VIII legislatura

4.

Seduta di venerdì 27 maggio 2005

 

Presidenza del Presidente Giuseppe Bova

La seduta inizia alle 11,26

Luigi FEDELE, Segretario Questore

Legge il verbale della seduta precedente.

(E’ approvato)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Legge le comunicazioni.

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di mozione

Luigi FEDELE, Segretario Questore

Legge la mozione presentata alla Presidenza.

(E’ riportata in allegato)

PRESIDENTE

Visto che in Aula non c’è il numero legale…

(Interruzione)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Chiarella. Ne ha facoltà.

Egidio CHIARELLA

Presidente, per chiederle di voler inserire per i lavori del prossimo Consiglio un ordine del giorno importante che ho depositato presso la Presidenza e che porterà il Consiglio a condividere o meno una proposta di legge dell’onorevole Nesi, deputato dei Comunisti italiani ed ex ministro dei lavori pubblici, in relazione alla legge in materia di divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione.

E’ un ordine del giorno col quale si chiederà al Parlamento italiano di dare una corsia preferenziale a questa legge importante in virtù anche delle battaglie istituzionali che questo Consiglio ha sempre fatto all’unanimità nel momento in cui istituzionalmente abbiamo insieme lavorato per contrapporci al fenomeno mafioso. Grazie.

PRESIDENTE

La Presidenza accoglie questa richiesta di inserimento dell’ordine del giorno per il prossimo Consiglio ricordandole, però, che istituzionalmente la prossima seduta sarà impegnata esclusivamente dall’ordine del giorno di composizione dei vertici delle Commissioni.

Alla prima seduta ordinaria del Consiglio non c’è dubbio che sarà parte diligente e responsabile di questa Presidenza inserire questa sua richiesta all’ordine del giorno, mi auguro che il parere, la valutazione e il voto del Consiglio siano di accoglimento.

Visto che in Aula non è presente numero sufficiente di consiglieri aggiorno la seduta di un’ora, alle 12,30 in punto.

La seduta sospesa alle 11,36 è ripresa alle 12,39

PRESIDENTE

Prego i colleghi consiglieri di prendere posto. Chiamo gli assessori a prendere posto al banco della Giunta.

Giovanni NUCERA

Presidente, chiedo scusa, prima di avviare i lavori possiamo verificare se c’è la regolarità dei presenti in Aula?

PRESIDENTE

La regolarità l’accerteremo dopo la relazione sul progetto di legge perché in questo momento – le ricordo – si può iniziare senza il numero legale.

Giovanni NUCERA

Presidente, chiedo scusa…

PRESIDENTE

Non ha la parola, le ho già risposto…

Giovanni NUCERA

E il Regolamento non…

PRESIDENTE

Il Regolamento non recita… la presenza in Aula del numero legale è obbligatoria…

Giovanni NUCERA

E’ una nuova interpretazione del Regolamento?

PRESIDENTE

Per favore si sieda…

Giovanni NUCERA

Io mi siedo, Presidente, ma ho posto una domanda…

PRESIDENTE

Le ho risposto. Il Regolamento dice che la verifica del numero legale si fa immediatamente prima di procedere alle votazioni.

Io ancora debbo leggere l’ordine del giorno e debbo ancora dare la parola al relatore. Si sieda, per favore, onorevole Nucera…

(Interruzione)

Non devo verificare niente, non faccia l’assistenza… si sieda.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 9/8^ di iniziativa del Presidente del Consiglio, recante: “Regolamento interno del Consiglio regionale”

PRESIDENTE

Il primo punto all’ordine del giorno è la proposta di provvedimento amministrativo numero 9/8^ di iniziativa del Presidente del Consiglio, recante: “Regolamento interno del Consiglio regionale”.

L’onorevole Borrello, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Antonio BORRELLO, relatore

Signor Presidente, la mia sarà una relazione molto breve.

Onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Presidente e componenti la Giunta regionale, onorevoli colleghi, in premessa è necessario evidenziare che la proposta in discussione riproduce in grande parte quella della passata legislatura allorquando in tutti era prevalso il convincimento di andare celermente all’approvazione di un nuovo Regolamento vista l’inadeguatezza del vecchio strumento rispetto al nuovo Statuto.

L’idea irrinunciabile è stata quella di disciplinare in chiave compiuta, le innovazioni introdotte con la Carta costituzionale regionale, di assicurare un corretto e ordinato svolgimento dei lavori, di contemperare la completezza delle acquisizioni conoscitive, di garantire la certezza delle decisioni e l’effettivo dispiegarsi della dialettica politica, ma soprattutto di assicurare al Consiglio regionale il pieno esercizio del diritto-dovere di vigilanza e controllo.

Le criticità legate soprattutto alla fase storica dentro cui il precedente Regolamento è nato, avevano corrisposto comportamenti politici caratterizzati dal ricorso frequente all’uso eccessivo delle facoltà riconosciute dal Regolamento per fare emergere le diverse posizioni.

Se ciò è valso a consentire al Consiglio regionale un minimo livello di funzionalità ha pure comportato per ognuna delle parti presenti nella dialettica assembleare il compimento di uno sforzo sproporzionato rispetto al risultato perseguito.

I metodi così invalsi hanno spesso ricondotto a ripetitiva ritualità la dialettica consiliare. Troppo spesso la via d’uscita obbligata è stata rappresentata da procedure che hanno impedito il confronto persino sui punti critici e sulle proposte più qualificanti.

Tutto questo è rimasto un faticoso gioco racchiuso all’interno del sistema politico consiliare ignorato dall’opinione pubblica o da esso giudicato assai negativamente.

Lo sforzo compiuto con la proposta in discussione tende a riqualificare il lavoro consiliare in uno con la volontà di creare le condizioni necessarie per migliorare il prodotto legislativo ed adeguarlo alle esigenze della fase costituente dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 1/99 e quella successiva del nuovo Statuto.

E’ stato, altresì, importante al fine di garantire l’efficacia e lo svolgimento democratico dei lavori consiliari in questo delicato e significativo momento storico, ridefinire l’attività di programmazione dei lavori.

Essa infatti diviene uno strumento decisivo per orientare la dialettica tra le parti che è caratteristica irriducibile del processo di discussione politico verso le finalità legislative.

In particolare si è reso necessario utilizzare in modo mirato i tempi dell’attività consiliare riqualificandola e riducendo gli eccessivi spazi spesso dedicati ad esercitazioni oratorie, a questioni inutili e ripetitive e ad altre forme di dispersione.

Nella logica di riforma del procedimento legislativo adottato, programmazione e svolgimento della struttura legislativa sono aspetti fortemente correlati.

Solo una forma di organica programmazione di scadenze, stabilite con sufficiente anticipo, può consentire un esame approfondito e proporzionato alla complessità dei testi legislativi.

In questo quadro, procedure apparentemente limitative come il contingentamento dei tempi possono recuperare pienamente una funzione di riqualificazione del lavoro consiliare e divenire funzionali allo scopo di amplificare e non di restringere il confronto sulle questioni sostanziali.

Un’effettiva programmazione dei lavori restituisce, altresì, alla Giunta la responsabilità di proporre al Consiglio un quadro preciso e realistico di priorità, inoltre può offrire concrete alternative all’uso di strumenti che attraverso soluzioni di emergenza o procedure estreme rischiavano di annullare l’esame consiliare dei testi legislativi.

In un quadro ordinato dei lavori diviene possibile attribuire alle opposizioni quote certe di tempo in modo da coinvolgerle positivamente nello svolgimento dei programmi stabiliti secondo i tempi previsti.

Una proposta così vasta e ambiziosa nelle intenzioni comporta certamente dei rischi. Ma una simile impostazione è necessaria per affrontare i presenti problemi di funzionamento del Consiglio nella loro reale dimensione.

Solo su questa base si può individuare una logica unificante tra interessi contrapposti con l’obiettivo di garantire comunque alcuni indirizzi fondamentali.

In questo quadro, il testo proposto indica soluzioni che realizzano un equilibrato bilanciamento tra le esigenze della maggioranza e quelle delle opposizioni intese come esigenze non antitetiche ma convergenti, da diversi punti di vista, verso l’obiettivo di adeguare le procedure parlamentari alle istanze della società contemporanea.

E’ infatti necessario e conveniente per tutti definire i modi di lavoro, che consentano a ciascuna parte di valorizzare il proprio ruolo attraverso un uso qualificato e garantito del tempo.

Nel rinviare alla relazione allegata alla proposta le singole questioni disciplinate nell’articolato mi preme evidenziare, a conclusione di questo brevissimo intervento, che l’introduzione di istituti e strumenti fortemente innovativi intende esaltare il ruolo dell’Assemblea legislativa che rimane l’unica sede dove trova residenza la rappresentanza politica del sistema democratico regionale. Grazie.

PRESIDENTE

Sulla relazione ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Signor Presidente, le chiedo scusa ma insisto sempre nella proposta iniziale. Avevo chiesto la verifica del numero legale per la regolarità dei lavori.

Mi può spiegare per quale motivo lei non mi concede questa opportunità? Chiedo che cortesemente qualcuno mi dia cognizione…

PRESIDENTE

Avevo già risposto al suo quesito…

Giovanni NUCERA

Sì, Presidente, ma ho considerato la sua risposta insufficiente e non soddisfacente.

Ovviamente, questa è una prima domanda. Chiedo la parola per due punti.

PRESIDENTE

Siccome me l’ha chiesto immagino che in questo momento non abbia il Regolamento sotto mano…

Giovanni NUCERA

Purtroppo no, Presidente

PRESIDENTE

All’articolo 72 il Regolamento delucida come e in quali momenti è possibile chiedere la verifica del numero legale.

Lei ha risposto al primo quesito nel senso che l’ha posto un consigliere. Ma il numero legale si verifica immediatamente prima di effettuare una votazione.

A me non risulta che in questo momento siamo per fare una votazione. Quindi le avevo già risposto e glielo ripeto. Poi se vuole leggiamo assieme l’articolo 72. Al secondo comma viene detto “la Presidenza non è obbligata a verificare se l’Assemblea o la Commissione è oppure non è in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto dal un consigliere” e questo è così…

Giovanni NUCERA

Non è obbligata, diciamo, ecco.

PRESIDENTE

… “e l’Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano”.

Non mi pare che noi fossimo… se vuole posso continuare. “Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell’approvazione del processo verbale”.

Questo per prima, chiaro? Le ho risposto.

Giovanni NUCERA

Ho recepito.

PRESIDENTE

Ma lei aveva chiesto anche di parlare?

Giovanni NUCERA

Sul secondo punto, sì, Presidente, avevo chiesto di parlare sulla relazione svolta dal relatore Borrello.

C’è un dibattito sulla relazione generale, vero Presidente? Questo per capire come saranno sviluppati i lavori.

Quindi è un dibattito sulla relazione in generale.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare immediatamente dopo la relazione…

Giovanni NUCERA

Siccome lei stava sospendendo il dibattito io le chiedo: il dibattito è sulla relazione o è in generale?

PRESIDENTE

Come sempre. Solo se lei non vuole godere di questa opportunità passiamo direttamente all’articolato che dobbiamo approvare.

Giovanni NUCERA

Io ho chiesto la parola per offrire anche io qualche riflessione…

PRESIDENTE

…sulla relazione la parola io gliel’ho concessa.

Giovanni NUCERA

Perfetto grazie, Presidente, non avevo capito su che cosa.

Colgo un’espressione usata dal collega Borrello che da buon relatore ed onesto e leale collaboratore nella stesura, nella formulazione di questo testo di legge, immagino, ha usato una frase che mi ha particolarmente colpito.

Uno sforzo sproporzionato rispetto al risultato. Immagino che il lavoro che lei ha dovuto fare sia stato enorme e purtroppo non lo abbiamo potuto condividere pienamente perché non c’è stata una Commissione in grado di poter esaminare questo Regolamento, perché non è stato approfondito nelle sedi istituzionali dovute quale la Commissione per il Regolamento, la Commissione per gli organismi interni di decisione regolamentare e statutaria che doveva effettuare.

Ho apprezzato lo sforzo che il Presidente ha compiuto nel momento in cui su una nostra espressa richiesta è stato rinviato di una settimana il dibattito sul Regolamento interno, proprio perché volevamo che fosse un Regolamento pienamente condiviso e fortemente partecipato dal Consiglio regionale.

Non solo il Regolamento che la maggioranza oggi ci propina, ci offre, ci dà in discussione ma il Regolamento di tutto il Consiglio regionale in un coinvolgimento serio e compiuto, in una partecipazione per l’intero articolato, in una convinzione sui singoli passaggi che questo Regolamento pone all’attenzione e all’approvazione.

Perché al di là di quello che sarà il dibattito che si svilupperà poi articolo per articolo, comma per comma del Regolamento, c’è una filosofia generale che dobbiamo costantemente tenere presente. E’ una filosofia che in fondo incarna anche il senso della interpretazione delle norme statutarie che noi abbiamo voluto con lo Statuto la scorsa legislatura e che questa legislatura pone a battesimo nel suo avvio.

Ma anche quella che è la regola entro cui questo Consiglio regionale per i prossimi anni sarà chiamato ad autogovernarsi.

Quando si parla di autogoverno di un Consiglio si parla di diritti di tutti, della maggioranza e della minoranza, ma, soprattutto, si parla della prerogativa costituzionale che l’ordinamento italiano offre alle autonomie regionali, che l’ordinamento italiano offre al ruolo e alla funzione del consigliere regionale. Ad onor del vero, probabilmente anche nello Statuto prima… probabilmente si andrà ad una rivisitazione di qualche articolo dello Statuto come andrò a dire più avanti.

Questo Regolamento dopo tende a mortificare l’essenza, lo spirito, la natura e il senso stesso della partecipazione e dell’azione democratica nel nostro territorio e nella nostra realtà.

Avremmo voluto discutere di tutte queste cose nel dettaglio in Commissione dove lo spirito di partecipazione, di apprendimento e di recepimento delle singole istanze, va ad esaltare il momento grande della partecipazione e del confronto democratico. Ma non ci è stato possibile.

Per una serie di inconvenienti tecnici - siamo buoni, non possiamo pensare diversamente – la sottocommissione, ad hoc costituita, chiamata ad esprimersi e ad esprimere un giudizio su due provvedimenti di legge molto importanti che inficiano nella sostanza la democrazia e la partecipazione di questo Consiglio regionale, purtroppo non ha dato esito positivo.

Per cui dobbiamo registrare il fallimento di quello che era un tentativo - che io apprezzo – che con molta lodevolezza da parte del Presidente era stato posto in essere. Un tentativo che abbiamo perseguito e cercato in tutti i modi di raggiungere e di portare a determinazione.

Quindi, oggi, ci troviamo a discutere questo Regolamento in quest’Aula in termini quasi affrettati. Non si possono affrontare 137 articoli – questo è il numero complessivo – in una seduta di Consiglio regionale dove la concentrazione viene meno per ovvii motivi. Dove la necessità di fare in fretta è sempre allo spirito e alla base di qualsiasi iniziativa, dove la confusione e la babele la fanno da padrone… Voglio dire che la necessità di intervenire in maniera compiuta e responsabile su ogni singolo passaggio e su ogni singola parola di questo stesso Regolamento sono alla base di questa partecipazione e del nostro essere, della nostra capacità di espressione che abbiamo nel ruolo e nella funzione istituzionale di consiglieri regionali.

Allora, signor Presidente, non mi rimane altro che chiederle, proprio in virtù delle carenze che possiamo riscontrare o incontrare in tutto questo, o di organizzare un programma di lavoro del Consiglio regionale che analizzi, e già da subito possiamo determinare questo programma per capitoli di intervento, i singoli paragrafi e le articolazioni del Regolamento stesso in più sedute di Consiglio regionale, oppure questa assemblea nomini una Commissione eletta dove la rappresentanza della minoranza venga garantita.

Una Commissione eletta che abbia l’unico scopo di cercare e di trovare a tutti i costi un momento di sintesi che si possa esplicitare in un progetto regolamentare che coinvolga tutti e tutti quanti.

Mi sembra che sia una richiesta minima che noi possiamo fare in questo momento e che non vada a dilazionare tempi su un fatto così importante, ma a creare quel momento di confronto democratico serio e reale che ci consenta, al di là di quelli che sono i tatticismi che la maggioranza potrebbe mettere in questo momento in atto, di avere un confronto leale, vero e democratico su istituti e su un articolato che sicuramente avranno ripercussione sullo stile di lavoro che in questo Consiglio regionale si andrà a fare.

Per cui, Presidente, le chiedo se è possibile questo. E’ una cosa che esce così spontanea, non concordata ma che sicuramente troverà accoglimento, per rinviare la discussione di questo punto così importante e di procedere, invece, alla nomina di una Commissione che viene eletta qui in Aula. Perché no? Una Commissione ad hoc che viene istituita non per una indagine o per un’inchiesta, ma per un confronto in attesa che si possa concretizzare e che si possa dare avvio all’attività delle Commissioni consiliari normali, perché si possa procedere alla visualizzazione attenta di tutti gli articoli del Regolamento.

E’ un modo per, ancora una volta, dimostrare come questa minoranza vuole essere soggetto proponente e di riferimento rispetto ad una maggioranza che ad oggi non ci sembra molto attenta – al di là delle parole e dei buoni princìpi – a voler accogliere perfettamente i nostri propositi.

E’ un modo per uscire anche – caro amico Borrello – da quello sforzo che lei ha dovuto fare e i cui risultati non mi pare che abbiano partorito grandi obiettivi.

E’ un modo questo per dire che sulle cose che dobbiamo condividere, sulle cose alle quali creiamo e sulle cose che vogliamo sposare in una comunione di intervento, perché appartengono a tutti - non sono cose della maggioranza o della minoranza ma sono cose che appartengono a tutti – vogliamo trovare l’unità di intenti e la volontà di andare avanti.

Per cui, Presidente, accolgo la relazione fatta dal buon Borrello. Ovviamente non è un voler bocciare aprioristicamente uno sforzo che è stato compiuto, e per questo deve essere anche ammirato, ma è il voler proporre un’azione che prosegua sul piano della condivisione delle responsabilità perché il Regolamento appartiene a tutti e non appartiene ad una parte politica o ad una parte del Consiglio regionale.

Proprio perché vogliamo che si raggiunga questo obiettivo io le propongo anche di valutare attentamente la possibilità che quest’Aula - sospendiamo per 10 minuti i lavori - si determini sulla nomina di una Commissione che andrà a verificare i contenuti del Regolamento con un impegno preciso quello, cioè, che entro 20-30 giorni presenti, offra il risultato compiuto al Consiglio.

Questo, è in fondo un modo di procedere per dare coerenza e correttezza ad un’azione. Un modo non frettoloso. Senza questa fretta: tutto e subito, questa volontà di voler chiudere a tutti i costi passaggi importanti.

Non entro, dicevo, nel merito dell’articolato perché avrei e avrò tante cose da dire, qualora decideste in maniera inopinata di andare avanti nei vostri lavori. Io, Presidente, le sto chiedendo semplicemente un momento di riflessione attenta che corresponsabilizzi tutti i consiglieri in questa azione partecipata, che non può essere patrimonio di una parte politica, affinché si possa meglio ragionare e fare del Regolamento già da subito un qualcosa che appartenga a tutto il Consiglio regionale e non ad una parte politica.

La ringrazio, Presidente, sono stato breve proprio perché credo nelle cose che ho detto e perché nascono da una valutazione che i fatti lo hanno già confermato nella dichiarazione del relatore, quando ha parlato di sforzi spropositati per partorire il poco o nulla che questo Regolamento rappresenta.

PRESIDENTE

Prima di dare la parola all’onorevole Fedele che l’ha chiesta, do la parola al relatore per una precisazione.

Antonio BORRELLO, relatore

Ho notato che il collega Nucera ha impostato il suo intervento su un mio passaggio rispetto alla relazione laddove…

(Interruzione)

– per chiarimento – sicuramente sì…assolutamente, credo che lei abbia creato un po’ di confusione perché lo sforzo sproporzionato a cui mi riferivo, era rispetto agli obiettivi perseguiti dal precedente Consiglio e Regolamento, ecco sono intervenuto non foss’altro per chiarire questo. Grazie.

PRESIDENTE

Svolta la precisazione, do la parola all’onorevole Fedele. Prego.

Luigi FEDELE

Presidente e colleghi, molto brevemente.

Intanto, comincio col collegarmi all’intervento del collega Nucera e certamente anche noi ci associamo alla richiesta da lui fatta al termine dell’intervento.

Come ricorderà, Presidente, già dalla volta scorsa c’era stata una certa apertura quando si parlò di inserire all’ordine del giorno quest’argomento… Perché no? Il Regolamento – lo diciamo tutti ed è la verità – certamente non può essere di parte, è di tutto il Consiglio regionale, di maggioranza, di opposizione. Dell’attuale maggioranza e dell’attuale opposizione. Quindi anche il vostro, perché non è detto che i ruoli la prossima volta non possano cambiare.

Quindi il Regolamento sicuramente deve essere di tutti. Io stesso la volta scorsa – lo ricorderà - ho detto che era bene si discutesse, anche se in quella occasione ho dovuto registrare che non era il testo che noi avevamo portato, Presidente, in Consiglio regionale nella scorsa legislatura.

E’ quello ma è stato modificato in molti punti e in molti articoli. Quindi, di fronte a delle variazioni del testo, che, certamente, quando l’abbiamo portato in Aula, negli ultimi due Consigli regionali e poi approvato, sicuramente non c’erano e che ci siamo ritrovati, ma anche perché i colleghi che certamente sono nuovi, non hanno avuto modo di poterlo ben digerire, chiediamo di avere la possibilità di riflettere attentamente come Consiglio, attraverso l’espressione di una Commissione ad hoc istituita.

Il collega Nucera parlava di fretta di andare avanti; capisco anche la necessità di accelerare i tempi, nel senso che il Regolamento è indispensabile per l’attività del Consiglio regionale, di questo ne siamo consapevoli e certamente non ci vogliamo tirare indietro di fronte alle nostre responsabilità, ma, anche alla luce del fatto che ci sono state molte modifiche, che noi abbiamo visto solo in questi ultimi giorni ci siamo permessi – come è nostra facoltà – di proporre diversi emendamenti al testo di Regolamento, se nel caso, non si volesse accettare la proposta formulata dal collega Nucera, alla quale, ripeto, ci associamo chiaramente; gli emendamenti insistono su alcuni punti sui quali credo non si debba proseguire o procedere solo a colpi di maggioranza.

Come c’è stata la nostra predisposizione anche a volerlo discutere in questo Consiglio regionale, a voler andare avanti e, se ci sono le condizioni, anche a volerlo portare a compimento, certamente vorremmo che anche da parte vostra non prevalesse, su questo argomento in modo particolare che non è una proposta di legge di Giunta o che riguarda il governo di questa Regione, la logica di procedere a colpi di maggioranza quando riterrete più opportuno. Questo non è un progetto di legge, ma un provvedimento amministrativo che riguarda tutto il Consiglio regionale.

Credo, quindi, che da parte vostra ci debba essere un’apertura verso quegli emendamenti che man mano che andremo avanti andremo a discutere, così come c’è stata da parte vostra la scorsa volta l’invito a volerlo anche noi votare affinché venisse oggi portato in Aula.

Mi auguro Presidente e mi rivolgo a lei e all’attuale maggioranza anche, affinché questo possa avvenire. Altrimenti vuol dire che si dovrebbe incominciare ad instaurare un clima che non è quello che dovrebbe vedere su alcuni punti e argomenti poi lo spirito di collaborazione per questi prossimi anni. Se così non sarà ne prenderemo atto a cominciare anche dagli altri provvedimenti.

Credo che però, su questo, in modo particolare, da parte vostra una apertura agli emendamenti che abbiamo proposto e che sono migliorativi non sicuramente pretestuosi, vada in qualche modo fatta. Se ci sarà anche questo spirito il nostro approccio sarà anche di questa natura, ma lo vedremo man mano che andiamo avanti. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.

Giovanni DIMA

Anch’io Presidente, onorevoli colleghi, brevemente. Mi sembra del tutto evidente l’imbarazzo rispetto alla discussione di oggi che si nota in Consiglio regionale soprattutto da parte dei gruppi di minoranza, della opposizione.

E’ abbastanza evidente che questa legislatura si trovi per la prima volta ad affrontare nella sua prima seduta valida due argomenti abbastanza impegnativi.

Uno per quanto riguarda il Regolamento del Consiglio regionale e l’altro per quanto riguarda l’altro provvedimento di legge proposto dalla Giunta regionale sulle nomine e personale.

Provvedimenti importanti, significativi non foss’altro che segneranno entrambi la vita del Consiglio regionale e la vita della Giunta e del governo di questa Regione.

Provvedimenti che giungono qui in Aula con un percorso – lo dico senza particolare enfasi – anomalo, signor Presidente. Perché la forzatura effettuata dalla maggioranza nella passata seduta di inserire a tutti i costi attraverso quell’ordine del giorno questi due provvedimenti segnano non solo un percorso forzato così come noi abbiamo sottolineato già in passato ma, per certi aspetti, un tentativo di contenere, di limitare quel necessario dibattito negli organismi di questo Consiglio regionale.

Per cui è chiaro e abbastanza evidente che la richiesta del collega Nucera di trasferire nelle dovute sedi – quindi in Commissione consiliare – il dibattito per quanto riguarda la proposta sul nuovo Regolamento consiliare mi sembra una proposta abbastanza ovvia, scontata, naturale e fisiologica.

Oggi invece ci troviamo di fronte ad una ipotesi di definire questa proposta di legge, questa proposta amministrativa in Aula, con tutto quello che ne consegue, nel senso che è chiaro che una proposta composta da 137 articoli, una proposta che segnerà il destino e quindi la regolamentazione dell’Aula e del Consiglio regionale nei prossimi mesi dovrà portarci – inevitabilmente – a quel serrato e necessario dibattito che ovviamente i gruppi di minoranza hanno voluto intendere con la presentazione di alcuni emendamenti.

Noi vogliamo sottolineare che queste proposte modificative siano il frutto non di una ipotesi di ostruzionismo fine a se stesso per quanto riguarda l’approvazione di questo provvedimento, ma piuttosto la necessità di migliorare gli aspetti che lo stesso delineano.

Colleghi del Consiglio regionale, la nostra è una proposta che va nella direzione del buon senso, di dare a questo Consiglio regionale subito gli organismi necessari per guardare nel merito le proposte di legge nel prossimo futuro. Avremmo preferito che anche questa proposta di nuovo Regolamento passasse attraverso la giusta e necessaria discussione attraverso la convocazione della Commissione competente.

Questo oggi non è accaduto. Ovviamente resteremo in Aula per conoscere fino in fondo quale sarà il risultato finale, per contribuire alla definizione del provvedimento, in quella logica di assoluta apertura e quindi di confronto rispetto al merito del provvedimento, perché riteniamo necessario che soprattutto il Regolamento del Consiglio regionale sia il frutto di un’ampia ed indispensabile discussione fra le parti.

E’ troppo importante il Regolamento consiliare per poterlo lasciare – io dico – solo alla volontà della maggioranza.

Riteniamo, comunque, pur se siamo stati costretti ad affrontare solo in Aula questa discussione di voler partecipare in modo chiaro, efficace e propositivo rispetto al miglioramento di questa proposta che oggi abbiamo in discussione in Consiglio regionale.

Per cui, Presidente, faccio appello alla sensibilità sua e, soprattutto, della maggioranza visto che per certi aspetti ha addirittura amplificato i suoi numeri in Consiglio regionale, al di là di quello che è stato il risultato elettorale, di guardare dal prossimo Consiglio regionale con maggiore rispetto alla minoranza e soprattutto con maggiore rispetto a quelli che sono gli organismi del Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Sul dibattito generale non ci sono altri iscritti a parlare. Si passa alla votazione dell’articolato.

Prego i consiglieri e gli assessori di prendere posto e di seguire la seduta.

(Interruzione)

Onorevole Nucera quella sua proposta è completamente irrituale. Si sieda.

(Interruzione)

Non è previsto dal vecchio Regolamento… quello che fa lei… le chiedo scusa.

Io sulla base del Regolamento che rispetterò alla virgola sto dando seguito ai lavori.

(Interruzione)

Allora pur non avendo l’obbligo di mettere a votazione questa sua proposta, visto che dobbiamo andare oltre il Regolamento come lei pretende, rispetto alla proposta avanzata dal consigliere Nucera pongo in votazione…

(Interruzione)

Su che cosa? Su quale Regolamento? Ma se stiamo votando? Ma sull’ordine dei lavori… se mi fa una mozione d’ordine… su quale argomento? Sulla discussione generale?

Le chiedo scusa, onorevole Senatore, si fermi. Io immediatamente prima di dare la parola all’onorevole Nucera – che tra l’altro se l’è presa da solo – avevo chiesto se c’erano ancora iscritti a parlare sulla parte della discussione generale e nessuno ha risposto.

In quel momento l’onorevole Nucera si è alzato ed ha avanzato una proposta. A quel punto, onorevole Senatore non per non volerle dare la parola, io ho inteso – come tutti – che la discussione generale era conclusa.

Ora lei mi dice che vuole parlare per discussione generale, le ripeto, la discussione era conclusa tanto è vero che a testimoniarlo c’è l’intervento dell’onorevole Nucera che chiede venga discussa e votata la proposta da lui avanzata.

(Interruzione)

Lei ha una opinione differente, ma non fa nulla. Ora il punto è che lei dice che anche se è conclusa la parte generale intende intervenire comunque…, poiché questa Presidenza non vuol togliere la parola a nessuno, e stiamo cominciando la legislatura, quindi siamo ancora in rodaggio, credo sia giusto non creare malintesi.

(Interruzione)

Allora lei si sieda collega Nucera, avrà la parola sulla parte generale, non c’è problema. Prego, onorevole Senatore.

Pasquale SENATORE

La ringrazio, Presidente, anche se parlare qui è un po’ inutile, diciamolo pure, questa Presidente è un’agorà… mentre il consigliere parla ognuno è preso da altri pensieri, da altri problemi, fa capannelli di discussione e così via. In poche parole non ascolta nessuno.

Ma voglio dire che questa è una impostazione che accetto, insomma.

Volevo rimarcare un fatto essenziale. Le sembra giusto e logico che un argomento qual è quello del Regolamento che deve disciplinare la vita di questo Consiglio, garantire soprattutto le minoranze, possa essere letteralmente strappato alla Commissione, che ha il compito di discuterlo, dibatterlo, digerirlo e poi portarlo in Aula per l’approvazione, con un colpo di mano del Consiglio che avoca a sé la discussione di un così importante provvedimento?

Se questo è l’inizio di un lavoro che ci dovrà vedere qui impegnati per 5 anni, io penso che si parta con il piede sbagliato.

Mi associo alla richiesta del consigliere Nucera perché un argomento di così rilevante portata vada approfondito e discusso in Commissione, sviscerato in tutti i suoi aspetti; quindi chiedo che questa proposta – perché è una nuova proposta – forse questo voleva dire il consigliere Nucera, quanto meno venga messa ai voti. Perché consideriamo quello che è avvenuto la volta scorsa un vero e proprio colpo di mano e quindi vogliamo una riprova su questo argomento.

Questo è quanto volevo dire.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.

Franco Mario PACENZA

Vorrei per un attimo ristabilire il percorso che ci siamo dati perché nella precedente seduta, quando si è trattato di decidere la messa all’ordine del giorno del Regolamento e del disegno di legge della Giunta – che è il secondo punto – dopo una discussione su proposta del Vicepresidente della Giunta regionale se non ricordo male, poi approvato dall’intero Consiglio, si è dato mandato a istruire i due provvedimenti, assumendo e riconoscendo tutti quanti la particolarità della fase e anche l’urgenza di dotare il Consiglio regionale del nuovo Regolamento.

Sommessamente vorrei rimarcare, soprattutto a chi in questo momento ha una funzione di opposizione, l’urgenza di dotare il Consiglio del Regolamento, uno strumento che va a disciplinare l’attività istituzionale in tutte le sue articolazioni; perciò un adempimento quanto mai impellente ed opportuno per l’attività ordinaria del Consiglio affinché possa essere avviata prima possibile.

Onorevole Nucera, quindi abbiamo già deciso di dare mandato alla Conferenza dei capigruppo, sia pure ancora in una condizione non formalizzata, di istruire entrambi i punti all’ordine del giorno nei giorni scorsi.

Oltretutto tanti colleghi hanno partecipato a quegli incontri, e pure lei anche se l’ha fatto solo in parte.

Fino ad ieri sera il capogruppo di Alleanza nazionale è stato nel sotto-comitato. Ha proposto emendamenti, sono stati assunti emendamenti. Oltretutto il testo base da cui si parte è quello originario.

Quindi a proposito del confronto, è l’Aula che si determinerà sugli emendamenti che vorrà assumere o meno, quindi non è stato stravolto nulla. Il testo base del Regolamento era quello della precedente seduta, non abbiamo fatto nessun colpo di mano.

Semmai si è fatto un lavoro istruttorio su cui sono venuti anche preziosi suggerimenti dalla minoranza che sono stati assunti e riproposti all’Aula, come è giusto che sia. Quindi mi pare che oggi non si possa immaginare di aprire nuovamente una discussione sul percorso che abbiamo consumato unitariamente, per come l’Aula ha deliberato nella seduta del 17 u.s.

Oggi si tratta, perciò, di prendere visione, avere cognizione, e anche da questo punto di vista io penso che il Presidente Fedele abbia potuto farlo, che anche rispetto ai suggerimenti che sono stati posti, non c’è stata alcuna chiusura né tanto meno c’è stata una rigidità, considerato che del Regolamento abbiamo bisogno tutti.

Non c’è un problema della collocazione temporanea degli schieramenti. Io penso che si possa tranquillamente avviare la discussione partendo dal testo base verificando gli emendamenti e completare il lavoro che si è fatto negli ultimi 3 giorni nella Conferenza dei capigruppo a cui io sommessamente vorrei ricordare, ha partecipato con proficuo contributo anche l’opposizione.

(Interruzione)

PRESIDENTE

Onorevole Nucera, si sieda, siamo già dentro la fase sospensiva, sulla base dell’articolo 47 del Regolamento.

Mi ascolta? Parlo a lei e all’Aula.

La sua proposta è intervenuta a discussione già avviata, non bastava un solo consigliere a porla, perciò le ho detto, si fermi. Da canto suo l’onorevole Senatore ha già assunto la sua richiesta, anche se lei è il proponente, per cui la questione è formalmente incardinata e sulla stessa ha parlato a favore l’onorevole Senatore, a quel punto la procedura, per coloro i quali votano a favore, si era conclusa.

Ha parlato anche l’onorevole Pacenza che ha espresso una posizione differente della sua. A questo punto metto ai voti la sua proposta e le dico che alla luce dell’articolo 47 si vota esclusivamente per alzata di mano.

(Il Consiglio non approva)

Si passa alla votazione dell’articolato.

Prima di iniziare ricordo ai colleghi che questa fase è organizzata con puntualità dagli articoli 52, 53 e 54 del Regolamento attuale. Cioè sulla proposta o sull’emendamento il proponente ha diritto a parlare per non più di 5 minuti, e possono intervenire altri due consiglieri – uno a favore e uno contro – ed anch’essi possono parlare per non più di 5 minuti ciascuno.

Chiusa la discussione, si passa al voto.

Sull’emendamento a firma Nucera che ha il numero di protocollo 1146 e che recita “prima dell’articolo 1 viene aggiunto il seguente articolo:

<<Regolamento interno del Consiglio regionale.

1.      Il Regolamento interno è l’espressione dell’autonomia dell’Assemblea politico-rappresentativa e disciplina la vita interna e il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organi interni: Presidente, Ufficio di Presidenza, procedimenti decisionali, di indirizzo e di controllo.

2.      Viene adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri;

3.      Il regolamento interno disciplina il procedimento di convalida degli eletti, la formazione dei gruppi consiliari, la programmazione dei lavori del Consiglio, lo svolgimento delle sedute, le modalità di votazione, l’iniziativa legislativa, l’approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria e la legge finanziaria;

4.      Spetta al Consiglio tutelarne l’osservanza e all’Ufficio di Presidenza esprimere il parere sulle questioni di interpretazione presentate>>”.

La parola al proponente per l’illustrazione.

Giovanni NUCERA

Presidente, credo che questo articolo si commenti da sé. E’ un contributo che si vuole dare all’articolo 1, di sostegno e di presentazione di tutto ciò che il Regolamento del Consiglio regionale è chiamato a fare, a verificare. E’ un’idea di massima, un cappelletto, che serve a rafforzare i contenuti dell’articolo 1, per renderlo anche più elegante, più scorrevole nella sua dinamica.

(Interruzione del Presidente Bova)

Sì, Presidente, si commenta da sola questa prima parte dell’articolo 1.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1146.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 1147 a firma Nucera: “All’articolo 1 vengono eliminate le parole “del primo”.

Vuole illustrarlo, onorevole Nucera?

Giovanni NUCERA

Si illustra da sé. “I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all’atto della proclamazione. Terminano il loro mandato all’atto della proclamazione del primo dei nuovi consiglieri”. Perché “del primo”? E’ una domanda. Io dico “all’atto della proclamazione dei nuovi consiglieri regionali”. Perché “del primo consigliere regionale”? La proclamazione è un atto complesso, non unilaterale, che abbraccia tutto il Consiglio regionale, non il primo dei consiglieri regionali!

(Interruzione)

PRESIDENTE

Prima di dare la parola, per “il primo” si intende che con l’attuale regime elettorale bipolare, maggioritario e presidenziale, il primo ad essere proclamato è il Presidente della Giunta e, a quel punto, già comincia la nuova legislatura. Questo per delucidazione. Per il resto, se nessuno intende parlare, do la parola al relatore per il parere.

(Interruzione)

A favore?

Giovanni DIMA

A favore della proposta Nucera, perché a parte la formulazione che lascia dei dubbi, bisogna ormai fare acquisire – giustamente, lei ricordava il fatto che il primo dei consiglieri è il candidato Presidente della coalizione che vince – questo concetto, altrimenti si corre il rischio di non comprendere la definizione del primo consigliere. Così come è formulato nell’articolo 1, diventa difficile comprendere il fatto che il primo consigliere è il Presidente della coalizione vincente. Va puntualizzato questo fatto, altrimenti è l’intero Consiglio che prende possesso.

(Interruzioni)

Ma no, attenzione, va chiarita questa cosa perché lascia dei dubbi.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1147.

(E’ respinto)

Non essendoci altri emendamenti all’articolo 1, pongo in votazione l’articolo 1: “Esercizio delle funzioni del nuovo Regolamento del Consiglio”.

(E’ approvato)

Articolo 2. Il primo emendamento, a firma Nucera, è il protocollo numero 1148: “All’articolo2, 1° comma, vengono eliminate le parole “del Presidente del Consiglio uscente” e vengono sostituite dalle seguenti “del Consigliere anziano che presiederà la prima seduta del Consiglio”.

La parola all’onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Il primo comma dell’articolo 2 recita: “La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura” – quindi parliamo di inizio dell’attività – “si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione” – dice il testo – “del Presidente del Consiglio uscente”.

Qui, ad onor del vero, capisco che ci si è richiamati agli articoli 19 e 20 dello Statuto, però ho avuto già modo di dire – e questo lo dico ora anche pubblicamente – che sullo Statuto, a mio modestissimo avviso, perché il tempo – ricordi – matura sempre tutto, è la migliore medicina su tutto e questo Statuto che noi abbiamo salutato con grande gioia incomincia, però, nel tempo a trarre fuori le prime contraddizioni. Vediamo qual è questa prima contraddizione che riscontriamo, leggendo proprio il Regolamento. Dicono l’articolo 19 e 20 dello Statuto, ed è coerente il dettato del Regolamento, che “il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente”.

Siccome i Regolamenti danno le regole e le leggi e lo Statuto sono la Magna Carta del nostro modo di operare, io voglio capire una cosa: sono – magari – il signor Rossi – non c’è nessun Rossi consigliere regionale nella storia di questa Regione, mi pare – Presidente del Consiglio regionale, mi ricandido alle elezioni, non vengo eletto, muoio, faccio le bizze e per un capriccio personale, non voglio convocare il Consiglio neoeletto, perché di Presidente uscente stiamo parlando, cioè quello che Fedele era la scorsa legislatura. Il signor Rossi non vuole convocare il Consiglio: cosa succede?

(Interruzione)

Noi dobbiamo evitare e prevenire le bombe atomiche e dobbiamo prevenire, quando lo possiamo fare, anche la possibilità di ritrovarci in questa condizione di difficoltà interpretativa delle norme o di capziose formulazioni che tendano a voler creare ostacoli.

E’ vero che i commi 2 e 3 danno delle indicazioni, però è anche vero che, senza andare a scomodare le indicazioni dei commi 2 e 3, già da subito possiamo prevedere che il consigliere anziano presiederà i lavori della prima seduta e convocherà il Consiglio regionale. Mi pare una formula abbastanza accettabile e plausibile. Ma questo è solo il primo neo dello Statuto che abbiamo tutti quanti osannato.

PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire, pertanto chiedo il parere del relatore.

Antonio BORRELLO, relatore

Contrario per insufficienti motivazioni.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Contrario. Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1148.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo numero 1145 a firma Nucera: “All’articolo 2 viene eliminato il secondo comma”.

La parola all’onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, cioè quel birichino Presidente del Consiglio regionale uscente, che non vuole convocare il Consiglio, fa i capricci - voglio vedere chi glielo impone, poi! – e non si provvede ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva. Quindi questo per una settimana fa il birichino, non convoca il Consiglio e il Consiglio si riunisce di diritto: convocato da chi?!

PRESIDENTE

Per non essere considerato troppo rigido, l’ho fatta parlare, ma è evidente a lei e ai consiglieri che, una volta che è stato respinto il primo emendamento, il secondo diventa inammissibile.

Giovanni NUCERA

Va beh, ma lei mi ha detto di illustrarlo ed io l’ho illustrato!

PRESIDENTE

Ma come vede…

Giovanni NUCERA

Ma lei mi ha chiesto di illustrarlo ed io l’ho illustrato!

PRESIDENTE

Siccome questo è inammissibile, non lo sottoponiamo neanche ai voti. Non avendo all’articolo 2 nessun comma o altri emendamenti, pongo in votazione l’articolo 2 del Regolamento nel suo complesso: “Prima convocazione

(Interruzione)

No, non c’è; all’articolo 5, comma 1. Non ne ho…

(Interruzioni)

UNA VOCE

C’è un errore materiale.

PRESIDENTE

La ringrazio perché mi sta aiutando.

(Interruzione)

Onorevole Dima, aveva sbagliato… dicono che i computer sono stupidi! Credo che nelle copie a lei consegnate ci sia un emendamento all’articolo 2, comma 2, invece è articolo 12, comma 2. Quindi chiedo scusa a tutti i colleghi. La ringrazio comunque.

Pongo in votazione l’articolo 2 nella formulazione originaria.

(E’ approvato)

All’articolo 3 non ci sono emendamenti, pertanto lo pongo in votazione.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4: “Costituzione dell’Ufficio di Presidenza”.

(E’ approvato)

All’articolo 5 “Elezione del Presidente” c’è un emendamento protocollo 1144 a firma Nucera: “All’articolo 5, 1° comma, vengono eliminate le seguenti parole: “nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano d’età.” E vengono sostituite dalle seguenti: “si procede ad oltranza fino a quando un consigliere non ha ottenuto la maggioranza”.

La parola all’onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Sarò breve, però ho la necessità di leggere tutto l’articolo, altrimenti non si capisce il senso del mio emendamento.

L’articolo 5 parla dell’elezione del Presidente del Consiglio e recita: “Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo – da tenersi il giorno successivo – è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali”. E’ la procedura che stiamo seguendo.

Poi continua: “Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità dei voti, entra in ballottaggio il più anziano di età”.

Pongo una domanda nel quadro generale delle situazioni. Lo formulerei meglio questo articolo, perché intanto limitiamo il numero delle votazioni, e questa è una cosa da vedere: abbiamo due votazioni dove è richiesta la maggioranza dei due terzi per poter essere eletti, supponiamo che nella terza votazione del giorno successivo, per un accordo generale dei consiglieri o per una mancata volontà da parte dei consiglieri di voler procedere, ci sia un’astensione generale, cioè nessuno vota o tutti votino scheda bianca. Che succede? Chiedo.

Poi, però, aggiungo: la correzione parziale – non tutto, ovviamente – dell’emendamento, il quale dice di eliminare le parole “nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti, è eletto chi entra in ballottaggio il più anziano di età” e vengono sostituite dalle seguenti: “Si procede ad oltranza, fino a quando un consigliere non ha ottenuto la maggioranza”. Non è che noi dobbiamo per forza avere ballottaggio, cioè si procede ad oltranza sul piano del voto, per cui necessariamente ci sarà qualcuno che acquisirà nel tempo la maggioranza.

Presidente, è una procedura elettorale che si chiede di modificare, nulla di più.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1144.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 5 nella formulazione originaria.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 6: “Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari questori”.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 7: “Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza”.

(E’ approvato)

All’articolo 8 “Attribuzione del Presidente” c’è un emendamento al comma 3, protocollo numero 1167, a firma del relatore: “ Al comma 3, dopo le parole “organo della Regione” aggiungere le parole “, emana decreti”.

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1167.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 8 così come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 9: “Attribuzione dei Vicepresidenti”.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 10: “Attribuzione dei Segretari questori”.

(E’ approvato)

All’articolo 11 c’è un emendamento a firma Nucera, protocollo numero 1143: “All’articolo 11, 1° comma, dopo la lettera f) vengono aggiunte: g) risolve con decisione definitiva i reclami circa la costituzione dei Gruppi; h)esprime pareri sulle questioni di interpretazione del presente regolamento; i) esprime parere sull’ammissibilità dei progetti di legge d’iniziativa popolare”.

Prego, onorevole Nucera, lo illustri.

Giovanni NUCERA

Presidente, mi consenta di legge l’articolo, in maniera che io possa rendere più chiara la richiesta di questo emendamento. Me lo consente, così sforerò i cinque minuti, ma solo di qualche secondo? Mi auguro che tutto questo non le dia…

(Interruzione del Presidente Bova)

L’articolo 11 parla delle attribuzioni all’Ufficio di Presidenza: “L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni. In particolare: propone al Consiglio il bilancio; provvede, organizza, delibera” e via dicendo, una serie di attribuzioni positive che l’Ufficio deve svolgere per adempiere a quelli che sono i compiti di istituto.

Io mi limito, signor Presidente – se Ceausescu è d’accordo! – semplicemente ad aggiungere delle competenze che ritengo, molto modestamente, debbano essere attribuite all’Ufficio di Presidenza e che, in questo articolato, di fatto non risultano o non vengono rimarcate nel modo dovuto, proprio per dare maggiore autorevolezza all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che in una realtà democratica quale dovrebbe essere la nostra assume valore e valenza di maggiore prestanza per le funzioni.

Allora, dopo la lettera f) che chiude l’elencazione, abbiamo la lettera g) “risolve con decisione definitiva i reclami circa la costituzione dei gruppi”, perché ogni anno sappiamo ed ogni legislatura o, meglio, costantemente sorgono problemi di competenza e di attribuzione di funzioni anche dei gruppi. Quindi l’Ufficio di Presidenza, organo collegiale, naturalmente, dove è rappresentata anche la minoranza oltre che la maggioranza, deve decidere sulla costituzione dei gruppi.

“Esprime pareri sulle questioni di interpretazione del presente Regolamento”, perché su questo Regolamento, Presidente, anche a garanzia delle minoranze, noi vogliamo una riflessione più pacata, a prescindere da come ormai finirà questo andazzo che abbiamo avviato. Questa riflessione nasce dalla necessità di avere norme interpretative che siano adeguate al sistema complessivo.

Mi fa piacere che il nostro Presidente della Giunta, ogni tanto, si ricordi che è pure giornalista, abbandona i banchi della Giunta regionale e veste i panni di giornalista con grande capacità di immedesimarsi nel ruolo, perché continua a chiacchierare liberamente e continua a tenere banco fra i giornalisti. Questo ci piace! Quindi interpreta le funzioni… Ci piace, Presidente, non è che ci dispiace! Quindi lei ha un’anima popolare, non ci dimentichiamo la sua origine, lei è un cattolico-democratico, viene da una scuola molto nobile, molto ricca di confronto e di partecipazione, ma qua con i Presidenti con cui confrontarsi diventa tutto difficile, perché guardo lei e la guardo con grande ammirazione, guardo dall’altra parte, mi pare di vedere Ceausescu che cassa tutto e che nulla recepisce rispetto alle istanze che una minoranza democratica legittimamente pone in quest’Aula.

Andando avanti, voglio attribuire maggior poteri anche per una certezza interpretativa del diritto all’Ufficio di Presidenza. Quindi esprimere pareri sulle questioni di interpretazione del presente Regolamento, esprimere pareri anche sull’ammissibilità dei progetti di legge di iniziativa popolare, perché non tutto ciò che arriva deve essere verificato e vagliato. Su questi punti, Presidente, penso di arricchire, almeno in questa circostanza, i contenuti del Regolamento e non di cassare o voler modificare in termini speculari. Questo è quanto chiede questo emendamento e che io chiedo e sottopongo all’attenzione dell’Aula.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Occhiuto. Ne ha facoltà.

Roberto OCCHIUTO

Sono perfettamente d’accordo con lo spirito dell’emendamento proposto dal mio capogruppo, che va nella direzione di attribuire all’Ufficio di Presidenza del Consiglio anche delle competenze ulteriori rispetto a quelle evidenziate all’articolo 11, però il totale delle sue argomentazioni credo che debba indurre il relatore ad una riflessione anche sulla formulazione di questo emendamento, nel senso che insieme a queste aggiunte se ne potrebbero prevedere anche altre. Si potrebbe, per esempio, anche assumere come Aula l’impegno a preparare una legge organica anche sul funzionamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, che possa essere utile a specificare nel dettaglio il complesso delle attività dell’organo stesso.

Per cui, onorevole relatore, la inviterei a considerare questa possibilità, cioè aggiungere queste ulteriori competenze o, in alternativa, rimandare tutto ad un approfondimento ulteriore, futuro, magari attraverso l’approvazione di una specifica legge regionale.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Credo che, alla luce di quello che ha detto il collega Nucera e poi anche di quello che ha detto il collega Occhiuto, tante altre cose forse potrebbero essere di competenza dell’Ufficio di Presidenza, come altre forse non lo possono essere. Io credo che sarebbe meglio poterci fermare, invece, alla prima parte di questo articolo, chiudendo dove dice: “L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni”. Poi, magari, si fa una legge anche più organica, perché altrimenti andremo a dire tante cose, forse, dimenticandone qualcuna. Quindi fermiamoci a quello che dice lo Statuto e il Regolamento, poi si fa una legge organica e si può anche vedere, altrimenti rischiamo di mettere limitazioni o cose che forse non sono nemmeno regolamentari.

Quindi era una proposta non a favore o contro.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Contrario, certamente, per quanto riguarda l’emendamento protocollo numero 1143 proposto dal collega Nucera, perché quello che suggerisce di aggiungere è, di fatto, individuato già in articoli successivi, per esempio a partire dalla “interpretazione del presente Regolamento”, è una competenza prevista dalla Giunta per il Regolamento.

Per quanto riguarda, invece, l’altra richiesta emendativa posta in Aula direttamente dal collega Occhiuto, ritengo che possa restare il comma per come è stato individuato, quindi il parere è contrario, anche perché la lettera f) dello stesso articolo 11 recita, in un certo modo, tutte le competenze segnate da Statuto, leggi, Regolamenti, deliberazioni.

PRESIDENTE

Il relatore ha espresso parere contrario all’emendamento Nucera.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1143.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 11 nel testo originario.

(E’ approvato)

All’articolo 12 “Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza” c’è un emendamento a firma del relatore, protocollo 1168: “All’articolo 12, comma 2. sostituire la parola “designa” con la parola “nomina”.

Lo vuole illustrare?

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1168.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 12 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 13, comma 3, ci sono degli emendamenti a firma Occhiuto, Fedele e Pizzini. Sono tutti e tre al comma 3 dell’articolo 13 e recitano “eliminare la parola “provinciali”, per cui vengono accorpati.

Do la parola ad uno dei colleghi perché li illustri.

(Interruzione dell’onorevole Nucera)

Al comma 1…

(Interruzione)

Ha ragione che di solito l’uno viene prima del tre, ma questi sono tre emendamenti che insistono sullo stesso argomento.

(Interruzione)

Che poi il terzo è più vicino. Chi lo illustra?

(Interruzione)

E’ unificato, è un unico emendamento, a questo punto.

Roberto OCCHIUTO

Presidente, per la verità ho presentato due emendamenti sullo stesso comma dello stesso articolo e riguardano un argomento che – come lei sa – ha impegnato molta parte della discussione della Conferenza dei capigruppo dell’altro giorno. L’argomento è relativo alla facoltà di costituire gruppi consiliari per quanti non sono espressione di liste provinciali.

Signor Presidente, lo Statuto che abbiamo approvato dà la possibilità di costituire gruppi consiliari agli eletti delle liste che abbiano superato il 5 per cento, cioè non specifica se si intenda liste provinciali o regionali. Darebbe, quindi, secondo la nostra interpretazione, la possibilità anche al candidato a Presidente di una coalizione di poter legittimamente costituire il proprio gruppo, riferendosi non ad una delle liste provinciali, ma alla lista regionale, al listino – per così dire – che è la lista sintetica delle varie liste provinciali. Lo Statuto, quindi, sembrerebbe – secondo l’interpretazione che noi diamo – dare questa possibilità ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nella proposta di Regolamento che oggi ci invitate a votare si ripete quanto stabilito all’articolo 32 – mi pare – dello Statuto, ma aggiungendo, dopo le parole “liste”, la parola “provinciali”, voglio dire che si interpreta in maniera diversa ciò che è contenuto nello Statuto, si dice cioè che possono costituire gruppi consiliari solo i consiglieri eletti nelle liste provinciali e non quelli eletti nella lista regionale, nel listino.

Allora io ho presentato, unitamente ad altri colleghi (Fedele, Pizzini), un emendamento che propone di eliminare dal Regolamento che ci proponete la parola “provinciali”, però vorrei anticipare anche il testo di un altro emendamento che riguarda la stessa questione e che credo, però, possa essere utile anche a trovare una soluzione più condivisa.

Posto che è interesse di tutti, all’interno del Consiglio regionale - anche al fine di recuperare all’esterno l’immagine di un Consiglio regionale che forse, anzi sicuramente, nella scorsa legislatura ha subìto degli eccessi in ordine alla costituzione dei gruppi - che si metta un argine al proliferare di gruppi consiliari, è vero, però, che a nostro giudizio non si può negare al candidato a Presidente della Regione di una coalizione la possibilità di costituire un gruppo che si riferisca proprio a quella coalizione.

Peraltro – mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza – qui si tratta di capire su che percorso vogliamo incamminarci, se siamo disponibili a pensare le regole avendo contezza del fatto che bisogna rafforzare il sistema bipolare oppure se così non è. Se vogliamo rafforzare il sistema bipolare e siamo interessati a continuare su questo percorso con delle coalizioni che al loro interno scelgono dei candidati e li possono scegliere, allora, anche al di fuori delle appartenenze dei singoli partiti che compongono la coalizione, ebbene, poi bisogna dare la possibilità al candidato scelto che dovesse non essere espressione di un singolo partito di iscriversi ad un gruppo non costituito a suo piacimento, ma ad un gruppo che è l’espressione dell’intera coalizione.

Allora questo aspetto lo consegno al Consiglio perché lo valuti con la delicatezza del caso, con l’attenzione dovuta, perché non avrebbe senso una legge elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale come quella che abbiamo fatto, se poi non prevedessimo, però, per i candidati alla carica di Presidente la possibilità di essere espressione di un’intera parte politica e non solo di una frazione di una coalizione.

Se lei me lo consente, vorrei che si potessero esaminare in forma congiunta anche gli altri emendamenti proposti allo stesso comma dell’articolo, perché per esempio ce n’è uno successivo che reca la mia firma che dice che “i candidati alla carica di Presidente della Regione possono costituire il gruppo consiliare riferito alla loro lista regionale e le loro dimissioni dal gruppo consiliare determinano lo scioglimento del gruppo stesso”.

Le faccio questa richiesta perché ho parlato con almeno uno dei firmatari del precedente emendamento, con l’onorevole Fedele, che pure mi chiedeva di procedere in questo modo, cioè se l’Aula è disponibile ad affrontare la discussione su questo secondo testo che è assorbente del primo per quanto ci riguarda, noi saremmo disponibili a ritirare gli emendamenti riferiti all’eliminazione della parola “provinciale”.

Quindi l’emendamento che chiederemmo di discutere e di porre in votazione è semplicemente questo che ho testé illustrato all’Aula del Consiglio regionale, cioè dà la facoltà di costituire il gruppo consiliare intitolato alla coalizione solo al candidato a Presidente e la nascita di questo gruppo è legata alla durata del rapporto tra il candidato a Presidente e il gruppo stesso. Cioè se un candidato alla carica di Presidente eletto in una coalizione costituisse il gruppo intitolato a quella coalizione e dopo un po’ decidesse di fare un gruppo diverso, quel gruppo scomparirebbe, non potrebbe essere rinominato e non avrebbe vita ulteriore, così come se il candidato a Presidente decidesse di aderire ad un altro gruppo.

Quindi questa formulazione, da un lato, ha il pregio di evitare la proliferazione di gruppi ulteriori, perché costituisce un’eccezione soltanto per i candidati alla carica di Presidente e, dall’altro, credo che vada nella direzione di rafforzare anche, in una logica bipolare, quanto abbiamo stabilito, per esempio, nella discussione sulla forma di governo e sulla legge elettorale.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Borrello per chiarimenti e delucidazioni. Ne ha facoltà.

Antonio BORRELLO, relatore

Sì, intervengo perché ho l’impressione che, in qualche maniera, seppure articolando e motivando anche in maniera sufficientemente compiuta rispetto a chi propone, possa ingenerarsi ancora in questa legislatura un’attività consiliare finalizzata, di fatto, a far proliferare gruppi consiliari. Cosa voglio dire? Intanto, che il Regolamento non può assumersi la presunzione di modificare lo Statuto. Sulla costituzione dei gruppi lo Statuto è talmente chiaro, disquisire ulteriormente credo che sia assolutamente inutile e superfluo. Sulla questione delle liste, perché lì mi pare che possa inserirsi un elemento che possa consentire ulteriori valutazioni di merito, devo dire che nei lavori preparatori la Commissione riforme ha sempre e comunque individuato, quando ha parlato di liste, le liste provinciali e mai le liste regionali. A questa impostazione della Commissione riforme ha dato, di fatto, ragione anche una recente sentenza del Consiglio di Stato, allorquando alla lista di “Alternativa sociale”, capitanata dall’onorevole Aloi, era stata contestata la non presenza nella quota di maggioranza del listino cosiddetto della presenza femminile. Il Consiglio di Stato ha risposto, si è determinato affermando che la presenza femminile è obbligatoria per liste provinciali, ma la stessa cosa non vale per le liste regionali, quindi dando ragione alla Commissione riforme che, quando parlava di lista, si riferiva certamente alle liste provinciali. Quindi questo riguarda il primo emendamento.

Sull’altra questione, collega Occhiuto e altri colleghi che hanno presentato l’emendamento, per un certo verso si può anche immaginare o pensare – ma certamente, a mio giudizio, non in questa fase e in questa sede – al riconoscimento di uno status rispetto a chi ha guidato una coalizione, seppur perdente, nella competizione elettorale, quindi eventualmente in sede legislativa e non regolamentare è possibile – la metto così, come esempio – ipotizzare un potenziamento della struttura attribuita ad ogni consigliere, alla ministruttura relativamente ed esclusivamente al candidato alla Presidenza della coalizione perdente.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Morrone.

Ennio MORRONE, assessore al personale

Condivido lo spirito del relatore, che è quello di evitare che in questa legislatura si abbiano a verificare gli stessi fenomeni che hanno contraddistinto l’altra, che è stata quella della proliferazione dei gruppi e soprattutto dei monogruppi, e credo che questa materia vada regolamentata in maniera definitiva per non ritornarci più. Ritengo, però, giustificata la preoccupazione del collega Occhiuto che distingueva a casi specifici, cioè ai candidati alla carica di Presidente della Regione, faceva un distinguo dicendo che, giustamente, il capogruppo dell’opposizione deve poter anche operare, ma ritengo che questo, così come è formulato, si riferisca a tutti i candidati alla Presidenza della Regione.

(Interruzione)

Ai due, ai due, sì, in questo caso specifico, potevano essere anche tre, però noi non dobbiamo mai personalizzare, ma dobbiamo fare una norma che valga sempre. Quindi lì dice “i Presidenti”, ma potrebbero essere anche tre in futuro…

(Interruzione)

I candidati alla carica di Presidente della Regione…

Roberto OCCHIUTO

Quelli che fanno i consiglieri regionali sono due…

Ennio MORRONE, assessore al personale

Ma uno potrebbe essere anche eletto comunque, se supera…

(Interruzione)

Se supera il 5 per cento, può essere sempre eletto, che c’entra!

(Interruzioni)

E’ come dico io, no?!

(Interruzione dell’onorevole Occhiuto)

Al di là di questa disquisizione, che comunque non modifica, ritengo che come governo non siamo contrari a questo emendamento, per cui penso che vada approfondito.

PRESIDENTE

Capisco la delicatezza del passaggio, quindi un attimo di calma, perché comunque dobbiamo concluderlo. Hanno chiesto di parlare l’onorevole Fedele, l’onorevole Dima, non so se vuole riparlare…

(Interruzione)

Va beh, lei vuole replicare. Poi mi hanno chiesto l’onorevole Pacenza, l’onorevole Sculco. Parleranno tre della maggioranza e tre dell’opposizione sempre cinque minuti e poi chiudiamo, proprio perché è un argomento delicato.

(Interruzione)

La parola all’onorevole Dima.

Giovanni DIMA

Bisogna chiarire il tutto. Mi riferisco soprattutto all’affermazione del relatore, il collega Borrello, quando dice che il Regolamento, giustamente, non può superare lo Statuto, per cui in materia specifica lo Statuto nuovo, quello approvato nel 2004, per quanto riguarda l’articolo 27 relativamente ai gruppi consiliari, non pone nessun vincolo rispetto al concetto di liste regionali o liste provinciali. Per cui l’articolo 27 del nuovo Statuto regionale non condiziona affatto questo aspetto, se non addirittura parla secondo le norme fissate dal Regolamento e siccome siamo in sede di approvazione del Regolamento, va da sé che la discussione ha tutta la sua validità ed aspetto positivo.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Per quanto mi riguarda, mi riconosco nell’intervento del collega Occhiuto, che avevamo anche concordato in parte, essendo stato pure io uno dei presentatori dell’emendamento, e sono d’accordo con lui che si vada a discutere su quell’ultima proposta che lui ha fatto. Per quanto ci riguarda ci riconosciamo in quella proposta e anche in quello che ha detto il rappresentante della Giunta.

Tra l’altro, non per contraddire il relatore, ma indubbiamente questo è un modo anche di interpretare lo Statuto aggiungendo quella parola, onorevole Borrello, “provinciali”, perché lo Statuto – come diceva anche l’onorevole Dima – credo che sia chiaro da questo punto di vista, non credo che un Regolamento possa interpretare – è il mio punto di vista – uno Statuto.

Ma, ancora di più, lei ha detto un’altra cosa, onorevole Borrello, che la lista regionale non sarebbe una lista regionale, però la legge 23 febbraio 43, che è “Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario” all’articolo 1, comma 3, tra le altre cose recita: “La presentazione della lista regionale deve, a pena nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate”. Però se non c’è la lista regionale, le liste provinciali non esistono, non possono esistere, quindi se non è una lista quella regionale, l’onorevole Bova e altri tre-quattro colleghi non sarebbero qui oggi in Consiglio regionale.

Allora la lista è una lista regionale, ha superato il 5 per cento dei voti. Sono due questa volta – diceva bene l’onorevole Morrone – non è detto che la prossima volta non siano anche tre, se i tre candidati Presidenti raggiungeranno e supereranno il 5 per cento. Se non lo superano, come non lo ha superato questa volta “Alternativa sociale” e altre liste che erano presentate, chiaramente sono i due, il candidato Presidente che poi è l’attuale Presidente della Giunta (l’onorevole Loiero) e il candidato Presidente componente adesso dell’opposizione (l’onorevole Abramo). A dire la verità, proprio perché sono d’accordo con lei che non è un voler far fiorire gruppi o tantomeno strutture, ho presentato un emendamento che non è al Regolamento, ma sarà oggetto del successivo punto all’ordine del giorno, dove dico che ogni consigliere regionale non può avere più di una struttura, proprio perché non devono proliferare le strutture. Questo glielo anticipo.

Né si può così, in maniera semplicistica, dire che si vuole fare un gruppo il componente, il capo anche dell’opposizione – se mi consente – il coordinatore dell’opposizione soltanto perché vuole avere la struttura, tra l’altro si tratta di due persone più o meno, perché già la ministruttura ce l’hanno tutti i consiglieri.

Credo che debba essere dato un ruolo – come diceva anche il collega Occhiuto – al coordinatore dell’opposizione, che è capo di un gruppo, di uno schieramento, per dare anche politicamente una visibilità e un ruolo all’interno del Consiglio regionale, ma – ripeto – al di là di questo aspetto, anche formalmente, non possiamo interpretare lo Statuto – perché quella è un’interpretazione – e anche per la legge che ho citato prima la lista regionale è da considerarsi una lista a tutti gli effetti.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Pacenza…

(Interruzione)

Siccome lei ha potuto esprimere la sua opinione e avevamo deciso prima che potevano parlare tre e tre, credo che sia corretto rispettare, prima di mettere in discussione quello che abbiamo concordato e deciso, che possano esprimersi anche i gruppi rappresentanti della maggioranza. A quel punto, non avrà dubbi, lo mettiamo ai voti e, se necessario, sospendiamo.

Prego, onorevole Pacenza.

Franco Mario PACENZA

Riconosco che questo è un passaggio significativo della discussione, oltretutto si richiamava anche il fatto che su questo elemento c’era stata una discussione anche in sottocommissione. Vorrei ricordare che, anche durante la prima lettura dello Statuto c’è stato un passaggio che ha fatto arretrare un po’ la discussione, facendo venire meno una impostazione che sicuramente sul piano statutario e concettuale è condivisibile, che è quello del riconoscimento dello status del portavoce dell’opposizione. Istituto che sicuramente non può riguardare la fase, ma deve riguardare l’istituzione di una funzione dentro l’attività statutaria. Purtroppo questo elemento, ad oggi, non c’è, perché se avessimo avuto questo tipo di riferimento dentro lo Statuto, non ci sarebbe stata discussione, perché dentro un sistema maggioritario e bipolare credo che, forse, dovremmo fare mea culpa rispetto al fatto che in quella fase non abbiamo tutti quanti valutato appieno questo percorso.

Ad oggi, penso che anche la discussione sulle liste, le liste provinciali, regionali, sia chiara. Siccome non si vuole dare una lettura di carattere politico, penso che il riferimento che faceva prima il relatore sul trovare un percorso in termini strumentali – è anche una diversità, è una condizione – sia un fatto possibile, su cui si possa ragionare. Rispetto alla discussione specifica, invece, del riconoscimento del gruppo vorrei sommessamente dire che, siccome ci sono anche situazioni ulteriori, non allargherei una discussione che ci riporta dentro un vissuto delicato e complicato.

Quindi, un primo percorso con un ragionamento che possa avere nell’immediatezza riferimenti legislativi, per poi vedere se ci sono anche eventuali percorsi di carattere statutario, ma penso che in questa fase non ci siano le condizioni perché si possa, invece, attivare questo strumento di carattere squisitamente politico perché quella del capogruppo è una funzione prettamente politica.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Sculco.

Vincenzo SCULCO

Presidente, senza ripetere le argomentazioni che gli altri hanno già utilizzato su questo argomento, penso che non ci sia da restare del tutto indifferenti rispetto alle argomentazioni espresse dall’onorevole Occhiuto, quando soprattutto ha fatto riferimento alla necessità di impegnarsi a lavorare e adoperarsi perché la logica maggioritaria sia sempre più completata. E questo è un argomento che, dal punto di vista politico – l’hanno già detto altri ed io penso che non dobbiamo essere del tutto insensibili – bisogna annotarsi per discutere ed affrontare nelle occasioni, nelle circostanze più opportune.

Vedo una difficoltà, oserei dire quasi tecnica, nell’attuale impianto legislativo, a partire da quanto è previsto nello Statuto, forzare per arrivare ad una conclusione che è desiderata dagli emendamenti; ci sono elementi di non sufficiente coerenza all’interno dell’impianto legislativo che ci porterebbero, forse, molto lontano e anche con difficoltà.

Io penso che si possa condividere, a questo proposito, la valutazione espressa dal relatore, cioè questo è un punto che possiamo valutare, esaminare ed approfondire anche in dettaglio e in relazione all’insieme dell’impianto legislativo e anche con riferimento al capoverso politico che qui è stato introdotto in una circostanza più opportuna.

Vedo difficile che oggi si possa acconsentire l’approvazione di emendamenti che sono, oggettivamente, una forzatura, “non è una lista regionale, è un listino, da sola non è completa, è dentro una filiera di carattere più regionale”, cioè ci sono una serie di argomenti e questioni che io penso, dal punto di vista della coerenza, sia difficile affrontare oggi e difficile convenire. Tuttavia vi sono aspetti che, invece, vanno annotati e approfonditi, ai quali evidentemente si avrà modo, attraverso il confronto e la discussione, di poter dare un esito.

Per cui concordo sulle valutazioni che ha fatto il relatore su questo punto.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Occhiuto.

Roberto OCCHIUTO

Signor Presidente, dopo il mio intervento nel quale illustravo il senso dell’emendamento, il relatore e, per la verità, anche altri colleghi della maggioranza sono intervenuti, facendomi ritenere che, forse, avevo spiegato male all’Aula, non mi ero spiegato bene in ordine all’emendamento presentato.

Allora noi siamo fortemente contro la proliferazione dei gruppi – chiaro? – però spiegatemi a che tipo di proliferazione può dar luogo un emendamento che dice che solo i candidati alla carica di Presidente hanno titolo a fare i gruppi riferiti solo alle loro coalizioni e, nell’ipotesi dovessero andare via, i gruppi si sciolgono. C’è proliferazione dei gruppi? Si dà possibilità, forse, ad altri consiglieri regionali che non siano stati candidati alla carica a Presidente di fare altri gruppi? Tutt’al più ci sono, in stretta sintonia con quello che è l’ordinamento bipolare che abbiamo scelto, semplicemente altri due gruppi riferiti alle coalizioni che danno la possibilità anche, oggi e per il futuro, a quanti saranno scelti come candidati alla carica di Presidente di poter poi esercitare nel Consiglio regionale il ruolo che non è proprio del componente di un partito, ma di chi, invece, opera la sintesi fra le varie componenti che esistono all’interno di una coalizione.

Allora non si tratta, onorevole Sculco, di forzare lo Statuto – lo dico anche il relatore – perché la legge 43 che l’onorevole Fedele citava prima dice che il listino è una lista regionale e lo Statuto non dice che le liste regionali non possono dar luogo alla formazione di gruppi. Noi, rispetto a quello che sarebbe possibile fare guardando solo allo Statuto, abbiamo proposto un emendamento che è più restrittivo, perché diciamo che non tutti i consiglieri regionali possono fare una lista riferendosi alla lista regionale, ma solo i candidati alla carica di Presidente. Quindi non c’è una forzatura.

Peraltro, onorevole Borrello, lei agitava prima l’argomento dei lavori preparatori della Commissione Statuto. Io sono più giovane e meno autorevole di lei per l’esperienza maturata, ma sommessamente le voglio ricordare che, se l’Aula del Consiglio regionale non è deputata ad interpretare una sua legge – anche una legge importante come lo Statuto –, chi altri è deputato a farlo?! Forse il relatore del Regolamento?!

Altre volte, anche nella precedente legislatura, abbiamo formato in quest’Aula delle interpretazioni autentiche di leggi precedenti. Ora c’è una legge importante (lo Statuto) che, nella sostanza, parla semplicemente di liste, senza specificare provinciali o regionali. Noi vogliamo interpretarla in maniera restrittiva, dicendo che possono fare le liste – riferendosi alle liste regionali – solo i candidati alla carica di Presidente. Non vorrei, però, che dietro queste nobili argomentazioni che voi dai banchi della maggioranza ci proponete, ci fosse invece – come ci pare ci sia – una difficoltà al vostro interno: forse avete timore che chi non ha raggiunto fra i banchi della maggioranza il 5 per cento possa utilizzare questa norma per costituire un proprio gruppo? Forse avete timore che si possano…

PRESIDENTE

I cinque minuti li ha ampiamente superati. Visto che ora l’argomento in positivo l’ha concluso, stiamo andando ad un altro livello e le chiedo scusa. Io le ho concesso più di cinque minuti, ma visto che ora…

(Interruzione dell’onorevole Occhiuto)

No, ma quelli li traduca sulla stampa, se lei ritiene…

Roberto OCCHIUTO

Presidente, io le voglio semplicemente dire che…

PRESIDENTE

Quelle che lei vuole dire è stato chiarito.

Roberto OCCHIUTO

…proprio all’inizio della serata lei è stato molto meno rigido rispetto a questioni sulle quali…

PRESIDENTE

Ma non scambi la rigidità col fatto che ciascuno di noi deve rispettare i tempi… la sua libertà ha il limite in quella degli altri…

Roberto OCCHIUTO

Ne prendo atto, così come prendo atto del fatto…

PRESIDENTE

Ha espresso la sua opinione, onorevole Occhiuto, la prego…!

Roberto OCCHIUTO

…che, proprio quando su una questione che è politica come questa…

PRESIDENTE

L’ha espressa la sua opinione…

Roberto OCCHIUTO

…qualcuno cerca di utilizzarla …

PRESIDENTE

tant’è vero che stiamo andando su argomenti che non erano pertinenti rispetto alla richiesta di parola da parte sua. Io non la voglio interrompere…

Ora, se conclude il suo intervento, per favore…!

Roberto OCCHIUTO

L’ho concluso!

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Borrello.

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, intanto volevo precisare che non ho nessuna presunzione di interpretare lo Statuto, questo sicuramente sfugge ad ogni mia impostazione politica e culturale.

Sul punto, nel merito, mi ero permesso di dire e di richiamare i lavori di preparazione dell’attività della Commissione riforme, non fosse altro che, in generale anche a livello nazionale, spesso e volentieri i lavori preparatori ad una norma legislativa hanno anche costituito elemento di valutazione positiva rispetto anche a giudizi intercorsi successivamente.

Quindi è un riferimento che, secondo me, ha una sua grande validità e deve per forza averla e, a supporto di quella impostazione che la Commissione si è data sempre – ho partecipato a tutte le riunioni di quella Commissione e quindi posso essere buon testimone di questo che è successo – è intervenuta anche una sentenza del Consiglio di Stato – non la sentenza Borrello! – che ha sostanzialmente detto in termini molto chiari che quando si parla di liste il riferimento sono le liste provinciali e non anche quelle regionali. Quindi non stiamo inventando niente!

In più, c’è da dire – caro collega Occhiuto – che sul piano dialettico si può anche pensare di trovare qualunque tipo di motivazione, ma nessuno può dire che una richiesta che lei sta continuando ad offrire assieme ad altri colleghi al Consiglio certamente è qualificata come una proliferazione di gruppi, anche perché – e questo lo voglio ricordare a lei che allora era maggioranza – in sede di lavori della Commissione riforme l’allora minoranza ha proposto degli articoli legati esclusivamente a rivalutare e riconsiderare anche il ruolo delle opposizioni, immaginando un ruolo del capo dell’opposizione e quindi del capo della minoranza che aveva alcune prerogative specifiche. In quella sede l’avete respinta questa richiesta. E’ strano che oggi, in qualche maniera, mutatis mutandis, succeda il contrario! E questa è la grande meraviglia di come non si può essere incoerenti rispetto ad una impostazione, a prescindere se si è maggioranza o minoranza. Questo è il dato.

Però noi siamo andati oltre, collega Occhiuto, nel momento in cui abbiamo affermato che vogliamo ed intendiamo riconoscere lo stato del candidato alla Presidenza della coalizione che ha perso le elezioni, quindi in questo quadro avevamo ipotizzato un intervento di tipo legislativo che sfugge, comunque, alla fase attuale, da andare a rivedere. E’ vero, infatti, che la cosa non può essere in termini riduttivi ricondotta solo al problema di avere una struttura in più o in meno, ma è altrettanto vero che un’attività di tipo istituzionale, che giustamente coinvolge il responsabile, il capo dell’opposizione, può avere delle esigenze anche sul piano pratico-operativo diverse dal semplice consigliere proprio per il riconoscimento di questo status. Tutto qua, nient’altro.

PRESIDENTE

E’ conclusa questa parte. Siccome l’onorevole Dima aveva sollevato una questione di sospensiva, gli do la parola, ricordando a tutti noi che sulle sospensive, appena conclusa la sua illustrazione, possono parlare uno a favore e due contro.

Prego, onorevole Dima.

Giovanni DIMA

Presidente, prima di chiedere formalmente all’Aula la sospensione della seduta, vorrei fare altre considerazioni rispetto al merito della questione che stiamo discutendo.

PRESIDENTE

perché ha la parola sulla sospensiva e deve motivarla.

Giovanni DIMA

Infatti, sto parlando sulla sospensiva, giusto per ricordare al collega Borrello che, intanto, lo Statuto non è affatto vincolante rispetto alla tesi che abbiamo sostenuto finora noi e, soprattutto, la cosa che vorrei sottolineare è che non è un obbligo costituire i gruppi relativi alle liste di carattere regionale, perché se uno dei due candidati, per scelte individuali, ovviamente, per sensibilità culturale, politica, appartiene ad uno dei gruppi – nel caso del Presidente della Giunta, alla maggioranza, nel caso del Presidente sconfitto, alla minoranza – può benissimo, a quel punto, aderire ad uno dei gruppi che compongono gli schieramenti. Per cui nella proposta non è che facciamo obbligo a coloro che hanno capeggiato i due schieramenti di iscriversi per forza a quella lista, a quel gruppo, a quella aggregazione, ma, certo, dobbiamo raccogliere anche le sensibilità che le liste regionali hanno espresso durante una campagna elettorale.

Va da sé che, nel caso specifico del candidato che oggi siede sui banchi dell’opposizione, il candidato sconfitto – scusami, Sergio, se per un solo istante ripristino una terminologia che può apparire un po’ fastidiosa – siede nei banchi dell’opposizione, ma è anche frutto, per esempio, di una raccolta di voti pari a circa 25 mila – se ricordo bene – che vanno al di là di quello che era il suo schieramento, che inevitabilmente pesano nell’economia generale della valutazione e che non possono essere non considerati nella discussione, nel momento in cui noi proponiamo anche una lista o, meglio, la costituzione di un gruppo relativamente alla lista su base regionale.

Guardate, questa sensibilità non va per nulla eliminata, non considerata, perché a questo punto verrebbe meno quel motivo per cui, oggi, in Italia si vive un forte senso politico legato al bipolarismo e che, in Calabria, ha trovato sfogo elettorale nel recente passato, dichiarando il corpo elettorale con molta chiarezza chi ha vinto e chi ha perso.Dentro questa cornice e dentro questo quadro però ci sono delle specificità che noi dobbiamo necessariamente salvaguardare. Qui noi non vogliamo imporre a nessuno di iscriversi al gruppo della lista su base regionale, ma se c’è una sensibilità, se c’è una specificità – ed io ho fatto l’esempio specifico del candidato sconfitto che, addirittura, raccoglie 25 mila voti in più rispetto a quelle che erano le liste collegate – ritengo che vada assolutamente salvaguardata.

Pensate, 25 mila elettori…! In passato, in quest’Aula, si sono costituiti gruppi consiliari con frazioni di voto popolare molto, ma molto più esigue rispetto a quello che è stato il risultato finale del candidato che ha perso le elezioni.

Alla luce di questa discussione, ritengo necessario sospendere per qualche minuto il Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Sulla proposta dell’onorevole Dima – come recita l’articolo 47 del Regolamento, possono parlare uno a favore e due contro.

La parola all’onorevole Pacenza.

Franco Mario PACENZA

Presidente, penso che nella discussione non abbiamo assunto una rigidità e una caparbietà su un punto che riconosciamo essere di equilibrio generale, esprimiamo una difficoltà a trovare uno snodo dentro questo ragionamento. Questo non significa non avere contezza. Io, non a caso, facevo riferimento alla discussione statutaria sul riconoscimento dello status di portavoce dell’opposizione, che è la funzione più autorevole legittimamente, perché quella funzione è portatrice anche di un mandato elettorale, ci mancherebbe!

(Interruzione)

No, no, ci mancherebbe! Oltretutto, siccome su questo elemento c’è stata già una discussione riguardante altri punti e noi non abbiamo detto che altri punti si discuteranno nel 2023, nella condizione data avvertiamo che c’è questa difficoltà di carattere squisitamente politico-operativo.

Quanto alla richiesta, vorrei osservare che, siccome siamo all’articolo 13 su 137 articoli e immagino che, probabilmente, ci possano essere anche altre esigenze strada facendo, quindi non si tratta anche qui di negare una richiesta di interlocuzione da parte di qualsiasi gruppo e di qualsiasi consigliere regionale, penso che possiamo continuare a lavorare e che poi, eventualmente, anche a margine della fine della discussione sul Regolamento, possiamo verificare la richiesta avanzata da parte della minoranza di avere una sospensione.

Io ho proposto un’altra cosa, a dire la verità…

PRESIDENTE

La formuli bene, in maniera che l’Aula capisca.

Franco Mario PACENZA

Ho formulato che, siccome siamo ancora all’articolo 13 della proposta di Regolamento, sono 137 articoli, immagino che ci possano essere altre situazioni su cui si possa avere l’esigenza di un’interlocuzione. Evitiamo di interrompere situazione per situazione, vediamo più avanti se ci sono situazioni che meritano un’interlocuzione e ne facciamo una unitaria sulle questioni su cui, eventualmente, ci sarà questa necessità. Quindi continuiamo a lavorare, poi verifichiamo alla fine della discussione. Se, strada facendo, non ci dovesse essere nessuna questione, vuol dire che su questo possiamo trovare un’interlocuzione a fine dell’approvazione del Regolamento.

PRESIDENTE

Prima di dare la parola all’onorevole Racco che l’aveva chiesta, voglio chiarire all’Aula questo: c’è una proposta dell’onorevole Dima; controdeducendo, l’onorevole Pacenza ha detto no a quella proposta e ne ha avanzato un’altra. Alla fine, formalmente, io debbo mettere prima l’una e poi l’altra alla votazione.

(Interruzione)

La parola all’onorevole Racco.

Luciano RACCO

Intervengo per sostenere la proposta dell’onorevole Dima e anch’io, comunque, non sarei contrario se si potesse mediare, cioè andare avanti rimandando questo punto. Però, Presidente, mi consenta di esprimermi per trenta secondi, so che non mi sono abituato ancora con questi Regolamenti che alcune cose vengono consentite e altre no, comunque mi perdonerà perché sa che lo spirito è positivo!

Credo che l’opposizione faccia l’opposizione e la maggioranza faccia la maggioranza, ed è giusto che sia così. Dopo aver fatto una prima melina iniziale dove abbiamo chiesto alcune cose, poi mi pare che la discussione sia andata avanti consentendo il voto e quindi l’approvazione di questo Regolamento, perché anche da questa parte dei banchi se ne ritiene importante l’approvazione. Però, man mano che le discussioni vanno avanti, c’è un momento in cui il livello della discussione è più importante di altro.

Ritengo che su questo si sia aperta una fase - al di là delle cose che sostiene il relatore, se è possibile o no inserirla, ed io ritengo di sì – in cui il sistema maggioritario, anche sulla base delle cose che vengono discusse per lo Statuto e il Regolamento, in qualche maniera si possa rafforzare. Parlo da una posizione in cui io non è che sia tanto favorevole al maggioritario, però credo che, una volta che c’è, vada rafforzato.

Allora, al di là delle volontà dei singoli consiglieri regionali, credo…

(Interruzione del Presidente Bova)

Rafforzato, perché se c’è una legge, una regola, un modo di organizzarsi…

PRESIDENTE

C’era un filosofo di un’altra epoca, si chiamava Pomponazzi, il quale diceva che c’era la verità del filosofo e la verità del Dio. Siccome ho letto, rispetto al sistema maggioritario, delle dichiarazioni sulle qualità del dirigente politico…

Luciano RACCO

…la verità dei sentimenti, io esprimo quella dei sentimenti.

PRESIDENTE

No, non la voglio interrompere, è proprio per dire che non c’è tensione qui dentro, solo per questo.

Luciano RACCO

Su questa questione del riconoscimento delle leadership dei due schieramenti, relativamente non alla volontà dei singoli consiglieri, perché quella l’abbiamo già espressa, per quanto attiene l’onorevole Abramo l’abbiamo già indicato come portavoce dell’opposizione, a parte che poi il candidato Presidente, ovviamente, nelle sue funzioni esprime lo spirito democratico della coalizione che ha vinto, soprattutto – e non riguarda questa legislatura, deve riguardare la democrazia di questa Regione – credo che sia opportuno inserire che il capo dell’opposizione, di fatto, sia riconosciuto come elemento di gruppo relativamente ai voti in più o in meno, poi i 25 mila rafforzano questo mandato, ma al di là di questo, il voto anche di chi unitariamente rappresenta la minoranza credo che vada riconosciuto come gruppo, fermo restando che, per quanto mi riguarda, sono per… Ricordate, noi facciamo parte di quel partito che ha proposto lo sbarramento, quindi l’eliminazione dei gruppi, su questo abbiamo fatto una battaglia. Di tutto vogliamo essere accusati, tranne che di questo, quindi siamo disponibili alla discussione che ci fa organizzare in maniera più snella, successivamente anche eliminando qualche vantaggio per i gruppi.

PRESIDENTE

Non so, ci potrebbe essere ancora un altro collega…

(Interruzione)

Aveva chiesto di parlare il consigliere Tallini per votare contro. Lei, immagino, voterebbe a favore, facciamo parlare Tallini

(Interruzione)

Regolamento alla mano, può parlare se è contro; se è a favore si siede e vediamo se c’è chi vuole intervenire contro, altrimenti non parla più nessuno…

(Interruzione)

Pacenza ha parlato contro.

(Interruzione)

Uno a favore e uno contro, articolo 47 del Regolamento, terzo comma: “Due soli consiglieri, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro per non oltre”, titolo “questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari”.

Domenico TALLINI

Con questo intervento intendo, contestualmente, parlare contro la proposta avanzata dai banchi dell’opposizione e a favore della proposta avanzata dal collega di maggioranza, senza però perdere l’occasione di dire che anche dal dibattito che sta avvenendo in Aula si capisce che la materia non è abbastanza chiara, anche nella volontà e nelle coscienze dei singoli consiglieri che vogliono, in questo momento, esprimere un voto su un argomento e su una norma che sembrerebbe molto circoscritta. Mi riferisco, per esempio, all’intervento del relatore, quando dice: “Quando eravamo noi in minoranza, l’abbiamo proposto, ma la maggioranza lo ha respinto”. Oggi la minoranza di allora, maggioranza oggi, dice praticamente il discorso opposto, cioè, in sostanza, sembrerebbe che…

PRESIDENTE

Onorevole Tallini, per amor di verità, lo status di capo della minoranza nella proposta dell’allora minoranza non era quello di costituire un gruppo, mai, era quello di riconoscere uno status attraverso alcune prerogative.

(Interruzione)

Domenico TALLINI

Forse stiamo parlando quasi della stessa cosa, perché in questo momento stiamo dicendo che dare la possibilità di costituire un gruppo ad un candidato alla Presidenza che, in questo momento, è circoscritto a quasi un singolo caso, significherebbe, a mio avviso – e questa è la mia opinione personale, ovviamente poi mi adeguerò a quello che sarà l’indirizzo della mia maggioranza – dare dignità alla politica, in quanto molte volte a capo delle coalizioni vengono posti individui che non solo non vengono espressamente dai partiti, ma non vedo nemmeno per quale motivo, dopo le elezioni, debbano andare a finire in un gruppo anonimo, come potrebbe essere quello del Gruppo misto.

Questa è la mia opinione e ritengo che, in questo momento, fosse giusto e doveroso da parte mia rassegnarla all’Aula.

PRESIDENTE

A questo punto, non ho capito bene qual era la proposta di mediazione, perché l’onorevole Dima parlava di una possibilità di mediazione: mediare in che senso? Perché, altrimenti, debbo sottoporre al voto…

Giovanni DIMA

Stavo immaginando una ipotesi, ma dopo l’intervento del collega Pacenza e di Tallini, mi sembra che ci sia da parte della maggioranza la chiusura assolutamente più totale. Rispetto a questo, Presidente, temo che non ci sarà più dialogo da questo momento in poi, lo dico con estrema onestà, senza esagerare affatto nella valutazione politica, perché trovo veramente difficile immaginare un momento di incontro, nel momento in cui si rifiuta un’ipotesi di confronto nel merito con la sospensione in Aula da parte dei capigruppo qui alla Presidenza, al fine di capire quali siano i margini reali per definire questa questione. Abbiamo espresso con molta chiarezza le nostre valutazioni e la nostra posizione, Presidente, cercando anche di esaltare un concetto…

PRESIDENTE

L’ho capito, onorevole Dima.

Giovanni DIMA

…che è molto a sinistra rispetto alle candidature.

PRESIDENTE

Onorevole Dima, le chiedo scusa, non ha la parola, perché…

Giovanni DIMA

Un solo istante…

PRESIDENTE

Ora, su che base parla? Perché vuole parlare lei… mi dica…

Giovanni DIMA

Un attimo soltanto: la sinistra, che spesso…

(Interruzione di registrazione)

PRESIDENTE

Le chiedo scusa, ci sono due cose: se lei concorda…

(Interruzione dell’onorevole Dima)

Nessuno vuole chiudere il dibattito. Io ho capito che qui c’è una doppia volontà: quella che il lavoro possa continuare e che si possa continuare a riflettere. L’unico modo per fare questo…

(Interruzione dell’onorevole Dima)

Delle due, l’una: se c’è un’intesa sul fatto che, intanto, non si vota questo articolo né a favore né contro, quindi non prevale nessuna delle tesi, se c’è l’accordo, viene messo alla fine del lavoro

Ma, nel momento in cui si dice no, allora si vota la proposta dell’onorevole Dima dopo quella dell’onorevole Pacenza. Non abbiamo alternative…

(Interruzioni)

Io ho sentito l’Aula, voi avete fatto questa proposta, c’ è una proposta che non è di forzatura, che dice “noi, per ora, vogliamo riflettere senza votare”, quindi non c’è una forzatura. Non sto mettendo ai voti l’articolo e quindi non sto facendo prendere una decisione ora, ci sono semplicemente due proposte diverse, ma nessuna delle due contempla che si voti subito. Allora stiamo discutendo sul metodo, nessuno sta proponendo di forzare.

(Interruzione)

Perché, altrimenti, debbo mettere prima una proposta e poi l’altra ai voti.

Onorevole Dima, conferma la richiesta di voto?

(Interruzione)

Onorevole, la sospensione in Aula va votata. Se voi mi chiedete la sospensione in Aula, questa la concede la maggioranza, non io.

(Interruzione dell’onorevole Dima)

No, perché è una sospensione nei fatti, è un’altra richiesta di sospensione. Noi siamo perché si continui – credo. Questa Presidenza vuole che si continui a lavorare.

(Interruzioni)

Pongo in votazione la proposta avanzata dall’onorevole Dima.

(Il Consiglio non approva)

La proposta è respinta. Pongo in votazione la proposta avanzata dall’onorevole Pacenza…

(Interruzione)

La proposta è che non si voti subito questo articolo e si posponga…

(Interruzione)

Come no! L’abbiamo fatto tante volte, l’avevamo già detto prima, cioè avevamo detto che vogliamo consentire di riflettere.

(Interruzione)

Come non si può fare?

(Interruzioni)

Chi lo proibisce?

(Interruzione)

Si fermi! Quello abbiamo votato: si può fare, si può decidere di accantonare un articolo per discuterlo alla fine. Come non si può fare? Alla fine si vota.

Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Pacenza…

(Interruzione)

La proposta è che l’articolo 13 venga accantonato, per poi discuterne alla fine.

Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Pacenza.

(Il Consiglio approva)

(Interruzione dell’onorevole Nucera)

Passiamo all’articolo 14…

Giovanni NUCERA

Ma è una questione pregiudiziale…!

(Concitate interruzioni dai banchi dell’opposizione)

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’articolo 14.

(E’ approvato)

All’articolo 15 “Conferenza dei Presidenti dei gruppi” c’è un emendamento a firma del relatore, protocollo 1170: “Dopo il comma 3 aggiungere un comma 4: “Della conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 5”.

Lo vuole illustrare?

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1170.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 15 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 16 c’è un emendamento a firma Occhiuto, protocollo 1072. Non vedo presente il collega Occhiuto, di solito decadono. Se qualcuno lo vuole illustrare, lo può fare; se nessuno lo illustra, l’emendamento decade.

All’articolo 16 c’è un altro emendamento a firma Nucera, protocollo 1140. Poiché l’onorevole Nucera non è in Aula, l’emendamento decade. Qualcuno lo assume? Nessuno, pertanto l’emendamento è decaduto.

Pongo in votazione l’articolo 16 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 17: “Giunta delle elezioni”.

(E’ approvato)

All’articolo 18 “Esame delle condizioni di eleggibilità” c’è un primo emendamento protocollo 1139 dell’onorevole Nucera, il quale non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto è decaduto.

Emendamento protocollo 1171 a firma del relatore: “Il comma 1 si conclude con le parole “singoli Consiglieri regionali”. Il comma 3 è soppresso”.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1171.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 18 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 19 c’è un emendamento protocollo 1138 a firma Nucera, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.

(Interruzione)

Sì, mi fermo, ha ragione.

(Interruzione)

Va bene. Pongo in votazione l’articolo 19 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 20.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 21.

(E’ approvato)

All’articolo 22 c’è un emendamento protocollo 1137 a firma Nucera, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 22 nel testo originario.

(E’ approvato)

All’articolo 23 c’è un emendamento protocollo 1071 a firma Occhiuto, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 23 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 24.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 25.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 26.

(E’ approvato)

All’articolo 27, comma 2, c’è un emendamento protocollo 1070 a firma Occhiuto, il quale non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 27 nel testo originario.

(E’ approvato)

All’articolo 28 ci sono due emendamenti con protocollo 1133 e 1134 a firma del collega Nucera, il quale è assente. Nessuno li assume, pertanto decadono.

Ci sono altri emendamenti all’articolo 28 che hanno la stessa impostazione, sono analoghi, portano la firma di Fedele e Pizzini, il 1085 e il 1123. Nessuno li assume, pertanto decadono.

Pongo in votazione l’articolo 28 nel testo originario.

(E’ approvato)

E’ presentata una proposta di emendamento con l’aggiunta di un articolo 28 bis da parte dell’onorevole Fedele, il 1086. E’ inammissibile. All’articolo 29 ci sono emendamenti. Il primo è il protocollo 1125 dell’onorevole Pizzini, il quale non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Emendamento protocollo 1069 a firma Occhiuto. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Emendamento protocollo 1101 a firma Fedele. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 29 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 30.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 31.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 32.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 33.

(E’ approvato)

Dopo l’articolo 33 c’è un emendamento protocollo numero 1172 riguardo l’aggiunta di un articolo 33 bis, presentato dal relatore: “ Dopo l’articolo 33 aggiungere il seguente: <<Articolo 33 bis (Commissione speciale di vigilanza)

E’ istituita la Commissione speciale di Vigilanza composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

 Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissione permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

 La Commissione speciale di vigilanza:

a.       svolge specifiche attività di studio, di istruzione, controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendente, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b.      esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordini alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c.       verifica l’efficacia della legislazione regionale in relazione agli obbiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali” >

Lo vuole illustrare?

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1172

(E’ approvato)

Di fatto, l’emendamento è un articolo, ma lo debbo porre in votazione.

Pongo in votazione l’articolo 33 bis.

(E’ approvato)

(Interruzione)

C’è una richiesta di pausa. In queste situazioni, non mi so raccapezzare tanto…

(Interruzioni)

Se i colleghi hanno un attimo di pazienza, andiamo rapidamente avanti e facciamo l’una e l’altra cosa, anche perché nel pomeriggio, da qui a qualche ora, ci sarà una qualche iniziativa che costituirà un impegno ponderoso. Se mi viene consentito dai colleghi, continuiamo e valutiamo da qui a poco… Siccome stiamo andando rapidamente, di fatto è come dire “non continuiamo”…

(Interruzione)

Un attimo solo, sarà esaudito il suo desiderio, onorevole.

Pongo in votazione l’articolo 34.

(E’ approvato)

All’articolo 35 c’è un emendamento protocollo numero 1136 a firma Nucera. Nessuno lo assume, pertanto decade.

C’è anche un emendamento a firma del relatore, protocollo numero 1173: “ articolo 35 comma 1 < dopo le parole “ il Consiglio regionale elegge “ aggiungere le seguenti: nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni”

Articolo 35 comma 2 “ aggiungere al termine del comma le seguenti parole “ al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti “.

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1173.

(E’ approvato)

Poi c’è un emendamento che decade in quanto ha come oggetto l’abrogazione… Credo siano inammissibili sia l’ emendamento protocollo numero 1089 di Fedele che il protocollo numero 1126 di Pizzini. Non abbiamo più emendamenti all’articolo 35.

Pongo in votazione l’articolo 35 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 36 c’è un emendamento protocollo numero 1068 a firma Occhiuto, che non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 36 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 37.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 38.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 39.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 40.

(E’ approvato)

All’articolo 41 abbiamo una serie di emendamenti analoghi: il protocollo numero 1090, 1127, 1155 dei consiglieri Fedele, Pizzini e Nucera. Qualcuno li assume? Nessuno, pertanto decadono.

Pongo in votazione l’articolo 41 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 42.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 43.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 44.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 45.

(E’ approvato)

All’articolo 46 ci sono due emendamenti, il protocollo numero 1174 è a firma del relatore: “Al comma 1 sopprimere la parola “esclusivamente”.

Al comma 4 sostituire il comma con il seguente: “4. Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione”.

Lo vuole illustrare?

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1174.

(E’ approvato)

Insiste ancora sull’articolo 46 un emendamento protocollo numero 1063 dell’onorevole Occhiuto, che non è presente. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 46 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 47 c’è l’emendamento protocollo 1062 dell’onorevole Occhiuto, che non è in Aula. Qualcuno lo assume?

(Interruzione)

Lo assume l’onorevole Racco, l’emendamento recita: “ All’articolo 47, è aggiunto il seguente comma 1: <<1. Non possono essere esposti in Aula, senza il preventivo consenso del Presidente del Consiglio, simboli di associazioni, di partiti politici o gonfaloni>> ”, il consigliere Racco ha facoltà di intervenire.

(Interruzione dell’onorevole Racco)

Si illustra da sé.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1062.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 47 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 48.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 49.

(E’ approvato)

(Interruzione)

C’è una richiesta di verifica del numero legale. L’ha formalizzata?

(Interruzione)

Parli al microfono e mi dica “chiedo il numero legale”, in maniera che si certifichi che lei è in Aula!

Giovanni DIMA

La sto osservando dalla prima seduta, Presidente, lo sa che io posso apparire un po’ distratto, ma non lo sono affatto, per cui sto studiando un pochino le mosse del Presidente del nuovo Consiglio regionale…! La richiesta è di verifica del numero legale.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Borrello, faccia la chiama.

Antonio BORRELLO, Segretario Questore

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico l’esito della chiama: consiglieri presenti, 24. Non essendoci il numero legale, la seduta è rinviata di un’ora.

La seduta sospesa alle 15,18 è ripresa alle 16,18

PRESIDENTE

La seduta riprende.

Avevamo votato l’articolo 49 e, prima dell’articolo 50, era stata chiesta la verifica del numero legale. Verifica fatta, erano presenti solo 24 consiglieri, la seduta veniva sospesa per un’ora. Ora riprendiamo con l’articolo 50.

All’articolo 50 c’è un emendamento protocollo numero 1153 a firma Nucera, che non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 50 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 51.

(E’ approvato)

All’articolo 52 esistono due emendamenti. Il primo, protocollo numero 1175, è a firma del relatore “Articolo 52 – comma 4 – Sopprimere le parole successive a Regolamento”, che si illustra da sé.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1175.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo numero 1135 a firma Nucera, che non è in Aula. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Pongo in votazione l’articolo 52 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 53 insistono più emendamenti, alcuni che riguardano lo stesso tema e hanno la stessa soluzione: il protocollo numero 1091 a firma Fedele, il protocollo numero 1128 a firma Pizzini.

L’onorevole Fedele è in Aula, ha la parola per illustrare l’emendamento protocollo numero 1091: “Articolo 53 comma 1, Sostituire <<15 minuti>> con <<30 minuti>> e <<10 minuti>> con <<15 minuti>>”.

Luigi FEDELE

Grazie, Presidente, come diceva lei, anche quelli degli altri colleghi sono simili, quindi si possono discutere insieme.

Come potete vedere, è anche semplicissimo, basta leggerlo, perché si tratta di sostituire soltanto alcune parole, “quindici minuti” con “trenta”, “dieci” con “quindici”.

Secondo noi, secondo me in modo particolare, credo che su qualsiasi relazione ed alcuni argomenti quindici minuti siano troppo pochi e ho previsto trenta minuti.Tra l’altro, voi avete parlato per ore ed ore la scorsa legislatura e non vorremmo che vi trovaste spiazzati nell’eventualità, in un futuro, dovessero cambiare le cose e tornare nel ruolo di opposizione e non poter parlare, sapendo che avete questa facilità di intervento.

Dieci minuti, anche sono un po’ poco per illustrare le mozioni all’ordine del giorno, qui ho proposto quindici minuti. Per il resto, i cinque per illustrare emendamenti e i tre minuti per altri interventi, interpellanze, eccetera, per quanto mi riguarda li reputo giusti, perché passare specialmente sul primo punto da sessanta minuti a quindici minuti mi sembra eccessivo; trenta minuti può sembrare, secondo me, un tempo utile.

Ripeto, questo è il mio punto di vista e, se l’Aula è d’accordo, per quanto mi riguarda credo sia anche chiaro.

PRESIDENTE

Avevo dimenticato di dire che è analogo anche l’emendamento protocollo numero 1154 dell’onorevole Nucera, quindi è un unico punto.

(Interruzione dell’onorevole Nucera)

Gli emendamenti con protocollo numeri 1091, 1128 e 1154. C’è qualcuno che vuole parlare su questo emendamento?

(Interruzione dell’onorevole Nucera)

Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Il contenuto della richiesta è abbastanza eloquente. Se non fosse per un problema – come abbiamo più volte ripetuto – di diritti riconosciuti alla minoranza, ma anche, più che alla minoranza, non mi piace usare questo termine, io direi alla libertà del consigliere regionale, sia esso di maggioranza o di minoranza, di poter esprimere compiutamente e con serenità un proprio pensiero, una propria opinione, un modo proprio di sentire all’interno dell’Aula, a prescindere dall’appartenenza, dal ruolo effettivo che si svolge, ma su un argomento poter dare un approfondimento alle cose che ognuno si sente di esprimere, non avrei presentato questo emendamento. Tuttavia, sono costretto a farlo proprio perché ritengo che su argomentazioni fondamentali inerenti la presenza e il significato stesso dell’essere noi in questa stessa Aula, “qualsiasi relazione” non è un’espressione perché qui non facciamo cose “qualsiasi”! Io non penso che un Consiglio regionale sia chiamato ad esprimersi su cose qualsiasi! Il Consiglio regionale è chiamato ad esprimersi su cose fondamentali dell’economia, dello sviluppo, della socialità della regione. Quindi non può essere una cosa qualsiasi fare, già questa espressione, “qualsiasi relazione”, mi sembra una cosa che impoverisce il contenuto dell’articolo stesso, per cui dovrebbe essere modificato il termine “qualsiasi relazione”, un termine brutto, “qualsiasi”! Il Consiglio regionale è il Consiglio regionale, non è una cosa qualsiasi, è il Consiglio regionale!

Poi quindici minuti, dieci minuti per illustrare disegni di legge! Io mi appello ai colleghi della maggioranza che avranno la fortuna di avere approvato chissà quanti disegni di legge – forse, lo vedremo poi questo, non ne sono convinto –: amici della maggioranza, riflettete bene sui disegni di legge e sulla prerogativa dei consiglieri regionali sulla presentazione delle leggi. Dieci minuti per illustrare un disegno di legge! Io credo che neanche Bruxelles abbia questi limiti. Noi, probabilmente, saremo e diventeremo più bravi rispetto ai parlamentari europei a Bruxelles, però ancora non lo siamo. Permettetemi di dire che dieci minuti è un tempo veramente irrisorio.

Perciò raddoppiare, già da subito, questi numeri, dare la possibilità per casi particolari, per casi speciali e così via di allargare l’ambito di intervento quando si parlerà di bilancio, quando si parlerà di tematiche specifiche legate allo sviluppo complessivo del nostro territorio, della nostra regione. Ecco, allargare la possibilità di poter meglio regolamentare i tempi e anche le modalità di intervento nel dibattito politico di cui questa Regione ha tanto bisogno, ma veramente bisogno, amato Presidente del Consiglio, ha tanto bisogno di dibattito politico. Non strozziamo anche questa possibilità! Pure il linguaggio, la libertà di espressione ci vuole eliminare! Non lo faccia, accolga questo emendamento con grande spirito costruttivo, con grande disponibilità ed apertura ad una collaborazione reale e non come quella che si è vista fino ad ora.

PRESIDENTE

Sugli emendamenti che danno risposte analoghe, di protocollo numeri 1091, 1128 e 1154, parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione gli emendamenti con protocollo numeri 1091, 1128 e 1154.

(Sono respinti)

Non abbiamo altri emendamenti all’articolo 53…

Roberto OCCHIUTO

Presidente, mi pare che nel precedente Regolamento – quello vigente, per essere chiari – almeno sulle discussioni in ordine al bilancio regionale c’era un modo di procedere diverso per quanto riguardava la durata degli interventi. Qui leggo nell’articolo: “salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento”, però non mi pare di avere rintracciato in altre norme del presente Regolamento una disposizione diversa in ordine alla durata degli interventi, per esempio per quanto attiene al bilancio regionale che – come lei sa – è una legge e nel precedente Regolamento mi pare ci fossero, rispetto a questo tipo di discussione, a causa della importanza e della ampiezza della stessa, tempi per l’intervento maggiori.

Volevo chiederle se questa questione lei, come relatore, ha avuto modo di approfondirla e se, fra le norme richiamate al comma 1 dell’articolo 53, c’è qualche riferimento a quelle che riguardano le discussioni del bilancio.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole relatore.

Antonio BORRELLO, relatore

Collega Occhiuto, veramente questo è uno dei tantissimi articoli che erano previsti già nella vecchia proposta di legge che lei era pronto a votare nella precedente legislatura. Per cui, proprio per rispetto a chi aveva lavorato su quel testo, non ho assolutamente intaccato tantissimi articoli, quasi il 90 per cento…

(Interruzione)

Non mi interrompa, per favore, poi caso mai, se il Presidente le darà la parola, potrà aggiungere qualche altra cosa.

In ogni caso, il secondo comma mette la parola fine ad ogni tipo di discussione, laddove viene detto e stabilito che il Presidente può anche raddoppiare il numero dei minuti, tenendo conto – e questa è una mia valutazione squisitamente personale – che, spesso e volentieri, non è il tempo entro il quale si può dire qualcosa ad essere rilevante, ma probabilmente di più la qualità di quello che si dice.

PRESIDENTE

La risposta è stata data.

Pongo in votazione l’articolo 53 nel testo originario.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 54.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 55.

(E’ approvato)

All’articolo 56 ci sono due emendamenti a firma Nucera.

Il primo, protocollo numero 1156, così recita: “All’articolo 56 comma 2 dopo le parole <<non più>> eliminare <<trenta>> e dopo la parola <<Mozioni integrative>> aggiungere <<o alternative>> ”.

Il secondo, protocollo numero 1157, così recita: “ All’articolo 56 comma 3 dopo le parole <<mozione integrativa>> aggiungere <<o alternativa>> ”.

Prego, onorevole Nucera, ha facoltà di intervenire.

Giovanni NUCERA

Lo illustro non tanto per mia volontà, quanto per una provocazione che, senza volerlo, il consigliere relatore ha voluto fare a quest’Aula, almeno personalmente mi sento provocato ed offeso dalle sue parole.

Il tempo è importante e rimane tale in un dibattito politico quanto i contenuti. I contenuti io non consento che sia l’onorevole Borrello a poterli giudicare, soprattutto quelli dei miei interventi, perché lascio ai cittadini elettori la facoltà di stabilire se i contenuti dei miei interventi hanno valore o meno, non certo a lui!

Detto questo, insisto e ritorno sull’argomento, dicendo che all’articolo 56, comma 2, le parole “non più di quindici minuti” siano portate a “trenta minuti”. E ancora aggiungo, “anche al fine di eventuali mozioni integrative al programma” dice il testo, io dico “integrative o alternative al programma”, perché non necessariamente una mozione deve essere integrativa al programma, può essere anche alternativa e lei mi deve lasciare, nella libertà della dialettica politica, la facoltà di poter esprimere le mie opinioni compiutamente, come mi so esprimere, nei tempi giusti, e non sono sicuramente i tempi che stabiliscono i contenuti degli interventi.

Grazie, Presidente, e mi scusi per il tono.

PRESIDENTE

Ha illustrato anche quello con protocollo numero 1157?

Giovanni NUCERA

Sì, Presidente, tutti e due.

PRESIDENTE

Onorevole Nucera, anche se il contenuto era analogo a quanto prima abbiamo votato, proprio perché si potesse esprimere, noi abbiamo messo in votazione e quindi anche…

Giovanni NUCERA

Si trattava di un banale emendamento, Presidente!

PRESIDENTE

…lei ha parlato…

Giovanni NUCERA

Ci sono cose molto più importanti che quest’Aula dovrà affrontare. Lì non vorremmo arrivare col bavaglio in bocca!

PRESIDENTE

Se le fanno male i denti, ma non è più una cura…!

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione gli emendamenti con protocollo numero 1156 e 1157.

(Sono respinti)

Pongo in votazione l’articolo 56 nel testo originario.

(E’ approvato)

All’articolo 57 c’è un emendamento con protocollo numero 1158 a firma Nucera: “ All’articolo 57 comma 3 dopo le parole dei Consiglieri, aggiungere: <<Ogni consigliere può esprimersi per dichiarazione di voto per non più di trenta minuti>> ”.

E’ analogo a quello di prima, sempre di minuti si tratta …

Giovanni NUCERA

Vorrei un chiarimento, perché il testo non mi pare sia scritto bene o, meglio, non lo capisco bene io: “Alla discussione sulla mozione di sfiducia” – quindi parliamo di mozione di sfiducia al Presidente della Giunta regionale, un argomento che penso sia il massimo che un organo politico, quale il Consiglio regionale, è chiamato ad esprimere, cioè la morte di un Consiglio regionale, di questo stiamo parlando – “possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione del voto”.

Vorrei capire cosa significa l’espressione “un relatore per gruppo e anche per la dichiarazione di voto”, cioè non solo c’è una limitazione nel tempo (quindici minuti) per un intervento in cui si motiva il voto in Aula, ma si dà l’opportunità di farlo ad un solo esponente del gruppo e nel tempo massimo di quindici minuti in un momento come la dichiarazione di voto, cioè l’opportunità del cosiddetto calcio d’angolo, la dichiarazione di voto, per aggiungere un’espressione di più!

Ora mi auguro che non si arrivi mai ad una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta regionale – onorevole Loiero, non glielo auguro per le sorti della Calabria, non per lei sicuramente, non auguro a nessun Presidente di Giunta regionale eletto dal popolo che venga sfiduciato in Aula – però è miserevole, credetemi, che un consigliere non possa esprimersi, perché poi non capisco il perché e faccio l’esempio dell’Udc, che conta un gruppo di sei consiglieri regionali perché di questi possa parlare una sola persona e per soli quindici minuti.

Allora, più che mai, quella richiesta che con l’articolo 53 avete voluto cassare in un modo così infelice si fa pregnante ed importante, perché quindici minuti – caro Presidente, lei me lo insegna – non servono neanche a poter dire “buon giorno” e “buona sera” ad una maggioranza che già ha decretato la notte all’interno della Regione Calabria!

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1158.

(E’ respinto)

C’è un secondo emendamento proposto dal relatore, protocollo numero 1176: “Articolo 57 – comma 3 Al termine del comma aggiungere la parola <<assegnati>> ”.

Lo vuole illustrare?

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1176.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 57 così come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 58 insistono alcuni emendamenti. Il primo, protocollo numero 1073, è a firma dell’onorevole Occhiuto “ all’articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente: < Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull’attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione dei tributi e imposte regionali. Il Presidente della Giunta può, altresì, porre la questione di fiducia su provvedimenti che, con conforme valutazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari espressa a maggioranza qualificata dei consiglieri rappresentati, siano giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale.”>, che ha facoltà di illustrare.

Roberto OCCHIUTO

L’articolo 58 è quello che riguarda

PRESIDENTE

Vuole illustrare, contemporaneamente, anche l’emendamento protocollo numero 1064: “ eliminare all’articolo 58 comma 1 le parole <sospesi i lavori se c’è una seduta in corso>”

Faccia come ritiene.

Roberto OCCHIUTO

L’emendamento protocollo numero 1073 e il 1064 sono riferiti alla stessa materia, si tratta della questione di fiducia che nello Statuto della Regione riguarda, in sostanza, la facoltà del Presidente della Giunta di porre la fiducia su alcuni provvedimenti. La maggior parte di questi provvedimenti sono dettagliati nello Statuto stesso, si tratta delle questioni previste all’articolo 37, comma 3, cioè l’attuazione del programma, gli aggiornamenti, la legge finanziaria, la legge di bilancio annuale e pluriennale, le leggi relative ai tributi e alle imposte.

E’, poi, prevista nell’articolo 37 dello Statuto la possibilità per il Presidente della Giunta di porre la questione di fiducia anche su argomenti di particolare rilevanza per la collettività regionale.

Data la delicatezza dell’istituto – mi sto riferendo alla questione di fiducia – mi chiedevo – e lo facevo attraverso questi emendamenti – se non fosse più giusto prevedere la possibilità di delegare, oltre che al Presidente, ad un altro organismo pure rappresentativo di stabilire quali argomenti potessero essere considerati di particolare rilevanza per la comunità calabrese.

Il Regolamento varrà per gli altri anni, anche per quelli che verranno. Potrebbe succedere di avere un Presidente della Giunta regionale capace di considerare di particolare rilevanza per la comunità calabrese qualsiasi provvedimento e di porre, quindi, la fiducia su qualsiasi provvedimento.

Siccome mi pare – questa volta sì – che non fosse nell’orientamento del legislatore regionale quando ha redatto lo Statuto di lasciare in capo al Presidente della Regione tale autonomia, il senso dell’emendamento è quello di stabilire un percorso che senza ledere la facoltà del Presidente della Giunta deleghi congiuntamente ad un altro organismo, per esempio, la Conferenza dei capigruppo la possibilità di stabilire ciò che è di particolare rilevanza per la comunità calabrese.

L’emendamento protocollo numero1074 è una conseguenza dell’ emendamento protocollo numero 1073 perché siccome nel 1073 non si prevede la possibilità di chiedere la fiducia in…

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, credo gli emendamenti proposti dal collega Occhiuto, possano serenamente essere inglobati nell’ emendamento protocollo numero 1177 che è l’emendamento da me proposto come relatore perché si tratta delle stesse questioni.

PRESIDENTE

Ma questo non l’ha ancora detto l’onorevole Occhiuto. Se lo dicesse lui…

Roberto OCCHIUTO

Per quanto mi riguarda, siccome – almeno da questa parte del Consiglio regionale – non c’è la volontà di contrapporsi pregiudizievolmente a quello che viene proposto dall’altra parte, ritengo di poter aderire alla richiesta del relatore anche perché mi pare che l’unica modifica di sostanza sia rappresentata dal quorum previsto per la votazione della Conferenza dei capigruppo.

Quindi, per quanto mi riguarda, sono disponibile a ritenere assorbito il mio emendamento dall’emendamento protocollo numero 1177 del relatore.

PRESIDENTE

Prendo atto della dichiarazione dell’onorevole Occhiuto. Gli emendamenti protocollo numero 1073 e 1074 sono ritirati e contemporaneamente il prossimo emendamento protocollo numero 1177 è del relatore e dell’onorevole Occhiuto.

La parola al relatore sull’assorbimento? Sull’emendamento protocollo numero 1177…

Le do la parola, onorevole assessore.

Ennio MORRONE, assessore al personale

Volevo dire che sono d’accordo su tutti gli articoli ma volevo solo chiedere una lieve modifica all’articolo 58, comma 1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente “il Presidente della Giunta può, altresì, porre la questione di fiducia su provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale”.

Cioè, si tratterebbe di togliere le due righe intermedie. Cioè “provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale” per il resto niente.

Questa è la nostra posizione su questo articolo specifico. Grazie.

Antonio BORRELLO, relatore

Il motivo per cui nasce l’emendamento che accoglie anche in qualche modo la proposta del collega Occhiuto ha proprio questa specifica funzione. Cioè a dire che ci sia un organismo che sia rappresentativo del Consiglio regionale, che valuti se la richiesta della Giunta regionale attraverso il suo Presidente riveste particolare rilevanza per la collettività regionale. Solo questo è il punto, che l’organo sia composto da soggetti che non appartengano alla Giunta regionale visto che poi è il Consiglio regionale che comunque deve esprimersi.

Quindi, è richiesta una preventiva valutazione da parte della Conferenza dei capigruppo, è questo il senso, niente altro assolutamente, non si vuole intaccare la piena autonomia della Giunta regionale e del suo Presidente, ma c’è bisogno di non intaccare per non intaccare anche quella del Consiglio.

Ennio MORRONE, assessore al personale

Ovviamente la mia non è una posizione personale, ma è una posizione della Giunta. La mia proposta praticamente rispecchia perfettamente quello che è lo Statuto, nulla di più, chiedo quindi che venga ripristinato originariamente così come è lo Statuto. Grazie.

PRESIDENTE

So che è irrituale, darò poi la parola all’onorevole relatore, però la formulazione dell’articolo è conforme allo Statuto nel senso che l’articolo 37 recita che il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull’attuazione del programma, ecc. Ma l’articolo 34 sull’attribuzione della Giunta regionale, comma 1, lettera f) dice “pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale previo assenso della Giunta”.

Qui semplicemente si è fatto un coordinamento formale per renderlo più leggibile, questo avevo capito io. I riferimenti sono ambedue statutari ecc. non capisco dov’è l’osservazione. Tutti e due hanno riferimenti statutari e tutti e due riguardano prerogative del Presidente della Giunta.

Siccome pone la fiducia il Presidente della Giunta,ciò è confermato, all’ articolo 34 si dice come la pone. Questo solo volevo ricordare, il riferimento è statutario, non entro nel merito ma era solo una delucidazione di cui chiedo scusa, se l’onorevole assessore mi vuole aiutare.

Ennio MORRONE, assessore al personale

La mia richiesta è molto precisa, Presidente. Ho chiesto al relatore - o all’Aula a questo punto - se può rettificare l’articolo 58 comma b), dicendo dopo il comma 1 aggiungere il seguente, “1 bis”.

O si esclude, si potrebbe anche escludere, così si toglie materia di contendere e può anche andare bene, oppure se non si vuole escludere, rettificarlo in questi termini: “il Presidente della Giunta può, altresì, porre la questione di fiducia su provvedimenti giudicati di particolare rilevanza per la collettività regionale” oppure escludere l’1 bis. Questa è la richiesta.

Roberto OCCHIUTO

Presidente, lei e l’onorevole Borrello mi avete chiesto poco fa di ritenere assorbito un mio emendamento che era in tutto simile a quello presentato dall’onorevole Borrello. L’onorevole Borrello ha espresso parere favorevole sul suo emendamento – e ci mancherebbe altro che uno esprimesse parere contrario sul proprio emendamento -.

Ora per ripetere un’espressione a cui lei ci ha abituati nella precedente legislatura, quando interveniva da quei banchi, Presidente, a che gioco stiamo giocando? Nel senso che prima ci chiedete di ritirare un emendamento che non lede le prerogative del Presidente della Regione perché gli dà la facoltà di porre la fiducia sulle questioni stabilite dallo Statuto ma gli impedisce di porla sul tutto. Nel senso che dice al Presidente della Regione che su quelle questioni che non sono dettagliate nello Statuto, cioè non rappresentano la votazione sul bilancio, sui tributi… debba essere confortato anche dal parere della Conferenza dei capigruppo.

Perché altrimenti un Presidente – non è il caso dell’onorevole Loiero – potrebbe ritenere tutto di rilevante importanza per la comunità regionale. Chiudere il Consiglio regionale, e presentarsi ogni giorno ponendo su tutto la questione di fiducia.

Credo che noi come Consiglio regionale dobbiamo essere pure rispettosi delle prerogative che un’Assemblea come la nostra deve avere.

Allora mi riferisco al Presidente del Consiglio regionale e al relatore, soprattutto. Ci avete chiesto di ritenere il nostro emendamento assorbito. Lo abbiamo fatto e abbiamo aderito ad un vostro emendamento perché si dice che il Presidente della Regione può porre su tutto la questione di fiducia ma sulle materie che non sono dettagliate deve farlo col parere conforme alla Conferenza dei capigruppo.

Allora che facciamo, ritorniamo indietro?

Franco Mario PACENZA

Presidente, io penso che per quanto riguarda i lavori squisitamente in progressione degli emendamenti, il collega Occhiuto pone una osservazione legittima perché su un suo emendamento è stato chiesto di soprassedere perché assorbito da un altro testo, altrimenti credo che sia giusto ridare la possibilità all’emendamento del collega Occhiuto di essere sottoposto al parere dell’Aula.

Proprio perché ritengo legittima l’osservazione posta, visto che si sono incardinati, di fatto, sullo stesso argomento, sulla stessa sostanza tre diversi emendamenti su un testo base della proposta di Regolamento, credo che la discussione su questo emendamento e quindi sull’articolo 58 possa essere posticipata alla parte finale del dibattito assieme all’articolo 13, che abbiamo sospeso per permettere di fare una valutazione che possa essere condivisa, visto che si tratta di un passaggio significativo, probabilmente ancora di più di quello precedente.

PRESIDENTE

Sulla proposta dell’onorevole Pacenza chiedo il parere del relatore.

Pongo in votazione la richiesta di accantonamento, momentanea, dell’articolo 58.

(E’ approvato)

Allora l’articolo 58 con i relativi emendamenti viene momentaneamente accantonato.

(Interruzione)

Onorevole Nucera, abbiamo accantonato tutti gli emendamenti anche i suoi.

Pongo in votazione l’articolo 59.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 60.

(E’ approvato)

All’articolo 61 sono stati proposti emendamenti. L’emendamento protocollo numero 1161 è quello a firma dell’onorevole Nucera che è sempre sui minuti e così recita “All’articolo 61, comma 1, sostituire le parole <<per non più di cinque minuti>> con le parole <<per non più di 30 minuti>>”.

Giovanni NUCERA

Siccome ormai ne ho avuti approvati troppi, vediamo quali minuti sono questi, ormai contano anche i secondi, siamo in clima di giro d’Italia…

Presidente, cinque minuti su un argomento così importante e delicato quale può essere una censura ad un singolo assessore….

Mi pare che neanche i tribunali speciali dell’era nazista – se preferisce dico così anche se mi verrebbe da pensare a quelli sovietici – non davano l’opportunità né di difendersi né di accusare, né di assolvere né di capire.

Un assessore ha dignità istituzionale, un assessore è il meglio che questa Regione possa esprimere sul piano della qualità, dei requisiti morali, personali, culturali, professionali, lavorativi e in 5 minuti lo liquidiamo. Una censura al singolo assessore la liquidiamo in 5 minuti? Chiudiamo subito la partita? Io dico no.

Merita il rispetto dell’Aula, almeno si diano 30 minuti per poter discutere, capire o approfondire una motivazione così severa e così imponente nei confronti dell’assessore.

Fossi stato nei banchi della maggioranza mi sarei ribellato, non per un fatto temporale ma per una questione di rispetto alla persona. Si parla di persone, non di massi o di tute. Si parla di esseri umani con sensibilità che possono essere liquidati in 5 minuti.

Allora chiedere 30 minuti è il minimo che si possa pretendere riguardo ad un argomento così importante qual è quello della censura da rivolgere nei confronti di un assessore.

Non ho altro da aggiungere se non la raccomandazione di allargare e non chiudere il dibattito.

PRESIDENTE

Come nella sua prerogativa, ha chiesto di parlare a favore dell’emendamento l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.

Giovanni DIMA

Signor Presidente, rispetto a questo tema le preoccupazioni del collega Nucera sono forse a differenza di altri punti che abbiamo contestato molto, ma molto giuste perché si tratta – nel caso specifico- di un argomento che non può essere liquidato come una semplice o quasi comunicazione all’Aula.

Collega Nucera, tu fai bene a sottolineare che la censura di un assessore comporta inevitabilmente una discussione di una certa importanza e consistenza, si parla di censura di un assessore.

Può limitarsi un’Aula a parlare solo per cinque minuti? E si può limitare quest’Aula e il Consiglio regionale a prendere atto di una semplice e contenutissima relazione del Presidente della Giunta che va ad essere inquadrata in un contesto di soli 5 minuti?

Io questo lo pongo per dare dignità e rispetto ad un eventuale assessore che dovesse incorrere nella censura rispetto all’articolo che quest’oggi stiamo approvando.

Per cui, Presidente, la mia preoccupazione è che si corre il rischio con questo Regolamento – lo abbiamo detto all’inizio di seduta – che si passi da un eccesso all’altro specialmente per quanto riguarda la contingentazione dei tempi delle sedute.

Mi trovo in forte imbarazzo quando si passa da un eccesso all’altro non foss’altro perché si corre anche qui il rischio di porre sicuramente rimedio rispetto ad alcune esagerazioni del passato, ma nello stesso tempo di approvare oggi un Regolamento che blocca sostanzialmente il valore del dibattito nell’Aula consiliare e soprattutto riguardo ad alcuni temi diventa una mera e propria comunicazione d’ufficio senza un’adeguata apertura al dibattito.

Perciò, approfitto per dire al relatore e al Presidente e quindi alla maggioranza “attenzione” perché corriamo il rischio di passare da un eccesso all’altro. Dalla troppa generosità, che forse era un po’ l’anima del vecchio Regolamento consiliare, ad un eccesso di severità.

A questo punto ritengo che sia giunto il momento che la maggioranza rispetto ad alcuni temi rifletta al meglio rispetto alla necessità di dare a questo Consiglio regionale un Regolamento che non sia adeguato ai tempi, mi pare di capire, cioè adeguato a quelle che sono eventualmente le esigenze di questa maggioranza.

Mi sembra che quest’Aula in passato anche nella recente legislatura è stata abbastanza attenta nel momento in cui abbiamo modificato lo Statuto regionale, per dare il massimo del confronto e soprattutto della capacità di recepire le istanze delle minoranze.

Ma oggi mi pare di capire che c’è anche su questo versante un netto rifiuto.

Pertanto, Presidente, io faccio appello a questo punto del nostro dibattito, e chiedo di essere un po’ più prudenti rispetto ad alcune proposte. Rispetto a questo articolo poi mi sembra – scusate il termine un po’ forte – ridicolo ridurre la censura ad un assessore a soli 5 minuti. Grazie.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, ascoltate le argomentazioni sarei anche d’accordo ad ipotizzare l’innalzamento dei tempi da 5 a 15 minuti.

PRESIDENTE

Quindi, se ho capito bene potremmo sostituire le parole “non più di 30” con “non più di 15”. Questo può andare bene al proponente?

(Interruzione)

A questo punto rileggo l’emendamento protocollo numero 1161 “All’articolo 61, comma 1, dopo l’espressione “prendere la parola” sostituire le parole <<per non più di cinque minuti>> con le parole <<per non più di 15 minuti>>”.

Parere del relatore nella nuova stesura?

Antonio BORRELLO, relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1161.

(E’ approvato)

Sempre all’articolo 61 è stato presentato a firma del relatore Borrello, emendamento protocollo 1178 che recita “Aggiungere al termine del primo periodo la parola <<assegnati>>”.

L’onorevole Borrello, relatore, ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1178.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 61 per come emendato.

(E’ approvato)

All’articolo 62 è stato presentato emendamento protocollo numero 1202 a firma dell’onorevole Nucera che così recita: “Ogni legge a tutela delle minoranze linguistiche presenti nella nostra regione a richiesta può essere tradotta a cura dell’ufficio legislativo della Regione, nelle lingue previste dalla legge regionale numero 15/2003”.

Giovanni NUCERA

Questo è un emendamento che ritengo abbia una importanza fondamentale nell’economia complessiva del riconoscimento della Regione Calabria dei diritti dei minori. Minori non in termini di età ma come minoranza, intesi come quelle espressioni culturali forti che sono nel nostro territorio e che rappresentano un’anima sempre più vivace e desiderosa di partecipare alle attività delle azioni sociali. Le minoranze che rappresentano sempre più un punto di riferimento su cui poter attingere nella ricchezza del patrimonio storico, turistico e culturale della nostra regione.

Non mi voglio appellare alla sensibilità dell’assessore Principe che già sappiamo essere molto sensibile a certe tematiche. Non mi voglio appellare perché sarebbe quasi pleonastico doverlo fare essendo lui di una provenienza e di un territorio dove le minoranze linguistiche hanno un ruolo e una funzione e una dimensione storica molto importante nello sviluppo complessivo della nostra Regione.

Con l’assessore Principe abbiamo in comune questa discendenza. Lui vicino alle minoranze arbresh, lui vicino e sensibile a certe culture che hanno segnato in quei territori – perché no – in tutta la Calabria il senso di appartenenza e io vicino alle minoranze della Magna Grecia della nostra Regione.

Noi abbiamo approvato nella scorsa legislatura – lei era presente in Aula – lei era presente in Aula ed è stato un consigliere battagliero nel voler approvare assolutamente la famosa legge 15 del 2003, la legge sul riconoscimento delle minoranze linguistiche.

Visto che questo Regolamento all’articolo 62 incomincia ad intravedere la possibilità di parlare di iniziative legislative io chiedo, Presidente, che i provvedimenti a richiesta delle minoranze linguistiche vengano anche tradotti nella lingua grecanica, occitanica e arbresh proprio per il rispetto che dobbiamo a queste minoranze linguistiche, proprio per dare il senso compiuto di una volontà di appartenenza a quella che è la capacità e la sensibilità che l’istituzione regionale, più autorevole che il territorio abbia, a dare significati e contributi reali a quelle popolazioni.

Mi rivolgo al collega di Rifondazione comunista che la scorsa legislatura era presente in quest’Aula con un consigliere guerriero che mi piace in questo momento salutare, l’amico Guagliardi, che ha fatto di tutta la sua attività di consigliere regionale delle minoranze linguistiche un punto di riferimento e una battaglia continua e costante.

Io faccio appello a quella unità di partito che li unisce affinché questo emendamento possa essere accolto non a difesa di una posizione personale, sicuramente no, ma a difesa del rispetto di una minoranza e delle minoranze presenti nel territorio calabrese.

A tal fine prevedere che attraverso l’ufficio legislativo come meglio si possa organizzare anche la costituzione di un ufficio di mediatori linguistici. In questo senso, la provincia di Reggio Calabria è stata antesignana per certi aspetti perché ha previsto la possibilità di utilizzare uffici e strutture soprattutto a fini culturali e turistici di minoranze linguistiche grecaniche, onorevole Principe, con un rendiconto e un resoconto positivo sul piano complessivo della Regione Calabria.

Ecco, io mi appello non tanto all’appartenenza di schieramento, non tanto ad una preconcetta volontà di voler cassare tutti gli emendamenti che questa sparuta ma determinata minoranza vuole portare in Consiglio regionale. Ma mi appello alla sensibilità del rispetto, della cultura di tanti nostri fratelli calabresi che hanno voglia e un forte sentire e un forte radicamento alla loro appartenenza di minoranze etniche, linguistiche.

Ecco, l’appello lo rivolgo non a lei, Presidente che in tante circostanze ha dimostrato insensibilità, ma lo rivolgo ai consiglieri della maggioranza e su questo emendamento io chiedo possibilmente l’appello nominale sul voto perché è bene che le minoranze nella nostra regione sappiano chi veramente è pronto a fare battaglie serie a difesa dei loro diritti – come l’abbiamo fatto nell’approvazione della legge 15 – e chi invece gioca con le parole, con i sentimenti, con le speculazioni e poi è pronto a voltare le spalle nel momento della determinazione.

Grazie, ricordo, Presidente, che ho chiesto l’appello nominale.

PRESIDENTE

Guardi che l’articolo 51 del Regolamento dice che si vota per alzata di mano.

(Interruzione)

Sul punto l’assessore Tripodi. Anch’egli è grecanico.

Pasquale Maria TRIPODI, assessore alle infrastrutture e trasporti

Presidente, onorevoli colleghi, il quesito che pone il consigliere Nucera ci deve far riflettere anche perché è una battaglia che abbiamo portato avanti e condiviso quando abbiamo approvato e discusso la legge sulle minoranze linguistiche della nostra regione.

Vorrei sottoporre al presentatore dell’emendamento Nucera, un percorso che ci può vedere insieme anche come fautori di un cammino che poi all’interno della legge che abbiamo già approvato come tutela ci può vedere anche protagonisti.

Voglio dire che rimanendo all’interno della legge possiamo costituire di per sé – perché è prevista – una Commissione di lavoro dove si sviluppi questo tema.

Questo è un impegno che prende questa maggioranza, per non sovraffollare e per la complessità delle tematiche sul dialetto. Il consigliere Nucera conosce meglio di me quanto sta succedendo nel mondo grecanico per quanto riguarda l’idioma e le due filosofie di pensiero. Se usare cioè il greco classico oppure il neo-greco per far sì che la molteplicità delle forme dialettali e dei vocaboli che di fatto non erano contemplati 1000 e più anni fa…

Allora io chiederei all’onorevole Nucera di ritirare l’emendamento e poi all’interno della legge – questo è un impegno che prendo io personalmente – potremo trovare un meccanismo di come tutelare le nostre minoranze non solo quella grecanica ma anche quella albanese e quella occitana, affinché poi ognuna possa avere il proprio testo coordinato nella lingua d’origine.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Principe. Ne ha facoltà.

Sandro PRINCIPE, assessore alla cultura e istruzione

Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Mi ritengo molto sensibile ai temi illustrati dall’onorevole Nucera, ma non solo perché la provincia dalla quale provengo vede una presenza significativa di arbresh, ma per la storia della Calabria che quindi riguarda anche le minoranze grecaniche.

Ora il collega Tripodi l’ha pregata di ritirare questo emendamento.

Siccome avevo chiesto la parola, non ho potuto attendere l’esito della sua eventuale decisione. Mi permetto di dire questo.

C’è una volontà della Giunta di tener conto della storia di questa regione nella sua interezza. Guai se non fossimo coscienti di cosa è la Calabria. La Calabria che è questo miscuglio di culture in senso positivo, a mio avviso deve molto alla cultura arbresh e grecanica che è nella nostra storia.

Quindi io condivido il senso del suo emendamento, a nome della Giunta naturalmente, e l’obiettivo che lei vuole raggiungere.

Allora delle due l’una. Se lei prende per buono l’impegno del collega Tripodi che nella legge che riguarda le minoranze noi risolviamo il problema che lei propone. Noi come Consiglio regionale non come maggioranza, ovviamente, perché guai a prendere decisioni di questo tipo come maggioranza, anzi, in questa direzione dobbiamo dimostrare che c’è una cultura istituzionale condivisa dall’intero Consiglio.

Quindi, se lei prende per buono l’impegno della Giunta di modifica di questa legge, è in quella sede che risolviamo questo problema, altrimenti io proporre di accantonare il suo emendamento e darci il tempo di vederci e confrontarci per vedere insieme di risolvere questo problema di grande delicatezza culturale ed istituzionale.

Lasciamo a lei, onorevole Nucera, una riflessione. Se le parole dette in quest’Aula hanno un senso – e io ritengo che lo debbano avere – perché ritengo che l’onorevole Tripodi non ha espresso una sua opinione personale ma ha preso un impegno per l’intera Giunta, allora se c’è una credibilità istituzionale della Giunta e del suo Presidente che prende un impegno in una sede così alta come il Consiglio, penso che lei possa ritirare l’emendamento.

Se questa fiducia istituzionale ancora non c’è, accantoniamolo ed insieme decidiamo come risolvere un problema così delicato. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Sinceramente mi trovo molto in difficoltà. Se io non esternassi questo mio sentimento di difficoltà, mi creda, sarei un ipocrita in questo momento.

Io a questo emendamento ci credo, ci credo alla necessità – come lei ha detto assessore Principe – e anzi io le dico una cosa, assessore. Lei non ha vissuto l’esperienza di approvazione della legge 15 in Consiglio regionale e questo lo voglio dire perché rimanga nella storia della nostra Regione.

Io non ho mai visto la Calabria unita. Lei ci ha chiamati alla cultura generale della Calabria.

Io non ho mai visto una Calabria unita ma l’ho vista solidale, unita e fortemente determinata proprio nell’occasione in cui si approvò la legge 15 del 2003. Cioè le province di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Catanzaro erano tutte unite intorno alla necessità di dare forte valenza.

E lo ricorda senz’altro il collega Tripodi - perché assieme abbiamo curato in terza Commissione con molta determinazione il processo che ha portato poi all’approvazione della legge – quanta sintonia di sentimento calabrese c’era intorno a quella legge.

Oggi non è che si sta chiedendo la fine del mondo, ma si sta chiedendo di prendere atto di un riconoscimento che è quello che passa attraverso l’Ufficio di Presidenza. Io ho messo l’ufficio legislativo ma avrei potuto dire: costruiamo un ufficio ad hoc di mediatori culturali sotto questo punto di vista, Presidente. Che siano strumenti di trasformazione laddove è richiesto non in tutte le circostanze, da dove la valenza affluisce e tocca decisamente i tasti della cultura di queste minoranze linguistiche.

Creiamo allora questa situazione…

PRESIDENTE

Qual è la sua proposta.

Giovanni NUCERA

Presidente, ci sto arrivando, mi dia il tempo di capire, mi faccia maturare anche la dichiarazione che il collega Tripodi che quanto me ama, appartiene, ha sangue grecanico nelle sue vene come ce l’ho io e la richiesta avanzata dall’assessore Principe che merita una riflessione autorevole di riscontro e di risposta.

Io ho molta stima dell’assessore Principe e la prego di interloquire in questo dibattito che ci vede e ci vedrà sicuramente per l’immediato futuro intorno al tema che abbiamo accennato.

Assessore, ritirarlo per me è una parola pesante. Io dico che affido a lei e attraverso lei alla Giunta il compito di trovare assieme, quindi il Consiglio, la soluzione che ci possa garantire rispetto a quella che può essere la valenza di un emendamento, la valenza di un atto sostanziale, ché dall’autorevole garanzia che mi viene dalle sue parole io possa sicuramente da qui a poco tempo dire in quest’Aula che le minoranze linguistiche hanno vinto dopo la prima anche la seconda battaglia di civiltà, di riconoscimento e di democrazia.

Io ritiro questo emendamento con grande sofferenza e grande dolore. Ma lo ritiro sulla scorta della parola di un galantuomo e sono certo che queste parole – le sue e dell’assessore Tripodi – non saranno smentite dai fatti.

Presidente, questa è la mia risposta, se ha avuto orecchie per ascoltare.

PRESIDENTE

Grazie. L’onorevole Nucera ha ritirato dunque l’emendamento protocollo numero 1202, non ci sono, pertanto, più emendamenti all’articolo 62.

Pongo in votazione l’articolo 62.

(E’ approvato)

All’articolo 63 sono stati proposti due emendamenti entrambi a firma Nucera protocollo numero 1163 che così recita: “Viene eliminato l’articolo 63” e protocollo numero 1162 che così recita “All’articolo 63, comma 3, eliminare le parole <<di tre minuti>> ed inserire <<di 30 minuti>>”.

Lo Statuto, il Regolamento dice all’articolo 55: quando ci sono emendamenti che riguardano lo stesso argomento e uno è soppressivo e l’altro parziale si parte dal soppressivo.

(Interruzione)

Però in questo caso viene messo in votazione l’articolo nella versione originale. L’interpretazione è che prima di darle la parola debbo sottoporre a votazione l’articolo e sulla base del risultato eventualmente darle la parola.

(Interruzione)

Come no? La votazione si fa sugli emendamenti proposti, guardi.

“Quando è presentato un emendamento soppressivo si pone ai voti l’articolo nel testo originario”. Si fermi ora.

“Quando sono presentati più emendamenti al testo originario essi sono posti in votazione cominciando da quello che più si allontana dal testo originario”.

Questo è propedeutico, però sulla base delle gerarchie siccome mi dicono che se ce n’è uno è soppressivo o quello va posto prima o se è totalmente soppressivo io debbo porre in votazione l’articolo nella dimensione originaria come faccio ad incerare questo 55?

Mi ha capito? Questo sto facendo. Io non ho deciso quello che doveva fare l’onorevole Nucera ma l’ha deciso lui.

Nel momento in cui ha deciso questo, il Regolamento mi dice quello che debbo fare io. Cioè mettere ai voti l’articolo nella dimensione originaria.

(Interruzione)

No, lei ha scritto in quella maniera e si è intrappolato ed io che colpa ne ho?

(Interruzione)

L’articolo 55 è formulato in maniera tale che dice: se lei non avesse presentato un articolo, un emendamento totalmente soppressivo questo non si poteva fare. Ma lei – non io – ha deciso di presentare un articolo soppressivo.

Nel momento in cui presenta un articolo di quel tipo quello viene prima di tutto. Ma a me si dice che quando c’è un emendamento completamente soppressivo di un articolo io devo mettere ai voti l’articolo. E’ questo che sto facendo.

Su questa base chiedo all’Aula…

(Interruzione)

Ma così è. Non la spiegazione, io ho letto l’articolo…

Onorevole Nucera, anche quello degli emendamenti è un campo minato da utilizzare con oculatezza e non ne ho colpa io.

(Interruzione)

Onorevole Nucera, non ci siamo capiti, io non ho potestà di nulla. Ho questi due emendamenti, uno dei quali totalmente soppressivo.

Debbo applicare il Regolamento che mi dice che tra due emendamenti - uno che sia soppressivo ed un altro emendativo, correttivo o parzialmente soppressivo – debbo sottoporre prima quello totalmente soppressivo. Sempre nel Regolamento mi si dice come farlo, però.

E il Regolamento mi dice che quando ci si trova di fronte ad una fattispecie simile, io debbo mettere ai voti l’articolo così come formulato. Quindi lo sto facendo.

Pongo in votazione l’articolo 63.

(E’ approvato)

Essendo stato approvato e votato l’articolo, l’emendamento decade e non può più illustrarlo, ha deciso lei di fare così. I due emendamenti…

(Interruzione)

Ma a che fine se abbiamo già approvato l’articolo ed ha deciso lei come dobbiamo fare?

(Interruzione)

Gli emendamenti protocollo numero 1162 e 1163 riferiti all’articolo 63 sono decaduti.

Pongo in votazione l’articolo 64.

(E’ approvato)

All’articolo 65 è stato proposto emendamento protocollo numero 1152 a firma del consigliere Nucera che così recita: “All’articolo 65, comma 2, dopo la parola “competente” aggiungere “entro il termine di giorni 30”.

L’onorevole Nucera ha facoltà di parlare.

Giovanni NUCERA

Non ci si dà l’opportunità di illustrare un emendamento, vi rendete conto?

Sapete cosa diceva quell’emendamento? Sapete quali poteri si è attribuito o autoattribuito il Presidente della Giunta regionale? Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza.

Sapete che non avete potestà di poter presentare progetti di legge?

Mi rivolgo a voi, soprattutto, cari colleghi. Ma avete idea di cosa c’è scritto in questo Regolamento o no? Mi rivolgo a voi, io non capisco come i colleghi della maggioranza sono così taciturni rispetto ad un abuso così violento che il Presidente del Consiglio sta perpetrando oggi in quest’Aula.

E’ un fatto anche di dignità personale, senza offendere nessuno. Mi richiamo e mi appello alla coscienza democratica di ognuno di voi. So che ci sono autorevoli rappresentanti che hanno condotto la storia della Calabria sulle battaglie democratiche, sulla libertà dei cittadini.

E voi lasciate che si perpetri oggi questa vergognosa azione di violenza nei confronti della democrazia in Calabria?

PRESIDENTE

Sull’illustrazione fatta dell’emendamento protocollo numero 1152 all’articolo 65 nessuno intende parlare. Pertanto, con il parere contrario del relatore pongo in votazione l’emendamento.

(E’ respinto)

Non abbiamo altri emendamenti all’articolo 65.

Pongo in votazione l’articolo 65.

(E’ approvato)

All’articolo 66 è stato proposto emendamento protocollo numero 1165 a firma del consigliere Nucera, che così recita: “All’articolo 66, secondo comma, dopo le parole <<comma precedente>> si aggiungono le seguenti <<per motivi di urgenza>>”.

L’onorevole Nucera ha facoltà di illustrarlo.

Giovanni NUCERA

A che serve, Presidente? Quando non il suo cinismo che sarebbe cosa da poco, ma il silenzio di questa maggioranza pone e mortifica l’istituzione democratica che oggi siamo qui a rappresentare in questa Assise?

(Interruzione)

A che serve appellarsi ai tempi e alle procedure perché è proprio qui che si perpetra la violenza alla democrazia in questo Consiglio nei prossimi anni. Sui tempi e sulle procedure.

Il secondo comma dell’articolo 66 recita “il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiori a quelli previsti dal comma precedente”. Siamo già ai tempi biblici, ai tempi scanditi al secondo, ai tempi della Ferrari, della Formula uno. Sono scanditi al millesimo di secondo questi tempi.

Può ulteriormente dimezzare questi tempi nella trattazione delle leggi.

Io direi dimezziamo quello che volete – anche la testa, direbbe qualcuno, se ci fosse una testa ma è quella che manca oggi purtroppo in quest’Aula – però diamo una motivazione a questi tempi dimezzati. Racchiudiamola solo ai motivi di urgenza, diamolo per specificate materie non così.

Il Presidente la mattina si sveglia, manda una lettera al Presidente di Commissione e dice: su questa materia domani dimezziamo i tempi.

Manca qualsiasi confronto democratico come è mancato per questo Regolamento, come manca e come mancherà nel futuro probabilmente per tutto il resto. Ma mi auguro che i calabresi si possano accorgere e possano cogliere a piene mani il senso dell’assenza della democrazia e la mancanza assoluta di sensibilità e di confronto e di dialettica.

Mi auguro che la Giunta ragioni in termini diversi rispetto a questa maggioranza che si esprime qui in Consiglio perché altrimenti non c’è un problema Calabria ma c’è un problema per i calabresi.

Il senso dell’intervento si esplicita da solo, non ha bisogno di ulteriori commenti perché qualsiasi dichiarazione tu vai a fare oggi, non assume alcun rilievo e alcuna importanza rispetto alla violenza con cui già è stata perpetrata, che è stata perpetrata soprattutto in questi banchi.

PRESIDENTE

Onorevole Nucera, la voglio tranquillizzare, io sarò parte diligente nel farle dono del Regolamento della Camera dei Deputati, dove la mia persona, né questa maggioranza hanno nessuna funzione e vedrà che non è difforme, anzi.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.

(Interruzioni ripetute e concitate del consigliere Nucera)

Giovanni DIMA

Presidente, anche qui io noto sia per quanto riguarda l’articolo 66 che l’articolo 67 un tentativo di accelerare le procedure per esaurire al meglio le proposte di legge giacenti nelle varie Commissioni del Consiglio regionale; per cui da quel che mi pare di capire c’è una sorta di automatismo nell’iscrizione all’ordine del giorno delle sedute, passati determinati giorni.

La mia preoccupazione e lo dico con estrema sincerità, Presidente, è il fatto che qui si corre il rischio di avere una architettura procedurale e regolamentare molto spinta ai voleri della maggioranza e alla discrezione del Presidente.

Cioè, in altri termini se partiamo per un solo istante dalla riflessione fatta un attimo fa rispetto alla discrezione del Presidente per rendere ricevibile una proposta di legge e se poi la rapportiamo a quelle che sono le condizioni dell’articolo 66 e 67, Presidente, io mi accorgo in modo abbastanza evidente che c’è un forte tentativo di sottrarre al Consiglio regionale, alle Commissioni e soprattutto alle minoranze la possibilità di approfondire i temi o meglio le proposte di legge.

Voglio ricordare all’Aula e ovviamente lo dico anche a lei, Presidente, che il Consiglio regionale e oggi questa nostra Assemblea soprattutto assume sempre di più un ruolo di Assemblea legislativa.

Pertanto ritengo che questo percorso definito negli articoli che ho citato un attimo fa, è un po’ fortemente in controtendenza con quello che è lo spirito di un’Assemblea legislativa.

Cioè dare lo spazio ai vari gruppi, alla minoranza in modo particolare di costruire un percorso e una proposta di legge che può trovare sfogo anche in Consiglio, in Aula per essere approvata.

Allora se mettiamo il caso che già vengono contenute al massimo nel senso che è poco lo spazio rispetto alla discrezione di accettare o meno una proposta di legge, se poi il punto lo rapportiamo anche all’articolo 66 e 67, sono giunto ad una conclusione, Presidente ed ho il dovere di sottolinearla con forza.

Così come è impostato questo Regolamento vedremo in quest’Aula probabilmente solo proposte di legge della Giunta regionale o al massimo proposte di legge del Consiglio regionale magari della maggioranza, quelle che poi sono in funzione di un programma che la stessa maggioranza si è data.

Attenzione: questo tipo di impostazione a mio parere troverà nei prossimi mesi, nei prossimi giorni una difficoltà oggettiva da parte dei gruppi di minoranza di organizzarsi perché così come è impostato il Regolamento, trovo elementi abbastanza ristretti per la funzione e il ruolo che la minoranza deve esercitare in Commissione e in quest’Aula.

Ecco quindi un ulteriore elemento di preoccupazione che voglio sottolineare rispetto all’approvazione di questi articoli. Un ulteriore conferma del fatto che era necessario che questo provvedimento venisse assegnato prima dell’Aula alla Commissione competente proprio per lo spazio di merito che questa Commissione necessitava.

Presidente, io ho finito, cerco di rimanere nei tempi dovuti ma una cosa è certa, una ulteriore prova che questo Regolamento è frutto di una valutazione contingente legata a quelle che sono le esigenze dell’attuale maggioranza.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1165.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 66.

(E’ approvato)

All’articolo 67 sono stati presentati due emendamenti. L’onorevole Nucera, ha facoltà di illustrare l’emendamento protocollo numero 1164 che così recita “All’articolo 67, viene eliminato il comma 1, e sostituito con il seguente <<la Giunta regionale ed i consiglieri regionali possono chiedere tramite il Presidente del Consiglio regionale, la priorità su tre proposte al mese>>”.

Giovanni NUCERA

Ogni tanto lei, Presidente, ci fa qualche concessione, visto che c’è il Regolamento, la ringrazio.

Quale Regolamento mi regalerà, Presidente, quello vecchio democratico o l’altro, quello dopo la caduta del muro? Vorrei proprio capirlo e saperlo, comunque ne prendiamo atto.

Cosa dire? Il mega Presidente del Consiglio fra le tante facoltà e poteri che si è concentrato in questo Regolamento se ne assume un altro che all’articolo 67 viene scritto in maniera mirabile.

Mai opera d’arte fu così compiuta, ed io la leggo.

Ascoltate bene: “La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere tramite il Presidente del Consiglio…” – quindi Giunta regionale e maggioranza consiliare – “…la priorità su tre proposte di legge al mese. Le opposizioni…” distinguiamo i buoni ed i cattivi, perché la Calabria ha i buoni ed i cattivi, I buoni sono quelli che hanno vinto le elezioni, gli altri sono i cattivi, “…hanno la medesima facoltà”.

Ognuno di voi, ovviamente, che cosa pensa? Che la medesima facoltà si riferisca alle tre proposte cui ho fatto riferimento prima.

No, no, cari amici della minoranza state sbagliando. Per la minoranza le proposte non sono tre, ma una. Ecco il contentino.

Quale democrazia in questo Paese, Presidente Bova, abbiamo scoperto! Ma è una delizia, ma siamo in Calabria o siamo nel paese delle banane o a Cuba o in Romania o nel Vietnam?! Dove siamo? Siamo in un sistema di democrazia partecipata? Mi dispiace che non ci sia il Presidente Loiero che qualche giorno fa si richiamava alla democrazia inglese. Vuole, ci ha detto, che questa Calabria sia un luogo in cui il Parlamento regionale diventi simbolo di partecipazione e ci richiamava alla democrazia inglese.

Ricordo queste parole ed ho fatto bene a contraddirlo in quella circostanza evocando non la democrazia inglese elitaria, come questa, ma la democrazia greca dove il popolo ha vero potere, vera voce e vera partecipazione.

Quel popolo che lei oggi sta uccidendo in quest’Aula e con questo Regolamento che ha decretato la condanna a morte della partecipazione vera e democratica in Consiglio regionale, caro signor Presidente. Vada avanti con la sua votazione bulgara, bocci pure l’emendamento, ma sappia che nella coscienza del popolo calabrese rimarrà questa ingiustizia scritta nel primo comma dell’articolo 67, che io invito la stampa ad interpretare nel modo dovuto ed a farla conoscere ai calabresi.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1164.

(E’ respinto)

E’ stato presentato, sempre all’articolo 67 l’emendamento protocollo numero 1130 a firma del consigliere Pizzini, che così recita: “All’articolo 67, comma 1, sostituire le parole <<una proposta>> con le parole <<due proposte>>”.

L’onorevole Pizzini ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio PIZZINI

Signor Presidente, l’argomentazione inerente all’emendamento è simile a quella testé fatta dal collega Nucera, naturalmente espressa con un tono molto più accalorato e credo che abbia tutti i motivi per poterlo descrivere in questo modo.

Stiamo assistendo ad una mortificazione continua, non solo nel modo in cui vengono accolti i nostri emendamenti, ma anche per il modo in cui, in maniera sardonica, salace e mordace si riesce a neutralizzare gli interventi delle proposte della minoranza.

La mia proposta di emendamento è simile a quella del collega Nucera, perché – così come è stato detto poco fa – le opposizioni hanno sì la medesima facoltà di proporre la priorità per alcune proposte di legge, ma questa facoltà non è uguale a quella della maggioranza in quanto è limitata ad una sola proposta al mese.

Cioè, questa previsione regolamentare viene a decurtare, ad umiliare quelle che sono le prerogative di una minoranza che potrebbe dare, anche in questo importante ambito, un contributo al dibattito e, quindi, alla soluzione del problema relativo all’esame delle proposte prioritarie.

Al contrario dell’amico Nucera, io vorrei che fosse sostituita la parola “una proposta” con le parole “due proposte” almeno per dare una parvenza di legalità e fare in modo che questa minoranza possa avere voce in capitolo in merito a quello che sarà il dibattito futuro di quest’Aula consiliare.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Negativo

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1130.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 67.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 68.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 69.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 70.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 71.

(E’ approvato)

All’articolo 72 è stato proposto l’emendamento protocollo numero 1166 a firma del consigliere Nucera che così recita: “All’articolo 72, viene aggiunto il seguente 2° comma <<il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad annunciare in Aula le proposte di iniziativa popolare nella seduta successiva alla sua presentazione, previo parere sull’ammissibilità da parte dell’Ufficio di Presidenza e ad assegnarla alla Commissione competente. Se dopo 4 mesi dall’assegnazione alle Commissioni non è stata presa alcuna decisione è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio con diritto di precedenza su ogni altro argomento. Non seguono questa procedura le proposte di iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione di suoli, di confini comunali e di modifica dello Statuto”.

L’onorevole Nucera, ha facoltà di illustrarlo.

Giovanni NUCERA

Tenta di liquidarci, di eliminarci e, Presidente, cosa le devo dire: siamo alle solite? L’articolo 72 è relativo alle proposte di iniziativa popolare, degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali.

Quante belle parole si sono spese quando abbiamo stilato lo Statuto. Si ricorda, assessore Tommasi, quando abbiamo lavorato alacremente sullo Statuto? Quanti errori, ma di questo parleremo dopo.

Presidente, mi limito ad aggiungere semplicemente un secondo emendamento che leggo perché è giusto che i colleghi ne abbiano piena cognizione e che si aggiunge a quello previsto: un solo emendamento, che dà anche il senso di una partecipazione più incisiva e più pregnante, maggiore autorevolezza alla proposta di iniziativa popolare del Consiglio delle autonomie locali, per dare loro maggiore certezza anche sotto certi aspetti rispetto all’autonomia che questi enti hanno in relazione alle cose alle quali stiamo assistendo anche stasera.

Allora: “il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad annunciare in Aula le proposte di iniziativa popolare nella seduta successiva alla sua presentazione previo parere sull’ammissibilità da parte dell’Ufficio di Presidenza…” – se qualche altro emendamento fosse stato meglio accolto avrei spiegato in modo più incisivo il significato del perché si prevede l’Ufficio di Presidenza e non il Presidente – “…e ad assegnarla anche alla Commissione competente. Se dopo 4 mesi dall’assegnazione…” lì ogni mese tre proposte possono essere accettate, qui si parla del Consiglio delle autonomie, si parla delle iniziative popolari ed io do un tempo largo di 4 mesi dall’assegnazione “…alle Commissioni non è stata presa alcuna decisione, è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio con diritto di precedenza su ogni altro argomento”.

Questo è dare voce al popolo, alle autonomie e agli enti locali, questa è la partecipazione reale in un sistema pluralista che vuole il coinvolgimento degli enti e delle autonomie. Ovviamente questa procedura non vale, però, qualora si parli di materia tributaria e bilancio, di espropriazione di suoli, di confini comunali e di modifica dello Statuto.

Ci sono materie che sono riservate esclusivamente alle competenze della Regione.

Presidente, come vede è un emendamento, almeno questo, di libertà di partecipazione, di tranquillità, che vuole meglio integrare un articolo, l’articolo 72 che considero monco nella sua formulazione.

Questo è il senso dell’emendamento, non cassa e non mette, ma aggiunge una forma di partecipazione; sono certo che avrà maggiore fortuna rispetto agli altri.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1166. Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Grazie, Presidente, per avermi dato la possibilità di parlare per dichiarazione di voto. Mi ero illuso, devo essere sincero, che per un attimo anche un sognatore potesse veder concretizzare un suo sogno ma mi sono sbagliato perché è proprio vero: chi uccide la speranza in questa Regione, commette un delitto che supera qualsiasi altro e quando si uccide la speranza della democrazia, si commettono delitti che non hanno pari al mondo, ma io continuo a sognare perché sono un sognatore. Per questo faccio politica, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 1166.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 72.

(E’ approvato)

All’articolo 73 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 1151 a firma del consigliere Nucera che così recita: “All’articolo 73, comma 1, dopo la parola <<affidato>> aggiungere <<al primo firmatario o ad uno dei proponenti>>”.

L’onorevole Nucera ha facoltà di illustrarlo.

Giovanni NUCERA

Presidente, le ho detto che la speranza è l’ultima a morire.

Presidente, riguarda la nomina del relatore, cioè all’interno delle Commissioni ogni legge viene affidata poi ad un componente la Commissione affinché diventi relatore del progetto di legge.

Si dice: il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che sentito l’Ufficio di Presidenza non incarichi un consigliere della Commissione. L’incarico di relatore per le proposte di iniziativa consiliare può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.

E’ giusto? Però io dico: può essere affidato al proponente anche se questo non è componente della Commissione, ma chiedo si aggiunga dopo la parola “affidato “al primo firmatario…” perché si presuppone che chi ha firmato per primo il progetto di legge di iniziativa consiliare, quindi dei consiglieri, è anche colui il quale ha steso la legge quindi meglio conosce la legge, “…o a uno dei proponenti”, non necessariamente al primo firmatario. Cioè, ad uno dei proponenti qualora il primo firmatario, cioè il proponente del progetto di legge, non è componente di quella Commissione.

Per essere più chiaro, Presidente, lei sa queste cose ma per chiarire a me stesso. Può essere che io non sia componente della terza Commissione consiliare. La terza Commissione consiliare si occupa di problemi sociali o culturali.

Il consigliere non componente di quella Commissione presenta un progetto di legge ed è primo firmatario di quel progetto di legge. Può essere che il firmatario sia anche componente della terza Commissione consiliare e quindi nulla quaestio ma può essere che il presentatore non sia componente, per cui c’è la necessità di affidarlo a chi ha maturato e conosce bene il problema, a chi sa nella genesi come è nato il progetto di legge.

Quindi, io dico di dare priorità al primo firmatario e poi eventualmente ad uno dei proponenti, mi pare che sia un emendamento che serva a dare maggiore forza all’articolo 73 non certo a mortificarlo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1151.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 73.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 74.

(E’ approvato)

All’articolo 75 è stato presentato emendamento protocollo 1067 a firma del consigliere Occhiuto che così recita: “Al comma 2, sostituire le parole “i due giorni” con le parole “le due ore”.

L’onorevole Occhiuto, ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Roberto OCCHIUTO

Signor Presidente, questo è un emendamento che riguarda i termini per la presentazione degli emendamenti in Commissione, nel senso che il testo del comma 2 dell’articolo 75 dice che non possono essere presentati emendamenti o articoli aggiuntivi entro i due giorni precedenti la seduta della Commissione.

La mia proposta è quella di prevedere almeno per la discussione in Commissione, che è una discussione spesso assai più agevole, assistita anche dalle strutture del Consiglio regionale, la possibilità di un termine estremamente più breve. Stabilire cioè che gli emendamenti in Commissione possano essere presentati anche due ore prima dell’inizio della riunione della Commissione stessa.; però mi rimetto anche a quella che è l’opinione del relatore su questo argomento.

Cioè, se si dovesse trovare una soluzione che pur fissando un termine non lo irrigidisce, io sarei anche disponibile a ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, avrei in idea di proporre, certamente non per restringere i tempi e pur sapendo che i lavori della Commissione hanno altra natura rispetto ai lavori dell’Aula, di inserire solo una parolina “di norma”, lasciando alla Commissione stessa e al suo Ufficio di Presidenza di volta in volta di determinarsi a seconda dei casi in discussione.

PRESIDENTE

Allora, onorevole Occhiuto?

Roberto OCCHIUTO

Presidente, ritiro l’emendamento e lo considero assorbito nella sostanza da quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE

Allora pongo in votazione l’articolo 75 così come rimodulato con l’aggiunta delle parole “di norma” proposto dal relatore. Raccomando il coordinamento formale.

(E’ approvato)

All’articolo 76 è stato proposto emendamento protocollo 1150 a firma del collega Nucera che così recita: “Eliminare tutto l’articolo 76”.

E’ una fattispecie dell’emendamento presentato poco fa.

Collega Occhiuto, il collega Nucera propone di eliminare tutto l’articolo. Qualora mantenga questo emendamento, io sono costretto a far votare l’articolo nella proposizione originaria. A quel punto decadrebbe anche il suo emendamento, che è parziale in quanto avremmo già votato l’articolo.

Siccome non voglio approfittare dica l’onorevole Nucera se ritira il suo emendamento. Se non lo ritira, ne prendo atto e pongo in votazione l’articolo 76 nella sua formulazione originaria.

Pongo in votazione l’articolo 76.

(E’ approvato)

Allora gli emendamenti protocollo 1150 e 1066 decadono.

Pongo in votazione l’articolo 77.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 78.

(E’ approvato)

All’articolo 79 sono stati presentati emendamenti. L’emendamento protocollo 1096 a firma Fedele, così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “cinque” con la parola “sette”

L’onorevole Fedele ha facoltà di illustrarlo.

Luigi FEDELE

Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1096.

(E’ respinto)

Sempre all’articolo 79 è stato presentato emendamento protocollo 1129 a firma Pizzini, che così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “cinque” con la parola “otto”.

C’è un emendamento equivalente, uguale protocollo 1149 a firma del consigliere Nucera, che così recita: “Al comma 1, dopo le parole “di almeno” sostituire “cinque” e aggiungere “otto”.

Chi intende illustrare? Prego, onorevole Nucera, se vuol parlare io le do la parola.

Giovanni NUCERA

Presidente, mi deve far capire, lei deve avere l’amabilità per un attimo…

PRESIDENTE

Lei ha un atteggiamento ostruzionistico.

Giovanni NUCERA

Presidente, le chiedo scusa, è una domanda di natura tecnica…

(Interruzione)

Ma è assurda questa cosa, non mi fa discutere l’emendamento.

(Interruzione)

PRESIDENTE

Onorevole Pizzini, ha facoltà di illustrare l’emendamento 1129 all’articolo 79, comma 1.

Antonio PIZZINI

Essenzialmente è giustificato dal fatto che mi pare sia importante il numero di 8 su 15, cioè la presenza necessaria per la maggioranza e indiscutibile elemento di rispetto verso la minoranza.

Mi pare che sia una cosa molto elementare alla quale noi puntiamo nella speranza che possa essere recepito. Grazie.

PRESIDENTE

Invito i consiglieri, visto che dobbiamo votare, a prendere posto altrimenti non si capisce niente. Invito anche gli assessori al stare al loro banco, per favore.

Prego i commessi d’Aula di vigilare sull’ordine dentro l’Aula.

Sull’emendamento Pizzini, chiedo il parere del relatore.

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, il parere è contrario anche per una motivazione semplicissima. Capisco che il collega Pizzini all’altra legislatura non era presente in Consiglio regionale, ma questa è una scelta fatta dall’attuale minoranza quando era maggioranza.

Noi addirittura abbiamo solo confermata questa scelta, per cui non c’è niente di scandaloso né niente a cui poter risalire su altre questioni. Il parere è contrario.

PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti che sono uguali, protocollo 1129 e 1149.

(Sono respinti)

Pongo in votazione l’articolo 79.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 80.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 81.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 82…

(Interruzione)

Bene, onorevole Nucera, ha la parola per dichiarazione di voto.

Giovanni NUCERA

Perfetto, Presidente. Io voto contro l’articolo 82, però annuncio subito che io da questo momento mi rifiuto - ritiro tutti gli emendamenti che sono rimasti – sinceramente di partecipare ad una votazione che trova una insensibilità e una illegittimità sul modo di procedere.

Lei oggi ha violato tutte le regole possibili e ammissibili nel Regolamento. Da questo momento in poi, quindi, io non partecipo più pur rimanendo in Aula alle operazioni di voto sul Regolamento stesso.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’articolo 82.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 83.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 84.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 85.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 86.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 87.

 (E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 88.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 89.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 90.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 91.

(E’ approvato)

All’articolo 92 è stato presentato emendamento protocollo 1065 a firma del consigliere Occhiuto che così recita: “Al comma 1 sostituire la parola “24” con la parola “2”.

L’onorevole Occhiuto ha facoltà di illustrarlo.

Roberto OCCHIUTO

L’emendamento, Presidente, è ritirato.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’articolo 92.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 93.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 94.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 95.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 96.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 97.

(E’ approvato)

All’articolo 98 è stato presentato emendamento protocollo 1131 a firma del consigliere Pizzini che così recita: “I commi 5 e 6 sono abrogati”.

L’onorevole Pizzini, ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio PIZZINI

Signor Presidente, riguarda il numero legale e precisamente i commi 5 e 6 che io chiedo che vengano abrogati. Cioè il quinto comma recita “i firmatari di una domanda di votazione qualificata così come i richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale”.

Io questa la ritengo una forzatura perché non ritengo che questa possa essere valevole con l’assenza dei firmatari della richiesta stessa.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Pongo in votazione l’emendamento 1131 all’articolo 98.

(E’ respinto)

Pongo in votazione l’articolo 98.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 99.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 100.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 101.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 102.

(E’ approvato)

All’articolo 103 è stato presentato emendamento protocollo 1179 a firma del relatore Borrello, che così recita: “Al comma 3 sostituire il comma con il seguente: “3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato”.

La parola al relatore per l’illustrazione.

Antonio BORRELLO, relatore

Signor Presidente, l’emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1179.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 103 per come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 104.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 105.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 106.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 107.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 108.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 109.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 110.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 111.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 112.

(E’ approvato)

All’articolo 113 è stato presentato emendamento a firma del relatore Borrello, protocollo 1180, che così recita: “Al comma 1 sopprimere l’ultimo periodo”.

L’onorevole Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1180.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 113 per come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 114.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 115.

 

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 116.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 117.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 118.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 119.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 120.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 121.

(E’ approvato)

Sull’articolo 122 ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto, l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Voto contro, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’articolo 122.

(E’ approvato)

All’articolo 123 è stato presentato emendamento protocollo 1181 presentato dal consigliere Borrello, che così recita: “Al comma 1, dopo le parole “il Consiglio regionale elette” aggiungere le seguenti: “nella seduta nella quale sono eletti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni”.

Al comma 2, aggiungere al termine del comma le seguenti parole: “Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti”.

L’onorevole Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio BORRELLO, relatore

Si illustra da sé, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1181 all’articolo 123.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 123 per come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 124.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 125.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 126.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 127.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 128.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 129.

(E’ approvato)

All’articolo 130 è stato presentato emendamento protocollo 1132 a firma del consigliere Pizzini che così recita: “L’articolo 130 è abrogato”.

Onorevole Pizzini, siccome si tratta di un emendamento completamente abrogativo la prassi e la regola è che io ponga in votazione l’articolo 130 nella formulazione originaria, per cui l’emendamento decade.

Pongo in votazione l’articolo 130.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 131.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 132.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 133.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 134.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 135.

(E’ approvato)

All’articolo 136 è stato presentato emendamento protocollo 1182 a firma del consigliere Borrello, che così recita: “Al comma 2,

a) sostituire la parola “adotta” con le parole “approva entro il 30 novembre”;

b) sostituire le parole “di massima” con le parole “per l’anno successivo”;

c) aggiungere al termine del comma le seguenti parole: “Per il 2005 l’Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno”.

Al comma 4,

a) all’ultima frase, prima delle parole “la gestione”, aggiungere le parole “lo sviluppo e”;

b) alla fine del comma aggiungere le parole “secondo le modalità ed i princìpi recati nelle specifiche leggi statali e regionali”.

L’onorevole Borrello ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, si illustra da sé sia l’emendamento al comma 2 che l’emendamento al comma 4.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1182.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 136 per come emendato.

(E’ approvato)

Dobbiamo tornare al punto che riguardava i gruppi, l’articolo 13 e via dicendo.

Siccome non ho ricevuto nessuna comunicazione vorrei, prima di procedere, chiamare al banco della Presidenza un rappresentante per gruppo e un rappresentante della Giunta così da decidere di comune accordo, se è possibile, come procedere.

Se a questo accordo non si dovesse pervenire o se ci fosse l’accordo, partiremmo dalla richiesta di parola dell’onorevole Dima per come far decidere l’Aula su come proseguire.

La seduta è sospesa. I lavori riprenderanno puntualmente alle 19,30.

(I capigruppo e i rappresentanti della Giunta si portano al banco della Presidenza)

La seduta sospesa alle 18,39 è ripresa alle 19,55

PRESIDENTE

Diamo inizio ai lavori, prego i consiglieri di prendere posto.

Al momento della sospensione della seduta si doveva ancora valutare e votare sia gli emendamenti all’articolo 13 del nuovo Regolamento interno sia quelli riferiti all’articolo 58. Fermo restando che dopo una valutazione di voto sugli emendamenti, bisognava ancora votare gli articoli.

Per riprendere la discussione dal punto in cui l’avevamo lasciata io ridò la parola al relatore che era firmatario dell’emendamento 1169 al comma 5 dell’articolo 13.

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, volevo comunicare all’Aula che, alla luce di una discussione approfondita che è stata fatta su un input che è venuto dalla opposizione, abbiamo individuato un meccanismo che sia in grado di riconoscere lo status politico di chi, candidato alle elezioni regionali in qualità di Presidente ha subito la sconfitta elettorale e quindi viene in Consiglio come tale.

Quindi il riconoscimento dello status, diciamo così, al primo della coalizione perdente ed il ruolo di portavoce. Al portavoce si riconosce, altresì, la partecipazione alla Conferenza dei capigruppo senza diritto di voto.

Ciò che ho appena sintetizzato, sarà proposto come emendamento al progetto di legge che sarà discusso come secondo punto all’ordine del giorno dopo l’approvazione del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Questa era una comunicazione doverosa all’Aula per il fatto che avendo sospeso la seduta abbiamo dato vita ad una discussione il cui risultato ho appena comunicato.

Rispetto a quello che ho detto c’è un correttivo che ci consente anche per quello che dicono le strutture del Consiglio e i tecnici cosiddetti di poterlo inserire direttamente all’interno del Regolamento, quindi dovremmo ipotizzare un articolo 15 bis, mi pare.

Quindi inserire già all’interno del Regolamento quello che prima ho esposto. Un comma aggiuntivo all’articolo 15, probabilmente, non so qual è il fatto tecnico, vedremo anche il coordinamento formale eventualmente, l’importante è che il Consiglio sia d’accordo nell’approvare questi due commi che vado a leggere.

“Al candidato Presidente della coalizione perdente presente in Consiglio regionale si riconosce lo status di portavoce della minoranza. Il portavoce partecipa senza diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo”.

Ora come si procede? Si mette in votazione?

PRESIDENTE

Aveva chiesto di parlare l’onorevole Dima…

Antonio BORRELLO, relatore

Se nessuno chiede di parlare si mette ai voti è chiaro…

PRESIDENTE

Prego, onorevole Dima.

Giovanni DIMA

Presidente, abbiamo ascoltato il collega Borrello e non siamo assolutamente d’accordo sulla proposta che – se ho capito bene – proviene solo dai banchi della maggioranza. Per cui abbiamo avuto modo di raccordarci velocemente e abbiamo deciso, almeno i gruppi di opposizione che sono…

PRESIDENTE

La proposta è che si faccia il testo e in attesa di questo, se è d’accordo l’onorevole Dima, intanto discutiamo su altri emendamenti sull’articolo 13 che sono stati presentati.

Ma, per esempio, quello suo “eliminare la parola provinciale” mi pare che l’avevamo discusso. Era stato ritirato, bene.

Poi c’è l’emendamento a firma Pizzini che è stato pure ritirato. Benissimo.

Poi c’è ancora l’emendamento protocollo 1169 a firma del consigliere Borrello che così recita: “All’articolo 13, comma 5, sostituire il comma con il seguente: “5. I consiglieri regionali che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei corami precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali”.

La parola all’onorevole Borrello.

Antonio BORRELLO, relatore

Si tratta della proposta di sostituzione del comma 5 dell’articolo 13. Presidente, per come è scritto in maniera anche articolata credo che si illustri da sé.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1169 a firma del consigliere Borrello.

(E’ approvato)

Si passa ad un altro emendamento protocollo 1142 a firma dell’onorevole Nucera che così recita: “All' articolo 13, primo comma, vengono eliminate le parole “all'Ufficio di Presidenza” e sostituite dalle seguenti: “al Presidente del Consiglio”;

Al quarto comma vengono eliminate le parole “Allo scioglimento dei gruppi parlamentari suddetti comunque determinato, segue l'immediato scioglimento del gruppo consiliare omonimo e l'assegnazione dei consiglieri al Gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo gruppo riferendosi, con le medesime procedure, ad un nuovo gruppo regolarmente costituito nel Parlamento nazionale”.

Il sesto comma viene eliminato e sostituito dal seguente: “Entro sette giorni dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza, i gruppi comunicano il nome del Presidente del gruppo ed eventualmente di un Vicepresidente”.

L’onorevole Nucera ha facoltà di illustrare l’emendamento.

Giovanni NUCERA

Presidente, l’emendamento dell’articolo 13 afferisce tre passaggi diversi. Uno è al primo comma che riguarda la costituzione dei gruppi, e questo era risaputo.

Il comma 1 dice “entro 3 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i consiglieri sono tenuti a dichiarare all’Ufficio di Presidenza a quale gruppo consiliare intendono appartenere”.

Qui ho sostituito l’espressioneUfficio di Presidenza” con “la dichiarazione che deve essere rivolta al Presidente”. Questo perché nell’ipotesi dell’articolo 11 era prevista la possibilità di affidare all’Ufficio di Presidenza – quale organo collegiale – e non al Presidente – organo monocratico – la facoltà di poter esaminare eventuali ricorsi sulla costituzione dei gruppi.

Però non è stato approvato all’articolo 11 il punto h) che io avevo chiesto fosse inserito per cui automaticamente decade questa prima parte dell’emendamento.

Però, lo recuperiamo in un argomento diverso al comma 4. Soprattutto nella parte finale del comma dove per la costituzione dei gruppi e la modalità e l’iter che bisogna seguire il testo da voi presentato espressamente recita – relatore, mi segua in questo ragionamento – “…allo scioglimento dei gruppi parlamentari suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del gruppo consiliare omonimo e l’assegnazione dei consiglieri al gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo gruppo riferendosi con le medesime procedure ad un nuovo gruppo regolamentare costituitosi nel Parlamento nazionale”.

Praticamente cosa diciamo? Diciamo che diamo la libertà a dei consiglieri di organizzarsi in gruppo con riferimento ad un gruppo che esiste all’interno della Camera dei Deputati, quindi firmiamo l’atto di nascita di un gruppo, ma paradossalmente quest’atto di nascita di un gruppo rimane subordinato alle sorti non del gruppo stesso all’interno del Consiglio regionale calabrese, ma alle sorti del gruppo a livello nazionale. Perché, se quel gruppo a livello nazionale muore, automaticamente muore il gruppo che era stato riconosciuto.

Cioè, è come se noi dessimo la nascita condizionata ad un soggetto politico: tu vivi tanto quanto. Ma questo non esiste.

O tu dai il riconoscimento o tu il riconoscimento non lo dai e non glielo consenti. Per cui delle due l’una. Tu non puoi subordinare la facoltà di scelta perché i motivi di scioglimento di un gruppo anche a livello nazionale non sono sempre e solo legati a fatti politici.

Chi ha detto che dal Ppi nasce la Margherita o che dal Cdu nasce l’Udc? Ci può essere un motivo anche non politico per cui un gruppo si scioglie non per volontà politica dei suoi aderenti a quel gruppo a livello nazionale, ma per motivi non politici. Perché li arrestano tutti, per esempio, o perché decidono tutti quanti assieme di non fare più politica e di ritirarsi. Il perché ed i mille perché che noi possiamo dare ad una soluzione di questo tipo.

Per cui la proposta che io faccio è estremamente diversa, Presidente, e la prego di guardarla con estrema serenità.

Dico “…allo scioglimento dei gruppi parlamentari suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del gruppo consiliare omonimo” cioè di eliminare tutta questa parte che non ha motivo di esistere perché io non posso – come dicevo prima – firmare l’atto di nascita e allo stesso tempo decretare la morte di un gruppo sempre per decreto e non per volontà politica. Come se i gruppi consiliari fossero frutto di un decreto imperativo e non frutto di una scelta, di una volontà, di una vocazione, di una sensibilità legata ai sentimenti della politica.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Contrario.

Giovanni NUCERA

Ma sono più emendamenti che ho illustrato.

PRESIDENTE

Siccome era ben oltre i 10 minuti, le chiedo scusa, noi non siamo…

Giovanni NUCERA

Presidente, abbiamo il comma 6, solo brevissimamente mi limito a dire…

PRESIDENTE

Ma, onorevole Nucera, l’ha letto, lei ci vuol far perdere tempo…

Giovanni NUCERA

Abbia pazienza. Solo 30 secondi. Il comma 6, Presidente, dice “entro 7 giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni simultanee ma separate dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un segretario”.

In verità non vedo la necessità di un gruppo fatto da tre persone, di avere un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Mi pare un po’ eccessiva questa burocratizzazione del gruppo.

PRESIDENTE

Grazie, va bene…

Giovanni NUCERA

Mi ha tolto già la parola?

PRESIDENTE

Non le ho tolto niente, ha parlato quanto ha voluto.

Parere del relatore?

Antonio BORRELLO, relatore

Contrario.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1142 a firma del consigliere Nucera.

(E’ respinto)

Adesso si passa all’emendamento protocollo 1060 a firma del consigliere Occhiuto, sempre all’articolo 13, che così recita: “Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma <<4. I candidati alla carica di Presidente della Regione possono costituire il gruppo consiliare riferito alla loro lista regionale; le loro dimissioni dal gruppo consiliare determinano lo scioglimento del gruppo stesso>>”. E’ quello sui gruppi. Lo so che sono alternativi, ma lei ha il diritto di illustrarlo, decida lei.

Roberto OCCHIUTO

Presidente, siccome mi pare che si stia compiendo anche un’opera di sintesi rispetto al lavoro svolto nella pausa di riflessione, io vorrei verificare prima se si può ritenere assorbito il mio emendamento dal testo proposto da Borrello.

PRESIDENTE

Ho capito, ma io come faccio adesso? A questo punto se parlate su quell’emendamento capisco…

Roberto OCCHIUTO

Io le chiederei, siccome credo che dai banchi della minoranza abbiano provveduto a subemendare quella proposta, le chiederei giusto un minuto di sospensione…

PRESIDENTE

Non c’è bisogno neanche di dichiararlo, tra poco darò la parola a chi la chiede.

Roberto OCCHIUTO

La questione che ci sta impegnando nella discussione è questa: nella proposta Borrello si istituisce la figura del portavoce e questo credo che vada nella direzione di poter considerare assorbita da questa proposta il mio emendamento precedente. Il punto è che noi chiedevamo e continuiamo a chiedere un riconoscimento per il candidato a Presidente della lista regionale perdente.

Non è una questione di sostanza ma formale che diventa, però, di sostanza un secondo dopo. Stiamo chiedendo – anche qualche collega della maggioranza – se è possibile definire il portavoce invece che portavoce della opposizione come portavoce della lista regionale perdente. Anche perché il suo titolo di portavoce si costituisce sul fatto che era il candidato a Presidente di quella lista regionale.

Nel corso di una legislatura, soprattutto in una fase di possibile scomposizione e ricomposizione anche all’interno del sistema politico nazionale, potrebbe accadere tra due anni che anche tra i banchi della minoranza ci possano essere gruppi, coalizioni che pur rimanendo in minoranza rappresentano delle anime e delle presenze politiche distinte.

Ci sembrerebbe allora più corretto che si agganciasse la figura del portavoce, così come secondo noi logicamente deve essere, alla lista regionale perché il candidato a Presidente è espressione di quella lista regionale.

PRESIDENTE

Ho capito l’osservazione, ma non capisco perché il termine da usare deve essere lista regionale.

Ho capito quanto dice ma infatti si fa riferimento al candidato a Presidente della coalizione. Che c’entra la lista? Che cambia?

Roberto OCCHIUTO

Nel testo che ci avete proposto…

PRESIDENTE

Io capisco il senso che dice quello è il momento ma la lista che c’entra?

Roberto OCCHIUTO

Della coalizione perdente, che in sostanza è la lista regionale.

PRESIDENTE

Onorevole Occhiuto, le chiedo scusa, l’emendamento protocollo 1060 lo vuole discutere o no?

Roberto OCCHIUTO

Mi dicono i miei colleghi della minoranza che essendo insufficiente la proposta dell’onorevole Borrello rimane in piedi l’emendamento che avevo proposto per cui la prego di metterlo ai voti. Possibilmente, Presidente, per appello nominale.

PRESIDENTE

Allora c’è la richiesta che l’emendamento protocollo 1060 presentato dall’onorevole Occhiuto venga votato per appello nominale.

Antonio BORRELLO, Segretario questore

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico l’esito della votazione. Presenti e votanti 39. Hanno risposto sì 10, hanno risposto no 29. Astenuti nessuno.

(E’ respinto)

(Hanno risposto sì i consiglieri: Chieffallo, Dima, Fedele, Gallo, Morelli, Nucera, Occhiuto, Pizzini, Racco, Trematerra;

hanno risposto no i consiglieri: Acri, Adamo, Amato, Borrello, Bova, Censore, Cherubino, De Gaetano, Feraudo, Fortugno, Frascà, Giamborino, Guerriero, Incarnato, La Rupa, Loiero, Lo Moro, Magarò, Maiolo, Masella, Morrone, Naccari Carlizzi, Pacenza, Pirillo, Sculco, Stancato, Sulla, Tripodi M., Tripodi P.)

Pongo in votazione l’articolo 13 per come emendato.

(E’ approvato)

Si passa adesso all’esame dell’articolo 58 a partire dagli emendamenti. La discussione era stata sospesa sull’emendamento 1177 presentato dal relatore.

Qualora dovessero insorgere delle modifiche alla proposta del relatore, per quanto riguarda questa Presidenza si ritiene superato l’accorpamento degli emendamenti da lei presentati e si riparte con la dalla presentazione dei suoi emendamenti.

Do quindi la parola al relatore, onorevole Borrello, in modo che si formalizzi qual è la proposta del relatore.

Antonio BORRELLO, relatore

Presidente, l’emendamento che tendeva ad istituire il comma 1 bis viene ritirato e il comma 1 – da sostituire sempre con l’emendamento di prima – trova quest’altra formulazione che è più sintetica per cui non c’è bisogno di esplicitare ciò che è scritto nello Statuto.

“Il Presidente della Giunta può porre - ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f) dello Statuto – la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37, comma 3 dello Statuto”.

Anche perché l’articolo 37, comma 3, riporta integralmente “l’adozione del programma di governo, aggiornamenti, leggi finanziaria…” non c’è bisogno di ripeterlo, è solo un fatto formale e non sostanziale.

PRESIDENTE

In base alla relazione dell’emendamento del relatore non intende assorbiti i propri l’onorevole Occhiuto.

La parola all’onorevole Occhiuto affinché illustri il 1073 e il 1064 emendativi dell’articolo 58.

Roberto OCCHIUTO

Grazie, Presidente. Come già fatto prima vorrei illustrarli congiuntamente perché riguardano la medesima questione. Per la verità, mi pare che rispetto a quello che è stato il senso della discussione precedente c’è una sorta di ravvedimento anche da parte del relatore, peraltro senza che sia data al Consiglio nemmeno una spiegazione, una motivazione in ordine a quello che ha determinato una così totale conversione.

Cioè, quello che c’era scritto nello Statuto lo sapevamo già. Lo sapevo io, il relatore e tutti all’interno dell’Aula.

Nell’emendamento proposto da me e dal relatore, si prevedeva di concedere così come è dovuto al Presidente della Giunta la facoltà di porre la fiducia su tutte le materie che sono dettagliate all’articolo 37 dello Statuto.

A quell’articolo, però, si dà la facoltà al Presidente della Giunta di concedere la fiducia anche su provvedimenti definiti di rilevante interesse regionale.

Siccome il Regolamento deve essere ossequioso dello Statuto ma può anche andare ad un livello maggiore di dettaglio, con questo emendamento al Regolamento non si pensava in alcun modo di limitare questa prerogativa del Presidente.

Peraltro, siamo ben coscienti del fatto che il Regolamento che stiamo scrivendo oggi è un Regolamento che dovrà valere non soltanto per la Presidenza Loiero. Cioè riconosciamo all’onorevole Loiero per la storia politica che ha, anche una sorta di sensibilità verso quelli che sono i problemi del rispetto istituzionale, delle aule della rappresentanza e quindi dell’Aula del Consiglio regionale.

Ma qui si sta facendo un Regolamento che deve servire anche dopo Loiero. E se noi fra qualche anno avessimo un altro Presidente, magari come quello che voi avete contestato nella precedente legislatura, con gli argomenti che voi utilizzavate e che su ogni questione ritenesse di dover porre la fiducia dicendo che a suo giudizio quella questione è di rilevante importanza per la comunità calabrese, noi ingesseremmo il Consiglio regionale.

Cioè, nessuna discussione, nessun dibattito alla faccia di chi dice che quest’Aula deve ritornare ad animarsi di grandi discussioni perché daremmo la possibilità non all’onorevole Loiero ma poi a questo Presidente di poter porre la fiducia su tutte le questioni.

Allora l’emendamento in che cosa consisteva? Ripeto non solo il mio emendamento ma l’emendamento del relatore, un emendamento che io so per la discussione che abbiamo avuto in Conferenza dei capigruppo che era largamente condiviso anche dai capigruppo della maggioranza.

L’emendamento diceva che si fa salva la possibilità per il Presidente di porre la fiducia su tutte le questioni dettagliate dello Statuto, bilanci tributi, programmi, aggiornamento del programma e persino gli si dà la possibilità come previsto dallo Statuto di porre la fiducia anche sui provvedimenti ritenuti di interesse rilevante per la comunità calabrese.

Soltanto, gli si dice che su questi ultimi provvedimenti, su quelli indefiniti questo passaggio lo deve fare con una conforme valutazione della maggioranza della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Mi pare una cosa assolutamente rispettosa delle prerogative del Presidente della Giunta ma rispettosa anche delle prerogative dell’Aula e del Consiglio regionale.

Se poi in un’ora di riflessione tutte le cose che ci siamo detti in Conferenza dei Presidenti di gruppo e anche il senso dell’emendamento che poi era identico al mio del relatore scompaiono, allora significa che sono cambiati i suonatori ma lo spartito è sempre quello.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

(Interruzione)

E’ stato chiesto l’appello nominale sugli emendamenti 1073 e 1064 all’articolo 58 quali proposte illustrate dall’onorevole Occhiuto.

Antonio BORRELLO, relatore

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico l’esito della votazione. Presenti e votanti 39. Hanno risposto sì, 10. Hanno risposto no, 29. Astenuti nessuno. Gli emendamenti protocollo 1073 e 1064 sono respinti.

(Sono respinti)

(Hanno risposto sì i consiglieri: Chieffallo, Dima, Fedele, Gallo, Morelli, Nucera, Occhiuto, Pizzini, Racco, Trematerra;

hanno risposto no i consiglieri: Acri, Adamo, Amato, Borrello, Bova, Censore, Cherubino, De Gaetano, Feraudo, Fortugno, Frascà, Giamborino, Guerriero, Incarnato, La Rupa, Loiero, Lo Moro, Magarò, Maiolo, Masella, Morrone, Naccari Carlizzi, Pacenza, Pirillo, Sculco, Stancato, Sulla, Tallini, Tripodi M.)

Abbiamo poi sulla forma del dibattito, sull’articolo 58 due emendamenti, protocollo 1160 e 1159 che hanno risposta analoga, a firma dell’onorevole Nucera che ha facoltà di illustrarli.

(Interruzione)

Come no? L’abbiamo già approvato per parti separate. Ha ritirato l’1 bis e abbiamo votato…

(Interruzione)

Nel momento in cui c’è stata la proposta dell’onorevole Borrello, modificata, è tanto vero che è stata assunta agli atti che proprio per questa ragione l’onorevole Occhiuto ha chiesto di poter illustrare e far votare il proprio.

Significa solo – avete ragione su questo – che l’emendamento del relatore così modificato ancora va votato.

Allora, prima diamo la parola all’onorevole Nucera, si esplica la discussione sul suo emendamento, si vota il suo emendamento e successivamente si voterà sull’emendamento del relatore così modificato.

La parola all’onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Grazie Presidente, siamo all’articolo 58,comma 3. Riguarda un po’ le modalità con cui si svolge la discussione in caso di questione di fiducia.

L’emendamento è semplice, si capisce da solo ma lo leggo perché modifica buona parte del senso che era stato dato nel Regolamento stesso. Quindi leggo il comma 3 come è nel testo.

“Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e per non più di 15 minuti…” – quindi torniamo nei tempi – “…un relatore per gruppo o anche per dichiarazione di voto”.

Poi aggiunge un secondo periodo in cui si dice “possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartengono”.

Ora mi sembra piuttosto limitativo questo comma perché intanto su una questione di fiducia non si può parlare per 15 minuti.

Come abbiamo detto prima, è un atto vitale anche per la stessa sorte non solo politica ma anche amministrativa e tecnica del Consiglio regionale, quindi è un fatto fondamentale.

Un relatore per gruppo posso anche capirlo per dichiarazione di voto perché deve intervenire in Aula. Ma poi, possono intervenire altri consiglieri solo se non sono d’accordo col Presidente del gruppo che ha parlato prima. Questa mi sembra una cosa un po’ tortuosa. Per cui avrei pensato, Presidente, di modificare sostanzialmente l’articolo 58, terzo comma nella maniera che adesso esporrò.

“Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e per non più di 30 minuti ciascun Presidente di gruppo consiliare o suo delegato”. Quindi qualunque altro componente del gruppo stesso.

Continua così l’emendamento “…possono intervenire altri consiglieri per non più di 15 minuti nel corso del dibattito…”, perché su un argomento così delicato e fondamentale qual è la questione di fiducia è giusto che indipendentemente da quello che andrà ad esprimere, ogni consigliere abbia titolarità per potersi esprimere. Perché l’attività politica di un consigliere regionale non si chiude, non si esaurisce all’interno del dibattito del gruppo, perché poi diventa il Presidente del gruppo il portatore di tutte le esigenze, le diverse sensibilità e di tutti gli umori che all’interno del gruppo possono nascere e non sempre questi umori possono coincidere.

Non sempre questo sentimento di voler essere bianco o nero deve prevalere rispetto ad un’anima politica che è l’anima, in fondo, anche della partecipazione democratica.

Per cui lo sforzo che sto cercando di fare, Presidente, è quello di modificare il contenuto di questo terzo comma per ristabilire un equilibrio democratico di partecipazione del singolo consigliere regionale. E’ questo il punto fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare, a prescindere dall’apparato istituzionale che può essere una componente, il gruppo, bisogna dare significato e valenza alla figura del consigliere e non dell’apparato-gruppo.

Il gruppo è importante come linea di indirizzo ma non può essere mortificato il consigliere regionale nella sua dignità e nel modo in cui deve esplicitare la sua dimensione.

Presidente, la ringrazio, se vuole metta in votazione l’emendamento, però è un momento di reale sensibilità democratica che io sto ponendo in essere, non le sto ponendo, non sto chiedendo alla minoranza di gestire chissà che cosa, ma è la partecipazione democratica.

Fra 5 anni in questo periodo quando lei sarà in altri banchi, Presidente, si pentirà di quello che sta facendo stasera.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Pongo in votazione in maniera congiunta gli emendamenti protocollo 1159 e 1160.

(Sono respinti)

(Interruzione)

Io avevo dato la parola su entrambi gli emendamenti, perché vuol perdere tempo, onorevole Nucera? Ma guardiamo la registrazione. Ma lei vuole parlare due volte sullo stesso argomento? Bene, repetita iuvant si dice…

Giovanni NUCERA

Non è lo stesso argomento, Presidente. L’articolo 58, comma 4 è cosa diversa dall’articolo 58 comma 3, altrimenti non capisco perché il relatore nel…

PRESIDENTE

Abbiamo capito, perda tempo, ha illustrato l’emendamento protocollo 1159. Illustri ora l’emendamento 1160.

Giovanni NUCERA

Grazie, Presidente, io non perdo mai tempo in quest’Aula.

Mi appello sempre a quella maggioranza che in quest’Aula viene evidentemente a perder tempo, io non perdo mai tempo e questo è sicuro, Presidente.

Si tratta di aggiungere una parola. Leggo il comma 4 “al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei consiglieri”.

Io aggiungo: ogni consigliere dopo aver espresso il voto ha la facoltà per dichiarazione di voto, ma proprio per le limitazioni cui è stato sottoposto nei commi precedenti, di poter esprimere la propria opinione.

Quindi chiedo di aggiungere “ogni consigliere può esprimersi per dichiarazione di voto per non più di 5 minuti”.

Questo è il comma, a lei la votazione bulgara, Presidente.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1160.

(E’ respinto)

PRESIDENTE

L’emendamento al comma 1, comma 2, comma 4 quale presentato con il numero di protocollo 1177 ha questa rimodulazione.

Articolo 58, comma 1, sostituire il comma con il seguente “1. Il Presidente della Giunta può porre ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f) dello Statuto la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37 comma 3 dello Statuto”.

Il successivo emendamento 1-bis è ritirato. Rimangono inalterati gli emendamenti al comma 2 e al comma 4.

Con questa rimodulazione prima di porlo ai voti do la parola all’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Grazie Presidente, non voglio entrare nel merito dell’emendamento ma, a mio avviso, credo che sia una procedura viziata quella cui stiamo andando incontro votando per questo emendamento, perché si tratta non di una rimodulazione, ma questo è un emendamento completamente nuovo. E non si poteva presentare in Aula perché abbiamo stabilito in Conferenza dei capigruppo che gli emendamenti per questo argomento si presentavano entro le 10 di stamattina.

Anzi stamattina, Presidente, alle 10,10 io avevo fatto un errore su un emendamento e avevo chiesto in Segreteria generale al dottore Multari che venisse sostituito. Per l’efficienza degli uffici – e lo voglio dire pubblicamente nel rispetto delle regole – questo non è stato possibile perché erano già passati 10 minuti dal termine indicato, per cui ho preso atto che siccome le regole erano quelle, io che adesso sono consigliere regionale ma che sono stato Presidente del Consiglio devo stare a quelle che sono le regole e gli atti.

Questo è un emendamento nuovo, Presidente, e non credo che si possa portare un emendamento nuovo solo perché lei dica che è rimodulato. Secondo me è una procedura viziata e voglio che quanto dico rimanga agli atti così che noi potremo, eventualmente, trarre le conseguenze.

Credo che bisognerebbe votare l’emendamento che ha presentato il relatore, non questo perché è completamente nuovo, rivoluzionario, per non dire rivoluzionato rispetto al precedente. Grazie.

PRESIDENTE

La parola al relatore.

Antonio BORRELLO, relatore

Credo che il collega Fedele si riferisca forse a qualche altra cosa. Poi detto da lui che ha fatto il Presidente in quest’Aula, ho difficoltà a convincermi che di quello di cui parla sia convinto veramente.

Egregio collega Fedele, se lei va a leggersi l’articolo 37 dello Statuto vede che c’è scritto, per intero, quanto è riportato sullo stesso comma di cui io propongo l’approvazione, per cui non c’è né rivoluzione, né sconvolgimento, non c’è assolutamente niente. E’ una sorta di coordinamento formale fatto in Aula.

Chiedo scusa, collega Fedele, lei ha parlato adesso mi faccia replicare perché credo che questo sia quello che vuole la regola. Lo ripeto anche per i colleghi che non hanno forse anche loro ascoltato prima…

Si è trattato di un coordinamento formale in Aula, nel senso che tutto ciò che è scritto in questo comma dopo la parola “Statuto” rientra nella dizione letterale di quello che è scritto nello Statuto. Perciò, anziché ripetere quello che è scritto nello Statuto, si fa riferimento all’articolo 37 dello stesso.

Il comma 1 bis avevo già dichiarato di ritirarlo. Rimangono in piedi sia il comma 2 che il comma 4 come modifica. Grazie.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1177 per come rimodulato dal relatore.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 58 per come emendato.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 137.

(E’ approvato)

Per dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo devo dire con grande tristezza questa sera su questo argomento (che tra l’altro è il primo che andiamo a votare in quest’Aula in questa legislatura) – che stiamo andando a votare un provvedimento che non doveva essere un provvedimento di maggioranza o di opposizione. E’ il Regolamento del Consiglio regionale che deve servire non solo per questi 5 anni ma mi auguro anche per il futuro.

Invece è diventato esclusivamente un provvedimento di maggioranza, perché ci è stato impedito in tutti i modi e in tutte le maniere di partecipare, proprio, attivamente con una serie di emendamenti che avevamo preparato.

Devo dire che questo mi dispiace perché era un Regolamento che in parte – anche se poi per molte cose è stato stravolto – era stato preparato nella scorsa legislatura e che io stesso per molti punti avevo condiviso.

Certamente adesso sono cambiati i ruoli e quindi rispetto a quello che era stato fatto nella scorsa legislatura da molti di voi che siete seduti qui, anche – forse anche lei ha collaborato nella legislatura passata alla stesura di questo Regolamento –, adesso la pensate in maniera diversa.

Ho sempre sostenuto - per quanto mi riguarda – che la ruota in politica gira e gira molto velocemente, più velocemente di quanto si possa pensare. Quindi poi ci sarà un altro turno che non è detto per forza che debba essere fra 5 anni.

Devo dire - con grande tristezza e non sto assolutamente scherzando o dicendo parole di circostanza – che non approvare o votare contro il Regolamento del Consiglio regionale per me è una cosa molto triste. Ci avete portato a far questo, è un buon inizio dal vostro punto di vista.

Vi auguro di continuare così, non ci sono problemi. Noi saremo qui a fare la nostra parte, quasi inesistente considerando alcune regole che state per approvare, ma in ogni caso ci saremo. Voi vi siete ritenuti e vi ritenete responsabili di quello che andrete a fare.

Certamente al giro della ruota saremo di nuovo qui. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Nucera. Ne ha facoltà.

Giovanni NUCERA

Intervengo subito, per contraddire il mio collega Fedele. Succede anche questo.

Mi ritrovo a non dover assecondare l’intervento che il mio collega ha fatto proprio nella parte in cui dice che noi saremo qui a non far sentire la nostra voce. No, Presidente, la nostra voce suonerà roboante per tutta la Calabria, sarà voce forte e non perderemo sicuramente tempo.

PRESIDENTE

Utilizzi bene i cinque minuti.

Giovanni NUCERA

Noi da stasera siamo coscienti che dobbiamo interpretare in quest’Aula la coscienza civile e democratica della nostra regione.

L’Aula stasera ha sancito un principio. Da una parte sta la barbarie della democrazia e dall’altra c’è la necessità di aprire un confronto e un dibattito serio non più all’interno di quest’Aula, perché così lei ha voluto sancire, ma col popolo calabrese.

Ecco qual è la differenza. Per questo Fedele diceva che la nostra voce sarà una voce silenziosa. No, sarà una voce di grido, sarà una voce che porterà nelle famiglie calabresi quel senso di partecipazione e di corresponsabilità all’interno dei processi di democrazia nel nostro Paese che lei stasera – con l’approvazione di questo documento, di questo provvedimento – ha cercato di eliminare.

Noi continueremo su questa battaglia, non ci faremo intimorire, non lasceremo che altri possano usurpare uno spazio che sicuramente non appartiene alla civiltà del diritto, della partecipazione democratica e alla civiltà delle regole democratiche nel nostro Paese.

Questo non è un Regolamento per un organismo assembleare qual è il Consiglio regionale, appunto. Questo è un Regolamento che chiude qualsiasi prospettiva di confronto, di idee e di partecipazione, per cui il nostro voto contrario non è un voto di posizione.

Avremmo voluto votare un Regolamento tutti assieme perché questo era il presupposto da cui siamo partiti e a cui siamo arrivati ma non sicuramente alle condizioni che ci avete offerto e ci avete dato.

E’ una pagina nera della Calabria e mi auguro che episodi come quelli di oggi non si debbano più ripetere, ma mi auguro che veramente il senso di responsabilità debba trovare il sopravvento proprio partendo da questo Regolamento del Consiglio regionale che noi rifiutiamo. Non so se prenderemo anche iniziative di impugnare lo stesso Regolamento ad autorità competenti e superiori sul piano della praticabilità democratica del sistema stesso.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Dima. Ne ha facoltà.

Giovanni DIMA

Signor Presidente, è chiaro l’imbarazzo e il disappunto della minoranza. Abbiamo avuto modo di esprimere questa nostra difficoltà già nella passata seduta del Consiglio regionale, nel momento in cui sostanzialmente avete debuttato con un atto anche inconsueto rispetto alla storia e alla tradizione dei Consigli regionali e di questo Consiglio regionale con quel famoso ordine del giorno dove avete imposto all’Aula – oggi – di discutere di due provvedimenti.

Quello che stiamo per votare in modo definitivo che è il Regolamento del Consiglio regionale e il successivo provvedimento. Pertanto, già c’erano i primi segnali che abbiamo avuto modo di registrare nella passata seduta e oggi questa sera abbiamo avuto sostanzialmente la conferma di una maggioranza che vuol andare avanti a colpi di maggioranza, appunto.

Non ci sono altre definizioni per definire l’atteggiamento di questa maggioranza. Chi vi parla ha sempre sostenuto con grande onestà e determinazione, specialmente oggi in clima di bipolarismo e di coalizione contrapposta, che evidentemente una maggioranza deve fare la maggioranza fino in fondo e l’opposizione deve fare l’opposizione fino in fondo.

Dentro una cornice indispensabile del dibattito politico di questa nostra Regione soprattutto rispetto a quelli che sono i temi che dovrà affrontare questa Regione nel prossimo futuro.

Oggi invece che eravamo chiamati ad affrontare un tema che riguarda sostanzialmente non una politica di governo ma piuttosto l’opportunità di dare a questo Consiglio regionale un Regolamento, abbiamo assistito alla prima grande prova di forza della maggioranza in una visione molto buia e cieca rispetto a quella che è l’essenza del dibattito democratico dell’Aula consiliare.

Perciò noi registriamo, innanzitutto questa prima considerazione, cioè il fatto che rispetto ad un provvedimento che non è di natura politica amministrativa, rispetto al programma di una maggioranza e quindi di un governo regionale ma rispetto piuttosto ad un Regolamento consiliare, c’è una visione che è abbastanza evidente di una maggioranza che vuole profondamente condizionare e segnare il prossimo futuro di questo Consiglio regionale.

Ed è scritto nel Regolamento. Alcuni articoli, alcuni passaggi, alcuni aspetti fondamentali di questo provvedimento segnano profondamente il rapporto tra maggioranza e minoranza. Sarà molto difficile – lo diciamo con molta onestà, cari colleghi della opposizione – governare momenti di questa natura in quest’Aula perché c’è una maggioranza che viene fuori contraddicendo anche spesso una visione di maggiore tolleranza rispetto al discorso del confronto in Consiglio regionale.

Abbiamo visto i colleghi della opposizione negli anni passati rispetto alla eccessiva tolleranza non solo della Presidenza del Consiglio regionale ma soprattutto dell’intera maggioranza, ma questo è un fatto che in parte abbiamo anche pagato sul piano politico ed elettorale. Prendiamo anche atto che alcune scelte di estrema tolleranza forse non hanno nemmeno pagato.

D’altronde, loro sono stati legittimati in modo abbastanza chiaro ed evidente dal voto elettorale, non ci sono dubbi su questo, per cui avete una maggioranza non solo in Aula ma fino ad un mese e mezzo fa era abbastanza evidente anche nel popolo, nella società calabrese. Il dato elettorale è stato così evidente che non abbiamo dubbi del segnale politico che i calabresi hanno destinato ai gruppi di minoranza e al centro-destra.

Rispetto a questa questione e rispetto al Regolamento che stasera stiamo votando voi ponete questa sera in grosse difficoltà il Consiglio regionale della Calabria perché andrete, con questo voto, pesantemente a condizionare il dibattito in quest’Aula e soprattutto quelli che sono i rapporti tra minoranza e opposizione.

Alcuni esempi: non solo quella drastica visione di limitare gli spazi per discutere in quest’Aula, ma la vicenda sulla mozione di fiducia, la vicenda legata alla costituzione dei gruppi consiliari, quella legata ad altri aspetti normativi hanno pesantemente condizionato questo Consiglio regionale.

Pertanto a noi spetta il compito – concludo, Presidente – di riorganizzarci. Approfitto per qualche secondo ancora per parlare della funzione del ruolo della opposizione nel prossimo futuro. Certo dobbiamo faticare in quest’Aula non solo nella capacità della proposta politica nel momento in cui andremo ad affrontare nel merito le scelte che questo Governo regionale e questa maggioranza faranno nel prossimo futuro, ma dobbiamo anche attrezzarci oggi che in questo Consiglio regionale, che io trovo meno libero, meno aperto, imbavagliato rispetto al passato dobbiamo essere anche in condizioni di rapportarci con la società calabrese che è assolutamente sensibile a questi temi. Attenzione, in Calabria c’è necessità di dare buon governo, prospettiva, sviluppo ma è anche una terra abbastanza sensibile rispetto a quelli che sono i temi del confronto civile e democratico.

Allora alla opposizione forse anche il compito di trasferire all’interno del territorio calabrese le istanze, le aspettative, le condizioni di alternanza che dobbiamo creare sin da adesso al Governo di centro-sinistra che ovviamente aspettiamo puntualmente al confronto nei prossimi mesi, cercando di ricavare con questo strumento che votate questa sera quei necessari spazi vitali per poter favorire il dibattito democratico. Grazie.

PRESIDENTE

Ricordo ai colleghi come col vecchio Regolamento, di solito, le dichiarazioni di voto devono limitarsi a 5 minuti. Nessuno di noi è fiscale ma siccome dobbiamo affrontare un altro punto all’ordine del giorno, prego i colleghi al rispetto del Regolamento.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Occhiuto. Ne ha facoltà.

Roberto OCCHIUTO

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ai cinque minuti che il Presidente ci chiede, sebbene l’argomento che stiamo discutendo non sia un argomento ordinario, non sia una legge qualsiasi, onorevole Nucera.

Si tratta del Regolamento ed io intervengo per dichiarazione di voto annunciando il mio voto contrario a questo Regolamento.

Diceva il collega Pacenza, all’inizio di questa discussione, “questo è soprattutto il vostro Regolamento, questo è soprattutto il Regolamento della minoranza” e così doveva essere. Noi abbiamo sperato, abbiamo preparato tanti emendamenti, abbiamo chiesto di partecipare alla discussione e abbiamo sperato che la maggioranza volesse offrirci la possibilità di partecipare a quello che Pacenza diceva, era soprattutto il nostro Regolamento, quello della minoranza.

Purtroppo così non è stato perché avete avuto un comportamento pregiudizialmente ostile alle ragioni della minoranza. Credo che non si parta col piede giusto, signor Presidente, non è così che si improntano i rapporti tra maggioranza e minoranza.

Certo avete titolo ad approvarvi questo Regolamento, avete il titolo ed i numeri per poterlo fare. Però noi, signor Presidente, speravamo in qualcosa di diverso.

Io ho partecipato all’inizio della scorsa legislatura ai lavori preparatori dello Statuto in Commissione riforme. E ricordo un episodio che forse ricorda anche lei.

Io in quella occasione, in una delle primissime riunioni della Commissione autoriforma eccepii davanti a Chiaravalloti – allora Presidente della Regione – che il Consiglio doveva essere valorizzato perché è il luogo della rappresentanza, il luogo dove si formano le scelte politiche in ragione del rapporto dialettico che si crea tra maggioranza e minoranza.

E Chiaravalloti si inalberò, signor Presidente, perché disse che la rappresentanza era una funzione che per effetto della legge 1 del ’99 era ormai in capo al Presidente, non più esclusivamente al Consiglio regionale.

Lei però, onorevole Presidente Bova, in quella occasione mi diede ragione. Mi disse che era d’accordo che andava recuperata la funzione del Consiglio come luogo della rappresentanza.

Bene, a me non pare che questo Regolamento vada in questa direzione. Questo Regolamento, soprattutto nella parte che riguarda l’uso indiscriminato del potere di porre la fiducia da parte del Presidente è un Regolamento che quasi quasi chiude il Consiglio regionale. Che quasi quasi dà al Consiglio regionale il ruolo di essere solo un votificio dove si ratificano le posizioni del Governo regionale.

Io che non ho condiviso tante scelte che il Presidente Chiaravalloti nella scorsa legislatura ha compiuto anche in rapporto al suo rapporto col Consiglio regionale, avrei sperato – mi avvio alla conclusione, signor Presidente – che la musica oggi potesse cambiare.

Ho sperato che la sua autorevole Presidenza del Consiglio, che l’esperienza di Loiero che non è uomo della politica ma è uomo che si è formato nelle Assemblee legislative, che gli argomenti e le eccezioni sollevate nel corso degli anni passati da colleghi come Pacenza o come Michelangelo Tripodi oggi potessero essere utili a scrivere un documento che recuperasse dignità a questo Consiglio regionale, recuperasse un ruolo di maggiore valore per questo Consiglio regionale.

Bene, concludo, ho sperato in questo coraggio e in questa sensibilità istituzionale. Oggi voto no perché sono dispiaciuto di dover verificare che la mia speranza, evidentemente l’ho riposta a torto.

Vorrei concludere così come dicevo prima. La mia preoccupazione è che siano cambiati i musicanti, ma che lo spartito rimanga lo stesso.

Oggi non abbiamo scritto una bella pagina come Consiglio regionale. Ci è mancato il coraggio e siamo stati soggetti al governo del Presidente più di quanto fosse avvenuto nella precedente legislatura.

Oggi questo Consiglio regionale ha cominciato male. Mi auguro che nel corso di questa legislatura sappia recuperare maggior coraggio e sensibilità in ordine ai problemi della rappresentanza, ai problemi della valorizzazione di quella che è la discussione politica che in quest’Aula si deve svolgere. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Pacenza. Ne ha facoltà.

Franco Mario PACENZA

Signor Presidente, vorrei sommessamente ristabilire quanto meno due ragioni di verità.

La prima: non l’abbiamo inventato noi che questa legislatura si trovasse col nuovo Statuto già approvato senza Regolamento.

Questo non è un fatto di poco conto ma che è maturato dentro i processi politici, perché ad un certo punto è intervenuta la fine della legislatura.

Quindi, mi pare strano poter immaginare che questo consesso potesse lavorare col nuovo Statuto in vigore e col vecchio Regolamento.

Qui non c’è un accanimento della maggioranza, ma c’è un fatto dovuto. E, poi, lasciatemelo dire: ieri sera nella sottocommissione votata dal Consiglio regionale, proposta dalla minoranza – ricordo che ha proposto l’onorevole Gentile l’istituzione della sottocommissione –della opposizione non c’era nessuno, non c’era nessuno!

Nonostante questo, noi abbiamo lavorato a costruire contatti, interlocuzioni, non ci siamo chiusi e abbiamo sbattuto la porta perché questo non corrisponde alla verità.

Seconda questione: onorevole Presidente Fedele, lei stasera per le dichiarazioni che ha fatto mi permetta – cito lei perché nella passata legislatura è stato il Presidente di questo consesso – ho l’impressione che si iscrive alla categoria dei pentiti politicamente.

Perché? Perché il Regolamento trova il suo fondamento costante nello Statuto, non avete eccepito una sola volta il contrasto tra lo Statuto e il Regolamento.

Se oggi riscontrate limiti che possiamo anche eventualmente condividere, quei limiti non stanno nel Regolamento ma eventualmente nello Statuto. Lo Statuto lo abbiamo votato tutti e riconosciamo il percorso dello Statuto.

Allora, onorevole Occhiuto, a proposito della fiducia. Si è riproposto l’articolo dello Statuto– copia che non aggiunge e non toglie una virgola – e si dice che si è chiuso il Consiglio regionale. Ma se si è chiuso, si è chiuso con quella impostazione non col Regolamento.

E poi il dissenso è stato concentrato fondamentalmente su due questioni. Sulla fiducia ho già detto.

Sulla organizzazione dei gruppi. Vi pare che possa essere questo un dissenso che ha portato qualcuno, come l’onorevole Nucera, a dire che stasera si scrive una pagina nera, che da questa parte c’è una maggioranza insensibile e che lui parlerà con i calabresi? Mi auguro che ci parli con i calabresi, ci mancherebbe. Prima di tutto ci parleremo noi con i calabresi.

Un altro punto che voi nella passata legislatura – che noi abbiamo condiviso – avete assunto è che le regole non possono impedire o ostacolare a chi governa di esercitare quell’esercizio e alla opposizione di esercitare altrettanto legittimamente la sua funzione.

Se poi il problema diventa la necessità di riorganizzare e razionalizzare meglio i lavori del Consiglio, penso che in questa direzione sia proprio la opposizione a ricavarne un maggiore beneficio.

Penso, invece, che stasera abbiamo proposto le condizioni che non sono quelle della maggioranza ma sono le condizioni per gli strumenti di cui oggi il Consiglio regionale dispone - ed è fondamentalmente lo Statuto - adeguando al nuovo Statuto il Regolamento e dando la possibilità di una interlocuzione positiva e feconda.

Noi né condividiamo proclami, né tanto meno enfatizziamo perché per a chi ha passione di lettura, basterebbe fare il raffronto tra gli emendamenti che la maggioranza ha posto ed il testo originario per rendersi conto che l’ossatura, l’architettura, la struttura del Regolamento è la struttura che proviene dalla vecchia impostazione che ha prodotto la proposta Bova-Naccarato-Pezzimenti, che oggi diventa la proposta originaria del Presidente Bova perché gli altri non ci sono e sul Regolamento si va avanti in questa direzione.

Quindi, penso che non c’è su questo terreno nessun elemento di drammatizzazione politica.

Poi la sfida sul fare. Io penso che la sfida che possiamo raccogliere tutti è quella del fare. Dentro il fare, penso che ci sono le condizioni per la maggioranza prima e per la opposizione poi di attivare tutti gli strumenti che sono consoni ad un consesso di questa natura.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole De Gaetano. Ne ha facoltà.

Antonino DE GAETANO

Credo, colleghi, approvando il Regolamento non dobbiamo dimenticare come è nato e che soprattutto è figlio di uno Statuto. Come sapete bene, il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto.

Lo diceva molto bene il collega Pacenza, quando ricordava che questo Regolamento che è stato concepito nella scorsa legislatura nella stragrande maggioranza è stato portato avanti anche dai colleghi dell’attuale opposizione.

Quando si dice che questo Regolamento oggi è stato stravolto, io vorrei ricordare sommessamente e vorrei chiedere ai colleghi della minoranza quali sono i punti in cui è stato stravolto questo Regolamento.

Ho visto in quest’Aula oggi due punti su cui i colleghi della minoranza hanno fatto una grande opposizione e hanno richiesto con forza che venisse cambiato questo Regolamento.

Il primo punto riguarda la questione della composizione e del riconoscimento dei gruppi consiliari.

Si è fatta qui una battaglia affinché si riconoscesse al candidato Presidente della coalizione perdente la possibilità di costituire gruppo consiliare.

Qui vorrei ricordare che il candidato Abramo in campagna elettorale ha impostato molta della sua campagna elettorale sulla critica dei monogruppi.

Questo è un dato che io vorrei sottolineare e sottoporre alla vostra attenzione perché non si può dire in campagna elettorale “eliminiamo i monogruppi che sono uno spreco di risorse dei calabresi” e poi venire in Consiglio regionale a chiedere un monogruppo.

Anche perché credo che sarebbe molto più giusto e corretto che al gruppo possano accedere altri partiti che oggi non sono rappresentati.

In questo Consiglio regionale ci sono due partiti nazionali - i Comunisti italiani e Italia dei Valori - che oltre ad avere parlamentari europei, nazionali…

PRESIDENTE

Onorevole De Gaetano, cinque minuti…

Antonino DE GAETANO

Sto chiudendo.

Dicevo, parlamentari europei, nazionali, hanno soprattutto e questa è la cosa più importante decine e decine di circoli, di militanti. Sono presenti in tutte e cinque le province calabresi senza aver la possibilità di far gruppo.

Credo che questo dovremo cambiare nello Statuto che voi avete votato e che il gruppo di Rifondazione comunista non ha votato nella scorsa legislatura.

Sulla questione di fiducia e chiudo, signor Presidente. E’ una cosa che avete messo voi nello Statuto e noi siamo stati contrari.

Io sarei favorevole se tutti siamo d’accordo anche a rivedere questo, ma nello Statuto non nel Regolamento che non può essere in contrasto con le norme dello Statuto.

Credo – concludo – che sicuramente il ruolo del Consiglio regionale deve essere importante e chi vi parla, il gruppo di Rifondazione comunista, ha questo come bussola nella sua azione politica.

Credo che il Presidente Bova dall’alto della sua intelligenza e della sua esperienza politica sarà garante di questo e noi saremo in ogni caso a tutelare affinché questo sia rispettato in questo Consiglio regionale.

Per tutti questi motivi dichiariamo il nostro voto favorevole a questo Regolamento.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il Regolamento interno del Consiglio regionale nel suo complesso e per come emendato.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Disegno di legge numero 1/8^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”

PRESIDENTE

Il successivo punto all’ordine del giorno recita: Disegno di legge numero 1/8^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”.

L’onorevole Pacenza, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Franco Mario PACENZA, relatore

Signor Presidente, Presidente della Giunta, signori consiglieri, anche questo punto all’ordine del giorno, che è la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, per come ha deliberato il Consiglio regionale nella seduta precedente è stato oggetto di una fase istruttoria che ha visto impegnata la Conferenza – sia pure ancora non formalmente costituita – dei capigruppo consiliari e successivamente della sottocommissione che era incaricata di ragionare sia sulla proposta di Regolamento che su questa proposta di legge.

Quindi c’è stata una discussione, ci sono stati approfondimenti, c’è stata anche l’opportunità di audire in sede istruttoria il rappresentante del Governo regionale.

Perché questo disegno di legge? Il disegno di legge diventa per quanto è avvenuto in questi mesi uno strumento di necessità altro che una rivincita o un atteggiamento persecutore.

Un disegno di legge di necessità che si pone al primo comma l’obiettivo di darsi delle regole. Vorrei anche qui richiamare il fatto che in queste settimane anche sulla stampa si è discusso molto in riferimento alla cosiddetto legge Frattini.

Vorrei ricordare – non è questo il nostro riferimento – che in materia di personale e di organizzazione le Regioni hanno potestà autonoma. Non siamo nemmeno nella fattispecie della legislazione concorrente.Quindi si pone la necessità di mettere in campo uno strumento legislativo di garanzia che impegna prima di tutto chi governa oggi. Chi governa oggi, quando si appresterà alla verifica del mandato elettorale sa già da oggi che non potrà esercitare – lasciatemelo dire – in alcune circostanze in modo volgare e brutale l’esercizio del potere.

Di questo si è trattato in questi mesi, si è trattato di questo in un modo assolutamente inaccettabile. I calabresi lo sanno: si sono esercitati poteri persino dopo l’esito elettorale.

Ci sono stati atti di nomina e di contratti e ce lo ha ricordato lo stesso Presidente della Giunta regionale nella passata seduta di Consiglio a proposito della vicenda della sede della Giunta regionale.

Cioè, ci sono certezze di un uso distorto, clientelare, di un abuso dentro l’esercizio dei poteri di governo che, ripeto, sono andati ben al di là persino dopo l’esito elettorale del 3 e del 4 aprile.

Si sono prodotte obbligazioni, si sono accesi rapporti, si sono messe in campo una serie di iniziative.

Scusatemi la genericità ma nessuno può dire di quanti contratti si tratta, di quante nomine si tratta perché, per esempio, si è contravvenuto anche agli obblighi della legge 39 che in materia di nomina prevede l’archivio ed il censimento dei soggetti nominati.

In questa Regione non si sa quanti sono, chi sono, per conto di chi sono ed in tante circostanze dove sono i rappresentanti del Governo regionale a prestare funzioni in comitati, commissioni, rappresentanti del Governo regionale all’interno delle situazioni più disparate.

Guardate, questo è tanto vero che il Governo regionale è stato costretto ad indicare nel comma 4 dell’articolo 1 di far obbligo ai dirigenti responsabili di dichiarare la presenza di rappresentanze all’interno di quella unità operativa perché non c’è certezza. Non si sa quanta gente c’è in giro per conto della Regione.

Quindi, capite che su questo terreno non c’è un approccio per quanto ci riguarda che può essere racchiuso dentro l’espressione dello spoil system. In tante circostanze non si conosce nemmeno dove sta perché è questo il dato vero, non è una invenzione della maggioranza, non è una invenzione della Giunta regionale.

Ripeto che è così vera e così pregnante l’osservazione che facciamo che al comma dell’articolo 1 si impegnano i rappresentanti, i dirigenti di quei settori, di quei servizi, a segnalare alla Presidenza della Giunta regionale la presenza di rappresentanti per conto della Regione.

Che dire anche di alcune situazioni estremamente significative? Mi viene in mente l’Arpacal, un’agenzia strategica all’interno di questa Regione e con un direttore generale nominato a marzo con contratto quinquennale fino al 2009.

Mi viene in mente la vicenda della Sacal di Lamezia Terme. Il rappresentante della Regione dentro, anche qui, un’azienda strategica. L’aeroporto internazionale di Lamezia Terme è un punto di eccellenza di questa regione.

Il rappresentante di questa Regione è stato indicato il 19 di aprile da parte del vecchio governo regionale.

Quando si è trattato a fine aprile di chiedere al Presidente di quella società di soprassedere perché la Regione, il nuovo governo regionale non era nelle condizioni di avanzare una proposta, il Presidente Loiero si è sentito rispondere “ma noi una proposta già l’abbiamo perché ci è stata notificata il 19 di aprile”.

Ecco, io non voglio fare volutamente, per scelta un ragionamento che tenta di fare la lista ma, attenzione però, nessuno pensi di diventare o di poter svolgere la funzione di agnello sacrificale in questa partita perché si è andati al di là di qualsiasi regola e si è andati molto al di là del principio fondamentale della corretta e sana amministrazione.

Si è fatta, cioè, una operazione che ha prodotto danni seri verso la Regione, che sicuramente si troverà anche nei prossimi mesi a far fronte a fatti di questa natura.

Chiudo. Dicevo che è così convinto il nostro ragionamento che questo vincolo della decadenza automatica delle nomine effettuate a ridosso della competizione elettorale, noi non l’assumiamo per oggi per quello che è avvenuto ieri ma l’assumiamo anche per la scadenza che ci sarà domani.

Questo anche in un rapporto di trasparenza perché, per esempio, si sono accese interlocuzioni e rapporti anche con soggetti terzi, con professionisti, con rappresentanti.

Oggi diventa certo un dato: che tutte le nomine assunte entro gli ultimi 9 mesi di attività di governo, alla data della scadenza della funzione del mandato decadono automaticamente.

Presidenza del Vicepresidente Francesco Fortugno

Ed io vorrei, anche qui, dire a qualcuno della minoranza che in questi giorni ha tentato di presentare questo come un provvedimento di arroganza da parte del governo regionale, che abbiamo avuto voglia nella passata legislatura di chiedere l’elenco delle nomine di questa Regione! Si è chiesto per decine e decine di volte di avere una ricognizione sulla rappresentanza della Regione e un tentativo legislativo che era stato fatto…

(Interruzione dell’onorevole Fedele)

nella precedente legislatura, è poi naufragato in Consiglio perché la maggioranza di allora non ha inteso assumerlo.

Allora, questo dato che oggi si propone, quello di indicare ope legis la decadenza con lo scadere del mandato elettorale di tutte le nomine assunte.Ci sono altri commi all’interno del disegno di legge che riguardano anche questioni antiche come quella, per esempio, dell’Avvocatura rispetto alla legittimazione del mandato rispetto alla costituzione in liti attive e passive della Regione, e anche questa è una vicenda drammaticamente nota che rischia di produrre seri danni verso la Regione, considerato che in questi anni si è aperto un percorso molto delicato rispetto ai poteri autorizzativi, rispetto anche al vecchio Statuto e al vecchio Regolamento.

Ci sono, poi, emendamenti che riguardano anche alcune questioni aggiuntive che sono state poste e verranno sottoposte al parere dell’Aula, che tentano anche da questo punto di vista di dotare la Regione di qualche strumento in più – penso alla verifica delle aziende sanitarie rispetto all’andamento di bilancio trimestrale, per come prevede anche qui la legge Finanziaria nazionale, quindi non ci inventiamo nulla, ma c’è solo un recepimento di una norma nazionale che proviene dalla legge Finanziaria 2005 e poi ci sono tre emendamenti rispetto al contrasto eventuale tra il Regolamento approvato qualche minuto fa e la legislazione che, eventualmente, dovesse contrastare con il nuovo Regolamento.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Per quanto mi riguarda, i tempi che avete stabilito col nuovo Regolamento non mi creano nessun problema perché io, per mia abitudine, non ho mai parlato molto, quindi non era questo il problema. I problemi credo all’interno di quel Regolamento sono altri.

Prima di entrare nel merito, brevemente – e mi fa piacere che è in Aula, anche se non è al suo posto, l’onorevole Presidente Bova – volevo dire un’altra cosa che ho già detto la scorsa volta nella scorsa seduta del Consiglio regionale: questo metodo di inserire questa legge in questo modo, una legge di questo tipo in questa maniera solo per guadagnare una settimana, perché il Regolamento – l’avevamo detto la settimana scorsa, adesso lo possiamo dire con certezza – è stato approvato, quindi si trattava solo di perdere un’altra settimana per fare le Commissioni…

Se l’avessimo fatto noi, abbiamo avuto prove per cose anche di minore entità, il minimo che l’attuale maggioranza, nel caso fosse stata opposizione, avrebbe potuto fare – e su questo sono certo al 100 per cento – sarebbe stato quello di occupare l’Aula, perché è stato un atto veramente di imperio e mi dispiace che il Presidente Bova, che ha sempre salvaguardato, nella scorsa legislatura in modo particolare, giustamente, il Consiglio regionale rispetto alla Giunta, perché la Giunta è una cosa, il Governo è una cosa, il Consiglio regionale è un’altra, questa volta – non so come, non so perché – si sia fatto convincere – perché non credo ci siano altre motivazioni – nel portare quell’ordine del giorno e farcelo votare ed inserire, quindi, questo provvedimento di forza, quando questa necessità non c’era. Si trattava solo di aspettare quindici giorni massimo, anche meno, quindi da parte nostra non ci sarebbe stato nessun problema.

Io mi auguro che episodi di questo tipo non si debbano più ripetere, perché indubbiamente, allora, significa veramente che quello che dicevate alcuni di voi, perché alcuni sono nuovi e non c’erano, quando eravate seduti sui banchi, solo qualche mese fa, certamente non era quello che pensavate, ma era tutt’altra cosa.

Se il rispetto delle regole ci deve essere, ci deve essere per tutti, e il Presidente del Consiglio questo lo deve sapere perché più volte, in qualche occasione, lui stesso ha richiamato me su alcune cose, cose che noi di questo tipo, fino a questo punto, non siamo arrivati a fare: inserire un progetto di legge in questo modo con questa forza, la forza dei numeri, che giustamente avete, e ci fa anche piacere, i cittadini vi hanno dato questo mandato, nessuno lo nega, come diceva prima l’onorevole Dima, però non sono questi i metodi e le maniere.

Se si dovessero presentare occasioni di questo tipo ancora una volta, vuol dire che, siccome siamo stati a scuola anche vostra negli anni scorsi, sapremo come regolarci e useremo gli stessi metodi, né più né meno, di quelli che voi avete usato la scorsa volta.

Intanto, adesso, per entrare nel merito di questa legge, dico subito che, per quanto mi riguarda, personalmente sono favorevole allo spoil system, ma non ora che sono all’opposizione, lo sono sempre stato, sia in maggioranza che all’opposizione, perché sono convinto che chi vince le elezioni deve governare assistito anche da una squadra di tecnici, di esperti, di direttori generali di competenza, ma anche di propria fiducia, perché poi, quando è chiamato a rispondere ai cittadini, dopo un mandato, di quello che è stato fatto, la sola responsabilità non può essere data al politico, come spesso avviene, ma anche ai tecnici. Se i tecnici non sono di comprovata esperienza, ma – ripeto – anche di fiducia, certamente uno non può raggiungere quegli obiettivi che sicuramente si era prefissato.

Quindi anche questo, per quanto mi riguarda, è giusto.

E il fatto che qualcuno, in quest’Aula, abbia voluto solo lontanamente paragonare questa specie di legge alla legge Frattini, mi fa dire che questo nome non si debba nemmeno pronunciare rispetto a questa legge, perché è una legge che non ha niente a che vedere con quella, non è un esempio, non è nemmeno una brutta copia, nemmeno un surrogato, è un’altra cosa, partorita da qualche solerte nuovo dirigente o funzionario della Giunta regionale che molti assessori, nemmeno in Giunta, hanno avuto modo di vedere e di leggere, l’hanno approvata, perché qualche esperienza in Giunta ce l’ho pure io e molte leggi, molte delibere non sempre si riusciva a vederle bene o a leggerle bene, nella prima seduta, mettendo tutto e il contrario di tutto.

Ripeto, pur essendo d’accordo – lo confermo e lo confermerò anche in avanti, tanto è registrato – sul fatto che lo spoil system sia necessario e giusto, cosa diversa è una legge di questo tipo che avete fatto.

Intanto, solo brevemente, quando si parla di una retroattività di nove mesi, nove mesi prima della scadenza delle elezioni, un Governo regionale è nel pieno dei propri poteri e quindi credo che sia non solo eccessivo, ma veramente mi viene il dubbio sul perché si siano messi nove mesi, potevano mettere dodici, a questo punto. O, ancora, certamente, oltre che i nove mesi, la cosa più grave, secondo me, il fatto che non si dia alcuna possibilità a nessuno degli interessati – e non sono solo i direttori generali, ma si arriva ai direttori generali, anche chi pulisce le strade, chi lava le macchine, chi è un bidello, chiunque abbia avuto a che fare con la Regione rientra in questa legge, cioè può essere decapitato.

Dicevo, non solo nove mesi, ma poi senza nessuna chance: può aver fatto bene, può aver fatto male, può aver creato danni irreparabili – e qualcuno l’ha fatto – alla nostra Regione, può aver fatto cose egregie per questa Regione, questi devono essere decapitati – perché il termine è questo – in barba al diritto, in barba al fatto che c’è chi ha dei contratti, che non so in che modo vengono risolti, anche se poi dice “conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto”. voglio dire, qui siamo capaci di fare tutto, anche il diritto di qualunque tipo viene messo sotto i piedi, cioè ormai le leggi nazionali, internazionali non esistono. Il Consiglio regionale della Calabria, dall’alto della sua sovranità, decide e dice “aboliamo di diritto contratto, nomine, tutto”!

Io credo che su questo ci sarà un contenzioso che non so quali e quanti danni, non solo economici, porterà all’ente della Regione e alla Regione Calabria.

Una serie di cose, poi, molte nomine fatte per legge e con legge vengono automaticamente azzerate.

Io credo che in nessuna legge dello Stato e di altre Regioni ci sia una terminologia tale, quindi vi pregherei, in qualche modo, nell’interesse della Regione, non certamente nostro che siamo all’opposizione, di vedere e rivedere alcune di quelle cose scritte qui, io dico in fretta e da qualche solerte funzionario regionale che, in questo momento, è dietro la vostra porta, ma qualcuno che forse lo stesso era anche dietro le nostre porte, perché poi alla fine sono anche curioso e mi auguro che facciate presto questo spoil system, anzi prestissimo, perché sono convinto che il 60-70 per cento – e credo sono in difetto – saranno gli stessi di quelli che ci sono ora, perché poi quelli che noi vediamo adesso dietro le vostre porte erano gli stessi che erano dietro le nostre porte.

Cioè, al di là di un 20 per cento che ci potrà trovare nuovo, i calabresi siamo questi, la gente è questa, i dirigenti sono questi, i direttori generali sono questi, in tutti gli ambiti i direttori generali. Io sono convinto che il 60-70 per cento potrà cambiare ufficio, ma saranno sempre gli stessi. Quindi, sicuramente, allora avrete da spiegare il perché hanno fatto male, se poi li andrete a riconfermare.

Ripeto, vedendo in qualche occasione, anche qui al Consiglio regionale, chi è dietro la porta dell’attuale maggioranza, erano gli stessi che fino a ieri erano nel mio ufficio, accanto al mio ufficio che aspettavano di parlare con me o col collega Nucera o col dottore Morelli, allora dottore, adesso consigliere regionale. Non credo non ti sia capitato, caro Franco, di vedere di queste persone. O all’assessorato all’agricoltura, dove adesso c’è l’onorevole Pirillo, per molte persone non riesce a capire, ma dice “ma questi erano con Dima, adesso come mai sono qui?”, voglio dire che si crea questo problema, ma queste cose sono di ordinaria amministrazione.

Vedrete che in una prossima seduta, dopo le nomine che andrete a fare, fra un po’ di mesi, vi faremo nomi e cognomi di tutti quelli che erano nella passata maggioranza in posti apicali e che adesso continueranno ad essere in questa attuale maggioranza. A noi fa piacere questo, perché molte di quelle scelte che avevamo fatto sono scelte fatte bene, non potrete poi dire il contrario, quindi andremo a vedere anche queste cose, però, al di là di tutto, credo che veramente ci siano molti princìpi che in questa legge, dico fatta in fretta per non dire altro, raffazzonati e contro il diritto.

Se questo non si vuole capire, voi andate avanti per la vostra strada. Abbiamo, tanto per perdere tempo, fatto alcuni emendamenti noi dell’opposizione, perché chiaramente si fanno solo per perdere tempo, è un po’ il nostro ruolo, non ci sono problemi, abbiamo avuto già la prova, la dimostrazione quando si è trattato del Regolamento, figuriamoci poi quando si tratta di una legge come questa!

Mi auguro che, avendola approvata, riuscirete a fare quello che avete in mente, a modificare tutto, a cambiare tutto. A noi farete una cortesia, così poi non avremo alcuna responsabilità nel dire “questi erano dirigenti o persone che appartenevano alla nostra area”, li avete messi voi, i cittadini giudicheranno. Certo, mi viene anche difficile da capire come, con una legge di questo tipo, si possano anche abrogare leggi fatte da un Parlamento – intendo il “parlamento” della Regione Calabria – perché secondo quello che prevede la legge Frattini, quella vera, legge Frattini con nome e cognome, Franco Frattini, quella è un’altra cosa, non mi sembra – mi pare, non sono esperto in diritto – che le nomine fatte dal Parlamento nazionale vengano abrogate con la legge Frattini. Ma no, può anche essere, però questo non mi sembra che quella legge lo preveda, cosa che prevedete voi; anche nomine fatte per legge e con legge dal Consiglio regionale, stando a questa fattispecie – non so come devo chiamarla – di legge decadono.

Qui ci vorrebbero gli esperti non solo i consiglieri regionali, come è previsto nel nuovo Regolamento, per vedere come è fatta, altro che, ci vorrebbe una squadra, non solo di consiglieri regionali, ma di esperti costituzionalisti per vedere quali e quante incongruenze ci sono in questa legge.

Voi andate avanti, non ci sono problemi, noi faremo la nostra parte, piccola, però è giusto che queste cose le diciamo, cose delle quali siamo convinti, sulle quali nessuno ci può smentire. Voi andrete avanti, approvate questa legge, andate avanti con le nomine, da quel punto di vista fate bene perché – ripeto – chi governa deve governare, ma le nomine dei dirigenti, dei direttori generali, degli apicali, non nomine anche di uno che passava per caso sotto il palazzo della Giunta e poi è stato chiamato a prendere un caffè e questo viene anche decapitato perché si è permesso di entrare dentro quello che si può chiamare il palazzo della Giunta regionale! Questo credo che sia veramente eccessivo.

Forse molti di voi colleghi non l’hanno nemmeno letta questa legge, nemmeno gli assessori l’avevano vista bene sicuramente quando l’hanno approvata. Mi auguro che non come emendamenti nostri, perché sarebbe illusorio, ma con emendamenti vostri voi stessi riusciate a migliorarla e a renderla una legge con la “l” minuscola almeno, non una legge della quale l’intero Consiglio regionale della Calabria si debba vergognare.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Morelli.

Francesco MORELLI

Già 173 anni fa – e questo mi riporta la memoria nel 1832 – uno statista americano (Marcy) coniava il neologismo che, praticamente, diceva “to the victor belongs the spoil”, cioè – traduco per me – “dopo la vittoria, l’azzeramento”! Questa sera, evidentemente, l’azzeramento si riferisce al principio inerente quello che chiamiamo il cosiddetto spoil system.

Non mi permetto di entrare in alcuna valutazione di natura politica, ne avremo tempo e modo, ma sarebbe interessante conoscere tutti questi elenchi di cose fatte, aberranti, sarebbe molto interessante – credo – per il popolo calabrese. D’altra parte, però, esiste il Bur, esistono tanti strumenti, tante situazioni informative che possono affermare queste aberrità che ci sono state, da lanciare così, molte volte l’ombra del sospetto è molto più pericoloso che inquinare la stessa vita politica.

Ecco perché, poi, si sente spesso dire che la politica è cosa non buona. Invece la politica è una cosa diversa: l’onorevole Pacenza, l’onorevole Pirillo, voglio dire tutti gli onorevoli colleghi sanno che la politica punta ad essere servizio, sanno come fanno ogni giorno, come tutti noi – credo, ritengo, spero e mi auguro – facciamo solo nell’esclusivo interesse degli altri.

Errare humanum est, perseverare est diabolicum, e proprio perché, personalmente – e mi riallaccio a quello che diceva il Presidente Fedele – sono perfettamente convinto che lo spoil system debba essere adottato, applicato e concretato, proprio per questo ho studiato, perché è mio vivo desiderio formulare delle precise osservazioni in merito a contributi da dare per migliorare, per portare ad una maggiore compiutezza la stessa legge e per non correre il rischio, evidentemente, di trovarci o di far trovare l’assise regionale, la maggioranza e noi minoranza di governo davanti ad ingenti danni patrimoniali.

Per esempio, l’istituto delle dimissioni, da noi, non è molto conosciuto, anche se l’onorevole Pacenza deve sapere che ci possono essere casi in cui ci sono delle dimissioni, cioè quando ci sono dei rapporti fiduciari: evidentemente, se uno ha l’animus della lealtà istituzionale, va nel rapporto istituzionale di riferimento e rimette il mandato. Questo istituto da noi non esiste, purtroppo.

Così come, per esempio – mi permetto di fare questa piccola chiosa – coloro i quali sono stati o rappresentano la Regione in enti subregionali – penso, per esempio, perché mi viene di fronte, all’assessore onorevole Pirillo, ai consorzi di bonifica – sono di emanazione diretta, fiduciaria, per cui possono essere revocati in qualsiasi momento, in qualsiasi siffatta situazione, senza dover incorrere in avvio procedimentale.

Per questo ho studiato, perché credo nella legge dello spoil system e mi permetterò di attrarre la vostra attenzione su queste norme, atteso il rilievo assunto dagli interessi dalle stesse disciplinati, perché ricordo a me stesso che il primo comma – ricordo, ripeto, a me stesso – è volto a disciplinare i criteri di nomina degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei vari organismi istituzionali e societari, dettagliatamente individuati dall’articolo 1, sancendo la decadenza di tutte le nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni e successivamente a tale data con risoluzione di diritto dei conseguenti rapporti di natura patrimoniale.

Ricordo, ulteriormente, a me stesso che il comma 3 è volto ad estendere in via transitoria quanto testé sancito dal comma 1 alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o, successivamente, fino all’insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione.

Infine, i commi 5 e 7 sanciscono la decadenza di diritto di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con cessazione di efficacia di tutti i relativi contratti a tempo determinato stipulati.

Ecco, mi sono fermato a studiare solamente questi piccoli articoli e commi, perché sebbene la relazione del progetto citato giustifichi la necessità di emanare dette disposizioni per rafforzare e responsabilizzare l’azione di governo dei nuovi organi istituzionali, risulta alquanto evidente l’errore di prospettiva, nonché un’alterata percezione di quei princìpi e di quei vincoli che il nostro ordinamento, e segnatamente la nostra Carta costituzionale, perentoriamente esigono per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Nella suddetta relazione – e su questo plaudo veramente al relatore Pacenza e all’esecutivo per la celerità con la quale hanno inteso investire il Consiglio di siffatta problematica – si richiama l’istituto dello spoil system, giusta il quale estendere anche alla nostra organizzazione amministrativa il senso del vetusto brocardo simul stabunt simul cadent, ovvero ancorare la permanenza dei dirigenti nominati alla permanenza degli organi politici nominanti.

Per questo ricordavo William Marcy, quando appunto diceva nel lontano 1832 che alla vittoria segue l’azzeramento. Ed è giusto, logico, naturale, indispensabile, necessario, ma evidentemente ci si riferiva ad un processo di rotazione nei pubblici uffici, quindi giammai legato al merito dell’apparato amministrativo, bensì alla mera appartenenza ad una stessa compagine politica. Donde, non era il reale valore professionale a rilevare, ma la mera assonanza o appartenenza politica.

E’ del tutto evidente che ad una interpretazione di tal fatta non è data dimora nel nostro ordinamento giuridico, caro onorevole Chieffallo, essendo quest’ultimo inderogabilmente vocato non solo a garantire l'imparzialità ed il buon andamento, quanto a preservare la netta separazione tra l'esercizio dell'indirizzo politico e quello gestionale. Quindi divide.

Detto principio di separazione fra politica ed amministrazione costituisce una regola di distribuzione interna delle finzioni attribuite ad amministrazioni pubbliche, da cui deriva che la legittimazione politica abilita all'esercizio di funzioni di indirizzo, cioè di individuazione dei fini, mentre la legittimazione tecnico‑professionale, o per merito, viceversa abilita all'attuazione e gestione di quanto indicato nella giusta sede politica.

Da questa breve premessa mi è dato pervenire all'identificazione di quei profili di illegittimità del testo in commento – e mi permetto, molto sommessamente, di evidenziarli proprio perché, da minoranza di governo di questa assise, ne avverto la necessità e, se mi si consente, il dovere – il quale, infatti, sancisce la decadenza di diritto delle nomine effettuate precedentemente, a prescindere da un obiettivo vaglio delle reali competenze gestionali e della loro effettiva funzionalità rispetto alle esigenze ed alle necessità derivanti da una legittima tutela degli interessi pubblici.

In particolare, ci sono delle macroscopiche illegittimità che connotano dette previsioni, palesemente contrarie a norme, princìpi e valori, da sempre fondamento del nostro ordinamento giuridico. Per esempio, si registra la violazione del primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.

Se il buon andamento postula l'obbligo in capo al dipendente pubblico di esercitare la propria attività in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa, in modo da arrecare il minor sacrificio degli interessi particolari e se il principio di imparzialità esige quel dovuto grado di astrazione e di equidistanza tale da non pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico, risulta alquanto inspiegabile come possano detti valori essere tutelati da una norma che dispone la decadenza da funzioni gestionali, a prescindere da valutazioni professionali legate alla produttività, al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi fissati.

La norma proposta, consentendo alla politica scelte per le quali non è prevista alcuna motivazione, in realtà sortisce la possibilità di revocare gli incarichi in via del tutto arbitraria, al solo fine di, forse, ridistribuirli a dirigenti e professionalità di prim’ordine, ma forse nell’ottica di affidarli a personalità e professionalità ritenute più affidabili dal punto di vista della consonanza politica, perché è vero che anche questo si fa per il futuro, ma… E qua mi viene in mente un piccolo inciso, la battuta del tiranno di Siracusa, mi dispiace che il collega Occhiuto se ne sia andato, allora lo dico a me stesso perché inizio a volermi bene. Il tiranno di Siracusa muore, tutta la città gioisce, esulta, alla fine c’è una vecchietta lungo le strade, passa qualcuno di là e le dice: “Scusa, perché non sorridi anche tu perché è morto il tiranno?”. E rispose: “Questo tiranno lo conoscevo, non so quello che viene!”. Ma questa è un’altra storia, è storia che appartiene forse più alla minoranza di governo che ad altro, onorevole Chieffallo.

Parimenti, però, si determinerebbe il pericolo che i medesimi dirigenti siano indotti ad operare al fine di un improprio gradimento politico e non di un'imparziale gestione dei fini del buon andamento amministrativo. Questo è il rischio che si corre. Peraltro, in tal modo, l'organo politico si approprierebbe indebitamente di un'anomala potestà gestionale, per nulla giustificata dal nostro ordinamento ed affatto bilanciata dalle correlative responsabilità amministrativo‑gestionali che, comunque, continuerebbero a permanere in capo al dirigente.

Si consumerebbe, in altri termini, ciò che di sovente viene definita la cosiddetta fidelizzazione di fatto dell'organo gestionale all'organo politico in carica, annullando qualsivoglia discrimine tra l'attività di indirizzo politico‑amministrativo e l'attività gestionale stessa.

Da ciò ne conseguirebbe la certezza che gli stessi organi gestionali, anziché operare – così come è sancito dall’articolo 98, primo comma, della Costituzione – al servizio della Nazione, riferendosi alla Costituzione, ma nella fattispecie la Regione, opererebbero al servizio di interessi politici di parte, secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Regione e non della parte politica.

D’altra parte è evidente – per quel poco, evidentemente, che dal punto di vista giuridico conosco – la violazione degli articoli 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, per violazione del diritto all'affidamento del cittadino nonché del principio di stabilità dei contratti individuali dei rapporti di lavoro, soprattutto a tempo determinato.

La norma oggetto di proposta, infatti, prevede un illegittimo meccanismo di destituzione automatica della figura gestionale, a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e delle capacità professionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in assenza di motivazioni di sorta, di guisa che i dirigenti non potrebbero riporre e non porrebbero affidamento nel contratto stipulato con la Regione, subendo un trattamento decisamente vessatorio e deteriore rispetto a quello, in genere, riservato agli altri lavoratori pubblici e privati.

In altri termini, la decadenza sancita avverrebbe in carenza assoluta di motivazione, senza alcuna garanzia procedimentale o di contraddittorio – forse è opportuno prevedere un avvio di procedimento nei confronti di chi si ritiene di dover, giustamente, rimuovere per inadeguatezza, per inefficienza, per inefficacia o perché agisce in malafede o perché agisce contro e rema, come si suol dire, contro – ma prevedere questo consente la mancanza di un nocumento economico a carico della Regione, ma, viceversa, un nocumento a carico di professionisti, magari di prim’ordine, i quali, nello stipulare contratti di lavoro con la Regione Calabria, non è da escludersi, per esempio, che abbiano parimenti rinunciato ad ulteriori ed analoghi incarichi professionali con differenti soggetti istituzionali e forse anche con una maggiore redditività economica.

Del resto, è assolutamente ingiustificato prevedere disposizioni normative che retroattivamente incidano su rapporti giuridici già consolidati, pregiudicandoli, in spregio a quello che un noto costituzionalista (il professor Lavagna) definisce teoria dei diritti quesiti, nel senso di diritti acquistati definitivamente.

Peraltro, è la stessa Corte costituzionale che, al riguardo, invita il legislatore ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici, intesa come uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. La irretroattività della legge è sancita, in ogni caso, dal nostro ordinamento, in specie dall'articolo 11, primo comma, delle Preleggi, secondo il quale: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Avallare il progetto di legge in discussione sic et simpliciter, quindi, consente all'amministrazione regionale di porre nel nulla, mediante legge, contratti di cui la medesima è parte, significherebbe consentire un uso dello strumento legislativo secondo convenienza, a discapito del professionista, del lavoratore, cui non verrebbe, peraltro, corrisposta alcuna misura di indennizzo o di reale compensazione.

Inoltre, la suddetta assenza di motivazione e di garanzie di avvio del procedimento inciderebbe sul diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro stesso, ledendolo, in violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione.

Quanto sinora rimarcato, d’altra parte, trova autorevole avallo tanto in giurisprudenza, quanto in dottrina. In giurisprudenza, infatti, con una nota decisione dell’8 aprile 2003, la 3277 del Tar Lazio, riferendosi proprio alla legge 145 del 2002, precisa – mi permetto di ricordare – testualmente che il ricambio gestionale “si rende necessario quando, a seguito di una” – ovviamente ponderata – “valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente” – esecutivo, in questo caso – “risulti ragionevole il convincimento” – quindi non è sufficiente il mero sospetto oppure la possibile violazione, in questo caso – “che la sua attività di direzione non sia esercitata con il connotato dell'imparzialità e nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comportano la legittimità e le opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica”, in questo caso, per esempio, dell’esecutivo del Presidente Loiero. La legge non autorizza un gioco al massacro, ma offre un ingegnoso meccanismo di difesa volto a salvaguardare, se correttamente applicato, il principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa.

Per tali ragioni, infatti, il Tar giunge a ritenere valido per il dirigente il binomio “dipendenza funzionale e indipendenza organica” – ripeto a me stesso – dipendenza funzionale e indipendenza organica.

La legge deve necessariamente consentire una valutazione della fiducia degli organi gestionali e non una fiducia o fedeltà politica, così da evitare che gli stessi possano operare come “cunei infedeli al fine di sabotare gli obiettivi politici” del nuovo esecutivo.

In una nuova situazione fisiologica “non vi è” – aggiunge il Tar Lazio – “alcun motivo di procedere al ricambio degli organi di vertice della pubblica amministrazione che diano concreta e coerente attuazione agli indirizzi politici del nuovo, come del precedente Governo”.

Il potere di revoca o sostituzione degli organi gestionali è, dunque, un potere necessario, straordinario ed eccezionale, come tale legittimamente esercitabile – è giusto, doveroso e logico esercitarlo – qualora, in seguito ad un'attività istruttoria svolta in contraddittorio con l'interessato, salvo le libere dimissioni del professionista, emergano elementi certi e oggettivi che avvalorino un sospetto di incapacità o di inottemperanza alle linee ed agli indirizzi politici.

Secondo i magistrati amministrativi, quindi ancora mi permetto di ricordare che la stessa legge 145 del 2005, appunto richiamata dalla relazione del progetto di legge in discussione, mira ad impedire che i dirigenti agiscano nella “logica della interferenza politica nell'esercizio della loro attività esecutiva”.

Il progetto di legge in discussione, a ben vedere – secondo il mio modesto parere – confligge con quanto sinora richiamato, rivelandosi un portato normativo censurabile sia sul piano della legittimità costituzionale per le ragioni suesposte, sia sul piano dell'opportunità e della correttezza istituzionale, in quanto espressione di una vera e propria – sembrerebbe – rappresaglia politica, dall'evidente riflesso – mi auguro e certamente non sarà così – forse punitivo nei riguardi di chi (non) è stato scelto dagli avversari politici, ma sicuramente non sarà così. A pensare male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina!

Approvare siffatta legge così com’è, pur apprezzando, volendo, sostenendo lo spoil system, significa rifiutare la ricerca di un ragionevole equilibrio nei rapporti fra politica e burocrazia, soprattutto significa trasformare il potere di scelta degli organi gestionali in un arbitrio o, per meglio dire, in una sorta di diritto di vita o di morte professionale insindacabile, senza nessuna effettiva garanzia.

La Regione Calabria ha – ripeto – il dovere di dotarsi di una legge – e rinnovo il mio plauso all’esecutivo per la celerità con la quale ha affrontato la problematica – che si ispiri ai canoni di civiltà giuridica, superi gli elementi di conflitto e contraddizione che mi sono permesso di evidenziare solamente per sommi capi, per lo studio fatto e per il dovere che ho nei confronti delle vostre attenzioni e delle vostre intelligenze, ma le contraddizioni emerse valorizzano il merito, la professionalità e non la fedeltà politica, preservano l'interesse della nostra collettività ad un'amministrazione che amministri non ad una captatio benevolentiae, bensì a vantaggio di tutto, indistintamente tutto, il popolo calabrese.

Vedete, onorevoli consiglieri, per questo motivo mi sono permesso di addentrarmi in un’analisi tecnica e giuridica, per il rispetto che porto a questa istituzione, per il senso del Consiglio regionale che ho e che mi hanno trasmesso, per il rispetto delle intelligenze che mi trovo di fronte, quindi per questo motivo credo, ritengo, mi auguro e spero – ma questo lo dico per non peccare, evidentemente, di omissione – che questa legge non passi in questo modo, così come è stata concepita, ma possa essere studiata, analizzata, migliorata, magari in tempi non rapidi, ma rapidissimi, non in termini di giorni, ma in termini di ore. Ma forse la sottocommissione, onorevole Pacenza, non ha avuto – dico forse perché non ne ho avuto contezza ed è una mia pecca, evidentemente – quell’attimo di studio necessario per contribuire ad una legge che va sicuramente a migliorare i rapporti tra politica e burocrazia, ma sicuramente tesi a migliorare il rapporto esistente in questa nostra Regione.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Gallo.

Dionisio GALLO

Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che occorrerebbe spiegare che la Costituzione della Repubblica italiana prevede che la pubblica amministrazione non è di proprietà del governo – in questo caso, del governo regionale –, i suoi dirigenti non vengono scelti in base alla fedeltà alla linea, ma alla capacità e al raggiungimento dei risultati.

La scomparsa nel disegno di legge di qualsiasi richiamo cogente alla verifica dei risultati dell’attività dei dirigenti al fine di confermare o revocare l’incarico, rappresenta l’esatta identificazione di questo passaggio di subalternità al potere politico.

Vedete, colleghi consiglieri, queste non sono parole mie, ma dei dirigenti del sindacato della Cgil, che il 13 settembre del 2002 hanno emanato un comunicato stampa in cui criticavano aspramente, con le parole che vi ho letto, ma anzi con cose molto più pesanti e importanti, il disegno di legge cosiddetto Frattini.

Io non sono d’accordo con quanto detto dai dirigenti della Cgil in quella occasione, credo invece che il cosiddetto – con una parola davvero brutta – spoil system sia uno strumento necessario, ma credo si tratti di capire, innanzitutto, che cosa vogliamo intendere per spoil system. Se per spoil system vogliamo intendere una revoca tout court di tutto ciò che c’è stato prima rispetto a quello che c’è adesso, senza un’approfondita verifica ed analisi di quello che c’è stato prima, che c’è attualmente e che ci potrebbe anche magari essere dopo, credo che questo non sia il concetto – che almeno ho io – dello spoil system. Spoil system, a mio avviso, deve significare che ci deve essere sicuramente una convergenza, una congruità ed una sinergia fra l’indirizzo politico e l’attività gestionale(e le leggi dello Stato e innanzitutto le leggi Bassanini separano nettamente e decisamente le due funzioni) ma che comunque i dirigenti debbano eseguire – se così possiamo dire – e mettere in pratica gli indirizzi politici e le linee politiche della maggioranza che governa.

Ecco, solo in questa direzione credo che si possa intendere adeguatamente il concetto di spoil system, altrimenti entreremmo in una fase di barbarie istituzionale, se così possiamo dire, che ci porterebbe a decapitare, in maniera secondo me incongrua, tutto ciò che è venuto prima rispetto a quello che viene dopo.

Ma poca cosa sarebbe il decapitare tutto ciò che è venuto prima. Se rispetto a questa decapitazione di massa ne consegue poi un danno per l’ente, per la Regione, immaginate decine e decine di ricorsi alla magistratura rispetto a queste questioni, beh, credo che ci sia necessità non di non fare la legge, ma ci sia invece la necessità di verificarla, di approfondirla, di pensarla bene, magari di emendarla, magari – se così possiamo dire – di migliorarla per renderla congruente con le reali esigenze della maggioranza.

Voglio ricordare – peraltro è stato già in parte ricordato prima – che anche la stessa legge Frattini, è oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale, proprio perché – come si ricordava – è stata sollevata di fronte alla Corte costituzionale da più sezioni del tribunale di Roma la questione di legittimità costituzionale della legge stessa e, specificatamente, cari colleghi, rispetto alla questione della retroattività della legge. Anche questo è stato ricordato in parte prima.

C’è una norma che è l’articolo 11 delle Preleggi che specifica con grande puntualità che la legge non può avere valore per il passato. Per dire la verità, devo ammettere che questo articolo 11 delle preleggi è riferito soprattutto al penale e non ad altre questioni. Questo lo sappiamo bene, però c’è un dato: pur non essendoci una precisa norma che fa riferimento alla irretroattività della legge rispetto ad altre questioni che non siano di carattere penale, per assonanza in qualche maniera e proprio perché ci sono pendenti presso la Corte costituzionale questi ricorsi, credo che ci sia da stare attenti rispetto a questa questione.

Non lo so, poi sicuramente entreremo nel merito dei vari emendamenti presentati rispetto ai vari commi dell’articolo unico, però credo che sicuramente di questa questione bisogna tenere conto, perché mi pare strano che si faccia una legge regionale per consentire, in un dato momento storico, di azzerare tutto ciò che è stato fatto addirittura entro i nove mesi precedenti le elezioni regionali. Poi non capisco perché nove mesi: perché non sei, perché non un anno, perché proprio nove mesi?

(Interruzione dell’onorevole Nucera)

Ci sarebbe da capire perché nove mesi e non sei o non un anno.

Certo, c’è la necessità di normare la materia, ma c’è anche la possibilità da parte della maggioranza di mettere in moto, allo stato attuale, immediatamente, tutti gli strumenti che sono già previsti dalle leggi regionali – e non solo dalle leggi regionali – rispetto alla validità e alla verifica – se così possiamo dire – dei dirigenti ai vari livelli: penso, per esempio, ai dirigenti delle Asl che sono soggetti a verifica – come tutti sapete meglio di me – dopo un dato periodo di nomina; penso anche agli altri dirigenti degli enti o i consigli di amministrazione degli enti o quant’altro.

Bene, pur essendo io personalmente, con quelle caratteristiche che dicevo prima, favorevole allo spoil system, credo ci sia la necessità da parte di tutti noi, dell’Aula, della maggioranza di fare più attenzione, per evitare problemi per il futuro, sui singoli commi di questa legge, in modo da evitare all’ente una serie di questioni, una serie di contenziosi che potrebbero portare l’ente Regione in situazioni di vera, grave e seria difficoltà.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Dima.

Giovanni DIMA

Pochissime cose aggiungerò a quelle già dette, senza prima puntualizzare il fatto che non è mia intenzione avventurarmi negli aspetti tecnici, così come con grande maestria e competenza, chi mi ha preceduto ha fatto con forte senso di responsabilità politica, il collega Morelli, poi successivamente il collega Gallo, cioè vorrei soltanto fare alcune considerazioni di carattere politico generale rispetto anche a come, cari colleghi di maggioranza, è stato presentato questo progetto di legge ai calabresi e soprattutto alla stampa.

Io vorrei attirare un po’ l’attenzione della Presidenza rispetto ad una questione che voglio dire con chiarezza questa sera. Guardate, se c’è una cosa che a questa Calabria non serve, è quella di inaugurare una pagina del tipo “dobbiamo correre ai ripari perché chi ci ha preceduto ha lasciato il deserto!”, perché questo è un elemento molto pericoloso e credo che già qualcuno della maggioranza, in questi ultimi giorni, saggiamente sia corso ai ripari, nel senso che ha detto “noi siamo per il confronto politico, per la necessità di far prevalere una visione politica del governo di questa Regione”.

Allora, in premessa, senza particolare enfasi, ma nella giusta dimensione, una cosa è dire “abbiamo necessità di governare anche con i nostri dirigenti, con la nostra struttura burocratica, con i nostri riferimenti amministrativi”, un’altra è dire “dobbiamo correre ai ripari perché chi ci ha preceduto ha lasciato questa Regione in una situazione terribile”, quasi – colgo da alcune affermazioni di alcuni esponenti della maggioranza – una sorta di tentativo di precostituirsi un alibi del tipo “noi non siamo riusciti finora a fare certe cose perché il pregresso era talmente compromesso, che ci ha fortemente condizionato”, caricando questa valutazione soprattutto nel momento in cui si dà un giudizio sulla dirigenza di questa Regione, ed è anche il caso della discussione di questa sera, cioè si vuole spingere in un’affermazione forte, che questa necessità è dovuta al fatto che tutto ciò che è accaduto sul piano amministrativo e politico in questa Regione va necessariamente archiviato.

In termini politici, questo aspetto lo posso anche condividere.

Presidente, purtroppo mi distraggo quando sono…

(Interruzione del Presidente Bova)

Vi chiedo scusa, lo faccio perché sono soggetto a questo tipo di…

PRESIDENTE

Ma lei ha ragione ed io ho torto, le chiedo scusa.

Giovanni DIMA

No, assolutamente, non l’avrei fatto se non fossi fortemente condizionato.

Per cui è chiaro che, oggi, noi possiamo condividere un principio di carattere generale, cioè quello di dotare questa nostra Regione delle condizioni di agibilità amministrativa, procedendo a quello che oggi viene chiamato, anche se non appartiene un po’ alla storia e alla cultura nostra, spoil system, cultura molto lontana da noi quella americana o anglosassone, che ha maturato nel passato molta esperienza su questo versante. Su questa visione abbiamo una cultura abbastanza recente, recentissima, se per un solo istante dovessimo prendere come riferimento la cosiddetta legge Frattini come primo embrione di un ragionamento nato in Italia che ha tentato, in altri termini, di avviare su un piano generale una occasione per le amministrazioni pubbliche, quindi per gli organismi politici, di avere l’opportunità di dotarsi di quella dirigenza più armoniosa a quello che è il necessario programma di governo che una maggioranza vuole applicare nell’ambito del mandato elettorale.

Per cui un dato che voglio sottolineare – ma questo non è l’elemento essenziale – è che, sul piano della conoscenza, della cultura, della storia, della tradizione legata al cambio delle burocrazie, la Calabria o, meglio ancora, l’Italia ha un approccio abbastanza recente, anzi recentissimo.

Questo non vuole giustificare nulla, vuole piuttosto mettere in guardia, così come diceva il collega Morelli – per questo siamo intervenuti con forte senso di responsabilità – sul fatto che un provvedimento di legge proposto in modo così precipitoso dalla Giunta regionale, che con grande fretta e grande determinazione nella passata seduta la maggioranza ha iscritto all’ordine del giorno di oggi, ci porta a fare quelle considerazioni che finora abbiamo fatto in Aula, cioè attenzione che, rispetto ad un percorso di questa natura, c’è il rischio che questa Regione vada ad infilarsi in un contenzioso infinito. E ho colto, per esempio, nelle parole di qualche collega di maggioranza, addirittura qualcuno delineava uno scenario catastrofico, che questa nostra Regione è impelagata in mille rivoli di contenzioso giudiziario; addirittura qualcuno affermava che sono 4 o 5 mila i provvedimenti o i casi in sospeso sul piano del confronto e dello scontro legale dell’attività promossa dalla passata Giunta regionale.

Quindi alla preoccupazione espressa da alcuni esponenti della maggioranza vorrei aggiungere – e non sono per nulla in disaccordo – che, se è vero quello che è stato affermato fino a qualche giorno fa, è pur vero che oggi abbiamo il dovere di sottolineare alla maggioranza che il rischio di questo provvedimento è, eventualmente, di aggravare ancora di più quel contenzioso cui la stessa maggioranza faceva riferimento qualche giorno fa. Per dire che cosa, amici e colleghi della maggioranza? Che un provvedimento di questa natura è troppo articolato, troppo sensibile ad alcune sfumature che non renderebbero assolutamente più funzionale questa nostra Regione, c’è il rischio non solo del pantano giudiziario e del contenzioso, ma ci sarà forse anche il rischio della funzionalità di questa nostra Regione.

Ed anche su questo versante vorremmo superare qualche vecchio schema o qualche pregiudizio. Noi non siamo affatto a difesa dell’esistente, perché molti dei dirigenti e molte delle nomine fatte negli enti appartengono politicamente allo schieramento di centro-destra in passato, che oggi è all’opposizione. Sappiamo benissimo che per alcuni percorsi c’è uno sbocco naturale, per esempio per quanto riguarda gli enti strumentali di questa Regione c’è uno sfogo che è quello legato a quello della legge regionale sulle nomine, che quest’Aula è deputata a fare. Così come, per quanto riguarda alcune altre nomine, vorrei che ci fosse da parte della stessa maggioranza una chiara, certa affermazione sul percorso e mi sembra che, da questo punto di vista, non ci sia giunta qualche assicurazione forte in questa direzione. Abbiamo avuto la forte sensazione, appunto quella di affrettare i tempi, ma soprattutto – ecco, il giudizio che mi sento di fare nella fase conclusiva del mio intervento – quella di accaparrarsi tutte le posizioni perché – così come dicevo all’inizio – c’è la necessità di trasmettere all’esterno – questo è l’efficientismo di una maggioranza – la forza di un Governo regionale, il tentativo di dare subito risposte politiche ad una coalizione, ad una maggioranza che ha vinto. E che tanta gente aspetta sul territorio di essere anche gratificata da questo punto di vista, così come ricordava il collega Fedele, quindi una forte azione che è soltanto di natura politica e che mette, forse, seriamente in discussione, piuttosto la necessità di dotare questa Regione di strumenti veramente efficaci per poter governare i processi di sviluppo, ma soprattutto i programmi di governo.

Attenzione, una burocrazia che si sostituisce con una nuova burocrazia non significa affatto, per scontato, dare impulso e prospettiva a questa Regione, che ha bisogno piuttosto di certezza di comportamenti e una maggioranza ha il dovere, più di una minoranza, di garantire certezza di comportamenti.

Per cui, attenzione, su questo atto, così come abbiamo già annunciato, voteremo contro, però vi assumerete tutta la responsabilità consequenziale ad un atto che noi riteniamo, per tutta una serie di valutazioni non solo politiche, ma anche tecniche, abbastanza incerto nella sua proposta, ma soprattutto, molto probabilmente, non facile da far digerire non solo sul piano politico, ma soprattutto sul piano amministrativo, vista tutta una serie di incertezze e di dubbi che abbiamo finora espresso.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Nucera.

Giovanni NUCERA

Questa normativa dovrebbe fare espresso riferimento all’espressione “struttura per l’elaborazione delle politiche al servizio dell’esecutivo”, facendo così riferimento ad organismi che rientrano nella categoria degli uffici di diretta collaborazione col vertice politico. Quindi già il titolo, di per sé, dovrebbe essere modificato.

Questi apparati dovrebbero essere caratterizzati dal fatto che le particolari funzioni assegnate esigono un rapporto fiduciario tra il personale che vi opera ed il vertice politico: Uffici di Gabinetto, di Segreteria e via dicendo, segreterie tecniche. Per questo motivo sono composti da soggetti, specie per quanto riguarda le posizioni che ricoprono le responsabilità degli uffici, reclutati secondo criteri discrezionali, seppure a volte contemperati da forme di pubblicizzazione della nomina e dalla valutazione di elementi di comprovata professionalità.

Per questo la normativa che regola l’accesso, il rapporto di lavoro e l’organizzazione degli uffici pubblici ne ha riconosciuto la distinzione rispetto alle tradizionali strutture amministrative.

Nella pratica, ciò è stato ampiamente precisato e sancito dalla legge 145/2002 – la cosiddetta legge Frattini, a cui si richiama il filone ispiratore della legge che stiamo discutendo – che ha visto la realizzazione di un punto di interfaccia tra politica ed amministrazione, costituita, ad esempio, per i ministeri dai capi di dipartimento, per le Regioni ed enti locali dai direttori generali.

La loro nomina avviene attraverso un ricorso al principio dello spoil system, che prevede la nomina discrezionale da parte del vertice politico e la decadenza automatica al termine del periodo previsto dalla nomina, in generale definito dalla durata del mandato dell’organo che ha effettuato la nomina.

Gli obiettivi di questa posizione riguardano, in particolare, l’esigenza di porre un limite agli sconfinamenti della politica, di assicurare il presidio dell’azione amministrativa, affinché vengano rispettati gli indirizzi politici di costruire una funzione attenta agli aspetti di valorizzazione professionale degli apparati.

Per entrare nel merito della legge Frattini e nel progetto di legge regionale sulla medesima materia, abbiamo che la legge Frattini ha cercato di concretizzare il principio fin qui esposto, in quanto – e ciò si evince dalle prime riflessioni costituzionali sullo spoil system nella parte in cui, Tar del Lazio, al centro del sistema, vi è un binomio, dipendenza funzionale e indipendenza organizzativa con la legge numero 145 del 2002 – il legislatore ha inteso impedire, per quanto possibile, che il nuovo Governo si trovi ad operare in un rapporto istituzionale non sereno con l’apparato burocratico e che nella realizzazione del suo programma politico, in conformità agli impegni presi con gli elettori, incontri difficoltà ed ostacoli frapposti all’azione contraria di funzionari infedelmente fedeli alla parte politica che a suo tempo li ha espressi.

Per cui, “infedelmente fedeli”, perché i compiti del burocrate ineriscono ad un ruolo tecnico o amministrativo e non politico. E’ infedele il funzionario che prende le parti di uno schieramento politico, tutt’altra cosa è il funzionario che esegue fedelmente con le proprie capacità tecniche gli indirizzi del governo in carica da una posizione di imparzialità e con l’obiettivo esclusivo del buon andamento.

A ben vedere, quindi, la possibilità riconosciuta al governo dalla legge 145/2002 di prevedere il ricambio degli organi di vertice dell’apparato amministrativo, non solo non imprime a quest’ultimo uno stampo politico, ma soprattutto non rompe la continuità dell’azione amministrativa, anzi la rafforza.

(Interruzione)

Tutto ciò – si badi bene – deve comunque avvenire in seguito ad una ponderata valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente governo, dalla quale deve risultare ragionevolmente il convincimento che l’azione di direzione non sia esercitata connotandosi con il rispetto dell’imparzialità del buon andamento, che comprende la legittimità e l’opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del governo in carica. La valutazione, in buona sostanza, deve concernere l’idoneità tecnica del soggetto a fornire leale e fattiva collaborazione al perseguimento degli obiettivi del potere esecutivo, il che vale a dire che esula dal discorso di ogni riflessione che richiami ed assicuri la fedeltà del funzionario.

“Con la legge 145 del 2002 si offre un ingeneroso meccanismo di difesa, volto a salvaguardare il principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa. Una reale censura nella continuità dell’azione amministrativa ci sarebbe se il dirigente non eseguisse l’indirizzo del nuovo governo e se non realizzasse, dal punto di vista tecnico-programmatico, secondo i parametri dell’imparzialità, il diritto di amministrare, indicati nell’articolo 97 della Costituzione”.

Ho voluto leggere questo passo che non è il frutto…

(Interruzione dell’onorevole Naccari Carlizzi)

Collega Naccari, calmati e vai al tuo posto, ché ti sei già innervosito!

(Interruzione dell’onorevole Naccari Carlizzi)

Ho voluto leggere questo passaggio…

(Interruzioni)

Presidente, devono stare calmi! Non sono abituati ai ritmi di lavoro del Consiglio regionale, vero, collega Tripodi?! Non sono abituati. Devono abituarsi che ci sarà l’alba e poi si continuerà ancora, salterà il pranzo del giorno dopo, poi il pomeriggio, poi la sera, poi – perché no? – la seconda alba! Allora incominceranno ad essere abituati a stare seduti in questi banchi, caro Presidente. Sono troppo nervosi i giovani, i puledri arrivati in questo Consiglio regionale sono troppo nervosi: che stiano più calmi! Avranno tempo per innervosirsi! Ancora siamo all’aperitivo, anzi neanche all’aperitivo, ancora dobbiamo incominciare il nostro lavoro! E’ vero o no, collega Morelli?! Ancora siamo qui tranquilli, ci sarà del tempo per innervosirsi! Ancora siamo qui tranquilli!

(Interruzione)

Tranquilli, sereni, ancora c’è l’alba e l’alba del giorno dopo! Mica è finita qui la partita!

(Interruzione)

Poi, con i tempi che abbiamo impresso qua, facciamo le “sveltine”!

PRESIDENTE

Onorevole Nucera, la prego!

Giovanni NUCERA

Presidente, ho voluto leggere questo passo che – come è stato già rilevato – appartiene al Tar del Lazio – non c’è bisogno che ce lo dica il collega Naccari – per far capire un principio fondamentale: lo spoil system non è il giocattolo che si dà a chi governa per fare il massacro di tutto ciò che c’era e mettere in carreggiata tutto ciò che a noi piace ci sia, perché la pubblica amministrazione non è casa nostra, è un qualcosa che appartiene alla coscienza civica di un Paese. La pubblica amministrazione non è un oggetto che tu lo prendi, lo utilizzi e poi lo butti via, ma deve garantire, secondo il principio degli articoli 97 e 98 della Costituzione, gli strumenti dell’imparzialità e del buon andamento, che viene fatta attraverso soggetti fisici, persone che sono lì poste non perché – come dice al primo comma il vostro progetto di legge – messi lì purché ne abbiano i titoli, ma che sono posti là sulla scorta di selezioni sul piano professionale, su una capacità di fatto che dimostrano rispetto a dei curricula, ad una formazione, ad una cultura, ad un modo di intendere, di capire e di interpretare il compito cui sono chiamati a svolgere.

Per cui non si può, per decreto, dalla sera alla mattina, eliminare, cancellare, annullare, mortificare non solo dal punto di vista morale, culturale e professionale, ma anche dal punto di vista economico una funzione esercitata al servizio dello Stato e, nella fattispecie, della Regione, perché non tutti gli incarichi, fra le altre cose, sono uguali.

Nel primo comma della legge in discussione avete inserito tutto in un grande calderone, come se finocchi, lattughe, cipolle e cicorie fossero la stessa cosa, purché si raggiungesse lo scopo ultimo: “Facciamo bollire questo minestrone e realizziamo l’obiettivo che vogliamo raggiungere”! Una cosa sono alcuni enti, altra cosa sono le nomine fatte in altri enti; una cosa è là dove c’è una gestione continuata e totalmente bloccata al 100 per cento dalla Regione, altra cosa è far partecipare nomine effettuate in organismi dove ci sono partecipazioni terze; altra cosa, ancora, dove in queste partecipazioni ci sono anche investimenti e capitali su cui altri soggetti si sono impegnati.

Per cui andare a mescolare tutto quanto in questa indistinta figura dello spoil system, come voi l’avete interpretato, non nel senso pieno e corretto, come è stato anche interpretato – e qui è il caso di ripeterlo – dal Tar Lazio, ci sembra un fatto eccessivo. Ma ormai a questo ci state abituando senza alcuna paura, difatti la paura maggiore che viene da tutto questo è che non c’è stato tribunale amministrativo, non c’è stata sentenza che non abbia condannato l’uso ingiustificato e indiscriminato di questa azione che è stata posta in essere, con grande danno anche dal punto di vista economico, erariale e con grande spesa da parte della Regione.

Per cui, Presidente, la proposta che mi permetto di farle è di bloccare anche questo provvedimento, di rincontrarci, rifaccia una Commissione ad hoc, ricostituiamoci, ma non secondo lo spirito con cui si è lavorato nella precedente Commissione, caro collega Pacenza, ma con uno spirito di reale disponibilità e partecipazione e si cerchi assieme, proprio per garantire l’imparzialità cui un sistema del genere ci chiama ad essere partecipi e testimoni, di dare un progetto che sia il più possibile anche scandito nei tempi, adeguato alle esigenze di una Regione che è giusto che riveda alcune posizioni non in funzione di un servilismo politico – perché a questo si vuole arrivare – ma in funzione di un’interpretazione più coerente rispetto ad un programma elettorale che voi, legittimamente, vi volete dare. Però cerchiamo di rispettare le regole vere, non come le regole del Regolamento interno, che ci farete soffrire in quest’Aula, ma sicuramente non fuori da quest’Aula, ma quelle regole che i Tar, la Corte dei conti e quanti altri vi chiameranno a dover rispettare, però con gravi danni alla Regione Calabria.

Evitate l’attuazione di questo provvedimento, date risposta compiuta ed esaustiva ad una necessità di rivisitazione di questo progetto di legge e poi, sì, che possiamo dire che veramente qualcosa di buono questa sera abbiamo fatto, altrimenti continuate a scrivere il nero sul nero, e questo è un elemento veramente sconfortante per questa Regione.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Chieffallo.

Leopoldo CHIEFFALLO

Signor Presidente, cari colleghi, non vi intratterrò molto a lungo, anche perché l’ora è tarda, poi il collega Pirillo mi ha richiamato all’ordine, vuole che si stringa il dibattito.

Io non mi attarderò a fare discorsi tecnico-giuridici sulla legge che stiamo trattando e, nel mentre in questo campo ho apprezzato molto l’intervento del collega Morelli, ritengo, però, che il problema sia squisitamente politico e fermo restando le norme di civiltà giuridica entro le quali la legge deve essere inquadrata, mi permetto, in dissenso alla minoranza della quale faccio parte, di dire che sono d’accordo sulla legge in questione.

Mi permetto di evidenziare questo mio dissenso, anche se in questo mio dissenso con il gruppo del quale faccio parte, la minoranza, devo respingere certamente alcune affermazioni che il collega Pacenza ha fatto: non si tratta di una legge che deve annullare un brutale esercizio del potere esercitato dalla Giunta precedente, ritengo proprio di no, né bisogna inoculare ombre di sospetto, perché questa legge – ritengo – nasce da un’esigenza – quella che io colgo –, cioè che la maggioranza che ha vinto le elezioni prenda la responsabilità piena del potere attraverso il quale, democraticamente, esercitare il diritto che i cittadini le ha conferito col voto ed ogni maggioranza deve muoversi rispettando le regole, ed è giusto che questo avvenga.

Peraltro, voto a favore per un altro fatto – i colleghi della minoranza lo sanno –: sono stato molto critico nel tempo sulla gestione degli enti subregionali che ho visto non essere gestiti in sintonia con quello che la legge medesima che li ha istituiti evidenziava, indirizzava, consigliava.

Così come non ho visto la burocrazia regionale, di cui siamo ricchi – la Calabria ha una burocrazia di qualità, ritengo, ma poco utilizzata e male – utilizzata in termini assolutamente consoni e confacenti.

Poi attribuisco – dico ai colleghi della minoranza – la sconfitta elettorale che è stata patita e subìta dalla minoranza, per alcuni versi, anche alla gestione disordinata di questi enti subregionali da una burocrazia – come dicevo – gestita male.

Detto questo, dico ai colleghi della maggioranza che si accingono ad approvare la legge, che sarebbe non auspicabile che, se fino a questo momento le scelte per la gestione e la realizzazione di questi enti, per la realizzazione della burocrazia regionale e dell’alta dirigenza regionale, sono state non consone e comunque certamente, per alcuni versi – l’ho detto e lo ribadisco – contrarie a quello che era l’indirizzo per cui le scelte sono avvenute, questa maggioranza ricadesse nella spartizione tetra del potere, organizzando a sua volta tutto quello che doveva essere organizzato, senza tenere conto di questi rilievi ai quali faccio riferimento.

Ecco, mi auguro che le scelte di tutto quello che andrà ad essere organizzato in questa nostra Regione, di cui c’è bisogno, le scelte per un’organizzazione migliore, cadano tenendo conto della meritocrazia, della professionalità, della oggettività, della obiettività, degli interessi generali della Calabria. Queste devono essere le scelte alla base delle quali ritengo si debba riformare tutto l’apparato organizzativo di questa Regione, di cui c’è tanto bisogno, una normalità che tutti quanti reclamiamo nella quale la meritocrazia trovi, naturalmente, grande rilievo.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Borrello.

Antonio BORRELLO

Intervengo in questa discussione generale perché, da quello che ho ascoltato, ho l’impressione che forse non si sia capito fino in fondo di che cosa stiamo parlando. Certamente, ritengo che siano più che impropri i riferimenti alla legge Frattini, anzi credo che c’entri quasi per niente la legge Frattini, nel senso che la scelta, la decisione della Giunta regionale di andare a mettere ordine – perché di questo si tratta –in una condizione divenuta quasi strutturale di una Regione, dentro la quale si è agito in maniera tale che definire nebulosa e poco trasparente, secondo me, non rende bene l’idea di che cosa ci stiamo occupando, perché se noi riteniamo o vogliamo pensare che questo provvedimento riguardi solo il cambio della dirigenza della Regione, ribadisco che, secondo me, o lo facciamo in maniera strumentale perché è difficile, forse, su altri terreni trovare riferimenti su cui impostare una riflessione o siamo fuori tiro.

Perché dico questo? Perché dalla lettura del provvedimento – sul quale poi nel merito dirò anche alcune cose che sono state oggetto di attenzione particolare, tant’è che si sono trasformate in emendamenti – mi sembra che la Giunta regionale non ha guardato, probabilmente per mancanza di tempo, ancora tutto ciò che è successo all’interno della struttura burocratica regionale, ma evidentemente si è fermata ad una prima sensazione, nascente soprattutto dal fatto che, quando leggo nell’articolato che c’è necessità di responsabilizzare i riferimenti burocratici o delegare rappresentanze dei diversi enti per sapere quali sono gli incarichi che agiscono in quelle strutture, in quegli enti, devo immaginare che all’interno della burocrazia regionale non si sia in possesso neanche dei provvedimenti che hanno determinato questi incarichi.

Allora qua c’è da preoccuparsi seriamente, perché se no non si comprende veramente mai com’è possibile, in un articolato di legge, dire di responsabilizzare chi è preposto ai vertici di un ente o di un’azienda per sapere chi è che ci lavora dentro. Ma di questo stiamo parlando! Perciò l’idea che è partorita presso la Giunta regionale non è, secondo me, ancora esaustiva del terremoto che esiste all’interno della Regione Calabria.

Guardate che parlo con consapevolezza di questioni, di fatti che sono stati oggetto, nella precedente legislatura, di tantissime interrogazioni che non hanno mai trovato risposta, di tantissimi comunicati stampa su cui le risposte, quando ci sono state, soprattutto da parte del portavoce del Presidente Chiaravalloti, erano finalizzate a discreditare chi si preoccupava, invece, di porre problemi seri e, qualche volta, anche il capo di Gabinetto, oggi collega consigliere regionale, si è divertito in questo sport.

Il sottoscritto – forse uno dei pochi, scusate la presunzione – ha posto nel 2001 il problema dell’Avvocatura regionale, allorquando ho denunciato e ho detto “state attenti ché vi state incamminando in un percorso che porterà la Regione al collasso finanziario”, perché un dirigente generale o pseudo-tale dell’Avvocatura si permetteva il lusso di andare contro lo Statuto e nominare e costituirsi in giudizio senza la preventiva delibera di Giunta. Queste cose le abbiamo dette, le abbiamo discusse in Aula, abbiamo avuto anche le audizioni in Commissione del dirigente dell’Avvocatura. E il Presidente Chiaravalloti ricordate cosa ha risposto al sottoscritto qua dentro? Che i ragionamenti che assumevamo erano sciocchezze!

Adesso i provvedimenti di Cassazione, di Corte d’Appello, di tribunali si stanno ripetendo a iosa, laddove viene detto che è inammissibile la costituzione di “giusta ragione” per questi motivi, che è assunta in contrasto con le norme dello Statuto.

E cosa pensate? Che questi fatti non creeranno certamente grandi e gravissimi problemi alla Regione, che già è oberata – non c’è il collega Dima – da 5 mila ricorsi?! E questo dieci mesi fa, oggi non sono in grado di dire quanti sono. E se tutti questi ricorsi dovessero, caso mai, percorrere e avere le stesse sentenze che hanno avuto queste altre, capite bene cosa significherà per una Regione dover pagare tutti i ricorsi pendenti per difetto di costituzione.

Questa è indolenza della Giunta regionale, del Presidente Chiaravalloti, del dirigente generale dell’Avvocatura, è indolenza politica, culturale ed istituzionale, perché non si è voluto frenare un meccanismo che porterà – ve lo assicuro e vedrete se non sarà così – la Regione ad un grande disastro finanziario ed economico.

Ma il guaio sapete qual è? Che, purtroppo, neanche quello che c’è scritto in questo provvedimento, una sorta di sanatoria indifferenziata rispetto ai vecchi processi di costituzione, secondo me è possibile farlo, perché non possiamo deliberare oggi per allora, la Giunta regionale; può valere da oggi in poi perché lo Statuto nuovo, “per fortuna”, rispetto a questo marasma che è stato creato, non vincola la Regione a costituirsi previa delibera di Giunta.

Allora, per il futuro, certamente vale la “delega” all’Avvocatura, ma per il pregresso non può valere. Io non so come andrà a finire questa cosa, ma vedete che è una storia seria su cui nessuno mai della vecchia maggioranza ha voluto soffermarsi per un attimo, non voglio dire altro.

Il guaio più serio è che a capo dell’avvocatura ci fosse un ex magistrato, che a capo della Giunta regionale ci fosse ancora un ex magistrato.

E poi veniamo qua in Aula a parlare di Corte costituzionale, di provvedimenti… Questa è una questione politica. Le maggioranze, gli esecutivi che si sono resi autori di questi misfatti sul piano politico devono essere condannati fortemente e per fortuna gli elettori calabresi questo lo hanno già fatto.

Però dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, caro collega Morelli.

Io in 30 anni di regionalismo, e sono qui da quasi 12, non ho mai sentito dire o leggere che un capo di Gabinetto emana decreti di incarico. Questo è un fatto inaudito, eclatante di cui solo il capo di Gabinetto sotto l’egida Chiaravalloti si è potuto rendere titolare e protagonista. Questo c’è scritto nel provvedimento, nella relazione che questo è successo e nessuna smentita è stata mai fatta.

(Interruzione)

Come dice? Collega, basta che lei si legga la relazione perché è scritto là. Questo non lo deve chiedere a me perché non sono in grado di fornirle questi dati, non sono in grado di valutare, devo ritenere che quello che qui è scritto è vero, collega, evidentemente la prova contraria spetta a lei e non a me.

Perché se la Giunta regionale si fosse preoccupata ma sicuramente lo farà perché ci sono tutti gli elementi per farlo, di andare a verificare, per esempio, e parliamo anche dell’ultima questione che riguarda l’indagine presso il commissariato rifiuti, andare a guardare il perché e come mai gli appalti e le trattative, le licitazioni private che venivano fatte se avevano un excursus a monte di appalto, venivano firmati i provvedimenti dal sub-commissario quando c’era l’affidamento diretto firmava qualcun altro, il commissario…

Speriamo pure di andare a capire perché questo avveniva, probabilmente è un fatto tecnico-burocratico non lo so però questo è un dato che emerge.

E come è possibile non andare a metterci mano da subito, amici e colleghi della Giunta regionale, Vicepresidente Adamo, su un fatto che io ho denunciato 10 giorni fa. Una società costituita il 27 dicembre 2004, registrata alla Camera di commercio di Vibo Valentia il 3 febbraio del 2005, il 3 marzo del 2005 assume una convenzione con la Regione per la salvaguardia sanitaria di 5.200 dipendenti per 5 anni, con una sede fantasma a Nicotera.

(Interruzione)

Di che cosa stiamo parlando, cari colleghi della maggioranza, ex assessori della Giunta Chiaravalloti?

Ma voi davvero ritenete che tutto ciò che è successo in 5 anni possa limitarsi a quello che c’è scritto… questo è ben poco e ve lo assicuro io. Metteteci le mani seriamente in quello che è successo in questi 5 anni. Noi abbiamo denunciato per cinque anni ancora fatti e misfatti della Giunta regionale.

Allora cerchiamo di essere più seri, per favore e anche gli interventi che facciamo in Aula che abbiano un minimo di filo conduttore logico. Non meniamo il can per l’aia perché dobbiamo per forza attribuire alla nuova maggioranza la necessità di dotarsi di dirigenti amici.

Ebbene, anche se fosse questo, il problema non è questo. Perché a differenza vostra, mentre voi vi preoccupavate solo di nominare dirigenti amici, la nuova maggioranza di centro-sinistra auspico che non solo metta un punto fermo sulla discontinuità di coloro i quali dovranno andare a dirigere i dipartimenti della Regione Calabria, ma soprattutto dovranno far coincidere anche l’amicizia politica se volete, con la qualità delle professionalità.

E questo è un argomento che deve contraddistinguere questa maggioranza di centro-sinistra se vogliamo veramente dare l’idea che noi le cose non solo le predichiamo ma anche poi alla fine le pratichiamo.

Vado, cari colleghi, per un momento al merito del provvedimento e scusate se forse l’ho fatta anche lunga.

Dove mi soffermo oltre tutto? Sull’avvocatura ho detto che secondo me questo secondo comma, questo comma 10 dell’articolo 1 penso proprio che non risolva i problemi, così come potrebbe non risolvere il problema la semplice consultazione che è prevista dal comma 9 dell’Avvocatura con il dipartimento competente nella particolare materia oggetto di ricorso e di costituzione in giudizio.

Lì ci vuole la proposta di colui il quale, di quel dipartimento che conosce per bene tutta la problematica oggetto di causa e quindi proporre all’Avvocatura la costituzione in giudizio.

Ma io mi voglio soffermare per un attimo sul comma 8 e chiudo veramente, Presidente, e le chiedo scusa.

Sul comma 8 c’è una valutazione secondo me un poco più approfondita di quella che è stata fatta in sede di proposta legislativa.

Qui vengono prese in considerazione la magistratura, la docenza universitaria e l’Avvocatura dello Stato.

Assumendo in relazione il fatto che questi tre riferimenti non hanno nel proprio ordinamento interno la qualifica dirigenziale.

Questo è vero, ma è altrettanto vero che all’interno di due di questi tre riferimenti – perché io l’Avvocatura l’escludo in materia categorica e poi vi dico pure perché –, la magistratura e la docenza universitaria, certamente ci sono le funzioni dirigenziali.

Come potete pensare e paragonare che un magistrato che fa parte di un collegio giudicante possa avere o esercitare le stesse funzioni dirigenziali rispetto ad un Presidente di sezione, un Presidente di tribunale o un procuratore capo? Certamente c’è una differenza enorme.

Cioè, lì nei tre esempi che ho fatto io certamente si realizza una funzione dirigenziale perché attorno al Presidente di sezione c’è una burocrazia, una organizzazione del lavoro, un’attività comunque che riferisce direttamente con una struttura.

Il magistrato che fa parte del collegio giudicante, bravissimo per quanto sia tenendo conto che sappiamo bene che nella carriera di magistratura si arriva anche a magistrato di corte d’Appello o di cassazione per gli anni di servizio e non certamente per le attività che vengono svolte.

La stessa cosa vale per la docenza universitaria che comunque prevede 200 ordinari, 200 a contratto. Ma come è che non ci possa o non ci debba essere differenza tra un docente ordinario che si limita ad esplicitare la sua attività di insegnante all’interno dell’Università e il direttore di dipartimento o il preside di facoltà o il rettore?

Questi tre certamente svolgono funzioni dirigenziali. Non lo fa in termini molto chiari l’ordinario, il docente che si limita solamente all’insegnamento.

Poi – terzo esempio – l’Avvocatura dello Stato. Qualcuno è in grado di spiegarmi se c’è differenza, a mio giudizio non ce n’è, tra un avvocato dello Stato e un avvocato che esercita la libera professione? La differenza è forse una sola, cioè che certamente l’avvocato dello Stato viene pagato dallo Stato mentre il libero professionista viene pagato dal cliente.

Ma dov’è l’attività che può prefigurare una funzione dirigenziale nell’avvocato? Assolutamente no, ecco perché secondo me l’ipotesi dell’Avvocatura per quanto riguarda la dirigenza generale – immagino che di questo si tratta – possa essere riferita in qualche maniera anche all’avvocatura, perché qui si capisce che in mancanza di questi requisiti è chiaro che i 5 anni di anzianità, di periodo professionale sono un elemento da sottrarre alla normativa generale per poter raggiungere l’obiettivo.

Presidente, io ho concluso. Penso di aver in qualche maniera reso chiaro il concetto e le riflessioni che volevo fare, ritenendo che comunque questo secondo me deve essere solo un primo assaggio di un’attività di monitoraggio all’interno della Giunta regionale, perché quello che forse fin qui è emerso non è certamente tutto ciò che di nebuloso – mi piace questa parola – può essere riscontrato all’interno della Giunta regionale della Regione Calabria.

Un ultimo cenno, proprio perché questo provvedimento doveva, secondo me - e credo di averlo fatto con un emendamento che ho pure presentato – riguardare in qualche modo le aziende sanitarie e non perché qualcuno possa dire in maniera strumentale che guardiamo alle aziende, perché nel giro di qualche giorno e di qualche settimana dobbiamo sostituire i direttori generali, non è questo.

C’è da fare fronte ad una inadempienza legislativa che questa Regione, che la vostra maggioranza ha tenuto in piedi per diversi mesi: la Finanziaria del 2005 laddove c’è scritto che le Regioni sono tenute ad assumere iniziative finalizzate e tendenti a realizzare il monitoraggio trimestrale dell’equilibrio economico e finanziario delle aziende.

Il riscontro, l’accertamento, la certificazione di uno squilibrio economico-finanziario comporta: a) decadenza dei direttori generali; b) blocco delle assunzioni; c) blocco degli incarichi di consulenza non per fatti sanitari; d) il riequilibro della gestione economica-finanziaria.

Questi sono elementi che dovevano rappresentare per la Regione punti cardine di un’azione politica sanitaria di riguardo, di rispetto e seria.

Non lo avete fatto voi, noi lo stiamo proponendo oggi perché credo che attraverso questo strumento si può anche arrivare alla destituzione dei direttori generali perché sapete meglio di me che i bilanci in equilibrio che vengono presentati dalle aziende sono tutti assolutamente drogati perché nascondono le spese e gonfiano le entrate.

Se questo è, facciamo una verifica seria e questo significa utilizzare i professionisti attrezzati per saper leggere bene nei bilanci e tra le pieghe e le carte, in contraddittorio certamente con i revisori dei conti che presso le aziende operano ed esercitano la propria attività.

Questo volevo dire, ho concluso e vi ringrazio.

Comunicazioni - Seguito

PRESIDENTE

Prima di passare alla trattazione degli emendamenti e dell’articolato, informo l’Assemblea che ho una nota scritta dell’onorevole consigliere Alberto Sarra che oggi ha chiesto congedo per un gravissimo lutto familiare. A lui va la nostra vera, sincera solidarietà. Intanto lo comunico perché venga messo agli atti del confronto e del dibattito di questa sera.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE

Detto questo, passiamo agli emendamenti.

Il primo emendamento, protocollo 1183, è a firma dell’onorevole Sarra. Nessuno lo assume, pertanto decade.

Emendamento protocollo 1184 a firma Sarra: anche questo decade.

Emendamento protocollo 1185 a firma Sarra: decaduto.

Emendamento protocollo 1186 a firma Sarra: decaduto.

Emendamento protocollo 1187 a firma Sarra: decaduto.

Emendamento protocollo 1200 a firma Nucera che, poiché non è in Aula, decade.

Emendamento protocollo 1207 a firma Fedele: “All’articolo 1, comma 1, cassare da “decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto” e sostituire con: “possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, fatti salvi i diritti contrattuali acquisiti”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Leggendolo, quasi si illustra da sé, perché dove questa proposta legge dice “decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto”, io non so fino a che punto i rapporti di natura patrimoniale si possano risolvere di diritto solo perché lo diciamo noi qui stasera. Infatti avrei proposto “possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, fatti salvi i diritti contrattuali acquisiti”. Infatti non so – ripeto – se per legge fatta dal Consiglio regionale noi possiamo revocare, evitando che ci siano una serie di contenziosi, appunto intervenire su scadenze delle revoche, delle cariche degli organismi di amministrazione, una serie di altre cariche. Io credo che ci sarà e ci sia una diretta responsabilità di danno patrimoniale, quindi chiaramente anche di un grande danno per la Regione.

L’emendamento da me proposto va in questa direzione, in modo particolare quando ci sono dei contratti, quindi dei diritti contrattuali acquisiti, credo che bisogna tenerne conto. Lo voglio dire qui stasera, perché siccome fra qualche mese saremo qui a dire quello che stiamo dicendo stasera, mi auguro che questo non accada e quindi l’emendamento va in questa direzione, in caso la maggioranza voglia recepirlo.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1207.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo 1115 a firma dell’onorevole Gallo: “All’articolo unico, al primo comma, il periodo da “nei nove mesi precedenti” fino a “risolto di diritto” va sostituito con il seguente periodo: “nei sei mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di insediamento del Presidente della Giunta regionale.

Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza”.

La parola all’onorevole Gallo.

Dionisio GALLO

Davvero brevemente, perché ricalca sostanzialmente l’emendamento proposto dal collega Fedele, se non per l’ultimo capoverso, dove si dice che gli incarichi per i quali non si è provveduto a sostituire entro i sei mesi previsti, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Peraltro, volevo solo sottolineare che nella modifica proposta dall’emendamento resta fatta salva la possibilità da parte della Giunta, quindi degli organi competenti, di sostituire le persone interessate, ma è fatta salva anche la possibilità, eventualmente, di confermare o rinnovare.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1115.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo 1206 a firma dell’onorevole Fedele: “Articolo 1, da comma 1 a comma 10. Sostituire in tutti i comuni “nove mesi” con “sei mesi”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Anche qui questa particolare proposta di legge che è stata presentata dalla Giunta prevede la sostituzione nove mesi prima di eventuali incarichi, eccetera, che sono stati dati all’interno dell’ente Regione. Io credo che nove mesi prima di una consultazione elettorale qualunque organismo sia nella piena facoltà di poter operare, altrimenti già bisognerebbe fermarsi due-tre anni prima.

Noi proponiamo non certamente quindici giorni, ma sei mesi prima. Credo che sia un termine congruo, anzi – se devo dire la verità – anche eccessivo, ma sei mesi mi sembra un termine congruo.

Il fatto dei nove mesi, poi, può sembrare anche un qualcosa fatto ad hoc: se c’è qualcuno che volete sostituire, trovate un altro modo, fategli un contraddittorio, qualcosa, cioè non è questo il motivo e il modo, nove mesi prima. Per quanto ci riguarda, nove mesi è anche illegittimo, quindi proponiamo l’abbassamento di questo periodo non – ripeto – ad un mese o due mesi, ma a sei mesi prima, quando ancora qualunque ente è nella piena facoltà legislativa, non solo, ma anche di nomina come Giunta.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1206.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo 1116 a firma dell’onorevole Gallo…

(Interruzione)

E’ ritirato.

Emendamento protocollo 1208 a firma dell’onorevole Fedele: “All’articolo 1, comma 2, sostituire “sessanta giorni” con “sei mesi” e cassare “Gli atti compiuti in violazione… ed ai terzi interessati” in quanto è già contenuto nella legge regionale 39/95”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Essendo arrivato a buon fine quello precedente, anche questo va in quella direzione!

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1208.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo 1115 a firma dell’onorevole Sarra. Poiché nessuno lo assume, è decaduto.

Emendamento protocollo 1189 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.

Emendamento protocollo 1190 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.

Emendamento protocollo 1110 a firma del relatore: “Dopo il comma 2 dell’articolo unico è aggiunto il seguente: “2 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri sostitutivi dell’Assemblea nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale”.

La parola all’onorevole Pacenza.

Franco Mario PACENZA, relatore

Lo richiamavo già prima nella relazione, questo emendamento si pone l’obiettivo di estendere anche agli atti dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale, in omogeneità con quanto individuato per gli atti della Giunta, gli stessi procedimenti.

PRESIDENTE

Il parere del relatore, ovviamente, è favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1110.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo 1117 a firma dell’onorevole Gallo: “All’articolo unico, il terzo comma va soppresso”.

La parola all’onorevole Gallo.

Dionisio GALLO

Era un po’ quanto dicevo nel ragionamento alla discussione generale, rispetto al problema della irretroattività della legge che, come abbiamo già avuto modo di discettare prima, l’irretroattività è legata, in qualche modo, alla legge penale e non al resto. Però, per analogia, è chiaro che ci deve essere, a mio avviso, una tendenza a rendere comunque, proprio per la certezza del diritto, la legge cogente esclusivamente dal momento in cui viene emanata.

Peraltro – anche questo lo dicevo all’inizio – c’è questa sentenza del tribunale di Roma che rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 3, comma 7, della legge Frattini, che in qualche modo è riferita proprio alla retroattività anche nella “Frattini” e lo rimette alla Corte costituzionale per i seguenti motivi – leggo testualmente –: “La norma non può intervenire con effetto retroattivo su un assetto di interessi che è stato liberamente pattuito. Anche se il principio di retroattività della legge è costituzionalizzato solo con riferimento alle norme penali, è pur vero che, intervenendo retroattivamente su un assetto di interessi liberamente pattuito dalle parti, si violano altri princìpi di rango costituzionale, quali la libertà negoziale, l’autonomia privata. Non può giustificare lo scioglimento in automatico del contratto in corso il dato temporale del decorso di un termine”.

Alla luce di queste considerazioni del tribunale di Roma che rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità, si chiede la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1117.

(E’ respinto)

Emendamento protocollo 1209 a firma dell’onorevole Fedele: “All’articolo 1, il testo del comma 3 è sostituito dal presente: “Le nomine di cui al comma 1 conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della settima legislatura regionale, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso dell’ottava legislatura regionale fino alla data di insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Anche qui, se deve passare questa regola che state portando avanti, non si capisce perché debba essere valida soltanto per la passata legislatura e non per questa, quindi non vedo perché anche per questa legislatura sei mesi o nove mesi prima non si debba passare e pensare allo stesso ordinamento e alle stesse regole, altrimenti qua veramente…!

PRESIDENTE

Parere del relatore?

Franco Mario PACENZA, relatore

Io vorrei fare evidenziare all’onorevole Fedele che il testo, invece, assume il principio che lui pone, cioè non fa riferimento alla legislatura passata o a questa o a quella futura; gli atti assunti negli ultimi nove mesi antecedenti la scadenza del mandato elettorale decadono, di diritto, con l’insediamento del governo successivo, non solo per quella passata, per tutte le procedure di rinnovo dei governi che si verificheranno nel tempo, fin quando questa norma non dovesse essere abrogata. Quindi quella osservazione è recepita nel testo.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

Ennio MORRONE, assessore al personale

E’ da ritirare.

PRESIDENTE

Lo ritira?

Luigi FEDELE

Sì, Presidente, lo ritiro, non ci sono problemi.

PRESIDENTE

L’emendamento protocollo 1209 è ritirato.

Emendamenti con protocollo 1191, 1192, 1193 a firma dell’onorevole Sarra: sono decaduti.

Emendamento protocollo 1118 a firma dell’onorevole Gallo. Poiché non è presente, nessuno lo assume, decade.

Emendamento protocollo 1194 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.

Emendamento protocollo 1119 a firma dell’onorevole Gallo: è decaduto.

Emendamenti con protocollo 1195, 1196, 1197 a firma dell’onorevole Sarra: sono decaduti.

Emendamento protocollo 1120 a firma dell’onorevole Gallo: è decaduto.

Emendamento protocollo 1198 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.

Emendamento protocollo 1114 a firma dell’onorevole Fortugno

Franco Mario PACENZA, relatore

E’ ritirato.

PRESIDENTE

Ritirato.

Emendamento protocollo 1199 a firma dell’onorevole Sarra: è decaduto.

Emendamento protocollo 1203 a firma Borrello. Poiché non è presente, nessuno lo assume, decade.

Emendamento protocollo 1204 a firma dell’onorevole Borrello: “Al comma 9, quarto rigo, le parole “previa consultazione con” sono sostituite con le parole “su proposta del”.

Parere del relatore?

Franco Mario PACENZA, relatore

Questo emendamento riguarda la titolarità tra Avvocatura e Servizio ad attivare, quindi a dare l’input rispetto alle procedure di contenzioso. C’era stata una prima discussione anche alla presenza del rappresentante della Giunta e si valutava il testo originario scarsamente stringente, perché si usa la dizione “previa consultazione”.

L’interrogativo che si pone è se questo tipo di indicazione risolve il rischio di non avere un riferimento specifico e certo rispetto a chi deve avviare l’iniziativa rispetto alla procedura di contenzioso, che può essere attivo e passivo, quindi si trattava soltanto di valutare dal punto di vista squisitamente tecnico – per cui non c’è un problema di contenzioso politico – come rendere più stringente la dizione del testo originario che è testualmente “previa consultazione”.

(Interruzione)

Quindi si propone?

Ennio MORRONE, assessore al personale

Si propone “di intesa”.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Borrello.

Antonio BORRELLO

Presidente, credo che non possa essere un fatto lessicale; ci sono sentenze della Cassazione, della Corte d’Appello, di tantissimi tribunali che hanno ritenuto inammissibili i ricorsi della Regione, non solo perché proposti in assenza di delibere della Giunta regionale, ma perché proposti dal dirigente dell’Avvocatura che non è titolato, se non a seguito di una proposta che nasca dal direttore di dipartimento dove è l’oggetto di causa. Ma l’avevo detto in discussione questa cosa, cioè non è che qua si tratta di inventare chissà che, ma di tentare di avere una costituzione in giudizio da parte della Regione che sia compatibile con quello che è l’oggetto della causa, perché non si può indifferentemente costituirsi su tutto lo scibile a torto o a ragione, comunque, perché in ogni caso il passaggio deve finire burocraticamente nella costituzione; ci devono essere motivi fondati per giustificare la costituzione o il ricorso in appello.

Luigi FEDELE

Chi li stabilisce, onorevole Borrello?

Antonio BORRELLO

Li fa il direttore di dipartimento del settore che è oggetto di causa, l’ho detto prima. Questo è tutto.

PRESIDENTE

Il parere del relatore l’ha già detto, ma non l’ho capito, perché dobbiamo vedere se votiamo subito oppure momentaneamente lo sospendiamo; io non sono in grado…

Franco Mario PACENZA, relatore

Sì, lo sospendiamo momentaneamente per trovare una dizione tecnica che sia confacente all’obiettivo, perché sull’obiettivo non c’è discussione. La preoccupazione è come lo si rende nel riferimento legislativo più esplicito e più stringente possibile.

PRESIDENTE

Questo emendamento lo discutiamo alla fine di quelli che riguardano il corpo della legge.

Emendamento protocollo 1210 a firma dell’onorevole Fedele: “Cassare gli articoli 9 e 10”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

In parte un po’ si collega a quello di prima, perché dove la proposta di legge dice “il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive”, a mio modesto parere, comunque da medico, non da giurista, non credo che l’opportunità della costituzione in giudizio possa essere demandata, secondo me non è possibile. Se per voi è possibile, va bene come l’avete fatto, non è un fatto politico, lasciatelo così; secondo me l’opportunità della costituzione in giudizio non potrebbe, anzi non può essere demandata.

PRESIDENTE

Qualora venisse soppresso, la discussione sarebbe pure sull’altra, di fatto, non sospesa. Quindi qual è il parere del relatore?

Franco Mario PACENZA, relatore

Che l’abbiniamo all’emendamento sospeso in precedenza.

PRESIDENTE

Cioè sospendiamo pure questo? Parere della Giunta? D’accordo.

Emendamento protocollo 1205 a firma dell’onorevole Borrello: “Il comma 10 è abrogato”.

Questo pure lo sospendiamo?

(Interruzione)

Sì, infatti.

Emendamento protocollo 1211 a firma dell’onorevole Fedele: “Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma: “11. I consiglieri e gli assessori regionali non possono essere titolari di più di una struttura speciale”.

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

C’è poco da illustrare perché credo sia molto chiaro: “I consiglieri e gli assessori regionali – abbiamo messo gli assessori perché ci sono assessori esterni – “non possono essere titolari di più di una struttura speciale”. Siccome questa sera, in precedenza, su altro argomento si è stati fermamente decisi sullo stringere, sul ridurre, su questa linea, mi trovo perfettamente d’accordo anche su questa linea, quindi propongo questo emendamento.

PRESIDENTE

Prima di dare la parola al relatore, abbiamo un emendamento identico, formulato in maniera differente che è il 1111 dell’onorevole Pacenza. Siccome quello lo si pone come articolo aggiuntivo, questo lo spostiamo lì e poi li discutiamo tutti e due.

(Interruzione)

Le dico qual è il punto: la materia è questa, ma ponendo una questione che va al di là del progetto di legge, lo pone come emendamento aggiuntivo, quindi non dentro il progetto, ma come una sorta di vagone di un treno omnibus. Se lei è d’accordo e il relatore è d’accordo, propongo questo momentaneamente di sospenderlo e di aggiungerlo allo stesso e poi unifichiamo i due emendamenti, se siamo tutti d’accordo.

Poi c’è questo emendamento aggiuntivo, protocollo 1113, a firma dell’onorevole Borrello, che invece è dentro il dispositivo e riguarda le aziende finanziarie:

“Comma 11.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il dipartimento dell'assessorato alla sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico‑finanziario delle medesime aziende”.

“Comma 12

‑ In sede di prima applicazione, la verifica viene attivata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.

“Comma 13

‑ La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico­finanziario comporta:

a) la decadenza dei direttori generali;

b) il blocco delle assunzioni;

c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;

d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni”.

La parola all’onorevole Borrello.

Antonio BORRELLO

L’avevo anticipato in discussione generale, si tratta di questo: la legge Finanziaria 2004, al comma 173 e seguenti, impone alle Regioni in materia sanitaria di verificare ogni tre mesi l’equilibrio economico-finanziario delle aziende. Questa imposizione – chiamiamola così – viene attribuita alle Regioni, perché poi ci sono anche delle sanzioni nel caso in cui non dovesse essere attivata, ecco, ho colto l’occasione di questo provvedimento legislativo per recuperare una carenza che si registrava ormai da un bel po’, tenendo anche conto del fatto che il primo trimestre 2005, addirittura, è pure trascorso da un po’.

Con questo emendamento si tenta di recuperare un ritardo, ma allo stesso tempo si tenta di fare un poco di chiarezza nei bilanci di queste aziende – l’ho detto prima – che sono assolutamente drogati per la maggior parte, cioè contengono marchingegni tecnico-legislativi e ragionieristici per tenere in equilibrio un bilancio che non ha, invece, alcun requisito per l’equilibrio. Quindi questo deve essere accertato, perché una cosa è dirla sul piano politico, altra cosa è fare una verifica.

Io auspico che, nel caso in cui dovesse essere accolto questo emendamento, la verifica sia fatta da professionalità all’altezza del compito, che facciano seriamente il proprio dovere, in contraddittorio con gli organi di controllo delle aziende, perché poi la certificazione della non coerenza comporta una serie di iniziative, attività e di sanzioni che sono descritte nel comma 13 proposto.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l’onorevole Fedele. Ne ha facoltà.

Luigi FEDELE

Intervengo su questo emendamento per dire che sono perfettamente d’accordo con l’onorevole Borrello su quello che ha detto e su quello che c’è scritto. L’unica cosa è che vorrei capire se anche l’assessore alla sanità è d’accordo, il Presidente della Giunta, ma in ogni caso, onorevole Borrello, non vorrei – come lei stesso dice e in altre occasioni lo ha detto – che rimanesse carta straccia, perché se viene approvato, poi vorrei che veramente – e qui mi rivolgo all’assessore alla sanità, al Presidente della Giunta e anche a lei – si mettesse in pratica quello che c’è scritto, perché se lo dobbiamo approvare tanto per dire che abbiamo fatto una cosa, non credo sia questo il suo intento perché la conosco bene, tra l’altro non è la prima volta che sostiene queste cose, per cui sono convinto della bontà della sua iniziativa in maniera seria, non sto per niente scherzando, però indubbiamente poi, se viene approvato, vorrei che veramente venisse messo in pratica ed attuato. Su questo, visto che è anche il nostro ruolo, vigileremo con molta attenzione.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1113.

(E’ approvato)

Siccome gli emendamenti da questo momento in poi sono di articoli aggiuntivi all’articolato, ahimè, debbo tornare ai punti sospesi, cioè intanto al 1204 che poco fa dicevamo. Ora è il momento della valutazione. Aiutatemi, come procediamo?

(Interruzioni)

Vengono momentaneamente relatore, Giunta e presentatore dell’emendamento al banco della Presidenza?

(Interruzioni)

L’emendamento protocollo 1204 è ritirato. Poi c’era il 1210 dell’onorevole Fedele: “Cassare gli articoli 9 e 10”. Lo ritira?

Luigi FEDELE

Sì, lo ritira.

PRESIDENTE

Anche l’emendamento protocollo 1210 è ritirato.

Poi c’è l’emendamento protocollo 1205 dell’onorevole Borrello: “Il comma 10 è abrogato”.

(Interruzione)

Ritirato.

A questo punto, votiamo il progetto di legge, l’articolo 1 nel complesso così come emendato.

(E’ approvato)

Ora ci sono gli articoli aggiuntivi.

Emendamento protocollo 1112 a firma dell’onorevole Pacenza: “Articolo aggiuntivo.

“1. In attesa dell’armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale”.

Parere del relatore?

Franco Mario PACENZA, relatore

Questo emendamento si pone l’obiettivo di armonizzare la legislazione che, eventualmente, dovesse confliggere con il nuovo Regolamento e quindi si dichiarano abrogate le norme che dovessero andare in contrasto con il nuovo Regolamento.

PRESIDENTE

Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l’emendamento protocollo 1112.

(E’ approvato)

Emendamento protocollo 1111 a firma dell’onorevole Pacenza: “Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente: “All’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Nel caso in cui il consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata”, che include il 1211 dell’onorevole Fedele.

La parola all’onorevole Pacenza.

Franco Mario PACENZA, relatore

Mi rendo conto che, dal punto di vista sostanziale, questo tipo di emendamento è sicuramente in contrasto con il resto della legge, però avendo fatto un ragionamento anche durante l’approvazione del Regolamento ed avendo assunto, in queste settimane, uno sforzo e un orizzonte molto chiaro rispetto all’utilizzazione di strutture speciali e quant’altro, l’emendamento si pone l’obiettivo di evitare eventuali doppioni rispetto alla funzione di consiglieri che dovessero avere più incarichi e che, invece, sono chiamati, in questo caso, a potersi avvalere di una sola struttura rispetto a quelle che, eventualmente, dovessero essere in condizioni di avere più funzioni contestualmente.

Lo proponiamo in questo disegno di legge per evitare che, da qui a qualche settimana, si vada all’assestamento complessivo del Consiglio e si possano creare, magari, forme di confusione. Condivido l’osservazione, che si faceva anche durante la giornata, che può essere un fatto improprio, ma lo si fa solo ed unicamente per questa natura, per evitare che da qui a qualche settimana ci possiamo trovare di fronte ad un percorso irto anche di contraddizioni.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

Ennio MORRONE, assessore al personale

Io ritengo altamente qualificante questo emendamento. Mi fa piacere che il già Presidente Fedele sia sulla stessa posizione, atteso che, nella passata legislatura, tante strutture erano doppie, cioè i consiglieri regionali avevano più di una struttura.

Luigi FEDELE

Proprio per questo!

Ennio MORRONE, assessore al personale

Vedo che anche lei è su una posizione uguale alla nostra, atteso che nella precedente legislatura non era così. Comunque – ripeto – è altamente qualificante, il parere è favorevole.

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Tripodi Michelangelo.

Michelangelo TRIPODI, assessore all’urbanistica

Intervengo per dichiarazione di voto, perché vorrei associarmi a quanto ha detto poc’anzi l’onorevole Morrone, quindi non ho molto da aggiungere.

Personalmente, sono molto lieto e ringrazio l’onorevole Fedele che, stasera, ha voluto dare questa testimonianza positiva; mi sento gratificato, perché nella precedente legislatura per ben tre volte ho proposto in Aula un progetto di legge o emendamenti in più occasioni e il Presidente Fedele, allora, votò sempre contro questo stesso emendamento che lui stasera ci propone. Allora lo faceva per mantenere in piedi la sua maggioranza rabberciata, dove proliferavano i doppi incarichi e le doppie strutture. Prendiamo atto che non è più Presidente del Consiglio regionale, non ha più necessità di difendere una traballante maggioranza e si è accorto che quella norma che allora vigeva era assolutamente immorale, quindi eticamente da respingere.

Quind,i sono molto contento che l’onorevole Pacenza si sia fatto portatore di questa proposta e che l’onorevole Fedele sia stato folgorato sulla via di Damasco e si voglia anche lui incamminare su una strada di eticità e di moralità!

PRESIDENTE

La parola all’onorevole Fedele.

Luigi FEDELE

Le chiedo scusa, ma dopo l’intervento del collega Tripodi devo intervenire.

Non credo di aver avuto nessuna folgorazione, onorevole Tripodi, perché tra l’altro nella passata legislatura, da Presidente del Consiglio, mi sono trovato davanti a fatti compiuti, perché ho iniziato a fare il Presidente l’anno dopo dell’inizio della legislatura e, quando più volte, riferendomi anche ai monogruppi, ho cercato assieme ad altri colleghi di ridurli, il primo, più fiero e strenuo oppositore è stato lei.

Quindi su questa materia non accetto, da parte sua in modo particolare, nessuna battuta, perché lei è quello che proprio…

(Interruzione dell’assessore Tripodi M.)

Presidente, mi consente di parlare oppure devo fermarmi?

(Interruzione dell’assessore Tripodi M.)

Io non ho fretta, Presidente, posso aspettare!

Le stavo dicendo che, da questo punto di vista, lezioni di moralità su questi argomenti da lei – mi dispiace – non ne accetto.

Mi fa piacere che l’onorevole Pacenza, anche a mia insaputa – tra l’altro è un po’ diverso anche il testo – abbia presentato questo emendamento che mi trova sicuramente d’accordo, quindi su questo emendamento voterò a favore. Per cui nessuna folgorazione, siamo ad inizio legislatura, come fino a qualche ora fa anche voi avete detto su altri argomenti, quindi partiamo con una legislatura negativamente per alcuni aspetti, su piccole cose che poi non sono piccole come queste, forse partiamo in maniera positiva. Quindi, da questo punto di vista, iniziamo bene e su questo tema e su questo confronto lei avrà sempre da parte mia la massima disponibilità.

PRESIDENTE

Pongo in votazione i due emendamenti con protocollo 1111 e 1211, come unificati.

(Sono approvati)

Emendamento protocollo 1102 a firma dell’onorevole Pacenza: “All’articolo 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è aggiunto il comma 1 bis: “Per le attività di cui al comma 1 è obbligo garantire almeno l’1 per cento delle somme non vincolate del bilancio annuale”.

La parola all’onorevole Pacenza.

Franco Mario PACENZA, relatore

Presidente, su questo emendamento ci sono state una serie di interlocuzioni nella giornata di ieri e stamattina anche con i dirigenti del bilancio.

Di fatto, che cosa si pone – e poi, alla fine, proporrò il ritiro –? Col nuovo Statuto c’è l’obbligo di garantire la relazione tecnico-finanziaria a qualsiasi disegno di legge e anche la stessa copertura finanziaria. A questo fine – sappiamo tutti – c’è la funzione del fondo globale, che serve proprio tra i fondi speciali della legge sulla contabilità a garantire la copertura finanziaria per la legislazione che va in itinere, per quella che è stata anche l’assicurazione dell’assessore al bilancio rispetto alla tenuta del fondo globale dentro l’articolazione del bilancio come strumento obbligatorio, perché la legge 8, l’articolo 21 nello specifico individua i fondi obbligatori. Ci sarebbe soltanto questa difficoltà poi della capacità del fondo, ma questo dipende dalle scelte politiche che faranno la Giunta prima e il Consiglio regionale poi.

Per queste assicurazioni che sono intervenute, propongo il ritiro dell’emendamento.

PRESIDENTE

L’emendamento protocollo 1102 è ritirato, fermo restando che, fino a quando non c’è il fondo, progetti di legge che non hanno copertura finanziaria non saranno annunciati.

Detto questo, c’è un’ultima cosa per rendere la legge operante, c’è una norma transitoria: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale”.

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione la norma transitoria.

(E’ approvata)

Ora poniamo in votazione il progetto di legge nel suo complesso, ma prima do la parola all’onorevole assessore al bilancio.

Nicola ADAMO, assessore al bilancio

Io penso che la questione che si è posta prima – fermo restando il fatto che l’emendamento è stato ritirato e quindi la mia non è una dichiarazione attinente all’esame del provvedimento in oggetto – induca a porre in Aula una questione che sia di chiarimento.

Nella legislazione regionale, sin da quando è nata la Regione, non è stato mai previsto che si potesse approvare una legge senza copertura finanziaria, quindi non ci potrà essere nessuna norma innovativa, da questo punto di vista. E’ stata trasgredita questa norma quando l’Assemblea legislativa ha approvato leggi di spesa senza copertura finanziaria. Il problema si pone in quel caso e non in questo.

L’ammissibilità della proposta di legge, di qualsiasi proposta di legge, è data dal fatto che nella norma finanziaria che la proposta di legge prevede venga espressamente indicato o il fondo globale o il capitolo di riferimento. Va da sé che nell’istruzione del procedimento di approvazione della legge, sia in sede di Commissione permanente che in Aula, la legge diventa votabile nel momento in cui c’è la garanzia della copertura finanziaria.

Come si ottiene la copertura finanziaria? Si ottiene in sede di valutazione per quanto riguarda la Commissione competente ad hoc che dà il parere finanziario sulla legge, magari anche ricorrendo ad una norma ad hoc che, in quel momento, può essere interpretata come norma di variazione sul bilancio, cioè se nel fondo globale, in quel momento, non c’è neanche un euro, la sovranità dell’Assemblea legislativa può decidere di fare uno spostamento che consenta il finanziamento della legge.

Allora, qual è il punto? Che non ci sono proposte di legge inammissibili, tranne quelle proposte che non indicano espressamente il riferimento alla norma finanziaria. Ci deve essere, altresì – invece è vero il contrario – ovviamente il riconoscimento della norma per quanto riguarda l’approvazione della legge che, nel momento in cui viene varata, non può non contenere la norma finanziaria. Ma ciò non dipende dalla previsione che si fa per quanto riguarda la definizione del fondo globale; questa è materia di competenza della legge Finanziaria, è competenza del bilancio che – mi pare – sia il documento solenne, fondamentale dell’attività dell’amministrazione e dell’attività legislativa, è questione di competenza specifica e precipua al momento dell’approvazione di ogni legge.

Per cui, per quanto mi riguarda, ritengo che non ci potrà essere nessun dubbio interpretativo sul fatto che le leggi debbono avere le coperture finanziarie, che tutte le proposte di legge sono ammissibili se indicano espressamente capitoli di riferimento anche con fondo zero o il fondo globale e che questo Consiglio non potrà approvare nessuna legge, se non è espressamente indicata la copertura finanziaria.

PRESIDENTE

Onorevole Vicepresidente della Giunta, credo che io e lei conveniamo, non solo formalmente, che faremo in modo che da quest’Aula verranno ai calabresi non leggi manifesto, ma leggi che sostanzieranno ed onoreranno quanto i consiglieri andranno a fare.

Detto questo, mi pare che ci fosse una richiesta di dichiarazione di voto da parte dell’onorevole Fedele, che ha facoltà di intervenire.

Luigi FEDELE

Intervengo per ribadire, in pochissimi secondi, quello che ho detto all’inizio durante la relazione iniziale, cioè voto contro questa legge perché, per quanto mi riguarda, per i motivi che ho detto prima, presenta molti vizi di legittimità, secondo me anche di incostituzionalità – l’ho detto prima, lo ripeto adesso, quindi vorrei che rimanesse a verbale, perché alcune iniziative che dovrebbero essere prese con questa legge cozzano anche in modo palese col diritto, con le leggi nazionali e non solo. Per questo voto contro.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il progetto di legge numero 1/8^ nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Convocazione della prossima seduta

PRESIDENTE

La seduta è tolta, il Consiglio è convocato a domicilio.

La seduta termina alle 0,10


Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo i consiglieri Donnici e Sarra.

(Sono concessi)

Annunzio di progetto di legge e sua assegnazione a Commissione

E’ stato presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge di iniziativa della consigliera Frascà:

“Iniziative per promuovere la costituzione di una città metropolitana dello Stretto” (P.L. n. 3/8^)

E’ assegnata alla Commissione autoriforma.

(Così resta stabilito)

Annunzio di progetto di legge statutario e sua assegnazione a Commissione

E’ stato presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge statutario di iniziativa del consigliere Feraudo:

“Modifica dell’art. 27, 2° comma della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: “Statuto della Regione Calabria” (P.L.S. n. 2/8^)

E’ assegnato alla Commissione autoriforma.

(Così resta stabilito)

Mozione

Il Consiglio regionale della Calabria,

vista l’importanza di una politica europea di coesione rivolta ad incrementare gli aiuti alle Regioni meridionali d’Italia in considerazione delle prospettive finanziarie 2007-2013 alla luce della legge finanziaria della Commissione Ue;

condividendo l’allarme che arriva da alcuni europarlamentari italiani i quali rilevano come il pacchetto finanziario a disposizione per la politica comunitaria diminuirebbe rispetto alle previsioni contenute nella proposta della Commissione Prodi;

constatato che le opportunità garantite dai fondi europei alla Regione Calabria non devono farci dimenticare che è sempre necessario impegnarsi per mantenere un adeguato livello di spesa assicurando l’efficacia degli interventi diretti allo sviluppo della competitività;

premesso che la riduzione delle risorse europee a disposizione si ripercuoterebbe negativamente, in particolare, sugli aiuti alle Regioni soprattutto alla Calabria; i fondi strutturali verrebbero notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti con la conseguenza che ne beneficerebbero quasi esclusivamente i nuovi stati membri;

chiede

al Presidente del Consiglio di organizzare un incontro tra la Commissione bilancio della Regione Calabria e gli europarlamentari Gianni Pittella (membro della Commissione speciale del Parlamento sulle prospettive finanziarie della Unione europea) e Umberto Pirilli (unico rappresentante della Calabria al Parlamento europeo) al fine di chiarire la situazione in merito, incalzando il governo a fare la sua parte per scongiurare tale sciagurata possibilità.

(1; 17.05.2005) Chiarella

Proposta di provvedimento amministrativo n. 9/8^, recante: “Regolamento interno del Consiglio regionale” (Del. n. 5)

Capo I

Disposizioni Preliminari

Articolo 1

(Esercizio delle funzioni)

1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica all’atto della proclamazione; terminano il loro mandato all’atto di proclamazione del primo dei nuovi Consiglieri.

Articolo 2

(Prima convocazione)

1. La prima seduta del Consiglio regionale, all’apertura di ogni legislatura, si tiene non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Articolo 3

(Prima seduta)

1.      La presidenza provvisoria del Consiglio, fino all’elezione del suo Presidente, è assunta dal Consigliere regionale più anziano di età tra i presenti.

2.      I due Consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Capo II

Del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 4

(Costituzione dell’Ufficio di Presidenza)

Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, come primo suo atto, con votazioni separate e a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e dei due Segretari – Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, che insieme costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

(Elezione del Presidente)

1.      Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Articolo 6

(Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari – Questori)

1.       Dopo l’elezione del Presidente si procede, con votazioni separate, all’elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari – Questori.

2.       Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 7

(Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza)

1.      Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono insediati di diritto alla conclusione delle votazioni per eleggere i Consiglieri segretari; restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Articolo 8

(Attribuzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l’ordine e l’osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.

Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.

Il Presidente, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l’esercizio dell’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili.

Articolo 9

(Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1.      I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Consiglio. Fra i due Vicepresidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 10

(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1.      I Segretari Questori, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant’altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell’ordine nell’aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.

2.      In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

Articolo 11

(Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1.                                    L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni. In particolare:

a)                                                            propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;

b)                                                            provvede all’organizzazione ed alla disciplina dell’attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;

c)                                                            provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;

d)                                                            delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;

e)                                                            delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;

f)                                                              esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.

2.                                    L’Ufficio di Presidenza, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione.

Articolo 12

(Funzionamento dell’Ufficio di Presidenza)

1.                                            L’Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2.                                            L’Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l’apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.

3.                                            I verbali delle sedute e gli atti dell’Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.

Capo III

Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti

Articolo 13

(Costituzione dei Gruppi)

1.                                         Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all’Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

2.                                         I Gruppi sono composti da almeno tre membri.

3.                                         I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.

4.                                         Ai fini di cui al comma precedente, si considerano i Gruppi parlamentari regolarmente costituiti presso il Senato della Repubblica o presso la Camera dei Deputati alla data di insediamento del nuovo Consiglio. Nella richiesta di costituzione del gruppo consiliare ai sensi comma precedente, deve essere indicato il nome del gruppo e la comunicazione di assenso all’uso del nome da parte del Presidente del gruppo parlamentare. Allo scioglimento dei Gruppi parlamentari suddetti, comunque determinato, segue l’immediato scioglimento del Gruppo consiliare omonimo e l’assegnazione dei Consiglieri al Gruppo misto, salva la facoltà di costituire un nuovo Gruppo riferendosi, con le medesime procedure, ad un nuovo Gruppo regolarmente costituito nel Parlamento nazionale.

5.                                         I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.

6.                                         Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.

Articolo 14

(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

1.                                               Ogni variazione relativa alla composizione dei singoli Gruppi deve essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere regionale cui si riferisce la variazione stessa.

2.                                               L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è chiamato a risolvere, con decisione definitiva, gli eventuali reclami circa la costituzione dei Gruppi.

3.                                               L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale, all’assegnazione ai Gruppi consiliari, nonché alle componenti del Gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4.                                               Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

Articolo 15

(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1.    La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2.    La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.

3.    Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio e il Presidente della Giunta o un suo delegato.

4.    Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 5.

Capo IV

Delle Giunte

Articolo 16

(Giunta per il Regolamento)

1.      Il Presidente nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta per il Regolamento del Consiglio.

2.      La Giunta è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

3.      La Giunta per il Regolamento del Consiglio esprime il proprio parere sulle questioni relative alla interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio.

4.      La competenza per l’esame delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento interno è attribuita alla quinta commissione permanente “Riforme e decentramento”.

Articolo 17

(Giunta delle elezioni)

1.     Il Presidente, nella prima riunione successiva alla sua elezione, comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri regionali, designati, uno da ciascun Gruppo, per costituire la Giunta delle elezioni, che è insediata entro i successivi sette giorni con l’elezione nel suo seno del Presidente.

Articolo 18

(Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1.                                    Subito dopo l’elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.

2.                                    Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.

3.                                    Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l’elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.

4.                                    La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.

5.                                    Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.

Articolo 19

(Esame delle condizioni di incompatibilità)

1.                                      Qualora sussistano, per taluni dei Consiglieri regionali, condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni chiede al Presidente del Consiglio di notificare la contestazione all’interessato, che avviene entro i successivi cinque giorni. Dalla data di notifica della contestazione decorre il termine di cui all’articolo 3, primo comma, lettera g, della legge di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

2.                                      Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l’incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone che la deliberazione venga notificata all’interessato entro tre giorni.

3.                                      Qualora il Consigliere regionale non provveda ad esercitare l’opzione richiesta entro il termine previsto dalla legge elettorale regionale, è dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere regionale a norma di legge.

4.                                      Quando, successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, la questione viene immediatamente sottoposta dal Presidente del Consiglio alla Giunta delle elezioni, la quale, nel termine di cinque giorni, ove ritenga fondata la causa medesima, attiva le procedure di cui ai precedenti commi.

Articolo 20

(Maggioranza necessaria e termini per le decisioni)

1.                                    Tutte le decisioni della Giunta sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

2.                                    Se la Giunta non provvede nel termine assegnatole, la questione è posta all’ordine del giorno del Consiglio nei quindici giorni successivi.

Articolo 21

(Assessori esterni)

1.     La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni di cui all’articolo 35, comma 4 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.

2.     Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.

3.     Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L’eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza.

Capo V

Il Consigliere regionale

Articolo 22

(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1.    I Consiglieri regionali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 23

(Diritto di iniziativa)

1.         Il Consigliere regionale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Egli, inoltre, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 24

(Diritto di informazione e di accesso)

1.    Il Consigliere regionale ha diritto di informazione e di accesso a tutti gli atti della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le norme di cui all’articolo 114.

Articolo 25

(Nomine ed incarichi)

1.        Qualora disposizioni di legge o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere regionale, questi deve essere nominato o eletto dal Consiglio stesso in seduta pubblica, con voto segreto.

Articolo 26

(Dimissioni e surroghe)

1.    Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.

2.    Il Presidente, nella prima seduta utile, pone al primo punto dell’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni sulla quale possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, il Consigliere dimissionario e un relatore per gruppo per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3.    La votazione sulla presa d’atto delle dimissioni è effettuata per appello nominale e, nel caso venga approvata, ha effetto immediato.

4.    Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni ed il Consigliere le reiteri, si provvede alla presa d’atto, senza voto, nella prima seduta successiva.

5.    Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presa d’atto, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

Capo VI

Delle Commissioni

Articolo 27

(Costituzione delle Commissioni Permanenti)

1.                                    Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.

2.                                    Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell’articolo 29.

3.                                    Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4.                                    Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5.                                    Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

Articolo 28

(Competenza delle Commissioni permanenti)

1.                 Sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

I - Affari istituzionali e affari generali

II - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive

III - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative

IV - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell’ambiente

V - Riforme e decentramento

VI - Affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero.

Articolo 29

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1.     Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da quindici Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.

2.     Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.

3.     Ogni Gruppo può, per l’esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.

4.     Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l’intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all’inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.

5.     I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

6.     Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

7.     Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Articolo 30

(Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1.      Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

2.      Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.

3.      Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.

4.      Con la seconda votazione si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

5.      Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell’intera Commissione.

6.      L’Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Articolo 31

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

 

1.      Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l’ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l’Ufficio di Presidenza.

2.      Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3.      Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all’inizio della seduta successiva.

Articolo 32

(Commissioni speciali)

1.                                      Quando il Consiglio delibera l’istituzione di una Commissione speciale per l’esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1.

2.                                      Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

Articolo 33

(Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria)

1.      E’ istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2.      Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3.      Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.

Art. 34

(Commissione speciale di vigilanza)

1.     E’ istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2.     Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3.     La Commissione speciale di vigilanza:

a)                                                              svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b)                                                              esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c)                                                              verifica l’efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.

Articolo 35

(Commissioni d’inchiesta)

1.    Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull’attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2.    Il Presidente delle Commissioni d’inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l’elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.

3.    Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell’articolo 29.

4.    In quanto compatibili, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

Articolo 36

(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1.     Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all’infuori dei componenti della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

2.     Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3.     Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.

4.     Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall’esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal Regolamento.

5.     Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6.     Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all’Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare la procedure ordinarie per l’esame del provvedimento.

Capo VII

Delle sedute del Consiglio

Articolo 37

(Convocazione)

1.      Il Consiglio è convocato dal Presidente.

2.      Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.

3.      Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e, per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.

4.      La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell’ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell’articolo 42.

5.      Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.

6.      In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche telegraficamente, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Articolo 38

(Organizzazione dei lavori)

1.    Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per deliberare il programma trimestrale dei lavori del Consiglio. La Giunta è informata dal Presidente del giorno e dell’ora della Conferenza per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.

2.    Nella formulazione del programma la Conferenza deve tenere conto:

a)                                                        delle richieste di priorità avanzate ai sensi dell’articolo 68;

b)                                                        delle proposte di legge di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali, per le quali lo Statuto fissa termini perentori;

c)                                                        delle proposte di legge per le quali un quarto dei Consiglieri ha richiesto l’esame in Assemblea con precedenza su ogni altro argomento.

3.    Il programma è approvato dalla Conferenza con il consenso dei Presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio. Il programma approvato è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione al Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni.

4.    La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l’esame e l’approvazione delle proposte di modifica al programma presentate dal Presidente di un Gruppo consiliare o su iniziativa del Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo sul programma si procede sulla base di un calendario di lavori mensile ai sensi dell’articolo 39.

Articolo 39

(Calendario mensile)

1.                                       Sulla base del programma stabilito ai sensi dell’articolo 38, ed anche in caso di mancato accordo su di esso, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi, tenendo conto di quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo 38, formula il calendario dei lavori mensile che comunica anticipatamente al Consiglio.

2.                                       In caso di dissenso sul calendario annunciato, il Consiglio decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

3.                                       La procedura di cui ai commi precedenti si applica per la proposta e l’approvazione di eventuali modifiche al calendario dei lavori.

Articolo 40

(Comunicazione dell’ordine del giorno)

1.    Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere ciascuna seduta, l’ordine del giorno della seduta successiva, tenendo conto del programma di cui all’articolo 38 e del calendario di cui all’articolo 39.

2.    Qualora il Consiglio sia stato convocato in casi di particolare necessità ed urgenza, l’ordine del giorno è comunicato ai Consiglieri regionali insieme all’avviso di convocazione.

Articolo 41

(Inversione delle pratiche all’ordine del giorno)

1.      Se un Consigliere regionale formula proposta motivata di un diverso ordine per la trattazione delle pratiche all’ordine del giorno, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, sentiti eventualmente un oratore a favore e due contrari, per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 42

(Argomenti non iscritti all’ordine del giorno)

1.     Il Consiglio non può discutere né deliberare su questioni che non sono all’ordine del giorno, salvo che sia autorizzato da una deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei Consiglieri.

Articolo 43

(Pubblicità delle sedute)

1.  Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2.  Il Consiglio può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta su domanda del Presidente della Giunta o di un decimo dei suoi componenti.

Articolo 44

(Processo verbale e resoconti delle sedute)

1.     Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2.     La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3.     Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4.     Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5.     Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto integrale.

Articolo 45

(Comunicazioni)

1.       Il Presidente, dopo l’approvazione del processo verbale, comunica al Consiglio:

a)                               le domande di congedo;

b)                               i messaggi pervenuti;

c)                               l’assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni permanenti;

d)                               le eventuali impugnazioni deliberate dalla Giunta regionale avverso le leggi e gli atti avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni, e quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle stesse;

e)                               l’avvenuto deposito delle risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;

f)                                 ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse del Consiglio o previsto da leggi regionali;

g)                               le interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, invitando il Consigliere segretario a darne lettura.

Articolo 46

(Obbligo di presenza)

1.           E’ dovere dei Consiglieri regionali partecipare ai lavori dell’Assemblea.

2.           Nessun Consigliere regionale può astenersi dal presenziare alle sedute se non abbia ottenuto congedo.

3.           Il Consigliere regionale che sia impossibilitato a partecipare alle sedute deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

4.           I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all’annuncio datone in aula. In caso di opposizione, il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

5.           L’elenco dei Consiglieri regionali in congedo è esposto nell’aula.

6.           L’obbligo di presenza dei Consiglieri regionali si estende a tutti gli organismi consiliari di cui fanno parte. Le richieste di congedo, cui si applicano le procedure di cui ai commi precedenti, sono rivolte ai Presidenti degli stessi organismi.

Articolo 47

(Facoltà di parlare)

1.      Possono parlare di fronte al Consiglio i Consiglieri regionali, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2.      I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.

3.      Il Presidente concede la parola nell’ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi. I Consiglieri assenti dall’aula al momento in cui viene loro concessa la facoltà di parlare si ritengono rinunciatari.

4.      Il Presidente concede la parola ai componenti della Giunta ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti, salvo che dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione.

5.      Su proposta del Presidente, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, che prendano la parola in una seduta speciale eminenti personalità delle istituzioni, della politica, della cultura, italiane e straniere.

Capo VIII

Dell’ordine delle sedute

Articolo 48

(Disciplina delle sedute)

1.      Se un Consigliere regionale pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente, eventualmente reiterando il richiamo per una seconda volta.

2.      Dopo il terzo richiamo formale all’ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare la esclusione del Consigliere dall’aula per tutto il resto della seduta.

3.      In casi particolarmente gravi, quando il Consigliere regionale provochi tumulti o disordini nell’aula o trascenda ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può deliberare direttamente l’esclusione dall’Aula.

4.      Se il Consigliere regionale si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari – Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5.      Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all’Ufficio di Presidenza di deliberare la censura, la quale implica il divieto di partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo da una a tre sedute.

6.      Il Consigliere richiamato all’ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola per non più di cinque minuti alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Articolo 49

(Offese)

1.     Quando nel corso di una discussione, un Consigliere regionale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare un Comitato, composto da tre Consiglieri regionali, che giudichi la fondatezza delle accuse.

2.     Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazioni.

Articolo 50

(Tumulto in aula)

1.     Qualora sorga tumulto in aula, e, nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta, o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In quest’ultimo caso, il Consiglio si intende convocato, senz’altro, per il giorno successivo non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta che è stata tolta, salvo diversa disposizione del Presidente, che deve essere comunicata prima che la seduta sia tolta.

Articolo 51

(Poteri di polizia)

1.    I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari – Questori.

2.    La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3.    Il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell’aula che all’esterno della stessa.

Articolo 52

(Ammissione del pubblico)

1.      Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nel settore dell’aula ove siedono i Consiglieri regionali.

2.      Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione dal Presidente sulla base di un apposito disciplinare deliberato dall’Ufficio di Presidenza.

3.      Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere ai lavori compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

4.      Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni tra i Consiglieri ed il pubblico.

5.      I commessi d’aula, su disposizione del Presidente, accompagnano fuori dall’aula chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel terzo comma.

6.      Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori riservati al pubblico.

Capo IX

Della discussione

Articolo 53

(Organizzazione della discussione)

1.    I Consiglieri regionali che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Se un Consigliere regionale chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente, proposto il nome ed il cognome del richiedente, non ne abbia concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente.

2.    Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l’ordine di presentazione delle richieste, salva l’opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori di Gruppi diversi o quelli favorevoli ai contrari.

3.    E’ consentito tra i Consiglieri regionali lo scambio di ordine di iscrizione, previa comunicazione al Presidente.

4.    Ciascun Consigliere regionale può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all’ordine del giorno, al Regolamento.

5.    E’ fatto obbligo al Presidente o ad altro membro della Giunta regionale di assistere sempre alle sedute del Consiglio nonché alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta dal Presidente del Consiglio regionale o dai Presidenti di Commissione al Presidente della Giunta regionale.

6.    I membri della Giunta regionale ed il Presidente della Giunta hanno diritto di parola ogni volta che lo richiedano al fine di dare delucidazioni e chiarimenti.

7.    Nell’aula del Consiglio vi sono posti riservati al Presidente della Giunta e agli Assessori.

Articolo 54

(Durata degli interventi)

1.                                    Salvo quanto stabilito in singole norme del presente Regolamento, i Consiglieri sono tenuti ad attenersi ai limiti di tempo di seguito stabiliti:

15 minuti - svolgimento di qualsiasi relazione;

10 minuti - illustrazione di mozioni e ordini del giorno, interventi nella discussione generale sui disegni di legge e sulle deliberazioni;

5 minuti - illustrazione e discussione degli emendamenti; qualsiasi replica;

3 minuti - qualsiasi intervento sulle interrogazioni e interpellanze;

tutte le dichiarazioni di voto, con esclusione di quelle diversamente regolamentate con specifiche norme.

2.                                    In casi eccezionali, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire una maggiore durata degli interventi, comunque non superiore al doppio di quelle fissate nel comma precedente.

Articolo 55

(Questioni pregiudiziali, sospensive e regolamentari)

1.    La questione pregiudiziale, vale a dire la richiesta che di un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, vale a dire la richiesta che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ogni singolo Consigliere regionale prima che la discussione sia iniziata. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

2.    Entrambe le questioni hanno carattere incidentale. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.

3.    Due soli Consiglieri regionali, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro per non oltre cinque minuti ciascuno.

4.    In caso di concorso tra più pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; in ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a separate votazioni.

5.    La questione regolamentare ha la precedenza su ogni altra. Un solo Consigliere regionale può parlare a favore e uno contro per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio, se chiamato a farlo, decide per alzata di mano.

6.    Se la questione regolamentare sorge nel corso della seduta di una Commissione questa, se la ritiene non manifestamente infondata, ne informa il Presidente del Consiglio, il quale decide in via esclusiva, sentita eventualmente la Giunta per il Regolamento.

Articolo 56

(Fatto personale)

1.     Costituisce fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ad opinioni contrarie a quelle espresse.

2.     In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale. Il Presidente decide in merito; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.

Capo X

Della forma di governo della Regione

Articolo 57

(Approvazione del programma di governo)

1.       Nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.

2.       I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.

3.       Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.

4.       Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l’approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.

5.       Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall’articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.

Articolo 58

(Mozione di sfiducia)

1.     La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. In caso di presentazione della mozione, il Presidente del Consiglio sospende i lavori in corso e fissa la discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

2.     Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti ciascuno, un relatore per gruppo anche per la dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3.     Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.     Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

Articolo 59

(Questione di fiducia)

1.     Il Presidente della Giunta può porre, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), dello Statuto, la fiducia sulle questioni di cui all’articolo 37, comma 3 dello Statuto.

2.     Subito dopo la presentazione della questione di fiducia, il Presidente convoca il Consiglio ponendo all’ordine del giorno la sua discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

3.     Alla discussione sulla questione di fiducia possono prendere la parola il Presidente della Giunta e, per non più di quindici minuti, un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

4.     Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la questione di fiducia che è votata per appello nominale e si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5.     Nel caso di esito positivo, il documento si intende approvato. Nel caso di voto negativo sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta congedando definitivamente i Consiglieri.

Articolo 60

(Dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente

e morte del Presidente della Giunta)

1.    Nel caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione formale sulla quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti. Terminata la discussione, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

2.    Il Consiglio regionale con apposita delibera accerta ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia e al termine della votazione, ove il Consiglio abbia assunto la deliberazione suddetta, il Presidente congeda definitivamente i Consiglieri.

Articolo 61

(Dimissioni dalla carica della maggioranza dei Consiglieri)

1.     In caso di dimissioni contestuali dalla carica della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente, verifica l’autenticità e il numero richiesto, convoca il Consiglio entro dieci giorni per la comunicazione formale, dopo la quale congeda definitivamente i Consiglieri.

Articolo 62

(Censura al singolo Assessore)

1.    Le proposte di censura nei confronti di un Assessore sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti, il Presidente della Giunta, l’Assessore per il quale è proposta la censura e un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

2.    Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la censura che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente del Consiglio trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta, per le determinazioni che ritiene opportuno assumere, entro i successivi tre giorni.

Capo XI

Dell’iniziativa delle leggi e dei regolamenti di competenza del Consiglio

Articolo 63

(Iniziativa legislativa e regolamentare)

1.                                             L’iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.

2.                                             L’iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di proposte redatte in articoli, illustrate da una relazione descrittiva e, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3.                                             Nel caso di proposte presentate dalla Giunta regionale deve essere allegata la relativa delibera di Giunta.

4.                                             L’iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio compete a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

5.                                             L’iniziativa dei provvedimenti amministrativi rientranti nell’autonomia contabile e funzionale dell’Assemblea compete all’Ufficio di Presidenza, sentita, ove previsto da specifiche norme regolamentari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

6.                                             Le proposte, contrassegnate con un numero progressivo, sono distribuite ai Consiglieri regionali nel più breve tempo possibile.

Articolo 64

(Ammissibilità delle proposte di legge)

1.     Il Presidente del Consiglio con l’assegnazione di cui al successivo articolo 66 dichiara l’ammissibilità della proposta di legge.

2.     Il Presidente del Consiglio con decisione motivata dichiara inammissibili le proposte di legge ai sensi del primo comma dell’art. 63, nel caso in cui siano palesemente esorbitanti da ogni profilo di competenza regionale, ovvero manchino dell’articolato o della relazione descrittiva o, nel caso in cui comportino oneri a carico del bilancio della Regione, manchino della relazione tecnico finanziaria.

3.     Avverso la decisione del Presidente, il titolare della proposta può richiedere che il Consiglio regionale si pronunci sulla sua ammissibilità. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, sentiti eventualmente due Consiglieri a favore, compreso il proponente, e due contrari per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 65

(Decadenza delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo)

1.     Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio.

Capo XII

Dell’esame nelle Commissioni permanenti

Articolo 66

(Assegnazione alle Commissioni)

1.           Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.

2.           Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un’altra Commissione, può richiedere che quest’ultima rilasci un parere alla Commissione competente.

3.           Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.

4.           Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.

5.           Le proposte di provvedimento amministrativo dell’Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell’articolo 63 sono esaminate direttamente dall’Assemblea, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta.

Articolo 67

(Termini)

1.     Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all’Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.

2.     Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.

3.     Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.

Articolo 68

(Termini per l’esame delle proposte prioritarie)

1.    La Giunta regionale e la maggioranza consiliare possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, la priorità su tre proposte al mese. Le opposizioni hanno la medesima facoltà per una proposta al mese.

2.    Le proposte sulle quali sia stata posta la priorità sono esaminate dalle Commissioni permanenti con la precedenza su ogni altra questione. Le Commissioni esprimono le loro conclusioni entro 30 giorni dalla trasmissione, decorso il quale la proposta è iscritta automaticamente all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Il Consiglio decide entro i trenta giorni successivi.

3.    Le richieste di priorità non possono riguardare la legge finanziaria, la legge di bilancio e di approvazione del rendiconto generale, nonché le leggi relative all’assetto ed alla utilizzazione del territorio.

4.    Nell’esame delle proposte di legge per le quali è richiesta la priorità, i termini per l’espressione di pareri obbligatori alle Commissioni ed al Consiglio di qualsiasi organismo sono ridotti della metà.

Articolo 69

(Abbinamenti)

1.     Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2.     L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio.

3.     Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Articolo 70

(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni)

1.      Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità al programma ed al calendario dei lavori del Consiglio adottati a norma degli articoli 38 e 39, nonché in relazione alle scadenze previste per l’espressione dei pareri alla Giunta regionale di cui all’articolo 87.

2.      Il programma ed il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono decisi dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti non compresi nel programma o nel calendario.

3.      Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti secondo i criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia al Consiglio.

Articolo 71

(Pareri di altre Commissioni)

1.    Fermo restando il potere del Presidente di cui all’articolo 66, la Commissione competente, previo assenso del Presidente del Consiglio, può chiedere il parere ad altra Commissione.

2.    La Commissione interpellata esprime il parere nel termine di quindici giorni nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Presidente del Consiglio o di otto giorni, nel caso in cui la richiesta sia formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma precedente.

3.    Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere all'esame della proposta, prescindendo dal parere.

Articolo 72

(Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese)

1.      Tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2.      Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3.      Se la Commissione competente introduce in una proposta disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il testo alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 76.

Articolo 73

(Proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali)

1.    La Commissione competente ricevute le proposte di iniziativa popolare, degli Enti locali e del Consiglio delle Autonomie locali ammette, rispettivamente, i primi tre sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali proponenti, ovvero una delegazione di tre componenti del Consiglio delle Autonomie per illustrare le proposte stesse.

Articolo 74

(Nomina del relatore)

1.    Il Presidente della Commissione svolge le funzioni di relatore salvo che, sentito l’Ufficio di Presidenza, non incarichi un Consigliere della Commissione. L'incarico di relatore, per le proposte di iniziativa consiliare, può essere affidato al proponente ancorché questi non sia membro della Commissione.

Articolo 75

(Svolgimento della discussione)

1.     In Commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l' ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nonché ogni altra richiesta procedurale non espressamente consentita dal Regolamento, che impedisca alla Commissione di riferire all’Assemblea.

2.     La discussione è introdotta dal relatore che elabora, nel caso di abbinamenti, un testo unificato che viene distribuito, ove non si sia provveduto in precedenza, all’inizio della seduta.

3.     La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi dei Consiglieri, secondo l’ordine di iscrizione. 

Articolo 76

(Esame e votazione degli articoli, degli emendamenti

e degli articoli aggiuntivi)

1.      Conclusa la discussione generale, la Commissione passa all’esame dei singoli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi.

2.      Il Presidente stabilisce il termine entro il quale possono essere depositati emendamenti ed articoli aggiuntivi che non può superare di norma i due giorni precedenti la seduta della Commissione che esamina il provvedimento.

3.      Il termine di cui al comma precedente non si applica nel caso si sia proposto un testo unificato. In tal caso gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere proposti entro il termine della chiusura della discussione generale.

4.      L’esame procede mettendo in discussione ed in votazione prima gli eventuali subemendamenti e poi gli emendamenti e successivamente i singoli articoli. Prima di ogni singola votazione viene richiesto il parere del relatore e, se è presente, del rappresentante della Giunta.

Articolo 77

(Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)

1.    Qualora un terzo dei componenti della Commissione, prima della votazione della proposta di legge nel suo complesso, chieda che venga acquisito il parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ai sensi dell’articolo 36, il Presidente della Commissione trasmette la proposta, nel testo risultante dall’approvazione degli articoli al suddetto Comitato, rinviando alla seduta successiva la votazione finale della proposta nel suo complesso.

2.    Nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l’Assemblea.

3.    Allorquando la Commissione è investita del procedimento redigente, non si procede al rinvio del voto finale e l’eventuale parere è allegato alla relazione per il Consiglio. Medesima procedura si segue nel caso di proposte dichiarate prioritarie ai sensi dell’articolo 68.

Articolo 78

(Parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1.    Nel corso dell’esame della proposta di legge, e comunque prima della votazione finale, la Commissione ha l’obbligo di prendere in esame l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali.

2.    Nel caso sussista il parere negativo del Consiglio delle Autonomie e la Commissione decide di non tenerne conto, la relazione per l’Assemblea deve dare conto del parere del Consiglio delle Autonomie e delle ragioni che l’hanno indotta a non adeguarsi.

Articolo 79

(Numero legale)

1.    Le deliberazioni delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 80

(Verifica del numero legale)

1.      Per verificare se la Commissione è in numero legale, ai fini dell’inizio dei lavori, il Presidente dispone l'appello. Se la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora. Successivamente, procede alla verifica del numero legale che si intenderà acquisito con la presenza di almeno cinque Consiglieri.

2.      La Presidenza, iniziati i lavori, non è obbligata a verificare se la Commissione sia o meno in numero legale se non quando stia per procedere ad una votazione.

Articolo 81

(Approvazione delle deliberazioni)

1.        Le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2.        Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

3.        Prima che si dia inizio alla votazione, il capogruppo o un suo delegato, per ciascun Gruppo consiliare dichiara il voto del gruppo consiliare cui appartiene. I componenti della Commissione in ogni caso possono dichiarare di votare diversamente dal voto dichiarato dal capogruppo consiliare a cui appartengono.

4.        Al termine delle dichiarazioni di voto, si procede alla votazione ed il segretario procede al computo dei voti dichiarati ai sensi del precedente comma, attribuendo a ciascuno di essi valore pari al numero dei componenti l'intero gruppo consiliare cui il voto stesso si riferisce, sottraendo il voto dell’eventuale Consigliere dissenziente.

5.        La deliberazione che forma oggetto della votazione è adottata quando i voti favorevoli così computati superano i voti contrari.

Articolo 82

(Votazioni)

1.                              Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano.

2.                              Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Articolo 83

(Relatore al Consiglio)

1.     Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, che può essere diverso dal Consigliere che ha svolto tale funzione in Commissione, per la discussione davanti all’Assemblea. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non membri della Commissione.

Articolo 84

(Procedimento redigente)

1.    Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest’ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell’articolo 30, comma 3, dello Statuto, nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l’assetto del territorio.

2.    Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l’espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.

3.    Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.

Articolo 85

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1.                     Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

2.                     La pubblicità di tutti i lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti sommari che danno conto solo degli interventi dei Consiglieri regionali e delle decisioni assunte, nonché mediante servizi telematici sul progredire dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Presidente può disporre che venga pubblicato anche il resoconto integrale.

3.                     In casi particolari, la Commissione può decidere, previa intesa con il Presidente del Consiglio, che i lavori siano seguiti anche all’esterno mediante riprese televisive a circuito chiuso.

Articolo 86

(Risoluzioni)

1.      Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire al Consiglio, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.

2.      Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

3.      Alla fine della discussione la Giunta o il Presidente del Consiglio possono chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.

Articolo 87

(Pareri alla Giunta regionale)

1.       Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

2.       Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.

3.       Nel caso la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell’esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.

4.       I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all’Assemblea nella prima seduta utile.

Articolo 88

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo)

1.        In attuazione dell’articolo 31 dello Statuto, i Presidenti della Commissioni, previa decisione delle medesime nell’ambito delle proprie competenze:

a)                                                              concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b)                                                             richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c)                                                              convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell’amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d)                                                             chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

2.        Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l’intesa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi, dell’indagine. La Commissione non può procedere all’indagine se non ha acquisito l’intesa.

3.        Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

Capo XIII

Dell’esame in Consiglio

Articolo 89

(Disciplina della discussione)

1.     La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2.     La discussione sulle linee generali dei progetti di legge consiste in interventi, nell'ordine, del relatore e, se esistente, del relatore di minoranza, del Presidente o di un membro della Giunta, e dei Consiglieri iscritti a parlare.

3.     Esauriti gli interventi dei Consiglieri, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza ed il Presidente o un membro della Giunta possono replicare.

4.     Per la discussione sui testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione del Consiglio si applicano in quanto possibile le norme relative all’esame dei progetti di legge, assumendo in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e le votazioni.

Articolo 90

(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)

1.    Nel corso della discussione generale viene esaminato l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.

2.    Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.

3.    Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.

Articolo 91

(Ordini del Giorno)

1.    Prima della discussione generale, durante o subito dopo la chiusura della stessa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge.

2.    Gli ordini dei giorno sono illustrati dai proponenti nel termine massimo di dieci minuti e sono votati, anche per parti separate, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

3.    Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servono di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati e alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

4.    Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito per tre minuti uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 92

(Discussione degli articoli)

1.                 Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.

2.                 Conclusa la discussione di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto ad intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito nel terzo comma dell'articolo 94.

3.                 Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale e sospensiva.

4.                 Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

Articolo 93

(Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti)

1.        Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea, almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.

2.        I nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti debbono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta fissata per l’esame della proposta di legge.

3.        Qualora gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, debbono essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che illustra chiaramente la copertura della maggiore spesa o della minore entrata. Ove manchi o è carente la relazione tecnico-finanziaria il Presidente dichiara inammissibile la proposta. Se i proponenti insistono, sull’ammissibilità decide l’Assemblea per alzata di mano, senza discussione.

4.        Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, articoli aggiuntivi o emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

5.        I relatori e la Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6.        Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

7.        Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti, in copia, sono messi a disposizione dei consiglieri, almeno due ore prima dell’inizio della seduta nella quale si esaminano i singoli articoli.

Articolo 94

(Votazione degli emendamenti)

1.          La votazione si svolge sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2.          Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti l'articolo nel testo originario.

3.          Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4.          Qualora un progetto di legge consista in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si dà luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del pro­getto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.

Articolo 95

(Votazione finale)

1.    La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2.    Il Presidente può rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3.    Il Presidente è tenuto a rinviare la votazione finale nel caso lo stesso Presidente del Consiglio, o il Presidente della Giunta, o il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio chiedano il parere della Consulta statutaria.

4.    Ove ricorra il caso di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, entro due giorni, invia alla Consulta la proposta di legge nel testo risultante dalla votazione dei singoli articoli.

Articolo 96

(Termini ed effetti del parere della Consulta statutaria)

1.    La Consulta statutaria esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento di competenza del Consiglio ad essa sottoposte ai sensi dell’art. 57, comma primo, dello Statuto.

2.    Il Consiglio regionale nella prima seduta utile esamina il parere della Consulta statutaria e, se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi, sulla base di una proposta del relatore, sulla quale non è consentito presentare emendamenti; possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni Gruppo.

3.    Qualora la Consulta statutaria esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intenda adeguarsi, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta con decisione motivata, ascoltati per non più di dieci minuti il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza.

4.    Se il parere della Consulta è negativo per il complesso della legge, il Consiglio, ascoltati, per non più di dieci minuti, il relatore e, se esistente, il relatore di minoranza, un rappresentante della Giunta e di ogni Gruppo, decide o di soprassedere nell’esame rinviando la pratica alla Commissione competente, ovvero di procedere all’approvazione della legge nel suo complesso con decisione motivata ed adottata a maggioranza assoluta.

Articolo 97

(Correzioni di forma)

1.    Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un Consigliere, nel termine massimo di tre minuti per ogni oratore, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che il progetto richiede e proporre le conseguenti modificazioni.

2.    Il Presidente del Consiglio può essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

Articolo 98

(Esame delle proposte di legge assegnate alla Commissione in sede redigente)

1.     Sulle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente non sono ammessi emendamenti e articoli aggiuntivi ed il Consiglio procede all’approvazione solo con la votazione finale.

2.     Il testo predisposto dalla Commissione è illustrato dal relatore e possono prendere la parola per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Possono intervenire altri Consiglieri, per non più di cinque minuti, solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare cui appartengono.

3.     Qualora, prima della votazione, la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione competente richieda che la proposta venga assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l’esame e rinvia la proposta alla Commissione competente.

4.     Alle proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente si applicano le norme di cui agli articoli 95 e 96.

Capo XIV

Delle deliberazioni del Consiglio

Articolo 99

(Numero legale)

1.     Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei Consiglieri regionali.

2.     La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per avviare e procedere nei lavori, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere.

3.     Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

4.     La verifica del numero legale ai fini della validità delle votazioni è automatica.

5.     I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

6.     Nelle votazioni sono computati ai fini del numero legale i Consiglieri che, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa.

Articolo 100

(Verifica del numero legale)

1.       Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2.       Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che viene tolta.

Articolo 101

(Approvazione delle deliberazioni)

1.     Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.     Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi dal voto.

Articolo 102

(Votazioni)

1.     Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

2.     Si vota a scrutinio segreto per conferire o revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone. Sono altresì effettuate a scrutino segreto, sempre che ne venga fatta richiesta da dieci consiglieri, le votazioni sull’istituzione delle commissioni d’inchiesta e le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento.

3.     Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.

4.     Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline di diverso colore, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

Articolo 103

(Effettuazione delle votazioni)

1.      Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione nominale da parte di almeno tre Consiglieri.

2.      Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.

3.      Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico. L'elenco dei Consiglieri votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene indicato nel resoconto della seduta.

4.      Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta

5.      Il Presidente, nei casi di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto comunica il risultato della votazione.

6.      Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Articolo 104

(Dichiarazione di voto o di astensione)

1.     I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i cinque minuti.

2.     Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato.

Articolo 105

(Maggioranza per l’approvazione)

1.     Ogni proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Articolo 106

(Elezione di membri di collegi)

1.      Salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge o da specifiche norme del presente Regolamento, ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di un numero maggiore a due membri di un collegio, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda i nomi di un numero di candidati in cifra pari a due terzi dei membri da eleggere.

2.      Se il Consiglio è invece chiamato a votare per uno o per due persone, ciascun Consigliere scrive un solo nome.

3.      Salva diversa disposizione di legge, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede, se necessario, al ballottaggio fra essi.

4.      La procedura seguita nella prima nomina dei membri si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Capo XV

Dell’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione

Articolo 107

(Sessione di bilancio)

1.    Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dichiara aperta la sessione di bilancio. Durante la sessione di bilancio nessuna Commissione può essere convocata salvo che per rilasciare i pareri e le valutazioni di cui agli articoli 112 e seguenti.

2.    Su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, in caso di particolare necessità, può disporre la convocazione di una o più Commissioni.

Articolo 108

(Assegnazione)

1.     Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

Articolo 109

(Esame e termini)

1.      Sul documento di programmazione economico-finanziaria, la Commissione competente esprime le proprie valutazioni entro trenta giorni dall’assegnazione del documento, le altre Commissioni esprimono il relativo parere entro dieci giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

2.      Per i disegni di legge relativi alla legge finanziaria e al bilancio, la competente Commissione esprime le proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione dei documenti, le altre Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni dall’assegnazione, trascorso il quale il parere si intende acquisito.

Articolo 110

(Inosservanza del termine da parte della Commissione)

1.    Se la Commissione competente non presenta la propria relazione al Consiglio nel termine prescritto dall’articolo 109, la discussione in Assemblea ha luogo sul documento programmatico e sui disegni di legge presentati dalla Giunta e corredati dei pareri eventualmente formulati dalle altre Commissioni.

Articolo 111

(Emendamenti concernenti gli stati di previsione)

1.      Gli emendamenti che si limitano a proporre variazioni compensative nell’ambito di un singolo stato di previsione sono presentati alla Commissione competente per materia e, se approvati, inclusi nel parere da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2.      Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa, tra più stati di previsione o che modificano i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina ai fini delle sue conclusioni per il Consiglio.

3.      Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla copertura della maggiore spesa o della minore entrata eventualmente prevista.

Capo XVI

Delle nomine

Articolo 112

(Nomine di competenza del Consiglio e pareri)

1.    Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera h) e nel rispetto dell'art. 54, sesto comma, dello Statuto, delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi con le modalità previste all’articolo 106, ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale.

2.    Qualora nel deliberare sulla nomina di un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti o si abbia parità di voti tra più concorrenti si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione e risulta nominato o eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3.    Nel caso di nomine della Giunta regionale, sulle quali la legge prescrive il parere del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, acquisita la designazione della Giunta e i relativi curricula, iscrive la pratica all’ordine del giorno della prima seduta utile, trasmettendo gli atti a ciascun Consigliere.

4.    Trascorsa la seduta di cui al precedente comma, ove il Consiglio non provveda, il parere si intende espresso favorevolmente.

5.    Ciascun Consigliere e ciascun cittadino può prendere visione dei curricula che sono resi disponibili presso l’ufficio dei rapporti con il cittadino.

Articolo 113

(Potere sostitutivo)

1.     Il Presidente del Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative, esercita il potere sostitutivo per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

2.     Il potere sostitutivo riguarda le nomine e designazioni scadute, terminato il periodo di prorogatio, nonché le nomine e designazioni relative a organi di nuova istituzione qualora la legge attribuisca esplicitamente tale potere al Presidente del Consiglio.

3.     Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga utile, prima di esercitare il potere sostitutivo, può sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Capo XVII

Delle procedure di informazione, di indirizzo e di controllo

Articolo 114

(Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri regionali)

1.    I Consiglieri regionali hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, copia degli atti e documenti, anche preparatori,utili all’espletamento del loro mandato. Il segreto d’ufficio può essere opposto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

2.    I consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso dell’Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, ivi compresi quelli richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

3.    E’ considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione regionale, enti e organizzazioni dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa.

4.    Gli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, adottano le misure organizzative più idonee a garantire il diritto di informazione e di accesso del Consigliere regionale, nei termini fissati dal primo comma.

5.    Tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nonché le determinazioni dei dirigenti generali, ove non pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono trasmesse in copia ai Gruppi consiliari, ove da questi espressamente richieste.

Articolo 115

(Indagini conoscitive)

1.     Le Commissioni procedono alle indagini conoscitive, di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma, gli strumenti, i limiti temporali e gli eventuali costi.

2.     Acquisita sul documento di cui al comma precedente l'intesa del Presidente del Consiglio, la Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all’articolo 31 dello Statuto e dell’articolo 88 del Regolamento, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.

3.     La Commissione riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

Articolo 116

(Commissioni consiliari di inchiesta)

1.     Le Commissioni d’inchiesta, istituite ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall’articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.

2.     La deliberazione istituiva della Commissione d’inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.

3.     Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all’unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.

4.     Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d’inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.

Articolo 117

(Consultazioni)

1.      Il Consiglio procede di regola alle audizioni tramite le proprie Commissioni, le quali decidono, in relazione alla rilevanza sociale del provvedimento in esame, soggetti e tempi per le audizioni.

2.      Le Commissioni prendono altresì in considerazione le richieste di consultazione avanzate dagli Enti locali e dalla diverse articolazioni della società civile.

3.      In casi eccezionali le audizioni sono tenute dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi all’uopo convocata, anche ad horas, dal Presidente del Consiglio. Nel caso vi siano opposizioni decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.

Articolo 118

(Petizioni)

1.    Il Presidente annunzia al Consiglio e assegna alla Commissione competente le petizioni dei cittadini e i voti dei Consigli comunali e provinciali nella prima seduta successiva alla loro ricezione.

2.    Se la petizione o il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione, altrimenti esamina petizione e voto a norma degli articoli 75 e 76.

3.    Il Consiglio, su proposte della Commissione, può prendere in considerazione la petizione o il voto, e, secondo la competenza, deliberare nel merito ovvero invitare la Giunta a provvedere.

Articolo 119

(Mozioni)

1.      Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ciascun Consigliere ha diritto di promuovere una deliberazione del Consiglio a tal fine, presentando apposita mozione.

2.      Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle mozioni ricevute entro la seduta successiva alla presentazione e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva a quella del loro annuncio, a meno che il Consiglio non deliberi di anticipare la discussione. In quest'ultimo caso il Consiglio delibera per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contrario.

3.      Le mozioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di una mozione dello stesso Consigliere.

4.      Nella discussione sulle mozioni può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non più di dieci minuti. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.

5.      Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

6.      Le mozioni sono poste per iscritto e sono presentate al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Articolo 120

(Interpellanze)

1.      Ciascun Consigliere ha diritto di interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

2.      Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli si ritenga o meno soddisfatto; in questo ultimo caso può dichiarare di trasformarla in mozione. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Articolo 121

(Interrogazioni a risposta scritta e orale)

1.      Ciascun consigliere può interrogare la Giunta su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta.

2.      La Giunta ha l’obbligo di dare la risposta all’interrogante non oltre venti giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa, comunicandola in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio.

3.      L’interrogazione e la risposta sono inserite nel resoconto della seduta nella quale sono annunciate.

4.      Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al secondo comma, il Presidente pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine per il suo svolgimento orale, avvertendone il Presidente della Giunta.

5.      Il Presidente della Giunta o un altro membro della Giunta dallo stesso delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si svolgono le interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato la richiesta risposta scritta entro i termini previsti. In sede di discussione, ascoltata la risposta della Giunta, l’interrogante ha diritto di replicare per non più di tre minuti al fine di dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto.

Articolo 122

(Interrogazioni a risposta immediata)

1.    Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2.    Nello svolgimento di tali interrogazioni, la Giunta è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero dall’Assessore competente per materia.

3.    In Consiglio ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante della Giunta per non più di dieci minuti.

4.    Due Consiglieri per ciascun Gruppo possono, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda alla Giunta senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande dei Consiglieri della maggioranza con quelle dei Consiglieri delle opposizioni.

5.    Il rappresentante della Giunta risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6.    Quando interviene per la risposta il Presidente della Giunta, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

Articolo 123

(Interrogazioni presentate dagli Enti locali)

1.      Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai Consigli comunali e provinciali della Regione ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette alla Giunta. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale. La Giunta risponde per iscritto all’ente interrogante entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in aula nella prima seduta successiva. Se la Giunta non fa pervenire la risposta entro tale termine, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia senz'altro posta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta successiva alla scadenza del termine, di ciò avvertendo il Presidente della Giunta.

Articolo 124

(Comitato regionale di controllo contabile)

1.     Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all’infuori dei componenti della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato ad uno, due componenti del Comitato regionale di controllo contabile.

2.     Il Comitato regionale di controllo contabile è rinnovato con il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3.     Il Comitato regionale di controllo contabile ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

4.     Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

5.     Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

Capo XVIII

Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali

Articolo 125

(Funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1.    Il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, ha sede presso il Consiglio regionale.

2.    L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a garantire, nei limiti delle disponibilità, idonei locali per la sede del Consiglio delle Autonomie.

3.    La legge regionale stanzia i fondi per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie che sono messi direttamente a sua disposizione con una contabilizzazione separata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.

4.    Il Consiglio delle Autonomie locali, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, adotta un regolamento per le procedure di utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione e per l’eventuale coinvolgimento dei servizi amministrativi del Consiglio regionale.

Articolo 126

(Pareri obbligatori)

1.  Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:

a)                          sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)                          sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;

c)                          sull’istituzione di enti regionali;

d)                          sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;

e)                          sul documento di programmazione economico-finanziaria;

f)                            sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.

2.  Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.

3.  Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.

4.  Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.

5.  Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.

6.  Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all’art. 90. 

Articolo 127

(Pareri facoltativi)

1.     Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

2.     Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all’attenzione dei gli organi consiliari competenti.

Articolo 128

(Riunioni congiunte)

1.     Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame delle stato delle Autonomie nella Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente Regolamento per quanto applicabile.

Capo XIX

Dei rapporti con la Consulta statutaria

Articolo 129

(Costituzione della Consulta statutaria)

1.     Il Consiglio procede alla elezione dei membri della Consulta statutaria entro due mesi dall’entrata in vigore della legge regionale di cui al sesto comma dell’articolo 57 dello Statuto.

2.     Le elezioni per il rinnovo della Consulta hanno luogo nella prima seduta del Consiglio successiva alla data di scadenza.

3.     Il Presidente del Consiglio insedia la Consulta con proprio provvedimento entro dieci giorni dalla elezione di tutti i membri.

Articolo 130

(Pareri della Consulta statutaria)

1.    La Consulta esprime i propri pareri sulle proposte di legge regionale o di Regolamento di competenza del Consiglio nei modi e nei termini disciplinati dall’articolo 96.

Capo XX

Dei rapporti con il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

Articolo 131

(Rapporti e collaborazione)

1.     Nell’ambito delle rispettive competenze il Presidente e l’Ufficio di Presidenza curano i rapporti con il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

2.     Il Presidente dispone l’invio di tutte le proposte e gli atti sottoposti all’esame dell’Assemblea, nonché le deliberazioni dallo stesso assunte al Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

3.     Le Commissioni sono tenute ad acquisire eventuali pareri del Consiglio dell’economia e del lavoro sulle proposte assegnate al loro esame. Se richiesta, devono concedere apposita audizione ad una rappresentanza dell’organismo. L’eventuale parere è allegato alle conclusioni della Commissione trasmesse al Consiglio regionale.

4.     Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto, il Consiglio regionale si avvale prioritariamente della collaborazione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

Capo XXI

Del bilancio, del conto consuntivo e della contabilità del Consiglio regionale

Articolo 132

(Bilancio e conto consuntivo)

1.     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2.     Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 133
(Accredito dei fondi)

1.     La Giunta regionale dispone il versamento a favore del Tesoriere della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio, a rate trimestrali anticipate eguali, pari ad un quarto dell'importo della anzidetta somma. I versamenti trimestrali sono effettuati entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, agosto e ottobre.

2.     Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, l'importo del versamento trimestrale è commisurato a quello del precedente esercizio, salvo il conguaglio dopo l'approvazione del bilancio stesso.

3.     La legge regionale che eventualmente autorizza l’esercizio provvisorio dispone l’utilizzazione dei fondi per i funzionamento del Consiglio per l’intero stanziamento.

Articolo 134
(Contabilità del Consiglio)

1.    Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Capo XXII
Dei servizi del Consiglio
Articolo 135
(Struttura organizzativa e personale)

1.    Nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto, dalla legge regionale e dai contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture amministrative consiliari sono disciplinati da apposito regolamento di organizzazione adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2.    In sede di prima attuazione, il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Fino ad allora, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizione attualmente vigenti.

3.    Ai dirigenti della organizzazione amministrativa del Consiglio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente del Consiglio e dall’Ufficio di Presidenza.

4.    Gli incarichi dirigenziali apicali sono conferiti dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.

5.    L’Ufficio di Presidenza, contestualmente alle nomine di cui al precedente comma, assegna al Segretariato generale e ai Dipartimenti i dirigenti, che sono preposti al loro incarico dai dirigenti generali entro i successivi 30 giorni.

Articolo 136
(Biblioteca)

1.      L’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, approva il Regolamento per la valorizzazione e l’uso del patrimonio bibliografico del Consiglio, garantendo l’apertura della biblioteca generale e giuridica, anche con collegamenti telematici, ai centri scientifici, alle scuole e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Articolo 137
(Informazione sulle attività consiliari)

1.     Il Presidente, in relazione alla rilevanza sociale delle materie trattate, dispone la ripresa televisiva diretta delle sedute del Consiglio riguardanti lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dei dibattiti politici.

2.     L’Ufficio di Presidenza approva entro il 30 novembre il piano per l’anno successivo delle inserzioni e dispone per l’attività editoriale del Consiglio regionale in relazione alle iniziative dallo stesso promosse e realizzate, nonché delle leggi e dei provvedimenti di rilevante importanza sociale. Per l’anno 2005 l’Ufficio di Presidenza approva il piano entro il 30 giugno.

3.     Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, oltre all’Ufficio stampa, è prevista l’istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, aperto a tutti, in grado di fornire tutte le informazioni sull’attività del Consiglio regionale e, per quanto possibile, di quelle della Giunta regionale.

4.     Nell’ambito della struttura burocratica del Consiglio, è altresì prevista la organizzazione di un apposito servizio per la gestione informatica del flusso informativo sulle attività dei diversi organismi consiliari e per la produzione di strumenti multimediali, nonché per lo sviluppo e la gestione del sito internet del Consiglio regionale secondo le modalità ed i principi recati nelle specifiche leggi statali e regionali.

Capo XXIII
Norme finali
Articolo 138
(Entrata in vigore)

1.         Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Disegno di legge n. 1/8^, recante: “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria” (Del. n. 6)

Art. 1

(Disposizioni in materia di nomine e personale)

1.      Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi dagli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

2.      Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla regione ed ai terzi interessati.

3.      Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri sostitutivi dell’Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.

4.      Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale.

5.      E' fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6.      In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

7.      I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

8.      La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica.

9.      All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

-         le parole “o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell’avvocatura dello Stato con esperienza quindicinale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale” sono sostituite dalle parole “ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell’avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale”;

-         le parole “direttore generale”, ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole “dirigente generale”.

10.  Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

“5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie”.

11.  Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma: “6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente”.

12.  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Dipartimento dell’Assessorato alla Sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell’anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, l’andamento dell’equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

13.  In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

14.  La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

a)      la decadenza dei Direttori Generali;

b)      il blocco delle assunzioni;

c)      il blocco dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;

d)      l’attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

Art. 2

1.      All’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. Nel caso in cui il Consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata.

Art. 3

1.      In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo Statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.