XII^
LEGISLATURA
RESOCONTO INTEGRALE
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N. 31
SEDUTA Di LUNEDì
25 SETTEMBRE 2023
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO
Presidenza del presidente Filippo Mancuso
La seduta inizia alle 15,59
Dà avvio ai lavori,
invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta
precedente.
Dà lettura del verbale della
seduta precedente.
(È approvato senza osservazioni)
Dà lettura delle
comunicazioni.
Onorevole Presidente della Giunta, Assessori,
colleghi consiglieri regionali, prima di avviare i lavori della seduta odierna,
consentitemi un doveroso riferimento alla scomparsa del presidente emerito
Giorgio Napolitano, il primo Presidente della Repubblica eletto due volte e una
delle figure più prestigiose della storia politica contemporanea.
Strenuo difensore dei valori costituzionali,
meridionalista ed europeista convinto, nel suo lungo e denso impegno politico e
istituzionale ha attraversato da protagonista tutti i momenti più importanti e
più critici del Paese.
La Calabria ha potuto giovarsi, quando da Capo
dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale è stato in visita a Cosenza,
Lamezia Terme e Reggio Calabria, della sua autorevole presenza e soprattutto
delle sue acute riflessioni.
Indimenticabili i richiami al valore dell’unità
nazionale e al dovere della solidarietà Nord-Sud e il suo auspicio, rivolto
alla società civile calabrese, per una reazione collettiva e vibrata nel
contrasto alla criminalità organizzata.
Idee, ragioni e motivi che per noi tutti costituiscono,
tuttora, motivo di impegno quotidiano, dentro e fuori le Istituzioni, e
condizioni indispensabili per rendere l’Italia, in una cornice di legalità,
ordine e sviluppo sostenibile, più coesa e più attrezzata nelle sfide globali.
Ai familiari del Presidente emerito della
Repubblica, Giorgio Napolitano, il Consiglio regionale della Calabria rivolge
sinceri sentimenti di cordoglio e le più sentite condoglianze, mentre gli
riserviamo un minuto di raccoglimento.
(I consiglieri e i presenti in Aula si levano in
piedi e osservano un minuto di silenzio)
Ancora prima di iniziare i lavori della seduta,
essendo venuti oggi tutti noi a conoscenza dell’incendio che ha coinvolto la
casa del Presidente della Giunta regionale a Belvedere, esprimo al presidente
Occhiuto, a nome dell’intero Consiglio regionale, solidarietà e vicinanza.
Nell’auspicare che le autorità preposte facciano
rapidamente piena luce sull’episodio, mi preme anche ribadire - lo ha già fatto
il presidente Occhiuto in più circostanze - che l’inedita e coraggiosa azione
di allerta, contrasto e denuncia di coloro che appiccano incendi non arretrerà
di un solo millimetro.
La Regione non si lascia intimidire e, verso ogni
piromane, cosciente o responsabilmente incosciente, la parola d'ordine è:
“tolleranza zero”.
Ha chiesto di intervenire l’assessore Gallo. Ne ha
facoltà.
Presidente, naturalmente, anche come componente
della Giunta regionale, esprimo un sentimento di solidarietà nei confronti del
presidente Occhiuto. Non è una strumentalizzazione, perché, in questo momento,
la visibilità del presidente Occhiuto non ha bisogno di strumentalizzazioni di
sorta.
La solidarietà nei confronti del presidente
Occhiuto va anche a tutti i calabresi che, in questa stagione, nonostante la
“tolleranza zero” dichiarata dal Presidente, sono stati vittime di incendi
perché, ancora, incendiari o piromani continuano ad appiccare, colposamente o dolosamente,
fuoco nel nostro territorio.
Credo che in questi anni, rispetto all'annus horribilis, il 2021,
siano stati fatti tanti passi in avanti. L'azione voluta dal presidente
Occhiuto, che ha inserito nel programma di governo questa azione di prevenzione
degli incendi, ha cambiato completamente l'impostazione che storicamente era
stata data alla nostra Regione. In passato si faceva lotta attiva agli incendi,
invece dal 2022 ad oggi, e in futuro, si fa prevenzione agli incendi sia
coinvolgendo i nostri forestali, che sono dislocati nelle aree più strategiche
e partecipano a questa azione di prevenzione monitorando il territorio, sia con
le associazioni di volontariato e con i cacciatori, ai quali sono stati
affidate intere aree e hanno delle premialità nel caso in cui in quelle aree si
verifichino meno incendi.
Ma la vera svolta è l'azione tecnologicamente
avanzata con l’utilizzazione dei droni, quindi la “tolleranza zero”. In questa
stagione, sono stati individuati oltre 150 piromani o incendiari che continuavano
ad appiccare incendi. Credo siano nella memoria di tutti, anche a livello
nazionale, le immagini di colui il quale, accortosi di essere stato individuato
dalla telecamera, ha tentato di atterrare con colpi di pietra il drone.
Questa “tolleranza zero”, evidentemente, a qualcuno
sta dando un po’ di fastidio anche nel settore ambientale.
Per cui, vicinanza al Presidente, lo invito a
continuare, noi saremo al suo fianco in questa azione. Credo che non solo la
Giunta, ma anche il Consiglio regionale - non solo la maggioranza, ma tutto il
Consiglio regionale - sia solidale, non nei confronti del presidente Occhiuto
come vittima di un incendio, doloso o colposo che sia, ma di tutti i calabresi
che ancora sono colpiti da incendi.
È necessaria un'azione corale, perché dobbiamo fare
in modo che questa Regione, così come in queste due stagioni, si segnali alla
comunità nazionale come Regione virtuosa, come Regione in controtendenza,
rispetto al dato nazionale. Lo siamo stati nel 2022, lo siamo stati nel 2023
nonostante questo colpo di coda; dobbiamo essere i migliori in assoluto,
dimostrando che la civiltà del popolo calabrese è superiore e non teme quei
pochi che ancora continuano a non capire che in questa regione la musica è
cambiata.
Grazie, Assessore. Ha chiesto d’intervenire il
consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.
Credo sia doveroso anche da parte nostra, come
gruppo del PD in Consiglio regionale, esprimere solidarietà al presidente
Occhiuto per quest'atto che ci auguriamo sia solo dovuto alla stupidità umana.
C’è chi pensa che l'ambiente non sia il primo elemento da salvaguardare, ma che
invece sia qualcosa con cui dimostrare di essere prepotenti e
arroganti e quant'altro. Quindi, come gruppo regionale del PD, esprimiamo la
nostra solidarietà umana al presidente Occhiuto.
Riguardo gli argomenti posti al centro dell'intervento dell’assessore Gallo, ci sarà tempo per discutere dell'azione messa in campo dalla Giunta regionale. A noi oggi interessa, soprattutto, dimostrare che c'è un Consiglio regionale solidale verso il Presidente della Giunta regionale che ha subito questo atto che ci auguriamo, ripeto, sia dovuto alla stupidità umana e non ad altri motivi. Ma, anche se fossero altri i motivi, come gruppo del PD ci siamo, siamo presenti e saremmo disposti ad azioni anche più solidali rispetto a un atto come quello subito dal Presidente della Giunta regionale e dalla sua famiglia.
Grazie.
Ha chiesto la parola il collega Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Giusto per verbalizzare, anche da parte del gruppo De Magistris
Presidente, quello che credo sia un sentimento che non può che accomunare i
consiglieri che lavorano in quest'Aula: vicinanza al presidente Occhiuto per
questa vicenda, qualunque sia l'evoluzione, che sarebbe particolarmente grave
se fosse a seguito di una iniziativa dolosa.
Ricordo,
peraltro, che gli incendi che falcidiano il nostro patrimonio
boschivo-forestale da sempre e che adesso sembrano essere in regressione,
almeno numerica, sono sempre, però, una minaccia importante e che la
percentuale di incendi per autocombustione o anche quelli colposi sono
proporzionalmente quasi irrilevanti. Oltre il 90 per cento sono incendi dolosi,
appiccati dalla criminalità, organizzata o meno, che ha negli incendi, in
quello che esita dagli incendi, un cespite di guadagno assolutamente
importante.
Quindi,
lottare contro gli incendi significa anche lottare contro la criminalità
organizzata e non. Grazie, Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha facoltà.
Mi
unisco alla solidarietà dei colleghi dell'opposizione, ma anche alle parole
dell'assessore Gallo.
Ho
visto l'intervento del presidente Occhiuto e, francamente, assistere a immagini
del genere fa male. Al di là del fatto che l'abitazione sia del Presidente,
avrebbe potuto essere di qualsiasi altro cittadino calabrese, sono immagini
inaccettabili nel 2023 e noi, come classe dirigente di questa Regione, dobbiamo
isolare, in tutti i modi possibili, questi ignoranti. Perché di ignoranti e
delinquenti si tratta.
Ho
già provveduto a dimostrare e manifestare solidarietà con un comunicato stampa
a nome del Movimento 5 Stelle Calabria.
Assessore
Gallo, su questo non ci sono stati attacchi da parte dell'opposizione. Vuol
dire che c'è convergenza e condivisione.
Penso,
anche, che l'utilizzo dei droni sia qualcosa di innovativo, come tante altre
esperienze che non sono arrivate alla ribalta nazionale, e che questa sia
un'esperienza politica positiva da cui stanno prendendo esempio anche altre
Regioni.
Quindi,
dal Movimento 5 Stelle Calabria, massima solidarietà al presidente Occhiuto, ma
anche a tutti i cittadini che, in maniera vergognosa, vedono mandare in fumo i
sacrifici di tanti, tanti anni. Grazie.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Sarò
brevissimo, perché, come i colleghi dell'opposizione, esprimo una posizione di
vicinanza al presidente Occhiuto. Ho visto anche le immagini della sua
abitazione. Devo dire che questo problema degli incendi boschivi, nonostante le
statistiche dicano che abbiamo superato l'annus horribilis - diceva bene l'Assessore -, continua a essere
prioritario per la Calabria.
Qualche
giorno fa, nella provincia di Vibo Valentia, ci sono stati talmente tanti incendi
boschivi – mi consta personalmente - che i vigili del fuoco non hanno avuto la
possibilità di intervenire perché hanno dovuto dare la priorità di intervento
alle abitazioni, nonostante tutta la collina andasse a fuoco.
Penso
che dobbiamo interrogarci, come classe politica, sulle azioni da mettere in campo. Per troppo tempo vi è stata una lettura
semplicistica dell'opera dei lavoratori forestali, forse dovremmo dire che la
vigilanza sulle nostre campagne e la cura del nostro territorio merita ben altra
attenzione e meno demagogia da parte di tutti noi.
I
due profili si intrecciano: solidarietà massima al Presidente della Giunta
regionale e, nello stesso tempo, però consapevolezza che sulla lotta agli
incendi boschivi, al di là della tecnologia, al di là dei droni, dobbiamo fare
uno sforzo ulteriore.
Quindi,
un maggiore utilizzo dei nostri forestali, ma anche maggiore attenzione,
maggiori investimenti e maggiore pressione sul rafforzamento del corpo dei
vigili del fuoco. I vigili del fuoco vivono una situazione emergenziale nella
nostra regione, hanno pochi mezzi e turni massacranti. Noi dobbiamo fare
sistema, perché davvero ci giochiamo una partita determinante sulla lotta agli
incendi boschivi. Quindi, a nome mio, ma anche del consigliere ovviamente Talerico, che fa parte del nostro gruppo, massima
solidarietà al Presidente della Giunta regionale.
Grazie,
collega Lo Schiavo. Ha chiesto d’intervenire la consigliera Straface. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Esprimo, a nome mio personale e del gruppo di Forza Italia, la
vicinanza e la solidarietà al Presidente della Giunta regionale, Roberto
Occhiuto, le cui proprietà sono state minacciate dall'attività dei piromani.
