RICORSO N. 55 DEL 22 SETTEMBRE 2016 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2016.

(GU n. 44 del 2.11.2016)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.00337460224), in persona del presidente della giunta provinciale protempore dott. Ugo Rossi, autorizzato con deliberazione della giuntaprovinciale del 2 settembre 2016, n. 1519 (doc. 1) e delibera diratifica del consiglio provinciale del 14 settembre 2016, n. 8 (doc.2), rappresentata e difesa, come da procura speciale dell'8 settembre2016 dall'Ufficiale rogante dott. Guido Baldessarelli, n. 44218 diracc., n. 28292 di rep. (doc. 3), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon(cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli(cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia diTrento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y)di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in viaConfalonieri, n. 5, Roma;   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,   per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degliarticoli 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15,commi 2, 3 e 5; 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale arete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istitutosuperiore per la protezione e la ricerca ambientale», pubblicatanella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166;   per violazione:   dell'art. 8, in particolare n. 1), n. 5), n. 6), n. 13), n. 15),n. 16), n. 17), n. 21); dell'art. 9, in particolare n. 8), n. 9), n.10); dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle relative normedi attuazione;   degli articoli 53 e 54 dello Statuto speciale, in combinatodisposto con l'art. 117, sesto comma, Cost.;   del Titolo VI dello Statuto speciale (in particolare degliarticoli 75 e 79), degli articoli 103, 104 e 107 dello Statutospeciale, nonche' delle correlative norme di attuazione, e delprincipio pattizio, anche in riferimento all'art. 27 della legge 5maggio 2009, n. 46;   del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolarearticoli 2 e 4;   dell'art. 3, primo comma, dell'art. 97, secondo comma, dell'art.117, terzo comma, quarto comma e sesto comma, dell'art. 118 edell'art. 119, della Costituzione, anche in combinato disposto conl'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche'del principio di leale collaborazione.

 

Fatto

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166, e' statapubblicata la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione delSistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinadell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Tale legge da' vita al Sistema nazionale a rete per la protezionedell'ambiente, costituito dall'Istituto superiore per la protezione ela ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie regionali e delleProvince autonome di Trento e di Bolzano per la protezionedell'ambiente (art. 1). Il Sistema nazionale e' chiamato ad attuare ilivelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nelrispetto delle leggi statali e delle leggi regionali e delle provinceautonome (art. 2, comma 1, lettera a), e le sue funzioni sonoelencate nell'art. 3.

L'ISPRA e' costituito come persona giuridica di diritto pubblicodotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa,finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta allavigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare (art. 4, comma 1). All'ISPRA la legge attribuisce funzionitecniche e scientifiche sia quale organismo di supporto del Ministerodell'ambiente, sia quale organismo direttamente responsabile delleattivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezionee di gestione dell'informazione ambientale, nonche' della funzione dicoordinamento dell'intero Sistema nazionale (art. 4, comma 3).Inoltre, l'art. 4, comma 4, conferisce all'ISPRA il potere diadottare (con il «concorso delle agenzie»), norme tecniche vincolantiper il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioniambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale edi coordinamento del Sistema nazionale, per assicurarel'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' deisistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale,nonche' l'aggiornamento, in coerenza con il quadro normativonazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistemanazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operantinella materia ambientale. Ulteriori compiti di indirizzo ecoordinamento sono attribuiti dall'ISPRA dall'art. 6.

L'art. 7 predetermina la natura giuridica e il carattere delleagenzie regionali e provinciali per l'ambiente, che debbono esserecostituite come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate diautonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (comma 1).Inoltre esso consente alle agenzie di svolgere attivita' diverse,applicando tariffe definite con decreto ministeriale (comma 5) eimpone alle Regioni e alle Province autonome di apportare alle leggiistitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie adassicurare il rispetto dell'intero articolo centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge (comma 7).

L'art. 8 stabilisce i requisiti non solo del direttore generaledell'ISPRA, ma anche delle agenzie (imponendone cosi la figura) edistituisce presso l'ISPRA l'anagrafe nazionale di tale soggetti.

L'art. 9 prevede i livelli essenziali delle prestazionitecnico-ambientali (LEPTA) quale livello minimo omogeneo in tutto ilterritorio nazionale, e dispone che essi siano fissati con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa conConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 10 prevede il Programma triennale delle attivita',disponendo che esso sia predisposto dall'ISPRA e approvato condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e diBolzano. Una volta approvato, il Programma costituisce il documentodi riferimento per la definizione dei piani delle attivita' delleagenzie.

L'art. 11 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione delSistema informativo nazionale ambientale, mentre l'art. 12 istituiscela rete nazionale dei laboratori accreditati, organizzata dal Sistemanazionale.

L'art. 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale,presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai «legalirappresentanti» delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA. IlConsiglio e' chiamato a esprimere parere vincolante sia sul Programmatriennale di cui all'art. 10 sia su tutti gli atti di indirizzo o dicoordinamento relativi al Governo del Sistema medesimo e suiprovvedimenti tecnici del Governo nella materia ambientale.

L'art. 14 prevede che con regolamento ministeriale predispostodall'ISPRA e approvato previa intesa in sede di Conferenza permanenteStato - Regioni e Province autonome, siano disciplinate le modalita'di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivinell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale,il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criterigenerali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo ilprincipio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzionedelle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire laterzieta' dell'intervento ispettivo (comma 1), e siano inoltreindividuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientalida parte di enti e di cittadini, singoli o associati (comma 2). Lostesso articolo prevede ancora che siano appositi regolamenti internidelle agenzie a individuare il personale addetto agli interventiispettivi (comma 5).

L'art. 15 disciplina le modalita' di finanziamento non solodell'ISPRA ma anche delle singole agenzie regionali o delle provinceautonome, disponendo al comma 2 l'applicazione di tariffe nazionaliapprovate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare. Esso inoltre prevede che «modalita' diassegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazionedel comma 2» (cioe' all'applicazione delle tariffe) sia disposta condecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano.

L'art. 16, comma 2, fa provvisoriamente salve le vigentidisposizioni regionali e delle province autonome di Trento e diBolzano, tuttavia solo «fino alla data di entrata in vigore delledisposizioni attuative della presente legge». Corrispondentemente, ilcomma 4, secondo periodo, impone alle regioni e alle provinceautonome di recepire le disposizioni della legge entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

In questo quadro, la circostanza che l'art. 7, comma 2, dispongaancora che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Balzanodisciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, ilfinanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie»risulta contestualmente limitata e contraddetta dal complessivodisegno della legge, che - come subito si dira' - evidentemente miraa creare una rete uniforme di agenzie governate dal centro esostanzialmente separate, per quanto qui di interesse, dallaProvincia autonoma di appartenenza.

In effetti, la Provincia di Trento ritiene che diversedisposizioni della legge n. 132 del 2016 siano costituzionalmenteillegittime e lesive delle attribuzioni che le sono garantite dallostatuto.

Essa, pur ben comprendendo le esigenze unitarie che sono allabase della previsione dei LEPTA (art. 9) o anche della introduzionedi determinate funzioni di indirizzo e coordinamento in capo alloStato (quali quelle affidate all'ISPRA dall'art. 6 della legge o alConsiglio nazionale del sistema dall'art. 13), e nemmeno contestandola scelta del legislatore statale di articolare «a rete» un «sistemanazionale» per la protezione dell'ambiente (art. 1), non altrettantopacificamente puo' accettare la sottrazione alla propria potesta'legislativa di porzioni essenziali della disciplina della naturagiuridica e del carattere dell'Agenzia provinciale,dell'organizzazione della sua direzione e del suo personale, dellesue modalita' di azione nei diversi ambiti di competenza, dei modi edei flussi del suo finanziamento, e il corrispondente attenuarsi, senon venir meno, del raccordo esistente tra la Provincia autonoma e laagenzia, quale parte della propria organizzazione amministrativa.Essa ritiene, al contrario, che della rete possa continuare a farparte l'Agenzia provinciale, costituita secondo caratteristichecoerenti con le proprie competenze costituzionali.

Il modello qui contestato di rete separata e tendenzialmenteaccentrata emerge da diversi punti della normativa: dove se nedeterminano la natura giuridica, il carattere e la direzione(articoli 7, 8); dove si prescrivono tariffe ministeriali perl'attivita' della agenzia (articoli 7, comma 5, e 15); dove siprevede una disciplina accentrata (per giunta regolamentare) dellemodalita' di individuazione uniforme del personale ispettivo, epersino poteri regolamentare della stessa Agenzia non dipendenti dauna attribuzione da parte della legislazione provinciale (art. 14);nella previsione del carattere vincolante della intera legge e (oveprevalesse un'interpretazione non costituzionalmente orientata) dellasua applicazione diretta, decorso il termine concesso al legislatorelocale per la sua «resezione» (art. 16).

Questo modello e' dettato dalla legge n. 132 del 2016uniformemente per le regioni e per le Province autonome di Trento edi Bolzano. Ma proprio questo uniforme trattamento delle (Regionispeciali e delle) Province autonome e delle regioni ordinariecostituisce la fonte complessiva dei vizi della legge. Infatti, seper le Regioni ordinarie il modello cosi' costruito potrebbe trovareuna copertura nella competenza statale ex art. 117, secondo comma,lettera s), Cost., esso non puo' invece trovare applicazione conriferimento alla Provincia autonoma di Trento, che e' titolare, oltreche della competenza legislativa primaria in materia diorganizzazione degli uffici (art. 8, numero 1, dello statuto), anchedella competenza legislativa primaria o concorrente in pressoche'tutte le materie che nella loro sintesi compongono il settoreambientale. Si considerino, infatti: la competenza legislativaprimaria e la corrispondente autonomia amministrativa in materia di:urbanistica e tutela del paesaggio (art. 8, n. 5 e n. 6, ed art. 16,St.), protezione civile (art. 8, n. 13, ed art. 16, St.), caccia epesca, alpicoltura e parchi naturali, viabilita' e acquedotti,agricoltura e foreste (art. 8, n. 15, n. 16, n. 17, n. 21, ed art.16, St.); la potesta' legislativa concorrente e la correlativaautonomia amministrativa in materia di igiene e sanita', industria eartigianato, nonche' utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, nn.10, 8 e 9, ed art. 16, St.).

Nell'esercizio di queste competenze - ordinamentali e materiali -la Provincia autonoma ha istituito con l.p. 11 settembre 1995, n. 11,«Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezionedell'ambiente», nel rispetto dei principi di riforma recati daldecreto-legge n. 496 del 1993, una propria agenzia provinciale perl'ambiente quale «struttura organizzativa della Provincia dotata diautonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile», con ilcompito di svolgere le attivita' di supporto e consulenzatecnico-scientifica di interesse provinciale e le ulteriori attivita'tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controlloin materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario ad essademandate dalla legge (art. 1, commi 1 e 2). Tale agenzia svolge lapropria attivita' in conformita' alle direttive emanate dalla Giuntaprovinciale, agli strumenti di coordinamento previsti dalla leggeprovinciale n. 11 del 1995, nonche' al programma di attivita' di cuiall'art. 4, comma 2, lettera c), della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della l.p. n. 11 del 1995 laProvincia autonoma ha approvato, altresi', le tariffe per leprestazioni della Agenzia provinciale per la protezionedell'ambiente, da ultimo aggiornate con delibera della Giuntaprovinciale 31 ottobre 2008, n. 2852, recante «Approvazione deltariffario delle prestazioni rese dall'Agenzia provinciale per laprotezione dell'ambiente».

