RICORSO N. 13 DEL 21 GENNAIO 2015 (DELLA REGIONE CAMPANIA)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 gennaio 2015.

(GU n. 9 del 4.3.2015)

 

Ricorso per la Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 685 del 23 dicembre 2014 e procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e dall'Avv. Almerina Bove (BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax 081/7963591; pec agc04.sett.02@regione.campania.it);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma lett. f), 7, comma 9-septies, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164

 

Fatto

 

1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 262 dell'11 novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 85, e' stata pubblicata la legge 11 novembre 2014. n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.

2. L'art. 3 del citato decreto legge (Ulteriori disposizioni urgenti per lo Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia) dispone che, per consentire la continuita' dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzato all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1) e che il medesimo fondo e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma 1-bis).

3. Il comma 4 del citato art. 3 stabilisce, inoltre, che «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: (...) f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4. Il medesimo decreto legge, all'art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) comma 9-septies, novella l'art. 1, comma 120 della legge di stabilita' 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), prevedendo l'utilizzo anche delle disponibilita' delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 50 milioni di euro, a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992. n. 225.

5. L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) dello stesso decreto legge modifica l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», aggiungendo alla fine del comma 1 le previsioni secondo cui le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014; decorso inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia dell'amministrazione inadempiente; gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.

6. L'art. 29 dello stesso decreto legge, concernente la pianificazione strategica della portualita' e della logistica, al comma 1 stabilisce che «Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato» e l'art. 32 («Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto»), al comma 1 stabilisce che «Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta».

7. L'art. 38, recante misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, al comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, prevede(va) che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponesse unilateralmente un piano delle aree in cui sono consentite le attivita', di cui al comma 1, di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonche' le attivita' di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 554 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per l'anno 2015), al comma in questione risulta aggiunta la seguente previsione: «il piano, per le attivita', sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata». Il comma 7 del medesimo art. 38, come modificato in sede di conversione, prevede che con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo, concessorio unico di cui al comma 5 (per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9 del 1991), nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita' ai sensi dello stesso art. 38.

8. L'art. 40 (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga) al comma 1 prevede un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e al comma 2 stabilisce che alla copertura degli importi summenzionati si provveda, tra l'altro, attraverso una riduzione pari a 150 milioni di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015 della dotazione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013, ovvero delle risorse riconosciute alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia dal d.l. n. 76/2013 (lettera a)), mentre per le restanti regioni viene previsto uno spostamento di 70 milioni di euro dal 2014 al 2015, compensata dal contestuale decremento della dotazione relativa alle regioni del Mezzogiorno (lettera b).

9. I citati articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-septies, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 sono costituzionalmente illegittimi per i seguenti

 

Motivi

 

Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera f), 7, comma 9-septies e 40, comma 2 per violazione degli artt. 119, comma 5, 120 comma 2 e 3, comma 2 della Costituzione.

I. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 7011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali», attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 - nel quale, a decorrere dal 2003, sono state concentrate le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese, ai sensi della legge n. 289/2002 e sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalita' di riequilibrio economico e sociale, in attuazione dell'art.119, comma 5 della Costituzione- ha assunto, come noto, la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)». Il Fondo in menzione rinviene la propria disciplina nell'art. 119, comma 5 della Costituzione- in base al quale gli interventi perequativi degli squilibri economici in ambito regionale devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed essere rivolti a favore di aree territoriali determinate in base a criteri di differenziazione regionale (C.Cost. 46/2013 e 284/2009) - nonche' nella legge n. 42/2009 e nel decreto legislativo n. 88/2011, che costituiscono norme interposte nel giudizio di legittimita' costituzionale.

La legge 27.12.2013 n. 147 - legge di stabilita' per il 2014 - ha disposto. all'articolo 1, comma 6, che «in attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

La norma stabilisce, altresi', che, per gli anni successivi, la quota annuale sara' determinata dalla tabella E delle singole leggi di stabilita' a valere sul rimanente importo di 42.298 milioni, mentre, per la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica alla legge di stabilita' 2014 (AS 1120) precisa che la relativa iscrizione in bilancio avverra' all'esito di una apposita verifica di meta' periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilita' per il 2019) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Sulla base dell'indicata previsione, per il periodo di programmazione 2014-2020 il Governo ha presentato alle autorita' della UE - secondo quanto previsto dal vigente Regolamento UE n. 1303/2013 di disciplina dei Fondi strutturali - la proposta di Accordo di partenariato, dapprima in versione provvisoria (nel mese di dicembre 2013), e quindi nel testo definitivo, in data 24 aprile 2014. Sul testo dell'Accordo di partenariato e' stata acquisita la preventiva intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; anche l'indicata intesa fa espresso riferimento alle citate risorse del FSC, nell'importo stanziato nella legge di stabilita' per l'anno 2013 (cfr. pagina 12).

Le disposizioni di cui ai citati art. 3, comma 4, lettera f), e art. 7, comma 9-septies e 40, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevedono la copertura dei fondi ministeriali attraverso la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in violazione degli articoli 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione. La riduzione della quota nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (gia' FAS), programmazione 2014-2020 - in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto (80% per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del Centro-Nord) - e' da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, posto che anche la quota assegnata alle amministrazioni nazionali soggiace ai medesimi vincoli di destinazione della quota regionale assegnata ai programmi regionali; la medesima disposizione, mediante la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, determina una riduzione del complesso delle risorse destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con lesione dei principi costituzionali che si ricavano dall'art. 119, quinto comma e dall'art. 120, secondo comma della Costituzione. Il Fondo in menzione soggiace a vincoli di destinazione e la rideterminazione dell'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate deve conformarsi alle previsioni del decreto legislativo 88/2011, in base al quale l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate puo' essere rideterminato dalle leggi annuali di stabilita' successive a quella che ha preceduto l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione qualora si renda necessario soltanto «in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica» (art. 5) e a condizione che la nota di aggiornamento del DEF indichi i nuovi «obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacita' fiscale (...) valutando l'impatto macroeconomico gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate», previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 42/2009.

Il rispetto del «principio di tipicita' delle ipotesi e dei procedimenti attinenti la perequazione regionale» (Corte cost. 176/2012) impone, inoltre, al legislatore statale di osservare, come normativa di attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., la legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, secondo la quale (art. 16, comma 1, lett. d) «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani, organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione». In ulteriore specificazione dei principi della richiamata legge n. 42/2009, poi, il citato decreto legge n. 88/2011 stabilisce che la politica di riequilibrio economico e sociale e' perseguita prioritariamente con le risorse del FSC e con i finanziamenti a finalita' strutturale dell'UE e i relativi cofinanziamenti nazionali» (art. 2, comma 1). Nella riduzione della quota nazionale del FSC lo Stato non puo', dunque, legittimamente invocare il titolo competenziale relativo al coordinamento della finanza pubblica, in ragione di un'incidenza sproporzionata degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 91/2014 a danno dei territori interessati dagli interventi di perequazione e del conseguente effetto sperequativo implicito nella disposta riduzione, in mancanza di ogni indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo rifinalizzate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori e con le medesima chiave percentuale di riparto.

II. Le norme impugnate, peraltro, appaiono altresi' in contrasto con l'art.120 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione.

Codesta Corte ha, invero, affermato con giurisprudenza costante (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007) la illegittimita' di previsioni normative volte a vanificare la bilateralita' della procedura prevista da norme interposte attraverso la statuizione della forza decisiva della volonta' di una sola parte - sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma. Nel caso che ci occupa, successivamente all'intesa prestata dalla Conferenza unificata, il legislatore e' intervenuto unilateralmente - e in difformita' rispetto alle prescrizioni del decreto legislativo n. 88/2011 - a ridurre il FSC.

III. In considerazione della ratio sottesa alle politiche di riequilibrio economico e sociale, riconducibile all'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali in determinati territori svantaggiati, e tenuto conto che le norme impugnate configurano una irragionevole sottrazione di risorse dall'ambito delle richiamate azioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, le stesse contrastano patentemente, altresi', con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) per violazione degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 120, 121 e 123, primo comma, della Costituzione.

I. Il primo dei due periodi aggiunti dall'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164 alla fine del comma 1 dell'art.147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono con «delibera», anziche' con legge, all'individuazione degli enti di governo d'ambito, viola gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121 e 123, primo comma, della Costituzione, ridondando anche nella violazione dell'art. 97 Cost., per il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Infatti, in base allo Statuto regionale «l'attivita' amministrativa si conforma al principio di legalita'» (art. 64, comma 2), i Comuni, in forma singola o associata esercitano le funzioni amministrative nel rispetto della costituzione, della legge e dello Statuto regionale (art. 19, comma 1) e spetta al Consiglio regionale deliberare l'istituzione, la fusione o la soppressione di enti, agenzie, aziende, societa', e consorzi «comunque dipendenti» dalla Regione (della 26, comma 4, lett. h). In base ai richiamati parametri costituzionali, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali che individuano gli enti di governo dell'ambito, anche con il potere di fissare un termine per l'adesione degli enti locali a quest'ultimi; cio' che, in quanto prodromico all'esercizio di un eventuale potere sostitutivo regionale, e' senz'altro riservato alla legge regionale. In ragione della natura necessariamente legislativa del provvedimento con cui la Regione individua gli enti d'ambito, risulta del tutto incongrua, rispetto alla complessita' del procedimento legislativo, la determinazione di un termine di soli 50 giorni tra l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133/2014 - 12 novembre 2014 - e la data fissa del 31 dicembre 2014 indicata dal novellato art. 147, comma 1 del decreto legislativo n. 152/9006, con conseguente illegittimita' di detto termine (in un caso analogo, l'originario termine di 60 giorni fissato dall'art. 32, comma 33, del d.l. n. 269/2003. a seguito della sent. Corte cost. n. 196/2004, e' stato rideterminato, con l'art. 5 del d.l. n. 168/2004, in un termine di quattro mesi).

II. Nella parte in cui il medesimo art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) prevede, poi, che il termine per provvedere sia perentorio, viola anche l'art. 120 della Costituzione. La Regione inadempiente infatti, nel vigente ordinamento costituzionale, non perde la competenza a disciplinare la materia di propria competenza ne' prima - ancorche' il termine per provvedere sia scaduto - ne' dopo l'effettivo esercizio del potere sostitutivo. E' pacifico infatti che quest'ultimo non altera il quadro delle competenze costituzionalmente previsto (diversamente ad es. dalla chiamata in sussidiarieta'), costituendo istituto specificamente rivolto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e non ad ostacolarne l'adempimento, ancorche' tardivo. Ne deriva il carattere necessariamente cedevole degli atti sostitutivi (principio espressamente enunciato ad es. nell'art. 41 della legge n. 234/2012, per i casi ivi disciplinati, ma certo e definito nell'interpretazione giurisprudenziale sui poteri sostitutivi: cfr. Corte cost. nn. 126/1992 e 425/1999, nonche' i pareri del Consiglio di Stato, ad. gen., n. 1/2001 e n. 1376/2002 e la recente sent. sempre del Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2014, n. 2800).

Illegittimita' costituzionale dell'art.29, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 3 118, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 attengono alla materia «porti e aeroporti civili» di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In esse, nonostante la chiamata in sussidiarieta' delle funzioni attinenti la pianificazione strategica della portualita' e delle logistica non e' prevista, tuttavia, alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2011 e con sentenza n. 303 del 2003, pur indicando la materia «porti ed aeroporti civili» tra quelle per le quali, in forza dell'attrazione in sussidiarieta', e' riconosciuto un ampio margine di intervento statale, ha chiarito che esso e' legittimo a condizione che si prevedano ed esplichino adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese. La mancata previsione di alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualita' e della logistica determina un patente contrasto con gli articoli 117. terzo comma, e 118, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;  Illegittimita' costituzionale dell'art.32, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

