RICORSO N. 10 DEL 4 MARZO 2016 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2016.

(GU n. 14 del 6.04.2016)

 

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 24354 del 23 febbraio 2016, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 215 del 23 febbraio 2016, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;   Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 541; 542; 543; 544; 574; 680, quarto periodo; 709; 711, secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; 730; 219; 236; 469, secondo periodo (e 470); 505; 510; 512; 515; 516 (e 517); 548; 549; 672; 675 (e 676); della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)».

Nel supplemento ordinario n. 70/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 30 dicembre 2015 e' stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)».

Tale legge, composta di un solo articolo, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle Regioni a statuto speciale e/o alle Province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse.

Mentre parte di queste disposizioni sono state concordate con la Provincia autonoma di Bolzano secondo il procedimento delineato dall'articolo 104 dello Statuto di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), altre, invece, sono state dettate unilateralmente, senza la prescritta intesa tra il Governo e, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e/o le due Province.

E' pur vero che il comma 992 contiene una generale clausola di salvaguardia, stabilendo che «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», che in linea di principio dovrebbe risolvere ogni questione, facendo della compatibilita' con lo Statuto di autonomia il punto di discrimine tra applicazione e non applicazione delle disposizioni alla ricorrente Provincia (come piu' volte riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte), ma e' altrettanto vero che alcune disposizioni di tale legge, o sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia, in quanto esse espressamente includono le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari, senza essere state preventivamente concordate, oppure, in modo indiretto, sono destinate a produrre effetti nei suoi confronti, vanificando cosi' la predetta clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale.

Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate, per cui, anziche' fare un'illustrazione generale, si ritiene preferibile trattare direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto.

Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni statali di cui in epigrafe, per i seguenti motivi di

 

D i r i t t o

 

Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 541; 542; 543; 544; 574; 680, quarto periodo; 709; 711, secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; 730; 219; 236; 469, secondo periodo (e 470); 505; 510; 512; 515; 516 (e 517); 548; 549; 672; 675 (e 676); della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», per violazione degli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia, nonche' delle correlative norme di attuazione, del titolo VI dello stesso Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17, 18 e 19), degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in particolare articolo 2, e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197), degli articoli 87 e 88 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305), degli articoli 99 e 100 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4, degli articoli 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' degli articoli 3 e 136 della Costituzione, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del principio di leale collaborazione, anche in relazione all'articolo 120 della Costituzione.

Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni impugnate, va esposto il quadro normativo delle prerogative e competenze della Provincia autonoma di Bolzano che si assumono violate dalle disposizioni qui impugnate.

In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'articolo 104 dello stesso Statuto.

Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo.

La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello Statuto.

Successivamente e' intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014 (c.d. «Patto di Garanzia»), sempre tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Balzano, il quale ha portato ad ulteriori modifiche del Titolo VI dello Statuto di autonomia, sempre secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo.

Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 407 a 413, della medesima legge il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406 di tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

E' previsto espressamente che nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia definisce i termini e le modalita' del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea mediante il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e da quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la precisazione che tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 dello stesso Statuto e che fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica (comma 2).

Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il comma 3 stabilisce che sono le Province a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato, che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi dello stesso articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli stessi enti di rispettiva competenza, che sono le Province a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli stessi e che, ai soli fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, le stesse comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

Al comma 4-bis e', inoltre, previsto che per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province autonome, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le Province stesse stilla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Inoltre, le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

Il comma 4-quater prevede che a decorrere dall'anno 2016, la Regione e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo dello stesso presente comma.

Infine, il comma 4-sexies prevede che a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione e le Province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

L'articolo 80, comma 1, dello Statuto, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale, potesta' da esercitarsi nel rispetto dell'articolo 4 dello stesso Statuto e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle Province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (articolo 16, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).

Dette norme di attuazione contengono anche specifiche disposizioni per quanto attiene l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (articoli 17, 18, e 19).

Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualita' (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000), definito, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia.

In particolare, per la vicina Provincia autonoma di Trento, codesta Ecc.ma Corte ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le due Province autonome con la sentenza n. 133/2010. E un tanto e' stato confermato dalla recentissima sentenza n. 28/2016 di codesta Ecc.ma Corte, pronunciata nel giudizio di legittimita' costituzionale di una disposizione della legge di stabilita' 2014, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre, mentre la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia, le Province autonome di Trento e di Bolzano lo sono nelle materia di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso Statuto e in tali materie esercitano anche la correlativa potesta' amministrative (articolo 16).

Nello specifico, le potesta' legislative che vengono in rilievo sono quelle in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita alla Regione (articolo 4, n. 7) St.), nonche' quelle in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (articolo 8, n. 1) St.), di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10) St.) e di finanza locale (articoli 80 e 81), di cui sono titolare le due Province autonome, con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Inoltre, per effetto della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e' attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

In relazione all'assetto statutario delle competenze sopra descritto e quale concorso delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

Che la Provincia autonoma di Balzano, provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e' stato ulteriormente confermato dall'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In merito codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alle autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).

Per quanto attiene alla materia della tutela della salute, le disposizioni statutarie di cui agli articoli 4, n. 7), e 9, n. 10), sono state attuate mediante le norme d'attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

La norma che qui piu' rileva e' l'articolo 2 del d.P.R. n. 474/1975, ai sensi del quale spetta alla Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre competono alle Province autonome le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria, compreso lo stato giuridico ed economico del personale addetto. Queste ultime competenze vanno esercitate nei limiti previsti dallo Statuto di autonomia.

Inoltre, nelle materie attribuite alla competenza delle Province autonome l'articolo 2 delle norme di attuazione allo Statuto di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle Province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali debbano essere assunte talis qualis, e che nelle more dell'adeguamento restano applicabili le norme provinciali, per cui le norme statali nemmeno possono trovare immmeditata applicazione in provincia di Bolzano. Inoltre, la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in contrasto con l'articolo 107 dello Statuto di autonomia e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

Lo stesso d.lgs. n. 266/1992, all'articolo 4 stabilisce che gli organi statali non possono esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle ad essi attribuite dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria.

Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con l'asserzione che le norme in questione costituirebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero tutelino l'unita' economica della Repubblica.

A riguardo codesta Eec.ma Corte ha chiarito, da un lato, che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (cfr. sentenze n. 169/2007 e n. 229/2011), e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (sentenza n. 354/1994, e precedenti ivi richiamate; sentenza n. 482/1995).

Infine, come noto, l'articolo 6 della Costituzione dispone che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Quindi, il legislatore costituzionale, al fine di rendere effettiva tale tutela in provincia di Bolzano nonche' la parita' tra i diversi gruppi linguistici presenti nella stessa provincia, ha previsto che nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (articolo 2 St.).

Dispongono, inoltre, gli articoli 99 e 100 dello Statuto di autonomia che nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana, che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa, e che gli uffici, gli organi e i concessionari usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente.

Cio' e' previsto al fine di garantire da un lato il diritto dei cittadini dell'Alto Adige di rivolgersi alla Pubblica Amministrazione nella propria madrelingua, e dall'altro l'obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali di adeguare le proprie strutture al fine di rendere effettivo tale diritto. Tali diritti e obblighi trovano una specifica disciplina nelle relative norme di attuazione (d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).

Delineato cosi' il quadro delle particolari prerogative di cui gode la Provincia autonoma di Bolzano e delle competenze ad essa attribuite, in merito alle singole disposizioni lesive delle stesse si precisa quanto segue:

a) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208   Al fine di rispettare la normativa UE relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale sanitario e contestualmente di garantire la continuita' nell'erogazione dei servizi sanitari, secondo la norma statale anche le Province autonome devono:   a) adottare il provvedimento relativo alla riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ove non abbiano gia' provveduto (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70);   b) predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalita' organizzative per garantire il rispetto delle norme UE sull'articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu' efficiente allocazione delle risorse umane disponibili (in coerenza con l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161);   c) entro il 29 febbraio 2016 trasmettere i predetti provvedimenti al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni), nonche' al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, per le verifiche e le valutazioni di competenza (entro il 31 marzo 2016);   d) applicare le norme relative all'indizione dei concorsi straordinari per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico (commi 543 e 544) se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticita', ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contenimento del costo del personale (nonche' di piani di rientro, previsti per i casi di disavanzo finanziario) (comma 541).

La disciplina statale, infatti, prevede in via derogatoria e subordinata alla riorganizzazione sopra descritta, la possibilita' di indire i predetti concorsi straordinari (entro il 31 dicembre 2016 e da concludere entro il 31 dicembre 2017), che per il biennio 2016-2017 devono comunque rispettare la cornice finanziaria programmata, le norme relative al concorso agli obiettivi di finanza pubblica degli enti del Servizio sanitario nazionale attraverso il contenimento della spesa per il personale (di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e gli eventuali piani di rientro (commi 543 e 544).

Al contempo la norma statale prevede, nelle more dell'adozione e della verifica dei piani del fabbisogno del personale, che anche le Province autonome - al pari delle Regioni a statuto ordinario - possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti fissati dalla normativa nazionale (di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122), e prorogare i relativi contratti sino al termine massimo del 31 ottobre 2016 dandone comunque tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze (comma 542).

La normativa introduce una nuova disciplina (dal 2016), derogatoria rispetto a quella ordinaria, in considerazione della riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialita', che concerne l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). La norma (comma 574) stabilisce anche per le Province autonome, quale condizione per il predetto acquisto, al fine di garantire l'invarianza finanziaria della deroga, l'obbligo di adottare misure alternative volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessita' (erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza), acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare comunque il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa definiti dalle norme nazionali (di cui al primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' all'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito in legge 6 agosto 2015 , n. 125) ovvero l'assunzione di misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. E' previsto inoltre, per le Regioni in cui operano gli IRCCS, l'obbligo di trasmettere trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali e quello di darne comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti nonche' di pubblicare per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali (comma 574).

Le norme si applicano per espressa previsione anche alle Province autonome e sono incompatibili con l'ordinamento statutario delle medesime alla luce del quadro generale vigente in materia.

Come gia' esposto, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisce alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (articolo 4, n. 7, St.). Alle Province autonome per Statuto sono attribuite la potesta' legislativa esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (articolo 8, n. 1) St.) e quella concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (articolo 9, n. 10) St.) e la corrispondente potesta' amministrativa (articolo 16 St.).

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha confermato la potesta' legislativa delle Province autonome, estendendola alla materia «tutela della salute» di portata piu' ampia, secondo quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328/2006.

Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni precedenti, la sanita' e' ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa come «assai piu' ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera» (sentenze n. 181/2006 e n. 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale» (sentenza n. 510/2002).

Le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 474/1975) attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, mentre alle Province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari (articolo 2).

In applicazione di questo principio, l'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (Norme sulle modalita' di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute), prevede che le funzioni dirette alla tutela della salute possano essere gestite mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, attribuendo alla potesta' legislativa delle Province autonome di Trento e di Balzano la disciplina delle dimensioni, del numero, delle modalita' di funzionamento e dell'organizzazione delle predette aziende.

Per quanta riguarda il finanziamento del Servizio sanitario provinciale, l'articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994 prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano - nonche' la regione Valle d'Aosta - provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari (articolo 11, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

La Provincia autonoma di Balzano ha esercitato le proprie competenze disciplinando la materia della tutela della salute, anche con riferimento all'organizzazione del Servizio sanitario provinciale, in particolare con la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), e successive modifiche.

Inoltre, nelle materie attribuite per Statuto alla competenza delle Province autonome, le norme di attuazione statutaria prevedono a carico delle medesime solamente un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito e che nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (articolo 2, d.lgs. n. 266/1992) e stabiliscono che gli organi statali non possono esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle ad essi attribuite dallo Stato speciale e dalle norme di attuazione statutaria (articolo 4 d.lgs. n. 266/1992).

Come evidenziato, le norme della legge di stabilita' statale sopra illustrate, invece, contengono misure organizzative puntuali (commi 541, 542 e 543), limiti alla spesa del settore sanitario (commi 542, 544, primo periodo, e 574, lettera b) nonche' condizioni per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di assistenza (comma 574, lettera b) e ipotesi di verifica e controllo (comma 541, lettera c) e comma 542, ultimo periodo), quali precetti direttamente vincolanti anche per le Province autonome, venendo in tal modo ad interferire con la competenza delle medesime in materia di tutela della salute e di assistenza sanitaria che comprende l'organizzazione del servizio sanitario, con l'autonomia finanziaria delle medesime, anche di spesa, nel settore sanitario nonche' con il divieto di attribuire con legge ordinaria ad organismi statali funzioni amministrative di vigilanza, nelle materie spettanti per Statuto alle Province autonome.

Per quanto riguarda l'obbligo di programmazione di riduzione dei posti letto ospedalieri di cui al comma 541, lettera a), sussiste una violazione del giudicato costituzionale (articolo 136 della Costituzione), in relazione alla sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 125/2015 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento, che imponeva anche alle stesse di adottare provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri.

Le norme in esame si caratterizzano come norme di dettaglio direttamente precettive anche nei confronti delle Province autonome e non come «principi fondamentali» della materia, di competenza statale, comprimendo quindi la potesta' legislativa, regolamentare ed amministrativa delle Province autonome in materia di tutela della salute ed in particolare di organizzazione sanitaria.

In quanto tali, le stesse sono anche in contrasto con la disciplina di rango costituzionale recante l'obbligo di adeguamento della legislazione delle Province autonome alle norme di principio in luogo della diretta applicazione della normativa statale.

Che le norme statali sopra individuate sono incompatibili anche con il principio statutario che disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale a norme di principio vincolanti, e' stato anche confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 301/2013, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' di norme statali ricondotte alla materia della «tutela della salute», qualificate dal legislatore come direttamente applicabili alle Province autonome, per il contrasto ravvisato con il predetto principio.

Infine, con specifico riferimento alla disciplina relativa al numero dei posti letto ospedalieri (espressamente richiamata nei commi 541, lettera a) e 574, lettera b), ricondotta da codesta Ecc.ma Corte alle materie di competenza ripartita della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 289/2010), e' ulteriormente ribadito che sono illegittime le norme statali che non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio e che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalita' di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta dalle Autonomie speciali che vi provvedono (sentenza n. 125/2015).

Quindi, i commi 541, 542, 543, 544, primo periodo, e 574, lettera b), nella parte in cui subordina la facolta' di deroga prevista alla condizione di provvedere ad adottare misure alternative in misura da assicurare gli obiettivi di riduzione di spesa, gia' definiti dalla normativa statale, ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, sono incompatibili con i parametri statutari e lesive delle competenze delle Province autonome sin qui evidenziate.

b) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208   La legge di stabilita' statale disciplina il concorso complessivo degli enti del livello di governo regionale agli obiettivi di finanza pubblica con un'apposita disposizione che determina per le Regioni e per le Province autonome il contributo dovuto, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge stessa e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in misura pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 680).

La predetta norma demanda alle medesime Regioni e Province autonome in sede di autocoordinamento, da recepire con intesa in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio, la definizione degli ambiti e degli importi del rispettivo contributo, e prevede per il caso di mancata intesa, la definizione unilaterale da parte del Consiglio dei ministri dei rispettivi contributi e la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato (comma 680, primo e secondo periodo).

La stessa disposizione, per le autonomie speciali prevede che il rispettivo contributo sia determinato previa intesa con ciascuna delle stesse e, in particolare per le Province autonome e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che l'applicazione della norma in esame avvenga nel rispetto dell'Accordo del 15 ottobre 2014, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge (comma 680, terzo e quinto periodo).

La medesima disposizione, infine, riferendosi nuovamente al complesso degli enti del livello di governo regionale, ivi comprese espressamente anche le Province autonome dispone che essi assicurino il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi della norma medesima, dei commi da 681 a 684 della legge di stabilita' di cui qui si discute nonche' dei commi da 400 a 417 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2015 (comma 680, quarto periodo).

L'Accordo richiamato dalla norma in esame e' il c.d. Patto di Garanzia concluso tra le Province autonome e lo Stato (ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale), poi recepito con i commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, con il quale si appunto e' introdotta una nuova regolazione dei rapporti finanziari tra gli stessi, innovando la disciplina relativa contenuta nello Statuto speciale ed adeguando le norme di attuazione statutaria in materia di «riserve all'erario», nonche' introducendo alcune altre norme di rango statutario in materia finanziaria, cosi' rivedendo l'Accordo di Milano dell'anno 2009.

Il comma 680, che si presenta come direttamente applicabile anche alle Province autonome, in parte e' compatibile con lo Statuto di autonomia cosi' come modificato a seguito del Patto di Garanzia sopra richiamato, in particolare per il rinvio ai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, che cosi' conferma, tra l'altro, la misura dei contributi assicurati rispettivamente dalle Province autonome e dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Cio' non e' il caso per la parte del comma in esame che richiama i commi da 400 a 417 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (comma 680, quarto periodo) ed e' incongruente con la contestuale previsione del rispetto dell'Accordo predetto (comma 680, quinto periodo).

In particolare, l'elemento di incompatibilita' con il quadro statutario delle Province autonome e' rinvenibile nelle disposizioni gia' contenute nei commi 400 e 404 della predetta legge di stabilita' n. 190/2014 e richiamate dal quarto periodo del comma in esame, che prevedono per il 2018 un contributo aggiuntivo di 21 milioni di euro a carico della Provincia autonoma di Trento e di 25 milioni di euro a carico di quella di Bolzano (comma 400 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014) con il correlativo obbligo di versarlo all'erario, in attesa dell'emanazione delle apposite norme di attuazione previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante legge delega sul «federalismo fiscale» (comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

Per le stesse ragioni si rileva un'ulteriore incompatibilita' con l'ordinamento statutario della ricorrente Provincia anche nel richiamo del comma 417 della predetta legge di stabilita' n. 190 del 2014 (quarto periodo del comma 680), che prevede la facolta' di modificare mediante un apposito accordo, da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepire in seguito con un apposito decreto ministeriale, gli importi del contributo aggiuntivo in questione (indicati nella tabella di cui al comma 400) rispettivamente dovuti dalle singole autonomie speciali, con invarianza di concorso complessivo (comma 417 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

Analoga incompatibilita' si ravvisa anche nel rinvio ai commi 415 e 416 della predetta legge di stabilita' n. 190/2014 (quarto periodo del comma 680) che estendono all'annualita' 2018 la disciplina gia' vigente contenuta nelle leggi di stabilita' per il 2013 e per il 2014, relativa all'obiettivo da concordare per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle autonomie speciali (commi 454 e 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 415 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014; comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 416 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014).

Anche i disposti dei predetti commi 415 e 416, in quanto non sono concordati ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto di autonomia (comma 406 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014), si collocano sostanzialmente al di fuori del Patto di Garanzia concluso tra lo Stato e le Province autonome nel 2014, che disciplina i rapporti finanziari tra i predetti enti anche con riferimento all'anno 2018 ed in modo dichiaratamente esaustivo.

I predetti commi 400, 404, 415, 416 e 417 della legge n. 190/2014, non sono fondati sulla base di una preventiva intesa tra lo Stato e le Province autonome ai sensi del citato articolo 104 dello Statuto di autonomia, rivestono il carattere di mera legge ordinaria e, pertanto, non hanno le caratteristiche sostanziali e formali richieste per definire i rapporti finanziari intercorrenti tra i predetti enti. Nonostante formale richiesta di modifica delle norme contestate, le stesse non sono state modificate nel corso del 2015, per essere ora richiamate nel contesto delle disposizioni contenute nel comma 680. Tali disposizioni contrastano tuttavia con norme di carattere statutario e di attuazione statutaria.

L'articolo 1, comma 400, della legge n. 190/2014 impone alle autonomie speciali un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dalla legge in oggetto.

Con specifico riferimento alle Province autonome il predetto contributo aggiuntivo e' previsto per il solo anno 2018, nella misura di 21 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 25 milioni di euro per quella di Bolzano.

La specifica norma destinata alle Province autonome, per l'attuazione della disciplina che introduce tale contributo aggiuntivo, richiama le procedure paritetiche per l'emanazione delle apposite norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009 e stabilisce, per la fase transitoria, in attesa dell'emanazione delle predette norme di attuazione, l'obbligo di versare all'erario l'importo del contributo, con l'autorizzazione del Ministero a trattenere l'importo corrispondente, in mancanza di tale versamento entro il 30 aprile dell'anno considerato, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettante alle Province autonome medesime (comma 404).

L'articolo 1, comma 417, della legge n. 190 del 2014 prevede la facolta' di modificare, mediante un apposito accordo, da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepito in seguito da un apposito decreto ministeriale, gli importi del contributo aggiuntivo in questione (indicati nella tabella di cui al comma 400) rispettivamente dovuti dalle singole autonomie speciali, con invarianza di concorso complessivo.

Le disposizioni statali in esame non sono compatibili con la nuova disciplina che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome, approvata sulla base del Patto di Garanzia del 15 ottobre 2014 ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale (commi da 406 a 413, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014).

A ulteriore conferma della ravvisata incompatibilita' e del mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale, la tabella recante l'ulteriore contributo aggiuntivo per l'anno 2018, confluita nel comma 400, corrisponde pienamente a quella gia' contenuta nell'emendamento presentato nel corso dell'iter di formazione della legge di stabilita' per l'anno 2015 (n. 2.9809 del Governo), sottoposto come proposta di parte governativa per l'eventuale condivisione da parte delle Giunte delle Province autonome di Trento e Bolzano, non accettate da quest'ultime.

Nello specifico, il comma 400 si pone in contrasto con le nuove previsioni statutarie che dispongono che non sono applicabili nelle Province autonome norme statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto di autonomia dedicato ai rapporti finanziari con lo Stato (comma 4 dell'articolo 79 St., come sostituito a norma del numero 3), della lettera e), del comma 407, dell'articolo 1, della stessa legge n. 190/2014) e che determinano la misura complessiva ed omnicomprensiva del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome (comma 4-bis dell'articolo 79 St., aggiunto al comma 4, come sostituito a norma del numero 3), della lettera e), del comma 407, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014).

Fermo restando che l'ultimo periodo del comma 680 definisce specificatamente solo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome la misura dei loro concorsi nel rispetto degli Accordi intervenuti con il Governo nel 2014, anche la disposizione di cui al quarto periodo del comma 680 e' illegittima nella parte in cui, contestualmente, ribadisce, anche per le Province autonome, l'obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dei citati commi 400, 404, 415, 416 e 417 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Quindi, il comma 680 e' lesivo se si deve intendere che il contributo previsto con efficacia dal 2018 (dai commi 400 e 404 della legge n. 190/2014) sia aggiuntivo rispetto a quello onmicomprensivo concordato con il Patto di Garanzia del 2014.

c) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 709; 711, secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; e 730; della legge 28 dicembre 2015, n. 208   La legge di stabilita' stabilisce la cessazione dell'applicazione delle norme dell'ordinamento concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2016 e innova sostanzialmente l'ordinamento introducendo un obiettivo di saldo non negativo per gli enti territoriali (commi da 707 a 734).

Nei confronti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), che comprendono le Regioni, le Province autonome ed i Comuni, la nuova normativa dispone, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, che essi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare, nei confronti dei predetti enti prevede che essi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della stessa legge di stabilita') (commi 709 e 710).

Ai fini dell'applicazione della norma che introduce l'obbligo di conseguire un saldo non negativo (comma 710), e' stabilito che «le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio» e che, «limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento» (comma 711).

Sul piano tecnico contabile (Conferenza delle Regioni del 3 febbraio 2016), viene evidenziato come l'applicazione della predetta norma, limitata al 2016, comporti che, dal 2017, tali poste di entrata e di spesa non possano essere considerate ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

In particolare si osserva che il fondo pluriennale vincolato, in relazione alla nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. n. 118/2011), rappresenta lo strumento per re-imputare su esercizi successivi spese gia' impegnate, relativamente alle quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata, ma che giungeranno a scadenza negli esercizi sui quali vengono re-imputate.

Trattandosi di spese gia' impegnate sull'esercizio in corso o su esercizi precedenti, le stesse risultano finanziariamente coperte con entrate dell'esercizio in cui sono state impegnate.

Proprio per questo, l'operazione di re-imputazione delle spese determina la costituzione di un fondo pluriennale tra le entrate del bilancio (alimentato con le risorse degli anni in cui erano state impegnate le spese) che serve per finanziare le spese negli anni in cui le stesse vengono re-imputate.

La quota del «fondo pluriennale vincolato di entrata» che non serve a coprire spese re-imputate nell'esercizio, ma serve per spese re-imputate negli esercizi successivi, e' accantonata in un «fondo pluriennale vincolato di spesa».

Conseguentemente, il fatto che, dal 2017, ai fini degli equilibri di finanza pubblica gli enti territoriali non possano considerare tra le entrate il saldo tra il «fondo pluriennale vincolato di entrata» e il «fondo pluriennale vincolato di spesa», implica che l'ente debba trovare copertura con risorse nuove di competenza alle spese re-imputate sul medesimo esercizio, restando inutilizzabili le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato.

Sempre in sede tecnica (Conferenza delle Regioni) e' stato anche osservato che le risorse del fondo pluriennale vincolato non rappresentano un «avanzo di amministrazione» non utilizzabile ai fini degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243/2012, in quanto non si tratta di risorse non utilizzate derivanti da economie di spesa o da maggiori accertamenti di entrata.

Si tratta di risorse utilizzate per coprire spese per le quali sussiste in capo all'ente un'obbligazione giuridicamente perfezionata, che giungera' a scadenza in un esercizio successivo.

Cio' implica che l'applicazione di una specifica regola contabile prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, va ad incidere significativamente sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

L'applicazione della regola in esame determina, per talune realta' territoriali, tra le quali questa Provincia autonoma, un rilevante impatto in termini di investimenti realizzabili, in quanto rende necessario rifinanziare con nuove risorse investimenti che gia' dispongono della relativa copertura.

Con esplicito riferimento alle Province autonome, la legge di stabilita' disciplina le conseguenze del mancato conseguimento del «saldo non negativo» da parte dei Comuni, nell'ambito della norma dettata in generale per le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali delle medesime, introducendo una disciplina specifica per le Autonomie speciali (Regione siciliana e Regione Sardegna) nonche' per quelle che hanno competenza in materia di finanza locale (Regione Valle d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia e Province autonome) e disponendo cosi' che le Province autonome devono ridurre i trasferimenti correnti ai Comuni del rispettivo territorio che non hanno conseguito l'obiettivo di «saldo non negativo», in misura corrispondente allo scostamento registrato (comma 723, lettera a), terzo periodo).

In parallelo con specifico riferimento alle Autonomie speciali, e' previsto che per gli anni 2016 e 2017 non si applica la disciplina sopra descritta relativa alle conseguenze del mancato conseguimento del saldo (comma 723) e continua a trovare applicazione la disciplina previgente del patto di stabilita' interno (recata dai commi 454 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (comma 734).

Ugualmente, nell'ambito della norma relativa alla facolta' delle Regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il rispettivo saldo, la legge di stabilita', con disposizione direttamente precettiva per le Province autonome, per gli anni 2016 e 2017 dispone che esse operino la compensazione - in modo da garantire l'obiettivo complessivo a livello regionale - mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilita' interno (comma 728, secondo periodo).

Al fine di consentire l'operativita' di tale disposizione, con norma espressamente riferita anche alle Province autonome, viene stabilito che anche le Province autonome devono definire criteri di virtuosita' e modalita' operative per i Comuni del rispettivo territorio e che i predetti Comuni devono comunicare alle medesime (entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre) gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; in conseguenza delle predette comunicazioni.

Si prevede, inoltre, che le Province autonome (entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre) comunichino ai Comuni interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun Comune e alla stessa Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento alla modifica migliorativa o peggiorativa del saldo prevista per i Comuni che rispettivamente cedono o acquisiscono spazi finanziari secondo quanto disposto dal comma 731 (commi 730 e 731).

La disciplina introdotta dalla legge di stabilita' di cui qui si discute prevede altresi' che, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al predetto comma 728, gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo di «saldo non negativo» possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze (entro il termine perentorio del 15 giugno) spazi finanziari per impegni di spesa in conto capitale, e che, corrispondentemente, gli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo possbno comunicare al medesimo Ministero (entro il medesimo termine) gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. La norma attribuisce al predetto Ministero la funzione di aggiornare (entro il 10 luglio) gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione degli spazi finanziari, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo (comma 732).

Nei confronti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243/2012, che comprendono le Regioni, le Province autonome ed i Comuni, e' introdotto l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti le risultanze del saldo (di cui al comma 710), per il monitoraggio degli adempimenti in esame (commi da 707 a 734) e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, al fine di consentire al predetto Ministero di proporre adeguate misure di contenimento della spesa, sentite le Conferenze Stato-Regioni e Stato-Citta', qualora risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea (comma 719 e 733).

E' evidente che il complesso delle norme in esame interferisce in modo evidente con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti tra le Province autonome e lo Stato, che comprende anche la finanza dei Comuni dei rispettivi territori, come disciplinato nello Statuto di autonomia, anche a seguito del Patto di Garanzia sopra citato e delle conseguenti modificazioni statutarie intervenute, che richiedono una loro valutazione rispetto ai predetti parametri statutari.

Il legislatore statale qualifica le disposizioni dei commi da 707 a 734 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione", intendendo con cio' determinare l'applicazione diretta delle disposizioni recate dalla normativa statale, in quanto l'emanazione dei predetti principi nella materia e' riservata alla legislazione dello Stato.

Le stesse disposizioni sono dichiaratamente finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica e tale enunciazione di principio pare richiamare implicitamente anche l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che legittima l'intervento statale nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda la «tutela dell'unita' economica».

La qualificazione nominalistica di determinate norme come «principi fondamentali» da parte del legislatore statale non e' vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente, secondo l'indirizzo piu' volte espresso da codesta Ecc.ma Corte (sentenze n. 482/1995, n. 354/1993, n. 355/1994 e n. 1033/1988).

Sennonche', le disposizioni in questione in realta' hanno contenuto immediatamente precettivo, di diretta applicazione, e in parte non sono compatibili con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Esse, pertanto, risultano incoerenti, per non dire in contrasto, con la formula di salvaguardia secondo cui sono applicabili «compatibilmente», vanificandola, in quanto nelle parti in cui sono dettate espressamente per le Province autonome nonche' per gli enti locali (Comuni) del rispettivo territorio non lasciano spazio all'interpretazione e nelle parti in cui sono dettate indirettamente per le Province autonome e per gli enti locali del relativo territorio, mediante rinvio all'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, senza escluderli espressamente.

In particolare, dette norme non sono compatibili con le previsioni statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potesta' legislativa esclusiva, e la corrispondente potesta' amministrativa, in materia di finanza locale - che, in quanto tale, e' soggetta al limite dei principi costituenti «norme di riforma economico-sociale» e non a quello dei principi delle materie di competenza concorrente - nonche' con la funzione attribuita alle medesime del coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende la finanza locale (articoli 80, come da ultimo modificato dal comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale, a norma del comma 520 della stessa legge, 81, 16 e 79, in particolare, commi 3 e 4 dello Statuto di autonomia; articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).

Si rende, pertanto, necessario impugnare la norma generale di cui al comma 709 che prescrive anche alle Province autonome il rispetto di tutte le disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 della legge in esame, anziche' solamente dei principi desumibili dai predetti commi, e le disposizioni che si riferiscono espressamente alle Province autonome (comma 723, lettera a), terzo periodo e comma 730) nonche' il comma 711, secondo periodo, il quale limita al solo anno 2016 la considerazione nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato.

d) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 219; 236; 469, secondo periodo (e correlato comma 470); 505; 510; 512; comma 515; comma 516 (e correlato comma 517); 548 e 549; 672; 675 (e correlato comma 676), se ed in quanto riferibili alle Province autonome, della legge 28 dicembre 2015, n. 208   Inoltre, la legge n. 208/2015 contiene disposizioni riferite alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), ovvero alle «amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (legge di contabilita' pubblica), ovvero alle amministrazioni pubbliche in genere.

Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche individuate dal d.lgs. n. 165/2001 sono espressamente indicati le Regioni ed i Comuni e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche individuate dalla legge n. 196/2009, rientrano tutti gli enti territoriali, ivi compresi le Province autonome, i Comuni ed i rispettivi enti strumentali come individuati annualmente dall'ISTAT con apposito provvedimento.

Con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la legge di stabilita' 2016 dispone, nelle more dell'adozione delle norme attuative delle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione e di disciplina degli enti di livello intermedio nonche' degli effetti della soppressione delle Province di diritto comune (in particolare attuative degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia, come rideterminati a seguito della normativa di revisione della spesa pubblica (articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge con la legge 7 agosto 2012, n. 135), vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa (comma 219, primo periodo). E' altresi' prevista la risoluzione di diritto dei contratti relativi agli incarichi conferiti dopo la data del 15 ottobre, che cessano alla data di entrata in vigore della legge di stabilita' (1° gennaio 2016, ai sensi del comma 999), con esclusione dei casi espressamente fatti salvi. Infine, e' previsto che, in ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del comma in esame (comma 219, quarto periodo).

Ugualmente per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la stessa legge di stabilita' dispone, nelle more dell'adozione delle norme attuative delle leggi di riforma della Pubblica Amministrazione (in particolare attuative degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (nel contesto dell'omogeneizzazione del trattamento economico della dirigenza), non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2015 e che sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) (comma 236).

Con riferimento alle amministrazioni pubbliche ed alle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 196/2009, la legge di stabilita' impone alle medesime di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettivita', esclusivamente tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatoti, comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (comma 512, primo periodo).

La nuova disciplina statale e' diretta ad assicurare la riduzione della spesa pubblica, essendo espressamente previsto un obiettivo di risparmio di spesa annuale (da raggiungere alla fine del triennio) pari al 50 per cento della spesa media per il settore informatico dell'ultimo triennio, obiettivo dal quale sono esclusi alcuni enti nazionali e societa' espressamente individuati; inoltre impone di destinare i conseguenti risparmi di spesa ad investimenti in materia di innovazione tecnologica (comma 515).

Per le medesime amministrazioni e societa' (di cui al comma 512) e' consentito, solo per il caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in caso di necessita' ed urgenza, di approvvigionarsi al di fuori delle modalita' stabilite per il settore dell'informatica e della connettivita' (dai commi 512 e 514), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo motivata ed e' previsto l'obbligo di comunicare gli approvvigionamenti in questione all'Autorita' nazionale anticorruzione e all'Agid (comma 516).

Per la normativa statale l'inosservanza delle predette disposizioni dettate per il contenimento della spesa nel settore dell'informatica e della connettivita' (di cui ai commi da 512 a 516) rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e di quella per danno erariale (comma 517).

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita' da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, un'apposita analoga disposizione demanda ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., la definizione di criteri uniformi, per consentire l'interoperabilita' dei sistemi informativi dei predetti enti e per garantire omogeneita' dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale (comma 520).

Sempre per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ma con riferimento agli approvvigionamenti nelle categorie merceologiche del settore sanitario (come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), e' introdotto l'obbligo di avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza, ovvero di Consip S.p.A. (comma 548). Per gli stessi enti ed acquisti e' dettata una ulteriore specifica previsione secondo cui, qualora la centrale regionale di committenza non sia disponibile o non sia operativa, gli enti si devono avvalere in via esclusiva delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori (individuati dalle norme statali) ed e' prevista un'apposita sanzione per la violazione del precetto in esame per cui la violazione del medesimo costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilita' per danno erariale (comma 549).

Per quanto riguarda le societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (nonche' dalle amministrazioni dello Stato) e' previsto che, con decreto ministeriale da emanare (entro il 30 aprile), sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti indicatori dimensionali per la classificazione delle suddette societa' in cinque fasce, in proporzione di ciascuna delle quali e' definito il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti (comunque nel limite massimo di euro 240.000 annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni).

Seconda la norma, inoltre, le predette societa' hanno l'obbligo di verificare il rispetto del limite massimo fissato con il decreto ministeriale in questione e sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni che prevedono limiti inferiori a quelli previsti dal medesimo nonche' quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito in legge con legge 3 agosto 2009, n. 102 (comma 672, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Con ulteriore norma destinata alle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (nonche' dalle amministrazioni dello Stato) ed alle societa' in regime di amministrazione straordinaria, e' previsto l'obbligo di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali e per i due anni successivi alla loro cessazione, determinate informazioni relative ai predetti incarichi, tassativamente elencate, e tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia per il pagamento del compenso eventualmente previsto per lo svolgimento dell'incarico. Infine, e' introdotta la sanzione del pagamento di una somma pari a quella corrisposta, a carico del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento, in caso di omessa o parziale pubblicazione (commi 675 e 676).

Con il disposto in questione la legge di stabilita' estende anche alle societa' pubbliche controllate quanto gia' previsto nell'ordinamento per le Amministrazioni pubbliche, con norma analoga di carattere generale, nell'ambito delle misure di contrasto alla corruzione (articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Quanto agli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonche' a quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, anche convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, dispone che siano posti a carico dei rispettivi bilanci (ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo) e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare entro il 31 gennaio 2016) sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto per il personale statale (dal comma 466).

Secondo la previsione da ultimo richiamata sono quantificati complessivamente gli oneri a carico del bilancio statale per il triennio 2016-2018 (in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del predetto decreto legislativo) in 300 milioni di curo a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di curo per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico (commi 469, 470 e 466).

Per le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, la legge di stabilita' prevede l'obbligo di approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali, secondo i contenuti dettagliati stabiliti dalla medesima norma, nonche' quello di comunicarli alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione (oltre che al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014), e di pubblicarli sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. Inoltre stabilisce che la violazione degli adempimenti predetti e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' per l'attribuzione del trattamento accessorio e vieta qualunque forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni per acquisti non compresi nel predetto programma, eccettuati quelli imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni normative (comma 505).

La disciplina si completa con l'obbligo di comunicare e di pubblicare nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti, compresi quelli in corso, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprieta' del committente o del fornitore di beni e servizi (comma 505, ultimo periodo).

Per le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi dalle centrali di committenza regionali (ovvero attraverso le convenzioni Consip S.p.A.), solo per il caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, e' consentito procedere ad acquisti autonomi, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, specificamente motivata, e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (comma 510).

In quanto riferite, sia pure indirettamente, anche alle Province autonome nonche' ai Comuni delle medesime, tutte queste disposizioni appaiono destinate ad essere applicate anche ad essi, nell'intento del legislatore statale, «compatibilmente» con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, secondo la clausola di salvaguardia di cui al comma 992.

Ora e' evidente che, se riferite alle Province autonome, nonche' agli enti locali ed a quelli strumentali del rispettivo ordinamento, le misure statali che pongono limitazioni alla copertura dei posti dirigenziali (comma 219), limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (comma 236), e criteri per la determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva (comma 469, secondo periodo), limiti alla spesa per acquisti nel settore informatico e della connettivita' e vincoli di destinazione dei risparmi conseguenti (commi 512 e 515) e, piu' ingenerale, vincoli e modalita' organizzative per gli acquisti di beni e servizi, anche nel settore sanitario (commi 505, 510, 516, 548 e 549), nonche' quelle che fissano limiti ai compensi degli amministratori e del personale delle societa' pubbliche controllate (comma 672) e introducono obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi da parte delle medesime societa' (comma 675), interferiscono, in particolare, con le attribuzioni delle Province autonome in materia di organizzazione, anche del servizio sanitario («ordinamento dei propri uffici e del relativo personale», ai sensi dell'articolo 8, n. 1) St.); «igiene e sanita'» ai sensi dell'articolo 9, n. 10) St.; corrispondenti funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 16 St.; «organizzazione» e «tutela della salute» ai sensi dell'articolo 117, commi quarto e terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001)e di autonomia finanziaria, anche in particolare nel settore sanitario (in particolare articoli 79, 80 e 81 dello Statuto di autonomia e, piu' in generale, Titolo VI dello stesso Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra le quali in particolare il d.lgs. n. 266/1992 e il d.lgs. n. 268/1992; articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994) e sono lesive delle stesse, anche con riferimento agli articoli 116 e 119 della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione, anche perche' il legislatore non si e' limitato ad enunciare norme di principio (cfr. Corte cost., sentenza n. 159/2008).

Infine, va anche tenuto conto che in provincia di Bolzano deve in ogni caso essere garantito il diritto all'uso della propria madrelingua, e cio' vale anche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, per cui sussiste altresi' la violazione degli articoli 99 e 100 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 574/1988.

 

P. Q. M.

 

Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dei commi 541; 542; 543; 544; 574; 680, quarto periodo; 709; 711, secondo periodo; 723, lettera a), terzo periodo; e 730; nonche', se e in quanto riferiti alle Province autonome (e agli enti locali e a quelli strumentali del rispettivo ordinamento), dei commi 219; 236; 469, secondo periodo (e 470); 505; 510; 512; 515; 516 (e 517); 548; 549; 672; 675 (e 676); dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

Bolzano-Roma, addi' 26 febbraio 2016

Avv. Renate von Guggenberg - Avv. Stephan Beikircher - Avv. Cristina Bernardi - Avv. Laura Fadanelli - Avv. Michele Costa