RICORSO N. 99 DEL 22 OTTOBRE 2015 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2015.

(GU n. 1 del 07.01.2016)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici inRoma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti dellaRegione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, con sede inPalermo piazza Indipendenza, 21 - Palazzo d'Orleans - cap 90129;   Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dellalegge della Regione Sicilia dell'11 agosto 2015, n. 19, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 21 agosto 2015, n. 34,S.O. n. 29, recante: «Disciplina in materia di risorse idriche»,limitatamente all'art. 1, comma 2, lettera c); all'art. 3, comma 3,lettera i); all'art. 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; all'art. 5,comma 2; all'art. 7, comma 3; in via consequenziale, all'art. 9,comma 1, e infine all'art. 11.

La legge della Regione Sicilia n. 19/2015, recante «Disciplina inmateria di risorse idriche» presenta profili di illegittimita'costituzionale e viene impugnata, ai sensi dell'art. 127 dellaCostituzione, per i motivi di seguito evidenziati, che sarannopreceduti dalla ricostruzione della linea di demarcazione che separal'ambito competenziale tra Stato e Regioni in tema di servizio idricointegrato nonche' da una breve ricognizione dei principi e dellaratio che sorreggono la legge della Regione siciliana n. 19 del 2015. Premessa.

I) Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materieoggetto della legge regionale impugnata.

Il servizio idrico integrato (di seguito anche SII) rientra, daun punto di vista materiale, nell'ambito dei «servizi pubblicilocali», affidati dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenzaregionale residuale. Tuttavia gia' da diversi anni codesta Ecc. Corteha riconosciuto allo Stato importanti e pervasivi titoli diintervento sul settore che sono in grado di rappresentare altrettantilimiti alla potesta' legislativa regionale. In particolare, lo Statopuo' vantare al riguardo i titoli di intervento costituiti dalla«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della «tutela dellaconcorrenza» [art. 117, secondo comma, lettere s) ed e) Cost.]. Lagiurisprudenza costituzionale riferisce a tali titoli di interventovasti e numerosi aspetti della disciplina del SII. In particolare,sono ascritti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»:   i) «i criteri dell'uso delle acque, in relazione allafinalita' di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse,garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro,"la vivibilita' dell'ambiente"» (sentenza n. 246 del 2009);   ii) le norme volte a garantire il «risparmio della risorsaidrica» (sentenza n. 246 del 2009);   iii) gli aspetti fondamentali dell'assetto organizzativo delSII e l'allocazione delle competenze sulla gestione: in tale campo,in particolar modo le norme che affidano all'Autorita' d'ambitoterritoriale ottimale queste competenze, poiche' tale scelta «serve arazionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gliequilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come"sistema" [...] nel suo aspetto dinamico (sentenze n. 168 del 2008,n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009, par. 12.2. delc.i.d.; cfr. anche la sentenza n. 325 del 2010);   iv) le norme concernenti il sistema di tariffazione, con ladeterminazione «delle tipologie dei costi che la tariffa e' diretta arecuperare», poiche' «attraverso la determinazione della tariffanell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato,infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perche' ha intesoperseguire la finalita' di garantire la tutela e l'uso, secondocriteri di solidarieta', delle risorse idriche, salvaguardando lavivibilita' dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti dellegenerazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale"»(sentenze n. 246 del 2009, n. 29 del 2010, n. 67 del 2013 e n. 142del 2015).

Sono invece ascritti al titolo di competenza statale esclusiva inmateria di «tutela della concorrenza» i seguenti profili:   i) le norme concernenti «il superamento della frammentazionedella gestione delle risorse idriche attraverso l'individuazione diun'unica Autorita' d'ambito, allo scopo (...) di consentire larazionalizzazione del mercato, con la determinazione della tariffadel servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a garantirela concorrenzialita' e l'efficienza delle prestazioni» (sentenza n.264 del 2009);   ii) le norme poste «al fine di ottenere un equilibrioeconomico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenzaefficienza ed affidabilita' del servizio (art. 151, comma 2, letterec, d, e)», tramite la determinazione della tariffa «secondo unmeccanismo di price cap (...), diretto ad evitare che ilconcessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenzenn. 335 e 51 del 2008)» (sentenza n. 246 del 2009; cfr. anche lesentenze n. 29 del 2010, n. 325 del 2010, n. 67 del 2013 e 142 del2015);   iii) l'attivita' pianificatoria riguardante l'ambito ottimalein quanto «strettamente funzionale alla gestione unitaria delservizio» (cfr., ad es. sentenza n. 246 del 2009 e sentenza n. 142del 2010);   iv) la disciplina delle forme di gestione e affidamento delservizio (sentenza n. 264 del 2009).

II) Il riparto della competenza legislativa in materia di SII nelcaso della Regione siciliana.

Il quadro sopra delineato riguarda in prima battuta le Regioniordinarie. Circa la sua applicabilita' anche alle Regioni speciali,alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deveosservarsi quanto segue.

Sul punto rilevano alcune sentenze della Corte costituzionaleconcernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma diTrento (sentenze n. 142 del 2015 e n. 233 del 2013). Le decisioni inquestione hanno evidenziato come gli approdi della giurisprudenzacostituzionale sopra menzionata non sono «immediatamentetrasponibil(i)» alle suddette autonomie speciali, in quanto dotate,in tema di SII, di competenza legislativa esclusiva in base airispettivi statuti (nonche' della relativa competenza amministrativa,in virtu' del principio del parallelismo).

In particolare, alla Provincia di Trento e' stata riconosciuta latitolarita' della potesta' legislativa esclusiva nella materia de quain virtu' delle clausole statutarie concernenti le materie degli«acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», della«assunzione e gestione di servizi pubblici», dell'«urbanistica» edelle «opere idrauliche» (sentenza n. 233 del 2013). Alla RegioneValle d'Aosta la medesima competenza e' stata riconosciuta in virtu'delle clausole concernenti le materie dei «lavori pubblici diinteresse regionale», dell' «urbanistica», delle «acque minerali etermali», nonche' delle «acque pubbliche destinate ad irrigazione eduso domestico» (sentenza n. 142 del 2015).

Analogamente a quanto appena evidenziato, anche alla Regionesiciliana non puo' non riconoscersi una competenza esclusiva in temadi SII, in virtu' della potesta' legislativa primaria riconosciutaledall'art. 14 del relativo Statuto speciale nelle materiedell'«urbanistica» (lettera f), dei «lavori pubblici, eccettuate legrandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale»(lettera g), nonche' delle «acque pubbliche, in quanto non sianooggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i).

La rilevata circostanza esclude, dunque, che possa senz'altroapplicarsi il riparto di competenza in tema di SII sopra delineatodalla giurisprudenza costituzionale in relazione alle Regioniordinarie anche alla Regione siciliana, poiche' alla medesima deveessere riconosciuta una competenza primaria statutariamente previstasu tale settore. Tale ultima considerazione, tuttavia, non valeevidentemente ad affermare che la menzionata competenza primariapossa esplicarsi senza alcun limite, dovendo viceversa rispettare,oltre che, in generale, i precetti costituzionali, le c.d. «norme digrande riforma economico-sociale» poste dallo Stato nell'eserciziodelle proprie competenze legislative (cfr., per lo Statuto siciliano,l'art. 14, comma 1, che discorre di «riforme agrarie e industriali»:sulla soggezione della potesta' primaria della Regione siciliana allenorme di grande riforma economico-sociale cfr., ad es., le sentenzen. 21 del 1978, n. 385 del 1991 e n. 153 del 1995). In tale senso,del resto, depone chiaramente la gia' menzionata sentenza n. 142 del2015, nella quale si respinge la censura statale avverso la normadella Regione Valle d'Aosta che prevedeva la competenza regolatoriadella Giunta in materia di tariffa per violazione delle norme digrande riforma economico-sociale in quanto essa si limitava aprecisare che tale competenza «deve essere esercitata dalla Giunta"nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia"». Dacio' la conclusione del Giudice delle leggi secondo la quale«l'organo regionale e' (...) tenuto a conformarsi alle direttricidella metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, pertale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazionestabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizioefficiente e di qualita', nonche' la tutela degli utenti finali». Ilrigetto della questione, dunque, si fonda sul necessario rispetto, daparte dell'organo regionale competente ad esercitare i poteriregolatori in materia tariffaria, delle norme di grande riformaeconomico-sociale dettate dallo Stato, ed in particolare di quellevolte a garantire la «regolazione stabile» del settore capace diassicurare «gli investimenti necessari», l'efficienza del servizio, ela «tutela degli utenti finali».

In sintesi, la Regione siciliana risulta dotata della competenzalegislativa a regolare il SII, ma deve esercitare tale competenza nelrispetto delle norme di grande riforma economico-sociale stabilitedalla legislazione dello Stato. Tra queste ultime, per quel che quie' di piu' prossimo interesse, rilevano quelle poste dallalegislazione statale in tema di «tutela dell'ambiente edell'ecosistema» e di «tutela della concorrenza», innanzi tutto inrelazione alle direttrici della metodologia tariffaria - comeesplicitamene riconosce la citata sentenza n. 142 del 2015 - ma,evidentemente, anche in relazione ad altri ambiti.

