IX^ LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
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37.
SEDUTA DI LUNEDI’ 28 MAGGIO 2012
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO
TALARICO E DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRO NICOLÒ
La seduta è aperta, si dia lettura del verbale della seduta precedente.
Legge il verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge le comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Legge le interrogazioni, l’interpellanza e la mozione presentate alla Presidenza.
(Sono riportate in allegato)
E’ pervenuta risposta scritta alle interrogazioni numero 209 del 8.02.2012 a firma dei consiglieri Aiello F. e Mirabelli.
(E’ riportata in allegato)
Sono
completate le comunicazioni.
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Rappoccio. Ne ha
facoltà.
Presidente e onorevoli colleghi, prima della trattazione dell’ordine del giorno dell’odierna seduta mi sembra
doveroso che quest’Aula osservi un minuto di raccoglimento in ricordo della
piccola Melissa Bassi, barbaramente uccisa a
seguito del vile attentato di Brindisi del 19 maggio 2012.
L’onorevole Rappoccio propone di fare un minuto di raccoglimento per ricordare la morte della piccola Melissa.
(Il Presidente ed i consiglieri levatisi in piedi
osservano un minuto di silenzio)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo che sia inserita all’ordine del
giorno la proposta di legge numero 333/9^, approvata alla unanimità, la cui
trattazione è stata rinviata alla successiva seduta di Consiglio regionale.
Considerato
che c’è la volontà di tutti i capigruppo, si tratta, in sostanza, di disporre
da parte della Giunta regionale il trasferimento delle risorse alle Unioni di
comuni per il personale che è stato trasferito e che presta servizio in queste
comunità e che non ha, purtroppo da tanti mesi, una retribuzione. Se non
approviamo questa modifica, non è possibile accedere ai pagamenti.
L’onorevole
Dattolo chiede l’inserimento all’ordine del giorno
della proposta di legge. Non ci sono interventi, pertanto possiamo porre in
votazione la richiesta di inserimento all’ordine del giorno.
(Il
Consiglio approva)
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo a
lei e mi permetto di chiederlo al Consiglio
nella sua interezza, di inserire all’ordine del
giorno una legge di modifica e di integrazione della legge numero 8 che ha
istituito
Si tratta di un mero
miglioramento tecnico che si rende necessario e pertanto le chiedo di inserirlo
all’ordine del giorno.
Le chiederei, inoltre, di
inserire all’ordine del giorno – scusate la cacofonia – un ordine del giorno a
firma di tutti i gruppi che riguarda la questione della certificazione dei
crediti delle imprese. Questo ordine del giorno si prefigge lo scopo di dar
mandato al Presidente Scopelliti di curare a livello romano come evitare che
le aziende calabresi siano escluse da questo provvedimento.
Ancora, chiedo l’inserimento di un altro ordine del
giorno che riguarda gli uffici giudiziari.
E’ vero che nella scorsa seduta è stato già approvato un
ordine del giorno, ma sarebbe opportuno un coordinamento perché quello che presentiamo
noi mira, più che altro, a chiedere al Governo
di rivedere e di riprogrammare tutta la situazione degli uffici giudiziari
calabresi.
Infine, chiedo l’inserimento
di un ordine del giorno sull’edilizia sociale. Con questo ordine del giorno noi
chiediamo al dipartimento competente di relazionare prima in Commissione e dopo
in Aula sulla situazione dell’edilizia sociale così come prevede la legge.
Sono, quindi, quattro punti
di cui chiedo l’inserimento. La legge che riguarda i Sacri Monti, l’ordine del
giorno sugli uffici giudiziari, quello sul credito alle imprese ed infine
quello sull’edilizia sociale. Grazie.
L’onorevole Principe, chiede
l’inserimento della proposta di legge che riguarda la modifica della fondazione
di Laino Borgo, l’ultima approvata in Consiglio
regionale. Quindi, è una norma migliorativa della proposta di legge.
Pongo in votazione la
richiesta di inserimento all’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
Ci sono vari ordini del giorno. Uno riguarda la
certificazione dei debiti. Come sapete
In questi giorni, su questo argomento, si sono
espressi in molti a sostegno, dicendo che è un grave errore penalizzare la nostra regione, che ha una serie di debiti e vive una grande
crisi imprenditoriale, con il problema dell’accesso al credito. Questo
argomento è stato affrontato singolarmente.
Pongo in votazione
l’inserimento all’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
Sui tribunali nell’ultima seduta del Consiglio regionale abbiamo approvato un ordine del
giorno proposto dagli onorevoli Magno e Scalzo che
riguardava in particolare il tribunale Lamezia Terme. Poi, su proposta dell’onorevole
Magarò, furono inseriti anche altri tribunali che rischiano la soppressione, ossia
Paola, Castrovillari e Rossano. Abbiamo quindi già predisposto un ordine del
giorno, è un argomento su cui il Consiglio regionale si è già espresso.
Se c’è qualcosa da integrare
ed inserire, possiamo procedere a verificare come sia la situazione. Se mi fa
avere l’ordine del giorno, anche perché dovremmo inviarlo ai Presidenti di
Camera e Senato ed al Ministro perché è in questo periodo che si formerà la
decisione.
Per quanto riguarda l’edilizia
sociale, non so se oggi c’è l’assessore Gentile, visto che è un settore di sua competenza,
ma penso che si potrebbe affrontare questo discorso nella prossima seduta di Conferenza dei capigruppo per approfondire
lo stato dell’arte, oppure attraverso una interrogazione…
Le possibilità per chiedere
alla Giunta regionale lo stato dell’arte su determinati argomenti sono o
l’interrogazione a risposta immediata o interrogazione
scritta. Ci sono vari modi per ascoltare dall’assessore quale sia lo stato
dell’arte.
Magari bisognerebbe
utilizzare un altro canale.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Forse non sono stato chiaro, Presidente,
chiedo scusa. Non è che l’ordine del giorno implica una discussione sul tema,
ma, in applicazione della legge, invita il dipartimento, l’assessore e il dirigente
generale a riferire in Commissione.
Votando l’ordine del giorno invitiamo il Governo e chi è
competente in materia a riferire in Commissione.
Onorevole Principe, non è la procedura corretta, il Regolamento e lo Statuto…
Prevedono proprio questa procedura.
Non è la procedura giusta riferire in Commissione. Può fare una interrogazione
diretta all’assessore in Aula, se la prepara, alla prossima seduta sarà all’ordine
del giorno e l’assessore risponderà direttamente per individuare le questioni
che lei pone.
Se la trasforma in una interrogazione
all’assessore, avrà la possibilità di avere la risposta.
Chiedo scusa, ma siccome è la legge che prevede che il
Consiglio dica al Governo
di attenersi a quanto previsto dall’articolo 8 della legge, io lo trovo del
tutto corretto, quindi, a nostro avviso, l’ordine del
giorno è ammissibile.
Poi il Presidente è lei, si
regoli come ritiene più opportuno.
Ha ragione il mio capogruppo: qui si tratta di far rispettare una legge, una competenza del Consiglio.
Il dipartimento lavori pubblici è tenuto a mandare in Commissione
competente, la quarta, una relazione trimestrale sull’andamento della legge, ma
questo non è mai avvenuto. Non solo in questa legislatura, ma anche nella
precedente.
L’ordine del giorno lo cita espressamente e quindi
bisogna che il Consiglio faccia rispettare le proprie prerogative ed il lavoro
delle Commissioni. Questo è il senso della proposta e dell’ordine del giorno
che è stato spiegato bene dall’onorevole Principe.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Dattolo.
Ne ha facoltà.
Riguardo questo punto, fermo restando il suggerimento
del collega Guccione e la richiesta del collega Principe, ritengo che possiamo audire tranquillamente
in Commissione sia l’assessore che il dipartimento. Di questo ci possiamo
occupare direttamente in Commissione, che fa un lavoro più pregnante rispetto ad
una semplice interrogazione.
Se per voi va bene, mi assumo questa responsabilità.
Su questo impegno del Presidente
della Commissione, onorevole
Dattolo, che convocherà sia l’assessore che il dipartimento per approfondire i temi dell’ordine
del giorno, consideriamo superato l’argomento.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente,
intervengo per chiedere l’inserimento all’ordine del
giorno di un ordine del giorno - peraltro bipartisan, perché sottoscritto dagli
onorevoli Chiappetta, Guccione, Serra, Scalzo e Talarico oltre che dal
sottoscritto - che riguarda l’approvazione della legge regionale 10 agosto 2011, numero 28.
Con questa legge, nel
collegato all’assestamento di bilancio, lo scorso anno è stata
abrogata la legge regionale numero 19 del 1994 con la quale
Questa abrogazione ha compromesso la gestione della casa
di riposo “ex Onpi”, per cui non vengono assicurati
servizi agli ospiti e non vengono pagati i 28 dipendenti dal mese di marzo.
Attraverso l’ordine del giorno si chiede di impegnare il
Consiglio e
Credo che questo potrebbe
avvenire, d’accordo con l’assessore Stillitani, nel
prossimo assestamento di bilancio.
Non ci sono richieste di
parola, pertanto, pongo in votazione la richiesta di inserimento all’ordine del
giorno dell’onorevole Gallo.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.
Presidente, chiedo l’inserimento di un ordine del giorno che era stato depositato in mattinata alla Presidenza e che riguarda una tragica vicenda avvenuta in questi giorni, cioè la morte di un operaio durante i lavori in una galleria dell’autostrada A3.
Un ordine del giorno per esprimere solidarietà alla famiglia, ma anche per impegnare
L’onorevole Battaglia
ha chiesto l’inserimento all’ordine dei lavori dell’ordine
del giorno che ha illustrato; non essendoci richieste di parola pongo in
votazione la richiesta di inserimento.
(Il Consiglio approva)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Chiappetta. Ne ha facoltà.
Presidente, anche io
chiedo a lei e all’Aula l’inserimento all’ordine del
giorno di due provvedimenti.
Uno è presentato, in una logica bipartisan, a firma di tutti i colleghi capigruppo; se ne è parlato - per come sicuramente si ricorderà - in Conferenza dei capigruppo. Credo, però, sia opportuno evidenziarlo anche in Aula.
Si tratta di una proposta di legge che va ad incidere
sulla modifica dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, numero 34; più in particolare,
si tratta di un provvedimento legislativo, quello che si sottoporrà successivamente all’approvazione
dell’Aula, al fine di consentire al personale dipendente della Regione
Calabria e degli enti ad
essa collegati di poter usufruire dell’incentivo all’esodo, così come è stato
disposto in favore degli altri dipendenti che a suo tempo avevano maturato le
condizioni.
Questo
si rende assolutamente opportuno e necessario a seguito delle modifiche in
materia pensionistica inserite nella normativa a livello nazionale.
Ecco perché
chiedo all’Aula di voler procedere all’inserimento ed alla successiva
approvazione della proposta di legge. Evidenzio, così come detto in premessa,
che la proposta di legge, il cui testo originale si trova già depositato presso
La
seconda richiesta, Presidente, riguarda l’inserimento di un apposito ordine del
giorno ed è relativo a quelle che sono le linee guida, le indicazioni nazionali
per i licei.
Da un
primo esame è stato riscontrato – questo lo ha fatto il competente assessorato
alla cultura ed alla pubblica istruzione della Regione Calabria per il tramite del suo assessore –
che in queste indicazioni non è stato evidenziato né il riferimento alla
letteratura italiana del ‘900, né alle scrittrici né soprattutto è
stata data particolare attenzione a quella che è invece la produzione
letteraria del Mezzogiorno e della Calabria in particolare.
Anche questo ordine del giorno presuppone, Presidente,
l’impegno da parte del Presidente della Giunta e del suo Esecutivo affinché
possa essere effettuata una adeguata sensibilizzazione a livello nazionale e si
possa rimediare a questa manchevolezza che di fatto si è riscontrata.
L’onorevole Chiappetta chiede due inserimenti; pongo in
votazione l’inserimento della proposta di legge, condivisa anche con la minoranza.
(Il Consiglio approva)
L’altra richiesta riguarda un ordine del giorno il cui
inserimento all’ordine dei lavori pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Possiamo procedere allora con il primo punto all’ordine
del giorno.
Il primo punto all’ordine del giorno recita Proposta di legge
numero 326/9^ di iniziativa del consigliere Dattolo,
recante: “Modifiche alla legge regionale n. 7 del 10 febbraio
L’onorevole Dattolo, relatore,
ha facoltà di svolgere la relazione.
Prego i colleghi di fare attenzione.
Grazie, Presidente.
Sarò breve perché su questo argomento è già la
terza volta che torniamo in Consiglio e mi
duole che ciò succeda dopo una impugnativa da parte del Governo. Sicuramente ci sono aspetti che andavano sanati in
riferimento all’impugnativa che il Governo ha promosso.
Si è deciso di fare un progetto di legge che esaudisse in un certo qual senso
le richieste che sono venute dal Governo.
In particolare, all’interno
del testo sono affrontati contrasti e questioni formali che avrebbero portato
ad una interpretazione della norma in contrasto con quella nazionale.
La proposta di legge contiene
modifiche del comma 1 dell’articolo 2 che fa riferimento alla ammissibilità
della modifica della sagoma ai fini della armonizzazione architettonica degli
organismi edilizi esistenti ed alla modifica dell’espressione formale che
introduce l’inderogabilità delle normative nazionali di settore riportate.
