Contratto collettivo Nazionale di Lavoro 1 aprile 1999

 

 

 

ART. 17 – Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

 

1.    Le risorse  di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

 

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:

 

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

 

b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

 

c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell’art.11 del CCNL del 31.3.1999,resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.

 

d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987(28), dall’art. 28 del DPR 347/1983(29), dall’art. 49 del DPR 333/1990(30) e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

 

e) compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;

 

f) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995(31) nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996.(32) La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera. 

 

g)   incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15, comma 1, lettera k).

 

h)   incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all’art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali  finalità.

 

3.     Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995(33) a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell’art. 10 del medesimo CCNL  del 31.3.1999.

 

4.     Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.

 

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse  dell’anno successivo.

 

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all’attuazione della disciplina dell’art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore;  l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del CCNL. del 31.3.1999.

 

7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art.44 della legge n.449/97(34) e dall’art. 34 del D.Lgs.n.29/93 (35) nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di  funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell’art. 22, comma 2, del DPR 333/90.(36)