materia (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2013 e n.

169 del 2007)».

Neanche puo' dubitarsi dell'applicabilita' della normativa «vincolistica» dettata dal comma 228 dell'art. 1 legge n. 208/2015 (e di eventuali analoghi futuri interventi dello Stato in materia) alla fattispecie disciplinata (illegittimamente) dalla norma regionale impugnata.

Giova al riguardo evidenziare come l'Autorita' portuale regionale della Toscana sia disciplinata dalla legge regionale 28 maggio 2012 n. 23, nel cui preambolo, al punto 3, si legge che «la Regione esercita le competenze suindicate attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorita' portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto, un ente pertanto fortemente specializzato che assicura l'ottimizzazione delle professionalita' esistenti avvalendosi degli uffici della Regione e degli enti locali».

Il successivo art. 2 della detta legge regionale n. 23/2012 statuisce che «l'Autorita' e' un ente dipendente della Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto»; ed a sua volta l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana prevede che «le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarieta', possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale».

Si aggiunge che l'art. 20 della legge regionale n. 23/2012 prevede che «al personale dell'Autorita' si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali» e che il successivo art. 21 prevede (da subito ed «a regime») il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Autorita' a carico del bilancio della Regione.

Ancor piu' evidente ed ingiustificabile appare, infine, l'illegittimita' della disposizione regionale impugnata con il presente ricorso in quanto la Regione non ha neanche indicato una corrispondente riduzione della dotazione organica di altri enti, in correlazione all'attribuzione delle nuove funzioni all'Autorita'.

 

P. Q. M.

 

Alla stregua delle considerazioni svolte, voglia codesta Eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 9 comma 2 della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26 ottobre 2016, impugnato come da delibera 16 dicembre 2016 del Consiglio dei ministri.

Con l'originale del ricorso si depositeranno:   1) copia della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72;   2) copia della legge regionale Toscana 28 maggio 2012 n. 23;   3) estratto della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 16 dicembre 2016.

Roma, 22 dicembre 2016

Il vice avvocato generale dello Stato: Pignatone