XII^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

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N. 31

 

SEDUTA Di LUNEDì 25 SETTEMBRE 2023

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO

 

 



Presidenza del presidente Filippo Mancuso

La seduta inizia alle 15,59

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

CIRILLO Salvatore, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

(È approvato senza osservazioni)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

In morte del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano

PRESIDENTE

Onorevole Presidente della Giunta, Assessori, colleghi consiglieri regionali, prima di avviare i lavori della seduta odierna, consentitemi un doveroso riferimento alla scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, il primo Presidente della Repubblica eletto due volte e una delle figure più prestigiose della storia politica contemporanea.

Strenuo difensore dei valori costituzionali, meridionalista ed europeista convinto, nel suo lungo e denso impegno politico e istituzionale ha attraversato da protagonista tutti i momenti più importanti e più critici del Paese.

La Calabria ha potuto giovarsi, quando da Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale è stato in visita a Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria, della sua autorevole presenza e soprattutto delle sue acute riflessioni.

Indimenticabili i richiami al valore dell’unità nazionale e al dovere della solidarietà Nord-Sud e il suo auspicio, rivolto alla società civile calabrese, per una reazione collettiva e vibrata nel contrasto alla criminalità organizzata.

Idee, ragioni e motivi che per noi tutti costituiscono, tuttora, motivo di impegno quotidiano, dentro e fuori le Istituzioni, e condizioni indispensabili per rendere l’Italia, in una cornice di legalità, ordine e sviluppo sostenibile, più coesa e più attrezzata nelle sfide globali.

Ai familiari del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Consiglio regionale della Calabria rivolge sinceri sentimenti di cordoglio e le più sentite condoglianze, mentre gli riserviamo un minuto di raccoglimento.

 

(I consiglieri e i presenti in Aula si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)

Sull’incendio che ha danneggiato l’abitazione del Presidente della Giunta regionale a Belvedere Marittimo

PRESIDENTE

Ancora prima di iniziare i lavori della seduta, essendo venuti oggi tutti noi a conoscenza dell’incendio che ha coinvolto la casa del Presidente della Giunta regionale a Belvedere, esprimo al presidente Occhiuto, a nome dell’intero Consiglio regionale, solidarietà e vicinanza.

Nell’auspicare che le autorità preposte facciano rapidamente piena luce sull’episodio, mi preme anche ribadire - lo ha già fatto il presidente Occhiuto in più circostanze - che l’inedita e coraggiosa azione di allerta, contrasto e denuncia di coloro che appiccano incendi non arretrerà di un solo millimetro.

La Regione non si lascia intimidire e, verso ogni piromane, cosciente o responsabilmente incosciente, la parola d'ordine è: “tolleranza zero”.

Ha chiesto di intervenire l’assessore Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Presidente, naturalmente, anche come componente della Giunta regionale, esprimo un sentimento di solidarietà nei confronti del presidente Occhiuto. Non è una strumentalizzazione, perché, in questo momento, la visibilità del presidente Occhiuto non ha bisogno di strumentalizzazioni di sorta.

La solidarietà nei confronti del presidente Occhiuto va anche a tutti i calabresi che, in questa stagione, nonostante la “tolleranza zero” dichiarata dal Presidente, sono stati vittime di incendi perché, ancora, incendiari o piromani continuano ad appiccare, colposamente o dolosamente, fuoco nel nostro territorio.

Credo che in questi anni, rispetto all'annus horribilis, il 2021, siano stati fatti tanti passi in avanti. L'azione voluta dal presidente Occhiuto, che ha inserito nel programma di governo questa azione di prevenzione degli incendi, ha cambiato completamente l'impostazione che storicamente era stata data alla nostra Regione. In passato si faceva lotta attiva agli incendi, invece dal 2022 ad oggi, e in futuro, si fa prevenzione agli incendi sia coinvolgendo i nostri forestali, che sono dislocati nelle aree più strategiche e partecipano a questa azione di prevenzione monitorando il territorio, sia con le associazioni di volontariato e con i cacciatori, ai quali sono stati affidate intere aree e hanno delle premialità nel caso in cui in quelle aree si verifichino meno incendi.

Ma la vera svolta è l'azione tecnologicamente avanzata con l’utilizzazione dei droni, quindi la “tolleranza zero”. In questa stagione, sono stati individuati oltre 150 piromani o incendiari che continuavano ad appiccare incendi. Credo siano nella memoria di tutti, anche a livello nazionale, le immagini di colui il quale, accortosi di essere stato individuato dalla telecamera, ha tentato di atterrare con colpi di pietra il drone.

Questa “tolleranza zero”, evidentemente, a qualcuno sta dando un po’ di fastidio anche nel settore ambientale.

Per cui, vicinanza al Presidente, lo invito a continuare, noi saremo al suo fianco in questa azione. Credo che non solo la Giunta, ma anche il Consiglio regionale - non solo la maggioranza, ma tutto il Consiglio regionale - sia solidale, non nei confronti del presidente Occhiuto come vittima di un incendio, doloso o colposo che sia, ma di tutti i calabresi che ancora sono colpiti da incendi.

È necessaria un'azione corale, perché dobbiamo fare in modo che questa Regione, così come in queste due stagioni, si segnali alla comunità nazionale come Regione virtuosa, come Regione in controtendenza, rispetto al dato nazionale. Lo siamo stati nel 2022, lo siamo stati nel 2023 nonostante questo colpo di coda; dobbiamo essere i migliori in assoluto, dimostrando che la civiltà del popolo calabrese è superiore e non teme quei pochi che ancora continuano a non capire che in questa regione la musica è cambiata.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore. Ha chiesto d’intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Credo sia doveroso anche da parte nostra, come gruppo del PD in Consiglio regionale, esprimere solidarietà al presidente Occhiuto per quest'atto che ci auguriamo sia solo dovuto alla stupidità umana. C’è chi pensa che l'ambiente non sia il primo elemento da salvaguardare, ma che invece sia qualcosa con cui dimostrare di essere prepotenti e arroganti e quant'altro. Quindi, come gruppo regionale del PD, esprimiamo la nostra solidarietà umana al presidente Occhiuto.

Riguardo gli argomenti posti al centro dell'intervento dell’assessore Gallo, ci sarà tempo per discutere dell'azione messa in campo dalla Giunta regionale. A noi oggi interessa, soprattutto, dimostrare che c'è un Consiglio regionale solidale verso il Presidente della Giunta regionale che ha subito questo atto che ci auguriamo, ripeto, sia dovuto alla stupidità umana e non ad altri motivi. Ma, anche se fossero altri i motivi, come gruppo del PD ci siamo, siamo presenti e saremmo disposti ad azioni anche più solidali rispetto a un atto come quello subito dal Presidente della Giunta regionale e dalla sua famiglia.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto la parola il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Giusto per verbalizzare, anche da parte del gruppo De Magistris Presidente, quello che credo sia un sentimento che non può che accomunare i consiglieri che lavorano in quest'Aula: vicinanza al presidente Occhiuto per questa vicenda, qualunque sia l'evoluzione, che sarebbe particolarmente grave se fosse a seguito di una iniziativa dolosa.

Ricordo, peraltro, che gli incendi che falcidiano il nostro patrimonio boschivo-forestale da sempre e che adesso sembrano essere in regressione, almeno numerica, sono sempre, però, una minaccia importante e che la percentuale di incendi per autocombustione o anche quelli colposi sono proporzionalmente quasi irrilevanti. Oltre il 90 per cento sono incendi dolosi, appiccati dalla criminalità, organizzata o meno, che ha negli incendi, in quello che esita dagli incendi, un cespite di guadagno assolutamente importante.

Quindi, lottare contro gli incendi significa anche lottare contro la criminalità organizzata e non. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Mi unisco alla solidarietà dei colleghi dell'opposizione, ma anche alle parole dell'assessore Gallo.

Ho visto l'intervento del presidente Occhiuto e, francamente, assistere a immagini del genere fa male. Al di là del fatto che l'abitazione sia del Presidente, avrebbe potuto essere di qualsiasi altro cittadino calabrese, sono immagini inaccettabili nel 2023 e noi, come classe dirigente di questa Regione, dobbiamo isolare, in tutti i modi possibili, questi ignoranti. Perché di ignoranti e delinquenti si tratta.

Ho già provveduto a dimostrare e manifestare solidarietà con un comunicato stampa a nome del Movimento 5 Stelle Calabria.

Assessore Gallo, su questo non ci sono stati attacchi da parte dell'opposizione. Vuol dire che c'è convergenza e condivisione.

Penso, anche, che l'utilizzo dei droni sia qualcosa di innovativo, come tante altre esperienze che non sono arrivate alla ribalta nazionale, e che questa sia un'esperienza politica positiva da cui stanno prendendo esempio anche altre Regioni.

Quindi, dal Movimento 5 Stelle Calabria, massima solidarietà al presidente Occhiuto, ma anche a tutti i cittadini che, in maniera vergognosa, vedono mandare in fumo i sacrifici di tanti, tanti anni. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Sarò brevissimo, perché, come i colleghi dell'opposizione, esprimo una posizione di vicinanza al presidente Occhiuto. Ho visto anche le immagini della sua abitazione. Devo dire che questo problema degli incendi boschivi, nonostante le statistiche dicano che abbiamo superato l'annus horribilis - diceva bene l'Assessore -, continua a essere prioritario per la Calabria.

Qualche giorno fa, nella provincia di Vibo Valentia, ci sono stati talmente tanti incendi boschivi – mi consta personalmente - che i vigili del fuoco non hanno avuto la possibilità di intervenire perché hanno dovuto dare la priorità di intervento alle abitazioni, nonostante tutta la collina andasse a fuoco.

Penso che dobbiamo interrogarci, come classe politica, sulle azioni da mettere in campo. Per troppo tempo vi è stata una lettura semplicistica dell'opera dei lavoratori forestali, forse dovremmo dire che la vigilanza sulle nostre campagne e la cura del nostro territorio merita ben altra attenzione e meno demagogia da parte di tutti noi.

I due profili si intrecciano: solidarietà massima al Presidente della Giunta regionale e, nello stesso tempo, però consapevolezza che sulla lotta agli incendi boschivi, al di là della tecnologia, al di là dei droni, dobbiamo fare uno sforzo ulteriore.

Quindi, un maggiore utilizzo dei nostri forestali, ma anche maggiore attenzione, maggiori investimenti e maggiore pressione sul rafforzamento del corpo dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco vivono una situazione emergenziale nella nostra regione, hanno pochi mezzi e turni massacranti. Noi dobbiamo fare sistema, perché davvero ci giochiamo una partita determinante sulla lotta agli incendi boschivi. Quindi, a nome mio, ma anche del consigliere ovviamente Talerico, che fa parte del nostro gruppo, massima solidarietà al Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE

Grazie, collega Lo Schiavo. Ha chiesto d’intervenire la consigliera Straface. Ne ha facoltà.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Esprimo, a nome mio personale e del gruppo di Forza Italia, la vicinanza e la solidarietà al Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, le cui proprietà sono state minacciate dall'attività dei piromani.

Come detto dal Presidente, si tratta di un gesto stupido, messo in atto da chi continua a far prevalere la mancanza di rispetto verso la propria terra e che, grazie proprio all'impegno del presidente Occhiuto, sta trovando sempre più difficoltà a operare in Calabria. È sotto gli occhi di tutti, infatti, come la campagna di prevenzione attraverso l'utilizzo dei droni abbia avuto un riconoscimento persino dall'Unione europea e stia contribuendo a ridurre drasticamente l'operato dei piromani.

Attraverso questo messaggio, esprimiamo dunque vicinanza al Presidente e un plauso al suo operato che sicuramente sta dando fastidio a chi opera di notte e nell’illegalità. Allo stesso tempo, vogliamo inviare anche un messaggio ai piromani che cercano di distruggere la nostra terra: “Le Istituzioni sono più forti di voi e non abbasseremo mai la guardia e, mantenendo sempre la schiena dritta, né il Presidente Occhiuto, né noi, ci faremo intimidire”.

Proprio oggi, all'interno di questo Consiglio, colgo l'occasione per invitare tutti i miei colleghi a serrare ancora di più le fila con forte senso di appartenenza e di abnegazione per il ruolo che svolgiamo.

Caro presidente Occhiuto, la Calabria sana che ama la legalità è con te, così come lo siamo noi. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Gelardi. Ne ha facoltà.

GELARDI Giuseppe (Lega Salvini)

A nome del gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale, stigmatizzo con forza quanto avvenuto a Belvedere presso l'abitazione del presidente Occhiuto. Indipendentemente dalla dolosità o meno del fatto, dobbiamo dire chiaramente che continueremo sulla strada intrapresa nella lotta agli incendi. La tolleranza nei confronti di questi criminali è, e resterà, zero.

Il Presidente ha aggredito il fenomeno già da tempo, utilizzando metodologie e tecnologie all'avanguardia, come l'impiego dei droni e altro ancora.

Quest'estate abbiamo combattuto una battaglia impari, ma ventre a terra, senza esclusione di colpi. Molti di coloro che appiccano incendi sono stati colti sul fatto, ma evidentemente la mamma degli imbecilli è sempre incinta, come si diceva un tempo.

Continueremo a tenere la guardia alta e bene ha fatto il presidente Occhiuto a rendere noto quanto avvenuto a Belvedere. Sono sicuro che chi di dovere starà già indagando, ma, a prescindere da questo, noi saremo inflessibili con chiunque si macchi di un reato così stupido e pericoloso.

Purtroppo, nonostante gli interventi massicci del presidente Occhiuto, del Consiglio regionale, della squadra adibita alla scoperta di coloro che appiccano incendi, tutt'ora in Calabria sono stati devastati, incendiati, chilometri quadrati di foreste e di macchia mediterranea. Questi piromani sono pure furbi, appiccano il fuoco nelle ore notturne per due motivi: si nascondono meglio, quindi è più difficile scoprirli, e, inoltre, non possono essere utilizzati gli elicotteri o i Canadair.

Dico questo per esperienza personale: quest'estate nel mio paese, vicino casa mia, è scoppiato un incendio. Fortuna volle che nelle zone circostanti non ci fosse nessun altro incendio e sono potute intervenire, in maniera massiccia, diverse squadre di pompieri di Reggio Calabria, Palmi, di tutta la zona, e, in poche ore, è stato sedato un incendio che avrebbe potuto devastare l'intero paese. Quindi, bisogna prestare la massima attenzione, essere presenti.

Naturalmente, a nome del gruppo Lega Salvini esprimo ancora la massima solidarietà al nostro Presidente. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Crinò. Ne ha facoltà.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Intervengo a nome del gruppo Forza Azzurri per esprimere la solidarietà, mia e dell'intero gruppo, nei confronti del presidente Occhiuto che, oggi - è notizia di qualche ora fa -, ha subito l'atto che conosciamo.

Quale che sia la natura, ovviamente, sarà oggetto di accertamento da parte di chi se ne dovrà occupare. Questo ovviamente - doloso o colposo che sia - non ci esime assolutamente dall’esprimere la sincera e doverosa solidarietà al presidente Occhiuto. Per l'ennesima volta, però, il tema degli incendi si pone nella sua drammatica attualità. Chiaramente, il Presidente e l'intera Giunta hanno effettuato un cambiamento di direzione con la “tolleranza zero” di cui parlava prima anche l'assessore Gallo, cui rivolgo anche il mio personale ringraziamento perché quest'anno, insieme a Calabria Verde, ha saputo gestire al meglio la piaga degli incendi e sono certo che sarà così anche negli anni a venire. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Neri. Ne ha facoltà.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Anche noi, come gruppo di Fratelli d'Italia, esprimiamo solidarietà al Presidente.

Permettetemi di fare una considerazione: quello che è successo sicuramente è un fatto gravissimo, ma noi siamo convinti che il presidente Occhiuto con il nostro appoggio, il supporto sia del gruppo di Fratelli d'Italia sia di tutto il Consiglio regionale, andrà avanti senza tentennamenti.

Condanniamo questo gesto, siamo sicuri però che voglia dire che il presidente Occhiuto sta facendo bene, perché, evidentemente, avrà dato fastidio a qualcuno e noi continueremo insieme a lui a dare fastidio a questo tipo di persone che non meritano il rispetto di nessuno.

Da questo punto di vista, sono sicuro che l'azione del presidente Occhiuto non verrà intaccata in alcun modo, quindi non c'è solo la solidarietà da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, ma - ribadiamo – pieno sostegno all'azione politica del Presidente e di questa Giunta. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere De Nisi. Ne ha facoltà.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia)

Grazie. Mi associo alla solidarietà dei colleghi espressa, in modo chiaro e univoco, pochi minuti fa.

Ritengo che questo sia un gesto deplorevole e penso che molti di questi comportamenti, molta della devastazione che la Regione Calabria subisce nei periodi estivi, nei periodi di massima infiammabilità del territorio, dipendano anche dalla cattiva informazione e da una cultura che si è anche formata negli anni e che giustifica la possibilità di appiccare incendi in qualunque periodo, in qualunque posto, senza pensare ai danni che si possono causare agli uomini e all’ambiente.

Penso che dovremmo anche attivare una campagna di sensibilizzazione. Non so quale sia la potestà normativa della Regione Calabria e dei Consigli regionali in materia, ma penso che bisognerebbe soprattutto inculcare nei cittadini il concetto che appiccare gli incendi, in qualunque posto, anche per bonificare terreni agricoli, sia un danno comunque. L’usanza di bonificare i terreni nel periodo estivo è errata, bisogna stroncare questa cultura e far capire ai cittadini che non c'è alcun beneficio per i terreni agricoli.

Concludo confermando la nostra solidarietà al Presidente e affermando che la lotta senza quartiere agli incendi e il fatto di essere riusciti ad individuare decine di piromani in questa stagione estiva, è la conferma della buona azione che si sta compiendo e di come abbia giovato all'immagine della nostra Regione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il collega Comito. Ne ha facoltà.

COMITO Michele (Forza Italia)

Grazie, Presidente. In realtà la solidarietà del gruppo Forza Italia è stata già espressa dall’assessore Gallo e dalla consigliera Straface.

Voglio rimarcare la nostra convinta azione di supporto alla lotta che, con grande determinazione, sta portando avanti il Presidente contro gli incendi. Vorrei, anche, esortare tutti a una campagna di sensibilizzazione sociale, in modo tale da lavorare insieme.

Come ho sottolineato recentemente sui giornali, siamo sdegnati dalla strategia difensiva degli avvocati del tizio che ha preso a pietrate il drone, che ci hanno accusato di gogna mediatica nei confronti del loro assistito.

Quindi, un'azione di sensibilizzazione della nostra società e andiamo avanti così, perché evidentemente stiamo facendo bene.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. È intervenuto il consigliere Bevacqua a nome del gruppo, però ho avvertito il bisogno d’intervenire per esplicitare vicinanza, sostegno e solidarietà al Presidente. Credo che dovremmo provare - lo dico veramente in maniera molto sincera, consapevole e convinta-  a distinguere l'atto che è stato commesso nei confronti del Presidente e della sua famiglia che va stigmatizzato - credo che la politica e le Istituzioni democratiche facciano bene a fare quadrato e a esprimere solidarietà sincera e sostegno convinto, perché la fermezza delle Istituzioni deve sempre prevalere rispetto agli atti di tracotanza e di arroganza che provengono da ambienti non bene identificati - dalla campagna contro gli incendi che - lo dico con molta franchezza -, per quanto utile, per quanto positiva, è stata portata avanti.

Sinceramente, ho presentato delle interrogazioni, credo che ci sia una concezione culturale politicamente divergente e alternativa a quella portata avanti, che è quella di agire solo sul versante dello spegnimento, piuttosto che agire sul versante della prevenzione con il presidio del territorio e maggiori risorse umane.

Quindi, vicinanza sincera, concreta solidarietà, al Presidente e alla sua famiglia, ma credo, Assessore, che sarebbe utile, magari - quando lo riterrà -, prevedere un punto all'ordine del giorno sugli incendi per fare un approfondimento più di merito. Grazie, Presidente.

Mozione numero 62/12^ di iniziativa del consigliere E. Alecci, recante: “Anticipo fondi regionali per il Diritto allo Studio”

PRESIDENTE

Grazie. Passiamo al primo punto posto all'ordine del giorno, relativo alla mozione numero 62/12^ di iniziativa del consigliere Alecci, recante: “Anticipo fondi regionali per il diritto allo studio”.

Come ricorderete, non si è proceduto alla discussione della mozione e quindi, come promesso, l'ho messa al primo punto all'ordine del giorno.

A lei la parola, collega Alecci.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente, innanzitutto per aver mantenuto l'impegno assunto nell'ultima seduta e anche per le parole espresse in quell'occasione. Mi sento anche di ringraziare nuovamente la vicepresidente Princi, perché in maniera dinamica, da ex dirigente scolastico, ma anche con grande sensibilità e umanità, ha capito la problematica e - devo dire la verità - si è subito attivata per la risoluzione.

Rimane l'amarezza che una discussione così importante, una mozione che riguarda il diritto allo studio, in particolar modo la disabilità, le difficoltà dell'apprendimento che riguardano circa 15.000 giovani studentesse e studenti della nostra regione, sia stata rinviata perché è mancato il numero legale da ambedue le barricate, permettetemi questa definizione, quindi anche dall'opposizione stessa che, in realtà, avrebbe dovuto sostenerla forse con maggiore attenzione.

Ancora, stamattina, i decreti non sono stati inviati nelle scuole, siamo in anticipo rispetto agli altri anni, mi è stato detto che probabilmente domani mattina o dopodomani verranno inviati. È stata inviata una nota dicendo più o meno quella che dovrebbe essere la dotazione finanziaria, ma la vicepresidente Princi sa, come i colleghi che hanno amministrato, che, se non arriva un decreto, difficilmente si dà poi il via agli atti formali per poter trasferire le risorse.

Proprio ieri mattina, sono stato interessato da una famiglia che ha una bambina iscritta al primo anno di un liceo scientifico e che, purtroppo, deve seguire le lezioni su una sedia a rotelle non ergonomica, non adatta per poter stare 5 ore seduta in aula. Sedia a rotelle che ha messo a disposizione la propria famiglia, perché la scuola, ad oggi, ancora non ha le risorse per poterla acquistare. Quindi, non viene garantito in questo momento a questa bambina - potrebbe essere nostra figlia -, come a tanti altri studenti, il diritto di poter seguire le lezioni come fanno i suoi compagni.

Dico questo e concludo, signor Presidente, dicendo che grandi passi in avanti sono stati fatti. La mozione, visto l'impegno della vicepresidente Princi, la ritengo ormai superata, quindi è anche inutile votarla.

Mi auguro che il prossimo anno i fondi - non è un problema di stanziamento, di mancanza di risorse finanziarie, ma di quando vengono trasferiti - possano essere trasferiti ai Comuni e alle Province nel mese di agosto, per far sì che alla prima campanella del primo giorno di scuola finalmente - non è mai successo in Calabria - tutti gli alunni possano seguire le lezioni allo stesso modo.

Quindi, ribadisco i ringraziamenti, un gran passo in avanti è stato fatto, speriamo che il prossimo anno questo iter venga completato compiutamente. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Alecci. Ha chiesto di intervenire il collega Gelardi. Ne ha facoltà.

GELARDI Giuseppe (Lega Salvini)

Grazie, Presidente. Innanzitutto, un plauso a lei, perché, come promesso, alla prima seduta di Consiglio utile, al primo punto all'ordine del giorno ha inserito la mozione numero 62 a firma del consigliere Alecci.

Certo, il consigliere si è rammaricato perché è venuto a mancare il numero legale. Sicuramente non è stata colpa solo della maggioranza perché eravamo in tanti in questi banchi. Purtroppo, è venuta meno anche l'opposizione.

Un ringraziamento va all'assessore Princi perché si è impegnata, da quella sera, a provvedere facendo ricorso all'anticipo del 30 per cento dei fondi regionali della legge numero 27 del 1985. Legge indispensabile, ma un po’ datata. Come ha detto il consigliere Alecci, questa è una legge che salvaguarda gli alunni portatori di disabilità: ci sono i bambini dell'infanzia, delle elementari, di tutti gli ordini di scuola, per arrivare alle scuole superiori. A volte, quando c’è il passaggio di grado, poiché la scuola di provenienza ha comprato la sedia a rotelle o altri ausili o strumenti per alunno, questi permangono nella scuola di provenienza e la nuova scuola non è attrezzata.

Siccome - parlo da esperto perché per anni ho fatto il dirigente - l'INPS a livello regionale quando fa il censimento degli alunni aventi diritto, non lo fa contestualmente nel mese di luglio o di agosto, come si fa per la programmazione degli organici per l'insegnamento, si arriva a volte a Natale e ancora questi soldi non sono stati stanziati.

Da qui la preoccupazione del consigliere che ha voluto la mozione che è stata subito accolta dalla Giunta e dall'Assessore che si è prodigata a far sì che lo storico, almeno del 30 per cento, venga erogato alle scuole.

Lo storico per l'anno 2022/2023 è stato di 5.600.000 euro, soldi spesi sicuramente benissimo, ma non sufficienti in quanto le attività previste sono molteplici: abbiamo gli ausili didattici, come dicevo prima; le attrezzature per l'inserimento degli alunni disabili; i contributi sui buoni pasto per questi ragazzi e per i loro insegnanti per il servizio di mensa; contributi per il trasporto scolastico; attività scolastiche in ospedale (questi ragazzi a volte sono ricoverati e si fa la scuola in ospedale o addirittura a domicilio. Diverse volte, da dirigente, ho dovuto prevedere degli interventi a favore di questi ragazzi). Quindi, questa attività va strutturata per tempo.

Poi, in questo contesto ci sono delle figure particolari, trattati quasi da invisibili - chi è persona di scuola lo sa. È la figura dell'assistente educativo e alla comunicazione, Presidente, che, purtroppo, ha dei contratti particolari. Sono pagati a prestazione d'opera, quindi penalizzati, perché: se la scuola è chiusa per un qualunque motivo, non possono partecipare alle attività lavorative perché non ci sono gli alunni; se l'alunno è assente, per un qualsiasi motivo, questi signori – si tratta di personale specializzato, sono assistenti educativi, devono avere il diploma e da un’ indagine svolta in Calabria sono circa 2300, 2500, in Italia, oltre 60.000 - arrivano a scuola e non possono lavorare, a meno che il Preside, mancando qualcuno, gli trovi… ma è  difficilissimo.

Quindi, lo dico soprattutto all'assessore Princi, va fatto un intervento risolutore, cercando di includere queste figure. Sono professionisti indispensabili, tanto è vero che partecipano al gruppo operativo (GO), ai consigli di classe, con il coordinatore, intervengono e sono in sinergia con la famiglia. Questi ragazzi particolari, durante le ore di attività scolastica, passano più ore con loro, con queste figure, che con il resto degli insegnanti che ogni ora cambiano. Per questo dico grazie alla vicepresidente Princi, che ha provveduto a far sì che questi ragazzi possano avere gli ausili necessari per poter frequentare l'attività formativa nelle scuole di indirizzo calabrese. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Princi. Ne ha facoltà.

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta con delega all’istruzione

Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti.

Intanto grazie, consigliere Alecci, perché si collabora e anche questo gioco di squadra ci permette di essere risolutivi. La sua mozione prevedeva un anticipo del 30 per cento, noi siamo riusciti, grazie al Dipartimento che è stato immediatamente operativo, a garantire il 100 per cento di erogazione. Sono state già ripartite le somme ed assegnate ai Comuni; stiamo aspettando che loro deliberino i Piani, in maniera tale che noi andiamo poi a erogare direttamente le risorse. Quindi stiamo attendendo queste delibere di Giunta dei Comuni.

Poi, come già aveva garantito il Presidente, noi rimpingueremo le risorse del diritto allo studio previste dalla legge regionale numero 27 del 1985; contiamo entro ottobre di riuscire a garantire un milione di euro.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il presidente Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO Roberto, Presidente della Giunta regionale

Approfitto di questa mozione presentata dal consigliere Alecci per informare il Consiglio regionale che da più parti, dalla Conferenza dei Rettori e dalle associazioni che si occupano della rappresentanza degli studenti all'interno delle Università, ci arrivano richieste per riformare la legge sul diritto allo studio, che è una legge molto antica che dovrebbe tener conto, invece, dell’attualità e del fatto che il sistema universitario calabrese, oggi, non è quello che era quando questa legge fu pensata e fu approvata dal Consiglio regionale. Quindi credo sia una buona cosa che il Consiglio regionale oggi discuta di questa materia; credo sarebbe cosa ancora migliore se il Consiglio regionale mettesse all'ordine del giorno nella sua discussione anche la riforma di questa legge. Per mio conto, siccome ho assunto un impegno con gli elettori e con le organizzazioni che rappresentano gli studenti nelle Università, anche io col governo regionale tenterò di dare un contributo perché vorremmo insediare un tavolo che recepisca queste proposte. Però, mi auguro che su questo ci possa essere una convergenza unanime all'interno del Consiglio regionale.

Ne approfitto, signor Presidente, per ringraziare lei e tutti i consiglieri regionali che sono intervenuti all'inizio dei lavori per stigmatizzare quello che è successo ed esprimermi solidarietà. Sì, è vero, a pochi metri da una mia abitazione a Belvedere è stato appiccato un incendio. Non si capisce ancora quale sia la matrice, non è una bella sensazione, ma è la stessa sensazione che credo abbiano provato molti calabresi quest'estate per i danni che hanno subito per fatti del genere. Sappiano questi calabresi e sappiano anche gli sconsiderati che appiccano incendi che noi non ci fermeremo! Non lo faremo perché lo dobbiamo ai calabresi, non lo faremo perché lo dobbiamo come risposta anche agli sconsiderati che pensano sia legittimo fare quello che si sta facendo. Però, ne approfitto per ringraziare tutti quanti per dire che sono cose che purtroppo accadono, ma andiamo avanti comunque, come è giusto fare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Presidente. Come richiesto sulla mozione non si procederà alla votazione.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 128/12^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”

PRESIDENTE

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 128/12^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022 – decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e successive modificazioni”

Cedo la parola al consigliere Cirillo per illustrare il provvedimento, prego.

CIRILLO Salvatore (Coraggio Italia), relatore

Grazie, Presidente. La presente proposta di provvedimento amministrativo, sottoposta all'esame dell'Assemblea da parte dell'Ufficio di Presidenza, ha ad oggetto l'approvazione del bilancio consolidato dal gruppo di amministrazione pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2018, numero 118. La proposta è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione numero 41 del 9 agosto 2023.

Il bilancio consolidato del Consiglio regionale della Calabria presenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo così alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione di insieme delle attività svolte dall'Ente attraverso il gruppo stesso.

Il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione numero 215 del 3 agosto 2023 il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.

L'Assemblea dei soci della società in house Portanova Spa ha approvato nella riunione del 20 aprile 2023 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

Il bilancio consolidato, previsto nell'articolo 11 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e disciplinato dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, è composto dai seguenti documenti: conto economico consolidato, stato patrimoniale, relazione sulla gestione.

Sul presente provvedimento, il Consiglio dei revisori ha redatto la prescritta relazione di cui al verbale numero 45 il 18 agosto 2023, esprimendo un giudizio positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2022 dal gruppo amministrazione pubblica del Consiglio regionale.

Pertanto, in virtù di quanto rappresentato, si chiede l'approvazione del provvedimento in esame. Grazie.

PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di intervento. Prendiamo atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Caputo. Ne ha facoltà.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Volevo intervenire per chiedere all'Aula l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge numero 229/12^, recante: “Modifiche alla legge regionale del 25 novembre 1996, numero 32 (Disciplina per l'assegnazione della determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia e residenziale pubblica)” al fine di rendere maggiormente chiara la norma, per come ci è stato suggerito dal governo nei giorni scorsi. Grazie.

PRESIDENTE

Ha parlato anche con i capigruppo dell'opposizione?

Va bene. Allora votiamo per l'inserimento della proposta così come richiesto del collega Caputo. Il provvedimento è inserito in coda all’ordine dei lavori.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 129/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)”

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 129/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 23-25 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP)”.

Cedo la parola al collega Montuoro per illustrare il provvedimento. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti.

La proposta di provvedimento posta, oggi, all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata a maggioranza dei presenti dalla seconda Commissione bilancio nella seduta del 21 settembre scorso.

La proposta è relativa al bilancio di previsione 2023/2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale (ATERP Calabria). Alla seduta di Commissione hanno partecipato: il Commissario straordinario, l'avvocato Petrolo, e il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, l’architetto Stefania Battaglia.

Il provvedimento si compone della delibera di Giunta regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, del Dipartimento economia e finanze e del parere del Revisore unico dei conti dell’Azienda.

Il Revisore unico dei conti, con verbale numero 8 del 26/04/2023, ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità e dalle norme del decreto legislativo numero 118/2011 e dai principi contabili applicati numero 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo. Altresì, il Revisore ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile dei dati di bilancio.

Ciò nonostante, l’organo di controllo ha formulato i seguenti rilievi e le seguenti osservazioni:

- con riferimento ai crediti e al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il revisore invita l’Ente alla verifica delle ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, posto che la capacità di riscuotere le proprie entrate costituisce elemento decisivo per il conseguimento di stabili equilibri finanziari; altresì, l’organo di controllo, al fine di valutare la reale capacità di riscossione diretta dei crediti da parte dell’Ente, chiede una dettagliata relazione, con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere con estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla riscossione;

- relativamente al contenzioso e all’adeguatezza del fondo, dai vari riscontri è emerso l’esistenza di numerose cause legali in corso, anche ereditate dalle ex ATERP provinciali. La situazione di incertezza per passività potenziali può riguardare circostanze che possono influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri, a volte, al di fuori del controllo della dirigenza, alla data di redazione del bilancio. Dunque, il Revisore, al fine di effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei contenziosi, ha richiesto dettagliate informazioni che permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento, rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e quindi, passività;

- con riguardo alle previsioni di cassa, il Revisore unico dei conti suggerisce un attento monitoraggio dei crediti, provvedendo ad una tempestiva interruzione dei termini prescrizionali ed una efficace ed efficiente attività di recupero degli stessi.

Conclusivamente, il Revisore unico dei conti attesta che il progetto di bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione finanziaria in conformità alle norme e ai principi contabili adottati per la formazione dello stesso ed esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione 2023-2025.

Il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici nell’istruttoria di competenza, rileva il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6 comma 1, lettera a) e b) della legge regionale numero 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.

Il Dipartimento ha rilevato che nella parte entrata 2023, in relazione a spese finanziate in anni precedenti ed esigibili nell’anno 2022, non risulta essere iscritto il Fondo pluriennale Vincolato. Pertanto, il Dipartimento ne sollecita la quantificazione in sede di riaccertamento parziale dei residui, in relazione all’aggiornamento del cronoprogramma di spesa che determinerà una variazione al bilancio di previsione 2023-2025. La contabilizzazione del Fondo dovrà tener conto delle novità introdotte con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al decreto legislativo 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

A conclusione dell’attività istruttoria, il Dipartimento vigilante ritiene che sussistano le condizioni di legge in ordine alla congruità e attendibilità delle previsioni di bilancio ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

Il Dipartimento Economia e Finanze, a seguito dei controlli eseguiti, rileva come il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da accantonare, per come stanziato nella proposta di bilancio, sembrerebbe essere congruo ed in linea, rispetto ai principi contabili vigenti. Tuttavia, il Dipartimento raccomanda all’Ente di verificare durante l’intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di previsione la congruità dello stesso fondo, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all’effettivo andamento degli incassi adottando, se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Il Dipartimento, altresì, ha rilevato che l’Ente ha provveduto ad effettuare l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo di euro 69.272,00 in quanto, per come evidenziato nel relativo prospetto, pur essendosi ridotto il debito commerciale al 31.12.2022 di oltre il 10 percento rispetto al debito commerciale al 31.12.2021, l’indice di tempestività dei pagamenti risulta essere superiore ai 30 giorni determinando l’obbligo di accantonamento al fondo in questione.

Per quanto concerne il Fondo Pluriennale Vincolato, il Dipartimento raccomanda all’Ente, a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2022, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Il Dipartimento, altresì, ha verificato il recupero del disavanzo pregresso. Dal prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021 risulta un avanzo di euro 119.562.701,87 ed una parte disponibile pari ad euro -11.280.966,45 che risulta in diminuzione rispetto alla parte disponibile del rendiconto 2021 approvato pari a euro -19.034.263,10; talché il Dipartimento evidenzia come l’Ente avrebbe correttamente previsto, quale disavanzo da ripianare in conto degli esercizi 2023, 2024 e 2025, soltanto le quote di cui al piano di rientro del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario, pari a € 2.354.291,27.

A conclusione dell’attività istruttoria, il Dipartimento economia e finanze ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale al Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ho chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Presidente, svolgo un intervento su questo punto, ma in realtà equivale, poi, a un ragionamento che riguarda anche per gli altri bilanci, poi affronteremo il caso di ARPACAL. A mio avviso, il ragionamento è unitario, perché io avevo sollecitato all'inizio di questa legislatura, anche con una proposta di legge, che sugli enti pubblici della Regione, sugli enti strumentali, ma anche sulle stesse società partecipate si facesse un focus approfondito; ci ritroviamo ogni anno ad affrontare le stesse discussioni e gli stessi argomenti nelle occasioni in cui siamo chiamati ad approvare i bilanci. E cioè ci troviamo di fronte a enti pubblici che hanno una difficoltà di spesa evidente con Fondi crediti di dubbia esigibilità. Noi abbiamo i bilanci ingessati, soprattutto per l'ATERP; abbiamo una difficoltà di riscossione dei canoni, ovviamente di locazione. Parliamo delle fasce deboli della popolazione calabrese, parliamo di bilanci – lei sa cosa dico – che sono sostanzialmente paralizzati sulla capacità di spesa. E quindi noi abbiamo la necessità di fare un punto, perché seguire solamente la strada della via giudiziaria è oggettivamente di difficile soluzione, soprattutto in questo caso. Però noi abbiamo la necessità, se vogliamo far fare passi in avanti agli enti strumentali della Regione, di fare un ragionamento complessivo, di capire cosa non va negli enti partecipati dalla Regione Calabria, su quali siano le soluzioni possibili nel breve, medio e lungo termine. E quindi ripropongo il ragionamento che noi abbiamo fatto in questi anni e cioè che su questi argomenti non possiamo liquidare la discussione così, con dei criteri ragionieristici. Noi dovremmo renderci conto che ogni ente strumentale della Regione ha le sue peculiarità e le sue difficoltà. Quando parleremo dell’ARPACal capiremo che lì c'è un problema opposto, cioè della difficoltà nella capacità di spesa.

E allora, Presidente, io annuncio la mia astensione su questo bilancio, la mia astensione che è motivata da queste ragioni: ci troviamo, anno dopo anno, ad affrontare sempre le stesse difficoltà rispetto a questi enti. In particolare, sull'ATERP, sull'edilizia sociale che poi ci impegnerà su altri temi, noi dobbiamo fare un approfondimento ulteriore, uno scatto in avanti, perché altrimenti ci troveremo sempre a dover gestire le difficoltà che poi, essendo diventate emergenziali e protraendosi nel tempo, non destano, poi, neanche la giusta reazione da parte della politica. Quindi programmazione e soprattutto un focus su tutti gli enti della Regione Calabria: questo è il mio auspicio.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Nell’intervenire su questo punto all'ordine del giorno, voglio cogliere l'occasione per esprimere un brevissimo pensiero di ricordo al giornalista Pietro Bellantoni, che pochi giorni fa, purtroppo, ci ha lasciato; ancora mi sembra di vederlo, sempre acuto, impegnato a seguire con grande professionalità e attenzione i lavori e la discussione del Consiglio regionale; tra l'altro, per una fase, ha coordinato anche l'ufficio stampa.

E poi, Presidente, lo dico anche qui: colgo l'occasione in maniera veloce - credo che lo farà anche il mio capogruppo come mi ha riferito – per dire che credo che il modo migliore per esprimere, rafforzare e irrobustire la difesa delle Istituzioni democratiche sia quella di farle funzionare e di rispettare i regolamenti previsti.

Non mi scandalizza che ci possano essere richieste per inserire all’ordine del giorno provvedimenti su problematiche di emergenza, di necessità e di priorità. Può capitare. L'azione amministrativa è fatta anche di questi momenti, quindi nulla quaestio, però, Presidente, vorrei che anche sugli altri aspetti di funzionamento del Regolamento del Consiglio lei prestasse lo stesso rigore, come sicuramente per la sua incline concezione culturale di difesa delle istituzioni farà. Mi riferisco sia alla risposta alle interrogazioni –se le risposte non vengono date nel tempo previsto bisogna portarle all'ordine del giorno in Consiglio, in maniera tale che ognuno possa poi venire a rispondere in Consiglio – sia sul funzionamento delle Commissioni in merito all’inserimento delle proposte di legge all’ordine del giorno delle sedute. Ci sono delle proposte di legge che in Commissione, al di là dell'ordine cronologico, al di là di ogni ragionevole motivo, non vengono portate in discussione.

Eh no! Questa cosa non va bene, Presidente! Lo dico per rispetto del suo ruolo e della funzione di questo Consiglio. Su questa problematica, se non ci saranno risposte adeguate, mi riservo di intraprendere ogni azione utile e necessaria a difendere le mie prerogative e le prerogative istituzionali del funzionamento di questo Consiglio e dei consiglieri regionali.

Infine, sul terzo punto all'ordine del giorno, nella Commissione con il presidente Montuoro abbiamo sviluppato un approfondimento anche abbastanza dialettico, però sempre con spirito costruttivo e propositivo, valutando anche la scelta di astenerci come un atto non ostile all'attività amministrativa, che pure si sta facendo e che pure abbiamo anche riconosciuto nel rapporto dialettico che abbiamo avuto con il commissario Petrolo. L’astensione non è un atto ostile, è un atto di attenzione politica, ma probabilmente ancora non siamo del tutto sufficientemente convinti dell'azione amministrativa che potrebbe essere ancora più efficace e potrebbe migliorarsi ancora di più per diverse ragion.

Una è quella che diceva il consigliere Antonio Lo Schiavo: condivido appieno questa visione di approccio di sistema strategico e inviterei su  questo anche il presidente Occhiuto a fare una riflessione, molto più appropriata, di approfondimento, per capire come sugli enti strumentali si possa addivenire anche ad una valutazione istituzionale, per garantire e per intraprendere un'azione riformatrice a 360 gradi - ha ragione il consigliere Lo Schiavo - altrimenti ogni volta sui singoli enti strumentali – lo facciamo adesso sull’ATERP, poi lo faremo sull'ARPACal – ogni anno, più o meno, faremo le solite valutazioni. Eppure, gli enti strumentali assolvono a delle funzioni istituzionali importanti che potrebbero sicuramente migliorare se, appunto, gli enti venissero messi nelle condizioni di poterle esplicare e declinare con i passaggi e gli strumenti giusti.

Quindi il voto di astensione del Partito democratico, che io annuncio - lo ripeto - non è un dato ostile o contrario, ma è un dato di attenzione, perché abbiamo avuto modo di riconoscere come, per esempio sul personale, alcuni miglioramenti ci siano stati, come un rafforzamento amministrativo in qualche modo si sia determinato, apprezzando in questo senso anche la predisposizione del fabbisogno triennale del fabbisogno che la Regione ha varato per gli anni 2023-2025. Ci auguriamo che questo potenziamento amministrativo possa favorire e aiutare di più e meglio questo ente importante ad assolvere la sua missione principale e fondamentale. Tuttavia, lo diceva anche lo stesso presidente Montuoro, i rilievi che sono stati avanzati, alcune difficoltà e criticità – non so come le vogliamo definire –ancora restano sul versante della lotta all'abusivismo, sul versante della riscossione dei canoni e della puntuale ricognizione anche dei contenziosi; anche qui, è vero che probabilmente sui contenziosi pregressi si può fare poco o nulla, ma un aumento qualificato del personale potrebbe sicuramente evitare il prodursi di ulteriore contenzioso.

E poi c'è tutta la partita che resta sullo sfondo, una partita importantissima, che è quella della ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, che in Calabria è pari a 39 mila alloggi; non è una cosa banale, ma un qualcosa che richiederebbe non solo investimenti e risorse adeguate, ma potrebbe anche aiutare e favorire un segmento importante dell'economia calabrese. Quindi, per questa ragione, con questa attenzione e con questa possibile visione di prospettiva, io esprimo, a nome del gruppo del Partito democratico, l’astensione sul provvedimento relativo al bilancio dell'ATERP. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Mammoliti, faremo tesoro dei suoi consigli. Penso che voglia replicare il collega Montuoro. Ne ha facoltà.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Penso che sia doveroso anche dare ulteriori dettagli, rispetto agli interventi dei colleghi. Ho ascoltato prima quello del collega Lo Schiavo e mi dispiace che non fosse presente ai lavori di Commissione quando abbiamo trattato questo punto all'ordine del giorno, anche perché abbiamo svolto un'ampia disamina, grazie anche all'esposizione del Commissario straordinario dell'ATERP e del delegato del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, sull'attività che si sta portando avanti e rispetto soprattutto alla disamina oggetto di discussione anche nel precedente bilancio. In quella sede, dalla discussione, appunto, erano scaturite tutta una serie di situazioni che sono state poi trasferite dalla Commissione bilancio alla Giunta e al Presidente, che ne hanno preso atto e sono intervenuti anche rispetto a alcuni punti molto importanti che ci ha spiegato anche il Commissario straordinario. Ad esempio, l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di fabbisogno di personale per l'annualità 2023-2025; un atto importante che dà ampio respiro rispetto alle attività molto delicate che porta avanti l’ATERP Calabria, ma soprattutto anche per sottolineare che tutto ciò che scaturisce dai lavori di Commissione è, poi, trasferito alla Giunta attraverso una comunicazione costante rispetto a quelle che sono le discussioni su alcuni provvedimenti.

Devo dare atto che anche il consigliere Mammoliti, che è vicepresidente della Commissione bilancio, ha sottolineato che le osservazioni, sollevate nelle precedenti sedute, hanno avuto poi un seguito e sono state oggetto di approfondimento e di interventi importanti.

Ci ha spiegato anche come si sta intervenendo sul contenzioso - pensate che ci sono dei contenziosi risalenti alle ATERP provinciali - suddividendoli appunto in due tronconi: il contenzioso derivato dalle ex ATERP provinciali e quello dell’ATERP regionale. Insomma, tutta una serie di attività che si stanno mettendo in campo; sono state assunte 26 nuove unità che sono già al lavoro per cercare di dare maggiori risposte al territorio e di intervenire in maniera ancora più incisiva, rispetto a quella che è l’attività che si sta portando avanti, dei piccoli passi in avanti; ovviamente non ci accontentiamo e continueremo ad andare avanti in questa direzione. Però, Presidente, era importante rimarcare il lavoro, anche sinergico che si fa tra l’attività delle Commissioni e quella della Giunta, sotto la sua, ovviamente, supervisione e direzione eccellente; le osservazioni che vengono fuori durante i lavori vengono, poi, portate direttamente agli organi interessati.

Su questo si sta facendo un gran lavoro, lo testimoniarono i dati che ci ha fornito anche il Commissario straordinario e mi dispiace dover smentire chi ancora una volta cerca di sminuire quello che è il ruolo e quelle che sono le funzioni del Consiglio e delle Commissioni, ma soprattutto il lavoro che questa amministrazione, questa maggioranza sta portando avanti per il bene dei calabresi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Montuoro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Intervengo nuovamente solo perché il collega Montuoro ha frainteso la critica politica; sente sempre il peso della presidenza della Commissione. Io sto parlando di numeri di bilancio! In realtà, ho parlato di un bilancio e ho fatto un'analisi su alcune voci che rendono oggettivamente difficile la situazione dell’ATERP. Ho evitato di dare giudizi politici, però, purtroppo, capisco che nella contesa politica, poi, parte sempre la difesa d'ufficio e, poi, questo è il corto circuito che si crea.

Io ho parlato dei crediti, ho parlato di un bilancio ingessato in cui ci sono delle voci problematiche che, ovviamente, non hanno colore politico. Quando parlo di crediti di dubbia esigibilità e di zavorre che noi ci tiriamo indietro, pongo un problema politico in ordine al bilancio, poi, se il consigliere Montuoro vuole sottolineare l’enorme lavoro delle Commissioni e della Giunta lo faccia pure, però io penso che il mio ruolo sia anche quello di sottolineare le difficoltà di questi bilanci perché questo è il compito che deve avere l'opposizione e che deve avere un consigliere regionale.

Pertanto, i numeri sono numeri, su questo non c'è interpretazione politica, parlo di difficoltà oggettive degli enti strumentali della Regione Calabria senza voler addossare responsabilità a nessuno, perché è ovvio che queste sono cose che ci trasciniamo dal tempo, però negare anche questo mi sembra ovviamente sbagliato.

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 130/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACal)”

PRESIDENTE

Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 130/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria”.

Cedo la parola al collega Montuoro per illustrare il provvedimento. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. La proposta di provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata dalla seconda Commissione bilancio nella seduta del 21 settembre scorso.

La proposta è relativa al Rendiconto generale esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria.

Il provvedimento si compone della delibera di Giunta regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, del Dipartimento economia e finanze e del parere del Revisore unico dei conti dell’Agenzia.

Il Rendiconto è stato approvato con delibera del Commissario straordinario numero 189 del 02/05/2023; a seguito della comunicazione del Dipartimento economia e finanze della Regione Calabria, con successiva delibera dello stesso Commissario straordinario numero 220 del 12/05/2023, sono state apportate alcune rettifiche ai prospetti relativi al conto economico e alla quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il Revisore unico dei conti, con verbale numero 8 del 7 maggio 2023, evidenzia:

- che la rilevante consistenza media di cassa ed il consistente volume dei residui passivi fa emergere un indice di mediocre capacità di spesa con un conseguente profilo di rallentamento della realizzazione dei programmi e della difficoltà di raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva affida all’ARPACal;

- che l’ente risulta avere un saldo di cassa consistente e, nonostante ciò, ha dovuto accantonare nel rendiconto 2022 il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC); ; il suddetto accantonamento è stato determinato nella misura massima prevista, in ragione degli indicatori di cui all’art. 1 comma 859 lett. a) e b) della L. n. 145/2018; sollecita una maggiore organizzazione per aggiornare i dati nella Piattaforma crediti commerciali e rispettare i tempi di pagamento; altresì, evidenzia che il Fondo di garanzia dei debiti commerciali è obbligatorio già dal rendiconto 2021;

- di effettuare una ricognizione puntuale sul contenzioso in essere;

- di attenzionare particolarmente il credito di euro 3.600.000,00 vantato nei confronti della Regione Calabria relativo al contributo per la gestione dei servizi del Centro Regionale Funzionale Multirischi.

Il Revisore unico dei conti, nell’attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’ARPACal riferito all’esercizio finanziario 2022, con i relativi allegati, ed al Bilancio Economico–patrimoniale.

Il Revisore, altresì, raccomanda gli Organi di vertice: di prendere atto delle carenze sopra evidenziate allo scopo di adottare le necessarie contromisure per consentire all’Agenzia di potenziare le funzioni ad essa riservate per legge; di provvedere con opportuna tempestività all’adozione dei Regolamenti di contabilità e per la gestione del patrimonio; di reperire risorse finanziarie adeguate allo sviluppo potenziale dei servizi dell’Agenzia.

Il Comitato di indirizzo con verbale del 29/05/2023 ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.

Il Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, nell’istruttoria di competenza evidenzia che, con riferimento al credito di euro 3.600.000,00 vantato nei confronti della Regione Calabria relativo al contributo per la gestione di servizi del Centro Regionale Funzionale Multirischi, è stato informato dall’Avvocatura regionale, che ha rilasciato il prescritto “parere favorevole”, che è in corso di definizione un accordo conciliativo tra la Regione Calabria e l’ARPACal a fronte degli importi richiesti dall’Agenzia.

Il Dipartimento vigilante, verificato il rispetto delle misure di contenimento della spesa da parte dell’Ente strumentale, esprime parere favorevole al rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia.

Il Dipartimento economia e finanze rileva che, sulla base di apposite verifiche, sembrerebbe sussistere la formale correttezza nella procedura del riaccertamento ordinario dei residui nonché nella quantificazione del valore complessivo del Fondo Pluriennale vincolato e, di conseguenza, nella determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022. Relativamente alla quota disponibile del risultato di amministrazione, il Dipartimento ha verificato se le parti accantonate e vincolate sono formalmente corrette. A seguito delle verifiche effettuate, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) da accantonare nel rendiconto 2022 presenterebbe un valore pari a euro 90.892,65 coincidente al relativo accantonamento effettuato dall’Ente; l’accantonamento al Fondo contenzioso è stato incrementato rispetto all’anno precedente e, come pure osservato dal Revisore unico dei conti, sarebbe necessario acquisire una relazione sul debito potenziale derivante dal contenzioso in essere; nella voce “Altri Accantonamenti” è compreso anche l’importo del “Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali”, in quanto l’ARPACal non avendo rispettato i limiti in ragione degli indicatori, di cui all’art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018, sia con riferimento al “Debito Pregresso” sia rispetto al “Ritardo Annuale dei Pagamenti”, ha provveduto ad accantonare il 10% della spesa stanziata per l’acquisto di beni e servizi del bilancio 2023.

Per quanto concerne la Quota vincolata del risultato di amministrazione e, nello specifico, rispetto all’importo vincolato di cui alla voce “Vincoli derivanti da trasferimenti”, il Dipartimento prende atto della rideterminazione dello stesso per come spiegato nella relazione sulla gestione 2022, rilevando che, per come attestato dall’Ente, l’importo di cui trattasi sarebbe originato da risorse destinate alla realizzazione di specifici progetti o programmi di spesa rispetto ai quali l’Ente non ha provveduto ad impegnare, o lo ha fatto solo in parte, i corrispondenti stanziamenti di spesa. Dunque, il Dipartimento raccomanda all’Ente di prevedere, attraverso un’attenta attività di programmazione, con riferimento alle attività che presumono la realizzazione di progetti di investimento, gli impegni di spesa collegati ai corrispondenti accertamenti di entrata, con imputazione agli stessi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle varie fasi degli interventi, sulla base di appositi cronoprogrammi, nel rispetto di quanto previsto al punto 5.3, inerente le modalità di registrazione delle spese di investimento, al fine di garantire la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno, numero 118/2011.

Il Dipartimento, a conclusione dell’istruttoria, rileva che: sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2022, per come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente saldo di cui al conto del tesoriere; sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio 2022; sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”; sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nello stato patrimoniale, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi; sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale; risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e del risultato di amministrazione al 31.12.2022.

Il Dipartimento economia e finanze, eseguite le verifiche, ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto relativo all’esercizio 2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intervengo anche su questo punto all'ordine del giorno, in attesa di una auspicabile valutazione di sistema sugli enti strumentali; mi riferisco agli atti che abbiamo approvato l'anno scorso e al rendiconto di esercizio che, invece, l'Aula si appresta ad approvare.

Quel giorno – l’ho detto al presidente Montuoro - ero andato animato di buona volontà perché volevo votare a favore di una proposta di legge che trovavo molto interessante, ma quel giorno, poi, quella proposta di legge è stata ritirata. Credo, tuttavia, che il senso e il contenuto di quella proposta, che punta a superare la spesa storica del personale, sia importante e vada ripresentata perché probabilmente ancorare i provvedimenti a quel quadro normativo legislativo è un po' anacronistico. Sono intervenuti molti provvedimenti ed è passato molto tempo da quella data e svincolare quell'obiettivo aiuterebbe molto al rafforzamento amministrativo che, secondo me, è fondamentale per un ente che si occupa di ambiente, di prevenzione, di salute.

Da questo punto di vista, anche qui nell'annunciare il voto di astensione con le stesse valutazioni politiche di prima, rispetto a quanto ragionato e discusso nella Commissione negli anni precedenti, intanto debbo dire che mi ha fatto un'impressione istituzionalmente molto positiva il Generale. Un generale che, quando parla, si alza di fronte alla Commissione, denota una concezione culturale di rispetto delle istituzioni che sinceramente non noto in molti altri generali/commissari che sono stati nominati a dirigere ASP che, invece, quando ti presenti da loro ti ricevono in piedi. Ha una concezione culturale veramente encomiabile questo Generale.

Tuttavia, valuto dei meriti rispetto a quello che avevamo ragionato e discusso negli anni precedenti: come dice il presidente Montuoro, i rilievi, i suggerimenti, le riflessioni su molti punti hanno registrato degli avanzamenti dei provvedimenti amministrativi che hanno di fatto migliorato la situazione che era stata individuata e, in qualche modo, anche fatta presente nella discussione dell'anno precedente, compreso anche il processo di stabile occupazione, che io avevo sottoposto al generale; l’ipotesi era quella di avviare la procedura dei lavoratori impegnati per la stabile occupazione del centro regionale della strategia marina di Crotone. Quando i provvedimenti si realizzano, non bisogna avere delle posizioni precostituite o pregiudiziali, bisogna valutare il merito.

Nel merito, infatti, su molti punti, su molti rilievi che noi avevamo evidenziato ci sono stati degli avanzamenti e dei miglioramenti dal punto di vista della performance occupazionale anche rispetto all’assunzione di alcuni lavoratori, sei unità, per esempio, 4 ingegneri, 2 geologi e via dicendo.

Tuttavia, - parliamoci chiaramente - queste sono materie importanti e delicatissime, ambiente, prevenzione e salute, e sappiamo che questo ente sub regionale dovrebbe ricevere come finanziamento l'1 per cento delle risorse del Sistema sanitario regionale, invece - adesso non ho il dato aggiornato -, ma siamo appena allo 0,5 per cento, se non forse inferiore. Questo è uno degli elementi di criticità per il quale avevo salutato con favore quel provvedimento di legge che sbloccava la possibilità di assumere il personale svincolato da quella legge; quindi, se sarà riproposta, la valuterò con questa predisposizione di attenzione positiva perché, quando si presentano provvedimenti importanti, che aiutano la qualità e la performance dell'azione amministrativa, non possono che essere salutati con grande attenzione e con grande positività.

Da questo versante, da questo punto di vista, come diceva anche il consigliere Alecci più volte nei suoi interventi, noi dobbiamo puntare a rafforzare l'azione amministrativa interna piuttosto che prevedere esternalizzazione continua ed esterna, perché se ci rivolgiamo all'esterno probabilmente significa che non siamo nella condizione di assolvere al nostro compito e alla nostra funzione principale.

Poi, c’è un'altra annosa criticità - non si possono risolvere d’emblée tutti i problemi -, che purtroppo resta oggettivamente: c’è una rilevante consistenza media di cassa che non depone bene perché, quando non si spendono adeguatamente le risorse, significa che non si riescono a ragguardare e a realizzare i target e gli obiettivi strategici che invece sono fondamentali.

Questi aspetti di criticità, che a nostro avviso restano, se valutati all'interno di questa visione di sistema per implementare le risorse, per svincolare l'assunzione di personale da quella legge, forse, ormai anacronistica, credo che consentano di dare a questo ente strumentale quella missione e quella funzione strategica, rilevanti in alcuni settori importanti della vita della nostra regione.

Sono queste le valutazioni politiche, che non sono di dissenso ma di grandissima attenzione del lavoro che è stato avviato in maniera positiva, ma non ancora concluso. Restano da affrontare alcune criticità che potrebbero rendere ancora più performante l’azione amministrativa e la missione strategica di questo Ente. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie a lei, collega Mammoliti. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Anch'io intervengo, molto brevemente, per rimarcare il ruolo che riteniamo fondamentale di ARPACal, un ruolo centrale nel nostro territorio perché ARPACal si deve occupare della salute del nostro territorio, ma tuttavia a fronte anche delle risorse spese finora ARPACal svolge le sue funzioni ancora con difficoltà; le svolge con difficoltà tant'è che i lavoratori di ARPACal spesso fanno presenti le loro difficoltà perché mancano risorse adeguate, ma manca una programmazione che ancora non riusciamo a vedere e soprattutto mancano probabilmente delle funzioni o delle figure specialistiche.

Nonostante questo, ARPACal ha lavorato certamente molto. Vorrei sottolineare però un paradosso, riguardante l'aspetto finanziario: dal bilancio della sanità noi dovremmo dare l'1 per cento annuo ad ARPACal e dal 2010 ad oggi - questo con buona pace di tutti i governi - è stato dato soltanto lo 0,5 per cento. Questo è un dato importante sul quale voglio richiamare l'attenzione dei colleghi.

Il secondo punto è che noi tra un po' discuteremo di una legge ulteriore, molto importante, che va a coinvolgere ARPACal e che è questa della disciplina regionale in materia di impianti idroelettrici che prevede per ARPACal non solo l'istituzione di un catasto regionale ma anche controllo e vigilanza sanitaria e ambientale proprio degli impianti da parte dei comuni. Tutto questo non fa altro che caricare su ARPACal ulteriori funzioni che, però, ancora non è all'altezza di svolgere perché il fondo dedicato non è sufficiente. Con questo mi taccio perché ritengo che questo aspetto dell’Agenzia sia assolutamente condiviso da tutti e invito, comunque, la maggioranza e la Giunta a porre rimedio anche rispetto a questo con dei fondi sufficienti. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Montuoro. Ne ha facoltà.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. Intervengo giusto per rimarcare alcuni aspetti fondamentali, su dei passaggi che sono stati svolti sia dal consigliere Mammoliti sia dalla collega Bruni.

Noi abbiamo avuto il piacere, nella precedente seduta, di ascoltare il Commissario straordinario dell'ARPACal, il generale Errigo, che ci ha descritto le attività che si stanno portando avanti rispetto alle precedenti gestioni e le tantissime attività messe in campo ex novo da questa gestione. Mi sento di dire che i dati sono abbastanza confortanti. Pensate che solo per quanto riguarda i campionamenti delle nostre acque solo nei mesi di luglio e agosto siamo arrivati a circa trecento analisi e nell'ordinario siamo arrivati al 2.600 campionamenti e circa 5.200 analisi; per quanto riguarda i siti di accumulo dei rifiuti 182 interventi e oltre 200 prelievi, quindi anche sugli impianti di depurazione oltre 56 prelievi nei Comuni che presentavano maggiori criticità.

Relativamente a quanto espresso precedentemente dal collega Mammoliti circa la persistenza di ingenti quantitativi di risorse in cassa, su questo si sta cercando di risolvere la problematica, intanto con la possibilità di effettuare nuove assunzioni da parte dell'ente;  come avrà ascoltato in Commissione nella precedente seduta, sia il generale sia il dottor Boccafurri  hanno spiegato le modalità con le quali stanno procedendo all'assunzione di nuovo personale, proprio per dare maggiore respiro a quelle che sono le attività che si svolgono giornalmente, ma soprattutto per cercare di essere ancora più efficienti rispetto al gran lavoro che già si sta portando avanti.

Insieme al presidente Mancuso, abbiamo avuto un’interlocuzione con il generale Errigo e abbiamo presentato una proposta di legge proprio per cercare di migliorare l'attività che in questo momento ARPACal svolge e per valutare, insieme ai Dipartimenti interessati, la possibilità di aumentare il budget che è a disposizione dell'agenzia regionale in questo momento.

La proposta di legge, collega Mammoliti - lei ricorderà bene - non è stata ritirata, ma rinviata per apportare dei miglioramenti e delle modifiche che ci consentono di andare incontro alle esigenze manifestate dall'Agenzia a cui questa amministrazione darà il massimo supporto. A breve, insieme al presidente Mancuso, modificheremo il testo precedentemente depositato per intervenire in maniera tempestiva ma, soprattutto, efficace rispetto all'attività che si sta svolgendo. I dati sono quelli che avete detto voi poc'anzi e per questo avevamo pensato, insieme al presidente Mancuso, di apportare delle modifiche a quella legge regionale proprio perché è una delle agenzie che svolge un ruolo molto delicato, importante per tutti i cittadini calabresi e, quindi, abbiamo il dovere di sostenerla in tutto ciò che si può fare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Montuoro. Non ci sono altre richieste di parola. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 211/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. Mancuso, P. Caputo, P. Raso e F. De Nisi, recante: “Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)”

PRESIDENTE

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di legge numero 211/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi, recante: “Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, numero 47”. Cedo la parola al relatore, consigliere Raso, per illustrare il provvedimento. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge è volta a modificare e integrare l'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, numero 47.

Il settore dell'edilizia sociale, oggetto non solo di una specifica legge regionale, la numero 36 del 2008, ma anche degno di attenzione e rilievo costituzionale per l'attuazione dei principi generali di uguaglianza e solidarietà, è afflitto, almeno dal 2015, da due rilevanti criticità che hanno impedito ai soggetti attuatori, assegnatari di finanziamenti regionali, di avviare o proseguire le operazioni di costruzione degli alloggi sociale.

La prima criticità è ascrivibile alla restrizione del credito bancario e ai collegati e ingiustificati fenomeni di aumento dei tassi di interesse e dei costi e alla pregiudiziale sfiducia nei confronti delle aziende edilizie della Regione Calabria, così come perfettamente programmato nella relazione della Banca d'Italia 2020/2022.

Con illogica contraddizione, il sistema bancario ha palesato maggiore interesse a finanziare gli acquisti immobiliari abitativi in favore delle singole persone fisiche, quando munite di sufficienti condizioni reddituali, richiedendo, comunque, uno stato di avanzamento del progetto costruttivo di solito non compatibile con la capacità ed autonomia economica dei soggetti attuatori.

Sotto il riferito aspetto, infatti, la misura dei contributi regionali, in particolare per quelli destinati alla costruzione degli alloggi sociali con la forma tipologica della futura cessione in proprietà, è risultata insufficiente a colmare la mancanza dell'imprescindibile sostegno bancario, finendo col compensare, a volte solo parzialmente, i costi iniziali strumentali e funzionali quali l'acquisto delle aree edificabili, le spese di gestione e progettazione, l’allestimento operativo dei cantieri, i costi delle polizze fideiussorie necessarie per il rilascio  degli acconti richiesti ed incamerati.

Insomma, acquisite le risorse erogate dalla Regione, pari tendenzialmente alla metà dei contributi concessi, gran parte degli interventi programmati si sono arenati in uno stato di irreversibile stallo economico-finanziario, al punto o da rinunciare all'avvio dei lavori oppure a interrompere quelli faticosamente avviati.

La situazione appena descritta è stata vagliata, da ultimo, sotto il profilo normativo dalle leggi regionali numero 23 del 2020, numero 27 del 2021 e numero 3 del 2023, con le quali il legislatore regionale ha ritenuto di individuare  le soluzioni operative al fenomeno del sopravvenuto stallo dei cantieri, oppure della difficoltà ad avviare i lavori, con una serie di misure straordinarie quali la proroga della data di ultimazione dei lavori, le riapertura dei termini delle domande di delocalizzazione e rimodulazione, la previsione di un generale divieto di revocare i finanziamenti concessi al fine di mantenerli in vita nella prospettiva di conseguire gli obiettivi della legge regionale 36 del 2008. La detta legislazione emergenziale, tuttavia, non poteva prevedere il sopravvenire una seconda criticità di sistema, ancora più grave della prima.

Seconda criticità: invero, almeno dagli anni 2021 e 2022, a causa di molteplici fattori, alcuni internazionali (pandemia, guerra, emergenza energetica) e altri nazionali (politiche di spese per il superbonus), è subentrato l’imprevedibile e sproporzionato aumento dei costi dei materiali e delle spese correnti di realizzazione degli interventi costruttivi, ulteriormente aggravato da una progressiva inflazione e maggiorazione del costo della vita.

Dalla sommatoria delle due criticità innanzi descritte è derivato un quadro ricognitivo di forte preoccupazione, non solo per la difficoltà oggettiva di recuperare i contributi pubblici già erogati ed impiegati per l’avvio dei lavori, allo stato bloccati irreversibilmente, ma anche di garantire la fruttuosità e l'utilità funzionale delle somme ulteriori da corrispondere a quei soggetti attuatori che, pur versando in condizioni di astratta fattibilità tecnica dei progetti, sono stati colpiti da una sorta di impossibilità sopravvenuta per l'eccessiva onerosità dell’intervento.

Con plurime istanze pervenute alla Regione Calabria, a firma dei rappresentanti delle associazioni di categoria nell'interesse dei soggetti attuatori, è stata rappresentata la straordinaria eccezionalità e precarietà della situazione economica finanziaria venutasi a creare, caratterizzata dalla impossibilità, incolpevole, di cantierare utilmente gli interventi finalizzati e dal contestuale allarme suscitato negli assegnatari che hanno fidato di conseguire il bene casa. I soggetti attuatori hanno avanzato, tra l'altro, la proposta relativa alla costituzione di un Fondo regionale di garanzia che funga da motore di sensibilizzazione per gli istituti di credito a concedere adeguatamente linee di mutuo edilizio da impiegare negli interventi costruttivi.

Tra le varie misure previste dalla presente proposta normativa, si prevede che i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi regionali finanziati possano presentare, entro il 30 novembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico, entro il limite massimo del 30 per cento, per il maggior costo derivante dall'adeguamento dei nuovi limiti di costo.

Inoltre, è previsto il definanziamento d'ufficio di alcuni interventi che non hanno raggiunto un adeguato grado di attuazione.

Le somme derivanti dalle procedure di definanziamento sono destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il finanziamento del numero massimo di alloggi già resi liberi con la rimodulazione.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti: l'articolo 1 modifica e integra l'articolo 39 della legge 47/2011, al fine di confermare il contenuto alle esigenze contingenti del mercato e delle esigenze di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale; l'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR Calabria. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Riteniamo che questo tema dell'edilizia sociale rappresenti realmente un pilastro fondamentale per la costruzione di una società civile assolutamente equa, inclusiva.

È un settore questo che incide sulla vita di tutti, sulla vita di moltissimi cittadini, non solo attraverso la qualità delle abitazioni, ma proprio avendo ripercussioni sul benessere, sulla coesione sociale; ed è un approccio che, ovviamente, va oltre la semplice costruzione di edifici, perché si tratta di fornire alloggi adeguati e accessibili a chi ne ha bisogno, garantendo dignità e opportunità a tutti i membri della nostra Comunità.

Desidero, quindi, sottolineare il fatto che l'edilizia sociale non è solo una risposta alle emergenze abitative, ma una strategia di lungo termine per affrontare proprio il problema dell'accesso all'abitazione.

La creazione di questi alloggi sociali non dovrebbe essere vista come un costo, ma come un investimento sul futuro della nostra società; sembra però che la nostra Regione incontri sempre mille ostacoli in questo tipo di situazioni, sembriamo veramente incapaci di ridurre questa insicurezza abitativa e questa Calabria non riesce a svolgere quel ruolo chiave che dovrebbe promuovere questa integrazione delle nostre comunità. Questo Consiglio i mille ostacoli li affronta dal 2008 e legifera con risultati abbastanza deludenti.

Permettetemi però di fare delle considerazioni in premessa: devo sottolineare che ci aspettavamo il ritiro di questa proposta legislativa, poiché nella Commissione di merito, mi sembra, che sia stata ritirata e che, quindi, non abbia ricevuto un parere favorevole, nel senso che non ha percorso i passaggi legislativi che avrebbe dovuto.

Dopodiché, questo metodo mi sembra particolarmente discutibile. Non lo sto dicendo io, non lo stanno dicendo solamente i membri del Partito Democratico e quindi dell'opposizione, lo dice la Corte dei conti che continua a bacchettare la nostra Regione sulla modalità e sulla metodologia di approvare leggi. Questo modus mina garanzie procedurali ordinarie e quindi evita l'approfondimento specialistico, soprattutto quando si tratta di Commissioni di merito.

Noi siamo del parere che le leggi debbano essere approvate - siamo qui appositamente - ma queste leggi devono essere fatte bene, non devono essere opache, evitando anche questo continuo utilizzo della novellazione, che è una tecnica legislativa che spesso determina una sostanziale opacità dei testi che rischiano di divenire poco organici e soprattutto poco chiari. Tra l'altro, soprattutto in questa legge la genericità fa da padrona nella relazione: non c'è chiarezza, non c'è precisione anche nei regolamenti, con conseguenze piuttosto negative per la governance e la trasparenza dell'azione pubblica. Una legge così importante per la Calabria, quale quella sull'edilizia sociale, non può avere una relazione descrittiva in cui non vengono riportati dati che sono essenziali per capire lo stato dell'arte.

E la proposta, che arriva anche dalle alleanze delle Cooperative italiane, dal PD e da tanti altri attori, deve metterci nelle condizioni di conoscere lo stato della situazione degli interventi della legge numero 36 del 2008, del decreto numero 347 del 30 aprile 2012, della DGR numero 452 del 30 ottobre 2014 e così via, attraverso una relazione che entro il 30 novembre del 2023 permetta allo stesso Consiglio di valutare gli alloggi finanziati, quelli che sono completati e assegnati, quelli che sono in corso d'opera e le risorse eventualmente ancora esistenti, in modo che il Consiglio possa conoscere e vigilare, al fine di garantire una gestione diversa e più efficace nel mondo dell'edilizia sociale.

Una prima criticità, che sicuramente rende ragione di questa legge e che rappresenta un elemento da cui certamente partire - è stata fotografata tra l'altro dalla Banca d'Italia nella relazione 2022, ma anche da uno studio dell'UNICAL - è che le fonti di finanziamento dei soggetti attuatori sono ormai prosciugate, per quanto riguarda sia le Cooperative sia le Società private, considerata la nostra capacità economica dei richiedenti alloggi sociali, cosiddetti soggetti deboli, selezionati in base ad una classifica reddituale e che hanno difficoltà ad anticipare i costi di avvio, e così via.

Per farla breve, neppure la misura di contributi regionali destinati però alla costruzione di alloggi sociali, con questa forma tipologica della futura cessione in proprietà, è risultata però sufficiente a colmare la mancanza del sostegno delle banche.

E poi, ovviamente, la pandemia, la guerra, l'emergenza energetica, più le politiche di spesa anche del bonus, sicuramente hanno contribuito a rendere emergenziale questo tipo di situazione.

Le criticità che sto descrivendo e che sono presenti e che tutti conosciamo, chiaramente, danno un quadro di grande preoccupazione, però noi riteniamo che questa metodologia che è in essere sia assolutamente sbagliata e ci auguriamo che in futuro si riesca a programmare con due punti essenziali: un Piano territoriale dei fabbisogni e, soprattutto, il recupero, per esempio, di alloggi esistenti nei centri storici.

In conclusione, ci sentiamo moralmente obbligati a votare positivamente questa legge, ma nel merito e, anzi, nella metodologia siamo fortemente preoccupati della democrazia di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intervengo molto velocemente, perché mi sembra che alla proposta di legge non ci siano emendamenti. Voglio fare queste considerazioni perché sul quadro complessivo di riferimento della normativa e sull'andamento di questo provvedimento datato negli anni, credo che l'intervento della consigliera Bruni sia stato molto puntuale ed appropriato.

Vorrei fare delle considerazioni politiche perché siamo forse alla quinta o sesta proroga e penso che tutti quanti comprendiamo che non possiamo continuare sine die con questa modalità di agire. Non possiamo perché noi dobbiamo distinguere i due momenti, che non sono del tutto giustificativi degli enormi ritardi che si sono verificati nel corso degli anni: la pandemia è avvenuta adesso, la guerra in Ucraina è avvenuta adesso, l'aumento del costo delle materie prime è avvenuto adesso; ma noi stiamo parlando di un provvedimento che è ancorato ad una data molto lontana dal verificarsi di questi avvenimenti. Lo dico perché nel corso degli anni si sono alternati governi di centrosinistra e governi di centrodestra, non è una responsabilità politica attribuibile solo ad una parte. Allora io penso che sia arrivato il momento di fare chiarezza su questo provvedimento e, come diceva la consigliera Bruni, ciò non è possibile senza il dibattito approfondito magari in Commissione, che poi è stato ritirato, però questi ritardi ormai ingiustificabili ci comportano oggi di modificare il quadro con le stesse risorse e, quindi, si realizzeranno un numero di alloggi inferiori a quelli previsti. Attenzione, però, che, se noi continuiamo con le proroghe e con la stessa quantità di risorse, fra qualche anno forse non realizzeremo nessun alloggio.

Per questa ragione credo sia giusto e responsabile…, da questo punto di vista, noi abbiamo svolto un'approfondita riflessione e vogliamo, come atto di grande responsabilità politica del Partito Democratico, votare a favore, purché sia l'ultima proroga e, soprattutto, purché questo Consiglio venga messo a conoscenza, attraverso una relazione dettagliata, di quale sia lo stato effettivo dell'arte degli interventi realizzati e di quelli da realizzare. Credo che questa sia una questione di serietà, di sobrietà e di responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche di questa nostra Regione.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.

LO SCHIAVO Antonio Maria (Gruppo Misto)

Esprimo il voto favorevole a questo provvedimento per le stesse ragioni dei consiglieri di opposizione che sono intervenuti prima di me e cioè per la sua funzione sociale.

Ho dei dubbi, come diceva la consigliera Bruni, su alcune norme e anche su come è scritta la legge stessa; ho in particolar modo delle perplessità sul Fondo di garanzia che si istituisce per accedere al credito e al settore edilizio sociale: lo istituiamo, però poi demandiamo alla Giunta regionale il regolamento per disciplinare le modalità operative. Lo trovo molto generico anche sulla copertura del Fondo stesso e qualche preoccupazione, oggettivamente, questo comma me la procura anche da un punto di vista tecnico-giuridico.

Nonostante questo - ripeto - do un voto di adesione al principio: dare la possibilità di completare questo programma di edilizia sociale. Ancora una volta, però, noi corriamo dei rischi enormi nell'approvare delle leggi con delle maglie così larghe, cioè noi istituiamo un Fondo di garanzia senza che il Consiglio regionale parametri le modalità con cui questo Fondo debba essere istituito, debba essere erogato, senza un regolamento, cioè approviamo a scatola chiusa una serie di cose su cui graveranno un bel po’ di responsabilità da un punto di vista politico.

Detto questo, annuncio il mio voto favorevole, come già detto, proprio per dimostrare la responsabilità politica che molte volte a questa opposizione non viene riconosciuta. Ancora una volta l'opposizione dimostra che, quando ci sono provvedimenti utili per la collettività, nonostante le lacune dei testi normativi, noi ci siamo; questa cosa non sempre avviene con una reciprocità tra maggioranza e opposizione e diceva bene chi mi ha preceduto: “Alcune leggi che l'opposizione vorrebbe discutere non arrivano - proprio nelle Commissioni”.

Spero che, nel caso in cui qualcosa cambi, cambi anche in questo approccio: l'opposizione non può essere solo responsabile quando serve, la responsabilità bisogna invocarla non a parti alterne ma in maniera congiunta. Spero che questi segnali vengano apprezzati non tanto in questo Consiglio regionale quanto dai cittadini calabresi.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Raso. Prego, ne ha facoltà.

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Grazie, Presidente. Prima di mettere ai voti la proposta, vorrei fare delle precisazioni. Meno male che in Commissione sono registrati tutti gli atti perché la proposta è andata più volte in Commissione, l'ultima seduta di Commissione mi sembra sia stata nel mese di luglio e la proposta è stata approvata; quindi, non c'è nessun atto dittatoriale oppure mancanza di democrazia, anzi.

Poi mi dispiace per tutti i consiglieri, cioè ogni consigliere deve fare la sua parte ed è giusto che la faccia in Consiglio, però non accettiamo le lezioni da maestrini quando si fanno delle deduzioni. Bisogna fare delle proposte, non bisogna limitarsi a dire: “Non va bene”. Sono molte le proroghe, lo sappiamo che sono molte, però le approviamo per il bene di queste Società, di queste imprese che si sono caricate quest'anno la realizzazione di questi alloggi sociali.

Qual è la proposta alternativa dell'opposizione se non approviamo la proroga? Quali sono le proposte?  Sarei più contento di sentire questo e non che ogni volta facciamo le proroghe. Nel momento in cui avessimo una proposta migliore di questa, io stesso la voterò. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Raso, è stato chiarissimo. Non ci sono più interventi.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

All’articolo 1 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento protocollo numero 17915/A02 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Intanto volevo ringraziare i colleghi dell'opposizione per aver accolto questa proposta di legge che sblocca finalmente alcune procedure dal 2008.

Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, della proposta di legge numero 211/12^. La modifica, volta a sostituire la data ivi prevista, si rende opportuna per rendere la norma più facilmente attuabile considerato il lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione della proposta e quella di approvazione della stessa.

Al comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge numero 211/12^, le parole “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.

L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A04 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Anche qui, alla lettera a) del comma 1-bis, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, si sostituiscono le parole “entro il 31 marzo 2024” con le seguenti: “entro il 30 aprile 2024”.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A06 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Stessa cosa, anche alla lettera b) del comma 1-bis, le parole “entro il 31 marzo 2025” sono sostituite dal “30 aprile 2025”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A08 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi.

Cedo la parola preponente per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Anche qui, al comma 1-quater, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dal “31 gennaio 2025”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A10 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Al comma 4, dell'articolo 39, le parole “entro il 31 marzo 2024” sono sostituite “entro il 30 aprile 2024”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A14 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi, che sopprime il comma 6, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011 per come aggiunto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame.

Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. L'ha appena detto lei, con la presente proposta emendativa si intende sopprimere la costituzione del Fondo di garanzia previsto dal comma 2, dell'articolo 1, della proposta di legge in esame.

Questo emendamento è stato proposto in quarta Commissione dal Dipartimento bilancio per meglio poi far determinare il Dipartimento lavori pubblici con lo stesso Dipartimento bilancio.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 1, come emendato.

L'articolo 1 è approvato così come emendato.

Articolo 1

(È approvato così come emendato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Prendiamo atto della nuova relazione tecnico-finanziaria presentata dai proponenti e acquisita al protocollo col numero 18116.

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, così come emendato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 209/12^ di iniziativa del consigliere M. Comito, recante: “Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)”

PRESIDENTE

Passiamo ora al punto sei dell'ordine del giorno, la proposta di legge numero 209/12^ di iniziativa del consigliere Comito, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, numero 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”.

Cedo la parola al consigliere Comito per illustrare il provvedimento. Prego.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 24 maggio 2023 numero 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

L'intervento normativo prevede l'introduzione, nel nuovo impianto della legge regionale 22/2023, della possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori.

Inoltre, al verificarsi dei casi sopra richiamati, si prevede, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

Ai fini retributivi, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali.

L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario straordinario, al verificarsi di gravi e ripetuti violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatorio, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.

La proposta di legge consta di 11 articoli.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Comito.Non ci sono richieste di intervento.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 01

(È approvato)

Articolo 02

(È approvato)

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 1-bis

(È approvato)

Articolo 1-ter

(È approvato)

Articolo 1-quater

(È approvato)

Articolo 1-quinquies

(È approvato)

Articolo 1-sexies

(È approvato)

Articolo 1-septies

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

Ha chiesto di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Volevo soltanto fare una rapidissima dichiarazione di voto per chiarire la mia posizione su questo punto: è una legge che ho apprezzato e che trovo assolutamente utile nella gestione della situazione ambientale della nostra Regione; fra l'altro con gli emendamenti approvati in Commissione si sono chiariti alcuni punti che erano in discussione, fra cui gli aspetti economici che riguardano il Commissario. Tra le altre cose trovo particolarmente utili le modifiche al problema delle valutazioni di incidenza, così come il ruolo delle Associazioni che viene ben supportato da questa proposta.

Per questo motivo il mio voto sarà favorevole, motivatamente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 205/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali S. Cirillo, P. Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)”

PRESIDENTE

Passiamo al punto sette, la proposta di legge numero 205/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Cirillo, Straface, recante: “Modifiche della legge regionale 6 maggio 2022, numero 13 - Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena”.

Cedo la parola al collega Cirillo. Prego.

CIRILLO Salvatore (Coraggio Italia), relatore

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge mira a modificare due criteri di natura squisitamente tecnica contenuti nell'allegato A della legge regionale 6 maggio 2022, numero 3 - Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali ovvero in esecuzione di pena.

Nello specifico, gli interventi proposti di natura ordinamentale si rendono necessari al fine di rendere maggiormente agevole il processo di apertura delle strutture di accoglienza per minori e giovani adulti sottoposti al procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

Con il primo intervento, infatti, si tende a potenziare la capacità ricettiva delle strutture in argomento, aumentando da un posto a due la possibilità per tali centri di ospitare minori o giovani adulti avviati al percorso pronta prima accoglienza e a quella di fuoriuscita del circuito penale; l’intervento è giustificato purtroppo dall'aumento significativo delle richieste che provengono dalle strutture ministeriali competenti in materia.

Il secondo ed ultimo intervento mira a razionalizzare gli spazi esterni riservati alle attività dei ragazzi. Si è notato in fase di prima applicazione della legge che il parametro della dimensione degli spazi esterni, oggi in vigore, risulta eccessivamente penalizzato rispetto all'originario spirito della norma e, pertanto, si ritiene utile adeguarlo alle altre realtà simili operanti in altre Regioni.

La proposta di legge è strutturata in tre articoli e reca le clausole di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti, come già accennato, hanno carattere esclusivamente ordinamentale. Attraverso questa proposta di legge si auspica anche una maggiore opportunità operativa per le attuali strutture assistenziali presenti in Calabria distribuite sull'intero territorio regionale, come indicato dal primo aggiornamento datato agosto 2023 e pubblicato sul portale internet del Ministero della giustizia, nel quale si evince la distribuzione territoriale complessiva in ben 21 strutture.

In tutto, come disciplinato dalla direttiva ministeriale della giustizia, il 29 settembre 2016 risponde ai rapporti fra giustizia minorile e privata, sociale e la comunità di accoglienza. Naturalmente, l'impatto atteso dalla norma con le modifiche odierne vuole essere anche un'ulteriore strumento per sostenere i processi di coprogettazione sociale, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale numero 131 del 2020, mediante la quale il terzo settore, con qualifiche rientranti nelle recenti discipline che lo hanno normato, svolge un ruolo particolarmente funzionale a quanto precedentemente previsto dalla legge numero 328 del 2000 in tema di sussidiarietà orizzontale tra enti pubblici ed enti privati chiamati a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi afferenti anche ai processi di rieducazione del reo e del suo reinserimento come previsto dalla Costituzione italiana; percorso al quale vorrei sperare che, in un prossimo futuro, possano essere registrati risultati positivi con la diminuzione dei reati, in particolare quelli minorili, visti anche gli importanti provvedimenti finanziari messi a disposizione dal mondo della scuola per sostenere i processi educativi e sottraendo dalle devianze quei giovani maggiormente esposti alle dispersioni scolastiche a causa della crescente povertà educativa e culturale, fenomeni sociali particolarmente diffusi e per i quali lavoreremo con attenzione e impegno. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Cirillo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Non entro nel merito degli articoli - è chiaro lo spirito di questa votazione - ma su ciò che, in realtà, nasconde dietro. Si parla di un provvedimento nato dal giustificato, purtroppo, aumento significativo delle richieste che provengono dalle strutture ministeriali competenti in materia, aumentando quindi la capacità di ospitare i minori, giovani adulti in percorsi di prima accoglienza.

Quindi, un dato allarmante che parla di disagio giovanile. Anche perché, se si va semplicemente sul sito del Ministero della giustizia, c'è un rapporto che viene stilato ogni anno sul numero di minori o giovani adulti che vengono trasferiti all'interno di questi centri e in maniera lapalissiana è evidente - sono due le tabelle principali - che i collocamenti in comunità passano da 1.900 del 2007 a 2.000 del 2012, fino a scendere a 1.600 nel 2022, quindi c’è una diminuzione a livello nazionale in questi anni del 20 per cento.

Se andiamo a vedere nello specifico ciò di cui stiamo parlando, nei centri di prima accoglienza cosa accade dal 2007 al 2022? Il dato qui è ancora più eclatante perché si passa da 3.400 collocamenti del 2007, a 2.000 del 2013, a 1.000 del 2018, a poco più di 700 del 2022. C'è una diminuzione di questo fenomeno a livello nazionale dell’80 per cento; quindi, è un dato positivo perché i minori che vanno all'interno di queste strutture crollano in maniera evidente. Però ci troviamo all'interno del Consiglio regionale, perché c'è un grave allarme che ci dice che il numero di questi giovani all'interno della nostra regione sta aumentando e quindi i numeri devono adeguarsi. Sempre su questo sito, quello del Ministero della giustizia, è riportato che il grado di saturazione delle strutture oggi presenti in Calabria è di circa il 50 per cento, quindi fatti 100 posti disponibili in Calabria se ne saturano circa 50; quindi, in realtà, già ci sono posti in più che non vengono utilizzati.

Al netto degli aspetti più tecnici, che mi possono anche stare bene, mi meraviglia il fatto che di fronte a una proposta di una modifica di legge non ci siano dei numeri alle spalle che la giustificano. Mi sarei aspettato, da parte dei relatori, uno studio che dice: “In Calabria il numero di richieste da parte del Ministero e quindi dei Tribunali passa da 40 a 60, poi, l'anno successivo, da 60 a 70, quindi abbiamo necessità di aumentare i posti a disposizione”. Numeri alla base, invece, non ce ne sono, però, preso atto che magari ci saranno queste esigenze, faccio un'altra riflessione: come mai, se a livello nazionale i minori accompagnati all'interno di questi istituti, anche per provvedimenti ministeriali, calano dell'80 per cento, ci ritroviamo, invece, in Consiglio regionale a proporre una legge che vuole aumentare i numeri a disposizione? Perché non sono sufficienti a causa di un incremento di questi dati.

Quindi, il mio auspicio è - oggi abbiamo in Aula l'assessore anche alle politiche sociali - che questi dati non passino in silenzio, ma che vengano affrontati perché, se tanto mi dà tanto, significa che la Calabria, in controtendenza di ciò che avviene a livello nazionale, ha un numero maggiore di minorenni e di giovani adulti che vivono nel disagio sociale e nell'illegalità, perché, oggi, stiamo votando per aumentare i posti a disposizione all'interno di questi centri.

Quindi, la mia vuole essere soltanto una riflessione affinché ci si possa attivare da una parte aumentando i posti, dall'altra cercando di intervenire a monte, quindi, in maniera preventiva. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Alecci. Se mi consente il consigliere Cirillo, posso rispondere io. Bisogna guardare la normativa a cui fa riferimento questa proposta di legge: questa proposta modifica una normativa del 2022 e per la prima volta in Calabria sono stati attivati - la firma alla legge originaria è mia e dei consiglieri della Lega - dei centri per minori e giovani adulti colpiti da provvedimento dell'autorità giudiziaria che in Calabria nello specifico non esistevano perché venivano situati solo dove ci sono le Corti di Appello, quindi, Catanzaro e Reggio Calabria. Prima non esistevano e sono stati istituiti; quindi, per la prima volta. Allora, invece di mandare i nostri giovani colpiti da provvedimenti di autorità giudiziaria fuori regione, si cerca di mantenerli in regione, più vicini alle famiglie. Ecco la maggiore esigenza di nuovi posti per cercare di mantenerli in Calabria. Poi a livello nazionale probabilmente è vero quello che dice lei, va bene, però a livello regionale l'iniziativa è per questo, per mantenere questi giovani e giovani adulti colpiti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nei confini della regione. Grazie.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, signor Presidente. Mi asterrò in votazione su questo provvedimento, perché, in realtà, come ho già detto in Commissione, mi sarei aspettato una descrizione dettagliata delle attività svolte all'interno di queste strutture per dare la sicurezza di una omogeneità fra le strutture stesse e sapere cosa, nel dettaglio, gli ospiti possono attendersi e che cosa faranno. Questo, secondo me, è un aspetto di merito che giudico importante.

Poi, non ho capito un aspetto che sembra confliggente fra l'enunciato della relazione illustrativa e la lettera dell'articolato: da una parte, nella relazione illustrativa si dice che si vogliono ampliare gli spazi dedicati agli ospiti di queste strutture, che, nella definizione che si va a cambiare diventano  “200 metri quadri per utente”, però togliendo le parole “per utente” rimane soltanto “200 metri quadri”, per cui,  paradossalmente, da quello che leggo e capisco, l'articolato della legge va a ridurre gli spazi potenzialmente fruibili dagli ospiti, non ad aumentarli.

Quindi, per me, lo dico a futura memoria, quel “per utente” andrebbe mantenuto, perché se ci sono dieci utenti questo impone l'obbligo di uno spazio esterno di 2.000 metri quadri. Se invece si toglie la dicitura “per utente” e si lascia come massimo “200 metri quadri”, se ci sono dieci utenti possono rimanere con 200 metri quadri esterni, quindi, secondo me, c’è una antitesi logica fra l’illustrazione del provvedimento e la lettera dello stesso. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi. Ha chiesto di intervenire l’assessore Staine. Ne ha facoltà.

STAINE Emma, Assessore alle politiche sociali e trasporto

Intervengo giusto per chiarire. Ringrazio il presidente Mancuso che all'inizio si è fatto promotore di questa legge.

Come assessore la mia visione, quella della Giunta e dei consiglieri regionali della Lega è di dare, finalmente, una struttura socioassistenziale migliorativa rispetto a quella che c'è stata in questi anni. Perché, consigliere Alecci, noi siamo indietro vent'anni per quanto riguarda tutto il socioassistenziale.

Non le dirò quello che ho trovato, da quando mi sono insediata, e quello che sto facendo anche insieme alla vicepresidente Princi, per quanto riguarda il sociosanitario, perché è un lavoro immane e ci saranno altri momenti in cui verrà descritto molto meglio.

Le posso soltanto dire che in Calabria i servizi socioassistenziali non sono mai stati strutturati con un'idea, non è mai stato messo al centro l'individuo e le sue esigenze, che fossero questi ragazzi con problematicità, che fossero i disabili, che fossero le persone più fragili. Io, la Giunta, insieme al Presidente e anche ai consiglieri regionali della Lega ci stiamo impegnando, passo passo, uno step alla volta, e non è facile; non è facile perché dobbiamo recuperare trent'anni di mancanze e trent'anni di programmazione.

Ho trovato un sistema socioassistenziale in cui non vi è mai stata una vera e propria programmazione da un punto di vista strutturale e da un punto di vista territoriale. Non le dico, consigliere Alecci, - lo dico anche con una certa delusione - quello che c’è in una regione che dovrebbe essere una regione civilizzata e non lo è, perché per oltre trent'anni forse si è pensato più a un mero ritorno in termini, forse, anche elettorali, non lo so, ma non alle esigenze dei più fragili, delle persone disagiate. Non le dico - l'altra volta ho ricevuto il garante dei detenuti - la situazione delle carceri e la situazione dei minori anche in costretto ad un provvedimento giudiziario.

Quindi, ci stiamo mettendo mano, ci stiamo lavorando step by step. Non è facile, ma ci proveremo.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Staine. Prima di passare alla votazione ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto (Partito Democratico)

Signor Presidente, non volevo mettere in dubbio il gran lavoro che sta facendo l'Assessore, ci mancherebbe altro, voglio fare soltanto una sottolineatura, perché l'italiano è italiano: nella relazione illustrativa c'è scritto “aumento significativo delle richieste che provengono dalle strutture ministeriali”, che è un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale. Siccome c'è l'Sssessore alle politiche sociali, ci dobbiamo porre la domanda: come mai se in Italia si cala dell'ottanta per cento la presenza in questi istituti e in Calabria c'è un aumento significativo? Se ci fosse stato un dato alle spalle di queste relazioni, magari lo avremmo compreso più facilmente.

Dico: poniamoci una domanda tutti quanti assieme e proviamo, poi, a mettere in campo delle soluzioni. Sul lavoro che sta svolgendo l'assessore, ne diamo atto, sicuramente, poi, a fine mandato si tireranno le somme. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Alecci. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 169/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Laghi, P. Straface recante: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”

PRESIDENTE

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 8, la proposta di legge numero 169/12^ d’ iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Straface, recante: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. Cedo la parola al consigliere Laghi per illustrare il provvedimento. Prego, ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, signor Presidente. Quella che andiamo a discutere è una sintesi di due diverse proposte a firma del sottoscritto e della collega Straface, che ringrazio per la stima e la fiducia che mi dimostra, che sono riunite nel testo che andiamo a discutere e spero ad approvare.

Lo scopo esplicito di questa proposta è quella di fornire - per la verità io lo giudico assai importante - ai Comuni uno strumento di gestione del proprio territorio che, da un lato, armonizzi le necessità di tutela della salute con quello dello sviluppo tecnologico e, dall'altro, minimizzi i rischi di soccombenza dei Comuni che pianificheranno questi aspetti nelle azioni legali eventualmente intraprese, come già frequentemente accade, da parte delle aziende titolari delle strutture per telefonia mobile. Questo perché, molto spesso, gli uffici tecnici dei Comuni non hanno quella competenza, nel complesso ambito di questa normativa, che consenta di resistere all'opposizione legale delle grosse aziende multinazionali.

Ora, questa proposta contiene e vuole armonizzare alcuni aspetti: quelli sanitari, relativi ai campi elettromagnetici che sono estremamente importanti, nel senso che, innanzitutto, c'è stato, negli ultimi anni, un tumultuoso aumento di questi ambiti, e soprattutto dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, essendo a frequenza estremamente ridotta quelli degli elettrodotti. Poi vorrei sottolineare una cosa estremamente importante: spesso si dibatte, a torto, con leggerezza e, se posso dire, con un pizzico di ignoranza, sulla incertezza relativa alla pericolosità per la salute umana dei campi elettromagnetici; questa incertezza, per la verità, non esiste sia per i campi a frequenza estremamente ridotta, gli ELF, quindi parliamo degli elettrodotti, ma stasera parliamo soprattutto di campi elettromagnetici da radiofrequenza ed entrambe queste emissioni fisiche sono state classificate dall’IARC, dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che è organo dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel gruppo 2 B, cioè potenzialmente cancerogeni per l'uomo, proprio sulla base della letteratura scientifica, che è ampia e articolata. È vero che sono in atto ulteriori approfondimenti nell'ambito dei campi elettromagnetici, ma non per studiare la potenziale pericolosità, ma per vedere quale sia il limite a cui questa pericolosità si manifesta e interviene; e questo è un passaggio su cui chiedo veramente l'attenzione degli interessati; è estremamente importante, perché attualmente i limiti di esposizione fanno riferimento a quello che suggerisce un ente privato, che si chiama ICNIRP, a cui fanno riferimento le grandi agenzie internazionali.

Ora, è del tutto evidente che tutta la letteratura scientifica a riguardo ha evidenziato che l'aspetto termico, cioè, praticamente, quando ci si riscalda la pelle se ci appoggiamo il telefonino che stiamo usando, è l'ultimo dei problemi determinati dai campi elettromagnetici, perché dato che l'organismo ha una possibilità di ridurre la temperatura è tutto a posto. In realtà c'è una interferenza sul metabolismo cellulare ed è quella la cosa importante che pone quindi le persone a rischio di neoplasie o a rischio di altre malattie, anche metaboliche. Parlo di diabete e quant'altro.

Quindi, questa incertezza, non sulla potenziale pericolosità, ma sul livello di pericolosità, induce a invocare il principio di precauzione che, peraltro, troviamo nella giurisprudenza, cioè nella dichiarazione di Rio, nel Trattato di Maastricht, nel trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Questi aspetti sanitari debbono andare, come dicevo all'inizio, di pari passo con lo sviluppo tecnologico che, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, sono richiamati addirittura nella misura uno del PNRR, nell'ambito della digitalizzazione.

Quindi, che cosa fare? Anche qui è importante sapere come intervenire perché per i campi elettromagnetici c'è stata un'evoluzione normativa che ha stravolto completamente quello che era l'assetto iniziale; parlare di dieci anni fa in questo campo significa parlare di preistoria.

Allora, mentre negli anni ‘90 erano i Comuni che decidevano chi potesse mettere che cosa, adesso questa potestà è in capo allo Stato e soltanto la Regione ha, per alcuni aspetti una potestà concorrente per la quale cerchiamo di normare con questa legge, che mi sembra assolutamente importante.

Quindi, è fondamentale capire che questa legge non è… cioè a prescindere come ognuno la pensi, io, per esempio, sono contrario all'aumento del limite di esposizione da sei voltmetro, di cui si sta discutendo anche in Parlamento, fino a 30 o 40, però, se passa questa legge non è che noi la possiamo abrogare come Regione Calabria o io posso abrogarla perché non mi piace, quindi dobbiamo lavorare all'interno della normativa nazionale se non vogliamo fare un piacere alle ditte che hanno interesse a massimizzare i guadagni e che sono poco attenti alla salute delle persone.

È assolutamente importante armonizzare la possibilità di dare delle localizzazioni per queste antenne che salvaguardino in primo luogo i siti sensibili, cioè i siti dove ci sono i bambini, gli adolescenti, i soggetti fragili come le donne in gravidanza, gli anziani fragili e così via, ma che non prestino il fianco a critiche di eccessivo decisionismo che renderebbero la legge facilmente impugnabile, come normalmente succede, e cassata dai TAR o dai Consigli di Stato del caso. Per fare questa legge così complessa, io ho l'obbligo, debbo dire, anche di ringraziare il dottor Alfio Turco che mi ha dato insieme al mio staff di collaboratori, mi ha dato una grandissima mano tecnica per aiutarci a muoverci in questa così complessa, tumultuosa e variabile normativa relativa ai campi elettromagnetici. Quindi la legge consta di 15 articoli variamente definiti.

Concludo sperando vivamente che questa legge che pone la nostra regione all'avanguardia, signor Presidente, nel campo della normativa nazionale, per una volta saranno gli altri che dovranno copiare le nostre leggi sui campi elettromagnetici, possa essere approvata all'unanimità nell'esclusivo interesse dell'intera popolazione calabrese che noi tutti, qui, rappresentiamo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Siamo assolutamente d'accordo con il collega Laghi e con la consigliera Straface che l'importanza di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione debba andare di pari passo con un'osservanza stretta della tutela ambientale e sanitaria, perché, questo, è assolutamente cruciale per la nostra società, per la nostra salute e per l'ambiente. Ovviamente le reti di telecomunicazioni moderne, tecnologia 5g, possono certamente contribuire in maniera efficace, con una maggiore efficienza energetica, una riduzione di emissione di carbonio e anche la riduzione delle necessità degli spostamenti grazie a connettività avanzate riducono e limitano certamente l'inquinamento atmosferico.

Però, è certamente fondamentale garantire che l'implementazione di queste tecnologie sia accompagnata proprio da una rigorosa valutazione di impatto ambientale e sanitario ed è necessario approfondire maggiormente le ricerche scientifiche proprio per comprendere gli effetti delle onde elettromagnetiche e stabilire i limiti di esposizione sicuri.

Coinvolgere la comunità è altrettanto importante, perché bisogna garantire una comunicazione trasparente riguardo agli sviluppi delle reti delle telecomunicazioni, rispondendo, soprattutto, alle legittime preoccupazioni di persone che chiedono e, giustamente, vogliono essere informate.

Riteniamo che il testo possa essere condiviso, ma andrebbe perfezionato perché questa proposta legislativa non ha considerato la necessità di coinvolgere una serie di attori del dipartimento salute e delle aziende sanitarie che devono essere coinvolte, in tutto e per tutto, nelle aree dove si prevedono le installazioni. Poi, ancora, ARPACal, il Corecom, i Comuni, il mondo delle imprese, il C.A.L., perché, se l'obiettivo deve essere la tutela dei cittadini, la salvaguardia dei luoghi ritenuti sensibili e la tutela paesaggistica e culturale, dobbiamo coinvolgere questi attori. Altri rilievi che riteniamo di dover fare sono i seguenti: c'è una programmazione dei controlli e sarebbe, almeno, importante avere contezza proprio di quelli che sono i controlli programmati, in quale periodo dell'anno vengono effettuati e, poi, quali sono gli esiti di questi controlli, si parla di sanzioni ma non è esplicitato l'organo competente a ricevere il rapporto ai sensi delle violazioni della 689, che dovrebbe essere la Regione, se non risultasse esplicitato questo potrebbe inficiare tutta una serie di sanzioni che vengono effettuate, non essendo, appunto, individuato quest'organo. Quindi chi è l'organo deputato a ricevere il rapporto? Questo al fine di evitare delle violazioni che possano, poi, decadere.

È previsto che i Comuni inviino ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.

Si sottolinea anche una carenza, perché non ci sono gli strumenti normativi, la Regione non ha strumenti sanzionatori nei confronti dei Comuni che non realizzano il Piano delle antenne. Inoltre, per incentivare la realizzazione del regolamento sarebbe stato opportuno prevedere, per esempio, degli incentivi economici. Visto che non si possono mettere penalità, potremmo permettere ai Comuni, anzi incentivarli, proprio ad associarsi tra di loro per realizzare un regolamento condiviso.

Un altro punto è quello dei criteri localizzativi, di cui parlava il collega Laghi, per i quali sarebbe opportuno che fossero previsti, per gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva, dei posti, in via prioritaria, in zone non edificate e solo in via subordinata su edifici o aree di proprietà pubblica.

Vengono certamente tutelati in modo importante i luoghi sensibili, quindi gli ospedali, le scuole, le case di cura, le case di riposo, gli asili nido, i parchi gioco, eccetera, però bisognerebbe adottare questo criterio di minimizzazione, il collega Laghi lo ha spiegato, per evitare i ricorsi al TAR. Però, per esempio, la Regione Marche lo ha previsto; vietare del tutto l'installazione su questi luoghi sensibili, vista appunto l'esigenza di mettere al primo punto la salute della collettività, avrebbe potuto essere una cosa positiva perché c'è anche il tema delle pertinenze vicino ai luoghi sensibili; potrebbe accadere che queste antenne poi vengano installate in pertinenze e quindi non sul luogo, ma in aree interessate.

È ancora interessante, però, che nella proposta legislativa sia prevista l'adozione da parte dei Comuni di un regolamento comunale per l'insediamento urbanistico territoriale e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni radiotelevisive, degli elettrodotti, per minimizzare, appunto, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Però, non è stato previsto un termine entro cui il regolamento deve essere adottato e, anche qui, per incentivarne la realizzazione, forse sarebbe opportuno aiutare i Comuni ad associarsi tra di loro.

Un'altra segnalazione: potrebbe essere utile, anzi fondamentale, coinvolgere ARPACal, come dicevo prima, Corecom, Comuni, il mondo delle imprese, il C.A.L., proprio perché c'è la tutela della salute al centro. Un altro punto potrebbe essere quello del discorso dei controlli e delle dismissioni dei vecchi impianti: ce ne sono alcuni che stanno lì buttati da tempo, non sappiamo se funzionano o non funzionano, non sappiamo nulla. Nasce in questa situazione il problema del paesaggio che, a maggior ragione, va ulteriormente tutelato; quindi, questo equilibrio darebbe un riscontro importante non solo alla tutela della salute, ma ovviamente anche a quello del paesaggio.

Dobbiamo, però, anche ricordarci che ci sono una serie di normative sovraregionali che dobbiamo imparare a conciliare.

Quindi, il nostro interesse è ampio. Purtroppo, ci sono questa serie di punti che noi abbiamo rilevato e il gruppo del PD su questa proposta legislativa si asterrà. Ringraziamo comunque il collega Laghi e la collega Straface per l'importante sforzo sviluppato.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Ho seguito l'intervento. Intanto mi complimento con il consigliere Laghi per aver esposto in maniera egregia la relazione illustrativa di questa proposta di legge e spero anche di poter rispondere a qualche domanda che c'è stata posta dalla consigliera Bruni. Intanto questa è una proposta di legge - lo ricordava il consigliere Laghi - fortemente voluta da me e dal consigliere Laghi perché entrambi avevamo nei nostri obiettivi quello di stabilire dei punti fermi a livello regionale in materia di impianti radioelettrici.

Abbiamo deciso di farlo insieme, proprio per rappresentare in maniera trasversale le numerose istanze che ci sono pervenute negli anni dal mondo dell'associazionismo, da tutti quei comitati che tengono a cuore l'impatto che può pervenire dalle onde elettromagnetiche.

Una proposta di legge che è stata approvata all'unanimità nella quarta Commissione, nei vari passaggi legislativi, che ha registrato l'audizione del dottore Macchioni Dario del Dipartimento tutela della salute e servizi sociosanitari e dal Commissario straordinario dell'ARPACal; suggerimenti che sono stati sintetizzati in quattro emendamenti, approvati in Commissione. Questo per far capire alla consigliera Bruni quanto l'ARPACal sia al centro di questa proposta legislativa.

Negli ultimi anni noi abbiamo assistito sicuramente ad un aumento, sia per numero che per genere, di sorgenti di campi elettrici e magnetici, ma è aumentata allo stesso tempo anche la sensibilità da parte della popolazione che vive con forte preoccupazione la presenza e la nascita di impianti radioelettrici, da un punto di vista sia sanitario sia di tutela ambientale.

E allora è necessario - l'abbiamo fatto attraverso questa proposta di legge - far convergere i nostri sforzi, proprio come sta facendo questa Giunta regionale, verso una sensibilizzazione forte, autorevole nei confronti dell'ambiente e la sua tutela, pensando sicuramente non soltanto al presente, ma cercando di tutelare, di proteggere quegli effetti che potrebbero derivare per quanto riguarda le nuove generazioni, considerato - lo diceva anche il consigliere Laghi - che nelle misure del PNRR trovano rilievo dei progetti che sono finalizzati allo sviluppo del territorio, anche attraverso misure di digitalizzazione, secondo naturalmente degli obiettivi che vengono fissati dall'Europa; quindi, si è ritenuto, attraverso la proposta di legge in esame, di stabilire selle norme che siano idonee a promuovere lo sviluppo delle tecnologie digitali, assicurando allo stesso tempo la prevenzione e la tutela sanitaria, non solo dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambiti di vita di lavoro, ma salvaguardando soprattutto la popolazione dai rischi per la salute, legati agli effetti dell'esposizione dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici della nostra regione.

Si è ritenuto, quindi, necessario disciplinare le azioni e le procedure operative - e questo è un aspetto fondamentale, consigliera Bruni - per dotare le amministrazioni comunali di quegli strumenti che li possano aiutare nell'identificazione delle aree, nella loro mappatura e nella predisposizione dei regolamenti; quindi, attraverso le procedure che abbiamo voluto inserire in questa proposta di legge, diamo supporto ai comuni rispetto a quelli che sono gli strumenti di pianificazione urbanistica, dando degli indirizzi precisi, per quanto riguarda anche la predisposizione dei regolamenti comunali, per l'installazione, la modifica degli impianti di telecomunicazione, radiotelevisivi ed elettromagnetici e, insieme a questo, indicando anche le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, fissando dei tempi certi.

Un altro aspetto interessante di questa legge è quello per cui in caso di sanzioni amministrative erogate dal comune, lo stesso dovrà utilizzare i proventi per attività di prevenzione ambientale. Questo perché? Perché si vuole rimarcare quanto sia importante coinvolgere un maggior numero di persone, che si impegnano attraverso delle progettualità, a tutelare, migliorare, ripristinare anche l'ambiente circostante. Inoltre, viene dato uno strumento importante ai comuni perché, nel rispetto dei criteri localizzativi regionale, sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo, potranno approvare un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, minimizzando così l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici.

Un altro passo importante, proprio per voler rimarcare l'importanza, il coinvolgimento dell'ARPACal, è l'istituzione presso l'ARPACal del “catasto regionale per le sorgenti fisse e mobile dei campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici” - naturalmente questo in coordinamento con il catasto nazionale - che conterrà i dati e le informazioni relative agli impianti ubicati su tutto il territorio regionale. Regione, ARPACal e comuni collaboreranno all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni.

È importante, inoltre, ricordare che la Regione Calabria attua il principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e radiotelevisive. A tal fine, l'adeguamento degli impianti o la realizzazione di nuovi deve avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Quindi il punto importante e sentito è sicuramente quello della localizzazione degli impianti e, a questo riguardo, voglio sottolineare che nei criteri localizzativi, nella definizione della mappa comunale degli impianti, sono stati previsti criteri rigidi ovvero gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o aree di proprietà pubblica e che ogni impianto deve ottemperare al criterio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asilo nido, i parchi giochi, le aree verdi e gli impianti sportivi. Questa è la filosofia di questa legge e penso che meriti l'approvazione dell'intero Consiglio proprio perché va nella direzione di tutelare la salute dei cittadini calabresi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Straface. Ha chiesto di intervenire per una replica il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente), relatore

Grazie, Presidente. Debbo dire, rapidamente, perché il tempo è tiranno, come suol dirsi, che le obiezioni avanzate dalla collega Bruni temo derivino da una superficiale lettura dell'impianto normativo e vado rapidissimamente a puntualizzare. Il Dipartimento salute in questa vicenda non c'entra nulla, servirebbe soltanto ad allungare i tempi in maniera inaccettabile, facendo la solita cosa e cioè una di quelle belle commissioni che non servono a nulla e che non hanno ricadute. Qui si vuole creare un rapporto fra Regione e Comune, dato che i Comuni continuano a produrre - quei pochi che le fanno - delle normative su dove installare gli impianti radio base; dato che non sono tecnici, puntualmente perdono le cause e quindi si trovano tralicci di 40 metri con un grappolo di ripetitori. Quindi la sanità interviene in un secondo momento.

L'ARPACal e il Corecom sono inseriti - per questo dico che c’è stata una lettura forse superficiale - nella lettera della legge; sono inseriti laddove è opportuno che intervengano, non tout court solo per imbastire una bella tavola di discussione e di confronto e andare avanti a chiacchere.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche a livello normativo regionale non c'è una visione omogenea neanche su chi le deve erogare: alcune Regioni si comportano in un modo, altre Regioni in un altro. Noi vogliamo che questa legge diventi immediatamente operativa. Allora nell'emendamento, che poi sottoporremo all'Aula, questo problema credo che venga risolto con un rimando alla normativa nazionale, come è giusto che sia.

Il problema della radiofonia e della televisione non è argomento di questa legge; ci abbiamo pensato, abbiamo ritenuto che sarebbe stato eccessivo infarcire di aspetti plurimi una legge che deve essere snella ed efficace. Probabilmente studieremo una ulteriore legge che riguardi queste cose.

Così come, se parliamo ancora di fare leggi su sugli elettrodotti, cioè sugli ELF, campi a frequenza estremamente ridotta, paragonandoli a quelli radio base, vuol dire che la materia non è di nostra effettiva conoscenza perché gli elettrodotti non hanno bisogno di nessuna normativa, anche perché vanno normati a livello nazionale. Lì non possiamo intervenire. Però non c’è un andamento tumultuoso, non mettono elettrodotti ogni 100 metri, mentre mettono stazioni radio base ogni 100 metri in tutta la Calabria; quindi, noi lì vogliamo puntare e lì vogliamo aiutare i Comuni a predisporre dei regolamenti che siano finalmente inattaccabili.

Per quanto attiene al paesaggio, comma 3, articolo 9, riformato della Commissione, sarà un elemento che eventualmente i comuni potranno utilizzare per motivare la loro mappa della localizzazione comunale.

Controlli e dismissioni: anche questo è assolutamente previsto nella lettera dell'articolato. Mi pare che non ci sia nient'altro.

Mi pare che sia una legge agile e probabilmente molto efficace, certamente molto attesa da istituzioni comunali e soprattutto dai cittadini; per cui, se mi posso permettere, votare contro questa legge in qualche modo significa votare contro l'interesse dei calabresi e astenersi è la stessa cosa. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Laghi, è stato chiarissimo.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

All’articolo 10 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo l'esame dell'emendamento protocollo numero 17302/A01, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione, prego.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente), relatore

Grazie, Presidente. L'emendamento, al comma 1 dell’articolo 10, si rende necessario per meglio definire la normativa che i Comuni sono tenuti ad applicare, specificando l'attività svolta da ARPACal, appunto, nelle azioni di risanamento. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo recita: “Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 (Azione di risanamento) della proposta di legge 169/12^, dopo le parole “obiettivi di qualità” sono aggiunte le seguenti: “rilevato e certificato dal rapporto tecnico ambientale, trasmesso dall'ARPACal”. Giusto appunto.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

È pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A01, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego, collega.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente), relatore

Grazie, Presidente. L'emendamento all'articolo 10, comma 2, lettera a), si rende necessario per meglio definire la normativa che i Comuni sono tenuti ad applicare, specificando l'attività svolta da ARPACal nelle azioni di risanamento.

Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 (Azioni di risanamento) della proposta di legge 169/12^, dopo “non oltre” le parole “un anno dall'accertamento del” sono soppresse e, per una maggiore rapidità dei risultati, sostituite dalle seguenti: “sei mesi dalla ricezione del rapporto tecnico ambientale dell'ARPACal attestante il”.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato. È pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A03, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione, prego.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente), relatore

Grazie, Presidente. L'emendamento si rende necessario per meglio specificare i destinatari in capo ai quali è atteso l'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 10. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al comma 3 dell'articolo 10 (Azioni di risanamento) della proposta di legge 169/12^, proprio per non lasciare nulla di indeterminato, le parole “è assicurata” - ci è sembrata effettivamente troppo vaga l’espressione - sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “i gestori devono assicurare”. Così abbiamo individuato chi deve fare cosa e chi deve pagare cosa, cioè i gestori della di telefonia mobile.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'articolo 10, come emendato.

Articolo 10

(È approvato, così come emendato)

Articolo 11

(È approvato)

All’articolo 12 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A04, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente), relatore

Grazie, Presidente. Questo è l'altro aspetto di cui abbiamo parlato prima, cioè il fatto che non c'è omogeneità normativa sulle sanzioni.

Allora, per tagliare la testa al toro, l'emendamento si rende necessario per meglio precisare che le sanzioni vengono comminate in ossequio alle prescrizioni della normativa statale di riferimento, la legge 36 del 2001, dai Comuni, i quali devono vincolare i relativi proventi al potenziamento delle attività di prevenzione ambientale.

Quindi, abbiamo fatto pace anche su chi deve comminare le sanzioni e che fine fanno quei soldi. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il testo recita: <<L'articolo 12 (Sanzioni) della proposta di legge 169/12^ è così riscritto: “1. Le fattispecie sanzionatorie e i relativi importi sono irrogate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, numero 36. 2. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazioni comunali. Il gettito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono destinati alle attività di prevenzione ambientale.”>> Spero che in questo modo siano stati definitivamente superate le perplessità e che si possa - è mio auspicio - giungere a un voto unanime dell'Aula che sarebbe assolutamente opportuno e giusto. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'articolo 12, così come emendato.

Articolo 12

(È approvato, così come emendato)

Articolo 13

(È approvato)

Articolo 14

(È approvato)

Articolo 15

(È approvato)

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di coordinamento formale. Il provvedimento è approvato, così come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 98/12^ di iniziativa dei consiglieri G. Graziano, K. Gentile, F. Laghi, A. Montuoro, P. Straface e S. Mannarino, recante: “Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

PRESIDENTE

Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, la proposta di legge numero 98/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Graziano, Gentile, Laghi, Montuoro, Straface e Mannarino recante: “Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.” Cedo la parola al relatore, collega Montuoro, per illustrare il provvedimento. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. Con la presente proposta di legge si intende promuovere, riordinare, disciplinare la tutela della presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d'affezione. È di facile intuizione l'intento nobile di prevenzione, di tutela, di informativa e di risoluzione della proposta.

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali, sanciti dal punto di vista normativo già a partire dagli anni ‘90, anni in cui vi è stata l'emanazione della legge quadro 14 agosto 1991, numero 281, la quale sanciva il principio generale secondo il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Oggi in questa Assemblea stiamo per compiere un'importante passo in avanti dal punto di vista etico culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

La crescente presenza degli animali d'affezione nella vita quotidiana, nella società ha portato una crescente esigenza al legislatore di introdurre nell'ordinamento statale e regionale il riconoscimento giuridico della dignità degli animali, che contempla la necessità di proteggerli e tutelare il loro benessere. Tuttavia, a una crescente attenzione verso gli animali, si contrappone una pratica ancora diffusa di abbandoni e ciò rappresenta un potenziale pericolo anche di diffusione di malattie e, sotto un profilo anche finanziario, una sempre crescente spesa per le casse degli enti per la gestione della problematica.

Come noto, nonostante gli interventi del legislatore, attraverso la legge numero 189 del 2004, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme sua applicazione sul territorio nazionale, rendendo frammentaria la materia che, negli anni, è stato oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi, che l'hanno resa poco organica e non incisiva e, come tale, non idonea a garantire la tutela degli animali d'affezione.

Questo ha comportato una serie di problemi, maggiormente di natura giuridica e sanitaria, ma anche di natura etica, ovvero quelli dei canili cosiddetti lager, attraverso la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali anzidetti descritti.

A tutto ciò si aggiunge il mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato.

L'intento della presente proposta, portata oggi all'attenzione del Consiglio, è quello di superare le criticità e rendere migliorativa la legge. Gli animali d'affezione svolgono un ruolo importante nella nostra società, portando benefici sia agli individui sia alla collettività, migliorando anche la salute mentale e fisica delle persone, offrendo loro compagnia, supporto emotivo e un motivo per fare attività fisica.

È importante quindi promuovere una cultura del rispetto e della tutela degli animali affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo positivo nella nostra vita.

Con tale proposta si interviene quindi sulla responsabilità e doveri del detentore.

Chiunque detiene, a qualunque titolo, un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, attraverso la fornitura di un ricovero adeguato, acqua, cibo, pulizia, cure, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie più severe per qualunque forma di maltrattamenti.

Per ciò che attiene alle competenze e al conseguimento degli obiettivi, la proposta affida alla Regione: l'individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento sanità animale e veterinaria - delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale; la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitario per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti; la ripartizione dei contributi statali fra i vari Enti subregionali; la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione e educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito; la promozione delle attività di PET therapy; le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, per come stabilito all'articolo 14; la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall’Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone; l’emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di coordinare tutte le strutture sanitarie che a qualsiasi titolo gravitano intorno alla problematica in analisi, prevedendo altresì gestione e controllo.

L'articolo 8 della presente proposta di legge, altresì, istituisce, presso la Regione Calabria, l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

Tutte le misure previste sono intese con finalità di promozione della cultura e del rispetto degli animali, per garantire loro le migliori condizioni di vita, tutto ciò istituendo la loro protezione e tutela, sia sotto un profilo giuridico, e quindi di diritto, sia sotto un piano etico, culturale e sociale.

Per rendere la legge fruibile, di facile applicazione e per prevenire inutili abbandoni, sono state previste anche le ipotesi di rinuncia, eutanasia e seppellimento. E infatti, qualora il proprietario detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee al solo fine di adottabilità dello stesso animale. In caso di eutanasia, i cani ricoverati nelle strutture e i gatti dele colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili o se affetti da gravi sofferenze anche psichiche non altrimenti controllabili; come altresì si disciplina il cimitero e seppellimento degli animali d'affezione, attraverso l'individuazione di aree all'interno dei Comuni.

Sotto un profilo strettamente finanziario, per rendere operativa, funzionale e di immediata eseguibilità la presente proposta di legge, sono stati quantificati oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, per un importo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e di euro 7.548,03 per l’annualità 2023 e nel limite massimo di euro 10.064,00 per le annualità 2024-2025 per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 52.

La norma finanziaria ha visto la sua approvazione nella seduta della II Commissione bilancio del 21 settembre 2023, con un emendamento del consigliere Graziano alla norma giuridica ed alla relazione tecnico- finanziaria.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, e posso affermare che la sensibilità e la responsabilità che stanno alla base della proposta, con l'interazione tra gli Enti e associazioni della Regione Calabria, porterà sicuramente a rendere più delineato e sicuro il percorso oggi tratteggiato per la prevenzione del randagismo e la promozione e il benessere degli animali d'affezione, con lo scopo di prevenire le emergenze igienico-sanitarie e ambientali nelle comunità a rischio, che sono esistenti a vario titolo sul territorio.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Montuoro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente, cercherò di essere rapido.

Si colgono, sicuramente, le buone intenzioni dei colleghi consiglieri che hanno lavorato a questa proposta di legge.

Credo che il problema del randagismo sia un'emergenza sanitaria nella nostra regione, a differenza di tante altre regioni. Ho ricevuto, però, in questi giorni, soprattutto nelle ultime ore, diverse segnalazioni da parte di tante associazioni che lavorano quotidianamente su questo fenomeno perché credo che tutti quanti noi ci rendiamo conto che, all'interno dei nostri territori, dei nostri Comuni, soprattutto di quelli di più piccole dimensioni, la gestione di questo fenomeno è affidato praticamente ad associazioni del territorio composte da pochi soci e da volontari che, a titolo gratuito, passano le giornate e anche le nottate a rincorrere questi animali, a cercare di recuperarli quando sono feriti e ad accoglierli anche nelle loro abitazioni. Non mi sembra che le disposizioni contenute negli articoli della proposta vadano incontro alle associazioni che non vengono recepite al 100 per cento di quelle che sono le loro capacità.

Ad esempio, è previsto un vincolo di numero di soci per far sì che le associazioni possano operare, stabilito nel numero di 10. Già ci sono Partiti che fanno fatica ad avere 10 componenti all'interno dei Comuni, figuriamoci se tale numero può essere presente per le associazioni di volontariato.

Sotto questo aspetto, ne conosco tante, che sono costituite da tre, quattro o cinque persone, che hanno messo in piedi dei piccoli rifugi nei quali, attraverso convenzioni con i Comuni, tengono questi animali in ottime condizioni. Quindi, prevedere che l'associazione debba essere composta da almeno 10 soci, mi sembra un provvedimento che, da qui a qualche giorno, farà sì che molte di esse dovranno chiudere o iscrivere persone a caso, giusto per aumentare il numero dei componenti.

Stride un po’ anche la dotazione finanziaria messa a disposizione per la formazione e per la sensibilizzazione su questo tema – una dotazione finanziaria di 600.000 euro in tre anni che viene trasferita all'Università della Calabria – anche rispetto, ad esempio, ad alcuni passaggi nei quali si parla di promuovere l'attività della Pet therapy.

Credo che tutti quanti noi conosciamo la pet therapy e chi ha qualche capello bianco in testa più di me sa che in questo Consiglio regionale è stata approvata da quasi 10 anni la legge nella quale si stabiliva che il Consiglio e la Giunta regionale si sarebbero impegnati a trovare le risorse necessarie per favorire questo tipo di attività che ormai è diffuso in tutte le regioni d'Italia; però – qui c'è anche il presidente Occhiuto, Commissario della sanità – in questi 10 anni in Calabria, di risorse finanziarie per favorire e supportare la Pet therapy non mi sembra ne siano state trovate.

Non voglio fare retorica né populismo, ma, piuttosto che prevedere oggi 600.000 euro per la promozione di attività di sensibilizzazione, andando in giro per la Calabria a dire che i cani non vanno abbandonati, sinceramente, li avrei investiti molto più volentieri sulla Pet therapy per favorire questo tipo di attività.

Ci sono anche diversi emendamenti oggi all’esame dell’Aula che le associazioni non hanno avuto tempo di poter visionare e approfondire.

Quindi, sicuramente, condivido lo spirito e sono favorevole a questa proposta, però credo che andrebbe ancora discussa con maggiore approfondimento perché ci sono dei punti – alcuni dei quali ho già sottoposto alla vostra attenzione – che andrebbero approfonditi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Alecci. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Ripetendo in parte quello che ho detto prima, anche la proposta che discutiamo è il risultato dell’unificazione di due diverse proposte presentate quasi contemporaneamente circa un anno fa.

Infatti, il 1 settembre 2022, il consigliere Graziano presentava una specie di Testo unico regionale e il giorno successivo, il 2 settembre 2022, appunto, invece depositavo una proposta di legge che istituiva l'Autorità per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone. Tengo, comunque, a precisare che abbiamo lavorato su tutto il corpo della legge.

La proposta di legge è stata illustrata bene dal consigliere Montuoro, ma l'aspetto di mio particolare interesse e sul quale specificamente mi soffermerò è quello del Capo IX. 

Presidente, soltanto un commento generale e generico, cioè il meglio, certe volte, è nemico del bene.

Questa è una legge così articolata, importante e innovativa che è inevitabile immaginare che possa essere ulteriormente migliorata. Partiamo da zero e vogliamo 100. A quanto siamo? A 60, a 70, a 65? È meglio che essere a zero, a mio modo di vedere.

Fra l'altro, l'aspetto di cui parlerò è stato ampiamente dibattuto con le associazioni – spiegherò, poi, perché – e, per la verità, non avendo mai un univoco indirizzo, perché, senza voler dire tot capita tot sententiae, ci sono molte sfaccettature che caratterizzano ogni singola associazione che in un articolato così ampio non è difficile trovare una dissonanza con l’uno, l'altro o l'altro aspetto ancora. Quindi, rimane il fatto che finalmente si vara una legge che affronta un problema importante che è riduttivo, peraltro, considerare contro il randagismo: è proprio una legge quadro sugli animali da affezione.

Per tornare al motivo che vorrei sottolineare, cioè quello dell'Autorità, si tratta di una figura regionale di garanzia, necessaria, a mio modo di vedere, per dare anche attuazione alle norme esistenti in materia, cioè un Garante, appunto, per contrastare, per esempio, –  siamo nell'ambito degli animali – la pratica dell'abbandono, le crudeltà nei loro confronti, che periodicamente ritornano sugli organi di stampa, e promuovere una cultura che porti a una maggiore tutela degli animali d'affezione e a una loro migliore convivenza con le persone, non soltanto col proprietario, ma con il mondo in cui l'animale si trova.

È questo un ruolo innovativo rispetto ad altre regioni, soprattutto, come dicevo, per l'obiettivo di una corretta convivenza degli animali con tutte le persone.

Faccio rapidissimamente una sintesi. Tra le modalità di intervento dell'Autorità, voglio sinteticamente ricordare – ben oltre e ben più che il problema randagismo – : ascolto, supporto e tutela contro atti e comportamenti lesivi dei diritti degli animali, abbandono, maltrattamenti, uccisioni spesso fatte in maniera terrificante, eventualmente anche con la costituzione di parte civile nei processi penali; impulso per la costituzione di un forum territoriale, proprio rivolto agli attori del territorio interessati a questo problema – non solo di contrasto al randagismo – e che comprenda Enti locali, guardie zoofile, Forze dell'ordine, servizi veterinari delle aziende sanitarie e associazioni, che sono un bene primario per il presidio del territorio, per questo e altri argomenti; l'impulso agli Enti per promuovere campagne di formazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, specialmente agli studenti, per far crescere i cittadini e i protagonisti di domani, con un sano equilibrio fra le varie forme viventi che li circondano; collaborazione con Enti e Istituzioni – in questo mi riallaccio a quello che diceva giustamente il collega Alecci, per quanto riguarda la Pet  therapy – e di stimolo di iniziative di Pet therapy negli ospedali e nelle case di riposo per anziani: il fatto che l'Università sia chiamata in campo a gestire risorse economiche, secondo me, è, come dire, individuare qualcuno super partes che ha anche le conoscenze e le competenze per capire il livello di importanza che ha la Pet therapy, peraltro, ben nota nel mondo intero; realizzazione – questo è molto importante – di una mappa regionale dei servizi – non solo randagismo, verrebbe da dire – dei servizi necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali di affezione; formulazione di proposte per risanamento di canili, gattili e costruzione dei rifugi e indicazioni a Giunta e Consiglio regionale per l'adozione di provvedimenti normativi e l'attuazione di linee guida per politiche azioni a tutela degli animali.

In definitiva – e concludo – si tratta di una Istituzione regionale di garanzia – parlo proprio del capo IX – che contrasti il randagismo e tuteli però concretamente e quotidianamente i diritti degli animali, promuovendo la loro corretta convivenza con le persone.

Concludo, ringraziando il mio staff che lavora da un anno su questa legge, i soci e i referenti, Francesco Martiri e Mariella Buono, del gruppo “Passione animali” dell'Associazione “Solidarietà e partecipazione” di Castrovillari, un'associazione benemerita che da 20 anni e più si occupa del benessere animale, ma in maniera pratica: vanno nei canili a far sgambettare i cani, fanno iniziative di promozione, vanno nelle scuole a fare concorsi e premi con gli studenti collegati con il problema degli animali, con il benessere animale, quindi, persone che conoscono bene la materia perché la vivono tutti i giorni da vent'anni.

Quindi, grazie a loro per la collaborazione e grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Laghi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Graziano. Ne ha facoltà.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Grazie, Presidente, saluto lei, il Presidente della Giunta, i colleghi consiglieri regionali e la Giunta per intero.

Intanto, volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alla stesura di questa legge e, particolarmente, il consigliere Laghi che ha dato la disponibilità all'unificazione dei due testi, considerato che la proposta da lui presentata era fondamentale per affrontare nel modo più completo questa tematica, in quanto riguardava proprio la creazione dell'Authority, che è stata, poi, riportata all'interno del testo che avevo presentato io insieme agli altri colleghi, in un modo davvero completo e approfondito.

È un tema difficile – ringrazio il consigliere Alecci per l'intervento fatto in Aula – perché, in effetti, è un tema molto sentito, ma – ripeto – difficile da affrontare.

In quest'anno di permanenza della legge nel Consiglio regionale, abbiamo cercato di fare un lavoro importante ed è stato un lavoro pesante, non ho mai affrontato una legge così difficile e complessa. La proposta, Presidente, è stata sei mesi in Commissione sanità con varie sedute, fino alla trattazione finale ed anche varie audizioni, dopodiché, nuovamente ripresa anche per effetto delle giuste osservazioni delle associazioni ambientaliste che, ad un certo punto, hanno osservato che, secondo loro, molte parti della legge non andavano bene.

Quando è stata presentata non pensavo che fosse così difficile arrivare alla Commissione e ha ragione il consigliere Laghi quando dice che questo testo è ancora migliorabile e perfettibile: la sua e la mia struttura hanno collaborato a stretto contatto, giornate e giornate intere, per arrivare al testo definitivo e non è stato semplice.

Devo ringraziare anche la Commissione bilancio, il presidente Montuoro e anche la sua struttura, che è stata molto importante in quest'ultimo mese per migliorare la proposta dal punto di vista contabile, oltre la Commissione sanità, nella persona della presidente Straface e tutti i componenti.

È un tema – ripeto – così difficile. Oggi celebriamo la giornata della carezza, il gesto d'affetto più bello che possiamo fare verso gli amici a quattro zampe; è un modo semplice per ringraziarli per essere presenti nella nostra vita, per starci vicino, per riempire le nostre giornate. Penso soprattutto agli anziani soli che hanno la compagnia di un gatto o di un cane, ai bambini malati che trovano rifugio a sollievo nell'amicizia e nella compagnia dei loro pelosetti. Cani, gatti rappresentano il creato come noi.

Qualche mio amico la settimana scorsa mi diceva: “Perché perdete tutto questo tempo sui cani?” Beh, i cani fanno parte del creato, anche loro meritano di vivere come noi umani e nelle condizioni migliori perché sono soggetti probabilmente più fragili e indifesi rispetto chiaramente a noi umani.

Sono tanti i reati che si compiono in Calabria ai danni degli animali, basta leggere i rapporti annuali della zoomafia della LAV. Sono dati terribili: in Calabria avvengono combattimenti fra cani, corse clandestine di cavalli, gatti usati come miccia per appiccare incendi, bracconaggio organizzato e tante altre barbarie che fanno parte di un degrado sociale che interessa anche e soprattutto la nostra regione. Ecco, perché c'è necessità di un testo organico.

Ho visto anche – voglio dire anche questo – la collega Amalia Bruni, che in campagna elettorale ha avuto l'appoggio della lista animalista – credo che sia stata una cosa positiva – che consisteva proprio nella creazione di un’Autorità, che è quello che abbiamo cercato di fare in questa legge dando vita a una legge regionale organica.

Non so se abbiamo fatto il lavoro migliore, Presidente, perché è giusto dire che il testo può essere ancora migliorato. Anche stamattina, mi sono confrontato con alcune associazioni ed ha ragione il consigliere Alecci quando dice che possiamo ancora migliorarlo; siamo qui a posta, anche perché, via via, questo testo è così cambiato, rispetto alla versione di un anno fa, che è stato molto difficile anche metterlo insieme in questi ultimi giorni; perciò ringrazio gli uffici del Settore assistenza giuridica e delle Commissioni sanità e bilancio per il grande lavoro che hanno svolto per darci una mano e far sì che ci fosse un testo definito, ma che, chiaramente, –  ripeto – è ancora modificabile e perfettibile.

Ringrazio, quindi, l'Aula per la positività con la quale accoglie questa norma.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto finanziario, viene modificato oggi in Aula ed è stato modificato in Commissione bilancio perché abbiamo ritenuto – il consigliere Laghi l’ha spiegato molto bene – che le risorse che erano state destinate – erano 200.000 euro e non 600.000 euro, per essere precisi – più le risorse di funzionamento dell'Autorità –riguardano solo le spese di missione, non c'è un'indennità per l'Autorità, ma le spese vive per il Presidente o per i membri – sono davvero poche, soprattutto se pensiamo ai costi che ha il randagismo, per esempio, per i Comuni – il consigliere Alecci lo sa perché è stato sindaco – alcuni dei quali spendono ogni anno per gli animali e per il randagismo 1 o 2 milioni di euro.

Magari avessimo avuto la disponibilità di più risorse, altro che 200.000 euro! Ci vorrebbero milioni di euro per far sì che questo fenomeno sia debellato e soprattutto far stare bene i nostri cari animali.

È anche una materia per la quale siamo commissariati e, quindi, non è stato facile, presidente Occhiuto, intervenire da parte nostra perché effettivamente c'è un DCA, non fatto da lei ma in passato, e molti degli emendamenti che oggi presentiamo sono più che altro soppressivi di parti della proposta di legge che era bene sopprimere per evitare proprio l'incostituzionalità della norma.

È evidente, Presidente, – lei so che su questo è molto attento e sensibile – che bisogna rivedere il DCA rapportandolo all'attualità, ma so che lei è già al lavoro su questa tematica. Quindi, se riusciamo a sensibilizzare, a educare, a fare opera nelle scuole e soprattutto nella cittadinanza su questo tema, forse riusciremo con 200.000 euro a risparmiare milioni di euro. Perciò questo programma riguarderà tutte le scuole della Calabria ed anche la cittadinanza attiva: è un programma educativo e di educazione ambientale che riguarderà tutto l'arco della vita, non soltanto scolastico. Ci fossero più risorse! Più di questo, però, non siamo riusciti, francamente, a strappare al bilancio regionale.

Presidente, ringrazio tutti quanti e ripeto che sono stati presentati degli emendamenti, uno dei quali  riguarda proprio l'aspetto che sottolineava il consigliere Alecci, relativamente al numero minimo di componenti delle associazioni, pari a 10, che mi pare non ci sia più, insomma che sia stato tolto; non so se è rimasto, perché, fra i tanti emendamenti, probabilmente qualcosa mi sfugge, ma se è il caso di migliorare quell'aspetto, lo possiamo riprendere, comunque, favorevolmente in una prossima seduta del Consiglio.

Do la massima disponibilità anche alle associazioni ambientaliste. Devo e dobbiamo ringraziare soprattutto loro, perché spesso si sostituiscono alle Istituzioni e se non ci fosse il mondo del volontariato e delle associazioni sicuramente questo problema, oggi, sarebbe ancor più grave.  Meno male che loro ci sono. Cerchiamo di colloquiare ancora con loro e di riuscire a migliorare ancora il testo nei prossimi giorni o nelle prossime sedute del Consiglio. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Graziano.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Alecci. Ne ha facoltà, può intervenire per tre minuti.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Preso atto anche della volontà e dell'impegno a rivedere il testo in futuro, secondo quelle che saranno anche le segnalazioni da parte delle associazioni, preannuncio il voto favorevole da parte del Partito democratico.

Ne approfitto anche per ricordare Simona, una giovane ragazza di vent'anni, che, purtroppo, poco più di un anno fa, è stata vittima proprio di un branco di cani che l'ha tragicamente sbranata; si trattava non di cani randagi, ma di cani utilizzati per guardare le capre, le pecore, insomma cani da pastore. È un evento che ha scioccato la comunità di Soverato, ma credo tutto il territorio regionale, quindi, mi auguro che questa legge possa anche intervenire in tal senso.

Ribadisco, quindi, il voto favorevole da parte del Partito democratico e ringrazio anche il collega Graziano, oggi molto più tranquillo nei miei confronti, sarà perché l'Inter è in testa alla classifica, quindi è un po’ più contento. Va bene così.

PRESIDENTE

Siamo per la pace, non per la guerra.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

 

Articolo 1.

(È approvato)

 

All’articolo 2 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A01, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo, Presidente, è un emendamento, per l'appunto, soppressivo, che va a sopprimere la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 2 così come emendato.

 

Articolo 2

(È approvato così come emendato)

 

Articolo 3

(È approvato)

 

All’articolo 4 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento protocollo numero 18046/A03, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo è un emendamento volto a fugare ogni dubbio di costituzionalità e riguarda le lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge. Questo, Presidente, è il primo degli emendamenti all’articolo 4, poi ce ne sono altri.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 18046/A04, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Grazie, Presidente, questo è, per l'appunto, l’emendamento modificativo dell’individuazione del destinatario delle risorse che non è più un'associazione identificata specifica, ma è l'Unical che garantisce la massima trasparenza, anche dal punto di vista scientifico, della destinazione delle risorse, chiaramente su un capitolo del Dipartimento Cultura che approverà il programma presentato e che riguarderà anche il Dipartimento che fa riferimento alla vicepresidente Princi, coinvolgendo il 50 per cento degli istituti scolastici calabresi.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 18046/A05, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Presidente, anche questo è un emendamento aggiuntivo che è collegato a quello precedente perché fa riferimento alla proposta finanziaria e, quindi, va ad emendare il testo relativamente alle competenze.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 4, così come emendato.

Articolo 4

(È approvato così come emendato)

 

All’articolo 5 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento protocollo numero 18046/A06, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo è un emendamento soppressivo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della proposta di legge.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento protocollo numero 18046/A07, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo emendamento è soppressivo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 5 così come emendato.

 

Articolo 5

(È approvato così come emendato)

 

Articolo 6

(È approvato)

 

Articolo 7

(È approvato)

 

Articolo 8

(È approvato)

 

All’articolo 9 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A08, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

È un altro emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 9 della proposta di legge.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 9 così come emendato.

 

Articolo 9

(È approvato così come emendato)

 

Articolo 10

(È approvato)

 

Articolo 11

(È approvato)

 

Articolo 12

(È approvato)

 

Articolo 13

(È approvato)

 

Articolo 14

approvato)

 

All’articolo 15 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A09, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Si tratta di un altro emendamento soppressivo dei commi 10 e 11 dell'articolo 15.

PRESIDENTE

Parere della Giunta regionale?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 15.

 

Articolo 15

approvato per come emendato)

 

All’articolo 16 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A10, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Volevo precisare al collega Alecci che questo emendamento è stato suggerito proprio dalle associazioni in quanto, nella formulazione precedenza, poneva dei limiti per la tenuta, anche provvisoria, degli animali.

Difatti, con questo emendamento i limiti sono eliminati e, pertanto, le associazioni potranno detenere gli animali negli edifici e nelle nuove costruzioni.

Naturalmente, gli alloggiamenti dovranno avere le caratteristiche e le condizioni igieniche adeguate, ma sarà consentito tenerli senza alcuna limitazione. Diversamente, le associazioni avrebbero subito delle limitazioni nella loro attività di volontariato.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 16.

 

Articolo 16

approvato per come emendato)

 

Articolo 17

approvato)

 

Articolo 18

approvato)

 

Articolo 19

approvato)

 

Articolo 20

approvato)

 

Articolo 21

approvato)

 

Articolo 22

approvato)

 

Articolo 23

approvato)

 

Articolo 24

approvato)

 

Articolo 25

approvato)

 

Articolo 26

approvato)

 

Articolo 27

approvato)

 

Articolo 28

approvato)

 

Articolo 29

approvato)

 

Articolo 30

approvato)

 

Articolo 31

approvato)

 

Articolo 32

approvato)

 

Articolo 33

approvato)

 

Articolo 34

approvato)

 

Articolo 35

approvato)

 

Articolo 36

approvato)

 

Articolo 37

approvato)

 

Articolo 38

approvato)

 

Articolo 39

approvato)

 

All’articolo 40 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A11, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo emendamento mira a sopprimere una norma che riguarda il regolamento di Polizia veterinaria, che non era necessario inserire, anche per evitare di travalicare le competenze di questo Consiglio rispetto all'Ufficio del Commissario.

PRESIDENTE

Parere della giunta regionale?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 40

Articolo 40

approvato, per come emendato)

 

Articolo 41

approvato)

 

Articolo 42

approvato)

 

All’articolo 43 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A12, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

L’emendamento sopprime le parole "utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe canina".

PRESIDENTE

Parere della Giunta regionale?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 43.

 

Articolo 43

approvato per come emendato)

 

Articolo 44

approvato)

 

Articolo 45

approvato)

 

Articolo 46

approvato)

 

Articolo 47

approvato)

 

Articolo 48

approvato)

 

Articolo 49

approvato)

 

Articolo 50

approvato)

 

Articolo 51

approvato)

 

All’articolo 52 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A13, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

L’emendamento prevede la riduzione dello stanziamento del fondo.

Perché è modificativo? Perché era proprio quello che dicevamo prima per quanto concerne i componenti dell'Autorità. Difatti, abbiamo precisato che si tratta di un impegno preso in Commissione bilancio secondo il quale o il Presidente o il membro del Comitato potranno usufruire del rimborso della missione, in maniera alternativa. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Graziano.

Parere della Giunta?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 52

 

Articolo 52

approvato per come emendato)

 

Articolo 53

approvato)

 

Articolo 54

approvato)

 

Articolo 55

approvato)

 

All’articolo 56 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A14, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Si tratta di un altro emendamento soppressivo dell'articolo 56 della proposta di legge.

PRESIDENTE

Parere della Giunta regionale?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato, pertanto l’articolo 56 è espunto dal testo.

 

All'intero articolato è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A02, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

Prego, consigliere Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Questo è un unico emendamento che, in realtà, va a sopprimere all'interno dell'intero testo la dicitura che destinava a quella particolare associazione la norma finanziaria e che abbiamo ritenuto, per motivi di generalità degli interessi, di sopprimere.

Pertanto, la presente proposta emendativa mira a sopprimere dal testo della legge tutti i riferimenti alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge numero 98/12^, ovvero in riferimento all'associazione di cui alla lettera p).

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Parere della Giunta regionale?

PRINCI Giuseppina, Vicepresidente della Giunta regionale

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione dell'emendamento. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'allegato A della proposta di legge. L’allegato A è approvato.

Pongo in votazione l'allegato B della proposta di legge. L’allegato B è approvato.

Prendiamo atto della nuova relazione tecnico-finanziaria presentata dal proponente, consigliere Graziano, acquisita al prodotto col numero 17795/A02.

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

Il provvedimento è approvato, così come emendato, con i relativi allegati e con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 229/12^ di iniziativa dei consiglieri F. Mancuso, P. Caputo e P. Raso recante: “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, numero 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 229/12^ di iniziativa dei consiglieri Mancuso, Caputo e Raso, recante: “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, numero 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.

Cedo la parola al consigliere Caputo per illustrare il provvedimento.

Prego, consigliere Caputo.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente.

La presente proposta di legge mira a dare seguito a quanto disciplinato con la legge regionale numero 35 del 2023.

Infatti, il Consiglio regionale, in detta legge, ha operato una modifica all'articolo 9 della legge regionale numero 32 del 1996, introducendo per la prima volta il concetto di ISEE familiare in luogo del parametro economico fino ad allora utilizzato, cioè del criterio reddituale per la determinazione della consistenza economica dei nuclei familiari richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Tutto ciò premesso, con questo intervento si provvede, pertanto, ad armonizzare tale previsione normativa alle disposizioni superiori oggi vigenti nell'ordinamento sovraordinato e, parimenti, si procede ad attualizzare al nuovo parametro dell'ISEE nel corpo del testo di legge tutte le altre previsioni normative già ivi contenute.

Nella presente proposta normativa, inoltre, si interviene per specificare e chiarire alcuni aspetti procedurali della legge regionale numero 32 del 1996.

Infine, si prevede una norma di salvaguardia che esplicita in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del nucleo familiare, attraverso la produzione del documento ISEE, vale solo per quei bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non per le procedure pubbliche in corso di definizione ancora pendenti. L'adeguamento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, attesa la portata meramente ordinamentale delle previsioni.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Caputo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Sarò rapidissimo.

Intanto, posso già annunciare il voto favorevole da parte del Partito democratico.

Ne approfitto per sottolineare, però, una necessità che è quella di far sì di mettere mano al più presto a quelli che sono gli alloggi popolari.

Tempo fa avevo presentato una mozione che sottolineava la difficoltà della Regione Calabria – a dire il vero, non solo della Regione Calabria, ma di tante altre Regioni – nell'accedere ai fondi del Superbonus, all'epoca del 110 per cento, per poter intervenire sull'edilizia pubblica popolare.

Tra un po' entreremo nella stagione più fredda, anche quella delle piogge, e penso che non meravigli e non sorprenda nessuno dire che in tanti di questi alloggi, oltre a infiltrazioni, piove anche acqua dai tetti.

Con la nuova normativa, che prevede il 90 per cento di contributi anche per l'edilizia pubblica popolare, ritengo che la Regione Calabria si debba interrogare sulla necessità di istituire  una task force, uno staff a disposizione dell'ATERP che ha già gravi difficoltà legate al sottodimensionamento, debba provare a ingaggiare questo tema e portare dei buoni risultati perché potrebbe essere l'unico treno a disposizione, considerato che la Regione Calabria non ha le risorse finanziarie per intervenire su tutti gli alloggi popolari. Questo è, dunque, il mio appello.

Magari, presenterò una nuova mozione con l'auspicio che possa essere risolutiva. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Alecci.

Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

approvato)

 

Articolo 2

approvato)

 

Articolo 3

approvato)

 

Articolo 4

approvato)

 

Articolo 5

approvato)

 

Articolo 6

approvato)

 

Articolo 7

approvato)

 

Articolo 8

approvato)

 

Articolo 9

approvato)

 

Articolo 10

approvato)

 

Articolo 11

approvato)

 

Articolo 12

approvato)

 

Articolo 13

approvato)

 

Articolo 14

approvato)

 

Articolo 15

approvato)

 

Articolo 16

approvato)

 

Articolo 17

approvato)

 

Articolo 18

approvato)

 

Articolo 19

approvato)

 

Articolo 20

approvato)

 

Pongo in votazione l'allegato A alla proposta di legge. L’allegato A è approvato.

Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.

Il provvedimento, unitamente al relativo allegato, è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

 

La seduta è tolta. Buonasera a tutti.

 

La seduta termina alle 20.11

 

Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo: Giannetta, Pietropaolo e Varì.

(È concesso)

Annunzio di proposte di legge e loro assegnazione a Commissioni

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali:

Laghi “Istituzione della Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche di Castrovillari” (PL n. 219/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Lo Schiavo e Gentile “Norme per il riconoscimento e la certificazione dei “Borghi marinari calabresi”, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell’economia del mare” (PL n. 220/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero per il parere finanziario.

Caputo, Mannarino, Gentile, Molinaro, Graziano “Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella” (PL n. 221/12^).

È stata assegnata alla sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito, alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per il parere di cui all’articolo n. 66, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

 Mancuso e Cirillo “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968” (PL n. 222/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

 Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio” (PL n. 223/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Mammoliti “Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale” (PL n. 224/12^).

È stata assegnata alla prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

  Laghi “Istituzione dell’Area protetta Regionale - Riserva Naturale Regionale del Monte Caloria” (PL n. 225/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Montuoro e Mancuso “Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2016” (PL n. 226/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

 Mancuso e Cirillo “Cimiteri per animali d’affezione” (PL n. 227/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

 Mattiani “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante” (PL n. 228/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Mancuso, Caputo e Raso “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” (PL n. 229/12^).

È stata assegnata alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) - (Deliberazione G.R. n. 382 del 10.08.2023)” (PPA n. 129/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

 “Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) - (Deliberazione G.R. n. 383 del 10.08.2023)” (PPA n. 130/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di presidenza:

“Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2022 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. - (Deliberazione U.P. n. 41 del 9.8.2023)” (PPA n. 128/12^).

“Nomina del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 15 marzo 2023, n. 10)” (PPA n. 132/12^).

“Approvazione Programma delle attività̀ per l’anno 2024, unitamente al relativo fabbisogno finanziario” (PPA n. 135/12^).

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti “Proposta di legge al Parlamento concernente: “Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari)”” (PPA n. 131/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito.

Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti “Proposta di legge al Parlamento concernente: “Sostegno finanziario al Sistema Sanitario Nazionale a decorrere dal 2023”” (PPA n. 133/12^).

È stata assegnata alla terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame di merito.

 Mattiani “Modifiche e integrazioni agli articoli 26, 27, 30, 31 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)” (PPA n. 134/12^).

È stata assegnata alla quinta Commissione - Riforme per l’esame di merito.

Richiesta parere della Commissione consiliare competente

La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 404 del 10 agosto 2023, recante: “Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Delibera di Giunta regionale n. 490/2022. Approvazione del Piano Finanziario del programma articolato per Linee di Azione”.

(Parere numero 28/12^).

È stato assegnato alla seconda Commissione consiliare permanente.

- La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 389 del 10 agosto 2023, recante: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d'atto della proposta di riprogrammazione finale, ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (UE) 1303/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta e rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 8 - Promozione, Occupazione Sostenibile e di Qualità - (OT 8 FSE), Azioni 8.1.1 e 8.5.3”.

(Parere numero 29/12^).

È stato assegnato alla seconda Commissione consiliare permanente.

Commissione consiliare contro il fenomeno dell‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa approvazione Piano speciale Legalità, antiracket e antiusura anno 2023

Nella seduta del 3 agosto 2023, la Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa ha predisposto e approvato, all’unanimità dei presenti, il Piano Speciale Legalità, Antiracket e Antiusura - anno 2023, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8 del 2019 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.

Decreto del Presidente della Giunta regionale

È pervenuto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 20 settembre 2023, avente ad oggetto:

“Rideterminazione deleghe assessorili”.

Trasmissione di Petizione popolare

Il Comune di Mandatoriccio (provincia di Cosenza) ha trasmesso, con delibera n. 15 del 6 luglio 2023, la petizione popolare, concernente:

“Ripristino operai idraulico forestali nel Comune di Mandatoriccio”.

Petizione popolare

È pervenuta una petizione avente ad oggetto:

“Per il ripristino immediato della Strada Provinciale n. 93 (ex Strada Statale n. 110)”.

Promulgazione di Legge regionale

In data 3 agosto 2023, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 173 del 4 agosto 2023:

- legge regionale n. 36 del 3 agosto 2023, recante: “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

In data 7 agosto 2023, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate leggi regionali e che le stesse sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 175 dell’8 agosto 2023:

1) Legge regionale n. 37 del 7 agosto 2023, recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea”;

2) Legge regionale n. 38 del 7 agosto 2023, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”.

In data 10 agosto 2023, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata legge regionale e che la stessa è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 177 del 10 agosto 2023:

- legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023, recante: “Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”.

Trasmissione documentazione da Enti sub regionali

La Corte dei conti, sezione controllo per la Calabria, ha trasmesso la delibera n. 108/2023, unitamente alla relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2022 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025:

1. deliberazioni della Giunta regionale numeri 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 411, 412 del 10 agosto 2023;

2. deliberazioni della Giunta regionale numeri 421 e 422 del 29 agosto 2023;

3. deliberazioni della Giunta regionale numeri 433 e 435 del 31 agosto 2023;

4. deliberazioni della Giunta regionale numeri 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 del 13 settembre 2023;

5. deliberazioni della Giunta regionale numeri 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 del 19 settembre 2023.

Interrogazioni a risposta immediata

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l'ASP di Vibo Valentia versa, ormai da anni, in una situazione di pressoché totale inefficienza con gravissime ricadute negative sulla qualità del servizio offerto ai contribuenti. Ogni giorno, le cronache giornalistiche raccontano storie di “malasanità”, di tempi di attesa “biblici” per essere visitati e/o sottoposti ad accertamenti strumentali, e di “viaggi della speranza” verso altre strutture ospedaliere calabresi o di fuori regione. Sono sotto gli occhi di tutti le carenze e le criticità organiche, strutturali, strumentali, organizzative e finanziarie: mancano medici ed infermieri, mancano edifici adeguati e strumenti idonei, mancano sufficienti risorse finanziarie e, soprattutto, manca una rete organizzativa capace di dare risposte concrete in tempi ragionevoli alla domanda di prestazioni sanitarie che proviene dall'intero territorio vibonese. La suddetta situazione di pressoché totale inefficienza assume contorni, a dir poco, “drammatici” nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, dove, a fronte dei quattordici medici previsti dalla pianta organica, operano, stabilmente, soltanto sei medici “strutturati” che, per garantire la continuità del servizio ad un bacino di utenza che, soprattutto in estate, si amplifica in maniera abnorme, sono chiamati e si offrono, con abnegazione, ad orari di lavoro gravosi e difficilmente sostenibili per lunghi periodi. Le carenze di organico, ormai croniche, vengono, affrontate con “soluzioni tampone”: prestazioni temporanee da parte di medici forniti da cooperative o appartenenti ad altri reparti del medesimo Ospedale o reclutati attraverso avvisi pubblici per manifestazione d'interesse o, infine, pensionati chiamati ad occuparsi dei soli codici bianchi. Nei giorni scorsi, la stampa aveva diffuso la notizia che i 121 medici cubani arrivati in Calabria il 4 agosto sarebbero stati destinati, per la maggior parte, ai Pronto Soccorso degli ospedali regionali. In particolare, sul giornale “il Quotidiano”, Ed. Cosenza, del 13.08.2023, a pagina 7, veniva riportata la ripartizione numerica di detti medici fra gli ospedali calabresi e, con specifico riferimento al presidio ospedaliero di Vibo Valentia, veniva precisato che era prevista l'assegnazione di tre medici cubani al Pronto Soccorso e di uno al reparto di ortopedia. Lo stesso Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, aveva pubblicamente dichiarato che i medici cubani avrebbero aiutato “soprattutto ad allentare la pressione nei Pronto Soccorso” dei nostri ospedali. Ed è ciò che è avvenuto: in effetti, la maggior parte dei predetti 121 medici cubani sono andati rimpinguare i Pronto Soccorso di tutti gli ospedali calabresi. Di tutti gli ospedali calabresi tranne, però, di uno: l'ospedale di Vibo Valentia. È accaduto, infatti, che, poco prima del loro insediamento al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia, i tre medici cubani che erano stati destinati all'anzidetto reparto sono stati assegnati ad altri reparti del medesimo nosocomio non afferenti all'area dell'emergenza. Ad oggi, non è dato sapere chi ha preso questa decisione dell'ultimo minuto che contrasta, in maniera evidente, con quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto Occhiuto, nella sua precitata qualità, né è dato sapere per quali ragioni lo abbia fatto. La spiegazione fornita dal Dott. ..., nelle sue vesti di Direttore del dipartimento di emergenza-urgenza dell'ospedale di Vibo Valentia, diffusa dalla stampa locale nella giornata del 22 agosto, secondo la quale i tre medici cubani sarebbero stati assegnati, temporaneamente, a reparti diversi dal Pronto Soccorso perché avrebbero bisogno di imparare “come muoversi” all'interno dell'ospedale, appare alquanto contraddittoria e suscita ragionevoli e fondati dubbi se, soltanto, si considera la circostanza che un analogo problema di sottoporre ad una sorta di “apprendistato” i medici cubani destinati ai Pronto Soccorso non si è posto in nessuno degli altri ospedali calabresi. Inoltre, l'anzidetta spiegazione, nei termini e nei modi con i quali è stata esposta sulla stampa, sembrerebbe lasciare intendere che i tre medici cubani, prima o poi, saranno assegnati, comunque, ai reparti e non al Pronto Soccorso. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria,

per sapere:

chi e per quale valida ragione ha disposto l'assegnazione dei tre medici cubani destinati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia ai reparti del medesimo ospedale.

(162; 23/08/2023)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- fra l'ASP di Vibo Valentia e la Croce Rossa Italiana (CRI) operante sul territorio del vibonese è stata stipulata, poco meno di un mese fa, una nuova convenzione in relazione al trasporto delle persone sottoposte a trattamento di emodialisi. In base a questa nuova convenzione, il trasporto degli emodializzati (sia durante il viaggio di andata verso i centri ospedalieri per il trattamento emodialitico, sia durante il viaggio di ritorno verso casa), con mezzi propri della Croce Rossa Italiana e con spese a carico dell'ASP di Vibo Valentia, è consentito soltanto in presenza, nella persona sottoposta a trattamento di emodialisi, anche, di ulteriori gravi e non ben specificate patologie. L'anzidetta nuova convenzione ha comportato la sospensione del servizio di trasporto nei confronti di decine di emodializzati anziani che non sono in grado di guidare e che vivono da soli. Ma l'aspetto veramente strano (oltre che grave) di questa vicenda è che l'ASP di Vibo Valentia, nella stipula della precitata convenzione, non ha, affatto, tenuto conto dell'esistenza di un decreto (il DCA n. 191 del 04.07.2023) emesso, circa un mese prima, dal Presidente della Giunta Regionale, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, che NON sottopone l'erogazione del servizio di trasporto delle persone emodializzate alla suddetta condizione della presenza, in capo alle medesime persone emodializzate, di ulteriori gravi patologie. Il precitato DCA n. 191 del 04.07.2023 è il frutto di anni di impegno e di battaglie condotte dall'ANED (Associazione Nazionale EmoDializzati) Calabria, egregiamente rappresentata dal suo Presidente ---------, che è riuscita, finalmente, a far “istituzionalizzare”, anche in Calabria, il principio secondo cui il trasporto delle persone emodializzate è e deve essere considerato un LEA. In particolare, il predetto DCA n. 191 recita, testualmente: “Il trasporto dei dializzati non è legato alla condizione fisica bensì alla patologia e come tale deve essere considerato parte integrante della cura e quindi un LEA”. In attuazione di questo principio, il trasporto di che trattasi va considerato come un servizio da riconoscersi a TUTTI gli emodializzati che intendono fruirne. La gravità di quanto accaduto rende estremamente urgente l'intervento del Presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al fine di disporre l'immediato ripristino, nella Provincia di Vibo Valentia, del servizio di trasporto delle persone sottoposte a trattamento di emodialisi secondo le modalità e i termini dettagliatamente indicati nel DCA n. 191 del 04.07.2023. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta regionale dott. Roberto Occhiuto, anche nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria pPer sapere:

per quale valida e fondata ragione l'ASP di Vibo Valentia ha deciso di stipulare con la Croce Rossa Italiana una convenzione, avente ad oggetto il trasporto degli emodializzati, il cui contenuto si pone in evidente ed aperto contrasto con i dettami del recente DCA n. 191 del 04.07.2023.

(166; 04/09/2023)

Interrogazioni a risposta scritta

Billari. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la LR n. 8/1999 “Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie” permette ai cittadini calabresi di ottenere un rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno sostenuti per l’assistenza sanitaria connessa a patologie e interventi di particolare importanza fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non disponibile presso il servizio sanitario della Calabria;

- l’erogazione dei rimborsi avviene da parte delle Aziende sanitarie provinciali, su presentazione di domanda e fino alla concorrenza della somma loro assegnata annualmente dalla Regione in funzione del rapporto percentuale tra il budget disponibile e l’ammontare del rendiconto fornito dalle stesse aziende;

- il regolamento operativo della LR 8/99, tra l’altro, individua i criteri di selezione per privilegiare i soggetti economicamente più deboli in caso di insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e a tal fine il regolamento stabilisce che deve essere data precedenza alle pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo non superi i 24.000,00 euro, mentre l’eventuale eccedenza di budget deve essere utilizzata per le pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo sia compreso tra € 24.000,01 e € 36.000,00. Considerato che: - in base al regolamento operativo succitato “per fruire del rimborso è necessario che la prestazione sanitaria richiesta non sia disponibile presso alcuna struttura del SSR … o, in alternativa, che detta prestazione sia condizionata da una accertata e documentata lista d’attesa che mal si concili con le esigenze d’urgenza presentate dal richiedente …”;

- il budget assegnato alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta LR 8/99 per gli anni 2023-2024-2025 è pari a euro 200.000,00 per ogni annualità e non è mai stato incrementato nel corso degli anni;

- da quanto si evince dai documenti ufficiali, l’ammontare rendicontato dalle aziende sanitarie provinciali per le spese sostenute dai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/99 è nettamente superiore al budget annuale stanziato dalla regione Calabria e pertanto non si riesce a garantire la copertura totale dei costi sostenuti dai soggetti interessati;

- affinché la Regione Calabria consegua pienamente le finalità poste con la LR 8/99 e cioè di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi connessi a patologie di grave entità, prendendo a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio dei pazienti, sarebbe necessario aumentare il budget destinato al finanziamento della suddetta legge;

- vista l’esiguità delle risorse disponibili nel bilancio della Regione, è fondamentale valutare attentamente gli interventi e ripartire le somme con responsabilità in particolare rispetto a questi temi che toccano da vicino migliaia di famiglie, perché sebbene sia indispensabile razionalizzare, non bisogna farlo a costo della salute dei cittadini e del loro diritto costituzionalmente garantito a curarsi;

- il dramma dell'emigrazione sanitaria si ripropone ancora una volta come un pesante fardello logistico ed economico per tantissime famiglie calabresi che sono obbligate a recarsi in strutture al di fuori della Calabria per fruire di determinate prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria anche in qualità di Commissario ad acta della sanità regionale, per conoscere:

per sapere:

- quali provvedimenti urgenti si intendono adottare al fine di garantire ai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/1999 un adeguato sostegno economico, prevedendo il rimborso totale, e non parziale, delle spese autorizzate e documentate connesse all’assistenza sanitaria fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non garantita dal sistema sanitario della Calabria.

(158; 03/08/2023)

 

Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- secondo recenti notizie di stampa, si attende la chiusura della Strada di Grande Comunicazione n. 682 “Jonio-Tirreno”, di collegamento tra le due relative coste del territorio provinciale di Reggio Calabria, comprendente 42 comuni;

- di recente il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato che per alcuni lavori concernenti la Galleria della Limina la strada in questione sarà chiusa per 20 mesi a partire dal gennaio 2024. Detta chiusura, secondo quanto diffusamente riportato sulla stampa calabrese, appare necessaria in ragione di imprecisati interventi da realizzare;

- lungo la stessa strada statale dovranno essere effettuati lavori di manutenzione nella galleria denominata “Torbido”, tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria;

-per dei citati lavori, con inizio previsto il prossimo settembre, stando a un comunicato dell’ANAS, verrà chiusa la citata galleria e la stessa strada di transito per una tempistica non inferiore a 70 giorni;

- in merito a tali fatti emerge una forte preoccupazione tra i sindaci della Locride e della Piana di Gioia Tauro, oltre che di tutta la cittadinanza;

- i sindaci dell’associazione dei Comuni della Locride si stanno continuamente riunendo, con la volontà di richiedere, se necessario, delle soluzioni straordinarie, unitamente all’auspicio di trovare una soluzione condivisa rispettosa delle esigenze del territorio e, stante la perdurante incertezza circa i dettagli dei lavori da effettuare, che emergano dati certi da cui partire, anche a beneficio dell’informazione ai cittadini;

- la chiusura della strada statale n. 682 peserà anche sul collegamento tra l’ospedale di Locri e quello di Polistena, specie nel caso di trasferimento di degenti da un presidio all’altro;

- chiudere la strada, l’unica che porta la Locride fuori dall’isolamento, avrebbe ripercussioni drammatiche in vari settori fondamentali, economico, turistico e sociale, con conseguenze pesantissime per gli abitanti dell’area indicata e per i potenziali turisti;

- lungo la statale, ANAS ha confermato altri interventi manutentivi e puntualizzato che, per garantire la sicurezza della circolazione, si è previsto di realizzare opere provvisionali;

- da diversi anni si aspettano interventi strutturali che rendano più sicuro il transito dei veicoli lungo l’arteria stradale;

considerato che:

- tutti i cittadini hanno diritto alla mobilità nella massima sicurezza;

- i Sindaci dei Comuni interessati lamentano la mancanza di confronto con le istituzioni e con ANAS;

tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per sapere:

- quali iniziative intende intraprendere verso il Governo nazionale per richiamare la necessaria attenzione e sollecitare le adeguate risposte e nei confronti di ANAS al fine di far conoscere agli amministratori locali e ai cittadini gli interventi da realizzare e al fine di garantire la certezza dei tempi di chiusura dell’arteria;

- se si è attivato per programmare valide e sicure alternative al percorso inibito;

-se sono previsti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della SP 5 Limina - Mammola e della SP 1 Cittanova-Locri;

- se intende prendere in considerazione la possibilità di riconoscere ristori economici agli operatori economici che, irrimediabilmente, subiranno contraccolpi negativi dalla chiusura della strada.

(159; 04/08/2023)

 

Bruni, Bevacqua, Alecci, Billari, Iacucci, Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- in data 19 luglio u.s., nel territorio calabrese, presso la stazione di Serrastretta – Carlopoli, la storica locomotiva a vapore FCL 502, risalente a oltre 70 anni fa, da decenni accantonata presso la stazione sopracitata, sulla tratta Catanzaro – Cosenza di Ferrovie della Calabria, veniva trasferita a mezzo di carrello stradale, verso una località ignota;

- in data 20 luglio u.s., la locomotiva veniva avvistata (e fotografata) nel centro abitato di Davoli Marina;

- circolano voci non ufficiali secondo cui sarebbe stata assegnata al Comune di Castel di Sangro, in Abruzzo;

- l’Associazione Ferrovie in Calabria denunciava il fatto chiedendosi il motivo per il quale un bene culturale risalente ad oltre 70 anni fa; quindi, automaticamente vincolato dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, venisse spostato e trasferito su strada con tale semplicità;

- in precedenza, erano state avanzate due richieste di monumentazione della storica locomotiva da parte dei Comuni di Decollatura e Carlopoli, di fatto ignorate da Ferrovie della Calabria;

- è evidente che la stessa Ferrovie della Calabria ha deciso in totale autonomia di trasferire fuori Regione un bene culturale appartenente ai calabresi;

- la sopracitata Associazione provvedeva, pertanto, a segnalare quanto avvenuto al Ministero della Cultura, il quale però rispondeva di non avere nessuna informazione in ordine allo storico locomotore;

- il citato Ministero avrebbe poi invitato il governo regionale ad agire celermente per verificare dove si trova la locomotiva e mettere in atto tutte le iniziative necessarie per la tutela di un bene divenuto, a tutti gli effetti, facente parte del patrimonio culturale collettivo del Comune di Carlopoli. Considerato che: - trattasi di un bene risalente ad oltre 70 anni fa e come tale vincolato dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio;

- se è previsto un restauro del bene culturale, devono essere consultati gli organi preposti, tra cui la citata Soprintendenza, prima di procedere agli interventi. Tenuto conto che: - a tal proposito, l'Amministrazione comunale di Carlopoli aveva già nel 2018 inoltrato apposita richiesta per avere in affidamento la locomotiva alla società Ferrovie della Calabria senza avere alcuna risposta in merito. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- se è a conoscenza dello spostamento e trasferimento su strada della locomotiva a vapore FCL 502 risalente a oltre 70 anni fa, da decenni accantonata presso la stazione sopracitata, sulla tratta Catanzaro – Cosenza di Ferrovie della Calabria;

- quali iniziative intende intraprendere o ha intrapreso a seguito della richiesta del Ministero della Cultura al fine di accertare quanto denunciato ed in particolare dove si trova attualmente allocata la locomotiva;

- quali iniziative intende mettere in atto per la tutela di un bene divenuto, a tutti gli effetti, facente parte del patrimonio culturale collettivo del Comune di Carlopoli, al fine di evitare ogni possibile danno, perdita di materiale rotabile o addirittura servizi ferroviari stessi, per la collettività calabrese.

(160; 10/08/2023)

 

Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- le ambulanze che percorrono quotidianamente le nostre strade devono rispettare gli standard imposti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale (v. il decreto ministeriale n. 553 del 1987;

il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali), la norma europea UNI EN 1789 sulle ambulanze);

- il trasporto del paziente e dell’équipe deve essere effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza;

- le criticità del parco degli automezzi di soccorso della Regione Calabria sono, notoriamente, ataviche;

- AREU (l’Agenzia regionale emergenza – urgenza) è un Ente del S.S.R. della regione Lombardia disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

- l’art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. prevede che “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune”;

- in data 05.06.2023 (Prot. AREU 12254), il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha formalizzato la richiesta di poter acquisire da AREU in via definiva di n. 10 Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) previo rimborso di € 2.000,00 cadauno e di n. 10 Mezzi di Soccorso di Base (MSB) previo rimborso di € 40.000,00 cadauno da poter impiegare a favore del servizio di Emergenza Urgenza extraospedaliero del proprio territorio;

- sono a carico di ASP di Cosenza gli oneri economici derivanti dalla cessione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il passaggio di proprietà, la rimozione delle livree di AREU, il recupero e trasporto dei mezzi dalla sede di AREU a quella dell’ASP di Cosenza e di tutti gli ulteriori eventuali oneri che dovessero essere necessari;

- l’Asp di Cosenza, con la delibera numero 1751 del primo agosto 2023, adottata su specifica delega di Azienda Zero, ha, dunque, proceduto all’acquisto da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) di 10 autovetture e 10 autoambulanze usate, anzi strausate, tramite trattativa privata. Considerato che: - da fonti giornalistiche si è appreso che un’automedica è stata immatricolata il 01 gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 22 luglio del 2022, presentava 199.502 km.;

un’altra è stata immatricolata il 01 gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 02 agosto 2022, presentava 221.215 km;

un’altra ancora è stata immatricolata il 01 gennaio 2013 e all’ultima revisione, effettuata il 07 dicembre del 2022, presentava 233.375 km;

- il mezzo di normale uso per risultare in piena efficienza deve avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km (superati tali limiti il mezzo è declassato alla categoria inferiore);

- è paradossale che lo stesso mezzo di soccorso sia considerato “obsoleto” e da sostituire in Lombardia, mentre in Calabria viene considerato utile a riorganizzare l’emergenza-urgenza;

- trattasi, pertanto, di nr. 20 automezzi ‘usati usurati’ che sono costati circa 600 mila euro;

per la precisione 558.320 euro. La stessa fornitura, se acquistata nuova, sarebbe costata, listino CONSIP alla mano, circa 700.000 euro. Con appena 140.000 euro in più si sarebbe avuta, anziché di ferro vecchio, una dotazione di mezzi nuova di zecca a km zero;

- è evidente che dal punto di vista contabile ciò avrebbe rappresentato un autentico investimento, che, nel rapporto costi-benefici, avrebbe, contestualmente, determinato un vantaggioso risparmio nel medio e lungo termine. Tenuto conto che: - si tratta di nr. 10 autovetture e nr. 10 autoambulanze che in media hanno 10/12 anni di vita e oltre 200mila chilometri di servizio e come tali sono insicuri rendendo ancora più rischioso il sistema dell’emergenza-urgenza e necessitando probabilmente se non certamente di continui costi di manutenzione;

- inoltre, tali mezzi non potranno essere utilizzati subito per i trasporti urgenti (emergenza, trasporti interospedalieri per pazienti critici, ecc.) perché sono sprovvisti dell’attrezzatura sanitaria specifica di bordo che si prevede costerà un altro mezzo milione di euro. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1) quanti siano allo stato attuale gli automezzi utilizzati per il servizio di emergenza urgenza sanitaria e per il servizio di trasporto ospedaliero presso l’Asp di Cosenza;

2) il motivo per il quale si è proceduto ad utilizzare la trattativa privata per l’acquisto di nr.10 autovetture e nr.10 autoambulanze e se è stata verificata l’oggettiva impossibilità di acquisire, alle stesse condizioni, la medesima prestazione, da parte di altri contraenti se gli stessi siano conformi ai requisiti di legge;

3) se prima di procedere all’acquisto si è proceduto a verificare la funzionalità dei citati mezzi;

4) quando i mezzi di cui sopra potranno essere utilizzati visto che sono privi degli equipaggiamenti sanitari di bordo specifici (nr. 20) e quando si procederà ad acquistare quest’ultime attrezzature.

(161; 11/08/2023).

 

Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il Family Act ha previsto un pacchetto di misure, rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che le amministrazioni pubbliche devono attuare quali forme di supporto alle famiglie meno abbienti per rendere effettivo il diritto allo studio, in applicazione del più ampio principio di eguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3, 2 co. della Costituzione;

- in attuazione di quanto sopra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto direttoriale n. 425 del 30.03.2023, a firma del Direttore Generale ..., visto lo stanziamento di fondi necessari, ha disposto il pagamento della somma complessiva di €. 133.000.000,00 (centotrentatremilioni/00), a carico del Cap. 2043 del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con impegno contemporaneo a favore delle Regioni per l’E.F. 2023, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2023/2024;

- al decreto direttoriale n. 425 del 30.03.2023 sono allegate le tabelle del piano di riparto per le somme da attribuire alla Regione Calabria, che ammontano a circa € 4.773.980,6 per le scuole dell’obbligo ed € 1.712.651,3 per le secondarie superiori;

-l’attuazione immediata di tale norma, visti i report dell’Istituto Nazionale di Statistica, che individuano in Calabria circa 28.977 famiglie non abbienti con ISEE inferiore ad euro 15.493,71 e potenziali aventi diritto alle misure, si rende necessaria per assicurare sostegno alle famiglie in virtù dell’imminente inizio dell’anno scolastico;

- per i 10.977 studenti delle scuole medie superiori di cui alla tab. B del d.d. 425/2023 la copertura finanziaria dei libri di testo sarebbe di 156,602 euro pro capite, cifra insufficiente sia rispetto al tetto di spesa per i libri della I classe scuole superiori stabilito con D.M 781/2013 (294 euro) sia rispetto al costo reale per l’a.s. 2023/24, stimato in 340 euro da organizzazioni qualificate degli studenti (Rete studenti medi);

- attualmente la Regione Calabria non ha dato esecuzione al decreto ministeriale sopra indicato. Considerato che:

- le famiglie italiane, ma più specificamente quelle calabresi, visto il rincaro dei prezzi al consumo hanno sempre più necessità di interventi di welfare per assicurare il diritto allo studio;

-bisogna dunque intervenire, e con una certa urgenza, affinché si venga incontro alle esigenze di numerose famiglie che hanno necessità di acquistare i libri scolastici per i propri figli;

-non è concepibile che lo stanziamento di fondi statali venga erogato con ritardi che incidono sulla gestione di interessi relativi alla famiglia, formazione sociale costituzionalmente garantita e protetta;

-il Forum delle associazioni familiari Calabria ha sottolineato in questi giorni l’urgenza di un intervento regionale per mitigare i costi dei libri di testo, •La Regione Calabria, per l’A.s. 2023/24, ha stabilito di stanziare, attraverso i Comuni, contributi per il Bonus libri (o Voucher per lo studio) per le famiglie con ISEE inferiore a € 6000, mentre, ad oggi, risulta che le altre Regioni, e i rispettivi comuni, hanno stabilito tetti di reddito superiori, quindi più solidali, per accedere ai contributi;

- le Regioni possono stanziare risorse aggiuntive di bilancio per l’acquisto di libri scolastici, secondo la legislazione vigente;

- la Regione Calabria ha previsto espressamente di fornire (in comodato) l’intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici agli alunni della scuola media superiore, in condizioni di particolare disagio economico, con L.R. n. 27/1985 (art. 4), tuttavia nelle delibere attuative degli ultimi decenni l’art. 4 è rimasto lettera morta;

preso atto che: •risulta urgente e improcrastinabile un intervento istituzionale a sostegno delle famiglie calabresi per la concessione di benefici per il diritto allo studio, quali contributi per l’acquisto di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2023/2024;

-è necessario attendere la circolare attuativa tecnica ministeriale per dare avvio alle procedure per l’individuazione degli studenti beneficiari;

-i dati sulla povertà educativa della Calabria sono più allarmanti rispetto al resto d’Italia. Si interroga la Giunta regionale

per sapere:

1)quali iniziative intenda assumere in attesa della nuova circolare attuativa ministeriale per stabilire i criteri e le modalità per la concessione di Contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024”;

2)se non si ritenga di estendere per l’annualità 2023/2024 la soglia ISEE oltre i € 6.000,00 per ottenere il beneficio del Voucher Io Studio;

3)quali tempistiche sono necessarie per l’attuazione del Decreto Direttoriale n. 425 del 30.03.2023 del MIUR e per rendere effettivamente operativo quanto stabilito nelle norme statali in un territorio particolarmente bisognoso di sostegno economico. 4)se non si ritenga necessario, in previsione del nuovo bilancio regionale, stanziare ulteriori risorse da bilancio regionale a copertura dei costi dei libri di testo per le famiglie meno abbienti;

5)quali azioni sono in programma, relativamente al P. O. 2021-2027, finalizzate all'inclusione e alla tutela del diritto allo studio, che consentano direttamente alle famiglie di essere beneficiarie delle risorse.

(163; 29/08/2023)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- che la Legge di Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno sostanzialmente sancito l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza introducendo il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell’universalità, propria di una misura di welfare, presente in tutti i Paesi dell’Unione europea;

nello specifico le famiglie che percepiscono il RdC in cui siano presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a riceverlo fino a dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio 2024, dovranno presentare la domanda per l’istituendo Assegno di Inclusione;

secondo i dati evidenziati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro l’effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che oggi percepiscono un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) saranno private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso o perderanno ogni sostegno al reddito;

a quanto sopra si aggiunga che le misure annunciate non prendono in alcuna considerazione i lavoratori poveri che vengono esclusi da ogni ipotesi di sostegno al reddito e presa in carico. Considerato che la difficile situazione sopra descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d’Italia ed alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si vedono venire meno la misura sono oltre 45 mila;

che, per come si evince dal Bilancio Sociale INPS 2021, presentato nel dicembre 2022 presso la Cittadella regionale e alla presenza del Presidente Occhiuto, il 13 per cento della popolazione in Calabria era percettore di reddito di cittadinanza con una media di 563 euro a persona;

nel 2021, infatti, i nuclei familiari percettori erano 100.506, con un assegno medio mensile pari ad € 563 e con un numero di persone coinvolte pari a 239.433;

a quanto sopra si aggiunga come il criterio di assegnazione dell’Assegno di inclusione, basato solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto. Tenuto conto che, negli ultimi giorni, si sono registrati numerosi comunicati da parte della Giunta regionale volti ad assicurare interventi in grado di offrire risposte al disagio creato dal Governo con la sostanziale abolizione del Reddito di Cittadinanza;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

-quali ed urgenti provvedimenti si intendano adottare per far fronte nell’immediato al disagio di quanti si sono visti revocato e/o non si vedranno rinnovare il Reddito di Cittadinanza;

-quali provvedimenti si intendano adottare, nel medio e lungo periodo, per assicurare politiche efficaci di sostegno al reddito a quanti, pur trovandosi in condizioni di povertà, risulteranno esclusi dai criteri per l’assegnazione dell’Assegno di Inclusione.

(164; 30/08/2023)

 

Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- il cantiere del nuovo Ospedale della Sibaritide, opera attesa dalla cittadinanza dal lontano 2013, è, nei fatti, bloccato fin dal novembre 2022;

- lo stesso continuerà a restare fermo almeno fino all’approvazione della perizia di variante sanitaria e tecnologica e del piano economico e finanziario;

- una volta approvato il piano serviranno almeno sei mesi per stipulare i contratti principali con i fornitori privati e approvvigionare i materiali;

- oltre all’aumento dei costi, al quale si dovrà far fronte per l’adeguamento dell’opera, non si può dimenticare che dal dopo pandemia Covid 19 e con il conflitto in Ucraina ancora in corso, i tempi di approvvigionamento dei materiali si sono quadruplicati, facendo ulteriormente lievitare le spese;

- ai tempi già calcolati si devono aggiungere circa sei mesi necessari al collaudo della struttura e delle apparecchiature sanitarie e per il rilascio dell’agibilità, portando complessivamente a impiegare non meno di quattro anni dall’approvazione della variante, che non è dato sapere quando avverrà. Considerato che: - nel frattempo sono stati depotenziati i due presidi ospedalieri della spoke di Corigliano Rossano, il “Giannettasio” e il “Compagna”, creando ulteriori difficoltà ai cittadini del popoloso comprensorio, con evidenti ricadute negative sul proprio diritto alla salute. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria

per sapere:

- se la struttura competente abbia già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto alla tempistica di ultimazione dell’opera;

- quali interventi tampone si ha intenzione di intraprendere per affrontare al meglio la situazione sanitaria del territorio durante il periodo occorrente all’ultimazione dell’Ospedale.

(165; 31/08/2023)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- in meno di una settimana, in Calabria, si sono registrate due morti sul lavoro che ci rammentano, ancora una volta, come la sicurezza sui luoghi di lavoro, nella nostra regione come in Italia, sia ancora un miraggio e come appaia del tutto evidente che ciò che si sta facendo non sia abbastanza;

- come ricordato recentemente dal Presidente della Repubblica, l’Italia colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica e non può essere tollerato perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro;

- secondo i dati pubblicati dall’INAIL, da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul lavoro è drammatico: 559 le vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese. Considerato che: - in questo quadro, secondo la classificazione a zone, parametrata sull’Indice di incidenza media (Im=Indice incidenza medio, pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori), fatta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di un’importante società specializzata, nei primi sette mesi del 2023, la Calabria, insieme ad Umbria, Abruzzo e Basilicata, viene collocata nella c.d. zona rossa (quella con una rilevanza maggiore) con un’incidenza superiore al 125% rispetto alla media nazionale;

- a riprova di quanto sopra e solo a titolo di esempio, la maxioperazione “Vigilanza 110 in sicurezza” effettuata lo scorso 29 marzo su tutto il territorio nazionale dall’Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Asl, Inail e Inps, ha disvelato come oltre l’80% dei 334 cantieri edili ispezionati sia risultato irregolare;

- i dati più allarmanti, nell’ambito della citata operazione, per come si è letto sulla stampa, vengono dalla Calabria dove su 15 cantieri edili controllati 15 presentavano irregolarità, 21 aziende su 22 sono risultate non a norma e in 11 delle 50 posizioni lavorative verificate è stata disposta la sospensione per ragioni di sicurezza;

tenuto conto che: - l’esercizio della funzione di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo l’art. 13 del d.l. n. 146 del 2021 (convertito con legge n. 215/21) che ha innovato il d.lgs. 81/08 “è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, […]”;

- nello specifico, alle Aziende Sanitarie Locali sono assegnati i seguenti compiti: - individuare e controllare i fattori di rischio all'interno dei luoghi di lavoro;

- sorvegliare sulla salute dei lavoratori;

- verificare la conformità dei requisiti dei diversi luoghi di lavoro in base a normative specifiche;

- vigilare su macchine, fabbricati, impianti e mezzi di protezione presenti nei luoghi di lavoro;

- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 852 del 29 dicembre 2010, in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, ha costituito in seno alla Presidenza della Giunta il Comitato regionale di Coordinamento per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, con funzioni di prevenzione, comunicazione, formazione, informazione, assistenza, vigilanza e analisi del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

- in ultimo, il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale 30 novembre 2022, n. 41 che istituisce “l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro” con la funzione, tra le altre, di prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro. Tutto quanto sopra premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- se e quali iniziative intenda assumere per rafforzare l’azione di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- se le Aziende Sanitarie Provinciali hanno risorse finanziarie e umane sufficienti a garantire l’efficiente funzionamento dei compiti loro assegnati nella materia oggetto della presente interrogazione e, nel caso contrario, quali utili e tempestive azioni si intendano assumere al fine di realizzare un piano di rafforzamento dell’azione di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- se è stato insediato il Comitato Regionale di Coordinamento costituito con D.G.R. n.852 del 29 dicembre 2010 e, nel caso, quali risultati abbia conseguito;

- se è stato costituito l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro di cui alla Legge regionale 30 novembre 2022, n. 41 e, nel caso, quali risultati abbia conseguito.

(167; 14/09/2023)

 

Lo Schiavo. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l’Accordo di programma per la realizzazione degli ospedali di Vibo Valentia, di Catanzaro e della Piana di Gioia Tauro;

- con ordinanza del Commissario delegato ai sensi dell’Opcm 3635/2007 n. 31 del 4 maggio 2011 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia, nonché il relativo bando di gara;

- in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’Asp di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’Asp di Vibo Valentia e la società “Vibo Hospital Service Spa”, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;

- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società Rina Check Srl il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.lgs. 163/2006, e del Titolo II, Capo II del Dpr 207/2010;

- con decreto n.7411 del 06.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo ospedale di Vibo;

- con Decreto n.9278 del 3.8.2022 è stata indetta la gara articolata in tre lotti per l’affidamento degli incarichi di componente della Commissione di collaudo in corso d’opera e finale relativo alla “Concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 144 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell’intervento di realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia”;

preso atto che: - il 17 maggio 2023 si è svolta l’ennesima cerimonia di consegna lavori dell’Ospedale di Vibo alla presenza di alte cariche istituzionali del territorio con la firma della consegna lavori alla Vibo Hospital Service per le opere complementari;

- delle comunicazioni, in quella sede, dell’ingegnere ------------, dirigente del Settore edilizia sanitaria e investimenti tecnologici della Regione Calabria, in merito al cronoprogramma degli interventi di sistemazione idraulica e realizzazione delle opere complementari;

- i tempi per installare un sistema di monitoraggio pluviometrico e idrometrico per tenere sotto controllo le condizioni idrauliche dell’area erano stimati in 30 giorni, a seguito dei quali, sarebbero dovuti iniziare i lavori delle opere di sistemazione idraulica;

considerato che: - la durata effettiva dei lavori del Nuovo ospedale di Vibo, per come da contratto sottoscritto con il Concessionario, è fissato in giorni 1.116 (millecentosedici), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

- dalle dichiarazioni rese in più circostanze pubbliche dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma la determinazione dell’Esecutivo a consegnare l’opera ai calabresi entro il 2026;

verificato che: - al momento nessuna opera idraulica è iniziata nella zona del fosso Calzone;

- a causa dell’aumento dei costi delle materie prime è necessario, senza alcun dubbio, incrementare il finanziamento iniziale di 190 milioni di euro per non vanificare la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo;

tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale

per sapere:

1. se sarà correttamente rispettato il cronoprogramma delle opere complementari afferenti al nuovo ospedale di Vibo Valentia;

2. se il monitoraggio pluviometrico e idrometrico dell’area, preliminare alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica, è stato effettuato;

3. se è stato dato effettivo seguito all’accordo intercorso tra Rfi e Provincia di Vibo Valentia in merito alle opere di sistemazione idraulica e all’attraversamento ferroviario di Vibo Marina e se lo stesso accordo ha subito variazioni di carattere tecnico ed economico;

4. quali interventi immediati si intendano mettere in atto qualora il cronoprogramma risulti non rispettato;

5. quali fondi sono stati individuati a copertura dell’aumento del costo dei materiali rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di 190 milioni di euro necessari alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia.

(168; 15/09/2023)

 

Bruni, Bevacqua, Alecci, Billari, Iacucci, Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- con legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6 “Misure urgenti per le attività di affiancamento nell’attuazione del PNRR e dei fondi SIE.” , la Regione Calabria, al fine di garantire l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di affiancamento e potenziamento per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle misure di cui ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, individuava “un contingente di personale", di cui avrebbero potuto avvalersi come supporto tecnico-operativo i dipartimenti regionali nonché le amministrazioni locali, in forma singola o associata;

- tale azione veniva posta in essere data la carenza di personale nelle dotazioni organiche degli enti locali;

- per la realizzazione delle attività suddette, la Regione Calabria si sarebbe dovuta avvalere dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato), come da elenco di cui ai decreti dirigenziali n. 11614 del 12/11/2020 e n. 4847 del 10/05/2021, mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa;

- la legge entrava in vigore il 31 marzo 2023;

- la copertura finanziaria prevista è di 3.469.000,00 euro per l'anno 2023 e le risorse da allocare sono individuate nei capitoli dell’Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, in ragione di un terzo sul Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 e due terzi sul POR Calabria 2021-2027;

considerato che - ad oggi, risulta che nessuno di questi soggetti abbia ancora preso servizio presso gli enti individuati dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- quali sono le ragioni per le quali ancora oggi non è stata data attuazione alla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 6 “Misure urgenti per le attività di affiancamento nell’attuazione del PNRR e dei fondi SIE.”;

- entro quando si prevede di dare attuazione alla suddetta legge.

(169; 20/09/2023)

 

Laghi. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la presenza di una popolazione di cinghiale nella Regione Calabria, come accade per altro anche in altre e numerose aree del Paese, ha raggiunto numeri talmente elevati da determinare gravi problemi riguardanti i danni cagionati alle attività agricole, ma anche rischi per la salute umana e animale, causati sia da possibili incidenti di varia natura derivanti da branchi di cinghiali, che per trasmissione di agenti patogeni, quali quelli della tubercolosi e della Peste Suina Africana (c.d. PSA) di cui i cinghiali potrebbero essere portatori;

- a questi rischi e danni si aggiungono quelli che possono essere causati dai “Sottoprodotti di Origine Animale” (SOA);

- per “Sottoprodotti di Origine Animale” (SOA), secondo l’art. 3 del Regolamento CEE n. 1069/2009, si intendono i residui biodegradabili che comprendono “corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano;

- i SOA costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute umana e degli animali. L’insorgenza di tali malattie potrebbe essere conseguenza diretta alla esposizione/utilizzo dei SOA, oppure del negativo impatto degli stessi sull’ambiente, a seguito di un loro non corretto smaltimento;

- i cinghiali abbattuti ogni anno a seguito dell’attività venatoria si calcola siano circa 25.000;

- il peso medio per capo è di circa 55/60 kg, da ogni animale si ricavano 20/22 kg di carne edibile, mentre 38/40 kg sono i sottoprodotti di origine animale (pelle, ossa, testa, sangue, grasso, visceri addominale e toracici) non commestibili e che perciò la quantità di SOA raggiunge annualmente quantità assolutamente rilevanti;

- la caccia al cinghiale si aprirà il primo ottobre e durerà fino al al 31 dicembre, con la conseguenza di un aumento esponenziale del numero dei cinghiali cacciati che andranno a sommarsi a quelli della caccia di selezione, determinando, conseguentemente, l’incremento di sottoprodotti;

considerato inoltre che sono vigenti restrizioni circa la gestione dei SOA di origine suina che perseguono l’eradicazione della Peste Suina Africana (c.d. PSA);

atteso che la materia è disciplinata a livello comunitario e statale: - dal Regolamento CE n. 1069/2009 che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

- dal Regolamento UE n. 142/2010 della Commissione Europea del 25/2/2011 che reca disposizioni di applicazione del predetto regolamento CE n. 1069/2009;

- dal Decreto Legislativo del 01/10/2012 n. 186 recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”;

- dal D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i;

- dal decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003 “Misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e s.m.i. - e che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, al fine di garantire sul territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materia e al contempo conseguire gli obiettivi posti dalla normativa comunitaria di tutela della salute pubblica e animale ha sancito, in data 7/2/2013, apposito Accordo sul documento “Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento CE n. 1774/2002”, demandando alle Regioni la definizione di modalità procedurali adeguate allo specifico contesto locale;

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- quale sia il numero dei capi di cinghiale abbattuti complessivamente nell’ultimo triennio sul territorio regionale;

- a chi sia affidato lo smaltimento dei SOA e attraverso quali modalità;

- se siano stati adottati provvedimenti atti a garantire che tutte le operazioni tese allo smaltimento dei SOA siano eseguite secondo la normativa vigente onde assicurare la maggiore tutela da rischi in ambito sanitario e da contaminazioni ambientali;

-se siano stati individuate modalità e soggetti deputati al controllo di tale attività;

- se la regione Calabria abbia stipulato, direttamente o indirettamente, convenzioni con strutture autorizzate allo smaltimento dei SOA.

(170; 21/09/2023)

 

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- Crotone ospita uno dei siti più contaminati dell'intero Paese e rientra nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara”, avendo ospitato dagli anni '20 agli anni '90 del secolo scorso diverse industrie chimiche. In particolare, nella zona costiera alle porte della città, nell’area “ex Pertusola”, di proprietà di Syndial S.p.A., oggi Eni Rewind S.p.A., sono ammassate enormi quantità di rifiuti che rappresentano un grave pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini dell'intera area urbana, oltre a impedire qualunque sviluppo turistico ed economico del territorio. Nel sito si registra una concentrazione di metalli pesanti come arsenico, cadmio, mercurio, piombo, zinco e non, composti inorganici, composti organici di varia natura, ivi inclusi gli alifatici clorati, materie prime di natura chimica e metallurgica, residui di lavorazione ad elevato contenuto di radioattività;

- è prevista la bonifica dell'area industriale in questione, riconosciuta anche da una sentenza del Tribunale di Milano passata in giudicato che ha condannato Eni-Rewind, la società che ha sostituito Syndial per le operazioni di bonifica, al pagamento della somma di 72 milioni di euro per il danno ambientale provocato al sopracitato Sin;

- in data 24 ottobre 2019 si è tenuta una Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto relativo al Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara” – Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto di Bonifica fase 2 (Pob 2) trasmesso in precedenza da Syndial. All’interno del provvedimento Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) relativo al Pob 2 sono state inserite una serie di prescrizioni, la cui principale è l'asporto ed il trasferimento, fuori dalla regione Calabria, di tutti i rifiuti della bonifica pericolosi per la salute pubblica, sia Tenorm (Technological enhanced occurring radioactive materials), sia non Tenorm. Il verbale riporta che “la richiesta di portare i rifiuti all'esterno del territorio regionale nasceva, sin dalle fasi iniziali della valutazione del progetto, dalla necessità, condivisa da tutte le amministrazioni locali, di non aggravare la situazione già presente localmente mediante la realizzazione di nuove discariche”. La Conferenza dei servizi ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul progetto in esame;

- nonostante tale accordo, Eni-Rewind ha proposto, invece, in un secondo momento, di cambiare la destinazione d’uso del sito “Pertusola sud” al fine di poter “tombare” parte dei rifiuti nel sito industriale stesso, trasferendo il resto a distanza di pochi chilometri, ovvero in una discarica privata detta Columbra, posizionata vicino tre zone abitate: il centro della città di Crotone, il quartiere conosciuto come Papanice, il Comune di Cutro. Viene richiesto, quindi, alla Regione Calabria la riapertura del Paur. Nella Conferenza dei servizi del 9 febbraio 2023, convocata al Ministero competente e avente ad oggetto «Variante al POB fase 2 realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti tenorm con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della discarica ex Fosfotec "Farina-Trappeto" all'interno del sito Eni Rewind di Crotone», le istituzioni locali (Regione, Comune e Provincia di Crotone) e gli enti tecnici hanno bocciato la Variante, confermando il deliberato preso con la Conferenza dei Servizi decisoria del 24 ottobre 2019 e cioè che i rifiuti debbano essere trasportati fuori dal territorio regionale. Considerato che: - la società “Maio Guglielmo Srl” ha chiesto l’autorizzazione per realizzare una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Giammiglione, a Crotone. La discarica, posizionata a ridosso del centro abitato di Crotone, dovrebbe avere una capacità di abbancamento di 4.200.000 metri cubi, distribuiti su un’area di circa 400.000 metri quadrati. Nel sito di Giammiglione, però, ricadono vincoli di carattere idraulico che sono indicati nel Piano di gestione del rischio di alluvioni della Calabria (Pgra), i quali non possono essere superati con interventi di mitigazione del rischio idraulico, così come invece sostiene di fare la società che ha proposto il progetto;

-Eni-Rewind continua, anche giudiziariamente, a chiedere la riapertura del Paur, per evitare di dover trasportare un milione di tonnellate di rifiuti, derivanti dalle attività industriali a Crotone, fuori dal territorio della Regione Calabria come sancito nelle Conferenze dei servizi del 2019 e del 2023. Tenuto conto che: -le popolazioni residenti nel Sin “Crotone-Cassano-Cerchiara” registrano allarmanti dati di rischio per la salute a causa delle esposizioni ambientali, per come dimostrato dallo studio Sentieri (promosso dall’Istituto Superiore di Sanità di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Ambiente): aumento di tumori (in particolare su Crotone la mortalità per cause con evidenza a priori di associazione con le fonti di esposizione ambientale risulta in eccesso per il tumore epatico e, nei soli maschi, un eccesso di tumori allo stomaco, linfomi e tumore della vescica e nelle femmine tumore della mammella), mortalità prematura, maggiore ospedalizzazione per tumori in età giovanile dai 0 ai 29 anni, a cui si aggiunge il fatto che si tratta di territori segnati da un alto livello di deprivazione socioeconomica, condizione che incide negativamente sulla qualità di vita e salute;

- Crotone ha diversi e troppi impianti che lavorano o smaltiscono rifiuti: la già citata megadiscarica di Columbra con due linee di produzione (rifiuti solidi urbani e tossici e pericolosi), la vecchia discarica di proprietà del Comune in località Farina, mai bonificata nonostante le promesse, un termovalorizzatore nell’area industriale che incenerisce rifiuti ospedalieri, centrali a biomasse e turbogas, senza contare la discarica della “Passeggiata degli innamorati” costruita sul mare e il resto dell’area inquinata che Eni-Rewind dovrebbe bonificare;

- la mancata bonifica del Sin è recentemente entrata anche nell’inchiesta "Glicine Acheronte" della Dda di Catanzaro, scattata il 27 giugno 2023 con 43 misure cautelari eseguite dai Carabinieri. Si tratta del blitz che ha colpito la cosca Megna di Papanice e smantellato il presunto comitato d'affari che avrebbe influenzato le istituzioni pubbliche per fini elettorali e che avrebbe organizzato un “diffuso sistema clientelare” per la gestione di appalti pubblici, per lo smaltimento dei rifiuti e per dirigere una serie di nomine ed incarichi politici. Alcuni indagati, secondo gli investigatori della Dia, osteggiavano il progetto di tombamento dei rifiuti nel sito Pertusola, pretendendo che i rifiuti pericolosi venissero tutti trasferiti nella discarica di Columbra. Preso atto che: - la Regione Calabria, nell’anno 2005, ha istituito a Crotone il cosiddetto Distretto Energetico, un sistema che avrebbe dovuto integrare fra loro le diverse tecnologie ad alta efficienza, con lo scopo di ottimizzare il consumo e la produzione locale di energia, ricorrendo soprattutto alle fonti energetiche rinnovabili, con l’obiettivo finale di raggiungere l’indipendenza dall’approvvigionamento energetico e di influire anche sull’occupazione del territorio. Dopo quasi venti anni dalla sua istituzione niente di tutto questo, però, è stato realizzato e il Distretto Energetico è servito solo e soltanto per facilitare le autorizzazioni per l’apertura di centrali ed impianti di smaltimento rifiuti;

- il 19/06/2023 è stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione n. 58 avente ad oggetto “Sin Calabria-Crotone-Cassano-Cerchiara”, firmata da tutti i capigruppo, nella quale si impegna la Giunta regionale “a coordinare l’insieme delle istituzioni calabresi tese a contrastare anche in sede giudiziaria il tentativo dell’ENI di stravolgere il deliberato della conferenza di Servizi” e “a sostenere in sede governativa e nello specifico tramite il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico le ragioni delle istituzioni calabresi”. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1. che iniziative intende assumere la Regione Calabria per dar seguito agli impegni indicati nella mozione n. 58, assumendo una posizione decisa e immutabile sull’impossibilità di riapertura del Paur e/o di rimodulazione del Pob 2, chiarendo in maniera definitiva che i rifiuti derivanti dalle attività industriali a Crotone devono essere trasportati fuori dal territorio regionale;

2. se e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del nuovo Commissario Straordinario, generale e professor ------------, delegato a coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sin di Crotone-Cassano e Cerchiara, al fine di avere al più presto un piano degli interventi e un cronoprogramma dei lavori;

3. quale posizione intende assumere a riguardo del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Giammiglione, lesivo della salute pubblica e della situazione ambientale di un territorio già ampiamente compromesso;

4. se intende valutare la revoca della delibera costitutiva del Distretto Energetico di Crotone.

(171; 22/09/2023)

 

Alecci e Bevacqua. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- nel lontano 2009 è stata presentata istanza VIA e AIA per la realizzazione di una discarica in località Giammiglione, nel comune di Crotone;

- con DDG n. 5066/2010 e DDG n. 9549/2012 venivano esitati entrambi i pareri negativi;

- i due provvedimenti venivano impugnati davanti al TAR Calabria che li annullava nel 2011 e nel 2012;

- la regione si appellava al Consiglio di Stato che, nel 2013, confermava il giudicato di primo grado;

- la struttura tecnica di valutazione (STV), agli inizi del 2016, esprimeva parere favorevole alla realizzazione della discarica a condizione che la stessa fosse destinata “al conferimento di rifiuti speciali derivanti dalla bonifica del Sito di interesse nazionale (Sin Crotone, Cassano e Cerchiara);

- a seguito di ciò il richiedente riproponeva impugnazione e, prima il TAR nel 2020 e, successivamente, il Consiglio di Stato, nel 2021, annullavano il provvedimento;

- nel frattempo, il progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale. Considerato che: - nel 2021 era già stata convocata una Conferenza dei servizi e, a breve, il richiedente potrebbe convocare una conferenza di servizi decisoria;

- il progetto prevede di realizzare una discarica per rifiuti speciali anche industriali che potrebbero arrivare da tutta la Calabria;

- la realizzazione della discarica avrebbe ripercussioni anche sul traffico veicolare nella S.S. 106 Jonica;

- nei piani regionali dei rifiuti, a partire dal 2005, non emergono le indicazioni che gli enti locali dovrebbero dare rispetto all’idoneità dei siti e, sempre al 2005, risale l’indicazione generica del Commissario per l’emergenza ambientale rispetto a Giammiglione che poteva genericamente essere idonea alla costruzione di una discarica per conferire i rifiuti del Sin;

- la delibera della Giunta regionale n. 327/2017 ha istituito il livello di prescrizione della localizzazione dei siti per la costruzione delle discariche rispetto ai cui criteri la discarica non potrebbe essere autorizzata e costruita;

- Il fattore di pressione, oggetto in Parlamento di una proposta di modifica all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l’introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche, risulta essere per la provincia di Crotone pari a 6 mila MC su KM2 dato già di per se allarmante;

- c’è anche da tenere presente che sul sito prescelto graverebbero vincoli alluvionali, archeologici e coltivazioni agricole e l’area è attraversata dal torrente Giammiglione per 600 metri, rispetto al quale il richiedente ha presentato proposta di intubazione per deviarlo. Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per sapere:

se corrisponde al vero quanto sopra esposto e per chiarire quale urgenti iniziative politiche e amministrative intende mettere in atto per scongiurare la realizzazione del progetto nei termini sopra descritti.

(172; 23/09/2023).

Mozioni

Il Consiglio regionale, premesso che:

- con delibera di Consiglio regionale numero 315 del 04.03.2005 è stato istituito il Distretto Energetico Regionale. - con delibera di giunta regionale numero 218 del 07.08.2020 è stato dato il via libera all’aggiornamento del PEAR del 2015 e l’avvio delle attività e della costituzione di un tavolo tecnico. Considerato che - il Distretto Energetico Regionale è stato istituito ma mai avviato e che non ha prodotto nessun risultato anche al solo fine di mettere ordine nel caotico e incontrollato mondo della produzione energetica nel territorio crotonese che è stato letteralmente invaso dalla presenza di una miriade impianti di produzione energetica che ne hanno soffocato e ostacolato sia le vocazioni industriale che turistica;

- il territorio è tra l’altro interessato da un’attività di bonifica che, almeno da notizie apparse sui media, parrebbe nella fase finale del suo percorso con l’indicazione del Commissario Straordinario alla bonifica del SIN di Crotone, Cerchiara di Calabria e Cassano allo Jonio. Tenuto conto che - il Consiglio Comunale di Crotone in data 30 agosto 2023 ha deliberato per l’istituzione di un Distretto Produttivo funzionale alla Transizione Ecologica e Digitale impegna il Presidente e la Giunta regionale

impegna la Giunta regionale

a istituire un Tavolo Interistituzionale (Imprese, Sindacati, Scuole, Università, Centri di ricerca, Ordini Professionali, Camera di Commercio e Istituti bancari), al fine definire una strategia condivisa di rilancio e sviluppo del territorio crotonese fondata sulla sostenibilità ambientale, attraverso la regola delle tre E (Environment/Economics/Equity) che “garantisce il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. I partecipanti al tavolo Interistituzionale dovranno sottoscrivere un “Patto per il Lavoro e l’Ambiente”, al fine di costituire all’interno di una Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata - nella legislazione italiana un’area industriale o produttiva dotata delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente - un Distretto Produttivo funzionale alla Transizione Ecologica e Digitale.

(63; 01/09/2023) Graziano e De Nisi

 

Il Consiglio regionale, premesso che:

- l’articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. L’articolo 36 dice: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”;

- le paghe dei lavoratori italiani sono sotto la media europea, e in Italia il fenomeno dei working poor, cioè di persone che hanno un lavoro ma, ciò nonostante, vivono sotto la soglia della povertà, è in crescita. Il nostro Paese è al quinto posto nell’Unione Europea per quota di lavoratori poveri;

- l’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) ha certificato che nel 2021 l’11,7 per cento degli occupati in Italia (circa 2,6 milioni di persone) viveva in condizioni di povertà lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha poi ampliato la definizione di lavoratori poveri estendendo la percentuale al 13%, pari a quasi 3 milioni di occupati. È un dato, questo, al di sopra della media dell'Unione Europea, che si attesta al 9,6 per cento. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (tra i quali i precari, i cosiddetti NEET, i working poor) rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà;

- il presidente di Confcooperative a giugno 2023 nella sua relazione in occasione della 41° assemblea annuale ha affermato che “l'Italia conta oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero e 3,8 milioni di lavoratori poveri che ricevono una retribuzione annuale uguale o inferiore ai 6.000 euro e oltre 3 milioni di lavoratori irregolari o in nero", precisando che "gli ultimi dati disponibili ci dicono che il 10,2% dei lavoratori sono in povertà relativa. Dato che sale al 17,3% per gli operai e al 18,3% per gli occupati nelle regioni del Sud". - secondo l’Istat nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione (24,4%) è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Le notevoli differenze territoriali restano invariate: nel Nord è a rischio meno del 15% della popolazione, nel Mezzogiorno oltre il 40%. Nel 2022, sulla base dei redditi 2021, su un totale di 23,3 milioni di occupati di età da 18 anni in su, i lavoratori poveri in Italia sono circa 2,7 milioni;

- il fenomeno del lavoro povero diventa ancora più urgente se si pensa che i lavoratori hanno subìto due forti attacchi al loro potere d’acquisto negli ultimi anni: il primo con la pandemia del Covid- 19, che ha portato molti lavoratori a restare a casa in cassa integrazione e il secondo con l’invasione russa dell’Ucraina, che ha portato a un’alta inflazione di matrice energetica che si è rapidamente estesa ai beni primari. I costi di queste crisi però, i lavoratori italiani le stanno pagando più che negli altri Paesi: alla fine del 2022, infatti, i salari reali in Italia erano calati del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia, contro una media Ocse del 2,2%. Considerato che: - secondo i dati del centro studi "Guglielmo Tagliacarne" gli stipendi in Calabria sono molto bassi rispetto al resto del Paese e tutte le cinque province calabresi si piazzano abbondantemente sotto la cifra media nazionale di 12.473 euro di reddito annuo. La provincia messa meglio è quella di Catanzaro, al 68esimo posto con un reddito medio pro capite annuo di 8.445,54 euro. Al 73esimo posto c’è la provincia di Crotone con 7.982,50 euro. Segue Cosenza all’88esimo posto con 6.708,28 euro. Subito dopo, all’89esimo posto, c’è Vibo Valentia con 6.696,23 euro e infine, al 95esimo posto, si piazza Reggio Calabria con 6.591,84 euro. La classifica nazionale ha Milano al primo posto con i suoi 30 mila euro medi annui pro capite, cioè 2.500 euro al mese. Nella nostra regione, invece, la media pro capite mensile va da 550 a 800 euro circa. Tenuto conto che: - il tema del salario minimo è un tema importante a livello europeo perché rientra nell'impegno dell'Unione a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone per promuovere un'Europa sociale più forte secondo il Pilastro europeo dei diritti sociali concordato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea nel novembre 2017 al vertice di Göteborg. La Direttiva 2022/2041 del 19 ottobre 2022, già passata attraverso il voto della Commissione Occupazione e Affari sociali, ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. L’Italia ha tempo fino a settembre 2024 per adeguare la normativa nazionale alla direttiva UE sul salario minimo;

- in Europa sono previste retribuzioni minime nazionali in 21 dei 27 Stati membri dell’UE. Non ancora in Italia dove a novembre 2022, alla Camera dei deputati, è stata approvata una mozione che dice no al salario minimo. Recentemente il Governo, dopo la proposta di legge Atto Camera n. 1275 del salario minimo a 9 euro, presentata a giugno 2023 da un’ampia coalizione di partiti di opposizione, ha aperto uno spiraglio di dialogo. Secondo i firmatari della proposta al lavoratore di ogni settore economico deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. In questo modo si combattono i contratti “pirata”, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. A ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, è necessario introdurre la soglia del salario minimo a 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro. Parliamo di quei settori nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali. La giusta retribuzione del salario minimo a 9 euro non deve riguardare solo i lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe necessità di tutela nell’ambito della para- subordinazione e del lavoro autonomo. La proposta, se approvata, rafforzerebbe la contrattazione collettiva e, secondo l’ISTAT, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori;

- è partita la raccolta firme per una Petizione (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione) a sostegno dell’approvazione della proposta di legge Atto Camera n. 1275 per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora. Sono già centinaia di migliaia le sottoscrizioni raccolte in tutta Italia. Preso atto che: - il salario minimo orario protegge dalla emarginazione e dallo sfruttamento e consentirebbe di ridurre le disuguaglianze, aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, rafforzare la contrattazione collettiva e individuare i contratti “leader”, in modo da mettere finalmente fine alla proliferazione dei CCNL “pirata”, stabilire una soglia di dignità al di sotto della quale nessun contratto collettivo deve scendere, prevedere un meccanismo di sostegno alle imprese detassando gli incrementi retributivi dei CCNL;

- il salario minimo potrebbe essere uno strumento per combattere il lavoro “nero”, in una terra come la Calabria dove, secondo i dati della CGIA di Mestre, ci sono 131.700 lavoratori in nero, pari al 21,5 per cento di tasso di irregolarità, ben al di sopra della media di irregolarità nazionale, che si ferma al 12,6 per cento, Nella classifica delle regioni la nostra risulta tristemente prima, seguita dalla Campania, in cui gli occupati non regolari rappresentano il 18,7 per cento del totale dei lavoratori e dalla Sicilia con un tasso di irregolarità del 18,5 per cento.

Impegna la Giunta regionale

1. a sostenere e promuovere in conferenza Stato-Regioni e in tutte le sedi opportune gli atti, le misure e le azioni necessarie, di concerto con i sindacati, che portino al regolare avanzamento dell’iter della proposta di legge n. 1275, per un salario minimo orario per i lavoratori, sia pubblici che privati;

2. a sostenere l’istituzione di una Commissione apposita, composta da rappresentanti istituzionali e delle parti sociali, che avrà come compito principale quello di proporre periodicamente l’aggiornamento del trattamento economico minimo orario, prevedendo che l’aggiornamento, su proposta della Commissione, sia disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con compiti di controllo e di monitoraggio sull'effettivo rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e adeguata alla qualità del lavoro prestato e sull'andamento della contrattazione collettiva nei vari settori.

(64; 22/09/2023) Tavernise e Lo Schiavo.

Risposta scritta a interrogazione

È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- l’amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale molto utilizzato nei decenni passati per le sue notevoli qualità di isolamento termico e di materiale resistente alle alte temperature e alla frizione. Fino agli anni ‘80 è stato utilizzato per produrre la miscela cemento-amianto, cioè l’Eternit, usato per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni e come materiale per l’edilizia (tegole, pavimenti, serbatoi per l’acqua, tubazioni, vernici). Secondo la classificazione del Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l’amianto appartiene agli agenti cancerogeni del Gruppo I, ovvero quelli che provocano sicuramente eventi cancerogeni per l'essere umano, in quanto se i prodotti contenenti tale minerale sono deteriorati, le fibre sottili di amianto possono essere inalate causando, nel tempo, malattie quali il mesotelioma, i tumori al polmone, alla laringe, allo stomaco e al colon, danni respiratori, placche o ispessimenti pleurici, asbestosi e complicanze cardiocircolatorie. Le malattie correlate all'esposizione all’amianto hanno tempi di insorgenza molto lunghi. Si pensi che i sintomi dell'asbestosi possono comparire 10-20 anni dopo l'esposizione, mentre i segni dei tumori correlati all'amianto possono manifestarsi anche dopo 40 anni;

- l’utilizzo dell’amianto è stato vietato in Italia con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 che ha stabilito i termini e le procedure per interrompere le attività inerenti l’estrazione e la lavorazione dell’asbesto e di prodotti che lo contengono nonché la loro commercializzazione;

- dai dati epidemiologici registrati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) emerge il perdurare dell’insorgenza di malattie attribuibili a esposizioni ad amianto. Secondo i dati diffusi dall’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, nel 2020 in Calabria si sono verificati 100 decessi per tumore al polmone causato dall’amianto, 150 casi di mesotelioma e 30 casi di malattie correlate all’asbesto. Considerato che: - la Regione Calabria, consapevole della pericolosità derivante all’ambiente e alla salute umana dall’esposizione all’amianto, ha approvato la legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 (Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto), che prevede una serie di attività in carico alla Regione e dispone, tra le altre cose, all’articolo 4, l’adozione del Piano regionale amianto per la Calabria (PRAC), di durata quinquennale e soggetto a aggiornamento biennale, e, all’articolo 12, l’onere della Giunta regionale di riferire periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione, e di presentare ogni due anni una relazione alla commissione consiliare competente per riferire in materia di bonifica dei siti, di efficacia delle diverse disposizioni previste dalla legge e di eventuali criticità emerse;

- il P.R.A.C. - Piano Regionale Amianto per la Calabria è stato approvato nel dicembre 2016 e pubblicato sul BUR Calabria n. 42 dell’otto maggio 2017, e ad oggi non risulta aggiornato o modificato. Avendo una durata quinquennale, a maggio 2022 si sarebbe dovuto procedere all’approvazione di un nuovo PRAC. Ci troviamo, così, in un periodo di vuoto normativo;

- la Giunta, nel corso di questi anni, non ha effettuato le attività previste dall’articolo 12 della L.R. 14/2011 e resta incompleta l’applicazione della stessa legge regionale relativamente agli interventi per la salvaguardia della salute dei cittadini in correlazione alla rimozione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

- dalla Tabella C della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50 (Legge di stabilità regionale 2023) la citata L.R. 14/2011 non risulta finanziata e dunque non vi sono le risorse per sostenere le attività che la Regione è tenuta a realizzare;

- la competenza sulla realizzazione della mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e degli interventi di bonifica di particolare urgenza, prevista dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, è attribuita alle Regioni e Province autonome con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101. Per la raccolta dei dati è stata sviluppata, nel 2018, la Piattaforma web “info amianto PA”. Fonti di stampa riferiscono che solo il 30% dei Comuni calabresi si sono recati in Regione per avere la pen drive con la mappatura in cui le coperture in amianto sono perimetrate in giallo. Con il telerilevamento e il censimento si può vedere l’amianto “mancante”, smaltito illecitamente. Oltre il censimento, sarebbe necessario anche il monitoraggio e la valutazione dei rischi per dare un ordine di priorità agli interventi e stilare una graduatoria di rischio;

- senza il PRAC, i censimenti, le mappature e tutti i passi necessari, i Comuni non hanno diritto a concorrere per i fondi per le bonifiche. Preso atto che: - nel mese di gennaio 2020 l’allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo addendum al Piano operativo “ambiente” approvato dal Cipe con delibera n. 55 del 2016 e adottato con provvedimento ministeriale, che ha previsto lo stanziamento di 385 milioni di euro per la bonifica dall'amianto negli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali, ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo sviluppo e coesione. Tali interventi avrebbero dovuti essere realizzati entro il 31 dicembre 2025, per la nostra regione lo stanziamento assegnato è stato di € 43.276.093,85. Il Governo Nazionale ha però revocato questo finanziamento nel corso del 2022. I fondi, inizialmente destinati ai soli edifici pubblici, erano stati rimodulati per interventi generali di bonifica dall’amianto, ma si sono persi a causa della “mancata comunicazione, nei termini, della volontà di utilizzare tali risorse”, anche per la nuova destinazione, da parte della Regione Calabria;

tenuto conto che: - in Calabria la presenza di manufatti e tetti in amianto è ancora massiccia e preoccupa per i rischi che potrebbe provocare alla salute dei cittadini;

- emerge preoccupazione circa il mancato aggiornamento del PRAC e una condizione di sostanziale immobilismo regionale rispetto a tale materia. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- le ragioni del mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2011 e la tempistica per procedere all’aggiornamento del PRAC, decaduto a maggio 2022, e per avviare ogni utile attività diretta a realizzare le finalità della citata legge regionale;

- relativamente alla piattaforma "info amianto PA" e al censimento e monitoraggio del territorio calabrese, a che punto sia l'iter riguardo l’aggiornamento dati riguardante la nostra regione;

- quali iniziative intende assumere la Regione Calabria relativamente al rischio amianto, a tutela della salute dei cittadini, dei lavoratori nelle imprese e per la salvaguardia dell'ambiente, anche tramite la stipula di un protocollo ben delineato che dia indicazioni ai Sindaci su come muoversi e la redazione di un progetto di graduale eliminazione del rischio esposizione incombente sul territorio calabrese nei siti ove l’amianto è presente in varie forme.

(155; 19/07/2023)

(Risposta)

 

Bruni. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la delibera di Giunta Regionale n. 258 del 21/06/2019 reca “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario”;

- la Delibera di Giunta Regionale n.488 del 22 dicembre 2020 reca “Programma azione e coesione (PAC)/Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del piano finanziario;

- l’azione 6.8.3 del PAC Calabria 2014/2023 prevede, tra l’altro, la promozione, qualificazione e realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di turisti;

- il Decreto Dirigenziale n. 10358 del 20/07/2023 ha approvato l’avviso pubblico “Attività Culturali 2023” - PAC CALABRIA 2014/2020- AZIONE 6.8.3.;

- il Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, Attività Culturali, Biblioteche, Musei, Teatri, Alta Formazione Artistica Musicale – ha pubblicato il predetto avviso in data 20/07/2023;

- il predetto Avviso è orientato alla valorizzazione e alla migliore fruizione del patrimonio culturale regionale. Specificatamente, con lo stesso si intende sostenere la promozione, la qualificazione, la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici;

- l’Avviso Pubblico “Attività Culturali 2023” prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ex art. 5 comma 2 del D. Lgs. 123/1998 finalizzata alla selezione delle iniziative ammissibili mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati;

considerato che: - la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso Pubblico è pari a €. 1.200.000,00. con due linee di intervento di seguito dettagliate: · linea 1 per gli Enti Pubblici, finanziata con 220.000,00 € del totale complessivo;

· linea 2 per gli altri beneficiari - Fondazioni e Associazioni, Imprese e loro consorzi, Società cooperative – finanziata con 980.000,00 €;

- appare evidente l’iniqua distribuzione di risorse tra le due linee di intervento sopra citate, con maggiori vantaggi in termini economici e di opportunità per la linea 2 (Fondazioni e Associazioni, Imprese e loro consorzi, Società cooperative) a discapito degli Enti Pubblici;

- gli Enti Locali svolgono un ruolo determinante nella realizzazione di eventi e attività culturali in grado di fungere concretamente da poli di attrazione per i flussi turistici;

- l’austerity degli ultimi decenni ha fortemente penalizzato gli Enti Locali in termini di risorse;

- i fondi derivanti dal PNRR – in aggiunta ai fondi strutturali, ai fondi di sviluppo e coesione nonché ad altre risorse messe a disposizione degli Enti Locali – hanno sanato soltanto in parte e, nello specifico, solamente in alcune aree di intervento le difficoltà economiche degli Enti Locali;

- le attività culturali realizzate dagli Enti Locali sul territorio calabrese meritano una particolare attenzione da parte delle Regione Calabria che dovrebbe sostenerle economicamente per favorirne l’implementazione, lo sviluppo e la replicabilità;

- la dotazione finanziaria prevista nell’Avviso Pubblico “Attività Culturali 2023” è assolutamente insufficiente per ciò che riguarda la quota assegnata agli Enti Locali e va a creare una concreta disparità di trattamento tra questi ultimi e gli altri beneficiari previsti dall’Avviso. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

a) quali iniziative intende assumere per garantire una maggiore partecipazione degli Enti Locali alla definizione e implementazione di attività culturali sul territorio della regione Calabria;

b) quali iniziative intende assumere per individuare ulteriori risorse per le attività culturali da destinare agli Enti Locali, assicurando una maggiore disponibilità in termini di investimenti che tenga conto del tessuto socioeconomico di tali Enti e ne valorizzi le potenzialità culturali.

(157; 03/08/2023).

(Risposta)

 

Billari. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- la LR n. 8/1999 “Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie” permette ai cittadini calabresi di ottenere un rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno sostenuti per l’assistenza sanitaria connessa a patologie e interventi di particolare importanza fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non disponibile presso il servizio sanitario della Calabria;

- l’erogazione dei rimborsi avviene da parte delle Aziende sanitarie provinciali, su presentazione di domanda e fino alla concorrenza della somma loro assegnata annualmente dalla Regione in funzione del rapporto percentuale tra il budget disponibile e l’ammontare del rendiconto fornito dalle stesse aziende;

- il regolamento operativo della LR 8/99, tra l’altro, individua i criteri di selezione per privilegiare i soggetti economicamente più deboli in caso di insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e a tal fine il regolamento stabilisce che deve essere data precedenza alle pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo non superi i 24.000,00 euro, mentre l’eventuale eccedenza di budget deve essere utilizzata per le pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo sia compreso tra € 24.000,01 e € 36.000,00. Considerato che: - in base al regolamento operativo succitato “per fruire del rimborso è necessario che la prestazione sanitaria richiesta non sia disponibile presso alcuna struttura del SSR … o, in alternativa, che detta prestazione sia condizionata da una accertata e documentata lista d’attesa che mal si concili con le esigenze d’urgenza presentate dal richiedente …”;

- il budget assegnato alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta LR 8/99 per gli anni 2023-2024-2025 è pari a euro 200.000,00 per ogni annualità e non è mai stato incrementato nel corso degli anni;

- da quanto si evince dai documenti ufficiali, l’ammontare rendicontato dalle aziende sanitarie provinciali per le spese sostenute dai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/99 è nettamente superiore al budget annuale stanziato dalla regione Calabria e pertanto non si riesce a garantire la copertura totale dei costi sostenuti dai soggetti interessati;

- affinché la Regione Calabria consegua pienamente le finalità poste con la LR 8/99 e cioè di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi connessi a patologie di grave entità, prendendo a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio dei pazienti, sarebbe necessario aumentare il budget destinato al finanziamento della suddetta legge;

- vista l’esiguità delle risorse disponibili nel bilancio della Regione, è fondamentale valutare attentamente gli interventi e ripartire le somme con responsabilità in particolare rispetto a questi temi che toccano da vicino migliaia di famiglie, perché sebbene sia indispensabile razionalizzare, non bisogna farlo a costo della salute dei cittadini e del loro diritto costituzionalmente garantito a curarsi;

- il dramma dell'emigrazione sanitaria si ripropone ancora una volta come un pesante fardello logistico ed economico per tantissime famiglie calabresi che sono obbligate a recarsi in strutture al di fuori della Calabria per fruire di determinate prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Regione Calabria anche in qualità di Commissario ad acta della sanità regionale, per conoscere:

per sapere:

- quali provvedimenti urgenti si intendono adottare al fine di garantire ai soggetti affetti da gravi patologie ex LR 8/1999 un adeguato sostegno economico, prevedendo il rimborso totale, e non parziale, delle spese autorizzate e documentate connesse all’assistenza sanitaria fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non garantita dal sistema sanitario della Calabria.

(158; 03/08/2023).

(Risposta)

 

Alecci, Bevacqua, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- le ambulanze che percorrono quotidianamente le nostre strade devono rispettare gli standard imposti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale (v. il decreto ministeriale n. 553 del 1987;

il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali), la norma europea UNI EN 1789 sulle ambulanze);

- il trasporto del paziente e dell’équipe deve essere effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza;

- le criticità del parco degli automezzi di soccorso della Regione Calabria sono, notoriamente, ataviche;

- AREU (l’Agenzia regionale emergenza – urgenza) è un Ente del S.S.R. della regione Lombardia disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

- l’art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. prevede che “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune”;

- in data 05.06.2023 (Prot. AREU 12254), il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha formalizzato la richiesta di poter acquisire da AREU in via definiva di n. 10 Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) previo rimborso di € 2.000,00 cadauno e di n. 10 Mezzi di Soccorso di Base (MSB) previo rimborso di € 40.000,00 cadauno da poter impiegare a favore del servizio di Emergenza Urgenza extraospedaliero del proprio territorio;

- sono a carico di ASP di Cosenza gli oneri economici derivanti dalla cessione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il passaggio di proprietà, la rimozione delle livree di AREU, il recupero e trasporto dei mezzi dalla sede di AREU a quella dell’ASP di Cosenza e di tutti gli ulteriori eventuali oneri che dovessero essere necessari;

- l’Asp di Cosenza, con la delibera numero 1751 del primo agosto 2023, adottata su specifica delega di Azienda Zero, ha, dunque, proceduto all’acquisto da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) di 10 autovetture e 10 autoambulanze usate, anzi strausate, tramite trattativa privata. Considerato che: - da fonti giornalistiche si è appreso che un’automedica è stata immatricolata il 01 gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 22 luglio del 2022, presentava 199.502 km.; un’altra è stata immatricolata il 01 gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 02 agosto 2022, presentava 221.215 km; un’altra ancora è stata immatricolata il 01 gennaio 2013 e all’ultima revisione, effettuata il 07 dicembre del 2022, presentava 233.375 km;

- il mezzo di normale uso per risultare in piena efficienza deve avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km (superati tali limiti il mezzo è declassato alla categoria inferiore);

- è paradossale che lo stesso mezzo di soccorso sia considerato “obsoleto” e da sostituire in Lombardia, mentre in Calabria viene considerato utile a riorganizzare l’emergenza-urgenza;

- trattasi, pertanto, di n. 20 automezzi ‘usati usurati’ che sono costati circa 600 mila euro;

per la precisione 558.320 euro. La stessa fornitura, se acquistata nuova, sarebbe costata, listino CONSIP alla mano, circa 700.000 euro. Con appena 140.000 euro in più si sarebbe avuta, anziché di ferro vecchio, una dotazione di mezzi nuova di zecca a km zero;

- è evidente che dal punto di vista contabile ciò avrebbe rappresentato un autentico investimento, che, nel rapporto costi-benefici, avrebbe, contestualmente, determinato un vantaggioso risparmio nel medio e lungo termine. Tenuto conto che: - si tratta di nr. 10 autovetture e nr. 10 autoambulanze che in media hanno 10/12 anni di vita e oltre 200mila chilometri di servizio e come tali sono insicuri rendendo ancora più rischioso il sistema dell’emergenza-urgenza e necessitando probabilmente se non certamente di continui costi di manutenzione;

- inoltre, tali mezzi non potranno essere utilizzati subito per i trasporti urgenti (emergenza, trasporti interospedalieri per pazienti critici, ecc.) perché sono sprovvisti dell’attrezzatura sanitaria specifica di bordo che si prevede costerà un altro mezzo milione di euro. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1) quanti siano allo stato attuale gli automezzi utilizzati per il servizio di emergenza urgenza sanitaria e per il servizio di trasporto ospedaliero presso l’Asp di Cosenza;

2) il motivo per il quale si è proceduto ad utilizzare la trattativa privata per l’acquisto di nr.10 autovetture e nr.10 autoambulanze e se è stata verificata l’oggettiva impossibilità di acquisire, alle stesse condizioni, la medesima prestazione, da parte di altri contraenti se gli stessi siano conformi ai requisiti di legge;

3) se prima di procedere all’acquisto si è proceduto a verificare la funzionalità dei citati mezzi;

4) quando i mezzi di cui sopra potranno essere utilizzati visto che sono privi degli equipaggiamenti sanitari di bordo specifici (nr. 20) e quando si procederà ad acquistare quest’ultime attrezzature.

(161; 11/08/2023).

(Risposta)

 

Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

- che la Legge di Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno sostanzialmente sancito l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza introducendo il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare e superando il principio dell’universalità, propria di una misura di welfare, presente in tutti i Paesi dell’Unione europea;

nello specifico le famiglie che percepiscono il RdC in cui siano presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a riceverlo fino a dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio 2024, dovranno presentare la domanda per l’istituendo Assegno di Inclusione;

secondo i dati evidenziati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro l’effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che oggi percepiscono un sostegno al reddito (pari al 40% del totale) saranno private di misure di contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che hanno perso o perderanno ogni sostegno al reddito;

a quanto sopra si aggiunga che le misure annunciate non prendono in alcuna considerazione i lavoratori poveri che vengono esclusi da ogni ipotesi di sostegno al reddito e presa in carico. Considerato che la difficile situazione sopra descritta, assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d’Italia ed alla Calabria in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria sono più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che hanno avuto sospeso il sostegno economico e, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si vedono venire meno la misura sono oltre 45 mila;

che, per come si evince dal Bilancio Sociale INPS 2021, presentato nel dicembre 2022 presso la Cittadella regionale e alla presenza del Presidente Occhiuto, il 13 per cento della popolazione in Calabria era percettore di reddito di cittadinanza con una media di 563 euro a persona;

nel 2021, infatti, i nuclei familiari percettori erano 100.506, con un assegno medio mensile pari ad € 563 e con un numero di persone coinvolte pari a 239.433;

a quanto sopra si aggiunga come il criterio di assegnazione dell’Assegno di inclusione, basato solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto. Tenuto conto che, negli ultimi giorni, si sono registrati numerosi comunicati da parte della Giunta regionale volti ad assicurare interventi in grado di offrire risposte al disagio creato dal Governo con la sostanziale abolizione del Reddito di Cittadinanza;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

-quali ed urgenti provvedimenti si intendano adottare per far fronte nell’immediato al disagio di quanti si sono visti revocato e/o non si vedranno rinnovare il Reddito di Cittadinanza;

-quali provvedimenti si intendano adottare, nel medio e lungo periodo, per assicurare politiche efficaci di sostegno al reddito a quanti, pur trovandosi in condizioni di povertà, risulteranno esclusi dai criteri per l’assegnazione dell’Assegno di Inclusione.

(164; 30/08/2023).