III) L'ulteriore limite, per il legislatore regionale, del rispettodelle norme del diritto dell'Unione europea.

La normativa regionale de qua, evidentemente, deve rispettareanche le norme del diritto dell'Unione europea concernenti ilservizio idrico e l'utilizzazione della risorsa idrica, la cuiviolazione comporterebbe la lesione degli articoli 11 e 117, primocomma, Cost.

Al riguardo, rileva soprattutto la direttiva 2000/60/CE, laquale, per quel che qui piu' specificamente rileva, stabilisce che«gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costidei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi allerisorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuatain base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio:"chi inquina paga"» (Considerando n. 38), prevedendo inoltre che imedesimi provvedono a «che le politiche dei prezzi dell'acquaincentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche inmodo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettiviambientali della presente Direttiva», nonche' ad «un adeguatocontributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei varisettori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria,famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuatasecondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquinapaga"» (art. 9, comma 1).

Si noti peraltro che il principio del recupero dei costi risultafondamentale, nell'impianto della direttiva, per tutte le attivita'di utilizzo idrico (cfr. art. 2, punto 39, art. 5 e all. III). IV) La conformazione generale del servizio idrico integrato nellalegge della Regione siciliana n. 19 del 2015.

L'obiettivo dichiarato della legge in esame e' quello di definireprincipi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo dellagestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrologico delsuolo contrastando il rischio frane ed alluvioni, nonche' il processodi desertificazione, in modo tale da garantire un uso della risorsarispettoso dei criteri di sostenibilita', solidarieta', trasparenza,equita' sociale ed efficacia (art. 1, comma 2). In questo quadro, lascelta politica che qualifica l'intervento legislativo e' quella diconsiderare l'acqua un «bene comune pubblico non assoggettabile afinalita' lucrative in quanto risorsa pubblica limitata, essenzialeed insostituibile per la vita e per la comunita', di alto valoreambientale, culturale e sociale», ritenendo altresi' che «ladisponibilita' e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessariaper il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono undiritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile alleragioni di mercato» (art. 1, comma 1).

In coerenza con le scelte appena richiamate, la legge dellaRegione siciliana n. 19 del 2015 individua i principi che devonoispirare la governance e la pianificazione dell'utilizzo dellarisorsa idrica e, in conseguenza, disciplina la gestione dellarisorsa e l'erogazione dei relativi servizi. Nello specifico, lalegge regionale n. 19/2015 in esame, oltre a disciplinare l'assettoterritoriale ed organizzativo del servizio idrico integrato (art. 3),ne disciplina l'affidamento, in via transitoria e definitiva(articoli 4 e 5), oltre che i modelli tariffari (art. 11) e disponein merito alla proprieta' delle infrastrutture idriche e dotazionipatrimoniali afferenti al SII (art. 1, comma 2, lettera c). Per quelche qui e' di piu' prossimo interesse, la legge regionale sicilianastabilisce quanto segue.

I. L'autorita' di governo del SII.

In merito all'assetto territoriale ed organizzativo del SII,l'art. 3, commi 1 e 2, stabilisce che l'Assessorato regionale perl'energia e per i servizi di pubblica utilita' individui «in numerodi 9» gli Ambiti territoriali ottimali (ATO), coincidenti con le zoneomogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti. Si prevede,inoltre, la costituzione, in ogni ATO, di un'Assemblea TerritorialeIdrica dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e diautonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai sindacidei Comuni appartenenti all'Ambito i quali eleggono tra loro ilPresidente dell'Assemblea. A questo organismo sono affidate, dalsuccessivo comma 3 dell'art. 3, le funzioni di governo del servizio.Risulta tuttavia consentita, al fine di salvaguardare le forme e lecapacita' gestionali esistenti, procedere alla costituzione disub-ambiti, entro i quali siano i Comuni a provvedere alla gestionediretta, in forma associata, del servizio (art. 4, comma 7).

II. L'affidamento del servizio.

L'affidamento del SII avviene, a cura delle Assembleeterritoriali idriche, o secondo la formula dell'in house, o - nelcaso in cui in tal modo sia possibile conseguire condizioni dimigliore economicita' del servizio, all'esito di procedure dievidenza pubblica (art. 4, commi 1-3) - con la previsione di clausoleparticolarmente rigorose, da stabilire necessariamente nel bando apena di nullita', a carico dell'affidatario (art. 4, comma 4). Insintesi, emerge dalle disposizioni in esame un chiaro favor perl'affidamento in house del servizio. Vengono inoltre previsti casi incui e' fatto salvo l'affidamento diretto ulteriori rispetto a quellodi cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006,concernenti i Comuni montani con meno di 1000 abitanti (art. 4, commi7 e 8 e art. 5, comma 6).

III. Tariffa, quantitativo minimo e fondo di solidarieta'.

La legge regionale n. 19 del 2015 prevede che il servizio siafinanziato secondo meccanismi tariffari (art. 4, comma 1). Icaratteri della tariffa sono definiti dall'art. 11, il qualeriproduce, in gran parte, le disposizioni contenute nell'art. 154 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo tra l'altro: a) chela tariffa, in tutte le sue componenti, ha carattere dicorrispettivo; b) che deve essere assicurata la copertura integraledei costi di investimento e di esercizio; c) che deve essererispettato il principio chi inquina paga. A fianco di taliprescrizioni, e' inoltre reperibile quella secondo cui «la tariffa e'ridotta in una misura pari al 50 per cento» nel caso in cui larisorsa idrica non sia utilizzabile ai fini alimentari.

L'art. 4, comma 12, prevede invece la costituzione di un «Fondodi solidarieta' a sostegno dei soggetti meno abbienti», alimentato,per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa, esuccessivamente a mezzo di accantonamenti a carico del gestore nellamisura dello 0,2 per cento del fatturato annuo. Nei limiti dicapienza di tale fondo e', infine, prevista l'erogazione giornalieradi un quantitativo minimo vitale di 50 litri per persona anche incaso di morosita'.

V) La questione della rilevanza economica del SII: la scelta dellegislatore regionale alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Risulta evidente che la scelta del legislatore siciliano sicaratterizza soprattutto per la chiara esclusione della possibilita'di remunerare il capitale di rischio e di realizzare profittiattraverso la gestione del SII. Da tale scelta politica qualificantel'intero intervento legislativo discendono tutti i piu' importantiaspetti di maggior dettaglio della normativa regionale.

A questo riguardo - anche alla luce del referendum abrogativonazionale celebratosi il 12 e il 13 giugno 2011, nonche' dellagiurisprudenza costituzionale successiva - non pare sia possibileescludere in radice che il legislatore regionale possa compiere unascelta di tal genere. Come accennato, peraltro, in tema la Regionesiciliana dispone di una competenza legislativa esclusiva, mentre leRegioni ordinarie possono vantare la competenza legislativa residualein materia di «servizi pubblici locali» in base all'art. 117, quartocomma, Cost. Cio' non toglie, tuttavia, che, nella concretaconformazione del servizio, il legislatore regionale debba adeguarsialle specifiche prescrizioni dettate dalle norme statali di granderiforma economico-sociale, ed in particolare a quelle posta in vistadella «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, secondocomma, lettera s), e della «tutela della concorrenza» (art. 117,secondo comma, lettera s).

Quanto ai limiti posti in virtu' di tale ultimo titolo diintervento statale («tutela della concorrenza»), tuttavia, e'necessaria qualche precisazione. Codesta Ecc.ma Corte, gia' con lasentenza n. 272 del 2004, ha chiarito che questi limiti dispiegano ipropri effetti nei confronti della legislazione regionale in tema diservizi pubblici locali, solo ove essi siano organizzati in modo daessere caratterizzati da «rilevanza economica». Probabilmente inragione dell'intento di sottrarsi all'applicazione delle normeproconcorrenziali il Legislatore siciliano - oltre ad escludereesplicitamente le finalita' lucrativa nella gestione del SII -qualifica quest'ultimo come «servizio pubblico locale di interessegenerale», omettendo l'aggettivo «economico» che invece e'riscontrabile negli articoli 14 e 106 del TFUE, nei quali si famenzione - appunto - di «servizi di interesse economico generale» enon di servizi di interesse generale.

In effetti, ove si prenda in considerazione la giurisprudenzaamministrativa, la sussistenza del requisito della rilevanzaeconomica, da valutare in concreto e non solo in astratto, dipendedalla possibilita' che dalla gestione del servizio si producanoricavi e come tale sia contendibile sul mercato dei servizi. Sulpunto si tende ad adottare, dunque, un criterio che tiene conto dellepeculiarita' del caso concreto, quali l'effettiva struttura delservizio, le concrete modalita' del suo espletamento, i suoispecifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggettochiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio (Cons.Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488). Alla luce di taledefinizione, il SII cosi' come configurato dalla legge della Regionesiciliana n. 19 del 2015 non sembrerebbe essere caratterizzato dallarilevanza economica.

Codesta Ecc.ma Corte, tuttavia, nella nota sentenza n. 325 del2010, ha fatto propria una definizione ben piu' ampia della nozionedi «rilevanza economica». Tale requisito, secondo la menzionatadecisione della Corte costituzionale, sussiste ove ricorrano leseguenti condizioni: «a) che l'immissione del servizio possa avvenirein un mercato anche solo potenziale, nel senso che (...) e'condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercatoancora non esistente, ma che abbia effettive possibilita' di aprirsie di accogliere, percio', operatori che agiscano secondo criteri dieconomicita'; b) che l'esercizio dell'attivita' avvenga con metodoeconomico, nel senso che essa, considerata nella sua globalita', deveessere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinatoperiodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi naturaquesti siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)».Ebbene, alla luce di tale criterio - ovviamente dirimente, alla lucedella sua provenienza, ai fini della valutazione della legittimita'costituzionale della normativa in oggetto - non vi e' dubbio cheanche il SII come configurato dalla legge regionale in esame e'caratterizzato da «rilevanza economica». E' sufficiente, al riguardo,il richiamo all'art. 11, comma 1, ai sensi del quale la tariffa e'determinata «in modo tale che sia assicurata la copertura integraledei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio delrecupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga». Inconsiderazione di quanto appena esposto, e' necessario concludereche, in base ai principi sopra menzionati affermati da codesta Ecc.maCorte, le norme della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015,pur se dettate in un ambito di competenza esclusiva di tale enteterritoriale, devono rispettare le prescrizioni dettate dallo Statonon solo in nome della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», maanche in vista della «tutela della concorrenza», in quanto norme digrande riforma economico-sociale. In tale senso depone del resto lasentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 187 del 2011, la quale hadichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale cheesplicitamente escludeva la qualificazione del SII quale servizio arilevanza economica.

Alla luce di tali premesse, sussistono numerosi profili diillegittimita' costituzionale in relazione: A) alle norme in materiadi affidamento del servizio idrico integrato (in particolare, l'art.4, commi 2, 3, 4, 7 e 8); B) alle norme che determinano laframmentazione gestionale dell'ambito territoriale ottimale (art. 3,comma 3, lettera i), art. 4, commi 7 e 8 e, in via consequenziale,art. 9, comma 1); C) alle norme in materia di tariffe e Fondo disolidarieta' (art. 11, art. 5, comma 2, art. 7, comma 3; art. 4,comma 6 e comma 12); D) alle norme in materia di proprieta' dellereti (art. 1, comma 2, lettera c).

La legge della Regione Sicilia n. 19/2015, con riferimento agliarticoli sopra indicati viene quindi impugnata per i seguenti

 

Motivi:

 

A) Norme in materia di affidamento del servizio.

1) Art. 4, commi 2 e 3 della legge della Regione Sicilia n.19/2015 per violazione dell'art. 3, comma 1, Costituzione e delprincipio di eguaglianza-ragionevolezza, dell'art. 14, comma 1, delloStatuto speciale della Regione siciliana nonche' dell'art. 117, commasecondo, lettere e) ed s) Costituzione, in riferimento agli articoli119, e 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art. 10,comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conv.in legge 12 luglio 2011, n. 106 nonche' in riferimento agli articoli149-bis e 151, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 eancora per violazione dell'art. 11 e dell'art. 117, primo comma,Costituzione, in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE e alprincipio di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa privatanonche' con riferimento all'art. 9 e al Considerando n. 38 delladirettiva 2000/60/CE.

1.1. L'art. 4, nella parte in cui non prevede, al comma 2, alcuntermine per l'affidamento in house della gestione del servizioidrico, mentre prevede, al comma 3, un termine massimo di nove anniper l'affidamento della gestione mediante procedura di evidenzapubblica, oltre a violare l'art. 3, comma 1, Cost. e il principio dieguaglianza-ragionevolezza in esso sancito, eccede dalle competenzedi cui all'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regionesiciliana contrastando con l'art. 117, comma secondo, lettere e) eds), Cost., in riferimento agli articoli 119, e 154 del decretolegislativo n. 152 del 2006 e all'art. 10, comma 14, lettera d), deldecreto-legge n. 70 del 2011, nonche' in riferimento agli articoli149-bis e 151, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.Inoltre, la disposizione censurata viola gli articoli 11 e 117, primocomma, Cost., in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE e alprincipio di pari trattamento tra impresa pubblica e impresa privata.Le citate disposizioni determinano una disparita' di trattamento trasituazioni analoghe, che contrastano con il richiamato principio dieguaglianza-ragionevolezza, oltre che con i principi di nondiscriminazione sanciti dal diritto europeo in materia di affidamenti[e recentemente ribaditi dall'art. 19, comma 1, lettera c) dellalegge delega n. 124 del 2015]. La normativa statale in materia diaffidamenti, con finalita' di tutela della concorrenza, da una partenon ammette discriminazioni in base alla natura - pubblica, mista oprivata - del soggetto affidatario (art. 149-bis, decreto legislativon. 152 del 2006); dall'altra attribuisce all'Autorita' per l'energiaelettrica ed il gas e il sistema idrico [di seguito anche AEEGSI; v.art. 151, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 152 del 2006]il compito di predispone la convenzione tipo di gestione, definendoin questa sede anche «la durata dell'affidamento, non superiorecomunque a trenta anni».

Nel rendere possibili affidamenti in house a tempo indeterminato,la disposizione contrasta anche con le norme secondo cui il serviziodeve essere organizzato in modo da garantire il recupero dei costi(art. 119 e art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006). Comeevidenziato anche dalla Autorita' per l'energia elettrica, il gas edil sistema idrico nel documento di consultazione nell'ambito delprocedimento avviato con la deliberazione 26 settembre 2013,412/2013/R/1DR, infatti, «la durata dell'affidamento (...) e' unelemento fondamentale per determinare la possibilita' di recupero deicosti, inclusi quelli di investimento». Poiche' il principio di nondiscriminazione tra imprese pubbliche e imprese private e ilprincipio del recupero dei costi sono di derivazione comunitaria,dunque, risultano violati anche gli articoli 11 e 117, primo comma,Cost. (con riferimento all'art. 9 e al Considerando n. 38 delladirettiva 2000/60/CE). Risultano violati, inoltre, gli articoli 14,comma 1, dello Statuto della Regione siciliana, e 117, secondo comma,lettere e) ed s), dato che il principio del recupero dei costi e'stato fatto proprio, con finalita' di "tutela della concorrenza" e di"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", dagli articoli 119 e 154del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'art. 10, comma 14,lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, e costituisce senzadubbio un norma di grande riforma economico-sociale.

1.2. Il medesimo art. 4, comma 2, della legge siciliana n.19/2015, nella parte in cui non prevede che gli enti di dirittopubblico cui e' possibile affidare la gestione del servizio idricointegrato svolgano la loro attivita' in prevalenza nei confrontidell'ente affidante, presenta profili di incostituzionalita' ancheper violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale dellaRegione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., inriferimento all'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,nonche' degli articoli 11 e 117, comma 1, Cost., in riferimento agliarticoli 14 e 106 TFUE.

La disposizione censurata, in particolare, non rispetta lecondizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea perl'affidamento in house. Secondo la giurisprudenza della Corte diGiustizia UE, infatti, per procedere all'affidamento in house, oltreai necessari requisiti del c.d. «controllo analogo» e del capitaletotalmente pubblico, previsti dalla disposizione de qua, devericorrere anche un ulteriore requisito consistente nella prevalenzadell'attivita' dell'affidatario nei confronti l'ente affidante(sentenze 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixencfr, e 18novembre 1999, causa C-107/98, Teckal). In altre parole, leprestazioni del primo devono essere destinate in via principale edesclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altreattivita' devono avere carattere marginale e sussidiario.

La mancata previsione di tale requisito determinal'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, per contrastocon le norme del diritto dell'Unione europea piu' sopra menzionate -con conseguente violazione degli articoli 11 e 117, comma 1, Cost. -nonche' con l'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,che a quelle norme, a fini di tutela della concorrenza, fa esplicitorinvio - con la conseguente violazione dell'art. 14, comma 1, delloStatuto speciale della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2,lettera e), Cost.

1.3. L'art. 4, comma 3, secondo cui l'affidamento del servizioidrico integrato all'esito di procedure di evidenza pubblica «haluogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche,della sussistenza di condizioni di migliore economicita'dell'affidamento rispetto alle ipotesi» di affidamento c.d. in house,e' incostituzionale per violazione dell'art. 14, comma 1, delloStatuto speciale della Regione siciliana e dell'art. 117, commasecondo, lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis deldecreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' degli articoli 11 e 117,primo comma, Cost., in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

Tale disposizione costruisce chiaramente - insieme a quellecontenute nei commi 4 e 7 del medesimo art. 4, prese in esame piu'avanti - un regime di favore per l'affidamento in house rispettoall'affidamento tramite procedura di evidenza pubblica, dovendo ilsoggetto affidante che sceglie quest'ultimo assolvere ad uno specialeonere motivazionale. Si tratta di una previsione che contrasta con lenorme del diritto dell'Unione europea a tutela del principio dilibera concorrenza, per le quali l'affidamento in house - come harilevato codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 325 del 2010 -rappresenta una «eccezione rispetto alla regola generaledell'affidamento a terzi mediante gara», ossia una stradaperseguibile, anche alla luce dell'art. 106, comma 2, del TFUE,quando cio' sia reso necessario dal perseguimento degli obblighi delservizio pubblico. Al riguardo sovvengono le affermazioni di codestaEcc.ma Corte che con la recente sentenza n. 32 del 2015, haprecisato, come anche a seguito dell'abrogazione referendariadell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non possa«condividersi l'assunto (...) in base al quale l'applicabilita'diretta del diritto comunitario non porrebbe limiti all'affidamentoin house del servizio idrico, giacche', secondo l'insegnamento diquesta Corte, il sistema normativo interno basato sull'art. 113 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 14 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti perfavorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei contipubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dellalegge 24 novembre 2003, n. 326, induce a ritenere che «i casi diaffidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo della(vietata) gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbonoritenersi eccezionali e tassativamente previsti» (sentenza n. 325 del2010)».

Per queste ragioni l'art. 4, comma 3, nei limiti sopra precisati,viola, oltre gli articoli 11 e 117, primo comma, Cost. (inriferimento agli articoli 14 e 106 TFUE, cui l'art. 149-bis deldecreto legislativo n. 152 del 2006, indirettamente rinvia) anchel'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e l'art. 14, comma 1,dello Statuto speciale della Regione siciliana.

2) Art. 4, comma 4, lettera a) della legge della Regione Sicilian. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statutospeciale della Regione Sicilia e gli articoli 11 e 117, primo esecondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione in riferimentoagli articoli 119 e 154, comma 1, nonche' 151 decreto legislativo n.152 del 2006; agli articoli 2, lettera e), e 3, comma 1, lettera c)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio2012 e all'art. 10, comma 11 e comma 14, del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

L'art. 4, comma 4, lettera a), stabilisce, solo nel caso diaffidamento a privati, l'invarianza delle condizioni economichedell'affidamento, ponendo a carico dell'affidatario anche «gli onerirelativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ovefunzionali all'espletamento del servizio»; alla lettera b), prevedela risoluzione di diritto del contratto di affidamento per gravidisservizi (interruzione del servizio per piu' di quattro giorni conincidenza su almeno il 2 per cento della popolazione) e il pagamentodi penali «ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura siprotragga per piu' di un giorno».

Tali previsioni, nel porre a carico dell'affidatario ognivariazione economica che possa intervenire nel periodo di affidamentoper qualsiasi causa, anche non imputabile al gestore, contrastano conil principio, di derivazione comunitaria (art. 14, TFUE; art. 9 eConsiderando n. 38 direttiva 2000/60/CE), di copertura dei costi e diequilibrio economico finanziario della gestione; pertanto, violanol'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale e gli articoli 11 e 117,primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione inriferimento agli articoli 119 e 154, comma 1, decreto legislativo n.152 del 2006; agli articoli 2, lettera e), e 3, comma 1, lettera c)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio2012 e l'art. 10, comma 11 e comma 14, del decreto-legge n. 70 del2011, che recepiscono il suddetto principio.

La disposizione censurata collide, inoltre, con l'art. 151,decreto legislativo 152/06, il quale attribuisce all'AEEGSI ilcompito di definire, nell'ambito della convenzione tipo, «le penali,le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzionesecondo i principi del codice civile» (lettera o) e «i criteri e lemodalita' di applicazione delle tariffe determinate dall'ente digoverno dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche conriferimento alle diverse categorie di utenze» (lettera e).

3) Art. 4, comma 4 della legge della Regione Sicilia n. 19/2015per violazione dell'art. 3, comma 1, Costituzione e del principio dieguaglianza-ragionevolezza, degli articoli 11, 117, comma 1, e 117,comma 2, lettera e) Costituzione nonche' dell'art. 14, comma 1, delloStatuto speciale della Regione siciliana, in riferimento all'art.149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Lo stesso art. 4, comma 4, nella parte in cui prevede condizioniper l'affidamento del SII tramite procedure di evidenza pubblicaulteriori e piu' rigorose rispetto a quelle previste perl'affidamento cosiddetto in house, e' incostituzionale anche perviolazione dell'art. 3, comma 1, Cost. e del principio dieguaglianza-ragionevolezza, dell'art. 14, comma 1, dello Statutospeciale della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, letterae), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche' degli articoli 11 e 117, comma 1, Cost.

La disposizione censurata, infatti, determina una disparita' ditrattamento tra situazioni analoghe, in violazione dell'art. 3,Cost., e del principio di eguaglianza-ragionevolezza in esso sancito,nonche' una chiara situazione di favore per l'affidamento in house.In particolare, la norma rende eccessivamente difficilel'organizzazione di un servizio in grado di recuperare efficacementei costi nell'ambito di una gestione (massima) cosi' breve, minandocosi' l'effettivita' del ricorso all'affidamento mediante procedureconcorsuali, in violazione delle norme del diritto dell'Unioneeuropea rilevanti sul punto, gia' piu' sopra richiamate, degliarticoli 11 e 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., edell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regionesiciliana.

4) Art. 4, comma 7, della legge della Regione Sicilia n. 19/2015per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale dellaRegione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e),Costituzione, in riferimento all'art. 149-bis del decreto legislativon. 152 del 2006, nonche' degli articoli 11 e 117, primo comma,Costituzione, in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

L'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede che i Comuni, «alfine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali esistenti»,possano «provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica delservizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», e' incostituzionale perviolazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale dellaRegione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.,in riferimento all'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152 del2006, nonche' degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost., inriferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

Tale norma presenta profili di incostituzionalita' sia inrelazione alle modalita' di affidamento del servizio, sia inrelazione alla frammentazione dell'unicita' della gestionenell'ambito. In questa sede viene in considerazione il primo dei dueprofili, rinviando la trattazione del secondo profilo nel motivo 6)di seguito illustrato.

L'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 precisache l'affidamento del servizio deve avvenire in una delle forme«previste dall'ordinamento europeo», nonche' nel rispetto «dellanormativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblicilocali a rete di rilevanza economica». La disposizione conferma(codificandola in una norma di diritto positivo) l'impostazione dellagiurisprudenza costituzionale, identificando le forme di gestione delSII in quelle stabilite dall'Unione europea. Il riferimentoall'«ordinamento europeo» implica che le forme di gestione del SIIsiano da individuare: a) nell'affidamento del servizio con proceduradi evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato difunzionamento dell'Unione europea; b) nell'affidamento del servizio asocieta' mista il cui socio privato sia scelto mediante procedura adevidenza pubblica; c) nell'affidamento del servizio a soggettointeramente pubblico in house, purche' l'affidatario disponga deirequisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione europea. Cio'esclude dunque la possibilita' della gestione diretta del servizio,consentita invece dalla norma de qua.

Da quanto appena precisato deriva la violazione dell'art 149-bisdel decreto legislativo n. 152 del 2006, posta dallo Stato in virtu'del titolo della «tutela della concorrenza», e quindi degli articoli117, secondo comma, lettera e) e 14, comma 1, dello Statuto dellaRegione siciliana. Dal contrasto con norme di diritto dell'Unioneeuropea deriva, inoltre, la violazione degli articoli 11 e 117, primocomma, Cost. In via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del1953, si ritiene che debba essere dichiarato costituzionalmenteillegittimo anche l'art. 5, comma 6, della legge regionale, cheprevede che «nelle more dell'espletamento delle procedure di cuiall'art. 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territorialiottimali presso i quali non si sia determinata effettivamentel'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestioneunica di cui all'art. 147, comma 2, lettera b), del decretolegislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, condeliberazione motivata da assumere entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, possono adottare le formegestionali del comma 7 dell'art. 4».

5) Art. 4, comma 8, della legge della Regione Sicilia n. 19/2015per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale dellaRegione siciliana e dell'art. 117, comma secondo, lettera e),Costituzione, in riferimento all'art. 149-bis del decreto legislativon. 152 del 2006, nonche' degli articoli 11 e 117, primo comma,Costituzione, in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

L'art. 4, comma 8, nella parte in cui prevede che i Comuni «dicui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n.2, possono gestire in forma singola e diretta il servizio integratonei casi in cui la gestione associata del servizio risultiantieconomica», per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statutospeciale della Regione siciliana e dell'art. 117, comma secondo,lettera e), Cost., in riferimento all'art. 149-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006, nonche' degli articoli 11 e 117, primocomma, Cost., in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

La disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionalesia per quel che riguarda l'effetto di «frammentazione» dellagestione nell'ambito ottimale che determina, come si vedra'successivamente nel motivo 7), sia per quel che concerne le modalita'di affidamento.

In particolare, la norma contrasta con le norme del dirittodell'Unione europea concernenti le modalita' di affidamento delservizio, nonche' con l'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152del 2006, che a queste ultime esplicitamente rinvia, secondo quantospecificato al motivo 4) precedente. Da cio' la violazione deiparametri costituzionali sopra indicati per le considerazioni innanziillustrate che si intendono qui integralmente richiamate. B) Norme in materia di frammentazione dell'ambito ottimale.

6) Art. 3, comma 3, lettera i) e art. 4, comma 7, della leggedella Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma1, dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art. 117,comma 2, lettere e) ed s), Cost., in riferimento agli articoli 147,149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art.3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 del2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'art. 3, comma 3, lettera i), in base al quale l'Assembleaterritoriale «delibera, su proposta dei comuni facenti parte delmedesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti», e l'art. 4, comma 7,nella parte in cui prevede che i Comuni possano «provvedere allagestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in formaassociata (...), anche attraverso la costituzione di sub-ambiti, aisensi dell'art. 3, comma 3, lettera i), facenti parte dello stessoAmbito territoriale ottimale», sono incostituzionali per violazionedell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione sicilianae dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), Cost., in riferimentoagli articoli 147, 149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del2006 e all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 138 del2011, convertito in legge n. 148 del 2011.

Le disposizioni impugnate, consentendo la costituzione disub-ambiti, si pongono in contrasto con i principi fondamentali dellalegislazione statale in materia di «tutela della concorrenza» e di«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La legislazione statale,nelle norme del Codice dell'ambiente sopra richiamate e all'art.3-bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148 del2011, mira ad assicurare l'unicita' della gestione per ciascun ambitoterritoriale ottimale e l'integrazione - verticale e orizzontale -dei servizi, superando la frammentazione gestionale determinatadall'esistenza delle resilienti gestioni comunali (di dimensioniinadeguate rispetto alla mole di investimenti necessari, soprattuttoper uscire dalle numerose procedure d'infrazione aperte nei confrontidell'Italia e riferite alla Regione siciliana) che la disciplinaregionale mira a confermare. Si tratta di principi che vincolano illegislatore regionale, come affermato dalla Corte costituzionale, conla recente sentenza n. 32 del 12 marzo 2015.

Piu' in particolare, l'art. 147 del decreto legislativo n.152/2006, dispone che i servizi idrici siano «organizzati sulla basedegli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni», nelrispetto (tra gli altri) dei seguenti principi: i) garanzia dellosvolgimento del servizio «secondo criteri di efficienza, efficacia edeconomicita'»; ii) «unicita' della gestione»; iii) «adeguatezza delledimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici,demografici, tecnici».

L'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevedeche a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regionidefiniscano il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimalie omogenei in modo da consentire economie di scala e didifferenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio eistituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il comma1-bis prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblicilocali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma digestione, di affidamento della gestione e relativo controllo sianoesercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o baciniterritoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi delcomma 1 dello stesso art. 3-bis.

L'art. 149-bis, al comma 1, afferma che l'ente di governodell'ambito delibera la forma di gestione nel rispetto del principiodi unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale.Al comma 2 lo stesso articolo fa riferimento al «gestore unico diambito» e prevede che il servizio idrico integrato sia gestito dalsoggetto affidatario «su tutto il territorio degli enti localiricadenti nell'ambito territoriale ottimale». Il principiodell'unicita' della gestione e' ulteriormente ribadito all'art. 172,che regola le «gestioni esistenti».

Il principio di unicita' della gestione nell'ambito ottimale,posto dalle disposizioni appena richiamate, e' evidentemente violatodalle disposizioni impugnate, che consentono l'istituzione disub-ambiti in modo del tutto slegato dai principi che la legislazionestatale pone per la modulazione degli ambiti. La «salvaguardia delleforme e delle capacita' gestionali esistenti» cui e' orientata ladisposizione impugnata, infatti, non e' necessariamente coerente coni criteri di «efficienza, efficacia ed economicita'» e di«adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base diparametri fisici, demografici, tecnici» cui rinvia il menzionato art.147.

Si noti infine che il comma 2-bis dell'art. 147 prevede, qualeunica possibile eccezione al principio di unicita' della gestionenell'ambito, l'ipotesi secondo la quale quest'ultimo «coincida conl'intero territorio regionale»: nel qual caso e' possibile, «ove sirenda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienzagestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza»,procedere alla costituzione di sub-ambiti. Risulta evidente chel'art. 4, comma 7, della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015si pone del tutto al di fuori di tale previsione.

7) Art. 4, comma 8, e, in via consequenziale, art. 9, comma 1,della legge della Regione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art.14, comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana edell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), Costituzione, inriferimento agli articoli 147 e 149-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 nonche' degli articoli 11 e 117, primo comma,Costituzione, in riferimento agli articoli 14 e 106 TFUE.

L'art. 4, comma 8, della legge della Regione siciliana n. 19 del2015 prevede quanto segue: «I comuni montani con popolazioneinferiore a 1.000 abitanti nonche' i comuni delle isole minori ed icomuni di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizioidrico integrato nei casi in cui la gestione associata del serviziorisulti antieconomica». Tale disposizione presenta profili diillegittimita' costituzionale sia per quel che riguarda l'effetto di«frammentazione» della gestione nell'ambito ottimale che determina,sia per quel che concerne le modalita' di affidamento. In questa sedeviene in rilievo tale secondo profilo mentre si rimanda latrattazione del primo profilo al superiore motivo 5).

L'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006,nel disciplinare i casi di eccezione all'unicita' della gestionenell'ambito ottimale, fa salve «le gestioni del servizio idrico informa autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiorea 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148». Lanorma regionale de qua, come si e' visto, aggiunge a tale ipotesiquella dei Comuni delle isole minori e quella dei comuni di cuiall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 2 del 2013.

Nessun problema di costituzionalita' sembra porsi per lospecifico riferimento ai Comuni delle isole minori, dal momento chela relativa previsione pare estendere la ratio che sostiene la normaeccezionale prevista per i Comuni montani di minori dimensioni.

Diverse sono invece le considerazioni che suscita l'altraprevisione, che estende la richiamata eccezione ai «i comuni che nonhanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idricointegrato, continuano la gestione diretta» (art. 1, comma 6, dellalegge regionale siciliana n. 2 del 2013). Tale previsione apparecompletamente estranea alla ratio dell'eccezione stabilita dallanorma statale, e dunque in irrimediabile contrasto con la medesima.Il contrasto si determina anche in relazione alle norme del dirittodell'Unione europea concernenti le modalita' di affidamento delservizio, nonche' con l'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152del 2006, che a queste ultime esplicitamente rinvia. Da cio' laviolazione dei parametri costituzionali sopra indicati.

In ogni caso, determina una violazione dei parametri indicatipiu' sopra l'estensione della deroga regionale siciliana ai «casi incui la gestione associata risulti antieconomica», da valutarediscrezionalmente pro futuro, a fronte di una previsione stataleconcernente le sole gestioni gia' «esistenti».

Di qui, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 8,della legge della Regione siciliana n. 19 del 2015, nella parte incui prevede che i Comuni «di cui al comma 6 dell'art. 1 della leggeregionale 9 gennaio 2013, n. 2, possono gestire in forma singola ediretta il servizio integrato nei casi in cui la gestione associatadel servizio risulti antieconomica», per violazione dell'art. 14,comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'art.117, comma secondo, lettera e), Cost., in riferimento agli articoli147, comma 2-bis e 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,nonche' degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost., in riferimentoagli articoli 14 e 106 TFUE.

Merita di essere evidenziato, inoltre, che l'art. 9, comma 1,della legge regionale de qua pare affetto da una illegittimita'costituzionale consequenziale rispetto a quella appena evidenziata.Tale disposizione, infatti, prevede che i «finanziamenti previsti perl'adeguamento degli impianti di depurazione delle reti idriche» sianodestinati anche «ai comuni di cui all'art. 1, comma 6, della leggeregionale 9 gennaio del 2013, n. 2».

Infatti, una volta esclusa la possibilita' di gestione del SII daparte di questa categoria dei comuni, in seguito all'auspicatoaccoglimento della questione da ultimo prospettata, dovrebbe esseredichiarata l'illegittimita' consequenziale ex art. 27 della legge n.87 del 1953, della norma da ultimo evocata, in relazione al profiloevidenziato.

Pertanto, la disposizione regionale in esame risultacostituzionalmente illegittima solo nella parte in cui prevede che«(...) i comuni di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9gennaio del 2013, n. 2» possono gestire in forma singola e diretta ilservizio integrato nei «casi in cui la gestione associata risultiantieconomica» in quanto eccezioni non previste dalla normativastatale.

C) Norme sulla tariffa e sul fondo di solidarieta'.

8) Art. 11, art. 5, comma 2, e art. 7, comma 3 della legge dellaRegione Sicilia n. 19/2015 per violazione dell'art. 117, comma 2,lettere e) ed s), della Costituzione nonche' dell'art. 14, comma 1,dello Statuto speciale della Regione siciliana, in riferimento agliarticoli 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del decreto legislativo n.152/06, e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in combinato dispostocon l'art. 21, comma 19, del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito inlegge 22 dicembre 2011, n. 214 e con l'art. 3 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 nonche' 2, comma12, legge n. 481 del 1995).

L'art. 11 attribuisce alla Giunta regionale il compito didefinire e approvare, su proposta delle Assemblee territorialiidriche, i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedottoe alla fognatura «sulla base di quanto disposto dall'art. 154 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffacostituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e'determinata dalla qualita' della risorsa idrica e del serviziofornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' deicosti di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree disalvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamentodelle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata lacopertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondoil principio del recupero dei costi e secondo il principio "chiinquina paga"». L'ultima parte della disposizione, inoltre, individuadirettamente uno dei criteri a cui deve attenersi la Giunta neldeterminare la tariffa prevedendo che «in relazione al livello diqualita' della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non e'utilizzabile per fini alimentari, la tariffa e' ridotta in una misurapari al 50 per cento».

L'art. 5, comma 2, che disciplina il regime transitorio, prevedeche le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori dellesoppresse Autorita' d'ambito sono prorogate e che gli stessicontinuano ad avvalersi del personale in servizio presso le stesse«con costi a carico della tariffa del servizio idrico».

L'art. 7, comma 3, nel prevedere che il personale in serviziodelle Autorita' d'ambito territoriali ottimali proveniente dapubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alleAssemblee territoriali idriche, pone i relativi oneri finanziari acarico dei proventi derivanti dalla tariffa del servizio idricointegrato, rimandando ad un decreto assessoriale le modalita' diripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori delservizio idrico integrato.

Tali previsioni, attribuendo all'amministrazione regionale ilpotere di definire i criteri per la determinazione delle tariffe delSII e di approvare le tariffe medesime, violano il riparto dicompetenze stabilito dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), dellaCostituzione, atteso che la materia relativa ai criteri perl'individuazione delle componenti di costo e per la determinazionedelle tariffe per i servizi idrici e all'approvazione delle stesse e'espressione della competenza esclusiva dello Stato di cui all'art.117, comma 2, lettere e (tutela della concorrenza) ed s (tuteladell'ambiente).

Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha chiarito che le regioni nonpossono legiferare in materia di determinazione delle tariffe per iservizi idrici (v. ex multis sentenze n. 246/09, n. 307/09, n. 29/10,n. 142/10 e n. 67/13), atteso che «dall'interpretazione letterale esistematica degli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n.152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa, relativaai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e'ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella dellatutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusivadello Stato» e che «le disposizioni regionali impugnate riservino atali enti un'attivita' di approvazione e modulazione che, invece,dalle norme statali interposte, in particolare dall'art. 10, comma14, del decreto-legeg n. 70 del 2011, risulta riservata allo Stato,nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tuteladell'ambiente e di tutela della concorrenza».

Gli articoli 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del decretolegislativo n. 152/06, e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (incombinato disposto con l'art. 21, comma 19, del 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con l'art. 3 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012),dunque, sono pacificamente qualificati dalla giurisprudenzacostituzionale come norme-parametro interposte, la cui violazionedetermina dunque indirettamente la violazione dell'art. 117 Cost. (exmultis, sentenza 29 del 2010, c.i.d., punto 1).

A normativa vigente spetta dunque allo Stato - che nellafattispecie ha attribuito il relativo potere amministrativoall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (v.art. 10, comma 14, decreto-legge n. 70/11; art. 21, comma 19,decreto-legge n. 201/11; art. 3 decreto del Presidente del Consigliodei ministri 20 luglio 2012; art. 2, comma 12, legge n. 481/1995) -la funzione di «predispo[rre] il metodo tariffario per ladeterminazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui talecorrispettivo si articola, della tariffa del servizio idricointegrato, sulla base della valutazione dei costi e dei beneficidell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita'ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costofinanziario della fornitura del servizio che dei relativi costiambientali e delle risorse, affinche' sia pienamente realizzato ilprincipio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"(...)» (art. 10, comma 14, decreto-legge n. 70/11), nonche' ilcompito di "e) approva[re] le tariffe predisposte dalle autorita'competenti", verificando dunque ex post il rispetto dei criteritariffari dalla stessa definiti.

Ad ulteriore asseverazione di quanto sopra esposto, occorresottolineare che il decreto-legge n. 201/2011, convertito conmodificazioni nella legge n. 214/2011, nell'attribuire all'Autorita'«le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei serviziidrici», ha precisato che tali funzioni «vengono esercitate con imedesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14novembre 1995, n. 481» (art. 21, comma 19, decreto-legge n.201/2011).

Ebbene, le disposizioni della legge n. 481/1995, legge quadrosulla regolazione economica indipendente in Italia, devono ritenersicertamente, peraltro al pari di quelle del decreto-legge n. 70/11(con particolare riferimento all'art. 10, comma 11 e ss.) e deldecreto-legge n. 201/2011 (con particolare riguardo all'art. 21,comma 19), norme di grande riforma economico-sociale dellaRepubblica, al cui rispetto e' chiamata anche la Regione Siciliana,nell'esercizio delle proprie competenze legislative esclusive, aisensi dell'art. 14 del proprio Statuto speciale. A conferma di cio',il chiaro disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, cheindividua le finalita' dell'azione delle Autorita' indipendenti diregolazione nella necessita' di garantire la «promozione (...)dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita' (...)nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi (...)assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneosull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffariocerto, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo latutela degli interessi di utenti e consumatori».

L'esercizio dei poteri di regolazione indipendente intestatiall'Autorita' e' infatti funzionale a garantire livelli minimi delleprestazioni e dei servizi pubblici «sull'intero territorionazionale», livelli minimi per il cui rispetto e raggiungimento sonoprevisti specifici poteri di regolazione e controllo a tutela degliutenti, compreso l'importante potere di irrogare sanzioni neiconfronti di tutti gli esercenti i servizi che si rendonoresponsabili di violazioni della regolazione o di comportamentilesivi dei diritti degli utenti (art. 2, comma 20, legge n.481/1995).

Per i motivi suesposti, le disposizioni censurate, nella parte incui attribuiscono alla Giunta Regionale il compito di definire eapprovare i modelli tariffari del ciclo idrico relativiall'acquedotto e alla fognatura violano le competenze esclusive delloStato in materia di tutela della concorrenza e di tuteladell'ambiente previste dall'art. 117, comma 2, lettere e) e s),Cost., invadendo la potesta' del medesimo in ordine alladeterminazione delle tariffe per i servizi idrici tramite la lesionedelle menzionate norme interposte.

Ne' si puo' ritenere che le disposizioni censurate sianolegittime alla luce della circostanza che la Regione Sicilia siconfigura come una regione a statuto speciale.

Da una parte, infatti, non si rinviene nello Statuto regionaleuna disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativaesclusiva della Regione per la disciplina della materia tariffaria,strettamente connessa alla tutela della concorrenza e dell'ambiente,come conferma la circostanza che in Sicilia ha sempre trovatoapplicazione la disciplina statale in materia di determinazione delletariffe del SII (con particolare riferimento al Metodo TariffarioNormalizzato di cui al DM 1° agosto 1996 e, ancora prima, aiprovvedimenti del CIPE). Dall'altra, in subordine rispetto allacensura principale in precedenza formulata - nella pur denegataipotesi in cui si ritenesse che alla Regione Siciliana debbano esserericonosciute particolari forme di autonomia in materia dideterminazione della tariffa in coerenza con quanto affermato dacodesta Ecc.ma Corte in relazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta(sentenza n. 142 del 2015) - la disposizione impugnata sarebbecomunque illegittima nella parte in cui non prevede che iprovvedimenti regionali debbano comunque «conformarsi alle direttricidella metodologia tariffaria statale», come prescritto dalla citatasentenza n. 142 del 2015, all'imprescindibile fine di assicurare «unaregolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari,un servizio efficiente e di qualita', nonche' la tutela degli utentifinali».

La legge regionale impugnata, infatti, omette di prevedere, nellospirito di quanto evidenziato dal Giudice delle leggi, il necessariorispetto, da parte dei provvedimenti regionali, delle direttricidella metodologia tariffaria statale definita dell'AEEGSI, in forzadegli articoli 10, comma 14, decreto-legge n. 70/11; 21, comma 19,decreto-legge n. 201/11; 3, comma 1, decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 20 luglio 2012; nonche' 2, comma 12, legge n.481/1995.

Occorre sottolineare, peraltro, che il riconoscimento di unacompetenza esclusiva della Regione in materia di determinazione delletariffe del SII, potrebbe generare gravi effetti critici sullafinanza pubblica.

Si potrebbe sostenere, infatti, che nei bienni 2012/2013 e2014/2015 gli utenti abbiano erroneamente versato ai gestori del SII- in maggioranza enti pubblici o s.p.a. partecipate da enti pubblici- tariffe calcolate in base a provvedimenti dell'AEEGSI risultati poiimproduttivi di effetti per difetto assoluto di attribuzione.

Se si accede, infatti, alla tesi secondo cui la materia delladeterminazione delle tariffe del SII rientra nella competenzalegislativa esclusiva regionale ex art. 14 dello Statuto, occorreallora rilevare che fino all'adozione della legge regionale n.19/2015 la materia e' stata regolata in Sicilia dall'art. 69 dellalegge regionale n. 10/1999, nella parte in cui ha previsto (comma 2,lettera h), che «ove non gia' disciplinato da specifiche normeregionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni». Dunque, facendopropria la prospettiva esegetica sottesa alla legge regionale n. 19del 2015, nel territorio della Regione avrebbero dovuto trovareapplicazione, in materia di tariffe del SII, anche per le annualita'in parola, le disposizioni e i provvedimenti attuativi della legge n.36/1994 (poi trasposta nel decreto legislativo n. 152/2006) ivicompreso il Metodo Tariffario Normalizzato di cui al DM 1° agosto1996 - peraltro poi inciso dall'abrogazione referendaria ad opera deldecreto del Presidente della Repubblica n. 116/2011 - nonriscontrandosi alcuna disposizione regionale che abbia intesoestendere alla Sicilia l'efficacia delle disposizioni deldecreto-legge n. 70/2011, del decreto-legge n. 201/2011 e del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, da cuiderivano i poteri dell'Autorita' nel settore.

Cio' potrebbe generare rilevanti richieste di restituzione diquanto erroneamente versato, in forza dei provvedimentidell'Autorita', per i bienni 2012/2013 e 2014/2015.

Inoltre, aderendo alla tesi suesposta risulterebbe che ad oggi,nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del nuovomodello tariffario, non sarebbe possibile individuare con certezza latariffa applicabile nel territorio regionale, posto che ladisposizione impugnata non precisa quali norme siano applicabili finoall'approvazione del/i modello/i tariffario/i regionale/i e checontestualmente lo Stato sarebbe privo del potere di normare lamateria poiche' rientrante nella competenza esclusiva regionale. Dacio' deriverebbe anche la possibilita', per gli utenti siciliani, dicontestare il pagamento delle tariffe ad oggi erroneamente applicatein forza dei provvedimenti dell'AEEGSI.

Ad aggravare tale situazione vi e' la circostanza che la RegioneSiciliana si configura oggi come la porzione di territorio italianomaggiormente interessata dalle procedure di infrazione pendenticontro l'Italia in materia di depurazione delle acque reflue primadel rilascio nei corpi idrici, per mancato rispetto degli standardambientali stabiliti a livello europeo (cfr. Documento per laconsultazione 339/2013/R/idr e, in particolare, la Tav. 3 (pag.10)recante la «Localizzazione degli agglomerati per i quali l'Italia e'stata condannata con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10»).

Ebbene, una situazione di incertezza e vuoto normativo eregolatorio, quale quella causata dalla disposizione impugnata,potrebbe rendere ancor piu' difficoltosa la realizzazione degliinvestimenti necessari al superamento delle criticita'infrastrutturali poste alla base della procedura di infrazione, conconseguenti condanne contro l'Italia, stimate in circa 500/700milioni di euro.

Si segnala infine che l'impossibilita' di applicare laregolamentazione dell'Autorita' sul territorio della RegioneSiciliana priva gli utenti di quella Regione delle tutele e deilivelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utentipresenti in Italia, anche tenendo conto che, come chiarito da codestaEcc.ma Corte (sentenza n. 41 del 2013), «l'istituzione diun'Autorita' indipendente e' tesa a ridurre le criticita' chepotrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesimeamministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo unadistinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati».

9) Art. 11 della legge della Regione Sicilia n. 19/2015 perviolazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), Costituzione edell'art. 14, comma 1, dello Statuto speciale della Regionesiciliana, in riferimento agli articoli 119, 141, comma 2, e 154,comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'art. 10,comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' degli articoli 11e 117, comma 1, Costituzione, in riferimento al Considerando n. 38 eall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE.

In tema di tariffa del SII l'art. 11 della legge regionalesiciliana n. 19 del 2015 prevede quanto segue: «La Giunta regionale,su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modellitariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura,compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quantodisposto dall'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idricointegrato ed e' determinata dalla qualita' della risorsa idrica e delservizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,dell'entita' dei costi di gestione delle opere e dei costi digestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una quota parte deicosti di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modoche sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento edi esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo ilprincipio "chi inquina paga". In relazione al livello di qualita'della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non e'utilizzabile per fini alimentari, la tariffa e' ridotta in una misurapari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizioidrico integrato hanno natura di corrispettivo».

Tale disposizione, in gran parte, riproduce il contenutodell'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciononostantealcuni aspetti risultano incostituzionali e percio' vengonoimpugnati, nei termini di seguito precisati.

Sul punto e' comunque opportuno premettere che, come haevidenziato codesta Ecc.ma Corte in relazione ad analoga norma dellaValle d'Aosta, la competenza in materia tariffaria dovra' comunqueessere esercitata dalla Regione in conformita' «alle direttrici dellametodologia tariffaria statale» (sentenza n. 142 del 2015). Lalegittimita' dell'esercizio in concreto del potere conferito allagiunta regionale e' dunque subordinata alla conformita' a questeultime.

Per illustrare la questione di legittimita' costituzionale e'necessario muovere dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006, ai sensi del quale «il servizio idrico integrato e'costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzionee distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazionedelle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi diefficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto delle normenazionali e comunitarie». Tale norma colloca dunque con certezza, inmodo inderogabile, il servizio di depurazione nell'ambito del SII (siveda, al riguardo, anche la delibera dell'Autorita' per l'energiaelettrica il gas e il sistema idrico 27 dicembre 2013, n.642/2013/R/IDR).

Il successivo art. 154 prevede che : «La tariffa costituisce ilcorrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendoconto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito,delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi digestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree disalvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di funzionamentodell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata lacopertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondoil principio del recupero dei costi e secondo il principio "chiinquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idricointegrato hanno natura di corrispettivo». Da cio' si desumechiaramente che la tariffa deve comprendere necessariamente una quotaa titolo di corrispettivo anche per il servizio di depurazione (intema cfr. sentenza n. 335 del 2008).

La disposizione normativa regionale di cui all'art. 11, invece,prevede modelli tariffari che escludono il segmento del servizioidrico relativo alla depurazione, disponendo che «la Giunta regionale(...) approv(i) modelli tariffari del ciclo idrico relativiall'acquedotto ed alla fognatura». Tale conclusione potrebbe essereavvalorata dall'autonoma considerazione che la legge n. 15 del 2015fa del servizio di depurazione, all'art. 27, comma 3, lettera e),attribuendo la competenza all'organizzazione del relativo servizio,in via sussidiaria, ai liberi consorzi di comuni, senza fare menzionealcuna degli ulteriori servizi che compongono il SII. L'art. 11 dellalegge regionale impugnata, se interpretato nel senso di escludere ilservizio di depurazione dall'insieme dei servizi il cui costo deveessere recuperato mediante la tariffa, appare dunque in contrasto:   i) con gli articoli 119, 141, comma 2, e 154, comma 1, deldecreto legislativo n. 152 del 2006, che pongono il principiodell'intero recupero dei costi in relazione a tutti i segmenti delSII, nonche' il principio «chi inquina paga», e con l'art. 10, comma14, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, che impone ilrispetto dei suddetti principi nella definizione del metodotariffario, con conseguente violazione degli articoli 117, commasecondo, lettere e) ed s), e 14, primo comma, dello Statuto dellaRegione siciliana;   ii) con la direttiva 2000/60/CE (ed in particolare del suoConsiderando n. 38 e del suo art. 9), che pone, nell'ambito deldiritto dell'UE, i principi del recupero integrale dei costi e «chiinquina paga», con conseguente violazione degli articoli 11 e 117,primo comma, Cost.

Da quanto sopra esposto, l'art. 11, comma 1, primo periodo,risulta illegittimo nella parte in cui non prevede che la Giuntaregionale approvi modelli tariffari del ciclo idrico relativi aiservizi di depurazione oltre che quelli relativi all'acquedotto edalla fognatura.

10) Art. 11 e art. 4, comma 6, della legge della Regione Sicilian. 19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statutospeciale della Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lettere e)ed s), Costituzione, in riferimento agli articoli 119 e 154 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, e all'art. 10, comma 14, letterad), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12luglio 2011, n. 106, nonche' degli articoli 11 e 117, comma 1,Costituzione, in riferimento all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, eal Considerando n. 38 della medesima.

Oltre che per i motivi esposti ai punti precedenti, l'art. 11 e'affetto da incostituzionalita' anche nella parte in cui prevede che«in relazione al livello di qualita' della risorsa idrica ovvero neicasi in cui la stessa non e' utilizzabile per fini alimentari, latariffa e' ridotta in una misura pari al 50 per cento». Analoghiprofili di incostituzionalita' viziano anche la previsione di cuiall'art. 4, comma 6, secondo cui «per i disservizi di cui al comma 4,lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffea carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte».

Le disposizioni censurate, lette in combinato disposto con gliarticoli 1, commi 1 e 2, lettera c), e 4, commi 1 e 2, chestabiliscono il principio della non assoggettabilita' a finalita'lucrative della gestione delle risorse idriche, violano l'art. 14,comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 117,comma 2, lettere e) ed s), Cost., in riferimento agli articoli 119 e154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed all'art. 10, comma14, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, nonche' gliarticoli 11 e 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 9 delladirettiva 2000/60/CE, e al Considerando n. 38 della medesima.

Per effetto delle norme (articoli 1, commi 1 e 2, lettera c), e4, commi 1 e 2) che escludono esplicitamente qualunque finalita'lucrativa nella gestione della risorsa idrica, le riduzionitariffarie previste dalle disposizioni impugnate contrastano con ilprincipio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, sancitoall'art. 119, decreto legislativo n. 156/2006, e ribadito all'art.154, decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui la tariffa deveassicurare la «copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo ilprincipio "chi inquina paga"».

Inoltre, contrastano con quanto disposto dall'art. 10, comma 14,lettera d), decreto-legge n. 70 del 2011, concernente i criteri dipredisposizione del metodo tariffario.

Una lettura sistematica delle norme vigenti conducenecessariamente alla conclusione secondo la quale il principio dellaintegrale copertura dei costi abbia carattere fondamentale e non siain alcun modo derogabile nella determinazione della tariffa. Esso,infatti, oltre ad essere posto anche dalla direttiva 2000/60/CE, e'certamente volto al fine di «evitare sprechi, favorire il rinnovodelle risorse, garantire i diritti delle generazioni future»(sentenza n. 246 del 2009).

Il pur importante principio della modulazione della tariffa inragione della qualita' della risorsa, anch'esso previsto dall'art.154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere coordinatocon tale conclusione. Esso dunque potra' (e dovra') operare, inrelazione ai casi in cui la cattiva qualita' della risorsa non siaresponsabilita' del gestore, solo ove il modello concretamenteprescelto per la gestione del SII consenta la remunerazione delcapitale di rischio e il perseguimento di finalita' lucrative.

La legge della Regione siciliana de qua, avendo optato per unmodello di gestione che esclude in radice la generazione di qualunqueprofitto, non puo' prevedere la riduzione del 50 per cento dellatariffa ove la risorsa idrica non sia utilizzabile per finialimentari anche in assenza di qualunque responsabilita' del gestore,poiche' in tal caso viene ad essere violato, evidentemente, ilfondamentale principio della copertura dei costi. Di qui, dunque, laviolazione dei parametri costituzionali sopra indicati.

Analoghi profili di illegittimita' costituzionale si riscontranoin relazione all'art. 4, comma 6, che prevede riduzioni tariffarie«per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dallegestioni interamente pubbliche», riferendosi anche a disservizi nonaddebitabili a responsabilita' del gestore. Anche in tal caso,infatti, e' palese la violazione del principio del recupero dei costirelativi ai servizi idrici.

11) Art. 4, comma 12, della legge della Regione Sicilia n.19/2015 per violazione dell'art. 14, comma 1, dello Statuto specialedella Regione siciliana e dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s),Costituzione, in riferimento agli articoli 119 e 154 del decretolegislativo n. 152 del 2006 ed all'art. 10, comma 14, lettera d), deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio2011, n. 106, nonche' degli articoli 11 e 117, comma 1, Costituzione,in riferimento all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, e alConsiderando n. 38 della medesima.

L'art. 4, comma 12, nella parte in cui prevede che il Fondo disolidarieta', ivi istituito, sia alimentato «per il primo anno,attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idricointegrato», e successivamente «mediante un accantonamento a caricodel gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturatocomplessivo annuo», e' incostituzionale per violazione dell'art. 14,comma 1, dello Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art.117, comma 2, lettere e) ed s), Cost., in riferimento agli articoli119 e 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'art. 10,comma 14, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, nonche' degliarticoli 11 e 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 9 delladirettiva 2000/60/CE, e al Considerando n. 38 della medesima.

L'art. 4, comma 12, prevede la istituzione di un Fondo disolidarieta' a sostegno dei soggetti meno abbienti, destinato adessere alimentato «per il primo anno, attraverso le risorse derivantidalla tariffa del servizio idrico integrato», e successivamente«mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pariallo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo».

Da tali disposizioni risulta dunque evidente che la tariffa -unica fonte di approvvigionamento economico del gestore - doveservire anche a costituire ed alimentare il fondo in questione. Diconseguenza, la medesima dovrebbe essere determinata anche in ragionedel finanziamento del Fondo di solidarieta', considerato alla streguadi un costo del servizio per la gestione del rischio di morosita'.Tale circostanza, tuttavia, sembra contraddetta dall'art. 11 dellalegge n. 19/2015, che prevede una determinazione della tariffaesclusivamente in ragione dei costi vivi del servizio, al netto diquanto occorre per finanziare il Fondo. Dalla disposizione cosi'interpretata, deriverebbe l'inadeguatezza della medesima, al nettodegli accantonamenti per finanziare il Fondo di solidarieta', arealizzare una effettiva integrale copertura dei costi, conconseguente violazione dei parametri costituzionali sopra indicati.

D) Norme sulla proprieta' delle reti.

12) Art. 1, comma 2, lettera c), della legge della RegioneSicilia n. 19/2015 per violazione degli articoli 3, comma 1; 42,comma 3; 117, commi 1 e 2, lettera l), Costituzione, dell'art. 14dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 del primoprotocollo CEDU.

L'art. 1, comma 2, lettera c), secondo cui «gli acquedotti, lereti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutturee dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato (...)sono proprieta' degli enti locali», determina effetti espropriativigeneralizzati nei confronti dei beni che, alla data della entrata invigore della disposizione, siano in proprieta' di privati e quindi,eccedendo dalle competenze statutarie, viola gli articoli 3, comma 1;42, comma 3; 117, commi 1 e 2, lettera l), Cost., e l'art. 1 delprimo protocollo CEDU.

Si tratta di una previsione che viola:   a) l'art. 3, comma 1, e 42, terzo comma, Cost., nella misurain cui la generalizzazione e la indeterminatezza degli effettiespropriativi rendono impossibile valutare se sussistano i «motivi diinteresse generale» in ciascuno dei casi coinvolti che soli, ai sensidell'art. 42, terzo comma, Cost., possono giustificare unprovvedimento espropriativo, caratterizzando in tal modo la norma inquestione in senso profondamente irragionevole, in violazionedell'art. 3, primo comma, Cost;   b) il provvedimento (legislativo) espropriativo, in ognicaso, non prevede alcun indennizzo, in violazione dell'art. 42, terzocomma, Cost., nonche' dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionalealla CEDU, e dunque in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.

c) la norma, inoltre, conformando il diritto di proprieta',esorbita dal limite del diritto privato posto alle leggi regionalisiciliane, violando la competenza oggi riconosciuta al legislatorestatale in materia di «ordinamento civile», dovendosi interpretare lamateria «espropriazione» di cui all'art. 14 dello Statuto dellaRegione siciliana come riferita esclusivamente agli aspettiamministrativistici del tema, al piu' comprensivi della disciplinainerente la determinazione dell'indennita' di esproprio.

In relazione a quanto esposto da ultimo, e' vero che codestaEcc.ma Corte (sentenza n. 95 del 1966) ha ritenuto - in tema diusufrutto - la citata disposizione dello Statuto regionale sicilianoin grado di legittimare norme direttamente espropriative, in quantonon incidenti sui regimi giuridici del diritto oggetto ditraslazione.

Tale pronuncia, tuttavia, non pare possa suscitare dubbi sullafondatezza della questione di legittimita' costituzionale in parola;e cio' non solo per la precedente sentenza n. 49 del 1961, nellaquale codesta Ecc.ma Corte ha affermato che la normativa regionaleche destina «i terreni (...) a qualsiasi titolo appartenenti alpatrimonio degli "enti pubblici"» ad «enfiteusi perpetua ailavoratori agricoli, che in atto li coltivano», contrasta «con lalegislazione statale in materia di contratti agrari, che non prevedela conversione ex lege di detti contratti in enfiteusi perpetua».

La norma regionale in esame, invero, esorbita dalle attribuzioniderivanti dall'art. 14 dello Statuto siciliano, che riguardaesclusivamente gli aspetti amministrativistici dell'espropriazioneinvadendo cosi' la competenza esclusiva legislatore statale inmateria di «ordinamento civile». La norma censurata, pertanto,risulta costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che«gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e lealtre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizioidrico integrato (...) sono proprieta' degli enti locali».

 

P.Q.M.

 

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri,come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Cortecostituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimil'art. 1, comma 2, lettera c); l'art. 3, comma 3, lettera i); l'art.4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; l'art. 5, comma 2; all'art. 7, comma3; l'art. 9, comma 1, nonche' l'art. 11 della legge della RegioneSicilia dell'11 agosto 2015, n. 19.

Con l'originale notificato del presente atto si depositanol'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri del 20ottobre 2015 con allegata relazione del Dipartimento per gli affariregionali, le autonomie e lo sport.

Roma, 20 ottobre 2015

L'avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone