RICORSO N. 54 DEL 21 SETTEMBRE 2016 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 settembre 2016.

(GU n. 44 del 2.11.2016)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentantepro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tantocongiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procuraspeciale rep. n. 24472 del 10 agosto 2016, rogata dal Segretariogenerale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' invirtu' della deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazionea.stare in giudizio n. 965 del 6 settembre 2016, dagli avv.ti Renatevon Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - pec:renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH65 E10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), CristinaBernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L - pec:cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, conindirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it edindirizzo di posta elettronica certificataanwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, edall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, conindirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lostudio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24,elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org en. fax 06/3729467);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona delPresidente del Consiglio in carica;   per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degliarticoli 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15,commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge 28giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale arete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istitutosuperiore per la protezione e la ricerca ambientale».

 

Fatto

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 luglio2016 e' stata pubblicata la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante«Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezionedell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale».

Con l'art. 1 di tale legge viene istituito il Sistema nazionale arete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno partel'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento edi Bolzano per la protezione dell'ambiente (comma 1), Agenzie chesono state istituite con l'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21gennaio 1994, n. 61, che concorre al perseguimento degli obiettividello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo,della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente edella tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione delprincipio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivinazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante losvolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche previste dallastessa legge (comma 2).

Tale Sistema e' definito come una rete che attua i livelliessenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nelrispetto della legge e delle leggi regionali e delle provinceautonome vigenti in materia (art. 2, comma 1, lettera a), ove talilivelli sono qualificati dallo stesso legislatore come livelloqualitativo e quantitativo di attivita' che deve essere garantito inmodo omogeneo sul piano nazionale.

Il predetto Sistema nazionale esercita le funzioni ad essoattribuite dalla legge nel rispetto delle competenze delle regioni edelle province autonome (art. 3, comma 1).

All'ISPRA la legge assegna funzioni di indirizzo e dicoordinamento tecnico, finalizzate a rendere omogenee sotto ilprofilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale, facendo comunquesalve «le competenze delle regioni e delle province autonome» edassicurando il contributo e la partecipazione di tutte le componentidel Sistema medesimo, nell'ambito di un organo appositamenteistituito (Consiglio del Sistema nazionale - art. 13), nellosvolgimento delle attivita' del predetto Sistema (art. 4, art. 6,comma 1).

Spetta all'ISPRA adottare, con il concorso delle Agenzie, normetecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia dimonitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestionedell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistemanazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienzae l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nelterritorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenzacon il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita'operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altrisoggetti tecnici operanti nella materia ambientale (art. 4, comma 4).Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamentotecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto ilprofilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale e sono svolte conil contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistemamedesimo, nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (art. 6,comma 1).

L'art. 7 dispone al comma 1 che le Agenzie per la protezionedell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate diautonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, prevedendoulteriori norme di dettaglio ai commi 3, 4, 5 e 6.

Con il comma 2 dello stesso articolo viene riconosciuto alleregioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere didisciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, ilfinanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie,tuttavia con il limite del rispetto dei LEPTA (come stabiliti aisensi dell'art. 9, comma 3) e dell'obbligo di tenere conto delledisposizioni contenute nel programma triennale delle attivita' delSistema nazionale, programma che viene predisposto dall'ISPRA, previoparere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, e approvatocon decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni (art. 10) enel quale sono individuate le principali linee di interventofinalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'interoterritorio nazionale.

Il comma 5 prevede che le Agenzie possono svolgere attivita'ulteriori a quelle obbligatoriamente attribuite dalle legge in esame,in favore di soggetti pubblici o private, sulla base di specifichedisposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicandotariffe definite con decreto ministeriale.

Il comma 7 di tale articolo impone alle regioni e alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano di apportare alle leggi istitutivedelle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare ilrispetto dello stesso articolo, entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della legge.

L'art. 8 introduce una norma di carattere generale relativa airequisiti di imparzialita' dei direttori generali dell'ISPRA e delleAgenzie, pur prevedendo che gli stessi sono nominati secondo leprocedure previste dalla legge per ciascun ente (comma 1), eistituisce, presso l'ISPRA, un'anagrafe dei direttori generalidell'ISPRA stesso e delle Agenzie, nel quale, in fase di primaapplicazione della legge, sono iscritti i direttori generali incarica (comma 2).

L'art. 14 demanda all'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, ilcompito di predisporre uno schema di regolamento che stabilisce lemodalita' di individuazione del personale incaricato degli interventiispettivi nell'ambito delle finzioni di controllo svolte dal Sistemanazionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e icriteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive,secondo il principio della rotazione del personale nell'esecuzionedelle visite ispettive, il quale e' emanato previa intesa con laConferenza Stato-Regioni (commi 1, 2 e 3).

