IX^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

___________

 

30.

 

SEDUTA DI LUNEDI’ 30 GENNAIO 2012

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO TALARICO E DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRO NICOLO’

 

 

Presidenza del Presidente Francesco Talarico

La seduta inizia alle 13,11

PRESIDENTE

La seduta è aperta, si dia lettura del verbale della seduta precedente.

Giovanni NUCERA, Segretario Questore

Legge il verbale della seduta precedente.

(E’ approvato)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Legge le comunicazioni.

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di interrogazioni

Giovanni NUCERA, Segretario Questore

Legge le interrogazioni presentate alla Presidenza.

(Sono riportate in allegato)

Interrogazioni a risposta immediata

Interrogazione a risposta immediata numero 188 del 10.11.2011 a firma dei consiglieri Guccione, Censore “Sul parere dell’ISPRA riguardo le variazioni apportate al Calendario Venatorio dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria”

PRESIDENTE

Si passa al primo punto all’ordine del giorno che recita: “Interrogazioni a risposta immediata”. Prego i colleghi di accomodarsi ai loro posti.

Ricordo ai colleghi che hanno tre minuti per esporre l’interrogazione. L’assessore ha due minuti per rispondere all’interrogante e, poi, il consigliere che ha proposto l’interrogazione ha un minuto di tempo per esprimere o meno la sua soddisfazione.

La prima interrogazione a risposta immediata è la numero 188 del 10.11.2011 a firma dei consiglieri Guccione, Censore “Sul parere dell’ISPRA riguardo le variazioni apportate al Calendario Venatorio dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria” di cui do lettura: “All’assessore all’agricoltura. Per sapere – premesso che:

la Legge n. 157 dell’11.2.1992 vigente in materia di caccia, al comma 4 dell’art. 18 sancisce che “Le Regioni, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio” e che tale norma è stata ripresa integralmente dalla legge regionale n. 9 del 17.5.1996 al comma 1 dell’art. l4;

la Regione Calabria ha approvato il Calendario Venatorio per l’annualità 2011/2012, con deliberazione n. 358 del 5.8.2011 e, quindi, ben oltre un mese e mezzo di ritardo rispetto ai tempi perentori previsti sia dalla legge dello Stato che da quella regionale;

detto Calendario Venatorio era stato sottoposto all’ISPRA per il previsto parere;

l’Assessorato all’agricoltura della Regione Calabria, con deliberazione approvata dalla Giunta regionale n. 407 del 12.9.2011, ha apportato sostanziali variazioni al suddetto Calendario sia nei tempi che nelle modalità dell’esercizio venatorio;

tali variazioni risultano, per come previsto nell’atto deliberativo, essere state sottoposte all’indispensabile parere del suddetto Istituto "ISPRA" -:

se è in possesso del parere vincolante dell’ISPRA rispetto alla deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 12.09.2011 e se risulta vero che l’approvazione del tesserino venatorio sia avvenuta dopo l’apertura della stagione venatoria;

se così dovesse essere, si chiede di sapere quali iniziative si intendono adottare per ovviare a tali incongruenze e contraddizioni amministrative al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del settore venatorio in Calabria”.

Prego, onorevole Guccione.

Carlo GUCCIONE

Presidente, grazie per avermi dato la parola. La legge numero 157 del 1992 in materia di caccia al comma 4 dell’articolo 18 sancisce che le Regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ISPRA, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario venatorio.

Questa norma, integralmente, è stata ripresa dalla legge regionale numero 9 del 1996.

La Regione Calabria ha approvato il calendario venatorio per l’annualità 2011-2012, con deliberazione numero 358, il 5 agosto 2011, con oltre un mese e mezzo di ritardo rispetto ai tempi perentori indicati dalla legge dello Stato e da quella regionale.

Si chiede di sapere quali sono state le ragioni che hanno portato l’assessorato all’agricoltura ad approvare il calendario venatorio con un ritardo di oltre un mese e mezzo e se esiste il parere dell’ISPRA rispetto al calendario venatorio del passato anno; quale è lo stato dell’arte del nuovo calendario venatorio che si dovrebbe aprire a giugno 2012, atteso che le province erano abilitate a fare il piano faunistico e, al momento, risulta che la sola provincia di Cosenza abbia realizzato tale atto che si sarebbe dovuto concludere qualche tempo fa.

Presidenza del Vicepresidente Alessandro Nicolò

PRESIDENTE

Prego, assessore Trematerra.

Michele TREMATERRA, assessore all’agricoltura e alla forestazione

Sì, Presidente, intanto la domanda che mi rivolge il consigliere Guccione va ben oltre l’interrogazione che mi è arrivata, ma non è un problema per me rispondere alle domande che sono state poste dal consigliere Guccione.

Intanto il parere dell’ISPRA non è un parere vincolante, ma è da intendersi come cautelativo rispetto alla legge numero 157 del 1992.

Come tutti gli anni, nel redigere il piano, noi ascoltiamo il parere dell’ISPRA così come è stato fatto per il calendario venatorio 2011-2012.

Abbiamo avuto il parere dell’ISPRA e rispetto all’interrogazione va precisato che le modificazioni e le integrazioni che ci sono state non avevano un carattere innovativo, non ne modificavano l’impianto ed erano state accolte sia dai cacciatori sia dalle associazioni ambientaliste; quindi, si è dato seguito a questo calendario con queste piccole modificazioni.

Un secondo quesito posto nell’interrogazione che ho in mano riguarda il tesserino venatorio.

Anche su questo è da precisare che non è fatto obbligo alle Regioni di emanare un tesserino venatorio. Il dipartimento agricoltura ha inteso farlo per portarne a conoscenza, ovviamente, non tanto il mondo venatorio che sa quali sono i periodi di caccia e quant’altro, ma coloro che non sono portatori di interessi, quindi non solo i cacciatori, o gli agricoltori e gli ambientalisti ma tutta la società; per questo abbiamo inteso pubblicare il calendario venatorio e quindi il tesserino venatorio anche sul BURC.

E’ stata una facoltà che la Regione aveva e che ha voluto utilizzare.

Rispetto alle altre due questioni che esulano dalla interrogazione mandata al dipartimento ed alla Presidenza, in particolare per quanto riguarda la questione del piano faunistico regionale, preciso che alcune province, tra le quali Cosenza, come lei citava, ma anche la provincia di Catanzaro così come la provincia di Crotone e se non erro la provincia di Reggio Calabria, hanno inviato al dipartimento il piano provinciale.

Il dipartimento ha inoltrato il piano all’assessorato all’ambiente per aspettare il parere Via che è necessario per poterlo redigere e ci auguriamo che in quest’anno si possa finalmente avere il piano faunistico regionale.

L’ultima questione che è stata posta è sui tempi. I tempi della promulgazione del calendario venatorio si sono svolti ad agosto ma erano in linea con l’apertura che avviene a settembre. Non c’è, quindi, assolutamente nessun ritardo.

Spero di esser stato esauriente rispetto sia alle domande poste nell’interrogazione sia rispetto alle altre che il consigliere mi ha posto.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Guccione. Ne ha facoltà.

Carlo GUCCIONE

Ringrazio l’assessore per aver risposto anche alle domande che esulano dalla interrogazione presentata, ma voglio sottolineare che tra i tempi di presentazione e la discussione in Aula passeranno alcuni mesi.

Ho colto l’occasione per formulare una serie di domande che sono andate ad aggiornare la stessa interrogazione.

Ritengo che questo sia un aspetto importante nella vita della regione; i cacciatori nella nostra regione sono oltre 10 mila e svolgono un’attività agonistica e di sport che li porta ad impattare con

 l’ambiente, ad aver un ruolo ed una funzione anche di difesa del territorio.

Ritengo che da questo punto di vista sia necessaria una maggiore attenzione da parte della Regione ed una apertura di credito verso questo sport che ritengo importante nella vita della regione Calabria.

Mi ritengo parzialmente soddisfatto e ringrazio l’assessore per aver risposto anche alle domande che esulano dall’interrogazione.

Interrogazione a risposta orale numero 190 del 18.11.2011 a firma del consigliere De Masi “In ordine alle azioni previste dal Comitato di Indirizzo per l’attuazione del programma previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato in data 14 luglio 2009 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia e la Regione Calabria – Dipartimento per le Attività Produttive”

PRESIDENTE

Passiamo all’interrogazione a risposta orale numero 190 del 18.11.2011 a firma del consigliere De Masi “In ordine alle azioni previste dal Comitato di Indirizzo per l’attuazione del programma previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato in data 14 luglio 2009 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia e la Regione Calabria – Dipartimento per le Attività Produttive” di cui do lettura: “Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge regionale 5.11.2009, numero 40, la Giunta regionale ha promosso “intese con il Ministero dello sviluppo economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava, coerentemente con il vigente assetto costituzionale, e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l’intero territorio nazionale”;

in ossequio a quanto disposto dalla summenzionata legge regionale, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, in data 14 luglio 2009, tra il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per l’energia e la Regione Calabria-Dipartimento per le attività produttive;

tra gli obiettivi della Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche elencati nel suddetto protocollo, è previsto un “coordinamento tecnico delle attività di programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti di mare” nonché “attività di bonifica dei siti industriali in coordinamento con altri uffici responsabili del Ministero dello sviluppo economico”;

l’art. 4 del sullodato Protocollo d’Intesa così recita: “Le parti daranno attuazione al presente protocollo nel rispetto delle direttive che saranno impartite da apposito gruppo di lavoro, composto da quattro componenti, di cui due designati dal Dipartimento per l’Energia-Direzione generale per le risorse energetiche e minerarie del Ministero dello sviluppo economico e due designati dal Dipartimento attività produttive della Regione Calabria”;

con successivo protocollo d’intesa sottoscritto, in data 14 luglio 2009, tra il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento per l’energia e la Regione Calabria - Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche e la Regione Calabria - Dipartimento per le attività produttive, è stato costituito il gruppo di lavoro precedentemente previsto;

il succitato gruppo di lavoro ha elaborato un programma per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

al fine di “assicurare condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese” era attesa, tra le altre cose, la definizione di un “Accordo pilota per le procedure di esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi” anche mediante la “Costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni interessati, allargato al partenariato economico e sociale”, entro marzo -:

a) se la Regione Calabria ha provveduto a quanto di sua competenza per “assicurare condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese”;

b) se, in particolare, la Regione Calabria ha provveduto, entro il primo semestre 2011, alla costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni interessati, allargato al partenariato economico e sociale, così come stabilito dal Comitato d’indirizzo nel cronoprogramma;

c) qual è la situazione attuale del programma avviato dal Comitato d’indirizzo ed, in particolare, quali attività sono state realizzate tra quelle previste per il primo ed il secondo semestre 2011.”

Prego, onorevole De Masi.

Emilio DE MASI

Signor Presidente, ai sensi della legge regionale 5 novembre 2009, numero 40, la Giunta regionale ha promosso intese col Ministero dello sviluppo economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali e di cava, coerentemente con il vigente assetto costituzionale, e per definire procedure di indirizzo e dell’attività di ricerca e di sfruttamento.

In ossequio a quanto disposto da questa legge è stato sottoscritto in data 14 luglio 2009 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Calabria un apposito protocollo che recita in questi termini: “le parti daranno attuazione al presente protocollo nel rispetto delle direttive che saranno impartite da apposito gruppo di lavoro composto da 4 componenti di cui due designati dal dipartimento per l’energia, direzione generale, e poi due dal dipartimento attività produttive della Regione Calabria”.

Con successivo protocollo del 14 luglio 2009 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Calabria è stato costituito il gruppo di lavoro precedentemente previsto.

Il succitato gruppo di lavoro ha elaborato un programma – leggo testualmente – “per il conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di assicurare condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese”.

Era attesa, tra le altre cose, la definizione di un accordo pilota per le procedure di esercizio dell’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, anche mediante la costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni interessati, allargato al partenariato economico e sociale.

Ora, con l’interrogazione si pone di sapere se la Regione ha provveduto per quanto di sua competenza ad assicurare le condizioni su richiamate e se, in particolare, la Regione Calabria ha provveduto, entro il primo semestre 2011, alla costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni, allargato al partenariato economico e sociale, così come stabilito dal comitato di indirizzo nel cronoprogramma.

Ovvero, qual è la situazione attuale del programma avviata dal Comitato di indirizzo e in particolare quali attività siano state realizzate tra quelle previste per il primo ed il secondo semestre del 2011. Grazie.

PRESIDENTE

Risponde l’assessore Caridi.

Antonio Stefano CARIDI, assessore alle attività produttive

Grazie, Presidente. In data 14 luglio 2009 è stato firmato il protocollo di intesa tra Ministero dello sviluppo economico e la Regione Calabria. In data 14 dicembre 2010 si è costituito il Comitato di indirizzo previsto in convenzione.

Nell’ambito del protocollo istituito fra Ministero e Regione, a seguito del protocollo di intesa, si sono instaurati, comunque, rapporti che hanno prodotto alcune elaborazioni tecniche da parte dei membri ministeriali del Comitato di indirizzo di supporto alla Regione su alcune problematiche puntuali connesse all’attività estrattiva.

Inoltre, in merito alla definizione delle linee guida per l’utilizzo dei rifiuti estrattivi come sottoprodotto, è stata trasmessa al supporto tecnico, una relazione da parte dei membri ministeriali.

Il Ministero, ancora, nell’ambito dei contatti con il Mattm (Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare) del gruppo di lavoro istituito per i rifiuti estrattivi ha prodotto allo stesso di partecipare alla iniziativa prevista sulla tematica del Comitato di indirizzo.

Infine, si è dato avvio alla predisposizione di un articolato programma per la formazione di funzionari della Regione, delle province, sulla gestione in sicurezza delle attività estrattive.

A breve sarà istituito questo tavolo tecnico a cui parteciperanno le province che sono state già coinvolte nell’iniziativa.

Emilio DE MASI

Grazie assessore, ho sentito più o meno il 10 per cento di quel che ha detto ma forse è utile per desumere che, sia pur tardivamente, abbiate avviato attività di coinvolgimento degli enti locali e quindi di affidamento delle proprie prerogative a questo Comitato.

Prendo atto e verificheremo, di seguito, se effettivamente le azioni affidate a questo organismo verranno portate avanti secondo i criteri stabiliti in quell’atto. Grazie.

Interrogazione a risposta immediata numero 191 del 22.11.2011 a firma del consigliere Talarico D. “In ordine ai rischi connessi all’attraversamento dell’elettrodotto Feroleto – Savuto – Cosenza nei tratti che attraversano le frazioni di Pugliano nel Comune di Paterno Calabro, di Pianolago nel Comune di Mangone e di Valleggiannò nel Comune di S. Stefano di Rogliano”

PRESIDENTE

Si passa all’interrogazione a risposta immediata numero 191 del 22.11.2011 a firma del consigliere Talarico D. “In ordine ai rischi connessi all’attraversamento dell’elettrodotto Feroleto – Savuto – Cosenza nei tratti che attraversano le frazioni di Pugliano nel Comune di Paterno Calabro, di Pianolago nel Comune di Mangone e di Valleggiannò nel Comune di S. Stefano di Rogliano” di cui do lettura: “Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’ambiente. Per sapere - premesso che:

il territorio dei Comuni di Paterno Calabro, Mangone e S. Stefano di Rogliano in provincia di Cosenza, e in particolar modo quello in cui ricadono le rispettive frazioni di Pugliano, Pianolago e Vallegianno, è attraversato da segmenti dell’elettrodotto serie 132/150 Kv Feroleto-Savuto-Cosenza;

detto tracciato, opera della società Terna S.p.A., presenta, di primo acchito, notevoli incongruenze sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica, in quanto la distanza dei cavi dell’alta tensione e degli stessi tralicci dalle abitazioni risulta essere inferiore ai 50 metri previsti dalla normativa vigente in materia (in alcuni casi la distanza è appena di 7 metri);

tali incongruenze, già fatte rilevare sia da parte di comitati civici all’uopo costituitisi sia da parte delle Amministrazioni dei Comuni interessati, trovano peraltro conferma negli stessi studi e documenti che Enel SpA ha fatto elaborare in questi anni sull’argomento;

il Comitato “Cieli liberi”, in particolare, che ha assunto la guida della battaglia per l’interramento dei cavi dell’alta tensione, con una petizione indirizzata all’Amministrazione regionale ed a quella della Provincia di Cosenza, ha esplicitamente chiesto che:

sia fatta una rilevazione dei campi elettromagnetici nelle frazioni sopra richiamate;

sia effettuata una verifica sulla V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) e sulla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) prodotte anzitempo dalla società Terna SpA;

sia verificata la congruità, in base alla legislazione vigente in materia, di tutte le autorizzazioni emesse nel corso del procedimento autorizzatorio;

i sindaci del comprensorio si sono detti disponibili ad aprire un tavolo di confronto con la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza e la società Terna SpA, per addivenire ad una soluzione del problema in tempi ragionevolmente rapidi -:

quali concrete e tempestive iniziative, per quanto di competenza della Regione, si intendono assumere per arrivare ad una modifica dell’attuale tracciato dell’elettrodotto ovvero per un interramento dei cavi - com’è previsto, tra l’altro, dal Piano energetico della Regione Calabria del 31 marzo 2005, nel caso di attraversamento in aree abitate - nel tratto che interessa il territorio ed alcuni centri abitati dei Comuni di Paterno Calabro, Mangone e S. Stefano di Rogliano in provincia di Cosenza, stante l’assoluta pericolosità del medesimo per la salute dei residenti;

se non sia il caso di aderire alla richiesta dei sindaci del comprensorio di che trattasi, aprendo un tavolo di confronto che coinvolga la società Terna SpA.”

Ha facoltà di parlare l’onorevole Talarico Domenico. Ne ha facoltà.

Domenico TALARICO

Signor Presidente, si tratta di una interrogazione relativa ai rischi connessi all’attraversamento dell’elettrodotto Feroleto-Cosenza ed in particolar modo nel tratto che interessa i comuni di Paterno Calabro, Mangone e Santo Stefano di Rogliano sempre nella provincia di Cosenza.

Detto tracciato, realizzato dalla società Terna Spa., presenta notevoli incongruenze sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica tant’è che gli stessi tralicci, addirittura, in alcuni punti risultano essere inferiori ai 50 metri previsti dalla normativa vigente, in alcuni casi siamo addirittura a 7 metri.

C’è stata una presa di posizione da parte dei cittadini organizzati in Comitati dei comuni interessati che chiedono che sia fatta una rilevazione dei campi elettromagnetici nelle aree contigue ai tralicci: una valutazione ambientale strategica, una valutazione di impatto ambientale.

Si chiede, stamattina, quali iniziative intenda adottare la Regione per le sue competenze proprie e se questo tracciato relativo all’elettrodotto Feroleto-Rizziconi sia in qualche modo compatibile col piano energetico regionale approvato dalla Regione Calabria il 31 marzo 2005 e se non sia il caso di aderire alla richiesta dei sindaci, finalizzata a garantire maggiore sicurezza sul piano ambientale e sanitario alle popolazioni interessate dallo stesso attraversamento.

PRESIDENTE

La parola all’assessore Pugliano.

Francesco PUGLIANO, assessore all’ambiente

Grazie, Presidente. Dai dati in nostro possesso l’elettrodotto in questione è stato realizzato nel 1993 da Enel e non da Terna Spa. nel rispetto della normativa a suo tempo vigente che riguardava il decreto del marzo 1988 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1992 che imponeva una distanza di 28 metri e non di 50.

A noi non risulta la distanza di sette metri segnalata nella interrogazione.

Il decreto che stabiliva la distanza dei 28 metri è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003 che stabilisce che gli elettrodotti non devono rispettare distanze in metri ma devono rispettare limiti di soglia.

L’elettrodotto in questione rispetta i limiti di soglia che sono già molto restrittivi in Italia; in termini tecnici devono rispettare 10 micro-tesia dagli elettrodotti, mentre la Comunità europea ha stabilito limiti molto più ampi, 10 volte tanto. Per la Comunità europea il limite è, si, 100 microtesia.

Comunque, questo elettrodotto ci risulta rispetti i limiti di soglia prescritti dalla legge nazionale, cioè 10 microtesia.

Allo stato, dunque, non ci risulta ci siano motivazioni tecniche che possano giustificare o richiedere varianti di tracciato o interramento di cavi.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Talarico.

Domenico TALARICO

Non ho motivi di dubitare dei riferimenti normativi che ci ha offerto l’assessore. Mi sarei aspettato, però, che di fronte ad una preoccupazione probabilmente infondata – ci auguriamo, anzi, infondata – la Regione si attivasse o quanto meno si impegnasse a verificare se effettivamente questi limiti di soglia siano o meno superati nei fatti.

Sicuramente la normativa è quella che lei ha citato. Lei è un uomo pubblico, ha una responsabilità pubblica e di fronte ad una preoccupazione, ad un allarme probabilmente ingiustificato al suo posto mi prodigherei per verificare se le cose che vengono denunciate corrispondono al vero o meno. Se corrispondessero al vero dovrebbe assumere, quindi, iniziative a tutela di quelle persone che abitano nei pressi dell’elettrodotto. Tutto qui. Grazie.

Interrogazione a risposta immediata numero 193 del 2.12.2011 a firma dei consiglieri Talarico D., De Masi, Giordano “In ordine alla situazione dei lavoratori AFOR sottoposti alla cassa integrazione guadagni in data 29.11.2011”

PRESIDENTE

Si passa all’interrogazione a risposta immediata numero 193 del 2.12.2011 a firma dei consiglieri Talarico D., De Masi, Giordano “In ordine alla situazione dei lavoratori AFOR sottoposti alla cassa integrazione guadagni in data 29.11.2011” di cui do lettura: “Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

in data 29.11.2011 il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Calabria ha disposto la C.I.G. oltre che per gli operai idraulico - forestali anche per gli impiegati Afor; Questi ultimi per la prima volta nella storia dell’Afor e della Regione Calabria vengono collocati in cassa integrazione;

la C.I.G. comporta la perdita di tutte le opportunità accessorie e turba oltremodo la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie;

l’Afor, nel recente passato, ha provveduto ad inquadrare nei ruoli impiegatizi, tramite concorso dichiarato successivamente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 108 del 23.09.2011, personale Co.Co.Pro. con relativo inquadramento nel ruolo degli enti locali -:

le ragioni per cui vengono collocati in C.I.G. centinaia di impiegati, quando solo pochi mesi fa sono stati assunti decine di Co.Co.Pro., presumibilmente a seguito di un evidente errore di valutazione rispetto all’effettivo bisogno ed alle risorse finanziarie dell’Afor;

quali iniziative intende prendere, al fine di revocare il provvedimento di collocamento in C.I.G”

Prego, onorevole Talarico.

Domenico TALARICO

Questa è una interrogazione del 29 novembre, probabilmente è fuori tempo massimo. Si chiede di sapere dall’assessore competente per quale ragione decine di lavoratori dell’Afor col profilo impiegatizio, nei ruoli impiegatizi, siano stati collocati in Cassa integrazione.

E’ utile ricordare in questa sede che per la prima volta nella storia dell’Afor per semplificare anche gli impiegati sono collocati in cassa integrazione.

Questo avviene nel momento in cui la stessa Afor pochi mesi fa, un anno fa forse, ha assunto decine di Co.co.pro. per venire incontro ad una esigenza, ad un fabbisogno lavorativo all’interno dell’ente stesso.

Delle due l’una: o le persone assunte non servivano per i fabbisogni dell’Afor oppure la successiva cassa integrazione nella quale solo state collocate decine di persone non aveva senso di essere attivata.

C’è una contraddizione che abbiamo rilevato. Pretenderei una risposta dall’assessore competente o dal Presidente della Giunta.

PRESIDENTE

La parola all’assessore Trematerra.

Michele TREMATERRA, assessore all’agricoltura e alla forestazione

Grazie, Presidente. Non c’è nessuna contraddizione perché si tratta di fattispecie di contratti diversi. La cassa integrazione attivata nella mensilità di dicembre è frutto di una concertazione con le parti sociali, di una decisione assunta di concerto fra il Presidente Scopelliti, l’assessore al ramo – io – , l’assessore al bilancio ed i sindacati.

Si è deciso, per motivi di natura economica, visto il contesto generale non certo positivo, di mettere in cassa integrazione per la mensilità di dicembre tutti i lavoratori che hanno un contratto di tipo agricolo, quindi sia i lavoratori Oif – i cosiddetti lavoratori idraulico/forestali – sia i lavoratori impiegatizi che poi impiegatizi non sono; hanno una fattispecie contrattuale particolare.

Quindi, a tutto il comparto è stato applicato questo provvedimento e già nel mese di gennaio – in questo mese – abbiamo provveduto al pagamento della mensilità anticipandolo come Regione la cassa integrazione. L’80 per cento di questa integrazione è a carico dell’Inps e il 20 per cento è a carico dell’ente. Abbiamo già avviato le procedure per pagare questa mensilità.

La seconda domanda che mi pone il collega è come mai alcuni lavoratori che sono stati messi in servizio da poco, da un anno in buona sostanza, non sono andati in cassa integrazione.

Questo perché il loro è un contratto diverso, hanno un contratto di tipo impiegatizio. Sono stati messi in servizio perché nella precedente legislatura si era fatto un concorso che è stato poi portato a termine e quindi non ci rimaneva altro che assumere, visto che c’era una procedura concorsuale.

Non c’è nessuna discrepanza e nessuna anomalia nel procedimento avendo potuto mettere in cassa integrazione i lavoratori che vi potevano accedere. Le fattispecie ricadenti in contratti di tipo diverso, i cosiddetti Co.co.pro. come li ha definiti nella sua interrogazione, non potevano essere messi in cassa integrazione.

Domenico TALARICO

Forse la mia domanda non era sufficientemente chiara. Ho posto un altro quesito.

(Interruzione)

Ho compreso benissimo la risposta relativamente alla cassa integrazione degli impiegati di ruolo, ma la seconda domanda era la seguente: come mai l’Afor di fronte alla necessità di mettere in cassa integrazione decine di impiegati non ha necessità di utilizzare questi lavoratori? Al contempo, qualche mese fa, per far fronte ad un fabbisogno lavorativo perché assume, stabilizza decine di persone?

Cioè delle due l’una: o i lavoratori messi in cassa integrazione erano frutto di un piano che stabiliva degli esuberi oppure la stabilizzazione non avrebbe avuto senso.

Questa è la contraddizione.

PRESIDENTE

Prego, assessore.

Michele TREMATERRA, assessore all’agricoltura e alla forestazione

Ho capito adesso cosa intende e l’ho anche detto.

Questi cosiddetti lavoratori Co.co.pro. sono stati assunti nel giugno 2010, subito dopo l’insediamento della Giunta Scopelliti, perché avevano concluso una procedura concorsuale. Avevano regolarmente espletato un concorso per cui si è dovuto provvedere all’assunzione che è di diritto pubblico.

Non sono come gli altri lavoratori, cosiddetti impiegati, che hanno un tipo di contratto diverso.

Per cui, si potevano mettere in cassa integrazione i primi e non si potevano mettere in cassa integrazione i secondi.

Ora, le motivazioni sottese alla loro assunzione risalgono agli anni passati. Non abbiamo potuto che completare un iter concorsuale con le relative assunzioni.

Interrogazione a risposta immediata numero 194 del 5.12.2011 a firma del consigliere De Masi: “In ordine alle azioni previste per il controllo della qualità dell’aria in loc. Donna Rosa - Marina di Strongoli”

PRESIDENTE

Si passa all’interrogazione a risposta immediata numero 194 del 5.12.2011 a firma del consigliere De Masi: “In ordine alle azioni previste per il controllo della qualità dell’aria in loc. Donna Rosa - Marina di Strongoli” di cui do lettura: “Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

nel territorio del Comune di Strongoli è ubicata una Centrale Termoelettrica della ditta Biomasse Italia S.p.A.;

con istanza del 26 maggio 2011, indirizzata all’Arpacal, il Comitato Civico Strongolese “Ambiente e Vita” ha fatto richiesta di far collocare un’apposita stazione di controllo di qualità dell’aria nei pressi del summenzionato impianto, capace di rilevare la presenza di ogni tipo di polveri ovvero di ogni altra sostanza patogena;

con nota prot. N.669/1.A. dell’8 agosto 2011, l’A.S.L. di Crotone, Dipartimento di prevenzione Servizio di Igiene Ambientale, a seguito di sopralluogo richiesto da cittadini abitanti in loc. Donna Rosa - Marina di Strongoli, ha evidenziato che “l’intera zona era ammorbata da esalazioni maleodoranti provenienti dalla vicina Centrale Termoelettrica della ditta Biomasse Italia S.p.A.”, specificando, altresì, che “gli odori percepiti erano acri e intensi e si diffondevano fin dentro le abitazioni causando disagio alla popolazione residente”;

nella summenzionata nota il Dirigente dell’A.S.L. ha fatto rilevare, inoltre, che in occasione della Conferenza dei Servizi, convocata per il rilascio dell’A.I.A., “aveva prescritto che nella gestione delle attività dell’insediamento di Biomasse Italia si impone una particolare attenzione per evitare inconvenienti igienico-sanitari (odori molesti ed infestazioni da impaludamento di acque di infiltrazioni delle biomasse”;

con nota prot. N. 15263 del 24 agosto 2011, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente, ha diffidato la ditta Biomasse Italia S.p.A. “a mettere in atto tutte le misure per il corretto rispetto di quanto previsto dall’A.I.A. per evitare inconvenienti igienici sanitari”, chiedendo nel contempo all’Arpacal di programmare un sopralluogo per la verifica della corretta gestione delle aree di stoccaggio segnalando eventuali necessità di prescrizioni integrative";

l’impianto de quo è stato interessato da nuovi procedimenti di autorizzazione per l’ampliamento della produzione di energia elettrica;

così come rappresentato dalla succitata nota dell’A.S.L. la costante presenza di cattivi odori e polveri nell’aria altera la qualità della vita degli abitanti della zona, impedendo lo svolgimento delle normali attività quotidiane;

il territorio di Strongoli può vantare, altresì, elementi caratteristici di particolare pregio dal punto di vista agricolo, zootecnico ed alimentare meritevole di tutela;

appare quantomeno opportuno adottare degli strumenti idonei per rassicurare gli abitanti del territorio dal punto di vista della salubrità e dell’inquinamento, considerato anche che nella zona insistono scuole elementari ed un asilo nido -:

se l’Arpacal ha programmato il sopralluogo, così come richiesto dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, e quali provvedimenti ha ritenuto adottare;

se la Regione Calabria ritiene opportuno dare mandato a tutti i soggetti interessati, ognuno per le proprie competenze, di predisporre misure idonee a verificare, con accuratezza, lo stato della qualità dell’aria, anche mediante l’installazione, in prossimità dell’impianto in argomento, di apposite centraline di rilevamento delle concentrazioni di sostanze inquinanti.”

Prego, onorevole De Masi.

Emilio DE MASI

Grazie, Presidente. Come è noto nel territorio di Strongoli, in provincia di Crotone, insiste una centrale termoelettrica della ditta Biomasse Italia.

Con istanza del 26 maggio 2011, indirizzata all’Arpacal, un comitato civico del luogo denominato “Ambiente e vita” ha fatto richiesta di collocazione di una apposita stazione di controllo di qualità dell’aria nei pressi del suddetto impianto, in grado di rilevare la presenza di qualunque tipo di polveri ovvero di ogni altra sostanza potenzialmente patogena.

In una nota dell’8 agosto 2011 l’azienda sanitaria provinciale di Crotone nel suo dipartimento specifico, a seguito di un sopralluogo richiesto dai cittadini abitanti in località “Donna Rosa” di Marina di Strongoli, ha evidenziato che l’intera zona era ammorbata da esalazione maleodoranti provenienti dalla vicina centrale termoelettrica della summenzionata ditta Biomasse Italia specificando, inoltre, che gli odori percepiti erano intensi e si diffondevano addirittura fino all’interno delle abitazioni causando disagio alla popolazione residente.

Nella stessa nota si faceva rilevare che in occasione della conferenza dei servizi, convocata per il rilascio dell’Aia – Autorizzazione integrata ambientale -, era stato prescritto che nella gestione delle attività di insediamento di Biomasse Italia si imponeva una particolare attenzione per evitare inconvenienti igienico-sanitari.

Con nota del 24 agosto 2011 la Regione Calabria ha diffidato la ditta Biomasse Italia a mettere in atto tutte le misure per il corretto rispetto di quanto previsto da quella autorizzazione, al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari, chiedendo al contempo ad Arpacal di programmare un sopralluogo per la verifica della corretta gestione delle aree di stoccaggio e segnalando eventuali necessità di prescrizioni integrative.

Il suddetto impianto è stato interessato, tra l’altro, da nuovi procedimenti di autorizzazione per l’ampliamento della produzione di energia elettrica, così come rappresentata dalla succitata nota dell’Asl. La costante presenza di cattivi odori e polveri nell’aria altera, evidentemente, la qualità della vita degli altri abitanti, impedendo lo svolgimento persino delle quotidiane attività umane.

L’interrogazione si propone, in sostanza, di sapere se l’Arpacal ha programmato il sopralluogo così come richiesto dal dipartimento della Regione e quali provvedimenti ha ritenuto di adottare. Ed inoltre, per sapere se la Regione Calabria ritiene opportuno dar mandato a tutti i soggetti interessati, ovviamente ognuno per la propria specifica competenza, di predisporre misure idonee a verificare con precisione lo stato della qualità dell’aria, anche mediante l’installazione in prossimità dell’impianto in argomento di apposite centraline di rilevamento e di concentrazione di sostanze inquinanti. Grazie.

PRESIDENTE

Risponde l’assessore Pugliano. Ne ha facoltà.

Francesco PUGLIANO, assessore all’ambiente

Grazie, Presidente. C’è, innanzitutto, da dire che l’impianto è munito di autorizzazione integrata ambientale del 9 febbraio 2010 e che, in riferimento alla nota dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone, il dipartimento, per come ha rilevato anche l’onorevole De Masi, ha immediatamente diffidato l’azienda e chiesto ad Arpacal di effettuare un sopralluogo.

Fatto questo, Arpacal ha intanto espresso dei suggerimenti immediati per vedere come eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari e al contempo, attivando un programma di monitoraggio straordinario, ha fatto realizzare queste modifiche di abbassamento dei cumuli di stoccaggio, di allontanamento dai muri di recinzione e di copertura di questi cumuli di stoccaggio da reti.

Nel frattempo, la ditta ha anche inserito una centralina mobile per monitorare continuamente la qualità dell’aria e l’Arpacal – come dicevo prima – sta effettuando questo monitoraggio straordinario.

C’è da dire ulteriormente che, giacché la ditta ha richiesto alle attività produttive della Regione Calabria di variare il processo produttivo con un revamping dell’impianto, questa richiesta è già alla valutazione di impatto ambientale del dipartimento politiche dell’ambiente che la utilizzerà per aggiungere altre prescrizioni che possano garantire di più la salubrità e quindi anche la qualità dell’aria in quel contesto.

Emilio DE MASI

Devo ammettere che alla luce di quanto detto dall’assessore Pugliano, le richieste salienti della interrogazione hanno avuto un preciso riscontro. Ne prendo atto, dichiarandomi soddisfatto aggiungendo naturalmente – tanto più che siamo in sistematica relazione con questi ambienti civici, diciamo così, di quella località – che verificheremo nel prossimo futuro se le rassicurazioni che ci ha fatto l’assessore Pugliano, di cui peraltro non abbiamo dubbi, verranno puntualmente messe in atto, per garantire la popolazione da queste insidie igienico sanitarie che se dovessero proseguire sarebbero dannosa. Grazie.

Interrogazione a risposta immediata numero 195 del 29.12.2011 a firma del consigliere Talarico D. “In ordine alle Linee Guida per l’attuazione del PISR "Minoranze Linguistiche ed Etnoantropologiche della Calabria" di cui POR FESR 2007/2013”

PRESIDENTE

Si passa all’interrogazione a risposta immediata numero 195 del 29.12.2011 a firma del consigliere Talarico D. “In ordine alle Linee Guida per l’attuazione del PISR "Minoranze Linguistiche ed Etno-antropologiche della Calabria" di cui POR FESR 2007/2013” di cui do lettura: “Al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alla programmazione nazionale e comunitaria e all’Assessore alla cultura con delega alle minoranze linguistiche. Per sapere – premesso che:

la Regione Calabria, in un incontro svoltosi mercoledì 21 dicembre 2011 a Catanzaro presso il Dipartimento programmazione nazionale e comunitaria, ha presentato le linee-guida per l’attuazione del Pisr “Minoranze linguistiche ed etno-antropologiche della Calabria” di cui al Por Fesr 2007/2013;

nel documento di che trattasi è stata presentata la seguente situazione demografica, relativamente ai comuni calabresi di minoranza linguistica, minoranza arbereshe, provincia di Cosenza: 21 comuni per un totale di 38.446 abitanti; provincia di Catanzaro: 5 comuni per un totale di 8.929; provincia di Crotone: 3 comuni per un totale di 3.087; minoranza grecanica, provincia di Reggio Calabria: 15 comuni per un totale di 48.000 abitanti - il dato relativo alla minoranza grecanica appare di molto sovrastimato rispetto alla sua reale consistenza, essendo tale popolazione, secondo lo stesso Quadro unitario della progettazione integrata (QUPI) approvato dalla Giunta regionale, par a non più di 12 mila abitanti;

tale stravolgimento del dato demografico, relativo alla minoranza grecanica, qualora trovasse conferma in atti amministrativi conseguenti, andrebbe a modificare in misura sostanziale la spartizione delle risorse finanziarie previste dal Por per i Progetti integrati sulle minoranze, con conseguente sottrazione di risorse alla minoranza arbereshe presente sia nel territorio della Provincia di Cosenza che in quelli delle province di Catanzaro e Crotone -:

su quali base è stato definito il dato demografico relativo alla minoranza grecanica riportato nel documento di cui all’oggetto;

se non sia il caso di rivedere tale dato, ristabilendo la giusta proporzione tra le varie minoranze linguistiche presenti in Calabria, anche ai fini di una corretta ripartizione delle risorse del Por ad esse destinate”.

Prego, onorevole Talarico.

Domenico TALARICO

Signor Presidente, si tratta di un’interrogazione relativa ad una materia che ha fatto molto discutere in questi ultimi mesi in Calabria e che vorrei venisse trattata con la necessaria delicatezza istituzionale perché se fosse, viceversa, fraintesa potrebbe alimentare una contrapposizione tra province e comuni; alimenterebbe un dibattito arretrato di cui la Calabria certamente non ha alcun bisogno.

Mi riferisco all’attuazione del Pisl “Minoranze linguistiche ed etno-antropologiche della Calabria” e nell’interrogazione faccio riferimento ad un incontro che si è svolto il 21 dicembre 2011 a Catanzaro; incontro durante il quale è stato presentato un documento che rappresenta la situazione demografica dei comuni di minoranza linguistica nel seguente modo: alla provincia di Cosenza vengono riconosciuti 21 comuni per un totale di 38 mila abitanti; alla provincia di Catanzaro vengono riconosciuti 5 comuni di minoranza linguistica per un totale di 8 mila 929; alla provincia di Crotone tre comuni per un totale di 3 mila 87 abitanti.

Questi comuni che ho citato, queste province, si rifanno alla minoranza arbereshe.

Mentre, per la minoranza grecanica che come è noto è riferibile alla sola provincia di Reggio Calabria i comuni sono 15 per un totale di 48 mila abitanti.

Nella mia interrogazione ho rilevato che il dato della minoranza grecanica pare di molto sovrastimato rispetto alla sua reale consistenza o a quello che io ritengo sia reale ed essendo la popolazione stimata dallo stesso quadro unitario, dalla progettazione integrata, approvato dalla Giunta regionale, uguale a non più di 12 mila abitanti.

E’ evidente che il mutamento, lo stravolgimento di questo dato – qualora dovesse trovare conferma – avrebbe, come effetto, una iniqua ed anche ingiusta ripartizione delle risorse tra le varie province. In particolare tra la provincia di Cosenza, di Crotone e di Catanzaro a vantaggio – se così si può dire – della provincia di Reggio Calabria.

Chiedo di sapere, quindi, su quali basi è stato definito il dato demografico relativo, in particolare, alla minoranza grecanica riportato nel documento in oggetto e se non sia il caso di rivedere tale dato ristabilendone la giusta proporzione.

Aggiungo che, se dovessi determinarmi in tal senso, riconoscerei anche tutte le risorse allo stato indirizzate alla comunità grecanica attraverso, però, il giusto riconoscimento del valore etnico-linguistico in particolare di detta comunità.

Questo al fine di evitare una netta contrapposizione fra minoranze, fra province, fra comuni i quali tutti – e dico tutti – meritano lo stesso rispetto, la stessa dignità istituzionale, in questo caso rispetto ai benefici che potrebbero derivare dall’attivazione del Pisl e di altre misure ad esso connesse.

Questo era il mio interrogativo che non può essere disgiunto da uno spirito di chiarezza e di costruzione di equilibrati rapporti tra le province ed i comuni e tra la Regione e questi ultimi.

PRESIDENTE

La parola all’assessore Mancini.

Giacomo MANCINI, assessore al bilancio, programmazione e fondi europei

Grazie, signor Presidente. Ringrazio il consigliere Talarico per l’interrogazione che ha presentato che dà la possibilità alla mia modesta persona, ma più in generale all’amministrazione guidata dal Governatore Scopelliti, di far chiarezza su un tema sul quale molto spesso si è discusso a sproposito in queste settimane sulla stampa.

Ebbene, alla domanda del consigliere Talarico cioè quale sia la fonte dalla quale discende la progettazione integrata e, più in particolare, i criteri di distribuzione delle risorse la risposta è la delibera di Giunta regionale numero 163, approvata nel febbraio 2010 dall’amministrazione presieduta dall’onorevole Loiero.

Da quella delibera partono tutti i criteri di distribuzione delle risorse della progettazione integrata.

La partita vale 406 milioni di euro e si dipana in tutta una serie di linee di intervento tra le quali c’è anche quella che riguarda le minoranze linguistiche che vale 14 milioni di euro.

Il grande merito dell’amministrazione, guidata dal Governatore Scopelliti, è stato quello di trasformare le enunciazioni fissate in questa delibera in atti, in provvedimenti che da qui a breve daranno risposte importanti in termini di risorse a tutto il territorio calabrese.

Tra queste risposte c’è anche l’attenzione rispetto alle minoranze linguistiche.

Si tratta di 14 milioni di euro che, secondo i criteri stabiliti da questa delibera, saranno distribuiti rispetto alla popolazione residente nei comuni individuati non dalla Regione, ma dalle singole amministrazioni provinciali, attraverso atti deliberativi adottati da quelle amministrazioni precedentemente al 2010 e quindi al 2009.

Oggi è nostro compito attuare quelle deliberazioni: sia la deliberazione di Giunta regionale del febbraio 2010 sia quelle che provengono dalle amministrazioni provinciali precedentemente emanate.

Certo, oggi viviamo in una situazione un po’ surreale: le stesse amministrazioni provinciali che all’epoca sottoscrissero quella intesa oggi si schierano contro quelle determinazioni che esse stesse da una parte hanno approvato e dall’altra, comunque, pur non approvandole hanno ratificato; d’altra parte registriamo che chi ha partecipato all’interno di quell’Esecutivo regionale alla definizione di quella delibera oggi in qualche modo la disconosce.

Per parte nostra vogliamo, in qualche modo, fermamente andare avanti rispetto alla progettazione integrata, consapevoli del fatto che se in tempi rapidi non si arriva all’impegno delle risorse e alla loro effettiva spesa, quelle risorse poi da parte del Governo nazionale saranno allocate e destinate rispetto ad altre linee.

Siccome riteniamo, invece, che l’attenzione nei confronti delle minoranze linguistiche sia un atto utile, importante e qualificante, per parte nostra c’è tutta la volontà di andare avanti rispetto a quel percorso.

Nostro obbligo, però, è rifarci a quei criteri, ripeto, fissati dall’amministrazione che ci ha preceduti che parlano di popolazione residente nei comuni indicati da ogni singola amministrazione provinciale del tempo.

Può piacere o non piacere questo criterio della popolazione residente. A me e al collega Caligiuri che, più propriamente rispetto al problema delle minoranze e non soltanto al Pisr e poi ai tre Pisl che da essi discendono, è assessore competente, qualche dubbio lo solleva.

Però, quella è la fonte normativa alla quale siamo ispirati. Sappiamo che nella delibera 163 non è considerato il requisito, benché se ne possa fare riferimento, di chi effettivamente parla la lingua della minoranza, ma all’epoca chi ha predisposto quella delibera non lo ha tenuto in considerazione. Riteniamo che in futuro possano esserci, eventualmente, delle definizioni. Oggi, rispetto all’approvazione dell’avviso, si può pensare di eseguire delle correzioni.

Si badi bene, oggi noi applichiamo una fonte normativa approvata e definita da altri.

Alla domanda che lei non ha posto e che però è legittima “ma allora perché non si cambia il criterio?”è del tutto evidente che quel criterio per essere cambiato deve necessariamente avere il via libera da parte di quelle amministrazioni provinciali che all’epoca avevano adottato l’altro criterio e che oggi, al di là delle strumentalizzazioni e delle polemiche, difficilmente possono cambiare.

Comunque, i tempi lunghi che questa concertazione necessiterebbe, ove mai arrivassero ad una concordia, rischierebbero o meglio rischiano di compromettere la dotazione di 15 milioni di euro circa per le minoranze che è intenzione dell’amministrazione guidata dal Governatore Scopelliti di non perdere assolutamente. Grazie.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Talarico.

Domenico TALARICO

La risposta che mi aspettavo e che non speravo ci fosse per la semplice ragione che l’assessore Mancini ha riconosciuto parzialmente che il problema c’è. Ha citato alcuni atti normativi in particolare la delibera numero 163 del 2010 la quale nel punto saliente così recita: “i 14 milioni 391 mila 552 euro verranno ripartiti tra le amministrazioni provinciali nei cui comuni sono presenti tali minoranze linguistiche in ragione del numero di abitanti nei comuni stessi”.

Perfetto.

Ma il punto è: come vengono individuati i comuni? C’è una legge nazionale, la numero 482 del 1999 che dice:“…la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. La Repubblica valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana e promuove, altresì, la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate”.

La legge è quella relativa alla tutela delle minoranze linguistiche. Nell’articolo 2 si fa riferimento alle lingue parlate.

Nell’articolo 3, assessore Mancini, vengono indicati i criteri attraverso i quali si perviene alla individuazione dei comuni, cioè, il 15 per cento della popolazione residente nel comune “x” fa richiesta al rispettivo Consiglio comunale. Il Consiglio comunale approva questa richiesta e delibera, poi, si rivolge al Consiglio provinciale e chiede di essere ammesso nella cosiddetta area di minoranza linguistica.

La prima domanda che faccio a tutti è se è stato seguito questo criterio. E se così è, può darsi che sia stato seguito per tutti i comuni sia della provincia di Cosenza che di Catanzaro, che di Reggio Calabria.

Questa prassi, questa procedura non risolve il problema perché lo stesso regolamento attuativo della legge numero “482”, all’articolo 3 dice esplicitamente:“l’ambito territoriale sub-comunale in cui si attuano le disposizioni di tutela ecc. ecc., è relativo a quell’area storicamente radicata ed in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica”.

La legge regionale all’articolo 1 tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitana di Calabria; all’articolo 2 tutela la lingua, il patrimonio letterario, ecc., ecc.

Dico questo per evidenziare che il presupposto essenziale ed irrinunciabile del provvedimento che state approvando è la lingua.

Nei comuni ricompresi nell’area grecanica, come in quelli dell’area albanese o occitana è presente il presupposto della lingua. O come io credo l’area è stata perimetrata con qualche leggerezza e superficialità per includere comuni che hanno una debolissima tradizione in tal senso? Questo è l’interrogativo.

Lei però riconosce che il vizio è a monte. Ma nel momento in cui un Consiglio provinciale, due o un Consiglio regionale rilevano l’errore, o il presunto errore, io credo che forse la Regione avrebbe dovuto, quanto meno, metterlo in evidenza e modificare il dato che emerge da questa procedura ch,e a mio avviso, è ingiusta.

Non voglio alimentare oltremodo la polemica, perché il rischio che dobbiamo evitare è la contrapposizione tra le comunità, tra le province e tra i comuni.

Anche io accolgo l’invito di trovare una soluzione e di aiutare questa comunità. In primis la comunità grecanica che probabilmente più di altre ha bisogno di provvedimenti per recuperare tradizioni che oggi sembrano perdute o sono molto labili, almeno agli osservatori esterni.

Basta leggere documenti e testi. Ci rendiamo conto che il dato che avete messo nel QUPI certamente non riflette la realtà della situazione.

Il mio invito è: cerchiamo di correggere questo errore, ma salvaguardiamo, però, un criterio di verità storica che non è determinato né dal Consiglio regionale, né dal Consiglio provinciale di Reggio Calabria o di Cosenza o di Catanzaro.

PRESIDENTE

Grazie onorevole Talarico. Il termine di un’ora per le interrogazioni è trascorso.

Procediamo col secondo punto all’ordine del giorno.

(Interruzione)

Prego, onorevole Maiolo.

Sull’ordine dei lavori

Mario MAIOLO

Presidente, chiedo l’inserimento all’ordine del giorno dell’ordine del giorno depositato al Consiglio al protocollo numero 4347 che riguarda la “Istituzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Calabria”.

Proposta di legge numero 275/9^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”

PRESIDENTE

Si passa alla Proposta di legge numero 275/9^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, numero 21 nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, numero 70 convertito con modificazioni dalla 12 luglio 2011, numero 106”.

L’onorevole Dattolo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Alfonso DATTOLO, relatore

Grazie, Presidente, volevo…

Mario MAIOLO

Presidente, è stato inserito all’ordine del giorno? Quindi c’è il voto dell’Aula. Grazie.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Dattolo.

Alfonso DATTOLO, relatore

Presidente, volevo intanto ringraziare la Commissione da me presieduta per il contributo dato all’approvazione di questa importante legge che rivisita e completa la legge regionale numero 21 del 2010, il cosiddetto “Piano casa 1”.

Penso anche di poter dire con una certa soddisfazione che siamo una delle prime regioni – eravamo l’ultima nella precedente tornata – che si adegua al cosiddetto “Decreto sviluppo”.

Abbiamo ritenuto, anche virtù di questa possibilità che ci è stata concessa, di modificare in maniera quasi completa, esaustiva e chiara la normativa che porta il nome di “Piano casa”.

Il progetto di legge, formalmente motivato dalla evoluzione del quadro legislativo nazionale, recepisce all’interno della legge regionale numero 21 del 2010 l’estensione del campo di applicazione del Piano casa anche agli edifici con destinazione d’uso diversa dalle civili abitazioni, annoverando anche la variazione di destinazioni d’uso tra quelle compatibili e complementari.

Infatti, le modifiche apportate dalla presente proposta, se da una parte mantengono invariati i precedenti indici di incremento volumetrico al 20 per cento per quanto concerne gli ampliamenti su edifici ad uso residenziale, inclusi anche quelli plurifamiliari, introduce anche la possibilità di premialità pari al 25 per cento per gli edifici a destinazione d’uso artigianale ed industriale, con un incremento massimo di 500 metri quadri e l’introduzione del recupero di seminterrati ed interrati a fini commerciali.

All’interno del progetto di legge spicca una chiara regolamentazione degli obblighi a cui debbono sottostare i richiedenti l’accesso ai benefici della presente legge e, soprattutto, pone in maniera chiara ed inequivocabile l’accento sulla sicurezza antisismica e la salvaguardia idrogeologica.

Soprattutto porta anche al miglioramento del patrimonio in termini energetici ed alla definizione di tutti gli atti che rendano legittima e regolare l’intera attività connessa alla realizzazione degli interventi. Intanto con la presenza dell’obbligo di esibizione dei contratti per gli incarichi professionali – ed è questo un punto fondamentale – e soprattutto il DURC delle aziende che sono impegnate nella realizzazione, nonché le asseverazioni in materia sismica, idrogeologica ed energetica.

Infine, anche l’obbligo di esibizione di documentazione architettonica che attesti la qualità delle opere anche sotto il profilo estetico.

Il progetto di legge così si trasforma in una completa guida alla esecuzione dell’opera, definendo innanzitutto la tipologia degli interventi ammissibili e sottopone alle effettive prescrizioni della legislazione nazionale in funzione dell’entità dei medesimi.

Infatti, in termini di compatibilità antisismica si pone una precisa prescrizione in merito all’attività di riqualificazione in conformità al decreto ministeriale 14.1.2008 nonché alla delibera di Giunta regionale numero 230 del 2011. Allo stesso modo in termini di salvaguardia idrogeologica oltre al rispetto del piano di assetto idrogeologico, il cosiddetto Pai, trovano spazio gli atti di riclassificazione del rischio di aree oggetto dei recenti eventi di dissesto con l’imposizione del vincolo di acquisizione del nulla osta da parte dell’ente proposto, in modo da non far riferimento ad uno strumento di ricognizione datato, permettendo una contemplazione dello strumento con dati più aggiornati reperiti dagli attuali stati di fatto ed i loro recenti studi e le analisi.

Inoltre in materia energetica si assiste alla definizione di prescrizioni precise che permettono di avviare, in concomitanza all’applicazione del Piano casa, azioni di miglioria energetica ad alta trasferibilità, imponendo la realizzazione degli incrementi volumetrici in linea con le prescrizioni nazionali ed, inoltre, di accompagnare l’attività ad una serie di piccole migliorie energetiche che permettano un incremento dell’efficienza dell’intero volume abitativo con un impegno economico esiguo, in particolar modo imponendo l’installazione del sistema di termoregolazione dei vani che è un primo passo verso l’efficientamento energetico degli edifici.

In tal modo ci si pone l’obiettivo di un’ampia sensibilizzazione in materia, permettendo di vivere l’efficienza energetica attraverso la tangibile differenza di benessere igrotermometrico tra l’esistente ed il nuovo volume aggiunto all’unità abitativa.

Così come le numerose e precise regole in maniera energetica perseguono un obiettivo primario - allontanando dubbi interpretativi così come era stato nella precedente approvazione della legge - che non diventa l’abbattimento dei consumi energetici, difficilmente perseguibili in ridotti incrementi volumetrici e non legati a ristrutturazioni, bensì – e questo è un aspetto fondamentale – una sensibilizzazione della popolazione in materia di pratiche buone e sane.

All’interno della definizione delle regole energetiche trova spazio anche la miglioria della compatibilità ambientale dei generatori di calore, al fine di ridurre gli effetti inquinanti legati alla conduzione degli edifici.

Inoltre, nella fattispecie del recupero di seminterrati e sottotetti a fini abitativi e di seminterrati ed interrati a fini commerciali, le prescrizioni supportano la miglioria delle condizioni igienico-sanitarie attraverso la definizione di parametri in merito ad umidità, illuminazione e ventilazione.

All’interno della legge, inoltre, trova spazio la modifica delle sagome degli edifici finalizzata alla installazione delle fonti rinnovabili. Inoltre, nel caso di demolizione e ricostruzione l’efficienza energetica, la compatibilità ambientale e la miglioria del verde diventano requisiti fondamentali per l’esecuzione dell’intervento.

All’interno della proposta di legge, seppur in deroga agli strumenti urbanistici, trova spazio il rispetto di prescrizioni di carattere urbanistico capaci di dar vita ad interventi che non stravolgano la pianificazione – e ci tengo a sottolinearlo –, tenuto conto del potere che hanno i sindaci ed i consigli comunali.

La qualità del tessuto urbano, infatti, rispetto alla variazione di destinazioni d’uso, rimane inderogabile – ripeto inderogabile – rispetto ai requisiti di compatibilità e di complementarietà delle destinazioni.

Il rispetto del decreto ministeriale numero “1444” in merito alle altezze massime ed alle distanze minime, l’assoluta prescrizione del decreto legislativo numero 42 del 2004 – il cosiddetto codice dei beni culturali e paesaggistici –, nonché l’inderogabilità di indici primari quali, ad esempio, le aree destinate a parcheggio e - così come sottolineato in precedenza - il mantenimento di condizioni di qualità architettonica, di decoro e di risoluzione dell’incompiuto edilizio esistente.

Infine, con la stessa ratio, si ritrova nell’ambito delle delocalizzazioni sottoposte all’obbligo della realizzazione dei volumi delocalizzati all’interno di aree dotate di opere di urbanizzazione primaria. Su questo si è intervenuti anche con l’ausilio di molti emendamenti dei colleghi di opposizione che hanno visto, sicuramente, la Commissione prender atto del lavoro svolto dai medesimi componenti.

Quindi, le attività edilizie promosse dalla presente legge sono – è il caso di dirlo – ben lontane dal concetto di cementificazione selvaggia come, probabilmente, continuerà a osservare, da qui a poco, qualche collega della minoranza - come ho avuto modo di leggere su molte testate giornalistiche di interventi dei colleghi. Ho rispetto per la loro impostazione, ma chiaramente divergo in merito alle finalità della presente legge.

Ritengo che siano aspetti che possono definirsi appieno come attività di riqualificazione e miglioria del patrimonio esistente, perché, ripeto, non vi è alcuna presunzione nel voler cambiare quella che è stata per tantissimi anni incuria urbanistica.

Penso che questa legge possa indurre ad una miglioria del patrimonio esistente, con una qualità visibile a 360 gradi. Una qualità che può essere frutto di una regolamentazione precisa e completa in termini estetici, urbanistici, di salvaguardia e di sicurezza, nonché anche di un approccio, in termini funzionali, di miglioramento delle prestazioni di vivibilità e di risparmio energetico.

Ritengo di dover sottoporre al Consiglio l’approvazione di questo importante strumento legislativo che - a dispetto di quello che può essere il pensiero rispettabile di molti - è atteso dai calabresi.

Vi è circa il 60 per cento dei calabresi che aspetta questa legge per poter avere un riferimento, ferma restando l’autonomia degli enti locali.

E’ una legge regionale che non impone niente a nessuno, se non di poter dare agli enti locali in primis che sono gli attuatori ed ai calabresi la possibilità di avere finalmente dopo tanto tempo uno strumento di sviluppo per l’asfittica economia calabrese e soprattutto una possibilità di miglioramento della qualità di vita dei calabresi e della domanda di abitazione nella nostra regione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Censore. Ne ha facoltà.

Bruno CENSORE

Presidente, poiché è stato protocollato un ordine del giorno relativo all’attentato subito dal parroco di Cetraro ed ai danneggiamenti alla chiesetta di Sorianello, chiedo se, dopo la discussione di questo punto, fosse possibile porne ai voti l’inserimento all’ordine del giorno per poterlo discutere successivamente.

(Interruzione)

E’ agli atti. Grazie.

PRESIDENTE

Si apre il dibattito. E’ iscritto a parlare l’onorevole Franchino.

Mario FRANCHINO

Così come è avvenuto qualche settimana fa nella Commissione consiliare, il gruppo del Partito democratico voterà contro la proposta di legge sul Piano casa, sulla quale abbiamo presentato emendamenti correttivi, ma anche osservazioni generali e particolari, in Commissione prima e, oggi, faremo altrettanto in Aula.

Il Piano casa, che è stato varato dal Governo Berlusconi nel 2009, è risultato essere un fallimento per l’incapacità di applicazione nei tempi e nelle procedure da parte dei Comuni e anche con riferimento alle leggi regionali; inoltre, non ha risposto alle motivazioni con cui era nato, cioè quelle di agevolare il settore produttivo e le imprese nella ripresa economica, tenuto conto che l’applicazione della legge si riferiva alla capacità del privato di spendere economie proprie per la riqualificazione edilizia con possibilità di variazione ed aumento di volume, previa messa a norma, secondo la normativa energetica e sismica, cosa che di fatto comporta impegni onerosi di spesa.

L’applicazione della legge, riferita a comparti di riqualificazione di aree urbane degradate, con la possibilità di sostituzione edilizia e cioè a scopo di edilizia sociale, di fatto non ha incontrato la disponibilità finanziaria degli enti di riferimento per gli investimenti.

In tutte le emanazioni regionali, il Piano casa si è scontrato con la incompatibilità con altri strumenti attuativi sottordinati o sovraordinati, quali i Piani comunali, i Piani provinciali, l’urbanistica regionale, perché, seppure prevista la deroga, di fatto nella possibilità di ampliamento e demolizione e ricostruzione, si rifaceva agli indici di riferimento, volumi, vani liberi, spessori, eccetera. Ciò ha creato regimi di incertezza nell’applicazione della norma.

Del resto, lo strumento della S.c.i.a., di contemporanea emanazione, non ancora adeguatamente applicato, ha incontrato ostacoli nelle procedure a carico degli uffici tecnici dei Comuni.

I finanziamenti disponibili, tra l’altro, sono stati trasferiti con ritardo e, spesso, non sono stati utilizzati a causa degli iter burocratici delle leggi, a dir poco convulsi.

Di fatto, nella sostanza, il Piano casa, come previsto nelle sue emanazioni dal 2009 in poi, è risultato essere un super condono programmato, in deroga a qualsiasi piano di tutela e pianificazione del territorio, incline all’obiettivo dell’aumento di cubatura edilizia e dell’ulteriore occupazione del suolo, a fronte di dati che rivelano la saturazione del territorio nazionale sul costruito.

In particolare, la Calabria è seconda solo alla Liguria per perdita di territorio permeabile, per l’ipercostruzione di residenziale. La Calabria e la Liguria sono le regioni del dissesto idrogeologico per eccellenza; conosciamo le recenti sciagure accadute in quella regione e le nostre, che sono sotto gli occhi di noi tutti. La Calabria ha un deficit di pianificazione ormai ventennale ed una emergenza territoriale in termini di dissesto idrogeologico e fragilità sismica, che anche dopo l’approvazione delle recenti e collegate leggi in materia, ha la necessità di confrontarsi sul territorio con l’applicazione riferita ai Piani strutturali comunali ed ai Piani di coordinamento provinciale.

Il Piano casa, al di là del rispondere alla vera necessità di un piano di edilizia sociale necessario, declina sui caratteri dell’aumento di cubatura e di edificazione. In particolare, con la modifica alla precedente legge del 2010, amplia il settore di applicazione anche al non residenziale e, quindi, manda in deroga qualsiasi livello di pianificazione. Ciò – Presidente, mi consenta – è estremamente pericoloso per le emergenze che sono emerse, ma anche per lo stato di evoluzione della pianificazione a carattere territoriale, che necessita di essere agevole, conclusa ed applicata, prima che derogata da altre norme.

Il Piano casa 2010 della Regione Calabria è stato impugnato dalla Corte costituzionale, a causa della carenza di regolamenti attuativi e, quindi, della impossibilità di azione della norma approvata. In particolare, con la modifica alla precedente legge del 2010, nell’articolato si fornisce ampio spazio all’ottemperanza delle norme collegate e riferite alla sicurezza sismica ed all’efficienza energetica, ma non si riferisce in termini – attenzione su questo – di strumenti attuativi operativi utili a regolamentare le procedure, visto che anche per riferirsi alle nominate norme collegate, occorre che Comuni e Province abbiano adottato completamente tutte le procedure per i decreti legislativi vigenti. Non si annulla, quindi, il rischio della carenza normativa già riferita al 2010.

La nostra Regione ha già in corso la modifica della legge urbanistica e dei relativi strumenti attuativi, ha procedure di Psc avviate a livello comunale che già devono adeguarsi ai livelli successivi, che hanno la necessità di aggiornare i Regolamenti edilizi, senza i quali nemmeno i decreti legislativi vigenti possono trovare riscontro; e il riferimento è sempre alla sicurezza sismica e all’efficienza energetica.

Quindi, in definitiva, anziché il Piano casa ormai di scarsa efficacia, si pone come imprescindibile, onorevoli colleghi, un’attività di pianificazione programmata sul territorio, che non si riferisca ad approvazione di norme che annullano o derogano a ciò di cui il territorio necessita con priorità. Occorre, con osservanza dei tempi e della successione nella emanazione delle norme sul governo del territorio, procedere per ordine, approvare e definire tutti gli strumenti di indirizzo politico e tecnico della legge urbanistica della Calabria, per liberare la successiva pianificazione a scala comunale, Psc e Regolamenti edilizi ed ottemperare ai decreti legislativi a carattere nazionale collegati. È necessaria congruità e riferimento con i documenti di indirizzo di pianificazione provinciale, con la compatibilità con scelte di indirizzo sovraordinate come il Qtr, approvazione regolamentazione con gli strumenti operativi che ancora non ci sono, della recente legge sull’abitare sostenibile che questo Consiglio ha già licenziato, con l’abrogazione dell’articolo 8 bis, come richiesto per impugnazione dalla Corte costituzionale. Necessita, quindi, di un documento di indirizzo per ottemperare alla normativa nazionale vigente sullo smaltimento di rifiuti da demolizione e costruzione, che si coniughi con la necessità della salvaguardia e sicurezza del territorio, per la quantità e la qualità dei materiali da rifiuto.

C’è la necessità, infine, di individuare norme finanziarie di sostegno all’attuazione degli strumenti per l’applicazione della norma e definizione di clausole valutative che impongano all’Assemblea regionale di valutare l’efficacia degli strumenti e la verifica negli anni.

Sono questi i motivi del no del gruppo Pd a questo provvedimento. Noi, del resto, volevamo un Piano casa per la crescita economica della nostra regione e non un doppione di legge urbanistica, anche perché una nuova legge urbanistica è in itinere ed è in discussione nella quarta Commissione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Orsomarso. Ne ha facoltà.

Fausto ORSOMARSO

Non sarò molto tecnico come è stato il consigliere Franchino e come tecnici sono stati gli emendamenti della minoranza presentati in Commissione; rispetto a questo credo che la Calabria, ma soprattutto i componenti della Commissione presieduta dal consigliere Dattolo debbano dire grazie al loro Presidente, considerato che la Commissione consiliare da lui guidata ha celermente – e risulta, tra l’altro, anche da organi di informazione nazionali, come il “Sole 24 ore” – non per una volta, ma per ben due volte, licenziato un testo di legge che tutte le regioni italiane hanno apprezzato, un provvedimento dell’allora Governo Berlusconi che va sotto il nome di Piano casa.

Per una volta la Calabria non è ultima nell’iter legislativo, perché troppo spesso leggiamo o sentiamo dire nel clima di antipolitica: “cosa fanno le istituzioni? Cosa fanno le Commissioni consiliari?”.

Al di là del tecnicismo, anche per la stampa che riporterà la notizia – e noto, caro Alfonso, che, purtroppo, viene sempre riportato il lato negativo, quello della cementificazione selvaggia –, io credo che, oggi, in Calabria, ma doveva essere anche per il passato, per le generazioni che ci hanno preceduto, intanto, ci fosse la necessità e l’urgenza di una legge che ridesse moto all’economia. Non so sinceramente se questa sarà una buona o una cattiva legge, tutte le leggi portano in sé il rischio di non aver approfondito e valutato ogni aspetto, ogni tematica, ogni possibile convergenza con piani urbanistici, regolamentari e tutto il resto.

Questa legge è un’opportunità. Che cos’è il Piano casa rivisitato alla luce del nuovo Piano di sviluppo? E’, per essere chiari, l’opportunità di andare in deroga agli strumenti che vincolano l’operato dei Comuni, di nuovi interventi edilizi; di andare in deroga con intelligenza perché si dice alle regioni – sono intervenute nel 2011 le Marche, la Liguria, il Molise, la Calabria non ultima – di fare una legge che, nel rispetto del quadro normativo, appunto Piani urbanistici, Psc, così per come sono trasformati, dia l’opportunità di far muovere l’economia.

Questa è una legge richiesta dall’Ance, dagli organi professionali che abbiamo ascoltato in Commissione e che hanno proposto emendamenti. Allora, licenziarla demagogicamente, perché questa è la cultura nuova di cui ha bisogno la Calabria, come la legge – come è stata definita, consigliere Dattolo, non lo so – della cementificazione selvaggia, è un obbrobrio intellettivo, non dico intellettuale.

E se, per una volta, sulla base di una nuova legge, la Calabria si può dividere, si deve dividere fra i buoni e i cattivi amministratori e, essendo una legge che va applicata dai Comuni, scopriamo, poi, nella cronaca calabrese che ci sono stati negli anni e continuano ad esserci pezzi di classe dirigente inadeguata, corrotta, incapace.

Questa è una legge che si poteva emendare con meno furore ideologico e, che, comunque, è stata emendata; ha visto una discussione, un dibattito ed è una legge su cui noi abbiamo la capacità, come minoranza e come maggioranza, di essere sentinelle sul territorio. Perché si dice in genere per tutte le leggi “fatta la legge, trovato l’inganno”, qui l’inganno su cui bisogna porre l’attenzione sono le scelte sui territori devastati, in cui si è costruito sui corsi dei fiumi, quando c’erano le leggi.

Vedete, la Calabria è stata distrutta nel tempo da intere generazioni di amministratori, tant’è che ci troviamo pure a dover intervenire su un dissesto idrogeologico immane; per dare degli esempi, pensando alla mia provincia, c’è San Giovanni in Fiore, amministrata da tempo dal centro-sinistra, che non è sicuramente un esempio. Pensiamo anche a Reggio Calabria, fatti salvi anche i nuovi strumenti su cui si è intervenuto costruendo una Calabria bella. Ed io – vedo di fronte il consigliere Principe – se penso a Rende, essendo ideologicamente non schierati, rappresenta un esempio di Calabria bella, con tutta una serie di disfunzioni che pure possono esserci in quella programmazione amministrativa.

Allora dobbiamo intenderci, gli scempi urbanistici, di cementificazione selvaggia non sono codicilli di regole, come può essere questa legge che oggi andiamo ad approvare, che è una grande opportunità per far rinascere l’economia; sono atti e comportamenti quotidiani di chi compie scelte e di chi autorizza nuova pianificazione. La nuova immagine della Calabria va affidata responsabilmente a noi stessi, alla cultura di uomini prima che di politici e di amministratori, se con questa nuova legge vogliamo o meno costruire una nuova Calabria, una Calabria del riscatto. Vi ho dato due esempi concreti, non a caso ho citato città da sempre amministrate da uomini di centro-sinistra, due esempi che sono uno all’antipodo dell’altro.

Penso che con questo nuovo strumento nuovi e vecchi amministratori delle nostre città, di centro-destra o di centro-sinistra, dovranno soltanto interrogarsi su quale modello prendere a riferimento e, se non ne troviamo in Calabria, possiamo trovarne in Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana e parlare meno il politichese, ma essere più pratici. La praticità, in Calabria, significa avere comportamenti leali, nuovi, soprattutto per le generazioni che arriveranno. Questo, Presidente, a difesa di un provvedimento che riteniamo giusto, che ridarà linfa senza incidere sulla spesa pubblica, ma con la spesa privata di chi ne sentirà la necessità, e l’accompagneremo con grande capacità di controllo e non con una visione ideologica che è appartenuta al passato e, secondo me, non deve appartenere al futuro.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole De Masi. Ne ha facoltà.

Emilio DE MASI

Sono stato particolarmente facilitato dall’intervento dell’onorevole Franchino, perché egli ha declinato, con perizia tecnica e con cognizione culturale, le ragioni salienti che inducono anche il gruppo di Italia dei valori ad esprimere il voto contrario su questa legge e non perché l’abbiamo mai definita in maniera grossolana, così come ha appena detto l’onorevole Orsomarso. Queste affermazioni non ci appartengono né tantomeno ci affidiamo, né negli interventi né in ogni pronunciamento che riguardi la vita dei calabresi e, quindi, il futuro della Calabria, a suggestioni ideologiche. Un’ideologia è una scelta prestabilita, cioè c’è un assecondamento o un rifiuto rispetto ad una scelta scontata fatta dal Governo. Non è così, noi siamo del tutto persuasi che questa legge non rappresenti una sorta di esito elaborativo rispetto ad una lettura attenta e onesta della realtà.

Vorrei dire – e me lo permetterà, consigliere Orsomarso – che ci intravedo – e lo dico con chiarezza – un pizzico di foga di amministrazione, cioè “purché si faccia qualcosa”, perché il caposaldo attraverso il quale teorizzate l’utilità di questa legge è esattamente quello di assicurare, in un momento di drammatica condizione economica e sociale della Calabria, un ristoro all’economia della nostra regione. A me, francamente, una simile affermazione, pare suscettibile di contrarietà assoluta tanto più che – ha ricordato anche questo l’onorevole Franchino – storicamente questa legge manifesta una sorta di fallimento che è sancito e certificato da dati di fatto e da documentate attività delle altre regioni; non solo, mentre nel resto dell’Italia una legge del genere può rivelarsi inutile, in Calabria può addirittura presentare – anche questo ha detto l’onorevole Franchino, me ne compiaccio e sottoscrivo – un’autentica pericolosità.

Poi, certo, altra cosa è il metodo. Indubbiamente, nelle dinamiche istituzionali, così come negli atteggiamenti politici più in generale, la metodologia è una delle architravi su cui si fonda una certa attività. Devo dare atto al Presidente della Commissione, di cui sono componente, di avere, con particolare generosità, esperito tutti i tentativi per avvicinare anche l’opposizione verso questa scelta e per conciliare, con una visione meramente tecnica, che è quella manifestata dagli ordini professionali, la portata definitiva del dispositivo che oggi dovremo approvare o meno. Ce l’ha messa tutta, è vero, noi stessi avevamo presentato alcuni emendamenti che sono stati in parte recepiti, allo scopo di mitigare questa portata che noi riteniamo, se non devastante, inutile e, comunque, pericolosa per il destino geomorfologico della Calabria.

Mettere in discussione, mettere in dubbio che la regione Calabria rappresenti la latitudine nella quale il disagio idrogeologico sia ormai un dato letteralmente riconosciuto, francamente, significa un po’ nascondersi dietro un dito, è esattamente così. Che, poi, il consigliere Orsomarso affermi che questo malcostume si è sviluppato attraverso sequele di decenni, nel corso dei quali hanno indifferentemente amministrato esponenti di uno schieramento e dell’altro, questo è un modo per confermare ciò che noi stiamo sostenendo, cioè la Calabria presenta drammaticamente una serie di emergenze, probabilmente la principale è esattamente quella del dissesto idrogeologico, proprio perché mette a repentaglio il futuro.

Ammesso che si riesca a realizzare un ristoro economico limitato all’economia calabrese, è ben poca cosa se questo va ulteriormente ad aggravare le ragioni che rischiano di farci intravedere il futuro privo di quel respiro e di quella nitidezza alla quale tutti dobbiamo auspicare.

Quindi, questo è il senso di un voto contrario; non c’entra la demagogia, non c’entra certamente l’ideologia, ma c’entra, semmai, una lettura della realtà che abbiamo non solo il diritto – checché ne pensi il consigliere Orsomarso – ma anche il dovere di cercare di leggere secondo le nostre vocazioni, la nostra formazione, la nostra cultura e la nostra sensibilità. Tutti questi elementi si compendiano in una scelta politica importante, così come quella che oggi dobbiamo definire e le abbiamo impiegate con franchezza.

Avevamo dichiarato la nostra contrarietà nel corso della precedente discussione, quando questa proposta era stata più canonicamente presentata attraverso l’elaborazione della Giunta regionale, poi culminata nella discussione in Consiglio. Tanto più lo facciamo oggi. Dichiariamo questa contrarietà, in quanto ci pare una riproposizione attraverso tentativi di nobilitazione mal riusciti, per cui davvero non ci avete convinto. La Calabria ha bisogno di ben altro – come diceva il consigliere Franchino – semmai di un Piano vero di riqualificazione ambientale.

E poi, ultima annotazione, che può apparire una sorta di richiamo decorativo rispetto all’assetto urbanistico, noi non vogliamo assolutamente che si consolidino ragioni che accrescano inestetismi, che sono diffusi in Calabria, di cui la regione è assolutamente costellata, perché questo pregiudica anche un certo richiamo che la nostra regione esercita per il suo paesaggio ed ineguagliabile bellezza.

Non sono citazioni né romantiche né retoriche; è davvero l’adesione ad una visione della regione che deve conservare i suoi beni veri, quelli più pregevoli, sui quali soltanto va fondata una politica che assicuri futuro.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Guccione. Ne ha facoltà.

Carlo GUCCIONE

Presidente, mi sarei aspettato un’autocritica questa mattina, in Consiglio regionale, da parte della maggioranza, che il 26 luglio del 2010, con enfasi, annunciava la sua volontà di adeguarsi al Piano casa 1 di Berlusconi, e lo ha fatto attraverso la legge numero 21 dell’agosto del 2010. La Calabria si è adeguata, facendo propri alcuni cardini del Piano casa del Governo di Berlusconi. E’ passato un anno e mezzo da quella data e quella legge è stata un vero e proprio fallimento.

Invito l’assessore ai lavori pubblici a dirci quali sono stati, rispetto a quell’adeguamento della Regione, gli interventi che si sono realizzati in Calabria. Neanche uno! Quelle aspettative, quell’enfasi non hanno prodotto una sperata corsa ad adeguarsi da parte dei cittadini, ad utilizzare quelle norme che erano previste in quella legge. Ma questo si è creato diffusamente in Italia, non è una peculiarità calabrese, la corsa alle domande del Piano casa in Italia, in particolare in Calabria, non ha avuto e non è stata adeguata alle aspettative. Diciamolo, non è decollata la richiesta.

Ancora oggi, che siamo alla terza generazione del Piano casa, anche gli adeguamenti più permissivi che sono stati fatti andranno a produrre, anche qui, un ulteriore fallimento, perché non è con regole più permissive, in campo di edilizia, che si mette in moto l’economia in Calabria e in Italia. Abbiamo bisogno di misure più strutturali, abbiamo bisogno di investimenti nell’edilizia sociale, nell’edilizia popolare, nell’edilizia agevolata, investimenti pubblici, che devono generare una capacità di mettere in moto le risorse private, in un territorio che è duramente colpito dal dissesto idrogeologico, in un territorio che è fortemente colpito da un abusivismo imperante da anni, da un utilizzazione del territorio senza regole, senza rispetto delle norme ambientali e delle norme idrogeologiche.

Siccome non è solo Carlo Guccione a dire queste cose, vorrei ricordare a tutti quanti voi che la Corte dei conti, il 23 dicembre scorso, ha depositato la relazione conclusiva dell’indagine sulla programmazione ordinaria dell’edilizia residenziale pubblica e sul Piano casa varato dal Governo Berlusconi. Sapete come conclude la relazione della Corte dei conti? Dice che è stato un vero e proprio fallimento, l’attuazione ha dato risultati assai modesti. Credo che non sia cambiato nulla, se non, in questa seconda fase o terza generazione, che abbiamo messo norme che vanno nella direzione di realizzare maggiore capacità discrezionale, un maggiore permissivismo, una maggiore deregulation, ma dubito, stante la crisi economica nazionale e internazionale, se non ci sono sostegni pubblici a riavviare il motore dell’economia e dell’edilizia in Calabria – e così anche in Italia – , dubito che saremo in grado con questo provvedimento di rimettere in moto un’economia di questo genere.

Sapete, 1 miliardo investito in edilizia – ci hanno spiegato i tecnici – significa creare oltre 20 mila posti di lavoro. E’ un settore importante, che deve e può rimettere in moto l’economia di una regione e di un Paese, a condizione che questo avvenga non utilizzando leggi di questo tipo che vanno nella direzione di inserire una deregulation che va ad aggravare lo stato della nostra regione sul terreno ambientale e idrogeologico. Invece, dobbiamo attuare una vera e propria politica che vada nella direzione di recuperare il vecchio patrimonio edilizio, i centri storici e di avere degli standard nuovi sul terreno abitativo, attraverso – e lo sottolineo – la mobilitazione di tutte le risorse che la Regione Calabria ha a disposizione nel campo dell’edilizia. Questa è la grande e vera rivoluzione, se vogliamo mettere in moto l’economia, attraverso una sfida che dobbiamo lanciare ai privati, che va nella direzione di aumentare la qualità dell’abitare, delle scelte urbanistiche, della forte capacità di mettere in moto un processo virtuoso che corregga errori storici che la nostra regione ha sempre sofferto.

Quindi al bando i facili ottimismi. State per approvare, col nostro voto contrario, in questo Consiglio regionale, una legge che non farà fare nessun passo in avanti all’economia con il rischio che alcuni interventi – quei pochi che si faranno – andranno ad incidere negativamente sul terreno delle scelte urbanistiche.

La vera sfida che vogliamo lanciare in questo Consiglio regionale è quella di avere la capacità - attraverso un monitoraggio che bisognerà fare di tutte le risorse pubbliche disponibili che la Regione Calabria ha in questo campo – di avere un piano che ci permetta di avviare un programma di edilizia sociale e abitativa che sia in grado di sommare le risorse pubbliche a quelle private di cui anche la Calabria dispone.

Da questo punto di vista, ritengo che abbiamo perso una nuova occasione per scrivere una pagina che vada nella direzione di interventi in grado di incidere in questa crisi strutturale.

Sono del parere che questa sia una legge pericolosa sul terreno del decalogo dell’urbanistica, una legge pericolosa per la cultura urbanistica che trasuda e che sarà priva degli interventi che questa legge si prefigge. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Loiero. Ne ha facoltà.

Agazio LOIERO

Grazie, Presidente, ho voluto essere qui presente – confesso di aver la febbre ma non voglio fare l’eroe - perché mi sembrava giusto esser qui e testimoniare una posizione per quanto piccola e minoritaria.

Sono qui per votar no a questa legge e perché resti agli atti, per quello che serve, non penso che i posteri si occuperanno molto di noi. Ma è giusto che in certi passaggi cruciali ci sia la posizione di tutti quanti.

Il tema che abbiamo di fronte è importantissimo e penso che sia cruciale per la vita dei calabresi. Forse come calabresi non ci rendiamo conto di quale sia il giudizio su di noi e sul nostro territorio. Per esser franchi è possibile che sia esagerato, ingiusto ma per tanti versi anche verosimile.

Sono convinto che non è solo la criminalità organizzata che assimila tutti noi in un unico giudizio a far la differenza. Non è così.

Certo, la criminalità assemblando tutti finisce per costruire una ingiustizia assurda, ma è la condizione in cui versa il territorio che fa poi da specchio alla criminalità. Se uno viaggia sul treno – anche se non ci viaggia più nessuno – e va Praia a Mare ad Amantea o anche sulla parte ionica trova una serie di case sulla spiaggia, case abusive, talvolta case che rimangono per decenni con i ferri che fuoriescono.

Tutto sembra improvvisato ed anarchico su questo territorio e quasi sempre sembra abusivo e comunque fuori da ogni contesto di armonia del territorio. Di un contesto logico, a parte le costruzioni che spesso sono bruttissime e spesso sul mare, come dicevo.

Sarebbero delle costruzioni da sanzionare per la bruttezza oltre che per la illegittimità.

Questo comporta – l’ha detto qualcuno, mi pare il collega Orsomarso – che si pone in essere una violenza al paesaggio che una volta modificato lo è per sempre; è difficile, il paesaggio non si recupera.

Invece chi ricorda la Calabria di un tempo – non che l’abbia vista – ma uno che la ricorda attraverso i libri, le foto, le pitture ed i quadri trova che c’era una Calabria bellissima.

Faccio una confessione personale: ci sono percorsi che non faccio più perché sono un dolore allo stato puro. Non passo più proprio dove abita il consigliere Dattolo, perché non mi va di vedere il fiume Neto in quelle condizioni da noi distrutto. Acqua rubata lungo il percorso e tutte le altre cose anarchiche di questo territorio.

Poi, obiettivamente in questo territorio ci sono state le alluvioni, i cataclismi, i terremoti che ne hanno modificato l’assetto dello stesso, ma deve restar fermo il fatto, Presidente, che la più grande devastazione l’abbiamo commessa proprio noi.

Ora una Assemblea che legifera, questa storia deve tenerla a mente perché altrimenti è una tragedia.

Sono convinto che i sindaci, in questo nostro territorio, sono stati spesso violentati, sono apparsi deboli e sottoposti ad una pressione sociale fortissima, ad una pressione criminale. Intendiamoci, poi ci sono anche coloro che nei paesi hanno la necessità di avere una casa, legittimamente, è una necessità a cui correre incontro, ma spesso la pressione è stata terribile e devo dire che pochi sindaci hanno lungo l’arco dei decenni, resistito.

A quei sindaci che hanno resistito dovremmo dare una medaglia al valor civile, secondo me.

Abbiamo profanato un patrimonio di bellezza straordinaria, una bellezza varia così come ce la raccontavano i viaggiatori del grand tour. Una bellezza che oggi con il cambiamento radicale dell’economia e dei suoi flussi, sarebbe qualcosa da sfruttare al meglio.

Abbiamo seguito per anni e per decenni l’acciaio, la chimica, il quinto centro siderurgico, eppure non sapevamo – è stata una nostra colpa, intendiamoci – che la vera e grande economia l’avevamo in mano proprio noi con un territorio bellissimo da offrire.

Oggi l’economia non è fatta più di oggetti fisici, di acciaio, di cibo o di automobili ma, oggi, l’economia vende salute perché la vita si è allungata, vende attrezzature mediche raffinatissime e vende divertimento. Vende, appunto, proprio la bellezza.

Pensate a quanta varietà di bellezza abbiamo sprecato.

Sono convinto che questa nostra regione è cresciuta in questo dopoguerra sotto la spinta di forze irrazionali che hanno creato capitali ma anche veleni, consumi abbondanti ma anche mostri urbanistici.

Per questo abbiamo abbattuto più di un “mostro” nella passata legislatura con tutte le difficoltà che tutto ciò comportava.

Ho fatto questo lungo preambolo, Presidente, per dire che questa legge così com’è con tutti gli sforzi fatti dal Presidente della Commissione è una legge che risulta non votabile, c’è un eccesso di volumetria in un territorio che ha registrato tragedie grandi e ne avremo altre purtroppo.

Non si tratta di essere uccelli del malaugurio ma ne avremo altre se si continua così perché, poi, la natura si vendica. Approvarla in questo momento , può dare sfogo ad alcuni istinti nostri che invece bisognerebbe reprimere perché più di uno – chiunque ha parlato oggi – ha fatto un riferimento al dissesto idrogeologico su cui abbiamo investito parecchio, ma anche voi da quel che vedo.

E’ un dissesto con cui conviviamo. Mi sono permesso, Presidente, non la voglio fare lunga, di fare una comparazione sinottica delle due leggi ed ho visto che le differenze sono tantissime e le voglio proprio ricordare affinché rimangano registrate.

Articolo 1, comma 2. La legge del 2010 parlava vagamente di deroga alla programmazione urbanistica locale e si riferiva solo ad interventi di ampliamento, di demolizione e di ricostruzione.

Nell’attuale proposta di legge si precisa la deroga ai regolamenti comunali degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e si disciplina l’esecuzione di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Riqualificazione di aree urbane degradate, sostituzione edilizia, ampliamento, demolizione e ricostruzione.

Articolo 2. Nella legge vecchia si riferiva agli obiettivi della legge. Nella proposta attuale all’articolo 2 viene aggiunto un intero comma sulla deroga agli strumenti urbanistici relativa a disposizioni sui limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati.

Articolo 3. Su definizione e parametri rispetto all’altra legge questa viene estesa dagli edifici residenziali agli edifici non residenziali.

Al paragrafo c) sulla volumetria esistente vengono aggiunti i volumi accessori o pertinenziali. Al paragrafo e) vengono specificate le cubature. Nella proposta si aggiungono i muri perimetrali, i solai, i vani scala, i paragrafi. All’articolo 4 si sostituisce il comma 1.

Nella vecchia legge il limite degli interventi straordinari di ampliamento era di un massimo di 200 metri cubi di volume e di 60 metri quadrati di superficie lorda per unità abitativa; nella proposta attuale i metri quadrati di superficie interna diventano 70.

Questo non va.

Viene inoltre consentita la variazione della destinazione d’uso. Questa è una cosa grave ed il paragrafo è del tutto nuovo. Si prevede l’ampliamento su unità immobiliari non residenziali entro il limite del 20 per cento.

Questo per unità immobiliare fino ad un massimo di 200 metri quadrati. In caso di destinazione d’uso produttivo i limiti sono aumentati al 25 per cento.

Al comma 3 vengono aggiunti i paragrafi. Lo stesso all’articolo 5 sugli interventi straordinari di demolizione di costruzioni. Al comma 1 viene aggiunto il paragrafo f) che aggiunge gli edifici a destinazione non residenziale. Se la destinazione d’uso finale delle unità immobiliari è almeno al 70 per cento residenziale.

All’articolo 6 sulla ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione, al comma 5 vengono aggiunti il 5bis, il 5ter, il 5quater, il 5quinquies, il 5sexies che disciplinano il recupero abitativo dei sottotetti, piani seminterrati ed interrati.

Al comma 8 della legge precedente il termine della delibera del Consiglio comunale da adottare era di 105 giorni ma oggi è ridotto a 60.

Non vorrei dilungarmi, potrei leggere ancora all’articolo 8, al 9. In sostanza, Presidente, si tratta di un atto fortemente pericoloso per un territorio come quello della Calabria. Siamo in presenza di una norma che contrasta con la fragilità della situazione idrogeologica della nostra regione che non necessita di nuove unità abitative o di un consumo del suolo. E’ una norma che complessivamente non prende nella giusta considerazione quel bene comune che è il territorio e che – ripeto questo concetto – una volta modificato non rientra mai più nei parametri originari della bellezza.

In particolare si amplia il settore di applicazione al non residenziale e quindi si manda in deroga qualsiasi livello di pianificazione.

Concludo: signor Presidente, come si diceva, le modifiche principali riguardano i maggiori volumi destinati a fabbricati non residenziali.

Inoltre la legge precedente riguardava i fabbricati con autorizzazioni o sanati. Con questa nuova legge si consente di sanare anche dopo la data di entrata in vigore della legge e quindi anche se non è stato avviato il condono, lo si può avviare e dopo presentare una richiesta per ampliamento.

E’ una forma di sanatoria surrettizia. Chiudo qui, Presidente, e dico che noi abbiamo tutti gli occhi addosso. Vedo che molte delle nostre leggi – quasi l’80 per cento – vengono respinte e vengono richieste delle modificazioni.

Credo che su questo tema sia opportuna una maggiore dose di riflessione, perché questo non è un tema che potete approvarvi da soli ma su questo tutti dovremmo poter convergere ma così, obiettivamente, è difficile convergere.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Mirabelli. Ne ha facoltà.

Rosario Francesco Antonio MIRABELLI

Grazie, signor Presidente, credo che l’onorevole Loiero abbia illustrato bene quali siano le perplessità e i limiti di questa legge che affronta, senza dubbio, un tema scottante ed anche abbastanza importante.

Il piano della casa per il quale oggi siamo qui a discutere è un argomento che, in una regione come la nostra, non è di secondaria importanza ma diventa fondamentale e di primaria importanza.

Leggendo, accuratamente, la legge nel suo insieme, nei vari articolati, nei vari commi e sottocommi si evidenzia, chiaramente, la necessità di voler dare risposte ad un territorio il cui patrimonio edilizio è antico e vetusto. Per alcune parti – lo diceva bene l’onorevole Loiero – è quasi violenta rispetto al contesto orografico, geografico ed urbanistico di questa nostra regione, rispetto a quella che era la regione di un tempo.

Dall’altro lato si evidenzia uno sforzo maldestro, dal mio punto di vista, per quanto attiene al cercare di rilanciare un settore – quale quello dell’edilizio –, quello dell’industria delle costruzioni, così si chiama tecnicamente, che in Calabria per anni è stato forse il settore economicamente trainante, più forte, principale rispetto ad oggi in cui versa in una situazione stagnante e che – purtroppo – fa annoverare degli arretramenti sia in termini di imprenditoria che di economia specifica.

E’ ovvio che l’economia di una regione non può basarsi esclusivamente su una necessità di andare ad implementare e ad incrementare il numero delle unità abitative, dei nuovi palazzi.

Questa impostazione deve, per forza, rispondere ad un concetto semplice dove una domanda c’è ed alla quale è necessario dare una risposta e quindi creare una offerta. Qualora ci fosse in Calabria necessità di domanda di ulteriori abitazioni si farebbe bene – nell’ambito di norme ben precise che già esistono - a dare sfogo a livello comunale per poter redigere una nuova edilizia o un rafforzamento dell’edilizia.

Credo che, in Calabria, questa questione di nuova cementificazione non sia più sostenibile. Non è sostenibile sotto il profilo del dissesto idrogeologico e non è sostenibile sotto l’assenza totale di domanda.

Anzi in Calabria, da tutti i dati, abbiamo un incremento smisurato rispetto alla popolazione di unità abitative. Ci sono comuni che annoverano 200-300 mila unità abitative che sì e no vengono coperte nel periodo turistico che è quello estivo dopo di ché sono deserte, nei restanti periodi.

E’ ovvio che non possiamo pensare di poter unire in maniera esaustiva e quanto meno legittima le due cose. Pensavo che con questo “Piano casa” si mettesse mano effettivamente, Presidente, a quelle che come finalità sono incluse nell’articolo 1, soprattutto al comma 2.

Cioè aggiustare quegli scempi del passato, cercare di mettere in riga i manufatti nel senso di poterli caratterizzare in termini di sicurezza e di potenziamento delle normative che guardano all’eco-residenzialità – ed abbiamo fatto una legge specificatamente su questo – , proprio per far sì che da un lato si potesse riattivare l’industria edile, quindi tutte quelle maestranze di cui siamo abbastanza ricchi in termini di professionalità e rimetterle sul mercato, e dall’altro lato cercare il risparmio energetico, l’eco-compatibilità ambientale e quant’altro per innovarci in positivo cercando in tutti i modi di dare le risposte che sono risposte di modernità.

In realtà, si va al di là di quelle finalità che sono messe per iscritto, e mi riferisco in modo particolare alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione, giustissima, delle aree degradate urbane, alla sostituzione edilizia per i vecchi manufatti sono tutte cose giustissime verso le quali non potremmo dire di no.

Dov’è che si è voluto molto probabilmente strafare e allargare le maglie andando oltre quelli che sono i limiti che era giusto e doveroso darsi? A tutti interessava rimettere in sesto e aggiustare il patrimonio edile calabrese nel migliore dei modi che è frutto – badate bene – anche di un fatto storico: quello di non aver in tempo recepito – i comuni – le linee e le attuazioni dei piani regolatori generali.

Molti comuni soprattutto quelli costieri sono andati avanti con piani di fabbricazione che sapevamo benissimo essere abbastanza permissivi, duttili e anche troppo elastici, che hanno dato vita ad un patrimonio edilizio che è quello che è.

Allora il problema dove cade, Presidente Dattolo? Cade nel momento in cui in questa integrazione, in questi cambiamenti rispetto alla legge numero 21 del 2010 ci troviamo ad esaminare, nello specifico, la questione dell’ampliamento. Un ampliamento che è esagerato in termini volumetrici.

Ma attenzione, cozza anche violentemente con quelle che sono le immagini di tipo architettonico a cui siamo abituati nei nostri palazzi.

Dovete sapere che nei comuni ci sono state intere battaglie spesso contro un parziale abusivismo, quelle contro la chiusura dei balconi. Perché attraverso la chiusura dei balconi, dei terrazzi aumentava, di fatto, la volumetria.

E’ ovvio che oggi andandolo a legalizzare molto probabilmente, i comuni avranno un maggior ritorno economico e basta pensare all’Imu, alle tasse e ai tributi sui rifiuti solidi urbani, sulla spazzatura che si pagano in base ai metri quadri.

E’ ovvio che le bellezze architettoniche di alcuni palazzi diventerebbero come dei cubi, immaginiamo un palazzo dove tutte quante le unità abitative che riescono a stare all’interno – soprattutto i microappartamenti – riescono a chiudere tutti quanti i balconi :diventano un cubo di memoria Soviet di un tempo. Quindi, diventa un qualcosa di inestetico dal punto di vista architettonico.

Questa amplificazione delle volumetrie sul residenziale è ancor peggiore rispetto al non residenziale, per semi-residenziale perché il semi residenziale può dar la possibilità di portare le unità abitative qualora ne abbiano i requisiti ad un incremento – come diceva giustamente, l’onorevole Loiero – quasi sino a 200 metri quadrati in più rispetto ad ogni singola unità abitativa.

E’ ovvio che c’è una preoccupazione al di là del fatto che ci sono le deroghe rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali. Anche su questo faccio un inciso.

Da un lato si pensa, all’inizio di capire, che i comuni vengano espropriati della loro capacità di potestà, di indirizzo e controllo, di scelta sul proprio territorio, di quelle che sono le scelte riguardanti l’edilizia stessa. In realtà è una parziale ed effimera deroga perché all’articolo 6, comma 8 si evidenzia chiaramente che a distanza di 30-60 giorni rispetto all’eventuale o sicura approvazione da parte della maggioranza di questa legge, i Comuni possano mettere in campo dei provvedimenti in cui si può limitare l’intervento dell’applicazione della stessa nel contesto del proprio territorio.

Di fatto diventa una deroga parziale, neanche totale, una deroga che deve trovare l’assunzione da parte dei comuni, l’accettazione di una impostazione che viene dal Consiglio regionale.

E’ ovvio che mi sarei aspettato un qualcosa di diverso. Pensavo che questo potesse rappresentare un momento importante per cercare, in tutti i modi, di mettere mano non solo a questioni di ampliamento e di sopraelevazione, di chiusura di scale, di chiusura di balconi, di realizzazione di nuovi manufatti accorpati.

Non è escluso, ad esempio, anche sui condomini, la possibilità di poter ampliare con corpi aggiunti – l’importante è che ci sia il parere del comune – il numero di appartamenti per unità abitativa ed addirittura variare anche le destinazioni d’uso.

Secondo me si sta forzando troppo la mano e si sta andando verso un permissivismo che è troppo esagerato. Avremmo dovuto fare un qualcosa di diverso, cercando di mettere a regime il patrimonio edilizio, mettendolo in sicurezza. Cercare sì di andare ad abbattere i manufatti che ormai sono usurati e non sono più in condizioni di sicurezza e di stabilità strutturale anche con le premialità, abbattimento e ricostruzione.

Ma, secondo me, il fatto stesso che questa legge abbia sposato soprattutto in questi aspetti che oggi ci vengono presentati, più che altro la volontà ad andare a fare incrementi ulteriori di volumetria, secondo me rappresenta un limite per il quale la Calabria non si può permettere una ulteriore cementificazione; anche perché, ripeto, c’era molto e c’è molto da fare sul patrimonio edile esistente oggi in Calabria, che va rimesso a norma, ristrutturato, rafforzato, ammodernato, abbellito e contestualmente va anche modernizzato per quanto riguarda le spinte che ci vengono dall’Europa e di cui noi stessi ci siamo dotati, circa 3-4 mesi fa, approvando la legge sulla eco-residenzialità, cioè sulla residenza eco-compatibile a risparmio energetico ed anti-inquinante.

Bastava utilizzare queste finalità specifiche, evitando incrementi volumetrici che ci espongono, sicuramente, ad un aumento della cementificazione.

Capisco che questo aspetto è importante anche per questioni di tipo economico e di ritorno per i Comuni, perché incrementando le unità abitative in termini di volume e di metri quadrati, aumentiamo, anche per il cittadino, la contribuzione per l’Imu, la spazzatura e quant’altro.

Penso, però, che una regione come questa abbia necessità, oggi, attraverso questi momenti importanti, attraverso questo passaggio importante sul piano della casa di cercare di fare un rendiconto della situazione, uno screening di quella che è la situazione oggettiva che è sotto gli occhi di tutti e che spesso ci viene rinfacciata da altre regioni. E quindi per limitare le finalità specifiche che avrebbero dato sfogo, sicuramente, ad una riattivazione del settore edile e a quelle cose di cui la Calabria aveva veramente bisogno.

Consentitemi di dire che l’ampliamento è un qualcosa di inaccettabile in una regione di questo tipo. Per cui, per questo motivo, per quanto mi riguarda sono costretto con molta tranquillità e chiarezza a votare contro questa proposta di “Piano casa”.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Signor Presidente, gli interventi che hanno preceduto il mio da parte di tutti i gruppi di minoranza in questo Consiglio regionale -naturalmente mi riferisco in modo particolare ai colleghi di gruppo, Franchino e Guccione, che hanno sostenuto le nostre battaglie anche in sede di Commissione- hanno esplicitato, ben supportati dal consigliere De Masi ed in modo ampio ed arioso dall’onorevole Loiero ed in modo qualificatamente tecnico dall’onorevole Mirabelli, ed evidenziato ampiamente le motivazioni per cui voteremo contro questo provvedimento.

Limitarci, però, ad esprimere un voto contrario obiettivamente non soddisfa anche una esigenza di coscienza che ognuno di noi ha, per cui da questi banchi viene anche l’invito, che è stato già fatto in modo garbatissimo dall’onorevole Loiero, di ritirare questo provvedimento, di ripensarlo e di mettere in piedi un provvedimento che sia utile realmente alla nostra regione.

Vedete, a parte le nostre specifiche colpe come amministratori delle istituzioni locali, a parte la rilevantissima responsabilità dello Stato centrale che ha fallito nelle materie di sua competenza, e citiamo sempre perché sono più significative la mancanza di sicurezza e l’arretratezza delle infrastrutture, è dimostrato dalla storia di questi anni che il sud non è riuscito a mettere in piedi politiche virtuose perché non siamo stati mai capaci di pensare ad uno sviluppo che si basasse sui punti forti che le regioni meridionali – in questo caso particolare la Calabria – possono esprimere.

Ci siamo sempre fatti influenzare da ipotesi di sviluppo nate per altri luoghi e per altre situazioni. Ipotesi di sviluppo importati – lo ha detto già Loiero – che hanno fatto registrare un grande fallimento.

A volte dai fallimenti possono nascere cose buone come è successo per Gioia Tauro. Tutti sappiamo che il porto di Gioia Tauro era nato per il fantomatico “quinto centro siderurgico” mentre la siderurgia batteva colpi in tutta l’Europa.

In questa fase, allora, dove noi sosteniamo legittimamente che l’Italia può riprendere a crescere se cresce il Mezzogiorno, mi auguro che il Governo dei tecnici, che sino ad ora, in una situazione di grande difficoltà, ha fatto bene ma che rappresenta una sorta di anomalia perché, normalmente, nei Paesi democratici sono i conservatori che fanno le politiche di risanamento e poi i riformisti progressisti che guidano le politiche di crescita, possa operare bene.

Qui, insomma, c’è un po’ di confusione e speriamo di arrivare al traguardo del 2013 con un Paese che si è rilanciato. Il Ministero dello sviluppo e delle infrastrutture con una indicazione politica sembra aver capito finalmente che, per esempio, al sud servono le infrastrutture.

Dalle regioni meridionali, allora, deve o no partire una qualche idea di uno sviluppo che pensiamo, progettiamo, ideiamo e proponiamo dalle nostre regioni? Ebbene, per non farla lunga, questa legge accresce obiettivamente in modo più negativo le tendenze che hanno portato al fallimento di settori che potevano essere trainanti come il settore del turismo.

Condivido quanto sostenuto dal collega Guccione ma aggiungo che dobbiamo capire cosa significa sviluppo e cosa fa sviluppo, anche in questa fase di crisi globale.

Una domanda: ma voi ritenete e possiamo ritenere che, ammesso che questa legge trovi attuazione, che il rilancio dell’edilizia significhi rilancio dello sviluppo? E’ una domanda che ci dobbiamo porre perché, tanto per restare in tema, se il rilancio dell’edilizia continuerà a deturpare le nostre bellezze naturali, il nostro paesaggio, le nostre coste, perché succederà inevitabilmente, avremo messo in piedi un meccanismo perverso che nasce per creare sviluppo e crea sottosviluppo.

Parlo della mia provincia. Il Tirreno cosentino come bellezza naturale non aveva nulla da invidiare alle zone costiere più belle della Calabria e del Paese.

Lì si è fatta una scelta di sviluppo assurda: la politica della seconda casa.

Abbiamo pensato ad un turismo che avremmo dovuto alimentare noi stessi come calabresi, ed in questo caso come cosentini; naturalmente questa politica ha portato al fallimento. Lo diceva Mirabelli: ci sono case che sono sfitte per 11 mesi l’anno.

Tale legge vuole continuare questa perversa politica mentre se fossimo in grado di immaginare uno sviluppo pensato, ideato, progettato e proposto in Calabria, dovremmo pensare a grandi investimenti nelle infrastrutture, a riqualificare le nostre città, a favorire il riuso dei centri storici, la valorizzazione dei nostri beni culturali, lo sventramento di alcune parti delle nostre città e la ricostruzione con un nuovo disegno urbano. Favorire il tessuto urbano con un disegno urbano moderno che può attrarre e rendere più forti le nostre città perché le città quando sono ordinate rappresentano anche una potenza economica dal punto di vista attrattivo.

Questo è lo sviluppo che mette in moto un meccanismo di crescita.

Riconosco che il settore dei lavori pubblici in un periodo di crisi deve favorire, può favorire l’investimento nei lavori pubblici, la ripartenza della crescita, ma parliamo di lavori pubblici, non parliamo di edilizia e, quindi, di urbanistica.

Vedete, l’errore ottico in cui è incorsa la maggioranza è di aver fatto un po’ di confusione tra i lavori pubblici e l’urbanistica perché è fuor di dubbio che l’investimento nei lavori pubblici crea sviluppo. Non è detto che l’investimento disordinato dell’edilizia crei sviluppo.

Di grazia, qui c’è l’assessore all’urbanistica che dovrebbe battere un colpo al tavolino parlante e dirci a cosa servirà la proposta di modifica della legge urbanistica se oggi approverete una legge urbanistica temporanea fino al dicembre 2014.

Caro onorevole Aiello, quando i buoi scappano dalla stalla – forse questo dovreste dirlo anche a qualche vostro esponente che guida qualche città della Calabria – guardate che i buoi non ritornano nella stalla con un semplice fischio.

Se questa legge venisse attuata sarebbe del tutto superfluo metter mano alla legge urbanistica perché il disastro della Calabria sarebbe irrecuperabile.

Guardate, questa mia tesi è rafforzata anche dall’ultimo emendamento che avete fatto circolare in Aula che modifica l’articolo 65 della legge urbanistica, in materia di validità degli strumenti urbanistici, nel corso delle procedure del piano strutturale comunale. A dimostrazione che nel momento in cui questa legge diventerà vigente, della legge urbanistica potremmo fare tranquillamente a meno.

Se il dato è questo, nessuno può venire a dire ai calabresi che questa è una legge che produce sviluppo perché abbiamo visto che lo sviluppo in materia di costruzione si può produrre in modo diverso attraverso una sana politica delle infrastrutture e dei lavori pubblici - non è il caso di dilungarsi sulle questioni di natura tecnica, sono state già dette-.

Immagino cosa può succedere nelle nostre città.

Questo non è un miglioramento della precedente legge regionale numero 21 ma è un ulteriore peggioramento ed appesantimento. Vorrei ricordare in questa sede alla Presidenza del Consiglio che in sede di coordinamento formale si fece una grande forzatura perché approvammo in quest’Aula un emendamento a firma anche degli onorevoli Aiello e Gentile, emendamento ideato e presentato dal gruppo del Partito democratico, primo firmatario, per il ruolo che immeritatamente mi trovo a svolgere, l’onorevole Sandro Principe, che limitava l’aumento volumetrico del 20 per cento ai fabbricati con una volumetria non superiore a mille metri cubi e con un’altezza di 7 metri dal piano di gronda.

Abbiamo approvato in Aula questo emendamento, poi è venuto fuori un testo del tutto diverso, così come, purtroppo, caro Presidente dell’Assemblea, accade spesso in questo Consiglio regionale.

Oggi per migliorare, ma migliorare spesso vuol dire peggiorare nella materia che stiamo trattando, si va a rendere operativo quel cambiamento che si è verificato in relazione a quell’emendamento perché lì fu inserito il condominio, il palazzo come beneficiario del 20 per cento ma con delle modalità e delle indicazioni che erano impraticabili.

Viceversa, purtroppo, se questa legge venisse approvata, l’aumento del 20 per cento sarà un aumento generalizzato sul territorio regionale. E quindi riguarderà anche i palazzi, altro che riqualificazione delle aree degradate, altro che miglioramento architettonico degli edifici!

Caro amico, consigliere Mirabelli, non si tratta solo di chiudere le terrazze o i balconi o le verande. In alcuni casi sarà stravolta l’architettura dei fabbricati per avere quel 20 per cento in più. Non solo ma che la legge abbia una finalità speculativa è dimostrato dal fatto che con questa normativa si potrà aggiungere il 20 per cento della volumetria del fabbricato accanto al fabbricato; cioè si potranno costruire dei mini fabbricati, pari al 20 per cento dei mini fabbricati, figli con una volumetria del 20 per cento accanto alla volumetria del fabbricato mamma. E andiamo così a migliorare, caro Presidente Dattolo.

Ti stimo ed apprezzo il tuo impegno istituzionale perché riconosco che sei una persona che ama molto il suo lavoro e profonde le migliori energie anche con passione ma così andremo a distruggere il disegno delle città.

Vi immaginate le nostre città, il fabbricato mamma con a fianco il fabbricato figlio con una volumetria del 20 per cento? Sono situazioni veramente improponibili e cito questo aspetto ed aggiungo a questo la questione delle demolizioni e delle ricostruzioni.

Non sono contrario per principio alla demolizione e ricostruzione. Condivido che si dia un premio a chi ricostruisce e demolisce se questa demolizione e ricostruzione viene inserita in un disegno di riqualificazione di un quartiere, di un pezzo di città, di una città.

In questo modo, come è concepita questa legge, non si tratta di fare una operazione di questo tipo. Andremo ad inserire volumetrie abitative nelle zone industriali.

Guardate che avete inserito una norma pericolosissima perché avrete dato come premio alla demolizione e ricostruzione la possibilità di cambiare il 50 per cento della destinazione d’uso.

Mi rivolgo anche ai consiglieri di minoranza, al Presidente Scopelliti ed alla intera Giunta. Se la Calabria si può presentare al cospetto della Nazione come un grande perché anche i grandi che hanno prodotto grandi errori possono essere considerati grandi sotto un certo aspetto. Ci presentiamo al cospetto della Nazione.

Vi immaginate cosa accadrebbe in un Comune dove ci sono molti interventi dal punto di vista produttivo e penso, per esempio, all’area di Rossano-Corigliano o del lametino, all’area urbana di Cosenza, nelle cui aree industriali ci sono centinaia di aziende? Questo, l’assessore Caridi, lo sa benissimo.

Ve l’immaginate che attraverso una speculazione si andranno a demolire i fabbricati nati per recepire interventi produttivi, commerciali o artigianali e il 50 per cento della volumetria di questi fabbricati, cambiando la destinazione d’uso, come questa legge consente, possono essere destinati ad abitazione?

Pensiamoci un po’ prima di scegliere determinate soluzioni che reputo di una gravità enorme e che va a sconvolgere – questo lo voglio dire e poi chiudo –anche la ratio del Decreto Sviluppo.

Quando studiavamo nelle facoltà di giurisprudenza la prima cosa che ci hanno sempre insegnato è che per applicare una legge, prima di applicarla, per capirla, bisogna ascendere alla ratio della legge.

Ebbene, quando nell’articolo, che mi pare sia il numero 5, perché sono sempre gli articoli 5 che creano problemi, debbo dire pensando a massime antiche, si dice “al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni omogenee...”.

Andiamo a degradare le aree che non sono degradate! Perché, egregi signori, quando ad un fabbricato di 20 mila metri cubi andiamo ad aggiungere o, nell’insieme, distruggendo l’architettura, ammesso che ci siano 24 mila metri cubi, oppure piazziamo a fianco un fabbricatino di 4 mila metri cubi, non lottiamo il degrado ma diventiamo produttori di degrado.

Mi rivolgo agli amici della maggioranza, al Governo, al Presidente Scopelliti: pensiamoci un pò prima di licenziare un testo di questa gravità.

Perché vedete – è l’ultima battuta che mi permetto – sorvolo sui sottotetti e sui seminterrati, ma veramente in una regione come questa con i problemi che ha andiamo a sanare tutto? Capisco quanto sostenuto da Dattolo: migliorare le tecnologie dei fabbricati; siamo certi delle norme antisismiche e di quelle che assicurano che non si andrà ad incentivare il degrado idrogeologico. Veramente vogliamo mettere nelle mani di un singolo progettista - ho grande rispetto dei progettisti e degli organi professionali – il timbro di antisismicità di un fabbricato o di certezza e stabilità del terreno, dell’area di sedime su cui si andrà a costruire?

Sappiamo tutti che in Calabria chi determina tutto è il committente. Quanti bravi professionisti, architetti ed ingegneri sono andati a volte alla interpretazione più benevola per il committente della legge perché in momenti così difficili, ma anche in altri momenti, il committente ha dettato spesso legge?

Ho conosciuto pochi professionisti che rispetto a determinate indicazioni hanno avuto l’autonomia e la forza di dire no al committente.

Ve li immaginate questi provvedimenti e queste iniziative che possono essere portati avanti con una semplice S.c.i.a, riducendo addirittura il termine di controllo dei Comuni? Vogliamo dare ai nostri Comuni che brillano per la loro debolezza questa grande responsabilità? Perché mi direte “se c’è una S.c.i.a il Comune in 30 giorni, oggi, invece dei 60, se passa questa legge, può andare e controllare e dare un provvedimento negativo”.

Ma di grazia, signori, se la Calabria sarà invasa da S.c.i.a, quale controllo in 30 giorni? I controlli si faranno poi, non so quando si faranno, ma meglio non immaginare scenari che ci fanno rabbrividire.

Queste sono iniziative che andrebbero portato avanti col permesso a costruire e con una verifica preventiva dell’ex Genio civile per quanto attiene al rispetto delle norme antisismiche.

Si è messo a ballare anche il nord, al quale abbiamo dato anche il terremoto adesso, per dire che siamo in un’area vastissima che ha una grande pericolosità sotto il profilo sismico.

E noi licenziamo con leggerezza una norma di questo tipo! L’ultima annotazione.

Guardate, sotto il profilo istituzionale, Presidente Scopelliti, è sommamente ingiusto dare queste responsabilità ai comuni.

Il sindaco più importante di questa regione non ha la tua forza istituzionale come Presidente della Regione. E noi abbiamo l’esempio del Tirreno cosentino.

Sapete il Tirreno cosentino come è stato degradato soprattutto nella parte più bella? Perché quando i napoletani hanno capito che avrebbero potuto realizzare complessi di seconde case pagando 4-5 milioni per un alloggio, lo hanno fatto. Gli alloggi di Scalea, Praia a Mare o San Nicola Arcella, Diamante o giù di lì, tutti quelli che sono stati fatti dalla imprenditoria napoletana sono stati pagati 4-5 milioni dell’epoca.

Abbiamo avuto la fuga non della parte migliore di Napoli, perché, spesso, quando andiamo a Napoli, ci fermiamo a piazza Plebiscito o facciamo la Riviera di Chiaia e non andiamo negli altri quartieri. Dagli altri quartieri sono venuti i compratori degli appartamenti dell’alto tirreno cosentino.

Perché è avvenuto questo? Perché un povero sindaco di un comune di 3 mila abitanti poteva avere la forza di opporsi alla pressione di grandi imprese e di grandi proprietari terrieri?

Ebbene, nel momento in cui noi, con l’articolo 8, ridiamo ai comuni il potere di ridelimitare le aree, certo che è un fatto positivo! Deve restare questa possibilità e capacità per i comuni mettendo, però, i sindaci nelle condizioni di avere la forza di disporre questi provvedimenti.

A tal proposito, se inopinatamente approverete questa legge, non approvate l’ultimo articolo, l’articolo 11, che cassa i provvedimenti già fatti dai comuni.

Perché i comuni che si sono pronunciati dopo la legge regionale numero 21 sono i comuni che hanno preso a cuore una ipotesi restrittiva della legge.

Questo aspetto evidenzia che partiamo sempre da capo, non per far meglio ma per far peggio.

Esprimiamo un voto contrario e dovete consentirci di portare integralmente queste nostre perplessità alla Presidenza del Consiglio. Perché l’approvazione e l’attuazione di una legge come questa, che renderebbe totalmente inutile la legge urbanistica, farebbe in modo che la Calabria dica veramente e definitivamente addio ad ogni ipotesi di sviluppo equilibrato in cui ci sia qualità della vita, capacità attrattiva per le persone di altre regioni e di altri Stati che vorrebbero utilizzare la nostra regione come turisti, come imprenditori e come investitori, per contribuire ad una crescita virtuosa che i nostri concittadini meritano. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Censore. Ne ha facoltà.

Bruno CENSORE

Dopo l’intervento del mio capogruppo, onorevole Principe, sarebbe superfluo il mio intervento, anche perché ha trattato la questione ampiamente, sia dal punto di vista politico che tecnico, inoltre, ci sono stati tanti altri interventi che hanno trattato l’argomento e che concordano sulla linea comune che si sono date le opposizioni. Chiaramente, voglio lasciare una testimonianza con questo mio intervento, rispetto ad una normativa che ha una ricaduta di un certo rilievo sul comparto edilizio ed abitativo.

Intanto, penso che il nostro Paese non solo sia in crisi, ma che di riforme ne debba fare tante per uscire dal guado ed assurgere a Paese civile, sviluppato, in crescita. Perché dico questo? Perché la civiltà di un Paese si misura anche dalla legislazione che deve essere al pari con i tempi, che deve riuscire ad incidere sulla crescita. Un Paese afflitto dal dissesto idrogeologico come l’Italia, con una sua morfologia - ed a maggior ragione la Calabria - quando approva strumenti legislativi come questo che oggi la maggioranza andrà ad approvare, dovrebbe aver presente che, chiaramente, sono leggi in contrasto con il territorio stesso, con la guida che il Paese deve avere.

È una legge - questa che andiamo ad approvare oggi - di scarsa qualità, di scarsa efficacia, ma - come diceva il consigliere Loiero nel suo intervento - anche una legge pericolosa per il territorio, che mette dietro le spalle alluvioni, disastri, incendi, erosione del territorio, quindi perdita del territorio, in una regione vocata al turismo, dove il territorio, se messo a valore, può diventare fonte di ricchezza.

Vado alla legge, alla modifica di una legge – l’altra era stata fatta nell’agosto del 2010, la numero 21 –, che come principio cardine ha il rilancio dell’economia, quando a livello nazionale, in tutte le regioni – basta andare su internet –, non ha sortito gli effetti sperati. Una legge che non ha prodotto il rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia. Una legge che, attraverso un aggettivo, vuole camuffare quello che fa, perché si parla di miglioramento della qualità architettonica.

Purtroppo, questo miglioramento non lo vedo, ma vedo una legge che attuerà una deregolamentazione – per dirla in termini italiani e non inglesi – selvaggia, una normativa che – come diceva il mio capogruppo – dà agli enti locali la possibilità, attraverso la loro autonomia, di regolamentare una questione così delicata come quella dell’assetto urbanistico di un paese, sapendo che ci sono sindaci illuminati e sindaci meno.

Si va ad incidere negativamente su un patrimonio che doveva essere custodito, salvaguardato, tutelato e che non dovrebbe, attraverso pseudo-riqualificazioni, essere deturpato.

Penso una cosa importante – l’ha detto anche il collega Mirabelli poco fa – : se fossimo in un momento in cui ci fosse domanda di unità immobiliari, non ci fosse crisi, allora, forse, questa legge avrebbe potuto andare incontro alla domanda, ma oggi con le difficoltà che ci sono, con la liquidità che manca, chi metterà mano alle tasche, vuote, per fare questi investimenti?

Il collega Dattolo diceva che c’è il 65 per cento dei calabresi che aspetta questa legge. Non so dove abbia attinto questi dati o se sia un suo pensiero, perché una classe dirigente si deve anche interrogare sulle attese che una legge crea. Veramente questa legge di attese ne crea, è vero, collega Dattolo, collega Orsomarso, perché ci sono molti professionisti, ingegneri, architetti che aspettano questa legge, perché intravedono una possibilità di lavoro. Però state attenti, colleghi, perché quando le attese sono poi deluse, vuol dire che voi come classe dirigente avete fallito oppure continuate la campagna elettorale! Quando si ingenerano delle aspettative, se queste poi non si concretizzano, c’è chi rimane deluso. Allora, vedrete scendere, anzi il Presidente Scopelliti scenderà in quelle performance in cui è già sceso. Una classe dirigente si misura anche dal livello e dalla qualità della legislazione.

Penso che sarebbe stato meglio se vi foste attivati per fare una legge che partisse dalla riqualificazione dei centri storici e dal rivedere l’impianto complessivo della regolamentazione edilizia, perché – vi dico una cosa – oggi fate il Piano casa e, successivamente, fate la legge urbanistica, ma non sarebbe stato più coerente e logico fare prima la legge urbanistica e poi il Piano casa?! Quindi, la legge urbanistica sarà a modello e somiglianza di questo Piano casa?! Povera Calabria!

Penso che abbiamo espresso bene il motivo del nostro dissenso rispetto a questa legge, anche perché i dati delle altre regioni ci dicono che investimenti rispetto a questa legge, voluta da Berlusconi, non ce ne sono stati, diceva bene il collega Guccione, citando la relazione della Corte dei conti sul Piano casa, che parlava, addirittura, di fallimento e di risultati assai mediocri.

Quindi, cari colleghi, ancora una volta avete ingenerato un’attesa ai calabresi, mentre l’economia muore, perché di attesa, purtroppo, si muore. Questa legge, che andrà ad incidere negativamente sul nostro territorio e sul paesaggio, chiaramente è la continuazione di uno spot, di una campagna elettorale, perché le scelte che una classe dirigente fa devono essere tangibili, di crescita, devono essere anche in controtendenza rispetto ad altre regioni. Perché, è vero, che questa legge è stata approvata anche in altre regioni, anche di centro-sinistra, e non ha prodotto l’effetto sperato.

Nel 2009 dovevamo fare questa legge e non siamo stati capaci, perché si è arrivati in Aula con due progetti di legge, uno presentato dal consigliere Incarnato e un altro dal consigliere Tripodi. Forse allora – era il 2009 – questa legge avrebbe avuto un significato, perché non c’era ancora questa situazione di crisi, il mercato andava a gonfie vele, quindi magari, forse, avrebbe potuto produrre effetti positivi, chiaramente mitigata, senza delocalizzazioni, senza questioni che riguardassero i sotterranei, i sottotetti, una legge imbrigliata in una certa via. Ma oggi questa legge non fa altro che continuare un modello che voi state portando avanti e che, sicuramente, sarà bocciato da parte dei cittadini.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Talarico Domenico. Ne ha facoltà.

Domenico TALARICO

Signor Presidente, pochi minuti per dire che questa, non la legge regionale, ma quella nazionale che dà mandato alle regioni di intervenire sui propri territori, è una legge incivile. Perché? Perché è un contributo a saccheggiare ulteriormente il nostro territorio, a renderlo ulteriormente più brutto. Ha un vantaggio: è una legge che combatte l’abusivismo, perché da domani non ci saranno più abusivi, perché consente a tutti di fare tutto!

Non me ne voglia il Presidente Dattolo, al quale vanno i miei apprezzamenti per il lavoro che svolge, ma non è colpa sua, evidentemente, se la Regione Calabria, al pari di altre regioni, in qualche modo è obbligata a legiferare in materia. Però bandiamo tutte le ipocrisie che anche qui, stamattina, sono emerse. Questa non è una legge della casa o per la casa, non dà una casa a chi non ce l’ha, è un’altra cosa. Il Governo Berlusconi aveva strombazzato ai quattro venti che ci sarebbe stata una legge per la casa. Questo non è il piano Fanfani, non è un piano di alloggi di edilizia pubblica, è un’altra cosa – lo dice la legge stessa – è uno strumento per rilanciare l’economia, ma anche da questo punto di vista – lo dicevano bene Franchino e gli altri che lo hanno seguito – è stato un flop.

C’è un articolo del “Sole 24 ore”, del sovversivo quotidiano dell’Assindustria, che tre giorni fa rappresentava, regione per regione, il flop del cosiddetto Piano casa. Ma noi che siamo obbligati ad applicare questa legge, a farne un’altra, potremmo, ad esempio, farla più restrittiva, potremmo apportare le dovute correzioni, potremmo applicarla laddove si può applicare.

Ma è mai possibile che una regione che ha certificato 5.200 abusi edilizi sulle coste, di cui 300 in aree protette, si consenta uno strumento di questo tipo?! Può una regione, che è al primo posto in Italia per l’abusivismo edilizio, consentire che ci sia un ulteriore strumento che aggiunge volumi a volumi?! Può una regione che ha più volumi che abitanti, più case che abitanti, parlare di crisi abitativa?! Può una regione che approva un Piano per il turismo, al fine di incentivarlo, poi contribuire con un’altra legge ad abbattere, a demolire il principio stesso su cui si fonda, cioè la bellezza?! Questo è il punto.

Perciò la legge che stiamo approvando è una legge incivile, è un’arresa culturale di questa regione al dilagare del cemento, è una legge che dà fiato alla peggiore Calabria, alle peggiori componenti di questa regione.

Mi sarei aspettato, invece, maggiore accortezza contro il dissesto idrogeologico e nella tutela del paesaggio, sancito dalla Costituzione, non dimentichiamocelo. Mi sarei aspettato che si affermasse un altro principio: che tutelare il paesaggio conviene anche dal punto di vista economico, perché consentire, alimentare, contribuire a rendere edificabili ulteriori volumi in questa regione è anche un costo ingente per le casse pubbliche, perché laddove si realizza un’altra abitazione, o si raddoppia la stessa, c’è bisogno di nuove fogne, di elettrificazione, di illuminazione pubblica, di tante opere primarie che al momento non ci sono, e questo è un costo che grava sulla collettività.

Noi ci opponiamo, innanzitutto per una questione di principio, perché il paesaggio va tutelato e non saccheggiato, perché la pianificazione si basa su un patto sociale che deve essere riconosciuto ed accettato, come avviene in tutte le regioni e nei Paesi più progrediti d’Europa. Noi siamo controcorrente: abbiamo questo strumento e lo utilizziamo nel peggiore dei modi, per rendere questa regione più brutta, più arretrata, ancora una volta resiste nel mantenere il primato negativo dell’abusivismo edilizio e della brutta edilizia!

A chi giova? Questo non lo so, al momento lo possiamo intuire, ma dalle cose dette anche dai miei colleghi, questa è una legge che fa gola a chi ha più soldi, agli speculatori, a quelli pronti a cogliere l’opportunità di trasformare destinazioni d’uso industriali e agricole in residenziali. E’ una legge, insomma, che non serve alla povera gente o a coloro che non hanno una casa, ma serve a quelli che di case ne hanno due, tre, quattro e che adesso, attraverso questo strumento, potranno realizzare nuove e più lucrose speculazioni.

PRESIDENTE

Prima di passare all’esame dell’articolato, ha chiesto la parola il relatore della legge in oggetto, l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.

Alfonso DATTOLO, relatore

Cercherò di essere breve nella replica alle considerazioni venute dai colleghi dell’opposizione, partendo anche da alcune piccole contraddizioni, perché, probabilmente, come l’urbanistica è per me materia ostica, immagino lo sia anche per chi non fa parte di questa Commissione, che – ripeto – ho l’onore di presiedere – e ringrazio per gli apprezzamenti venuti dai colleghi Principe, Talarico, De Masi –, perché ritengo che sia un nostro dovere istituzionale adoperare il massimo sforzo per cercare di fare la propria parte e dare un senso alla nostra presenza all’interno delle istituzioni. Ma – ripeto –da alcuni interventi emergono delle contraddizioni, perché se è giusto esprimere perplessità su alcuni aspetti relativi alla deroga agli strumenti urbanistici, bisogna avere anche l’intelligenza e l’onestà intellettuale di sottolineare che questo è un provvedimento a tempo. Così come si deve dare atto del fatto che non ci stiamo sottraendo alla presentazione di una nuova legge urbanistica, che avviene, addirittura, a distanza di dieci anni, con un intervallo che coinvolge questa amministrazione e quella precedente, di cui hanno fatto parte autorevoli esponenti in questi banchi, che non hanno ravvisato né l’opportunità di approvare un Piano casa quando ne avevano la possibilità politica e numerica, né di rivedere la legge urbanistica che con grande attenzione l’assessore Aiello e la struttura hanno messo a disposizione della Commissione.

Onorevole Censore, io non so se nel 2009 le condizioni fossero più favorevoli, vista la crisi economica che c’è, non so se è una legge per chi ha tre o quattro abitazioni, chi mi conosce sa che non ho interessi nel settore dell’edilizia ed ho una sola casa - abbastanza ampia e consistente- ma, ripeto, non bisogna stravolgere il ragionamento. Ritengo offensivo che dai banchi della minoranza possa venire, in maniera quasi provocatoria, l’idea di ritirare questo provvedimento di legge, perché questa maggioranza si è assunta la responsabilità di dare attuazione al decreto sviluppo.

Non venite, però, a dire, poi, che il disastro, lo scempio edilizio èa frutto di questa amministrazione, perché – come diceva bene l’onorevole Principe – sono state fatte delle scelte, ma sono scelte che riguardano trenta, quarant’anni fa. Poi, purtroppo, non è semplice raddrizzare alcune situazioni che, onestamente, sono difficili. Questo non è un condono edilizio, diciamolo francamente, perché altrimenti daremmo alla stampa un’informazione sbagliata. Apprezzo che in questi giorni la stampa abbia preso atto delle dichiarazioni senza esprimere giudizi, lo ha fatto un giornale, il “Sole 24 ore”, nell’inserto che dedica all’edilizia e al territorio, ha fatto una ricognizione di quello che dovrebbe essere il Piano casa.

È chiaro che ogni regione ha delle difficoltà oggettive, ma non possiamo pensare di fare una legge che possa sanare tutti gli obbrobri edilizi del passato. Consentitemi, se a qualche sindaco ha fatto comodo non approvare un Piano regolatore, dando sfogo alla smania di abusivismo edilizio, non è colpa di una legge o di una maggioranza che vuole, invece, dare segnali chiari su come deve essere interpretato e rilanciato il settore dell’edilizia. Dire che con questo qualcuno farà delle speculazioni edilizie o immaginare o ipotizzare delle colate di cemento, è contraddittorio con quello che avete detto.

Non è vero che si va a fare uno scempio nei condomini, perché sapete benissimo – e dovreste avere anche l’onestà intellettuale di dirlo – che questi interventi non soltanto debbono essere autorizzati attraverso la S.c.i.a., ma che non possono essere in contrasto con le norme del Codice Civile, con il decreto ministeriale sulle altezze e sulle distanze.

Onestamente, magari ci fosse il problema della corsa all’applicazione di questa legge da parte dei calabresi, perché non abbiamo espropriato le amministrazioni locali delle loro funzioni, come dicevate benissimo anche voi.

Non si può non prendere in considerazione il fatto che, in un momento così delicato, - voglio solamente sottolinearlo, proprio prendendo spunto da questa pubblicazione del 23 gennaio 2012 del “Sole 24 ore” - la revisione dei testi ha portato in molti casi a provvedimenti migliori, anche se più permissivi in Piemonte, in Liguria, in Umbria e che, anche se, forse, queste regioni non hanno il nostro problema edilizio, il nostro incompiuto, questo provvedimento, rispettando un provvedimento governativo recepito da questa regione, potrebbe essere un deterrente, perché alla fine non è soltanto l’aumento volumetrico il problema, ma tutte le costruzioni che sono sospese con “i mattoni che gridano vendetta!”

Su questo come maggioranza ci stiamo impegnando, incalzerò l’assessore Aiello e il dipartimento, perché c’è un progetto di legge sul decoro urbano che potrebbe essere associato a una forma di questo genere, con un piano del colore, con il recupero della cartellonistica, con il corretto posizionamento dei cassonetti della spazzatura, perché, dal piccolo, questa cultura del bello può avvicinare un nuovo modo di fare politica.

È vero che i nostri Comuni forse non hanno uffici adeguati per fare fronte alle varie difficoltà, ma è altrettanto vero che i nostri Consigli comunali sono, nella maggior parte dei casi, garanti di un ordine del proprio territorio e che gli adeguamenti agli strumenti urbanistici, alla legislazione regionale e nazionale, non possono essere privati del relativo controllo.

Chiudo con una piccola precisazione: sull’edilizia sostenibile - che è stato un provvedimento bipartisan c’è stata l’impugnativa, forse perché abbiamo dato spazio - così come è abituata a fare questa Commissione - ai contributi arrivati dall’esterno. Non voglio dimenticare che le nostre audizioni non sono fatte tanto per incamerare Commissioni su Commissioni, molti dei suggerimenti venuti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali sono stati ampiamente recepiti in questo provvedimento legislativo. Il decreto sull’edilizia sostenibile verrà riproposto, perché c’è un suggerimento pervenuto dall’Ance, che probabilmente è in contrasto con la legge nazionale sull’ambiente. Niente di tutto ciò, per dimostrare, ancora una volta, che non facciamo provvedimenti per i professionisti perché devono avere l’incarico o per le aziende o per coloro che hanno la disponibilità economica. Non sono provvedimenti di questa natura, viste le dimensioni degli interventi che non superano i 70 metri quadri.

Onestamente, parlare di speculazione e di un provvedimento che dà il colpo finale a una regione come la Calabria, che ha disastri immani, io ritengo sia un atto ingeneroso. Capisco la posizione politica perché essendo stati contrari nel 2010, non potete essere favorevoli nel 2012, e ringrazio di cuore i componenti della Commissione che hanno votato 50 emendamenti su 75 all’unanimità e molti articoli, punto per punto, a favore all’unanimità. Questo è un segnale che si potrebbe discutere. Noi abbiamo un dovere, collega Censore. Siamo noi che, poi, ci presenteremo al cospetto dei calabresi - stia tranquillo su questo -, lo faremo consapevoli che dovremo assumerci le nostre responsabilità. E se, nei momenti di difficoltà, parliamo di opportunità di sviluppo, di rilanciare un settore – come diceva lei – che è sempre stato vitale per l’economia calabrese, qualche responsabilità ce la dobbiamo assumere.

Penso che i calabresi ci abbiano eletto per dare testimonianza del nostro impegno e, soprattutto, per assumerci responsabilità nel loro interesse. Sicuramente, poi, saranno loro a decidere se abbiamo fatto bene o meno.

PRESIDENTE

Passiamo all’esame dell’articolato. All’articolo 1 vi sono due emendamenti a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla. Esaminiamoli dettagliatamente. Il primo, protocollo numero 4015, recita: “Al comma 2 dell’articolo 1 eliminare, dopo le parole “previste nel comma 1”, le parole “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali”.

Onorevole Principe, illustra lei il primo emendamento? Si commenta da sé.

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 4015.

(E’ respinto)

Sempre all’articolo 1, vi è un altro emendamento con protocollo numero 4015/1 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “Al comma 2 dell’articolo 1 eliminare, dopo le parole “riqualificazione di aree urbane degradate”, le parole “di sostituzione edilizia”.

Si commenta da sé. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 4015/1.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

All’articolo 2 vi sono emendamenti. Il primo, con protocollo numero 4015/2, sempre a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla, recita: “SopprimereAl comma 2 dell’articolo 2, dopo le parole “articoli 4 e 5” è inserito il periodo “per i quali è ammessa la modifica della sagoma planivolumetrica” dell’edificio”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

E’ inutile intervenire sugli emendamenti fino all’articolo 4 perché si commentano oggettivamente da soli, in quanto da un lato tentano di far rispettare i Regolamenti comunali in termini di distanze e di altezza, dall’altro tentano di impedire modifiche di sagome o delocalizzazioni che favoriscono la maggiore volumetria, quindi fino all’articolo 4, la ratio di questi emendamenti è quella che ho detto, ripristinando la parte migliore della legge regionale numero 21.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/2.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4118 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: “All’articolo 2, comma 2, dopo le parole “fatte salve”, inserire “solo ai fini di eventuali delocalizzazioni”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Presidente, guardando anche gli altri emendamenti, c’è l’emendamento protocollo numero 4160 del collega Grillo, nel quale questo si può inserire e venire assorbito. Quindi, per il momento, lo sospendiamo, in attesa che si arrivi all’emendamento protocollo numero 4160 del collega Grillo.

PRESIDENTE

Emendamento protocollo numero 4015/3, sempre a firma degli onorevoli Principe ed altri: “Al comma 2 dell’articolo 2 sostituire le parole “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, fatte salve le”.

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/3.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4160 a firma dell’onorevole Grillo: “Il comma 3 dell’articolo 2 è così emendato: “Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, per come sostituito dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29/2007, fatte salve le seguenti disposizioni: a) …”.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Grillo. Ne ha facoltà.

Alfonsino GRILLO

Il presente emendamento alla proposta di legge su indicata intende rimuovere un ulteriore ostacolo all’attuabilità del Piano casa. Si specifica, infatti, che, oltre agli strumenti urbanistici territoriali, la presente proposta di legge deroga l’articolo 65 della legge regionale numero 19 del 2002, la quale disciplina la fase transitoria tra i piani regolatori decaduti ed i piani strutturali comunali in via di redazione. In particolare, il comma 3 del nuovo articolo 2 sviluppa efficacia diretta sulle lettere b) e c) dell’articolo 65, comma 2, della legge numero 19 del 2002 e successive modificazioni, che prevedono le misure urbanistiche ed edificatorie da adottare nella fase transitoria. Tale emendamento, infatti, elimina eventuali incertezze sull’applicabilità del Piano casa nei Comuni che sono nella maggior parte in Calabria, dove attualmente vigono le misure di salvaguardia ed esplicita che la deroga riguarda anche tale regime.

Integra, in sostanza, quello che è l’articolo 2, comma 3, della proposta di legge appena approvata nella quarta Commissione, che è il Piano casa.

PRESIDENTE

Vorrei ricordare all’Aula che questo emendamento assorbe l’emendamento a firma Fedele e Orsomarso.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Questo emendamento, che ha preso al volo l’ultimo treno, evidenzia come questa legge, in realtà, sostituisce la legge urbanistica, che poi non riusciamo a capire a che cosa servirà a partire dal 1° gennaio 2015, tant’è che mette in campo una norma che è prettamente urbanistica. Se fossero vere le vostre intenzioni di approvare una legge urbanistica che si adegua dopo dieci anni, questo emendamento sarebbe inutile, anche perché, da quanto ci dite, la legge urbanistica dovrebbe essere discussa in Aula in una prossima seduta.

Da parte nostra, quindi, invitiamo al ritiro; nel caso non venga ritirato, esprimiamo voto contrario.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Alfonso DATTOLO, relatore

Esprimo parere favorevole. Intanto, volevo tranquillizzare l’onorevole Principe che nella prossima seduta utile di Consiglio porteremo la legge urbanistica e c’è un emendamento, che aveva presentato all’unisono la quarta Commissione, che verrà discusso in quella sede con la collaborazione dell’assessore Aiello e con il dirigente all’urbanistica, perché noi amiamo confrontarci sui problemi dei calabresi, non facciamo provvedimenti ad hoc per determinate situazioni, ma teniamo anche conto delle difficoltà che ci sono. Il parere, quindi, è favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4160.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2 come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 3 vi è l’emendamento protocollo numero 4015/4 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “Al comma 1, lettera c), dopo le parole “volumetria lorda già edificata” eliminare le parole “incrementata di quella dei sottotetti, degli eventuali volumi tecnici, accessori o pertinenziali”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Mi contraddico brevemente, ma questa è un’altra prova del nove delle finalità di questa legge, perché capisco che nella volumetria lorda si possano aggiungere, per stabilire qual è la volumetria, sottotetti, volumi tecnici, accessori e pertinenziali per fabbricati unifamiliari o bifamiliari, ma quando andiamo ai palazzi, praticamente, non solo gli diamo il 20 per cento in più, ma per stabilire la base su cui applicare quel 20 per cento, conteggiamo anche tutto quello che è previsto in questo comma.

Con il nostro emendamento vorremmo, quindi, evitare questo ulteriore premio!

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/4.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4119 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: “All’articolo 3, punto 1, lettera d), dopo le parole “la somma delle superfici”, eliminare le parole “delimitate dal perimetro esterno” ed inserire “comprensiva di murature perimetrali, verande coperte e logge, vani tecnici ed accessori”.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Si riferisce al computo della volumetria esistente, volutamente già lorda, eccetera, quindi si illustra da sé perché è molto chiaro.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Sandro PRINCIPE

Fate come ritenete più opportuno, ma per chi andrà a leggere le nostre leggi, siccome negli articoli precedenti la volumetria comprende i muri perimetrali, nell’emendamento precedente avete inserito di tutto e di più, non capisco cosa dovrebbe essere quel più del più! A mio avviso, caro collega Fedele, è comprensivo degli articoli precedenti e in particolare dell’ultimo.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.

Alfonso DATTOLO, relatore

Non è proprio così, onorevole Principe, e lei lo sa benissimo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4119.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo numero 4015/5 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “All’articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire la parola “2,40” con “2,70”.

Si illustra da sé. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/5.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4120 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: “All’articolo 3, punto 1, lettera e), dopo le parole “e l’altezza lorda” eliminare le parole “detratta delle” ed inserire “non vanno, altresì, computate le”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4120.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo numero 4015/6 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “All’articolo 3, sostituire integralmente la lettera e) del comma 1 con “e) La volumetria lorda assentita è determinata sulla base delle norme tecniche e dei regolamenti vigenti nel Comune in cui è ubicato l’edificio”.

Si illustra da sé. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/6.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4015/7 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “All’articolo 3, al comma 1, lettera i), dopo le parole “D.M. infrastrutture 22 aprile 2008” sopprimere le parole: “ovvero le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente od in forme di sostegno all’accesso della proprietà che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione o alla proprietà di alloggi nel libero mercato”.

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4015/7.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 3 come emendato.

(E’ approvato)

Articolo 4. Emendamento protocollo numero 4015/8 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “All’articolo 4 sostituire integralmente il comma 1 con: “1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite del 20 per cento della volumetria già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, degli edifici residenziali uni-bifamiliari, che abbiano una volumetria non superiore ai 1.000 metri cubi e abbiano altezza non superiore ai 7 metri dalla linea di gronda”.

Ha chiesto la parola l’onorevole Principe Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Questo emendamento riconduce, ove accolto, l’intera legge a quella che dovrebbe essere la sua funzione di tutela, di valorizzazione e di razionalizzazione del territorio e prevede che il 20 per cento di volumetria premiale sia limitato ad edifici con una volumetria di partenza non superiore a mille metri cubi e con un’altezza non superiore a 7 metri.

Guardate, se venisse accolto questo emendamento, al quale quelli successivi sono strettamente collegati, e considerando che rimane sempre l’articolo 5 per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni, complessivamente verrebbe fuori una buona legge, tanto più che, comunque, rimarrebbe la potestà da parte dei Comuni di limitare le aree in cui applicare la legge ed anche dei miglioramenti di natura tecnica dal punto di vista dei Comuni.

Ora, su questo emendamento chiediamo il voto per appello nominale. Se l’Assemblea accogliesse questo emendamento, lasceremmo, naturalmente, in vita anche gli altri emendamenti che sono direttamente collegati. Ove l’Assemblea – ripeto, con voto per appello nominale – dovesse respingere questo emendamento, Presidente, ritireremo tutti gli altri emendamenti, perché non avrebbero più una base normativa e tecnica su cui esistere.

Quindi, richiesta di voto nominale, se viene accolto, rimangono gli altri emendamenti, ma se viene respinto, li ritiriamo, perché non vogliamo che si pensi ad una contraddizione, dicendo: “Voi vi opponete alla legge, però la volete migliorare”. No, noi la vogliamo migliorare cambiando la base di riferimento della legge. Se questa base rimane, gli altri emendamenti sono inutili, perché per noi la legge va demolita nel suo complesso.

PRESIDENTE

Prima di sottoporre l’emendamento al Consiglio e quindi alla richiesta di appello nominale, la parola al relatore per il parere.

Alfonso DATTOLO, relatore

Capisco che in questa circostanza l’onorevole Principe dimostra di sapere fare bene il proprio mestiere e di essere una persona in grado di mettere in difficoltà. Le ribadisco che questo suo testo è stato già respinto in Commissione, per la prima volta nella storia è stato un progetto di legge discusso in Commissione e respinto, per cui non avrebbe senso approvare questo emendamento, perché andrebbe a stravolgere tutta la costruzione data all’impostazione della legge, perché addirittura sarebbe peggiorativo anche della legge regionale numero 21, perché questa è una cosa che lei aveva propugnato in coordinamento formale. Le lascio, quindi, immaginare…

Lei fa la sua parte, però io le posso dire che per la maggioranza questo emendamento è inaccettabile, ma naturalmente lo porremo ai voti così come ha chiesto.

PRESIDENTE

Per la chiama, si prepari l’onorevole Pacenza.

Salvatore PACENZA, Segretario Questore f.f.

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico l’esito della votazione: presenti e votanti 41, hanno risposto sì 16, hanno risposto no 25.

(Hanno risposto sì i consiglieri: Adamo, Amato, Battaglia, Bova, Censore, Ciconte, De Masi, Franchino, Giordano, Guccione, Loiero, Maiolo, Mirabelli, Principe, Sulla, Talarico D.;

hanno risposto no i consiglieri: Aiello P., Bilardi, Bruni, Caridi, Dattolo, Fedele, Gallo, Gentile, Grillo, Imbalzano, Magarò, Magno, Morrone, Nicolò, Nucera, Orsomarso, Pacenza, Parente, Pugliano, Rappoccio, Scopelliti, Serra, Tallini, Trematerra, Vilasi)

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 4015/9 a firma degli onorevoli Principe, Amato, Battaglia, Censore, De Gaetano, Franchino, Guccione, Maiolo, Scalzo, Sulla: “All’articolo 4, sopprimere la lettera a) del comma 2”.

(Interruzione)

E’ ritirato. Emendamento protocollo numero 4122 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: “All’articolo 4, punto 2, lettera b), dopo le parole “comma 1” sostituire “lettera f)” con “lettera h)”.

Si illustra da sé.

(Interruzione)

Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Questo emendamento sottolinea, ove ce ne fosse bisogno, la volontà di utilizzare le volumetrie anche in modo separato e, quindi, di favorire il fabbricato.

(Interruzione dell’onorevole Dattolo)

Ah, chiedo scusa.

PRESIDENTE

Questo è l’emendamento protocollo numero 4122.

(Interruzione)

Sono stati ritirati.

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4122.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo numero 4015/11 a firma degli onorevoli Principe ed altri: è ritirato; emendamento protocollo numero 4015/12: è ritirato; emendamento protocollo numero 4015/13: è ritirato.

Emendamento protocollo numero 4124 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: è ritirato.

Emendamenti protocolli numeri 4015/13, 4015/14, 4015/15, 4015/16, 4015/17 a firma degli onorevoli Principe ed altri: sono ritirati. All’articolo 4 sono tutti ritirati quelli dell’onorevole Principe ed altri.

Pongo in votazione l’articolo 4 come emendato.

(E’ approvato)

Articolo 5. Emendamento protocollo numero 4125 a firma degli onorevoli Fedele e Orsomarso: “All’articolo 5, punto 2, lettera c), dopo le parole “comma 1” sostituire “lettera e)” con “lettera h)” e dopo le parole “D.M. 1444/68” aggiungere il periodo “solo nel caso di delocalizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione”.

Si illustra da sé. Parere del relatore?

Alfonso DATTOLO, relatore

L’emendamento, per quanto attiene la prima parte, ha il parere favorevole, cioè da “punto 2, lettera c), dopo le parole “comma 1” sostituire “lettera e)” con “lettera h)”, il resto no. Quindi parere favorevole fino a “lettera h)”.

PRESIDENTE

Onorevole Fedele, vuole intervenire?

Luigi FEDELE

L’emendamento si illustra da sé, ho detto.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Alfonso DATTOLO, relatore

Favorevole fino alla dicitura “con lettera h)”.

Luigi FEDELE

Siamo d’accordo, Presidente.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 4125 per come specificato dal relatore.

(E’ approvato)

Gli emendamenti protocolli numeri 4015/20 e 4015/21 a firma degli onorevoli Principe ed altri sono ritirati.

Pongo in votazione l’articolo 5.

(E’ approvato)

Articolo 6. Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Principe ed altri sono stati tutti ritirati.

Pongo in votazione l’articolo 6.

(E’ approvato)

All’articolo 7 ci sono degli emendamenti a firma degli onorevoli Principe ed altri che sono ritirati.

Pongo in votazione l’articolo 7.

(E’ approvato)

All’articolo 8 ci sono degli emendamenti a firma degli onorevoli Principe ed altri che sono ritirati.

Pongo in votazione l’articolo 8.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 8 bis.

(E’ approvato)

All’articolo 9 ci sono degli emendamenti a firma degli onorevoli Principe ed altri che sono ritirati.

Pongo in votazione l’articolo 9.

(E’ approvato)

All’articolo 10 c’è un solo emendamento che è stato ritirato.

Pongo in votazione l’articolo 10.

(E’ approvato)

(Interruzione)

Alfonso DATTOLO, relatore

C’è l’emendamento protocollo numero 3516.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà. Prego, lo illustri.

Alfonso DATTOLO, relatore

Come ho detto prima, quando abbiamo approvato l’emendamento del collega Grillo, si tratta di una proposta di emendamento che, siccome è firmata da tutti i membri della Commissione, viene ritirata per essere discussa all’interno della legge regionale urbanistica. Mi premeva dirlo, perché è giusto.

PRESIDENTE

Sottopongo all’Aula l’articolato nel suo complesso.

(Interruzione)

Ho sottoposto l’articolato all’Aula. Se qualcuno volesse intervenire per dichiarazione di voto può farlo.

(Interruzione)

Ha chiesto la parola l’onorevole Bova. Ne ha facoltà.

Giuseppe BOVA

Volevo valutare se c’erano elementi di riflessione anche all’interno della maggioranza. E’ paradossale quello che è avvenuto oggi. La mia è una dichiarazione di voto per motivare un voto negativo, che riguarda anche tutte le altre componenti del Gruppo misto, non esprime un voto di schieramento, esprime una valutazione di merito su un provvedimento che, da un lato, dovrebbe attivare molto tardivamente alcune misure straordinarie che riguardavano il cosiddetto Piano casa.

(Interruzione)

La Calabria e l’Italia di oggi hanno avuto e continuano ad avere delle drammatiche disavventure, frutto non tanto e solo della perfidia di madre natura, quanto della disinvoltura con cui gli amministratori ai vari livelli hanno agito.

Rispetto a questo, il provvedimento che si va ad approvare non solo è pieno di contraddizioni dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale ma, laddove le regole sono necessarie come salvaguardia dell’incolumità pubblica, introduce strumenti in deroga che – io ritengo –verranno ineluttabilmente impugnati a livello nazionale. Cui prodest? Lo fate per far finta, visto che approvate un provvedimento che sapete poi verrà bocciato?! Perché non so qual è il male maggiore. Certo, il male maggiore è che un provvedimento di questo tipo possa essere libero di agire, ma anche nell’altro caso anche se si volesse attivare un meccanismo virtuoso, questo non potrà avvenire!

Quindi, da un lato, esprimo consapevolmente, non per salvarmi la coscienza, un voto non favorevole e rimango sconcertato di come, a questo punto, la maggioranza, e non più solo l’Esecutivo, ha inteso agire su un provvedimento che, certo, non era la fine del mondo, ma che avrebbe potuto portare qualche beneficio.

Esprimo, quindi, un voto negativo, ma non su base di schieramento o perché uno sta di là o di qua, ma nel merito del provvedimento, così come è stato costruito. Ed è strano: ho sentito in corso d’opera parecchi tecnici che lavorano a livello di amministrazioni locali e sono rimasti esterrefatti dalla disinvoltura con cui si è andati avanti. Avreste avuto il tempo di riflettere. Non l’avete voluto fare, ricordatevi di quello che sta avvenendo oggi. Quindi esprimo un voto negativo sulla legge.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Ha chiesto di parlare l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Anche questa volta molto rapidamente, perché gli interventi nella discussione generale e qualche aggiunta in sede di illustrazione degli emendamenti più importanti hanno reso evidente la nostra contrarietà a questo provvedimento, quindi esprimeremo voto contrario.

Volevo solamente aggiungere che – non so se è sfuggito all’assessore all’urbanistica – addirittura ci sono passaggi nel provvedimento in cui si deroga al Decreto ministeriale del 1968. Guardate che il Decreto ministeriale del 1968, cioè ben quarantaquattro anni fa, ha rappresentato una pietra miliare per la difesa del territorio, e non solo perché voluto dall’allora Ministro dei lavori pubblici, Giacomo Mancini, ma perché quando all’interno del centro-sinistra la parte più conservatrice della Democrazia cristiana bloccò il ministro Sullo, che aveva preparato una legge urbanistica assolutamente rivoluzionaria ed innovativa, addirittura si distingueva lo ius edificandi dal diritto di proprietà, finiva per essere una facoltà del diritto di proprietà, lo ius edificandi diventava una prerogativa del Comune, del pubblico. Da qui il concetto di concessione, poi introdotto dalla legge Bucalossi come mostro giuridico solo per giustificare il pagamento degli oneri, perché quando c’è una concessione, questa è a pagamento ma, in realtà, la concessione era un’autorizzazione al pagamento, mentre Sullo aveva preparato una legge urbanistica in cui toglieva questa facoltà dal diritto di proprietà, la attribuiva al Comune, ergo diventava una concessione onerosa.

Mancini non riuscì, naturalmente, a ripristinare la linea del ministro Sullo e partorì il Decreto ministeriale del 1968, sulla base del quale si sono creati tutti gli strumenti urbanistici, con limiti rigorosi soprattutto in termini di distanze e di altezze. E’ il Decreto che bloccò lo scempio di Agrigento.

Ebbene, egregi amici, in questo provvedimento inseriamo anche norme che in tema di altezze e di distanze derogano addirittura al Decreto ministeriale del 1968. Volevo dire questo per ribadire che la nostra opposizione non è aprioristica, non è strumentale, ma riteniamo che sia giusta, perché questo provvedimento non merita assolutamente un’attenzione positiva e, quindi, ribadiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportata in allegato)

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri Censore, Guccione, Talarico D., Principe, Scalzo, Franchino, Maiolo, Mirabelli ed altri: “In ordine alle intimidazioni subite dal parroco di Cetraro e all’intervento straordinario a favore la chiesa di San Bruno nel comune di Sorianello

PRESIDENTE

Sono pervenuti alla Presidenza alcuni ordini del giorno. Il primo, “In ordine alle intimidazioni subite dal parroco di Cetraro e all’intervento straordinario a favore la chiesa di San Bruno nel comune di Sorianello”, è a firma degli onorevoli Censore, Talarico, Guccione ed altri:

“Il Consiglio regionale

premesso che sono ormai ripetute le intimidazioni perpetrate nei confronti del sacerdote don Ennio Stamile, parroco della Chiesa di San Benedetto di Cetraro, in provincia di Cosenza;

gli episodi criminosi in questione che sono stati rivolti ad un rappresentante della Chiesa cattolica creano enorme allarme sociale tra la comunità civica della cittadina cosentina ed il suo circondario;

in anni passati, la cittadina di Cetraro è stata teatro di eventi criminosi che hanno sconvolto la tranquillità dei suoi abitanti e che, allo stesso tempo, hanno creato una coscienza civica volta al contrasto della criminalità organizzata;

alcune notti orsono, la Chiesetta di San Bruno nel Comune di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia è stata oggetto di un atto vandalico incendiario che ha danneggiato irrimediabilmente un sito storico religioso molto caro ai fedeli dell’intera area delle Serre;

il Comune di Sorianello è stato ripetutamente interessato ad atti criminosi che hanno sconvolto la tranquillità della sua popolazione;

impegna

il Governo regionale ed il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi presso i competenti organi di sicurezza affinché sia garantita adeguata tutela a don Ennio Stamile, parroco della Chiesa di San Benedetto in Cetraro;

affinché sia attivato un intervento straordinario affinché la Chiesa di San Bruno, nel Comune di Sorianello venga restituita al culto dei fedeli dopo adeguati lavori di ripristino”.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Censore. Ne ha facoltà. Prego, lo illustri.

Bruno CENSORE

Insieme ai colleghi Guccione, Talarico, Loiero, Mirabelli e Battaglia abbiamo presentato quest’ordine del giorno per impegnare il Governo regionale ad attivarsi presso i competenti organi di sicurezza, affinché sia garantita un’adeguata tutela a don Ennio Stamile, il parroco della chiesa di San Benedetto in Cetraro, perché ormai le intimidazioni perpetrate nei confronti del sacerdote sono ripetute.

Chiediamo, quindi, al Presidente di attivarsi. Esprimiamo chiaramente solidarietà, ma non ci fermiamo solo a questo caso. Come sapete, come avete appreso dalla stampa, ignoti hanno incendiato la chiesetta di San Bruno nel Comune di Sorianello in provincia di Vibo. C’è stato un atto vandalico, un danneggiamento ad un sito storico religioso, molto caro ai fedeli di quel Comune.

Chiediamo al Presidente e alla Giunta di attivarsi per un intervento straordinario, affinché la chiesa di San Bruno nel Comune di Sorianello venga restituita al culto dei fedeli, dopo adeguati lavori di restauro. Questo rappresenterebbe anche un segnale per i malavitosi, volto a significare che le istituzioni sono più forti e che, quindi, il loro disegno non passa.

Presidente Scopelliti, ci affidiamo alla sua sensibilità, affinché su questi due episodi ci sia una risposta immediata al di là dei colori politici, perché tutto questo consesso insieme alla Giunta rappresentano la massima espressione calabrese della politica, quindi, è giusto che ci sia una risposta.

PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE

Ci tenevo a ribadire in Aula, poiché lei ci ha qualificato “altri” e con il termine altri si capisce poco, che questo documento è stato sottoscritto e voluto anche dagli onorevoli Maiolo, Franchino, Scalzo e, modestamente, dal sottoscritto. Tra l’altro, mi onoro di essere grande amico ed estimatore, anche ricambiato, di don Ennio Stamile.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’ordine del giorno.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri De Masi, Dattolo, Pacenza, Ciconte: “In ordine alla produzione di energia elettrica da fonte solare e alla realizzazione della centrale solare nel territorio della provincia di Crotone

PRESIDENTE

C’è un altro ordine del giorno presentato alla Presidenza, a firma dei consiglieri De Masi, Dattolo, Pacenza, Ciconte: “In ordine alla produzione di energia elettrica da fonte solare e alla realizzazione della centrale solare nel territorio della provincia di Crotone”. Ne do lettura:

“Il Consiglio regionale

premesso che il Consiglio di primavera della Ue ha deciso di avviare un’azione unilaterale che porti entro il 2020 ad un taglio delle emissioni comunitarie del 20 per cento rispetto al 1990, ad una quota di produzione di energia primaria da fonti rinnovabili del 20 per cento, una riduzione della domanda di energia del 20 per cento ed una sostituzione almeno del 10 per cento dei carburanti tradizionali con prodotto di origine vegetale;

la valorizzazione del solare termodinamico può garantire lo sviluppo e l’attuazione di politiche di difesa del territorio, dell’ambiente e di sostegno all’occupazione;

la Regione Calabria ha approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, il Piano energetico ambientale regionale (Pear) in cui riveste particolare importanza lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Calabria è una delle regioni italiane con maggiore disponibilità di energie mediante lo sfruttamento indiretto dell’energia solare;

per tali ragioni risulta possibile ed opportuna l’introduzione in Calabria di tecnologie pulite ad emissioni quasi zero;

la Regione Calabria ha le potenzialità per diventare ponte verso le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo in cui è possibile prevedere, a breve, lo sviluppo delle fonti alternative di energia di origine solare;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici” che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con decreto prot. DSA/2007/0031654, è stata istituita presso il Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare una task force con il compito di dare impulso all’attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili allo scopo di incentivare la diffusione della tecnologia solare, termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa;

sono stati stipulati quattro protocolli di intesa tra il Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare e le regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l’obiettivo di attuare dei progetti pilota per la produzione di energia elettrica utilizzando la componente termica dell’energia solare;

con delibera della Giunta regionale n. 423/07, il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato a stipulare un protocollo di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in particolare il protocollo di intesa tra il Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Calabria stipulato in data 3.12.2007 ha previsto tra le altre cose, l’attuazione di un progetto pilota per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici nonché il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività individuate;

Il Comitato tecnico scientifico previsto dal succitato protocollo di intesa, ha elaborato l’ipotesi di un impianto pilota da ubicarsi nella provincia di Crotone;

con deliberazione numero 347 del 5 maggio 2008, la Giunta regionale ha impegnato il Presidente della Regione Calabria a stipulare un accordo di programma con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (successivamente sottoscritto in data 6 maggio 2008) nonché a cofinanziare il suddetto impianto pilota;

tra gli obiettivi operativi del Por Calabria Fesr 2007-2013 Asse 2-Energia-Energie rinnovabili e risparmio energetico-Obiettivo operativo 2.1.1- vi è quello di diversificare le fonti energetiche ed aumentare l’energia da fonti rinnovabili;

il Piano energetico ambientale della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, ha individuato l’area provinciale di Crotone quale “distretto energetico regionale per la ricerca scientifica e tecnologica”;

con decreto numero 14225 del 14.10.2010 è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione e l’ampliamento dei Poli di innovazione regionale;

i Poli di innovazione sono raggruppamenti di imprese indipendenti (start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese) e di organismi di ricerca attivi in un particolare settore o territorio che operano per stimolare ed avviare processi di innovazione attraverso l’interazione intensiva tra le imprese e tra queste e gli organismi di ricerca, l’utilizzo in comune di installazioni (infrastrutture ed attrezzature) per le attività di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e conoscenze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo;

le centrali termodinamiche solari sfruttano l’energia pulita (il processo di produzione non dà scorie), rinnovabile e, di fatto, illimitata;

sono prive di impatto ambientale durante il funzionamento e, dopo la dismissione, non sono lesive del benessere dell’uomo né del suo habitat;

la tecnologia solare termodinamica a concentrazione è quella che più di ogni altra tecnologia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è innovativa e, pertanto, presenta prospettive di sviluppo suscettibili di economie di scala legate al miglioramento ed alla diffusione dei processi di produzione e di impianto;

la valorizzazione del solare termodinamico a concentrazione rappresenta una modalità irrinunciabile per lo sviluppo di un territorio come l’area crotonese, che versa in una condizione economico-sociale al limite della drammaticità per cui appare opportuno agevolare ogni iniziativa tesa al recupero di una sua vitalità economica;

questa prospettiva di rilancio può attuarsi implementando la realizzazione della prima centrale termodinamica calabrese con l’istituzione di un Polo tecnologico perfezionato da un centro di ricerca legato all’Università della Calabria che schiuda stimolanti scenari di filiera tecnologica interessata alla ricerca ed alla formazione, alla produzione ed alla installazione di componentistica e di impianto: il crotonese acquisirebbe un know-how innovativo che lo renderebbe leader nel settore;

il 15 luglio 2010 è stata inaugurata dall’Enel, a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, la prima centrale termodinamica solare italiana (Progetto Archimede);

impegna la Giunta regionale

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici provvedendo a commissionare, in tempi brevi, uno studio di fattibilità necessario alla realizzazione della centrale solare a ciclo termodinamico nel territorio della Provincia di Crotone”.

Prego, onorevole De Masi, lo illustri.

Emilio DE MASI

Nell’ambito delle politiche europee che tendono alla valorizzazione della produzione di energia da centrali solari, nella scorsa legislatura, la Regione Calabria aveva stipulato prima un protocollo d’intesa e poi un vero e proprio accordo di programma che prevedeva la realizzazione, nell’area del crotonese, di una centrale solare a ciclo termodinamico. Si tratta di una soluzione assolutamente innovativa.

Intorno a questo progetto, si prevedevano raccordi sistematici in termini di ricerche con l’università e gli altri centri di eccellenza in questo campo. Poi, per una scelta politica diversa da parte del Governo nazionale, questo impegno è stato disatteso o, comunque, ritirato.

Noi abbiamo individuato che, nell’ambito del Por, sussistono le condizioni per reperire i finanziamenti necessari per ripristinare quel protocollo d’intesa e quell’accordo di programma. Quindi, l’ordine del giorno si prefigge di impegnare la Giunta regionale ad adottare ogni iniziativa che possa promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, provvedendo a commissionare in tempi rapidi uno studio di fattibilità necessario alla realizzazione di questa centrale nell’area del crotonese.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’ordine del giorno testé illustrato.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri Maiolo, Dattolo, Principe e Fedele: “In ordine alla disciplina dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale

PRESIDENTE

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri Maiolo, Dattolo, Principe e Fedele: “In ordine alla disciplina dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale”, di cui do lettura: “Il Consiglio regionale – premesso che:

la riforma Gelmini ha completamente riorganizzato, dopo 11 anni, la scuola secondaria superiore di secondo grado per offrire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie:

- 6 licei di competenza statale;

- istituti tecnici suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi di competenza statale;

- istituti professionali suddivisi in 2 settori e 6 interessi di competenza statale;

- istruzione e formazione professionale di competenza regionale (IeFP), con un ordinamento di rilievo nazionale che prevede qualifiche triennali e diplomi quadriennali già definiti a livello nazionale.

Il 21 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 296 - supplemento ordinario n. 269) il Decreto interministeriale MIUR-MLPS di giorno 11 novembre 2011 per il recepimento dell’accordo del 27 agosto 2011 con il quale sono stati messi a regime, a partire dal corrente anno scolastico 2011-2012 dopo la fase di sperimentazione iniziata nella Regione Calabria nel 2003/2004 (obbligo formativo e poi diritto/dovere) i percorsi dell’istruzione e formazione professionale di durata triennale e quadriennale finalizzati, rispettivamente al conseguimento della qualifica e del diploma professionale.

Per l’offerta formativa di IeFP è stato fissato il ruolo “ordinario” delle istituzioni formative regionale (Istituzioni formative accreditate).

In questi giorni è in corso di valutazione l’affidamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico/formativo 2011-2012 (in ritardo in quanto avrebbero dovuto iniziare il 14 settembre) mediante avviso pubblico che dovrebbe prevedere che siano istituiti, salvo incremento finanziario, 30/35 percorsi in tutta la Calabria.

Tale previsione è completamente insufficiente ad accogliere la domanda dei circa 2.500 giovani calabresi.

Il fabbisogno “reale” considerato il fenomeno dell’abbandono scolastico sarebbe di almeno 60/70 percorsi ma questo potrebbe allo stato non essere “sostenibile” dal punto di vista finanziario.

E’ da evidenziare, come sopra detto, che i percorsi di Istruzione e formazione professionale sono ormai istituzionalizzati e le regioni “devono” allocare le risorse finanziarie necessarie ad integrazione di quanto riconosce il Governo (MIUR e Minlavoro).

Ogni anno sarebbero necessari circa 15 milioni di euro che oltre sui fondi ordinari del Bilancio regionale potrebbero essere rinvenuti sul Por asse capitale umano quale contrasto alla dispersione scolastica.

Visti:

l’articolo 34 della Costituzione;

la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ed in particolare gli articoli 117 e 118 che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

lo Statuto della Regione Calabria ed in particolare il punto g) del comma 2 dell’art. 2 che prevede che la Regione ispira la sua azione al raggiungimento dell’obiettivo della promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53” ed in particolare il Capo III recante “I percorsi di istruzione e formazione professionale”;

l’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) così come modificato dall’articolo 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 che stabilisce che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;

la legge 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante <Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese>, in particolare l’art. 13 sulle disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;

i Dpr 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti professionali e tecnici e sulla revisione dell’assetto ordinamentale dei Licei;

il decreto 15 giugno 2010 adottato dal Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che recepisce l’accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226;

l’intesa Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 con cui sono tate varate le linee guida per la messa a regime del sistema di IeFP con cui si è confermata la competenza esclusiva delle Regioni per l’erogazione dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni formative regionali accreditate e si sono definiti gli “organici raccordi” fra i percorsi di Ips, Its e IeFP, in applicazione del comma 1 quinquies dell’art. 13 della legge 40/2007;

l’intesa del 27 luglio 2011 tra il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

il decreto interministeriale MIUR-MLPS di giorno 11 novembre 2011 per il recepimento dell’accordo del 27 agosto 2011 con il quale sono stati definiti gli atti per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e formazione professionale pubblicato il 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale (n. 296 – supplemento ordinario n. 269).

Considerato che:

i due documenti approvati in accordo tra Regioni e Stato hanno segnato il passaggio formale della fase di sperimentazione a quella ordinamentale del sistema di Istruzione e formazione professionale, consolidando così un’offerta formativa importante nel sistema educativo del nostro Paese;

i documenti sono il frutto di un lavoro continuativo pluriennale che ha visto impegnate le Regioni ed i Ministeri all’interno di un tavolo tecnico istituito ad hoc, nella individuazione a partire da quanto realizzato nei singoli territori, di quegli standard minimi di processo e di contenuto in grado di rendere spendibile l’offerta formativa di IeFP su tutto il territorio nazionale, conferendole pari dignità delle altre filiera del sistema scolastico-formativo del secondo ciclo;

la Regione Calabria è impegnata a garantire l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro;

è stata definita la normativa generale sull’esclusiva competenza delle Regioni nella realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e sul ruolo “ordinario” delle istituzione formative regionali nella costruzione del sistema di IeFP;

il sistema di IeFP così configurato si caratterizza per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-          sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;

-          prevenire e contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono scolastico;

-          facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;

-          offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma professionale di tecnico (percorsi di quattro anni ancora non disciplinati in Calabria) di accedere all’Università, all’Alta formazione artistica musicale e coreutica e agli Istituti tecnici superiori (percorsi ancora non disciplinati in Calabria) previa frequenza di apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato;

-          facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale;

-          garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;

la Giunta regionale ha adottato le seguenti deliberazioni: n. 529 del 22 luglio 2010 ad oggetto “Attivazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in osservazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 adozione macrotipologia organizzativa in relazione alla fase transitoria disciplinata all’art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 226/05”; n. 872 del 29 dicembre 2010 “Approvazione nuovo regolamento per l’accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2011 – Parte I e II; n. 67 del 28 febbraio 2011 avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale”;

in conseguenza degli atti sopra richiamati la Regione Calabria ha assunto la competenza prevista dalla norma, dell’Istruzione e Formazione Professionale da attuare attraverso le istituzioni Formative accreditate con una funzione sussidiaria nella fase transitoria affidata agli Istituti Professionali Statali; ha posto in essere regole precise per l’accreditamento delle Istituzioni formative; ha delineato le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e definito ulteriori requisiti per le Istituzioni Formative che dovranno realizzare i percorsi IeFP;

la Regione Calabria ha attivato a novembre 2010 affidandone la gestione alle Istituzioni Formative accreditate, i percorsi di Istruzione e formazione professionale per il triennio scolastico 2010-2013 che interessano circa 1.500 giovani calabresi cercando di reperire le risorse finanziarie sul Por 2007/2013;

il Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha promulgato il 30 dicembre 2010 la circolare 101 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche per l’Istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2001/2012;

le Istituzione Formative accreditate nella Regione Calabria hanno realizzato l’azione di orientamento previsto dalla Circolare Ministeriale ricevendo oltre 2 mila domande di pre-iscrizione;

la Regione Calabria ha promulgato nel mese di ottobre 2011 l’avviso pubblico al fine di realizzare circa 30/35 percorsi, per il triennio 2011-2014 di Istruzione Formazione Professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale prevedendo di finanziarli attraverso i contributi riconosciuti dallo Stato e eventuali fondi del Por;

la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emesso la circolare n. 110 riguardante le iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche per l’istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2012-2013;

dall’anno scolastico 2011-2013 in forza del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 sono messi a regime i percorsi dell’IeFP di durata triennale e quadriennale finalizzati rispettivamente al conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale che devono essere realizzati in via ordinaria dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni;

entro il 20 febbraio 2012 in forza della circolare 110 del 29 dicembre 2011 i giovani frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado dovrebbero essere nelle condizioni di poter scegliere di frequentare uno dei percorsi di IeFP a titolarità regionale;

la Regione Calabria alla data odierna non ha ancora attivato i percorsi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2011-2012 del triennio 2011-2014;

la previsione dell’avviso pubblico di percorsi attivabili per l’anno scolastico 2011-2012 non riesce ad intercettare la domanda proveniente dalle famiglie e dai giovani calabresi prevalentemente per la difficoltà di reperire risorse finanziarie;

le Istituzioni formative accreditate, nonostante le evidenti difficoltà di relazione, data la mancata attivazione nei termini dell’anno scolastico 2011-2012 dei percorsi regionali di Istruzione e formazione professionale stanno realizzando l’orientamento per l’anno 2012-2013;

è necessario ed urgente rendere possibile lo svolgimento della programmazione e dell’attuazione dell’offerta di Istruzione e formazione professionale nella Regione Calabria.-

impegna la Giunta regionale

a rendere ordinario e disciplinare in via definitiva il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale con percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati, rispettivamente al conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale da realizzare in via ordinaria dalle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione;

a rendere i percorsi di IeFP paralleli temporalmente ai percorsi scolastici promulgando per tempo gli avvisi e favorendo come in altre regioni, la creazione di un’agenzia unica sotto forma di ATS o Consorzio fra le Istituzioni Formative accreditate;

a definire le Linee Guida regionali sull’Istruzione e Formazione Professionale adottando oltre all’ordinamento didattico requisiti rigorosi per l’accreditamento delle Istituzioni Formative;

ad individuare i percorsi formativi strategici per lo sviluppo regionale e per favorire l’occupazione dei giovani anche fuori dal contesto regionale ad integrazione delle figure professionali previste negli accordi Stato-Regioni;

a creare un sistema di orientamento condiviso tra le centrali regionali (Azienda Calabria lavoro e Field) i Centri per l’Impiego, la Direzione Scolastica regionale, le Istituzioni Formative accreditate e le parti sociali;

a richiedere l’incremento dei finanziamenti previsti dallo Stato e integrarli con quelli del Fse ivi comprese le quote dell’Asse Capitale Umano e finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica al fine di favorire la domanda delle famiglie e dei giovani calabresi”.

Lo illustra l’onorevole Maiolo.

Mario MAIOLO

Quest’ordine del giorno prende spunto dalla riforma Gelmini che, al di là delle valutazioni differenti, ha introdotto in un certo senso chiarezza su quelli che sono i percorsi formativi dell’istruzione delle secondarie e superiori di secondo grado. Oltre alla competenza statale, che è riferita all’istruzione secondaria dei licei, degli istituti tecnici, la riforma ha attribuito alle competenze regionali i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Questa è un’attività che è stata poi disciplinata da diversi accordi interministeriali, di accordo fra Stato e Regioni, e la Regione Calabria ha prontamente recepito questa particolarità di responsabilità con delibera di Giunta regionale, recependo quella che è la sua responsabilità di attivare questi percorsi.

Facendo seguito a quella che è stata una sperimentazione lunga di quello che è stato il diritto-dovere previsto dal 2003 fino al 2010, dall’anno scorso la Regione ha attuato con una delibera regionale, in maniera stabile, questi percorsi di istruzione e formazione professionale, che sono di competenza regionale.

Ovviamente, si tratta di un percorso istituzionalizzato, che al pari dell’offerta formativa che esiste nella scuola riconosciuta, sono quei percorsi paralleli a cui attingono i soggetti sottoposti all’obbligo formativo, ma che intendono seguire percorsi professionalizzanti, tant’è che sono due percorsi triennali e quadriennali che consentono di attingere a diplomi e a qualifiche professionali.

La Regione Calabria ha fatto l’avvio di questa ormai definitiva istituzione dei percorsi di istruzione e formazione l’anno scorso e da quest’anno, dal 2012, questi percorsi dovrebbero avere un’attività ordinaria proprio con l’apertura delle scuole, partendo il 14 settembre. Purtroppo, per difficoltà oggettive, c’è un ritardo su questa iniziativa, però è un’iniziativa che riguarda 2 mila giovani della nostra regione che attendono di poter fare questi percorsi. Ovviamente, c’è un contributo dello Stato che parzialmente copre le spese per realizzare questi percorsi formativi. La Giunta regionale sembrerebbe orientata a dimensionare l’offerta di questi percorsi sulla base del finanziamento nazionale.

Le difficoltà del nostro bilancio le conosciamo tutti, però con quest’ordine del giorno, vogliamo sottolineare, che trattasi di percorsi ordinari che, al pari di quelle che sono le aperture delle scuole al 14 settembre di istruzione superiore di secondo grado, la regione Calabria dovrebbe allinearsi con l’avvio di questi percorsi di istruzione e formazione professionale il 14 settembre. Siamo un po’ in ritardo.

Penso, quindi, che quest’ordine del giorno, se il Consiglio lo approverà, potrà essere di supporto alla Giunta regionale, agli assessori competenti, che immagino siano l’assessore alla cultura e l’assessore alla formazione, tenendo conto delle ricognizioni e dell’individuazione di profili professionali che siano quelli più opportuni rispetto alle prospettive di sviluppo della nostra regione. In tal senso abbiamo letto diversi studi fatti dai soggetti in house della Regione Calabria che hanno individuato figure, percorsi utili ad una valutazione politica sull’attivazione di questi processi di formazione. Quindi, con quest’ordine del giorno vogliamo sostenere l’impegno della Giunta regionale non solo a richiedere ulteriori risorse allo Stato ma anche per consentire il raddoppio dei corsi programmati; al momento, infatti, i corsi programmati sono 35 mentre ne sarebbero necessari 70, come è risultato da un incontro al quale ho partecipato su invito dell’assessore Stillitani. E’, quindi, necessaria l’attenzione della Giunta, ma soprattutto individuare delle linee programmatiche definitive che siano poi ordinarie, per consentire a questi percorsi di essere visibili e accessibili ai giovani calabresi.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’ordine del giorno testé illustrato.

(Il Consiglio approva all’unanimità)

(E’ riportato in allegato)

Ordine del giorno di iniziativa dei consiglieri Amato, Magno, Sulla ed altri: “In ordine all’abolizione delle Province

PRESIDENTE

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Amato, Magno, Sulla ed altri: “In ordine all’abolizione delle Province”, di cui do lettura: “Il Consiglio regionale - premesso che:

l’art. 23 del D.L. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, dal comma 14 al comma 21 contiene norme di sostanziale abolizione delle province;

il comma 14 attribuisce alle province funzioni esclusivamente di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;

il comma 15 definisce organi della Provincia il Presidente ed il Consiglio provinciale;

il comma 16 trasforma il Consiglio provinciale da organo di elezione diretta ad organo ad elezione indiretta composto da 10 componenti eletti dagli organi elettivi dei comuni;

il comma 17 stabilisce l’elezione del Presidente da parte del Consiglio rinviando per le modalità a successiva legge statale;

il comma 18 attribuisce allo Stato ed alle Regioni secondo le rispettive competenze il trasferimento ai comuni entro il 31.12.2012 delle funzioni provinciali salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario le stesse siano acquisite dalle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ previsto l’intervento sostitutivo da parte dello Stato;

il comma 19 prevede da parte dello Stato e delle Regioni, il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite;

il comma 20 stabilisce la decorrenza dei nuovi organi;

il comma 21 consente ai comuni l’istituzione di unioni di organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l’invarianza della spesa;

tali commi, tutti in stretta connessione tra loro violano gli articoli 5, 114, 117 commi 2 lett. p) 4 e 6, 118 e 119 della Costituzione nonché il principio di leale collaborazione in relazione all’art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3”;

la Costituzione, confermata sul punto dalla riforma del 2001, stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, prevede che le Province come i comuni sono “enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”, titolari di funzioni amministrative proprie fra cui “funzioni fondamentali” stabilite dalla legge dello Stato e altre conferite dalle leggi statali o regionali e di “potestà regolamentare” che hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, “risorse autonome”, “tributi ed entrate proprie” oltre a compartecipazioni ai tributi erariali in misura tale da “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;

è evidente che le Province sono previste dalla Costituzione come enti di governo locale elettivi, con un proprio territorio;

tutto questo si potrebbe cambiare con una legge di revisione costituzionale, dopo un approfondito esame della situazione e delle diverse soluzioni possibili;

il Decreto Monti fa invece una operazione surrettizia. Non sopprime formalmente le Province ma di fatto sostanzialmente le svuota della loro natura costituzionale nel visibilissimo intento di anticipare una riforma che le abolisca; stabilendo che “spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con la legge statale o regionale”; che lo Stato e le Regioni provvedano entro il 31 dicembre prossimo a trasferire ai Comuni ed alle Regioni le funzioni conferite alle Province dalla normativa vigente e a trasferire del pari le “risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite”, lasciando alle Province solo il “necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi” della stessa;

in sostanza il decreto legge realizza una vera riforma costituzionale che però esula dalla competenza del legislatore ordinario.-

Impegna

il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio a valutare l’opportunità in accordo con le altre Regioni di ricorrere alla Corte costituzionale affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 commi da 14 a 21 del D.L. n. 201/2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011”.

Lo illustra l’onorevole Amato.

Pietro AMATO

E’ in discussione questo aspetto della eliminazione delle Province e alcune Regioni hanno già predisposto ricorso per l’annullamento di questa legge.

Abbiamo presentato un emendamento che va corretto, secondo le indicazioni che vengono dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio, cioè che il documento va portato alla discussione della Conferenza dei Presidenti di Giunta e Consiglio, per valutare insieme e per avere maggiore forza, perché alcune Regioni hanno già predisposto il ricorso e a noi sembra più opportuno che ci sia una discussione più generale delle diverse Regioni.

Credo che l’ordine del giorno possa essere approvato all’unanimità.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Dattolo. Ne ha facoltà.

Alfonso DATTOLO

Ritengo che questo tema non possa essere liquidato con un semplice ordine del giorno, ma debba essere sottoposto all’attenzione del Consiglio in maniera più articolata ed appropriata. Esiste la Conferenza dei capigruppo pertanto ritengo che questo punto, proprio per mantenere la sensibilità, debba essere inserito all’ordine del giorno di una futura discussione.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Amato.

Pietro AMATO

Chiedo scusa, collega, tutti i consiglieri, visto che domani sono convocati i Consigli provinciali in tutte e cinque le Province della nostra regione, abbiamo raggiunto un accordo, di non prendere nessuna decisione come Consiglio, ma di dare mandato al Presidente della Giunta regionale – ed è d’accordo – di portarla alla discussione dei colleghi delle altre Giunte regionali. Ribadisco la necessità di approvarlo questa sera, perché domani c’è una riunione di tutti i Consigli provinciali e, quantomeno, il Consiglio può dire di aver approvato quest’ordine del giorno.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’ordine del giorno testé illustrato.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Convocazione della prossima seduta

PRESIDENTE

Non ci sono più punti all’ordine del giorno. La seduta è tolta, il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle 17,16

 

Allegati

Comunicazioni

Hanno chiesto congedo i consiglieri Aiello F., Salerno, Stillitani, De Gaetano.

(Sono concessi)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

E’ stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Approvazione schema di accordo tra Regione Campania e Regione Calabria relativo alla gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (Delibera Giunta regionale n. 622 del 23.12.2011)” (P.L. n. 300/9^)

E’ stata assegnata alla prima Commissione consiliare - Affari, istituzionali e affari generali.

(Così resta stabilito)

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri:

Nucera – “Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, recante <Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio” (P.L. n. 301/9^)

E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente.

(Così resta stabilito)

Nucera – “Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: “Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero” (P.L. n. 302/9^)

E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

Nucera – “Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 3, recante: “Delega ai comuni ed alle province in materia di rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle leggi regionali n. 41/86 e n. 16/89” (P.L. n. 303/9^)

E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente.

(Così resta stabilito)

Annunzio di proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione

E’ stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Piano di assetto naturalistico delle riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati. Presa d’atto (Delibera Giunta regionale n. 23 del 23.1.2012)” (P.P.A. n. 162/9^)

E’ stata assegnata alla quarta Commissione consiliare - Assetto e utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente.

(Così resta stabilito)

Richiesta parere della Commissione consiliare

La Giunta regionale ha trasmesso per il parere della competente Commissione consiliare la deliberazione n. 520 dell’11 novembre 2011, recante: “Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i. “Istituzioni dei distretti rurali ed agro-alimentari di qualità. Individuazione ed istituzione del <Distretto agro-alimentare di qualità del lametino>” (Parere n. 29)

 E’ stata assegnata alla seconda Commissione consiliare - Bilancio programmazione economica e attività produttive.

(Così resta stabilito)

Parere favorevole su deliberazione

La sesta Commissione consiliare, con nota n. 3526 del 24 gennaio 2012, ha comunicato che nella seduta del 23 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole con osservazione e raccomandazioni, alla deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 3.1.2012 recante: “Approvazione delle direttive di attuazione per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per il rafforzamento dei Consorzi export (Por Fesr 2007-2013 linea di interventi 7.1.2.2.)” (Parere n. 28)

Trasmissione di deliberazione della Giunta regionale

E’ pervenuta la deliberazione della Giunta regionale numero 623 del 23 dicembre 2011 con cui si approva “Nelle more che il gruppo di lavoro costituito con la deliberazione n. 257 del 17.6.2011 predisponga una programmazione nel Settore forestale regionale della durata quinquennale anche alla luce delle mutate normative all’esame del Consiglio regionale, il Programma autosostenibile di Sviluppo nel settore forestale per l’anno 2012”.

Adesione di consigliere regionale a gruppo consiliare

A far data dal 13 gennaio 2012, l’onorevole consigliere Antonino De Gaetano ha aderito al gruppo consiliare “Partito democratico”.

L’onorevole consigliere Giuseppe Morrone, ha aderito al gruppo consiliare “Popolo della libertà”.

Scioglimento gruppo consiliare

A seguito dell’adesione dell’onorevole consigliere Antonino De Gaetano al gruppo consiliare del “Partito democratico”, il gruppo “Progetto democratico” è sciolto avendo perso i requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Adesione di consiglieri regionali a gruppo consilare

A seguito dello scioglimento del gruppo “Progetto democratico”, ai sensi del comma 4 dell’ articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, i consiglieri Ferdinando Aiello e Vincenzo Ciconte, sono assegnati al gruppo “Misto”.

Assegnazione di consigliere regionale quale componente di Commissione consiliare

L’onorevole consigliere Antonino De Gaetano, è stato assegnato quale componente della sesta Commissione consiliare in sostituzione dell’onorevole Antonio Scalzo, giusta comunicazione del Presidente del gruppo consiliare Partito democratico del 20 gennaio 2012, acquisita agli atti in data 23 gennaio 2012 al protocollo generale n. 2923.

L’onorevole consigliere Giuseppe Morrone, è stato assegnato quale componente della seconda Commissione consiliare, in sostituzione dell’onorevole Francesco Morelli, in atto sospeso dalla carica giusta comunicazione del Presidente del gruppo consiliare “Pdl” del 18 gennaio 2012, acquisita agli atti in data 19 gennaio 2012 al protocollo generale n. 2574.

Risoluzione deliberata da Commissione consiliare

La Commissione contro la ‘ndrangheta, nella seduta del 23 gennaio 2012, ha approvato la Risoluzione n. 1/2012 “Attività conoscitiva sulle associazioni presenti in Calabria nel campo della lotta alla ‘ndrangheta e ad ogni forma di violenza”.

Interrogazioni a risposta immediata

Giordano, De Masi, Talarico D. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che la Procura della Repubblica di Catanzaro sta portando avanti delle indagini sulla gestione complessiva dell’Arpacal e in particolare sulle modalità di espletamento di alcuni bandi di concorso per la nomina di figure dirigenziali;

stante la funzione essenziale che l’Arpacal svolge sul territorio calabrese rispetto alle tematiche ambientali, appare essenziale auspicare un corretto e legittimo operato, sia sul piano scientifico sia sul piano amministrativo del personale direttivo e conseguentemente garantire un utilizzo efficace delle risorse finanziarie assegnate -:

se alla luce delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, gli organi dell’Arpacal (Consiglio di amministrazione e commissario) abbiano attivato, in via autonoma e sotto il profilo amministrativo le relative procedure atte a riscontrare eventuali irregolarità e/o illegittimità e conseguentemente abbiano posto in essere gli atti propedeutici alla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

quali iniziative, in caso contrario, si intendono intraprendere per ristabilire il corretto funzionamento amministrativo dell’ente strumentale.

(200; 23.01.20121)

Nucera. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere – premesso che:

con legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 (Norme per il trasporto pubblico locale), all’articolo 22 (Agevolazioni tariffarie) sono state previste una serie di agevolazioni tariffarie per alcune categorie di soggetti che usufruiscono del trasporto pubblico locale e, in particolar modo, al comma 5 è stato riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Polizia penitenziaria purché in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della Mct del Ministero dei trasporti e della navigazione;

nonostante le dette previsioni legislative, molti appartenenti alle forze dell’ordine si sono visti multare su mezzi delle Ferrovie dello Stato e degli altri vettori del trasporto pubblico locale che collegano le varie province calabresi in quanto sprovvisti di idoneo titolo di viaggio;

nonostante il disposto dell’art. 22, comma 5 della predetta legge regionale, il diritto alla libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine non trova, ad oggi, applicazione stante la mancanza di accordi tra la Regione Calabria, le Ferrovie dello Stato e le altre imprese che gestiscono il trasporto pubblico locale;

il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine costituisce un mezzo per migliorare qualitativamente il servizio di trasporto pubblico in quanto capace di rafforzare la tutela della sicurezza del personale e dei viaggiatori e rappresenta un efficace deterrente alla commissione di reati sia in danno a persone che in danno a cose -:

se e quando intende predisporre un apposito protocollo di intesa tra la Regione Calabria, le Ferrovie dello Stato e le altre imprese che gestiscono il trasporto pubblico locale, al fine di rendere effettivo il diritto alla libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine, riconosciuto dall’art. 22, comma 5, della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 (Norme per il trasporto pubblico locale).

(204; 30.01.2012)

Interrogazioni a risposta scritta

Aiello F. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore alle politiche euromediterranee, internazionalizzazione, cooperazione tra i popoli e politiche per la pace. Per sapere – premesso che:

il quinto settore del dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria ha tra le sue funzioni precipue quelle relative alla cooperazione tra i popoli e l’internazionalizzazione;

tale settore concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di livello comunitario, sostenendo la cooperazione a livello transfrontaliero, mediante iniziative economiche e sociali tra aree geografiche confinanti;

a tale settore e dipartimento afferisce l’assessorato alle politiche euromediterranee, internazionalizzazione, cooperazione tra i popoli e politiche per la pace;

dall’esame dell’operato dell’assessorato sopra citato non emerge nessuna azione progettuale, intervento, opera di sensibilizzazione o qualsivoglia altra azione di sostegno alla cooperazione mediante iniziative a carattere sociale;

risulta essere l’attività di tale assessorato esclusivamente concentrata sull’aspetto economico e dell’internazionalizzazione dei mercati;

su 71 comunicati stampa di predetto assessorato, 70 risultano essere resoconti di programmi di interventi solo economici e giammai sociali o solidali;

l’ultimo anno, in particolare, si è contraddistinto purtroppo per l’emergenza nel Corno d’Africa, tutt’ora in corso per i numerosi sbarchi di profughi e richiedenti asilo dalle coste del Maghreb e per l’arrivo di stranieri nella nostra Regione alla ricerca di opportunità di lavoro o per insediarsi stabilmente;

quanto sopra necessita dell’intervento progettuale circa la migliore ricerca di azioni consapevoli e di politiche attive per la pace e l’integrazione tra i popoli;

è necessario realizzare idonei processi che favoriscano politiche per la pace e l’integrazione tra i popoli anche attraverso apposite esperienze di laboratori e uffici della pace, così come presenti in quasi tutte le Regioni d’Italia;

l’assessorato alle politiche attive per la pace e l’integrazione tra i popoli riceve annualmente oltre alle fonti di finanziamento esterno dal bilancio e della Regione per effetto della legge regionale n. 4 del 10 gennaio 2007 recante: “Norme su cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria”, circa 200.000,00 euro;

la stessa Commissione europea sollecita gli enti istituzionali quali attori locali di collaborare con gli attori non istituzionali per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dello sviluppo e contro la povertà;

tale azione non può ricondursi semplicemente alla sponsorizzazione di un evento musicale di beneficienza ben lontano dai doveri istituzionali e di competenza di predetto assessorato -:

quali azioni alla data della presente interrogazione esistono a favore di progetti di cooperazione e di politiche attive per la pace;

quali strumenti di collaborazione con enti o organizzazioni si intendono realizzare per favorire idonei processi di sensibilizzazione, accoglienza ed integrazione;

se non si dia il caso di rimodulare in maniera urgente l’attività di tale importante assessorato anche sui temi e le competenze complessive derivanti dall’intera delega anziché favorire il solo aspetto seppur importante della internazionalizzazione dei mercati a discapito delle ulteriori competenze in capo a codesto assessorato quali la pace e la solidarietà tra i popoli.

(201; 23.01.2012)

Aiello F. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore alle politiche euromediterranee, internazionalizzazione, cooperazione tra i popoli e politiche per la pace. Per sapere – premesso che:

il quinto settore del dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria ha tra le sue funzioni precipue quelle relative alla cooperazione tra i popoli e l’internazionalizzazione;

nelle sue funzioni tra le altre si legge “Il settore ospita tirocini e stage, nell’ambito di convenzioni con Università ed enti di formazione, ove gli obiettivi siano coerenti con le funzioni istituzionali assegnate”;

a tale settore e dipartimento afferisce l’assessorato alle politiche euromediterranee, internazionalizzazione, cooperazione tra i popoli e politiche per la pace;

l’Università della Calabria, facoltà di economia, da oltre un decennio ha istituito un corso di laurea magistrale in Scienze sociali per lo sviluppo, la cooperazione e la pace;

tale corso ha nel suo obiettivo fondante la creazione di una nuova cultura dei processi inerenti i progetti di sviluppo locale e internazionale e di facilitare inoltre i processi di pace e integrazione tra i popoli;

risulta obbligatorio per i laureandi di suddetto corso universitario svolgere idonei e coerenti percorsi di tirocinio formativo e stage;

ai laureati in sviluppo, cooperazione e pace, alla fine del suddetto corso di laurea viene assegnata la classa Lm 81;

l’assessorato alle politiche euromediterranee, internazionalizzazione, cooperazione tra i popoli e politiche per la pace ha già più volte bandito richieste di manifestazione di interesse per la ricerca di profili da individuare e avviare al lavoro con l’esclusione sistematica della classe Lm 81 -:

perché ad oggi nessuna convenzione finalizzata alla possibilità di poter sostenere tirocini e stage è stata firmata con il corso di laurea in Sviluppo, cooperazione e pace dell’Unical, attesa la totale coincidenza dei temi accademici e delle competenze istituzionali che si riscontrano;

come mai nei confronti di un corso di laurea che più di ogni altro in Calabria può fornire un utile sostegno anche ai processi di progettazione nessuna attenzione viene prestata;

come mai l’assessorato interrogato regolarmente nelle sue manifestazioni di interesse per la selezione di giovani laureati da avviare a lavoro a tempo determinato non cita tra i requisiti richiesti la Classe Lm 81 escludendo di fatto competenze specifiche e necessarie allo stesso assessorato)

(202; 23.01.2012)

Aiello F. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore al lavoro. Per sapere – premesso che:

la Fondazione Field pubblicava sul proprio sito in data 29 luglio 2011 apposito bando per la manifestazione di interesse inerente la costituzione di una short list di esperti e profili professionali da selezionare per la realizzazione delle azioni di sistema del progetto sperimentale “Lavori Regolari, rete regionale per l’emersione, la qualità e lo sviluppo locale, istituzione fondo di garanzia per l’inserimento lavorativo”;

in pari data dello stesso avviso di manifestazione di interesse è data notizia sul Bur della Regione Calabria n. 30 del 29.07.2011;

la scadenza per presentare idonea manifestazione di interesse per chiunque interessato e in possesso dei requisiti richiesti risultava essere il 5 settembre 2011;

è data notizia sempre nel Bur prima richiamato che nei successivi trenta giorni e dunque entro il 5 ottobre 2011, sarebbe stata approvata e pubblicata la short list di che trattasi contenente ogni dettaglio circa gli ammessi alla successiva fase e sugli eventuali esclusi;

la stessa Fondazione Field è già in possesso di una propria short list a valere sul biennio 2011-2012 per profili esperti e professionali, dalla quale attingere per ogni sua azione progettuale e non solo;

solo ed esclusivamente per tale fine è stata bandita e successivamente approvata la short list generale di cui sopra;

all’articolo 1 della manifestazione di interesse sul progetto Lavori regolari (Finalità) si lette “(…) il presente avviso ha lo scopo di formare una short list per il reperimento di risorse professionali, mirato all’avvio di collaborazioni per l’attuazione delle seguenti azioni (…)” -:

perché si è dovuto procedere ad una ulteriore formulazione di una short list, per il progetto Lavori regolari, atteso che la Fondazione Field è già in possesso di una propria short list sia per profili esperti che professionali;

perché tanti ritenuti idonei nella formulazione della short list generale da parte Fondazione Field sono stati ritenuti invece inidonei nella formulazione della short list, lavori regolari, attesa la pressoché totale coincidenza dei requisiti richiesti richiamandosi nella loro esclusione al non rispetto dell’articolo 3 e 4 dell’avviso di manifestazione di interesse che richiama aspetti, tutti esclusivamente formali e perciò inidonei ad escludere centinaia di professionisti con esperienze curriculari di alto profilo;

perché se persino nelle sedute di aste pubbliche gli aspetti meramente formali sono ritenuti sanabili, in presenza dei requisiti minimi in capo al partecipante, la Fondazione Field adotta un comportamento discriminatorio contro chi possiede tutti i requisiti fondamentali dalla stessa Fondazione richiesti;

atteso che sono passati 180 giorni dall’avviso della manifestazione di che trattasi e circa 120 giorni, dei trenta utili previsti per l’approvazione della short list senza avere però a tutt’oggi la Fondazione Field una graduatoria definitiva, se non sia il caso di interrompere nell’immediato l’efficacia parziale della graduatoria pubblicata e attingere alla short list già in possesso della Fondazione Field a tale scopo realizzata;

in subordine, per quanto sopra, quali sono i tempi per avviare il progetto Lavori regolari e se tale ritardo potrà causare la perdita di questo finanziamento e ancora se la Fondazione ha già avviato nonostante la non approvazione finale della short list la fase dei colloqui preliminare all’avviamento al lavoro del progetto Lavori regolari.

(203; 23.01.2012)

Proposta di legge numero 275/9^, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” (Del. n. 159)

Art. 1

(Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge costituisce attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, nonché attuazione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed è finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, strutturale, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. Per perseguire le finalità previste nel comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, la presente legge disciplina l'esecuzione di interventi di «razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente», di «riqualificazione di aree urbane degradate», di «sostituzione edilizia», di «ampliamento» e di «demolizione e ricostruzione» di edifici esistenti, nel rispetto delle norme del codice civile, favorendo gli interventi edilizi finalizzati a migliorare la qualità architettonica, strutturale, la sicurezza, la compatibilità geologica ed ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili, secondo le modalità, nei termini e limiti previsti dalle norme seguenti”.

Art. 2

(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, dopo le parole “articoli 4 e 5” è inserito il periodo “per i quali è ammessa la modifica della sagoma planovolumetrica dell’edificio”.

2. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

“3. Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, nonché in deroga al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 19/2002, per come sostituito dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29/2007, fatte salve solo ai fini di eventuali delocalizzazioni le seguenti disposizioni:

a) d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) d.m. 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

c) d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

d) d.m. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 27 luglio 1998, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

e) norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i.;

f) d.m. 37/2008, (Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;

g) delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 115 del 28 dicembre 2001 (Piano per l’assetto idrogeologico);

h) d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137), con le semplificazioni introdotte dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità così come definiti dal medesimo”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. Per l'applicazione della presente legge si intende:

a) per edifici residenziali, gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici in aree rurali ad uso abitativo; la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del 70 per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;

b) per edifici non residenziali, tutti gli edifici il cui uso residenziale sia inferiore al 70 per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;

c) per volumetria esistente, la volumetria lorda già edificata incrementata di quella dei sotto tetti, degli eventuali volumi tecnici, accessori o pertinenziali;

d) per superficie lorda dell'unità immobiliare, la somma delle superfici  comprensiva di murature perimetrali, verande coperte e logge, vani tecnici ed accessori di ciascuna unità il cui volume fuori terra abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;

e) per volumetria lorda il prodotto tra la superficie lorda e l’altezza lorda, non vanno altresì computate le cubature correlate ai maggiori spessori dei muri perimetrali oltre i 30 centimetri, dei solai oltre i 20 centimetri, dei vani scala ed ascensori, calcolati al lordo delle murature perimetrali dei vani medesimi, delle centrali tecnologiche e di tutti i vani tecnici propriamente detti, delle serre solari, delle canne o camini di ventilazione o salari, dei cavedi impiantistici e di ogni eventuale altro dispositivo o accorgimento atto a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;

f) per l’altezza lorda, l’altezza del piano misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. In caso di copertura inclinata, l’altezza lorda si ottiene come distanza media tra il piano di calpestio e l’estradosso della copertura;

g) per superficie interna netta, la superficie di pavimento dei vani misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni comprensivi di pilastri, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre nonché di eventuali scale interne;

h) per aree urbanizzate, le aree dotate di opere di urbanizzazione primaria e di servizi a rete essenziali;

i) per “edilizia residenziale sociale”, il complesso delle attività edilizie volte alla realizzazione di “alloggi sociali”, in conformità al d.m. Infrastrutture 22 aprile 2008, ovvero le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente od in forme di sostegno all’accesso della proprietà che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione o alla proprietà di alloggi nel libero mercato;

l) per locali accessori si intendono quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni, quali ripostigli, cantinole, lavanderie, stenditoi, legnaie;

m) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati, quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

n) per pertinenze, le aree esterne asservite al fabbricato nell'ambito dell'unità immobiliare catastale”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi straordinari di ampliamento possono riguardare immobili residenziali e non residenziali, secondo le seguenti modalità:

a) in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, provinciali e regionali vigenti o adottati, nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, sulle unità immobiliari residenziali che abbiano una volumetria già esistente, alla data del 21 agosto 2010, non superiore a 1000 metri cubi per unità abitativa di volumetria assentita, gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 20 per cento della superficie lorda, per unità abitativa già esistente degli edifici previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Nel caso di edifici plurifamiliari l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell'organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire. E' consentita, altresì, la variazione della destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari, e la variazione del numero delle unità abitative;

b) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, sulle unità immobiliari non residenziali gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del 20 per cento della superficie lorda, per unità immobiliare già esistente degli edifici previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 200 metri quadrati di superficie interna netta per unità immobiliare. Tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazioni d’uso produttive, industriali ed artigianali. Nel caso di edifici a destinazione mista, residenziale e non, i suddetti incrementi percentuali si applicano alle superfici delle singole porzioni a differente destinazione e l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell'organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali, ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento è ammesso quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del codice civile, ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire. E' consentita, altresì, la variazione della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. L'ampliamento previsto nel comma 1 è consentito:

a) su edifici e loro pertinenze in contiguità fisica (adiacenza, aderenza o sopraelevazione) con l'edificio interessato;

b) su edifici ubicati in aree urbanizzate, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), nonché su aree agricole o non disciplinate, in deroga agli strumenti urbanistici per ciò che concerne le distanze minime e le altezze massime, nel rispetto del d.m. 1444/68, fatte salve le distanze e le altezze esistenti, se rispettivamente inferiori o superiori;

c) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati, in atti formali, a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti nazionali e regionali di rilevazione del rischio ed in aree esterne a quelle inserite nel “Piano Generale per la Difesa del Suolo” (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell’ente preposto;

d) su edifici di cui alle lettere precedenti, purché l'edificio non presenti, alla data di pubblicazione della presente legge, parziali incompiutezze strutturali, architettoniche e stilistiche inerenti alla proprietà del richiedente;

e) in deroga alla lettera precedente l'intervento è ammesso se si procede al completamento di tutte le incompiutezze di cui alla lettera precedente, all'atto della presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o permesso di costruire) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. l suddetti lavori di completamento dovranno comunque essere portati a compimento prima della comunicazione di ultimazione lavori per l'intervento oggetto della presente legge. A tale comunicazione deve essere allegata documentazione fotografica e perizia giurata asseverativa anche in formato digitale attestante il rispetto di tale prescrizione. I materiali di cui al periodo precedente sono trasmessi senza ritardo al competente ufficio presso il dipartimento Lavori Pubblici. In mancanza di detti requisiti non puo’ essere certificata l'agibilità ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'intervento realizzato. Gli interventi di ampliamento e completamento possono essere autorizzati o eseguiti con unico titolo abilitativo.”

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“3. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori i seguenti requisiti:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscono prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, in conformità alla direttiva 2002/91/CE, al d.lgs. 311/2006 ed al d.p.r. 59/2009, secondo quanto previsto nella presente legge;

b) gli interventi devono essere realizzati da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità sia all'inizio che alla data della certificazione di ultimazione dei lavori. Tale documento deve costituire parte integrante della documentazione necessaria al rilascio dell'agibilità;

c) la presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o Permesso di costruire) deve essere corredata da tutti gli elaborati di progetto previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale ed in particolare in conformità al dpr 207/10, compresa, ove prescritta, la relazione geologica, firmati e timbrati da tecnici abilitati ed accompagnati dai contratti di affidamento di incarico professionale, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera d) del d. l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Alla certificazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto pagamento dei compensi professionali pattuiti;

d) il rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel d.m. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché in conformità alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 8. Per gli interventi di ampliamento deve essere assicurato il requisito dell'adattabilità qualora le norme nazionali o regionali non prescrivano, in relazione alla tipologia e caratteristiche dell’ampliamento, l’accessibilità o la visitabilità;

e) la conformità alle norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i.;

f) la conformità alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, come stabilito dal d.m. 37/2008, avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;

g) l'ampliamento volumetrico deve trovarsi in accordo stilistico ed architettonico ed in coerente dialogo formale con la struttura preesistente, entro i limiti previsti dalla presente legge;

h) sugli edifici plurifamiliari e condomini l'ampliamento è ammesso se realizzato in modo da non modificare sostanzialmente le caratteristiche architettoniche dell' organismo edilizio, conformandolo ad un progetto dell'involucro che sviluppi ed evidenzi, in modo intellegibile e coerente, ogni aspetto inerente sia la situazione preesistente che quella futura per tutte le caratteristiche estetico-formali. L'istanza deve essere corredata da progetto nel quale, oltre agli elaborati indispensabili per individuare l'intervento, devono essere rappresentati tutti i prospetti dell'edificio, anche materici, con le indicazioni cromatiche, nonché rappresentazioni tridimensionali con opportune renderizzazioni, insieme ad una relazione tecnica esplicativa nella quale sia pienamente giustificata la soluzione prescelta, la sua coerenza architettonico-formale e la compatibilità strutturale. Per tale fattispecie sono consentiti interventi secondo la seguente specifica:

1) chiusura di verande, logge, balconi, cavedi ed ogni altra pertinenza dell' unità immobiliare;

2) copertura e chiusura di terrazzi all’ ultimo piano dell' edificio, anche quale ampliamento frazionato di unità immobiliari sottostanti;

3) sopraelevazione dell'edificio per la realizzazione degli ampliamenti, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ma nei limiti, comunque, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444;

4) ampliamenti al piano terra dell'edificio, in conformità al comma 2,  lettera a) del presente articolo, anche per destinazioni diverse da quelle che ne hanno determinato l'ampliamento ovvero nel caso di cessione della suscettibilità di ampliamento;

5) cessione della suscettibilità di ampliamento, in favore di uno o più soggetti nello stesso edificio plurifamiliare o condominio, a fronte del conseguimento delle migliorie architettoniche e/o energetiche e/o strutturali per ogni singola unità immobiliare cedente, secondo i limiti e le modalità previste dalla presente legge;

6) nelle zone "A" e "B", ovvero nelle aree definite urbanizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 laddove consentiti, e nelle aree già edificate, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche in deroga alle norme che disciplinano le distanze minime e le altezze massime di zona, se la tessitura urbana consolidata e l'immobile considerato risultano già a distanza inferiore o altezza superiore;

7) recupero ai fini abitativi dei locali accessori;

i) per gli interventi di ampliamento che prevedono chiusura di verande, balconi, logge, cavedi, chiostri, terrazzi, ecc., gli interventi di adeguamento strutturale, in conformità alle prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008, dpr 380/01 s.m.i., alla Circolare di approvazione dell’elenco delle opere dichiarate minori e contenenti indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di edifici esistenti (delibera Giunta regionale n. 330 del 22.07.2011) ed alla relativa normativa regionale, non sono richiesti se l'intervento di ampliamento previsto non modifica, in maniera sostanziale, la distribuzione complessiva dei carichi in gioco e, conseguentemente, l'intervento non incide, in misura significativa, sull' equilibrio complessivo statico-strutturale. Tale circostanza deve essere attestata dal progettista e/o Direttore dei lavori mediante relazione tecnica asseverativa;

j) per gli interventi di ampliamento diversi dalla lettera i), ovvero in caso di interventi che comportino una sostanziale variazione dei carichi, è necessario predisporre progetto di adeguamento strutturale dell'intero organismo edilizio in modo da conformarlo alle prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008 ed alla correlata normativa regionale. In tal caso, preliminarmente alla presentazione dell'istanza per l'esecuzione dell'intervento, conformemente alle norme tecniche vigenti, deve essere predisposta progettazione esecutiva dell'ampliamento da realizzare, la quale deve essere assoggettata agli adempimenti previsti dalle norme sismiche nazionali secondo le procedure previste dalle vigenti norme regionali in materia;

k) per gli interventi di ampliamento, in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i. e con le finalità di miglioramento dell'efficienza energetica del volume abitativo, si impone, relativamente all'involucro edilizio, il rispetto delle prescrizioni tecniche del d.l.gs. 192/05 s.m.i. ed, in particolare, la conformità al d.lgs. 311/06 ed al d.p.r. 59/09 limitatamente al volume in ampliamento;

l) le superfici opache che delimitano il volume costituente l'ampliamento rivolte verso l'esterno o locali non riscaldati o locali riscaldati non appartenenti allo stesso sistema edificio-impianto, devono essere realizzate garantendo il rispetto dei parametri limite di trasmittanza prescritti all'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010. Inoltre al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i., qualora l'incremento volumetrico sia perseguibile mediante la realizzazione di superfici opache verticali e/o orizzontali e/o inclinate, in una zona climatica B o C con esposizione diversa da Nord-Ovest, Nord, Nord-Est è fatto obbligo per la loro costruzione di rispettare i seguenti parametri:

1) per le superfici verticali la trasmittanza termica periodica (YIE) non può essere superiore a 0.12 W/m2K;

2) per le superfici orizzontali o oblique la trasmittanza termica periodica (YIE) non può essere superiore a 0.20 W/m2K;

m) in relazione ai valori di trasmittanza delle superfici trasparenti delimitanti il volume costituente l'ampliamento (o inserite quali infissi nelle superfici opache delimitanti l'ampliamento), si prescrivono differenti valori limite in funzione dello stato di fatto delle superfici trasparenti presenti nell'involucro. In particolare:

1) nel caso in cui l'involucro, alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge, presenti tutte le superfici vetrate in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010, il valore limite di conformità della trasmittanza delle superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento, rimane quello prescritto dai decreti sopraccitati, con la finalità di permettere una migliore integrazione architettonica degli elementi inseriti nel sistema edificio preesistente;

2) nel caso in cui l'involucro, alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge, presenti almeno il 70 per cento degli elementi vetrati dell'involucro in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2006, il valore limite di conformità della trasmittanza delle superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento, è quello prescritto dai decreti sopraccitati, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2006, con l'ulteriore onere di adeguare ai suddetti parametri tutti gli elementi vetrati preesistenti nell'involucro ed a questi non rispondenti, fermo restando l'obbligo di mantenere per tutti gli elementi vetrati, adeguati o di nuovo inserimento, lo stesso format. Se ciò non è possibile si impone la sostituzione di tutti gli infissi con nuovi rispondenti alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal primo gennaio 2010.

3) nel caso in cui l'involucro alla data di richiesta d'accesso ai benefici della presente legge presenti meno del 70 per cento degli elementi vetrati dell'involucro in conformità alle prescrizioni tecniche limite dell'allegato C del d.lgs. 192/05, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2006, è fatto obbligo per il richiedente la sostituzione di tutti gli infissi con nuovi rispondenti alle prescrizioni tecniche dell' allegato C del d.lgs.192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2010. Alle medesime prescrizioni dovranno sottostare le superfici trasparenti inserite in quelle opache delimitanti il volume di ampliamento;

n) al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva in linea con il d.lgs. 192/05 s.m.i., qualora l'incremento volumetrico sia perseguibile mediante la realizzazione di superfici trasparenti verticali e/o orizzontali e/o inclinate con un’ estensione di superficie rispetto alle superfici opache che delimitano esternamente il volume oggetto di ampliamento maggiore del 15 per cento, con esposizione diversa da Nord-Ovest, Nord, Nord-Est è fatto obbligo di predisporre sistemi schermanti fissi o mobili al fine di ridurre gli apporti di calore per irraggiamento solare. Qualora le suddette superfici trasparenti siano oggetto di ombreggiamento ad opera di fabbricati esterni, della morfologia del territorio o da elementi arborei per almeno il 30 per cento delle ore d'irraggiamento solare durante le ore di massimo irraggiamento sulla superficie ed il periodo di massimo irraggiamento su superficie orizzontale si esula dall'obbligo di schermatura;

o) unitamente al rispetto dei punti precedenti è obbligatorio assicurare un miglioramento dell'efficienza energetica complessiva dell'unità abitativa nella misura minima del 15 per cento rispetto allo stato antecedente all'intervento di ampliamento volumetrico. Tale miglioria potrà essere perseguita o mediante il rispetto delle prescrizioni precedenti o mediante un qualsiasi intervento non prescritto all'involucro dell'edificio o agli impianti di riscaldamento o raffrescamento. La miglioria di efficienza energetica deve essere oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica prescritta dalla legge regionale. Si è esonerati dal rispetto della prescritta miglioria di efficienza energetica, sempre nel rispetto dei punti precedenti, qualora l'unità abitativa oggetto di ampliamento volumetrico abbia, al momento della richiesta di accesso ai benefici della presente legge, una classificazione energetica pari o superiore alla classe energetica B;

p) al fine di ridurre i valori d'inquinamento atmosferico derivanti dalla conduzione di generatori di calore per acqua sanitario e/o riscaldamento, è fatto obbligo, per chi voglia accedere ai benefici della presente legge, attestare la conformità dei propri generatoti ai parametri di rendimento ed emissione imposti dal dpr 412/93 s.m.i. secondo la metodologia d'analisi indicata dal d.lgs. 192/05 s.m.i., mediante la presentazione, unitamente all'attestato di certificazione energetica, dell'ultimo certificato di controllo effettuato se in corso di validità, entro i termini della richiesta di accesso ai benefici della presente legge regionale. Nel caso in cui non sia mai stato redatto il certificato di controllo o non vi sia la validità di cui al punto precedente è fatto obbligo effettuare il suddetto controllo e presentare il relativo certificato, unitamente all'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 192/05 s.m.i. Nel caso in cui non si abbia rispondenza tra l'analisi effettuata ed i valori limiti imposti dalle suddette leggi è fatto obbligo procedere all'adeguamento del generatore ai parametri tecnici vigenti od alla sostituzione con uno conforme, consegnando, unitamente all'attestato di certificazione energetica, relazione tecnica attestante l'intervento effettuati ed i certificati di controllo del vecchio e del nuovo generatore;

q) al fine di incrementare il risparmio energetico nella conduzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento è fatto obbligo dotare gli impianti di sistemi di termoregolazione cronostatati. Se l'impianto di riscaldamento o raffrescamento è costituito da un unico generatore o pompa di calore a servizio dell'intero volume abitativo è obbligatoria la presenza di un sistema generale di termoregolazione cronostatico con regolazione oraria su almeno tre livelli termici, con programmazione settimanale; il trasduttore termico del sistema di regolazione dovrà trovare collocazione in un area il cui monitoraggio termico sia significativo del benessere termoigrometrico dell'abitazione. Inoltre è obbligatoria la presenza, in ogni vano, di valvole termostatiche o di sistemi termostatici che permettano l'esclusione del sistema radiante o convettivo al raggiungimento della soglia termica all'interno del vano. Se l'impianto di  riscaldamento o raffrescamento è costituito da un unico generatore o pompa di calore a servizio di più volumi abitativi è obbligatoria la presenza di un sistema per ogni volume abitativo di termoregolazione cronostatico con regolazione oraria su almeno tre livelli termici, con programmazione settimanale che permetta l'impegno o il disimpegno del sistema impianto a servizio del volume abitativo; il trasduttore termico del sistema di regolazione dovrà trovare collocazione in un area il cui monitoraggio termico sia significativo al benessere termo idrometrico dell'abitazione. Inoltre è obbligatoria la presenza in ogni vano di valvole termostatiche o di sistemi termostatici che permettano l'esclusione del sistema radiante o convettivo al raggiungimento della soglia termica all'interno del vano. Inoltre il sistema impianto dovrà essere dotato di sistemi di contabilizzazione dell'energia impiegata per la suddivisone equa dei costi di condizionamento o riscaldamento tra i vari volumi abitativi. Per i sistemi di condizionamento a vani indipendenti mediante macchine frigorifere o pompe di calore è obbligatorio l’impiego di macchine di classe energetica non inferiore ad A con regolazione crono termostatica programmabile su almeno un livello.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell'articolo 3, comma 1 lettere a) e b), con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 35 per cento di quello legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.”

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. L'aumento in volumetria previsto nel comma 1 è consentito:

a) su edifici e loro pertinenze anche a destinazione mista;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati in misura superiore al 50 per cento;

c) su edifici ubicati in aree urbanizzate, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h) nonché su aree agricole o non disciplinate, sono ammesse distanze minime e altezze massime dei fabbricati in deroga agli strumenti urbanistici generali fermo restando l'obbligo di rispettare le altezze massime e le distanze minime fissate da norme di legge o da decreti ministeriali nel rispetto del d.m. 1444/68. Di tale ultimo obbligo non si tiene conto nel caso di distanze e altezze di edifici preesistenti che sono comunque fatte salve nell'ipotesi di ampliamento e ricostruzione;

d) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata, secondo le categorie individuate dagli strumenti regionali di rilevazione del rischio;

e) su edifici in corso di ricostruzione e non ancora ultimati alla data di approvazione della presente legge;

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“3) Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può variare se le nuove eventuali unità immobiliari avranno una superficie lorda non inferiore a:

1) 60 mq per unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale;

2) 50 mq per unità immobiliari a destinazioni d’uso compatibili con le categorie catastali C/4, C/5 e D;

3) 35 mq per unità immobiliari a destinazioni d’uso compatibili con le categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3.

I suddetti limiti non sollevano dal rispetto della normativa nazionale vigente in merito alle superfici minime necessarie al mantenimento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, ed in particolare è prescritto il rispetto del d.m. Salute 5 luglio 1975 s.m.i. e del d.lgs. 81/08 s.m.i..”

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“4. Per la realizzazione dell'aumento di volumetria previsto nel presente articolo è obbligatorio per l'intero edificio oggetto dell'intervento di ricostruzione:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscono prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, e in particolare in conformità alla direttiva 2002/91/CE, al d.lgs. 311/2006 ed al d.p.r. 59/2009, con l'obbligo di cui alle prescrizioni dei punti precedenti per ciò che attiene ai sistemi di regolazione degli impianti, così come previsto per gli ampliamenti. Il complesso edificio impianto, se pur conforme alle precedenti prescrizioni, deve comunque raggiungere una classificazione energetica non inferiore a B. Gli indici di prestazione energetica degli edifici devono essere certificati dai soggetti previsti dalle norme vigenti da integrare con la comunicazione di ultimazione dei lavori;

b) gli interventi devono essere realizzati da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in possesso di documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità sia all'inizio che alla data della certificazione di ultimazione dei lavori. Tale documento dovrà costituire parte integrante della documentazione necessaria al rilascio dell'agibilità;

c) la presentazione dell'istanza autorizzativa (SCIA o permesso di costruire) deve essere corredata, da tutti gli elaborati di progetto previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale ed in particolare in conformità al dpr 207/10, compresa, ove prescritta, la relazione geologica, firmati e timbrati da tecnici abilitati ed accompagnati dai contratti di affidamento di incarico professionale, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera d) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Alla certificazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto pagamento dei compensi professionali pattuiti;

d) il rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché in conformità alla legge regionale n. 8/1998;

e) la conformità alle norme nazionali e regionali sulle costruzioni in zona sismica ed in particolare il d.m. 14 gennaio 2008 e s.m.i.;

f) la conformità alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, come stabilito dal d.m. 37/2008, avente ambito di applicazione definito all'articolo 1 dello stesso decreto;

g) l'intervento di ricostruzione non può portare in alcun modo alla realizzazione di edifici con incompiutezze strutturali e/o architettoniche e/o stilistiche. Per questo alla dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegato archivio fotografico dell'opera. In mancanza di detti requisiti non potrà essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2001;

h) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in aree urbanizzate è obbligatorio provvedere all'adeguamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei relativi parcheggi nella misura prevista dalla normativa vigente;

i) la realizzazione è, inoltre, subordinata alla piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad un elemento di alto fusto ogni 100 mq di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad un arbusto ogni 100 mq di superficie libera”.

Art. 6

(Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente accatastati presso le Agenzie del Territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento. Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica.”

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 non possono essere realizzati su immobili:

a) realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dalla normativa vigente ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (parte II), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta.”

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito, dal seguente:

“3. In deroga a quanto previsto alla lettera a) del comma 2 gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione del silenzio-assenso per decorrenza dei termini di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto. In ogni caso il titolo abilitativo in sanatoria deve essere rilasciato prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge. Nel caso di interventi realizzati su edifici o parti di essi per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione del silenzio – assenso, gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere effettuati soltanto se l’edificio sanato sia stato ultimato ed a condizione che l’intervento sia coerente con le caratteristiche tipologiche, stilistiche ed architettoniche del manufatto già esistente.”

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“4. Per l'applicazione della presente legge, gli interventi previsti negli articoli 4 e 5, non possono essere realizzati in aree:

a) di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" previste nell'articolo 2, d.m. 1444/68 o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura i quali potranno essere effettuati secondo le previsioni della presente legge, e tranne quanto previsto in appositi piani di recupero previsti nel comma 9;

c) il cui vincolo determina l'inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica ed a frana elevata o molto elevata;

d) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B e C dei parchi nazionali, fatte salve le aree già urbanizzate nelle quali si applicano, ai fini autorizzativi ed abilitativi, i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti;

e) collocate nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali, salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;

f) ubicate nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);

g) collocate in ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel “Piano Generale per la Difesa del Suolo” (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato, salvo preliminare acquisizione del nullaosta o autorizzazione da parte dell’ente preposto, salvo che per gli interventi previsti nell'articolo 4 riguardanti edifici esistenti oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della incolumità pubblica e privata e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi;

h) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, salvo preliminare acquisizione del nulla osta o autorizzazione da parte dell’ente preposto;

i) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al d.m. Lavori Pubblici 2 aprile 1968;

j) su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definiti dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968 n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce ferroviarie, igienico sanitarie e tecnologiche;

5. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dai seguenti:

“5. Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici, nelle zone omogenee "A", "B", "C" ed "F", o ad esse assimilabili, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, in conformità alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. anche quali entità immobiliari autonome, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei seminterrati e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

1. sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;

2. seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

3. interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano.”

“5 bis. Per i piani sottostanti le coperture (sottotetti), il recupero ai fini abitativi (trasformazione da non abitabile ad abitabile) è consentito solo per le parti aventi i seguenti requisiti:

a) altezza media ponderale di almeno metri 2,30, ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

b) rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50”.

“5 ter. Gli interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto; fra locali contigui finalizzati alla migliore fruizione di tali locali; per la realizzazione di aperture, botole, scale, terrazze, balconi ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità o di utilizzo dei sottotetti; sono soggetti a SCIA.

Gli interventi di recupero dei piani sottotetto possono avvenire, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante opere di tipo edilizio e tecnologico anche con modificazione delle linee di colmo e di gronda e delle pendenze, entro un'altezza massima di 3,60 metri ed altezza media non superiore a 2,15 metri, qualora queste siano finalizzate anche all'installazione di tecnologie solari integrate nella misura non inferiore a 3 kilowatt. E' consentita, ai fini dell'acquisizione dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. È altresì permesso l’abbassamento del solaio di copertura del piano sottostante il sottotetto la cui altezza interna netta non potrà essere inferiore a metri 2,70.”

“5 quater. Per i piani seminterrati, il recupero a fine abitativo è consentito alle seguenti condizioni:

a) altezza interna non inferiore a metri 2,70; rispetto dei requisiti igienico - sanitari prescritti dal d.m. Sanità 5 luglio 1975 nonché delle prescrizioni tecniche in merito alla ventilazione riportate nella UNI EN 15665:2009;

b) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l’utilizzo abitativo e finalizzate alla miglioria delle condizioni di ventilazione, illuminazione e termogrimetria, sono soggetti a SCIA e non dovranno, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche.”

“5 quinquies. Per i piani seminterrati ed interrati, il recupero è consentito alle seguenti condizioni:

a) altezza interna non inferiore a metri 2,70; aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

b) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

c) è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

d) gli interventi, per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a SCIA;

e) le altezza minime di cui ai punti precedenti sono ridotte a metri 2.60, qualora sussistano le condizioni igienico - sanitarie o vengano messe in atto attraverso soluzioni alternative tali da garantire le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità ai dettami d.lgs. 81/08 s.m.i. e norme tecniche ad esso correlate.”

“5 sexies. Per la realizzazione del recupero è obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente, in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Gli interventi sono certificati dai soggetti previsti dalle norme vigenti, con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità ai sensi dell'articolo 25 d.p.r. 380/2001 dell'intervento realizzato. Relativamente al recupero ai fini abitativi di sottotetti o seminterrati è fatto obbligo di garantire, per tutti gli elementi dell'involucro, la rispondenza ai parametri limite prescritti all'allegato C del d.lgs. 192/05 con le modificazione imposte dal d.lgs. 311/06, prendendo a riferimento i valori imposti dal 1 gennaio 2010, con un'ulteriore decurtazione del 15 per cento. E' fatto obbligo rispettare le prescrizioni precedenti in merito ai generatori di calore ed ai sistemi di regolazione. Nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti nella condizione in cui vi siano elementi vetrati orizzontali o inclinati e fatto obbligo predisporre sistemi schermanti delle superfici vetrate mobili al fine di regolare gli apporti di calore per irraggiamento solare, in modo da ridurre l'apporto energetico gratuito nel periodo estivo e darne massimo godimento nel periodo invernale. Nel caso di recupero di seminterrati ed interrati nella condizione in cui vi sia un elevato tasso di umidità unitamente a condizioni termiche che generano fenomeni di condensa superficiale, è fatto obbligo predisporre sistemi attivi o passivi che contengano i valori di umidità entro il 70 per cento ed evitano la formazione di condensa superficiale. La presenza o meno di fenomeni di condensazione sarà oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica. Le unità abitative oggetto di recupero a fini abitativi devono comunque presentare un valore di classe energetica pari o superiore alla B. Tutti gli interventi realizzati al fine di garantire il rispetto della sopraccitate prescrizioni saranno oggetto di una relazione tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica.”

6. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“6. Per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 devono essere rispettate le seguenti modalità:

a) per gli interventi straordinari di ampliamento di cui all'articolo 4, le superfici, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata rilasciata o richiesta la sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono computabili ai fini della determinazione della superficie e volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;

b) per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 5 i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria prevista nella legge n. 47/1985 nonché nella legge n. 724/1994 e nel decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, sono computabili ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente, anche nel caso di edifici interamente abusivi. In ogni caso la sanatoria edilizia deve essere rilasciata prima che venga presentata la SCIA o il permesso di costruire per accedere alle agevolazioni della presente legge;

c) per la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, completamento ed ampliamento degli edifici, a qualunque titolo consentita, al fine di migliorare la qualità generale, tecnologica e migliorare l'efficienza e la prestazionalità energetica degli edifici, nuovi o esistenti, non si computano, ai fini del calcolo del volume, delle distanze tra gli edifici, dalle strade e dai confini, nonché delle altezze degli edifici, i maggiori spessori delle murature perimetrali e di tompagno oltre i 30 cm, dei solai oltre i 20 cm, le serre solari, i camini, i cavedi impiantistici, le centrali idriche, termiche, frigorifere e tecnologiche in generale, i vani scala ed ascensori degli edifici mono e plurifamiliari al lordo delle murature perimetrali, i quali saranno rubricati come "miglioramenti tecnologici" ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni, come tali recepiti nell'ambito dei Regolamenti Edilizi ed Urbanistici comunali;

d) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i, nonché i vincoli di natura reale ed inderogabile che impediscono la variazione di destinazione d’uso dei volumi destinati a parcheggi ai sensi dell’articolo 9 della legge 122/89. Nell’ambito delle variazioni delle destinazioni d’uso di vani destinati a garage è comunque prescritto l’obbligo di individuare all’interno delle pertinenze dell’edificio idonei spazi con la medesima finalità in conformità alla normativa vigente, nonché ai parametri definiti nei REU.”

7. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“7. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non sono decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.”

8. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“8. I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre, motivatamente:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale o di singoli ambiti o immobili dall'applicazione della presente legge in ragione di particolari qualità di carattere storico, culturale, artistico, architettonico, morfologico, paesaggistico o per motivi di funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.”

9. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“9. I Comuni, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di approvare Piani Particolareggiati di recupero del centro storico, nell'ambito dei quali prevedere eventuali interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.”

10. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“10. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente, da allegare alla domanda, tutti gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5, fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini, sono realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Il Comune è tenuto ad acquisire tramite conferenza dei servizi, da convocare obbligatoriamente entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, i pareri o le autorizzazioni obbligatorie mancanti.”

11. Il comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“11. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori previsti nel comma 10 i Comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione limitatamente al costo di costruzione, fino ad un massimo del 30 per cento. Se gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione afferiscono alla prima casa, i Comuni hanno facoltà di consentire una riduzione del costo di costruzione fino all’80 per cento e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria fino al 30 per cento. Il costo di costruzione per gli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione è commisurato esclusivamente all'incremento di superficie o di volume realizzato”.

12. Il comma 12 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“12. L'istanza per eseguire interventi in conformità alla presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall' approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2014. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale”.

13. Il comma 13 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“13. Alla documentazione prevista per l'avvio formale degli interventi previsti negli articoli 4 e 5, è necessario allegare una relazione asseverata attestante la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge”.

14. Dopo il comma 13 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è aggiunto il seguente:

“14. Le superfici ed i volumi correlati agli ampliamenti previsti all’articolo 4, comma 1, non si sommano con quelli eventualmente consentiti da altre norme vigenti e dagli indici di fabbricabilità degli strumenti urbanistici comunali, salvo i casi in cui si possa certificare l'ultimazione, all'entrata in vigore della presente legge, dei lavori correlati all'utilizzazione dei citati indici di fabbricabilità”.

Art. 7

(Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, una comunicazione da inoltrare alla Regione Calabria presso il dipartimento competente in materia di politiche della casa. La trasmissione della comunicazione deve essere attestata dall'ufficio comunale ricevente insieme alla documentazione allegata alla SCIA o al permesso di costruire. Nello specifico deve essere compilata una scheda predisposta dall'UOA competente e resa disponibile e scaricabile dal sito della Regione Calabria, contenente le informazioni più significative dell'intervento proposto”.

Art. 8

(Interventi finalizzati al reperimento di aree per l’edilizia sociale)

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è inserito il seguente:

Art. 8 bis

(Interventi finalizzati al reperimento di aree per l’edilizia sociale)

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali, i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, possono approvare programmi costruttivi per l’edilizia sociale attraverso il reperimento di aree nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani per gli insediamenti produttivi, collocate:

a) all’interno delle aree con destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze, per come definite dall’articolo 3 comma 2 d.m. 1444/1968, limitatamente alla volumetria prevista dal piano attuativo;

b) nelle aree destinate a standard urbanistici eccedenti il minimo previsto dalla normativa esistente, a condizione che la nuova volumetria residenziale mantenga la dotazione delle aree residue a standard urbanistici al di sopra della minima prevista dalla legge”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19

Introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19, introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 introdotto dall’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 è sostituito dal seguente:

“2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l’edificio ha destinazione d’uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d’uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2000, dell'intervento realizzato.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, introdotto dall’articolo 9 della legge regionale n. 21 dell’11 agosto 2010 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis). Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale”.

4. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 37 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, introdotto dall’articolo 9 della legge regionale n. 21 dell’11 agosto 2010, è così sostituita:

“d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel “Piano Generale per la Difesa del Suolo” (o.p.c.m. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato;”.

Art. 10

(Integrazione della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 9 bis

(Approvazione dei piani attuativi in conformità alla legge 12 luglio 2011 n. 106)

1. In attuazione della lettera b) del comma 13 dell’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale.

Art. 9 ter

(Disciplina transitoria)

1. Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti possono, con semplice istanza, chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, purché non abbiano avviato l’intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto”.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni già adottate dai Comuni ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 Agosto 2010, n. 21.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ordine del giorno numero 42 del 30.01.2012 di iniziativa dei consiglieri Censore, Guccione, Talarico D., Principe, Scalzo, Franchino, Maiolo, Mirabelli ed altri “In ordine alle intimidazioni subite dal parroco di Cetraro e all’intervento straordinario a favore la chiesa di San Bruno, nel comune di Sorianello”

“Il Consiglio regionale

premesso che

sono ormai ripetute le intimidazioni perpetrate nei confronti del sacerdote Don Ennio Stamile, parroco della Chiesa di San Benedetto di Cetraro, in provincia di Cosenza;

gli episodi criminosi in questione che sono stati rivolti ad un rappresentante della chiesa cattolica creano enorme allarme sociale tra la comunità civica della cittadina cosentina e del suo circondario;

in anni passati, la cittadina di Cetraro è stata teatro di eventi criminosi che hanno sconvolto la tranquillità dei suoi abitanti e che, allo stesso tempo, hanno creato una coscienza civica volta al contrasto della criminalità organizzata;

alcune notti orsono, la chiesetta di San Bruno nel Comune di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia, è stata oggetto di un atto vandalico incendiario che ha danneggiato irrimediabilmente un sito storico religioso molto caro ai fedeli dell’intera area delle Serre;

il Comune di Sorianello è stato ripetutamente interessato da atti criminosi che hanno sconvolto la tranquillità della sua popolazione;

Impegna

il Governo regionale ed il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi presso i competenti organi di sicurezza affinché sia garantita adeguata tutela a don Ennio Stamile, parroco della chiesa di San Benedetto di Cetraro;

ad attivare un intervento straordinario affinché la chiesa di San Bruno, nel Comune di Sorianello, venga restituita al culto dei fedeli dopo adeguati lavori di ripristino.”

Ordine del giorno numero 43 del 30.01.2012 di iniziativa dei consiglieri De Masi, Dattolo, Pacenza, Ciconte, Principe “In ordine alla produzione di energia elettrica da fonte solare e alla realizzazione della centrale solare nel territorio della provincia di Crotone”

“Il Consiglio regionale

premesso che

il Consiglio di Primavera dell’U.E. ha deciso di avviare un'azione unilaterale che porti entro il 2020 ad un taglio delle emissioni comunitarie del 20% rispetto al 1990, ad una quota di produzione di energia primaria da fonti rinnovabili del 20%, una riduzione della domanda di energia del 20% ed una sostituzione almeno del 10% dei carburanti tradizionali con prodotto di origine vegetale;

la valorizzazione del solare termodinamico può garantire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di difesa del territorio, dell'ambiente e di sostegno all'occupazione; che la Regione Calabria ha approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 315 del 14 febbraio 2005 il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) in cui riveste particolare importanza lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Calabria è una delle regioni italiane con maggiore disponibilità di energie mediante lo sfruttamento indiretto dell'energia solare; che per tali ragioni risulta possibile ed opportuna l'introduzione in Calabria di tecnologie pulite ad emissioni quasi zero;

la Regione Calabria ha le potenzialità per diventare ponte verso le nazioni che si affacciano sul mediterraneo in cui è possibile prevedere, a breve, lo sviluppo delle fonti alternative di energia di origine solare;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici" che prevede incentivi al solare  termodinamico in Italia;

con Decreto Prot. DSN2007/0031654, è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una Task Force con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili allo scopo di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa;

sono stati stipulati quattro Protocolli d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare dei progetti pilota per la produzione di energia elettrica utilizzando la componente termica dell'energia solare;

con Deliberazione della Giunta regionale n. 423/07, il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato a stipulare un Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

in particolare, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e la Regione Calabria, stipulato in data 03/12/2007, ha previsto, tra le altre cose, l'attuazione di un progetto pilota per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici nonché il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività individuate;

il Comitato Tecnico Scientifico previsto dal succitato Protocollo d'Intesa ha elaborato l'ipotesi di un impianto pilota da ubicarsi nella Provincia di Crotone;

con Deliberazione n. 347 del 5 maggio 2008, la Giunta regionale ha impegnato il Presidente della Regione Calabria a stipulare un Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (successivamente sottoscritto in data 6 maggio 2008) nonché a cofinanziare il suddetto impianto pilota;

tra gli obiettivi operativi del POR Calabria FESR 2007/2013 Asse 2 Energia -Energie rinnovabili e risparmio energetico -Obiettivo Operativo 2.1.1. - vi è quello di diversificare le fonti energetiche ed aumentare l'energia da fonti rinnovabili;

il Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, ha individuato l'area provinciale di Crotone quale "distretto energetico regionale per la ricerca scientifica e tecnologica";

con Decreto n. 14225 del 14/10/2010 è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione e l'ampliamento dei Poli Innovazione Regionale;

i Poli di Innovazione sono raggruppamenti d'imprese indipendenti (start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese) e di Organismi di Ricerca attivi in un particolare settore o territorio che operano per stimolare ed avviare processi d'innovazione attraverso l'interazione intensiva tra le imprese e tra queste e gli Organismi di ricerca, l'utilizzo in comune di installazioni (infrastrutture e attrezzature) per le attività di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e conoscenze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo; che le centrali termodinamiche solari sfruttano un'energia pulita (il processo di produzione non dà scorie), rinnovabile e, di fatto, illimitata; che sono prive di impatto ambientale durante il funzionamento e, dopo la dismissione, non sono lesive del benessere dell'uomo né del suo habitat;

la tecnologia solare termodinamica a concentrazione è quella che più di ogni altra tecnologia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è innovativa e pertanto presenta prospettive di sviluppo suscettibili di economie di scala legate al miglioramento ed alla diffusione dei processi di produzione e di impianto;

la valorizzazione del solare termodinamico a concentrazione rappresenta una modalità irrinunciabile per lo sviluppo di un territorio, come l'area crotonese, che versa in una condizione economico-sociale al limite della drammaticità, per cui appare opportuno agevolare ogni iniziativa tesa al recupero di una sua vitalità economica; questa prospettiva di rilancio può attuarsi implementando la realizzazione della prima centrale termodinamica calabrese con l'istituzione di un Polo Tecnologico perfezionato da un Centro di Ricerca legato all'Università della Calabria che schiuda stimolanti scenari di filiera tecnologica interessata alla ricerca ed alla formazione, alla produzione ed alla installazione di componentistica e di impianto; il crotonese acquisirebbe un know how innovativo che lo rende regge leader nel settore;

il 15 luglio 2010 è stata inaugurata dall'ENEL, a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, la prima centrale termodinamica solare italiana (Progetto Archimede);

impegna

la Giunta regionale a incalzare il Governo nazionale a dare corso agli impegni a suo tempo assunti con la Regione Calabria e, comunque, ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici provvedendo a commissionare, in tempi brevi, uno studio di fattibilità necessario alla realizzazione della centrale solare a ciclo termodinamico nel territorio della provincia di Crotone”.

Ordine del giorno numero 44 del 30.01.2012 di iniziativa dei consiglieri Maiolo, Dattolo, Principe e Fedele “In ordine alla disciplina dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale”

“Il Consiglio regionale

premesso che

la Riforma Gelmini ha completamente riorganizzato, dopo 11 anni, la Scuola Secondaria Superiore di Secondo Grado per offrire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie:

6 Licei di competenza statale;

Istituti Tecnici suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi di competenza statale;

Istituti Professionali suddivisi in 2 settori e 6 indirizzi di competenza statale;

Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale (IeFP), con un ordinamento di rilievo nazionale che prevede qualifiche triennali e diplomi quadriennali già definiti a livello nazionale;

il 21 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 296 -Supplemento Ordinario n. 269) il decreto interministeriale MIUR-MLPS dell'11 novembre 2011 per il recepimento dell'Accordo del 27 agosto 2011 con il quale sono stati messi a regime, a partire dal corrente anno scolastico 2011/2012, dopo la fase di sperimentazione iniziata nella Regione Calabria nel 2003/2004 (obbligo formativo e poi diritto/dovere), i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e quadriennale finalizzati, rispettivamente, al conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale;

per l'offerta formativa di IeFP è stato fissato il ruolo "ordinario" delle istituzioni formative regionali (Istituzioni Formative accreditate); che in questi giorni è in corso di valutazione l'affidamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico/formativo 2011/2012 (in ritardo in quanto avrebbero dovuto iniziare il 14 settembre) mediante Avviso Pubblico che dovrebbe prevedere che siano istituiti, salvo incremento finanziario, 30/35 percorsi in tutta la Calabria;

tale previsione è completamente insufficiente ad accogliere la domanda dei circa 2500 giovani calabresi; che il fabbisogno "reale", considerato il fenomeno dell'abbandono scolastico, sarebbe di almeno 60/70 percorsi ma questo potrebbe, allo stato, non essere "sostenibile" dal punto di vista finanziario;

è da evidenziare, come sopra detto, che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono ormai istituzionalizzati e le Regioni "devono" allocare le risorse finanziarie necessarie ad integrazione di quanto riconosce il Governo (MIUR e MINLAVORO);

ogni anno sarebbero necessari circa 15 milioni di euro che, oltre sui fondi ordinari del Bilancio Regionale potrebbero essere rinvenuti sul POR Asse Capitale Umano quale contrasto alla dispersione scolastica;

visti: l'articolo 34 della Costituzione; la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 200 l, "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e in particolare gli articoli 117 e 118 che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione; lo Statuto della Regione Calabria e in particolare il punto g) del comma 2 dell'articolo 2 che prevede che la Regione ispira la sua azione al raggiungimento dell'obiettivo della promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53" e in particolare il Capo III recante "I percorsi di istruzione e formazione professionale";

l'articolo l, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 4 bis, della legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; la legge 2 aprile 2007 n. 40: "Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", in particolare l'articolo 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica; i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Professionali e Tecnici e sulla revisione dell'assetto ordinamentale dei Licei;

il decreto 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226; l'Intesa Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 con cui sono state varate le Linee guida per la messa a regime del sistema di le FP con cui si è confermata la competenza esclusiva delle Regioni per l'erogazione dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni formative regionali accreditate e si sono definiti gli "organici raccordi" fra i percorsi di IPS, ITS e IeFP, in applicazione del comma l quinquies dell'articolo 13 della legge 40/2007;

l'Intesa del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali dì riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

il decreto interministeriale MIUR-MLPS dell'11 novembre 2011 per il recepimento dell'Accordo del 27 agosto 2011 con il quale sono stati definiti gli atti per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale pubblicato il 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale (n. 296 -Supplemento Ordinario n. 269);

i due documenti approvati in accordo tra Regioni e. Stato hanno segnato il passaggio formale dalla fase di sperimentazione a quella ordinamentale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, consolidando cosi una offerta formativa importante nel sistema educativo del nostro Paese;

i documenti sono il frutto di un lavoro continuativo pluriennale che ha visto impegnate le Regioni e i Ministeri, all'interno di un tavolo tecnico istituito ad hoc, nella individuazione, a partire da quanto realizzato nei singoli territori, di quegli standard minimi di processo e di contenuto in grado di rendere spendibile l'offerta formativa di IeFP su tutto il territorio nazionale, conferendole pari dignità delle altre filiere del sistema scolastico/formativo del secondo ciclo;

la Regione Calabria è impegnata a garantire l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro;

è stata definita la normativa generale sull'esclusiva competenza delle Regioni nella realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e sul ruolo "ordinario" delle istituzioni formative regionali nella costruzione del sistema di IeFP;

il sistema di IeFP, così configurato, si caratterizza per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-          sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in rapporto ai fabbisogni professionali e alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;

-           prevenire e contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico;

-          facilitare i passaggi tra i sistemi formativi e il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli; • offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico (percorsi di quattro anni ancora non disciplinati in Calabria) di accedere all'Università, all'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e agli Istituti Tecnici Superiori (percorsi ancora non disciplinati in Calabria), previa frequenza di apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato;

-          facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale;

-          garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;

la Regione Calabria ha adottato: la deliberazione della Giunta n. 529 del 22 luglio 2010 ad oggetto "Attivazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in osservanza dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 Adozione macrotipologia organizzativa in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05";

la deliberazione della Giunta n. 872 del 29 dicembre 2010 "Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria" pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2011 -Parte I e II; la deliberazione della Giunta n. 67 del 28 febbraio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";

la Regione Calabria in conseguenza degli atti sopra richiamati: ha assunto la competenza, prevista dalla Norma, dell' Istruzione e Formazione Professionale da attuare attraverso le Istituzioni Formative accreditate con una funzione sussidiaria, nella fase transitoria, affidata agli Istituti Professionali Statali;

ha posto in essere regole precise per l'accreditamento delle Istituzioni Formative;

ha delineato le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e definito ulteriori requisiti per le Istituzioni Formative che dovranno realizzare i percorsi IeFP;

inoltre, la Regione Calabria ha attivato a novembre 2010, affidandone la gestione alle Istituzioni Formative accreditate, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio scolastico 2010-2013 che interessano circa 1500 giovani calabresi, cercando di reperire le risorse finanziarie sul POR 2007-2013;

il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha promulgato il 30 dicembre 2010 la circolare 101 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche per l'istruzione e Formazione professionale per l'anno scolastico 2011/2012;

le Istituzioni Formative accreditate nella Regione Calabria hanno realizzato l'azione di orientamento previsto dalla circolare ministeriale ricevendo oltre 2000 domande di preiscrizione;

la Regione Calabria ha promulgato nel mese di ottobre 2011 l'Avviso pubblico al fine di realizzare circa 30/35 percorsi, per il triennio 2011-2014, di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione professionale prevedendo di finanziarli attraverso i contributi riconosciuti dallo Stato e eventuali fondi del POR;

la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Università e della Ricerca ha emesso la circolare n. 101 riguardante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche per l'Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2012/2013;

pertanto, dall'anno scolastico 2011-2012, in forza del decreto interministeriale 11 novembre 2011l, sono messi a regime i percorsi dell'IeFP di durata triennale e· quadriennale finalizzati, rispettivamente, al conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale che devono essere realizzati, in via ordinaria dalle Istituzioni Formative accreditate dalle Regioni;

entro il 20 febbraio 2012, in forza della circolare 110 del 29 dicembre 2011, i giovani frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado dovrebbero essere nelle condizioni di poter scegliere di frequentare uno dei percorsi di IeFP a titolarità regionale;

la Regione Calabria, alla data odierna, non ha ancora attivato i percorsi di istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2011-2012 del triennio 2011-2014;

la previsione dell'Avviso pubblico di percorsi attivabili per l'anno scolastico 2011-.2012 non riesce ad intercettare la domanda proveniente dalle famiglie e dai giovani calabresi prevalentemente per la difficoltà di reperire risorse finanziarie;

le Istituzioni Formative accreditate, nonostante le evidenti difficoltà di relazione, data la mancata attivazione nei termini dell'anno scolastico 2011-2012 dei percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale, stanno realizzando l'orientamento per l'anno 2012-2013;

è valutato necessario e urgente rendere possibile lo svolgimento della programmazione e dell'attuazione dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale nella Regione Calabria,

Impegna la Giunta regionale:

a rendere ordinario e disciplinare in via definitiva il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale con percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati, rispettivamente, al conseguimento della qualifica professionale e del diploma professionale da realizzare, in via ordinaria, dalle Istituzioni Formative accreditate dalla Regione;

a rendere i percorsi di IeFP paralleli temporalmente ai percorsi scolastici promulgando per tempo gli Avvisi o favorendo, come in altre Regioni, la creazione di un'Agenzia Unica sotto forma di ATS o Consorzio tra le Istituzioni Formative accreditate;

a definire le Linee Guida Regionali sull'Istruzione e Formazione Professionale adottando, oltre all'ordinamento didattico, requisiti rigorosi per l'accreditamento delle Istituzioni Formative;

ad individuare i percorsi formativi strategici per lo sviluppo regionale e per favorire l'occupazione dei giovani anche fuori dal contesto regionale ad integrazione delle figure professionali previste negli Accordi Stato-Regioni;

a creare un sistema di orientamento condiviso tra le centrali regionali (Azienda Calabria Lavoro e FIELD), i Centri per l'Impiego, la Direzione Scolastica Regionale, le Istituzioni Formative accreditate e le Parti Sociali;

a richiedere l'incremento dei finanziamenti previsti dallo Stato e integrarli con quelli del F.S.E. ivi comprese quote dell'Asse Capitale Umano e finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica al fine di favorire la domanda delle famiglie e dei giovani calabresi”.

Ordine del giorno numero 45 del 30.01.2012 di iniziativa dei consiglieri Amato, Magno, Sulla e Bruni “In ordine alla abolizione delle Province”

“Il Consiglio regionale

premesso che

l'articolo 23 del D.L n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011, dal comma 14 al comma 21, contiene norme di sostanziale abolizione delle Province;

il comma 14 attribuisce alle Province funzioni esclusivamente di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale e regionale secondo le rispettive competenze;

il comma 15 definisce organi della Provincia il Presidente ed il Consiglio provinciale;

il comma 16 trasforma il Consiglio provinciale da organo di elezione diretta ad organo ad elezione indiretta comporto da 10 componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni;

il comma 17 stabilisce l'elezione del Presidente da parte del Consiglio rinviando, per le modalità, a successiva legge statale;

il comma 18 attribuisce allo Stato ed alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il trasferimento ai Comuni, entro il 31/12/2012, delle funzioni provinciali salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E' previsto l'intervento sostitutivo da parte dello Stato;

il comma 19 prevede, da parte dello Stato e delle Regioni, il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite;

il comma 20 stabilisce la decorrenza dei nuovi organi;

il comma 21 consente ai Comuni l'istituzione di unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa;

tali commi, tutti in stretta connessione tra loro, violano gli articoli 5, 114,117 commi lett. P) 4 e 6,118 e 119 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione in relazione all'articolo 8 della legge 05/06/2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;

la Costituzione, confermata sul punto della riforma del 2001, stabilisce che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", prevede che le Province come i Comuni, sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione", titolari di funzioni amministrative proprie, fra cui "funzioni fondamentali" stabilite dalla legge dello Stato e altre conferite dalle leggi statali o regionali, e di "potestà regolamentare", che hanno "autonomia finanziaria di entrata e di spesa", "risorse autonome", "tributi ed entrare propri" oltre a compartecipazioni ai tributi erariali, in misura tale da "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite";

è evidente che le Province sono previste dalla Costituzione come enti di governo locale elettivi, con un proprio territorio;

si potrebbe cambiare tutto questo? Certo, ma con una legge di revisione costituzionale, dopo un approfondito esame della situazione e delle diverse soluzioni possibili. Il decreto Monti fa invece una operazione surrettizia. Non sopprime formalmente le Province. Ma di fatto sostanzialmente le svuota della loro natura costituzionale, nel visibilissimo intento di anticipare una riforma che le abolisca;

esso stabilisce che "spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con la legge statale o regionale"; che lo Stato e le Regioni provvedano entro il 31 dicembre prossimo a trasferire ai Comuni o alle Regioni le funzioni conferite alle Province dalla normativa vigente, e a trasferire del pari le "risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite", lasciando alle Province solo il "necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi" della stessa. In sostanza, il decreto legge realizza una vera riforma costituzionale, che però esula dalla competenza del legislatore ordinario.

Si invitano il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio a porre la problematica all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni per valutare l'opportunità di ricorrere alla Corte Costituzionale affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23 commi da 14 a 21 del D.L. n. 201/2011 cosi come convertito dalla legge n. 214/2011”.