Ric. n. 1880/2008 

Sent. n. 3840/08 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Avviso  di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo  De Zotti                      Presidente
Marco Buricelli                       Consigliere   
Stefano Mielli                         Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


     sul ricorso n. 1880/2008  , proposto ex art. 25 l. 241/90, da Graziella Pengo,  rappresentata   e difesa   dagli   avv. Francesco Carricato e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 466/G;


  CONTRO


Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del ministro    pro tempore, e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;


PER L'ANNULLAMENTO


del silenzio-rigetto formatosi in ordine all'istanza di accesso agli atti datata 23.7.2008, ricevuta in data 28.7.2008, con la quale la ricorrente chiedeva di prendere in visione ed estrarre copia degli elaborati scritti nonchè dei verbali relativi all'esame finale del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, indetto con D.M. del 3.10.2006, sostenuto dai candidati Lucio Giuseppe De Sanctis e Graziella Pengo.
      Visto il ricorso, notificato il 14 ottobre 2008    e depositato presso la Segreteria il 20 ottobre 2008  , con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Istruzione  , depositato il 13 novembre 2008  ;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi   nella camera di consiglio del 26 novembre 2008 - relatore referendario Stefano Mielli    - l'avv. Carricato per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Greco per la P.A. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La ricorrente ha partecipato al corso concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DM 3 ottobre 2006, per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Con decreto del 7 marzo 2008 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, è stata approvata la graduatoria nella quale la ricorrente è risultata classificata all'81° posto.
A seguito della collocazione, ha ricevuto la proposta di sottoscrizione di una contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 settembre 2008, in qualità di dirigente scolastico.
La ricorrente aveva già prestato servizio come Dirigente presso la scuola media "A. Mario" di Lendinara nell'anno scolastico 2005/2006 e presso l'Istituto comprensivo di Lendinara negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008.
In tale sede, per la quale ha espresso la propria preferenza, è stato tuttavia assunto a tempo indeterminato il Prof. Lucio Giuseppe De Sanctis, collocatosi al 58° posto nella graduatoria.
Con istanza ricevuta dall'Amministrazione il 28 luglio 2008, la ricorrente ha chiesto di estrarre copia degli elaborati e dei verbali relativi all'esame scritto e orale del corso concorso, propri e del Prof. De Sanctis, al fine di tutelare i propri interessi giuridici.
L'Amministrazione non ha corrisposto all'istanza.
Con il ricorso in epigrafe è impugnato il silenzio rifiuto formatosi all'istanza di accesso, per le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, illogicità, e irragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, osservando che la scelta della sede, in via prioritaria, spettava al Prof. De Sanctis in base all'art. 19 del bando, e sostenendo che il diniego tacito sarebbe giustificato dalla non ammissibilità di istanze preordinate allo svolgimento di un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.
Alla Camera di consiglio del 26 novembre 2008, nel corso della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, il difensore della ricorrente, ha depositato documentazione attestante la pendenza di un ricorso giurisdizionale, proposto avverso la graduatoria finale.


DIRITTO


Oggetto della controversia è la reiezione dell'istanza formulata dalla ricorrente di estrarre copia degli elaborati e dei verbali del corso concorso cui la stessa ha partecipato, propri e del Prof. De Sanctis, il quale, collocatosi in posizione più favorevole nella graduatoria finale, ha espresso la propria preferenza per la sede ove la ricorrente aveva già prestato in precedenza servizio.
Il Collegio, preliminarmente, osserva che il ricorso, nel caso di specie, deve considerarsi ammissibile anche se non notificato ad alcun controinteressato.
Infatti, fermo restando il carattere impugnatorio dell'azione volta ad ottenere l'ostensione di documenti amministrativi (cfr. Consiglio Stato Adunanza Plenaria, 18 aprile 2006 , n. 6; Adunanza plenaria 24 giugno 1999, n. 16), deve osservarsi che l'art. 22, comma 1, lett. c) legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, precisa che per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".
In ragione di questa definizione legislativa, quindi, si debbono ritenere controinteressati non tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza d'accesso, ma solo coloro che vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza in caso di accoglimento della richiesta ostensiva (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3601)
Come affermato da un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 08 luglio 2008 , n. 6450; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 12 settembre 2007, n. 7538; Consiglio Stato, Sez. VI, 11 febbraio 1997 , n. 260), nell'ambito di una procedura concorsuale come quella all'esame, deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati.
Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c) legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste di controinteressati in senso tecnico.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti la ricorrente, avendo partecipato alla procedura concorsuale ed essendo intenzionata a continuare a prestare servizio presso la sede scelta dal Prof. De Sanctis che la precede in graduatoria, ha un interesse qualificato e differenziato a verificare la regolarità della procedura e l'imparzialità di giudizio nell'applicazione dei criteri di valutazione, richiesto quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso.
L'istanza peraltro, che ha ad oggetto la richiesta di accesso agli elaborati e ai verbali relativi all'esame finale propri e del Prof. De Sanctis, la cui conoscenza corrisponde all'esigenza di difendere in giudizio la propria posizione, contrariamente a quanto eccepito dall'Amministrazione, assolve all'onere di precisa e puntuale indicazione degli atti oggetto della richiesta e, essendo strumentalmente collegata alla tutela di un interesse sostanziale e limitata ad una specifica situazione giuridica, non costituisce una forma di controllo generalizzato sull'operato della commissione.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e deve pertanto essere ordinato all'intimato Ministero di consentire alla ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'intimato Ministero di consentire alla ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione   alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente  , liquidandole in complessivi € 2.000,00   per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 26 novembre 2008.
Il Presidente                                                     L'Estensore
 
Il Segretario
 
 
 
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....................n..........
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione