RICORSO N. 45 DEL 2 AGOSTO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2016.

(GU n. 39 del 28.09.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio deiministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocaturagenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesin. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen,in persona del Presidente in carica, con sede a Bolzano, piazzaSilvius Magnago n. 1 (palazzo 1) per la declaratoria dellaillegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio deiministri assunta nella seduta del giorno 28 luglio 2016, degliarticoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge dellaProvincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nelBollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31maggio 2016.

 

Premesse di fatto

 

In data 31 maggio 2016, sul n. 22 del Bollettino Ufficiale dellaProvincia autonoma di Bolzano, e' stata pubblicata la legge 24 maggio2016, n. 10, intitolata «Modifiche di leggi provinciali in materia disalute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro epari opportunita'».

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 dellalegge contiene modifiche alla legge provinciale 15 novembre 2002, n.14 recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continuanonche' altre norme in ambito sanitario»; l'art. 2 reca invecemodifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, intitolata«Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»; l'art. 17,infine, contiene norme in tema di «Razionalizzazione esemplificazione dei controlli sulle imprese».

Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 2,2, comma 2, e 17, comma 3, della legge bolzanina n. 10/2016 eccedonole competenze provinciali, invadono quelle statali e sono percio'violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertantoimpugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne siadichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato ilconseguente annullamento per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

A) L'art. 1, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge provincialeBolzano n. 10/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge -interviene su alcune disposizioni della legge provinciale 15 novembre2002, n. 14, recante «Norme per la formazione di base, specialisticae continua nonche' altre norme in ambito sanitario» integrandone osostituendone il contenuto.

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 2sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale citatache disciplina il tutorato nell'ambito del corso di formazionespecifica in medicina generale.

Piu' specificamente, il comma 2 della norma che qui si impugna hanovellato il comma 1 dell'art. 18 della legge citata nel modo chesegue: «I medici tutori sono medici di medicina generale e, per laparte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di liberascelta, convenzionati da almeno sei anni con il Servizio sanitarionazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un numerodi assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente. I medicitutori devono operare in uno studio professionale accreditato aisensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o dicoordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale atal fine istituito» (enfasi aggiunta).

Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa stataledi cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successivemodificazioni - recante attuazione della direttiva 93/16/CE inmateria di libera circolazione dei medici e di reciprocoriconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delledirettive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano ladirettiva 93/16/CE - e, precisamente, con l'art. 27, comma 3, ilquale prevede che: «I tutori di cui all'art. 26 - vale a dire imedici di medicina generale presso il cui studio o ambulatoriopossono svolgersi parte delle attivita' didattiche pratiche eteoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica inmedicina generale: n.d.r. - sono medici di medicina generaleconvenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita'di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Serviziosanitario nazionale, nonche' possedere la recte: e in possesso della:n.d.r. - titolarita' di un numero di assistiti nella misura almenopari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studioprofessionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docenteo di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionaleall'uopo istituito» (enfasi aggiunta).

Dal confronto tra le due disposizioni - quella statale e quellaprovinciale - risulta dunque che la Provincia autonoma di Bolzano haprescritto per l'assunzione della qualita' di medico tutore ai finidella formazione specifica in medicina generale il possesso di unrequisito di ordine temporale diverso rispetto a quello prescrittodalla normativa nazionale richiedendo un periodo di convenzionamentocon il Servizio sanitario nazionale o provinciale inferiore - seianni contro dieci - a quello richiesto, a livello nazionale, aimedici di medicina generale o ai medici pediatri di libera scelta.

Sennonche', la norma statale ha un'evidente valenza di principioove si consideri, da un lato, che la durata del periodo diconvenzionamento e' espressiva - e tale e' stata evidentementeritenuta dal legislatore - del possesso, da parte del medico, dicompetenza ed esperienza professionale adeguate ai fini dellosvolgimento della funzione di tutore nell'ambito dei corsi diformazione in parola; e, dall'altro, che i medici tutori sonochiamati ad assolvere compiti assai delicati nel quadro dellaformazione specifica in medicina generale.

Si ricorda, sotto tale secondo profilo, che, a norma dell'art. 27del decreto legislativo n. 368/1999, le attivita' teoriche nellequali si articola il corso di formazione specifica in medicinagenerale comprendono, tra l'altro, «studio guidato proposto dairispettivi tutore» nonche' «sessioni di confronto con i tutori»(comma 1); inoltre, durante il periodo di formazione di lorocompetenza, i medici tutori «eseguono la valutazione del livello diformazione» esprimendo quindi «giudizi analitici e motivati» sullacui base il coordinatore delle attivita' pratiche formula poi ungiudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso (comma4).

