Contratto collettivo Nazionale di Lavoro 1 aprile
1999
ART. 17
– Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività
1. Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti
e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la
realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali
e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
2. In
relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono
utilizzate per:
a)
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e
all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e
secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui
all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999;
b)
costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del
CCNL del 31.3.1999; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle
risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata;
in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione
economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
c)
costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato
secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei
Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL;
ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui
all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di
cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore
economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del
fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate
nell’art.11 del CCNL del 31.3.1999,resta fermo quanto previsto da tale articolo
anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
d) il
pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori,
orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista
dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR
268/1987(28), dall’art. 28 del DPR 347/1983(29), dall’art. 49 del DPR
333/1990(30) e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e)
compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente
disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
f)
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi
applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del
31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale
della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle
posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL
del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni
e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto
collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del
CCNL del 6.7.1995(31) nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL
del 16.7.1996.(32) La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato
l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.
g) incentivare le specifiche attività e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15,
comma 1, lettera k).
h) incentivare, limitatamente alle Camere di
commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti
finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le
risorse di cui all’art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a
tali finalità.
3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c)
sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L.
1.500.000 prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995(33) a tutto il
personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di
stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale
importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente
attribuita ai sensi dell’art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2
lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al
personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di
classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2
del CCNL del 31.3.1999.
5. Le
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
6. Gli
istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e
fino all’attuazione della disciplina dell’art.24, comma 2, lettera c) del
presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti
dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni
sindacali di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del CCNL. del 31.3.1999.
7. Al
fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art.44 della legge
n.449/97(34) e dall’art. 34 del D.Lgs.n.29/93 (35) nonché quelli correlati al
trasferimento e deleghe di funzioni al
sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di
specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura
non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità
di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse
correlate alla disciplina dell’art. 22, comma 2, del DPR 333/90.(36)