RICORSO N. 31 DEL 16 GIUGNO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2016.

(GU n. 30 del 27.07.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza del Consigliodei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato (c.f. 80224030587; pec:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamentedomiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro Regione Puglia, in persona del Presidente pro temporedella Giunta regionale dott. Michele Emiliano, con sede in Bari (cap.70100), Lungomare Nazario Sauro per la dichiarazione diillegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della RegionePuglia 11 aprile 2016, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficialetelematico della regione n. 40 del 12 aprile 2016, recante «Modificadi tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa», per violazionedegli articoli 3, 41, 42, 43, 117, commi 1 e 3, 118 e 120 Cost.

L'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia n. 7/2016 disponeche: «In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale,al fine di garantire la continuita' dell'uso agricolo, i terreniinteressati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complessodisseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessatida espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, nonpossono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazioneurbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento ospostamento di alberi di olivo, ne' essere interessati dal rilasciodi permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazioneurbanistica. Di tale divieto e' dato atto nei certificati didestinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni daparte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalita' dicui all'art. 2».

La disposizione, dunque, istituisce un vincolo di naturaurbanistica sulle aree che, per effetto dell'infezione dal batteriodella xylella fastidiosa e del co.di.r.o., siano interessatedall'espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo.

Al dichiarato fine di garantire la continuita' dell'uso agricolodei terreni, quindi, le zone territoriali omogenee a destinazionerurale interessate dal batterio non possono mutare la destinazioneurbanistica vigente al momento dell'espianto per sette anni, ne'essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano incontrasto con la preesistente destinazione urbanistica.

A tal proposito, si rappresenta che la citata norma, nella suaprecedente formulazione, prescriveva - per le sole piante di ulivomonumentale - la destinazione agricola per 15 anni delle areesoggette ad espianto.

Contestualmente, il comma 3 del citato art. 1 prevede una derogaa quanto previsto al precedente comma 1, disponendo che:   «E' fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive dialternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia dellapubblica incolumita' e dell'ambiente e per le quali sia stata svoltacon esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) ericorrano congiuntamente i seguenti requisiti:   a) che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livellodi progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;   b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenientidal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza siastata asseverata da tutti gli enti competenti;   c) che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente conulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultarenecessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonche' con il contestoproduttivo territoriale».

Tale deroga al suddetto vincolo urbanistico opera dunque per lesole opere pubbliche «prive di alternativa localizzativa e necessariealla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente».

In altre parole, la deroga e' quindi prevista per le operepubbliche per le quali, in fase di fattibilita', non sia statapossibile una collocazione alternativa e che risultino necessariealla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente e cheabbiano gia' ottenuto la VIA, in presenza in ogni caso di altri trerequisiti (congiuntamente) indicati alle lettere a), b) e c) delmedesimo comma 3, sopra riportate.

La citata normativa assume rilevanza, tra l'altro, nell'ambitodella costruzione delle infrastrutture gas di competenza nazionaleche interessano la Regione Puglia.

Si fa riferimento specificatamente al punto di interconnessionetra il metanodotto TAP e la rete nazionale di Snam Rete Gas, nonche'per la posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti allarete nazionale gasdotti.

La disposizione finisce per interessare tutte le opere che nonabbiano le caratteristiche previste dalla norma in esame perun'eventuale deroga (ivi compresi elettrodotti, oleodotti, acquedottinon pubblici, ponti radio, ecc.).

Va precisato che gli effetti che deriverebbero da tale vincolourbanistico possono essere diversi in base al fatto che le operesiano completamente interrate o siano fuori terra. In particolare:   per le opere completamente interrate il vincolo urbanisticonon opera, in quanto la posa di un metanodotto o di una tubazione insenso generale non necessita di modifica della destinazioneurbanistica agricola dei terreni;   per le opere fuori terra il vincolo urbanistico dispiegapienamente i propri effetti, in quanto costruzione/edificazionecomporta necessariamente un cambiamento della tipizzazioneurbanistica, in caso di aree precedentemente agricole.

Cio' premesso, la formulazione dell'art. 1 della legge dellaRegione Puglia n. 7 del 2016 si pone ad ostacolo - di fatto - allarealizzazione delle infrastrutture sopra richiamate qualora questesiano localizzate nelle aree interessate dall'infezione di xylellafastidiosa e co.di.r.o., e cio' dal momento che oleodotti, gasdotti,elettrodotti ed acquedotti non sono opere pubbliche e, inparticolare, non sono finalizzate «alla salvaguardia della pubblicaincolumita' e dell'ambiente», ma sono invece opere private, in quantoin capo a soggetti diversi dallo Stato, ancorche' di interessepubblico, anche particolarmente rilevante.

Alla luce della normativa cosi' ricostruita, la norma regionaleha l'effetto di impedire il rilascio della prevista intesaStato-Regione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione delleinfrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe tenuta, inapplicazione della norma regionale, a negare sempre e comunquel'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale einteresse regionale nella localizzazione e realizzazione degliimpianti.

L'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7presenta dunque, ad avviso della Presidenza ricorrente, indubbiprofili di illegittimita' costituzionale in relazione alledisposizioni contenute negli articoli 3 Cost. (violazione delprincipio di uguaglianza); 41, 42 e 43 Cost. (violazione dei principiche tutelano la libera iniziativa economica e la proprieta' privata),nonche' si pone in contrasto con i principi comunitari in materia dilibera circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agliarticoli art. 43 e 49 del Trattato U.E. e quindi dell'art. 117, primocomma, Cost., nonche' in violazione dell'art. 117, terzo comma,Cost., con riferimento alla materia «produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell'energia», dell'art. 118 Cost. (ripartocostituzionale delle competenze amministrative) e dell'art. 120 Cost.(principio di leale collaborazione).

In particolare, circa la violazione dell'art. 3 Cost., si osservache appare pregiudicato il principio di uguaglianza allorche' laderoga viene concessa dalla disposizione impugnata solo con riguardoalle «opere pubbliche» e non anche alle opere private di interessepubblico, che meritano ragionevolmente identica disciplina.

Ancora, essendo la materia in oggetto tra quelle a competenzaconcorrente, la potesta' legislativa regionale deve esplicarsiall'interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatorenazionale e con spirito di collaborazione.

Questi principi, nel caso di specie, risultano violati poiche' laprevisione regionale si pone in contrasto con le norme nazionalivigenti, ed in particolare con i' commi 7, lettera g), e 8, letterab), n. 2 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004, che riservano alloStato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente«l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto delterritorio nazionale con riferimento all'articolazione territorialedelle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interessenazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l'individuazione dellarete nazionale dei gasdotti».

La previsione regionale impugnata costituisce un ostacolo allarealizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorioregionale, violando di fatto il principio di leale collaborazione dicui all'art. 120 Cost.

Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., relativamente alriparto costituzionale delle competenze amministrative, si rilevache:   le competenze amministrative ed autorizzatorie per gliimpianti oggetto dell'intervento normativo sono state poste dall'art.29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Statoalle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I dellalegge 15 marzo 1997, n. 59) in capo allo Stato in quanto opere dipreminente interesse nazionale per la sicurezza del sistemaenergetico e degli approvvigionamenti;   la competenza statale verrebbe elusa dalla norma regionale,che pone un impedimento assoluto all'ottenimento dell'intesaregionale prevista dall'art. 1, comma 8, lettera b), n. 2, dellalegge n. 239 del 2004 necessaria ai fini della realizzazione delleopere in commento.

Sulla questione, l'ecc.ma Corte costituzionale adita si e' gia'pronunciata, dichiarando l'incostituzionalita' di alcune normeregionali che disponevano l'incompatibilita'/inidoneita' dideterminate infrastrutture con specifiche aree del territorioregionale.

In particolare, con riferimento alla materia della potesta'concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell'energia», codesta Corte ha costantemente affermato che «laprevisione dell'intesa, imposta dal principio di lealecollaborazione, implica che non sia legittima una norma contenenteuna "drastica previsione" della decisivita' della volonta' di unasola parte, in caso di dissenso, ma che siano invece necessarieidonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superarele divergenze (ex pluribus sentenza n. 165 del 2011)».

Per gli stessi motivi sopra descritti, la norma regionale sopraindicata presenta profili di illegittimita' costituzionale perviolazione degli articoli 41, 42 e 43 Cost., cioe' dei principi chetutelano la libera iniziativa economica e la proprieta' privata.

La disposizione si pone altresi' in contrasto con i principicomunitari in materia di libera circolazione delle persone e distabilimento, di cui agli articoli art. 43 e 49 del Trattato U.E. equindi dell'art. 117, primo comma, Cost., oltre che in violazionedell'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

 

P.Q.M.

 

Si conclude affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della leggeRegione Puglia n. 7 dell'11 aprile 2016, pubblicata nel BollettinoUfficiale e telematico della Regione Puglia n. 40 del 12 aprile 2016.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio deiministri del 10 giugno 2016.

Roma, 10 giugno 2016

Gli avvocati dello Stato: Nunziata - Grasso