La rilevanza del ruolo del medico tutore e' altresi' confermatadalla circostanza che, essendo l'accesso alle varie fasi in cui ilcorso e' articolato subordinato al superamento con esito positivodella fase svolta in precedenza, «qualora il partecipante allaformazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o deltutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singoloperiodo formativo, lo stesso e' ammesso a frequentare nuovamente ilperiodo stesso per una sola volta» (art. 27, comma 5).

E ancora: «Qualora il partecipante alla formazione, sulla basedei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varieattivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti peruna parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare,ove ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio le attivita'finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivimancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base deigiudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita'formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gliobiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso afrequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta neltriennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguitodella nuova ammissione comporta l'immediata esclusione delpartecipante dalla frequenza del corso» (art. 27, comma 6).

Non esistendo alcuna norma che consenta alla Provincia autonomadi Bolzano di derogare, sotto il profilo in questione, alla normativastatale, la disposizione provinciale all'esame eccede la competenzalegislativa provinciale in materia di sanita' e assistenza sanitariaprevista dall'art. 9, n. 10 dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, competenza che, come risulta dalcombinato disposto degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia,deve - e puo' - svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principistabiliti dalle leggi dello Stato»: e, consentendo di svolgere ilruolo di tutore anche a medici di medicina generale o a medicipediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitarionazionale o provinciale da un numero di anni di poco superiore allameta' di quelli previsti dalla legislazione nazionale di riferimento,viola, anche in ragione dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre2001, n. 3, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, dellaCostituzione, per contrasto con i principi fondamentali dellalegislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nelcitato art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999. B) L'art. 2, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

L'art. 2, comma 2, della legge, parimenti contenuto nel capo Iintitolato «Salute», novella invece l'art. 24 della legge provinciale5 marzo 2001, n. 7, dedicata al «Riordinamento del Servizio sanitarioprovinciale», intervenendo, in particolare, su una norma - l'art. 24- facente parte del capo II del titolo I della legge che, nel quadrodell'ordinamento del Servizio sanitario provinciale, disciplinal'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sanitaria.

Segnatamente, il comma 2 della disposizione che qui si impugnasostituisce come segue il comma 1 dell'art. 24 della leggeprovinciale n. 7/2001, rubricato «Contratti a tempo determinato»:«Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza edi interesse strategico, il direttore generale dell'azienda sanitariapuo' conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempodeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati diparticolare e comprovata qualificazione professionale che abbianosvolto attivita' in centri ed enti pubblici o privati o aziendepubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza.Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente dipersonale superiore al due per cento della dotazione organica delladirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e nonsuperiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo».

Tale disposizione provinciale, nel definire i requisiti per ilconferimento di incarichi dirigenziali, si pone in contrasto conl'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Questa norma della c.d. seconda riforma sanitaria stabilisceinfatti che «i direttori generali possono conferire incarichi perl'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interessestrategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e conrapporto di lavoro esclusivo ... a laureati di particolare ecomprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o privatecon esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzionidirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibiledalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioniscientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano deltrattamento di quiescenza» (art. 15-septies, comma 1) (enfasiaggiunta).

Anche tale disposizione ha valore di principio fondamentale inmateria di tutela della salute posto che i requisiti cui e'subordinato il conseguimento degli incarichi dirigenziali in parolasono, nel loro complesso, preordinati a garantire, nel pubblicointeresse, il possesso, da parte degli aspiranti, di quella«particolare e comprovata qualificazione professionale»necessariamente richiesta a chi sara' chiamato ad espletare «funzionidi particolare rilevanza e di interesse strategico» in ambitosanitario.

L'art. 2, comma 2, della legge provinciale all'esame consenteinvece di conferire tali incarichi dirigenziali anche a laureati che,pur essendo in possesso degli altri requisiti, sono pero' privi di«esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzionidiringenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibiledalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioniscientifiche o da concrete esperienze di lavoro».

Sotto questo profilo, la norma provinciale che qui si censuraeccede, anche in questo caso, la competenza legislativa provincialein materia di sanita' e assistenza sanitaria prevista dall'art. 9, n.10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato condecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,competenza che, come s'e' detto e come risulta dal combinato dispostodegli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia, deve - e puo' -svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggidello Stato».

Omettendo di menzionare alcuni dei requisiti indispensabilisecondo la disciplina statale e consentendo percio' il conferimentodegli incarichi a tempo determinato in questione anche a chi ne e'privo, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della leggeprovinciale n. 10/2016, viola, anche in ragione dell'art. 10 dellalegge cost. n. 3/2001, il precetto di cui all'art. 117, comma 3,della Costituzione, per contrasto con principi fondamentali dellalegislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nelcitato art. 15-septies del decreto legislativo n. 502/1992. C) L'art. 17, comma 3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

L'art. 17 della legge, contenuto nel capo III intitolato«Lavoro», dopo aver stabilito che «La giunta provinciale adotta, condeliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione esul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per losvolgimento dei controlli sulle imprese sentito il Comitatoprovinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro»(comma 1) e aver poi indicato i criteri in osservanza dei quali talidirettive dovranno essere formulate (comma 2), cosi' dispone al comma3: «Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi diviolazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili eper le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengonoemesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine diadeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per lequali l'irrogazione della sanzione amministrativa e' condizionataall'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni».

La norma provinciale in questione demanda dunque al regolamentodi esecuzione della legge l'individuazione delle violazioniamministrative che non danno luogo a danni irreversibili stabilendoche, in tali ipotesi, l'autorita' incaricata dei controlli sulleimprese emetta le prescrizioni di adeguamento atte ad assicurare ilrispetto delle norme violate indicando altresi' il termine entro ilquale l'adeguamento dovra' aver luogo: indi, in caso di inosservanza,anche parziale, delle prescrizioni impartite, si procedeall'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per laviolazione accertata.

Nel silenzio della norma deve percio' ritenersi che, nel casocontrario di totale adeguamento alle prescrizioni emesse, sisoprassieda invece all'irrogazione di qualsiasi sanzione, sia pure inmisura ridotta, con la conseguenza che, in questa ipotesi,l'adeguamento ha l'effetto di determinare senz'altro l'estinzionedell'illecito amministrativo accertato.

In tal modo, pero', tenuto conto del fatto che la Provinciaautonoma di Bolzano non dispone di competenza legislativa esclusivain materia di tutela e sicurezza del lavoro e, a fortiori, diresponsabilita' e sanzioni correlate alla inosservanza delle normerelative e che la competenza legislativa concorrente provinciale e'circoscritta e limitata alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 9dello statuto speciale di autonomia approvato con decreto delPresidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - le qualiriguardano, rispettivamente, l'«apprendistato; libretti di lavoro;categorie e qualifiche dei lavoratori» (n. 4) e la «costituzione efunzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sulcollocamento» (n. 5) - tenuto conto di cio', la disposizione che quisi censura viola innanzitutto le norme statutarie sopraindicateeccedendo dalla competenza legislativa provinciale ivi prevista; masi pone altresi' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera 1)della Costituzione sia, come si vedra', con principio fondamentaledella legislazione dello Stato in materia di tutela del lavoro (art.117, comma 3, della Carta).

La normativa statale di settore, rappresentata dal decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione dellefunzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, anorma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», prevede,all'art. 13, rubricato «Accesso ispettivo, potere di diffida everbalizzazione unica», che, «in caso di constatata inosservanzadelle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoroe legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rileviinadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questiprovvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato insolido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689,alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmentesanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data dinotificazione del verbale di cui al comma 4» (comma 2) .

«In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore ol'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una sommapari all'importo della sanzione nella misura del minimo previstodalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzionestabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dallascadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importodella predetta somma estingue il procedimento sanzionatoriolimitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizionedell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa» (comma 3).

Il successivo comma 4 della medesima norma stabilisce infine, perquanto qui interessa, che «all'ammissione alla procedura diregolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazionedelle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivoesclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento enotificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligatoin solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:   a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;   b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili aisensi del comma 2;   c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperandoalla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto diregolarizzazione;   d) la possibilita' di estinguere gli illeciti nondiffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui alcomma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta aisensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;   e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi aiquali proporre ricorso, con specificazione dei termini diimpugnazione».

Dal complesso delle riportate disposizioni - aventi chiaravalenza di principio in materia di tutela del lavoro e diresponsabilita' derivante dalla violazione delle norme poste apresidio dell'osservanza dei relativi obblighi - risulta dunque chel'ottemperanza alla diffida intimata dal personale ispettivo prepostoalla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge o del contrattocollettivo in materia di lavoro e legislazione sociale comporta si'l'estinzione dell'illecito amministrativo accertato e, diconseguenza, del procedimento sanzionatorio, ma non esime certo iltrasgressore e l'eventuale obbligato in solido dall'obbligo di pagarealtresi' - e comunque - una somma determinata - sia pure - in misuraridotta rispetto all'importo della sanzione altrimenti irrogabile incaso di inottemperanza alla diffida, somma diversamente modulata aseconda che la sanzione sia stabilita in misura fissa ovverovariabile.

In altri termini, l'ottemperanza alla diffida comporta unicamentela riduzione dell'importo della somma dovuta dal trasgressore odall'eventuale obbligato in solido a titolo di sanzione ma non esentacerto dalle conseguenze di ordine sanzionatorio-patrimonialederivanti dalla responsabilita' amministrativa accertata.

La norma provinciale che con il presente atto si impugna prevedeinvece che si proceda all'irrogazione della sanzione amministrativanel solo caso di inosservanza, totale o parziale, della prescrizioneemessa; nell'ipotesi, invece, di adeguamento, l'illecitoamministrativo accertato si estingue senza che il trasgressore ol'eventuale obbligato in solido siano tenuti al pagamento di alcunasanzione, neppure in misura ridotta.

In altri termini, in forza della norma di cui all'art. 17, comma3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016, l'ottemperanza allaprescrizione, escludendo qualsiasi conseguenza di ordinesanzionatorio-patrimoniale a carico del trasgressore e dell'eventualeobbligato in solido, esonera totalmente costoro dalla responsabilita'per l'illecito amministrativo commesso ed accertato.

Tale esonero non puo' pero' essere disposto dal legislatoreprovinciale dal momento che, come affermato anche di recente dacodesta Corte (vedi sentenza 11 febbraio 2014, n. 19), «nessuna fonteregionale puo' introdurre nuove cause di esenzione dellaresponsabilita' penale, civile o amministrativa, trattandosi dimateria non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale eriservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cuiall'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione».

L'art. 17, comma 3, legge provinciale Bolzano n. 10/2016,dettando norma che esenta da sanzioni in caso di responsabilita' daillecito amministrativo conseguente a violazioni di norme in tema dilavoro e legislazione sociale, viola quindi, eccedendone l'ambitooggettivo di applicazione, le disposizioni di cui ai nn. 4 e 5dell'art. 9 dello statuto; disponendo in materia di ordinamentocivile incide sulla riserva di legislazione statale esclusiva alriguardo stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (sirammenta che, secondo codesta Corte, le norme in tema di lavorosommerso e irregolare - alla cui emersione e repressione sono tral'altro diretti i controlli ispettivi sul lavoro - attengono allamateria dell'ordinamento civile: cosi' Corte cost. 16 giugno 2005, n.234); e, nel contempo, contrasta altresi' con i principi fondamentalidella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative perviolazione di nonne sulla tutela e sicurezza del lavoro stabilitidall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 ledendo, sottoquesto riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

A cio' si aggiunga che la norma provinciale in esame eccede dallecompetenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano anche per unaltro profilo posto che con il decreto del Presidente dellaRepubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazionedello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernentiintegrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene esanita'», lo Stato ha si' delegato alle Province autonome l'eserciziodelle funzioni amministrative statali in materia, tra l'altro, divigilanza e tutela del lavoro (vedi art. 3, comma 1, decreto delPresidente della Repubblica n. 197/1980 in connessione con l'art. 3,n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.474), ma ha anche stabilito che le relative «funzioni amministrativevengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alledirettive emanate dal competente organo statale» (vedi art. 3, comma5, decreto del Presidente della Repubblica citato).

Le norme e i principi richiamati, sicuramente applicabili anchealle regioni a statuto speciale e, quindi, anche alle provinceautonome, comportano percio' l'illegittimita' costituzionaledell'art. 17, comma 3, della legge provinciale all'esame la quale,prevedendo la possibilita' di estinguere le violazioni amministrativeche non danno luogo a danni irreversibili, accertate nell'ambito deicontrolli sulle imprese, mediante la sola e semplice osservanza delleprescrizioni di adeguamento impartite senza alcuna conseguenza diordine patrimoniale, neppure nella forma del pagamento di una sommain misura ridotta rispetto all'importo della sanzione amministrativaastrattamente irrogabile per la violazione accertata, in assenza diuna specifica potesta' legislativa provinciale in materia, eccededalle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 9, nn. 4 e 5,dello statuto speciale di autonomia in materia di lavoro nonche' daquelle alla stessa delegate dalle norme di attuazione di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 in materiadi vigilanza e tutela del lavoro; invade la competenza esclusivastatale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. inmateria di ordinamento civile, contrasta con i principi fondamentalidella legislazione statale in materia di sanzioni amministrative perviolazione di norme sulla tutela e sicurezza del lavoro recatidall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, ledendo, sottoquesto riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codestaecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmenteillegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi soprarispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma 2, 2,comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma diBolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016, come dadelibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno28 luglio 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno iseguenti atti e documenti:   1) attestazione relativa alla approvazione, da parte delConsiglio dei ministri nella riunione del giorno 28 luglio 2016,della determinazione di impugnare la legge della Provincia autonomadi Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016 secondoi termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione delMinistro per gli affari regionali e le autonomie;   2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nelBollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31maggio 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi diricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 29 luglio 2016

Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani