VIII legislatura
4.
Seduta di venerdì
27 maggio 2005
Presidenza del Presidente Giuseppe Bova
La seduta inizia alle 11,26
Luigi FEDELE, Segretario Questore
Legge il verbale della seduta precedente.
(E’ approvato)
Legge le comunicazioni.
(Sono riportate in allegato)
Luigi FEDELE, Segretario Questore
Legge la mozione presentata alla Presidenza.
(E’ riportata in allegato)
Visto che in Aula non c’è il numero legale…
(Interruzione)
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Chiarella. Ne ha facoltà.
Presidente, per
chiederle di voler inserire per i lavori del prossimo
Consiglio un ordine del giorno importante che
ho depositato presso la Presidenza e che
porterà il Consiglio a condividere o meno una
proposta di legge dell’onorevole Nesi, deputato dei Comunisti italiani ed ex ministro dei
lavori pubblici, in relazione alla legge in materia di divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone
sottoposte a misura di prevenzione.
E’ un ordine del giorno col
quale si chiederà al Parlamento italiano
di dare una corsia preferenziale a
questa legge importante in virtù anche delle battaglie istituzionali che questo Consiglio ha sempre fatto
all’unanimità nel momento in cui istituzionalmente
abbiamo insieme lavorato per contrapporci al fenomeno mafioso. Grazie.
La
Presidenza accoglie questa richiesta di inserimento dell’ordine del giorno per
il prossimo Consiglio ricordandole, però, che istituzionalmente la prossima
seduta sarà impegnata esclusivamente dall’ordine del giorno di composizione dei
vertici delle Commissioni.
Alla
prima seduta ordinaria del Consiglio non c’è dubbio che sarà parte diligente e
responsabile di questa Presidenza inserire questa sua richiesta all’ordine del
giorno, mi auguro che il parere, la valutazione e il voto del Consiglio siano
di accoglimento.
Visto che in Aula non è presente numero sufficiente di consiglieri aggiorno la seduta di un’ora, alle 12,30 in punto.
PRESIDENTE
Prego i colleghi consiglieri di prendere posto.
Chiamo gli assessori a prendere posto al banco della
Giunta.
Giovanni NUCERA
Presidente, chiedo
scusa, prima di avviare i lavori possiamo verificare
se c’è la regolarità dei presenti in Aula?
PRESIDENTE
La regolarità l’accerteremo
dopo la relazione sul progetto di legge perché in questo momento – le ricordo –
si può iniziare senza il numero legale.
Giovanni NUCERA
Presidente, chiedo scusa…
PRESIDENTE
Non ha la parola, le ho già risposto…
Giovanni NUCERA
E il Regolamento non…
PRESIDENTE
Il Regolamento non recita…
la presenza in Aula del numero legale
è obbligatoria…
Giovanni NUCERA
E’ una nuova interpretazione del Regolamento?
PRESIDENTE
Per favore si sieda…
Giovanni NUCERA
Io mi siedo, Presidente, ma ho posto una domanda…
PRESIDENTE
Le ho risposto. Il Regolamento
dice che la verifica del numero legale
si fa immediatamente prima di
procedere alle votazioni.
Io ancora debbo leggere
l’ordine del giorno e debbo ancora dare la parola al relatore. Si sieda, per
favore, onorevole Nucera…
(Interruzione)
Non devo verificare niente,
non faccia l’assistenza… si sieda.
Il primo punto all’ordine del giorno è la proposta di provvedimento amministrativo numero 9/8^ di iniziativa del Presidente del Consiglio, recante: “Regolamento interno del Consiglio regionale”.
L’onorevole Borrello, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.
Signor Presidente, la mia
sarà una relazione molto breve.
Onorevole Presidente del
Consiglio, onorevole Presidente e componenti la Giunta regionale, onorevoli
colleghi, in premessa è necessario evidenziare che la proposta in discussione
riproduce in grande parte quella della passata legislatura allorquando in tutti era prevalso il
convincimento di andare celermente all’approvazione di un nuovo Regolamento
vista l’inadeguatezza del vecchio strumento rispetto al nuovo Statuto.
L’idea irrinunciabile è stata quella di
disciplinare in chiave compiuta, le innovazioni introdotte con la Carta costituzionale regionale, di assicurare un
corretto e ordinato svolgimento dei lavori, di contemperare la completezza
delle acquisizioni conoscitive, di garantire la certezza delle decisioni e
l’effettivo dispiegarsi della dialettica politica, ma soprattutto di assicurare
al Consiglio regionale il pieno esercizio del diritto-dovere di vigilanza e controllo.
Le criticità legate
soprattutto alla fase storica dentro cui il precedente Regolamento è nato,
avevano corrisposto comportamenti politici caratterizzati dal ricorso frequente
all’uso eccessivo delle facoltà riconosciute dal Regolamento per fare emergere
le diverse posizioni.
Se ciò è valso a consentire
al Consiglio regionale un minimo livello di funzionalità ha pure comportato per
ognuna delle parti presenti nella dialettica assembleare il compimento di uno
sforzo sproporzionato rispetto al risultato perseguito.
I metodi così invalsi hanno
spesso ricondotto a ripetitiva ritualità la dialettica consiliare. Troppo
spesso la via d’uscita obbligata è stata rappresentata da procedure che hanno
impedito il confronto persino sui punti critici e sulle proposte più
qualificanti.
Tutto questo è rimasto un
faticoso gioco racchiuso all’interno del sistema politico consiliare ignorato
dall’opinione pubblica o da esso giudicato assai negativamente.
Lo sforzo compiuto con la
proposta in discussione tende a riqualificare il lavoro consiliare in uno con
la volontà di creare le condizioni necessarie per migliorare il prodotto
legislativo ed adeguarlo alle esigenze della fase costituente dopo l’entrata in
vigore della legge costituzionale
1/99 e quella successiva del nuovo Statuto.
E’ stato, altresì,
importante al fine di garantire l’efficacia e lo svolgimento democratico dei
lavori consiliari in questo delicato e significativo momento storico,
ridefinire l’attività di programmazione
dei lavori.
Essa infatti diviene uno strumento
decisivo per orientare la dialettica tra le parti che è caratteristica
irriducibile del processo di discussione politico verso le finalità
legislative.
In particolare si è reso
necessario utilizzare in modo mirato i tempi dell’attività consiliare riqualificandola
e riducendo gli eccessivi spazi spesso dedicati ad esercitazioni oratorie, a
questioni inutili e ripetitive e ad altre forme di dispersione.
Nella logica di riforma del
procedimento legislativo adottato, programmazione e svolgimento della struttura legislativa sono aspetti fortemente
correlati.
Solo una forma di organica programmazione di scadenze, stabilite con
sufficiente anticipo, può consentire un esame approfondito e proporzionato alla
complessità dei testi legislativi.
In questo quadro, procedure
apparentemente limitative come il contingentamento dei tempi possono recuperare
pienamente una funzione di riqualificazione del lavoro consiliare e
divenire funzionali allo scopo di amplificare e non di restringere il confronto
sulle questioni sostanziali.
Un’effettiva programmazione dei lavori restituisce,
altresì, alla Giunta la responsabilità di
proporre al Consiglio un quadro preciso e realistico di priorità, inoltre può
offrire concrete alternative all’uso di strumenti che attraverso soluzioni di
emergenza o procedure estreme rischiavano di annullare l’esame consiliare dei
testi legislativi.
In un
quadro ordinato dei lavori diviene possibile attribuire alle opposizioni quote
certe di tempo in modo da coinvolgerle positivamente nello svolgimento dei
programmi stabiliti secondo i tempi previsti.
Una
proposta così vasta e ambiziosa nelle intenzioni comporta certamente dei
rischi. Ma una simile impostazione è necessaria per affrontare i presenti
problemi di funzionamento del Consiglio nella loro reale dimensione.
Solo
su questa base si può individuare una logica unificante tra interessi
contrapposti con l’obiettivo di garantire comunque alcuni indirizzi
fondamentali.
In
questo quadro, il testo proposto indica soluzioni che realizzano un equilibrato
bilanciamento tra le esigenze della maggioranza e quelle delle opposizioni
intese come esigenze non antitetiche ma convergenti, da diversi punti di vista,
verso l’obiettivo di adeguare le procedure parlamentari alle istanze della
società contemporanea.
E’
infatti necessario e conveniente per tutti definire i modi di lavoro, che
consentano a ciascuna parte di valorizzare il proprio ruolo attraverso un uso
qualificato e garantito del tempo.
Nel
rinviare alla relazione allegata alla proposta le singole questioni
disciplinate nell’articolato mi preme evidenziare, a conclusione di questo
brevissimo intervento, che l’introduzione di istituti e strumenti fortemente
innovativi intende esaltare il ruolo dell’Assemblea legislativa che rimane
l’unica sede dove trova residenza la rappresentanza politica del sistema
democratico regionale. Grazie.
PRESIDENTE
Sulla
relazione ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, le
chiedo scusa ma insisto sempre nella proposta iniziale. Avevo chiesto la
verifica del numero legale per la
regolarità dei lavori.
Mi può spiegare per quale
motivo lei non mi concede questa opportunità? Chiedo che cortesemente qualcuno
mi dia cognizione…
PRESIDENTE
Avevo già risposto al suo
quesito…
Giovanni NUCERA
Sì, Presidente, ma
ho considerato la sua risposta insufficiente
e non soddisfacente.
Ovviamente,
questa è una prima domanda. Chiedo la parola per due punti.
PRESIDENTE
Siccome
me l’ha chiesto immagino che in questo momento non abbia il Regolamento sotto
mano…
Giovanni NUCERA
Purtroppo no, Presidente…
All’articolo 72 il Regolamento delucida come e in quali momenti è possibile chiedere la verifica del numero legale.
Lei ha risposto al primo quesito nel senso che l’ha posto un consigliere. Ma il numero legale si verifica immediatamente prima di effettuare una votazione.
A me non risulta che in questo momento siamo per fare una votazione. Quindi le avevo già risposto e glielo ripeto. Poi se vuole leggiamo assieme l’articolo 72. Al secondo comma viene detto “la Presidenza non è obbligata a verificare se l’Assemblea o la Commissione è oppure non è in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto dal un consigliere” e questo è così…
Giovanni NUCERA
Non è obbligata, diciamo, ecco.
PRESIDENTE
… “e l’Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano”.
Non mi pare che noi fossimo… se vuole posso continuare. “Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell’approvazione del processo verbale”.
Questo per prima, chiaro? Le ho risposto.
Giovanni NUCERA
Ho recepito.
PRESIDENTE
Ma lei aveva chiesto anche di parlare?
Sul secondo punto, sì, Presidente, avevo chiesto di parlare sulla relazione svolta dal relatore Borrello.
C’è un dibattito sulla relazione generale, vero Presidente? Questo per capire come saranno
sviluppati i lavori.
Quindi è un dibattito sulla
relazione in generale.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare immediatamente dopo la relazione…
Giovanni NUCERA
Siccome lei stava sospendendo il dibattito io le chiedo: il dibattito è sulla relazione o è in generale?
PRESIDENTE
Come sempre. Solo se lei non vuole godere di questa opportunità passiamo direttamente all’articolato che dobbiamo approvare.
Giovanni NUCERA
Io ho chiesto la parola per offrire anche io qualche riflessione…
PRESIDENTE
…sulla relazione la parola io gliel’ho concessa.
Perfetto grazie, Presidente, non avevo capito su che cosa.
Colgo un’espressione usata dal collega Borrello che da buon relatore ed onesto e leale collaboratore nella stesura, nella formulazione di questo testo di legge, immagino, ha usato una frase che mi ha particolarmente colpito.
Uno sforzo sproporzionato rispetto al risultato.
Immagino che il lavoro che lei ha dovuto fare
sia stato enorme e purtroppo non lo abbiamo potuto condividere pienamente
perché non c’è stata una Commissione in grado
di poter esaminare questo Regolamento, perché non è
stato approfondito nelle sedi istituzionali dovute quale la Commissione per il
Regolamento, la Commissione per gli organismi interni di decisione
regolamentare e statutaria che doveva effettuare.
Ho apprezzato lo sforzo che
il Presidente ha compiuto nel momento in cui su una nostra espressa richiesta è
stato rinviato di una settimana il
dibattito sul Regolamento interno, proprio perché volevamo che fosse un
Regolamento pienamente condiviso e fortemente partecipato dal Consiglio
regionale.
Non solo il Regolamento che
la maggioranza oggi ci propina, ci offre, ci dà in discussione ma il
Regolamento di tutto il Consiglio regionale in un coinvolgimento serio e
compiuto, in una partecipazione per l’intero articolato, in una convinzione sui
singoli passaggi che questo Regolamento pone all’attenzione e all’approvazione.
Perché
al di là di quello che sarà il dibattito che si svilupperà poi articolo per
articolo, comma per comma del Regolamento, c’è una filosofia generale che
dobbiamo costantemente tenere presente. E’ una filosofia che in fondo incarna
anche il senso della interpretazione delle norme statutarie che noi abbiamo
voluto con lo Statuto la scorsa legislatura e che questa legislatura pone a
battesimo nel suo avvio.
Ma
anche quella che è la regola entro cui questo Consiglio regionale per i
prossimi anni sarà chiamato ad autogovernarsi.
Quando
si parla di autogoverno di un Consiglio si parla di diritti di tutti, della
maggioranza e della minoranza, ma, soprattutto, si parla della prerogativa
costituzionale che l’ordinamento italiano offre alle autonomie regionali, che
l’ordinamento italiano offre al ruolo e alla funzione del consigliere
regionale. Ad onor del vero, probabilmente anche nello Statuto prima…
probabilmente si andrà ad una rivisitazione di qualche articolo dello Statuto
come andrò a dire più avanti.
Questo
Regolamento dopo tende a mortificare l’essenza, lo spirito, la natura e il
senso stesso della partecipazione e dell’azione democratica nel nostro
territorio e nella nostra realtà.
Avremmo
voluto discutere di tutte queste cose nel dettaglio in Commissione dove lo
spirito di partecipazione, di apprendimento e di recepimento
delle singole istanze, va ad esaltare il momento grande della partecipazione e
del confronto democratico. Ma non ci è stato possibile.
Per
una serie di inconvenienti tecnici - siamo buoni, non possiamo pensare
diversamente – la sottocommissione, ad hoc costituita, chiamata ad
esprimersi e ad esprimere un giudizio su due provvedimenti di legge molto
importanti che inficiano nella sostanza la democrazia e la partecipazione di
questo Consiglio regionale, purtroppo non ha dato esito positivo.
Per
cui dobbiamo registrare il fallimento di quello che era un tentativo - che io
apprezzo – che con molta lodevolezza da parte del
Presidente era stato posto in essere. Un tentativo che abbiamo perseguito e
cercato in tutti i modi di raggiungere e di portare a determinazione.
Quindi,
oggi, ci troviamo a discutere questo Regolamento in quest’Aula
in termini quasi affrettati. Non si possono affrontare 137 articoli – questo è
il numero complessivo – in una seduta di Consiglio regionale dove la concentrazione
viene meno per ovvii motivi. Dove la necessità di fare in fretta è sempre allo
spirito e alla base di qualsiasi iniziativa, dove la confusione e la babele la
fanno da padrone… Voglio dire che la necessità di intervenire in maniera
compiuta e responsabile su ogni singolo passaggio e su ogni singola parola di
questo stesso Regolamento sono alla base di questa partecipazione e del nostro
essere, della nostra capacità di espressione che abbiamo nel ruolo e nella
funzione istituzionale di consiglieri regionali.
Allora,
signor Presidente, non mi rimane altro che chiederle, proprio in virtù delle
carenze che possiamo riscontrare o incontrare in tutto questo, o di organizzare
un programma di lavoro del Consiglio regionale che analizzi, e già da subito possiamo
determinare questo programma per capitoli di intervento, i singoli paragrafi e
le articolazioni del Regolamento stesso in più sedute di Consiglio regionale,
oppure questa assemblea nomini una Commissione eletta dove la rappresentanza
della minoranza venga garantita.
Una
Commissione eletta che abbia l’unico scopo di cercare e di trovare a tutti i
costi un momento di sintesi che si possa esplicitare in un progetto
regolamentare che coinvolga tutti e tutti quanti.
Mi
sembra che sia una richiesta minima che noi possiamo fare in questo momento e
che non vada a dilazionare tempi su un fatto così importante, ma a creare quel
momento di confronto democratico serio e reale che ci consenta, al di là di
quelli che sono i tatticismi che la maggioranza potrebbe mettere in questo
momento in atto, di avere un confronto leale, vero e democratico su istituti e
su un articolato che sicuramente avranno ripercussione sullo stile di lavoro
che in questo Consiglio regionale si andrà a fare.
Per
cui, Presidente, le chiedo se è possibile questo. E’ una cosa che esce così
spontanea, non concordata ma che sicuramente troverà accoglimento, per rinviare
la discussione di questo punto così importante e di procedere, invece, alla
nomina di una Commissione che viene eletta qui in Aula. Perché no? Una
Commissione ad hoc che viene istituita non per una indagine o per
un’inchiesta, ma per un confronto in attesa che si possa concretizzare e che si
possa dare avvio all’attività delle Commissioni consiliari normali, perché si
possa procedere alla visualizzazione attenta di tutti gli articoli del
Regolamento.
E’ un
modo per, ancora una volta, dimostrare come questa minoranza vuole essere
soggetto proponente e di riferimento rispetto ad una maggioranza che ad oggi
non ci sembra molto attenta – al di là delle parole e dei buoni princìpi – a voler accogliere perfettamente i nostri
propositi.
E’ un
modo per uscire anche – caro amico Borrello – da
quello sforzo che lei ha dovuto fare e i cui risultati non mi pare che abbiano
partorito grandi obiettivi.
E’ un
modo questo per dire che sulle cose che dobbiamo condividere, sulle cose alle
quali creiamo e sulle cose che vogliamo sposare in una comunione di intervento,
perché appartengono a tutti - non sono cose della maggioranza o della minoranza
ma sono cose che appartengono a tutti – vogliamo trovare l’unità di intenti e
la volontà di andare avanti.
Per
cui, Presidente, accolgo la relazione fatta dal buon Borrello.
Ovviamente non è un voler bocciare aprioristicamente uno sforzo che è stato
compiuto, e per questo deve essere anche ammirato, ma è il voler proporre
un’azione che prosegua sul piano della condivisione delle responsabilità perché
il Regolamento appartiene a tutti e non appartiene ad una parte politica o ad
una parte del Consiglio regionale.
Proprio
perché vogliamo che si raggiunga questo obiettivo io le propongo anche di
valutare attentamente la possibilità che quest’Aula -
sospendiamo per 10 minuti i lavori - si determini sulla nomina di una
Commissione che andrà a verificare i contenuti del Regolamento con un impegno
preciso quello, cioè, che entro 20-30 giorni presenti, offra il risultato
compiuto al Consiglio.
Questo,
è in fondo un modo di procedere per dare coerenza e correttezza ad un’azione.
Un modo non frettoloso. Senza questa fretta: tutto e subito, questa volontà di
voler chiudere a tutti i costi passaggi importanti.
Non
entro, dicevo, nel merito dell’articolato perché avrei e avrò tante cose da
dire, qualora decideste in maniera inopinata di andare avanti nei vostri
lavori. Io, Presidente, le sto chiedendo semplicemente un momento di
riflessione attenta che corresponsabilizzi tutti i
consiglieri in questa azione partecipata, che non può essere patrimonio di una
parte politica, affinché si possa meglio ragionare e fare del Regolamento già
da subito un qualcosa che appartenga a tutto il Consiglio regionale e non ad
una parte politica.
La
ringrazio, Presidente, sono stato breve proprio perché credo nelle cose che ho
detto e perché nascono da una valutazione che i fatti lo hanno già confermato
nella dichiarazione del relatore, quando ha parlato di sforzi spropositati per
partorire il poco o nulla che questo Regolamento rappresenta.
PRESIDENTE
Prima
di dare la parola all’onorevole Fedele che l’ha chiesta, do la parola al
relatore per una precisazione.
Ho notato che il collega Nucera ha impostato il suo intervento su un mio passaggio rispetto alla relazione laddove…
(Interruzione)
– per chiarimento – sicuramente sì…assolutamente, credo che lei abbia creato un po’ di confusione perché lo sforzo sproporzionato a cui mi riferivo, era rispetto agli obiettivi perseguiti dal precedente Consiglio e Regolamento, ecco sono intervenuto non foss’altro per chiarire questo. Grazie.
PRESIDENTE
Svolta la precisazione, do la parola all’onorevole Fedele. Prego.
Presidente e colleghi, molto brevemente.
Intanto, comincio col collegarmi all’intervento del collega Nucera e certamente anche noi ci associamo alla richiesta da lui fatta al termine dell’intervento.
Come ricorderà, Presidente, già dalla volta scorsa c’era stata una certa apertura quando si parlò di inserire all’ordine del giorno quest’argomento… Perché no? Il Regolamento – lo diciamo tutti ed è la verità – certamente non può essere di parte, è di tutto il Consiglio regionale, di maggioranza, di opposizione. Dell’attuale maggioranza e dell’attuale opposizione. Quindi anche il vostro, perché non è detto che i ruoli la prossima volta non possano cambiare.
Quindi il Regolamento sicuramente deve essere di tutti. Io stesso la volta scorsa – lo ricorderà - ho detto che era bene si discutesse, anche se in quella occasione ho dovuto registrare che non era il testo che noi avevamo portato, Presidente, in Consiglio regionale nella scorsa legislatura.
E’ quello ma è stato modificato in molti punti e in
molti articoli. Quindi, di fronte a delle variazioni del testo, che,
certamente, quando l’abbiamo portato in Aula, negli ultimi due Consigli regionali e poi approvato, sicuramente non c’erano
e che ci siamo ritrovati, ma anche perché i colleghi che certamente sono
nuovi, non hanno avuto modo di poterlo ben digerire, chiediamo di avere la
possibilità di riflettere attentamente come Consiglio, attraverso l’espressione
di una Commissione ad hoc istituita.
Il collega Nucera parlava
di fretta di andare avanti; capisco anche la necessità di accelerare i tempi,
nel senso che il Regolamento è indispensabile per l’attività del Consiglio
regionale, di questo ne siamo consapevoli e certamente non ci vogliamo tirare
indietro di fronte alle nostre responsabilità, ma, anche alla luce del fatto
che ci sono state molte modifiche, che noi abbiamo visto solo in questi ultimi
giorni ci siamo permessi – come è nostra facoltà – di proporre diversi
emendamenti al testo di Regolamento, se nel caso, non si volesse accettare la
proposta formulata dal collega Nucera, alla quale, ripeto, ci associamo
chiaramente; gli emendamenti insistono su alcuni punti sui quali credo non si
debba proseguire o procedere solo a colpi di maggioranza.
Come c’è stata la nostra predisposizione
anche a volerlo discutere in questo Consiglio regionale, a voler andare avanti
e, se ci sono le condizioni, anche a volerlo portare a compimento, certamente
vorremmo che anche da parte vostra non prevalesse, su questo argomento in modo
particolare che non è una proposta di legge di Giunta o che riguarda il governo
di questa Regione, la logica di procedere a colpi di maggioranza quando
riterrete più opportuno. Questo non è un progetto di legge, ma un provvedimento
amministrativo che riguarda tutto il Consiglio regionale.
Credo, quindi, che da parte
vostra ci debba essere un’apertura verso quegli emendamenti che man mano che
andremo avanti andremo a discutere, così come c’è stata da parte vostra la
scorsa volta l’invito a volerlo anche noi votare affinché venisse oggi portato
in Aula.
Mi auguro Presidente e mi
rivolgo a lei e all’attuale maggioranza anche, affinché questo possa avvenire.
Altrimenti vuol dire che si dovrebbe incominciare ad instaurare un clima che
non è quello che dovrebbe vedere su alcuni punti e argomenti poi lo spirito di collaborazione per questi prossimi anni. Se così
non sarà ne prenderemo atto a cominciare anche dagli altri provvedimenti.
Credo
che però, su questo, in modo particolare, da parte vostra una apertura agli
emendamenti che abbiamo proposto e che sono migliorativi non sicuramente
pretestuosi, vada in qualche modo fatta. Se ci sarà anche questo spirito il
nostro approccio sarà anche di questa natura, ma lo vedremo man mano che
andiamo avanti. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.
Anch’io Presidente, onorevoli colleghi, brevemente. Mi sembra del tutto evidente l’imbarazzo rispetto alla discussione di oggi che si nota in Consiglio regionale soprattutto da parte dei gruppi di minoranza, della opposizione.
E’ abbastanza
evidente che questa legislatura si trovi per la prima volta ad affrontare nella
sua prima seduta valida due argomenti abbastanza impegnativi.
Uno
per quanto riguarda il Regolamento del Consiglio regionale e l’altro per quanto
riguarda l’altro provvedimento di legge proposto dalla Giunta regionale sulle
nomine e personale.
Provvedimenti
importanti, significativi non foss’altro che
segneranno entrambi la vita del Consiglio regionale e la vita della Giunta e del
governo di questa Regione.
Provvedimenti
che giungono qui in Aula con un percorso – lo dico senza particolare enfasi –
anomalo, signor Presidente. Perché la forzatura effettuata dalla maggioranza
nella passata seduta di inserire a tutti i costi attraverso quell’ordine
del giorno questi due provvedimenti segnano non solo un percorso forzato così
come noi abbiamo sottolineato già in passato ma, per certi aspetti, un
tentativo di contenere, di limitare quel necessario dibattito negli organismi
di questo Consiglio regionale.
Per
cui è chiaro e abbastanza evidente che la richiesta del collega Nucera di
trasferire nelle dovute sedi – quindi in Commissione consiliare – il dibattito
per quanto riguarda la proposta sul nuovo Regolamento consiliare mi sembra una
proposta abbastanza ovvia, scontata, naturale e fisiologica.
Oggi
invece ci troviamo di fronte ad una ipotesi di definire questa proposta di
legge, questa proposta amministrativa in Aula, con tutto quello che ne
consegue, nel senso che è chiaro che una proposta composta da 137 articoli, una
proposta che segnerà il destino e quindi la regolamentazione dell’Aula e del
Consiglio regionale nei prossimi mesi dovrà portarci – inevitabilmente – a quel
serrato e necessario dibattito che ovviamente i gruppi di minoranza hanno
voluto intendere con la presentazione di alcuni emendamenti.
Noi
vogliamo sottolineare che queste proposte modificative siano il frutto non di
una ipotesi di ostruzionismo fine a se stesso per quanto riguarda
l’approvazione di questo provvedimento, ma piuttosto la necessità di migliorare
gli aspetti che lo stesso delineano.
Colleghi
del Consiglio regionale, la nostra è una proposta che va nella direzione del
buon senso, di dare a questo Consiglio regionale subito gli organismi necessari
per guardare nel merito le proposte di legge nel prossimo futuro. Avremmo
preferito che anche questa proposta di nuovo Regolamento passasse attraverso la
giusta e necessaria discussione attraverso la convocazione della Commissione
competente.
Questo
oggi non è accaduto. Ovviamente resteremo in Aula per conoscere fino in fondo
quale sarà il risultato finale, per contribuire alla definizione del
provvedimento, in quella logica di assoluta apertura e quindi di confronto
rispetto al merito del provvedimento, perché riteniamo necessario che
soprattutto il Regolamento del Consiglio regionale sia il frutto di un’ampia ed
indispensabile discussione fra le parti.
E’
troppo importante il Regolamento consiliare per poterlo lasciare – io dico –
solo alla volontà della maggioranza.
Riteniamo,
comunque, pur se siamo stati costretti ad affrontare solo in Aula questa
discussione di voler partecipare in modo chiaro, efficace e propositivo
rispetto al miglioramento di questa proposta che oggi abbiamo in discussione in
Consiglio regionale.
Per
cui, Presidente, faccio appello alla sensibilità sua e, soprattutto, della
maggioranza visto che per certi aspetti ha addirittura amplificato i suoi
numeri in Consiglio regionale, al di là di quello che è stato il risultato
elettorale, di guardare dal prossimo Consiglio regionale con maggiore rispetto
alla minoranza e soprattutto con maggiore rispetto a quelli che sono gli
organismi del Consiglio regionale.
PRESIDENTE
Sul
dibattito generale non ci sono altri iscritti a parlare. Si passa alla
votazione dell’articolato.
Prego
i consiglieri e gli assessori di prendere posto e di seguire la seduta.
(Interruzione)
Onorevole
Nucera quella sua proposta è completamente irrituale.
Si sieda.
(Interruzione)
Non è
previsto dal vecchio Regolamento… quello che fa lei… le chiedo scusa.
Io
sulla base del Regolamento che rispetterò alla virgola sto dando seguito ai
lavori.
(Interruzione)
Allora
pur non avendo l’obbligo di mettere a votazione questa sua proposta, visto che
dobbiamo andare oltre il Regolamento come lei pretende, rispetto alla proposta
avanzata dal consigliere Nucera pongo in votazione…
(Interruzione)
Su
che cosa? Su quale Regolamento? Ma se stiamo votando? Ma sull’ordine dei
lavori… se mi fa una mozione d’ordine… su quale argomento? Sulla discussione
generale?
Le
chiedo scusa, onorevole Senatore, si fermi. Io immediatamente prima di dare la
parola all’onorevole Nucera – che tra l’altro se l’è presa da solo – avevo
chiesto se c’erano ancora iscritti a parlare sulla parte della discussione
generale e nessuno ha risposto.
In
quel momento l’onorevole Nucera si è alzato ed ha avanzato una proposta. A quel
punto, onorevole Senatore non per non volerle dare la parola, io ho inteso –
come tutti – che la discussione generale era conclusa.
Ora
lei mi dice che vuole parlare per discussione generale, le ripeto, la
discussione era conclusa tanto è vero che a testimoniarlo c’è l’intervento
dell’onorevole Nucera che chiede venga discussa e votata la proposta da lui
avanzata.
(Interruzione)
Lei
ha una opinione differente, ma non fa nulla. Ora il punto è che lei dice che
anche se è conclusa la parte generale intende intervenire comunque…, poiché
questa Presidenza non vuol togliere la parola a nessuno, e stiamo cominciando
la legislatura, quindi siamo ancora in rodaggio, credo sia giusto non creare
malintesi.
(Interruzione)
Allora
lei si sieda collega Nucera, avrà la parola sulla parte generale, non c’è
problema. Prego, onorevole Senatore.
La ringrazio, Presidente, anche se parlare qui è un po’ inutile, diciamolo pure, questa Presidente è un’agorà… mentre il consigliere parla ognuno è preso da altri pensieri, da altri problemi, fa capannelli di discussione e così via. In poche parole non ascolta nessuno.
Ma voglio dire che questa è una impostazione che accetto, insomma.
Volevo rimarcare un fatto essenziale. Le sembra giusto e logico che un argomento qual è quello del Regolamento che deve disciplinare la vita di questo Consiglio, garantire soprattutto le minoranze, possa essere letteralmente strappato alla Commissione, che ha il compito di discuterlo, dibatterlo, digerirlo e poi portarlo in Aula per l’approvazione, con un colpo di mano del Consiglio che avoca a sé la discussione di un così importante provvedimento?
Se questo è l’inizio di un lavoro che ci dovrà vedere qui impegnati per 5 anni, io penso che si parta con il piede sbagliato.
Mi associo alla richiesta del consigliere Nucera perché un argomento di così rilevante portata vada approfondito e discusso in Commissione, sviscerato in tutti i suoi aspetti; quindi chiedo che questa proposta – perché è una nuova proposta – forse questo voleva dire il consigliere Nucera, quanto meno venga messa ai voti. Perché consideriamo quello che è avvenuto la volta scorsa un vero e proprio colpo di mano e quindi vogliamo una riprova su questo argomento.
Questo è quanto volevo dire.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare
l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.
Vorrei per un attimo ristabilire il percorso che ci
siamo dati perché nella precedente seduta, quando si è trattato di decidere la
messa all’ordine del giorno del Regolamento e del disegno di legge della Giunta
– che è il secondo punto – dopo una discussione su proposta del Vicepresidente
della Giunta regionale se non ricordo male,
poi approvato dall’intero Consiglio, si è dato
mandato a istruire i due provvedimenti, assumendo e riconoscendo tutti quanti
la particolarità della fase e anche l’urgenza di dotare il Consiglio regionale
del nuovo Regolamento.
Sommessamente vorrei
rimarcare, soprattutto a chi in questo momento ha una funzione di opposizione,
l’urgenza di dotare il Consiglio del Regolamento, uno strumento che va a
disciplinare l’attività istituzionale in tutte le sue articolazioni; perciò un
adempimento quanto mai impellente ed opportuno per l’attività ordinaria del
Consiglio affinché possa essere avviata prima possibile.
Onorevole Nucera, quindi
abbiamo già deciso di dare mandato alla Conferenza
dei capigruppo, sia pure ancora in una condizione non formalizzata, di
istruire entrambi i punti all’ordine del giorno nei giorni scorsi.
Oltretutto tanti colleghi
hanno partecipato a quegli incontri, e pure lei anche se l’ha fatto solo in
parte.
Fino ad ieri sera il
capogruppo di Alleanza nazionale è
stato nel sotto-comitato. Ha proposto emendamenti, sono stati assunti
emendamenti. Oltretutto il testo base da cui si parte è quello originario.
Quindi a proposito del
confronto, è l’Aula che si determinerà sugli emendamenti che vorrà assumere o
meno, quindi non è stato stravolto nulla. Il testo base del Regolamento era
quello della precedente seduta, non abbiamo fatto nessun colpo di mano.
Semmai si è fatto un lavoro
istruttorio su cui sono venuti anche preziosi suggerimenti dalla minoranza che sono stati assunti e riproposti
all’Aula, come è giusto che sia. Quindi mi pare che oggi non si possa
immaginare di aprire nuovamente una discussione sul percorso che abbiamo
consumato unitariamente, per come
l’Aula ha deliberato nella seduta del 17 u.s.
Oggi si tratta, perciò, di
prendere visione, avere cognizione, e anche da questo punto di vista io penso che il Presidente Fedele abbia
potuto farlo, che anche rispetto ai suggerimenti che sono stati posti, non c’è
stata alcuna chiusura né tanto meno c’è stata una rigidità, considerato che del
Regolamento abbiamo bisogno tutti.
Non c’è un problema della
collocazione temporanea degli schieramenti. Io penso che si possa tranquillamente avviare la discussione
partendo dal testo base verificando gli emendamenti e completare il lavoro che
si è fatto negli ultimi 3 giorni nella Conferenza
dei capigruppo a cui io sommessamente
vorrei ricordare, ha partecipato con proficuo contributo anche l’opposizione.
(Interruzione)
Onorevole Nucera, si sieda,
siamo già dentro la fase sospensiva, sulla base dell’articolo 47 del
Regolamento.
Mi ascolta? Parlo a lei e
all’Aula.
La sua proposta è
intervenuta a discussione già avviata, non bastava un solo consigliere a porla,
perciò le ho detto, si fermi. Da canto suo l’onorevole Senatore ha già assunto
la sua richiesta, anche se lei è il proponente, per cui la questione è
formalmente incardinata e sulla stessa ha parlato a favore l’onorevole
Senatore, a quel punto la procedura, per coloro i quali votano a favore, si era
conclusa.
Ha parlato anche
l’onorevole Pacenza che ha espresso una posizione differente della sua. A
questo punto metto ai voti la sua proposta e le dico che alla luce dell’articolo 47 si vota
esclusivamente per alzata di mano.
(Il Consiglio non approva)
Si passa alla votazione dell’articolato.
Prima di iniziare ricordo ai colleghi che questa fase è organizzata con puntualità dagli articoli 52, 53 e 54 del Regolamento attuale. Cioè sulla proposta o sull’emendamento il proponente ha diritto a parlare per non più di 5 minuti, e possono intervenire altri due consiglieri – uno a favore e uno contro – ed anch’essi possono parlare per non più di 5 minuti ciascuno.
Chiusa la discussione, si passa al voto.
Sull’emendamento a firma Nucera che ha il numero di protocollo 1146 e che recita “prima dell’articolo 1 viene aggiunto il seguente articolo:
<<Regolamento interno del Consiglio regionale.
1. Il Regolamento interno è l’espressione dell’autonomia dell’Assemblea politico-rappresentativa e disciplina la vita interna e il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organi interni: Presidente, Ufficio di Presidenza, procedimenti decisionali, di indirizzo e di controllo.
2. Viene adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri;
3. Il regolamento interno disciplina il procedimento di convalida degli eletti, la formazione dei gruppi consiliari, la programmazione dei lavori del Consiglio, lo svolgimento delle sedute, le modalità di votazione, l’iniziativa legislativa, l’approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria e la legge finanziaria;
4. Spetta al Consiglio tutelarne l’osservanza e all’Ufficio di Presidenza esprimere il parere sulle questioni di interpretazione presentate>>”.
La parola al proponente per l’illustrazione.
Presidente, credo
che questo articolo
si commenti da sé. E’ un contributo che
si vuole dare all’articolo 1,
di sostegno e di presentazione di tutto ciò che il Regolamento del
Consiglio regionale è chiamato a fare, a
verificare. E’ un’idea di massima, un cappelletto, che serve a rafforzare i contenuti dell’articolo 1, per renderlo anche
più elegante, più scorrevole nella sua dinamica.
(Interruzione del Presidente Bova)
Sì, Presidente, si commenta da sola questa prima parte dell’articolo 1.
Nessuno
chiede di intervenire. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta?
Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1146.
(E’
respinto)
Emendamento protocollo numero 1147 a firma Nucera: “All’articolo 1 vengono eliminate le parole “del primo”.
Vuole illustrarlo, onorevole Nucera?
Si illustra da sé. “I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all’atto della proclamazione. Terminano il loro mandato all’atto della proclamazione del primo dei nuovi consiglieri”. Perché “del primo”? E’ una domanda. Io dico “all’atto della proclamazione dei nuovi consiglieri regionali”. Perché “del primo consigliere regionale”? La proclamazione è un atto complesso, non unilaterale, che abbraccia tutto il Consiglio regionale, non il primo dei consiglieri regionali!
(Interruzione)
Prima di dare la parola, per “il primo” si intende che con l’attuale regime elettorale bipolare, maggioritario e presidenziale, il primo ad essere proclamato è il Presidente della Giunta e, a quel punto, già comincia la nuova legislatura. Questo per delucidazione. Per il resto, se nessuno intende parlare, do la parola al relatore per il parere.
(Interruzione)
A favore?
A favore della proposta
Nucera, perché a parte la formulazione che lascia dei
dubbi, bisogna ormai fare acquisire
– giustamente, lei ricordava il fatto che il primo dei consiglieri è il
candidato Presidente della coalizione
che vince – questo concetto, altrimenti si
corre il rischio di non comprendere la
definizione del primo consigliere. Così come è formulato nell’articolo 1, diventa difficile comprendere il fatto che il primo
consigliere è il Presidente della coalizione
vincente. Va puntualizzato questo fatto, altrimenti
è l’intero Consiglio che prende possesso.
(Interruzioni)
Ma no, attenzione, va chiarita questa cosa perché
lascia dei dubbi.
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1147.
(E’
respinto)
Non essendoci altri
emendamenti all’articolo 1, pongo in
votazione l’articolo 1: “Esercizio
delle funzioni del nuovo Regolamento del Consiglio”.
(E’ approvato)
Articolo
2. Il primo emendamento, a firma Nucera, è il protocollo numero 1148:
“All’articolo2, 1° comma, vengono eliminate le parole “del Presidente del
Consiglio uscente” e vengono sostituite dalle seguenti “del Consigliere anziano
che presiederà la prima seduta del Consiglio”.
La
parola all’onorevole Nucera.
Il primo comma dell’articolo 2 recita: “La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura” – quindi parliamo di inizio dell’attività – “si tiene
non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su
convocazione” – dice il testo – “del Presidente del Consiglio uscente”.
Qui,
ad onor del vero, capisco che ci si è richiamati agli articoli 19 e 20 dello
Statuto, però ho avuto già modo di dire – e questo lo dico ora anche
pubblicamente – che sullo Statuto, a mio modestissimo avviso, perché il tempo –
ricordi – matura sempre tutto, è la migliore medicina su tutto e questo Statuto
che noi abbiamo salutato con grande gioia incomincia, però, nel tempo a trarre
fuori le prime contraddizioni. Vediamo qual è questa prima contraddizione che
riscontriamo, leggendo proprio il Regolamento. Dicono l’articolo 19 e 20 dello
Statuto, ed è coerente il dettato del Regolamento, che “il Consiglio regionale
tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della
terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del
Presidente del Consiglio uscente”.
Siccome
i Regolamenti danno le regole e le leggi e lo Statuto sono la Magna Carta del
nostro modo di operare, io voglio capire una cosa: sono – magari – il signor
Rossi – non c’è nessun Rossi consigliere regionale nella storia di questa
Regione, mi pare – Presidente del Consiglio regionale, mi ricandido
alle elezioni, non vengo eletto, muoio, faccio le bizze e per un capriccio
personale, non voglio convocare il Consiglio neoeletto, perché di Presidente
uscente stiamo parlando, cioè quello che Fedele era la scorsa legislatura. Il
signor Rossi non vuole convocare il Consiglio: cosa succede?
(Interruzione)
Noi
dobbiamo evitare e prevenire le bombe atomiche e dobbiamo prevenire, quando lo
possiamo fare, anche la possibilità di ritrovarci in questa condizione di
difficoltà interpretativa delle norme o di capziose formulazioni che tendano a
voler creare ostacoli.
E’
vero che i commi 2 e 3 danno delle indicazioni, però è anche vero che, senza
andare a scomodare le indicazioni dei commi 2 e 3, già da subito possiamo
prevedere che il consigliere anziano presiederà i lavori della prima seduta e
convocherà il Consiglio regionale. Mi pare una formula abbastanza accettabile e
plausibile. Ma questo è solo il primo neo dello Statuto che abbiamo tutti
quanti osannato.
PRESIDENTE
Nessuno
chiede di intervenire, pertanto chiedo il parere del relatore.
Antonio BORRELLO, relatore
Contrario per insufficienti motivazioni.
PRESIDENTE
Parere
della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero
1148.
(E’
respinto)
Emendamento protocollo numero 1145 a firma Nucera: “All’articolo 2 viene eliminato il secondo comma”.
La parola all’onorevole Nucera.
Nel caso
in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, cioè quel birichino Presidente del Consiglio regionale uscente, che non
vuole convocare il Consiglio, fa i capricci - voglio vedere chi glielo
impone, poi! – e non si provvede ai sensi del comma precedente, il Consiglio
si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva. Quindi questo per una settimana fa il birichino, non convoca il Consiglio e il Consiglio
si riunisce di diritto: convocato da chi?!
PRESIDENTE
Per non essere considerato troppo rigido, l’ho fatta parlare, ma è evidente a lei e ai consiglieri che, una volta che è stato respinto il primo emendamento, il secondo diventa inammissibile.
Giovanni NUCERA
Va beh, ma lei mi ha detto di illustrarlo ed io l’ho illustrato!
PRESIDENTE
Ma come vede…
Giovanni NUCERA
Ma lei mi ha chiesto di illustrarlo ed io l’ho illustrato!
PRESIDENTE
Siccome questo è inammissibile, non lo sottoponiamo neanche ai voti. Non avendo all’articolo 2 nessun comma o altri emendamenti, pongo in votazione l’articolo 2 del Regolamento nel suo complesso: “Prima convocazione”
(Interruzione)
No, non c’è; all’articolo 5, comma 1. Non ne ho…
(Interruzioni)
UNA VOCE
C’è un errore materiale.
La ringrazio perché mi sta aiutando.
(Interruzione)
Onorevole Dima, aveva sbagliato… dicono che i computer sono stupidi! Credo che nelle copie a lei consegnate ci sia un emendamento all’articolo 2, comma 2, invece è articolo 12, comma 2. Quindi chiedo scusa a tutti i colleghi. La ringrazio comunque.
Pongo in votazione l’articolo 2 nella formulazione originaria.
(E’ approvato)
All’articolo 3 non ci sono emendamenti, pertanto lo pongo in votazione.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 4: “Costituzione dell’Ufficio di Presidenza”.
(E’
approvato)
All’articolo
5 “Elezione del Presidente” c’è un emendamento protocollo 1144 a firma Nucera:
“All’articolo 5, 1° comma, vengono eliminate le seguenti parole: “nello stesso
giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente
scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che
consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in
ballottaggio il più anziano d’età.” E vengono sostituite dalle seguenti: “si
procede ad oltranza fino a quando un consigliere non ha ottenuto la maggioranza”.
La
parola all’onorevole Nucera.
Sarò breve, però ho la necessità di leggere tutto l’articolo, altrimenti non si capisce il senso del mio emendamento.
L’articolo
5 parla dell’elezione del
Presidente del Consiglio e recita: “Il Presidente è eletto a maggioranza
dei due terzi dei componenti del
Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza
richiesta, nel terzo – da tenersi il giorno successivo
– è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali”. E’ la procedura
che stiamo seguendo.
Poi continua: “Qualora
nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si
procede, nello stesso giorno, al ballottaggio
fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la
maggioranza dei voti. A parità dei voti, entra in ballottaggio il più anziano di età”.
Pongo una domanda nel
quadro generale delle situazioni. Lo formulerei meglio questo articolo, perché intanto limitiamo il numero delle votazioni, e questa è una
cosa da vedere: abbiamo due votazioni dove è richiesta la maggioranza dei due
terzi per poter essere eletti, supponiamo che nella terza votazione del giorno
successivo, per un accordo generale
dei consiglieri o per una mancata volontà da parte dei consiglieri di voler procedere, ci sia un’astensione generale, cioè nessuno vota o
tutti votino scheda bianca. Che succede? Chiedo.
Poi, però, aggiungo: la correzione parziale – non tutto,
ovviamente – dell’emendamento, il
quale dice di eliminare le parole
“nello stesso giorno al ballottaggio fra
i due candidati che hanno ottenuto nel precedente
scrutinio il maggior numero dei voti
e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità
di voti, è eletto chi entra in ballottaggio
il più anziano di età” e vengono sostituite dalle seguenti: “Si procede ad
oltranza, fino a quando un consigliere non ha ottenuto la maggioranza”. Non è
che noi dobbiamo per forza avere ballottaggio, cioè si procede ad oltranza sul
piano del voto, per cui necessariamente ci sarà qualcuno che acquisirà nel
tempo la maggioranza.
Presidente,
è una procedura elettorale che si chiede di modificare, nulla di più.
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1144.
(E’
respinto)
Pongo in votazione l’articolo 5 nella
formulazione originaria.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 6: “Elezione dei Vicepresidenti e
dei Segretari questori”.
(E’
approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 7: “Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza”.
(E’
approvato)
All’articolo
8 “Attribuzione del Presidente” c’è un emendamento al comma 3, protocollo
numero 1167, a firma del relatore: “ Al comma 3, dopo le parole “organo della
Regione” aggiungere le parole “, emana decreti”.
Antonio
BORRELLO, relatore
Si
illustra da sé, Presidente.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1167.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 8 così come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 9: “Attribuzione dei Vicepresidenti”.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 10: “Attribuzione dei Segretari questori”.
(E’ approvato)
All’articolo 11 c’è un emendamento a firma Nucera, protocollo numero 1143: “All’articolo 11, 1° comma, dopo la lettera f) vengono aggiunte: g) risolve con decisione definitiva i reclami circa la costituzione dei Gruppi; h)esprime pareri sulle questioni di interpretazione del presente regolamento; i) esprime parere sull’ammissibilità dei progetti di legge d’iniziativa popolare”.
Prego, onorevole Nucera, lo illustri.
Presidente, mi consenta di
legge l’articolo, in maniera che io possa
rendere più chiara la richiesta di questo emendamento. Me lo consente, così sforerò
i cinque minuti, ma solo di qualche secondo? Mi auguro che tutto questo non le
dia…
(Interruzione
del Presidente Bova)
L’articolo
11 parla delle attribuzioni
all’Ufficio di Presidenza: “L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni
previste dallo Statuto e dai Regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio
nell’esercizio delle funzioni. In particolare: propone al Consiglio il
bilancio; provvede, organizza, delibera” e via dicendo, una serie di
attribuzioni positive che l’Ufficio deve svolgere per adempiere a quelli che
sono i compiti di istituto.
Io mi
limito, signor Presidente – se Ceausescu è d’accordo!
– semplicemente ad aggiungere delle competenze che ritengo, molto modestamente,
debbano essere attribuite all’Ufficio di Presidenza e che, in questo
articolato, di fatto non risultano o non vengono rimarcate nel modo dovuto,
proprio per dare maggiore autorevolezza all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale che in una realtà democratica quale dovrebbe essere la nostra assume
valore e valenza di maggiore prestanza per le funzioni.
Allora,
dopo la lettera f) che chiude l’elencazione, abbiamo la lettera g) “risolve con
decisione definitiva i reclami circa la costituzione dei gruppi”, perché ogni
anno sappiamo ed ogni legislatura o, meglio, costantemente sorgono problemi di
competenza e di attribuzione di funzioni anche dei gruppi. Quindi l’Ufficio di
Presidenza, organo collegiale, naturalmente, dove è rappresentata anche la
minoranza oltre che la maggioranza, deve decidere sulla costituzione dei gruppi.
“Esprime
pareri sulle questioni di interpretazione del presente Regolamento”, perché su
questo Regolamento, Presidente, anche a garanzia delle minoranze, noi vogliamo
una riflessione più pacata, a prescindere da come ormai finirà questo andazzo
che abbiamo avviato. Questa riflessione nasce dalla necessità di avere norme
interpretative che siano adeguate al sistema complessivo.
Mi fa
piacere che il nostro Presidente della Giunta, ogni tanto, si ricordi che è
pure giornalista, abbandona i banchi della Giunta regionale e veste i panni di
giornalista con grande capacità di immedesimarsi nel ruolo, perché continua a
chiacchierare liberamente e continua a tenere banco fra i giornalisti. Questo
ci piace! Quindi interpreta le funzioni… Ci piace, Presidente, non è che ci
dispiace! Quindi lei ha un’anima popolare, non ci dimentichiamo la sua origine,
lei è un cattolico-democratico, viene da una scuola molto nobile, molto ricca
di confronto e di partecipazione, ma qua con i Presidenti con cui confrontarsi
diventa tutto difficile, perché guardo lei e la guardo con grande ammirazione,
guardo dall’altra parte, mi pare di vedere Ceausescu
che cassa tutto e che nulla recepisce rispetto alle istanze che una minoranza
democratica legittimamente pone in quest’Aula.
Andando
avanti, voglio attribuire maggior poteri anche per una certezza interpretativa
del diritto all’Ufficio di Presidenza. Quindi esprimere pareri sulle questioni
di interpretazione del presente Regolamento, esprimere pareri anche
sull’ammissibilità dei progetti di legge di iniziativa popolare, perché non
tutto ciò che arriva deve essere verificato e vagliato. Su questi punti,
Presidente, penso di arricchire, almeno in questa circostanza, i contenuti del
Regolamento e non di cassare o voler modificare in termini speculari. Questo è
quanto chiede questo emendamento e che io chiedo e sottopongo all’attenzione
dell’Aula.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole Occhiuto. Ne ha facoltà.
Sono perfettamente
d’accordo con lo spirito dell’emendamento proposto dal mio capogruppo,
che va nella direzione di attribuire all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio anche delle competenze
ulteriori rispetto a quelle evidenziate all’articolo 11, però il totale delle sue argomentazioni credo che
debba indurre il relatore ad una riflessione anche sulla formulazione di questo
emendamento, nel senso che insieme a queste aggiunte se ne potrebbero prevedere anche altre. Si potrebbe, per esempio, anche assumere come Aula l’impegno a preparare
una legge organica anche sul funzionamento dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio, che possa
essere utile a specificare nel dettaglio
il complesso delle attività dell’organo stesso.
Per cui, onorevole
relatore, la inviterei a considerare questa
possibilità, cioè aggiungere queste ulteriori
competenze o, in alternativa,
rimandare tutto ad un approfondimento ulteriore,
futuro, magari attraverso l’approvazione di una specifica legge regionale.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole
Fedele.
Credo che, alla luce di quello che ha detto il collega
Nucera e poi anche di quello che ha detto il collega
Occhiuto, tante altre
cose forse potrebbero essere di competenza dell’Ufficio di Presidenza, come altre forse non lo
possono essere. Io credo che sarebbe meglio poterci
fermare, invece, alla prima parte di questo articolo, chiudendo dove dice: “L’Ufficio di
Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti e
coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni”. Poi,
magari, si fa una legge anche più organica, perché altrimenti andremo a dire
tante cose, forse, dimenticandone qualcuna. Quindi fermiamoci a quello che dice
lo Statuto e il Regolamento, poi si fa una legge organica e si può anche
vedere, altrimenti rischiamo di mettere limitazioni o cose che forse non sono
nemmeno regolamentari.
Quindi
era una proposta non a favore o contro.
PRESIDENTE
Parere
del relatore?
Contrario, certamente, per quanto riguarda l’emendamento protocollo numero 1143 proposto dal collega Nucera, perché quello che suggerisce di aggiungere è, di fatto, individuato già in articoli successivi, per esempio a partire dalla “interpretazione del presente Regolamento”, è una competenza prevista dalla Giunta per il Regolamento.
Per quanto riguarda, invece, l’altra richiesta emendativa posta in Aula
direttamente dal collega Occhiuto,
ritengo che possa restare il comma per come è stato individuato, quindi il
parere è contrario, anche perché la lettera f) dello stesso articolo 11 recita, in un certo modo, tutte
le competenze segnate da Statuto, leggi, Regolamenti, deliberazioni.
Il relatore ha espresso
parere contrario all’emendamento Nucera.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1143.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 11 nel testo originario.
(E’
approvato)
All’articolo
12 “Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza”
c’è un emendamento a firma del relatore, protocollo 1168: “All’articolo 12,
comma 2. sostituire la parola “designa” con la parola “nomina”.
Lo vuole illustrare?
Antonio
BORRELLO, relatore
Si illustra da sé.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1168.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 12 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 13, comma 3, ci sono degli emendamenti a firma Occhiuto, Fedele e Pizzini. Sono tutti e tre al comma 3 dell’articolo 13 e recitano “eliminare la parola “provinciali”, per cui vengono accorpati.
Do la parola ad uno dei colleghi
perché li illustri.
(Interruzione
dell’onorevole Nucera)
Al comma 1…
(Interruzione)
Ha ragione che di solito l’uno viene prima del tre, ma questi sono tre emendamenti che insistono sullo stesso argomento.
(Interruzione)
Che poi il terzo è più vicino. Chi lo illustra?
(Interruzione)
E’ unificato, è un unico emendamento, a questo punto.
Presidente, per la verità ho presentato
due emendamenti sullo stesso comma dello stesso articolo e riguardano un argomento
che – come lei sa – ha impegnato molta parte della discussione
della Conferenza dei capigruppo
dell’altro giorno. L’argomento
è relativo alla facoltà di costituire gruppi consiliari per quanti non sono espressione di liste provinciali.
Signor
Presidente, lo Statuto che abbiamo approvato dà la possibilità di costituire
gruppi consiliari agli eletti delle liste che abbiano superato il 5 per cento,
cioè non specifica se si intenda liste provinciali o regionali. Darebbe,
quindi, secondo la nostra interpretazione, la possibilità anche al candidato a
Presidente di una coalizione di poter legittimamente costituire il proprio gruppo,
riferendosi non ad una delle liste provinciali, ma alla lista regionale, al
listino – per così dire – che è la lista sintetica delle varie liste
provinciali. Lo Statuto, quindi, sembrerebbe – secondo l’interpretazione che
noi diamo – dare questa possibilità ai candidati alla carica di Presidente
della Regione.
Nella
proposta di Regolamento che oggi ci invitate a votare si ripete quanto
stabilito all’articolo 32 – mi pare – dello Statuto, ma aggiungendo, dopo le
parole “liste”, la parola “provinciali”, voglio dire che si interpreta in
maniera diversa ciò che è contenuto nello Statuto, si dice cioè che possono
costituire gruppi consiliari solo i consiglieri eletti nelle liste provinciali
e non quelli eletti nella lista regionale, nel listino.
Allora
io ho presentato, unitamente ad altri colleghi (Fedele, Pizzini),
un emendamento che propone di eliminare dal Regolamento che ci proponete la
parola “provinciali”, però vorrei anticipare anche il testo di un altro
emendamento che riguarda la stessa questione e che credo, però, possa essere
utile anche a trovare una soluzione più condivisa.
Posto
che è interesse di tutti, all’interno del Consiglio regionale - anche al fine
di recuperare all’esterno l’immagine di un Consiglio regionale che forse, anzi
sicuramente, nella scorsa legislatura ha subìto degli
eccessi in ordine alla costituzione dei gruppi - che si metta un argine al
proliferare di gruppi consiliari, è vero, però, che a nostro giudizio non si
può negare al candidato a Presidente della Regione di una coalizione la
possibilità di costituire un gruppo che si riferisca proprio a quella
coalizione.
Peraltro
– mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza – qui si tratta di capire su
che percorso vogliamo incamminarci, se siamo disponibili a pensare le regole
avendo contezza del fatto che bisogna rafforzare il sistema bipolare oppure se
così non è. Se vogliamo rafforzare il sistema bipolare e siamo interessati a
continuare su questo percorso con delle coalizioni che al loro interno scelgono
dei candidati e li possono scegliere, allora, anche al di fuori delle
appartenenze dei singoli partiti che compongono la coalizione, ebbene, poi
bisogna dare la possibilità al candidato scelto che dovesse non essere
espressione di un singolo partito di iscriversi ad un gruppo non costituito a
suo piacimento, ma ad un gruppo che è l’espressione dell’intera coalizione.
Allora
questo aspetto lo consegno al Consiglio perché lo valuti con la delicatezza del
caso, con l’attenzione dovuta, perché non avrebbe senso una legge elettorale
per l’elezione del Presidente della Giunta regionale come quella che abbiamo
fatto, se poi non prevedessimo, però, per i candidati alla carica di Presidente
la possibilità di essere espressione di un’intera parte politica e non solo di
una frazione di una coalizione.
Se
lei me lo consente, vorrei che si potessero esaminare in forma congiunta anche
gli altri emendamenti proposti allo stesso comma dell’articolo, perché per
esempio ce n’è uno successivo che reca la mia firma che dice che “i candidati
alla carica di Presidente della Regione possono costituire il gruppo consiliare
riferito alla loro lista regionale e le loro dimissioni dal gruppo consiliare
determinano lo scioglimento del gruppo stesso”.
Le
faccio questa richiesta perché ho parlato con almeno uno dei firmatari del
precedente emendamento, con l’onorevole Fedele, che pure mi chiedeva di
procedere in questo modo, cioè se l’Aula è disponibile ad affrontare la
discussione su questo secondo testo che è assorbente del primo per quanto ci
riguarda, noi saremmo disponibili a ritirare gli emendamenti riferiti
all’eliminazione della parola “provinciale”.
Quindi
l’emendamento che chiederemmo di discutere e di porre in votazione è
semplicemente questo che ho testé illustrato all’Aula del Consiglio regionale,
cioè dà la facoltà di costituire il gruppo consiliare intitolato alla
coalizione solo al candidato a Presidente e la nascita di questo gruppo è
legata alla durata del rapporto tra il candidato a Presidente e il gruppo
stesso. Cioè se un candidato alla carica di Presidente eletto in una coalizione
costituisse il gruppo intitolato a quella coalizione e dopo un po’ decidesse di
fare un gruppo diverso, quel gruppo scomparirebbe, non potrebbe essere
rinominato e non avrebbe vita ulteriore, così come se il candidato a Presidente
decidesse di aderire ad un altro gruppo.
Quindi
questa formulazione, da un lato, ha il pregio di evitare la proliferazione di
gruppi ulteriori, perché costituisce un’eccezione soltanto per i candidati alla
carica di Presidente e, dall’altro, credo che vada nella direzione di
rafforzare anche, in una logica bipolare, quanto abbiamo stabilito, per
esempio, nella discussione sulla forma di governo e sulla legge elettorale.
PRESIDENTE
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Borrello per
chiarimenti e delucidazioni. Ne ha facoltà.
Sì, intervengo perché ho
l’impressione che, in qualche maniera, seppure
articolando e motivando anche in maniera sufficientemente compiuta rispetto a
chi propone, possa ingenerarsi ancora in questa legislatura
un’attività consiliare finalizzata,
di fatto, a far proliferare
gruppi consiliari. Cosa voglio dire? Intanto, che il Regolamento non può assumersi la presunzione di modificare lo Statuto. Sulla costituzione
dei gruppi lo Statuto è talmente chiaro, disquisire ulteriormente credo che sia
assolutamente inutile e superfluo. Sulla questione delle liste, perché lì mi
pare che possa inserirsi un elemento che possa consentire ulteriori valutazioni
di merito, devo dire che nei lavori preparatori la Commissione riforme ha
sempre e comunque individuato, quando ha parlato di liste, le liste provinciali
e mai le liste regionali. A questa impostazione della Commissione riforme ha
dato, di fatto, ragione anche una recente sentenza del Consiglio di Stato, allorquando
alla lista di “Alternativa sociale”, capitanata dall’onorevole Aloi, era stata contestata la non presenza nella quota di
maggioranza del listino cosiddetto della presenza femminile. Il Consiglio di
Stato ha risposto, si è determinato affermando che la presenza femminile è
obbligatoria per liste provinciali, ma la stessa cosa non vale per le liste
regionali, quindi dando ragione alla Commissione riforme che, quando parlava di
lista, si riferiva certamente alle liste provinciali. Quindi questo riguarda il
primo emendamento.
Sull’altra questione,
collega Occhiuto e altri colleghi che hanno
presentato l’emendamento, per un certo verso si può anche immaginare o pensare – ma certamente, a mio giudizio, non in questa fase e in
questa sede – al riconoscimento di uno status rispetto a chi ha guidato
una coalizione, seppur perdente,
nella competizione elettorale,
quindi eventualmente in sede legislativa e non regolamentare è possibile – la
metto così, come esempio – ipotizzare
un potenziamento della struttura attribuita
ad ogni consigliere, alla ministruttura relativamente ed esclusivamente al
candidato alla Presidenza della coalizione
perdente.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Morrone.
Condivido lo spirito del relatore, che è quello di
evitare che in questa legislatura si abbiano a
verificare gli stessi fenomeni che hanno
contraddistinto l’altra, che è stata quella della proliferazione dei gruppi e soprattutto dei monogruppi, e credo che questa materia vada regolamentata in maniera definitiva per non ritornarci più.
Ritengo, però, giustificata la preoccupazione del collega Occhiuto che
distingueva a casi specifici, cioè ai candidati alla carica di Presidente della
Regione, faceva un distinguo dicendo che, giustamente, il capogruppo
dell’opposizione deve poter anche operare, ma ritengo che questo, così come è
formulato, si riferisca a tutti i candidati alla Presidenza della Regione.
(Interruzione)
Ai
due, ai due, sì, in questo caso specifico, potevano essere anche tre, però noi
non dobbiamo mai personalizzare, ma dobbiamo fare una norma che valga sempre.
Quindi lì dice “i Presidenti”, ma potrebbero essere anche tre in futuro…
(Interruzione)
I
candidati alla carica di Presidente della Regione…
Roberto OCCHIUTO
Quelli che fanno i consiglieri regionali sono due…
Ennio MORRONE, assessore
al personale
Ma uno potrebbe essere anche eletto comunque, se supera…
(Interruzione)
Se supera il 5 per cento, può essere sempre eletto, che c’entra!
(Interruzioni)
E’ come dico io, no?!
(Interruzione dell’onorevole Occhiuto)
Al di là di questa disquisizione, che comunque non modifica, ritengo che come governo non siamo contrari a questo emendamento, per cui penso che vada approfondito.
PRESIDENTE
Capisco la delicatezza del passaggio, quindi un attimo di calma, perché
comunque dobbiamo concluderlo. Hanno chiesto di parlare l’onorevole Fedele, l’onorevole
Dima, non so se vuole riparlare…
(Interruzione)
Va
beh, lei vuole replicare. Poi mi hanno chiesto l’onorevole Pacenza, l’onorevole
Sculco. Parleranno tre della maggioranza e tre
dell’opposizione sempre cinque minuti e poi chiudiamo, proprio perché è un
argomento delicato.
(Interruzione)
La parola all’onorevole Dima.
Bisogna chiarire il tutto. Mi riferisco soprattutto all’affermazione del relatore, il collega
Borrello, quando dice che il Regolamento, giustamente, non può superare lo Statuto, per cui in materia
specifica lo Statuto
nuovo, quello approvato nel 2004, per quanto riguarda
l’articolo 27
relativamente ai gruppi
consiliari, non pone nessun vincolo rispetto al
concetto di liste regionali o liste provinciali. Per cui l’articolo 27 del nuovo Statuto regionale non condiziona
affatto questo aspetto, se non addirittura parla secondo le norme fissate dal
Regolamento e siccome siamo in sede di approvazione del Regolamento, va da sé
che la discussione ha tutta la sua validità ed aspetto positivo.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Fedele.
Per quanto mi riguarda, mi riconosco nell’intervento del collega Occhiuto, che avevamo anche concordato in parte, essendo stato pure io uno dei presentatori dell’emendamento, e sono d’accordo con lui che si vada a discutere su quell’ultima proposta che lui ha fatto. Per quanto ci riguarda ci riconosciamo in quella proposta e anche in quello che ha detto il rappresentante della Giunta.
Tra l’altro, non per contraddire il relatore, ma indubbiamente questo è un modo anche di interpretare lo Statuto aggiungendo quella parola, onorevole Borrello, “provinciali”, perché lo Statuto – come diceva anche l’onorevole Dima – credo che sia chiaro da questo punto di vista, non credo che un Regolamento possa interpretare – è il mio punto di vista – uno Statuto.
Ma, ancora di più, lei ha detto un’altra cosa, onorevole Borrello, che la
lista regionale non sarebbe una lista regionale,
però la legge 23 febbraio 43, che è “Nuove norme per l’elezione dei Consigli
delle Regioni a Statuto ordinario”
all’articolo 1, comma 3, tra le
altre cose recita: “La presentazione della
lista regionale deve, a pena nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione
di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate”. Però se
non c’è la lista regionale, le liste provinciali non esistono, non possono
esistere, quindi se non è una lista quella regionale, l’onorevole Bova e altri tre-quattro colleghi non sarebbero qui oggi in Consiglio
regionale.
Allora la lista è una lista regionale, ha superato il 5 per cento dei voti. Sono due questa volta – diceva bene l’onorevole Morrone – non è detto che la prossima volta non siano anche tre, se i tre candidati Presidenti raggiungeranno e supereranno il 5 per cento. Se non lo superano, come non lo ha superato questa volta “Alternativa sociale” e altre liste che erano presentate, chiaramente sono i due, il candidato Presidente che poi è l’attuale Presidente della Giunta (l’onorevole Loiero) e il candidato Presidente componente adesso dell’opposizione (l’onorevole Abramo). A dire la verità, proprio perché sono d’accordo con lei che non è un voler far fiorire gruppi o tantomeno strutture, ho presentato un emendamento che non è al Regolamento, ma sarà oggetto del successivo punto all’ordine del giorno, dove dico che ogni consigliere regionale non può avere più di una struttura, proprio perché non devono proliferare le strutture. Questo glielo anticipo.
Né si può così, in maniera semplicistica,
dire che si vuole fare un gruppo il componente,
il capo anche dell’opposizione – se mi consente – il coordinatore
dell’opposizione soltanto perché vuole avere la struttura, tra l’altro si tratta di due persone più o
meno, perché già la ministruttura ce l’hanno tutti i consiglieri.
Credo che debba essere dato
un ruolo – come diceva anche il collega Occhiuto
– al coordinatore dell’opposizione, che è capo di un gruppo, di uno
schieramento, per dare anche politicamente una
visibilità e un ruolo all’interno
del Consiglio regionale, ma – ripeto – al
di là di questo aspetto, anche formalmente, non possiamo interpretare lo Statuto – perché quella è un’interpretazione
– e anche per la legge che ho citato prima la lista regionale è da considerarsi una lista a tutti gli effetti.
La parola all’onorevole Pacenza…
(Interruzione)
Siccome lei ha potuto esprimere la sua opinione e avevamo deciso prima che potevano parlare tre e tre, credo che sia corretto rispettare, prima di mettere in discussione quello che abbiamo concordato e deciso, che possano esprimersi anche i gruppi rappresentanti della maggioranza. A quel punto, non avrà dubbi, lo mettiamo ai voti e, se necessario, sospendiamo.
Prego, onorevole Pacenza.
Riconosco che questo è
un passaggio significativo della
discussione, oltretutto
si richiamava anche il fatto che su questo elemento
c’era stata una discussione anche in
sottocommissione. Vorrei ricordare
che, anche durante la prima lettura dello Statuto c’è stato un passaggio che ha fatto
arretrare un po’ la discussione, facendo
venire meno una impostazione che sicuramente sul piano statutario e concettuale è condivisibile, che è
quello del riconoscimento dello status
del portavoce dell’opposizione. Istituto che
sicuramente non può riguardare la
fase, ma deve riguardare
l’istituzione di una funzione dentro l’attività statutaria. Purtroppo questo elemento,
ad oggi, non c’è, perché se avessimo avuto questo tipo di riferimento
dentro lo Statuto, non
ci sarebbe stata discussione,
perché dentro un sistema maggioritario e bipolare credo che, forse, dovremmo
fare mea culpa rispetto al fatto che in quella fase non abbiamo tutti
quanti valutato appieno questo percorso.
Ad
oggi, penso che anche la discussione sulle liste, le liste provinciali,
regionali, sia chiara. Siccome non si vuole dare una lettura di carattere
politico, penso che il riferimento che faceva prima il relatore sul trovare un
percorso in termini strumentali – è anche una diversità, è una condizione – sia
un fatto possibile, su cui si possa ragionare. Rispetto alla discussione
specifica, invece, del riconoscimento del gruppo vorrei sommessamente dire che,
siccome ci sono anche situazioni ulteriori, non allargherei una discussione che
ci riporta dentro un vissuto delicato e complicato.
Quindi,
un primo percorso con un ragionamento che possa avere nell’immediatezza
riferimenti legislativi, per poi vedere se ci sono anche eventuali percorsi di
carattere statutario, ma penso che in questa fase non ci siano le condizioni
perché si possa, invece, attivare questo strumento di carattere squisitamente
politico perché quella del capogruppo è una funzione prettamente politica.
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Sculco.
Presidente, senza ripetere le argomentazioni che gli altri hanno già utilizzato su questo
argomento, penso che non ci sia da restare del tutto indifferenti rispetto alle argomentazioni espresse dall’onorevole Occhiuto, quando
soprattutto ha fatto riferimento alla necessità di impegnarsi a lavorare e adoperarsi perché la logica maggioritaria sia
sempre più completata. E questo è un argomento che, dal punto di vista politico
– l’hanno già detto altri ed io penso che non dobbiamo essere del tutto
insensibili – bisogna annotarsi per discutere ed affrontare nelle occasioni,
nelle circostanze più opportune.
Vedo
una difficoltà, oserei dire quasi tecnica, nell’attuale impianto legislativo, a
partire da quanto è previsto nello Statuto, forzare per arrivare ad una
conclusione che è desiderata dagli emendamenti; ci sono elementi di non
sufficiente coerenza all’interno dell’impianto legislativo che ci porterebbero,
forse, molto lontano e anche con difficoltà.
Io
penso che si possa condividere, a questo proposito, la valutazione espressa dal
relatore, cioè questo è un punto che possiamo valutare, esaminare ed
approfondire anche in dettaglio e in relazione all’insieme dell’impianto
legislativo e anche con riferimento al capoverso politico che qui è stato
introdotto in una circostanza più opportuna.
Vedo
difficile che oggi si possa acconsentire l’approvazione di emendamenti che
sono, oggettivamente, una forzatura, “non è una lista regionale, è un listino,
da sola non è completa, è dentro una filiera di carattere più regionale”, cioè
ci sono una serie di argomenti e questioni che io penso, dal punto di vista
della coerenza, sia difficile affrontare oggi e difficile convenire. Tuttavia
vi sono aspetti che, invece, vanno annotati e approfonditi, ai quali
evidentemente si avrà modo, attraverso il confronto e la discussione, di poter
dare un esito.
Per
cui concordo sulle valutazioni che ha fatto il relatore su questo punto.
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Occhiuto.
Signor Presidente, dopo il mio intervento nel quale illustravo il senso dell’emendamento, il relatore e, per la verità, anche altri colleghi della maggioranza sono intervenuti, facendomi ritenere che, forse, avevo spiegato male all’Aula, non mi ero spiegato bene in ordine all’emendamento presentato.
Allora noi siamo fortemente contro la proliferazione dei gruppi – chiaro? – però spiegatemi a che tipo
di proliferazione può dar luogo
un emendamento che dice che solo i candidati alla carica di Presidente hanno
titolo a fare i gruppi riferiti solo alle loro coalizioni e, nell’ipotesi
dovessero andare via, i gruppi si sciolgono. C’è proliferazione dei gruppi? Si
dà possibilità, forse, ad altri consiglieri regionali che non siano stati
candidati alla carica a Presidente di fare altri gruppi? Tutt’al
più ci sono, in stretta sintonia con quello che è l’ordinamento bipolare che
abbiamo scelto, semplicemente altri due gruppi riferiti alle coalizioni che
danno la possibilità anche, oggi e per il futuro, a quanti saranno scelti come
candidati alla carica di Presidente di poter poi esercitare nel Consiglio
regionale il ruolo che non è proprio del componente di un partito, ma di chi,
invece, opera la sintesi fra le varie componenti che esistono all’interno di
una coalizione.
Allora
non si tratta, onorevole Sculco, di forzare lo Statuto
– lo dico anche il relatore – perché la legge 43 che l’onorevole Fedele citava
prima dice che il listino è una lista regionale e lo Statuto non dice che le
liste regionali non possono dar luogo alla formazione di gruppi. Noi, rispetto
a quello che sarebbe possibile fare guardando solo allo Statuto, abbiamo
proposto un emendamento che è più restrittivo, perché diciamo che non tutti i
consiglieri regionali possono fare una lista riferendosi alla lista regionale,
ma solo i candidati alla carica di Presidente. Quindi non c’è una forzatura.
Peraltro,
onorevole Borrello, lei agitava prima l’argomento dei
lavori preparatori della Commissione Statuto. Io sono più giovane e meno
autorevole di lei per l’esperienza maturata, ma sommessamente le voglio
ricordare che, se l’Aula del Consiglio regionale non è deputata ad interpretare
una sua legge – anche una legge importante come lo Statuto –, chi altri è
deputato a farlo?! Forse il relatore del Regolamento?!
Altre
volte, anche nella precedente legislatura, abbiamo formato in quest’Aula delle interpretazioni autentiche di leggi
precedenti. Ora c’è una legge importante (lo Statuto) che, nella sostanza,
parla semplicemente di liste, senza specificare provinciali o regionali. Noi
vogliamo interpretarla in maniera restrittiva, dicendo che possono fare le
liste – riferendosi alle liste regionali – solo i candidati alla carica di
Presidente. Non vorrei, però, che dietro queste nobili argomentazioni che voi
dai banchi della maggioranza ci proponete, ci fosse invece – come ci pare ci
sia – una difficoltà al vostro interno: forse avete timore che chi non ha
raggiunto fra i banchi della maggioranza il 5 per cento possa utilizzare questa
norma per costituire un proprio gruppo? Forse avete timore che si possano…
PRESIDENTE
I
cinque minuti li ha ampiamente superati. Visto che ora l’argomento in positivo
l’ha concluso, stiamo andando ad un altro livello e le chiedo scusa. Io le ho
concesso più di cinque minuti, ma visto che ora…
(Interruzione
dell’onorevole Occhiuto)
No, ma quelli li traduca sulla stampa, se lei ritiene…
Roberto OCCHIUTO
Presidente, io le voglio semplicemente dire che…
PRESIDENTE
Quelle che lei vuole dire è stato chiarito.
Roberto OCCHIUTO
…proprio all’inizio della serata lei è stato molto meno rigido rispetto a questioni sulle quali…
PRESIDENTE
Ma non scambi la rigidità col fatto che ciascuno di noi deve rispettare i tempi… la sua libertà ha il limite in quella degli altri…
Roberto OCCHIUTO
Ne prendo atto, così come prendo atto del fatto…
PRESIDENTE
Ha espresso la sua opinione, onorevole Occhiuto, la prego…!
Roberto
OCCHIUTO
…che,
proprio quando su una questione che è politica come questa…
PRESIDENTE
L’ha
espressa la sua opinione…
Roberto
OCCHIUTO
…qualcuno
cerca di utilizzarla …
PRESIDENTE
…tant’è vero che stiamo andando su argomenti che non erano
pertinenti rispetto alla richiesta di parola da parte sua. Io non la voglio
interrompere…
Ora,
se conclude il suo intervento, per favore…!
Roberto
OCCHIUTO
L’ho
concluso!
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Borrello.
Presidente, intanto volevo precisare che non ho nessuna presunzione di interpretare lo Statuto, questo sicuramente sfugge ad ogni mia impostazione politica e culturale.
Sul punto, nel merito, mi ero permesso di dire e di richiamare i lavori di preparazione dell’attività della Commissione riforme, non fosse altro che, in generale anche a livello
nazionale, spesso e volentieri i lavori preparatori ad una norma legislativa
hanno anche costituito elemento di valutazione
positiva rispetto anche a giudizi intercorsi successivamente.
Quindi è un riferimento
che, secondo me, ha una sua grande validità
e deve per forza averla e, a supporto di quella impostazione che la
Commissione si è data sempre – ho partecipato a tutte le riunioni di quella Commissione e quindi
posso essere buon testimone di
questo che è successo – è intervenuta anche una sentenza del Consiglio di Stato – non la sentenza Borrello! – che ha
sostanzialmente detto in termini molto chiari che quando si parla di liste il
riferimento sono le liste provinciali e
non anche quelle regionali. Quindi non stiamo inventando niente!
In più, c’è da dire – caro
collega Occhiuto – che sul piano
dialettico si può anche pensare di trovare qualunque
tipo di motivazione, ma nessuno può dire che una richiesta che lei sta
continuando ad offrire assieme ad altri colleghi al Consiglio certamente è
qualificata come una proliferazione di
gruppi, anche perché – e questo lo voglio ricordare
a lei che allora era maggioranza – in sede di lavori della Commissione riforme
l’allora minoranza ha proposto degli articoli legati esclusivamente a rivalutare e riconsiderare anche il ruolo
delle opposizioni, immaginando un ruolo del capo dell’opposizione e quindi del
capo della minoranza che aveva alcune prerogative specifiche. In quella sede
l’avete respinta questa richiesta. E’ strano che oggi, in qualche maniera, mutatis mutandis,
succeda il contrario! E questa è la grande meraviglia
di come non si può essere incoerenti rispetto ad una impostazione, a prescindere se si è maggioranza o
minoranza. Questo è il dato.
Però noi siamo andati
oltre, collega Occhiuto, nel momento
in cui abbiamo affermato che vogliamo ed intendiamo riconoscere lo stato del candidato alla Presidenza della coalizione che ha perso le elezioni, quindi in questo quadro avevamo
ipotizzato un intervento di tipo legislativo che sfugge, comunque, alla fase
attuale, da andare a rivedere. E’
vero, infatti, che la cosa non può essere in termini riduttivi ricondotta solo
al problema di avere una struttura in più o in meno, ma è altrettanto vero che un’attività di tipo
istituzionale, che giustamente coinvolge il responsabile, il capo
dell’opposizione, può avere delle esigenze anche
sul piano pratico-operativo diverse dal semplice consigliere proprio per il
riconoscimento di questo status. Tutto qua, nient’altro.
E’ conclusa questa parte.
Siccome l’onorevole Dima aveva sollevato una questione di sospensiva, gli do la
parola, ricordando a tutti noi che sulle sospensive, appena conclusa la sua
illustrazione, possono parlare uno a favore e due contro.
Prego, onorevole Dima.
Giovanni DIMA
Presidente, prima di chiedere formalmente all’Aula la sospensione della seduta, vorrei fare altre considerazioni rispetto al merito della questione che stiamo discutendo.
PRESIDENTE
…perché ha la parola sulla sospensiva e deve motivarla.
Infatti, sto parlando sulla sospensiva, giusto per ricordare al collega Borrello
che, intanto, lo Statuto
non è affatto vincolante rispetto alla tesi
che abbiamo sostenuto finora noi e, soprattutto, la cosa che vorrei sottolineare è che
non è un obbligo costituire i gruppi relativi alle liste di carattere regionale, perché se
uno dei due candidati, per scelte individuali, ovviamente,
per sensibilità culturale, politica, appartiene ad uno dei gruppi – nel caso
del Presidente della Giunta, alla maggioranza, nel caso del Presidente
sconfitto, alla minoranza – può benissimo, a quel
punto, aderire ad uno dei gruppi che compongono gli schieramenti. Per cui nella proposta non è che facciamo
obbligo a coloro che hanno capeggiato i due schieramenti di iscriversi per
forza a quella lista, a quel gruppo, a quella aggregazione, ma, certo, dobbiamo raccogliere anche le sensibilità che le liste regionali hanno
espresso durante una campagna elettorale.
Va da sé che, nel caso
specifico del candidato che oggi siede sui banchi dell’opposizione, il
candidato sconfitto – scusami, Sergio, se per un solo istante ripristino una terminologia che può
apparire un po’ fastidiosa – siede nei
banchi dell’opposizione, ma è anche frutto, per esempio, di una raccolta di
voti pari a circa 25 mila – se ricordo bene – che vanno al di là di quello che
era il suo schieramento, che inevitabilmente pesano nell’economia generale
della valutazione e che non possono essere non considerati nella discussione,
nel momento in cui noi proponiamo anche una lista o, meglio, la costituzione di
un gruppo relativamente alla lista su base regionale.
Guardate,
questa sensibilità non va per nulla eliminata, non considerata, perché a questo
punto verrebbe meno quel motivo per cui, oggi, in Italia si vive un forte senso
politico legato al bipolarismo e che, in Calabria, ha trovato sfogo elettorale
nel recente passato, dichiarando il corpo elettorale con molta chiarezza chi ha
vinto e chi ha perso.Dentro questa cornice e dentro
questo quadro però ci sono delle specificità che noi dobbiamo necessariamente
salvaguardare. Qui noi non vogliamo imporre a nessuno di iscriversi al gruppo
della lista su base regionale, ma se c’è una sensibilità, se c’è una
specificità – ed io ho fatto l’esempio specifico del candidato sconfitto che,
addirittura, raccoglie 25 mila voti in più rispetto a quelle che erano le liste
collegate – ritengo che vada assolutamente salvaguardata.
Pensate,
25 mila elettori…! In passato, in quest’Aula, si sono
costituiti gruppi consiliari con frazioni di voto popolare molto, ma molto più
esigue rispetto a quello che è stato il risultato finale del candidato che ha
perso le elezioni.
Alla
luce di questa discussione, ritengo necessario sospendere per qualche
minuto il Consiglio regionale.
PRESIDENTE
Sulla proposta dell’onorevole Dima – come recita l’articolo 47 del Regolamento, possono parlare uno a favore e due contro.
La parola all’onorevole Pacenza.
Presidente, penso che nella discussione non abbiamo assunto una rigidità e una caparbietà su un punto che riconosciamo essere di equilibrio generale, esprimiamo una difficoltà a trovare uno snodo dentro questo ragionamento. Questo non significa non avere contezza. Io, non a caso, facevo riferimento alla discussione statutaria sul riconoscimento dello status di portavoce dell’opposizione, che è la funzione più autorevole legittimamente, perché quella funzione è portatrice anche di un mandato elettorale, ci mancherebbe!
(Interruzione)
No, no, ci mancherebbe!
Oltretutto, siccome su questo elemento c’è stata già una discussione
riguardante altri punti
e noi non abbiamo detto che altri punti si
discuteranno nel 2023, nella condizione data avvertiamo che c’è questa
difficoltà di carattere squisitamente
politico-operativo.
Quanto alla richiesta,
vorrei osservare che, siccome siamo all’articolo
13 su 137 articoli e immagino che, probabilmente, ci possano essere
anche altre esigenze strada facendo,
quindi non si tratta anche qui di negare una richiesta di interlocuzione da parte di qualsiasi
gruppo e di qualsiasi consigliere regionale, penso che possiamo continuare a lavorare e che poi,
eventualmente, anche a margine della fine della discussione sul Regolamento,
possiamo verificare la richiesta avanzata da parte della minoranza di avere una
sospensione.
Io ho proposto un’altra
cosa, a dire la verità…
PRESIDENTE
La formuli bene, in maniera
che l’Aula capisca.
Ho formulato che, siccome
siamo ancora all’articolo 13 della
proposta di Regolamento, sono 137 articoli, immagino che ci possano essere
altre situazioni su cui si possa avere l’esigenza
di un’interlocuzione.
Evitiamo di interrompere situazione per situazione, vediamo più avanti se ci
sono situazioni che meritano un’interlocuzione
e ne facciamo una unitaria sulle questioni su cui, eventualmente, ci
sarà questa necessità. Quindi continuiamo a lavorare, poi verifichiamo alla
fine della discussione. Se, strada facendo, non ci dovesse essere nessuna
questione, vuol dire che su questo
possiamo trovare un’interlocuzione a
fine dell’approvazione del Regolamento.
Prima di dare la parola
all’onorevole Racco che l’aveva chiesta, voglio chiarire all’Aula questo: c’è
una proposta dell’onorevole Dima; controdeducendo,
l’onorevole Pacenza ha detto no a quella proposta e ne ha avanzato un’altra.
Alla fine, formalmente, io debbo mettere prima l’una e poi l’altra alla
votazione.
(Interruzione)
La parola all’onorevole
Racco.
Intervengo per sostenere la proposta dell’onorevole Dima e anch’io, comunque, non sarei contrario se si potesse mediare, cioè andare avanti rimandando questo punto. Però, Presidente, mi consenta di esprimermi per trenta secondi, so che non mi sono abituato ancora con questi Regolamenti che alcune cose vengono consentite e altre no, comunque mi perdonerà perché sa che lo spirito è positivo!
Credo che l’opposizione faccia l’opposizione e la maggioranza faccia la maggioranza, ed è giusto che sia così. Dopo aver fatto una prima melina iniziale dove abbiamo chiesto alcune cose, poi mi pare che la discussione sia andata avanti consentendo il voto e quindi l’approvazione di questo Regolamento, perché anche da questa parte dei banchi se ne ritiene importante l’approvazione. Però, man mano che le discussioni vanno avanti, c’è un momento in cui il livello della discussione è più importante di altro.
Ritengo che su questo si sia aperta una fase - al di là delle cose che sostiene il relatore, se è possibile o no inserirla, ed io ritengo di sì – in cui il sistema maggioritario, anche sulla base delle cose che vengono discusse per lo Statuto e il Regolamento, in qualche maniera si possa rafforzare. Parlo da una posizione in cui io non è che sia tanto favorevole al maggioritario, però credo che, una volta che c’è, vada rafforzato.
Allora, al di là delle volontà dei singoli consiglieri regionali, credo…
(Interruzione del Presidente Bova)
Rafforzato, perché se
c’è una legge, una regola, un modo di organizzarsi…
PRESIDENTE
C’era
un filosofo di un’altra epoca, si chiamava Pomponazzi,
il quale diceva che c’era la verità del filosofo e la verità del Dio. Siccome
ho letto, rispetto al sistema maggioritario, delle dichiarazioni sulle qualità
del dirigente politico…
Luciano
RACCO
…la
verità dei sentimenti, io esprimo quella dei sentimenti.
PRESIDENTE
No,
non la voglio interrompere, è proprio per dire che non c’è tensione qui dentro,
solo per questo.
Su questa questione
del riconoscimento delle leadership dei
due schieramenti, relativamente non alla volontà dei
singoli consiglieri, perché quella l’abbiamo già espressa, per quanto attiene
l’onorevole Abramo l’abbiamo già indicato come portavoce dell’opposizione, a
parte che poi il candidato Presidente, ovviamente, nelle sue funzioni esprime
lo spirito democratico della coalizione
che ha vinto, soprattutto – e non riguarda questa
legislatura, deve riguardare la
democrazia di questa Regione – credo che sia opportuno inserire che il capo
dell’opposizione, di fatto, sia riconosciuto come elemento di gruppo relativamente
ai voti in più o in meno, poi i 25 mila rafforzano questo mandato, ma al di là di questo, il voto anche di chi unitariamente rappresenta la minoranza
credo che vada riconosciuto come gruppo, fermo
restando che, per quanto mi riguarda, sono per… Ricordate, noi facciamo
parte di quel partito che ha proposto lo sbarramento, quindi l’eliminazione dei gruppi, su questo abbiamo
fatto una battaglia. Di tutto
vogliamo essere accusati, tranne che di questo, quindi siamo disponibili alla
discussione che ci fa organizzare in
maniera più snella, successivamente anche
eliminando qualche vantaggio per i gruppi.
Non so, ci potrebbe essere ancora un altro collega…
(Interruzione)
Aveva chiesto di parlare il
consigliere Tallini per votare contro. Lei, immagino,
voterebbe a favore, facciamo parlare Tallini…
(Interruzione)
Regolamento alla mano, può
parlare se è contro; se è a favore si siede e vediamo se c’è chi vuole
intervenire contro, altrimenti non
parla più nessuno…
(Interruzione)
Pacenza ha parlato contro.
(Interruzione)
Uno a favore e uno contro, articolo 47 del Regolamento, terzo comma:
“Due soli consiglieri, compreso il proponente, possono parlare a favore e due
contro per non oltre”, titolo “questioni pregiudiziali,
sospensive e regolamentari”.
Con questo intervento
intendo, contestualmente,
parlare contro la proposta avanzata dai
banchi dell’opposizione e a favore della proposta
avanzata dal collega di maggioranza, senza però perdere l’occasione di dire che anche
dal dibattito che sta avvenendo in Aula si
capisce che la materia non è abbastanza chiara, anche nella volontà e nelle coscienze dei singoli consiglieri che vogliono, in questo momento, esprimere un
voto su un argomento e su una norma che sembrerebbe molto
circoscritta. Mi riferisco, per esempio, all’intervento del relatore, quando dice: “Quando eravamo
noi in minoranza, l’abbiamo proposto, ma la
maggioranza lo ha respinto”. Oggi la minoranza di allora, maggioranza oggi,
dice praticamente il discorso opposto,
cioè, in sostanza, sembrerebbe che…
PRESIDENTE
Onorevole Tallini, per amor di verità, lo status di capo della
minoranza nella proposta dell’allora minoranza non era quello di costituire un
gruppo, mai, era quello di riconoscere uno
status attraverso alcune prerogative.
(Interruzione)
Forse stiamo parlando quasi della stessa cosa, perché in questo momento
stiamo dicendo che dare la possibilità di
costituire un gruppo ad un candidato alla Presidenza che, in questo
momento, è circoscritto a quasi un singolo caso, significherebbe, a
mio avviso – e questa è la mia opinione personale, ovviamente poi mi adeguerò a quello che sarà l’indirizzo della mia maggioranza – dare dignità alla politica, in quanto molte volte a capo delle coalizioni vengono posti individui che non solo non
vengono espressamente dai partiti, ma non vedo nemmeno per quale motivo, dopo
le elezioni, debbano andare a finire in un gruppo anonimo, come potrebbe essere
quello del Gruppo misto.
Questa
è la mia opinione e ritengo che, in questo momento, fosse giusto e doveroso da
parte mia rassegnarla all’Aula.
PRESIDENTE
A
questo punto, non ho capito bene qual era la proposta di mediazione, perché
l’onorevole Dima parlava di una possibilità di mediazione: mediare in che
senso? Perché, altrimenti, debbo sottoporre al voto…
Stavo
immaginando una ipotesi, ma dopo l’intervento del collega Pacenza e di Tallini, mi sembra che ci sia da parte della maggioranza la
chiusura assolutamente più totale. Rispetto a questo, Presidente, temo che non
ci sarà più dialogo da questo momento in poi, lo dico con estrema onestà, senza
esagerare affatto nella valutazione politica, perché trovo veramente difficile
immaginare un momento di incontro, nel momento in cui si rifiuta un’ipotesi di
confronto nel merito con la sospensione in Aula da parte dei capigruppo qui
alla Presidenza, al fine di capire quali siano i margini reali per definire
questa questione. Abbiamo espresso con molta chiarezza le nostre valutazioni e
la nostra posizione, Presidente, cercando anche di esaltare un concetto…
PRESIDENTE
L’ho
capito, onorevole Dima.
Giovanni
DIMA
…che
è molto a sinistra rispetto alle candidature.
PRESIDENTE
Onorevole
Dima, le chiedo scusa, non ha la parola, perché…
Giovanni
DIMA
Un
solo istante…
PRESIDENTE
Ora,
su che base parla? Perché vuole parlare lei… mi dica…
Giovanni
DIMA
Un
attimo soltanto: la sinistra, che spesso…
(Interruzione
di registrazione)
Le
chiedo scusa, ci sono due cose: se lei concorda…
(Interruzione
dell’onorevole Dima)
Nessuno
vuole chiudere il dibattito. Io ho capito che qui c’è una doppia volontà:
quella che il lavoro possa continuare e che si possa continuare a riflettere.
L’unico modo per fare questo…
(Interruzione
dell’onorevole Dima)
Delle due, l’una: se c’è un’intesa sul fatto che, intanto, non si vota questo articolo né a favore né contro, quindi non prevale nessuna delle tesi, se c’è l’accordo, viene messo alla fine del lavoro…
Ma, nel momento in cui si dice no, allora si vota la proposta dell’onorevole Dima dopo quella dell’onorevole Pacenza. Non abbiamo alternative…
(Interruzioni)
Io ho sentito l’Aula, voi avete fatto questa proposta, c’ è una proposta che non è di forzatura, che dice “noi, per ora, vogliamo riflettere senza votare”, quindi non c’è una forzatura. Non sto mettendo ai voti l’articolo e quindi non sto facendo prendere una decisione ora, ci sono semplicemente due proposte diverse, ma nessuna delle due contempla che si voti subito. Allora stiamo discutendo sul metodo, nessuno sta proponendo di forzare.
(Interruzione)
Perché, altrimenti, debbo mettere prima una proposta e poi l’altra ai voti.
Onorevole Dima, conferma la
richiesta di voto?
(Interruzione)
Onorevole, la sospensione
in Aula va votata. Se voi mi chiedete la sospensione in Aula, questa la concede
la maggioranza, non io.
(Interruzione dell’onorevole Dima)
No, perché è una sospensione nei fatti, è un’altra richiesta di sospensione. Noi siamo perché
si continui – credo. Questa Presidenza vuole
che si continui a lavorare.
(Interruzioni)
Pongo in votazione la
proposta avanzata dall’onorevole Dima.
(Il Consiglio non approva)
La proposta è respinta. Pongo in votazione la proposta avanzata dall’onorevole Pacenza…
(Interruzione)
La proposta è che non si voti subito questo articolo e si posponga…
(Interruzione)
Come no! L’abbiamo fatto tante volte, l’avevamo già detto prima, cioè avevamo detto che vogliamo consentire di riflettere.
(Interruzione)
Come non si può fare?
(Interruzioni)
Chi lo proibisce?
(Interruzione)
Si fermi! Quello abbiamo votato: si può fare, si può decidere di accantonare un articolo per discuterlo alla fine. Come non si può fare? Alla fine si vota.
Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Pacenza…
(Interruzione)
La proposta è che l’articolo 13 venga accantonato,
per poi discuterne alla fine.
Pongo in votazione la
proposta dell’onorevole Pacenza.
(Il Consiglio approva)
(Interruzione dell’onorevole Nucera)
Passiamo all’articolo 14…
Giovanni NUCERA
Ma è una questione pregiudiziale…!
(Concitate interruzioni dai banchi dell’opposizione)
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’articolo 14.
(E’ approvato)
All’articolo 15 “Conferenza dei Presidenti dei gruppi” c’è un emendamento a firma del relatore, protocollo 1170: “Dopo il comma 3 aggiungere un comma 4: “Della conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 5”.
Lo vuole illustrare?
Antonio BORRELLO, relatore
Si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1170.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 15 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 16 c’è un emendamento a firma Occhiuto, protocollo 1072. Non vedo presente il collega Occhiuto, di solito decadono. Se qualcuno lo vuole illustrare, lo può fare; se nessuno lo illustra, l’emendamento decade.
All’articolo 16 c’è un altro emendamento a firma Nucera, protocollo 1140. Poiché l’onorevole Nucera non è in Aula, l’emendamento decade. Qualcuno lo assume? Nessuno, pertanto l’emendamento è decaduto.
Pongo in votazione l’articolo 16 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 17: “Giunta delle elezioni”.
(E’ approvato)
All’articolo 18 “Esame delle condizioni di eleggibilità” c’è un primo emendamento protocollo 1139 dell’onorevole Nucera, il quale non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto è decaduto.
Emendamento protocollo 1171 a firma del relatore: “Il comma 1 si conclude con le parole “singoli Consiglieri regionali”. Il comma 3 è soppresso”.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1171.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 18 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 19 c’è un emendamento protocollo 1138 a firma Nucera, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.
(Interruzione)
Sì, mi fermo, ha ragione.
(Interruzione)
Va bene. Pongo in votazione l’articolo 19 nel testo originario.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 20.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 21.
(E’ approvato)
All’articolo 22 c’è un emendamento protocollo 1137 a firma Nucera, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 22 nel testo originario.
(E’ approvato)
All’articolo 23 c’è un emendamento protocollo 1071 a firma Occhiuto, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 23 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 24.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 25.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 26.
(E’ approvato)
All’articolo 27, comma 2, c’è un emendamento protocollo 1070 a firma Occhiuto, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 27 nel testo originario.
(E’ approvato)
All’articolo 28 ci sono due emendamenti con protocollo 1133 e 1134 a firma del collega Nucera, il quale è assente. Nessuno li assume, pertanto decadono.
Ci sono altri emendamenti all’articolo 28 che hanno la stessa impostazione, sono analoghi, portano la firma di Fedele e Pizzini, il 1085 e il 1123. Nessuno li assume, pertanto decadono.
Pongo in votazione l’articolo 28 nel testo originario.
(E’ approvato)
E’ presentata una proposta di emendamento con l’aggiunta di un articolo 28 bis da parte dell’onorevole Fedele, il 1086. E’ inammissibile. All’articolo 29 ci sono emendamenti. Il primo è il protocollo 1125 dell’onorevole Pizzini, il quale non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Emendamento protocollo 1069 a firma Occhiuto. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Emendamento protocollo 1101 a firma Fedele. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 29 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 30.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 31.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 32.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 33.
(E’ approvato)
Dopo
l’articolo 33 c’è un emendamento protocollo numero 1172 riguardo l’aggiunta di
un articolo 33 bis, presentato dal relatore: “ Dopo l’articolo 33 aggiungere il
seguente: <<Articolo 33 bis (Commissione speciale di vigilanza)
E’ istituita la Commissione speciale
di Vigilanza composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato
nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei
Gruppi.
Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano
integralmente le disposizioni relative alle Commissione permanenti, salvo
quanto disposto nel successivo comma.
La Commissione speciale di vigilanza:
a.
svolge
specifiche attività di studio, di istruzione, controllo e vigilanza sugli atti
di programmazione economico sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla
stessa dipendente, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;
b.
esprime
pareri alle Commissioni permanenti in ordini alle proposte di legge, di
regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;
c.
verifica
l’efficacia della legislazione regionale in relazione agli obbiettivi posti
dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari
iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme
regionali” >
Lo
vuole illustrare?
Antonio
BORRELLO, relatore
Si
illustra da sé.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1172
(E’
approvato)
Di fatto, l’emendamento è un articolo, ma lo debbo porre in votazione.
Pongo in votazione l’articolo 33 bis.
(E’ approvato)
(Interruzione)
C’è una richiesta di pausa. In queste situazioni, non mi so raccapezzare tanto…
(Interruzioni)
Se i colleghi hanno
un attimo di pazienza, andiamo
rapidamente avanti e facciamo l’una e l’altra cosa, anche perché nel
pomeriggio, da qui a qualche ora, ci sarà una qualche iniziativa che costituirà
un impegno ponderoso. Se mi viene consentito dai colleghi, continuiamo e
valutiamo da qui a poco… Siccome stiamo andando rapidamente, di fatto è come
dire “non continuiamo”…
(Interruzione)
Un
attimo solo, sarà esaudito il suo desiderio, onorevole.
Pongo in votazione l’articolo 34.
(E’ approvato)
All’articolo 35 c’è un emendamento protocollo numero 1136 a firma Nucera. Nessuno lo assume, pertanto decade.
C’è
anche un emendamento a firma del relatore, protocollo numero 1173: “ articolo
35 comma 1 < dopo le parole “ il Consiglio regionale elegge “ aggiungere le
seguenti: nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle
Commissioni”
Articolo
35 comma 2 “ aggiungere al termine del comma le seguenti parole “ al Comitato
si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative
alle Commissioni permanenti “.
Antonio
BORRELLO, relatore
Si
illustra da sé, Presidente.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1173.
(E’
approvato)
Poi
c’è un emendamento che decade in quanto ha come oggetto l’abrogazione… Credo
siano inammissibili sia l’ emendamento protocollo numero 1089 di Fedele che il
protocollo numero 1126 di Pizzini. Non abbiamo più
emendamenti all’articolo 35.
Pongo
in votazione l’articolo 35 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 36 c’è un emendamento protocollo numero 1068 a firma Occhiuto, che non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 36 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 37.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 38.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 39.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 40.
(E’ approvato)
All’articolo 41 abbiamo una serie di emendamenti analoghi: il protocollo numero 1090, 1127, 1155 dei consiglieri Fedele, Pizzini e Nucera. Qualcuno li assume? Nessuno, pertanto decadono.
Pongo in votazione l’articolo 41 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 42.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 43.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 44.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 45.
(E’ approvato)
All’articolo 46 ci sono due emendamenti, il protocollo numero 1174 è a firma del relatore: “Al comma 1 sopprimere la parola “esclusivamente”.
Al comma 4 sostituire il comma con il seguente: “4. Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione”.
Lo vuole illustrare?
Antonio BORRELLO, relatore
Si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1174.
(E’ approvato)
Insiste ancora sull’articolo 46 un emendamento protocollo numero 1063 dell’onorevole Occhiuto, che non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in votazione l’articolo 46 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 47 c’è l’emendamento protocollo 1062 dell’onorevole Occhiuto, che non è in Aula. Qualcuno lo assume?
(Interruzione)
Lo assume l’onorevole
Racco, l’emendamento recita: “ All’articolo 47, è aggiunto il seguente comma 1:
<<1. Non possono essere esposti in Aula, senza il preventivo consenso del
Presidente del Consiglio, simboli di associazioni, di partiti politici o
gonfaloni>> ”, il consigliere Racco ha facoltà di intervenire.
(Interruzione
dell’onorevole Racco)
Si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1062.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 47 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 48.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 49.
(E’ approvato)
(Interruzione)
C’è una richiesta di verifica del numero legale. L’ha formalizzata?
(Interruzione)
Parli
al microfono e mi dica “chiedo il numero legale”, in maniera che si certifichi
che lei è in Aula!
La sto osservando dalla prima seduta, Presidente, lo sa che io posso apparire un po’
distratto, ma non lo sono affatto, per cui sto studiando un pochino le mosse
del Presidente del nuovo Consiglio regionale…! La richiesta è di verifica del
numero legale.
PRESIDENTE
Prego, onorevole Borrello, faccia la chiama.
Antonio BORRELLO, Segretario Questore
Fa la chiama.
PRESIDENTE
Comunico l’esito della chiama: consiglieri presenti, 24. Non essendoci il numero legale, la seduta è rinviata di un’ora.
La seduta sospesa alle 15,18 è ripresa alle 16,18
La seduta riprende.
Avevamo votato l’articolo 49 e, prima dell’articolo 50, era stata chiesta la verifica del numero legale. Verifica fatta, erano presenti
solo 24 consiglieri, la seduta veniva sospesa per un’ora. Ora riprendiamo
con l’articolo 50.
All’articolo 50 c’è un emendamento protocollo numero 1153 a firma Nucera, che non è in
Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in
votazione l’articolo 50 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in
votazione l’articolo 51.
(E’ approvato)
All’articolo 52 esistono due emendamenti. Il primo, protocollo numero 1175, è a firma del relatore “Articolo 52 – comma 4 – Sopprimere le parole successive a Regolamento”, che si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1175.
(E’ approvato)
Emendamento
protocollo numero 1135 a firma Nucera, che non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.
Pongo in
votazione l’articolo 52 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 53 insistono più emendamenti, alcuni che riguardano lo stesso tema e hanno la stessa soluzione: il protocollo numero 1091 a firma Fedele, il protocollo numero 1128 a firma Pizzini.
L’onorevole Fedele è in Aula, ha la parola per illustrare l’emendamento protocollo numero 1091: “Articolo 53 comma 1, Sostituire <<15 minuti>> con <<30 minuti>> e <<10 minuti>> con <<15 minuti>>”.
Grazie, Presidente, come diceva lei, anche quelli degli altri colleghi sono simili, quindi si possono discutere insieme.
Come potete vedere, è anche semplicissimo,
basta leggerlo, perché si tratta di sostituire soltanto alcune parole,
“quindici minuti” con “trenta”, “dieci” con “quindici”.
Secondo noi, secondo me in modo particolare, credo che su qualsiasi relazione ed alcuni
argomenti quindici minuti siano troppo pochi e ho previsto trenta minuti.Tra l’altro, voi avete parlato per ore ed ore la scorsa
legislatura e non vorremmo che vi trovaste spiazzati nell’eventualità, in un
futuro, dovessero cambiare le cose e tornare nel ruolo di opposizione e non
poter parlare, sapendo che avete questa facilità di intervento.
Dieci
minuti, anche sono un po’ poco per illustrare le mozioni all’ordine del giorno,
qui ho proposto quindici minuti. Per il resto, i cinque per illustrare
emendamenti e i tre minuti per altri interventi, interpellanze, eccetera, per
quanto mi riguarda li reputo giusti, perché passare specialmente sul primo
punto da sessanta minuti a quindici minuti mi sembra eccessivo; trenta minuti
può sembrare, secondo me, un tempo utile.
Ripeto,
questo è il mio punto di vista e, se l’Aula è d’accordo, per quanto mi riguarda
credo sia anche chiaro.
PRESIDENTE
Avevo
dimenticato di dire che è analogo anche l’emendamento protocollo numero 1154
dell’onorevole Nucera, quindi è un unico punto.
(Interruzione dell’onorevole Nucera)
Gli emendamenti con protocollo numeri 1091, 1128 e 1154. C’è qualcuno che vuole parlare su questo emendamento?
(Interruzione dell’onorevole Nucera)
Ne ha facoltà.
Il contenuto della richiesta è abbastanza eloquente. Se non fosse per un problema – come abbiamo più
volte ripetuto – di diritti riconosciuti alla minoranza, ma anche, più che alla
minoranza, non mi piace usare questo termine,
io direi alla libertà del consigliere regionale,
sia esso di maggioranza o di minoranza, di
poter esprimere compiutamente
e con serenità un
proprio pensiero, una propria opinione,
un modo proprio di sentire all’interno dell’Aula, a prescindere dall’appartenenza, dal ruolo
effettivo che si svolge, ma su un argomento
poter dare un approfondimento alle
cose che ognuno si sente di esprimere, non avrei presentato questo emendamento. Tuttavia, sono costretto a farlo
proprio perché ritengo che su argomentazioni fondamentali inerenti la presenza e il significato stesso dell’essere noi in
questa stessa Aula, “qualsiasi relazione” non è un’espressione perché qui non facciamo cose “qualsiasi”! Io non penso
che un Consiglio regionale sia chiamato ad esprimersi su cose qualsiasi! Il
Consiglio regionale è chiamato ad esprimersi su cose fondamentali
dell’economia, dello sviluppo, della socialità della regione. Quindi non può
essere una cosa qualsiasi fare, già questa espressione,
“qualsiasi relazione”, mi sembra una cosa che impoverisce il contenuto
dell’articolo stesso, per cui
dovrebbe essere modificato il termine “qualsiasi relazione”, un termine brutto,
“qualsiasi”! Il Consiglio regionale è il Consiglio regionale, non è una cosa
qualsiasi, è il Consiglio regionale!
Poi quindici minuti, dieci
minuti per illustrare disegni di legge!
Io mi appello ai colleghi della maggioranza che avranno la fortuna di avere
approvato chissà quanti disegni di legge –
forse, lo vedremo poi questo, non ne sono convinto –: amici della maggioranza,
riflettete bene sui disegni di legge e
sulla prerogativa dei consiglieri regionali sulla presentazione delle leggi. Dieci minuti per illustrare un disegno di legge! Io credo che neanche Bruxelles abbia questi limiti. Noi,
probabilmente, saremo e diventeremo più bravi rispetto ai parlamentari europei
a Bruxelles, però ancora non lo
siamo. Permettetemi di dire che dieci minuti è un tempo veramente irrisorio.
Perciò raddoppiare, già da
subito, questi numeri, dare la possibilità per casi particolari, per casi
speciali e così via di allargare l’ambito
di intervento quando si parlerà di bilancio, quando si parlerà di tematiche
specifiche legate allo sviluppo complessivo
del nostro territorio, della nostra
regione. Ecco, allargare la
possibilità di poter meglio regolamentare i tempi e anche le modalità di intervento nel dibattito politico di cui questa Regione ha tanto
bisogno, ma veramente bisogno, amato Presidente del Consiglio, ha tanto bisogno
di dibattito politico. Non
strozziamo anche questa possibilità! Pure il linguaggio, la libertà di espressione ci vuole eliminare! Non lo faccia, accolga questo
emendamento con grande spirito costruttivo,
con grande disponibilità ed apertura
ad una collaborazione reale e
non come quella che si è vista fino ad ora.
Sugli emendamenti che danno
risposte analoghe, di protocollo numeri 1091, 1128 e 1154, parere del relatore? Contrario. Parere della
Giunta? Contrario.
Pongo in votazione gli
emendamenti con protocollo numeri 1091, 1128 e 1154.
(Sono respinti)
Non abbiamo altri emendamenti all’articolo 53…
Presidente, mi pare che nel precedente Regolamento – quello vigente, per essere chiari – almeno sulle discussioni in ordine al bilancio regionale
c’era un modo di procedere diverso
per quanto riguardava la durata degli interventi. Qui
leggo nell’articolo: “salvo quanto
stabilito in singole norme del presente Regolamento”, però non mi pare di avere
rintracciato in altre norme del presente Regolamento una disposizione diversa in ordine alla durata
degli interventi, per esempio per quanto attiene al bilancio regionale che –
come lei sa – è una legge e nel precedente Regolamento
mi pare ci fossero, rispetto a questo tipo di discussione, a causa della
importanza e della ampiezza della stessa, tempi per l’intervento maggiori.
Volevo chiederle se questa
questione lei, come relatore, ha avuto modo
di approfondirla e se, fra le norme richiamate al comma 1 dell’articolo 53, c’è qualche riferimento a
quelle che riguardano le discussioni del bilancio.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole
relatore.
Collega Occhiuto, veramente questo è uno dei tantissimi articoli
che erano previsti già nella vecchia proposta
di legge che lei era pronto a votare nella precedente legislatura. Per cui, proprio per rispetto a chi aveva lavorato su quel testo, non ho
assolutamente intaccato tantissimi articoli, quasi il 90 per cento…
(Interruzione)
Non mi interrompa, per favore, poi caso mai, se il Presidente le darà la parola, potrà aggiungere qualche altra cosa.
In ogni caso, il secondo comma mette la parola fine
ad ogni tipo di discussione, laddove viene
detto e stabilito che il Presidente può anche
raddoppiare il numero dei minuti, tenendo conto – e questa è una mia valutazione
squisitamente personale – che,
spesso e volentieri, non è il tempo entro il quale si può dire qualcosa ad
essere rilevante, ma probabilmente di più la qualità di quello che si dice.
La risposta è stata data.
Pongo in votazione l’articolo 53 nel testo originario.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 54.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 55.
(E’ approvato)
All’articolo 56 ci sono due emendamenti a firma Nucera.
Il primo, protocollo numero 1156, così recita: “All’articolo 56 comma 2 dopo le parole <<non più>> eliminare <<trenta>> e dopo la parola <<Mozioni integrative>> aggiungere <<o alternative>> ”.
Il secondo, protocollo numero 1157, così recita: “ All’articolo 56 comma 3 dopo le parole <<mozione integrativa>> aggiungere <<o alternativa>> ”.
Prego, onorevole Nucera, ha facoltà di intervenire.
Lo illustro non tanto per mia volontà, quanto per una provocazione
che, senza volerlo, il consigliere relatore ha voluto fare a quest’Aula, almeno personalmente
mi sento provocato ed offeso dalle sue parole.
Il tempo è importante e
rimane tale in un dibattito politico
quanto i contenuti. I contenuti io non consento che sia l’onorevole Borrello a poterli giudicare, soprattutto quelli dei miei
interventi, perché lascio ai cittadini elettori la facoltà di stabilire se i
contenuti dei miei interventi hanno valore o meno, non certo a lui!
Detto questo, insisto e
ritorno sull’argomento, dicendo che all’articolo 56, comma 2, le parole “non più
di quindici minuti” siano portate a “trenta minuti”. E ancora aggiungo, “anche
al fine di eventuali mozioni integrative al programma”
dice il testo, io dico “integrative o alternative al programma”, perché non necessariamente una mozione deve essere integrativa al programma, può essere anche alternativa e lei mi deve lasciare, nella libertà della dialettica
politica, la facoltà di poter esprimere le mie opinioni compiutamente, come mi so esprimere, nei tempi giusti, e
non sono sicuramente i tempi che stabiliscono i contenuti degli interventi.
Grazie, Presidente, e mi
scusi per il tono.
PRESIDENTE
Ha illustrato anche quello con protocollo numero 1157?
Giovanni NUCERA
Sì, Presidente, tutti e due.
PRESIDENTE
Onorevole Nucera,
anche se il contenuto era analogo a quanto prima abbiamo
votato, proprio perché si
potesse esprimere, noi abbiamo messo in votazione e
quindi anche…
Giovanni NUCERA
Si trattava di un banale
emendamento, Presidente!
PRESIDENTE
…lei ha parlato…
Giovanni NUCERA
Ci sono cose molto più
importanti che quest’Aula dovrà affrontare. Lì non
vorremmo arrivare col bavaglio in bocca!
PRESIDENTE
Se le fanno male i denti,
ma non è più una cura…!
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo in votazione gli
emendamenti con protocollo numero 1156 e 1157.
(Sono respinti)
Pongo in votazione l’articolo 56 nel testo originario.
(E’ approvato)
All’articolo 57 c’è un emendamento con protocollo numero 1158 a firma Nucera: “ All’articolo 57 comma 3 dopo le parole dei Consiglieri, aggiungere: <<Ogni consigliere può esprimersi per dichiarazione di voto per non più di trenta minuti>> ”.
E’ analogo a quello di prima, sempre di minuti si tratta …
Vorrei un chiarimento, perché il testo non mi pare sia scritto bene o, meglio, non
lo capisco bene io: “Alla discussione sulla mozione di sfiducia” – quindi
parliamo di mozione di sfiducia al Presidente della Giunta regionale, un
argomento che penso sia il massimo che un organo politico, quale il Consiglio
regionale, è chiamato ad esprimere, cioè la morte di un Consiglio regionale, di
questo stiamo parlando – “possono prendere la parola il Presidente della Giunta
e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la
dichiarazione del voto”.
Vorrei
capire cosa significa l’espressione “un relatore per gruppo e anche per la
dichiarazione di voto”, cioè non solo c’è una limitazione nel tempo (quindici
minuti) per un intervento in cui si motiva il voto in Aula, ma si dà
l’opportunità di farlo ad un solo esponente del gruppo e nel tempo massimo di quindici
minuti in un momento come la dichiarazione di voto, cioè l’opportunità del
cosiddetto calcio d’angolo, la dichiarazione di voto, per aggiungere
un’espressione di più!
Ora
mi auguro che non si arrivi mai ad una mozione di sfiducia al Presidente della
Giunta regionale – onorevole Loiero, non glielo
auguro per le sorti della Calabria, non per lei sicuramente, non auguro a
nessun Presidente di Giunta regionale eletto dal popolo che venga sfiduciato in
Aula – però è miserevole, credetemi, che un consigliere non possa esprimersi, perché
poi non capisco il perché e faccio l’esempio dell’Udc,
che conta un gruppo di sei consiglieri regionali perché di questi possa parlare
una sola persona e per soli quindici minuti.
Allora,
più che mai, quella richiesta che con l’articolo 53 avete voluto cassare in un
modo così infelice si fa pregnante ed importante, perché quindici minuti – caro
Presidente, lei me lo insegna – non servono neanche a poter dire “buon giorno”
e “buona sera” ad una maggioranza che già ha decretato la notte all’interno
della Regione Calabria!
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1158.
(E’
respinto)
C’è un secondo emendamento proposto
dal relatore, protocollo numero 1176: “Articolo 57 – comma 3 Al termine del
comma aggiungere la parola <<assegnati>> ”.
Lo vuole illustrare?
Antonio BORRELLO, relatore
Si illustra da sé.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1176.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 57 così come emendato.
(E’ approvato)
All’articolo 58 insistono alcuni emendamenti. Il primo, protocollo numero 1073, è a firma dell’onorevole Occhiuto “ all’articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente: < Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull’attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione dei tributi e imposte regionali. Il Presidente della Giunta può, altresì, porre la questione di fiducia su provvedimenti che, con conforme valutazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari espressa a maggioranza qualificata dei consiglieri rappresentati, siano giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale.”>, che ha facoltà di illustrare.
Roberto OCCHIUTO
L’articolo 58 è quello che riguarda…
PRESIDENTE
Vuole illustrare, contemporaneamente, anche l’emendamento protocollo numero 1064: “ eliminare all’articolo 58 comma 1 le parole <sospesi i lavori se c’è una seduta in corso>”
Faccia come ritiene.
L’emendamento protocollo numero 1073 e il 1064 sono
riferiti alla stessa materia, si tratta della questione di fiducia che nello Statuto
della Regione riguarda, in sostanza, la
facoltà del Presidente della Giunta di porre
la fiducia su alcuni
provvedimenti. La maggior parte
di questi provvedimenti sono
dettagliati nello Statuto
stesso, si tratta delle questioni previste
all’articolo 37, comma
3, cioè l’attuazione del programma, gli aggiornamenti, la legge finanziaria,
la legge di bilancio annuale e pluriennale, le leggi relative ai tributi e alle
imposte.
E’,
poi, prevista nell’articolo 37 dello Statuto la possibilità per il Presidente
della Giunta di porre la questione di fiducia anche su argomenti di particolare
rilevanza per la collettività regionale.
Data la delicatezza dell’istituto – mi sto riferendo alla questione di fiducia – mi chiedevo – e lo facevo attraverso questi emendamenti – se non fosse più giusto prevedere la possibilità di delegare, oltre che al Presidente, ad un altro organismo pure rappresentativo di stabilire quali argomenti potessero essere considerati di particolare rilevanza per la comunità calabrese.
Il Regolamento varrà per gli altri anni, anche per quelli che verranno. Potrebbe succedere di avere un Presidente della Giunta regionale capace di considerare di particolare rilevanza per la comunità calabrese qualsiasi provvedimento e di porre, quindi, la fiducia su qualsiasi provvedimento.
Siccome mi pare – questa volta sì – che non fosse
nell’orientamento del
legislatore regionale quando ha redatto lo Statuto di lasciare in capo al
Presidente della Regione tale autonomia, il
senso dell’emendamento
è quello di stabilire un percorso che senza ledere la facoltà del Presidente
della Giunta deleghi congiuntamente
ad un altro organismo, per esempio, la Conferenza
dei capigruppo la possibilità di stabilire ciò che è di particolare
rilevanza per la comunità calabrese.
L’emendamento protocollo
numero1074 è una conseguenza dell’ emendamento protocollo numero 1073 perché
siccome nel 1073 non si prevede la possibilità di chiedere la fiducia in…
PRESIDENTE
Parere del relatore?
Presidente, credo gli emendamenti proposti dal collega Occhiuto, possano serenamente essere inglobati nell’ emendamento protocollo numero 1177 che è l’emendamento da me proposto come relatore perché si tratta delle stesse questioni.
PRESIDENTE
Ma questo non l’ha ancora detto l’onorevole Occhiuto. Se lo dicesse lui…
Per quanto mi riguarda,
siccome – almeno da questa parte del Consiglio regionale – non c’è la volontà
di contrapporsi pregiudizievolmente a quello che
viene proposto dall’altra parte, ritengo di poter aderire alla richiesta del
relatore anche perché mi pare che l’unica modifica di sostanza sia
rappresentata dal quorum
previsto per la votazione della Conferenza
dei capigruppo.
Quindi, per quanto mi
riguarda, sono disponibile a ritenere assorbito il mio emendamento
dall’emendamento protocollo numero 1177 del relatore.
PRESIDENTE
Prendo atto della
dichiarazione dell’onorevole Occhiuto. Gli emendamenti protocollo numero 1073 e
1074 sono ritirati e contemporaneamente
il prossimo emendamento protocollo numero 1177 è del relatore e dell’onorevole
Occhiuto.
La parola al relatore sull’assorbimento? Sull’emendamento protocollo
numero 1177…
Le do la parola, onorevole
assessore.
Volevo dire che sono d’accordo su tutti gli articoli ma volevo solo chiedere una lieve modifica all’articolo 58, comma 1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente “il Presidente della Giunta può, altresì, porre la questione di fiducia su provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale”.
Cioè, si tratterebbe di togliere le due righe
intermedie. Cioè “provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la
collettività regionale” per il resto niente.
Questa è la nostra
posizione su questo articolo specifico. Grazie.
Il motivo per cui nasce l’emendamento che accoglie anche in qualche modo
la proposta del collega Occhiuto ha proprio questa specifica funzione. Cioè a
dire che ci sia un organismo che sia rappresentativo del Consiglio regionale, che valuti se la richiesta
della Giunta regionale attraverso il suo Presidente riveste particolare rilevanza per la
collettività regionale. Solo questo è il punto, che l’organo
sia composto da soggetti che non appartengano alla Giunta regionale visto che
poi è il Consiglio regionale che comunque deve esprimersi.
Quindi, è richiesta una
preventiva valutazione da parte della Conferenza
dei capigruppo, è questo il senso, niente altro assolutamente, non si
vuole intaccare la piena autonomia della Giunta regionale e del suo Presidente,
ma c’è bisogno di non intaccare per non intaccare anche quella del Consiglio.
Ovviamente la mia non è una posizione personale, ma è una posizione della Giunta. La mia proposta praticamente rispecchia perfettamente quello che è lo Statuto, nulla di più, chiedo quindi che venga ripristinato originariamente così come è lo Statuto. Grazie.
So che è irrituale, darò poi la parola all’onorevole relatore, però la formulazione dell’articolo è conforme allo Statuto nel senso che l’articolo 37 recita che il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull’attuazione del programma, ecc. Ma l’articolo 34 sull’attribuzione della Giunta regionale, comma 1, lettera f) dice “pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale previo assenso della Giunta”.
Qui semplicemente si è fatto un coordinamento formale per renderlo più leggibile, questo avevo capito io. I riferimenti sono ambedue statutari ecc. non capisco dov’è l’osservazione. Tutti e due hanno riferimenti statutari e tutti e due riguardano prerogative del Presidente della Giunta.
Siccome pone la fiducia il Presidente della Giunta,ciò è confermato, all’ articolo 34 si dice come la pone. Questo solo volevo ricordare, il riferimento è statutario, non entro nel merito ma era solo una delucidazione di cui chiedo scusa, se l’onorevole assessore mi vuole aiutare.
La mia richiesta è molto precisa, Presidente. Ho chiesto al relatore - o all’Aula a questo punto - se può rettificare l’articolo 58 comma b), dicendo dopo il comma 1 aggiungere il seguente, “1 bis”.
O si esclude, si potrebbe anche escludere, così si
toglie materia di contendere e può anche andare bene, oppure se non si vuole
escludere, rettificarlo in questi termini: “il Presidente
della Giunta può, altresì, porre la questione
di fiducia su provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale” oppure
escludere l’1 bis. Questa è la richiesta.
Presidente, lei e l’onorevole Borrello mi avete chiesto
poco fa di ritenere assorbito un mio emendamento che era in tutto simile a
quello presentato dall’onorevole Borrello.
L’onorevole Borrello ha espresso parere favorevole
sul suo emendamento – e ci mancherebbe altro che uno esprimesse parere contrario
sul proprio emendamento -.
Ora
per ripetere un’espressione a cui lei ci ha abituati nella precedente
legislatura, quando interveniva da quei banchi, Presidente, a che gioco stiamo
giocando? Nel senso che prima ci chiedete di ritirare un emendamento che non
lede le prerogative del Presidente della Regione perché gli dà la facoltà di
porre la fiducia sulle questioni stabilite dallo Statuto ma gli impedisce di
porla sul tutto. Nel senso che dice al Presidente della Regione che su quelle
questioni che non sono dettagliate nello Statuto, cioè non rappresentano la
votazione sul bilancio, sui tributi… debba essere confortato anche dal parere
della Conferenza dei capigruppo.
Perché
altrimenti un Presidente – non è il caso dell’onorevole Loiero
– potrebbe ritenere tutto di rilevante importanza per la comunità regionale.
Chiudere il Consiglio regionale, e presentarsi ogni giorno ponendo su tutto la
questione di fiducia.
Credo
che noi come Consiglio regionale dobbiamo essere pure rispettosi delle
prerogative che un’Assemblea come la nostra deve avere.
Allora
mi riferisco al Presidente del Consiglio regionale e al relatore, soprattutto.
Ci avete chiesto di ritenere il nostro emendamento assorbito. Lo abbiamo fatto
e abbiamo aderito ad un vostro emendamento perché si dice che il Presidente
della Regione può porre su tutto la questione di fiducia ma sulle materie che
non sono dettagliate deve farlo col parere conforme alla Conferenza dei
capigruppo.
Allora
che facciamo, ritorniamo indietro?
Presidente, io penso
che per quanto riguarda i lavori squisitamente
in progressione degli emendamenti, il collega Occhiuto pone una osservazione
legittima perché su un suo emendamento è stato chiesto di soprassedere perché
assorbito da un altro testo, altrimenti credo che sia giusto ridare la
possibilità all’emendamento del collega
Occhiuto di essere sottoposto al parere dell’Aula.
Proprio
perché ritengo legittima l’osservazione posta, visto che si sono incardinati,
di fatto, sullo stesso argomento, sulla stessa sostanza tre diversi emendamenti
su un testo base della proposta di Regolamento, credo che la discussione su
questo emendamento e quindi sull’articolo 58 possa essere posticipata alla
parte finale del dibattito assieme all’articolo 13, che abbiamo sospeso per
permettere di fare una valutazione che possa essere condivisa, visto che si
tratta di un passaggio significativo, probabilmente ancora di più di quello
precedente.
Sulla
proposta dell’onorevole Pacenza chiedo il parere del relatore.
Pongo
in votazione la richiesta di accantonamento, momentanea, dell’articolo 58.
(E’
approvato)
Allora
l’articolo 58 con i relativi emendamenti viene momentaneamente accantonato.
(Interruzione)
Onorevole
Nucera, abbiamo accantonato tutti gli emendamenti anche i suoi.
Pongo
in votazione l’articolo 59.
(E’
approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 60.
(E’
approvato)
All’articolo
61 sono stati proposti emendamenti. L’emendamento protocollo numero 1161 è
quello a firma dell’onorevole Nucera che è sempre sui minuti e così recita
“All’articolo 61, comma 1, sostituire le parole <<per non più di cinque
minuti>> con le parole <<per non più di 30 minuti>>”.
Siccome ormai ne ho avuti approvati troppi, vediamo quali minuti sono questi, ormai contano anche i secondi, siamo in clima di giro d’Italia…
Presidente, cinque
minuti su un argomento così importante e delicato quale può essere una censura
ad un singolo assessore….
Mi pare che neanche i tribunali speciali dell’era nazista – se preferisce dico così anche se mi verrebbe da pensare a quelli sovietici – non davano l’opportunità né di difendersi né di accusare, né di assolvere né di capire.
Un assessore ha
dignità istituzionale, un
assessore è il meglio che questa Regione possa esprimere sul piano della
qualità, dei requisiti morali, personali, culturali, professionali, lavorativi
e in 5 minuti lo liquidiamo. Una censura al singolo assessore la liquidiamo in
5 minuti? Chiudiamo subito la partita? Io dico no.
Merita
il rispetto dell’Aula, almeno si diano 30 minuti per poter discutere, capire o
approfondire una motivazione così severa e così imponente nei confronti
dell’assessore.
Fossi
stato nei banchi della maggioranza mi sarei ribellato, non per un fatto
temporale ma per una questione di rispetto alla persona. Si parla di persone,
non di massi o di tute. Si parla di esseri umani con sensibilità che possono
essere liquidati in 5 minuti.
Allora
chiedere 30 minuti è il minimo che si possa pretendere riguardo ad un argomento
così importante qual è quello della censura da rivolgere nei confronti di un
assessore.
Non
ho altro da aggiungere se non la raccomandazione di allargare e non chiudere il
dibattito.
PRESIDENTE
Come
nella sua prerogativa, ha chiesto di parlare a favore dell’emendamento
l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, rispetto
a questo tema le preoccupazioni del collega
Nucera sono forse a differenza di altri punti che abbiamo contestato molto, ma
molto giuste perché si tratta – nel caso specifico- di un argomento che non può
essere liquidato come una semplice o quasi comunicazione all’Aula.
Collega
Nucera, tu fai bene a sottolineare che la censura di un assessore comporta
inevitabilmente una discussione di una certa importanza e consistenza, si parla
di censura di un assessore.
Può
limitarsi un’Aula a parlare solo per cinque minuti? E si può limitare quest’Aula e il Consiglio regionale a prendere atto di una
semplice e contenutissima relazione del Presidente
della Giunta che va ad essere inquadrata in un contesto di soli 5 minuti?
Io
questo lo pongo per dare dignità e rispetto ad un eventuale assessore che
dovesse incorrere nella censura rispetto all’articolo che quest’oggi
stiamo approvando.
Per
cui, Presidente, la mia preoccupazione è che si corre il rischio con questo
Regolamento – lo abbiamo detto all’inizio di seduta – che si passi da un
eccesso all’altro specialmente per quanto riguarda la contingentazione
dei tempi delle sedute.
Mi
trovo in forte imbarazzo quando si passa da un eccesso all’altro non foss’altro perché si corre anche qui il rischio di porre
sicuramente rimedio rispetto ad alcune esagerazioni del passato, ma nello
stesso tempo di approvare oggi un Regolamento che blocca sostanzialmente il
valore del dibattito nell’Aula consiliare e soprattutto riguardo ad alcuni temi
diventa una mera e propria comunicazione d’ufficio senza un’adeguata apertura
al dibattito.
Perciò,
approfitto per dire al relatore e al Presidente e quindi alla maggioranza
“attenzione” perché corriamo il rischio di passare da un eccesso all’altro.
Dalla troppa generosità, che forse era un po’ l’anima del vecchio Regolamento
consiliare, ad un eccesso di severità.
A
questo punto ritengo che sia giunto il momento che la maggioranza rispetto ad
alcuni temi rifletta al meglio rispetto alla necessità di dare a questo
Consiglio regionale un Regolamento che non sia adeguato ai tempi, mi pare di
capire, cioè adeguato a quelle che sono eventualmente le esigenze di questa
maggioranza.
Mi
sembra che quest’Aula in passato anche nella recente
legislatura è stata abbastanza attenta nel momento in cui abbiamo modificato lo
Statuto regionale, per dare il massimo del confronto e soprattutto della
capacità di recepire le istanze delle minoranze.
Ma
oggi mi pare di capire che c’è anche su questo versante un netto rifiuto.
Pertanto,
Presidente, io faccio appello a questo punto del nostro dibattito, e chiedo di
essere un po’ più prudenti rispetto ad alcune proposte. Rispetto a questo
articolo poi mi sembra – scusate il termine un po’ forte – ridicolo ridurre la
censura ad un assessore a soli 5 minuti. Grazie.
PRESIDENTE
Parere
del relatore?
Antonio BORRELLO, relatore
Presidente, ascoltate le argomentazioni sarei anche d’accordo ad ipotizzare l’innalzamento dei tempi da 5 a 15 minuti.
Quindi,
se ho capito bene potremmo sostituire le parole “non più di 30” con “non più di
15”. Questo può andare bene al proponente?
(Interruzione)
A
questo punto rileggo l’emendamento protocollo numero 1161 “All’articolo 61,
comma 1, dopo l’espressione “prendere la parola” sostituire le parole <<per
non più di cinque minuti>> con le parole <<per non più di 15
minuti>>”.
Parere
del relatore nella nuova stesura?
Antonio BORRELLO, relatore
Favorevole.
PRESIDENTE
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1161.
(E’
approvato)
Sempre
all’articolo 61 è stato presentato a firma del relatore Borrello,
emendamento protocollo 1178 che recita “Aggiungere al termine del primo periodo
la parola <<assegnati>>”.
L’onorevole
Borrello, relatore, ha facoltà di illustrare
l’emendamento.
Antonio BORRELLO, relatore
Si
illustra da sé, Presidente.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1178.
(E’
approvato)
Pongo
in votazione l’articolo 61 per come emendato.
(E’
approvato)
All’articolo
62 è stato presentato emendamento protocollo numero 1202 a firma dell’onorevole
Nucera che così recita: “Ogni legge a tutela delle minoranze linguistiche
presenti nella nostra regione a richiesta può essere tradotta a cura
dell’ufficio legislativo della Regione, nelle lingue previste dalla legge
regionale numero 15/2003”.
Questo è un emendamento che ritengo abbia una
importanza fondamentale nell’economia complessiva del riconoscimento della
Regione Calabria dei diritti dei minori.
Minori non in termini di età ma come minoranza, intesi come quelle espressioni
culturali forti che sono nel nostro territorio
e che rappresentano un’anima sempre più vivace e desiderosa di partecipare alle
attività delle azioni sociali. Le minoranze che rappresentano sempre più un punto di riferimento su cui poter attingere nella ricchezza
del patrimonio storico, turistico e culturale della nostra regione.
Non mi voglio appellare
alla sensibilità dell’assessore Principe che già sappiamo essere molto
sensibile a certe tematiche. Non mi voglio appellare perché sarebbe quasi
pleonastico doverlo fare essendo lui di una provenienza e di un territorio dove
le minoranze linguistiche hanno un ruolo e una funzione e una dimensione
storica molto importante nello sviluppo complessivo della nostra Regione.
Con l’assessore Principe abbiamo
in comune questa discendenza. Lui vicino alle minoranze arbresh,
lui vicino e sensibile a certe culture che hanno segnato in quei territori –
perché no – in tutta la Calabria il senso di appartenenza e io vicino alle minoranze della Magna Grecia della nostra Regione.
Noi abbiamo approvato nella
scorsa legislatura – lei era presente in Aula – lei era presente in Aula ed è
stato un consigliere battagliero nel voler approvare assolutamente la famosa
legge 15 del 2003, la legge sul riconoscimento delle minoranze linguistiche.
Visto che questo
Regolamento all’articolo 62 incomincia ad intravedere la possibilità di parlare
di iniziative legislative io chiedo, Presidente, che i provvedimenti a
richiesta delle minoranze linguistiche vengano anche tradotti nella lingua grecanica, occitanica e arbresh
proprio per il rispetto che dobbiamo a queste minoranze linguistiche, proprio
per dare il senso compiuto di una volontà di appartenenza a quella che è la capacità e la sensibilità che
l’istituzione regionale, più autorevole che il territorio abbia, a dare significati
e contributi reali a quelle popolazioni.
Mi rivolgo al collega di
Rifondazione comunista che la scorsa legislatura era presente in quest’Aula con un consigliere guerriero che mi piace in
questo momento salutare, l’amico Guagliardi, che ha fatto di tutta la sua
attività di consigliere regionale delle minoranze linguistiche un punto di
riferimento e una battaglia continua e costante.
Io faccio appello a quella
unità di partito che li unisce affinché questo emendamento possa essere accolto
non a difesa di una posizione personale, sicuramente no, ma a difesa del
rispetto di una minoranza e delle minoranze presenti nel territorio calabrese.
A tal fine prevedere che
attraverso l’ufficio legislativo come meglio si possa organizzare anche la
costituzione di un ufficio di mediatori linguistici. In questo senso, la
provincia di Reggio Calabria è stata antesignana per certi aspetti perché ha
previsto la possibilità di utilizzare uffici e strutture soprattutto a fini culturali
e turistici di minoranze linguistiche grecaniche,
onorevole Principe, con un rendiconto e un resoconto positivo sul piano
complessivo della Regione Calabria.
Ecco, io mi appello non
tanto all’appartenenza di schieramento, non tanto ad una preconcetta volontà di
voler cassare tutti gli emendamenti che questa sparuta ma determinata minoranza
vuole portare in Consiglio regionale. Ma mi appello alla sensibilità del
rispetto, della cultura di tanti nostri fratelli calabresi che hanno voglia e un forte sentire e un forte radicamento alla
loro appartenenza di minoranze etniche, linguistiche.
Ecco,
l’appello lo rivolgo non a lei, Presidente che in tante circostanze ha
dimostrato insensibilità, ma lo rivolgo ai consiglieri della maggioranza e su
questo emendamento io chiedo possibilmente l’appello nominale sul voto perché è
bene che le minoranze nella nostra regione sappiano chi veramente è pronto a
fare battaglie serie a difesa dei loro diritti – come l’abbiamo fatto
nell’approvazione della legge 15 – e chi invece gioca con le parole, con i
sentimenti, con le speculazioni e poi è pronto a voltare le spalle nel momento
della determinazione.
Grazie,
ricordo, Presidente, che ho chiesto l’appello nominale.
PRESIDENTE
Guardi
che l’articolo 51 del Regolamento dice che si vota per alzata di mano.
(Interruzione)
Sul
punto l’assessore Tripodi. Anch’egli è grecanico.
Presidente,
onorevoli colleghi, il quesito che pone il consigliere Nucera ci deve far riflettere
anche perché è una battaglia che abbiamo portato avanti e condiviso quando
abbiamo approvato e discusso la legge sulle minoranze linguistiche della nostra
regione.
Vorrei
sottoporre al presentatore dell’emendamento Nucera, un percorso che ci può vedere
insieme anche come fautori di un cammino che poi all’interno della legge che
abbiamo già approvato come tutela ci può vedere anche protagonisti.
Voglio
dire che rimanendo all’interno della legge possiamo costituire di per sé –
perché è prevista – una Commissione di lavoro dove si sviluppi questo tema.
Questo
è un impegno che prende questa maggioranza, per non sovraffollare
e per la complessità delle tematiche sul dialetto. Il consigliere Nucera
conosce meglio di me quanto sta succedendo nel mondo grecanico
per quanto riguarda l’idioma e le due filosofie di pensiero. Se usare cioè il
greco classico oppure il neo-greco per far sì che la molteplicità delle forme
dialettali e dei vocaboli che di fatto non erano contemplati 1000 e più anni
fa…
Allora
io chiederei all’onorevole Nucera di ritirare l’emendamento e poi all’interno
della legge – questo è un impegno che prendo io personalmente – potremo trovare
un meccanismo di come tutelare le nostre minoranze non solo quella grecanica ma anche quella albanese e quella occitana,
affinché poi ognuna possa avere il proprio testo coordinato nella lingua
d’origine.
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Principe. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Mi ritengo molto sensibile
ai temi illustrati dall’onorevole Nucera, ma non solo perché la provincia dalla
quale provengo vede una presenza significativa di arbresh,
ma per la storia della Calabria che quindi riguarda anche le minoranze grecaniche.
Ora
il collega Tripodi l’ha pregata di ritirare questo emendamento.
Siccome
avevo chiesto la parola, non ho potuto attendere l’esito della sua eventuale
decisione. Mi permetto di dire questo.
C’è
una volontà della Giunta di tener conto della storia di questa regione nella
sua interezza. Guai se non fossimo coscienti di cosa è la Calabria. La Calabria
che è questo miscuglio di culture in senso positivo, a mio avviso deve molto
alla cultura arbresh e grecanica
che è nella nostra storia.
Quindi
io condivido il senso del suo emendamento, a nome della Giunta naturalmente, e
l’obiettivo che lei vuole raggiungere.
Allora
delle due l’una. Se lei prende per buono l’impegno del collega Tripodi che
nella legge che riguarda le minoranze noi risolviamo il problema che lei
propone. Noi come Consiglio regionale non come maggioranza, ovviamente, perché
guai a prendere decisioni di questo tipo come maggioranza, anzi, in questa
direzione dobbiamo dimostrare che c’è una cultura istituzionale condivisa
dall’intero Consiglio.
Quindi,
se lei prende per buono l’impegno della Giunta di modifica di questa legge, è
in quella sede che risolviamo questo problema, altrimenti io proporre di
accantonare il suo emendamento e darci il tempo di vederci e confrontarci per
vedere insieme di risolvere questo problema di grande delicatezza culturale ed
istituzionale.
Lasciamo
a lei, onorevole Nucera, una riflessione. Se le parole dette in quest’Aula hanno un senso – e io ritengo che lo debbano
avere – perché ritengo che l’onorevole Tripodi non ha espresso una sua opinione
personale ma ha preso un impegno per l’intera Giunta, allora se c’è una
credibilità istituzionale della Giunta e del suo Presidente che prende un
impegno in una sede così alta come il Consiglio, penso che lei possa ritirare
l’emendamento.
Se
questa fiducia istituzionale ancora non c’è, accantoniamolo ed insieme
decidiamo come risolvere un problema così delicato. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Sinceramente mi trovo molto in difficoltà. Se io non esternassi questo mio sentimento di difficoltà, mi creda, sarei un ipocrita in questo momento.
Io a questo emendamento ci credo, ci credo alla
necessità – come lei ha detto assessore
Principe – e anzi io le dico una cosa, assessore.
Lei non ha vissuto l’esperienza di approvazione della legge 15 in Consiglio regionale e questo lo voglio dire perché
rimanga nella storia della nostra Regione.
Io non ho mai visto la
Calabria unita. Lei ci ha chiamati alla cultura generale della Calabria.
Io non ho mai visto una
Calabria unita ma l’ho vista solidale, unita e fortemente determinata proprio nell’occasione in cui si approvò la
legge 15 del 2003. Cioè le province di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Catanzaro erano tutte unite intorno alla
necessità di dare forte valenza.
E lo ricorda senz’altro il
collega Tripodi - perché assieme abbiamo curato in terza Commissione con molta
determinazione il processo che ha portato poi all’approvazione della legge –
quanta sintonia di sentimento calabrese
c’era intorno a quella legge.
Oggi non è che si sta
chiedendo la fine del mondo, ma si sta chiedendo di prendere atto di un
riconoscimento che è quello che passa attraverso l’Ufficio di Presidenza. Io ho
messo l’ufficio legislativo ma avrei potuto dire: costruiamo un ufficio ad
hoc di mediatori culturali sotto questo punto
di vista, Presidente. Che siano strumenti di trasformazione laddove è
richiesto non in tutte le circostanze, da dove la valenza affluisce e tocca
decisamente i tasti della cultura di queste minoranze linguistiche.
Creiamo allora questa
situazione…
PRESIDENTE
Qual è la sua proposta.
Presidente, ci sto arrivando, mi dia il tempo di capire, mi faccia maturare anche la dichiarazione che il collega Tripodi che quanto me ama, appartiene, ha sangue grecanico nelle sue vene come ce l’ho io e la richiesta avanzata dall’assessore Principe che merita una riflessione autorevole di riscontro e di risposta.
Io ho molta stima dell’assessore Principe e la prego di interloquire in questo dibattito che ci vede e ci vedrà sicuramente per l’immediato futuro intorno al tema che abbiamo accennato.
Assessore, ritirarlo per me è una parola pesante. Io dico che affido a lei e attraverso lei alla Giunta il compito di trovare assieme, quindi il Consiglio, la soluzione che ci possa garantire rispetto a quella che può essere la valenza di un emendamento, la valenza di un atto sostanziale, ché dall’autorevole garanzia che mi viene dalle sue parole io possa sicuramente da qui a poco tempo dire in quest’Aula che le minoranze linguistiche hanno vinto dopo la prima anche la seconda battaglia di civiltà, di riconoscimento e di democrazia.
Io ritiro questo emendamento con grande sofferenza e grande dolore. Ma lo ritiro sulla scorta della parola di un galantuomo e sono certo che queste parole – le sue e dell’assessore Tripodi – non saranno smentite dai fatti.
Presidente, questa è la mia risposta, se ha avuto orecchie per ascoltare.
Grazie. L’onorevole Nucera
ha ritirato dunque l’emendamento
protocollo numero 1202, non ci sono, pertanto, più emendamenti all’articolo 62.
Pongo in votazione
l’articolo 62.
(E’ approvato)
All’articolo 63 sono stati
proposti due emendamenti entrambi a firma Nucera protocollo numero 1163 che
così recita: “Viene eliminato l’articolo 63” e protocollo numero 1162 che così
recita “All’articolo 63, comma 3, eliminare le parole <<di tre
minuti>> ed inserire <<di 30 minuti>>”.
Lo Statuto, il Regolamento dice all’articolo 55: quando ci sono
emendamenti che riguardano lo stesso argomento e uno è soppressivo
e l’altro parziale si parte dal soppressivo.
(Interruzione)
Però in questo caso viene
messo in votazione l’articolo nella versione originale. L’interpretazione è che
prima di darle la parola debbo sottoporre a votazione l’articolo e sulla base
del risultato eventualmente darle la parola.
(Interruzione)
Come no? La votazione si fa
sugli emendamenti proposti, guardi.
“Quando è presentato un
emendamento soppressivo si pone ai voti l’articolo
nel testo originario”. Si fermi ora.
“Quando sono presentati più
emendamenti al testo originario essi sono posti in votazione cominciando da
quello che più si allontana dal testo originario”.
Questo è propedeutico, però
sulla base delle gerarchie siccome mi dicono che se ce n’è uno è soppressivo o quello va posto prima o se è totalmente soppressivo io debbo porre in votazione l’articolo nella
dimensione originaria come faccio ad incerare questo 55?
Mi ha capito? Questo sto
facendo. Io non ho deciso quello che doveva fare l’onorevole Nucera ma l’ha
deciso lui.
Nel momento in cui ha
deciso questo, il Regolamento mi dice quello che debbo fare io. Cioè mettere ai
voti l’articolo nella dimensione originaria.
(Interruzione)
No, lei ha scritto in
quella maniera e si è intrappolato ed io che colpa ne ho?
(Interruzione)
L’articolo 55 è formulato
in maniera tale che dice: se lei non avesse presentato un articolo, un
emendamento totalmente soppressivo questo non si
poteva fare. Ma lei – non io – ha deciso di presentare un articolo soppressivo.
Nel momento in cui presenta
un articolo di quel tipo quello viene prima di tutto. Ma a me si dice che
quando c’è un emendamento completamente soppressivo
di un articolo io devo mettere ai voti l’articolo. E’ questo che sto facendo.
Su questa base chiedo all’Aula…
(Interruzione)
Ma così è. Non la
spiegazione, io ho letto l’articolo…
Onorevole Nucera, anche
quello degli emendamenti è un campo minato da utilizzare con oculatezza e non
ne ho colpa io.
(Interruzione)
Onorevole Nucera, non ci
siamo capiti, io non ho potestà di nulla. Ho questi due emendamenti, uno dei
quali totalmente soppressivo.
Debbo applicare il
Regolamento che mi dice che tra due emendamenti - uno che sia soppressivo ed un altro emendativo,
correttivo o parzialmente soppressivo – debbo sottoporre prima quello totalmente soppressivo.
Sempre nel Regolamento mi si dice come farlo, però.
E il Regolamento mi dice
che quando ci si trova di fronte ad una fattispecie simile, io debbo mettere ai
voti l’articolo così come formulato. Quindi lo sto facendo.
Pongo in votazione
l’articolo 63.
(E’ approvato)
Essendo
stato approvato e votato l’articolo, l’emendamento decade e non può più
illustrarlo, ha deciso lei di fare così. I due emendamenti…
(Interruzione)
Ma a
che fine se abbiamo già approvato l’articolo ed ha deciso lei come dobbiamo
fare?
(Interruzione)
Gli
emendamenti protocollo numero 1162 e 1163 riferiti all’articolo 63 sono
decaduti.
Pongo
in votazione l’articolo 64.
(E’
approvato)
All’articolo
65 è stato proposto emendamento protocollo numero 1152 a firma del consigliere
Nucera che così recita: “All’articolo 65, comma 2, dopo la parola “competente”
aggiungere “entro il termine di giorni 30”.
L’onorevole
Nucera ha facoltà di parlare.
Non ci si dà l’opportunità di illustrare un emendamento, vi rendete conto?
Sapete cosa diceva quell’emendamento? Sapete quali poteri si è attribuito o autoattribuito il Presidente della Giunta regionale? Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza.
Sapete che non avete potestà di poter presentare progetti di legge?
Mi rivolgo a voi, soprattutto, cari colleghi. Ma
avete idea di cosa c’è scritto in questo Regolamento
o no? Mi rivolgo a voi, io non capisco come i colleghi della maggioranza sono
così taciturni rispetto ad un abuso così violento che il Presidente del
Consiglio sta perpetrando oggi in quest’Aula.
E’ un fatto anche di
dignità personale, senza offendere nessuno. Mi richiamo e mi appello alla
coscienza democratica di ognuno di voi. So che ci sono autorevoli
rappresentanti che hanno condotto la storia della Calabria sulle battaglie
democratiche, sulla libertà dei cittadini.
E voi lasciate che si
perpetri oggi questa vergognosa azione di violenza nei confronti della
democrazia in Calabria?
Sull’illustrazione fatta
dell’emendamento protocollo numero 1152 all’articolo 65 nessuno intende
parlare. Pertanto, con il parere contrario del relatore pongo in votazione l’emendamento.
(E’ respinto)
Non
abbiamo altri emendamenti all’articolo 65.
Pongo
in votazione l’articolo 65.
(E’
approvato)
All’articolo
66 è stato proposto emendamento protocollo numero 1165 a firma del consigliere
Nucera, che così recita: “All’articolo 66, secondo comma, dopo le parole
<<comma precedente>> si aggiungono le seguenti <<per motivi
di urgenza>>”.
L’onorevole
Nucera ha facoltà di illustrarlo.
A che serve, Presidente? Quando non il suo cinismo che sarebbe cosa da poco, ma il silenzio di questa maggioranza pone e mortifica l’istituzione democratica che oggi siamo qui a rappresentare in questa Assise?
(Interruzione)
A che
serve appellarsi ai tempi e alle procedure perché è proprio qui che si perpetra
la violenza alla democrazia in questo Consiglio nei prossimi anni. Sui tempi e
sulle procedure.
Il
secondo comma dell’articolo 66 recita “il Presidente del Consiglio può
assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni
inferiori a quelli previsti dal comma precedente”. Siamo già ai tempi biblici,
ai tempi scanditi al secondo, ai tempi della Ferrari,
della Formula uno. Sono scanditi al millesimo di secondo questi tempi.
Può
ulteriormente dimezzare questi tempi nella trattazione delle leggi.
Io
direi dimezziamo quello che volete – anche la testa, direbbe qualcuno, se ci
fosse una testa ma è quella che manca oggi purtroppo in quest’Aula
– però diamo una motivazione a questi tempi dimezzati. Racchiudiamola solo ai
motivi di urgenza, diamolo per specificate materie non così.
Il
Presidente la mattina si sveglia, manda una lettera al Presidente di
Commissione e dice: su questa materia domani dimezziamo i tempi.
Manca
qualsiasi confronto democratico come è mancato per questo Regolamento, come
manca e come mancherà nel futuro probabilmente per tutto il resto. Ma mi auguro
che i calabresi si possano accorgere e possano cogliere a piene mani il senso
dell’assenza della democrazia e la mancanza assoluta di sensibilità e di
confronto e di dialettica.
Mi
auguro che la Giunta ragioni in termini diversi rispetto a questa maggioranza
che si esprime qui in Consiglio perché altrimenti non c’è un problema Calabria
ma c’è un problema per i calabresi.
Il
senso dell’intervento si esplicita da solo, non ha bisogno di ulteriori
commenti perché qualsiasi dichiarazione tu vai a fare oggi, non assume alcun
rilievo e alcuna importanza rispetto alla violenza con cui già è stata
perpetrata, che è stata perpetrata soprattutto in questi banchi.
PRESIDENTE
Onorevole
Nucera, la voglio tranquillizzare, io sarò parte diligente nel farle dono del
Regolamento della Camera dei Deputati, dove la mia persona, né questa
maggioranza hanno nessuna funzione e vedrà che non è difforme, anzi.
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.
(Interruzioni
ripetute e concitate del consigliere Nucera)
Presidente, anche
qui io noto sia per quanto riguarda l’articolo
66 che l’articolo 67 un tentativo di accelerare le procedure per esaurire al
meglio le proposte di legge giacenti nelle varie Commissioni
del Consiglio regionale; per cui da quel che mi pare di capire c’è una sorta di
automatismo nell’iscrizione all’ordine del giorno delle sedute, passati determinati
giorni.
La mia preoccupazione e lo dico con estrema
sincerità, Presidente, è il fatto che qui si corre il rischio di avere una architettura procedurale e regolamentare
molto spinta ai voleri della maggioranza e alla discrezione del Presidente.
Cioè, in altri termini se
partiamo per un solo istante dalla riflessione fatta un attimo fa rispetto alla
discrezione del Presidente per rendere ricevibile una proposta di legge e se
poi la rapportiamo a quelle che sono le condizioni dell’articolo 66 e 67,
Presidente, io mi accorgo in modo abbastanza evidente che c’è un forte
tentativo di sottrarre al Consiglio regionale, alle Commissioni e soprattutto
alle minoranze la possibilità di approfondire i temi o meglio le proposte di
legge.
Voglio ricordare all’Aula e
ovviamente lo dico anche a lei, Presidente, che il Consiglio regionale e oggi
questa nostra Assemblea soprattutto
assume sempre di più un ruolo di Assemblea
legislativa.
Pertanto ritengo che questo
percorso definito negli articoli che ho citato un attimo fa, è un po’
fortemente in controtendenza con quello che è lo spirito di un’Assemblea legislativa.
Cioè dare lo spazio ai vari
gruppi, alla minoranza in modo particolare di costruire un percorso e una
proposta di legge che può trovare sfogo anche in Consiglio, in Aula per essere
approvata.
Allora se mettiamo il caso
che già vengono contenute al massimo nel senso che è poco lo spazio rispetto
alla discrezione di accettare o meno una proposta di legge, se poi il punto lo
rapportiamo anche all’articolo 66 e 67, sono giunto ad una conclusione,
Presidente ed ho il dovere di sottolinearla con forza.
Così come è impostato
questo Regolamento vedremo in quest’Aula
probabilmente solo proposte di legge della Giunta regionale o al massimo
proposte di legge del Consiglio regionale magari della maggioranza, quelle che
poi sono in funzione di un programma che la stessa maggioranza si è data.
Attenzione: questo tipo di
impostazione a mio parere troverà nei prossimi mesi, nei prossimi giorni una
difficoltà oggettiva da parte dei gruppi di minoranza di organizzarsi perché
così come è impostato il Regolamento, trovo elementi abbastanza ristretti per
la funzione e il ruolo che la minoranza deve esercitare in Commissione e in quest’Aula.
Ecco quindi un ulteriore
elemento di preoccupazione che
voglio sottolineare rispetto all’approvazione di questi articoli. Un ulteriore
conferma del fatto che era necessario che questo provvedimento venisse
assegnato prima dell’Aula alla Commissione competente proprio per lo spazio di
merito che questa Commissione necessitava.
Presidente, io ho finito,
cerco di rimanere nei tempi dovuti ma una cosa è certa, una ulteriore prova che
questo Regolamento è frutto di una valutazione contingente legata a quelle che
sono le esigenze dell’attuale maggioranza.
PRESIDENTE
Parere del relatore?
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1165.
(E’ respinto)
Pongo
in votazione l’articolo 66.
(E’
approvato)
All’articolo 67
sono stati presentati due emendamenti. L’onorevole Nucera, ha facoltà di
illustrare l’emendamento protocollo numero 1164 che così recita “All’articolo
67, viene eliminato il comma 1, e sostituito con il seguente <<la Giunta
regionale ed i consiglieri regionali possono chiedere tramite il Presidente del
Consiglio regionale, la priorità su tre proposte al mese>>”.
Ogni tanto lei, Presidente, ci fa qualche concessione, visto che c’è il Regolamento, la ringrazio.
Quale Regolamento mi regalerà, Presidente, quello vecchio democratico o l’altro, quello dopo la caduta del muro? Vorrei proprio capirlo e saperlo, comunque ne prendiamo atto.
Cosa dire? Il mega Presidente del Consiglio fra le tante facoltà e poteri che si è concentrato in questo Regolamento se ne assume un altro che all’articolo 67 viene scritto in maniera mirabile.
Mai opera d’arte fu così compiuta, ed io la leggo.
Ascoltate bene: “La Giunta
regionale e la maggioranza consiliare
possono chiedere tramite il Presidente del Consiglio…” – quindi Giunta
regionale e maggioranza consiliare –
“…la priorità su tre proposte di legge al mese. Le opposizioni…”
distinguiamo i buoni ed i cattivi, perché la Calabria ha i buoni ed i cattivi,
I buoni sono quelli che hanno vinto le elezioni, gli altri sono i cattivi,
“…hanno la medesima facoltà”.
Ognuno di voi, ovviamente,
che cosa pensa? Che la medesima facoltà si riferisca alle tre proposte cui ho
fatto riferimento prima.
No, no, cari amici della
minoranza state sbagliando. Per la minoranza le proposte non sono tre, ma una.
Ecco il contentino.
Quale democrazia in questo
Paese, Presidente Bova, abbiamo scoperto! Ma è una delizia, ma siamo in
Calabria o siamo nel paese delle banane o a Cuba o in Romania o nel Vietnam?!
Dove siamo? Siamo in un sistema di democrazia partecipata? Mi dispiace che non
ci sia il Presidente Loiero
che qualche giorno fa si richiamava alla democrazia inglese. Vuole, ci ha
detto, che questa Calabria sia un luogo in cui il Parlamento regionale diventi
simbolo di partecipazione e ci richiamava alla democrazia inglese.
Ricordo queste parole ed ho
fatto bene a contraddirlo in quella circostanza evocando non la democrazia
inglese elitaria, come questa, ma la democrazia greca dove il popolo ha vero
potere, vera voce e vera partecipazione.
Quel popolo che lei oggi
sta uccidendo in quest’Aula e con questo Regolamento
che ha decretato la condanna a morte della partecipazione vera e democratica in
Consiglio regionale, caro signor Presidente. Vada avanti con la sua votazione
bulgara, bocci pure l’emendamento,
ma sappia che nella coscienza del popolo calabrese
rimarrà questa ingiustizia scritta nel primo comma dell’articolo 67, che io
invito la stampa ad interpretare nel modo dovuto ed a farla conoscere ai calabresi.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1164.
(E’
respinto)
E’ stato presentato, sempre all’articolo 67 l’emendamento protocollo numero 1130 a firma del consigliere Pizzini, che così recita: “All’articolo 67, comma 1, sostituire le parole <<una proposta>> con le parole <<due proposte>>”.
L’onorevole Pizzini ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Signor Presidente,
l’argomentazione inerente all’emendamento
è simile a quella testé fatta dal collega Nucera, naturalmente espressa con un
tono molto più accalorato e credo che abbia tutti i motivi per poterlo
descrivere in questo modo.
Stiamo assistendo ad una
mortificazione continua, non solo nel modo in cui vengono accolti i nostri
emendamenti, ma anche per il modo in cui, in maniera sardonica, salace e
mordace si riesce a neutralizzare gli interventi delle proposte della
minoranza.
La mia proposta di
emendamento è simile a quella del collega Nucera, perché – così come è stato
detto poco fa – le opposizioni hanno sì la medesima facoltà di proporre la
priorità per alcune proposte di legge, ma questa facoltà non è uguale a quella
della maggioranza in quanto è limitata ad una sola proposta al mese.
Cioè, questa previsione
regolamentare viene a decurtare, ad umiliare quelle che sono le prerogative di
una minoranza che potrebbe dare, anche in questo importante ambito, un contributo
al dibattito e, quindi, alla soluzione del problema relativo all’esame delle
proposte prioritarie.
Al
contrario dell’amico Nucera, io vorrei che fosse sostituita la parola “una
proposta” con le parole “due proposte” almeno per dare una parvenza di legalità
e fare in modo che questa minoranza possa avere voce in capitolo in merito a
quello che sarà il dibattito futuro di quest’Aula
consiliare.
Parere
del relatore? Negativo
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1130.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 67.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 68.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 69.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 70.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 71.
(E’ approvato)
All’articolo 72 è stato proposto l’emendamento
protocollo numero 1166 a firma del consigliere Nucera che così recita:
“All’articolo 72, viene aggiunto il seguente 2° comma <<il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad annunciare
in Aula le proposte di iniziativa popolare nella seduta successiva alla sua
presentazione, previo parere sull’ammissibilità da parte dell’Ufficio di
Presidenza e ad assegnarla alla Commissione competente. Se dopo 4 mesi
dall’assegnazione alle Commissioni non è stata presa alcuna decisione è
iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio con diritto di
precedenza su ogni altro argomento. Non seguono questa procedura le proposte di
iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione di
suoli, di confini comunali e di modifica dello Statuto”.
L’onorevole Nucera, ha facoltà di illustrarlo.
Tenta di liquidarci, di eliminarci e, Presidente, cosa le devo dire: siamo alle solite?
L’articolo 72 è relativo alle proposte di iniziativa popolare, degli enti locali e del Consiglio
delle autonomie locali.
Quante belle parole si sono
spese quando abbiamo stilato lo Statuto.
Si ricorda, assessore Tommasi, quando abbiamo lavorato alacremente sullo Statuto? Quanti errori, ma di questo
parleremo dopo.
Presidente, mi limito ad
aggiungere semplicemente un secondo emendamento che leggo perché è giusto che i
colleghi ne abbiano piena cognizione e che si aggiunge a quello previsto: un
solo emendamento, che dà anche il senso di una partecipazione più incisiva e
più pregnante, maggiore autorevolezza alla proposta di iniziativa popolare del
Consiglio delle autonomie locali, per dare loro maggiore certezza anche sotto
certi aspetti rispetto all’autonomia che questi enti hanno in relazione alle
cose alle quali stiamo assistendo anche stasera.
Allora: “il Presidente del
Consiglio regionale è tenuto ad annunciare in Aula le proposte di iniziativa
popolare nella seduta successiva alla sua presentazione previo parere
sull’ammissibilità da parte dell’Ufficio di Presidenza…” – se qualche altro
emendamento fosse stato meglio accolto avrei spiegato in modo più incisivo il
significato del perché si prevede l’Ufficio di Presidenza e non il Presidente –
“…e ad assegnarla anche alla Commissione
competente. Se dopo 4 mesi dall’assegnazione…”
lì ogni mese tre proposte possono essere accettate, qui si parla del Consiglio delle autonomie, si parla delle iniziative
popolari ed io do un tempo largo di 4 mesi dall’assegnazione “…alle Commissioni non è stata presa alcuna decisione, è iscritta
di diritto all’ordine del giorno del Consiglio con diritto di precedenza su
ogni altro argomento”.
Questo è dare voce al
popolo, alle autonomie e agli enti locali, questa è la partecipazione reale in
un sistema pluralista che vuole il coinvolgimento degli enti e delle autonomie.
Ovviamente questa procedura non vale, però, qualora si parli di materia
tributaria e bilancio, di espropriazione di suoli, di confini comunali e di
modifica dello Statuto.
Ci sono materie che sono
riservate esclusivamente alle competenze della Regione.
Presidente, come vede è un
emendamento, almeno questo, di libertà di partecipazione, di tranquillità, che vuole meglio integrare un
articolo, l’articolo 72 che considero monco nella sua formulazione.
Questo
è il senso dell’emendamento, non cassa e non mette, ma aggiunge una forma di
partecipazione; sono certo che avrà maggiore fortuna rispetto agli altri.
PRESIDENTE
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo numero 1166. Per dichiarazione di voto ha
chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, per avermi dato la possibilità di parlare per dichiarazione di voto. Mi ero illuso, devo essere sincero, che per un attimo anche un sognatore potesse veder concretizzare un suo sogno ma mi sono sbagliato perché è proprio vero: chi uccide la speranza in questa Regione, commette un delitto che supera qualsiasi altro e quando si uccide la speranza della democrazia, si commettono delitti che non hanno pari al mondo, ma io continuo a sognare perché sono un sognatore. Per questo faccio politica, Presidente.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1166.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 72.
(E’ approvato)
All’articolo 73 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 1151 a firma del consigliere Nucera che così recita: “All’articolo 73, comma 1, dopo la parola <<affidato>> aggiungere <<al primo firmatario o ad uno dei proponenti>>”.
L’onorevole Nucera ha facoltà di illustrarlo.
Presidente, le ho detto che la speranza è l’ultima a morire.
Presidente,
riguarda la nomina del relatore, cioè all’interno delle Commissioni ogni legge viene affidata poi ad un componente la
Commissione affinché diventi relatore del progetto di legge.
Si dice: il Presidente della Commissione svolge le
funzioni di relatore salvo che sentito l’Ufficio di Presidenza non incarichi un
consigliere della Commissione. L’incarico di relatore per le proposte di
iniziativa consiliare può essere affidato al proponente ancorché questi non sia
membro della Commissione.
E’ giusto? Però io dico: può essere affidato al
proponente anche se questo non è componente della Commissione, ma chiedo si
aggiunga dopo la parola “affidato “al primo firmatario…” perché si presuppone
che chi ha firmato per primo il progetto di legge di iniziativa consiliare,
quindi dei consiglieri, è anche colui il quale ha steso la legge quindi meglio
conosce la legge, “…o a uno dei proponenti”, non necessariamente al primo
firmatario. Cioè, ad uno dei proponenti qualora il primo firmatario, cioè il
proponente del progetto di legge, non è componente di quella Commissione.
Per essere più chiaro, Presidente, lei sa queste cose ma
per chiarire a me stesso. Può essere che io non sia componente della terza
Commissione consiliare. La terza Commissione consiliare si occupa di problemi
sociali o culturali.
Il consigliere non componente di quella Commissione
presenta un progetto di legge ed è primo firmatario di quel progetto di legge.
Può essere che il firmatario sia anche componente della terza Commissione
consiliare e quindi nulla quaestio ma può essere che il presentatore non
sia componente, per cui c’è la necessità di affidarlo a chi ha maturato e
conosce bene il problema, a chi sa nella genesi come è nato il progetto di
legge.
Quindi, io dico di dare priorità al primo firmatario e
poi eventualmente ad uno dei proponenti, mi pare che sia un emendamento che
serva a dare maggiore forza all’articolo 73 non certo a mortificarlo.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1151.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 73.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 74.
(E’ approvato)
All’articolo 75 è stato presentato emendamento protocollo 1067 a firma del consigliere Occhiuto che così recita: “Al comma 2, sostituire le parole “i due giorni” con le parole “le due ore”.
L’onorevole
Occhiuto, ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Signor
Presidente, questo è un emendamento che riguarda i termini per la presentazione
degli emendamenti in Commissione, nel senso che il testo del comma 2
dell’articolo 75 dice che non possono essere presentati emendamenti o articoli
aggiuntivi entro i due giorni precedenti la seduta della Commissione.
La mia
proposta è quella di prevedere almeno per la discussione in Commissione, che è
una discussione spesso assai più agevole, assistita anche dalle strutture del
Consiglio regionale, la possibilità di un termine estremamente più breve. Stabilire cioè che gli emendamenti in
Commissione possano essere presentati anche due ore prima dell’inizio della riunione
della Commissione stessa.; però mi rimetto anche a quella che è l’opinione del
relatore su questo argomento.
Cioè, se
si dovesse trovare una soluzione che pur fissando un termine non lo
irrigidisce, io sarei anche disponibile a ritirare l’emendamento.
PRESIDENTE
Parere
del relatore?
Presidente,
avrei in idea di proporre, certamente non per restringere i tempi e pur sapendo
che i lavori della Commissione hanno altra natura
rispetto ai lavori dell’Aula, di inserire solo una parolina “di norma”,
lasciando alla Commissione stessa e al suo Ufficio di Presidenza di volta in
volta di determinarsi a seconda dei casi in discussione.
PRESIDENTE
Allora, onorevole Occhiuto?
Roberto OCCHIUTO
Presidente, ritiro l’emendamento e lo considero assorbito nella sostanza da quanto detto dal relatore.
Allora pongo in votazione l’articolo 75 così come rimodulato con l’aggiunta delle parole “di norma” proposto dal relatore. Raccomando il coordinamento formale.
(E’ approvato)
All’articolo 76 è stato proposto emendamento protocollo 1150 a firma del collega Nucera che così recita: “Eliminare tutto l’articolo 76”.
E’ una fattispecie dell’emendamento presentato poco fa.
Collega Occhiuto, il collega Nucera propone di eliminare tutto l’articolo. Qualora mantenga questo emendamento, io sono costretto a far votare l’articolo nella proposizione originaria. A quel punto decadrebbe anche il suo emendamento, che è parziale in quanto avremmo già votato l’articolo.
Siccome non voglio approfittare dica l’onorevole Nucera se ritira il suo emendamento. Se non lo ritira, ne prendo atto e pongo in votazione l’articolo 76 nella sua formulazione originaria.
Pongo in votazione l’articolo 76.
(E’ approvato)
Allora gli emendamenti protocollo 1150 e 1066 decadono.
Pongo in votazione l’articolo 77.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 78.
(E’ approvato)
All’articolo 79 sono stati presentati emendamenti. L’emendamento protocollo 1096 a firma Fedele, così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “cinque” con la parola “sette”
L’onorevole Fedele ha facoltà di illustrarlo.
Luigi FEDELE
Presidente, si illustra da sé.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1096.
(E’ respinto)
Sempre all’articolo 79 è stato presentato emendamento protocollo 1129 a firma Pizzini, che così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “cinque” con la parola “otto”.
C’è un emendamento equivalente, uguale protocollo 1149 a firma del consigliere Nucera, che così recita: “Al comma 1, dopo le parole “di almeno” sostituire “cinque” e aggiungere “otto”.
Chi intende illustrare? Prego, onorevole Nucera, se vuol parlare io le do la parola.
Giovanni NUCERA
Presidente, mi deve far capire, lei deve avere l’amabilità per un attimo…
PRESIDENTE
Lei ha un atteggiamento ostruzionistico.
Giovanni NUCERA
Presidente, le chiedo scusa, è una domanda di natura tecnica…
(Interruzione)
Ma è assurda questa cosa, non mi fa discutere l’emendamento.
(Interruzione)
PRESIDENTE
Onorevole Pizzini, ha facoltà di illustrare l’emendamento 1129 all’articolo 79, comma 1.
Antonio PIZZINI
Essenzialmente è giustificato dal fatto che mi pare sia importante il numero di 8 su 15, cioè la presenza necessaria per la maggioranza e indiscutibile elemento di rispetto verso la minoranza.
Mi pare che sia una cosa molto elementare alla quale noi puntiamo nella speranza che possa essere recepito. Grazie.
PRESIDENTE
Invito i consiglieri, visto che dobbiamo votare, a prendere posto altrimenti non si capisce niente. Invito anche gli assessori al stare al loro banco, per favore.
Prego i commessi d’Aula di vigilare sull’ordine dentro l’Aula.
Sull’emendamento Pizzini, chiedo il parere del relatore.
Presidente,
il parere è contrario anche per una motivazione semplicissima. Capisco che il
collega Pizzini all’altra legislatura non era
presente in Consiglio regionale, ma questa è
una scelta fatta dall’attuale minoranza quando era
maggioranza.
Noi
addirittura abbiamo solo confermata questa scelta, per cui non c’è niente di
scandaloso né niente a cui poter risalire su altre questioni. Il parere è
contrario.
PRESIDENTE
Pongo in votazione gli emendamenti che sono uguali, protocollo 1129 e 1149.
(Sono respinti)
Pongo in votazione l’articolo 79.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 80.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 81.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 82…
(Interruzione)
Bene, onorevole Nucera, ha la parola per dichiarazione di voto.
Perfetto, Presidente. Io voto contro l’articolo 82, però annuncio subito che io da questo momento mi rifiuto - ritiro tutti gli emendamenti che sono rimasti – sinceramente di partecipare ad una votazione che trova una insensibilità e una illegittimità sul modo di procedere.
Lei oggi ha violato tutte le regole possibili e ammissibili nel Regolamento. Da questo momento in poi, quindi, io non partecipo più pur rimanendo in Aula alle operazioni di voto sul Regolamento stesso.
Pongo in votazione l’articolo 82.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 83.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 84.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 85.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 86.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 87.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 88.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 89.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 90.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 91.
(E’ approvato)
All’articolo 92 è stato presentato emendamento protocollo 1065 a firma del consigliere Occhiuto che così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “24” con la parola “2”.
L’onorevole
Occhiuto ha facoltà di illustrarlo.
Roberto OCCHIUTO
L’emendamento, Presidente, è ritirato.
Pongo in votazione l’articolo 92.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 93.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 94.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 95.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 96.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 97.
(E’ approvato)
All’articolo 98 è stato presentato emendamento protocollo 1131 a firma del consigliere Pizzini che così recita: “I commi 5 e 6 sono abrogati”.
L’onorevole
Pizzini, ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Signor
Presidente, riguarda il numero legale e precisamente i commi 5 e 6 che io
chiedo che vengano abrogati. Cioè il quinto comma recita “i firmatari di una
domanda di votazione qualificata così come i richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati
presenti agli effetti del numero legale”.
Io questa
la ritengo una forzatura perché non ritengo che questa possa essere valevole
con l’assenza dei firmatari della richiesta stessa.
Parere
del relatore? Pongo in votazione l’emendamento
1131 all’articolo 98.
(E’ respinto)
Pongo in votazione l’articolo 98.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 99.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 100.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 101.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 102.
(E’ approvato)
All’articolo 103 è stato presentato emendamento protocollo 1179 a firma del relatore Borrello, che così recita: “Al comma 3 sostituire il comma con il seguente: “3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato”.
La parola al relatore per l’illustrazione.
Antonio BORRELLO, relatore
Signor Presidente,
l’emendamento si illustra da sé.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1179.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 103 per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 104.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 105.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 106.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 107.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 108.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 109.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 110.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 111.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 112.
(E’ approvato)
All’articolo 113 è stato presentato emendamento a firma del relatore Borrello, protocollo 1180, che così recita: “Al comma 1 sopprimere l’ultimo periodo”.
L’onorevole
Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Antonio BORRELLO, relatore
Si illustra da sé, Presidente.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1180.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 113 per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 114.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 115.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 116.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 117.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 118.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 119.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 120.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 121.
(E’ approvato)
Sull’articolo 122 ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto,
l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Giovanni NUCERA
Voto contro, Presidente.
Pongo in votazione l’articolo 122.
(E’ approvato)
All’articolo 123 è stato presentato emendamento protocollo 1181 presentato dal consigliere Borrello, che così recita: “Al comma 1, dopo le parole “il Consiglio regionale elette” aggiungere le seguenti: “nella seduta nella quale sono eletti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni”.
Al comma 2, aggiungere al termine del comma le seguenti parole: “Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti”.
L’onorevole
Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Antonio BORRELLO, relatore
Si illustra da sé, Presidente.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1181 all’articolo 123.
(E’
approvato)
Pongo in votazione l’articolo 123 per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 124.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 125.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 126.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 127.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 128.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 129.
(E’ approvato)
All’articolo 130 è stato presentato emendamento protocollo 1132 a firma del consigliere Pizzini che così recita: “L’articolo 130 è abrogato”.
Onorevole Pizzini, siccome si tratta di un emendamento completamente abrogativo la prassi e la regola è che io ponga in votazione l’articolo 130 nella formulazione originaria, per cui l’emendamento decade.
Pongo in votazione l’articolo 130.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 131.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 132.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 133.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 134.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 135.
(E’ approvato)
All’articolo 136 è stato presentato emendamento protocollo 1182 a firma del consigliere Borrello, che così recita: “Al comma 2,
a) sostituire la parola “adotta” con le parole “approva entro il 30 novembre”;
b) sostituire le parole “di
massima” con le parole “per l’anno successivo”;
c) aggiungere al termine del comma le seguenti parole:
“Per il 2005 l’Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno”.
Al comma 4,
a) all’ultima frase, prima delle parole “la gestione”, aggiungere le parole “lo sviluppo e”;
b) alla fine del comma aggiungere le parole “secondo le modalità ed i princìpi recati nelle specifiche leggi statali e regionali”.
L’onorevole
Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Antonio BORRELLO, relatore
Presidente, si illustra da sé sia l’emendamento al comma 2 che l’emendamento al comma 4.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1182.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 136 per come emendato.
(E’ approvato)
Dobbiamo tornare al punto che riguardava i gruppi, l’articolo 13 e via dicendo.
Siccome non ho ricevuto nessuna comunicazione vorrei, prima di procedere, chiamare al banco della Presidenza un rappresentante per gruppo e un rappresentante della Giunta così da decidere di comune accordo, se è possibile, come procedere.
Se a questo accordo non si dovesse pervenire o se ci fosse l’accordo, partiremmo dalla richiesta di parola dell’onorevole Dima per come far decidere l’Aula su come proseguire.
La seduta è sospesa. I lavori riprenderanno puntualmente alle 19,30.
(I capigruppo e i rappresentanti
della Giunta si portano al banco della Presidenza)
Diamo inizio ai lavori, prego i consiglieri di prendere posto.
Al momento della sospensione della seduta si doveva ancora valutare e votare sia gli emendamenti all’articolo 13 del nuovo Regolamento interno sia quelli riferiti all’articolo 58. Fermo restando che dopo una valutazione di voto sugli emendamenti, bisognava ancora votare gli articoli.
Per riprendere la discussione dal
punto in cui l’avevamo lasciata io ridò la parola al relatore che era
firmatario dell’emendamento
1169 al comma 5 dell’articolo 13.
Presidente,
volevo comunicare all’Aula che, alla luce di una discussione approfondita che è
stata fatta su un input che è venuto dalla opposizione,
abbiamo individuato un meccanismo che sia in grado di riconoscere lo status politico
di chi, candidato alle elezioni regionali in qualità di Presidente ha subito la
sconfitta elettorale e quindi viene in Consiglio come tale.
Quindi il
riconoscimento dello status, diciamo così, al primo della coalizione
perdente ed il ruolo di portavoce. Al portavoce si riconosce, altresì, la
partecipazione alla Conferenza dei capigruppo
senza diritto di voto.
Ciò che
ho appena sintetizzato, sarà proposto come emendamento al progetto di legge che
sarà discusso come secondo punto all’ordine del giorno dopo l’approvazione del
Regolamento interno del Consiglio regionale.
Questa
era una comunicazione doverosa all’Aula per il fatto che avendo sospeso la
seduta abbiamo dato vita ad una discussione il cui risultato ho appena
comunicato.
Rispetto a quello che ho detto c’è
un correttivo che ci consente anche per quello che dicono le strutture del Consiglio e i tecnici cosiddetti di poterlo inserire
direttamente all’interno del Regolamento, quindi dovremmo ipotizzare un
articolo 15 bis, mi pare.
Quindi
inserire già all’interno del Regolamento quello che prima ho esposto. Un comma
aggiuntivo all’articolo 15, probabilmente, non so qual è il fatto tecnico,
vedremo anche il coordinamento formale eventualmente, l’importante è che il
Consiglio sia d’accordo nell’approvare questi due commi che vado a leggere.
“Al candidato Presidente della coalizione perdente presente in Consiglio regionale si riconosce lo status di portavoce della minoranza. Il portavoce partecipa senza diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo”.
Ora come si procede? Si mette in votazione?
PRESIDENTE
Aveva chiesto di parlare l’onorevole Dima…
Antonio BORRELLO, relatore
Se nessuno chiede di parlare si mette ai voti è chiaro…
PRESIDENTE
Prego, onorevole Dima.
Presidente, abbiamo ascoltato il collega Borrello e non siamo assolutamente d’accordo sulla proposta che – se ho capito bene – proviene solo dai banchi della maggioranza. Per cui abbiamo avuto modo di raccordarci velocemente e abbiamo deciso, almeno i gruppi di opposizione che sono…
La proposta è che si faccia il testo e in attesa di questo, se è d’accordo l’onorevole Dima, intanto discutiamo su altri emendamenti sull’articolo 13 che sono stati presentati.
Ma, per esempio, quello suo “eliminare la parola provinciale” mi pare che l’avevamo discusso. Era stato ritirato, bene.
Poi c’è l’emendamento a firma Pizzini che è stato pure ritirato. Benissimo.
Poi c’è ancora l’emendamento protocollo 1169 a firma del consigliere Borrello che così recita: “All’articolo 13, comma 5, sostituire il comma con il seguente: “5. I consiglieri regionali che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei corami precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali”.
La parola all’onorevole Borrello.
Antonio BORRELLO, relatore
Si tratta della proposta di sostituzione del comma 5 dell’articolo 13. Presidente, per come è scritto in maniera anche articolata credo che si illustri da sé.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1169 a firma del consigliere Borrello.
(E’ approvato)
Si passa
ad un altro emendamento protocollo 1142 a firma dell’onorevole Nucera che così
recita: “All' articolo 13, primo
comma, vengono eliminate le parole “all'Ufficio di Presidenza” e sostituite
dalle seguenti: “al Presidente del Consiglio”;
Al quarto
comma vengono eliminate le parole “Allo scioglimento dei gruppi parlamentari
suddetti comunque determinato, segue l'immediato scioglimento del gruppo
consiliare omonimo e l'assegnazione dei consiglieri al Gruppo misto, salva la
facoltà di costituire un nuovo gruppo riferendosi, con le medesime procedure,
ad un nuovo gruppo regolarmente costituito nel Parlamento nazionale”.
Il sesto
comma viene eliminato e sostituito dal seguente: “Entro sette giorni dalla
nomina dell'Ufficio di Presidenza, i gruppi comunicano il nome del Presidente
del gruppo ed eventualmente di un Vicepresidente”.
L’onorevole
Nucera ha facoltà di illustrare l’emendamento.
Presidente, l’emendamento dell’articolo 13 afferisce tre passaggi diversi. Uno è al primo comma che riguarda la costituzione dei gruppi, e questo era risaputo.
Il comma 1 dice “entro 3 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i consiglieri sono tenuti a dichiarare all’Ufficio di Presidenza a quale gruppo consiliare intendono appartenere”.
Qui ho sostituito l’espressione “Ufficio di Presidenza” con “la dichiarazione che deve essere rivolta al Presidente”. Questo perché nell’ipotesi dell’articolo 11 era prevista la possibilità di affidare all’Ufficio di Presidenza – quale organo collegiale – e non al Presidente – organo monocratico – la facoltà di poter esaminare eventuali ricorsi sulla costituzione dei gruppi.
Però non è stato approvato all’articolo 11 il punto h) che io avevo chiesto fosse inserito per cui automaticamente decade questa prima parte dell’emendamento.
Però, lo recuperiamo in un
argomento diverso al comma 4. Soprattutto nella parte finale del comma dove per
la costituzione dei gruppi e la modalità e l’iter che
bisogna seguire il testo da voi presentato espressamente
recita – relatore, mi segua in questo ragionamento – “…allo scioglimento dei gruppi parlamentari
suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del gruppo consiliare omonimo e l’assegnazione dei
consiglieri al gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo gruppo
riferendosi con le medesime procedure ad un nuovo gruppo regolamentare
costituitosi nel Parlamento nazionale”.
Praticamente
cosa diciamo? Diciamo che diamo la libertà a dei consiglieri di organizzarsi in
gruppo con riferimento ad un gruppo che esiste all’interno della Camera dei Deputati, quindi firmiamo
l’atto di nascita di un gruppo, ma paradossalmente
quest’atto di nascita di un gruppo rimane subordinato
alle sorti non del gruppo stesso all’interno del Consiglio regionale calabrese,
ma alle sorti del gruppo a livello nazionale. Perché, se quel gruppo a livello
nazionale muore, automaticamente muore il gruppo che era stato riconosciuto.
Cioè, è come se noi dessimo la nascita condizionata ad
un soggetto politico: tu vivi tanto quanto. Ma questo non esiste.
O tu dai il riconoscimento o tu il riconoscimento non lo
dai e non glielo consenti. Per cui delle due l’una. Tu non puoi subordinare la
facoltà di scelta perché i motivi di scioglimento di un gruppo anche a livello
nazionale non sono sempre e solo legati a fatti politici.
Chi ha detto che dal Ppi nasce
la Margherita o che dal Cdu nasce l’Udc? Ci può essere un motivo anche non politico per cui un
gruppo si scioglie non per volontà politica dei suoi aderenti a quel gruppo a
livello nazionale, ma per motivi non politici. Perché li arrestano tutti, per
esempio, o perché decidono tutti quanti assieme di non fare più politica e di
ritirarsi. Il perché ed i mille perché che noi possiamo dare ad una soluzione
di questo tipo.
Per cui la proposta che io faccio è estremamente
diversa, Presidente, e la prego di guardarla con estrema serenità.
Dico “…allo scioglimento dei gruppi parlamentari
suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del gruppo
consiliare omonimo” cioè di eliminare tutta questa parte che non ha motivo di
esistere perché io non posso – come dicevo prima – firmare l’atto di nascita e
allo stesso tempo decretare la morte di un gruppo sempre per decreto e non per
volontà politica. Come se i gruppi consiliari fossero frutto di un decreto
imperativo e non frutto di una scelta, di una volontà, di una vocazione, di una
sensibilità legata ai sentimenti della politica.
PRESIDENTE
Parere del relatore?
Antonio BORRELLO, relatore
Contrario.
Giovanni NUCERA
Ma sono più emendamenti che ho illustrato.
PRESIDENTE
Siccome era ben oltre i 10 minuti, le chiedo scusa, noi non siamo…
Giovanni NUCERA
Presidente, abbiamo il comma 6, solo brevissimamente mi limito a dire…
PRESIDENTE
Ma, onorevole Nucera, l’ha letto, lei ci vuol far perdere tempo…
Abbia pazienza. Solo 30 secondi. Il
comma 6, Presidente, dice “entro 7 giorni
dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni simultanee ma separate
dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di
un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un segretario”.
In verità non vedo la necessità di un gruppo fatto da
tre persone, di avere un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Mi pare
un po’ eccessiva questa burocratizzazione del gruppo.
PRESIDENTE
Grazie, va bene…
Giovanni NUCERA
Mi ha tolto già la parola?
PRESIDENTE
Non le ho tolto niente, ha parlato quanto ha voluto.
Parere del relatore?
Antonio BORRELLO, relatore
Contrario.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1142 a firma del consigliere Nucera.
(E’ respinto)
Adesso si passa all’emendamento protocollo 1060 a firma del consigliere Occhiuto, sempre all’articolo 13, che così recita: “Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma <<4. I candidati alla carica di Presidente della Regione possono costituire il gruppo consiliare riferito alla loro lista regionale; le loro dimissioni dal gruppo consiliare determinano lo scioglimento del gruppo stesso>>”. E’ quello sui gruppi. Lo so che sono alternativi, ma lei ha il diritto di illustrarlo, decida lei.
Presidente,
siccome mi pare che si stia compiendo anche un’opera di sintesi rispetto al lavoro svolto nella pausa di riflessione, io vorrei
verificare prima se si può ritenere assorbito il mio emendamento dal testo
proposto da Borrello.
PRESIDENTE
Ho capito, ma io come faccio adesso? A questo punto se
parlate su quell’emendamento capisco…
Roberto OCCHIUTO
Io le chiederei, siccome credo che dai banchi della minoranza abbiano provveduto a subemendare quella proposta, le chiederei giusto un minuto di sospensione…
PRESIDENTE
Non c’è bisogno neanche di dichiararlo, tra poco darò la parola a chi la chiede.
La questione che ci sta impegnando nella discussione è questa: nella proposta Borrello si istituisce la figura del portavoce e questo credo che vada nella direzione di poter considerare assorbita da questa proposta il mio emendamento precedente. Il punto è che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere un riconoscimento per il candidato a Presidente della lista regionale perdente.
Non è una questione di sostanza ma formale che diventa, però, di sostanza un secondo dopo. Stiamo chiedendo – anche qualche collega della maggioranza – se è possibile definire il portavoce invece che portavoce della opposizione come portavoce della lista regionale perdente. Anche perché il suo titolo di portavoce si costituisce sul fatto che era il candidato a Presidente di quella lista regionale.
Nel corso di una legislatura, soprattutto in una fase di possibile scomposizione e ricomposizione anche all’interno del sistema politico nazionale, potrebbe accadere tra due anni che anche tra i banchi della minoranza ci possano essere gruppi, coalizioni che pur rimanendo in minoranza rappresentano delle anime e delle presenze politiche distinte.
Ci sembrerebbe allora più corretto che si agganciasse la figura del portavoce, così come secondo noi logicamente deve essere, alla lista regionale perché il candidato a Presidente è espressione di quella lista regionale.
PRESIDENTE
Ho capito l’osservazione, ma non capisco perché il termine da usare deve essere lista regionale.
Ho capito quanto dice ma infatti si fa riferimento al candidato a Presidente della coalizione. Che c’entra la lista? Che cambia?
Roberto OCCHIUTO
Nel testo che ci avete proposto…
PRESIDENTE
Io capisco il senso che dice quello è il momento ma la lista che c’entra?
Roberto OCCHIUTO
Della coalizione perdente, che in sostanza è la lista regionale.
PRESIDENTE
Onorevole Occhiuto, le chiedo scusa, l’emendamento protocollo 1060 lo vuole discutere o no?
Mi dicono i miei colleghi della
minoranza che essendo insufficiente
la proposta dell’onorevole Borrello rimane in piedi
l’emendamento che avevo proposto per cui la prego di metterlo ai voti.
Possibilmente, Presidente, per appello nominale.
PRESIDENTE
Allora c’è la richiesta che l’emendamento protocollo
1060 presentato dall’onorevole Occhiuto venga votato per appello nominale.
Antonio BORRELLO, Segretario questore
Fa la chiama.
Comunico l’esito della votazione.
Presenti e votanti 39. Hanno risposto sì 10, hanno risposto no 29. Astenuti nessuno.
(E’ respinto)
(Hanno risposto sì i
consiglieri: Chieffallo, Dima, Fedele, Gallo,
Morelli, Nucera, Occhiuto, Pizzini, Racco, Trematerra;
hanno
risposto no i consiglieri: Acri, Adamo, Amato, Borrello,
Bova, Censore, Cherubino, De Gaetano, Feraudo, Fortugno, Frascà, Giamborino, Guerriero, Incarnato, La Rupa,
Loiero, Lo Moro, Magarò, Maiolo, Masella, Morrone, Naccari Carlizzi, Pacenza, Pirillo, Sculco, Stancato, Sulla, Tripodi M., Tripodi P.)
Pongo in votazione l’articolo 13 per come emendato.
(E’ approvato)
Si passa adesso all’esame dell’articolo 58 a partire
dagli emendamenti. La discussione era stata sospesa sull’emendamento 1177 presentato
dal relatore.
Qualora dovessero insorgere delle modifiche alla
proposta del relatore, per quanto riguarda questa Presidenza si ritiene
superato l’accorpamento degli emendamenti da lei presentati e si riparte con la
dalla presentazione dei suoi emendamenti.
Do quindi la parola al relatore, onorevole Borrello, in modo che si formalizzi qual è la proposta del
relatore.
Presidente, l’emendamento che tendeva ad istituire il comma 1 bis viene ritirato e il comma 1 – da sostituire sempre con l’emendamento di prima – trova quest’altra formulazione che è più sintetica per cui non c’è bisogno di esplicitare ciò che è scritto nello Statuto.
“Il Presidente della Giunta può porre - ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f) dello Statuto – la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37, comma 3 dello Statuto”.
Anche perché l’articolo 37, comma 3, riporta integralmente “l’adozione del programma di governo, aggiornamenti, leggi finanziaria…” non c’è bisogno di ripeterlo, è solo un fatto formale e non sostanziale.
PRESIDENTE
In base alla relazione dell’emendamento del relatore non intende assorbiti i
propri l’onorevole Occhiuto.
La parola
all’onorevole Occhiuto affinché illustri il 1073 e il 1064 emendativi
dell’articolo 58.
Grazie, Presidente.
Come già fatto prima vorrei illustrarli congiuntamente perché riguardano la medesima questione. Per la verità, mi
pare che rispetto a quello che è stato il senso della discussione precedente
c’è una sorta di ravvedimento anche da parte del relatore, peraltro senza che
sia data al Consiglio nemmeno una spiegazione, una motivazione in ordine a
quello che ha determinato una così totale conversione.
Cioè, quello che c’era scritto nello Statuto lo sapevamo
già. Lo sapevo io, il relatore e tutti all’interno dell’Aula.
Nell’emendamento proposto da me e dal relatore, si
prevedeva di concedere così come è dovuto al Presidente della Giunta la facoltà
di porre la fiducia su tutte le materie che sono dettagliate all’articolo 37
dello Statuto.
A quell’articolo, però, si dà
la facoltà al Presidente della Giunta di concedere la fiducia anche su
provvedimenti definiti di rilevante interesse regionale.
Siccome il Regolamento deve essere ossequioso dello
Statuto ma può anche andare ad un livello maggiore di dettaglio, con questo
emendamento al Regolamento non si pensava in alcun modo di limitare questa
prerogativa del Presidente.
Peraltro, siamo ben coscienti del fatto che il
Regolamento che stiamo scrivendo oggi è un Regolamento che dovrà valere non
soltanto per la Presidenza Loiero. Cioè riconosciamo
all’onorevole Loiero per la storia politica che ha,
anche una sorta di sensibilità verso quelli che sono i problemi del rispetto
istituzionale, delle aule della rappresentanza e quindi dell’Aula del Consiglio
regionale.
Ma qui si sta facendo un Regolamento che deve servire
anche dopo Loiero. E se noi fra qualche anno avessimo
un altro Presidente, magari come quello che voi avete contestato nella
precedente legislatura, con gli argomenti che voi utilizzavate e che su ogni
questione ritenesse di dover porre la fiducia dicendo che a suo giudizio quella
questione è di rilevante importanza per la comunità calabrese, noi ingesseremmo
il Consiglio regionale.
Cioè, nessuna discussione, nessun dibattito alla faccia
di chi dice che quest’Aula deve ritornare ad animarsi
di grandi discussioni perché daremmo la possibilità non all’onorevole Loiero ma poi a questo Presidente di poter porre la fiducia
su tutte le questioni.
Allora l’emendamento in che cosa consisteva? Ripeto non
solo il mio emendamento ma l’emendamento del relatore, un emendamento che io so
per la discussione che abbiamo avuto in Conferenza dei capigruppo che era
largamente condiviso anche dai capigruppo della maggioranza.
L’emendamento diceva che si fa salva la possibilità per
il Presidente di porre la fiducia su tutte le questioni dettagliate dello
Statuto, bilanci tributi, programmi, aggiornamento del programma e persino gli
si dà la possibilità come previsto dallo Statuto di porre la fiducia anche sui
provvedimenti ritenuti di interesse rilevante per la comunità calabrese.
Soltanto, gli si dice che su questi ultimi
provvedimenti, su quelli indefiniti questo passaggio lo deve fare con una
conforme valutazione della maggioranza della Conferenza dei Presidenti di
gruppo. Mi pare una cosa assolutamente rispettosa delle prerogative del
Presidente della Giunta ma rispettosa anche delle prerogative dell’Aula e del
Consiglio regionale.
Se poi in un’ora di riflessione tutte le cose che ci
siamo detti in Conferenza dei Presidenti di gruppo e anche il senso
dell’emendamento che poi era identico al mio del relatore scompaiono, allora
significa che sono cambiati i suonatori ma lo spartito è sempre quello.
PRESIDENTE
Parere del relatore?
(Interruzione)
E’ stato chiesto l’appello nominale sugli emendamenti 1073 e 1064 all’articolo 58 quali proposte illustrate dall’onorevole Occhiuto.
Antonio BORRELLO, relatore
Fa la chiama.
Comunico l’esito della votazione. Presenti e votanti 39. Hanno risposto sì, 10. Hanno risposto no, 29. Astenuti nessuno. Gli emendamenti protocollo 1073 e 1064 sono respinti.
(Sono respinti)
(Hanno risposto
sì i consiglieri: Chieffallo, Dima, Fedele, Gallo,
Morelli, Nucera, Occhiuto, Pizzini, Racco, Trematerra;
hanno
risposto no i consiglieri: Acri, Adamo, Amato, Borrello,
Bova, Censore, Cherubino, De Gaetano, Feraudo, Fortugno, Frascà, Giamborino, Guerriero, Incarnato, La Rupa,
Loiero, Lo Moro, Magarò, Maiolo, Masella, Morrone, Naccari Carlizzi, Pacenza, Pirillo, Sculco, Stancato, Sulla, Tallini,
Tripodi M.)
Abbiamo poi sulla forma del dibattito, sull’articolo 58 due emendamenti, protocollo 1160 e 1159 che hanno risposta analoga, a firma dell’onorevole Nucera che ha facoltà di illustrarli.
(Interruzione)
Come no? L’abbiamo già approvato per parti separate. Ha ritirato l’1 bis e abbiamo votato…
(Interruzione)
Nel momento in cui c’è stata la proposta dell’onorevole Borrello, modificata, è tanto vero che è stata assunta agli atti che proprio per questa ragione l’onorevole Occhiuto ha chiesto di poter illustrare e far votare il proprio.
Significa solo – avete ragione su questo – che l’emendamento del relatore così modificato ancora va votato.
Allora, prima diamo la parola all’onorevole Nucera, si esplica la discussione sul suo emendamento, si vota il suo emendamento e successivamente si voterà sull’emendamento del relatore così modificato.
La parola all’onorevole Nucera.
Grazie Presidente, siamo all’articolo 58,comma 3. Riguarda un po’ le modalità con cui si svolge la discussione in caso di questione di fiducia.
L’emendamento è semplice, si capisce da solo ma lo leggo
perché modifica buona parte del senso che era stato dato nel Regolamento
stesso. Quindi leggo il comma 3 come è nel testo.
“Alla discussione sulla questione di fiducia possono
prendere la parola il Presidente della Giunta e per non più di 15 minuti…” –
quindi torniamo nei tempi – “…un relatore per gruppo o anche per dichiarazione
di voto”.
Poi aggiunge un secondo periodo in cui si dice “possono
intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto
rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartengono”.
Ora mi sembra piuttosto limitativo questo comma perché
intanto su una questione di fiducia non si può parlare per 15 minuti.
Come abbiamo detto prima, è un atto vitale anche per la
stessa sorte non solo politica ma anche amministrativa e tecnica del Consiglio
regionale, quindi è un fatto fondamentale.
Un relatore per gruppo posso anche capirlo per
dichiarazione di voto perché deve intervenire in Aula. Ma poi, possono
intervenire altri consiglieri solo se non sono d’accordo col Presidente del
gruppo che ha parlato prima. Questa mi sembra una cosa un po’ tortuosa. Per cui
avrei pensato, Presidente, di modificare sostanzialmente l’articolo 58, terzo
comma nella maniera che adesso esporrò.
“Alla discussione sulla questione di fiducia possono
prendere la parola il Presidente della Giunta e per non più di 30 minuti
ciascun Presidente di gruppo consiliare o suo delegato”. Quindi qualunque altro
componente del gruppo stesso.
Continua così l’emendamento “…possono intervenire altri
consiglieri per non più di 15 minuti nel corso del dibattito…”, perché su un
argomento così delicato e fondamentale qual è la questione di fiducia è giusto
che indipendentemente da quello che andrà ad esprimere, ogni consigliere abbia
titolarità per potersi esprimere. Perché l’attività politica di un consigliere
regionale non si chiude, non si esaurisce all’interno del dibattito del gruppo,
perché poi diventa il Presidente del gruppo il portatore di tutte le esigenze,
le diverse sensibilità e di tutti gli umori che all’interno del gruppo possono
nascere e non sempre questi umori possono coincidere.
Non sempre questo sentimento di voler essere bianco o
nero deve prevalere rispetto ad un’anima politica che è l’anima, in fondo,
anche della partecipazione democratica.
Per cui lo sforzo che sto cercando di fare, Presidente,
è quello di modificare il contenuto di questo terzo comma per ristabilire un
equilibrio democratico di partecipazione del singolo consigliere regionale. E’
questo il punto fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare, a prescindere
dall’apparato istituzionale che può essere una componente, il gruppo, bisogna
dare significato e valenza alla figura del consigliere e non dell’apparato-gruppo.
Il gruppo è importante come linea di indirizzo ma non
può essere mortificato il consigliere regionale nella sua dignità e nel modo in
cui deve esplicitare la sua dimensione.
Presidente, la ringrazio, se vuole metta in votazione
l’emendamento, però è un momento di reale sensibilità democratica che io sto
ponendo in essere, non le sto ponendo, non sto chiedendo alla minoranza di
gestire chissà che cosa, ma è la partecipazione democratica.
Fra 5 anni in questo periodo quando lei sarà in altri
banchi, Presidente, si pentirà di quello che sta facendo stasera.
PRESIDENTE
Parere del relatore? Pongo in votazione in maniera
congiunta gli emendamenti protocollo 1159 e 1160.
(Sono respinti)
(Interruzione)
Io avevo dato la parola su entrambi gli emendamenti, perché vuol perdere tempo, onorevole Nucera? Ma guardiamo la registrazione. Ma lei vuole parlare due volte sullo stesso argomento? Bene, repetita iuvant si dice…
Giovanni NUCERA
Non è lo stesso argomento, Presidente. L’articolo 58, comma 4 è cosa diversa
dall’articolo 58 comma 3, altrimenti non capisco perché il relatore nel…
PRESIDENTE
Abbiamo
capito, perda tempo, ha illustrato l’emendamento
protocollo 1159. Illustri ora l’emendamento
1160.
Grazie, Presidente, io non perdo mai tempo in quest’Aula.
Mi appello sempre a quella maggioranza che in quest’Aula viene evidentemente a perder tempo, io non perdo mai tempo e questo è sicuro, Presidente.
Si tratta di aggiungere una parola. Leggo il comma 4 “al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei consiglieri”.
Io aggiungo: ogni consigliere dopo aver espresso il voto ha la facoltà per dichiarazione di voto, ma proprio per le limitazioni cui è stato sottoposto nei commi precedenti, di poter esprimere la propria opinione.
Quindi chiedo di aggiungere “ogni consigliere può esprimersi per dichiarazione di voto per non più di 5 minuti”.
Questo è il comma, a lei la votazione bulgara, Presidente.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1160.
(E’ respinto)
L’emendamento al comma 1, comma 2, comma 4 quale
presentato con il numero di protocollo 1177 ha questa rimodulazione.
Articolo 58, comma 1, sostituire il comma con il
seguente “1. Il Presidente della Giunta può porre ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, lettera f) dello Statuto la fiducia sulle questioni di cui
all’articolo 37 comma 3 dello Statuto”.
Il successivo emendamento 1-bis è ritirato. Rimangono
inalterati gli emendamenti al comma 2 e al comma 4.
Con questa rimodulazione prima di porlo ai voti do la
parola all’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, non voglio entrare nel merito dell’emendamento ma, a mio avviso, credo che sia una procedura viziata quella cui stiamo andando incontro votando per questo emendamento, perché si tratta non di una rimodulazione, ma questo è un emendamento completamente nuovo. E non si poteva presentare in Aula perché abbiamo stabilito in Conferenza dei capigruppo che gli emendamenti per questo argomento si presentavano entro le 10 di stamattina.
Anzi stamattina, Presidente, alle 10,10 io avevo fatto un errore su
un emendamento e avevo chiesto in Segreteria generale al dottore Multari che venisse sostituito. Per l’efficienza degli
uffici – e lo voglio dire pubblicamente nel rispetto delle regole – questo non
è stato possibile perché erano già passati 10 minuti dal termine indicato, per
cui ho preso atto che siccome le regole erano quelle, io che adesso sono consigliere regionale ma che sono stato Presidente del
Consiglio devo stare a quelle che sono le regole e gli atti.
Questo è
un emendamento nuovo, Presidente, e non credo che si possa portare un
emendamento nuovo solo perché lei dica che è rimodulato.
Secondo me è una procedura viziata e voglio che quanto dico rimanga agli atti
così che noi potremo, eventualmente, trarre le conseguenze.
Credo che
bisognerebbe votare l’emendamento
che ha presentato il relatore, non questo perché è completamente nuovo,
rivoluzionario, per non dire rivoluzionato rispetto al precedente. Grazie.
PRESIDENTE
La parola
al relatore.
Credo che il collega Fedele si riferisca forse a qualche altra cosa. Poi detto da lui che ha fatto il Presidente in quest’Aula, ho difficoltà a convincermi che di quello di cui parla sia convinto veramente.
Egregio collega Fedele, se lei va a leggersi l’articolo 37 dello Statuto vede che c’è scritto, per intero, quanto è riportato sullo stesso comma di cui io propongo l’approvazione, per cui non c’è né rivoluzione, né sconvolgimento, non c’è assolutamente niente. E’ una sorta di coordinamento formale fatto in Aula.
Chiedo scusa, collega Fedele, lei ha parlato adesso mi faccia replicare perché credo che questo sia quello che vuole la regola. Lo ripeto anche per i colleghi che non hanno forse anche loro ascoltato prima…
Si è trattato di un coordinamento formale in Aula, nel senso che tutto ciò che è scritto in questo comma dopo la parola “Statuto” rientra nella dizione letterale di quello che è scritto nello Statuto. Perciò, anziché ripetere quello che è scritto nello Statuto, si fa riferimento all’articolo 37 dello stesso.
Il comma 1 bis avevo già dichiarato di ritirarlo. Rimangono in piedi sia il comma 2 che il comma 4 come modifica. Grazie.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1177 per come rimodulato dal relatore.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 58 per come emendato.
(E’ approvato)
Pongo in votazione l’articolo 137.
(E’ approvato)
Per dichiarazione di voto sulla
legge nel suo complesso ha chiesto di parlare
l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo devo dire con grande tristezza questa
sera su questo argomento (che tra l’altro è il primo che andiamo a votare in quest’Aula in questa legislatura) – che stiamo andando a
votare un provvedimento che non doveva essere un provvedimento di maggioranza o
di opposizione. E’ il Regolamento del Consiglio regionale che deve servire non
solo per questi 5 anni ma mi auguro anche per il futuro.
Invece è
diventato esclusivamente un provvedimento di maggioranza, perché ci è stato
impedito in tutti i modi e in tutte le maniere di partecipare, proprio,
attivamente con una serie di emendamenti che avevamo preparato.
Devo dire
che questo mi dispiace perché era un Regolamento che in parte – anche se poi
per molte cose è stato stravolto – era stato preparato nella scorsa legislatura
e che io stesso per molti punti avevo condiviso.
Certamente
adesso sono cambiati i ruoli e quindi rispetto a quello che era stato fatto
nella scorsa legislatura da molti di voi che siete seduti qui, anche – forse
anche lei ha collaborato nella legislatura passata alla stesura di questo
Regolamento –, adesso la pensate in maniera diversa.
Ho sempre
sostenuto - per quanto mi riguarda – che la ruota in politica gira e gira molto
velocemente, più velocemente di quanto si possa pensare.
Quindi poi ci sarà un altro turno che non è detto per forza che debba essere
fra 5 anni.
Devo dire
- con grande tristezza e non sto assolutamente scherzando o dicendo parole di
circostanza – che non approvare o votare contro il Regolamento del Consiglio
regionale per me è una cosa molto triste. Ci avete portato a far questo, è un
buon inizio dal vostro punto di vista.
Vi auguro
di continuare così, non ci sono problemi. Noi saremo qui a fare la nostra
parte, quasi inesistente considerando alcune regole che state per approvare, ma
in ogni caso ci saremo. Voi vi siete ritenuti e vi ritenete responsabili di
quello che andrete a fare.
Certamente
al giro della ruota saremo di nuovo qui. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.
Intervengo subito, per contraddire il mio collega Fedele. Succede anche questo.
Mi ritrovo a non dover assecondare
l’intervento che il mio collega ha fatto proprio nella parte in cui dice che
noi saremo qui a non far sentire la nostra voce. No,
Presidente, la nostra voce suonerà roboante per tutta la Calabria, sarà voce forte
e non perderemo sicuramente tempo.
PRESIDENTE
Utilizzi
bene i cinque minuti.
Noi da stasera siamo coscienti che
dobbiamo interpretare in quest’Aula la coscienza
civile e democratica della nostra regione.
L’Aula
stasera ha sancito un principio. Da una parte sta la barbarie della democrazia
e dall’altra c’è la necessità di aprire un confronto e un dibattito serio non
più all’interno di quest’Aula, perché così lei ha
voluto sancire, ma col popolo calabrese.
Ecco qual
è la differenza. Per questo Fedele diceva che la nostra voce sarà una voce
silenziosa. No, sarà una voce di grido, sarà una voce che porterà nelle
famiglie calabresi quel senso di
partecipazione e di corresponsabilità all’interno dei processi di democrazia
nel nostro Paese che lei stasera – con l’approvazione di questo documento, di
questo provvedimento – ha cercato di eliminare.
Noi continueremo su questa battaglia, non ci faremo
intimorire, non lasceremo che altri possano usurpare uno spazio che sicuramente
non appartiene alla civiltà del diritto, della partecipazione democratica e
alla civiltà delle regole democratiche nel nostro Paese.
Questo non è un Regolamento per un organismo assembleare
qual è il Consiglio regionale, appunto. Questo è un Regolamento che chiude
qualsiasi prospettiva di confronto, di idee e di partecipazione, per cui il
nostro voto contrario non è un voto di posizione.
Avremmo voluto votare un Regolamento tutti assieme
perché questo era il presupposto da cui siamo partiti e a cui siamo arrivati ma
non sicuramente alle condizioni che ci avete offerto e ci avete dato.
E’ una pagina nera della Calabria e mi auguro che
episodi come quelli di oggi non si debbano più ripetere, ma mi auguro che
veramente il senso di responsabilità debba trovare il sopravvento proprio
partendo da questo Regolamento del Consiglio regionale che noi rifiutiamo. Non
so se prenderemo anche iniziative di impugnare lo stesso Regolamento ad
autorità competenti e superiori sul piano della praticabilità democratica del
sistema stesso.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, è chiaro l’imbarazzo e il disappunto della minoranza. Abbiamo avuto
modo di esprimere questa nostra difficoltà già nella passata seduta del
Consiglio regionale, nel momento in cui sostanzialmente avete debuttato con un
atto anche inconsueto rispetto alla storia e alla tradizione dei Consigli
regionali e di questo Consiglio regionale con quel famoso ordine del giorno
dove avete imposto all’Aula – oggi – di discutere di due provvedimenti.
Quello
che stiamo per votare in modo definitivo che è il Regolamento del Consiglio
regionale e il successivo provvedimento. Pertanto, già c’erano i primi segnali
che abbiamo avuto modo di registrare nella passata seduta e oggi questa sera
abbiamo avuto sostanzialmente la conferma di una maggioranza che vuol andare
avanti a colpi di maggioranza, appunto.
Non ci
sono altre definizioni per definire l’atteggiamento di questa maggioranza. Chi
vi parla ha sempre sostenuto con grande onestà e determinazione, specialmente
oggi in clima di bipolarismo e di coalizione contrapposta, che evidentemente
una maggioranza deve fare la maggioranza fino in fondo e l’opposizione deve
fare l’opposizione fino in fondo.
Dentro
una cornice indispensabile del dibattito politico di questa nostra Regione
soprattutto rispetto a quelli che sono i temi che dovrà affrontare questa
Regione nel prossimo futuro.
Oggi
invece che eravamo chiamati ad affrontare un tema che riguarda sostanzialmente
non una politica di governo ma piuttosto l’opportunità di dare a questo
Consiglio regionale un Regolamento, abbiamo assistito alla prima grande prova
di forza della maggioranza in una visione molto buia e cieca rispetto a quella
che è l’essenza del dibattito democratico dell’Aula consiliare.
Perciò
noi registriamo, innanzitutto questa prima considerazione, cioè il fatto che
rispetto ad un provvedimento che non è di natura politica amministrativa,
rispetto al programma di una maggioranza e quindi di un governo regionale ma
rispetto piuttosto ad un Regolamento consiliare, c’è una visione che è
abbastanza evidente di una maggioranza che vuole profondamente condizionare e
segnare il prossimo futuro di questo Consiglio regionale.
Ed è
scritto nel Regolamento. Alcuni articoli, alcuni passaggi, alcuni aspetti
fondamentali di questo provvedimento segnano profondamente il rapporto tra maggioranza e minoranza. Sarà molto
difficile – lo diciamo con molta onestà, cari colleghi della opposizione –
governare momenti di questa natura in quest’Aula
perché c’è una maggioranza che viene fuori contraddicendo anche spesso una
visione di maggiore tolleranza
rispetto al discorso del confronto in Consiglio regionale.
Abbiamo
visto i colleghi della opposizione negli anni passati rispetto alla eccessiva tolleranza non solo della Presidenza del
Consiglio regionale ma soprattutto dell’intera maggioranza, ma questo è un
fatto che in parte abbiamo anche pagato sul piano politico ed elettorale.
Prendiamo anche atto che alcune scelte di estrema tolleranza forse non hanno nemmeno pagato.
D’altronde,
loro sono stati legittimati in modo abbastanza chiaro ed evidente dal voto
elettorale, non ci sono dubbi su questo, per cui avete una maggioranza non solo
in Aula ma fino ad un mese e mezzo fa era abbastanza evidente anche nel popolo,
nella società calabrese. Il dato
elettorale è stato così evidente che non abbiamo dubbi del segnale politico che
i calabresi hanno destinato ai gruppi di
minoranza e al centro-destra.
Rispetto a questa questione e rispetto al Regolamento
che stasera stiamo votando voi ponete questa sera in grosse difficoltà il
Consiglio regionale della Calabria perché andrete, con questo voto,
pesantemente a condizionare il dibattito in quest’Aula
e soprattutto quelli che sono i rapporti tra minoranza e opposizione.
Alcuni esempi: non solo quella drastica visione di
limitare gli spazi per discutere in quest’Aula, ma la
vicenda sulla mozione di fiducia, la vicenda legata alla costituzione dei
gruppi consiliari, quella legata ad altri aspetti normativi hanno pesantemente
condizionato questo Consiglio regionale.
Pertanto a noi spetta il compito – concludo, Presidente
– di riorganizzarci. Approfitto per qualche secondo ancora per parlare della
funzione del ruolo della opposizione nel prossimo futuro. Certo dobbiamo faticare
in quest’Aula non solo nella capacità della proposta
politica nel momento in cui andremo ad affrontare nel merito le scelte che
questo Governo regionale e questa maggioranza faranno nel prossimo futuro, ma
dobbiamo anche attrezzarci oggi che in questo Consiglio regionale, che io trovo
meno libero, meno aperto, imbavagliato rispetto al passato dobbiamo essere
anche in condizioni di rapportarci con la società calabrese che è assolutamente
sensibile a questi temi. Attenzione, in Calabria c’è necessità di dare buon
governo, prospettiva, sviluppo ma è anche una terra abbastanza sensibile
rispetto a quelli che sono i temi del confronto civile e democratico.
Allora alla opposizione forse anche il compito di
trasferire all’interno del territorio calabrese le istanze, le aspettative, le
condizioni di alternanza che dobbiamo creare sin da adesso al Governo di
centro-sinistra che ovviamente aspettiamo puntualmente al confronto nei
prossimi mesi, cercando di ricavare con questo strumento che votate questa sera
quei necessari spazi vitali per poter favorire il dibattito democratico.
Grazie.
PRESIDENTE
Ricordo ai colleghi come col vecchio Regolamento, di
solito, le dichiarazioni di voto devono limitarsi a 5 minuti. Nessuno di noi è
fiscale ma siccome dobbiamo affrontare un altro punto all’ordine del giorno, prego
i colleghi al rispetto del Regolamento.
Ha chiesto di parlare l’onorevole Occhiuto. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ai cinque minuti che il Presidente
ci chiede, sebbene l’argomento che stiamo discutendo non sia un argomento
ordinario, non sia una legge qualsiasi, onorevole Nucera.
Si tratta
del Regolamento ed io intervengo per dichiarazione di voto annunciando il mio
voto contrario a questo Regolamento.
Diceva il
collega Pacenza, all’inizio di questa discussione, “questo è soprattutto il
vostro Regolamento, questo è soprattutto il Regolamento della minoranza” e così
doveva essere. Noi abbiamo sperato, abbiamo preparato tanti emendamenti,
abbiamo chiesto di partecipare alla discussione e abbiamo sperato che la
maggioranza volesse offrirci la possibilità di partecipare a quello che Pacenza
diceva, era soprattutto il nostro Regolamento, quello della minoranza.
Purtroppo
così non è stato perché avete avuto un comportamento
pregiudizialmente ostile alle ragioni della minoranza. Credo che non si parta
col piede giusto, signor Presidente, non è così che si improntano i rapporti
tra maggioranza e minoranza.
Certo avete titolo ad approvarvi questo Regolamento,
avete il titolo ed i numeri per poterlo fare. Però noi, signor Presidente,
speravamo in qualcosa di diverso.
Io ho partecipato all’inizio della scorsa legislatura ai
lavori preparatori dello Statuto in Commissione riforme. E ricordo un episodio
che forse ricorda anche lei.
Io in quella occasione, in una delle primissime riunioni
della Commissione autoriforma eccepii davanti a Chiaravalloti – allora
Presidente della Regione – che il Consiglio doveva essere valorizzato perché è
il luogo della rappresentanza, il luogo dove si formano le scelte politiche in
ragione del rapporto dialettico che si crea tra maggioranza e minoranza.
E Chiaravalloti si inalberò, signor Presidente, perché
disse che la rappresentanza era una funzione che per effetto della legge 1 del
’99 era ormai in capo al Presidente, non più esclusivamente al Consiglio
regionale.
Lei però, onorevole Presidente Bova, in quella occasione
mi diede ragione. Mi disse che era d’accordo che andava recuperata la funzione
del Consiglio come luogo della rappresentanza.
Bene, a me non pare che questo Regolamento vada in
questa direzione. Questo Regolamento, soprattutto nella parte che riguarda
l’uso indiscriminato del potere di porre la fiducia da parte del Presidente è
un Regolamento che quasi quasi chiude il Consiglio
regionale. Che quasi quasi dà al Consiglio regionale
il ruolo di essere solo un votificio dove si
ratificano le posizioni del Governo regionale.
Io che non ho condiviso tante scelte che il Presidente
Chiaravalloti nella scorsa legislatura ha compiuto anche in rapporto al suo
rapporto col Consiglio regionale, avrei sperato – mi avvio alla conclusione,
signor Presidente – che la musica oggi potesse cambiare.
Ho sperato che la sua autorevole Presidenza del
Consiglio, che l’esperienza di Loiero che non è uomo
della politica ma è uomo che si è formato nelle Assemblee legislative, che gli
argomenti e le eccezioni sollevate nel corso degli anni passati da colleghi
come Pacenza o come Michelangelo Tripodi oggi potessero essere utili a scrivere
un documento che recuperasse dignità a questo Consiglio regionale, recuperasse
un ruolo di maggiore valore per questo Consiglio regionale.
Bene, concludo, ho sperato in questo coraggio e in
questa sensibilità istituzionale. Oggi voto no perché sono dispiaciuto di dover
verificare che la mia speranza, evidentemente l’ho riposta a torto.
Vorrei concludere così come dicevo prima. La mia
preoccupazione è che siano cambiati i musicanti, ma che lo spartito rimanga lo
stesso.
Oggi non abbiamo scritto una bella pagina come Consiglio
regionale. Ci è mancato il coraggio e siamo stati soggetti al governo del
Presidente più di quanto fosse avvenuto nella precedente legislatura.
Oggi questo Consiglio regionale ha cominciato male. Mi
auguro che nel corso di questa legislatura sappia recuperare maggior coraggio e
sensibilità in ordine ai problemi della rappresentanza, ai problemi della
valorizzazione di quella che è la discussione politica che in quest’Aula si deve svolgere. Grazie.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.
Signor
Presidente, vorrei sommessamente
ristabilire quanto meno due ragioni di verità.
La prima:
non l’abbiamo inventato noi che questa legislatura si trovasse col nuovo Statuto già approvato senza Regolamento.
Questo
non è un fatto di poco conto ma che è maturato dentro i processi politici,
perché ad un certo punto è intervenuta la fine della legislatura.
Quindi,
mi pare strano poter immaginare che questo consesso potesse lavorare col nuovo Statuto in vigore e col vecchio Regolamento.
Qui non
c’è un accanimento della maggioranza, ma c’è un fatto dovuto. E, poi,
lasciatemelo dire: ieri sera nella sottocommissione votata dal Consiglio
regionale, proposta dalla minoranza – ricordo che ha proposto l’onorevole
Gentile l’istituzione della sottocommissione –della opposizione non c’era
nessuno, non c’era nessuno!
Nonostante
questo, noi abbiamo lavorato a costruire contatti, interlocuzioni, non ci siamo chiusi e abbiamo sbattuto la porta perché
questo non corrisponde alla verità.
Seconda questione: onorevole Presidente Fedele, lei
stasera per le dichiarazioni che ha fatto mi permetta – cito lei perché nella
passata legislatura è stato il Presidente di questo consesso – ho l’impressione
che si iscrive alla categoria dei pentiti politicamente.
Perché? Perché il Regolamento trova il suo fondamento
costante nello Statuto, non avete eccepito una sola volta il contrasto tra lo
Statuto e il Regolamento.
Se oggi riscontrate limiti che possiamo anche
eventualmente condividere, quei limiti non stanno nel Regolamento ma
eventualmente nello Statuto. Lo Statuto lo abbiamo votato tutti e riconosciamo
il percorso dello Statuto.
Allora, onorevole Occhiuto, a proposito della fiducia.
Si è riproposto l’articolo dello Statuto– copia che
non aggiunge e non toglie una virgola – e si dice che si è chiuso il Consiglio
regionale. Ma se si è chiuso, si è chiuso con quella impostazione non col
Regolamento.
E poi il dissenso è stato concentrato fondamentalmente
su due questioni. Sulla fiducia ho già detto.
Sulla organizzazione dei gruppi. Vi pare che possa
essere questo un dissenso che ha portato qualcuno, come l’onorevole Nucera, a
dire che stasera si scrive una pagina nera, che da questa parte c’è una
maggioranza insensibile e che lui parlerà con i calabresi? Mi auguro che ci
parli con i calabresi, ci mancherebbe. Prima di tutto ci parleremo noi con i
calabresi.
Un altro punto che voi nella passata legislatura – che
noi abbiamo condiviso – avete assunto è che le regole non possono impedire o
ostacolare a chi governa di esercitare quell’esercizio
e alla opposizione di esercitare altrettanto legittimamente la sua funzione.
Se poi il problema diventa la necessità di riorganizzare
e razionalizzare meglio i lavori del Consiglio, penso che in questa direzione
sia proprio la opposizione a ricavarne un maggiore beneficio.
Penso, invece, che stasera abbiamo proposto le
condizioni che non sono quelle della maggioranza ma sono le condizioni per gli
strumenti di cui oggi il Consiglio regionale dispone - ed è fondamentalmente lo
Statuto - adeguando al nuovo Statuto il Regolamento e dando la possibilità di
una interlocuzione positiva e feconda.
Noi né condividiamo proclami, né tanto meno enfatizziamo
perché per a chi ha passione di lettura, basterebbe fare il raffronto tra gli
emendamenti che la maggioranza ha posto ed il testo originario per rendersi
conto che l’ossatura, l’architettura, la struttura del Regolamento è la
struttura che proviene dalla vecchia impostazione che ha prodotto la proposta Bova-Naccarato-Pezzimenti, che oggi diventa la proposta
originaria del Presidente Bova perché gli altri non ci sono e sul Regolamento
si va avanti in questa direzione.
Quindi, penso che non c’è su questo terreno nessun
elemento di drammatizzazione politica.
Poi la sfida sul fare. Io penso che la sfida che
possiamo raccogliere tutti è quella del fare. Dentro il fare, penso che ci sono
le condizioni per la maggioranza prima e per la opposizione poi di attivare
tutti gli strumenti che sono consoni ad un consesso di questa natura.
PRESIDENTE
Ha chiesto di parlare l’onorevole De Gaetano. Ne ha
facoltà.
Credo, colleghi, approvando il Regolamento non dobbiamo dimenticare come è nato e che soprattutto è figlio di uno Statuto. Come sapete bene, il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto.
Lo diceva molto bene il collega Pacenza, quando ricordava che questo Regolamento che è stato concepito nella scorsa legislatura nella stragrande maggioranza è stato portato avanti anche dai colleghi dell’attuale opposizione.
Quando si dice che questo Regolamento oggi è stato stravolto, io vorrei ricordare sommessamente e vorrei chiedere ai colleghi della minoranza quali sono i punti in cui è stato stravolto questo Regolamento.
Ho visto in quest’Aula oggi due punti su cui i colleghi della minoranza hanno fatto una grande opposizione e hanno richiesto con forza che venisse cambiato questo Regolamento.
Il primo punto riguarda la questione della composizione e del riconoscimento dei gruppi consiliari.
Si è fatta qui una battaglia affinché si riconoscesse al
candidato Presidente della coalizione perdente la possibilità di costituire
gruppo consiliare.
Qui vorrei ricordare che il candidato Abramo in campagna
elettorale ha impostato molta della sua campagna elettorale sulla critica dei monogruppi.
Questo è un dato che io vorrei sottolineare e sottoporre
alla vostra attenzione perché non si può dire in campagna elettorale
“eliminiamo i monogruppi che sono uno spreco di
risorse dei calabresi” e poi venire in Consiglio regionale a chiedere un monogruppo.
Anche perché credo che sarebbe molto più giusto e
corretto che al gruppo possano accedere altri partiti che oggi non sono
rappresentati.
In questo Consiglio regionale ci sono due partiti
nazionali - i Comunisti italiani e Italia dei Valori - che oltre ad avere
parlamentari europei, nazionali…
PRESIDENTE
Onorevole De Gaetano, cinque minuti…
Sto chiudendo.
Dicevo, parlamentari europei, nazionali, hanno soprattutto
e questa è la cosa più importante decine e decine di circoli, di militanti.
Sono presenti in tutte e cinque le province calabresi senza aver la possibilità
di far gruppo.
Credo che questo dovremo cambiare nello Statuto che voi
avete votato e che il gruppo di Rifondazione comunista non ha votato nella
scorsa legislatura.
Sulla questione di fiducia e chiudo, signor Presidente.
E’ una cosa che avete messo voi nello Statuto e noi siamo stati contrari.
Io sarei favorevole se tutti siamo d’accordo anche a
rivedere questo, ma nello Statuto non nel Regolamento che non può essere in contrasto
con le norme dello Statuto.
Credo – concludo – che sicuramente il ruolo del
Consiglio regionale deve essere importante e chi vi parla, il gruppo di
Rifondazione comunista, ha questo come bussola nella sua azione politica.
Credo che il Presidente Bova dall’alto della sua
intelligenza e della sua esperienza politica sarà garante di questo e noi
saremo in ogni caso a tutelare affinché questo sia rispettato in questo
Consiglio regionale.
Per tutti questi motivi dichiariamo il nostro voto
favorevole a questo Regolamento.
PRESIDENTE
Pongo in votazione il Regolamento interno del Consiglio
regionale nel suo complesso e per come emendato.
(Il Consiglio approva)
(E’ riportato in allegato)
Il
successivo punto all’ordine del giorno recita: Disegno di legge numero 1/8^ di iniziativa della Giunta regionale,
recante: “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”.
L’onorevole Pacenza, relatore, ha facoltà di svolgere la
relazione.
Signor
Presidente, Presidente della Giunta, signori consiglieri, anche questo punto
all’ordine del giorno, che è la proposta di legge di iniziativa della Giunta
regionale, per come ha deliberato il Consiglio regionale nella seduta
precedente è stato oggetto di una fase istruttoria che ha visto impegnata la
Conferenza – sia pure ancora non formalmente costituita – dei capigruppo
consiliari e successivamente della
sottocommissione che era incaricata di ragionare sia sulla proposta di
Regolamento che su questa proposta di legge.
Quindi
c’è stata una discussione, ci sono stati approfondimenti, c’è stata anche
l’opportunità di audire in sede istruttoria il
rappresentante del Governo regionale.
Perché
questo disegno di legge? Il disegno di legge diventa per quanto è
avvenuto in questi mesi uno strumento di necessità altro che una rivincita o un
atteggiamento persecutore.
Un disegno di legge di necessità che si pone
al primo comma l’obiettivo di darsi delle regole. Vorrei anche qui richiamare
il fatto che in queste settimane anche sulla stampa si è discusso molto in
riferimento alla cosiddetto legge Frattini.
Vorrei
ricordare – non è questo il nostro riferimento – che in materia di personale e di organizzazione le Regioni hanno potestà autonoma. Non siamo
nemmeno nella fattispecie della legislazione concorrente.Quindi
si pone la necessità di mettere in campo uno strumento legislativo di garanzia
che impegna prima di tutto chi governa oggi. Chi governa oggi, quando si
appresterà alla verifica del mandato elettorale sa già da oggi che non potrà
esercitare – lasciatemelo dire – in alcune circostanze in modo volgare e
brutale l’esercizio del potere.
Di questo
si è trattato in questi mesi, si è trattato di questo in un modo assolutamente
inaccettabile. I calabresi lo sanno: si
sono esercitati poteri persino dopo l’esito elettorale.
Ci sono stati atti di nomina e di contratti e ce lo ha
ricordato lo stesso Presidente della Giunta regionale nella passata seduta di
Consiglio a proposito della vicenda della sede della Giunta regionale.
Cioè, ci sono certezze di un uso distorto, clientelare,
di un abuso dentro l’esercizio dei poteri di governo che, ripeto, sono andati
ben al di là persino dopo l’esito elettorale del 3 e del 4 aprile.
Si sono prodotte obbligazioni, si sono accesi rapporti,
si sono messe in campo una serie di iniziative.
Scusatemi la genericità ma nessuno può dire di quanti
contratti si tratta, di quante nomine si tratta perché, per esempio, si è
contravvenuto anche agli obblighi della legge 39 che in materia di nomina
prevede l’archivio ed il censimento dei soggetti nominati.
In questa Regione non si sa quanti sono, chi sono, per
conto di chi sono ed in tante circostanze dove sono i rappresentanti del
Governo regionale a prestare funzioni in comitati, commissioni, rappresentanti
del Governo regionale all’interno delle situazioni più disparate.
Guardate, questo è tanto vero che il Governo regionale è
stato costretto ad indicare nel comma 4 dell’articolo 1 di far obbligo ai
dirigenti responsabili di dichiarare la presenza di rappresentanze all’interno
di quella unità operativa perché non c’è certezza. Non si sa quanta gente c’è
in giro per conto della Regione.
Quindi, capite che su questo terreno non c’è un
approccio per quanto ci riguarda che può essere racchiuso dentro l’espressione
dello spoil system. In tante
circostanze non si conosce nemmeno dove sta perché è questo il dato vero, non è
una invenzione della maggioranza, non è una invenzione della Giunta regionale.
Ripeto che è così vera e così pregnante l’osservazione
che facciamo che al comma dell’articolo 1 si impegnano i rappresentanti, i
dirigenti di quei settori, di quei servizi, a segnalare alla Presidenza della
Giunta regionale la presenza di rappresentanti per conto della Regione.
Che dire anche di alcune situazioni estremamente
significative? Mi viene in mente l’Arpacal,
un’agenzia strategica all’interno di questa Regione e con un direttore generale
nominato a marzo con contratto quinquennale fino al 2009.
Mi viene in mente la vicenda della Sacal
di Lamezia Terme. Il rappresentante della Regione
dentro, anche qui, un’azienda strategica. L’aeroporto internazionale di Lamezia Terme è un punto di eccellenza di questa regione.
Il rappresentante di questa Regione è stato indicato il
19 di aprile da parte del vecchio governo regionale.
Quando si è trattato a fine aprile di chiedere al
Presidente di quella società di soprassedere perché la Regione, il nuovo
governo regionale non era nelle condizioni di avanzare una proposta, il
Presidente Loiero si è sentito rispondere “ma noi una
proposta già l’abbiamo perché ci è stata notificata il 19 di aprile”.
Ecco, io non voglio fare volutamente, per scelta un ragionamento
che tenta di fare la lista ma, attenzione però, nessuno pensi di diventare o di
poter svolgere la funzione di agnello sacrificale in questa partita perché si è
andati al di là di qualsiasi regola e si è andati molto al di là del principio
fondamentale della corretta e sana amministrazione.
Si è fatta, cioè, una operazione che ha prodotto danni
seri verso la Regione, che sicuramente si troverà anche nei prossimi mesi a far
fronte a fatti di questa natura.
Chiudo. Dicevo che è così convinto il nostro
ragionamento che questo vincolo della decadenza automatica delle nomine
effettuate a ridosso della competizione elettorale, noi non l’assumiamo per
oggi per quello che è avvenuto ieri ma l’assumiamo anche per la scadenza che ci
sarà domani.
Questo anche in un rapporto di trasparenza perché, per
esempio, si sono accese interlocuzioni e rapporti anche con soggetti terzi, con
professionisti, con rappresentanti.
Oggi diventa certo un dato: che tutte le nomine assunte
entro gli ultimi 9 mesi di attività di governo, alla data della scadenza della
funzione del mandato decadono automaticamente.
Ed io vorrei, anche qui, dire a qualcuno della minoranza che in questi giorni ha tentato di presentare questo come un provvedimento di arroganza da parte del governo regionale, che abbiamo avuto voglia nella passata legislatura di chiedere l’elenco delle nomine di questa Regione! Si è chiesto per decine e decine di volte di avere una ricognizione sulla rappresentanza della Regione e un tentativo legislativo che era stato fatto…
(Interruzione dell’onorevole Fedele)
nella precedente legislatura, è poi naufragato in Consiglio perché la
maggioranza di allora non ha inteso assumerlo.
Allora, questo dato che oggi si propone, quello di indicare ope legis la decadenza con lo scadere del mandato elettorale di tutte le nomine assunte.Ci sono altri commi all’interno del disegno di legge che riguardano anche questioni antiche come quella, per esempio, dell’Avvocatura rispetto alla legittimazione del mandato rispetto alla costituzione in liti attive e passive della Regione, e anche questa è una vicenda drammaticamente nota che rischia di produrre seri danni verso la Regione, considerato che in questi anni si è aperto un percorso molto delicato rispetto ai poteri autorizzativi, rispetto anche al vecchio Statuto e al vecchio Regolamento.
Ci sono, poi, emendamenti che
riguardano anche alcune questioni aggiuntive
che sono state poste e verranno sottoposte al parere dell’Aula, che tentano anche da questo punto di vista
di dotare la Regione di qualche strumento in
più – penso alla verifica delle aziende sanitarie
rispetto all’andamento di bilancio trimestrale, per come prevede anche qui la
legge Finanziaria nazionale, quindi
non ci inventiamo nulla, ma c’è solo un recepimento
di una norma nazionale che proviene dalla legge Finanziaria 2005 e poi ci sono tre emendamenti rispetto al
contrasto eventuale tra il Regolamento approvato qualche minuto fa e la
legislazione che, eventualmente, dovesse contrastare con il nuovo Regolamento.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Fedele.
Per quanto mi riguarda, i tempi che avete stabilito col nuovo Regolamento non mi creano nessun problema perché io, per mia abitudine, non ho mai parlato molto, quindi non era questo il problema. I problemi credo all’interno di quel Regolamento sono altri.
Prima di entrare nel merito, brevemente – e mi fa piacere che è in Aula, anche
se non è al suo posto, l’onorevole Presidente
Bova – volevo dire un’altra cosa che ho già detto la scorsa volta nella scorsa
seduta del Consiglio regionale: questo metodo di inserire questa
legge in questo modo, una legge di questo tipo in questa maniera
solo per guadagnare una settimana,
perché il Regolamento – l’avevamo detto la settimana scorsa, adesso lo
possiamo dire con certezza
– è stato approvato, quindi si trattava solo
di perdere un’altra settimana
per fare le Commissioni…
Se l’avessimo
fatto noi, abbiamo avuto prove per cose anche di
minore entità, il minimo che l’attuale maggioranza, nel caso fosse stata opposizione, avrebbe potuto fare – e
su questo sono certo al 100 per cento – sarebbe stato quello di occupare
l’Aula, perché è stato un atto veramente di imperio e mi dispiace che il
Presidente Bova, che ha sempre salvaguardato, nella scorsa legislatura in modo
particolare, giustamente, il Consiglio regionale rispetto alla Giunta, perché
la Giunta è una cosa, il Governo è una cosa, il Consiglio regionale è un’altra,
questa volta – non so come, non so perché – si sia fatto convincere – perché
non credo ci siano altre motivazioni – nel portare quell’ordine
del giorno e farcelo votare ed inserire, quindi, questo provvedimento di forza,
quando questa necessità non c’era. Si trattava solo di aspettare quindici
giorni massimo, anche meno, quindi da parte nostra non ci sarebbe stato nessun
problema.
Io mi auguro che episodi di questo tipo non si debbano
più ripetere, perché indubbiamente, allora, significa veramente che quello che
dicevate alcuni di voi, perché alcuni sono nuovi e non c’erano, quando eravate
seduti sui banchi, solo qualche mese fa, certamente non era quello che
pensavate, ma era tutt’altra cosa.
Se il rispetto delle regole ci deve essere, ci deve
essere per tutti, e il Presidente del Consiglio questo lo deve sapere perché
più volte, in qualche occasione, lui stesso ha richiamato me su alcune cose,
cose che noi di questo tipo, fino a questo punto, non siamo arrivati a fare:
inserire un progetto di legge in questo modo con questa forza, la forza dei
numeri, che giustamente avete, e ci fa anche piacere, i cittadini vi hanno dato
questo mandato, nessuno lo nega, come diceva prima l’onorevole Dima, però non
sono questi i metodi e le maniere.
Se si dovessero presentare occasioni di questo tipo
ancora una volta, vuol dire che, siccome siamo stati a scuola anche vostra
negli anni scorsi, sapremo come regolarci e useremo gli stessi metodi, né più
né meno, di quelli che voi avete usato la scorsa volta.
Intanto, adesso, per entrare nel merito di questa legge,
dico subito che, per quanto mi riguarda, personalmente sono favorevole allo spoil system, ma non ora che sono
all’opposizione, lo sono sempre stato, sia in maggioranza che all’opposizione,
perché sono convinto che chi vince le elezioni deve governare assistito anche
da una squadra di tecnici, di esperti, di direttori generali di competenza, ma
anche di propria fiducia, perché poi, quando è chiamato a rispondere ai
cittadini, dopo un mandato, di quello che è stato fatto, la sola responsabilità
non può essere data al politico, come spesso avviene, ma anche ai tecnici. Se i
tecnici non sono di comprovata esperienza, ma – ripeto – anche di fiducia,
certamente uno non può raggiungere quegli obiettivi che sicuramente si era
prefissato.
Quindi anche questo, per quanto mi riguarda, è giusto.
E il fatto che qualcuno, in quest’Aula,
abbia voluto solo lontanamente paragonare questa specie di legge alla legge Frattini, mi fa dire che questo nome non si debba nemmeno
pronunciare rispetto a questa legge, perché è una legge che non ha niente a che
vedere con quella, non è un esempio, non è nemmeno una brutta copia, nemmeno un
surrogato, è un’altra cosa, partorita da qualche solerte nuovo dirigente o
funzionario della Giunta regionale che molti assessori, nemmeno in Giunta,
hanno avuto modo di vedere e di leggere, l’hanno approvata, perché qualche
esperienza in Giunta ce l’ho pure io e molte leggi, molte delibere non sempre
si riusciva a vederle bene o a leggerle bene, nella prima seduta, mettendo
tutto e il contrario di tutto.
Ripeto, pur essendo d’accordo – lo confermo e lo
confermerò anche in avanti, tanto è registrato – sul fatto che lo spoil system sia necessario e giusto, cosa
diversa è una legge di questo tipo che avete fatto.
Intanto, solo brevemente, quando si parla di una
retroattività di nove mesi, nove mesi prima della scadenza delle elezioni, un
Governo regionale è nel pieno dei propri poteri e quindi credo che sia non solo
eccessivo, ma veramente mi viene il dubbio sul perché si siano messi nove mesi,
potevano mettere dodici, a questo punto. O, ancora, certamente, oltre che i
nove mesi, la cosa più grave, secondo me, il fatto che non si dia alcuna possibilità
a nessuno degli interessati – e non sono solo i direttori generali, ma si
arriva ai direttori generali, anche chi pulisce le strade, chi lava le
macchine, chi è un bidello, chiunque abbia avuto a che fare con la Regione
rientra in questa legge, cioè può essere decapitato.
Dicevo, non solo nove mesi, ma poi senza nessuna chance:
può aver fatto bene, può aver fatto male, può aver creato danni irreparabili –
e qualcuno l’ha fatto – alla nostra Regione, può aver fatto cose egregie per
questa Regione, questi devono essere decapitati – perché il termine è questo –
in barba al diritto, in barba al fatto che c’è chi ha dei contratti, che non so
in che modo vengono risolti, anche se poi dice “conseguenti rapporti di natura
patrimoniale sono risolti di diritto”. voglio dire, qui siamo capaci di fare
tutto, anche il diritto di qualunque tipo viene messo sotto i piedi, cioè ormai
le leggi nazionali, internazionali non esistono. Il Consiglio regionale della
Calabria, dall’alto della sua sovranità, decide e dice “aboliamo di diritto
contratto, nomine, tutto”!
Io credo che su questo ci sarà un contenzioso che non so quali e quanti danni, non solo economici, porterà all’ente della Regione e alla Regione Calabria.
Una serie di cose, poi, molte nomine fatte per legge e
con legge vengono automaticamente azzerate.
Io credo che in nessuna legge dello Stato e di altre
Regioni ci sia una terminologia tale, quindi vi pregherei, in qualche modo,
nell’interesse della Regione, non certamente nostro che siamo all’opposizione,
di vedere e rivedere alcune di quelle cose scritte qui, io dico in fretta e da
qualche solerte funzionario regionale che, in questo momento, è dietro la vostra
porta, ma qualcuno che forse lo stesso era anche dietro le nostre porte, perché
poi alla fine sono anche curioso e mi auguro che facciate presto questo spoil system, anzi prestissimo, perché sono
convinto che il 60-70 per cento – e credo sono in difetto – saranno gli stessi
di quelli che ci sono ora, perché poi quelli che noi vediamo adesso dietro le
vostre porte erano gli stessi che erano dietro le nostre porte.
Cioè, al di là di un 20 per cento che ci potrà trovare
nuovo, i calabresi siamo questi, la gente è questa, i dirigenti sono questi, i
direttori generali sono questi, in tutti gli ambiti i direttori generali. Io
sono convinto che il 60-70 per cento potrà cambiare ufficio, ma saranno sempre
gli stessi. Quindi, sicuramente, allora avrete da spiegare il perché hanno
fatto male, se poi li andrete a riconfermare.
Ripeto, vedendo in qualche occasione, anche qui al
Consiglio regionale, chi è dietro la porta dell’attuale maggioranza, erano gli
stessi che fino a ieri erano nel mio ufficio, accanto al mio ufficio che
aspettavano di parlare con me o col collega Nucera o col dottore Morelli,
allora dottore, adesso consigliere regionale. Non credo non ti sia capitato,
caro Franco, di vedere di queste persone. O all’assessorato all’agricoltura,
dove adesso c’è l’onorevole Pirillo, per molte
persone non riesce a capire, ma dice “ma questi erano con Dima, adesso come mai
sono qui?”, voglio dire che si crea questo problema, ma queste cose sono di
ordinaria amministrazione.
Vedrete che in una prossima seduta, dopo le nomine che
andrete a fare, fra un po’ di mesi, vi faremo nomi e cognomi di tutti quelli
che erano nella passata maggioranza in posti apicali e che adesso continueranno
ad essere in questa attuale maggioranza. A noi fa piacere questo, perché molte
di quelle scelte che avevamo fatto sono scelte fatte bene, non potrete poi dire
il contrario, quindi andremo a vedere anche queste cose, però, al di là di
tutto, credo che veramente ci siano molti princìpi
che in questa legge, dico fatta in fretta per non dire altro, raffazzonati e
contro il diritto.
Se questo non si vuole capire, voi andate avanti per la
vostra strada. Abbiamo, tanto per perdere tempo, fatto alcuni emendamenti noi
dell’opposizione, perché chiaramente si fanno solo per perdere tempo, è un po’
il nostro ruolo, non ci sono problemi, abbiamo avuto già la prova, la
dimostrazione quando si è trattato del Regolamento, figuriamoci poi quando si
tratta di una legge come questa!
Mi auguro che, avendola approvata, riuscirete a fare quello che avete in mente, a modificare tutto, a cambiare tutto. A noi farete una cortesia, così poi non avremo alcuna responsabilità nel dire “questi erano dirigenti o persone che appartenevano alla nostra area”, li avete messi voi, i cittadini giudicheranno. Certo, mi viene anche difficile da capire come, con una legge di questo tipo, si possano anche abrogare leggi fatte da un Parlamento – intendo il “parlamento” della Regione Calabria – perché secondo quello che prevede la legge Frattini, quella vera, legge Frattini con nome e cognome, Franco Frattini, quella è un’altra cosa, non mi sembra – mi pare, non sono esperto in diritto – che le nomine fatte dal Parlamento nazionale vengano abrogate con la legge Frattini. Ma no, può anche essere, però questo non mi sembra che quella legge lo preveda, cosa che prevedete voi; anche nomine fatte per legge e con legge dal Consiglio regionale, stando a questa fattispecie – non so come devo chiamarla – di legge decadono.
Qui ci vorrebbero gli esperti non solo i consiglieri regionali, come è previsto nel nuovo Regolamento, per vedere come è fatta, altro che, ci vorrebbe una squadra, non solo di consiglieri regionali, ma di esperti costituzionalisti per vedere quali e quante incongruenze ci sono in questa legge.
Voi andate avanti, non ci sono problemi, noi faremo la nostra parte, piccola, però è giusto che queste cose le diciamo, cose delle quali siamo convinti, sulle quali nessuno ci può smentire. Voi andrete avanti, approvate questa legge, andate avanti con le nomine, da quel punto di vista fate bene perché – ripeto – chi governa deve governare, ma le nomine dei dirigenti, dei direttori generali, degli apicali, non nomine anche di uno che passava per caso sotto il palazzo della Giunta e poi è stato chiamato a prendere un caffè e questo viene anche decapitato perché si è permesso di entrare dentro quello che si può chiamare il palazzo della Giunta regionale! Questo credo che sia veramente eccessivo.
Forse molti di voi colleghi non l’hanno nemmeno letta questa legge, nemmeno gli assessori l’avevano vista bene sicuramente quando l’hanno approvata. Mi auguro che non come emendamenti nostri, perché sarebbe illusorio, ma con emendamenti vostri voi stessi riusciate a migliorarla e a renderla una legge con la “l” minuscola almeno, non una legge della quale l’intero Consiglio regionale della Calabria si debba vergognare.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Morelli.
Già 173 anni fa – e questo mi riporta la memoria nel 1832 – uno statista americano (Marcy) coniava il neologismo che, praticamente, diceva “to the victor belongs the spoil”, cioè – traduco per me – “dopo la vittoria, l’azzeramento”! Questa sera, evidentemente, l’azzeramento si riferisce al principio inerente quello che chiamiamo il cosiddetto spoil system.
Non mi permetto di entrare in alcuna valutazione di natura politica, ne avremo tempo e modo, ma
sarebbe interessante conoscere tutti questi elenchi di cose fatte, aberranti,
sarebbe molto interessante – credo – per il popolo calabrese. D’altra parte,
però, esiste il Bur, esistono tanti strumenti, tante
situazioni informative che possono affermare queste aberrità
che ci sono state, da lanciare così, molte volte l’ombra del sospetto è molto
più pericoloso che inquinare la stessa vita politica.
Ecco
perché, poi, si sente spesso dire che la politica è cosa non buona. Invece la
politica è una cosa diversa: l’onorevole Pacenza, l’onorevole Pirillo, voglio dire tutti gli onorevoli colleghi sanno che
la politica punta ad essere servizio, sanno come fanno ogni giorno, come tutti
noi – credo, ritengo, spero e mi auguro – facciamo solo nell’esclusivo
interesse degli altri.
Errare
humanum est, perseverare est diabolicum, e proprio perché, personalmente – e
mi riallaccio a quello che diceva il Presidente Fedele – sono perfettamente
convinto che lo spoil system debba
essere adottato, applicato e concretato, proprio per questo ho studiato, perché
è mio vivo desiderio formulare delle precise osservazioni in merito a
contributi da dare per migliorare, per portare ad una maggiore compiutezza la
stessa legge e per non correre il rischio, evidentemente, di trovarci o di far
trovare l’assise regionale, la maggioranza e noi minoranza di governo davanti
ad ingenti danni patrimoniali.
Per
esempio, l’istituto delle dimissioni, da noi, non è molto conosciuto, anche se
l’onorevole Pacenza deve sapere che ci possono essere casi in cui ci sono delle
dimissioni, cioè quando ci sono dei rapporti fiduciari: evidentemente, se uno
ha l’animus della lealtà istituzionale, va nel rapporto istituzionale di
riferimento e rimette il mandato. Questo istituto da noi non esiste, purtroppo.
Così
come, per esempio – mi permetto di fare questa piccola chiosa – coloro i quali
sono stati o rappresentano la Regione in enti subregionali
– penso, per esempio, perché mi viene di fronte, all’assessore onorevole Pirillo, ai consorzi di bonifica – sono di emanazione
diretta, fiduciaria, per cui possono essere revocati in qualsiasi momento, in
qualsiasi siffatta situazione, senza dover incorrere in avvio procedimentale.
Per
questo ho studiato, perché credo nella legge dello spoil
system e mi permetterò di attrarre la vostra attenzione su queste norme,
atteso il rilievo assunto dagli interessi dalle stesse disciplinati, perché
ricordo a me stesso che il primo comma – ricordo, ripeto, a me stesso – è volto
a disciplinare i criteri di nomina degli organi di vertice e dei componenti o
dei rappresentanti della Regione nei vari organismi istituzionali e societari,
dettagliatamente individuati dall’articolo 1, sancendo la decadenza di tutte le
nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti
la data delle elezioni e successivamente a tale data con risoluzione di diritto
dei conseguenti rapporti di natura patrimoniale.
Ricordo,
ulteriormente, a me stesso che il comma 3 è volto ad estendere in via
transitoria quanto testé sancito dal comma 1 alle nomine conferite, rinnovate o
comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o,
successivamente, fino all’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della
Regione.
Infine,
i commi 5 e 7 sanciscono la decadenza di diritto di tutti gli incarichi
dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria alla data di
proclamazione del Presidente della Giunta, con cessazione di efficacia di tutti
i relativi contratti a tempo determinato stipulati.
Ecco, mi sono fermato a studiare solamente questi piccoli articoli e commi, perché sebbene la relazione del progetto citato giustifichi la necessità di emanare dette disposizioni per rafforzare e responsabilizzare l’azione di governo dei nuovi organi istituzionali, risulta alquanto evidente l’errore di prospettiva, nonché un’alterata percezione di quei princìpi e di quei vincoli che il nostro ordinamento, e segnatamente la nostra Carta costituzionale, perentoriamente esigono per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Nella suddetta relazione – e su questo plaudo veramente al relatore Pacenza e
all’esecutivo per la celerità con la quale hanno inteso investire il Consiglio di siffatta
problematica – si richiama l’istituto dello spoil system, giusta il quale estendere anche alla nostra organizzazione amministrativa il senso del vetusto brocardo simul stabunt simul
cadent, ovvero ancorare la permanenza dei dirigenti nominati alla permanenza
degli organi politici nominanti.
Per
questo ricordavo William Marcy, quando appunto diceva
nel lontano 1832 che alla vittoria segue l’azzeramento. Ed è giusto, logico,
naturale, indispensabile, necessario, ma evidentemente ci si riferiva ad un processo
di rotazione nei pubblici uffici, quindi giammai legato al merito dell’apparato
amministrativo, bensì alla mera appartenenza ad una stessa compagine politica.
Donde, non era il reale valore professionale a rilevare, ma la mera assonanza o
appartenenza politica.
E’ del tutto evidente che ad una interpretazione di tal fatta non è data dimora nel nostro ordinamento giuridico, caro onorevole Chieffallo, essendo quest’ultimo inderogabilmente vocato non solo a garantire l'imparzialità ed il buon andamento, quanto a preservare la netta separazione tra l'esercizio dell'indirizzo politico e quello gestionale. Quindi divide.
Detto principio di separazione fra politica ed amministrazione costituisce una regola di distribuzione interna delle finzioni attribuite ad amministrazioni pubbliche, da cui deriva che la legittimazione politica abilita all'esercizio di funzioni di indirizzo, cioè di individuazione dei fini, mentre la legittimazione tecnico‑professionale, o per merito, viceversa abilita all'attuazione e gestione di quanto indicato nella giusta sede politica.
Da questa breve premessa mi è dato pervenire all'identificazione di quei profili di illegittimità del testo in commento – e mi permetto, molto sommessamente, di evidenziarli proprio perché, da minoranza di governo di questa assise, ne avverto la necessità e, se mi si consente, il dovere – il quale, infatti, sancisce la decadenza di diritto delle nomine effettuate precedentemente, a prescindere da un obiettivo vaglio delle reali competenze gestionali e della loro effettiva funzionalità rispetto alle esigenze ed alle necessità derivanti da una legittima tutela degli interessi pubblici.
In particolare, ci sono delle macroscopiche illegittimità che connotano dette previsioni, palesemente contrarie a norme, princìpi e valori, da sempre fondamento del nostro ordinamento giuridico. Per esempio, si registra la violazione del primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.
Se il buon andamento postula l'obbligo in capo al dipendente pubblico di esercitare la propria attività in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa, in modo da arrecare il minor sacrificio degli interessi particolari e se il principio di imparzialità esige quel dovuto grado di astrazione e di equidistanza tale da non pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico, risulta alquanto inspiegabile come possano detti valori essere tutelati da una norma che dispone la decadenza da funzioni gestionali, a prescindere da valutazioni professionali legate alla produttività, al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi fissati.
La norma proposta, consentendo alla politica scelte per le quali non è prevista alcuna motivazione, in realtà sortisce la possibilità di revocare gli incarichi in via del tutto arbitraria, al solo fine di, forse, ridistribuirli a dirigenti e professionalità di prim’ordine, ma forse nell’ottica di affidarli a personalità e professionalità ritenute più affidabili dal punto di vista della consonanza politica, perché è vero che anche questo si fa per il futuro, ma… E qua mi viene in mente un piccolo inciso, la battuta del tiranno di Siracusa, mi dispiace che il collega Occhiuto se ne sia andato, allora lo dico a me stesso perché inizio a volermi bene. Il tiranno di Siracusa muore, tutta la città gioisce, esulta, alla fine c’è una vecchietta lungo le strade, passa qualcuno di là e le dice: “Scusa, perché non sorridi anche tu perché è morto il tiranno?”. E rispose: “Questo tiranno lo conoscevo, non so quello che viene!”. Ma questa è un’altra storia, è storia che appartiene forse più alla minoranza di governo che ad altro, onorevole Chieffallo.
Parimenti, però, si determinerebbe il pericolo che i medesimi dirigenti siano indotti ad operare al fine di un improprio gradimento politico e non di un'imparziale gestione dei fini del buon andamento amministrativo. Questo è il rischio che si corre. Peraltro, in tal modo, l'organo politico si approprierebbe indebitamente di un'anomala potestà gestionale, per nulla giustificata dal nostro ordinamento ed affatto bilanciata dalle correlative responsabilità amministrativo‑gestionali che, comunque, continuerebbero a permanere in capo al dirigente.
Si consumerebbe, in altri termini, ciò che di sovente viene definita la cosiddetta fidelizzazione di fatto dell'organo gestionale all'organo politico in carica, annullando qualsivoglia discrimine tra l'attività di indirizzo politico‑amministrativo e l'attività gestionale stessa.
Da ciò ne conseguirebbe la certezza che gli stessi organi gestionali, anziché operare – così come è sancito dall’articolo 98, primo comma, della Costituzione – al servizio della Nazione, riferendosi alla Costituzione, ma nella fattispecie la Regione, opererebbero al servizio di interessi politici di parte, secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Regione e non della parte politica.
D’altra parte è evidente – per quel poco, evidentemente, che dal punto di vista giuridico conosco – la violazione degli articoli 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, per violazione del diritto all'affidamento del cittadino nonché del principio di stabilità dei contratti individuali dei rapporti di lavoro, soprattutto a tempo determinato.
La norma oggetto di proposta, infatti, prevede un illegittimo meccanismo di destituzione automatica della figura gestionale, a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e delle capacità professionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in assenza di motivazioni di sorta, di guisa che i dirigenti non potrebbero riporre e non porrebbero affidamento nel contratto stipulato con la Regione, subendo un trattamento decisamente vessatorio e deteriore rispetto a quello, in genere, riservato agli altri lavoratori pubblici e privati.
In altri termini, la decadenza sancita avverrebbe in carenza assoluta di motivazione, senza alcuna garanzia procedimentale o di contraddittorio – forse è opportuno prevedere un avvio di procedimento nei confronti di chi si ritiene di dover, giustamente, rimuovere per inadeguatezza, per inefficienza, per inefficacia o perché agisce in malafede o perché agisce contro e rema, come si suol dire, contro – ma prevedere questo consente la mancanza di un nocumento economico a carico della Regione, ma, viceversa, un nocumento a carico di professionisti, magari di prim’ordine, i quali, nello stipulare contratti di lavoro con la Regione Calabria, non è da escludersi, per esempio, che abbiano parimenti rinunciato ad ulteriori ed analoghi incarichi professionali con differenti soggetti istituzionali e forse anche con una maggiore redditività economica.
Del resto, è assolutamente ingiustificato prevedere disposizioni normative che retroattivamente incidano su rapporti giuridici già consolidati, pregiudicandoli, in spregio a quello che un noto costituzionalista (il professor Lavagna) definisce teoria dei diritti quesiti, nel senso di diritti acquistati definitivamente.
Peraltro, è la stessa Corte costituzionale che, al riguardo, invita il legislatore ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici, intesa come uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. La irretroattività della legge è sancita, in ogni caso, dal nostro ordinamento, in specie dall'articolo 11, primo comma, delle Preleggi, secondo il quale: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Avallare il progetto di legge in discussione sic et simpliciter, quindi, consente all'amministrazione regionale di porre nel nulla, mediante legge, contratti di cui la medesima è parte, significherebbe consentire un uso dello strumento legislativo secondo convenienza, a discapito del professionista, del lavoratore, cui non verrebbe, peraltro, corrisposta alcuna misura di indennizzo o di reale compensazione.
Inoltre, la suddetta assenza di motivazione e di garanzie di avvio del procedimento inciderebbe sul diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro stesso, ledendolo, in violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione.
Quanto sinora rimarcato, d’altra parte, trova autorevole avallo tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina. In giurisprudenza, infatti, con una nota decisione dell’8 aprile 2003, la 3277 del Tar Lazio, riferendosi proprio alla legge 145 del 2002, precisa – mi permetto di ricordare – testualmente che il ricambio gestionale “si rende necessario quando, a seguito di una” – ovviamente ponderata – “valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente” – esecutivo, in questo caso – “risulti ragionevole il convincimento” – quindi non è sufficiente il mero sospetto oppure la possibile violazione, in questo caso – “che la sua attività di direzione non sia esercitata con il connotato dell'imparzialità e nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comportano la legittimità e le opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica”, in questo caso, per esempio, dell’esecutivo del Presidente Loiero. La legge non autorizza un gioco al massacro, ma offre un ingegnoso meccanismo di difesa volto a salvaguardare, se correttamente applicato, il principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa.
Per tali ragioni, infatti, il Tar giunge a ritenere valido per il dirigente il binomio “dipendenza funzionale e indipendenza organica” – ripeto a me stesso – dipendenza funzionale e indipendenza organica.
La legge deve necessariamente consentire una valutazione della fiducia degli organi gestionali e non una fiducia o fedeltà politica, così da evitare che gli stessi possano operare come “cunei infedeli al fine di sabotare gli obiettivi politici” del nuovo esecutivo.
In una nuova situazione fisiologica “non vi è” – aggiunge il Tar Lazio – “alcun motivo di procedere al ricambio degli organi di vertice della pubblica amministrazione che diano concreta e coerente attuazione agli indirizzi politici del nuovo, come del precedente Governo”.
Il potere di revoca o sostituzione degli organi gestionali è, dunque, un potere necessario, straordinario ed eccezionale, come tale legittimamente esercitabile – è giusto, doveroso e logico esercitarlo – qualora, in seguito ad un'attività istruttoria svolta in contraddittorio con l'interessato, salvo le libere dimissioni del professionista, emergano elementi certi e oggettivi che avvalorino un sospetto di incapacità o di inottemperanza alle linee ed agli indirizzi politici.
Secondo i magistrati amministrativi, quindi ancora mi permetto di ricordare che la stessa legge 145 del 2005, appunto richiamata dalla relazione del progetto di legge in discussione, mira ad impedire che i dirigenti agiscano nella “logica della interferenza politica nell'esercizio della loro attività esecutiva”.
Il progetto di legge in discussione, a ben vedere –
secondo il mio modesto parere – confligge con quanto
sinora richiamato, rivelandosi un portato normativo censurabile sia sul piano
della legittimità costituzionale per le ragioni suesposte, sia sul piano
dell'opportunità e della correttezza istituzionale, in quanto espressione di
una vera e propria – sembrerebbe
– rappresaglia politica, dall'evidente riflesso – mi auguro e certamente non
sarà così – forse punitivo nei riguardi di chi (non) è stato scelto dagli
avversari politici, ma sicuramente non sarà così. A pensare
male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina!
Approvare siffatta legge così com’è, pur apprezzando, volendo, sostenendo lo spoil system, significa rifiutare la ricerca di un ragionevole equilibrio nei rapporti fra politica e burocrazia, soprattutto significa trasformare il potere di scelta degli organi gestionali in un arbitrio o, per meglio dire, in una sorta di diritto di vita o di morte professionale insindacabile, senza nessuna effettiva garanzia.
La Regione Calabria ha – ripeto – il dovere di dotarsi di una legge – e rinnovo il mio plauso all’esecutivo per la celerità con la quale ha affrontato la problematica – che si ispiri ai canoni di civiltà giuridica, superi gli elementi di conflitto e contraddizione che mi sono permesso di evidenziare solamente per sommi capi, per lo studio fatto e per il dovere che ho nei confronti delle vostre attenzioni e delle vostre intelligenze, ma le contraddizioni emerse valorizzano il merito, la professionalità e non la fedeltà politica, preservano l'interesse della nostra collettività ad un'amministrazione che amministri non ad una captatio benevolentiae, bensì a vantaggio di tutto, indistintamente tutto, il popolo calabrese.
Vedete, onorevoli
consiglieri, per questo motivo mi sono permesso
di addentrarmi in un’analisi tecnica e giuridica, per il rispetto che porto a questa istituzione, per il senso
del Consiglio regionale che ho e che mi hanno trasmesso, per il rispetto delle
intelligenze che mi trovo di fronte, quindi per questo motivo credo, ritengo,
mi auguro e spero – ma questo lo dico per non peccare, evidentemente, di
omissione – che questa legge non passi in questo modo, così come è stata
concepita, ma possa essere studiata, analizzata, migliorata, magari in tempi
non rapidi, ma rapidissimi, non in termini di giorni, ma in termini di ore. Ma
forse la sottocommissione, onorevole Pacenza, non ha avuto – dico forse perché
non ne ho avuto contezza ed è una mia pecca, evidentemente – quell’attimo di studio necessario per contribuire ad una
legge che va sicuramente a migliorare i rapporti tra politica e burocrazia, ma
sicuramente tesi a migliorare il rapporto esistente in questa nostra Regione.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Gallo.
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
credo che occorrerebbe spiegare che la Costituzione della Repubblica italiana prevede che la pubblica
amministrazione non è di proprietà del governo – in questo caso, del governo
regionale –, i suoi dirigenti non vengono scelti in base alla fedeltà alla
linea, ma alla capacità e al raggiungimento dei risultati.
La scomparsa nel disegno di legge di qualsiasi richiamo cogente alla verifica dei risultati dell’attività dei dirigenti al fine di confermare o revocare l’incarico, rappresenta l’esatta identificazione di questo passaggio di subalternità al potere politico.
Vedete, colleghi consiglieri, queste non sono parole mie, ma dei dirigenti del sindacato della Cgil, che il 13 settembre del 2002 hanno emanato un comunicato stampa in cui criticavano aspramente, con le parole che vi ho letto, ma anzi con cose molto più pesanti e importanti, il disegno di legge cosiddetto Frattini.
Io non sono d’accordo
con quanto detto dai dirigenti della Cgil in quella occasione, credo invece che il cosiddetto – con una parola
davvero brutta – spoil system sia uno strumento necessario,
ma credo si tratti di capire, innanzitutto, che cosa vogliamo
intendere per spoil system. Se
per spoil system vogliamo intendere una revoca tout court di
tutto ciò che c’è stato prima rispetto a
quello che c’è adesso, senza un’approfondita verifica ed analisi di quello che c’è stato prima, che c’è
attualmente e che ci potrebbe anche magari essere dopo, credo che questo non
sia il concetto – che almeno ho io – dello spoil
system. Spoil system, a mio avviso,
deve significare che ci deve essere sicuramente una convergenza, una congruità
ed una sinergia fra l’indirizzo politico e l’attività gestionale(e le leggi
dello Stato e innanzitutto le leggi Bassanini separano
nettamente e decisamente le due funzioni) ma che comunque i dirigenti debbano
eseguire – se così possiamo dire – e mettere in pratica gli indirizzi politici
e le linee politiche della maggioranza che governa.
Ecco,
solo in questa direzione credo che si possa intendere adeguatamente il concetto
di spoil system, altrimenti entreremmo
in una fase di barbarie istituzionale, se così possiamo dire, che ci porterebbe
a decapitare, in maniera secondo me incongrua, tutto ciò che è venuto prima
rispetto a quello che viene dopo.
Ma poca cosa sarebbe il decapitare tutto ciò che è venuto prima. Se rispetto a questa decapitazione di massa ne consegue poi un danno per l’ente, per la Regione, immaginate decine e decine di ricorsi alla magistratura rispetto a queste questioni, beh, credo che ci sia necessità non di non fare la legge, ma ci sia invece la necessità di verificarla, di approfondirla, di pensarla bene, magari di emendarla, magari – se così possiamo dire – di migliorarla per renderla congruente con le reali esigenze della maggioranza.
Voglio ricordare – peraltro è stato già in parte ricordato prima – che anche la stessa legge Frattini, è oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale, proprio perché – come si ricordava – è stata sollevata di fronte alla Corte costituzionale da più sezioni del tribunale di Roma la questione di legittimità costituzionale della legge stessa e, specificatamente, cari colleghi, rispetto alla questione della retroattività della legge. Anche questo è stato ricordato in parte prima.
C’è una norma che è l’articolo 11 delle Preleggi che specifica con grande puntualità che la legge non può avere valore per il passato. Per dire la verità, devo ammettere che questo articolo 11 delle preleggi è riferito soprattutto al penale e non ad altre questioni. Questo lo sappiamo bene, però c’è un dato: pur non essendoci una precisa norma che fa riferimento alla irretroattività della legge rispetto ad altre questioni che non siano di carattere penale, per assonanza in qualche maniera e proprio perché ci sono pendenti presso la Corte costituzionale questi ricorsi, credo che ci sia da stare attenti rispetto a questa questione.
Non lo so, poi sicuramente entreremo nel merito dei vari emendamenti presentati rispetto ai vari commi dell’articolo unico, però credo che sicuramente di questa questione bisogna tenere conto, perché mi pare strano che si faccia una legge regionale per consentire, in un dato momento storico, di azzerare tutto ciò che è stato fatto addirittura entro i nove mesi precedenti le elezioni regionali. Poi non capisco perché nove mesi: perché non sei, perché non un anno, perché proprio nove mesi?
(Interruzione dell’onorevole Nucera)
Ci sarebbe da capire perché nove mesi e non sei o non un anno.
Certo, c’è la necessità
di normare la materia,
ma c’è anche la possibilità da parte della maggioranza di mettere in moto, allo stato attuale, immediatamente,
tutti gli strumenti che sono già previsti dalle leggi regionali – e non solo
dalle leggi regionali – rispetto alla validità e alla verifica – se così
possiamo dire – dei dirigenti ai vari livelli: penso, per esempio, ai dirigenti
delle Asl che sono soggetti a verifica – come tutti
sapete meglio di me – dopo un dato periodo di nomina; penso anche agli altri
dirigenti degli enti o i consigli di amministrazione degli enti o quant’altro.
Bene,
pur essendo io personalmente, con quelle caratteristiche che dicevo prima,
favorevole allo spoil system, credo ci
sia la necessità da parte di tutti noi, dell’Aula, della maggioranza di fare
più attenzione, per evitare problemi per il futuro, sui singoli commi di questa
legge, in modo da evitare all’ente una serie di questioni, una serie di
contenziosi che potrebbero portare l’ente Regione in situazioni di vera, grave
e seria difficoltà.
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Dima.
Pochissime cose aggiungerò a quelle già dette, senza prima puntualizzare il fatto che non è mia intenzione avventurarmi negli aspetti tecnici, così come con grande maestria e competenza, chi mi ha preceduto ha fatto con forte senso di responsabilità politica, il collega Morelli, poi successivamente il collega Gallo, cioè vorrei soltanto fare alcune considerazioni di carattere politico generale rispetto anche a come, cari colleghi di maggioranza, è stato presentato questo progetto di legge ai calabresi e soprattutto alla stampa.
Io vorrei attirare un po’ l’attenzione della Presidenza rispetto ad una questione che voglio dire con chiarezza questa sera. Guardate, se c’è una cosa che a questa Calabria non serve, è quella di inaugurare una pagina del tipo “dobbiamo correre ai ripari perché chi ci ha preceduto ha lasciato il deserto!”, perché questo è un elemento molto pericoloso e credo che già qualcuno della maggioranza, in questi ultimi giorni, saggiamente sia corso ai ripari, nel senso che ha detto “noi siamo per il confronto politico, per la necessità di far prevalere una visione politica del governo di questa Regione”.
Allora, in premessa, senza particolare
enfasi, ma nella giusta dimensione, una cosa è
dire “abbiamo necessità di governare anche con i nostri
dirigenti, con la nostra struttura burocratica, con i
nostri riferimenti amministrativi”, un’altra è dire “dobbiamo correre ai ripari
perché chi ci ha preceduto ha lasciato questa Regione in una situazione
terribile”, quasi – colgo da alcune affermazioni
di alcuni esponenti della maggioranza – una sorta di tentativo di
precostituirsi un alibi del tipo “noi non siamo riusciti finora a fare certe
cose perché il pregresso era talmente compromesso, che ci ha fortemente
condizionato”, caricando questa valutazione soprattutto nel momento in cui si
dà un giudizio sulla dirigenza di questa Regione, ed è anche il caso della
discussione di questa sera, cioè si vuole spingere in un’affermazione forte,
che questa necessità è dovuta al fatto che tutto ciò che è accaduto sul piano
amministrativo e politico in questa Regione va necessariamente archiviato.
In
termini politici, questo aspetto lo posso anche condividere.
Presidente,
purtroppo mi distraggo quando sono…
(Interruzione del Presidente Bova)
Vi chiedo scusa, lo faccio perché sono soggetto a questo tipo di…
PRESIDENTE
Ma lei ha ragione ed io ho torto, le chiedo scusa.
No, assolutamente, non l’avrei fatto se non fossi fortemente condizionato.
Per cui è chiaro che, oggi, noi possiamo condividere un principio di carattere
generale, cioè quello di dotare questa nostra Regione delle condizioni di
agibilità amministrativa, procedendo a quello che oggi viene chiamato, anche se
non appartiene un po’ alla storia e alla cultura nostra, spoil
system, cultura molto lontana da noi quella americana o anglosassone, che ha maturato nel passato
molta esperienza su questo versante. Su questa visione abbiamo una cultura abbastanza recente, recentissima, se
per un solo istante dovessimo prendere come
riferimento la cosiddetta legge Frattini come primo embrione di un ragionamento nato in Italia che ha tentato, in altri termini, di
avviare su un piano generale una occasione per le amministrazioni pubbliche,
quindi per gli organismi politici, di avere l’opportunità di dotarsi di quella
dirigenza più armoniosa a quello che è il necessario programma di governo che una maggioranza vuole applicare nell’ambito del mandato elettorale.
Per cui un dato che voglio
sottolineare – ma questo non è l’elemento essenziale
– è che, sul piano della conoscenza,
della cultura, della storia, della tradizione
legata al cambio delle burocrazie, la Calabria o, meglio ancora,
l’Italia ha un approccio abbastanza recente, anzi recentissimo.
Questo non vuole giustificare nulla, vuole piuttosto
mettere in guardia, così come diceva il collega Morelli – per questo siamo
intervenuti con forte senso di
responsabilità – sul fatto che un provvedimento di legge proposto in
modo così precipitoso dalla Giunta regionale, che con grande fretta e grande
determinazione nella passata seduta
la maggioranza ha iscritto all’ordine del giorno di oggi, ci porta a fare
quelle considerazioni che finora
abbiamo fatto in Aula, cioè attenzione che,
rispetto ad un percorso di questa
natura, c’è il rischio che questa Regione vada ad infilarsi in un contenzioso infinito. E ho colto, per
esempio, nelle parole di qualche collega di maggioranza, addirittura qualcuno
delineava uno scenario catastrofico, che questa nostra Regione è impelagata in
mille rivoli di contenzioso giudiziario;
addirittura qualcuno affermava che sono 4 o 5 mila i provvedimenti o i casi in
sospeso sul piano del confronto e dello scontro legale dell’attività promossa
dalla passata Giunta regionale.
Quindi alla preoccupazione espressa da alcuni esponenti della maggioranza vorrei aggiungere – e non sono per nulla in disaccordo – che, se è vero quello che è stato affermato fino a
qualche giorno fa, è pur vero che oggi
abbiamo il dovere di sottolineare alla maggioranza che il rischio di questo
provvedimento è, eventualmente, di aggravare
ancora di più quel contenzioso cui
la stessa maggioranza faceva riferimento qualche giorno fa. Per dire che cosa,
amici e colleghi della maggioranza? Che un provvedimento di questa natura è
troppo articolato, troppo sensibile
ad alcune sfumature che non renderebbero assolutamente più funzionale questa
nostra Regione, c’è il rischio non solo del pantano giudiziario e del contenzioso,
ma ci sarà forse anche il rischio della funzionalità
di questa nostra Regione.
Ed anche su questo versante
vorremmo superare qualche vecchio
schema o qualche pregiudizio. Noi
non siamo affatto a difesa dell’esistente, perché molti dei dirigenti e molte
delle nomine fatte negli enti appartengono politicamente
allo schieramento di centro-destra in passato, che oggi è all’opposizione.
Sappiamo benissimo che per alcuni percorsi c’è uno sbocco naturale, per esempio per quanto riguarda
gli enti strumentali di questa Regione c’è uno sfogo che è quello legato a
quello della legge regionale sulle
nomine, che quest’Aula è deputata a fare. Così come,
per quanto riguarda alcune altre nomine, vorrei che ci fosse da parte della
stessa maggioranza una chiara, certa affermazione
sul percorso e mi sembra che, da questo punto di vista, non ci sia giunta qualche
assicurazione forte in questa direzione. Abbiamo avuto la forte sensazione, appunto quella di affrettare i
tempi, ma soprattutto – ecco, il giudizio che mi sento di fare nella fase
conclusiva del mio intervento – quella di accaparrarsi tutte le posizioni perché – così come dicevo all’inizio
– c’è la necessità di trasmettere all’esterno
– questo è l’efficientismo di una maggioranza – la forza di un Governo
regionale, il tentativo di dare subito risposte politiche ad una coalizione,
ad una maggioranza che ha vinto. E che tanta gente aspetta sul territorio di
essere anche gratificata da questo punto di
vista, così come ricordava il collega Fedele, quindi una forte azione
che è soltanto di natura politica e che mette, forse, seriamente in
discussione, piuttosto la necessità di dotare questa Regione di strumenti
veramente efficaci per poter governare i
processi di sviluppo, ma soprattutto i programmi
di governo.
Attenzione, una burocrazia che si sostituisce con una nuova
burocrazia non significa affatto, per scontato, dare impulso e prospettiva a questa Regione, che ha
bisogno piuttosto di certezza di comportamenti e una maggioranza ha il
dovere, più di una minoranza, di garantire
certezza di comportamenti.
Per cui, attenzione, su questo atto, così come
abbiamo già annunciato, voteremo contro, però vi assumerete tutta la
responsabilità consequenziale ad un atto che noi riteniamo, per tutta una serie di valutazioni non solo politiche,
ma anche tecniche, abbastanza incerto nella sua proposta, ma soprattutto, molto
probabilmente, non facile da far digerire non solo sul piano politico, ma soprattutto sul piano
amministrativo, vista tutta una serie di incertezze e di dubbi che abbiamo
finora espresso.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole
Nucera.
Questa normativa dovrebbe fare espresso riferimento all’espressione “struttura per l’elaborazione delle politiche
al servizio dell’esecutivo”, facendo così
riferimento ad organismi che rientrano nella categoria degli uffici di diretta collaborazione col vertice politico. Quindi già il titolo, di per sé,
dovrebbe essere modificato.
Questi apparati dovrebbero
essere caratterizzati dal fatto che le particolari
funzioni assegnate esigono un rapporto fiduciario tra il personale che vi opera ed il
vertice politico: Uffici
di Gabinetto, di Segreteria e
via dicendo, segreterie tecniche. Per questo motivo
sono composti da soggetti, specie per quanto riguarda
le posizioni che
ricoprono le responsabilità degli uffici,
reclutati secondo criteri discrezionali, seppure a volte contemperati da forme
di pubblicizzazione della nomina e dalla valutazione di elementi
di comprovata professionalità.
Per questo la normativa che regola l’accesso, il rapporto di lavoro e l’organizzazione degli uffici pubblici ne ha riconosciuto la distinzione rispetto alle tradizionali strutture amministrative.
Nella pratica, ciò è stato ampiamente precisato e sancito dalla legge 145/2002 – la cosiddetta legge Frattini, a cui si richiama il filone ispiratore della legge che stiamo discutendo – che ha visto la realizzazione di un punto di interfaccia tra politica ed amministrazione, costituita, ad esempio, per i ministeri dai capi di dipartimento, per le Regioni ed enti locali dai direttori generali.
La
loro nomina avviene attraverso un ricorso al principio dello spoil system, che prevede la nomina
discrezionale da parte del vertice politico e la decadenza automatica al
termine del periodo previsto dalla nomina, in generale definito dalla durata
del mandato dell’organo che ha effettuato la nomina.
Gli obiettivi di questa posizione riguardano, in particolare, l’esigenza di porre un limite agli sconfinamenti della politica, di assicurare il presidio dell’azione amministrativa, affinché vengano rispettati gli indirizzi politici di costruire una funzione attenta agli aspetti di valorizzazione professionale degli apparati.
Per
entrare nel merito della legge Frattini e nel
progetto di legge regionale sulla medesima materia, abbiamo che la legge Frattini ha cercato di concretizzare il principio fin qui
esposto, in quanto – e ciò si evince dalle prime riflessioni costituzionali
sullo spoil system nella parte in cui, Tar del Lazio, al centro del sistema, vi è un binomio,
dipendenza funzionale e indipendenza organizzativa con la legge numero 145 del
2002 – il legislatore ha inteso impedire, per quanto possibile, che il nuovo
Governo si trovi ad operare in un rapporto istituzionale non sereno con
l’apparato burocratico e che nella realizzazione del suo programma politico, in
conformità agli impegni presi con gli elettori, incontri difficoltà ed ostacoli
frapposti all’azione contraria di funzionari infedelmente fedeli alla parte
politica che a suo tempo li ha espressi.
Per cui, “infedelmente fedeli”, perché i compiti del burocrate ineriscono ad un ruolo tecnico o amministrativo e non politico. E’ infedele il funzionario che prende le parti di uno schieramento politico, tutt’altra cosa è il funzionario che esegue fedelmente con le proprie capacità tecniche gli indirizzi del governo in carica da una posizione di imparzialità e con l’obiettivo esclusivo del buon andamento.
A ben vedere, quindi, la possibilità riconosciuta al governo dalla legge 145/2002 di prevedere il ricambio degli organi di vertice dell’apparato amministrativo, non solo non imprime a quest’ultimo uno stampo politico, ma soprattutto non rompe la continuità dell’azione amministrativa, anzi la rafforza.
(Interruzione)
Tutto
ciò – si badi bene – deve comunque avvenire in seguito ad una ponderata
valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente governo,
dalla quale deve risultare ragionevolmente il convincimento che l’azione di
direzione non sia esercitata connotandosi con il rispetto dell’imparzialità del
buon andamento, che comprende la legittimità e l’opportunità delle scelte in
sintonia con gli indirizzi politici del governo in carica. La valutazione, in
buona sostanza, deve concernere l’idoneità tecnica del soggetto a fornire leale
e fattiva collaborazione al perseguimento degli obiettivi del potere esecutivo,
il che vale a dire che esula dal discorso di ogni riflessione che richiami ed
assicuri la fedeltà del funzionario.
“Con
la legge 145 del 2002 si offre un ingeneroso meccanismo di difesa, volto a
salvaguardare il principio costituzionale di continuità dell’azione
amministrativa. Una reale censura nella continuità dell’azione amministrativa
ci sarebbe se il dirigente non eseguisse l’indirizzo del nuovo governo e se non
realizzasse, dal punto di vista tecnico-programmatico, secondo i parametri
dell’imparzialità, il diritto di amministrare, indicati nell’articolo 97 della
Costituzione”.
Ho
voluto leggere questo passo che non è il frutto…
(Interruzione
dell’onorevole Naccari Carlizzi)
Collega Naccari, calmati e vai al tuo posto, ché ti sei già innervosito!
(Interruzione dell’onorevole Naccari Carlizzi)
Ho voluto leggere questo passaggio…
(Interruzioni)
Presidente, devono
stare calmi! Non sono abituati ai ritmi di lavoro
del Consiglio regionale, vero, collega Tripodi?!
Non sono abituati. Devono abituarsi che ci sarà l’alba e poi si continuerà
ancora, salterà il pranzo del giorno dopo, poi il pomeriggio,
poi la sera, poi – perché no? – la seconda alba!
Allora incominceranno ad essere abituati a stare seduti in questi banchi, caro
Presidente. Sono troppo nervosi i giovani, i puledri arrivati in questo
Consiglio regionale sono troppo nervosi: che stiano più calmi! Avranno tempo
per innervosirsi! Ancora siamo all’aperitivo, anzi neanche all’aperitivo,
ancora dobbiamo incominciare il
nostro lavoro! E’ vero o no, collega Morelli?! Ancora siamo qui tranquilli, ci sarà del tempo per innervosirsi!
Ancora siamo qui tranquilli!
(Interruzione)
Tranquilli,
sereni, ancora c’è l’alba e l’alba del giorno dopo! Mica è finita qui la
partita!
(Interruzione)
Poi, con i tempi che abbiamo impresso qua, facciamo le “sveltine”!
PRESIDENTE
Onorevole Nucera, la prego!
Presidente, ho
voluto leggere questo passo che – come è stato
già rilevato – appartiene al Tar del Lazio – non c’è
bisogno che ce lo dica il collega Naccari – per far capire un principio fondamentale: lo spoil system non è il giocattolo che si dà a chi governa per fare il massacro di tutto ciò che
c’era e mettere in carreggiata tutto ciò che a noi piace ci sia, perché la pubblica amministrazione non è casa
nostra, è un qualcosa che appartiene alla coscienza
civica di un Paese. La pubblica
amministrazione non è un oggetto che tu lo prendi, lo utilizzi e poi lo
butti via, ma deve garantire,
secondo il principio degli articoli 97 e 98 della Costituzione, gli strumenti dell’imparzialità e del buon andamento, che
viene fatta attraverso soggetti fisici, persone che sono lì poste non perché –
come dice al primo comma il vostro progetto di legge – messi lì purché ne
abbiano i titoli, ma che sono posti là sulla scorta di selezioni sul piano
professionale, su una capacità di fatto che dimostrano rispetto a dei curricula, ad una formazione, ad una cultura, ad un
modo di intendere, di capire e di interpretare il compito cui sono chiamati a
svolgere.
Per
cui non si può, per decreto, dalla sera alla mattina, eliminare, cancellare,
annullare, mortificare non solo dal punto di vista morale, culturale e
professionale, ma anche dal punto di vista economico una funzione esercitata al
servizio dello Stato e, nella fattispecie, della Regione, perché non tutti gli
incarichi, fra le altre cose, sono uguali.
Nel
primo comma della legge in discussione avete inserito tutto in un grande
calderone, come se finocchi, lattughe, cipolle e cicorie fossero la stessa
cosa, purché si raggiungesse lo scopo ultimo: “Facciamo bollire questo
minestrone e realizziamo l’obiettivo che vogliamo raggiungere”! Una cosa sono
alcuni enti, altra cosa sono le nomine fatte in altri enti; una cosa è là dove
c’è una gestione continuata e totalmente bloccata al 100 per cento dalla
Regione, altra cosa è far partecipare nomine effettuate in organismi dove ci
sono partecipazioni terze; altra cosa, ancora, dove in queste partecipazioni ci
sono anche investimenti e capitali su cui altri soggetti si sono impegnati.
Per
cui andare a mescolare tutto quanto in questa indistinta figura dello spoil system, come voi l’avete interpretato,
non nel senso pieno e corretto, come è stato anche interpretato – e qui è il
caso di ripeterlo – dal Tar Lazio, ci sembra un fatto
eccessivo. Ma ormai a questo ci state abituando senza alcuna paura, difatti la
paura maggiore che viene da tutto questo è che non c’è stato tribunale
amministrativo, non c’è stata sentenza che non abbia condannato l’uso
ingiustificato e indiscriminato di questa azione che è stata posta in essere,
con grande danno anche dal punto di vista economico, erariale e con grande
spesa da parte della Regione.
Per
cui, Presidente, la proposta che mi permetto di farle è di bloccare anche
questo provvedimento, di rincontrarci, rifaccia una Commissione ad hoc,
ricostituiamoci, ma non secondo lo spirito con cui si è lavorato nella
precedente Commissione, caro collega Pacenza, ma con uno spirito di reale
disponibilità e partecipazione e si cerchi assieme, proprio per garantire
l’imparzialità cui un sistema del genere ci chiama ad essere partecipi e
testimoni, di dare un progetto che sia il più possibile anche scandito nei
tempi, adeguato alle esigenze di una Regione che è giusto che riveda alcune
posizioni non in funzione di un servilismo politico – perché a questo si vuole
arrivare – ma in funzione di un’interpretazione più coerente rispetto ad un
programma elettorale che voi, legittimamente, vi volete dare. Però cerchiamo di
rispettare le regole vere, non come le regole del Regolamento interno, che ci
farete soffrire in quest’Aula, ma sicuramente non
fuori da quest’Aula, ma quelle regole che i Tar, la Corte dei conti e quanti altri vi chiameranno a
dover rispettare, però con gravi danni alla Regione Calabria.
Evitate
l’attuazione di questo provvedimento, date risposta compiuta ed esaustiva ad
una necessità di rivisitazione di questo progetto di legge e poi, sì, che
possiamo dire che veramente qualcosa di buono questa sera abbiamo fatto,
altrimenti continuate a scrivere il nero sul nero, e questo è un elemento
veramente sconfortante per questa Regione.
PRESIDENTE
La parola
all’onorevole Chieffallo.
Signor Presidente, cari colleghi, non vi intratterrò molto a lungo, anche perché l’ora è tarda, poi il collega Pirillo mi ha richiamato all’ordine, vuole che si stringa il dibattito.
Io non mi attarderò a fare discorsi tecnico-giuridici sulla legge che stiamo trattando e, nel mentre in questo campo ho apprezzato molto l’intervento del collega Morelli, ritengo, però, che il problema sia squisitamente politico e fermo restando le norme di civiltà giuridica entro le quali la legge deve essere inquadrata, mi permetto, in dissenso alla minoranza della quale faccio parte, di dire che sono d’accordo sulla legge in questione.
Mi permetto di evidenziare questo mio dissenso,
anche se in questo mio dissenso con il gruppo
del quale faccio parte, la minoranza, devo respingere certamente alcune affermazioni che il collega Pacenza
ha fatto: non si tratta di una legge che deve annullare un brutale esercizio
del potere esercitato dalla Giunta precedente, ritengo proprio di no, né
bisogna inoculare ombre di sospetto, perché questa legge – ritengo – nasce da
un’esigenza – quella che io colgo –, cioè che la maggioranza che ha vinto le
elezioni prenda la responsabilità piena del potere attraverso il quale,
democraticamente, esercitare il diritto che i cittadini le ha conferito col
voto ed ogni maggioranza deve muoversi rispettando le regole, ed è giusto che
questo avvenga.
Peraltro,
voto a favore per un altro fatto – i colleghi della minoranza lo sanno –: sono
stato molto critico nel tempo sulla gestione degli enti subregionali
che ho visto non essere gestiti in sintonia con quello che la legge medesima
che li ha istituiti evidenziava, indirizzava, consigliava.
Così
come non ho visto la burocrazia regionale, di cui siamo ricchi – la Calabria ha
una burocrazia di qualità, ritengo, ma poco utilizzata e male – utilizzata in
termini assolutamente consoni e confacenti.
Poi
attribuisco – dico ai colleghi della minoranza – la sconfitta elettorale che è
stata patita e subìta dalla minoranza, per alcuni
versi, anche alla gestione disordinata di questi enti subregionali
da una burocrazia – come dicevo – gestita male.
Detto
questo, dico ai colleghi della maggioranza che si accingono ad approvare la
legge, che sarebbe non auspicabile che, se fino a questo momento le scelte per
la gestione e la realizzazione di questi enti, per la realizzazione della
burocrazia regionale e dell’alta dirigenza regionale, sono state non consone e
comunque certamente, per alcuni versi – l’ho detto e lo ribadisco – contrarie a
quello che era l’indirizzo per cui le scelte sono avvenute, questa maggioranza
ricadesse nella spartizione tetra del potere, organizzando a sua volta tutto
quello che doveva essere organizzato, senza tenere conto di questi rilievi ai
quali faccio riferimento.
Ecco,
mi auguro che le scelte di tutto quello che andrà ad essere organizzato in
questa nostra Regione, di cui c’è bisogno, le scelte per un’organizzazione
migliore, cadano tenendo conto della meritocrazia, della professionalità, della
oggettività, della obiettività, degli interessi generali della Calabria. Queste
devono essere le scelte alla base delle quali ritengo si debba riformare tutto
l’apparato organizzativo di questa Regione, di cui c’è tanto bisogno, una
normalità che tutti quanti reclamiamo nella quale la meritocrazia trovi,
naturalmente, grande rilievo.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Borrello.
Intervengo in questa
discussione generale perché, da quello che ho ascoltato, ho l’impressione che
forse non si sia capito fino in fondo di che cosa stiamo parlando. Certamente,
ritengo che siano più che impropri i riferimenti alla legge Frattini,
anzi credo che c’entri quasi per niente la legge Frattini,
nel senso che la scelta, la decisione della Giunta regionale di andare a
mettere ordine – perché di questo si tratta –in una condizione divenuta quasi strutturale di una Regione, dentro la
quale si è agito in maniera tale che
definire nebulosa e poco
trasparente, secondo me, non rende bene l’idea di che cosa ci stiamo occupando,
perché se noi riteniamo o vogliamo
pensare che questo provvedimento riguardi solo il cambio della dirigenza della
Regione, ribadisco che, secondo me, o lo facciamo in maniera strumentale perché
è difficile, forse, su altri terreni trovare riferimenti su cui impostare una
riflessione o siamo fuori tiro.
Perché dico questo? Perché
dalla lettura del provvedimento – sul quale poi nel merito dirò anche alcune
cose che sono state oggetto di attenzione
particolare, tant’è che si sono trasformate in
emendamenti – mi sembra che la Giunta regionale non ha guardato, probabilmente
per mancanza di tempo, ancora tutto
ciò che è successo all’interno della struttura burocratica regionale, ma
evidentemente si è fermata ad una prima sensazione,
nascente soprattutto dal fatto che, quando leggo nell’articolato che c’è necessità di responsabilizzare i riferimenti
burocratici o delegare rappresentanze dei diversi enti per sapere quali sono gli incarichi che agiscono in
quelle strutture, in quegli enti, devo immaginare
che all’interno della burocrazia regionale non si sia in possesso
neanche dei provvedimenti che hanno determinato questi incarichi.
Allora qua c’è da
preoccuparsi seriamente, perché se no non si comprende veramente mai com’è
possibile, in un articolato di
legge, dire di responsabilizzare chi
è preposto ai vertici di un ente o di un’azienda per sapere chi è che ci lavora
dentro. Ma di questo stiamo parlando! Perciò l’idea che è partorita presso la
Giunta regionale non è, secondo me, ancora esaustiva del terremoto che esiste all’interno della Regione Calabria.
Guardate che parlo con
consapevolezza di questioni, di fatti che sono stati oggetto, nella precedente legislatura, di tantissime
interrogazioni che non hanno mai trovato risposta, di tantissimi comunicati
stampa su cui le risposte, quando ci sono state, soprattutto da parte del
portavoce del Presidente Chiaravalloti, erano finalizzate a discreditare chi si
preoccupava, invece, di porre problemi seri e, qualche volta, anche il capo di
Gabinetto, oggi collega consigliere regionale, si è divertito in questo sport.
Il sottoscritto – forse uno
dei pochi, scusate la presunzione –
ha posto nel 2001 il problema dell’Avvocatura regionale, allorquando ho denunciato e ho detto
“state attenti ché vi state incamminando in un percorso che porterà la Regione al collasso finanziario”, perché un dirigente generale o pseudo-tale
dell’Avvocatura si permetteva il lusso di andare contro lo Statuto e nominare e costituirsi in giudizio senza la preventiva delibera di Giunta. Queste cose le abbiamo
dette, le abbiamo discusse in Aula, abbiamo avuto anche le audizioni in
Commissione del dirigente dell’Avvocatura.
E il Presidente Chiaravalloti ricordate cosa ha risposto al sottoscritto qua
dentro? Che i ragionamenti che
assumevamo erano sciocchezze!
Adesso i provvedimenti di Cassazione, di Corte d’Appello, di tribunali si
stanno ripetendo a iosa, laddove viene detto che è inammissibile la
costituzione di “giusta ragione” per questi motivi, che è assunta in contrasto
con le norme dello Statuto.
E
cosa pensate? Che questi fatti non creeranno certamente grandi e gravissimi
problemi alla Regione, che già è oberata – non c’è il collega Dima – da 5 mila
ricorsi?! E questo dieci mesi fa, oggi non sono in grado di dire quanti sono. E
se tutti questi ricorsi dovessero, caso mai, percorrere e avere le stesse
sentenze che hanno avuto queste altre, capite bene cosa significherà per una
Regione dover pagare tutti i ricorsi pendenti per difetto di costituzione.
Questa è indolenza della Giunta regionale, del Presidente Chiaravalloti, del dirigente generale dell’Avvocatura, è indolenza politica, culturale ed istituzionale, perché non si è voluto frenare un meccanismo che porterà – ve lo assicuro e vedrete se non sarà così – la Regione ad un grande disastro finanziario ed economico.
Ma il guaio sapete qual è? Che, purtroppo, neanche quello che c’è scritto in questo provvedimento, una sorta di sanatoria indifferenziata rispetto ai vecchi processi di costituzione, secondo me è possibile farlo, perché non possiamo deliberare oggi per allora, la Giunta regionale; può valere da oggi in poi perché lo Statuto nuovo, “per fortuna”, rispetto a questo marasma che è stato creato, non vincola la Regione a costituirsi previa delibera di Giunta.
Allora, per il futuro, certamente vale la “delega” all’Avvocatura, ma per il pregresso non può valere. Io non so come andrà a finire questa cosa, ma vedete che è una storia seria su cui nessuno mai della vecchia maggioranza ha voluto soffermarsi per un attimo, non voglio dire altro.
Il guaio più serio è che a capo dell’avvocatura ci fosse un ex magistrato, che a capo della Giunta regionale ci fosse ancora un ex magistrato.
E poi veniamo qua in Aula a parlare di Corte costituzionale, di
provvedimenti… Questa è una questione politica. Le maggioranze,
gli esecutivi che si sono resi autori di questi misfatti sul piano politico
devono essere condannati fortemente e per fortuna gli elettori calabresi questo lo hanno già fatto.
Però
dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, caro collega Morelli.
Io in
30 anni di regionalismo, e sono qui da quasi 12, non ho mai sentito dire o
leggere che un capo di Gabinetto emana decreti di incarico. Questo è un fatto
inaudito, eclatante di cui solo il capo di Gabinetto sotto l’egida
Chiaravalloti si è potuto rendere titolare e protagonista. Questo c’è scritto
nel provvedimento, nella relazione che questo è successo e nessuna smentita è
stata mai fatta.
(Interruzione)
Come
dice? Collega, basta che lei si legga la relazione perché è scritto là. Questo
non lo deve chiedere a me perché non sono in grado di fornirle questi dati, non
sono in grado di valutare, devo ritenere che quello che qui è scritto è vero,
collega, evidentemente la prova contraria spetta a lei e non a me.
Perché
se la Giunta regionale si fosse preoccupata ma sicuramente lo farà perché ci
sono tutti gli elementi per farlo, di andare a verificare, per esempio, e
parliamo anche dell’ultima questione che riguarda l’indagine presso il
commissariato rifiuti, andare a guardare il perché e come mai gli appalti e le
trattative, le licitazioni private che venivano fatte se avevano un excursus
a monte di appalto, venivano firmati i provvedimenti dal sub-commissario quando
c’era l’affidamento diretto firmava qualcun altro, il commissario…
Speriamo
pure di andare a capire perché questo avveniva, probabilmente è un fatto
tecnico-burocratico non lo so però questo è un dato che emerge.
E
come è possibile non andare a metterci mano da subito, amici e colleghi della
Giunta regionale, Vicepresidente Adamo, su un fatto che io ho denunciato 10
giorni fa. Una società costituita il 27 dicembre 2004, registrata alla Camera
di commercio di Vibo Valentia il 3 febbraio del 2005, il 3 marzo del 2005
assume una convenzione con la Regione per la salvaguardia sanitaria di 5.200
dipendenti per 5 anni, con una sede fantasma a Nicotera.
(Interruzione)
Di
che cosa stiamo parlando, cari colleghi della maggioranza, ex assessori della
Giunta Chiaravalloti?
Ma
voi davvero ritenete che tutto ciò che è successo in 5 anni possa limitarsi a
quello che c’è scritto… questo è ben poco e ve lo assicuro io. Metteteci le
mani seriamente in quello che è successo in questi 5 anni. Noi abbiamo
denunciato per cinque anni ancora fatti e misfatti della Giunta regionale.
Allora
cerchiamo di essere più seri, per favore e anche gli interventi che facciamo in
Aula che abbiano un minimo di filo conduttore logico. Non meniamo il can per
l’aia perché dobbiamo per forza attribuire alla nuova maggioranza la necessità
di dotarsi di dirigenti amici.
Ebbene,
anche se fosse questo, il problema non è questo. Perché a differenza vostra,
mentre voi vi preoccupavate solo di nominare dirigenti amici, la nuova
maggioranza di centro-sinistra auspico che non solo metta un punto fermo sulla
discontinuità di coloro i quali dovranno andare a dirigere i dipartimenti della
Regione Calabria, ma soprattutto dovranno far coincidere anche l’amicizia
politica se volete, con la qualità delle professionalità.
E
questo è un argomento che deve contraddistinguere questa maggioranza di
centro-sinistra se vogliamo veramente dare l’idea che noi le cose non solo le
predichiamo ma anche poi alla fine le pratichiamo.
Vado,
cari colleghi, per un momento al merito del provvedimento e scusate se forse
l’ho fatta anche lunga.
Dove
mi soffermo oltre tutto? Sull’avvocatura ho detto che secondo me questo secondo
comma, questo comma 10 dell’articolo 1 penso proprio che non risolva i
problemi, così come potrebbe non risolvere il problema la semplice
consultazione che è prevista dal comma 9 dell’Avvocatura con il dipartimento
competente nella particolare materia oggetto di ricorso e di costituzione in
giudizio.
Lì ci
vuole la proposta di colui il quale, di quel dipartimento che conosce per bene
tutta la problematica oggetto di causa e quindi proporre all’Avvocatura la
costituzione in giudizio.
Ma io
mi voglio soffermare per un attimo sul comma 8 e chiudo veramente, Presidente,
e le chiedo scusa.
Sul
comma 8 c’è una valutazione secondo me un poco più approfondita di quella che è
stata fatta in sede di proposta legislativa.
Qui
vengono prese in considerazione la magistratura, la docenza universitaria e
l’Avvocatura dello Stato.
Assumendo
in relazione il fatto che questi tre riferimenti non hanno nel proprio
ordinamento interno la qualifica dirigenziale.
Questo
è vero, ma è altrettanto vero che all’interno di due di questi tre riferimenti
– perché io l’Avvocatura l’escludo in materia categorica e poi vi dico pure
perché –, la magistratura e la docenza universitaria, certamente ci sono le
funzioni dirigenziali.
Come
potete pensare e paragonare che un magistrato che fa parte di un collegio
giudicante possa avere o esercitare le stesse funzioni dirigenziali rispetto ad
un Presidente di sezione, un Presidente di tribunale o un procuratore capo?
Certamente c’è una differenza enorme.
Cioè,
lì nei tre esempi che ho fatto io certamente si realizza una funzione
dirigenziale perché attorno al Presidente di sezione c’è una burocrazia, una
organizzazione del lavoro, un’attività comunque che riferisce direttamente con
una struttura.
Il
magistrato che fa parte del collegio giudicante, bravissimo per quanto sia
tenendo conto che sappiamo bene che nella carriera di magistratura si arriva
anche a magistrato di corte d’Appello o di cassazione per gli anni di servizio
e non certamente per le attività che vengono svolte.
La
stessa cosa vale per la docenza universitaria che comunque prevede 200
ordinari, 200 a contratto. Ma come è che non ci possa o non ci debba essere
differenza tra un docente ordinario che si limita ad esplicitare la sua
attività di insegnante all’interno dell’Università e il direttore di
dipartimento o il preside di facoltà o il rettore?
Questi
tre certamente svolgono funzioni dirigenziali. Non lo fa in termini molto
chiari l’ordinario, il docente che si limita solamente all’insegnamento.
Poi –
terzo esempio – l’Avvocatura dello Stato. Qualcuno è in grado di spiegarmi se
c’è differenza, a mio giudizio non ce n’è, tra un avvocato dello Stato e un
avvocato che esercita la libera professione? La differenza è forse una sola,
cioè che certamente l’avvocato dello Stato viene pagato dallo Stato mentre il
libero professionista viene pagato dal cliente.
Ma
dov’è l’attività che può prefigurare una funzione dirigenziale nell’avvocato?
Assolutamente no, ecco perché secondo me l’ipotesi dell’Avvocatura per quanto
riguarda la dirigenza generale – immagino che di questo si tratta – possa
essere riferita in qualche maniera anche all’avvocatura, perché qui si capisce
che in mancanza di questi requisiti è chiaro che i 5 anni di anzianità, di
periodo professionale sono un elemento da sottrarre alla normativa generale per
poter raggiungere l’obiettivo.
Presidente,
io ho concluso. Penso di aver in qualche maniera reso chiaro il concetto e le
riflessioni che volevo fare, ritenendo che comunque questo secondo me deve
essere solo un primo assaggio di un’attività di monitoraggio all’interno della
Giunta regionale, perché quello che forse fin qui è emerso non è certamente
tutto ciò che di nebuloso – mi piace questa parola – può essere riscontrato
all’interno della Giunta regionale della Regione Calabria.
Un
ultimo cenno, proprio perché questo provvedimento doveva, secondo me - e credo
di averlo fatto con un emendamento che ho pure presentato – riguardare in
qualche modo le aziende sanitarie e non perché qualcuno possa dire in maniera
strumentale che guardiamo alle aziende, perché nel giro di qualche giorno e di
qualche settimana dobbiamo sostituire i direttori generali, non è questo.
C’è
da fare fronte ad una inadempienza legislativa che questa Regione, che la
vostra maggioranza ha tenuto in piedi per diversi mesi: la Finanziaria del 2005
laddove c’è scritto che le Regioni sono tenute ad assumere iniziative
finalizzate e tendenti a realizzare il monitoraggio trimestrale dell’equilibrio
economico e finanziario delle aziende.
Il riscontro, l’accertamento, la certificazione di uno squilibrio economico-finanziario comporta: a) decadenza dei direttori generali; b) blocco delle assunzioni; c) blocco degli incarichi di consulenza non per fatti sanitari; d) il riequilibro della gestione economica-finanziaria.
Questi
sono elementi che dovevano rappresentare per la Regione punti cardine di
un’azione politica sanitaria di riguardo, di rispetto e seria.
Non
lo avete fatto voi, noi lo stiamo proponendo oggi perché credo che attraverso
questo strumento si può anche arrivare alla destituzione dei direttori generali
perché sapete meglio di me che i bilanci in equilibrio che vengono presentati
dalle aziende sono tutti assolutamente drogati perché nascondono le spese e
gonfiano le entrate.
Se
questo è, facciamo una verifica seria e questo significa utilizzare i
professionisti attrezzati per saper leggere bene nei bilanci e tra le pieghe e
le carte, in contraddittorio certamente con i revisori dei conti che presso le
aziende operano ed esercitano la propria attività.
Questo
volevo dire, ho concluso e vi ringrazio.
Prima
di passare alla trattazione degli emendamenti e dell’articolato, informo
l’Assemblea che ho una nota scritta dell’onorevole consigliere Alberto Sarra
che oggi ha chiesto congedo per un gravissimo lutto familiare. A lui va la
nostra vera, sincera solidarietà. Intanto lo comunico perché venga messo agli
atti del confronto e del dibattito di questa sera.
Detto questo, passiamo agli
emendamenti.
Il primo emendamento,
protocollo 1183, è a firma dell’onorevole Sarra. Nessuno lo assume, pertanto
decade.
Emendamento
protocollo 1184 a firma Sarra: anche questo
decade.
Emendamento
protocollo 1185 a firma Sarra: decaduto.
Emendamento
protocollo 1186 a firma Sarra: decaduto.
Emendamento
protocollo 1187 a firma Sarra: decaduto.
Emendamento
protocollo 1200 a firma Nucera che, poiché non
è in Aula, decade.
Emendamento
protocollo 1207 a firma Fedele: “All’articolo 1, comma 1, cassare da “decadono
alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i
conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto” e
sostituire con: “possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate
entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta
regionale, fatti salvi i diritti contrattuali acquisiti”.
La
parola all’onorevole Fedele.
Leggendolo, quasi si illustra da sé, perché dove questa
proposta legge dice “decadono
alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i
conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto”, io non so
fino a che punto i rapporti di natura patrimoniale si possano risolvere di
diritto solo perché lo diciamo noi qui stasera. Infatti avrei proposto “possono
essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data
di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, fatti salvi i diritti
contrattuali acquisiti”. Infatti non so – ripeto – se per legge fatta dal
Consiglio regionale noi possiamo revocare, evitando che ci siano una serie di
contenziosi, appunto intervenire su scadenze delle revoche, delle cariche degli
organismi di amministrazione, una serie di altre cariche. Io credo che ci sarà
e ci sia una diretta responsabilità di danno patrimoniale, quindi chiaramente
anche di un grande danno per la Regione.
L’emendamento da me proposto va in questa direzione, in modo particolare quando ci sono dei contratti, quindi dei diritti contrattuali acquisiti, credo che bisogna tenerne conto. Lo voglio dire qui stasera, perché siccome fra qualche mese saremo qui a dire quello che stiamo dicendo stasera, mi auguro che questo non accada e quindi l’emendamento va in questa direzione, in caso la maggioranza voglia recepirlo.
Parere
del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1207.
(E’
respinto)
Emendamento
protocollo 1115 a firma dell’onorevole Gallo: “All’articolo unico, al primo
comma, il periodo da “nei nove mesi precedenti” fino a “risolto di diritto” va
sostituito con il seguente periodo: “nei sei mesi antecedenti la data delle
elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione,
possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi
dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.
Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati sino alla loro naturale scadenza”.
La
parola all’onorevole Gallo.
Davvero brevemente, perché ricalca
sostanzialmente l’emendamento proposto dal collega
Fedele, se non per l’ultimo capoverso, dove si dice che gli incarichi per i
quali non si è provveduto a sostituire entro i sei mesi previsti, si intendono
confermati fino alla loro naturale
scadenza.
Peraltro, volevo solo sottolineare che nella modifica proposta
dall’emendamento resta fatta salva
la possibilità da parte della Giunta, quindi degli organi competenti, di
sostituire le persone interessate, ma è fatta salva anche la possibilità,
eventualmente, di confermare o rinnovare.
Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1115.
(E’
respinto)
Emendamento
protocollo 1206 a firma dell’onorevole Fedele: “Articolo 1, da comma 1 a comma
10. Sostituire in tutti i comuni “nove mesi” con “sei mesi”.
La
parola all’onorevole Fedele.
Anche qui questa particolare proposta di legge che è stata presentata dalla Giunta prevede la sostituzione nove mesi prima di eventuali incarichi, eccetera, che sono stati dati all’interno dell’ente Regione. Io credo che nove mesi prima di una consultazione elettorale qualunque organismo sia nella piena facoltà di poter operare, altrimenti già bisognerebbe fermarsi due-tre anni prima.
Noi proponiamo non certamente quindici giorni, ma sei mesi prima. Credo che sia un termine congruo, anzi – se devo dire la verità – anche eccessivo, ma sei mesi mi sembra un termine congruo.
Il fatto dei nove mesi, poi, può sembrare anche un
qualcosa fatto ad hoc: se c’è qualcuno che
volete sostituire, trovate un altro modo, fategli un contraddittorio, qualcosa, cioè non è questo il motivo e il modo, nove mesi prima. Per quanto ci riguarda, nove mesi è anche illegittimo,
quindi proponiamo l’abbassamento di
questo periodo non – ripeto – ad un mese o due mesi, ma a sei mesi prima,
quando ancora qualunque ente è nella
piena facoltà legislativa, non solo, ma anche di nomina come Giunta.
Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1206.
(E’
respinto)
Emendamento
protocollo 1116 a firma dell’onorevole Gallo…
(Interruzione)
E’
ritirato.
Emendamento
protocollo 1208 a firma dell’onorevole Fedele: “All’articolo 1, comma 2,
sostituire “sessanta giorni” con “sei mesi” e cassare “Gli atti compiuti in
violazione… ed ai terzi interessati” in quanto è già contenuto nella legge
regionale 39/95”.
La
parola all’onorevole Fedele.
Luigi FEDELE
Essendo arrivato a buon fine quello precedente, anche questo va in quella direzione!
Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1208.
(E’
respinto)
Emendamento
protocollo 1115 a firma dell’onorevole Sarra. Poiché nessuno lo assume, è
decaduto.
Emendamento
protocollo 1189 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.
Emendamento
protocollo 1190 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.
Emendamento
protocollo 1110 a firma del relatore: “Dopo il comma 2 dell’articolo unico è
aggiunto il seguente: “2 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri
sostitutivi dell’Assemblea nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari,
spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di
proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale”.
La
parola all’onorevole Pacenza.
Lo richiamavo già prima nella relazione, questo emendamento si pone l’obiettivo
di estendere anche agli atti
dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale, in omogeneità con quanto individuato per gli
atti della Giunta, gli stessi procedimenti.
Il
parere del relatore, ovviamente, è favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1110.
(E’
approvato)
Emendamento
protocollo 1117 a firma dell’onorevole Gallo: “All’articolo unico, il terzo
comma va soppresso”.
La
parola all’onorevole Gallo.
Era un po’ quanto dicevo nel ragionamento alla discussione generale, rispetto al problema della irretroattività della legge che, come abbiamo già avuto modo di discettare prima, l’irretroattività è legata, in qualche modo, alla legge penale e non al resto. Però, per analogia, è chiaro che ci deve essere, a mio avviso, una tendenza a rendere comunque, proprio per la certezza del diritto, la legge cogente esclusivamente dal momento in cui viene emanata.
Peraltro
– anche questo lo dicevo all’inizio – c’è questa sentenza del
tribunale di Roma che
rimette alla Corte
costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 3, comma 7, della
legge Frattini, che in
qualche modo è riferita proprio alla retroattività anche nella “Frattini” e lo rimette alla Corte costituzionale per i seguenti motivi –
leggo testualmente –:
“La norma non può intervenire con effetto
retroattivo su un assetto di interessi che è stato liberamente pattuito. Anche se il principio di
retroattività della legge è costituzionalizzato solo con riferimento alle norme penali, è pur
vero che, intervenendo retroattivamente su un assetto di interessi liberamente
pattuito dalle parti, si violano altri princìpi di
rango costituzionale, quali la libertà negoziale, l’autonomia privata. Non può
giustificare lo scioglimento in automatico del contratto in corso il dato
temporale del decorso di un termine”.
Alla
luce di queste considerazioni del tribunale di Roma che rimette alla Corte
costituzionale la questione di legittimità, si chiede la soppressione di questo
comma.
Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1117.
(E’ respinto)
Emendamento protocollo 1209 a firma dell’onorevole Fedele: “All’articolo 1, il testo del comma 3 è sostituito dal presente: “Le nomine di cui al comma 1 conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della settima legislatura regionale, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso dell’ottava legislatura regionale fino alla data di insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La parola all’onorevole Fedele.
Anche qui, se deve passare questa
regola che state portando
avanti, non si capisce perché debba essere valida
soltanto per la passata legislatura e non per questa, quindi non vedo perché anche per questa legislatura
sei mesi o nove mesi prima non si debba passare e pensare allo stesso ordinamento e alle stesse regole, altrimenti qua veramente…!
PRESIDENTE
Parere del relatore?
Io vorrei fare evidenziare all’onorevole Fedele
che il testo, invece, assume il principio che lui pone, cioè non fa riferimento alla legislatura passata o a questa o a quella futura; gli atti assunti negli
ultimi nove mesi antecedenti la scadenza del mandato elettorale decadono, di diritto, con l’insediamento del governo successivo,
non solo per quella passata, per tutte le
procedure di rinnovo dei governi che si verificheranno nel tempo, fin quando questa
norma non dovesse essere abrogata. Quindi quella osservazione è recepita nel
testo.
PRESIDENTE
Parere
della Giunta?
Ennio
MORRONE, assessore al personale
E’ da
ritirare.
PRESIDENTE
Lo
ritira?
Luigi FEDELE
Sì, Presidente, lo ritiro, non ci sono problemi.
L’emendamento
protocollo 1209 è ritirato.
Emendamenti
con protocollo 1191, 1192, 1193 a firma dell’onorevole Sarra: sono decaduti.
Emendamento protocollo 1118 a firma dell’onorevole Gallo. Poiché non è presente, nessuno lo assume, decade.
Emendamento
protocollo 1194 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.
Emendamento
protocollo 1119 a firma dell’onorevole Gallo: è decaduto.
Emendamenti
con protocollo 1195, 1196, 1197 a firma dell’onorevole Sarra: sono decaduti.
Emendamento
protocollo 1120 a firma dell’onorevole Gallo: è decaduto.
Emendamento
protocollo 1198 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.
Emendamento
protocollo 1114 a firma dell’onorevole Fortugno…
Franco
Mario PACENZA, relatore
E’
ritirato.
PRESIDENTE
Ritirato.
Emendamento
protocollo 1199 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.
Emendamento protocollo 1203 a firma Borrello. Poiché non è presente, nessuno lo assume, decade.
Emendamento protocollo 1204 a firma dell’onorevole Borrello: “Al comma 9, quarto rigo, le parole “previa consultazione con” sono sostituite con le parole “su proposta del”.
Parere
del relatore?
Questo emendamento riguarda la titolarità tra Avvocatura e Servizio
ad attivare, quindi a dare l’input rispetto alle procedure di contenzioso.
C’era stata una prima discussione anche alla presenza del rappresentante della
Giunta e si valutava il testo originario scarsamente stringente, perché si usa
la dizione “previa consultazione”.
L’interrogativo
che si pone è se questo tipo di indicazione risolve il rischio di non avere un
riferimento specifico e certo rispetto a chi deve avviare l’iniziativa rispetto
alla procedura di contenzioso, che può essere attivo e passivo, quindi si
trattava soltanto di valutare dal punto di vista squisitamente tecnico – per
cui non c’è un problema di contenzioso politico – come rendere più stringente
la dizione del testo originario che è testualmente “previa consultazione”.
(Interruzione)
Quindi
si propone?
Ennio
MORRONE, assessore al personale
Si
propone “di intesa”.
PRESIDENTE
La
parola all’onorevole Borrello.
Presidente, credo
che non possa essere un fatto
lessicale; ci sono sentenze della Cassazione, della Corte d’Appello, di
tantissimi tribunali che hanno ritenuto inammissibili i ricorsi della Regione,
non solo perché proposti in assenza di delibere della Giunta regionale, ma
perché proposti dal dirigente dell’Avvocatura che non è titolato, se non a
seguito di una proposta che nasca dal direttore di dipartimento dove è
l’oggetto di causa. Ma l’avevo detto in discussione questa cosa, cioè non è che
qua si tratta di inventare chissà che, ma di tentare di avere una costituzione
in giudizio da parte della Regione che sia compatibile con quello che è
l’oggetto della causa, perché non si può indifferentemente costituirsi su tutto
lo scibile a torto o a ragione, comunque, perché in ogni caso il passaggio deve
finire burocraticamente nella costituzione; ci devono essere motivi fondati per
giustificare la costituzione o il ricorso in appello.
Luigi FEDELE
Chi li stabilisce, onorevole Borrello?
Antonio BORRELLO
Li fa il direttore di dipartimento del settore che è oggetto di causa, l’ho detto prima. Questo è tutto.
PRESIDENTE
Il
parere del relatore l’ha già detto, ma non l’ho capito, perché dobbiamo vedere
se votiamo subito oppure momentaneamente lo sospendiamo; io non sono in grado…
Sì,
lo sospendiamo momentaneamente per trovare una dizione tecnica che sia
confacente all’obiettivo, perché sull’obiettivo non c’è discussione. La
preoccupazione è come lo si rende nel riferimento legislativo più esplicito e
più stringente possibile.
PRESIDENTE
Questo
emendamento lo discutiamo alla fine di quelli che riguardano il corpo della
legge.
Emendamento
protocollo 1210 a firma dell’onorevole Fedele: “Cassare gli articoli 9 e 10”.
La
parola all’onorevole Fedele.
In parte un po’ si collega a quello di prima, perché dove la proposta di legge dice “il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive”, a mio modesto parere, comunque da medico, non da giurista, non credo che l’opportunità della costituzione in giudizio possa essere demandata, secondo me non è possibile. Se per voi è possibile, va bene come l’avete fatto, non è un fatto politico, lasciatelo così; secondo me l’opportunità della costituzione in giudizio non potrebbe, anzi non può essere demandata.
PRESIDENTE
Qualora venisse soppresso, la discussione sarebbe pure sull’altra, di fatto, non sospesa. Quindi qual è il parere del relatore?
Franco Mario PACENZA, relatore
Che l’abbiniamo all’emendamento sospeso in precedenza.
Cioè sospendiamo pure questo?
Parere della Giunta? D’accordo.
Emendamento
protocollo 1205 a firma dell’onorevole Borrello: “Il
comma 10 è abrogato”.
Questo
pure lo sospendiamo?
(Interruzione)
Sì,
infatti.
Emendamento
protocollo 1211 a firma dell’onorevole Fedele: “Dopo il comma 10 aggiungere il
seguente comma: “11. I consiglieri e gli assessori regionali non possono essere
titolari di più di una struttura speciale”.
La
parola all’onorevole Fedele.
C’è poco da illustrare
perché credo sia molto chiaro: “I consiglieri e gli assessori regionali – abbiamo messo gli assessori
perché ci sono assessori esterni – “non possono essere titolari di più di una
struttura speciale”. Siccome questa sera, in precedenza, su altro argomento si
è stati fermamente decisi sullo stringere, sul ridurre, su questa linea, mi
trovo perfettamente d’accordo anche su questa linea, quindi propongo questo
emendamento.
Prima di dare la parola al relatore, abbiamo un emendamento identico, formulato in maniera differente che è il 1111 dell’onorevole Pacenza. Siccome quello lo si pone come articolo aggiuntivo, questo lo spostiamo lì e poi li discutiamo tutti e due.
(Interruzione)
Le
dico qual è il punto: la materia è questa, ma ponendo una questione che va al
di là del progetto di legge, lo pone come emendamento aggiuntivo, quindi non
dentro il progetto, ma come una sorta di vagone di un treno omnibus. Se lei è
d’accordo e il relatore è d’accordo, propongo questo momentaneamente di
sospenderlo e di aggiungerlo allo stesso e poi unifichiamo i due emendamenti,
se siamo tutti d’accordo.
Poi
c’è questo emendamento aggiuntivo, protocollo 1113, a firma dell’onorevole Borrello, che invece è dentro il dispositivo e riguarda le
aziende finanziarie:
“Comma
11.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il dipartimento dell'assessorato alla sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico‑finanziario delle medesime aziende”.
“Comma 12
‑ In sede di prima applicazione, la verifica viene attivata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.
“Comma 13
‑ La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economicofinanziario comporta:
a) la decadenza dei direttori generali;
b) il blocco delle assunzioni;
c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione
in equilibrio delle gestioni”.
La
parola all’onorevole Borrello.
L’avevo anticipato in discussione
generale, si tratta di questo: la legge Finanziaria 2004,
al comma 173 e seguenti, impone alle Regioni in materia sanitaria di verificare
ogni tre mesi l’equilibrio economico-finanziario
delle aziende. Questa imposizione
– chiamiamola così – viene attribuita alle Regioni, perché poi ci sono anche
delle sanzioni nel caso in cui non
dovesse essere attivata, ecco, ho colto l’occasione
di questo provvedimento legislativo per recuperare una carenza che si
registrava ormai da un bel po’, tenendo
anche conto del fatto che il primo trimestre 2005, addirittura, è pure
trascorso da un po’.
Con
questo emendamento si tenta di recuperare un ritardo, ma allo stesso tempo si
tenta di fare un poco di chiarezza nei bilanci di queste aziende – l’ho detto
prima – che sono assolutamente drogati per la maggior parte, cioè contengono
marchingegni tecnico-legislativi e ragionieristici per tenere in equilibrio un
bilancio che non ha, invece, alcun requisito per l’equilibrio. Quindi questo
deve essere accertato, perché una cosa è dirla sul piano politico, altra cosa è
fare una verifica.
Io
auspico che, nel caso in cui dovesse essere accolto questo emendamento, la
verifica sia fatta da professionalità all’altezza del compito, che facciano
seriamente il proprio dovere, in contraddittorio con gli organi di controllo
delle aziende, perché poi la certificazione della non coerenza comporta una
serie di iniziative, attività e di sanzioni che sono descritte nel comma 13
proposto.
PRESIDENTE
Ha
chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.
Intervengo su questo emendamento
per dire che sono perfettamente
d’accordo con l’onorevole Borrello su
quello che ha detto e su quello che c’è scritto. L’unica cosa è che vorrei
capire se anche l’assessore alla sanità è d’accordo,
il Presidente della Giunta, ma in ogni caso, onorevole Borrello, non vorrei – come lei stesso dice e in
altre occasioni lo ha detto – che rimanesse
carta straccia, perché se viene approvato, poi
vorrei che veramente – e qui mi rivolgo all’assessore
alla sanità, al Presidente della Giunta e anche a lei – si mettesse in pratica
quello che c’è scritto, perché se lo dobbiamo approvare tanto per dire che abbiamo fatto una cosa, non credo sia questo il suo intento perché
la conosco bene, tra
l’altro non è la prima volta che sostiene queste
cose, per cui sono convinto della bontà della sua iniziativa in maniera
seria, non sto per niente scherzando, però indubbiamente
poi, se viene approvato, vorrei che veramente venisse messo in pratica
ed attuato. Su questo, visto che è anche il nostro ruolo, vigileremo con molta attenzione.
Parere
del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione l’emendamento protocollo 1113.
(E’
approvato)
Siccome
gli emendamenti da questo momento in poi sono di articoli aggiuntivi
all’articolato, ahimè, debbo tornare ai punti
sospesi, cioè intanto al 1204 che poco fa dicevamo. Ora è il momento della
valutazione. Aiutatemi, come procediamo?
(Interruzioni)
Vengono momentaneamente relatore, Giunta e presentatore dell’emendamento al banco della Presidenza?
(Interruzioni)
L’emendamento
protocollo 1204 è ritirato. Poi c’era il 1210 dell’onorevole Fedele: “Cassare
gli articoli 9 e 10”. Lo ritira?
Luigi
FEDELE
Sì,
lo ritira.
PRESIDENTE
Anche
l’emendamento protocollo 1210 è ritirato.
Poi
c’è l’emendamento protocollo 1205 dell’onorevole Borrello:
“Il comma 10 è abrogato”.
(Interruzione)
Ritirato.
A
questo punto, votiamo il progetto di legge, l’articolo 1 nel complesso così come
emendato.
(E’
approvato)
Ora
ci sono gli articoli aggiuntivi.
Emendamento
protocollo 1112 a firma dell’onorevole Pacenza: “Articolo aggiuntivo.
“1. In attesa dell’armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale”.
Parere
del relatore?
Questo emendamento si pone l’obiettivo di armonizzare la legislazione che, eventualmente, dovesse confliggere con il nuovo Regolamento e quindi si dichiarano abrogate le norme che dovessero andare in contrasto con il nuovo Regolamento.
Parere
della Giunta? Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1112.
(E’ approvato)
Emendamento protocollo 1111 a firma dell’onorevole Pacenza: “Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente: “All’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Nel caso in cui il consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata”, che include il 1211 dell’onorevole Fedele.
La parola all’onorevole Pacenza.
Mi rendo conto che, dal punto di vista sostanziale, questo tipo di emendamento è sicuramente in
contrasto con il resto della legge, però avendo fatto un ragionamento anche durante l’approvazione del Regolamento ed avendo assunto, in queste settimane, uno
sforzo e un orizzonte molto chiaro rispetto all’utilizzazione di strutture
speciali e quant’altro, l’emendamento si pone
l’obiettivo di evitare eventuali doppioni rispetto alla funzione di consiglieri
che dovessero avere più incarichi e che, invece, sono chiamati, in questo caso,
a potersi avvalere di una sola struttura rispetto a quelle che, eventualmente,
dovessero essere in condizioni di avere più funzioni contestualmente.
Lo
proponiamo in questo disegno di legge per evitare che, da qui a qualche
settimana, si vada all’assestamento complessivo del Consiglio e si possano
creare, magari, forme di confusione. Condivido l’osservazione, che si faceva
anche durante la giornata, che può essere un fatto improprio, ma lo si fa solo
ed unicamente per questa natura, per evitare che da qui a qualche settimana ci
possiamo trovare di fronte ad un percorso irto anche di contraddizioni.
PRESIDENTE
Parere
della Giunta?
Io ritengo altamente qualificante questo emendamento. Mi fa piacere che il già Presidente Fedele sia sulla stessa posizione, atteso che, nella passata legislatura, tante strutture erano doppie, cioè i consiglieri regionali avevano più di una struttura.
Luigi FEDELE
Proprio per questo!
Ennio MORRONE, assessore
al personale
Vedo che anche lei è su una
posizione uguale alla nostra, atteso
che nella precedente legislatura non
era così. Comunque – ripeto – è altamente
qualificante, il parere è favorevole.
PRESIDENTE
La parola all’onorevole Tripodi Michelangelo.
Intervengo per dichiarazione di voto, perché vorrei associarmi a quanto ha detto poc’anzi l’onorevole Morrone, quindi non ho molto da aggiungere.
Personalmente,
sono molto lieto e ringrazio l’onorevole Fedele
che, stasera, ha voluto dare questa testimonianza positiva; mi sento gratificato,
perché nella precedente legislatura per ben tre volte ho proposto in Aula un progetto di legge o emendamenti in più
occasioni e il Presidente Fedele, allora, votò sempre contro questo stesso
emendamento che lui stasera ci propone. Allora lo faceva per mantenere in piedi
la sua maggioranza rabberciata, dove proliferavano i doppi incarichi e le
doppie strutture. Prendiamo atto che non è più Presidente del Consiglio
regionale, non ha più necessità di difendere
una traballante maggioranza e si è accorto che quella norma che allora
vigeva era assolutamente immorale, quindi eticamente da respingere.
Quind,i sono molto contento che l’onorevole Pacenza si sia fatto
portatore di questa proposta e che l’onorevole Fedele sia stato folgorato sulla
via di Damasco e si voglia anche lui incamminare su una strada di eticità e di
moralità!
PRESIDENTE
La parola all’onorevole
Fedele.
Le chiedo scusa, ma dopo l’intervento del collega Tripodi devo intervenire.
Non
credo di aver avuto nessuna folgorazione, onorevole Tripodi, perché tra l’altro
nella passata legislatura, da Presidente del Consiglio, mi sono trovato davanti
a fatti compiuti, perché ho iniziato a fare il Presidente l’anno dopo
dell’inizio della legislatura e, quando più volte, riferendomi anche ai monogruppi, ho cercato assieme ad altri colleghi di
ridurli, il primo, più fiero e strenuo oppositore è stato lei.
Quindi
su questa materia non accetto, da parte sua in modo particolare, nessuna
battuta, perché lei è quello che proprio…
(Interruzione dell’assessore Tripodi M.)
Presidente, mi consente di parlare oppure devo fermarmi?
(Interruzione dell’assessore Tripodi M.)
Io non ho fretta, Presidente, posso aspettare!
Le stavo dicendo che, da questo punto di vista, lezioni di moralità su questi argomenti da lei – mi dispiace – non ne accetto.
Mi fa piacere che l’onorevole Pacenza, anche a mia insaputa – tra l’altro è un po’ diverso anche il testo – abbia presentato questo emendamento che mi trova sicuramente d’accordo, quindi su questo emendamento voterò a favore. Per cui nessuna folgorazione, siamo ad inizio legislatura, come fino a qualche ora fa anche voi avete detto su altri argomenti, quindi partiamo con una legislatura negativamente per alcuni aspetti, su piccole cose che poi non sono piccole come queste, forse partiamo in maniera positiva. Quindi, da questo punto di vista, iniziamo bene e su questo tema e su questo confronto lei avrà sempre da parte mia la massima disponibilità.
Pongo in votazione i due emendamenti con protocollo 1111 e 1211, come unificati.
(Sono approvati)
Emendamento protocollo 1102 a firma dell’onorevole Pacenza: “All’articolo 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è aggiunto il comma 1 bis: “Per le attività di cui al comma 1 è obbligo garantire almeno l’1 per cento delle somme non vincolate del bilancio annuale”.
La parola all’onorevole Pacenza.
Presidente, su questo emendamento ci sono
state una serie di interlocuzioni nella
giornata di ieri e stamattina anche con i dirigenti del bilancio.
Di
fatto, che cosa si pone – e poi, alla fine, proporrò il ritiro –? Col nuovo
Statuto c’è l’obbligo di garantire la relazione tecnico-finanziaria a qualsiasi
disegno di legge e anche la stessa copertura finanziaria. A questo fine –
sappiamo tutti – c’è la funzione del fondo globale, che serve proprio tra i
fondi speciali della legge sulla contabilità a garantire la copertura
finanziaria per la legislazione che va in itinere, per quella che è
stata anche l’assicurazione dell’assessore al bilancio rispetto alla tenuta del
fondo globale dentro l’articolazione del bilancio come strumento obbligatorio,
perché la legge 8, l’articolo 21 nello specifico individua i fondi obbligatori.
Ci sarebbe soltanto questa difficoltà poi della capacità del fondo, ma questo
dipende dalle scelte politiche che faranno la Giunta prima e il Consiglio
regionale poi.
Per
queste assicurazioni che sono intervenute, propongo il ritiro dell’emendamento.
L’emendamento
protocollo 1102 è ritirato, fermo restando che, fino a quando non c’è il fondo,
progetti di legge che non hanno copertura finanziaria non saranno annunciati.
Detto
questo, c’è un’ultima cosa per rendere la legge operante, c’è una norma
transitoria: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale”.
Parere
del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.
Pongo
in votazione la norma transitoria.
(E’
approvata)
Ora
poniamo in votazione il progetto di legge nel suo complesso, ma prima do la
parola all’onorevole assessore al bilancio.
Io penso che la questione che si è posta prima – fermo restando il fatto che l’emendamento è stato ritirato e quindi la mia non è una dichiarazione attinente all’esame del provvedimento in oggetto – induca a porre in Aula una questione che sia di chiarimento.
Nella legislazione regionale,
sin da quando è nata la Regione, non è stato
mai previsto che si potesse approvare una legge senza copertura finanziaria, quindi non ci potrà essere
nessuna norma innovativa, da questo punto di vista. E’ stata trasgredita questa
norma quando l’Assemblea legislativa ha approvato leggi di spesa senza
copertura finanziaria. Il problema si pone in quel caso e non in questo.
L’ammissibilità
della proposta di legge, di qualsiasi proposta di legge, è data dal fatto che
nella norma finanziaria che la proposta di legge prevede venga espressamente
indicato o il fondo globale o il capitolo di riferimento. Va da sé che
nell’istruzione del procedimento di approvazione della legge, sia in sede di
Commissione permanente che in Aula, la legge diventa votabile nel momento in
cui c’è la garanzia della copertura finanziaria.
Come
si ottiene la copertura finanziaria? Si ottiene in sede di valutazione per
quanto riguarda la Commissione competente ad hoc che dà il parere
finanziario sulla legge, magari anche ricorrendo ad una norma ad hoc che,
in quel momento, può essere interpretata come norma di variazione sul bilancio,
cioè se nel fondo globale, in quel momento, non c’è neanche un euro, la
sovranità dell’Assemblea legislativa può decidere di fare uno spostamento che
consenta il finanziamento della legge.
Allora,
qual è il punto? Che non ci sono proposte di legge inammissibili, tranne quelle
proposte che non indicano espressamente il riferimento alla norma finanziaria.
Ci deve essere, altresì – invece è vero il contrario – ovviamente il
riconoscimento della norma per quanto riguarda l’approvazione della legge che,
nel momento in cui viene varata, non può non contenere la norma finanziaria. Ma
ciò non dipende dalla previsione che si fa per quanto riguarda la definizione
del fondo globale; questa è materia di competenza della legge Finanziaria, è
competenza del bilancio che – mi pare – sia il documento solenne, fondamentale
dell’attività dell’amministrazione e dell’attività legislativa, è questione di
competenza specifica e precipua al momento dell’approvazione di ogni legge.
Per
cui, per quanto mi riguarda, ritengo che non ci potrà essere nessun dubbio
interpretativo sul fatto che le leggi debbono avere le coperture finanziarie,
che tutte le proposte di legge sono ammissibili se indicano espressamente
capitoli di riferimento anche con fondo zero o il fondo globale e che questo
Consiglio non potrà approvare nessuna legge, se non è espressamente indicata la
copertura finanziaria.
Onorevole
Vicepresidente della Giunta, credo che io e lei conveniamo, non solo
formalmente, che faremo in modo che da quest’Aula
verranno ai calabresi non leggi manifesto, ma leggi che sostanzieranno ed
onoreranno quanto i consiglieri andranno a fare.
Detto
questo, mi pare che ci fosse una richiesta di dichiarazione di voto da parte
dell’onorevole Fedele, che ha facoltà di intervenire.
Intervengo per ribadire, in pochissimi secondi, quello che ho detto all’inizio
durante la relazione iniziale, cioè voto contro questa
legge perché, per quanto mi riguarda, per i
motivi che ho detto prima, presenta molti vizi di legittimità, secondo me anche
di incostituzionalità – l’ho detto prima,
lo ripeto adesso, quindi vorrei che rimanesse a verbale, perché alcune
iniziative che dovrebbero essere prese con questa legge cozzano anche in modo
palese col diritto, con le leggi nazionali e non solo. Per questo voto contro.
PRESIDENTE
Pongo
in votazione il progetto di legge numero 1/8^ nel suo complesso.
(Il
Consiglio approva)
(E’
riportato in allegato)
La seduta è tolta, il Consiglio è convocato a domicilio.
Hanno chiesto congedo i consiglieri Donnici e Sarra.
(Sono concessi)
E’ stato presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge di iniziativa della consigliera Frascà:
“Iniziative per promuovere la costituzione di una città metropolitana dello Stretto” (P.L. n. 3/8^)
E’ assegnata alla Commissione autoriforma.
(Così resta stabilito)
E’ stato presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge statutario di iniziativa del consigliere Feraudo:
“Modifica dell’art. 27, 2° comma della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: “Statuto della Regione Calabria” (P.L.S. n. 2/8^)
E’ assegnato alla Commissione autoriforma.
(Così resta stabilito)
Il Consiglio regionale della Calabria,
vista l’importanza di una politica europea di coesione rivolta ad
incrementare gli aiuti alle Regioni meridionali d’Italia in considerazione
delle prospettive finanziarie 2007-2013 alla luce della legge finanziaria della Commissione Ue;
condividendo
l’allarme che arriva da alcuni europarlamentari
italiani i quali rilevano come il pacchetto finanziario a disposizione per la
politica comunitaria diminuirebbe rispetto alle previsioni contenute nella
proposta della Commissione Prodi;
constatato
che le opportunità garantite dai fondi europei alla Regione Calabria non devono
farci dimenticare che è sempre necessario impegnarsi per mantenere un adeguato
livello di spesa assicurando l’efficacia degli interventi diretti allo sviluppo
della competitività;
premesso
che la riduzione delle risorse europee a disposizione si ripercuoterebbe
negativamente, in particolare, sugli aiuti alle Regioni soprattutto alla
Calabria; i fondi strutturali verrebbero notevolmente ridotti rispetto a quelli
previsti con la conseguenza che ne beneficerebbero quasi esclusivamente i nuovi
stati membri;
chiede
al
Presidente del Consiglio di organizzare un incontro tra la Commissione bilancio
della Regione Calabria e gli europarlamentari Gianni Pittella (membro della Commissione speciale del Parlamento
sulle prospettive finanziarie della Unione europea) e Umberto Pirilli (unico rappresentante della Calabria al Parlamento
europeo) al fine di chiarire la situazione in merito, incalzando il governo a
fare la sua parte per scongiurare tale sciagurata possibilità.
(1; 17.05.2005) Chiarella
Capo I
Disposizioni Preliminari
Articolo 1
(Esercizio delle funzioni)
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all’atto della proclamazione; terminano il loro mandato all’atto di proclamazione del primo dei nuovi Consiglieri.
Articolo 2
(Prima convocazione)
1. La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.
Articolo 3
(Prima seduta)
1. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all’elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.
2. I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.
Capo II
Del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
Articolo 4
(Costituzione dell’Ufficio di Presidenza)
Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Articolo 5
(Elezione del Presidente)
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Articolo 6
(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)
1. Dopo l’elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all’elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.
2. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Articolo 7
(Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza)
1. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
Articolo 8
(Attribuzioni del Presidente)
Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l’ordine e l’osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.
Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.
Il Presidente, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l’esercizio dell’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili.
Articolo 9
(Attribuzioni dei Vicepresidenti)
1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.
Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)
1. I Segretari Questori, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant’altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell’ordine nell’aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.
2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.
Articolo 11
(Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni. In particolare:
a) propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;
b) provvede all’organizzazione ed alla disciplina dell’attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;
c) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;
d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;
e) delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;
f) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.
2. L’Ufficio di Presidenza, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.
Articolo 12
(Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. L’Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l’apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.
3. I verbali delle sedute e gli atti dell’Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.
Capo III
Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti
Articolo 13
(Costituzione dei Gruppi)
1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all’Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.
2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.
3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.
4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano i Gruppi parlamentari regolarmente costituiti presso il Senato della Repubblica o presso la Camera dei Deputati alla data di insediamento del nuovo Consiglio. Nella richiesta di costituzione del gruppo consiliare ai sensi comma precedente, deve essere indicato il nome del gruppo e la comunicazione di assenso all’uso del nome da parte del Presidente del gruppo parlamentare. Allo scioglimento dei Gruppi parlamentari suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del Gruppo consiliare omonimo e l’assegnazione dei Consiglieri al Gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo Gruppo riferendosi, con le medesime procedure, ad un nuovo Gruppo regolarmente costituito nel Parlamento nazionale.
5. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.
6. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.
Articolo 14
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)
1. Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.
3. L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all’assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.
4. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
Articolo 15
(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)
1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio e il Presidente della Giunta o un suo delegato.
4. Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 5.
Capo IV
Delle Giunte
Articolo 16
(Giunta per il Regolamento)
1. Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il Regolamento del Consiglio.
2. La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. La Giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.
4. La competenza per l’esame delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento interno è attribuita alla quinta commissione permanente “Riforme e decentramento”.
Articolo 17
(Giunta delle elezioni)
1. Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l’elezione nel suo seno del Presidente.
Articolo 18
(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)
1. Subito dopo l’elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.
2. Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.
3. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l’elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.
4. La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.
5. Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.
Articolo 19
(Esame delle condizioni di incompatibilità)
1. Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all’interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all’articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l’incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all’interessato entro tre giorni.
3. Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l’opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.
4. Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.
Articolo 20
(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)
1. Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
2. Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all’ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.
Articolo 21
(Assessori esterni)
1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni di cui all’articolo 35, comma 4 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.
2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L’eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza.
Capo V
Il Consigliere regionale
Articolo 22
(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)
1. I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 23
(Diritto di iniziativa)
1. Il Consigliere regionale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Egli, inoltre, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità del presente Regolamento.
Articolo 24
(Diritto di informazione e di accesso)
1. Il Consigliere regionale ha diritto di informazione e di accesso a tutti gli atti della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le norme di cui all’articolo 114.
Articolo 25
(Nomine ed incarichi)
1. Qualora disposizioni di legge o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere regionale, questi deve essere nominato o eletto dal Consiglio stesso in seduta pubblica, con voto segreto.
Articolo 26
(Dimissioni e surroghe)
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.
2. Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.
3. La votazione sulla presa d’atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.
4. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d’atto, senza voto, nella prima seduta successiva.
5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d’atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.
Capo VI
Delle Commissioni
Articolo 27
(Costituzione delle Commissioni Permanenti)
1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell’articolo 29.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.
Articolo 28
(Competenza delle Commissioni permanenti)
1. Sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:
I - Affari istituzionali e affari generali
II - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
III - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
IV - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell’ambiente
V - Riforme e decentramento
VI - Affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero.
Articolo 29
(Composizione delle Commissioni permanenti)
1. Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da quindici Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.
2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
3. Ogni Gruppo può, per l’esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l’intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all’inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Articolo 30
(Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni)
1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.
4. Con la seconda votazione si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell’intera Commissione.
6. L’Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Articolo 31
(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)
1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l’ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l’Ufficio di Presidenza.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all’inizio della seduta successiva.
Articolo 32
(Commissioni speciali)
1. Quando il Consiglio delibera l’istituzione di una Commissione speciale per l’esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1.
2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.
Articolo 33
(Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria)
1. E’ istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.
Art. 34
(Commissione speciale di vigilanza)
1. E’ istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
3. La Commissione speciale di vigilanza:
a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;
b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;
c) verifica l’efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.
Articolo 35
(Commissioni d’inchiesta)
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull’attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. Il Presidente delle Commissioni d’inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l’elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell’articolo 29.
4. In quanto compatibili, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
Articolo 36
(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)
1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all’infuori dei componenti della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall’esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all’Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare la procedure ordinarie per l’esame del provvedimento.
Capo VII
Delle sedute del Consiglio
Articolo 37
(Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.
3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e, per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.
4. La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell’ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell’articolo 42.
5. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.
6. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche telegraficamente, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
Articolo 38
(Organizzazione dei lavori)
1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per deliberare il programma trimestrale dei lavori del Consiglio. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell’ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.
2. Nella formulazione del programma la Conferenza deve tenere conto:
a) delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell’articolo 68;
b) delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali, per le quali lo Statuto fissa termini perentori;
c) delle proposte di legge per le quali un quarto dei Consiglieri ha richiesto l’esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento.
3. Il programma è approvato dalla Conferenza con il consenso dei Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio. Il programma approvato è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione al Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni.
4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l’esame e l’approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un Gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori mensile ai sensi dell’articolo 39.
Articolo 39
(Calendario mensile)
1. Sulla base del programma stabilito ai sensi dell’articolo 38, ed anche in caso di mancato accordo su di esso, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, tenendo conto di quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 38, formula il calendario dei lavori mensile che comunica anticipatamente al Consiglio.
2. In caso di dissenso sul calendario annunciato, il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.
3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica per la proposta e l’approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.
Articolo 40
(Comunicazione dell’ordine del giorno)
1. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere ciascuna seduta, l’ordine del giorno della seduta successiva, tenendo conto del programma di cui all’articolo 38 e del calendario di cui all’articolo 39.
2. Qualora il Consiglio sia stato convocato in casi di particolare necessità ed urgenza, l’ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri regionali insieme all’avviso di convocazione.
Articolo 41
(Inversione delle pratiche all’ordine del giorno)
1. Se un Consigliere regionale formula proposta motivata di un diverso ordine per la trattazione delle pratiche all’ordine del giorno, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, sentiti eventualmente un oratore a favore e due contrari, per non più di tre minuti ciascuno.
Articolo 42
(Argomenti non iscritti all’ordine del giorno)
1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su questioni che non sono all’ordine del giorno, salvo che sia autorizzato da una deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri.
Articolo 43
(Pubblicità delle sedute)
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.
Articolo 44
(Processo verbale e resoconti delle sedute)
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto integrale.
Articolo 45
(Comunicazioni)
1. Il Presidente, dopo l’approvazione del processo verbale, comunica al Consiglio:
a) le domande di congedo;
b) i messaggi pervenuti;
c) l’assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni permanenti;
d) le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle stesse;
e) l’avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
f) ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali;
g) le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, invitando il Consigliere segretario a darne lettura.
Articolo 46
(Obbligo di presenza)
1. E’ dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell’Assemblea.
2. Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.
3. Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
4. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all’annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
5. L’elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell’aula.
6. L’obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.
Articolo 47
(Facoltà di parlare)
1. Possono parlare di fronte al Consiglio i Consiglieri regionali, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.
3. Il Presidente concede la parola nell’ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi. I Consiglieri assenti dall’aula al momento in cui viene loro concessa la facoltà di parlare si ritengono rinunciatari.
4. Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione.
5. Su proposta del Presidente, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, che prendano la parola in una seduta speciale eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere.
Capo VIII
Dell’ordine delle sedute
Articolo 48
(Disciplina delle sedute)
1. Se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta.
2. Dopo il terzo richiamo formale all’ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta.
3. In casi particolarmente gravi, quando il Consigliere regionale provochi tumulti o disordini nell’aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può deliberare direttamente l’esclusione dall’Aula.
4. Se il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari – Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all’Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute.
6. Il Consigliere richiamato all’ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
Articolo 49
(Offese)
1. Quando nel corso di una discussione, un Consigliere regionale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse.
2. Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.
Articolo 50
(Tumulto in aula)
1. Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest’ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz’altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.
Articolo 51
(Poteri di polizia)
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari – Questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
3. Il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell’aula che all’esterno della stessa.
Articolo 52
(Ammissione del pubblico)
1. Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nel settore dell’aula ove siedono i Consiglieri regionali.
2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione dal Presidente sulla base di un apposito disciplinare deliberato dall’Ufficio di Presidenza.
3. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere ai lavori compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.
4. Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni tra i Consiglieri ed il pubblico.
5. I commessi d’aula, su disposizione del Presidente, accompagnano fuori dall’aula chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel terzo comma.
6. Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico.
Capo IX
Della discussione
Articolo 53
(Organizzazione della discussione)
1. I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Se un Consigliere regionale chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente, non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.
2. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l’ordine di presentazione delle richieste, salva l’opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.
3. E’ consentito tra i Consiglieri regionali lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.
4. Ciascun Consigliere regionale può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all’ordine del giorno, al Regolamento.
5. E’ fatto obbligo al Presidente o ad altro membro della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale.
6. I membri della Giunta regionale ed il Presidente della Giunta hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.
7. Nell’aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.
Articolo 54
(Durata degli interventi)
1. Salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento, i Consiglieri sono tenuti ad attenersi ai limiti di tempo di seguito stabiliti:
15 minuti - svolgimento di qualsiasi relazione;
10 minuti - illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni;
5 minuti - illustrazione e discussione degli emendamenti; qualsiasi replica;
3 minuti - qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze;
tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme.
2. In casi eccezionali, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire una maggiore durata degli interventi, comunque non superiore al doppio di quelle fissate nel comma precedente.
Articolo 55
(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)
1. La questione pregiudiziale, vale a dire la richiesta che di un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, vale a dire la richiesta che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni singolo Consigliere regionale prima che la discussione sia iniziata. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.
3. Due soli Consiglieri regionali, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. In caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; in ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni.
5. La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere regionale può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano.
6. Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.
Articolo 56
(Fatto personale)
1. Costituisce fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ad opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide in merito; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.
Capo X
Della forma di governo della Regione
Articolo 57
(Approvazione del programma di governo)
1. Nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.
2. I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.
3. Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.
4. Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l’approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.
5. Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall’articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.
Articolo 58
(Mozione di sfiducia)
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. In caso di presentazione della mozione, il Presidente del Consiglio sospende i lavori in corso e fissa la discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.
3. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.
Articolo 59
(Questione di fiducia)
1. Il Presidente della Giunta può porre, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), dello Statuto, la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37, comma 3 dello Statuto.
2. Subito dopo la presentazione della questione di fiducia, il Presidente convoca il Consiglio ponendo all’ordine del giorno la sua discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
3. Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti, un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.
4. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Nel caso di esito positivo, il documento si intende approvato. Nel caso di voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.
Articolo 60
(Dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente
e morte del Presidente della Giunta)
1. Nel caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.
2. Il Consiglio regionale con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.
Articolo 61
(Dimissioni dalla carica della maggioranza dei Consiglieri)
1. In caso di dimissioni contestuali dalla carica della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente, verifica l’autenticità e il numero richiesto, convoca il Consiglio entro dieci giorni per la comunicazione formale, dopo la quale congeda definitivamente i Consiglieri.
Articolo 62
(Censura al singolo Assessore)
1. Le proposte di censura nei confronti di un Assessore sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti, il Presidente della Giunta, l’Assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.
2. Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi tre giorni.
Capo XI
Dell’iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza del Consiglio
Articolo 63
(Iniziativa legislativa e regolamentare)
1. L’iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.
2. L’iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di proposte redatte in articoli, illustrate da una relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Nel caso di proposte presentate dalla Giunta regionale deve essere allegata la relativa delibera di Giunta.
4. L’iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio compete a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.
5. L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi rientranti nell’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea compete all’Ufficio di Presidenza, sentita, ove previsto da specifiche norme regolamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
6. Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri regionali nel più breve tempo possibile.
Articolo 64
(Ammissibilità delle proposte di legge)
1. Il Presidente del Consiglio con l’assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l’ammissibilità della proposta di legge.
2. Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell’art. 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell’articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.
3. Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.
Articolo 65
(Decadenza delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo)
1. Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio.
Capo XII
Dell’esame nelle Commissioni permanenti
Articolo 66
(Assegnazione alle Commissioni)
1. Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.
2. Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un’altra Commissione, può richiedere che quest’ultima rilasci un parere alla Commissione competente.
3. Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.
4. Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.
5. Le proposte di provvedimento amministrativo dell’Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell’articolo 63 sono esaminate direttamente dall’Assemblea, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta.
Articolo 67
(Termini)
1. Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all’Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.
2. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.
3. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.
Articolo 68
(Termini per l’esame delle proposte prioritarie)
1. La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.
2. Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.
3. Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione del rendiconto generale, nonché le leggi relative all’assetto ed alla utilizzazione del territorio.
4. Nell’esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l’espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.
Articolo 69
(Abbinamenti)
1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
Articolo 70
(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)
1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli articoli 38 e 39, nonché in relazione alle scadenze previste per l’espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all’articolo 87.
2. Il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono decisi dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.
3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.
Articolo 71
(Pareri di altre Commissioni)
1. Fermo restando il potere del Presidente di cui all’articolo 66, la Commissione competente, previo assenso del Presidente del Consiglio, può chiedere il parere ad altra Commissione.
2. La Commissione interpellata esprime il parere nel termine di quindici giorni nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Presidente del Consiglio o di otto giorni, nel caso in cui la richiesta sia formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma precedente.
3. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta, prescindendo dal parere.
Articolo 72
(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese)
1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.
2. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
3. Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 76.
Articolo 73
(Proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali)
1. La Commissione competente ricevute le proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali ammette, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.
Articolo 74
(Nomina del relatore)
1. Il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che, sentito l’Ufficio di Presidenza, non incarichi un Consigliere della Commissione. L'incarico di relatore, per le proposte di iniziativa consiliare, può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.
Articolo 75
(Svolgimento della discussione)
1. In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l' ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire all’Assemblea.
2. La discussione è introdotta dal relatore che elabora, nel caso di abbinamenti, un testo unificato che viene distribuito, ove non si sia provveduto in precedenza, all’inizio della seduta.
3. La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l’ordine di iscrizione.
Articolo 76
(Esame e votazione degli articoli, degli emendamenti
e degli articoli aggiuntivi)
1. Conclusa la discussione generale, la Commissione passa all’esame dei singoli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.
2. Il Presidente stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento.
3. Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale.
4. L’esame procede mettendo in discussione ed in votazione prima gli eventuali subemendamenti e poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli. Prima di ogni singola votazione viene richiesto il parere del relatore e, se è presente, del rappresentante della Giunta.
Articolo 77
(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)
1. Qualora un terzo dei componenti della Commissione, prima della votazione della proposta di legge nel suo complesso, chieda che venga acquisito il parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ai sensi dell’articolo 36, il Presidente della Commissione trasmette la proposta, nel testo risultante dall’approvazione degli articoli al suddetto Comitato, rinviando alla seduta successiva la votazione finale della proposta nel suo complesso.
2. Nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l’Assemblea.
3. Allorquando la Commissione è investita del procedimento redigente, non si procede al rinvio del voto finale e l’eventuale parere è allegato alla relazione per il Consiglio. Medesima procedura si segue nel caso di proposte dichiarate prioritarie ai sensi dell’articolo 68.
Articolo 78
(Parere del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Nel corso dell’esame della proposta di legge, e comunque prima della votazione finale, la Commissione ha l’obbligo di prendere in esame l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali.
2. Nel caso sussista il parere negativo del Consiglio delle Autonomie e la Commissione decide di non tenerne conto, la relazione per l’Assemblea deve dare conto del parere del Consiglio delle Autonomie e delle ragioni che l’hanno indotta a non adeguarsi.
Articolo 79
(Numero legale)
1. Le deliberazioni delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 80
(Verifica del numero legale)
1. Per verificare se la Commissione è in numero legale, ai fini dell’inizio dei lavori, il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procede alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di almeno cinque Consiglieri.
2. La Presidenza, iniziati i lavori, non è obbligata a verificare se la Commissione sia o meno in numero legale se non quando stia per procedere ad una votazione.
Articolo 81
(Approvazione delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.
3. Prima che si dia inizio alla votazione, il capogruppo o un suo delegato, per ciascun Gruppo consiliare dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene. I componenti della Commissione in ogni caso possono dichiarare di votare diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare a cui appartengono.
4. Al termine delle dichiarazioni di voto, si procede alla votazione ed il segretario procede al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce, sottraendo il voto dell’eventuale Consigliere dissenziente.
5. La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.
Articolo 82
(Votazioni)
1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano.
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Articolo 83
(Relatore al Consiglio)
1. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all’Assemblea. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.
Articolo 84
(Procedimento redigente)
1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest’ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell’articolo 30, comma 3, dello Statuto, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l’assetto del territorio.
2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l’espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.
3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.
Articolo 85
(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)
1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti sommari che danno conto solo degli interventi dei Consiglieri regionali e delle decisioni assunte, nonché mediante servizi telematici sul progredire dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Presidente può disporre che venga pubblicato anche il resoconto integrale.
3. In casi particolari, la Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio, che i lavori siano seguiti anche all’esterno mediante riprese televisive a circuito chiuso.
Articolo 86
(Risoluzioni)
1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.
2. Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.
3. Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Consiglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.
Articolo 87
(Pareri alla Giunta regionale)
1. Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell’esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.
4. I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all’Assemblea nella prima seduta utile.
Articolo 88
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo)
1. In attuazione dell’articolo 31 dello Statuto, i Presidenti della Commissioni, previa decisione delle medesime nell’ambito delle proprie competenze:
a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;
b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell’amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;
d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.
2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l’intesa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi, dell’indagine. La Commissione non può procedere all’indagine se non ha acquisito l’intesa.
3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.
Capo XIII
Dell’esame in Consiglio
Articolo 89
(Disciplina della discussione)
1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, del relatore e, se esistente, del relatore di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare.
3. Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono replicare.
4. Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme relative all’esame dei progetti di legge, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.
Articolo 90
(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Nel corso della discussione generale viene esaminato l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.
2. Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.
3. Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.
Articolo 91
(Ordini del Giorno)
1. Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge.
2. Gli ordini dei giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di dieci minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.
3. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito per tre minuti uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.
Articolo 92
(Discussione degli articoli)
1. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
2. Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 94.
3. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva.
4. Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.
Articolo 93
(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti)
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.
2. I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.
3. Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustra chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull’ammissibilità decide l’Assemblea per alzata di mano, senza discussione.
4. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
5. I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
7. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono messi a disposizione dei consiglieri, almeno due ore prima dell’inizio della seduta nella quale si esaminano i singoli articoli.
Articolo 94
(Votazione degli emendamenti)
1. La votazione si svolge sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.
Articolo 95
(Votazione finale)
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
3. Il Presidente è tenuto a rinviare la votazione finale nel caso lo stesso Presidente del Consiglio, o il Presidente della Giunta, o il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio chiedano il parere della Consulta statutaria.
4. Ove ricorra il caso di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, entro due giorni, invia alla Consulta la proposta di legge nel testo risultante dalla votazione dei singoli articoli.
Articolo 96
(Termini ed effetti del parere della Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento di competenza del Consiglio ad essa sottoposte ai sensi dell’art. 57, comma primo, dello Statuto.
2. Il Consiglio regionale nella prima seduta utile esamina il parere della Consulta statutaria e, se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi, sulla base di una proposta del relatore, sulla quale non è consentito presentare emendamenti; possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni Gruppo.
3. Qualora la Consulta statutaria esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intenda adeguarsi, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta con decisione motivata, ascoltati per non più di dieci minuti il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza.
4. Se il parere della Consulta è negativo per il complesso della legge, il Consiglio, ascoltati, per non più di dieci minuti, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza, un rappresentante della Giunta e di ogni Gruppo, decide o di soprassedere nell’esame rinviando la pratica alla Commissione competente, ovvero di procedere all’approvazione della legge nel suo complesso con decisione motivata ed adottata a maggioranza assoluta.
Articolo 97
(Correzioni di forma)
1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.
Articolo 98
(Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente)
1. Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi ed il Consiglio procede all’approvazione solo con la votazione finale.
2. Il testo predisposto dalla Commissione è illustrato dal relatore e possono prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Possono intervenire altri Consiglieri, per non più di cinque minuti, solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.
3. Qualora, prima della votazione, la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione competente richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l’esame e rinvia la proposta alla Commissione competente.
4. Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente si applicano le norme di cui agli articoli 95 e 96.
Capo XIV
Delle deliberazioni del Consiglio
Articolo 99
(Numero legale)
1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri regionali.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per avviare e procedere nei lavori, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere.
3. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.
4. La verifica del numero legale ai fini della validità delle votazioni è automatica.
5. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
6. Nelle votazioni sono computati ai fini del numero legale i Consiglieri che, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa.
Articolo 100
(Verifica del numero legale)
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che viene tolta.
Articolo 101
(Approvazione delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.
Articolo 102
(Votazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutino segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull’istituzione delle commissioni d’inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
Articolo 103
(Effettuazione delle votazioni)
1. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale da parte di almeno tre Consiglieri.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.
3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.
4. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta
5. Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.
6. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".
Articolo 104
(Dichiarazione di voto o di astensione)
1. I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.
Articolo 105
(Maggioranza per l’approvazione)
1. Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
Articolo 106
(Elezione di membri di collegi)
1. Salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o da specifiche norme del presente Regolamento, ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra pari a due terzi dei membri da eleggere.
2. Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due persone, ciascun Consigliere scrive un solo nome.
3. Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.
4. La procedura seguita nella prima nomina dei membri si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
Capo XV
Dell’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione
Articolo 107
(Sessione di bilancio)
1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.
2. Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.
Articolo 108
(Assegnazione)
1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.
Articolo 109
(Esame e termini)
1. Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall’assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.
2. Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.
Articolo 110
(Inosservanza del termine da parte della Commissione)
1. Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall’articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.
Articolo 111
(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)
1. Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell’ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.
2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.
3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.
Capo XVI
Delle nomine
Articolo 112
(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)
1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all’articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.
2. Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all’ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.
4. Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.
5. Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l’ufficio dei rapporti con il cittadino.
Articolo 113
(Potere sostitutivo)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative, esercita il potere sostitutivo per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.
2. Il potere sostitutivo riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga utile, prima di esercitare il potere sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Capo XVII
Delle procedure di informazione, di indirizzo e di controllo
Articolo 114
(Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori,utili all’espletamento del loro mandato. Il segreto d’ufficio può essere opposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. I consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso dell’Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, ivi compresi quelli richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
3. E’ considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.
4. Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere regionale, nei termini fissati dal primo comma.
5. Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché le determinazioni dei dirigenti generali, ove non pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, ove da questi espressamente richieste.
Articolo 115
(Indagini conoscitive)
1. Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma, gli strumenti, i limiti temporali e gli eventuali costi.
2. Acquisita sul documento di cui al comma precedente l'intesa del Presidente del Consiglio, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.
3. La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.
Articolo 116
(Commissioni consiliari di inchiesta)
1. Le Commissioni d’inchiesta, istituite ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall’articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.
2. La deliberazione istituiva della Commissione d’inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.
3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all’unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.
4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d’inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.
Articolo 117
(Consultazioni)
1. Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni, le quali decidono, in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame, soggetti e tempi per le audizioni.
2. Le Commissioni prendono altresì in considerazione le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali e dalla diverse articolazioni della società civile.
3. In casi eccezionali le audizioni sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all’uopo convocata, anche ad horas, dal Presidente del Consiglio. Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.
Articolo 118
(Petizioni)
1. Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.
2. Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma degli articoli 75 e 76.
3. Il Consiglio, su proposte della Commissione, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.
Articolo 119
(Mozioni)
1. Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine, presentando apposita mozione.
2. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contrario.
3. Le mozioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione dello stesso Consigliere.
4. Nella discussione sulle mozioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non più di dieci minuti. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.
5. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.
6. Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.
Articolo 120
(Interpellanze)
1. Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.
2. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.
Articolo 121
(Interrogazioni a risposta scritta e orale)
1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.
2. La Giunta ha l’obbligo di dare la risposta all’interrogante non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.
3. L’interrogazione e la risposta sono inserite nel resoconto della seduta nella quale sono annunciate.
4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al secondo comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta.
5. Il Presidente della Giunta o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l’interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto.
Articolo 122
(Interrogazioni a risposta immediata)
1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, la Giunta è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero dall’Assessore competente per materia.
3. In Consiglio ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante della Giunta per non più di dieci minuti.
4. Due Consiglieri per ciascun Gruppo possono, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda alla Giunta senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande dei Consiglieri della maggioranza con quelle dei Consiglieri delle opposizioni.
5. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente della Giunta, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
Articolo 123
(Interrogazioni presentate dagli Enti locali)
1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale. La Giunta risponde per iscritto all’ente interrogante entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.
Articolo 124
(Comitato regionale di controllo contabile)
1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all’infuori dei componenti della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato ad uno, due componenti del Comitato regionale di controllo contabile.
2. Il Comitato regionale di controllo contabile è rinnovato con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato regionale di controllo contabile ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.
4. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
5. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.
Capo XVIII
Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali
Articolo 125
(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a garantire, nei limiti delle disponibilità, idonei locali per la sede del Consiglio delle Autonomie.
3. La legge regionale stanzia i fondi per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie che sono messi direttamente a sua disposizione con una contabilizzazione separata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, adotta un regolamento per le procedure di utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l’eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale.
Articolo 126
(Pareri obbligatori)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;
c) sull’istituzione di enti regionali;
d) sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;
e) sul documento di programmazione economico-finanziaria;
f) sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.
2. Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.
3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.
4. Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.
5. Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.
6. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all’art. 90.
Articolo 127
(Pareri facoltativi)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.
2. Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all’attenzione dei gli organi consiliari competenti.
Articolo 128
(Riunioni congiunte)
1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame delle stato delle Autonomie nella Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente Regolamento per quanto applicabile.
Capo XIX
Dei rapporti con la Consulta statutaria
Articolo 129
(Costituzione della Consulta statutaria)
1. Il Consiglio procede alla elezione dei membri della Consulta statutaria entro due mesi dall’entrata in vigore della legge regionale di cui al sesto comma dell’articolo 57 dello Statuto.
2. Le elezioni per il rinnovo della Consulta hanno luogo nella prima seduta del Consiglio successiva alla data di scadenza.
3. Il Presidente del Consiglio insedia la Consulta con proprio provvedimento entro dieci giorni dalla elezione di tutti i membri.
Articolo 130
(Pareri della Consulta statutaria)
1. La Consulta esprime i propri pareri sulle proposte di legge regionale o di Regolamento di competenza del Consiglio nei modi e nei termini disciplinati dall’articolo 96.
Capo XX
Dei rapporti con il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
Articolo 131
(Rapporti e collaborazione)
1. Nell’ambito delle rispettive competenze il Presidente e l’Ufficio di Presidenza curano i rapporti con il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.
2. Il Presidente dispone l’invio di tutte le proposte e gli atti sottoposti all’esame dell’Assemblea, nonché le deliberazioni dallo stesso assunte al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.
3. Le Commissioni sono tenute ad acquisire eventuali pareri del Consiglio dell’economia e del lavoro sulle proposte assegnate al loro esame. Se richiesta, devono concedere apposita audizione ad una rappresentanza dell’organismo. L’eventuale parere è allegato alle conclusioni della Commissione trasmesse al Consiglio regionale.
4. Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto, il Consiglio regionale si avvale prioritariamente della collaborazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.
Capo XXI
Del bilancio, del conto consuntivo e della contabilità del Consiglio regionale
Articolo 132
(Bilancio e conto consuntivo)
1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.
2. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.
Articolo 133
(Accredito dei fondi)
1. La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, agosto e ottobre.
2. Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.
3. La legge regionale che eventualmente autorizza l’esercizio provvisorio dispone l’utilizzazione dei fondi per i funzionamento del Consiglio per l’intero stanziamento.
Articolo 134
(Contabilità del Consiglio)
1. Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.
Capo XXII
Dei servizi del Consiglio
Articolo 135
(Struttura organizzativa e personale)
1. Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizione attualmente vigenti.
3. Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall’Ufficio di Presidenza.
4. Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
5. L’Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale e ai Dipartimenti i dirigenti, che sono preposti al loro incarico dai dirigenti generali entro i successivi 30 giorni.
Articolo 136
(Biblioteca)
1. L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, approva il Regolamento per la valorizzazione e l’uso del patrimonio bibliografico del Consiglio, garantendo l’apertura della biblioteca generale e giuridica, anche con collegamenti telematici, ai centri scientifici, alle scuole e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.
Articolo 137
(Informazione sulle attività consiliari)
1. Il Presidente, in relazione alla rilevanza sociale delle materie trattate, dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dei dibattiti politici.
2. L’Ufficio di Presidenza approva entro il 30 novembre il piano per l’anno successivo delle inserzioni e dispone per l’attività editoriale del Consiglio regionale in relazione alle iniziative dallo stesso promosse e realizzate, nonché delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale. Per l’anno 2005 l’Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno.
3. Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, oltre all’Ufficio stampa, è prevista l’istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, aperto a tutti, in grado di fornire tutte le informazioni sull’attività del Consiglio regionale e, per quanto possibile, di quelle della Giunta regionale.
4. Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, è altresì prevista la organizzazione di un apposito servizio per la gestione informatica del flusso informativo sulle attività dei diversi organismi consiliari e per la produzione di strumenti multimediali, nonché per lo sviluppo e la gestione del sito internet del Consiglio regionale secondo le modalità ed i principi recati nelle specifiche leggi statali e regionali.
Capo XXIII
Norme finali
Articolo 138
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1
(Disposizioni in materia di nomine e personale)
1.
Le nomine
degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei
consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti
pubblici, degli enti pubblici economici,
delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle
società controllate o partecipate,
delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque
denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato,
appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di
comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque
rese operative, anche di intesa o di
concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi dagli
organi di indirizzo politico
regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti,
nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione
e successivamente rispetto a tale
data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta
regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla regione ed ai terzi interessati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri sostitutivi dell’Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.
4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale.
5. E' fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.
7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.
8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.
9. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:
-
le parole “o
che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle
magistrature o dell’avvocatura dello Stato con esperienza quindicinale, e che
sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 della legge
regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale” sono
sostituite dalle parole “ovvero che provenga dai settori della docenza
universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o
dell’avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte
di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a
direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica
dirigenziale”;
- le parole “direttore generale”, ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole “dirigente generale”.
10. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:
“5. Per il
migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate,
il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione
in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con
il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le
relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta
regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta
regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di
materie”.
11. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma: “6. Gli atti dei dirigenti
pro tempore dell’Avvocatura regionale che
autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione
Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente”.
12. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Dipartimento dell’Assessorato alla Sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell’anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l’andamento dell’equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.
13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:
a) la decadenza dei Direttori Generali;
b) il blocco delle assunzioni;
c) il blocco dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
d) l’attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.
Art. 2
1. All’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.
Art. 3
1. In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.