In seguito all'adozione di tale regolamento, il presidentedell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie sono tenuti adarvi attuazione mediante regolamenti interni che individuano ilrispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi (comma 5).

L'art. 15 che disciplina le modalita' di finanziamento, al comma1 impone all'ISPRA e alle Agenzie di provvedere allo svolgimentodelle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il finanziamento delle Agenzie e' assicurato dall'assegnazionealle medesime degli introiti conseguenti all'attuazione delledisposizioni che introducono specifiche tariffe nazionali approvatecon decreto ministeriale (entro 180 giorni dalla data di entrata invigore della legge) e, nelle more dell'approvazione delle tariffenazionali, dall'applicazione delle tariffe delle Agenzie approvatedalle rispettive regioni o province autonome; le modalita' diassegnazione dei predetti introiti sono individuate con decretointerministeriale da emanare previa intesa in sede di ConferenzaStato-Regioni (commi 2, 3 e 4).

Infine, l'art. 16, con una generale clausola di chiusura, fasalve le vigenti disposizioni regionali e provinciali, tuttavia solo«fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuativedella presente legge» (comma 2) e dispone che le regioni e leprovince autonome recepiscono le disposizioni della legge entro 180giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 4).

L'espresso riferimento alla Provincia autonoma di Bolzanocontenuto in diverse nonne degli articoli appena richiamati, fornisceevidenza dell'estensione anche alla Provincia ricorrente delladisciplina vincolante recata dalla legge medesima, pur in materienelle quale essa ha gia' esercitato, in dipendenza delle prerogativesancite dallo Statuto di autonomia e dalle relative disposizioniattuative, organicamente la propria potesta' legislativa (l.p.26/1995, l.p. 61/1973, l.p. 23/1976, l.p. 6/2010, l.p. 7/1981, l.p.38/1994, l.p. 4/2006, l.p. 29/1975, l.p. 20/2012, 1.p. 8/2000, 1.p.8/2002, 1.p. 16/1970, 1.p. 10/1990, l.p. 18/1991, 1.p. 41/1988, l.p.18/1992, l.p. 2/2007, l.p. 1/1981, l.p. 7/2001, 1.p. 2/1984, l.p.1/1992, l.p. 9/2010, l.p. 13/1993) ed amministrativa.

Le disposizioni sopra citate finiscono, dunque, comprimerefortemente l'autonomia concessa alla Provincia ricorrente in forzadello Statuto di autonomia e delle relative nonne di attuazionenonche' della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre acontrastare con i principi di cui agli articoli 3, comma 1, e 97,comma 2, della Costituzione, nonche' con il principio pattizio equelli della proporzionalita', della ragionevolezza e della lealecollaborazione.

Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna tali disposizioniper i seguenti motivi di

 

Diritto

 

Violazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13,n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10)e 16 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-AltoAdige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relativenorme di attuazione; violazione degli articoli 53 e 54, n. 2), delloStatuto di autonomia; violazione del Titolo VI, in particolarearticoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, dello Statuto di autonomia, erelative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo 16marzo 1992, n. 268; violazione degli articoli 103, 104 e 107 delloStatuto di autonomia e relative norme di attuazione nonche' delprincipio pattizio, anche con riferimento all'art. 27 della legge 5maggio 2009, n. 42; violazione degli articoli 2 e 4 del decretolegislativo 16 marzo 1992, n. 266; violazione degli articoli 3, primocomma, e 97, secondo comma, della Costituzione; violazione dell'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione deiprincipi della proporzionalita', della ragionevolezza e della lealecollaborazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionaliconcernenti lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino AltoAdige/Südtirol.

Le materie in cui le Province autonome di Trento e di Bolzanohanno competenza legislativa propria sono elencate negli articoli 8 e9. Ai sensi dell'art. 16 nelle materie di propria competenzalegislativa le Province esercitano anche le relative funzioniamministrative.

In particolare, ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 1, n. 5, n.6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21 e dell'art. 9, comma 1, n. 8,n. 9 e n. 10, dello Statuto di autonomia la Provincia autonoma diBolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamentodegli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, urbanisticae piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e dipronto soccorso per calamita' pubbliche, caccia e pesca, alpicolturae parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilita',acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, agricoltura,foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istitutifitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali,servizi antigrandine, bonifica, nonche' competenza legislativaconcorrente in materia di incremento della produzione industriale,utilizzazione delle acque pubbliche ed igiene e sanita', competenzeche hanno trovato la loro disciplina attuativa in una serie di normedi attuazione allo Statuto di autonomia. Inoltre, nelle materie dicompetenza della Provincia autonoma di Bolzano essa esercita anche lerelative funzioni amministrative.

Tale sistema normativo ed organizzativo, fondato sullo Statuto diautonomia, continua ad operare nonostante la riforma dellaCostituzione del 2001, dato che la suddetta riforma non restringe lasfera di autonomia gia' spettante alle Province autonome per Statuto.

Infatti, l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, dispone che le disposizioni in essa contenute si applicano anchealle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento edi Bolzano per le sole parti in cui prevedono forme di autonomia piu'ampie rispetto a quelle ad esse gia' attribuite.

Cio' e' stato riconosciuto anche da codesta ecc.ma Corte ancoracon la sentenza n. 279/2005: «... l'art. 10 della legge cost. n. 3del 2001 - secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti,le disposizioni della presente legge costituzionale si applicanoanche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome diTrento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomiapiu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite" - e' ... tale da nonlasciare alcun dubbio circa la volonta' del legislatorecostituzionale di estendere in via diretta alle Regioni a statutospeciale le maggiori autonomie riconosciute alle Regioni a statutoordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela.» econfermato, tra l'altro con riferimento al servizio idrico e allerelative tariffe, nella sentenza n. 357/2010 e, da ultimo, nellasentenza n. 51/2016, con precedenti richiamati.

Nella sentenza n. 51/2016 codesta ecc.ma Corte ha inoltreaffermato che il sistema di attribuzioni provinciali - nell'eserciziodel quale la Provincia autonoma [di Trento] ha da tempo delineato ilquadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale -«non e' stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato inmateria di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente», aseguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Nell'esercizio delle sopra citate potesta', la Provincia autonomadi Bolzano ha anche la relativa potesta' regolamentare. Infatti, invirtu' dell'art. 54, comma 1, n. 2), dello Statuto di autonomiaspetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti sullematerie che sono devolute alla potesta' regolamentare delle province,regolamenti che vengono emanati dal presidente della provincia (art.53).

Inoltre, ai sensi dell'art. 103 dello Statuto di autonomia per lemodificazioni dello Statuto di autonomia si applica il procedimentostabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Le solenorme del Titolo VI dello Statuto di autonomia possono esseremodificate con legge ordinaria dello Stato, peraltro secondo unaprocedura rafforzata, e cioe' su concorde richiesta del Governo e,per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle dueprovince (art. 104).

E l'art. 107 dello Statuto di autonomia prevede l'emanazionedelle norme di attuazione dello Statuto.

Il Titolo VI dello Statuto di autonomia riconosce alla RegioneTrentino Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento eBolzano una particolare autonomia di carattere finanziario.

Con l'Accordo del 15 ottobre 2014 la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hannoconcordato con il Governo la modificazione del Titolo VI, recanteappunto le disposizioni di carattere finanziario, secondo laprocedura rinforzata prevista dal precitato art. 104.

Con tale accordo, che e' stato poi recepito con legge 23 dicembre2014, n. 190, si e' introdotta una nuova regolazione dei rapportifinanziari tra gli stessi, innovando la disciplina relativa contenutanello Statuto di autonomia ed adeguando le norme di attuazionestatutaria in materia di «riserve all'erario», nonche' introducendoalcune altre norme di rango statutario in materia finanziaria, cosi'rivedendo l'Accordo di Milano dell'anno 2009.

In merito codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 28/2016, haconfermato che le province autonome godono di una particolareautonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da unmeccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizionistatutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale conlegge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con laregione e le province autonome.

L'art. 75 del Titolo VI attribuisce alle province autonome lequote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dalloStatuto e percette nei rispettivi territori ed, in ogni caso, i novedecimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette,comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle espressamenteelencate.

L'art. 79 disciplina come il Sistema territoriale regionaleintegrato, costituito dalla regione, dalle province, dagli entilocali, dagli enti e organismi strumentali pubblici e privati delleprovince e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie,dalle universita', dalle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionaleo provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, concorre, nelrispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanzapubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio deidiritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanzadei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea e che sono le province che provvedono alcoordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti deipredetti enti, prevedendo espressamente che nei confronti dellaregione e delle province e degli enti appartenenti al sistematerritoriale regionale integrato non sono applicabili disposizionistatali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserveall'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelliafferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previstidal presente titolo.

Viene, inoltre, previsto che la regione e le province provvedono,per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integratodi rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento dellafinanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislativedello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione allo Statutoconcernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggiregionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo ecoordinamento, la propria legislazione ai principi costituenti limitiai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dalloStatuto, adottando, conseguentemente, autonome misure dirazionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate allariduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delledinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche delterritorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unioneeuropea.

L'art. 75-bis, comma 3-bis, del Titolo VI contiene la specificadisciplina delle riserve all'erario, mentre l'art. 13 del decretolegislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione alloStatuto di autonomia in materia di finanza regionale e provinciale,contiene specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' diaccertamento delle imposte erariali.

Con sentenza n. 145/2014 codesta ecc.ma Corte ha dichiaratol'illegittimita' costituzionale di norme statali che riservavanoall'erario entrate tributarie devolute per Statuto ad una Regione adautonomia differenziata, in difetto del requisito della specificadestinazione, mentre per la parte che introduceva una riservaall'erario rispettosa del requisito della temporaneita' e dellaspecifica destinazione ha confermato la legittimita' della riserva.

Ora, ai sensi del gia' citato art. 2 decreto legislativo n.266/1992, decreto attuativo dello Statuto di autonomia, deputato adisciplinare i rapporti tra atti legislativi statali e leggiregionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo ecoordinamento, la legislazione regionale e provinciale deve essereadeguata unicamente ai principi e norme costituenti limiti indicatidagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia e recati da attolegislativo dello Stato entro i sei mesi successivi allapubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu'ampio termine da esso stabilito e che nel frattempo restanoapplicabili le disposizioni legislative regionali e provincialipreesistenti.

A proposito di tale norma codesta ecc.ma Corte, con la sentenzan. 380/1997, si e' cosi' espressa: «L'art. 2 del decreto legislativon. 266 del 1992, dettando la disciplina sopra richiamata in ordine airapporti fra legislazione statale e legislazione provinciale, vietaal legislatore statale - salvo che negli ambiti in cui il comma 4 delmedesimo art. 2 fa salva l'immediata applicabilita' delle leggistatali (leggi costituzionali, e atti legislativi nelle materie incui alla Provincia e' attribuita delega di funzioni statali opotesta' legislativa integrativa) - di attribuire alle norme da essodettate nelle materie di competenza provinciale immediata e direttaapplicabilita', prevalente su quella della legislazione provincialepreesistente, nel territorio delle province autonome.

Le norme di attuazione garantiscono in tal modo alla provinciauno spazio temporale per procedere all'adeguamento della proprialegislazione ai vincoli che, in forza dello statuto, discendano dallenuove leggi statali, ed escludono che in pendenza di tale adeguamento(...) l'applicabilita' delle norme di fonte statale si sostituiscaautomaticamente a quella delle norme provinciali. Da cio' anche laprevisione della possibilita' per il Governo nazionale di impugnare,entro un ulteriore termine decorrente dalla scadenza di quello perl'adeguamento, la legislazione provinciale che non sia stata adeguataai nuovi vincoli (...).

Questo sistema comporta che una legge statale, dettata in materiadi competenza provinciale, in ambito diverso da quelli previsti dalcomma 4 del predetto art. 2, la quale pretenda di far valereimmediatamente e direttamente la propria efficacia anche nelterritorio delle province autonome, prevalendo sulla legislazioneprovinciale previgente, debba ritenersi illegittima, per violazionedella norma di attuazione statutaria - non derogabile dalla leggeordinaria dello Stato (sentenze nn. 38 e 40 del 1992; n. 69 del 1995)- nella parte in cui viene ad essa attribuita tale efficacia.

Resta tuttavia fermo che la legge statale sopravvenuta, neilimiti in cui contenga nuovi principi o nuove norme vincolanti, inforza dello statuto, nei confronti del legislatore provinciale,obbliga quest'ultimo a procedere al relativo adeguamento, entro iltermine stabilito; e che il mancato adeguamento entro tale termineda' luogo alla sopravvenuta illegittimita' costituzionale dellalegislazione provinciale non adeguata, suscettibile di essere fattavalere, oltre che - in ogni tempo - in via incidentale nei giudizinei quali essa sia destinata a trovare applicazione, in viaprincipale su ricorso del Governo nazionale, ai sensi dell'art. 97dello statuto speciale e dell'art. 2, commi 2 e 3, del decretolegislativo n. 266 del 1992.».

Ancora nel 1994 codesta ecc.ma Corte ha affermato l'operativita'di tale normativa di attuazione statutaria con specifico riferimentoalla materia ambientale, dichiarando l'illegittimita' costituzionaledell'art. 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, istitutivodelle Agenzie per l'ambiente, come sostituito dalla legge diconversione 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui dispone che lenorme in esso contenute si applicano direttamente nelle Provinceautonome fino all'adozione da parte delle stesse di appositanormativa (sent. n. 356/1994).

Con riferimento all'art. 03, articolo premesso dall'art. 1 dellalegge di conversione, codesta ecc.ma Corte ebbe a statuire che ledisposizioni impugnate dalle Province autonome di Trento e di Bolzanonon sono lesive dal momento che «e' rimessa alla legge provinciale ladisciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e dipersonale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e disupporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli entilocali che si avvalgono delle agenzie», pur affermando «l'obbligo diistituire le agenzie provinciali risponde all'esigenza di assicurarela presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto ilterritorio nazionale, in modo da rendere, tra l'altro, agevole edomogenea la raccolta e l'elaborazione di dati in materia ambientale,e consentire l'esercizio indipendente dell'attivita' di consulenza edi controllo tecnico».

E a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio deiministri, con il quale era stata chiesta la dichiarazione diillegittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 2 del decretolegislativo n. 266/1992 e degli articoli 4 e 5 dello Statuto diautonomia, di diversissime leggi provinciali in materia ambientaleper mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principiposti dal predetto decreto-legge, con particolare riguardoall'istituzione delle Agenzie provinciali, la Provincia autonoma diBolzano ha emanato la legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26,istitutiva dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, adeguando cosi'la propria organizzazione in proposito. Di conseguenza il Presidentedel Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e codesta ecc.maCorte, con ordinanza n. 254/1996, ha dichiarato l'estinzione delgiudizio.

Prevede, inoltre, l'art. 4 del decreto legislativo n. 266/1992che nelle materie di competenza propria della regione o delleprovince autonome la legge non puo' attribuire agli organi statalifunzioni amministrative (comprese quelle di vigilanza, di poliziaamministrativa e di accertamento di violazioni amministrative),diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto diautonomia e le relative norme di attuazione; cio' in applicazione delprincipio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioniamministrative (Corte cost. n. 236/2004).

Inoltre, per giurisprudenza costante di codesta ecc.ma Cortecostituisce parametro autonomo di legittimita' la ragionevolezzadelle leggi, mediante l'analisi della ratio unitamente ai principidella normativa, della razionalita', proporzionalita' ed adeguatezzadella scelta del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenzan. 175/2005).

Risulta evidente che le disposizioni qui impugnate della legge n.132/2016, introducendo, anche con riferimento diretto alla Provinciaautonoma di Bolzano, una disciplina che pare essere anche per essavincolante in materie in cui la stessa ha potesta' legislativa edamministrativa proprie che peraltro ha gia' esercitato comprimonoillegittimamente le particolari prerogative riconosciute alla stessa,per cui vanno dichiarate costituzionalmente illegittime perviolazione degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13,n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10)e 16 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione,degli articoli 53 e 54, n. 2), dello Statuto di autonomia, del TitoloVI dello Statuto di autonomia, in particolare degli articoli 75,75-bis, comma 3-bis, e 79, e delle relative norme di attuazione, inparticolare del decreto legislativo n. 268/1992, degli articoli 103,104 e 107 dello Statuto di autonomia e delle relative norme diattuazione nonche' del principio pattizio, anche con riferimentoall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, degli articoli 2 e 4del decreto legislativo n. 266/1992, degli articoli 3, primo comma, e97, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 10 della leggecostituzionale n. 3/2001 nonche' dei principi della proporzionalita',della ragionevolezza e della leale collaborazione, come di seguitospecificato:

a) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 giugno2016, n. 132.

Come gia' esposto, con l'art. 1 (Sistema nazionale a rete per laprotezione dell'ambiente) della legge n. 132/2016 viene istituito ilSistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del qualefanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonomedi Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (comma 1),Agenzie che a livello nazionale sono state istituite con l'art. 03del decreto-legge n. 496/1993, che concorre al perseguimento degliobiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo disuolo, della salvaguardia e della promozione della qualita'dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della pienarealizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazioneagli obiettivi nazionali e regionali di promozione della saluteumana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifichepreviste dalla stessa legge (comma 2).

Ora e' evidente che tale norma, se e in quanto interferisce nelmodello organizzativo della Provincia autonoma di Bolzano, e' lesivospecialmente della sua competenza primaria in materia di ordinamentodegli uffici e del relativo personale di cui all'art. 8, n. 1, delloStatuto di autonomia e delle correlate funzioni amministrative di cuiall'art. 16 del medesimo Statuto.

b) Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2 e 4, secondoperiodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

All'art. 16 (Disposizioni transitorie e finali), la legge n.132/2016 reca una generale clausola di chiusura, la quale fa salve levigenti disposizioni regionali e delle province autonome, «fino alladata di entrata in vigore delle disposizioni attuative» della leggestessa e dispone che le regioni e le province autonome ne recepiscanole disposizioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigoredella stessa (commi 2 e 4).

Ora e' evidente che detta clausola non garantisce la tutela delsistema organizzativo esistente nell'ambito territoriale dellaProvincia autonoma di Bolzano, nonche' dell'autonomia finanziariadella medesima. La normativa vigente a livello di questa Provinciaautonoma, e' derivata dall'esercizio della potesta' legislativa edella corrispondente funzione amministrativa spettanti alla Provinciaautonoma di Bolzano nelle materie dell'ordinamento degli uffici e delpersonale di cui all'art. 8, n. 1, e all'art. 16 dello Statuto diautonomia nonche' dell'igiene e sanita' di cui all'art. 9, n. 10, edell'art. 16 dello stesso Statuto, che hanno condottoall'organizzazione di apposite strutture interne all'Amministrazionedella stessa per l'attribuzione ad esse dell'esercizio delle funzionirelative alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (leggeprovinciale n. 26/1995) nonche' all'emanazione di una normativaspecifica in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Inoltre, nella materia ambientale, oltre alle competenze, sialegislativa sia amministrativa, della Provincia autonoma di Bolzano,in materia di ordinamento del personale e degli uffici e in materiadi igiene e sanita' rilevano anche, tra le altre, quelle in materiadi urbanistica e tutela del paesaggio (articoli 8, n. 5 e n. 6, e16), di protezione civile (articoli 8, n. 13, e 16), di caccia epesca, di alpicoltura e parchi naturali, di viabilita' e acquedotti,di agricoltura e foreste (articoli 8, n. 15, n. 16, n. 17, n. 21, e16), di industria e di artigianato e di utilizzazione delle acquepubbliche (articoli 9, n. 8 e n. 9, e 16.).

Tale sistema normativo ed organizzativo, fondato sullo Statuto diautonomia, continua ad operare anche dopo la riforma dellaCostituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001, datoche la suddetta riforma non puo' restringere la sfera di autonomiagia' spettante per Statuto alle Province autonome.

Come gia' esposto, l'organizzazione della Provincia autonoma diBolzano e' stata adeguata in proposito anche con l'istituzionedell'Agenzia provinciale per l'ambiente per effetto della leggeprovinciale n. 26/1995.

Ne consegue che l'obbligo di «recepire» le disposizioni dellalegge (articolo 16, comma 4, secondo periodo), solo se ed in quantointerpretato come obbligo di adeguare la legislazione gia' vigentealle norme di principio vincolanti ai sensi dello Statuto diautonomia sarebbe conforme alle disposizioni statutarie; tuttavial'interpretazione letterale della disposizione in questione nongarantisce tale risultato. Analogamente appare dubbio il contenutodel disposto (art. 16, comma 2) che si riferisce alle disposizioniattuative della legge - assicurando la salvezza delle disposizioniprevigenti solo fino all'entrata in vigore delle predettedisposizioni attuative - in quanto non e' chiaro a quale soggetto siaattribuita la potesta' di emanarle.

Diversamente le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 4,della legge n. 132/2016 contrastano con quanto disposto dall'art. 2,comma 1, del decreto legislativo n. 266/1992 e, in merito allecorrispondenti funzioni amministrative nelle materie di competenzapropria della regione o delle province autonome, con l'art. 4, comma1, dello stesso decreto legislativo ai sensi del quale la legge nonpuo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative (compresequelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento diviolazioni amministrative), diverse da quelle spettanti allo Statosecondo lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione.

In merito va anche ribadito che codesta ecc.ma Corte nellasentenza n. 356/1994 ha precisato che il contenuto del vincolo diadeguamento consiste essenzialmente nella istituzione di un'Agenziaprovinciale; mentre per quanto riguarda il suo «modo d'essere» (punton. 4.1. della motivazione in diritto), e quindi proprio il modelloorganizzativo ed anche funzionale dell'Agenzia provinciale, la suadisciplina e' rimessa alla competenza esclusiva della Provinciaautonoma.

Le norme di cui all'art. 16, commi 2 e 4, quindi, contraddiconoin radice il riparto di competenze costituzionalmente sancito e sipongono in aperto contrasto con quanto disposto dal decretolegislativo n. 266/1992. Pare, dunque, chiara l'illegittimita'costituzionale di dette norme per violazione degli articoli 8 (inparticolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9(in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia,e delle relative norme di attuazione, per violazione degli articoli 2e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e per violazione dell'art. 10della legge costituzionale n. 3/2001.

c) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 28giugno 2016, n. 132.

L'art. 4 (Istituto superiore per la protezione e la ricercaambientale), al comma 4 attribuisce all'ISPRA il compito di adottare,con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per ilSistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioniambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale, edi coordinamento del sistema nazionale per assicurare l'uniformita'dei sistemi di controllo nel territorio nazionale.

Anche tale norma, attribuendo i precitati compiti all'ISPRA anchenei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e, quindi,disciplinando materie palesemente rientranti nella competenzalegislativa provinciale, oltre che amministrativa, e gia' oggetto dilegiferazione da parte della stessa e' lesiva delle potesta' ad essaattribuite come appena esposto sub b).

Inoltre, la disposizione non prevede forme di collaborazionedelle regioni e delle province autonome, nemmeno nell'ambito delsistema della Conferenza Stato-Regioni o del Consiglio del sistemanazionale previsto all'art. 13, nonostante la compresenza dicompetenze statali e regionali.

Sennonche' e' giurisprudenza costante di codesta ecc.ma Corteche, nei casi di compresenza di competenze statali e regionali,qualora non sia possibile individuare la prevalenza di una rispettoalle altre, e' necessario integrare le previsioni normative con laprevisione di una effettiva forma di partecipazione delle regioni(sentenza n. 303/2003 e successive richiamate, da ultimo, nellasentenza n. 7/2016).

Ne consegue che la norma di cui all'art. 4, comma 4, deve esseredichiarata costituzionalmente illegittima, oltre che per violazionedegli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n.16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 delloStatuto di autonomia, e relative norme di attuazione, per violazionedegli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e perviolazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, ancheper violazione del principio della leale collaborazione.

d) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1, 5 e 7, dellalegge 28 giugno 2016, n. 132.

Anche l'art. 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente) e'lesivo della competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzanoin materia di ordinamento degli uffici e del relativo personale.

Tale articolo riconosce alle regioni ed alle province autonome ilpotere di disciplinare con proprie leggi la struttura delle agenzienonche' il loro funzionamento, il loro finanziamento e lapianificazione delle loro attivita', tuttavia con il limite delrispetto dei LEPTA (come stabiliti ai sensi dell'art. 9, comma 3) edella considerazione del programma triennale delle attivita' (di cuiall'art. 10), predisposto dall'ISPRA, previo parere vincolante, delConsiglio del Sistema nazionale (di cui all'art. 13), ed approvatocon decreto del Ministro competente, previo parere della ConferenzaStato-Regioni.

Inoltre, viene imposto alle regioni e alle province autonome diapportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifichenecessarie ad assicurare il rispetto dell'articolo in questione entro180 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 7), prevedendoperaltro che le agenzie per la protezione dell'ambiente debbanoessere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomiatecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (comma 1).

Detta prescrizione, concernente la struttura organizzativa delleagenzie, oltre ad essere lesiva delle predette competenzeprovinciali, e' in contrasto con i principi di proporzionalita' e diragionevolezza (articoli 3 e 97 Cost.), in quanto impone scelteorganizzative non necessarie al raggiungimento dello scopo, conconseguente incidenza sul riparto delle competenze tra lo Stato e leprovince autonome.

Pertanto, le norme di cui all'art. 7, commi 1, 5 e 7, vannocensurate, in particolare, per violazione dell'art. 8, n. 1, e 16dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, tracui art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, per violazionedell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, per violazionedegli articoli 3, primo comma, e 97, secondo comma, dellaCostituzione nonche' per violazione dei principi dellaproporzionalita' e della ragionevolezza.

e) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 28 giugno2016, n. 132.

All'art. 8 (Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delleagenzie) il legislatore statale declina i requisiti di imparzialita'dei direttori generali delle agenzie ambientali (e dell'ISPRA),nonche' prevede l'istituzione di una specifica anagrafe dei medesimi,oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA. La normarichiede, per la nomina dei direttori generali delle agenzieregionali, un'elevata professionalita' e la qualificata esperienzanel settore ambientale, nonche' l'assenza di una serie di incarichi odi situazioni (commi 1 e 2).

Anche queste disposizioni, se intese come direttamenteapplicabili anche al direttore dell'Agenzia per l'ambiente dellaProvincia autonoma di Bolzano, incidono nella sua competenzaesclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del relativopersonale, come anche la previsione di un albo unico dei direttoregenerali, istituito presso l'ISPRA.

Inoltre, la disciplina di dettaglio che la norma predettaintroduce non appare qualificabile come norma di principio, conconseguente obbligo di adeguamento della legislazione della provinciaautonoma, che esclude la diretta applicazione della normativastatale. Quindi, di fatto risulta autoapplicativa e non lascia alcunospazio all'autonomia del legislatore della provincia autonoma, anchein relazione alla disposizione che impone alle province autonome direcepire le disposizioni della legge (art. 16, comma 4, secondoperiodo).

E', quindi, evidente che anche le norme di cui all'art. 8 sonolesive delle speciali prerogative riconosciute alla Provinciaautonoma di Bolzano e, pertanto, violano, in particolare, gliarticoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 6,I n. 13, n. 15, n. 16,n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 delloStatuto di autonomia e relative nonne di attuazione, gli articoli 2 e4 del decreto legislativo n. 266/1992 e l'art. 10 della leggecostituzionale n. 3/2001.

f) Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3 e 5, dellalegge 28 giugno 2016, n. 132.

L'art. 14 (Disposizioni sul personale ispettivo) demanda ad unregolamento le modalita' di individuazione del personale incaricatodelle attivita' ispettive, le competenze del medesimo e i criterigenerali per lo svolgimento delle predette attivita', secondo ilprincipio della rotazione del personale nelle visite ispettive,nonche' le modalita' per la segnalazione degli illeciti ambientali.ISPRA e' chiamata a redigere lo schema di regolamento, con ilcontributo delle agenzie regionali. Il regolamento e' emanato previaintesa con la Conferenza Stato-Regioni (commi 1, 2 e 3).

Il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenziesono tenuti ad adottare regolamenti interni attuativi recantil'individuazione del personale incaricato delle ispezioni (comma 5).

Anche tale norma, oltre a violare la competenza esclusiva dellaProvincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli ufficie del relativo personale, alla quale compete anche la correlativafunzione amministrativa, viola anche la sua potesta' regolamentare dicui all'art. 54, n. 2), dello Statuto di autonomia, in combinatodisposto con l'art. 53, posto che nella predetta materia il potereregolamentare non puo' essere attribuito allo Stato.

Anche la previsione di poteri regolamentari attuatividell'Agenzia non e' legittima, posto che gli stessi vanno attribuitisempre alla provincia autonoma.

Pare chiara, dunque, l'illegittimita' delle norme di cui all'art.14, commi 1, 3 e 5, in particolare per violazione degli articoli 8(in particolare, n. 1, n. 5, n. 6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n.21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10), 16, 53 e 54, n. 2),dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, degliarticoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992 e dell'art. 10della legge costituzionale n. 3/2001.

g) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, dellalegge 28 giugno 2016, n. 132.

L'art. 15 (Modalita' di finanziamento), comma 1, prevede che leagenzie provvedano alle proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Il finanziamento delle predette agenzie e'assicurato dall'assegnazione alle medesime degli introiti conseguentiall'attuazione delle disposizioni che introducono specifiche tariffenazionali approvate con decreto ministeriale e, nelle moredell'approvazione delle tariffe nazionali, dall'applicazione delletariffe delle agenzie approvate dalle rispettive regioni o provinceautonome; le modalita' di assegnazione dei predetti introiti sonoindividuate con decreto interministeriale da emanare previa intesa insede di Conferenza Stato-regioni (articoli 15, commi 4, 2 e 3, e 7).

La norma prevede inoltre che le agenzie possano svolgereattivita' ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente attribuitedalla legge in esame, in favore di soggetti pubblici o privati, sullabase di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi oconvenzioni, applicando tariffe definite con decreto ministeriale(art. 7, comma 5).

La disciplina statale del sistema di finanziamento delle agenzieambientali, recata da una mera legge ordinaria (nel combinatodisposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 e nel disposto del comma 5dell'art. 7), si pone in contrasto con l'autonomia finanziariaspettante alla Provincia ricorrente, non risultando compatibile conle previsioni statutarie che assicurano alla medesima autonomia dientrata e di spesa, con le relative risorse finanziarie epatrimoniali, e che impediscono la definizione unilaterale da partedello Stato dei rapporti finanziari con la stessa (Titolo VI, inparticolare articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79 dello Statuto diautonomia).

Infatti, le relazioni finanziarie predette sono definite nelloStatuto stesso, nelle leggi rinforzate appositamente previste dallostesso, nonche' nelle norme di attuazione statutaria, sulla base diprocedure paritetiche (articoli 103, 104, 107) che evidentemente nonsono rispettate con l'emanazione di una legge ordinaria statale.

Con specifico riferimento alla determinazione ed allaapprovazione delle tariffe delle prestazioni delle Agenzieambientali, le disposizioni legislative statali sono incompatibilicon la disciplina vigente della Provincia autonoma di Bolzanorelativa all'approvazione delle proprie tariffe della qualeverrebbero a determinare l'abrogazione, con violazione delle normestatutarie, anche tenuto conto dell'orientamento espresso dallagiurisprudenza costituzionale in ordine alle analoghe tariffe(sentenza n. 233/2013).

In attuazione delle leggi provinciali in materie di rilievoambientale di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, laGiunta provinciale, con la deliberazione n. 1506 del 9 dicembre 2014,modificata con la deliberazione n. 920 del 23 agosto 2016, haapprovato il «Tariffario dell'Agenzia provinciale per l'ambiente».

Pare chiara, dunque, l'illegittimita' costituzionale delle normedi cui all'art. 15, commi 2, 3 e 4, in particolare per violazione delTitolo VI, in particolare articoli 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79,dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, inparticolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, degli articoli103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia nonche' del principiopattizio, anche con riferimento all'art. 27 della legge 5 maggio2009, n. 42, nonche' degli articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n.6, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 (in particolare, n. 8, n. 9e n. 10) e 16 dello Statuto di autonomia, degli articoli 2 e 4 deldecreto legislativo n. 266/1992, dell'art. 10 della leggecostituzionale n. 3/2001.

 

P.Q.M.

 

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'costituzionale degli articoli 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8,14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondoperiodo, della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione delSistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinadell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Si depositano con il presente atto:   1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della Giuntaprovinciale di Bolzano n. 965 del 6 settembre 2016);   2) procura speciale rep. n. 24488 dd. 6 settembre 2016;   3) deliberazione del Consiglio provinciale di Bolzano n. 10/2016del 14 settembre 2016, di ratifica della deliberazione della Giuntaprovinciale di Bolzano n. 965/2016.

Bolzano-Roma, 15 settembre 2016

Avv.ti Guggenberg - Beikircher - Bernardi - Fadanelli - Costa