(Risposta)

 

Proposta di provvedimento amministrativo n. 128/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.” (deliberazione consiliare n. 217)

Il Consiglio regionale

premesso che:

-   l’articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) stabilisce che "il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni";

-   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;

-   l’articolo 77, comma 1, del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale prevede che successivamente all’approvazione del rendiconto, l’Assemblea legislativa approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società controllate e partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti dal decreto legislativo n.118/2011;

-   con deliberazione consiliare n.11 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2022 - 2024;

-   con deliberazione consiliare n. 215 del 3 agosto 2023 sono stati approvati il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, la relazione sulla gestione 2022 e il Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi;

tenuto conto che l’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dispone che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo;

considerato che al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è disposto che, a decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati rilevanti, e, quindi, devono essere inclusi nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

rilevato che:

-   il Consiglio regionale detiene la partecipazione totalitaria nella società in house “Portanova S.p.A.”;

-   l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 7 del 6 dicembre 2021, ha approvato l’aggiornamento degli elenchi dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2022;

-   in data 20 aprile 2023 l’Assemblea dei soci della società Portanova S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022;

vista la deliberazione n. 41 del 9 agosto 2023, con cui l’Ufficio di Presidenza ha proposto all’Assemblea consiliare l’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2022;

esaminati i seguenti allegati, che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

-   Stato patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato (Allegato 1);

-   Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato 2);

preso atto del verbale n. 45 del 18 agosto 2023 (parere n. 12/2022), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), con la quale il Collegio dei revisori dei conti ha approvato la relazione sul bilancio consolidato 2022 del Consiglio regionale, esprimendo “un giudizio positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2022 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale”;

udito il relatore, consigliere Cirillo, che ha illustrato il provvedimento;

visti:

-   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-   il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017, successivamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-   di approvare il bilancio consolidato 2022 del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto da Stato patrimoniale e Conto economico consolidato, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1);

-   di approvare la Relazione sulla gestione comprendente la Nota integrativa al bilancio consolidato 2022 del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

-   di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

-   di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale per il seguito di competenza e alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

(Allegati)

 

Proposta di provvedimento amministrativo n. 229/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) - Deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 10/08/2023” (deliberazione consiliare n. 218)

Il Consiglio regionale

premesso che:

-        l’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione  Calabria) dispone che “i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo economico – Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza”;

-        la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre;

visti:

-        il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

-        l’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), che ha istituito l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria), quale ente ausiliario della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica;

-        con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata formalmente istituita l'ATERP Calabria;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 10 agosto 2023, recante: "Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Azienda Territoriale Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria). Trasmissione proposta al Consiglio Regionale" per gli atti di competenza”;

vista la deliberazione n. 125 del 27 aprile 2023, con cui il Commissario straordinario dell’ATERP Calabria ha approvato il bilancio di previsione e il piano degli indicatori per gli esercizi 2023-2025, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

rilevato che il Revisore unico dei conti dell'Ente, con verbale n. 8 del 26 aprile 2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

-     ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità e dalle norme del decreto legislativo n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

-     ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

-     con riferimento ai crediti e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha invitato l’ATERP a verificare le ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare di quelli risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, chiedendo altresì di redigere una dettagliata relazione, con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere con estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla riscossione;

-     con riferimento ad alcuni contenziosi in corso, al fine di effettuare una puntuale ricognizione e di rilevare una serie di informazioni che permettano di verificare la rappresentazione completa dello stato dei contenziosi, ha richiesto dettagliate informazioni in grado di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e quindi passività;

-     in ordine alle previsioni di cassa, ha suggerito all’Ente un attento monitoraggio dei crediti, provvedendo ad una tempestiva interruzione dei termini prescrizionali ed una efficace ed efficiente attività di recupero degli stessi;

-     ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dell’ATERP Calabria;

tenuto conto che il Dipartimento regionaleInfrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, nell’ambito dell’istruttoria di propria competenza (prot. n. 311884 del 7 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

-     ha rilevato il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento;

-     ha sollecitato la quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato in sede di riaccertamento parziale dei residui, in relazione all’aggiornamento del cronoprogramma di spesa che determinerà una variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025;

-     ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati;

rilevato che il dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’ambito dell'istruttoria di propria competenza (prot. n. 338734 del 25 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

-     ha verificato la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-     ha formulato all’Ente le seguenti raccomandazioni:

·      di verificare, durante l’intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di previsione, la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all’effettivo andamento degli incassi, adottando, se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio;

·      a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2022, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

-     fermo restando quanto prescritto e raccomandato dal dipartimento regionale “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’ATERP, e dallo stesso dipartimento “Economia e Finanze”, preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei conti dell’Ente e del parere favorevole del dipartimento vigilante, ha ritenuto possibile “procedere alla trasmissione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell’ATERP Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;

preso atto che la seconda Commissione consiliare, nella seduta del 21 settembre 2023, ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria e i documenti ad esso allegati;

udito il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-     di approvare, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale n. 8/2002, il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), unitamente ai relativi allegati richiamati in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

 

Proposta di provvedimento amministrativo n. 130/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) - Deliberazione di Giunta regionale n. 383 del 10/04/2023” (deliberazione consiliare n. 219)

Il Consiglio regionale

premesso che:

·         l’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” per la definitiva istruttoria di propria competenza;

·         la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno;

visti:

·         il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

·         l'articolo 54, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione Calabria);

·         la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.);

·         la legge regionale n. 8/2002;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 10 agosto 2023, recante: “Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza”;

vista la deliberazione n. 220 del 12 maggio 2023 con cui il Commissario straordinario dell’ARPACAL ha approvato il rendiconto di gestione dell’Ente per l’esercizio 2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che il Revisore Unico dell’ARPACAL, con verbale n. 8 del 7 maggio 2023, integrato in data 10 maggio 2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

·      ha osservato che la rilevante consistenza media di cassa e il consistente volume dei residui passivi, che rispetto all’inizio anno sono diminuiti, ammontano a 3.264.032,58 euro e fanno emergere un indice di mediocre capacità di spesa, con un conseguente profilo di rallentamento della realizzazione dei programmi e della difficoltà di raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva affida all’ARPACAL;

·      ha sollecitato l’ente ad una maggiore organizzazione per aggiornare i dati nella Piattaforma crediti commerciali e rispettare i tempi di pagamento, poiché si evidenzia un saldo di cassa consistente e, nonostante ciò, l’Ente ha dovuto accantonare nel rendiconto 2022 il Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali;

·      ha suggerito di effettuare una ricognizione puntuale sul contenzioso in essere e di attenzionare, particolare, il credito di 3.600.000,00 euro vantato nei confronti della Regione Calabria, relativo al contributo per la gestione dei servizi del Centro Regionale Funzionale multirischi;

·      ha raccomandato:

-              di prendere atto delle carenze sopra evidenziate allo scopo di adottare le necessarie contromisure per consentire all’Agenzia di potenziare le proprie funzioni previste per legge;

-              di provvedere con opportuna tempestività all’adozione dei regolamenti di contabilità e della gestione del patrimonio;

-              di reperire le risorse finanziarie adeguate allo sviluppo potenziale dei servizi dell’Agenzia;

·      ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’ARPACAL per l’esercizio finanziario 2022, con i relativi allegati, e al bilancio economico-patrimoniale;

rilevato che il Comitato di indirizzo dell’ARPACAL, con verbale n. 2 del 29 maggio 2023, ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia;

considerato che il Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza (prot. n. 338506 del 25 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha “verificato il rispetto delle misure di contenimento della spesa da parte dell’Ente strumentale”, esprimendo “parere favorevole al rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria per l’esercizio 2022”;

tenuto conto che il Dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza (prot. n. 342008 del 27 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

·      ha rilevato che:

-     sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2022, per come risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente saldo di cui al conto del tesoriere;

-     sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio 2022;

-     sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;

-     sussiste (a seguito delle scritture di rettifica e di giroconto effettuate dall’Ente) corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi;

-     sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale;

-     risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del risultato di amministrazione al 31.12.2022;

·         ha raccomandato all’Agenzia di prevedere, attraverso un’attenta attività di programmazione, con riferimento alle attività che prevedono la realizzazione di progetti di investimento, gli impegni di spesa collegati ai corrispondenti accertamenti di entrata, con imputazione degli stessi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle varie fasi degli interventi, sulla base di appositi cronoprogrammi, nel rispetto di quanto previsto al punto 5.3, inerente le modalità di registrazione delle spese di investimento, al fine di garantire la corretta applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

·         preso atto dei pareri favorevoli del Revisore Unico dei Conti dell’Ente e del dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, fermi restando i rilievi e le raccomandazioni espresse nelle rispettive istruttorie dal dipartimento vigilante e dallo stesso dipartimento “Economia e Finanze”, ha ritenuto “possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto per l’esercizio 2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;

preso atto che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 21 settembre 2023, ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e i documenti ad esso allegati;

tenuto conto che il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell’ARPACAL con deliberazione n. 99 del 29 luglio 2022;

udito il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

·         di approvare, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale n.8/2002, il rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

(Allegati)

 

Proposta di legge numero 111/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi, recante: “Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)” (deliberazione consiliare n. 220)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. I commi 1 e 1-bis dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per completare il programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi summenzionati possono presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento del numero di alloggi per cui non sia stato rilasciato l’attestato dei requisiti soggettivi, per il maggior costo derivante dall’adeguamento dei nuovi limiti di costo, calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento fino a quelli di cui al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, e, proporzionalmente, delle conseguenti relative agevolazioni finanziarie per l’assegnazione/concessione degli alloggi. La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo dell’intervento già concesso, deve essere intesa come riduzione del numero di alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato. Al fine dell’accoglimento della richiesta di rimodulazione, il QTE deve essere approvato dalla Regione.

1-bis. Sono definanziati d’ufficio i seguenti interventi:

a) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2024, un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018);

b) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2025, un avanzamento pari al 70 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della l.r. 23/2020.

1-ter. Le somme già erogate ai soggetti attuatori dei programmi e degli interventi di cui al comma 1 sono recuperate dalla Regione tramite le seguenti procedure:

a) riscossione delle polizze fideiussorie prestate;

b) riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2;

c) ulteriori procedure di recupero crediti definite dalla normativa vigente.

1-quater. Le somme derivanti dalle procedure di definanziamento di cui al comma 1-bis e già disponibili sono destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare successivamente al 31 gennaio 2025 e fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il finanziamento del numero massimo degli alloggi già resi liberi in applicazione del comma 1, purché non siano stati immessi sul libero mercato.

1-quinquies. La richiesta di cui al comma 1-quater può essere presentata dal soggetto attuatore alla Regione Calabria. Una volta accolta la richiesta, detto soggetto deve presentare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo 4, comma 13, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)) in favore della Regione Calabria, per un importo pari all’intera somma del contributo da erogare.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 47/2011 è sostituito dai seguenti:

“3. I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, non sono vincolati a conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale dell’intervento secondo il protocollo ITACA, in deroga sia alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare sostenibile), sia al punto 2 del D.D.G. n. 9871 del 10 agosto 2016.

4. I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, hanno l’obbligo di rilasciare, entro il 30 aprile 2024, adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall’Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente.

5. Qualora i soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, alla data del 31 dicembre 2025, non emettano la SCA, ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché il certificato di collaudo, gli interventi sono definanziati d’ufficio, con conseguente recupero delle somme già erogate.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge n. 209/12^ di iniziativa del consigliere regionale Comito, recante: “Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità)” (deliberazione consiliare n. 221)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 22/2023)

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità) è sostituita dalla seguente: “g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l’amministrazione di appartenenza;”.

Art. 2

(Integrazione degli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”.

Art. 3

(Integrazione dell’articolo 32 della l.r. 22/2023)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 22/2023 sono aggiunti i seguenti:

“3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.

5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.”

Art. 4

(Integrazione dell’articolo 48 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell’anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”.

Art. 5

(Integrazione dell’articolo 59 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l’attivazione della procedura di screening di incidenza presso l’autorità competente”.

Art. 6

(Integrazione dell’articolo 65 della l.r. 22/2023)

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 22/2023 sono inserite le seguenti parole: “nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie”.

Art. 7

(Modifica dell’articolo 68 della l.r. 22/2023)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 22/2023 le parole: “ambientale iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”.

Art. 8

(Modifica dell’articolo 79 della l.r. 22/2023)

1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 22/2023 è sostituita dalla seguente: “i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.”.

Art. 9

(Modifiche di disposizioni varie della l.r. 22/2023)

1. La parola “università”, ovunque ricorrente agli articoli 2, comma 4, 18, comma 2, 33, comma 5, e 42, comma 1, della l.r. 22/2023, è sostituita dalle seguenti parole: “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

2. Agli articoli 58, 59 e 60 della l.r. 22/2023, ogni qualvolta è richiamato l’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, dopo l’espressione “allegato G del d.p.r. 357/1997” comunque formulata, sono inserite le seguenti parole: “così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)”.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge numero 205/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Cirillo e Straface, recante: “Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena)” (deliberazione consiliare n. 222)

Art. 1

(Modifica dell’allegato A della l.r. n. 13/2022)

1. All’allegato A della legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo: “Capacità ricettiva”, le parole: “ulteriore n. 1” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori n. 2”;

b) alla lettera d) del paragrafo: “Requisiti minimi strutturali”, sono abrogate le seguenti parole: “per utente”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

 

Proposta di legge n. 169/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Straface, recante: “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” (deliberazione consiliare n. 223)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonché nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), disciplina le azioni e le procedure operative per la predisposizione dei regolamenti comunali per l’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione che determinano un’esposizione per la popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre alle attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, alle modalità e ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, assicurando la semplificazione delle procedure e la tempestività, trasparenza e non discriminazione delle stesse, al fine di garantire le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva e nel rispetto della pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.

2. La Regione attua il principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e di radiotelevisione. A tal fine, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge 36/2001.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. Ai lavoratori esposti professionalmente a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia di salute e sicurezza.

3. In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate dalla normativa statale vigente.

4. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 4

(Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)

1. È istituito presso l'ARPACAL il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001. La Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022, ha istituito il Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL), ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 36/2001.

2. Il Catasto regionale contiene i dati e le informazioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.

3. I gestori degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, al Comune competente e all'ARPACAL i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni necessarie ai fini della formazione del Catasto.

4. Nel caso di variazione della titolarità dell’impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all’ARPACAL e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria entro trenta giorni.

5. Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all’ARPACAL e al CO.RE.COM. entro trenta giorni.

6. La Regione, i Comuni e l'ARPACAL collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.

7. Il CO.RE.COM. si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale, di cui al comma 1, per assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.

Art. 5

(Disciplina comunale)

1. I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 9 e degli standard urbanistici individuati dalla Regione, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 6, approvano un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica tecnologica di quelli esistenti, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dei vari portatori di interesse, secondo la tempistica stabilita dalla normativa statale vigente, nel rispetto degli indirizzi regionali e in coerenza con la pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.

3. I siti individuati vanno a costituire la Mappa comunale delle localizzazioni, che è soggetta a implementazioni e aggiornamenti.

4. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva.

Art. 6

(Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e nel territorio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno i gestori delle reti interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare di riferimento, ai fini dell’adeguamento della disciplina comunale di cui all’articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e ai programmi relativi all’anno precedente.

2. I piani di rete e i programmi di sviluppo contengono:

a. la cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, con specificazione delle caratteristiche tecnologiche;

b. la cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve specificare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Comune, che li valuta, previa istruttoria tecnica, entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. La sintesi delle valutazioni effettuate si traduce nella individuazione delle soluzioni localizzative individuate dal Comune. Le soluzioni devono soddisfare sia la fruibilità dei servizi che l’interesse pubblico alla minimizzazione dei livelli di esposizione per la popolazione.

5. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio all’installazione dell’impianto.

6. I Comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 5.

7. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione prodromica per l’installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti.

Art. 7

(Procedure per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.

3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni, di cui all’articolo 5, aggiornata sulla base dei piani o programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori, per lo sviluppo o la modifica della propria rete.

Art. 8

(Impianti temporanei)

1. È possibile procedere all’installazione di impianti mobili o temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all’articolo 47 del d.lgs. 259/2003, nei casi previsti e debitamente comprovati dall’operatore.

2. Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile e per esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente.

3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e impianti provvisori ne danno comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

- il guadagno dell'antenna;

- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

- la polarizzazione;

- la frequenza utilizzata;

- la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni né soggetta a proroga.

Art. 9

(Criteri localizzativi)

1. Nella definizione della Mappa comunale degli impianti e nell’individuazione delle soluzioni puntuali, disciplinati dalla presente legge, si osservano i seguenti criteri:

a) gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;

b) ogni installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge deve ottemperare al criterio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i parchi gioco, le aree verdi attrezzate, gli impianti sportivi e altri siti classificati come tali da altri provvedimenti normativi regionali;

c) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, compatibilmente con l’applicazione del criterio di minimizzazione, è prioritario, al fine di favorire una razionalizzazione della distribuzione degli impianti;

d) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tali da armonizzarle con il contesto circostante.

Art. 10

(Azioni di risanamento)

1. I Comuni ordinano le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità di cui all'articolo 9 della legge 36/2001 in caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità rilevato e certificato dal rapporto tecnico ambientale trasmesso dall’ARPACAL.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dai Comuni non oltre sei mesi dalla ricezione del rapporto tecnico ambientale dell’ARPACAL attestante il superamento dei limiti, valori e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;

b) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso i Gestori assicurano l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti normativamente fissati.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, i Comuni provvedono alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione da un Comune a un altro si provvede d'intesa tra i Comuni interessati.

6. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell’attività degli impianti.

Art. 11

(Controllo e vigilanza degli impianti)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 15 della legge 36/2001.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai Comuni. Il gettito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è destinato alle attività di prevenzione ambientale.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni adottano il regolamento comunale di cui all’articolo 5 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, i piani di rete e i programmi di sviluppo di cui all’articolo 6 sono trasmessi ai Comuni competenti per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.

4. Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

(Allegato)

 

Proposta di legge n. 98/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Graziano, Gentile, Laghi, Montuoro, Straface, Mannarino, recante: “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” (deliberazione consiliare n. 224)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Calabria nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d’affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel regolamento (UE) 2016/429 (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) animale d’affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’attività antropica;

b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l’osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;

d) anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;

e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata “affidatario”, che ne diventa custode;

f) adozione: cessione definitiva di animali d’affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;

g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell’animale d’affezione;

h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;

i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;

j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;

k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d’affezione;

l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell’alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;

m) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli Albi nazionali dei Ministeri dell’Ambiente o della Salute e all’Albo regionale di cui all’articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

n) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;

o) strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.

CAPO II

COMPETENZE

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;

b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l’istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;

c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;

d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;

e) la promozione delle attività di pet therapy;

f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all’Associazione di Comuni per l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;

g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall’Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;

h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4

(Competenze)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;

b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall’azienda sanitaria provinciale;

c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;

d) l’assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;

e) l’attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:

a) predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;

b) possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l’adozione;

c) adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le misure necessarie per l’adozione o l’affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

d) provvedono all’apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune, con l’elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili;

f) attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. L'Università della Calabria, per i fini della presente legge, realizza, all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il contributo di cui all’articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.

Art. 5

(Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti)

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);

b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;

c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale;

d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;

e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;

f) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento;

g) invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6

(Controllo della popolazione canina)

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l’obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell’ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.

3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell’associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L’animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come “cane socievole, non pericoloso per l’incolumità pubblica” da un medico veterinario dipendente dall’azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell’affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l’associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l’ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.

4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, con le forze dell’ordine e le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell’anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

Art. 7

(Cani rinvenuti da privati o da associazioni di volontariato)

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvengono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l’animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all’identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

2. Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l’animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l’adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.

3. Qualora l’animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell’immediato a trasmetterla all’azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.

4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

5. I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvengono cucciolate o cani vaganti all’interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo.

Art. 8

(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. È istituito presso la Regione Calabria l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all’Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

a) copia dell’atto costitutivo redatto nelle forme di legge;

b) copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l’elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell’ambiente come fine esclusivo;

c) copia del bilancio;

d) elenco dei soci dal quale risulti l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.

2. La Giunta regionale dispone l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. II mancato rispetto dei principi generali della legge n. 281/1991, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del Codice penale comportano la cancellazione immediata dall’albo regionale.

Art. 9

(Attività delle associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:

a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;

b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;

c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;

d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 8;

e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;

f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;

g) promuovere le adozioni degli animali;

h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo 8.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l’accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali.

Art. 10

(Rinuncia)

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d’affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all’individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art. 11

(Eutanasia)

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.

2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all’animale.

Art. 12

(Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti)

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all’anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.

Art. 13

(Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l’eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.

2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione animale.

3. I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.

4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell’accudimento degli animali e dello stato igienico dell’area da loro occupata, denominato “referente” o “tutor” di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l’alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l’igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.

6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per “habitat di colonia felina” s’intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.

9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati all’anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

Art. 14

(Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale, per come disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE 1069 del 2009.

CAPO III

TUTELA DEL BENESSERE -

CRITERI PER LA CORRETTA GESTIONE, DETENZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 15

(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione)

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d’affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

a) fornire un ricovero adeguato;

b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;

c) assicurare la regolare pulizia dell’ambiente di vita;

d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;

e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;

f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;

g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;

h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;

i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;

j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell’anagrafe regionale.

3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un’adeguata collocazione.

4. Chiunque allevi animali d’affezione deve essere in possesso di adeguata formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.

5. Chiunque seleziona animali d’affezione per l’allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

6. È vietato sull’intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.

8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.

9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

10. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.

11. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all’aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

12. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16

(Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17

(Stallo di animali)

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.

3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all’anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

Art. 18

(Trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche)

1. Il trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche avviene in osservanza del regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

In particolare, il trasportatore:

a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;

b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.

2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un’adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

Art. 19

(Criteri per il corretto addestramento degli animali d’affezione)

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L’addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all’animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. È fatto obbligo:

a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell’animale, nonché la posizione eretta;

b) di prevedere, all’interno di gabbie o box, aree in cui l’animale possa ripararsi dagli sguardi;

c) di prevedere un’areazione adeguata.

5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte interne o elettrici.

6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l’aggressività dell’animale.

Art. 20

(Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d’affezione a scopo di commercio)

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l’altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell’identificativo elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l’animale non è di origine italiana, le generalità dell’acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l’animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l’indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell’azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie.

2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.

3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.

4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.

5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell’animale.

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.

7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

Art. 21

(Esposizione e vendita degli animali d’affezione)

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.

2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno.

3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi.

4. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22

(Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione)

1. Agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l’obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d’accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all'ingresso. Il presente comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.

2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall’obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.

3. È vietato ai cani l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23

(Libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico)

1. È consentito il libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2. I gatti viaggiano all’interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all’accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

3. Il detentore che conduce animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24

(Spiagge e stabilimenti balneari)

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l’accesso degli animali di affezione.

2. L’accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all’accesso.

3. Le aree destinate all’accesso degli animali d’affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l’accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.

4. Al momento dell’accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:

a) certificato d’iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;

b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell’animale, l’assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;

c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.

5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.

7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l’accesso può essere impedito e l’animale può essere allontanato.

8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell’applicazione delle norme sull’accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.

9. È vietato l’accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all’accesso degli stessi.

Art. 25

(Norme di tutela igienica della collettività)

1. Il proprietario o il detentore di un animale d’affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall’animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell’animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

2. I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26

(Organi di vigilanza)

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.

2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.

CAPO IV

NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO -

STRUTTURE DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 27

(Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture di cui all’articolo 28, adibite a ricovero degli animali d’affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.

2. L’istanza di registrazione contiene:

a) le generalità della persona responsabile dell’attività, se diversa dal legale rappresentante;

b) l’indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;

c) l’indicazione delle specie e del numero di animali d’affezione che s’intende ricoverare;

d) l’indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

3. All’istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d’uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.

4. L’istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:

a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l’attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;

c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d’interdizione dell’attività.

5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.

6. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell’anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l’introduzione di animali in alcuna struttura.

8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell’anagrafe degli animali da affezione assegnato dall’azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

9. L’azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi più gravi, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che il fatto non costituisca reato.

10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 28

(Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico.

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:

a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall’autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l’osservazione volta all’accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali d’affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d’affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

7. L’allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d’affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.

9. L’asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

10. L’oasi felina è una struttura all’aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 29

(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d’affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;

e) la superficie delle aree all’aperto deve essere drenante e facile da pulire;

f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;

h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un’adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l’ispezione degli animali;

i) la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;

k) l’arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l’espressione del repertorio di comportamenti della specie.

2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencate nella tabella 1 dell’allegato B alla presente legge.

Art. 30

(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencati nella Tabella 2 dell’allegato B alla presente legge.

2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla presente legge.

3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5 dell’allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla presente legge.

Art. 31

(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all’articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge.

2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge e che individua:

a) il responsabile della struttura;

b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l’oasi felina e la struttura zoofila.

3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.

4. La gestione del canile rifugio e dell’oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall’Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all’Albo regionale di cui all’articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all’interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d’affezione, denominato “Operatore Animal Care”, figura regionale qualificata e certificata secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.

5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può esserne programmato l’utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell’allegato B, tabella 6 della presente legge.

6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all’articolo 28 di:

a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;

b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);

d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l’elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;

e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;

g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;

h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all’ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

i) consentire l’accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;

j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;

k) dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);

l) installare telecamere di video sorveglianza all’interno e all’esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32

(Strutture polifunzionali)

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d’affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l’uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all’articolo 31, comma 2.

Art. 33

(Oasi felina)

1. Nell’oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l’uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All’interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

4. I requisiti strutturali dell’oasi felina sono i seguenti:

a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l’ingresso di altri animali;

b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;

d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell’acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;

e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;

f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;

g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;

h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;

i) un reparto o gabbia, posto all’interno dell’oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell’ambientamento e dell’osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l’acqua e il cibo e di lettiera.

5. Nell’oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l’uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

6. Il responsabile dell’oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l’alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

Art. 34

(Registro)

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l’obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:

a) data d’ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;

b) data d’ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

2. Nei rifugi, l’identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall’ingresso o dall’uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l’origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35

(Canili sanitari)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all’articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

Art. 36

(Canili rifugio ed oasi canine)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all’articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

CAPO V

PROCEDURE DI CATTURA E DI AFFIDO DEI CANI VAGANTI E CESSIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI NEI CANILI SANITARI O NEI RIFUGI

Art. 37

(Cattura dei cani vaganti)

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa sempre il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.

4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l’animale, corredata da copia del documento d’identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.

5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l’ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.

6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all’azienda sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all’articolo 38.

7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d’affezione.

Art. 38

(Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio)

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal Codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo si conclude con l’affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.

2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.

3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell’adozione.

4. L’animale può essere dato in affido già sterilizzato.

5. È vietato l’affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.

6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.

7. L’affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:

a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.lgs. 136/2022, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) sottoscrizione nell’atto di affido dell’impegno dell’interessato a non affidare ad altri l’animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d’ingresso nel canile sanitario.

8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all’avente titolo del ritrovamento. L’affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.

9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all’allegato A alla presente legge.

10. I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l’affido di animali.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d’affezione.

12. In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all’allegato A, è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione.

CAPO VI

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 39

(Identificazione degli animali d’affezione e iscrizione all’anagrafe)

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell’articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall’articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;

b) anagrafe degli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d’affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l’aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;

c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d’affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;

d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;

e) cessione: cambio di proprietà di un animale d’affezione;

f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d’affezione, in ambito infra-regionale o all’estero;

g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l’accesso all’anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All’anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All’anagrafe sono iscritti su base volontaria:

a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;

b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell’espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell’identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l’identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell’anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L’iscrizione dell’animale in anagrafe è contestuale all’inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

7. L’iscrizione in anagrafe di un animale d’affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l’identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l’anagrafe degli animali d’affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40

(Registrazioni in anagrafe)

1. Nell’anagrafe degli animali d’affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:

a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;

b) segnalamento dell’animale;

c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;

d) luogo di detenzione;

e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell’animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

a) medici veterinari o operatori delle ASP;

b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;

c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell’attualità dei dati presenti.

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d’affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati.

Art. 41

(Accreditamento dei medici veterinari)

1. Ai fini dell’accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale.

2. L’accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:

a) alla disponibilità di lettori full-ISO;

b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;

c) all’assunzione dell’impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all’articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;

d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. L’accreditamento consente di operare sull’intero territorio regionale.

4. Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sospende l’accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale può revocare l’accreditamento.

Art. 42

(Accesso all’anagrafe)

1. L’accesso all’anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all’articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 43

(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l’identità dei proprietari o detentori.

2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell’anagrafe, debitamente sottoscritti.

3. L’iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall’estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell’animale, l’iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario.

5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.

CAPO VII

ACCESSO DI ANIMALI D’AFFEZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE E

SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE

Art. 44

(Criteri di accesso)

1. L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l’introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45

(Condizioni minime per l’accesso degli animali)

1. Ai fini dell’accesso di cui all’articolo 44, i cani sono:

a) identificati e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;

b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all’ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:

a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell’animale;

b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;

c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d’iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;

d) pulire e spazzolare l’animale prima della visita;

e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;

f) osservare, in generale, la massima cura affinché l’animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

CAPO VIII

CRITERI PER RENDERE RICONOSCIBILI I CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 46

(Cani di assistenza)

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.

2. I cani d’assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall’International Guide Dog Federation (IGDF) o dall’Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l’idoneità del cane all’assistenza.

3. Al fine di facilitare l’accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l’idoneità del cane all’assistenza.

4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

CAPO IX

ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E LA CORRETTA CONVIVENZA CON LE PERSONE

Art. 47

(Finalità, composizione e organizzazione)

1. È istituita l’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

3. L’Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Articolo 48

(Nomina del Presidente e dei componenti l’Autorità)

1. Il Presidente e gli altri componenti dell’Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all’insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale elegge la nuova Autorità.

3. In sede di prima applicazione, l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. I componenti dell’Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.

5. Ai componenti dell’Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Articolo 49

(Cause di incompatibilità e revoca)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell’Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell’Autorità e la consequenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l’esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell’Autorità:

a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;

b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;

c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;

d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;

e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell’incarico di Presidente o componente dell’Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l’incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con consequenziale avvio della procedura di sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell’incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l’immagine e il decoro dell’istituzione regionale.

7. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell’incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l’elezione ai sensi dell’articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.

8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell’evento.

9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50

(Compiti dell’Autorità)

1. L’Autorità ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;

b) segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;

c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell’ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;

d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l’opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d’affezione;

f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d’affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;

g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d’affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;

i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;

l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli animali;

m) avviare, d’intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;

o) predisporre, annualmente, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali d’affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l’Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d’affezione.

Art. 51

(Organizzazione e funzionamento dell’Autorità)

1. L’Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall’Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. L’Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d’atto.

Art. 52

(Missioni)

1. Al Presidente, o al componente dell’Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X

SANZIONI

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;

b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;

c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;

g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;

i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all’iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell’articolo 39, comma 2, e dell’articolo 39, comma 8, e non provvede all’inoculazione del microchip identificativo di cui all’articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all’articolo 26, comma 2.

3. La Regione Calabria è l’ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale “PagoPa”.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 54

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 52, quantificati nel limite massimo di 7.548,03 euro per l’annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 – 2025.

3. Per gli esercizi successivi all’anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

(Allegati)

 

Proposta di legge n. 229/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Caputo e Raso, recante: “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” (deliberazione consiliare n. 225)

Art. 1

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell’anno precedente.”;

b) al comma 5 le parole: “il reddito documentato ai fini fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.

Art. 2

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 32/1996)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 32/1996 è sostituita dalla seguente:

“e) ISEE familiare non superiore al limite stabilito dall’articolo 9;”.

Art. 3

(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 32/1996)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 32/1996 le parole: “il reddito complessivo del nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 16 della l.r. 32/1996)

1. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 32/1996, è sostituito dal seguente:

“6. La graduatoria provvisoria contenente l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è adottata con provvedimento del competente ufficio comunale ed è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.”.

Art. 5

(Integrazione dell’articolo 17 della l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 12-ter dell’articolo 17 della l.r. 32/1996 è aggiunto il seguente:

“12-quater. I verbali e le deliberazioni delle Commissioni nell’ambito dell’incarico loro affidato non sono direttamente impugnabili da parte dei concorrenti partecipanti al bando di concorso.”.

Art. 6

(Modifica dell’articolo 18 della l.r. 32/1996)

1. Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 32/1996 le parole: “1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell’articolo 9, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:” sono sostituite dalle seguenti: “1) ISEE familiare:”.

Art. 7

(Modifica dell’articolo 20 della l.r. 32/1996)

1. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

“6. La graduatoria definitiva contenente l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è assunta con provvedimento definitivo del competente ufficio comunale ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, e sono aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP. Il Comune, per la costituzione in giudizio in caso di impugnativa da parte del concorrente, acquisisce il parere motivato, obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.”.

Art. 8

(Modifica dell’articolo 22 della l.r. 32/1996)

1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 32/1996 le parole: “il reddito” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.

Art. 9

(Modifica dell’articolo 34 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 34 della l.r. 32/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “del reddito complessivo del nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;

b) al comma 3 le parole: “Il reddito complessivo del nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “L’ISEE familiare”.

Art. 10

(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 32/1996)

1. L’articolo 35 della l.r. 32/1996, è sostituito dal seguente:

“Art. 35

(Calcolo del canone di locazione)

1. L’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica determinano, biennalmente, il canone di locazione sulla base dell’ISEE familiare dell’assegnatario e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2.

2. Il canone oggettivo è determinato avuto riguardo ai parametri usati dall’Agenzia delle entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al valore catastale di ciascun alloggio.

3. L’ISEE familiare dell’assegnatario deve essere aggiornato secondo le seguenti modalità:

a) per gli assegnatari in essere, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni;

b) per i nuovi assegnatari, alla data dell’assegnazione;

c) per gli assegnatari che non hanno comunicato i dati nell’anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni, alla data di regolarizzazione. In questo caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere applicato nella misura indicata nella fascia di decadenza.

4. Gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di ISEE familiare:

a) FASCIA DI TUTELA: agli assegnatari con ISEE familiare da 0,00 euro fino a 10.000,00 euro si applica un canone di locazione non superiore al 42 per cento del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 40,00 euro e 130,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.

b) FASCIA DI PERMANENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 10.000,01 euro e 33.334,00 euro si applica un canone non superiore al 90 per cento del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 150,00 euro e 490,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.

c) FASCIA DI DECADENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 33.334,01 euro e 9.999.999.999,99 euro, si applica un canone non superiore al 115 per cento del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo compreso tra 510,00 euro e 550,00 euro, per come illustrato nella tabella A allegata alla presente legge.

5. In caso di omessa denuncia dell’ISEE familiare aggiornato ai sensi del comma 3, si applica un canone non superiore al 130 per cento del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo di 600,00 euro.

6. In ipotesi di ospitalità di altre persone, oltre a quelle che hanno concorso a determinare l’ISEE familiare posto a base di calcolo del canone di locazione, per un tempo non inferiore a quarantacinque giorni, l’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica applicano, per i corrispondenti periodi, un canone di locazione così calcolato:

- ISEE familiare dell’assegnatario + quota dell’ISEE dell’ospite già diviso per il numero di tutti i componenti del nucleo familiare + ospite.

7. L’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, è garantito il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

8. Le pubbliche amministrazioni, in caso di alloggi assegnati per emergenze abitative, devono corrispondere un canone mensile pari al canone oggettivo dell’alloggio interessato dal provvedimento.”.

Art. 11

(Modifica dell’articolo 37 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 37 della l.r. 32/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: “reddito” è sostituita dalla seguente: “ISEE familiare”;

b) al comma 1 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 12

(Modifica dell’articolo 38 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 38 della l.r. 32/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;

b) al comma 1 le parole: “La situazione reddituale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ISEE familiare”;

c) al comma 2 la parola: “reddito” e le parole: “situazione reddituale” sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”;

d) al comma 3 la parola: “reddito”, ovunque citata, è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”;

e) al comma 4 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”;

f) all’inizio del comma 5 le parole: “il reddito del nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare” e la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 13

(Modifica dell’articolo 47 della l.r. 32/1996)

1. Alla lettera e) dell’articolo 47 della l.r. 32/1996 le parole: “reddito annuo complessivo per il nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 14

(Modifica dell’articolo 48 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 48 della l.r. 32/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;

b) al comma 1 le parole: “di reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;

c) al comma 2 le parole: “del reddito”, ovunque citate, sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare” e la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”;

d) al comma 3 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 15

(Modifica dell’articolo 57 della l.r. 32/1996)

1. All’articolo 57 della l.r. 32/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”;

b) al comma 1 le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;

c) alle lettere a), b) e c) del comma 2 le parole: “reddito convenzionale”, ovunque citate, sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 16

(Modifica dell’articolo 59-bis della l.r. 32/1996)

1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 59-bis della l.r. 32/1996 le parole: “reddito complessivo del nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”.

Art. 17

(Modifica dell’articolo 59-ter della l.r. 32/1996)

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 59-ter della l.r. 32/1996 le parole: “di reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”.

Art. 18

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni normative previste agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)