Il complessivo assetto del quadro delle competenze provinciali e'stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Va ricordato, in particolare, che codesta ecc.ma Corte, nellasentenza n. 356 del 1994, aveva fatto salva la legittimita' delleprecedenti norme di cui all'art. 03 del decreto-legge n. 496 del1993, introdotto dalla legge di conversione n. 61 del 1994, cheprescrivevano anche alle Province autonome di istituire proprio leagenzie per l'ambiente. Ma la legittimita' di tale intervento erastata affermata sul rilievo, da un lato, che tali norme avevano laqualita' di principi di riforma economico-sociale di settore; e,dall'altro, che esse lasciavano corrispondentemente «aperta allalegislazione provinciale ogni determinazione in ordine alla strutturaed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agliulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa, alleprocedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organiprovinciali».

In particolare la sentenza n. 356 del 1994 ha evidenziato cherimaneva «rimessa alla legge provinciale la disciplinadell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzifinanziari, delle modalita' di consulenza e di supporto tecnico daprestare agli apparati provinciali e degli enti locali che siavvalgono delle agenzie» e, conclusivamente, che «il modo d'essere diquesti nuovi organismi, ferma la loro autonomia, e' rimesso alladisciplina della legge provinciale».

Tali conclusioni conservano piena validita' anche oggi, dalmomento che i nuovi titoli competenziali invocati dallo Stato neiconfronti delle Regioni a statuto ordinario e fondati sull'art. 117,secondo comma, Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 3 del2001 (e in particolare la competenza in materia di tuteladell'ambiente, ai sensi della lettera s) della disposizione citata),non possono essere opposti alla Provincia autonoma per giustificareuna riduzione dell'autonomia ad essa garantita dallo statutospeciale, stante la clausola di maggior favore di cui all'art. 10dettata dalla stessa legge costituzionale.

Come ricorda codesta Corte nella sentenza n. 233 del 2013, lacompetenza «riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativastatutaria, "non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva delloStato in materia di tutela della concorrenza e di tuteladell'ambiente", a seguito della riforma del Titolo V della Parte IIdella Costituzione, considerato che "la suddetta riforma, in forzadel principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia gia'spettante alla Provincia autonoma" (sentenza n. 357 del 2010)».

 

Diritto

 

Premessa.

Nell'esposizione dei motivi di diritto si da' la precedenzaall'esame della clausola che riguarda i rapporti tra le disposizionidella legge n. 132 del 2016 e la legislazione della Provinciaautonoma di Trento. Infatti, ove siano ritenute fondate le censurerivolte a tale clausola, e sia ripristinato il mero dovere diadeguamento in quanto imposto dallo Statuto, secondo i dispostidell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, talune dellecensure rivolte poi alle singole disposizioni potrebbero risultaresuperate, in quanto tali disposizioni non si imporrebberodirettamente alla legislazione provinciale ma dovrebbero essereautonomamente recepite, nei' limiti del dovere di adeguamento, dallaricorrente Provincia.

I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2 e 4.

L'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016 stabilisce che«sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delledisposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioniregionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

L'art. 16, comma 4, secondo periodo, stabilisce che «entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizionidella medesima legge».

Si pone, intanto, un problema di interpretazione delladisposizione del comma 2, non essendo chiaro se l'evento dedottonella condizione sospensiva contenuta nella clausola di salvezzadelle disposizioni regionali e delle Province autonome vadaindividuato nelle disposizioni regionali di «recepimento» (secondoquanto subito si dira'), o invece nell'entrata in vigore delledisposizioni di attuazione di fonte statale.

Nel secondo caso, gia' il comma 2, nella parte in cui siriferisce alle Province autonome, sarebbe illegittimo, perche' esso,nella figura di una clausola di salvaguardia, predisporrebbe inrealta' un meccanismo di applicabilita' diretta - anche se differita-delle norme statali, con abrogazione della legislazione provinciale.Infatti, dire che le norme provinciali sono fatte salve fino alladata di entrata in vigore delle disposizioni statali di attuazionesignifica anche dire che dopo quella data si applicano le normestatali e non quelle locali.

Tale ipotizzato effetto abrogativo o comunque sostitutivo dellalegislazione statale a quella provinciale sarebbe incompatibile conil peculiare meccanismo dettato dall'art. 2 del decreto legislativon. 266 del 1992, che regola i rapporti tra legge statale e leggilocali nel Trentino-Alto Adige non secondo il modello di cui all'art.10 della legge n. 62 del 1953 (per cui la legislazione statale diprincipio sopravvenuta puo' abrogare quella regionale), bensi' neitermini di un obbligo di adeguamento con facolta' del Governo,decorso il termine previsto per l'adeguamento, di impugnare in viasuccessiva innanzi alla Corte costituzionale le leggi regionali oprovinciali non adeguate. Spetta dunque esclusivamente a codestaecc.ma Corte valutare se la legislazione provinciale e' o menoadeguata alla sopravvenuta legislazione statale che costituiscelimite ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.

Ne consegue che le norme statali che dispongono la automaticaabrogazione o sostituzione di leggi provinciali preesistenti sonoillegittime per violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266del 1992, come e' stato piu' volte riconosciuto nella giurisprudenzacostituzionale (sentenze nn. 301 e 274 del 2013, n. 237 del 2009, n.198 del 2004).

Proprio con riferimento alla disciplina delle agenzie regionaliper l'ambiente codesta ecc.ma Corte, in applicazione della richiamatadisposizione di attuazione statutaria, aveva dichiarato illegittimol'art. 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioniurgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionedella Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), comeconvertito in legge, «nella parte in cui dispone che le norme in essocontenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trentoe di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di appositanormativa» (sentenza n. 356 del 1994).

Sempre nella ipotesi che il comma 2 qui impugnato si riferiscaalle disposizioni di attuazione di fonte statale, un ulterioreprofilo di incostituzionalita' va ravvisato nella pretesa dellegislatore statale di imporre l'applicazione diretta di norme dirango regolamentare in sostituzione di quelle legislativeprovinciali: cio' equivale ad una sostanziale delegificazione diambiti regolati dalla legge provinciale e dunque concretezza unfenomeno piu' volte giudicato incostituzionale da codesta Corte.

Si veda, in proposito, la sentenza n. 364 del 2003, nella qualesi conferma che la delegificazione riguarda e puo' riguardare - oltrea disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titoloattribuiti alla competenza dello Stato - solo disposizioni di leggistatali che, nelle materie regionali, gia' avessero carattere dinorme di dettaglio cedevoli la cui efficacia si esplicavanell'assenza di legislazione regionale, e che «l'emanazione deiregolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmenteambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effettoabrogativo ne' invalidante sulle leggi regionali in vigore (...), ne'produce effetti di vincolo per i legislatori regionali».

Pertanto, ove la disposizione qui censurata fosse intesa nelsenso sopra descritto (in parallelo con il fenomeno didelegificazione descritto al comma successivo con riferimento allapregressa legislazione statale), essa risulterebbe costituzionalmenteillegittima per contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266del 1992 e con le disposizioni dello statuto sopra indicate,limitatamente alla parte in cui essa si riferisce alle Provinceautonome.

Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale avrebbel'effetto di provocare la riespansione della regola di cui al decretolegislativo n. 266 del 1992, con la conseguente applicazione dellenorme provinciali.

Per diversa e non ipotetica ragione la Provincia autonoma ritienealtresi' costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell'art. 16, conriferimento al suo secondo periodo, sopra ricordato. Esso infattirichiede che nel termine di centottanta giorni dalla data di entratain vigore della legge n. 132 del 2016 le regioni e le provinceautonome ne «recepiscono» le disposizioni.

Poiche' la Provincia autonoma e' titolare di competenze proprie -primarie e concorrenti, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statutoregionale - negli ambiti interessati dalla legge n. 132 del 2016,essa non puo' essere chiamata a recepire le norme recate dalla leggestatale, se per recezione si intende - secondo l'uso comune deltermine - la mera trasposizione nell'ordinamento provinciale dellenorme statali.

Il termine «recezione» potrebbe certamente essere appropriatoqualora l'ente territoriale disponesse di una mera competenzalegislativa integrativa o delegata, ma e' altrettanto certamente diper se' lesivo dell'autonomia legislativa della Provincia seutilizzato dal legislatore statale per vincolare la Provinciaall'osservanza di tutte le disposizioni della legge, anziche' ai soliprincipi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5dello statuto.

Non a caso, piu' volte codesta Corte costituzionale ha dichiaratoillegittime le disposizioni che pretendessero di imporre allegislatore locale di conformarsi a norme non idonee ad integrarelimiti alle competenze delle regioni o delle province autonome. Inquesto senso si vedano, ad esempio, la sentenza n. 482 del 1995,dichiarativa della incostituzionalita' costituzionale dell'art. 1,comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro inmateria di lavori pubblici), nella parte in cui dispone checostituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale eprincipi della legislazione dello Stato «le disposizioni dellapresente legge» anziche' solo «i principi desumibili dalledisposizioni della presente legge», oppure la sentenza n. 170 del2001, con cui e' stata annullata la disposizione della legge 15dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazionedella imprenditoria giovanile in agricoltura), che qualificava comenorme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizionicontenute nella legge medesima «anziche' i soli principi in essacontenuti o, comunque, da essa desumibili».

Per dimostrare la lesivita' di questa disposizione e' sufficienteconsiderare che quando la norma si combina con altri articoli quiimpugnati, come l'art. 7 o l'art. 8, essa ne rende precettivo ilcontenuto di dettaglio.

Di qui la sua incostituzionalita' e l'interesse della Provincia afarne accertare l'illegittimita'.

II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4.

L'art. 4, comma 4, conferisce all'ISPRA il potere di adottare,«con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per ilSistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioniambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale edi coordinamento del Sistema nazionale, per assicurarel'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' deisistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale,nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadronormativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative delSistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnicioperanti nella materia ambientale».

Queste norme tecniche sono espressamente qualificate comevincolanti per il Sistema nazionale, e dunque lo sono anche per leagenzie provinciali per l'ambiente, le quali, ai sensi dell'art. 1,comma 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge impugnata,sono parte integrante del Sistema nazionale.

La previsione di questo potere normativo in capo ad un organostatale lede le competenze legislative della provincia in materia diurbanistica e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 5 e n. 6), dicaccia e pesca, di alpicoltura e parchi naturali, di viabilita' e diacquedotti, di agricoltura e foreste (art. 8, n. 15, n. 16, n. 17, n.21 dello statuto), nonche' di potesta' legislativa concorrente edella correlativa autonomia amministrativa in materia di igiene esanita', di industria e artigianato e di utilizzazione delle acquepubbliche (art. 9, nn. 10, 8 e 9) e le corrispondenti funzioniamministrative (art. 16 dello statuto), nonche' - come espressamenterilevato in sede di delibera di impugnazione, alla pagina 4 - delprincipio di leale collaborazione.

Infatti, anche la legittimita' dei poteri regolamentari statalidi carattere tecnico, che tuttavia interferiscono con competenzeregionali o provinciali, e che come tali possono trovaregiustificazione in stringenti esigenze di uniformita', e'condizionata, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, allaprevisione di moduli collaborativi con le regioni e le provinceautonome, nelle forme dell'intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, o almenodel parere obbligatorio di tale organo.

Nella disposizione impugnata si parla invece di un «concorsodelle agenzie». Ora, in primo luogo tale concorso rimane generico eindeterminato. Esso potrebbe persino considerarsi compreso nelgenerale coinvolgimento del Consiglio del Sistema nazionale previstodall'art. 13 della legge, presieduto dal presidente dell'ISPRA ecomposto dai legali rappresentanti delle agenzie, nel senso che taleConsiglio, e' chiamato, in via generale, ad esprimere parerevincolante «su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamentorelativi al Governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimentidel Governo aventi natura tecnica in materia ambientale».

In secondo luogo - e soprattutto - il coinvolgimento richiestodal principio di leale collaborazione riguarda l'autonomia dellaProvincia autonoma di Trento quale espressione generale della propriacomunita', e non puo' essere assicurato da meri terminali di unsistema nazionale integrato: la salvaguardia delle competenzeprovinciali attraverso il modulo collaborativo deve passare,necessariamente, attraverso il coinvolgimento dell'ente titolaredelle competenze e non puo' essere surrogato dal coinvolgimento di unsoggetto diverso, dotato di una distinta personalita' e di, una suaautonomia.

Il modulo di leale collaborazione potrebbe - in estremo subordine- essere assicurato dal concorso dell'Agenzia provinciale soltantoove questa rimanesse una reale articolazione della Provincia, nelquadro dell'indirizzo politico-amministrativo di questa; ma nonpotra' mai esserlo se l'Agenzia e' obbligatoriamente (ma ad avvisodella ricorrente Provincia autonoma illegittimamente, come si dira'nel punto subito seguente) trasformata - ai sensi dell'art. 7, comma1, oggetto delle censura che segue - in separata persona giuridica didiritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica,amministrativa e contabile.

III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1, 5 e 7, edell'art. 8, commi 1 e 2.

L'art. 7 regola le agenzie per l'ambiente, prescrivendo che essesono istituite come «persone giuridiche di diritto pubblico, dotatedi autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile».

Invero, il successivo comma 2, stabilisce che le regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano «disciplinano con proprieleggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e lapianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTAe tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennaledelle attivita', di cui all'art. 10».

Questa disposizione benche' riferita a tutte le regioni, senzaalcuna considerazione per le speciali competenze della ricorrenteProvincia - lascerebbe intendere la conservazione di quegli spazi diautonomia gia' riconosciuti dall'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione deicontrolli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per laprotezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge21 gennaio 1994, n. 61, come intesa da codesta Corte nella sentenzan. 356 del 1994.

Tuttavia, il modello organizzativo previsto dal comma 1 sembraessere vincolante per il legislatore provinciale, visto che il comma7 dell'art. 7 impone, espressamente anche alle Province autonome diTrento e di Bolzano di apportare alle leggi istitutive dellerispettive agenzie «le modifiche necessarie ad assicurare il rispettodel presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge». In questo modo, sia il comma 1,nella parte in cui prescrive alla Provincia l'istituzione dellaagenzia provinciale come persona giuridica di diritto pubblico,dotata di autonomia tecnico scientifica, amministrativa, contabile,sia il comma 7, che rende le disposizioni dell'intero articolovincolanti anche nei precetti di dettaglio, risultano ad avviso dellaricorrente Provincia costituzionalmente illegittimi per le ragioni diseguito meglio specificate, a meno che l'accoglimento, ad opera dicodesta ecc.ma Corte, della questione prospettata sull'art. 16, commi2 e 4, non riconduca la vincolativita' per le Province autonome delledisposizioni dell'art. 7 nei limiti di cui agli articoli 4 e 5 delloStatuto e al dovere di adeguamento di cui all'art. 2 del decretolegislativo n. 266 del 1992.

Le previsioni impugnate ledono, anzitutto, l'autonomaorganizzativa garantita alla Provincia dall'art. 8, n. 1), edall'art. 16 dello statuto.

Tali disposizioni statutarie conferiscono alla Provincia potesta'legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e delpersonale e la corrispondente autonomia amministrativa.

La competenza sulla organizzazione degli uffici copre anche ladisciplina dell'agenzia provinciale per l'ambiente, tanto piu' se sitiene conto che tale agenzia e' chiamata ad operare in unamolteplicita' di campi in cui la Provincia dispone di potesta'legislativa primaria, quali l'urbanistica e la tutela del paesaggio,la protezione civile, la caccia e la pesca, l'alpicoltura e i parchinaturali, la viabilita', gli acquedotti, l'agricoltura e le foreste(art. 8, rispettivamente nn. 5, 6, 12, 15, 16, 17 e 21 dellostatuto), oppure di potesta' concorrente, quali l'igiene e lasanita', l'industria e l'artigianato e l'utilizzazione delle acquepubbliche (art. 9, n. 10, n. 8 e n. 9, dello statuto), e dunque dellacorrispondente autonomia amministrativa (art. 16 dello statuto).

Proprio in ragione di tali competenze, del resto, nella citatasentenza n. 356 del 1994 codesta ecc.ma Corte costituzionale, nelfare salva la legittimita' della normativa statale che aveva previstol'istituzione delle agenzie regionali e che era stata impugnata dallaProvincia autonoma qui ricorrente, aveva dato decisivo rilievo allacircostanza che tale disciplina lasciasse comunque «aperta allalegislazione delle Province autonome ogni determinazione in ordinealla struttura ed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degliuffici, agli ulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa,alle procedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organiprovinciali», ed aveva sottolineato come le norme del decreto-leggericonoscessero la competenza del legislatore provinciale per ladisciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e dipersonale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e disupporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli entilocali che si avvalgono delle agenzie (cosi al punto 4.1 delconsiderato in diritto).

Tale considerazioni continuano ad essere valide, dal momento chele competenze provinciali incise dalla legge sono radicate nellostatuto e, secondo quanto prescritto dall'art. 10 della leggecostituzionale n. 3 del 2001, non possono intendersi in alcuna parteridotte dai titoli statali fondati sulle clausole della riforma delTitolo V.

In quanto l'Agenzia opera in tali materie, essa e' strumentodell'autonoma amministrazione provinciale, e le necessita' operativedel coordinamento in sede nazionale non possono stravolgerne talecarattere, «staccando» una parte dell'amministrazione provinciale dalcomplesso della sua azione e dai suoi strumenti di direzione.

In particolare, la previsione della costituzione di una distinta«persona giuridica di diritto pubblico», e' specificamente invasivadell'autonomia organizzativa provinciale, ed e' palesementefinalizzata a separare l'Agenzia dall'amministrazione e dalla stessapersonalita' giuridica della Provincia autonoma, creando le premesseper «giustificare» altri poteri invasivi, quali la pretesa statale didettare gli organi (i «direttori generali») e i loro requisiti, epersino di disciplinare il «codice etico» di personale provinciale,artificiosamente separato dalla propria amministrazione, di poternedettare le regole di finanziamento e di esercitare tutti gli altripoteri qui contestati.

Per corrispondenti ragioni lesi sono anche l'art. 3, primo comma,Cost. e il principio di ragionevolezza radicato in tale disposizionecostituzionale, nonche' il principio di buon andamento dellaamministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

In violazione del canone di proporzionalita', corollario dellaragionevolezza e del buon andamento, infatti, le disposizioniimpugnate impongono obbligatoriamente stringenti requisiti - e inparticolare l'attribuzione della personalita' giuridica - cheriguardano il modo d'essere di questi organismi (per riprendere lasentenza n. 356 del 1994), e che comprimono l'autonomia organizzativadella Provincia in modo sicuramente eccedente rispetto allo scopo dicoordinamento del sistema nel quadro nazionale.

Non e' dato di comprendere, infatti, perche' l'istituzione di unarete, per definizione composta di «nodi» distinti, debba passareattraverso la prescrizione di un modello uniforme, quando la leggegia' prevede strumenti sufficienti per l'interrelazione dei diversisoggetti del Sistema nazionale.

Si pensi ai poteri di coordinamento tecnico dell'ISPRA; allaprevisione delle norme tecniche, espressamente funzionalizzate adassicurare l'armonizzazione e l'omogeneita' dei sistemi di controlloe della loro gestione nel territorio nazionale; alla istituzione diorgani comuni, come il Consiglio del Sistema nazionale; sonoprevisioni, queste, di per se' sufficienti perche' i diversi «nodi»parlino tra di loro, senza che i soggetti del sistema debba esserecostretti in un identico figurino strutturale. Presupposto per lacomunicazione e' l'identita' della lingua, non quella dei soggetti.

Si precisa che in questo caso la legittimazione della Provincia afar valere anche una doglianza che invoca parametri esterni alriparto di competenza sussiste in considerazione della ridondanzadella censura sulla autonomia legislativa della ricorrente (inparticolare, sulle competenze in materia di organizzazione degliuffici e sulle altre competenze materiali piu' volte ricordate); laquale, in forza della norma impugnata, sarebbe tenuta a modificare lapropria legislazione.

L'art. 8 stabilisce, con norma di dettaglio, i requisitirichiesti in capo ai direttori generali dell'ISPRA e delle agenzieper l'ambiente e istituisce una anagrafe di tali soggetti.

Il comma 1 prevede che «il direttore generale dell'ISPRA e idirettori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedurepreviste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevataprofessionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale chenon ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unioneeuropea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giuntaregionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessorenella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consiglierecomunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, chenon siano amministratori o dipendenti di imprese o societa' diproduzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmidell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichiretribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata ingiudicato ne' interdetti dai pubblici uffici».

Il comma 2 stabilisce che «presso l'ISPRA e' istituitaun'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie,costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRAmedesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali esulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione dellapresente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali incarica alla data della sua entrata in vigore». Ad avviso dellaricorrente Provincia, la disposizione di cui al comma 1 e'costituzionalmente illegittima in quanto detta norme di dettaglioautoapplicative. Le relative norme, infatti incidono sulla competenzalegislativa della ricorrente in materia di organizzazione degliuffici e che intersecano le altre competenze materiali dell'enteautonomo gia' descritte e invocate nel presente ricorso, come sopraillustrato.

Per effetto di quanto stabilisce l'art. 2 del decreto legislativon. 266 del 1992, nelle materie provinciali, infatti, lo Stato nonpuo' intervenire con norme direttamente applicabili, essendoriservata alle Province autonome l'adeguamento della proprialegislazione alle norme che costituiscono limiti ai sensi degliarticoli 4 e 5 statuto. E' dunque violata anche la richiamata normadi attuazione statutaria.

Nell'ipotesi che l'art. 8 sia considerato non autoapplicativo,esso rimane comunque non conforme alle regole costituzionali estatutarie per il suo carattere dettagliato e minuzioso, e per la suapretesa di vincolare alla Provincia autonoma anche nei suoi aspettispecifici e di dettaglio. Esso, infatti, viola l'art. 8, numero 1,dello statuto, e le diverse competenze legislative della Provincianei singoli settori materiali in cui l'agenzia e' attiva, perche' lanorma non ha le caratteristiche strutturali e contenutistiche di unanorma di grande riforma o di una norma di principio.

Quanto alla disposizione del comma 2 dell'art. 8, essa e' normameramente accessoria e servente rispetto a quella del comma l, chesta e cade con la disposizione che lo precede. L'anagrafe nazionale,infatti, ha un senso se raccoglie funzionari che abbiano le identichecaratteristiche, come pretenderebbe appunto il comma 1. Ma una voltariconosciuta la competenza provinciale in ordine alla determinazionedegli organi direttivi della agenzie per l'ambiente delle Provinceautonome e ai loro requisiti, l'inserimento dei titolari di taliorgani (che non necessariamente debbono essere «direttori generali»)nell'anagrafe nazionale appare forzato e illogico, e lede quindi nonsolo la potesta' della Provincia in materia di organizzazione degliuffici anche il principio di ragionevolezza e quello di buonandamento, concretando una ingerenza non giustificata da ragioniapprezzabili.

Anche in riferimento all'art. 8 la lesivita' della disposizionepotrebbe venir meno qualora codesta Corte accogliesse preliminarmentela censura sollevata sull'art. 16, comma 2 e 4 della legge.

IV. Illegittimita' dell'art. 14, commi 1, 3, e 5.

L'art. 14 ha ad oggetto i poteri ispettivi del personale delleagenzie ed affida ad un regolamento ministeriale, approvato suiniziativa dell'ISPRA che ne predispone lo schema e previa intesa insede di Conferenza permanente Stato-Regioni, la disciplina delpersonale ispettivo e i relativi doveri (incluso il codice etico!) ecompiti. L'individuazione del personale incaricato delle funzioniispettive e' affidata ai regolamenti delle agenzie, in attuazione diquello statale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che «l'ISPRA, con ilcontributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio delmerito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito dellerisorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' diindividuazione del personale incaricato degli interventi ispettivinell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale,ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea,nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personaleispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita'ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimopersonale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti,al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo». Ilcomma 3 aggiunge che «il regolamento di cui al comma 1 e' emanato condecreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 5 prevede che «in attuazione del regolamento di cui alcomma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delleagenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano ilrispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi».

Illegittima risulta in primo luogo, ad avviso della ricorrenteProvincia autonoma, la previsione di un potere regolamentare statale- per giunta autoapplicativo, in lesione dell'art. 2 del decretolegislativo n. 266 del 1992 - nelle materie di competenzaprovinciale, in violazione degli articoli 53 e 54, comma 1, n. 2,dello statuto; ma anche in violazione dell'art. 117, sesto comma,Cost. (qui invocato insieme con l'art. 10 della legge costituzionalen. 3 del 2001), che sancisce un principio di parallelismo trafunzione legislativa e funzione regolamentare; oltre che degliarticoli 8 e 9 dello statuto, in relazione ai titoli piu' volterichiamati nel presente ricorso, a partire dalla competenza primariain materia di uffici e personale (art. 8, n. 1, dello statuto),nonche' degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992,che prevedono i rapporti tra fonti statali e fonti provinciali comerapporti tra leggi e precludono l'affidamento allo Stato di poteriamministrativi nelle materie di competenza provinciale.

La previsione di cui al comma 2, per cui tale regolamento e'emanato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzanoconferma che il legislatore statale e' consapevole del fatto che taleatto incide sulle competenze degli enti autonomi; ma la lealecollaborazione non e' idonea a far salva la norma in esame, nellaparte in cui pretende di applicarsi alle province autonome. Neiconfronti delle provincie autonome, infatti, lo Stato non puo'invocare titoli capaci di condizionare le competenze ad essegarantite dello statuto speciale e che siano diversi da quellimenzionati negli articoli 4 e 5 dello statuto.

Infine, risulta palesemente illegittima la norma contenuta nelcomma 5 che attribuisce ad un regolamento interno della agenzia,anziche' alla Provincia autonoma, la funzione di disciplinare ilpersonale incaricato degli interventi ispettivi in attuazione delregolamento statale.

Nel momento stesso in cui la legge statale riconosce spazio aduna fonte autonoma, non e' dato di comprendere come tale spazio possaessere sottratto all'ente costituzionalmente competente - e cioe' laProvincia autonoma - per essere consegnato ad un diverso soggetto(l'agenzia provinciale), quando l'organizzazione degli ufficiprovinciali e' materia riservata alla potesta' legislativa dellaProvincia (art. 8, numero 1, dello statuto).

Cio' costituisce ulteriore documentazione dell'intento dellegislatore statale di creare un universo tendenzialmente chiuso diAgenzie periferiche, la cui disciplina e azione dovrebbe separarsidalle regioni: ma cio', come detto, non puo' accadere in relazionealla Provincia autonoma di Trento, costituzionalmente titolare dellecompetenze.

V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, e dell'art.15, commi 2, 3 e 5.

L'art. 7, comma 5, dispone che «le agenzie possono svolgerealtresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, infavore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifichedisposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicandotariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscanocon il pieno raggiungimento dei LEPTA».

Piu' in generale, l'art. 15, comma 2, dispone che «le speserelative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazioneambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmatirelativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure divalutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio diincidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analiticheprodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa insicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi,sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entrocentocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge».

Il successivo comma 3 prevede che «nelle more dell'approvazionedelle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffedelle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o provinceautonome».

Il comma 5 stabilisce che «con decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate lemodalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguentiall'attuazione delle disposizioni del comma 2».

Tali disposizioni sono ad avviso della ricorrente Provinciacostituzionalmente illegittime nella parte in cui impongono:   (i) che per le «attivita' ulteriori» l'agenzia provinciale siatenuta ad applicare tariffe definite con decreto del Ministro,anziche' le tariffe approvate dalla Provincia (art. 7, comma 4);   (ii) che il tariffario ministeriale si applichi in luogo diquello provinciale anche per il rilascio dei pareri di compatibilita'ambientale e per le altre attivita' indicate nell'art. 15, comma 2;   (iii) che le tariffe ministeriali, in ogni caso, si sostituiscanodirettamente a quelle provinciali (art. 15, comma 3);   (iv) che l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivantidalla applicazione delle tariffe di cui all'art. 15, comma 2, siadisciplinato con regolamento ministeriale, determinando cosi' unmeccanismo di finanziamento dell'agenzia separatodall'amministrazione provinciale.

L'art. 7, comma 5, viola, in primo luogo, la potesta' dellaprovincia di organizzare i propri uffici (art. 8, n. 1, e art. 16dello statuto), stabilendo i compiti di ciascuno e le attivita' allequali esso e' chiamato, nonche' le condizioni tariffarie del lorosvolgimento. Sono lese, inoltre, anche le competenze materiali neidiversi campi in cui l'agenzia e' chiamata ad intervenire, qualil'urbanistica e la tutela del paesaggio, la protezione civile, lacaccia e la pesca, l'alpicoltura e i parchi naturali, la viabilita',gli acquedotti, l'agricoltura e le foreste, di competenza primaria(art. 8, nn. 5, 6, 12, 15, 16, 17 e 21 dello statuto dello statuto;art. 16 per la corrispondente autonomia amministrativa), nonche'l'igiene e la sanita', l'industria e l'artigianato e l'utilizzazionedelle acque pubbliche, di competenza concorrente, ai sensi dell'art.9, n. 10, n. 8 e n. 9, dello statuto speciale. Anche tali competenzecomprendono, infatti, la disciplina delle attivita' e la loroassegnazione ai diversi settori e uffici dell'amministrazioneprovinciale, nonche' la disciplina delle condizioni, anchetariffarie, del loro svolgimento.

Va sottolineato infatti che la regolazione delle tariffe e' unaspetto della competenza sulla materia, come ha ricordato anchecodesta Corte costituzionale a proposito delle tariffe sul servizioidrico, le quali sono determinate dalla Provincia autonoma di Trentonell'esercizio della propria competenza in materia di acque. Talecompetenza - ha evidenziato la sentenza n. 233 del 2013 - «non silimita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, macomprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delletariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il"corrispettivo del predetto servizio" (sentenza n. 335 del 2008)».Analoghe considerazioni ricorrono anche nella sentenza n. 137 del2014, sempre relativa alle tariffe per il servizio idrico, e piu'recentemente, nella stessa materia e con riferimento alle competenzedella Valle d'Aosta, la sentenza n. 142 del 2015.

Ne consegue che la pretesa dello Stato di disciplinare con attodel Ministro tariffe in ambiti di competenza provinciale e' lesivadell'autonomia legislativa ed amministrativa della ricorrente.

Le considerazioni appena svolte valgono anche ad illustrarel'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2, che imponel'utilizzo delle tariffe ministeriali per le spese di rilascio deipareri di compatibilita' ambientale e per le altre attivita'menzionate dalla disposizione.

L'applicabilita' diretta delle tariffe ministeriali e' confermatadal comma 3 dell'art. 15, specificamente impugnato per l'effettodirettamente sostitutivo, che e' di per se' incompatibile con quantodispone l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992).

L'art. 15, comma 3, infatti, stabilendo che nelle moredell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffedelle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o provinceautonome, sancisce che una volta entrate in vigore le tariffeapprovate dal Ministero queste si sostituiscano a quelle deliberatedalla provincia autonoma.

Anche l'art. 15, comma 5, in collegamento con il comma 2 e conl'art. 7, comma 4, risulta illegittimo, in quanto esso prevede unsistema di finanziamento delle agenzie per l'ambiente, fondato sulletariffe ministeriale e sul riparto degli introiti in applicazione diun emanando regolamento ministeriale, che e' incompatibile conl'autonomia finanziaria garantita alle province autonome dallostatuto speciale.

In particolare, lo Statuto assicura alle province autonomia dientrata e di spesa, con le relative risorse finanziarie epatrimoniali, ed impedisce la definizione unilaterale e con leggeordinaria da parte dello Stato dei rapporti finanziari con lemedesime province autonome (Titolo VI dello Statuto speciale, ed inparticolare articoli 75 e 79 St. e principio pattizio); o ladestinazione delle risorse spettanti alla Provincia.

Spetta quindi alla provincia determinare le modalita' difinanziamento dell'agenzia provinciale.

 

P.Q.M.

 

La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata edifesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare d'illegittimita' costituzionale per la dichiarazione diillegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e7; 8; 14, commi 1, 3 e 5; 15 commi 2, 3 e 5; 16, commi 2 e 4, secondoperiodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione delSistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinadell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016, n. 166, neitermini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Allegati:   1) delibera di giunta provinciale del 2 settembre 2016, n.1519;   2) delibera di ratifica del consiglio provinciale del 14settembre 2016, n. 8;   3) procura speciale n. rep. 28292 dell'8 settembre 2016.

Roma - Padova - Trento, 15 settembre 2016

Prof. avv. Falcon - avv. Pedrazzoli - avv. Manzi