Le disposizioni di cui al citato art. 32, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. La norma realizza, quindi, un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtu' della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale chiamata in sussidiarieta', in mancanza della previsione di adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra Stato e regioni, altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia ed il principio di leale collaborazione. Cosi' come rappresentato anche nel Dossier del servizio studi della Camera dei Deputati n. 91 del 15 ottobre 2014 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimita' costituzionale), la disposizione in esame avrebbe dovuto prevedere il coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei Marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta. Secondo l'insegnamento di Codesta Corte costituzionale, infatti, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, perche' la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost. sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 del diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3). Per tali ragioni le citate disposizioni appaiono lesive dell'art. 117, quarto comma, dell'art. 118, primo e secondo comma, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 38 comma 7 per violazione degli artt. 117, comma 3 e 118 della Costituzione.

Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1-bis e comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 afferiscono alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. Cio' nonostante, nessuno spazio di co-decisione risulta riservato dalla disposizione di cui comma 7 (1) alle Regioni ed alle autonomie locali, le quali vengono estromesse del tutto dalla definizione delle modalita' di conferimento del titolo concessorio e delle modalita' di esercizio delle relative attivita'. Anche alla luce delle possibili incidenze sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, anch'esse rientranti nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, le disposizioni in esame avrebbero dovuto garantire la partecipazione delle regioni. Codesta Corte a piu' riprese ha precisato che l'esercizio unitario che consente di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta' (n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del n. 2005, n. 331 del 2010, n. l 82 del 2013). Per tali ragioni, le disposizioni del comma 1-bis e 7 si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 3, e con l'art. 118 della Costituzione.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 1, 118, 5 e 120 della costituzione.

La politica di coesione territoriale e' svolta dall'Unione europea tramite i fondi strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale) e dallo Stato, mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione (gia' Fondo per le aree sottoutilizzate); tale politica si fonda sul «principio di addizionalita'», in base al quale gli Stati membri devono stanziare un ammontare di cofinanziamento nazionale da affiancare alle risorse europee che transitano dai Fondi strutturali. nonche' sul rispetto del «principio di partenariato» (gli obiettivi dei fondi sono perseguiti dagli stati membri nel quadro di una stretta cooperazione con le autorita' regionali). Cio' posto, per le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 si riscontrano, oltre ai vizi gia' individuati nel primo motivo di ricorso con riferimento anche agli articoli 3 e 7, comma 9-septies, anche la violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione, rilevando come norme interposte gli articoli 11 e 15 del regolamento CE n. 1083/2006, nonche' il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, e - quanto al recepimento del principio del partenariato nel nostro ordinamento - l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto oggetto del presente giudizio osserva che la rimodulazione di risorse in oggetto e' operata in seguito al ridotto utilizzo - fin qui verificatosi - dell'incentivo finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), del d.l. n. 76/2013. A tale riguardo e' da osservare, tuttavia, che la riprogrammazione delle risorse PAC non utilizzate, in base all'accordo tra Governo e Regioni meridionali sulla revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 (Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020, siglato il 3 novembre 2011), e' vincolato al «principio di territorialita'». Principio ribadito anche dall'art. 23, comma 4, della legge n. 183/2011 (legge di stabilita' 2012). La violazione di detto vincolo determina pertanto anche la lesione del principio di leale collaborazione che trova base negli articoli 5 e 120 della Costituzione.

(1) Si e', invece, sopra rilevato come, in sede di legge di stabilita' per l'anno 2015, il legislatore abbia novellato il comma 1-bis dell'art. 38 in menzione, introducendo uno spazio di co-decisione attraverso la Conferenza unificata. Per tale motivo, il presente ricorso non contiene censure avverso il testo originario del comma 1-bis cit., riservandosi invece l'Amministrazione di proporre impugnativa avverso l'art. 1, comma 554 della legge di stabilita' nei termini di legge.

 

P.Q.M.

 

Voglia Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti.

Avv. Almerina Bove

Avv. Maria d'Elia