Poi, c’è la modifica inerente
la volontà in materia di misure di salvaguardia di cui all’articolo 65 per cui
si potrebbe ricadere nella interrogazione di derogabilità alle disposizioni di
cui all’articolo 9 del Dpr 380 del 2001, ovvero
attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
Tale modifica non varia i
contenuti della legge essendo la deroga per gli interventi annoverati definita
all’interno dell’articolo 2.
Ci sono, poi, modifiche che
riguardano il punto 6 della lettera h) della legge regionale numero 7 del 2012
che definiva, nel rispetto del decreto ministeriale numero 1444 del 1968, gli
ambiti di esclusione per gli edifici plurifamiliari all’interno di Zto e aree A e B per le motivazioni che chiaramente
riguardano l’applicazione all’interno dei centri storici. La modifica della
lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 con i medesimi accorgimenti. Poi,
soprattutto, i due aspetti principali: uno è il richiamo alla pratica del
silenzio/assenso che viene sanato e l’altro aspetto fondamentale si pone come
una chiara interpretazione e certezza applicativa al testo di legge.
Ciò premesso, tengo a
puntualizzare che i testi della legge, così come le impugnative, vanno lette e
comprese e non interpretate da sintesi o analisi veloci o di parte di essi.
Infatti, l’impugnativa mossa dal Governo in materia di condono non nasce dal
presupposto che il Piano casa si presti come strumento di condono bensì da una
espressione passibile di errata interpretazione che definisce i titoli di
legittimità in possesso per edifici che precedentemente sono stati oggetto di
condono; così come restano invariati i premi volumetrici e gli ambiti di
applicazione e vengono altresì esplicitati, anche in questo caso, i riferimenti
alla normativa nazionale, il decreto ministeriale numero 1444 del 1968 sulle
distanze e sulle altezze.
E’ stata oltretutto
sostituita l’espressione per la quale era interpretabile che le norme
inderogabili richiamate all’interno dell’articolo 2 di esclusiva materia
statale si applicassero agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Inoltre, il progetto di legge
richiama la richiesta espressa di modifica che è la sagoma planivolumetrica
dell’edificio ed è ammessa solo in casi ben esplicitati, in altre parole in
caso di necessità manifesta di armonizzazione architettonica per il recupero di
aree urbane degradate.
Per quanto concerne gli
interventi su edifici aventi parzialità o totalità dell’edificato abusivo siamo
intervenuti abolendo l’utilizzo della pratica del silenzio/assenso, così come
era prescritto.
In conclusione, volevo
sottolineare alcuni aspetti che sono emersi anche in Commissione.
La presente legge non modifica
assolutamente quelli che erano gli indirizzi del Governo. C’è stato un
dibattito in Commissione sul fatto che fossero intervenuti alcuni emendamenti.
Ripeto che questa legge non
sostituisce assolutamente il Piano casa. E’ una legge che esclusivamente
accoglie in maniera totale le osservazioni contenute nell’impugnativa del
Consiglio dei Ministri, avvenuta nella seduta del 6 aprile.
Mi sono reso conto che questo
tema è molto contrastato, soprattutto dai colleghi di minoranza, e voglio
precisare che non c’è assolutamente nessuna volontà di prevaricazione; ci siamo
preoccupati solamente di fornire il Piano casa di alcuni strumenti in favore
dei calabresi che hanno la possibilità di usufruirne in questo momento.
Ho letto in questi giorni
tante osservazioni e tanti commenti, ma anche tante critiche da parte di alcuni
che hanno dimostrato di non aver forse ben compreso l’utilità di questo
strumento e soprattutto le prerogative dei comuni.
Voglio ulteriormente
sottolineare che non si è trattato né di sanare degli abusi edilizi né di fare
colate di cemento che andassero, in un certo qual senso, a stravolgere
l’assetto urbanistico già estremamente precario e dilaniato della nostra regione.
A qualcuno che ha parlato in
questi termini vorrei solo suggerire di andare a constatare la grande
discrezionalità che hanno avuto i comuni calabresi nel decidere in quale ambito
territoriale potesse applicarsi questo strumento.
Se questo non è un sistema di
democrazia, cioè demandare agli organismi comunali, quindi ai Consigli comunali
e non alle Giunte che sono comunque il corollario e rappresentano intere
comunità elettorali, se non è questo – dicevo – un esercizio di democrazia mi
domando se quelle polemiche che ne sono seguite non potessero essere solamente
oggetto di disquisizione politica e non di disinformazione offerta ai
calabresi.
Ho chiesto più volte, così
come è stato in Commissione, che ci fosse un motivo di confronto perché non ci
sottraiamo alla possibilità di fare dei miglioramenti legislativi e allo stesso
tempo non vogliamo e non accettiamo neanche che ci siano dei discorsi
preconcetti.
Abbiamo alcune perplessità e
avremmo preferito che venissero sollevate nelle sedi opportune, soprattutto nei
tempi andati, quando
Quello che è successo negli
anni purtroppo abbiamo avuto modo di verificarlo. Così come voglio dire che
ancora una volta il Piano casa è uno strumento che, se ben utilizzato anche ai
fini del recupero estetico di alcune costruzioni, potrebbe, in un certo qual
senso, indicare una inversione di tendenza in una regione che stilisticamente
non è delle migliori, a fronte di quanto ci ha dato madre natura fornendo alla Calabria
posti bellissimi che, purtroppo, la mano dell’uomo ha deturpato in maniera
irrimediabile. Grazie.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Presidente, molto brevemente, perché la nostra posizione
è abbastanza nota su questo punto. Nonostante il Governo
nazionale si sia limitato a far dei rilievi che riguardano gli aspetti di costituzionalità,
rimane la nostra totale riserva sul merito del provvedimento, nonostante sia
stato adeguato ai rilievi governativi per ricondurre il provvedimento in un
alveo di costituzionalità.
Rimangono intatte le nostre perplessità
sul merito del provvedimento.
Noi riteniamo che ancora una
volta il atto, che consente di aumentare i volumi presenti in Calabria del 20 per
cento, in questo momento sia un provvedimento terribile, atteso che in Calabria
vi è già un eccesso di volumetrie e a prescindere dagli aspetti formali di
linearità costituzionale. Rimane, quindi, il pericolo di consentire, in un
biennio, l’aumento del 20 per cento sulle nostre coste, nelle nostre montagne,
nelle nostre città consentendo anche gli aumenti volumetrici dei condomini.
Mi pare che l’Italia dimostri
sempre di più di essere un Paese difficile sotto il profilo della morfologia
dei terreni. Regioni che si ritenevano sicure sono colpite, purtroppo, da sismi
che stanno causando danni enormi.
La nostra è da sempre una terra
ballerina, peraltro attaccata da un dissesto idrogeologico terribile che ha
peggiorato la situazione calabrese. E l’uomo ai danni che ci ha regalato la
natura ha aggiunto di suo peggiorando di molto, di molto, di molto la
situazione.
Abbiamo corsi d’acqua che
sono privi di manutenzione, interventi edilizi che hanno modificato i pesi sui
terreni.
In una situazione del genere,
ritenere che il Piano casa per far ripartire l’economia possa essere uno
strumento utile è una pia illusione. Questa legge per la gran parte e per
fortuna è inapplicabile, ma nelle parti che sarà applicata sarà un disastro per
il nostro territorio e non produrrà alcuna iniziativa di crescita.
Abbiamo parlato prima
dell’edilizia sociale. Si tratta di un provvedimento che è fermo e prevede
l’utilizzo di 155 milioni che possono mettere in circuito 1 miliardo di euro.
Teniamo ferma l’edilizia sociale e pensiamo di rilanciare l’economia col Piano
casa che andrà a deturpare il territorio!
La nostra posizione rimane
immutata ed identica, di netta contrarietà, tanto è vero che per dare alla maggioranza
la possibilità di ripensarci su questo disastro annunciato abbiamo presentato
una proposta di legge di modifica in modo integrale di questo provvedimento.
Annuncio quindi il voto
contrario del gruppo del Partito democratico.
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Loiero. Ne ha facoltà.
Presidente,
intervengo per offrire ancora una volta una testimonianza. Non voglio riaprire
un discorso che abbiamo fatto in maniera molto ampia e radicale nella
precedente seduta.
D’altra
parte veniamo da una Conferenza dei capigruppo su Afor
e Arssa, enti in cui ci sono problemi altrettanto
drammatici ed abbiamo cercato di trovare un punto di convergenza. Sono
convinto, infatti, che nelle condizioni in cui versa
Qui
c’è un problema, secondo me, veramente drammatico: di immagine, anche per come
si pone fuori dal nostro territorio. Noi abbiamo gli occhi addosso per aver
dissipato un patrimonio di bellezza e di armonia. Lo abbiamo dissipato proprio
noi, diciamo la verità.
Se
questa legge dovesse essere approvata avremo settimanalmente gli occhi di
Rizzo, di Stella su questa Regione che non vuole in maniera assoluta cambiare.
Tenete
conto che molto dell’abusivismo è stato costruito sotto pressione della
criminalità. Spesso i nostri sindaci sono stati violentati, noi non possiamo
immaginare una Regione abusiva. E’ una questione anche di testimonianza e di
immagine.
Dobbiamo
sapere che quando un paesaggio come il nostro si modifica, ciò avviene per mano
dell’uomo, al di là di come incida il dissesto idrogeologico o i cataclismi
ciclici che si verificano in questo territorio ed in maniera irreversibile, per
sempre.
Una
crescita disordinata non interessa a nessuno e noi dovremmo farlo proprio con
una posizione culturale. Non possiamo immaginare che ci sia un aumento di
volumetria, Presidente.
Questo
è un dibattito un po’ stanco forse perché già lo abbiamo fatto in passato, per
cui non la voglio far lunga. Il mio no a questa legge, per quello che
rappresenta, è un no radicale. E se la riproponete e doveste farla passare farò
un gesto piccolo che non ha alcun valore che è quello di riscrivere al
Ministro, perché noi come Calabria non possiamo sopportare questo peso. Grazie.
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Dattolo. Ne ha
facoltà.
Come al solito ho molto rispetto delle posizioni dei
colleghi Principe e Loiero che sono stati
protagonisti in questo Consiglio regionale prima
di me che sono l’ultimo arrivato. Però, vorrei rilevare alcuni aspetti. Avete
fatto giustamente riferimento ad una regione come la nostra
che è a rischio di dissesto idrogeologico con fenomeni anche legati all’ipotesi
dei terremoti.
Ecco perché credo che su
alcuni aspetti debba essere fatta una analisi più puntuale e corretta.
Ritengo che in questa legge
ci siano elementi tali da consentire, soprattutto in caso di demolizione e
ricostruzione, di fare affidamento sui materiali di nuova generazione che costituiscono
uno dei deterrenti principali delle cosiddette norme antisismiche.
Perché quello che è successo
in Emilia, che è una zona di pianura, è da addebitare in gran parte – specialmente
per le nuove costruzioni – al fatto che non sono stati utilizzati materiali
antisismici.
Voglio sottolineare questo
aspetto culturale, onorevole Loiero. Quando lei parla di abusivismo edilizio, sono d’accordo
con lei; quando parla di lottizzazioni, soprattutto quelle abusive che sono
state permesse negli anni passati, sono d’accordo con lei, ma quando si tratta
di poter consentire a cittadini che hanno il titolo abilitativo di chiedere una
implementazione di pochi metri quadri, per dare la possibilità a qualche
famiglia di avere un maggiore supporto per ciò che attiene le proprie esigenze,
non siamo in presenza di speculazioni.
Vi prego, questo non diciamolo perché altrimenti traiamo
in inganno i calabresi. Su cosa si può speculare? Su un aumento volumetrico di
massimo
Non posso parlare di colate di cemento e sanatoria di
abusi edilizi, perché questo non è contemplato in questa legge.
Se diamo all’esterno questa immagine siano certi, Gian
Antonio Stella e Rizzo, che non sia questo lo scandalo di questa Regione.
Purtroppo, ce ne sono stati troppi e tanti altri in passato che ci hanno fatto
additare come Regione non virtuosa.
Su questo, ripeto, pur nelle rispettive posizioni,
auspico che ci sia almeno l’onestà intellettuale di porsi in maniera corretta.
Poi, lei non deve dimenticare che la stragrande maggioranza
degli amministratori locali appartiene al centro-sinistra. Circa l’80 per cento
dei comuni è amministrato da giunte di centro-sinistra. Mi domando e dico,
ancora una volta per correttezza istituzionale, che potrebbero rendere
inefficace questa legge con una delibera di Consiglio comunale con cui
“blindare” il proprio territorio.
Non mi stancherò di dir questo, perché ho sempre chiesto
che ci fosse un confronto sui problemi.
Noi l’abbiamo fatto stamattina in Conferenza dei
capigruppo ed io le ho dato atto di quello che ha detto in riferimento ad un
settore delicato come quello delle riforme degli enti strumentali.
Alla stessa maniera le devo dire, collega Loiero, che non è di questa legge che deve vergognarsi
Le dico questo perché ci possono essere visioni e
opinioni contrastanti, però non forniamo informazioni sbagliate ai cittadini
che ci ascoltano perché, ripeto, sono fatte salve sia tutte le prerogative
degli enti sia la possibilità per i cittadini che ne hanno la possibilità
economica; in un momento di difficoltà come questo le posso garantire che sono
tutte ampiamente contemplate nel rispetto della normativa antisismica e
soprattutto del risparmio energetico, perché anche questo è un tratto
qualificante ed edificante di questa legge.
Il risparmio energetico è una delle sfide che ci
attendono nei prossimi anni e chiunque voglia fare un aumento volumetrico deve
adeguarsi ai parametri rispettando quella che è la nuova normativa facendo
riferimento alle energie alternative.
Mi dico: magari ci fosse questo boom di domande su
questa legge, perché potrebbero riaprirsi, in termini sia qualitativi sia di
estetica, nuove pagine, forse più brillanti di quelle a cui abbiamo assistito
in questo momento.
Vi chiedo scusa se può sembrare che abbia usato un tono
quasi da comizio elettorale, non è questo che mi preme; vi dico, però, con
molta onestà: forniamo le informazioni corrette. Saranno poi i cittadini, gli
amministratori soprattutto ed i tecnici ad avvalersi di questo strumento che
oggi, ripeto, andiamo a sanare per quei vizi, per quelle osservazioni, che il Consiglio dei Ministri ha sollevato con
l’impugnativa.
Con molto senso di responsabilità
ognuno manifesta il proprio dissenso, ma nel rispetto delle corrette
informazioni per i cittadini. Vi chiedo questo in nome di una nuova pagina
politica che noi siamo costretti a riscrivere, ve lo dico con un pizzico di
amarezza.
Una nuova pagina politica
fatta soprattutto di intese che possono andare nell’interesse dei calabresi, ma
anche di un ruolo, quello di maggioranza e di minoranza; non vi consideriamo opposizione,
ma le minoranze che debbono comunque essere punto di riferimento per tutti i
calabresi nel bene e nel male.
Non essendoci richieste di
parola possiamo procedere con la votazione del provvedimento che è formato da
quattro articoli.
Pongo in votazione
l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione
l’articolo 3.
(E’ approvato)
All’articolo 4 è stato
presentato l’emendamento protocollo numero
Prego, onorevole Dattolo, ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Si tratta i eliminare la
frase <ovvero per i quali non sia stata
presentata nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia,
istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto>, per cancellare
ulteriori dubbi sul silenzio/assenso; è anche più rafforzativo di quello che
c’è stato chiesto dal Governo.
Pongo in votazione l’emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo
4, come emendato.
(E’ approvato)
Per dichiarazione di voto ha
chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Signor Presidente,
naturalmente confermo il voto contrario del gruppo del Partito democratico. Poiché ci sono i resoconti, non è
mia intenzione sollevare una polemica con l’onorevole Dattolo
che è così appassionato nei confronti dei provvedimenti che propone da reagire
con estremo vigore.
Ma noi non possiamo passare
per quelli che dicono no ad un modesto aumento di
Noi eravamo favorevoli a
consentire l’aumento del 20 per cento per edificio. Se si fosse trattato di un
aumento per edificio, meglio se unifamiliare o bifamiliare, ci saremmo trovati
dinanzi ai
La verità è che voi avete
cambiato il concetto di edificio in concetto di unità abitativa, per cui
Noi sui
Onorevole Dattolo, non aggiungo parole che le possono sembrare in
qualche misura offensive, ma lei deve avere la bontà di dir le cose come stanno.
Per quanto ci riguarda non siamo contrari ai
Questo intervento, caro Presidente,
non per ribadire la nostra assoluta contrarietà che è molto chiara, ma per dire
all’onorevole Dattolo che noi siamo persone
attempate, persone che meditano e che non dicono no al piccolo ampliamento di
un edificio di
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Talarico. Ne ha facoltà.
Presidente, intervengo per
ribadire la nostra ferma opposizione a questa proposta di legge. Noi
contrastiamo e diciamo no allo spirito che ha ispirato questa legge e
soprattutto alla capacità che esprime di ampliare, di espandere il patrimonio
abitativo della nostra regione già sproporzionato rispetto al numero degli
abitanti.
E’ una norma che contrasta
con gli obiettivi che invece dovrebbe perseguire la nostra Regione, che sono
quelli della tutela, della bellezza, dello sviluppo armonico ed equilibrato
delle coste, delle montagne, delle nostre città.
A nulla vale l’obiezione del
consigliere Dattolo secondo il quale i comuni
avrebbero piena ed esclusiva autonomia di applicare, laddove è possibile, lo
strumento che state per approvare.
Ritengo, invece, che
Per questa ragione ribadiamo
la nostra netta contrarietà, così come già fatto nelle tante altre occasioni in
cui ci è stata data la possibilità di esprimerci. A questo punto ci affidiamo
al buonsenso dei sindaci affinché applichino in maniera restrittiva gli
incentivi che il Consiglio sta oggi regalando ad una regione che di tutto ha
bisogno tranne che di ampliare i volumi esistenti.
Siamo una regione che ha più
case che abitanti, che ha case brutte nate in posti belli che sono stati
deturpati a causa della cementificazione selvaggia. Una classe dirigente che si
rispetti dovrebbe invertire invece la tendenza a rottamare anziché edificare,
cancellare le brutture ed esaltare la bellezza. Questa legge, purtroppo, ancora
una volta va all’insegna della tradizione in materia urbanistica ed ambientale
e contrasta anche con le recenti norme approvate a favore del turismo e col
recente spirito di venire in soccorso alle emergenze ambientali della nostra
regione. E’ un provvedimento che cozza con lo spirito delle due leggi che ho
appena indicato.
Il turismo si incentiva
esaltando la bellezza dei luoghi e non puntando sull’edificazione e
cancellazione del nostro patrimonio naturalistico.
Lo sviluppo si incentiva se
si cresce in qualità e non in quantità di cemento.
Dobbiamo invece puntare al
consumo zero di suolo della nostra regione come si sta facendo altrove e
laddove la migliore cultura urbanistica si sta impegnando. Meno cemento, meno
consumo di suolo, più accorgimenti estetici e più buonsenso mi viene voglia di
dire.
Per queste ragioni noi di
Italia dei Valori ribadiamo il nostro voto contrario.
Non ci sono altre richieste
di parola, pongo in votazione il provvedimento.
(Il Consiglio approva a maggioranza)
(E’ riportata in allegato)
Si passa alla proposta
di legge numero 327/9^ di iniziativa del consigliere Dattolo,
recante: “Modifiche alla legge regionale n. 41 del 4 novembre
L’onorevole Dattolo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione, considerato che la legge oggetto di modifiche è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale.
Presidente, ritengo che con
quest’altra proposta di legge, votata alla unanimità in Commissione, abbiamo
sanato un’altra delle osservazioni che ci sono state poste dal Governo in materia di edilizia sostenibile.
In
particolare, la legge annovera misure energetiche da soddisfare, tipologie di
materiale e demanda a successivi regolamenti attuativi i dettagli in
riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili;
il comma 8 bis che era stato aggiunto in fase di dibattito.
Con
questa modifica andiamo a richiamare la legislazione nazionale in materia,
mettendola all’interno della legge considerando quelle che sono state le
osservazioni in materia e che riguardano la legge numero 152 del 2006 ed
un’altra legge, con le successive modifiche ed integrazioni.
Ritengo
di dover ringraziare
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Guccione. Ne ha facoltà.
Presidente,
solo per dire che oggi votando questo provvedimento stiamo correggendo la legge
rispetto alle contestazioni di costituzionalità sollevate. Ma questa legge
rappresenta di per sé un salto di qualità poiché va a sostenere un processo
innovativo dell’edilizia sostenibile.
Ritengo
che il Consiglio regionale nell’adottare questa legge abbia fatto un grande
salto di qualità e non a caso lo ha fatto alla unanimità, considerato che nel
territorio calabrese vanno apportate modifiche profonde per quanto riguarda l’urbanistica,
il rispetto del territorio.
Viviamo
in un territorio che negli ultimi tre anni ha subito, per le varie vicende
atmosferiche, danni per un valore di 3 miliardi di euro.
E’
chiaro che per un territorio come il nostro, segnato profondamente dalle ferite
che derivano dalla natura e dall’ambiente, dobbiamo andare ad un rapporto
diverso tra l’uomo e la natura, tra il modo di edificare e la natura.
Credo
che questa proposta di legge possa rappresentare un punto di partenza, così
come credo poco, e chiudo, nel cosiddetto “Piano casa
Il
problema è che né il “Piano casa
Le
risorse pubbliche non ci sono e quindi sarà molto difficile, in un tempo come
il nostro di crisi profonda regionale, nazionale ed internazionale, avviare il
motore dell’economia edilizia se non ci sono forti investimenti pubblici.
Questo
è un punto fondamentale ed anche il Consiglio regionale dovrà trovare il modo
di discuterne. Da questo punto di vista annuncio il nostro voto favorevole,
così come è avvenuto in Commissione, su questa importantissima legge. Grazie.
Considerato che sulla proposta
di legge presentata dall’onorevole Dattolo non ci sono altri consiglieri iscritti a
parlare, pongo in votazione l’articolato.
Pongo in votazione
l’articolo 1 che è anche articolo unico modificativo dell’articolo 8 bis
della legge regionale.
(E’ approvato)
Pongo
in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di legge numero 151/9^ di iniziativa del consigliere Grillo, recante: “Testo unico in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”. E’ richiesto un parere ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento interno.
Questo è un provvedimento che dovrà essere vagliato dalla Commissione e, quindi, sarà proposto nella prossima seduta.
(Così resta stabilito)
Si passa adesso al quinto punto all’ordine del giorno che riguarda la proposta di legge numero 309/9^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria”.
L’onorevole Salerno, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Grazie, Presidente,
questa proposta di legge che è stata vagliata dalla Commissione
ed approvata alla unanimità, prevede la valorizzazione
dei dialetti della nostra regione attraverso azioni di intervento nel settore
dello studio e della ricerca per quanto riguarda le attività culturali e dello
spettacolo nonché interventi nel settore della comunicazione e dell’istruzione.
Prevede anche un coinvolgimento degli enti locali in
questo progetto di valorizzazione ed, inoltre, l’istituzione di un osservatorio
per la cultura ed il patrimonio dialettale calabrese. Questo osservatorio è
composto da un rappresentante per ciascuna delle Università calabresi,
designato dai rispettivi senati accademici, da due studiosi di riconosciuto e
comprovato prestigio nella vita culturale calabra, designati rispettivamente
dal Presidente dell’Anci e dal Presidente dell’Upi. Le funzioni di segretario dell’osservatorio sono
svolte da un funzionario dell’assessorato regionale alla cultura e
l’osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In seguito all’esame di questa proposta di legge da
parte della Commissione consiliare bilancio, sottopongo all’Aula un emendamento
per quanto riguarda il rimborso delle spese vive documentate ai componenti
dell’osservatorio che non può superare il limite massimo annuo di mille euro.
Non ci sono richieste di intervento, pertanto, possiamo
procedere alla votazione dell’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 7.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 8.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 9.
(E’ approvato)
All’articolo 9 è stato proposto emendamento a firma dell’onorevole
Salerno al comma 6 bis che così recita: “Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del
disegno di legge è inserito il seguente comma 6 bis: <<La partecipazione
all’Osservatorio è gratuita. Ai membri dell’Osservatorio compete soltanto il
rimborso delle spese vive documentate, nel limite massimo annuo di mille
euro>>”.
L’emendamento si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 10 come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 11.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge
nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Si passa alla proposta di legge numero 302/9^ di iniziativa del consigliere Nucera, recante: “Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: <Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero>”.
L’onorevole Imbalzano, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 marzo ha
approvato il provvedimento sottoposto oggi alla approvazione dell’Aula.
Si tratta di un provvedimento
che mira …
Prego i consiglieri di
prendere posto per consentire all’onorevole Imbalzano
di svolgere la relazione.
Prego, onorevole Imbalzano.
Signor Presidente,
dicevo che si tratta di un provvedimento che mira a favorire l’utilizzo ed il
consumo di prodotti agricoli calabresi.
Desidero premettere che la proposta di legge è originata
dalla precisa volontà della Commissione di rendere finalmente operativa, dopo
quattro anni dalla sua approvazione, una legge regionale importante, la numero
29 del 2008, fortemente voluta dalle associazioni di categoria e finalizzata ad
orientare il consumo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende calabresi.
Nel testo iniziale la finalità della proposta di legge
era quello di superare l’ostacolo della procedura di notifica alla Commissione europea
al fine di rendere le disposizioni normative della citata legge compatibili con
la stessa normativa europea.
Questo parere di compatibilità costituisce un obbligo
nel caso in cui si ravvisino nella legge regionale disposizioni che impattano
con le regole poste a tutela del mercato interno e di libera concorrenza. Posto
che il comma 3 dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento della Unione
europea dispone espressamente che lo Stato membro interessato non può dare
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad
una decisione finale, si è reso necessario pervenire ad una nuova e totale
riformulazione del testo iniziale della proposta di legge emendandolo in modo
da eliminare dalla legge regionale numero 29 del 2008 gli interventi che
costituivano limitazioni alla libera iniziativa economica.
In sostanza, abbiamo seguito la procedura sperimentata
in altre Regioni, in particolare in Veneto ed in Abruzzo che hanno approvato
una normativa simile alla nostra.
Devo, altresì, precisare che, prima di sottoporre il provvedimento
all’approvazione, su esplicita richiesta delle associazioni di categoria, ho
ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli articoli 2 e 4 della proposta
di legge oggi in esame.
Peraltro, la positività del percorso intrapreso in Commissione
è stata confermata dal fatto che
Vi risparmio, ovviamente, la relazione per la parte che
riguarda i singoli articoli. Eventualmente interverrò in sede di discussione ed
approvazione degli articoli stessi.
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Giordano. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente,
intervenendo per dichiarazione di voto da parte del mio gruppo esprimo un voto
favorevole. Questo provvedimento, che è stato illustrato dal relatore onorevole Imbalzano, è
molto atteso per dare attuazione e slancio ad una legge importante, la numero
29 del 2008, sulla quale in quest’Aula ci eravamo confrontati nel recente
passato con diversi interventi che tendevano a sbloccare le questioni esposte
in maniera chiara dall’onorevole
Imbalzano e che, superando i vincoli imposti
dalla Unione europea, consentiranno,
finalmente, di applicare la “
Soprattutto, si inizia veramente a disegnare quel
mosaico che deve portare alla filiera corta e al chilometro zero, che in Calabria è un percorso che sta crescendo e che
merita tutto l’impulso da parte di questa Assemblea regionale.
Per questo, come gruppo di Italia dei Valori, così come abbiamo fatto per gli emendamenti
presentati in Commissione e che hanno trovato accoglimento in un unico
emendamento predisposto insieme all’onorevole Imbalzano
oggi confermiamo il nostro sostegno e, quindi, il nostro voto favorevole.
Considerato che nessun consigliere ha chiesto di
intervenire, possiamo procedere all’esame della proposta di legge numero 302/9^
di iniziativa dell’onorevole Nucera.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
All’articolo 2 è stato presentato un emendamento, a
firma dell’onorevole Imbalzano, che così recita: “La
lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della proposta di legge n. 302/9^ è
soppressa ed è così sostituita <c) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo
1 della legge regionale n. 29/2008 le parole <<prodotti agricoli
regionali e>> sono soppresse”.
Prego, onorevole Imbalzano.
Questo è un emendamento nel quale alla lettera c) del
comma 2 dell’articolo 2 eliminiamo questa parte che viene così sostituita:
“alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 29/2008
le parole <<prodotti agricoli regionali e>> sono soppresse”.
E’ un emendamento letterale, diciamo.
Pongo in votazione l’emendamento come letto ed
illustrato in Aula.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2 come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 3.
(E’ approvato)
All’articolo 4 è stato presentato un emendamento, a
firma dell’onorevole Imbalzano, che così recita: “Il
comma 2 dell’articolo 4 della proposta di legge numero 302/9^ è soppresso ed è
così sostituito <2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.
29/2008 le parole <<prodotti agricoli regionali>> sono soppresse e
sono sostituite con le parole <<prodotti agricoli a chilometri
zero>>”.
Prego, onorevole Imbalzano.
Presidente, si commenta da sé.
Pongo in votazione l’emendamento proposto.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4 come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 5.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso come emendata.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Si passa adesso alla proposta di legge numero
333/9^ di iniziativa dei consiglieri Bilardi, Serra, Orsomarso, Dattolo, De Masi, Sulla, Imbalzano
e Bruni, recante “Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, numero
L’onorevole Dattolo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Presidente, intervengo soltanto per richiamare quanto detto in occasione della richiesta di inserimento all’ordine del giorno di questa proposta di legge bipartisan che consente il trasferimento all’unione dei comuni delle risorse necessarie per il mantenimento giuridico del personale in servizio presso le stesse che è transitato nei ruoli dalle comunità montane.
Questo per evitare una sorta di ingiustizia che si verifica ai danni di questi dipendenti che con la modifica di questa legge vedrebbero riconosciuti i loro legittimi diritti di dover essere retribuiti. Grazie.
Nessuno chiede di intervenire pongo in votazione l’articolo unico previsto.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Passiamo alla proposta di legge numero 336/9^ di iniziativa del consigliere Principe, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2012, numero 8 “Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo”.
L’onorevole Principe ha facoltà di svolgere la relazione.
Presidente, nella seduta precedente abbiamo approvato una legge che istituisce una fondazione per valorizzare il Sacro Monte di Laino Borgo che è l’unico Sacro Monte presente nel sud d’Italia e che è tutelato dall’Unesco.
La legge necessita di due aggiornamenti e di modifiche
tecniche. Una riguarda la presenza dell’Università a seguito di intese con la stessa
e la seconda prevede una copertura finanziaria modesta di 5 mila euro.
Chiedo al Consiglio di approvare queste modifiche in
modo che si possa procedere alla costituzione della fondazione. Grazie.
Non ci sono interventi, pertanto passiamo alla votazione
dell’articolato.
Pongo in votazione l’articolo 1.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 2.
(E’ approvato)
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in allegato)
Passiamo alla votazione degli ordini del giorno pervenuti al tavolo della Presidenza.
Il primo ordine del giorno è quello di iniziativa dei
consiglieri Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino,
Guccione, Maiolo, Scalzo e Sulla “In ordine al
pagamento alle imprese che vantano crediti verso
“Il Consiglio regionale
premesso che:
per come è noto il Governo Monti ha assunto un
provvedimento per favorire in tempi ragionevoli il pagamento alle imprese che
vantano crediti verso
tale provvedimento, inopinatamente, esclude dal
beneficio le imprese che sono creditrici della Pubblica Amministrazione nelle
Regioni assoggettate al Piano di Rientro dal deficit sanitario e, quindi,
l’esclusione dei benefici previsti dal provvedimento
Monti non riguarda solo le imprese che vantano crediti dal comparto sanitario,
ma, addirittura, tutte le imprese che vantano crediti verso
appare del tutto evidente che tale stato di cose determinerebbe l'aggravarsi della già negativa situazione economica e sociale in cui versano le nostre imprese, duramente colpite dall'attuale congiuntura;
l’esclusione dei crediti vantati dalle imprese e certificati dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli relativi al comparto sanitario, trimestralmente verificati dal Governo e certificati dall'Advisor, rappresenterebbe una palese discriminazione, poiché, per quanto sopra detto, non sussistono reali ragioni e motivazioni per perpetuare questa dannosissima e mortificante esclusione;
dà mandato al Presidente della Giunta regionale, On. Giuseppe Scopelliti, anche nel suo ruolo di Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro, di porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune affinché anche le imprese calabresi possano godere del provvedimento adottato dal Governo Monti per sbloccare i pagamenti alle imprese creditrici della P.A.”.
Ha facoltà di illustrarlo l’onorevole Principe.
Presidente, per
correttezza le debbo dire che questo ordine del giorno è stato firmato anche
dagli onorevoli Loiero, De Masi, Bova, Dattolo e
Chiappetta.
Come è ben noto il Governo
Monti ha adottato un provvedimento per dar corso al pagamento dei crediti delle
imprese attraverso la certificazione nei confronti della pubblica amministrazione.
Purtroppo le Regioni che
sono sottoposte a piano di rientro nel settore della sanità sono state tenute
fuori da questo provvedimento. La cosa grave, però, non riguarda solo le aziende che
hanno crediti nel settore sanitario, ma riguarda le aziende e le imprese che
hanno crediti, comunque, verso la pubblica amministrazione.
Con questo ordine del giorno diamo mandato al Presidente
Scopelliti, nella sua veste di commissario per il comparto sanitario, di fare
presso il Governo nazionale passi
in modo che le imprese calabresi possano godere di questo provvedimento.
Siccome, naturalmente, al riguardo sono interessate le Regioni
Lazio e Campania - nell’ordine del
giorno questo non c’è- a nostro avviso il Presidente farebbe bene a prender
contatti con i suoi colleghi del Lazio e della Campania.
Con questo ordine del giorno si dà mandato al Presidente della Giunta
regionale, anche nel suo ruolo di commissario
per l’attuazione del Piano di rientro, di porre in essere tutte le iniziative
necessarie ed opportune affinché anche le imprese calabresi
possano godere del provvedimento adottato dal Governo Monti.
Pongo in votazione l’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Si prosegue con l’ordine del giorno di iniziativa dei
consiglieri Chiappetta, Serra, Bilardi,
Dattolo “In ordine all’applicazione delle linee
guida per i licei”
di cui do lettura:
“Il Consiglio regionale
presa visione delle “Indicazioni Nazionali riguardanti
gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli
insegnamenti compresi nel piano di studi previsto”, che accompagnano il DPR
89/10 concernente il riordino dei Licei;
presa visione in particolare delle “Indicazioni”
relative all’insegnamento della Letteratura italiana, che per il Novecento
recita: “Dentro il XX secolo e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della
poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale,
contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della
lirica coeva e successiva (per esempio, Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni,
Zanzotto). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealista ad oggi,
comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P.
Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini,
Morante, Meneghello);
raccomandabile infine la lettura di pagine della
migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica”;
tali indicazioni escludono quasi del tutto, per quanto
riguarda
in questo modo si opera un’indiretta esclusione di un
pezzo di Cultura essenziale per la storia del nostro Paese, che ha dato lustro
all'Italia nel mondo, dal momento che le Case editrici si atterranno alle
“Indicazioni” nel momento in cui elaboreranno i manuali per i Licei;
Pongo in votazione l’ordine del giorno.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Si passa all’ordine del
giorno di iniziativa dei consiglieri Gallo, Chiappetta, Scalzo, Talarico
D., Guccione, Serra “In ordine al ripristino del finanziamento regionale per la
struttura “Casa Serena” di San Lucido” di cui do lettura:
premesso
che:
con la legge regionale n. 28 del 2011 è stata abrogata
la legge n. 19 del 1994 che prevedeva all'articolo 17, Comma 2, che “
tale abrogazione rischia di compromettere la gestione
della Casa di Riposo Ex Onpi, oggi Casa Serena, da
parte del Comune di San Lucido, non potendo esso più assicurare i servizi agli
attuali ospiti e il pagamento dello stipendio ai 28 dipendenti pubblici (già
sospeso dal mese di marzo);
Tutto ciò premesso e considerato
si impegna il Consiglio e
Ha chiesto di parlare l’onorevole Gallo. Ne ha facoltà.
Presidente, l’ordine del giorno si illustra da sé, comunque l’avevo già illustrato in precedenza.
Si potrebbe pensare a trasferire le somme al comune di
San Lucido con un provvedimento nel prossimo assestamento di bilancio nel mese di
agosto, per cui chiedo all’Aula di approvare l’ordine del giorno.
Pongo in votazione l’ordine del giorno, è firmato anche
dalla maggioranza e dalla minoranza.
(Il Consiglio approva all’unanimità)
(E’ riportato in allegato)
Si passa all’ordine del giorno di iniziativa del consigliere Battaglia “Sul gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere della A3 Salerno – Reggio Calabria che è costato la vita ad un operaio”. Facciamo le sentite condoglianze alla famiglia di tutto il Consiglio regionale.
Do lettura dell’ordine del giorno:
“Il gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere della
A3 Salerno - Reggio Calabria, costato la vita al giovane operaio Serafino Sciarrone, padre di due bambini in tenera età, ripropone
drammaticamente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro;
al di là della dinamica dell'incidente, che sarà cura
ricostruire da parte degli organi inquirenti, rimane tutto in piedi, nella sua
evidenza, il sistema di controllo sui cantieri della A3 che imprese e organi
dello Stato devono esercitare per prevenire ogni tipo di incidente possibile;
l’ANAS, ente appaltante, è chiamato a rispondere in
primo luogo dei sistemi di sicurezza e della buona implementazione dei
cantieri. Se, da un versante, poco o nulla si può fare contro la casualità,
tanto, invece è possibile, fare in termini di prevenzione e di sicurezza per
assicurare il tranquillo svolgimento dei lavori e salvaguardare la vita dei
dipendenti.
Pertanto, nel chiedere all’On. Presidente che proponga
all’Aula un minuto di raccoglimento in memoria di Serafino Sciarrone,
si invita il Consiglio regionale a porre in essere ogni utile iniziativa a
sostegno della famiglia dello scomparso;
ad impegnare
Nessuno chiede di parlare pongo in votazione l’ordine
del giorno per come letto in Aula.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Si passa adesso alla proposta di legge numero 343/9^ di iniziativa dei consiglieri Chiappetta,
Serra, Dattolo, Bova, De Masi, Bilardi, Loiero, Principe, recante: “Modifiche ed integrazioni
all’articolo 13 della legge regionale 29/12/2010 numero
L’onorevole Chiappetta, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Grazie, Presidente,
così per come ho avuto modo di dire, allorquando ho chiesto l’inserimento nell’ordine del giorno dei lavori di oggi, si tratta di una
disposizione legislativa che va ad incidere sulla legge regionale 29 dicembre 2010, numero 234.
Più in particolare con
questa legge è stato a suo tempo disciplinato l’istituto della risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale.
La necessità di apportare
alcune modifiche a questa normativa regionale, sopra richiamata, e contenuta
nella legge di cui sopra è per dare la possibilità di poter introdurre alcune
modifiche atte a consentire al personale dipendente anche per il 2012 la possibilità
di risolvere il rapporto di lavoro adeguando le scadenze previste dalla
normativa nazionale vigente. Ed in secondo luogo anche soprattutto per adeguare
i limiti di servizi e di età previsti dalla normativa regionale a quelli della
normativa nazionale, sulla base delle modifiche che sono intervenute qualche
mese addietro.
Evidenzio, Presidente, per
opportuna correttezza che questa proposta di legge ha avuto, perché è stata
sottoscritta, la condivisione da parte di tutti i colleghi capigruppo e di
tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale.
Pongo in votazione la proposta
di legge.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportata in
allegato)
Non ci sono altri punti all’ordine
del giorno pertanto la seduta è tolta. La prossima seduta sarà convocata per
giorno 11 giugno alle ore 11,00.
Hanno chiesto
congedo i consiglieri Nucera, Caligiuri, Torchia.
(Sono concessi)
Sono state
presentate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge di iniziativa della Giunta regionale:
“Adeguamento ai modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 concernente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" - (delibera G.R. n. 222 del 14 maggio 2012) (P.L. n. 337/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione
consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
“Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina del 24.5.2012 servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria) (delibera G.R. n. 251 del 22.5.2012)” (P.L. n. 338/9^)
E’ stata
assegnata alla seconda Commissione consiliare
- Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta
stabilito)
“Modifiche ed integrazioni all'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" - (delibera G.R. n. 255 del 22.5 2012)” (P.L. n. 340/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione
consiliare - Affari, istituzionali e affari generali
– ed alla seconda - Bilancio programmazione economica e attività produttive – per il parere.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate,
inoltre, alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei
consiglieri:
Maiolo - “Modalità
di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" (P.L.
n. 335/9^)
E’ stata assegnata alla
quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione
dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
Principe - “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 28 marzo 2012, n. 8 "Istituzione della Fondazione per la
valorizzazione del Santuario delle Cappelle - Sacro Monte di Laino Borgo" (P.L. n. 336/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione
consiliare – Attività sociali, sanitarie, culturali e
formative – ed alla seconda - Bilancio programmazione economica e attività produttive – per il parere.
(Così resta stabilito)
Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 2012, n. 7 (c.d. piano casa)” (P.L. n. 339/9^)
E’ stata assegnata alla
quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio –
protezione dell’ambiente.
(Così resta stabilito)
Bruni, Dattolo, Gallo – “In caso di separazione e divorzio l'assegno
di mantenimento economico quale garanzia per l'accesso al credito” (P.L. n. 341/9^)
E’ stata assegnata alla terza Commissione
consiliare – Attività sociali, sanitarie, culturali e
formative.
(Così resta stabilito)
Grillo – “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture)” (P.L. n. 342/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione
consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
Chiappetta, Serra. Dattolo, Bilardi, De Masi, Principe – “Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002" (P.L. n. 343/9^)
E’ stata assegnata alla prima Commissione
consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.
(Così resta stabilito)
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“ATERP - CROTONE - Rendiconto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010 - (delibera G.R. n. 245 del 22.5.2012)” (P.P.A. n. 180/9^)
E’ stata
assegnata alla seconda Commissione consiliare
- Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta
stabilito)
“Bilancio di previsione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della provincia di Vibo Valentia per l'anno finanziario 2012 - (delibera G.R. n. 246 del 22.5.2012)” (P.P.A. n. 181/9^)
E’ stata
assegnata alla seconda Commissione consiliare
- Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta
stabilito)
La Giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 219 del 14 maggio 2012, recante: "Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, articolo 47 "Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro" - Approvazione Piano" (Parere n. 42)
E’ stata
assegnata alla seconda Commissione consiliare
- Bilancio programmazione economica e attività produttive.
(Così resta
stabilito)
La Giunta
regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la
deliberazione n. 256 del 24 maggio 2012, recante: "Rimodulazione del Piano
Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, Asse VII - Sistemi
produttivi" (Parere n. 43)
E’ stata
assegnata alla sesta Commissione consiliare - Affari della Unione europea e relazioni con l’estero.
(Così resta stabilito)
La sesta Commissione,
con nota n. 22858 del 15 maggio 2012, ha comunicato che nella seduta del 15
maggio 2012 ha espresso parere favorevole con osservazioni e raccomandazione,
alla deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 4 maggio 2012, recante:
"Approvazione direttive di attuazione per il sostegno alle PMI calabresi
titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e
organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre, ai sensi
dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2008" (Parere n. 41)
La terza Commissione,
con nota n. 23894 del 22 maggio 2012, ha comunicato che nella seduta del 16
maggio 2012 ha espresso parere favorevole alla deliberazione della Giunta
regionale n. 141 del 27 marzo 2012, recante: "Misure di contrasto alla
crisi economica. Articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15. Piano
di inserimento occupazionale 2012" (Parere n. 38)
In data 26
aprile 2012, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sotto
indicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata sul supplemento
straordinario n. 6 del 30 aprile 2012 al B.U.R. n. 7
del 16 aprile 2012:
1) Legge regionale 26 aprile 2012, n. 14,
recante: "Integrazione e modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 34".
Il Consigliere
Mario Magno, con nota del 21 maggio c.a., ha chiesto il ritiro della proposta
di legge n. 298/9A, da lui presentata, recante:
"Interpretazione autentica e parziale abrogazione della legge regionale 7
ottobre 2011, n. 36 (Riduzione dei costi della politica)".
In data 2
maggio 2012, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il sotto indicato
regolamento regionale e che lo stesso è stato pubblicato sul supplemento
straordinario n. 4 del 10 maggio 2012 al B.U.R. n. 8
del 2 maggio 2012:
Regolamento
regionale n. 2 del 2 maggio 2012 concernente: "Regolamento per la mobilità esterna".
In data 17
maggio 2012, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il sotto indicato
regolamento regionale e che lo stesso è stato pubblicato sul supplemento
straordinario n. 4 del 24 maggio 2012 al B.U.R. n. 9
del 16 maggio 2012:
Regolamento regionale n. 3 del 17
maggio 2012 concernente: "Modifica art. 17 del Regolamento regionale n. 8 del
29.12.2011".
La Giunta
regionale, con note nn. 177420, 177382, 177300 e
177359 del 21 maggio 2012, ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di
variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2012:
Deliberazione
Giunta regionale n. 148 del 26 aprile 2012;
Deliberazione
Giunta regionale n. 155 del 26 aprile 2012;
Deliberazione
Giunta regionale n. 165 del 26 aprile 2012;
Deliberazione
Giunta regionale n. 193 del 26 aprile 2012.
Talarico D. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
con legge 17 giugno 1996 n. 14 (BUR n. 62 del 20 giugno 1996), la Regione Calabria costituiva la società Tesi S.p.A., con ragione sociale afferente al settore delle tecnologie dell'informazione; la società era tra le partecipate di Fincalabra SpA;
attualmente la società è sottoposta a curatela fallimentare e 25 suoi ex dipendenti sono soggetti a regime di mobilità, con trattamento di sostegno al reddito previsto dagli Ammortizzatori Sociali;
tali lavoratori hanno più volte sottoposto all'attenzione della Giunta regionale la questione di una soluzione definitiva al problema che lì riguarda, richiamando i casi similari in cui la Regione Calabria ha salvato numerosi posti di lavoro (vedasi, ad esempio, la recente soluzione della problematica degli ex lavoratori di Sviluppo Italia Calabria);
la Regione potrebbe trarre vantaggi dalla valorizzazione dei predetti lavoratori, nell'ambito di un'iniziativa di rilancio delle politiche pubbliche nel campo delle tecnologie dell'informazione;
constatato che le promesse di interessamento alla problematica, manifestate dalla Vicepresidente di Giunta nella riunione con una delegazione di ex lavoratori di Tesi, tenutasi in data 23/01/2012, non hanno sortito effetto alcuno -:
quali iniziative si intendono assumere a favore dei 25 ex lavoratori della società TESI SpA;
se non si valuti discriminatorio ai danni degli ex lavoratori della società TESI SpA il fatto che altri posti di lavoro relativi a società partecipate della Regione siano stati salvati attraverso specifiche iniziative e scelte politiche della Giunta regionale;
perché la L.R. 28/2008, integrata dalla L.R. 8/2010, è stata applicata solo ad una parte esigua degli ex lavoratori di Tesi, mentre giace presso il Dipartimento Regionale Lavoro una istanza inevasa, depositata da 25 ex lavoratori di Tesi in data 23/09/2010, nella quale si richiedeva l'applicazione dei benefici della suddetta L.R. 28/2008, per come emendata dalla L.R. 8/2010.
(246; 18.05.2012)
Talarico D., De Masi, Giordano. Al Presidente
della Giunta regionale e all’assessore ai lavori pubblici. Per sapere – premesso che:
lunedì 14 u.s., nell'ambito di una conferenza stampa allestita dalla Giunta regionale presso la sede della Presidenza della Regione a Palazzo Alemanni di Catanzaro, si è parlato della situazione riguardante la società a capitale misto pubblico-privato per la gestione dell'approvvigionamento e la fornitura all'ingrosso dell'acqua ad uso potabile sul territorio della Regione Calabria Sorical S.p.A.;
nell'occasione è stato dichiarato che, a seguito del disimpegno della multinazionale francese Veolià dalla società di che trattasi, la Regione individuerà un nuovo socio privato attraverso un bando pubblico da approvarsi a breve;
tale decisione contrasta esplicitamente con l'esito del referendum sull'acqua pubblica svoltosi nel giugno dell'anno scorso, allorquando più di 800 mila cittadini calabresi hanno espresso, democraticamente, la loro contrarietà a qualsiasi forma di gestione privatistica del ciclo integrato delle acque;
fino ad oggi, ancorché la Regione detenesse la maggioranza del pacchetto azionario della società mista, a determinare la politica societaria è stato esclusivamente il socio privato, secondo una logica di profitto;
ciò, peraltro, è alla radice di numerosi contenziosi tra la medesima società ed una serie di comuni, che hanno contestato l'imposizione (unilaterale) di tariffe illegittime per la fornitura dell'acqua potabile ed il mancato avvio degli investimenti pur previsti nella convenzione tra Sorical S.p.A. e la Regione;
l'Acqua, come ha stabilito il referendum celebratosi meno di un anno fa, costituisce un Bene Comune, vale a dire un Bene che appartiene a tutti e che deve essere di conseguenza gestito pubblicamente, senza che su di esso sia realizzato alcun profitto -:
se non sia il caso di sospendere ogni decisione in riferimento alla riorganizzazione del ciclo integrato delle acque in Calabria ed alla sua gestione, coinvolgendo parimenti il Consiglio regionale in una discussione di merito sulla prospettiva futura della società Sorical S.p.A;
quali iniziative si intendono assumere per garantire che la gestione delle acque in Calabria non finisca in mani private, con conseguente stravolgimento della volontà popolare, per come si è espressa in occasione del referendum svoltosi nello scorso mese di giugno.
(247; 18.05.2012)
Aiello F. Al Presidente
della Giunta regionale e all’assessore alle politiche sociali. Per sapere – premesso che:
i Gruppi Appartamento sono strutture convenzionate con la Regione Calabria;
gli stessi si occupano della rieducazione e del reinserimento di minori sottoposti a tutela giudiziaria sia dell'area amministrativa che di quella penale, ricoverati a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minorenni sia di Catanzaro che di Reggio Calabria;
sono le uniche strutture della Regione Calabria ad essere regolamentate da una legge, la 21/96, che nel garantire la massima trasparenza nei costi, prevede il pagamento di due rate anticipate ad inizio semestre e successivamente rendicontatone conclusiva;
ad oggi non solo non è stato versata alcuna anticipazione ma addirittura si devono ancora riscuotere somme maturate nel 2010;
il responsabile del procedimento, sig. Nicola Capicotto, con atteggiamento palesemente ostruzionistico, ritarda , per colpa di una incapacità palese, in maniera sistematica tutte le procedure creando notevoli disagi sia alle strutture che agli operatori stessi;
grazie ai ritardi accumulati sia nella riallocazione dei fondi perenti, (la comunicazione del dirigente Dott. Filippo de Cello è datata 21 febbraio 2012 e la richiesta di riallocazione è del 4 aprile 2012) sia per la stipula della nuova convenzione scaduta il 31/12/2011 è firmata il 14.05.2012 con responsabilità enormi da parte del responsabile del procedimento che con protervia, in una escalation di bugie ed atteggiamenti pretestuosi, ritardava di oltre due mesi la definizione della convenzione stessa;
lo stesso responsabile, sig. Capicotto, disattendeva finanche quanto concordato in mia presenza con il Direttore generale dott. Bruno Calvetta -:
quali azioni questo Dipartimento intende intraprendere nei confronti del sig. Nicola Capicotto, in quanto è evidente oramai a tutti che lo stesso non ha né competenze tecniche, né capacità di analisi, ne rapidità di esecuzione ne tanto meno, ed è la cosa assolutamente essenziale, buon senso, considerato che la sua gestione si ripercuote in maniera assolutamente negativa su un servizio che dura da oltre trenta anni e che è stato di aiuto per tanti e tanti ragazzi.
(248; 22.05.2012)
Giordano, De Masi, Talarico D. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore ai trasporti. Per sapere – premesso che:
Il 21 novembre 2011, sulla linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro Lido, un treno viaggiatori regionale con 21 persone a bordo, intorno alle ore 18:40, ha sviato in prossimità del ponte sul torrente Cancello e si è adagiato sul fianco destro, mentre la pila lato Lamezia Terme e le tre arcate del ponte appena attraversato crollavano rovinosamente;
già nel 2009, a seguito di precedenti fenomeni alluvionali, era crollato un ponte stradale contiguo al ponte ferroviario. In conseguenza di tali eventi, l'amministrazione provinciale di Catanzaro, il 20 gennaio 2011, aveva segnalato che la situazione dell'alveo del torrente Cancello, in corrispondenza della briglia e del ponte stradale crollati, si era ulteriormente aggravata, precisando che un'eventuale progressione del fenomeno avrebbe potuto compromettere la stabilità del retrostante ponte ferroviario;
quanto accaduto dimostra il cattivo livello di manutenzione della linea in questione, in passato si sono anche verificati significativi episodi di malfunzionamento degli apparati di segnalamento, che lo scorso 21 novembre stava per determinare una vera e propria tragedia;
ancora oggi questa linea ferroviaria risulta interrotta ed il traffico ferroviario viene garantito da autobus sostitutivi, con enormi disagi per i viaggiatori, che impiegano circa 1 h e 20 minuti per raggiungere Catanzaro Lido da Lamezia Terme, e atteso che le due città distano circa 30 km in linea d'aria e 41 km stradali;
in data 10 dicembre 2011 la dott.ssa Stasi, Vicepresidente della Regione Calabria, ha firmato un verbale di accordo con il ministro Barca per finanziare con 1 milione di euro uno studio di fattibilità per l'elettrificazione delia linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido;
la linea ferroviaria Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale, oggi a semplice binario non elettrificato, è stata realizzata nel corso dell'ultimo ventennio del 1800 ed inaugurata definitivamente nel 1899. A quell'epoca le tecniche costruttive di tipo tradizionale non consentivano l'esecuzione di opere (scavi, ponti, rilevati) della portata di quelle che oggi possiamo ammirare nelle nuove tratte. Le linee ferroviarie seguivano le curve di livello e le rive delle valli scavate dai fiumi, di conseguenza erano tortuose e lontane dai centri abitati situati sulle colline, e spesso attraversavano zone ad elevato rischio idrogeologico. Di conseguenza, gli attuali tempi di percorrenza risultano davvero poco competitivi nei confronti dei mezzi di trasporto su gomma e non migliorerebbero significativamente effettuando una mera opera di elettrificazione della linea esistente;
vi è, inoltre, una drammatica necessità di dare rilancio e sviluppo al settore del trasporto ferroviario locale, che parta da una ricognizione delle esigenze della popolazione e tenga conto che le due città di Lamezia Terme e Catanzaro Lido ambiscono sempre più a costituire un'area metropolitana, per flussi di traffico, scambi economici e culturali;
il capoluogo di regione, Catanzaro, risulta oggi
drammaticamente isolato dai punto di vista ferroviario;
l'istmo di Catanzaro rappresenta un'area strategica per l'intera penisola italiana, punto di passaggio fondamentale per tutta la Calabria centro-orientale;
occorre integrare le regioni del Meridione con il resto della penisola, favorendo lo scambio di merci e persone, d'idee ed esperienze, così contribuendo al rafforzamento del concetto stesso di Nazione ed alla scomparsa di fenomeni malavitosi, frutto di questo stesso isolamento, che determina stagnazione culturale ed economica -:
quali urgenti iniziative, per le parti di loro competenza, intendano adottare e quali saranno i tempi di ripristino del ponte crollato, risposta che la popolazione tutta del comprensorio Lamezia Terme-Catanzaro è ancora in attesa di conoscere;
se non intendano attivarsi, per quanto di competenza, per sviluppare e realizzare un piano strategico d'azione congiunto con Ferrovie dello Stato e il Ministero delle Infrastrutture per il potenziamento della linea in esame, a partire dalla progettazione della rettifica del tracciato esistente – eventualmente finanziandolo come snodo complementare al corridoio n. l per l'Alta Velocità ferroviaria, come più volte sollecitato alle istituzioni dal locale sindacato dei trasporti Fast Confsal – opera sicuramente più utile alla popolazione locale rispetto alla sola elettrificazione.
(249; 25.05.2012)
Franchino. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:
il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, servendosi di una società di riscossione privata, nella specie, "Area Riscossioni SpA", con sede legale in Mondovì (Cn), ha inviato ai proprietari dei terreni ricompresi nel proprio bacino di contribuenza, avvisi di pagamento, anno 2010, per il recupero del "Contributo Consortile" cod. 1H78, art 23, comma 1 lett. a) L.R. nr. 11/2003 senza che mai abbiano usufruito dei benefici di bonifica del Consorzio;
sebbene il contributo di cui trattasi viene richiesto in base a quanto disposto dall'art 23 comma 1 lett. a), legge cit. che testualmente recita: "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese offerenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; ...omissis…";
La norma, però, nei commi successivi, specifica altresì che l'ammontare del contributo consortile è determinato con piano annuale di riparto contestualmente approvato con il bilancio di previsione cui è allegato, e che i Consorzi, (art 24 L. cit.) previamente, sono obbligati alla redazione di un Piano di Classifica, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale secondo principi di economia che tengano conto di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo;
l'art 24, stabilisce inoltre che "La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente" e che "Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni";
alcun avviso di deposito è pervenuto presso i rispettivi Municipi dei Comuni Montani dell'Alto Jonio Cosentino, che alcuna affissione all'Albo Pretorio Comunale è per l'effetto avvenuta, che i Comuni, per ciò stesso, non hanno potuto esercitare le funzioni proprie essenziali in subjecta materia, per come previste dal citato testo normativo;
la normativa regionale in questione, rientra fra quelle materie per cui, ai sensi dell'art. 117 Costituzione, vi sarebbe una potestà legislativa regionale, concorrente con quella statale, sicché, per come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 407/2002, in ogni caso compete allo Stato la fissazione dei principi fondamentali regolanti la materia , rimanendo demandato alle Regioni il compito di disciplinarne i dettagli;
visto che la Legge Regione Calabria nr. 11/2003, trova il suo fondamento nel R.D. 215/1933 che, agli artt. 10 ed 11, cui si rifanno i successivi artt. 21 e 59, prevede che i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio del Bacino del Consorzio sono tenuti a contribuzione in relazione e limitatamente al benefìcio direttamente conseguito dall'esecuzione delle opere di bonifica o, in assenza di ripartizione di definitiva, in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile -:
se è stato rispettato l'iter procedurale che ha portato alla redazione dei Piani di Classifica, e più in generale dei criteri di imposizione del carico tributario richiesto ai contribuenti calabresi nel caso di specie.
(245; 14.05.2012)
Franchino. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’agricoltura. Per sapere – premesso che:
con legge regionale n. 11/2003 art. 23 comma 1 lettera a, si impone, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa previgente, il pagamento dei contributi consortili indipendentemente dal benefìcio correlato all'opera di bonifica;
con delibera di C.R. n. 268 del 30.06.20078 e con l'introduzione del D.P.G.R 26/2010 si provvede a determinare il perimetro di contribuenza facendolo coincidere con il perimetro amministrativo, incorporando territori privi di qualsivoglia opera di bonifica;
tale circostanza esaspera ancor più il disagio dei consorziati, costretti a pagare contributi per servizi mai erogati, poiché il perimetro di contribuenza implica una presunzione di legge di esistenza dell'opera di bonifica con l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente;
il protrarsi di tale insopportabile situazione arreca danni notevoli agli operatori agricoli interessati -:
se intendano prendere dei provvedimenti per rimuovere tale incresciosa situazione che apporta nocumenti gravissimi all'economia dei territori interessati determinando negli operatori agricoli un clima di grande sfiducia ed incertezza.
(21; 14.05.2012)
Il Consiglio regionale
premesso che
con la delibera 235/12 fatta dall' ASP di Reggio Calabria prevede che in base alla Delibera Regionale n 141 del 2009 si avvii una riorganizzazione del personale all'interno delle Strutture Alternative che porterà ad un dimezzamento degli organici;
questo provvedimento porterà inevitabilmente ad una riduzione di qualità e quantità dei servizi erogati e soprattutto ad una rivisitazione dei percorsi di reinserimento sociale dei malati stessi, con nocumento della dignità della persona. Considerando altresì che i provvedimenti adottati non comporteranno, almeno nel breve periodo, un sensibile risparmio di spesa da parte dell'ente stesso;
il Coordinamento degli Enti del terzo Settore di Reggio Calabria dopo ampia consultazione al suo interno ha prodotto un documento programmatico sul riordino della psichiatria per la provincia di Reggio Calabria che salvaguarda il patrimonio di competenze e di esperienze di un ventennio di psichiatria nella provincia;
impegna il Governatore della Calabria a convocare un Tavolo Istituzionale di concertazione per discutere con tutte le parti a vario titolo interessate: Familiari, Associazione volontariato, sindacati cooperative sociali, lavoratori e lavoratrici.
In attesa delle determinazioni del Tavolo Istituzionale si chiede il congelamento della delibera numero 235/12.
(65; 28.05.2012) De Gaetano, Bova, Principe, Maiolo
Risposta scritta ad interrogazione
Aiello F., Mirabelli. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore al lavoro, formazione professionale e politiche sociali. Per sapere – premesso che:
la direzione regionale Inps ha comunicato alle direzioni provinciali e agli sportelli operativi su tutto il territorio calabrese l’immediata sospensione dei pagamenti delle indennità dovute a favore dei lavoratori collocati in Cig ed in mobilità in deroga;
tra i motivi di tale decisione emerge chiara l’indisponibilità da parte dell’Inps di non volere far fronte alla esposizione finanziaria eventualmente necessaria per il pagamento delle indennità dovute e di cui sopra, nonostante l’accordo siglato in data 20 aprile 2001 (quadro finanziario di intesa Stato-Regione 2011/2012) che testualmente prevede ogni idonea ed utile garanzia per eventuali anticipi di spesa per il fine di cui sopra;
in subordine tale accordo, prevede anche l’intervento sussidiario a garanzia delle somme necessarie da anticipare a favore dei lavoratori posti in Cig ed in mobilità in deroga e da parte del Ministero del lavoro e da parte della Regione Calabria;
tra i motivi addotti da parte dell’Inps circa la decisione di sospendere il pagamento delle indennità fino a data da stabilirsi insiste anche l’ipotesi di una ricognizione economica finalizzata a verificare la copertura finanziaria posta a carico della Regione Calabria per i pagamenti di cui sopra;
tale situazione allo stato attuale somma alle già precarie condizioni economiche di migliaia di lavoratori calabresi, l’ulteriore peso discriminatorio circa la mancanza di ogni certezza con riferimento all’immediato ripristino del pagamento delle indennità di cui sopra dovute per legge ai lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali -:
se l’impegno economico posto a carico della Regione Calabria per il pagamento delle indennità di cui sopra è stato regolarmente trasferito e messo nella disponibilità dell’Inps;
in caso positivo con riferimento agli adempimenti finanziari a carico della Regione Calabria di cui sopra, quali azioni si intendano assumere nei confronti della direzione Inps che ha disposto il blocco dei pagamenti viceversa dovuti;
se intende per superare gli effetti negativi di tale sospensione – nel caso di reiterata indisponibilità ad anticipare i fondi necessari da parte dell’Inps per i pagamenti di cui sopra – la Regione assolvere all’impegno previsto nell’accordo prima richiamato circa la possibilità di esercitare la funzione di supplenza a garanzia dei fondi necessari.
(209; 08.02.2012)
Risposta – “In
riferimento all'interrogazione con richiesta scritta n. 209 del 8 febbraio
2012, a noi trasmessa in data 26 marzo 2012, sulla comunicazione Inps, di
sospendere, per l'anno incorso, il pagamento dei sussidi a favore dei
percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e sulla possibilità che la
stessa Regione assolve l'impegno di esercitare la funzione di supplenza a
garanzia delle risorse necessarie per i pagamenti di cui sopra, si precisa
quanto segue:
con l'accordo in
sede di Conferenza Stato, Regioni del 12 febbraio 2009, è stato concordato che,
ai fini dell'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in droga, a
valere sui fondi nazionali sia imputata l'intera contribuzione figurativa e il
70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.
Il suddetto
trattamento è integrato, da parte della Regione Calabria, con un cofinanziamento
del 30% per il sostegno al reddito e con un ulteriore contributo per la
partecipazione a percorsi di politica attiva;
Con l'Accordo
del 9 aprile 2009 sempre in sede di Conferenza Stato - Regioni, la Calabria ha
stanzialo 56,9 milioni di euro per garantire sia il cofinanziamento dei sussidi
che la partecipazione alle politiche attive.
La successiva
intesa del 20 aprile 2011 (citata nella interrogazione) al paragrafo
"quadro finanziario "punti 15, 16 , 17 e 18 » nel confermare per gli
anni 2011-2012, i contenuti dell'accordo del 9 febbraio 2009. prevede in
particolare che" qualora nel corso della vigenza della presentata intesa,
le esigerne superino le risorse già stanziate dalle Regioni (la Calabria ha
impegnato risorse per € 56,9 milioni). il Governo si impegna ad affrontare, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga con modalità da esso definite con risorse
proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”.
Ciò premesso si
precisa:
1) che, alla
data odierna, sono state trasferite alla sede regionale Inps risorse pari ad €
22.975.038,12 di cui certificate € 18.960.414,12. Le. richieste di risorse
pervenuta da parte dell’Inps sono state regolarmente soddisfatte;
2) La Regione
Calabria è intervenuta diverse volte nei confronti della sede regionale dell'Inps,
richiamandola al rispetto della Convenzione c degli Accordi sottoscritti con la
loro sede Nazionale. In data 6 febbraio 2012 è stato fatto un comunicato stampa
congiunto Inps - Regione con il quale l’Inps s'impegna a riprendere
immediatamente l'erogazione dei sussidi maturati nel rispetto dell'intesa Stato-Regioni
Regione del 20 aprile 2011.
La Giunta
Regionale ha deliberato l'erogazione dei sussidi in favore dei percettori In
deroga anche per il mese di marzo, inattesa dell'Accordo con il Ministero per
l'anno 2012.
3) La Regione
Calabria non ha l’obbligo di garantire totalmente i fondi necessari per il
pagamento de sussidi, la stessa intesa del 20 aprile 2011 non prevede la funzione di supplenza da parte
delle Regioni.
A titolo
informativo si rappresenta che al 31 dicembre 2011 i percettori erano circa
15.700 unità che ad oggi sono pervenute circa 1.500 nuove richieste.
Gli
ammortizzatori in deroga (vedi Legge di stabilità 2012 e lo stessa intesa del
20 aprile 2011) sono a carico del Governo, le Regioni partecipano solo con il
cofinanziamento previsto dalla normativa vigente.”
(Avv. Bruno Calvetta)
Francescantonio Stillitani (assessore al lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 2, l.r. 7/2012)
1. Il comma 1 dell'articolo
2 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal seguente:
1. "1. Al comma 2
dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, dopo le parole
"articoli 4 e 5" è inserito il periodo "per i quali è ammessa la
modifica della sagoma plano-volumetrica dell'edificio necessaria per
l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti".
2 Il primo capoverso del
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal
seguente:
"All'articolo 2 della
legge regionale 11 agosto 2010, n.21, è aggiunto il seguente comma: 3. Gli
interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in
deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga alle misure di
salvaguardia definite all'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 s.m. e
i., fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente ed
in particolare:"
Art. 2
(Modifiche all'articolo 4, l.r. 7/2012)
1. La lettera b) del comma 2
dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
"b) Su edifici ubicati
in aree urbanizzate, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su
aree agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le
distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m.
1444/68, del d.p.r. 380/01 s.m.e i. nonché del codice
civile. Nel calcolo delle; distanze minime e delle altezze massime si applicano
le disposizioni dell'articolo 11 del d.lgs. n. 115/08 così come modificato dal
d.lgs. n. 56/10, con le esclusioni nel medesimo riportate".
2. Il numero 6, della
lettera h, del comma 3, dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2012 è
abrogato.
Art. 3
(Modifica all'articolo 5, l.r. 7/2012)
1. La lettera c), comma 2,
dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
"c) su edifici ubicati
in aree urbanizzate, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) nonché su aree
agricole, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze
minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m.
1444/68, del DPR 380/01 s.m. e i., nonché del codice civile."
Art. 4
(Modifiche all'articolo 6 1.r. 7/2012)
1. Il comma 3 dell'articolo
6 della legge regionale n. 7/2012 è sostituito dal seguente:
"Il comma 3 della legge
regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente: 3. In deroga a
quanto previsto alla lettera a) del comma 2, gli interventi di cui agli
articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o
parti di essi per i quali sia stato rilasciato Il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23
dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In ogni caso il titolo abilitativo
in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il
permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel
caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato
rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, gli interventi di cui
agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se
l'edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l'intervento sia
coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del
manufatto già esistente."
2. La lettera a), comma 6,
dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2012 è sostituita dalla seguente:
"a) per gli interventi
straordinari di ampliamento di cui l'articolo 4, le superfici, per le quali sia
stata rilasciata sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie) nonché nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e nel decreto legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono computabili ai fini della determinazione della
superficie e volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici
interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata
prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle
agevolazioni della presente legge;"
3. Alla lettera b), comma 6
dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2012 le parole "alla data di
entrata in vigore della presente legge" sono abrogate.
Art. 5
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
1. L’articolo 8 bis della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare
sostenibile) è così sostituito:
“Art. 8 bis
(Gestione del ciclo dei
rifiuti derivanti dai processi edili)
1.
La Giunta regionale, ai fini della presente legge, in conformità alla normativa
nazionale vigente ed in particolare al D.lgs n.
152/2006 s.m.i individua i criteri e le modalità di
gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e
sbancamento in un'ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, in
particolare attraverso:
a)
la definizione di parametri tecnici che permettano di classificare la
sostenibilità ambientale dell'opera anche in relazione ai cicli di dismissione
della medesima alla fine del ciclo di vita;
b)
la definizione di regole tecniche per la progettazione delle opere e dei
cantieri e per l'organizzazione di questi ultimi che migliorino la gestione del
ciclo dei rifiuti e favoriscano le pratiche del riciclaggio sia durante la
costruzione sia durante la dismissione delle opere edili;
c)
la lettera c dell'articolo 8 bis della Legge n. 41 del 4 novembre 2011 è
abrogata;
d)
l'attivazione di Accordi di programma, ai sensi del D.lgs
n. 152/2006 e s.m.i, quale strumento per promuovere e
favorire le azioni coordinate in materia ambientale della pubblica
amministrazione e dei soggetti privati e delle associazioni di categoria;
e)
le modalità ed i criteri di gestione dei rifiuti da demolizione, costruzione e
sbancamento, in modo efficace, efficiente, economico e trasparente, basandosi
sulla cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo
dei rifiuti;
f)
le modalità ed i criteri per la promozione e l'incentivazione di sistemi e
processi finalizzati alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da
demolizione, costruzione e sbancamento;
g)
i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal
processo di riciclo, una volta cessata la qualifica di rifiuto ai sensi
dell'articolo 184-ter del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, per la reimmissione come
materie prime all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione
come materiali ecosostenibili;
h)
la promozione di utilizzo di tecniche e tecnologie che meglio favoriscano i
processi di riciclaggio al termine della vita utile delle opere edili;
i)
la promozione di attività di ricerca e sensibilizzazione nell'ambito dei
processi di riciclo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività edili;
j)
le modalità ed i criteri per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo dei
materiali di riciclo nelle opere edili al fine di perseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 181 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2.
I criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento."
Art. 2
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
(Principi
e finalità)
1.
La Regione Calabria assume l'identità culturale del popolo calabrese come bene
primario da valorizzare e promuovere ed individua nella sua evoluzione e nella
sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare
il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di
integrazione interna mirata a favorire l'edificazione di un'Europa unita,
mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle diversità
delle culture regionali.
2.
La Regione Calabria, per le finalità di cui al comma 1, garantisce, tutela e
valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei
linguaggi e delle produzioni culturali in Calabria, in conformità ai principi
ispiratori dello Statuto.
3.
La Regione Calabria considera la cultura e il patrimonio linguistico della
Calabria e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come
caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze
costituzionali e statutarie in materia di beni culturali, di pubblici
spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di
tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena
realizzazione dell'identità culturale calabrese.
CAPO
II
INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE
Art.
2
Tipologia
di interventi di valorizzazione
1.
Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei
luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in
modo rilevante la medesima matrice costituiscono le parlate o i dialetti della
Calabria.
2.
La Regione Calabria riconosce le parlate di cui al comma 1, su richiesta dei
comuni, previa loro deliberazione, congruamente motivata, assunta a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
3.
La Regione Calabria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del
patrimonio linguistico e culturale regionale una questione centrale per lo
sviluppo dell'autonomia regionale.
4.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione
Calabria, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e
nel rispetto del riparto di funzioni, fatti salvi i principi statutari,
considera la protezione e la promozione delle parlate o dialetti
tradizionalmente utilizzati sul proprio territorio come un obbligo verso la
comunità regionale e ispira la propria azione ai seguenti principi:
a)
la consapevolezza che le parlate o i dialetti regionali costituiscono una
ricchezza storica e culturale;
b)
la necessità di un'azione risoluta di promozione delle parlate o dialetti
regionali allo scopo di preservarle;
c)
la facilitazione e l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale delle parlate o
dialetti regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
d)
il dovere di promuovere studi e ricerche sulle parlate e sui dialetti
regionali;
e)
la messa a disposizione, nell' ambito della competenza regionale, di forme e di
mezzi adeguati d'insegnamento e di studio delle culture e delle parlate o
dialetti regionali in tutti i livelli appropriati;
f)
il sostegno alle attività editoriali e culturali, con particolare attenzione
alle manifestazioni teatrali e drammaturgiche, per valorizzare il patrimonio
delle parlate o dialetti presenti nella Regione.
Art.
3
Interventi
nel settore studio e ricerca
1.
La Regione tutela, valorizza e promuove le parlate o dialetti e il patrimonio
letterario dialettale al fine di favorirne la conoscenza e diffusione,
attraverso le seguenti attività:
a)
attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo – etno
-antropologiche e toponomastiche;
b)
organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l'uso e
la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale - linguistico regionale;
c)
attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio
dialettale;
d)
costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video
e cinematografici afferenti la documentazione di testi, canti, musiche
strumentali e danze tradizionali;
e)
organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali
o di interesse regionale;
f)
creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e
teatrali;
g)
sostegno a festival musicali, manifestazioni, iniziative editoriali,
discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni
d'informazione radiofoniche e televisive;
h)
edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;
i)
iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro
varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico;
l)
corsi di formazione e di aggiornamento;
m)
tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali
afferenti le tradizioni folcloristiche regionali;
n)
attività di monitoraggio e di censimento delle varietà e degli usi con relativa
proposta di costituzione di un sistema grafico unitario;
o)
redazione di vocaboli areali nonché di un unico e onnicomprensivo vocabolario
sul patrimonio linguistico dialettale calabrese.
2.
La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei della regione e con
qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca
scientifica sul patrimonio linguistico della Calabria. A tal fine la Giunta
regionale delibera, sentita la commissione consiliare competente, programmi
annuali o pluriennali di ricerca, anche prevedendo l'istituzione di borse di
studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura
e il patrimonio dialettale storico della Regione Calabria.
3.
Le province, i comuni, anche in forma associata, le comunità montane, gli enti,
gli istituti e le associazioni che attuano le iniziative di cui al precedente
comma 1 possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo
8 della presente legge.
Art.
4
Interventi
nel settore delle attività culturali e dello spettacolo
1.
La Regione Calabria, in considerazIone della specialità dello strumento
teatrale per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell'identità
calabrese, promuove e incentiva le attività teatrali volte alla valorizzazione
del patrimonio dialettale calabrese e degli artisti calabresi.
2.
L'amministrazione regionale considera l’impegno di cui al comma 1 parte
integrante dell'azione di tutela e valorizzazione dell' uso del patrimonio
linguistico calabrese e della cultura calabrese, garantendo pari dignità ad una
pluralità di forme espressive correlate al considerevole patrimonio culturale
della Regione Calabria, senza ledere l'ormai acquisito patrimonio linguistico e
culturale derivante dalla lingua italiana.
3.
In attuazione dei principi di cui ai commi precedenti, la Regione incentiva e
promuove:
a)
la produzione di lavori teatrali o di cortometraggi che valorizzano il
dialetto, l'identità e la cultura calabresi;
b)
la programmazione di stagioni teatrali sulla nuova drammaturgia, composte di
opere calabresi, nazionali e internazionali, nonché reading di opere letterarie
e poetiche;
c)
l'organizzazione di stage formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia
nazionale e internazionale;
d)
l'organizzazione di incontri, convegni e mostre su tematiche specifiche;
e)
l'istituzione di un premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui
vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione;
f) la pubblicazione di opere che riflettono il
patrimonio linguistico e l'identità calabresi.
4.
La Regione Calabria promuove l'istituzione di una biblioteca di letteratura
dialettale, anche multimediale, che raccolga tutta la produzione calabrese, sia
presente che passata, sia teatrale che letteraria che audiovisiva.
Art.
5
Interventi
nel settore della comunicazione
1.
La Regione riconosce e tutela il patrimonio linguistico e dialettale della
Calabria, nonché la persistenza di parlate di minoranza, anche nell'uso delle
diverse varietà dialettali, senza diminuire il grado di conoscenza e l'uso
dell'italiano parlato e scritto.
2.
L'amministrazione regionale promuove la creazione di un apposito sito internet,
di un programma multimediale e di una rete di accesso di scuole, centri e
ricercatori.
3.
Il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, relativamente alle
finalità della legge, è tutelato e valorizzato anche come il più sicuro
possesso del patrimonio linguistico nativo, per cui è la base per migliorare
l'apprendimento e la padronanza dell'italiano e delle moderne lingue di
circolazione internazionale.
Art.
6
Interventi
nel settore dell'istruzione
1.
La Regione Calabria favorisce la diffusione delle attività di ricerca e di
insegnamento del patrimonio dialettale in ambito scolastico, prevedendo,
compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale, un apposito finanziamento
per le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso
appositi progetti formativi, attuino fasi di sperimentazione fondate sui
seguenti principi:
a)
studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso
nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b)
studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio
ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria,
anche mediante l'impiego delle forme dialettali come strumento veicolare;
c)
formulazione di programmi educativi bilingui;
d)
redazione di libri e di antologie di prosa e poesia dialettale.
2.
In funzione degli obiettivi previsti ai precedenti commi, l'amministrazione
regionale può erogare finanziamenti finalizzati alla produzione e alla
pubblicazione di testi scolastici ed universitari o altri strumenti finalizzati
all'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale della Calabria, nonché
all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.
CAPO
III
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE
Art.
7
Funzioni
della Regione e degli enti locali
1.
La Regione realizza interventi finalizzati a promuovere azioni di sostegno ad
autonome e specifiche iniziative, rientranti nell'ambito delle finalità oggetto
della presente legge, condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed
associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello
locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.
2.
La Regione predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche
ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive
ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle
forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi
linguaggi di origine.
3.
La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione
generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti
qualificati, destinati alla presentazione dell' originale patrimonio dialettale
della Calabria o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.
Art.
8
Forme
di collaborazione con amministrazioni dello Stato
1.
In attuazione delle finalità perseguite dalla presente legge, l'amministrazione
regionale favorisce e tutela la creazione di sinergie non soltanto con le
scuole di ogni ordine e grado, ma anche con i centri di lettura, le
biblioteche, le università e i centri di istruzione territoriale permanenti,
sostenendo progetti didattici e di ricerca di ampio respiro. Propone inoltre
forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, locali o
nazionali.
2.
La Regione Calabria garantisce la coerenza tra le attività dell'amministrazione
regionale e quelle svolte nel territorio regionale calabrese dalle
amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso
la promozione di apposite conferenze miste.
3.
I comuni possono costituire consulte locali per preservare e tutelare il
patrimonio culturale e linguistico della Calabria, formate da persone
competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la
conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua calabrese, anche
nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte
all'assessorato regionale della cultura e presentare appositi programmi di
attività.
4.
L'amministrazione regionale prevede, tramite l'Osservatorio regionale per il
patrimonio linguistico e culturale della Calabria, i criteri per la
collaborazione con le consulte locali.
5.
L'amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge,
a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e
con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività
culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di
consulenza tecnico-scientifica.
Art.
9
Fondo
regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine calabrese
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce
con regolamento, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e
modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili,
modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.
Art.
10
Osservatorio
regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito
presso l'assessorato regionale alla cultura, l'Osservatorio regionale per il
patrimonio linguistico e culturale della Calabria, di seguito denominato
Osservatorio.
2.
L'Osservatorio è organo consultivo dell' assessorato regionale della cultura e
propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, nonché, esprime, annualmente, proprie valutazioni sull'
attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
3.
L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale della cultura ed è
composto da:
a)
tre studiosi delle discipline indicate all'articolo 6, di riconosciuto e
comprovato prestigio nella vita culturale calabra, designati dalla Giunta
regionale;
b)
un rappresentante per ciascuna delle università calabresi, designati dai
rispettivi senati accademici;
c)
due studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale
calabra, designati, rispettivamente, dal Presidente dell' ANCI e dal Presidente
dell'UPI.
4.
Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario
dell'assessorato regionale alla cultura.
5.
L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6.
La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed
europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.
7.
La partecipazione all’Osservatorio è gratuita. Ai membri dell’Osservatorio
compete soltanto il rimborso delle spese vive documentate, nel limite massimo
annuo di 1.000 euro, che andranno a gravare sull’UPB di cui all’articolo 11
della presente legge.
8.
I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno
che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro
dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'assessore regionale
della cultura promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura
prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza
dell'Osservatorio.
9.
I membri dell'Osservatorio, ad eccezione di quelli nominati in relazione alla
carica ricoperta, decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo,
a più di tre sedute consecutive.
10.
Qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo
non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'assessore
regionale alla cultura provvede a proporne la relativa nomina al Presidente
della Giunta regionale.
11.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione
provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa.
CAPO
IV
NORME
FINALI
Art.
11
Norma
finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per
l'esercizio 2012 in euro 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente
all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e
per gli importi stabiliti nel Programma annuale previsto dall'articolo 4 della
legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e successive modifiche.
2.
Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio
di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti
consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all'UPB
5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli
importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.
Art.
12
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
(Modifica del titolo della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e Sostenere il
consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri O")
1.
Il titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito:
"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero".
Art. 2
(Modifiche all'articolo 1
della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
"
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così
sostituito: "1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle
produzioni a "chilometri zero", favorendone il consumo e la
commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei
prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le
specificità di tali prodotti".
Al
comma 2 dell'articolo 1 della Lr. 29/2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo capoverso, dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le
seguenti parole "anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità
ambientale";
b)
la lettera a) è abrogata;
c)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 29/2008 le
parole "prodotti agricoli regionali e” sono soppresse;
d)
alla lettera d) le parole "l'acquisto di prodotti agricoli regionali
e" sono sostituite con le parole "l'impiego di ";
e)
alla lettera e) le parole " regionali e prodotti agricoli" sono
soppresse e le parole "imprenditori agricoli" sono sostituite con le· parole "produttori";
f)
alla lettera g) le parole "origine regionale e prodotti agricoli"
sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a "chilometri
zero".
3.
Al comma 4 dell'articolo 1 della Lr. 29/2008 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo capoverso la parola "agricoli" è soppressa. Dopo le parole
"si intendono" è aggiunto il seguente periodo "i prodotti
agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e
trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più
delle seguenti categorie:";
b)
alla lettera a) dopo le parole "decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173" sono aggiunte le parole "Disposizioni in materia di contenimento
dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449";
c)
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: "d) "prodotti di
qualità", intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o
indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC E DOCG), le specialità
tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione
biologica".
Art. 3
(Modifiche all'articolo 3
della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
1.
Alla rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le
parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le' parole
"prodotti agricoli a chilometri zero".
2.
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 è abrogato.
3.
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 la parola "costituisce"
è sostituita con le parole "può costituire" e le parole
"regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma
sono sostituite con le parole "a chilometri zero"; sono fatti salvi i
contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
fino alla loro scadenza.".
4.
Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 le parole" prodotti agricoli
regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a
"chilometri zero"."
5.
Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
1.
Alla rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le
parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le parole
"prodotti agricoli a chilometri zero".
2.
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 le parole "prodotti agricoli
regionali" sono soppresse e sono sostituite con le parole "prodotti
agricoli a chilometri zero".
3.
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è cosi sostituito:
"2.
Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al
pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di
prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino
per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e
agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di
pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno
dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale".
4.
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è cosi sostituito: "4. Le
imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale
veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione
Calabria.".
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 29/2008 è
aggiunto il seguente comma:
"5.
La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del
logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a
"chilometri zero.".
Art. 5
(Modifiche all'articolo 6
della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così
sostituito: "1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al
dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei
mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori
agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 18 maggio 2001. n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/2008 è abrogato.
3.
Al comma 3 dell'articolo 6 della LL 29/2008 le parole "prodotti agricoli
regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a
"chilometri zero"."
4.
Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2008 è abrogato.
Art. 6
(Abrogazione dell'articolo 9
della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)
1.
L'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è abrogato.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 è
aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "L'erogazione può essere
disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa
del personale di una Comunità montana soppressa alla data dì entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, legge regionale 10
luglio 2008, n. 20".
Art. 1
(Modifiche all'articolo 4
della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8)
1.
Al comma 2 lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8
le parole «l'Università degli Studi della Calabria» sono sostituite dalle
seguenti: «e, previa necessaria intesa, "Università degli Studi della
Calabria».
Art. 2
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8, è inserito il
seguente:
"Art. 7 bis
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge,
determinati per l'esercizio in corso in euro 5.000,00, si provvede con le
risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di
approvazione recanti spese di investimento" il cui stanziamento viene
ridotto del medesimo importo.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8.
3.
Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti
dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione
del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di
accompagnamento."
“Il
Consiglio regionale
premesso
che:
per
come è noto il Governo Monti ha assunto un provvedimento per favorire in tempi
ragionevoli il pagamento alle imprese che vantano crediti verso la Pubblica
Amministrazione; tale provvedimento, inopinatamente, esclude dal beneficio le
imprese che sono creditrici della Pubblica Amministrazione nelle Regioni
assoggettate al Piano di Rientro dal deficit sanitario e, quindi, la Calabria;
l'esclusione dei benefici previsti dal provvedimento Monti non riguarda solo le
imprese che vantano crediti dal comparto sanitario, ma, addirittura, tutte le
imprese che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione;
considerato
che:
appare
del tutto evidente che tale stato di cose determinerebbe l'aggravarsi della già
negativa situazione economica e sociale in cui versano le nostre imprese,
duramente colpite dall'attuale congiuntura; l'esclusione dei crediti vantati
dalle imprese e certificati dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli
relativi al comparto sanitario, trimestralmente verificati dal Governo e
certificati dall'Advisor, rappresenterebbe una palese
discriminazione, poiché, per quanto sopra detto, non sussistono reali ragioni e
motivazioni per perpetuare questa dannosissima e mortificante esclusione;
Tanto
premesso e considerato
dà mandato al Presidente della Giunta regionale, onorevole Giuseppe Scopelliti, anche nel suo ruolo di Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro, di porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune affinché anche le imprese calabresi possano godere del provvedimento adottato dal Governo Monti per sbloccare i pagamenti alle imprese creditrici della P.A.”.
“Il
Consiglio regionale
presa
visione
delle
"Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano
di studi previsto", che accompagnano il DPR 89/10 concernente il riordino
dei Licei.
in
particolare delle "Indicazioni" relative all'insegnamento della
Letteratura italiana, che per il Novecento recita: "Dentro il XX secolo e
fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le
esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un'adeguata
conoscenza di ·lesti scelti tra quelli di autori
della lirica coeva e successiva (per esempio, Rebora, Campana, Luzi, Sereni,
Caproni, Zanzotto). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealista ad
oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio,
Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese,
Pasolini, Morante, Meneghello).
Raccomandabile
infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e
memorialistica".
Visto
che tali indicazioni escludono quasi del tutto, per quanto riguarda la
Letteratura Italiana del Novecento, gli scrittori donna (un solo nome citato, Elsa
Morante) e relativamente al blocco del secondo 900, (fatta eccezione per autori
come Verga e Pirandello che appartengono al primo blocco di questo periodo )
del tutto i poeti e gli scrittori del Sud Italia e di altre regioni del centro
Italia;
Ritenuto
che in questo modo si opera un'indiretta esclusione dì un pezzo di Cultura
essenziale per la storia del nostro Paese, che ha dato lustro all'Italia nel
mondo, dal momento che le Case editrici si atterranno alle
"Indicazioni" nel momento in cui elaboreranno i manuali per i Licei;
Impegna
la Giunta Regionale della Calabria
ad inviare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca formale richiesta di integrazione delle "Indicazioni nazionali" con autori del Sud d'Italia e con autrici di tutte le regioni italiane che hanno dato lustro alla nostra cultura; a promuovere adeguatamente tale iniziativa”.
“Il
Consiglio regionale
Premesso
che
con
la legge regionale n. 28 del 2011 è stata abrogata la legge n. 19 del 1994 che
prevedeva all'articolo 17, Comma 2, che "la Giunta regionale è tenuta a
trasferire al Comune di San Lucido una somma annua di 1.032.913,80 euro
destinata alla gestione della Casa di Riposo Ex Onpi,
oggi Casa Serena";
tale
abrogazione rischia di compromettere la gestione della Casa di Riposo Ex Onpi, oggi Casa Serena, da parte del Comune di San Lucido,
non potendo esso più assicurare i servizi agli attuali ospiti e il pagamento
dello stipendio ai 28 dipendenti pubblici (già sospeso dal mese di marzo)
Tutto
ciò premesso e considerato
Impegna
la Giunta regionale della Calabria ad attivare tutte le iniziative amministrative idonee al fine di utilizzare, così come è avvenuto dal 1983 ad oggi, le risorse nazionali ex Onpi trasferite alle regioni per garantire il funzionamento e la gestione degli enti pubblici nazionali disciolti e del personale (ex Onpi di San Lucido, Dpr 616/1977, Articolo 123) e di dar corso alle decisioni assunte dal tavolo di coordinamento tra la Regione Calabria, il Comune di San Lucido e la Casa di Riposo ex ONPI, ai sensi del Dgr n. 867/2009, Verbale di riunione del 2.11.2011.”
“Il
Consiglio regionale
il
gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere della A3 Salerno -Reggio Calabria, costato la vita al giovane operaio
Serafino Sciarrone, padre di due bambini in tenera
età, ripropone drammaticamente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al
di là della dinamica dell'incidente, che sarà cura ricostruire da parte degli
organi inquirenti, rimane tutto in piedi, nella sua evidenza, il sistema di
controllo sui cantieri della A3 che imprese e organi dello Stato devono
esercitare per prevenire ogni tipo di incidente possibile.
L'ANAS,
ente appaltante, è chiamato a rispondere in primo luogo dei sistemi di
sicurezza e della buona implementazione dei cantieri. Se, da un versante, poco
o nulla si può fare contro la casualità, tanto, invece è possibile, fare in
termini di prevenzione e di sicurezza per assicurare il tranquillo svolgimento
dei lavori e salvaguardare la vita dei dipendenti.
Pertanto,
nel chiedere all’onorevole Presidente che proponga all'Aula un minuto di
raccoglimento in memoria di Serafino Sciarrone, si
invita:
il
Consiglio regionale a porre in essere ogni utile iniziativa a sostegno della
famiglia dello scomparso;
ad
impegnare la Giunta regionale a sollecitare all'ANAS interventi di controllo
mirati a scongiurare il ripetersi di simili tragici eventi”
Art. 1
1.
All'articolo 13 comma 1 della L.r. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole "65
anni" sono eliminate e sostituite dalle seguenti "limiti di età
previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia
pensionistica".
2.
All'articolo 13 comma 3 della Lr. 29 dicembre 2010 n.
34, dopo le parole "la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al
1" aprile di ciascun anno, ", si aggiunge la seguente frase "ad
eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o
confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la
risoluzione del rapporto è fissata al 1" ottobre".
3.
All'articolo 13 comma 14 della L.r. 29 dicembre 2010 n. 34, le parole
"abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un'anzianità
contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni",
sono eliminate e sostituite dalle seguenti "raggiungano tali limiti".