Come
detto dal Presidente, si tratta di un gesto stupido, messo in atto da chi
continua a far prevalere la mancanza di rispetto verso la propria terra e che,
grazie proprio all'impegno del presidente Occhiuto, sta trovando sempre più
difficoltà a operare in Calabria. È sotto gli occhi di tutti, infatti, come la
campagna di prevenzione attraverso l'utilizzo dei droni abbia avuto un
riconoscimento persino dall'Unione europea e stia contribuendo a ridurre
drasticamente l'operato dei piromani.
Attraverso
questo messaggio, esprimiamo dunque vicinanza al Presidente e un plauso al suo
operato che sicuramente sta dando fastidio a chi opera di notte e
nell’illegalità. Allo stesso tempo, vogliamo inviare anche un messaggio ai
piromani che cercano di distruggere la nostra terra: “Le Istituzioni sono più forti
di voi e non abbasseremo mai la guardia e, mantenendo sempre la schiena dritta,
né il Presidente Occhiuto, né noi, ci faremo intimidire”.
Proprio
oggi, all'interno di questo Consiglio, colgo l'occasione per invitare tutti i
miei colleghi a serrare ancora di più le fila con forte senso di appartenenza e
di abnegazione per il ruolo che svolgiamo.
Caro
presidente Occhiuto, la Calabria sana che ama la legalità è con te, così come
lo siamo noi. Grazie.
Ha
chiesto d’intervenire il consigliere Gelardi. Ne ha facoltà.
A
nome del gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale, stigmatizzo con forza quanto
avvenuto a Belvedere presso l'abitazione del presidente Occhiuto.
Indipendentemente dalla dolosità o meno del fatto, dobbiamo dire chiaramente
che continueremo sulla strada intrapresa nella lotta agli incendi. La
tolleranza nei confronti di questi criminali è, e resterà, zero.
Il
Presidente ha aggredito il fenomeno già da tempo, utilizzando metodologie e
tecnologie all'avanguardia, come l'impiego dei droni e altro ancora.
Quest'estate
abbiamo combattuto una battaglia impari, ma ventre a terra, senza esclusione di
colpi. Molti di coloro che appiccano incendi sono stati colti sul fatto, ma
evidentemente la mamma degli imbecilli è sempre incinta, come si diceva un
tempo.
Continueremo
a tenere la guardia alta e bene ha fatto il presidente Occhiuto a rendere noto
quanto avvenuto a Belvedere. Sono sicuro che chi di dovere starà già indagando,
ma, a prescindere da questo, noi saremo inflessibili con chiunque si macchi di
un reato così stupido e pericoloso.
Purtroppo,
nonostante gli interventi massicci del presidente Occhiuto, del Consiglio
regionale, della squadra adibita alla scoperta di coloro che appiccano incendi,
tutt'ora in Calabria sono stati devastati, incendiati, chilometri quadrati di
foreste e di macchia mediterranea. Questi piromani sono pure furbi, appiccano
il fuoco nelle ore notturne per due motivi: si nascondono meglio, quindi è più
difficile scoprirli, e, inoltre, non possono essere utilizzati gli elicotteri o
i Canadair.
Dico
questo per esperienza personale: quest'estate nel mio paese, vicino casa mia, è
scoppiato un incendio. Fortuna volle che nelle zone circostanti non ci fosse
nessun altro incendio e sono potute intervenire, in maniera massiccia, diverse
squadre di pompieri di Reggio Calabria, Palmi, di tutta la zona, e, in poche
ore, è stato sedato un incendio che avrebbe potuto devastare l'intero paese.
Quindi, bisogna prestare la massima attenzione, essere presenti.
Naturalmente,
a nome del gruppo Lega Salvini esprimo ancora la massima solidarietà al nostro
Presidente. Grazie.
Ha chiesto d’intervenire il consigliere Crinò. Ne
ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Intervengo a nome del gruppo Forza Azzurri per esprimere la
solidarietà, mia e dell'intero gruppo, nei confronti del presidente Occhiuto che,
oggi - è notizia di qualche ora fa -, ha subito l'atto che conosciamo.
Quale
che sia la natura, ovviamente, sarà oggetto di accertamento da parte di chi se
ne dovrà occupare. Questo ovviamente - doloso o colposo che sia - non ci esime
assolutamente dall’esprimere la sincera e doverosa solidarietà al presidente
Occhiuto. Per l'ennesima volta, però, il tema degli incendi si pone nella sua
drammatica attualità. Chiaramente, il Presidente e l'intera Giunta hanno
effettuato un cambiamento di direzione con la “tolleranza zero” di cui parlava
prima anche l'assessore Gallo, cui rivolgo anche il mio personale
ringraziamento perché quest'anno, insieme a Calabria Verde, ha saputo gestire
al meglio la piaga degli incendi e sono certo che sarà così anche negli anni a
venire. Grazie.
Ha
chiesto d’intervenire il consigliere Neri. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Anche noi, come gruppo di Fratelli d'Italia, esprimiamo solidarietà
al Presidente.
Permettetemi
di fare una considerazione: quello che è successo sicuramente è un fatto
gravissimo, ma noi siamo convinti che il presidente Occhiuto con il nostro
appoggio, il supporto sia del gruppo di Fratelli d'Italia sia di tutto il
Consiglio regionale, andrà avanti senza tentennamenti.
Condanniamo
questo gesto, siamo sicuri però che voglia dire che il presidente Occhiuto sta
facendo bene, perché, evidentemente, avrà dato fastidio a qualcuno e noi
continueremo insieme a lui a dare fastidio a questo tipo di persone che non
meritano il rispetto di nessuno.
Da
questo punto di vista, sono sicuro che l'azione del presidente Occhiuto non
verrà intaccata in alcun modo, quindi non c'è solo la solidarietà da parte del
gruppo di Fratelli d'Italia, ma - ribadiamo – pieno sostegno all'azione politica
del Presidente e di questa Giunta. Grazie.
Ha
chiesto d’intervenire il consigliere De Nisi. Ne ha facoltà.
Grazie.
Mi associo alla solidarietà dei colleghi espressa, in modo chiaro e univoco,
pochi minuti fa.
Ritengo
che questo sia un gesto deplorevole e penso che molti di questi comportamenti,
molta della devastazione che la Regione Calabria subisce nei periodi estivi,
nei periodi di massima infiammabilità del territorio, dipendano anche dalla
cattiva informazione e da una cultura che si è anche formata negli anni e che
giustifica la possibilità di appiccare incendi in qualunque periodo, in
qualunque posto, senza pensare ai danni che si possono causare agli uomini e
all’ambiente.
Penso
che dovremmo anche attivare una campagna di sensibilizzazione. Non so quale sia
la potestà normativa della Regione Calabria e dei Consigli regionali in
materia, ma penso che bisognerebbe soprattutto inculcare nei cittadini il
concetto che appiccare gli incendi, in qualunque posto, anche per bonificare
terreni agricoli, sia un danno comunque. L’usanza di bonificare i terreni nel
periodo estivo è errata, bisogna stroncare questa cultura e far capire ai
cittadini che non c'è alcun beneficio per i terreni agricoli.
Concludo
confermando la nostra solidarietà al Presidente e affermando che la lotta senza
quartiere agli incendi e il fatto di essere riusciti ad individuare decine di
piromani in questa stagione estiva, è la conferma della buona azione che si sta
compiendo e di come abbia giovato all'immagine della nostra Regione.
Ha
chiesto di intervenire il collega Comito. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. In realtà la solidarietà del gruppo Forza Italia è stata già
espressa dall’assessore Gallo e dalla consigliera Straface.
Voglio
rimarcare la nostra convinta azione di supporto alla lotta che, con grande
determinazione, sta portando avanti il Presidente contro gli incendi. Vorrei,
anche, esortare tutti a una campagna di sensibilizzazione sociale, in modo tale
da lavorare insieme.
Come
ho sottolineato recentemente sui giornali, siamo sdegnati dalla strategia
difensiva degli avvocati del tizio che ha preso a pietrate il drone, che ci
hanno accusato di gogna mediatica nei confronti del loro assistito.
Quindi,
un'azione di sensibilizzazione della nostra società e andiamo avanti così,
perché evidentemente stiamo facendo bene.
Ha
chiesto d’intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. È intervenuto il consigliere Bevacqua a nome del gruppo, però ho
avvertito il bisogno d’intervenire per esplicitare vicinanza, sostegno e solidarietà
al Presidente. Credo che dovremmo provare - lo dico veramente in maniera molto
sincera, consapevole e convinta- a
distinguere l'atto che è stato commesso nei confronti del Presidente e della
sua famiglia che va stigmatizzato - credo che la politica e le Istituzioni
democratiche facciano bene a fare quadrato e a esprimere solidarietà sincera e
sostegno convinto, perché la fermezza delle Istituzioni deve sempre prevalere
rispetto agli atti di tracotanza e di arroganza che provengono da ambienti non
bene identificati - dalla campagna contro gli incendi che - lo dico con molta
franchezza -, per quanto utile, per quanto positiva, è stata portata avanti.
Sinceramente,
ho presentato delle interrogazioni, credo che ci sia una concezione culturale
politicamente divergente e alternativa a quella portata avanti, che è quella di
agire solo sul versante dello spegnimento, piuttosto che agire sul versante
della prevenzione con il presidio del territorio e maggiori risorse umane.
Quindi,
vicinanza sincera, concreta solidarietà, al Presidente e alla sua famiglia, ma
credo, Assessore, che sarebbe utile, magari - quando lo riterrà -, prevedere un
punto all'ordine del giorno sugli incendi per fare un approfondimento più di
merito. Grazie, Presidente.
Grazie.
Passiamo al primo punto posto all'ordine del giorno, relativo alla mozione
numero 62/12^ di iniziativa del consigliere Alecci, recante: “Anticipo fondi
regionali per il diritto allo studio”.
Come
ricorderete, non si è proceduto alla discussione della mozione e quindi, come
promesso, l'ho messa al primo punto all'ordine del giorno.
A
lei la parola, collega Alecci.
Grazie,
signor Presidente, innanzitutto per aver mantenuto l'impegno assunto
nell'ultima seduta e anche per le parole espresse in quell'occasione. Mi sento
anche di ringraziare nuovamente la vicepresidente Princi, perché in maniera
dinamica, da ex dirigente scolastico, ma anche con grande sensibilità e
umanità, ha capito la problematica e - devo dire la verità - si è subito
attivata per la risoluzione.
Rimane
l'amarezza che una discussione così importante, una mozione che riguarda il
diritto allo studio, in particolar modo la disabilità, le difficoltà
dell'apprendimento che riguardano circa 15.000 giovani studentesse e studenti
della nostra regione, sia stata rinviata perché è mancato il numero legale da
ambedue le barricate, permettetemi questa definizione, quindi anche
dall'opposizione stessa che, in realtà, avrebbe dovuto sostenerla forse con
maggiore attenzione.
Ancora,
stamattina, i decreti non sono stati inviati nelle scuole, siamo in anticipo
rispetto agli altri anni, mi è stato detto che probabilmente domani mattina o
dopodomani verranno inviati. È stata inviata una nota dicendo più o meno quella
che dovrebbe essere la dotazione finanziaria, ma la vicepresidente Princi sa,
come i colleghi che hanno amministrato, che, se non arriva un decreto,
difficilmente si dà poi il via agli atti formali per poter trasferire le
risorse.
Proprio
ieri mattina, sono stato interessato da una famiglia che ha una bambina
iscritta al primo anno di un liceo scientifico e che, purtroppo, deve seguire
le lezioni su una sedia a rotelle non ergonomica, non adatta per poter stare 5 ore seduta in aula. Sedia a rotelle che ha messo a
disposizione la propria famiglia, perché la scuola, ad oggi, ancora non ha le
risorse per poterla acquistare. Quindi, non viene garantito in questo momento a
questa bambina - potrebbe essere nostra figlia -, come a tanti altri studenti,
il diritto di poter seguire le lezioni come fanno i suoi compagni.
Dico
questo e concludo, signor Presidente, dicendo che grandi passi in avanti sono
stati fatti. La mozione, visto l'impegno della vicepresidente Princi, la
ritengo ormai superata, quindi è anche inutile votarla.
Mi
auguro che il prossimo anno i fondi - non è un problema di stanziamento, di
mancanza di risorse finanziarie, ma di quando vengono trasferiti - possano
essere trasferiti ai Comuni e alle Province nel mese di agosto, per far sì che
alla prima campanella del primo giorno di scuola finalmente - non è mai
successo in Calabria - tutti gli alunni possano seguire le lezioni allo stesso
modo.
Quindi,
ribadisco i ringraziamenti, un gran passo in avanti è stato fatto, speriamo che
il prossimo anno questo iter venga completato compiutamente. Grazie.
Grazie,
collega Alecci. Ha chiesto di intervenire il collega Gelardi. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Innanzitutto, un plauso a lei, perché, come promesso, alla prima
seduta di Consiglio utile, al primo punto all'ordine del giorno ha inserito la
mozione numero 62 a firma del consigliere Alecci.
Certo,
il consigliere si è rammaricato perché è venuto a mancare il numero legale.
Sicuramente non è stata colpa solo della maggioranza perché eravamo in tanti in
questi banchi. Purtroppo, è venuta meno anche l'opposizione.
Un
ringraziamento va all'assessore Princi perché si è impegnata, da quella sera, a
provvedere facendo ricorso all'anticipo del 30 per cento dei fondi regionali
della legge numero 27 del 1985. Legge indispensabile, ma un po’ datata. Come ha
detto il consigliere Alecci, questa è una legge che salvaguarda gli alunni
portatori di disabilità: ci sono i bambini dell'infanzia, delle elementari, di
tutti gli ordini di scuola, per arrivare alle scuole superiori. A volte, quando
c’è il passaggio di grado, poiché la scuola di provenienza ha comprato la sedia
a rotelle o altri ausili o strumenti per alunno, questi permangono nella scuola
di provenienza e la nuova scuola non è attrezzata.
Siccome
- parlo da esperto perché per anni ho fatto il dirigente - l'INPS a livello
regionale quando fa il censimento degli alunni aventi diritto, non lo fa contestualmente
nel mese di luglio o di agosto, come si fa per la programmazione degli organici
per l'insegnamento, si arriva a volte a Natale e ancora questi soldi non sono
stati stanziati.
Da
qui la preoccupazione del consigliere che ha voluto la mozione che è stata
subito accolta dalla Giunta e dall'Assessore che si è prodigata a far sì che lo
storico, almeno del 30 per cento, venga erogato alle scuole.
Lo
storico per l'anno 2022/2023 è stato di 5.600.000 euro, soldi spesi sicuramente
benissimo, ma non sufficienti in quanto le attività previste sono molteplici:
abbiamo gli ausili didattici, come dicevo prima; le attrezzature per
l'inserimento degli alunni disabili; i contributi sui buoni pasto per questi
ragazzi e per i loro insegnanti per il servizio di mensa; contributi per il
trasporto scolastico; attività scolastiche in ospedale (questi ragazzi a volte
sono ricoverati e si fa la scuola in ospedale o addirittura a domicilio.
Diverse volte, da dirigente, ho dovuto prevedere degli interventi a favore di
questi ragazzi). Quindi, questa attività va strutturata per tempo.
Poi,
in questo contesto ci sono delle figure particolari, trattati quasi da
invisibili - chi è persona di scuola lo sa. È la figura dell'assistente
educativo e alla comunicazione, Presidente, che, purtroppo, ha dei contratti
particolari. Sono pagati a prestazione d'opera, quindi penalizzati, perché: se
la scuola è chiusa per un qualunque motivo, non possono partecipare alle
attività lavorative perché non ci sono gli alunni; se l'alunno è assente, per
un qualsiasi motivo, questi signori – si tratta di personale specializzato,
sono assistenti educativi, devono avere il diploma e da un’ indagine svolta in
Calabria sono circa 2300, 2500, in Italia, oltre 60.000 - arrivano a scuola e
non possono lavorare, a meno che il Preside, mancando qualcuno, gli trovi… ma
è difficilissimo.
Quindi,
lo dico soprattutto all'assessore Princi, va fatto un intervento risolutore,
cercando di includere queste figure. Sono professionisti indispensabili, tanto
è vero che partecipano al gruppo operativo (GO), ai consigli di classe, con il
coordinatore, intervengono e sono in sinergia con la famiglia. Questi ragazzi
particolari, durante le ore di attività scolastica, passano più ore con
loro, con queste figure, che con il resto degli insegnanti che ogni ora
cambiano. Per questo dico grazie alla vicepresidente Princi, che ha provveduto
a far sì che questi ragazzi possano avere gli ausili necessari per poter
frequentare l'attività formativa nelle scuole di indirizzo calabrese. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Princi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti.
Intanto grazie, consigliere Alecci, perché si collabora e anche questo gioco di squadra ci permette di essere risolutivi. La sua mozione prevedeva un anticipo del 30 per cento, noi siamo riusciti, grazie al Dipartimento che è stato immediatamente operativo, a garantire il 100 per cento di erogazione. Sono state già ripartite le somme ed assegnate ai Comuni; stiamo aspettando che loro deliberino i Piani, in maniera tale che noi andiamo poi a erogare direttamente le risorse. Quindi stiamo attendendo queste delibere di Giunta dei Comuni.
Poi, come già aveva garantito il Presidente, noi rimpingueremo le risorse del diritto allo studio previste dalla legge regionale numero 27 del 1985; contiamo entro ottobre di riuscire a garantire un milione di euro.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il presidente Occhiuto. Ne ha facoltà.
Approfitto di questa mozione presentata dal consigliere Alecci per informare il Consiglio regionale che da più parti, dalla Conferenza dei Rettori e dalle associazioni che si occupano della rappresentanza degli studenti all'interno delle Università, ci arrivano richieste per riformare la legge sul diritto allo studio, che è una legge molto antica che dovrebbe tener conto, invece, dell’attualità e del fatto che il sistema universitario calabrese, oggi, non è quello che era quando questa legge fu pensata e fu approvata dal Consiglio regionale. Quindi credo sia una buona cosa che il Consiglio regionale oggi discuta di questa materia; credo sarebbe cosa ancora migliore se il Consiglio regionale mettesse all'ordine del giorno nella sua discussione anche la riforma di questa legge. Per mio conto, siccome ho assunto un impegno con gli elettori e con le organizzazioni che rappresentano gli studenti nelle Università, anche io col governo regionale tenterò di dare un contributo perché vorremmo insediare un tavolo che recepisca queste proposte. Però, mi auguro che su questo ci possa essere una convergenza unanime all'interno del Consiglio regionale.
Ne approfitto, signor Presidente, per ringraziare lei e tutti i consiglieri regionali che sono intervenuti all'inizio dei lavori per stigmatizzare quello che è successo ed esprimermi solidarietà. Sì, è vero, a pochi metri da una mia abitazione a Belvedere è stato appiccato un incendio. Non si capisce ancora quale sia la matrice, non è una bella sensazione, ma è la stessa sensazione che credo abbiano provato molti calabresi quest'estate per i danni che hanno subito per fatti del genere. Sappiano questi calabresi e sappiano anche gli sconsiderati che appiccano incendi che noi non ci fermeremo! Non lo faremo perché lo dobbiamo ai calabresi, non lo faremo perché lo dobbiamo come risposta anche agli sconsiderati che pensano sia legittimo fare quello che si sta facendo. Però, ne approfitto per ringraziare tutti quanti per dire che sono cose che purtroppo accadono, ma andiamo avanti comunque, come è giusto fare. Grazie.
Grazie, Presidente. Come richiesto sulla mozione non si procederà alla votazione.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di provvedimento amministrativo numero 128/12^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022 – decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e successive modificazioni”
Cedo la parola al consigliere Cirillo per illustrare il provvedimento, prego.
Grazie, Presidente. La presente proposta di provvedimento amministrativo, sottoposta all'esame dell'Assemblea da parte dell'Ufficio di Presidenza, ha ad oggetto l'approvazione del bilancio consolidato dal gruppo di amministrazione pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2022, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2018, numero 118. La proposta è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione numero 41 del 9 agosto 2023.
Il bilancio consolidato del Consiglio regionale della Calabria presenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo così alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione di insieme delle attività svolte dall'Ente attraverso il gruppo stesso.
Il Consiglio regionale ha approvato con deliberazione numero 215 del 3 agosto 2023 il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.
L'Assemblea dei soci della società in house Portanova Spa ha approvato nella riunione del 20 aprile 2023 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.
Il bilancio consolidato, previsto nell'articolo 11 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e disciplinato dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, è composto dai seguenti documenti: conto economico consolidato, stato patrimoniale, relazione sulla gestione.
Sul presente provvedimento, il Consiglio dei revisori ha redatto la prescritta relazione di cui al verbale numero 45 il 18 agosto 2023, esprimendo un giudizio positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2022 dal gruppo amministrazione pubblica del Consiglio regionale.
Pertanto, in virtù di quanto rappresentato, si chiede l'approvazione del provvedimento in esame. Grazie.
Non ci sono altre richieste di intervento. Prendiamo atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Ha chiesto di intervenire il consigliere Caputo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Volevo intervenire per chiedere all'Aula l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge numero 229/12^, recante: “Modifiche alla legge regionale del 25 novembre 1996, numero 32 (Disciplina per l'assegnazione della determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia e residenziale pubblica)” al fine di rendere maggiormente chiara la norma, per come ci è stato suggerito dal governo nei giorni scorsi. Grazie.
Ha parlato anche con i capigruppo dell'opposizione?
Va bene. Allora votiamo per l'inserimento della proposta così come richiesto del collega Caputo. Il provvedimento è inserito in coda all’ordine dei lavori.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 129/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 23-25 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP)”.
Cedo la parola al collega Montuoro per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti.
La proposta di provvedimento posta, oggi, all'approvazione di questa Assemblea è stata licenziata a maggioranza dei presenti dalla seconda Commissione bilancio nella seduta del 21 settembre scorso.
La proposta è relativa al bilancio di previsione 2023/2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale (ATERP Calabria). Alla seduta di Commissione hanno partecipato: il Commissario straordinario, l'avvocato Petrolo, e il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, l’architetto Stefania Battaglia.
Il provvedimento si compone della delibera di Giunta regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, del Dipartimento economia e finanze e del parere del Revisore unico dei conti dell’Azienda.
Il Revisore unico dei conti, con verbale numero 8 del 26/04/2023, ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità e dalle norme del decreto legislativo numero 118/2011 e dai principi contabili applicati numero 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo. Altresì, il Revisore ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile dei dati di bilancio.
Ciò nonostante, l’organo di controllo ha formulato i seguenti rilievi e le seguenti osservazioni:
- con riferimento ai crediti e al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il revisore invita l’Ente alla verifica delle ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare per quelli risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, posto che la capacità di riscuotere le proprie entrate costituisce elemento decisivo per il conseguimento di stabili equilibri finanziari; altresì, l’organo di controllo, al fine di valutare la reale capacità di riscossione diretta dei crediti da parte dell’Ente, chiede una dettagliata relazione, con cadenza semestrale, dalla quale si possa evincere con estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti, distinti per anno di formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei termini prescrizionali dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla riscossione;
- relativamente al contenzioso e all’adeguatezza del fondo, dai vari riscontri è emerso l’esistenza di numerose cause legali in corso, anche ereditate dalle ex ATERP provinciali. La situazione di incertezza per passività potenziali può riguardare circostanze che possono influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri, a volte, al di fuori del controllo della dirigenza, alla data di redazione del bilancio. Dunque, il Revisore, al fine di effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei contenziosi, ha richiesto dettagliate informazioni che permettano di verificare la corrispondenza del valore del Fondo accantonamento, rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e quindi, passività;
- con riguardo alle previsioni di cassa, il Revisore unico dei conti suggerisce un attento monitoraggio dei crediti, provvedendo ad una tempestiva interruzione dei termini prescrizionali ed una efficace ed efficiente attività di recupero degli stessi.
Conclusivamente, il Revisore unico dei conti attesta che il progetto di bilancio, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione finanziaria in conformità alle norme e ai principi contabili adottati per la formazione dello stesso ed esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione 2023-2025.
Il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici nell’istruttoria di competenza, rileva il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 6 comma 1, lettera a) e b) della legge regionale numero 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il funzionamento.
Il Dipartimento ha rilevato che nella parte entrata 2023, in relazione a spese finanziate in anni precedenti ed esigibili nell’anno 2022, non risulta essere iscritto il Fondo pluriennale Vincolato. Pertanto, il Dipartimento ne sollecita la quantificazione in sede di riaccertamento parziale dei residui, in relazione all’aggiornamento del cronoprogramma di spesa che determinerà una variazione al bilancio di previsione 2023-2025. La contabilizzazione del Fondo dovrà tener conto delle novità introdotte con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al decreto legislativo 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.
A conclusione dell’attività istruttoria, il Dipartimento vigilante ritiene che sussistano le condizioni di legge in ordine alla congruità e attendibilità delle previsioni di bilancio ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.
Il Dipartimento Economia e Finanze, a seguito dei controlli eseguiti, rileva come il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da accantonare, per come stanziato nella proposta di bilancio, sembrerebbe essere congruo ed in linea, rispetto ai principi contabili vigenti. Tuttavia, il Dipartimento raccomanda all’Ente di verificare durante l’intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di previsione la congruità dello stesso fondo, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all’effettivo andamento degli incassi adottando, se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio.
Il Dipartimento, altresì, ha rilevato che l’Ente ha provveduto ad effettuare l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo di euro 69.272,00 in quanto, per come evidenziato nel relativo prospetto, pur essendosi ridotto il debito commerciale al 31.12.2022 di oltre il 10 percento rispetto al debito commerciale al 31.12.2021, l’indice di tempestività dei pagamenti risulta essere superiore ai 30 giorni determinando l’obbligo di accantonamento al fondo in questione.
Per quanto concerne il Fondo Pluriennale Vincolato, il Dipartimento raccomanda all’Ente, a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2022, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.
Il Dipartimento, altresì, ha verificato il recupero del disavanzo pregresso. Dal prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021 risulta un avanzo di euro 119.562.701,87 ed una parte disponibile pari ad euro -11.280.966,45 che risulta in diminuzione rispetto alla parte disponibile del rendiconto 2021 approvato pari a euro -19.034.263,10; talché il Dipartimento evidenzia come l’Ente avrebbe correttamente previsto, quale disavanzo da ripianare in conto degli esercizi 2023, 2024 e 2025, soltanto le quote di cui al piano di rientro del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario, pari a € 2.354.291,27.
A conclusione dell’attività istruttoria, il Dipartimento economia e finanze ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale al Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Grazie, Presidente.
Grazie. Ho chiesto di intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Presidente, svolgo un intervento su questo punto, ma in realtà equivale, poi, a un ragionamento che riguarda anche per gli altri bilanci, poi affronteremo il caso di ARPACAL. A mio avviso, il ragionamento è unitario, perché io avevo sollecitato all'inizio di questa legislatura, anche con una proposta di legge, che sugli enti pubblici della Regione, sugli enti strumentali, ma anche sulle stesse società partecipate si facesse un focus approfondito; ci ritroviamo ogni anno ad affrontare le stesse discussioni e gli stessi argomenti nelle occasioni in cui siamo chiamati ad approvare i bilanci. E cioè ci troviamo di fronte a enti pubblici che hanno una difficoltà di spesa evidente con Fondi crediti di dubbia esigibilità. Noi abbiamo i bilanci ingessati, soprattutto per l'ATERP; abbiamo una difficoltà di riscossione dei canoni, ovviamente di locazione. Parliamo delle fasce deboli della popolazione calabrese, parliamo di bilanci – lei sa cosa dico – che sono sostanzialmente paralizzati sulla capacità di spesa. E quindi noi abbiamo la necessità di fare un punto, perché seguire solamente la strada della via giudiziaria è oggettivamente di difficile soluzione, soprattutto in questo caso. Però noi abbiamo la necessità, se vogliamo far fare passi in avanti agli enti strumentali della Regione, di fare un ragionamento complessivo, di capire cosa non va negli enti partecipati dalla Regione Calabria, su quali siano le soluzioni possibili nel breve, medio e lungo termine. E quindi ripropongo il ragionamento che noi abbiamo fatto in questi anni e cioè che su questi argomenti non possiamo liquidare la discussione così, con dei criteri ragionieristici. Noi dovremmo renderci conto che ogni ente strumentale della Regione ha le sue peculiarità e le sue difficoltà. Quando parleremo dell’ARPACal capiremo che lì c'è un problema opposto, cioè della difficoltà nella capacità di spesa.
E allora, Presidente, io annuncio la mia astensione su questo bilancio, la mia astensione che è motivata da queste ragioni: ci troviamo, anno dopo anno, ad affrontare sempre le stesse difficoltà rispetto a questi enti. In particolare, sull'ATERP, sull'edilizia sociale che poi ci impegnerà su altri temi, noi dobbiamo fare un approfondimento ulteriore, uno scatto in avanti, perché altrimenti ci troveremo sempre a dover gestire le difficoltà che poi, essendo diventate emergenziali e protraendosi nel tempo, non destano, poi, neanche la giusta reazione da parte della politica. Quindi programmazione e soprattutto un focus su tutti gli enti della Regione Calabria: questo è il mio auspicio.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Nell’intervenire su questo punto all'ordine del giorno, voglio cogliere l'occasione per esprimere un brevissimo pensiero di ricordo al giornalista Pietro Bellantoni, che pochi giorni fa, purtroppo, ci ha lasciato; ancora mi sembra di vederlo, sempre acuto, impegnato a seguire con grande professionalità e attenzione i lavori e la discussione del Consiglio regionale; tra l'altro, per una fase, ha coordinato anche l'ufficio stampa.
E poi, Presidente, lo dico anche qui: colgo l'occasione in maniera veloce - credo che lo farà anche il mio capogruppo come mi ha riferito – per dire che credo che il modo migliore per esprimere, rafforzare e irrobustire la difesa delle Istituzioni democratiche sia quella di farle funzionare e di rispettare i regolamenti previsti.
Non mi scandalizza che ci possano essere richieste per inserire all’ordine del giorno provvedimenti su problematiche di emergenza, di necessità e di priorità. Può capitare. L'azione amministrativa è fatta anche di questi momenti, quindi nulla quaestio, però, Presidente, vorrei che anche sugli altri aspetti di funzionamento del Regolamento del Consiglio lei prestasse lo stesso rigore, come sicuramente per la sua incline concezione culturale di difesa delle istituzioni farà. Mi riferisco sia alla risposta alle interrogazioni –se le risposte non vengono date nel tempo previsto bisogna portarle all'ordine del giorno in Consiglio, in maniera tale che ognuno possa poi venire a rispondere in Consiglio – sia sul funzionamento delle Commissioni in merito all’inserimento delle proposte di legge all’ordine del giorno delle sedute. Ci sono delle proposte di legge che in Commissione, al di là dell'ordine cronologico, al di là di ogni ragionevole motivo, non vengono portate in discussione.
Eh no! Questa cosa non va bene, Presidente! Lo dico per rispetto del suo ruolo e della funzione di questo Consiglio. Su questa problematica, se non ci saranno risposte adeguate, mi riservo di intraprendere ogni azione utile e necessaria a difendere le mie prerogative e le prerogative istituzionali del funzionamento di questo Consiglio e dei consiglieri regionali.
Infine, sul terzo punto all'ordine del giorno, nella Commissione con il presidente Montuoro abbiamo sviluppato un approfondimento anche abbastanza dialettico, però sempre con spirito costruttivo e propositivo, valutando anche la scelta di astenerci come un atto non ostile all'attività amministrativa, che pure si sta facendo e che pure abbiamo anche riconosciuto nel rapporto dialettico che abbiamo avuto con il commissario Petrolo. L’astensione non è un atto ostile, è un atto di attenzione politica, ma probabilmente ancora non siamo del tutto sufficientemente convinti dell'azione amministrativa che potrebbe essere ancora più efficace e potrebbe migliorarsi ancora di più per diverse ragion.
Una è quella che diceva il consigliere Antonio Lo Schiavo: condivido appieno questa visione di approccio di sistema strategico e inviterei su questo anche il presidente Occhiuto a fare una riflessione, molto più appropriata, di approfondimento, per capire come sugli enti strumentali si possa addivenire anche ad una valutazione istituzionale, per garantire e per intraprendere un'azione riformatrice a 360 gradi - ha ragione il consigliere Lo Schiavo - altrimenti ogni volta sui singoli enti strumentali – lo facciamo adesso sull’ATERP, poi lo faremo sull'ARPACal – ogni anno, più o meno, faremo le solite valutazioni. Eppure, gli enti strumentali assolvono a delle funzioni istituzionali importanti che potrebbero sicuramente migliorare se, appunto, gli enti venissero messi nelle condizioni di poterle esplicare e declinare con i passaggi e gli strumenti giusti.
Quindi il voto di astensione del Partito democratico, che io annuncio - lo ripeto - non è un dato ostile o contrario, ma è un dato di attenzione, perché abbiamo avuto modo di riconoscere come, per esempio sul personale, alcuni miglioramenti ci siano stati, come un rafforzamento amministrativo in qualche modo si sia determinato, apprezzando in questo senso anche la predisposizione del fabbisogno triennale del fabbisogno che la Regione ha varato per gli anni 2023-2025. Ci auguriamo che questo potenziamento amministrativo possa favorire e aiutare di più e meglio questo ente importante ad assolvere la sua missione principale e fondamentale. Tuttavia, lo diceva anche lo stesso presidente Montuoro, i rilievi che sono stati avanzati, alcune difficoltà e criticità – non so come le vogliamo definire –ancora restano sul versante della lotta all'abusivismo, sul versante della riscossione dei canoni e della puntuale ricognizione anche dei contenziosi; anche qui, è vero che probabilmente sui contenziosi pregressi si può fare poco o nulla, ma un aumento qualificato del personale potrebbe sicuramente evitare il prodursi di ulteriore contenzioso.
E poi c'è tutta la partita che resta sullo sfondo, una partita importantissima, che è quella della ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, che in Calabria è pari a 39 mila alloggi; non è una cosa banale, ma un qualcosa che richiederebbe non solo investimenti e risorse adeguate, ma potrebbe anche aiutare e favorire un segmento importante dell'economia calabrese. Quindi, per questa ragione, con questa attenzione e con questa possibile visione di prospettiva, io esprimo, a nome del gruppo del Partito democratico, l’astensione sul provvedimento relativo al bilancio dell'ATERP. Grazie, Presidente.
Grazie, collega Mammoliti, faremo tesoro dei suoi consigli. Penso che voglia replicare il collega Montuoro. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Penso che sia doveroso anche dare ulteriori dettagli, rispetto agli interventi dei colleghi. Ho ascoltato prima quello del collega Lo Schiavo e mi dispiace che non fosse presente ai lavori di Commissione quando abbiamo trattato questo punto all'ordine del giorno, anche perché abbiamo svolto un'ampia disamina, grazie anche all'esposizione del Commissario straordinario dell'ATERP e del delegato del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, sull'attività che si sta portando avanti e rispetto soprattutto alla disamina oggetto di discussione anche nel precedente bilancio. In quella sede, dalla discussione, appunto, erano scaturite tutta una serie di situazioni che sono state poi trasferite dalla Commissione bilancio alla Giunta e al Presidente, che ne hanno preso atto e sono intervenuti anche rispetto a alcuni punti molto importanti che ci ha spiegato anche il Commissario straordinario. Ad esempio, l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di fabbisogno di personale per l'annualità 2023-2025; un atto importante che dà ampio respiro rispetto alle attività molto delicate che porta avanti l’ATERP Calabria, ma soprattutto anche per sottolineare che tutto ciò che scaturisce dai lavori di Commissione è, poi, trasferito alla Giunta attraverso una comunicazione costante rispetto a quelle che sono le discussioni su alcuni provvedimenti.
Devo dare atto che anche il consigliere Mammoliti, che è vicepresidente della Commissione bilancio, ha sottolineato che le osservazioni, sollevate nelle precedenti sedute, hanno avuto poi un seguito e sono state oggetto di approfondimento e di interventi importanti.
Ci ha spiegato anche come si sta intervenendo sul contenzioso - pensate che ci sono dei contenziosi risalenti alle ATERP provinciali - suddividendoli appunto in due tronconi: il contenzioso derivato dalle ex ATERP provinciali e quello dell’ATERP regionale. Insomma, tutta una serie di attività che si stanno mettendo in campo; sono state assunte 26 nuove unità che sono già al lavoro per cercare di dare maggiori risposte al territorio e di intervenire in maniera ancora più incisiva, rispetto a quella che è l’attività che si sta portando avanti, dei piccoli passi in avanti; ovviamente non ci accontentiamo e continueremo ad andare avanti in questa direzione. Però, Presidente, era importante rimarcare il lavoro, anche sinergico che si fa tra l’attività delle Commissioni e quella della Giunta, sotto la sua, ovviamente, supervisione e direzione eccellente; le osservazioni che vengono fuori durante i lavori vengono, poi, portate direttamente agli organi interessati.
Su questo si sta facendo un gran
lavoro, lo testimoniarono i dati che ci ha fornito anche il Commissario
straordinario e mi dispiace dover smentire chi ancora una volta cerca di sminuire
quello che è il ruolo e quelle che sono le funzioni del Consiglio e delle
Commissioni, ma soprattutto il lavoro che questa amministrazione, questa
maggioranza sta portando avanti per il bene dei calabresi. Grazie.
Grazie, collega Montuoro. Ha chiesto
di intervenire il consigliere Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Intervengo nuovamente solo perché il
collega Montuoro ha frainteso la critica politica; sente sempre il peso della
presidenza della Commissione. Io sto parlando di numeri di bilancio! In realtà,
ho parlato di un bilancio e ho fatto un'analisi su alcune voci che rendono
oggettivamente difficile la situazione dell’ATERP. Ho evitato di dare giudizi
politici, però, purtroppo, capisco che nella contesa politica, poi, parte
sempre la difesa d'ufficio e, poi, questo è il corto circuito che si crea.
Io ho parlato dei crediti, ho parlato
di un bilancio ingessato in cui ci sono delle voci problematiche che,
ovviamente, non hanno colore politico. Quando parlo di crediti di dubbia
esigibilità e di zavorre che noi ci tiriamo indietro, pongo un problema
politico in ordine al bilancio, poi, se il consigliere Montuoro vuole
sottolineare l’enorme lavoro delle Commissioni e della Giunta lo faccia pure,
però io penso che il mio ruolo sia anche quello di sottolineare le difficoltà
di questi bilanci perché questo è il compito che deve avere l'opposizione e che
deve avere un consigliere regionale.
Pertanto, i numeri sono numeri, su
questo non c'è interpretazione politica, parlo di difficoltà oggettive degli
enti strumentali della Regione Calabria senza voler addossare responsabilità a
nessuno, perché è ovvio che queste sono cose che ci trasciniamo dal tempo, però
negare anche questo mi sembra ovviamente sbagliato.
Grazie. Pongo in votazione il
provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al punto 4 all'ordine del
giorno, riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 130/12^
di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2022
dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Calabria”.
Cedo la parola al collega Montuoro per
illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. La proposta di
provvedimento amministrativo posta oggi all'approvazione di questa Assemblea è
stata licenziata dalla seconda Commissione bilancio nella seduta del 21 settembre
scorso.
La proposta è relativa al Rendiconto
generale esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente della Calabria.
Il provvedimento si compone della delibera di Giunta
regionale, delle relazioni istruttorie del Dipartimento territorio e
tutela dell’ambiente, del Dipartimento economia
e finanze e del parere del Revisore unico dei conti
dell’Agenzia.
Il Rendiconto è stato approvato con delibera del
Commissario straordinario numero 189 del 02/05/2023; a seguito della comunicazione
del Dipartimento economia e finanze della Regione Calabria, con successiva
delibera dello stesso Commissario straordinario numero 220 del 12/05/2023, sono state apportate alcune rettifiche ai prospetti
relativi al conto economico e alla quota accantonata del risultato di
amministrazione.
Il Revisore unico dei conti, con
verbale numero 8 del 7 maggio 2023, evidenzia:
- che la rilevante consistenza
media di cassa ed il consistente volume dei residui passivi fa emergere un
indice di mediocre capacità di spesa con un conseguente profilo di
rallentamento della realizzazione dei programmi e della difficoltà di
raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva affida all’ARPACal;
- che l’ente risulta avere un
saldo di cassa consistente e, nonostante ciò, ha dovuto accantonare nel
rendiconto 2022 il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC); ; il
suddetto accantonamento è stato determinato nella misura massima prevista, in
ragione degli indicatori di cui all’art. 1 comma 859 lett. a) e b) della L. n.
145/2018; sollecita una maggiore organizzazione per aggiornare i dati nella
Piattaforma crediti commerciali e rispettare i tempi di pagamento; altresì,
evidenzia che il Fondo di garanzia dei debiti commerciali è obbligatorio già
dal rendiconto 2021;
- di effettuare una ricognizione
puntuale sul contenzioso in essere;
- di attenzionare particolarmente
il credito di euro 3.600.000,00 vantato nei confronti della Regione Calabria
relativo al contributo per la gestione dei servizi del Centro Regionale Funzionale
Multirischi.
Il Revisore unico dei conti,
nell’attestare la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’ARPACal
riferito all’esercizio finanziario 2022, con i relativi allegati, ed al
Bilancio Economico–patrimoniale.
Il Revisore, altresì, raccomanda gli
Organi di vertice: di prendere atto delle carenze sopra evidenziate allo scopo
di adottare le necessarie contromisure per consentire all’Agenzia di potenziare
le funzioni ad essa riservate per legge; di provvedere con opportuna
tempestività all’adozione dei Regolamenti di contabilità e per la gestione del
patrimonio; di reperire risorse finanziarie adeguate allo sviluppo potenziale
dei servizi dell’Agenzia.
Il Comitato di indirizzo con verbale del 29/05/2023 ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.
Il Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, nell’istruttoria di competenza evidenzia che, con riferimento al credito
di euro 3.600.000,00 vantato nei confronti della Regione Calabria relativo al
contributo per la gestione di servizi del Centro Regionale Funzionale Multirischi, è stato informato dall’Avvocatura regionale,
che ha rilasciato il prescritto “parere favorevole”, che è in corso di
definizione un accordo conciliativo tra la Regione Calabria e l’ARPACal a
fronte degli importi richiesti dall’Agenzia.
Il Dipartimento vigilante, verificato il rispetto delle misure di contenimento
della spesa da parte dell’Ente strumentale, esprime parere favorevole al rendiconto di gestione relativo all’esercizio
finanziario 2022 dell’Agenzia.
Il Dipartimento economia e finanze rileva che, sulla base
di apposite verifiche, sembrerebbe sussistere la formale correttezza nella
procedura del riaccertamento ordinario dei residui nonché nella quantificazione
del valore complessivo del Fondo Pluriennale vincolato e, di conseguenza, nella
determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022.
Relativamente alla quota disponibile
del risultato di amministrazione, il Dipartimento ha verificato se
le parti accantonate e vincolate sono formalmente corrette. A seguito delle verifiche effettuate, il Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità (FCDE) da accantonare nel rendiconto 2022 presenterebbe un
valore pari a euro 90.892,65 coincidente al relativo accantonamento effettuato
dall’Ente; l’accantonamento al Fondo contenzioso è stato incrementato rispetto
all’anno precedente e, come pure osservato dal Revisore unico dei conti,
sarebbe necessario acquisire una relazione sul debito potenziale derivante dal
contenzioso in essere; nella voce “Altri Accantonamenti” è compreso anche
l’importo del “Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali”, in quanto l’ARPACal
non avendo rispettato i limiti in ragione degli indicatori, di cui all’art. 1
comma 859 della Legge n. 145/2018, sia con riferimento al “Debito Pregresso”
sia rispetto al “Ritardo Annuale dei Pagamenti”, ha provveduto ad accantonare
il 10% della spesa stanziata per l’acquisto di beni e servizi del bilancio
2023.
Il Dipartimento economia e finanze, eseguite le verifiche, ritiene possibile procedere, da parte della Giunta
regionale, alla trasmissione del rendiconto relativo all’esercizio 2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria al Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, numero 8.
Grazie, Presidente.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il
collega Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo anche su
questo punto all'ordine del giorno, in attesa di una auspicabile valutazione di
sistema sugli enti strumentali; mi riferisco agli atti che abbiamo approvato
l'anno scorso e al rendiconto di esercizio che, invece, l'Aula si appresta ad
approvare.
Quel giorno – l’ho detto al presidente
Montuoro - ero andato animato di buona volontà perché volevo votare a favore di
una proposta di legge che trovavo molto interessante, ma quel giorno, poi,
quella proposta di legge è stata ritirata. Credo, tuttavia, che il senso e il
contenuto di quella proposta, che punta a superare la spesa storica del
personale, sia importante e vada ripresentata perché probabilmente ancorare i
provvedimenti a quel quadro normativo legislativo è un po' anacronistico. Sono
intervenuti molti provvedimenti ed è passato molto tempo da quella data e
svincolare quell'obiettivo aiuterebbe molto al rafforzamento amministrativo
che, secondo me, è fondamentale per un ente che si occupa di ambiente, di
prevenzione, di salute.
Da questo punto di vista, anche qui
nell'annunciare il voto di astensione con le stesse valutazioni politiche di
prima, rispetto a quanto ragionato e discusso nella Commissione negli anni
precedenti, intanto debbo dire che mi ha fatto un'impressione istituzionalmente
molto positiva il Generale. Un generale che, quando parla, si alza di fronte
alla Commissione, denota una concezione culturale di rispetto delle istituzioni
che sinceramente non noto in molti altri generali/commissari che sono stati
nominati a dirigere ASP che, invece, quando ti presenti da loro ti ricevono in
piedi. Ha una concezione culturale veramente encomiabile questo Generale.
Tuttavia, valuto dei meriti rispetto a
quello che avevamo ragionato e discusso negli anni precedenti: come dice il
presidente Montuoro, i rilievi, i suggerimenti, le riflessioni su molti punti
hanno registrato degli avanzamenti dei provvedimenti amministrativi che hanno
di fatto migliorato la situazione che era stata individuata e, in qualche modo,
anche fatta presente nella discussione dell'anno precedente, compreso anche il
processo di stabile occupazione, che io avevo sottoposto al generale; l’ipotesi
era quella di avviare la procedura dei lavoratori impegnati per la stabile
occupazione del centro regionale della strategia marina di Crotone. Quando i
provvedimenti si realizzano, non bisogna avere delle posizioni precostituite o
pregiudiziali, bisogna valutare il merito.
Nel merito, infatti, su molti punti,
su molti rilievi che noi avevamo evidenziato ci sono stati degli avanzamenti e
dei miglioramenti dal punto di vista della performance occupazionale anche
rispetto all’assunzione di alcuni lavoratori, sei unità, per esempio, 4
ingegneri, 2 geologi e via dicendo.
Tuttavia, - parliamoci chiaramente -
queste sono materie importanti e delicatissime, ambiente, prevenzione e salute,
e sappiamo che questo ente sub regionale dovrebbe ricevere come finanziamento
l'1 per cento delle risorse del Sistema sanitario regionale, invece - adesso
non ho il dato aggiornato -, ma siamo appena allo 0,5 per cento, se non forse
inferiore. Questo è uno degli elementi di criticità per il quale avevo salutato
con favore quel provvedimento di legge che sbloccava la possibilità di assumere
il personale svincolato da quella legge; quindi, se sarà riproposta, la valuterò
con questa predisposizione di attenzione positiva perché, quando si presentano
provvedimenti importanti, che aiutano la qualità e la performance dell'azione
amministrativa, non possono che essere salutati con grande attenzione e con
grande positività.
Da questo versante, da questo punto di
vista, come diceva anche il consigliere Alecci più volte nei suoi interventi,
noi dobbiamo puntare a rafforzare l'azione amministrativa interna piuttosto che
prevedere esternalizzazione continua ed esterna, perché se ci rivolgiamo
all'esterno probabilmente significa che non siamo nella condizione di assolvere
al nostro compito e alla nostra funzione principale.
Poi, c’è un'altra annosa criticità -
non si possono risolvere d’emblée tutti i problemi -, che purtroppo resta
oggettivamente: c’è una rilevante consistenza media di cassa che non depone
bene perché, quando non si spendono adeguatamente le risorse, significa che non
si riescono a ragguardare e a realizzare i target e gli obiettivi strategici
che invece sono fondamentali.
Questi aspetti di criticità, che a
nostro avviso restano, se valutati all'interno di questa visione di sistema per
implementare le risorse, per svincolare l'assunzione di personale da quella
legge, forse, ormai anacronistica, credo che consentano di dare a questo ente
strumentale quella missione e quella funzione strategica, rilevanti in alcuni
settori importanti della vita della nostra regione.
Sono queste le valutazioni politiche,
che non sono di dissenso ma di grandissima attenzione del lavoro che è stato
avviato in maniera positiva, ma non ancora concluso. Restano da affrontare
alcune criticità che potrebbero rendere ancora più performante l’azione
amministrativa e la missione strategica di questo Ente. Grazie, Presidente.
Grazie a lei, collega Mammoliti. Ha
chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Anch'io
intervengo, molto brevemente, per rimarcare il ruolo che riteniamo fondamentale
di ARPACal, un ruolo centrale nel nostro territorio perché ARPACal si deve
occupare della salute del nostro territorio, ma tuttavia a fronte anche delle
risorse spese finora ARPACal svolge le sue funzioni ancora con difficoltà; le
svolge con difficoltà tant'è che i lavoratori di ARPACal spesso fanno presenti
le loro difficoltà perché mancano risorse adeguate, ma manca una programmazione
che ancora non riusciamo a vedere e soprattutto mancano probabilmente delle
funzioni o delle figure specialistiche.
Nonostante questo, ARPACal
ha lavorato certamente molto. Vorrei sottolineare però un paradosso,
riguardante l'aspetto finanziario: dal bilancio della sanità noi dovremmo dare
l'1 per cento annuo ad ARPACal e dal 2010 ad oggi -
questo con buona pace di tutti i governi - è stato dato soltanto lo 0,5 per
cento. Questo è un dato importante sul quale voglio richiamare l'attenzione dei
colleghi.
Il secondo punto è che noi tra un po'
discuteremo di una legge ulteriore, molto importante, che va a coinvolgere ARPACal e che è questa della disciplina regionale in materia
di impianti idroelettrici che prevede per ARPACal non solo l'istituzione di un
catasto regionale ma anche controllo e vigilanza sanitaria e ambientale proprio
degli impianti da parte dei comuni. Tutto questo non fa altro che caricare su ARPACal ulteriori funzioni che, però, ancora non è
all'altezza di svolgere perché il fondo dedicato non è sufficiente. Con questo
mi taccio perché ritengo che questo aspetto dell’Agenzia sia assolutamente
condiviso da tutti e invito, comunque, la maggioranza e la Giunta a porre
rimedio anche rispetto a questo con dei fondi sufficienti. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Montuoro. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo giusto
per rimarcare alcuni aspetti fondamentali, su dei passaggi che sono stati
svolti sia dal consigliere Mammoliti sia dalla collega Bruni.
Noi abbiamo avuto il piacere, nella
precedente seduta, di ascoltare il Commissario straordinario dell'ARPACal, il
generale Errigo, che ci ha descritto le attività che si stanno portando avanti
rispetto alle precedenti gestioni e le tantissime attività messe
in campo ex novo da questa gestione. Mi sento di dire che i dati sono
abbastanza confortanti. Pensate che solo per quanto riguarda i campionamenti
delle nostre acque solo nei mesi di luglio e agosto siamo arrivati a circa
trecento analisi e nell'ordinario siamo arrivati al 2.600 campionamenti e circa
5.200 analisi; per quanto riguarda i siti di accumulo dei rifiuti 182
interventi e oltre 200 prelievi, quindi anche sugli impianti di depurazione
oltre 56 prelievi nei Comuni che presentavano maggiori criticità.
Relativamente a quanto espresso
precedentemente dal collega Mammoliti circa la persistenza di ingenti quantitativi
di risorse in cassa, su questo si sta cercando di risolvere la problematica,
intanto con la possibilità di effettuare nuove assunzioni da parte
dell'ente; come avrà ascoltato in
Commissione nella precedente seduta, sia il generale sia il dottor Boccafurri hanno
spiegato le modalità con le quali stanno procedendo all'assunzione di nuovo
personale, proprio per dare maggiore respiro a quelle che sono le attività che
si svolgono giornalmente, ma soprattutto per cercare di essere ancora più
efficienti rispetto al gran lavoro che già si sta portando avanti.
Insieme al presidente Mancuso, abbiamo
avuto un’interlocuzione con il generale Errigo e abbiamo presentato una
proposta di legge proprio per cercare di migliorare l'attività che in questo
momento ARPACal svolge e per valutare, insieme ai
Dipartimenti interessati, la possibilità di aumentare il budget che è a
disposizione dell'agenzia regionale in questo momento.
La proposta di legge, collega
Mammoliti - lei ricorderà bene - non è stata ritirata, ma rinviata per
apportare dei miglioramenti e delle modifiche che ci consentono di andare
incontro alle esigenze manifestate dall'Agenzia a cui questa amministrazione
darà il massimo supporto. A breve, insieme al presidente Mancuso, modificheremo
il testo precedentemente depositato per intervenire in maniera tempestiva ma,
soprattutto, efficace rispetto all'attività che si sta svolgendo. I dati sono
quelli che avete detto voi poc'anzi e per questo avevamo pensato, insieme al
presidente Mancuso, di apportare delle modifiche a quella legge regionale
proprio perché è una delle agenzie che svolge un ruolo molto delicato,
importante per tutti i cittadini calabresi e, quindi, abbiamo il dovere di
sostenerla in tutto ciò che si può fare. Grazie.
Grazie, collega Montuoro. Non ci sono
altre richieste di parola. Pongo in votazione il provvedimento nel suo
complesso. Il provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al quinto punto all'ordine
del giorno, relativo alla proposta di legge numero 211/12^ di iniziativa dei
consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi, recante: “Modifiche e
integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, numero
47”. Cedo la parola al relatore, consigliere Raso, per illustrare il
provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. La presente
proposta di legge è volta a modificare e integrare l'articolo 39 della legge
regionale 23 dicembre 2011, numero 47.
Il settore dell'edilizia sociale,
oggetto non solo di una specifica legge regionale, la numero 36 del 2008, ma
anche degno di attenzione e rilievo costituzionale per l'attuazione dei
principi generali di uguaglianza e solidarietà, è afflitto, almeno dal 2015, da
due rilevanti criticità che hanno impedito ai soggetti attuatori, assegnatari
di finanziamenti regionali, di avviare o proseguire le operazioni di
costruzione degli alloggi sociale.
La prima criticità è ascrivibile alla
restrizione del credito bancario e ai collegati e ingiustificati fenomeni di
aumento dei tassi di interesse e dei costi e alla pregiudiziale sfiducia nei
confronti delle aziende edilizie della Regione Calabria, così come perfettamente
programmato nella relazione della Banca d'Italia 2020/2022.
Con illogica contraddizione, il
sistema bancario ha palesato maggiore interesse a finanziare gli acquisti
immobiliari abitativi in favore delle singole persone fisiche, quando munite di
sufficienti condizioni reddituali, richiedendo, comunque, uno stato di
avanzamento del progetto costruttivo di solito non compatibile con la capacità
ed autonomia economica dei soggetti attuatori.
Sotto il riferito aspetto, infatti, la
misura dei contributi regionali, in particolare per quelli destinati alla
costruzione degli alloggi sociali con la forma tipologica della futura cessione
in proprietà, è risultata insufficiente a colmare la mancanza
dell'imprescindibile sostegno bancario, finendo col compensare, a volte solo
parzialmente, i costi iniziali strumentali e funzionali quali l'acquisto delle
aree edificabili, le spese di gestione e progettazione, l’allestimento
operativo dei cantieri, i costi delle polizze fideiussorie necessarie per il
rilascio degli acconti richiesti ed
incamerati.
Insomma, acquisite le risorse erogate
dalla Regione, pari tendenzialmente alla metà dei contributi concessi, gran
parte degli interventi programmati si sono arenati in uno stato di
irreversibile stallo economico-finanziario, al punto o da rinunciare all'avvio
dei lavori oppure a interrompere quelli faticosamente avviati.
La situazione appena descritta è stata
vagliata, da ultimo, sotto il profilo normativo dalle leggi regionali numero 23
del 2020, numero 27 del 2021 e numero 3 del 2023, con le quali il legislatore
regionale ha ritenuto di individuare le
soluzioni operative al fenomeno del sopravvenuto stallo dei cantieri, oppure
della difficoltà ad avviare i lavori, con una serie di misure straordinarie
quali la proroga della data di ultimazione dei lavori, le riapertura dei
termini delle domande di delocalizzazione e rimodulazione, la previsione di un
generale divieto di revocare i finanziamenti concessi al fine di mantenerli in
vita nella prospettiva di conseguire gli obiettivi della legge regionale 36 del
2008. La detta legislazione emergenziale, tuttavia, non poteva prevedere il
sopravvenire una seconda criticità di sistema, ancora più grave della prima.
Seconda criticità: invero, almeno
dagli anni 2021 e 2022, a causa di molteplici fattori, alcuni internazionali
(pandemia, guerra, emergenza energetica) e altri nazionali (politiche di spese
per il superbonus), è subentrato l’imprevedibile e sproporzionato aumento dei
costi dei materiali e delle spese correnti di realizzazione degli interventi
costruttivi, ulteriormente aggravato da una progressiva inflazione e
maggiorazione del costo della vita.
Dalla sommatoria delle due criticità
innanzi descritte è derivato un quadro ricognitivo di forte preoccupazione, non
solo per la difficoltà oggettiva di recuperare i contributi pubblici già
erogati ed impiegati per l’avvio dei lavori, allo stato bloccati
irreversibilmente, ma anche di garantire la fruttuosità e l'utilità funzionale
delle somme ulteriori da corrispondere a quei soggetti attuatori che, pur
versando in condizioni di astratta fattibilità tecnica dei progetti, sono stati
colpiti da una sorta di impossibilità sopravvenuta per l'eccessiva onerosità
dell’intervento.
Con plurime istanze pervenute alla Regione Calabria, a firma dei rappresentanti delle associazioni di categoria nell'interesse dei soggetti attuatori, è stata rappresentata la straordinaria eccezionalità e precarietà della situazione economica finanziaria venutasi a creare, caratterizzata dalla impossibilità, incolpevole, di cantierare utilmente gli interventi finalizzati e dal contestuale allarme suscitato negli assegnatari che hanno fidato di conseguire il bene casa. I soggetti attuatori hanno avanzato, tra l'altro, la proposta relativa alla costituzione di un Fondo regionale di garanzia che funga da motore di sensibilizzazione per gli istituti di credito a concedere adeguatamente linee di mutuo edilizio da impiegare negli interventi costruttivi.
Tra le varie misure previste dalla presente proposta normativa, si prevede che i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi regionali finanziati possano presentare, entro il 30 novembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico, entro il limite massimo del 30 per cento, per il maggior costo derivante dall'adeguamento dei nuovi limiti di costo.
Inoltre, è previsto il definanziamento d'ufficio di alcuni interventi che non hanno raggiunto un adeguato grado di attuazione.
Le somme derivanti dalle procedure di definanziamento sono destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il finanziamento del numero massimo di alloggi già resi liberi con la rimodulazione.
La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti: l'articolo 1 modifica e integra l'articolo 39 della legge 47/2011, al fine di confermare il contenuto alle esigenze contingenti del mercato e delle esigenze di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale; l'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR Calabria. Grazie, Presidente.
Grazie. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Riteniamo che questo tema dell'edilizia sociale rappresenti realmente un pilastro fondamentale per la costruzione di una società civile assolutamente equa, inclusiva.
È un settore questo che incide sulla vita di tutti, sulla vita di moltissimi cittadini, non solo attraverso la qualità delle abitazioni, ma proprio avendo ripercussioni sul benessere, sulla coesione sociale; ed è un approccio che, ovviamente, va oltre la semplice costruzione di edifici, perché si tratta di fornire alloggi adeguati e accessibili a chi ne ha bisogno, garantendo dignità e opportunità a tutti i membri della nostra Comunità.
Desidero, quindi, sottolineare il fatto che l'edilizia sociale non è solo una risposta alle emergenze abitative, ma una strategia di lungo termine per affrontare proprio il problema dell'accesso all'abitazione.
La creazione di questi alloggi sociali non dovrebbe essere vista come un costo, ma come un investimento sul futuro della nostra società; sembra però che la nostra Regione incontri sempre mille ostacoli in questo tipo di situazioni, sembriamo veramente incapaci di ridurre questa insicurezza abitativa e questa Calabria non riesce a svolgere quel ruolo chiave che dovrebbe promuovere questa integrazione delle nostre comunità. Questo Consiglio i mille ostacoli li affronta dal 2008 e legifera con risultati abbastanza deludenti.
Permettetemi però di fare delle considerazioni in premessa: devo sottolineare che ci aspettavamo il ritiro di questa proposta legislativa, poiché nella Commissione di merito, mi sembra, che sia stata ritirata e che, quindi, non abbia ricevuto un parere favorevole, nel senso che non ha percorso i passaggi legislativi che avrebbe dovuto.
Dopodiché, questo metodo mi sembra particolarmente discutibile. Non lo sto dicendo io, non lo stanno dicendo solamente i membri del Partito Democratico e quindi dell'opposizione, lo dice la Corte dei conti che continua a bacchettare la nostra Regione sulla modalità e sulla metodologia di approvare leggi. Questo modus mina garanzie procedurali ordinarie e quindi evita l'approfondimento specialistico, soprattutto quando si tratta di Commissioni di merito.
Noi siamo del parere che le leggi debbano essere approvate - siamo qui appositamente - ma queste leggi devono essere fatte bene, non devono essere opache, evitando anche questo continuo utilizzo della novellazione, che è una tecnica legislativa che spesso determina una sostanziale opacità dei testi che rischiano di divenire poco organici e soprattutto poco chiari. Tra l'altro, soprattutto in questa legge la genericità fa da padrona nella relazione: non c'è chiarezza, non c'è precisione anche nei regolamenti, con conseguenze piuttosto negative per la governance e la trasparenza dell'azione pubblica. Una legge così importante per la Calabria, quale quella sull'edilizia sociale, non può avere una relazione descrittiva in cui non vengono riportati dati che sono essenziali per capire lo stato dell'arte.
E la proposta, che arriva anche dalle alleanze delle Cooperative italiane, dal PD e da tanti altri attori, deve metterci nelle condizioni di conoscere lo stato della situazione degli interventi della legge numero 36 del 2008, del decreto numero 347 del 30 aprile 2012, della DGR numero 452 del 30 ottobre 2014 e così via, attraverso una relazione che entro il 30 novembre del 2023 permetta allo stesso Consiglio di valutare gli alloggi finanziati, quelli che sono completati e assegnati, quelli che sono in corso d'opera e le risorse eventualmente ancora esistenti, in modo che il Consiglio possa conoscere e vigilare, al fine di garantire una gestione diversa e più efficace nel mondo dell'edilizia sociale.
Una prima criticità, che sicuramente rende ragione di questa legge e che rappresenta un elemento da cui certamente partire - è stata fotografata tra l'altro dalla Banca d'Italia nella relazione 2022, ma anche da uno studio dell'UNICAL - è che le fonti di finanziamento dei soggetti attuatori sono ormai prosciugate, per quanto riguarda sia le Cooperative sia le Società private, considerata la nostra capacità economica dei richiedenti alloggi sociali, cosiddetti soggetti deboli, selezionati in base ad una classifica reddituale e che hanno difficoltà ad anticipare i costi di avvio, e così via.
Per farla breve, neppure la misura di contributi regionali destinati però alla costruzione di alloggi sociali, con questa forma tipologica della futura cessione in proprietà, è risultata però sufficiente a colmare la mancanza del sostegno delle banche.
E poi, ovviamente, la pandemia, la guerra, l'emergenza energetica, più le politiche di spesa anche del bonus, sicuramente hanno contribuito a rendere emergenziale questo tipo di situazione.
Le criticità che sto descrivendo e che sono presenti e che tutti conosciamo, chiaramente, danno un quadro di grande preoccupazione, però noi riteniamo che questa metodologia che è in essere sia assolutamente sbagliata e ci auguriamo che in futuro si riesca a programmare con due punti essenziali: un Piano territoriale dei fabbisogni e, soprattutto, il recupero, per esempio, di alloggi esistenti nei centri storici.
In conclusione, ci sentiamo moralmente obbligati a votare positivamente questa legge, ma nel merito e, anzi, nella metodologia siamo fortemente preoccupati della democrazia di questo Consiglio regionale.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo molto velocemente, perché mi sembra che alla proposta di legge non ci siano emendamenti. Voglio fare queste considerazioni perché sul quadro complessivo di riferimento della normativa e sull'andamento di questo provvedimento datato negli anni, credo che l'intervento della consigliera Bruni sia stato molto puntuale ed appropriato.
Vorrei fare delle considerazioni politiche perché siamo forse alla quinta o sesta proroga e penso che tutti quanti comprendiamo che non possiamo continuare sine die con questa modalità di agire. Non possiamo perché noi dobbiamo distinguere i due momenti, che non sono del tutto giustificativi degli enormi ritardi che si sono verificati nel corso degli anni: la pandemia è avvenuta adesso, la guerra in Ucraina è avvenuta adesso, l'aumento del costo delle materie prime è avvenuto adesso; ma noi stiamo parlando di un provvedimento che è ancorato ad una data molto lontana dal verificarsi di questi avvenimenti. Lo dico perché nel corso degli anni si sono alternati governi di centrosinistra e governi di centrodestra, non è una responsabilità politica attribuibile solo ad una parte. Allora io penso che sia arrivato il momento di fare chiarezza su questo provvedimento e, come diceva la consigliera Bruni, ciò non è possibile senza il dibattito approfondito magari in Commissione, che poi è stato ritirato, però questi ritardi ormai ingiustificabili ci comportano oggi di modificare il quadro con le stesse risorse e, quindi, si realizzeranno un numero di alloggi inferiori a quelli previsti. Attenzione, però, che, se noi continuiamo con le proroghe e con la stessa quantità di risorse, fra qualche anno forse non realizzeremo nessun alloggio.
Per questa ragione credo sia giusto e responsabile…, da questo punto di vista, noi abbiamo svolto un'approfondita riflessione e vogliamo, come atto di grande responsabilità politica del Partito Democratico, votare a favore, purché sia l'ultima proroga e, soprattutto, purché questo Consiglio venga messo a conoscenza, attraverso una relazione dettagliata, di quale sia lo stato effettivo dell'arte degli interventi realizzati e di quelli da realizzare. Credo che questa sia una questione di serietà, di sobrietà e di responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche di questa nostra Regione.
Grazie, Presidente.
Grazie. Ha chiesto intervenire il collega Lo Schiavo. Ne ha facoltà.
Esprimo il voto favorevole a questo provvedimento per le stesse ragioni dei consiglieri di opposizione che sono intervenuti prima di me e cioè per la sua funzione sociale.
Ho dei dubbi, come diceva la consigliera Bruni, su alcune norme e anche su come è scritta la legge stessa; ho in particolar modo delle perplessità sul Fondo di garanzia che si istituisce per accedere al credito e al settore edilizio sociale: lo istituiamo, però poi demandiamo alla Giunta regionale il regolamento per disciplinare le modalità operative. Lo trovo molto generico anche sulla copertura del Fondo stesso e qualche preoccupazione, oggettivamente, questo comma me la procura anche da un punto di vista tecnico-giuridico.
Nonostante questo - ripeto - do un voto di adesione al principio: dare la possibilità di completare questo programma di edilizia sociale. Ancora una volta, però, noi corriamo dei rischi enormi nell'approvare delle leggi con delle maglie così larghe, cioè noi istituiamo un Fondo di garanzia senza che il Consiglio regionale parametri le modalità con cui questo Fondo debba essere istituito, debba essere erogato, senza un regolamento, cioè approviamo a scatola chiusa una serie di cose su cui graveranno un bel po’ di responsabilità da un punto di vista politico.
Detto questo, annuncio il mio voto favorevole, come già detto, proprio per dimostrare la responsabilità politica che molte volte a questa opposizione non viene riconosciuta. Ancora una volta l'opposizione dimostra che, quando ci sono provvedimenti utili per la collettività, nonostante le lacune dei testi normativi, noi ci siamo; questa cosa non sempre avviene con una reciprocità tra maggioranza e opposizione e diceva bene chi mi ha preceduto: “Alcune leggi che l'opposizione vorrebbe discutere non arrivano - proprio nelle Commissioni”.
Spero che, nel caso in cui qualcosa cambi, cambi anche in questo approccio: l'opposizione non può essere solo responsabile quando serve, la responsabilità bisogna invocarla non a parti alterne ma in maniera congiunta. Spero che questi segnali vengano apprezzati non tanto in questo Consiglio regionale quanto dai cittadini calabresi.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Raso. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Prima di mettere ai voti la proposta, vorrei fare delle precisazioni. Meno male che in Commissione sono registrati tutti gli atti perché la proposta è andata più volte in Commissione, l'ultima seduta di Commissione mi sembra sia stata nel mese di luglio e la proposta è stata approvata; quindi, non c'è nessun atto dittatoriale oppure mancanza di democrazia, anzi.
Poi mi dispiace per tutti i consiglieri, cioè ogni consigliere deve fare la sua parte ed è giusto che la faccia in Consiglio, però non accettiamo le lezioni da maestrini quando si fanno delle deduzioni. Bisogna fare delle proposte, non bisogna limitarsi a dire: “Non va bene”. Sono molte le proroghe, lo sappiamo che sono molte, però le approviamo per il bene di queste Società, di queste imprese che si sono caricate quest'anno la realizzazione di questi alloggi sociali.
Qual è la proposta alternativa dell'opposizione se non approviamo la proroga? Quali sono le proposte? Sarei più contento di sentire questo e non che ogni volta facciamo le proroghe. Nel momento in cui avessimo una proposta migliore di questa, io stesso la voterò. Grazie.
Grazie, collega Raso, è stato chiarissimo. Non ci sono più interventi.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
All’articolo 1 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento protocollo numero 17915/A02 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.
Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. Intanto volevo ringraziare i colleghi dell'opposizione per aver accolto questa proposta di legge che sblocca finalmente alcune procedure dal 2008.
Con la presente proposta emendativa si intende modificare il comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, della proposta di legge numero 211/12^. La modifica, volta a sostituire la data ivi prevista, si rende opportuna per rendere la norma più facilmente attuabile considerato il lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione della proposta e quella di approvazione della stessa.
Al comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge numero 211/12^, le parole “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento.
L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A04 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.
Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. Anche qui, alla lettera a) del comma 1-bis, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011, si sostituiscono le parole “entro il 31 marzo 2024” con le seguenti: “entro il 30 aprile 2024”.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A06 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso e De Nisi.
Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. Stessa cosa, anche alla lettera b) del comma 1-bis, le parole “entro il 31 marzo 2025” sono sostituite dal “30 aprile 2025”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A08 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi.
Cedo la parola preponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. Anche qui, al comma 1-quater, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dal “31 gennaio 2025”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A10 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi.
Cedo la parola al proponente per l'illustrazione.
Al comma 4, dell'articolo 39, le parole “entro il 31 marzo 2024” sono sostituite “entro il 30 aprile 2024”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Passiamo all'emendamento protocollo numero 17915/A14 a firma mia e dei consiglieri Caputo, Raso, De Nisi, che sopprime il comma 6, dell'articolo 39, della legge regionale numero 47 del 2011 per come aggiunto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame.
Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego.
Grazie, Presidente. L'ha appena detto lei, con la presente proposta emendativa si intende sopprimere la costituzione del Fondo di garanzia previsto dal comma 2, dell'articolo 1, della proposta di legge in esame.
Questo emendamento è stato proposto in quarta Commissione dal Dipartimento bilancio per meglio poi far determinare il Dipartimento lavori pubblici con lo stesso Dipartimento bilancio.
Grazie.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Parere del relatore?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 1, come emendato.
L'articolo 1 è approvato così come emendato.
Articolo 1
(È approvato così come emendato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Prendiamo atto della nuova relazione tecnico-finanziaria presentata dai proponenti e acquisita al protocollo col numero 18116.
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.
Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, così come emendato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in
Allegati)
Passiamo ora al punto sei dell'ordine del giorno, la proposta di legge numero 209/12^ di iniziativa del consigliere Comito, recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, numero 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”.
Cedo la parola al consigliere Comito per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 24 maggio 2023 numero 22 - Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
L'intervento normativo prevede l'introduzione, nel nuovo impianto della legge regionale 22/2023, della possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e la destituzione del Presidente, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori.
Inoltre, al verificarsi dei casi sopra richiamati, si prevede, sempre in capo al Presidente della Giunta regionale, la potestà di nominare un Commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.
Ai fini retributivi, al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali.
L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che l'eventuale esigenza di nominare un Commissario straordinario, al verificarsi di gravi e ripetuti violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatorio, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi del Parco, è ampiamente sostenibile con le risorse già destinate all'Ente.
La proposta di legge consta di 11 articoli.
Grazie, Presidente.
Grazie, collega Comito.Non ci sono richieste di intervento.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 01
(È approvato)
Articolo 02
(È approvato)
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 1-bis
(È approvato)
Articolo 1-ter
(È approvato)
Articolo 1-quater
(È approvato)
Articolo 1-quinquies
(È approvato)
Articolo 1-sexies
(È approvato)
Articolo 1-septies
(È approvato)
Articolo 2
Articolo 3
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale.
Ha chiesto di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.
Volevo soltanto fare una rapidissima dichiarazione di voto per chiarire la mia posizione su questo punto: è una legge che ho apprezzato e che trovo assolutamente utile nella gestione della situazione ambientale della nostra Regione; fra l'altro con gli emendamenti approvati in Commissione si sono chiariti alcuni punti che erano in discussione, fra cui gli aspetti economici che riguardano il Commissario. Tra le altre cose trovo particolarmente utili le modifiche al problema delle valutazioni di incidenza, così come il ruolo delle Associazioni che viene ben supportato da questa proposta.
Per questo motivo il mio voto sarà favorevole, motivatamente favorevole. Grazie.
Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio
approva)
(È riportata in
Allegati)
Passiamo al punto sette, la proposta di legge numero 205/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Cirillo, Straface, recante: “Modifiche della legge regionale 6 maggio 2022, numero 13 - Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena”.
Cedo la parola al collega Cirillo. Prego.
Grazie, Presidente. La presente proposta di legge mira a modificare due criteri di natura squisitamente tecnica contenuti nell'allegato A della legge regionale 6 maggio 2022, numero 3 - Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali ovvero in esecuzione di pena.
Nello specifico, gli interventi proposti di natura ordinamentale si rendono necessari al fine di rendere maggiormente agevole il processo di apertura delle strutture di accoglienza per minori e giovani adulti sottoposti al procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
Con il primo intervento, infatti, si tende a potenziare la capacità ricettiva delle strutture in argomento, aumentando da un posto a due la possibilità per tali centri di ospitare minori o giovani adulti avviati al percorso pronta prima accoglienza e a quella di fuoriuscita del circuito penale; l’intervento è giustificato purtroppo dall'aumento significativo delle richieste che provengono dalle strutture ministeriali competenti in materia.
Il secondo ed
ultimo intervento mira a razionalizzare gli spazi esterni riservati alle
attività dei ragazzi. Si è notato in fase di prima applicazione della legge che
il parametro della dimensione degli spazi esterni, oggi in vigore, risulta
eccessivamente penalizzato rispetto all'originario spirito della norma e,
pertanto, si ritiene utile adeguarlo alle altre realtà simili operanti in altre
Regioni.
La
proposta di legge è strutturata in tre articoli e reca le clausole di
invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che le norme presenti, come già
accennato, hanno carattere esclusivamente ordinamentale. Attraverso questa
proposta di legge si auspica anche una maggiore opportunità operativa per le
attuali strutture assistenziali presenti in Calabria distribuite sull'intero
territorio regionale, come indicato dal primo aggiornamento datato agosto 2023
e pubblicato sul portale internet del Ministero della giustizia, nel quale si
evince la distribuzione territoriale complessiva in ben 21 strutture.
In tutto, come disciplinato dalla direttiva ministeriale della giustizia, il 29 settembre 2016 risponde ai rapporti fra giustizia minorile e privata, sociale e la comunità di accoglienza. Naturalmente, l'impatto atteso dalla norma con le modifiche odierne vuole essere anche un'ulteriore strumento per sostenere i processi di coprogettazione sociale, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale numero 131 del 2020, mediante la quale il terzo settore, con qualifiche rientranti nelle recenti discipline che lo hanno normato, svolge un ruolo particolarmente funzionale a quanto precedentemente previsto dalla legge numero 328 del 2000 in tema di sussidiarietà orizzontale tra enti pubblici ed enti privati chiamati a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi afferenti anche ai processi di rieducazione del reo e del suo reinserimento come previsto dalla Costituzione italiana; percorso al quale vorrei sperare che, in un prossimo futuro, possano essere registrati risultati positivi con la diminuzione dei reati, in particolare quelli minorili, visti anche gli importanti provvedimenti finanziari messi a disposizione dal mondo della scuola per sostenere i processi educativi e sottraendo dalle devianze quei giovani maggiormente esposti alle dispersioni scolastiche a causa della crescente povertà educativa e culturale, fenomeni sociali particolarmente diffusi e per i quali lavoreremo con attenzione e impegno. Grazie.
Grazie, collega Cirillo. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Non
entro nel merito degli articoli - è chiaro lo spirito di questa votazione - ma
su ciò che, in realtà, nasconde dietro. Si parla di un provvedimento nato dal
giustificato, purtroppo, aumento significativo delle richieste che provengono
dalle strutture ministeriali competenti in materia, aumentando quindi la
capacità di ospitare i minori, giovani adulti in percorsi di prima accoglienza.
Quindi, un dato allarmante che
parla di disagio giovanile. Anche perché, se si va semplicemente sul sito del
Ministero della giustizia, c'è un rapporto che viene stilato ogni anno sul
numero di minori o giovani adulti che vengono trasferiti all'interno di questi
centri e in maniera lapalissiana è evidente - sono due le tabelle principali -
che i collocamenti in comunità passano da 1.900 del 2007 a 2.000 del 2012, fino
a scendere a 1.600 nel 2022, quindi c’è una diminuzione a livello nazionale in
questi anni del 20 per cento.
Se andiamo a vedere nello
specifico ciò di cui stiamo parlando, nei centri di prima accoglienza cosa
accade dal 2007 al 2022? Il dato qui è ancora più eclatante perché si passa da
3.400 collocamenti del 2007, a 2.000 del 2013, a 1.000 del 2018, a poco più di
700 del 2022. C'è una diminuzione di questo fenomeno a livello nazionale
dell’80 per cento; quindi, è un dato positivo perché i minori che vanno
all'interno di queste strutture crollano in maniera evidente. Però ci troviamo
all'interno del Consiglio regionale, perché c'è un grave allarme che ci dice
che il numero di questi giovani all'interno della nostra regione sta aumentando
e quindi i numeri devono adeguarsi. Sempre su questo sito, quello del Ministero
della giustizia, è riportato che il grado di saturazione delle strutture oggi
presenti in Calabria è di circa il 50 per cento, quindi
fatti 100 posti disponibili in Calabria se ne saturano circa 50; quindi, in
realtà, già ci sono posti in più che non vengono utilizzati.
Al netto degli aspetti più
tecnici, che mi possono anche stare bene, mi meraviglia il fatto che di fronte
a una proposta di una modifica di legge non ci siano dei numeri alle spalle che
la giustificano. Mi sarei aspettato, da parte dei relatori, uno studio che
dice: “In Calabria il numero di richieste da parte del Ministero e quindi dei
Tribunali passa da 40 a 60, poi, l'anno successivo, da 60 a 70, quindi abbiamo
necessità di aumentare i posti a disposizione”. Numeri alla base, invece, non
ce ne sono, però, preso atto che magari ci saranno queste esigenze, faccio
un'altra riflessione: come mai, se a livello nazionale i minori accompagnati
all'interno di questi istituti, anche per provvedimenti ministeriali, calano
dell'80 per cento, ci ritroviamo, invece, in Consiglio regionale a proporre una
legge che vuole aumentare i numeri a disposizione? Perché non sono sufficienti
a causa di un incremento di questi dati.
Quindi, il mio auspicio è - oggi
abbiamo in Aula l'assessore anche alle politiche sociali - che questi dati non
passino in silenzio, ma che vengano affrontati perché, se tanto mi dà tanto,
significa che la Calabria, in controtendenza di ciò che avviene a livello
nazionale, ha un numero maggiore di minorenni e di giovani adulti che vivono
nel disagio sociale e nell'illegalità, perché, oggi, stiamo votando per
aumentare i posti a disposizione all'interno di questi centri.
Quindi, la mia vuole essere
soltanto una riflessione affinché ci si possa attivare da una parte aumentando
i posti, dall'altra cercando di intervenire a monte, quindi, in maniera
preventiva. Grazie.
Grazie, consigliere Alecci. Se mi consente
il consigliere Cirillo, posso rispondere io. Bisogna guardare la normativa a
cui fa riferimento questa proposta di legge: questa proposta modifica una
normativa del 2022 e per la prima volta in Calabria sono stati attivati - la
firma alla legge originaria è mia e dei consiglieri della Lega - dei centri per
minori e giovani adulti colpiti da provvedimento dell'autorità giudiziaria che
in Calabria nello specifico non esistevano perché venivano situati solo dove ci
sono le Corti di Appello, quindi, Catanzaro e Reggio Calabria. Prima non
esistevano e sono stati istituiti; quindi, per la prima volta. Allora, invece
di mandare i nostri giovani colpiti da provvedimenti di autorità giudiziaria
fuori regione, si cerca di mantenerli in regione, più vicini alle famiglie.
Ecco la maggiore esigenza di nuovi posti per cercare di mantenerli in Calabria.
Poi a livello nazionale probabilmente è vero quello che dice lei, va bene, però
a livello regionale l'iniziativa è per questo, per mantenere questi giovani e
giovani adulti colpiti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nei confini
della regione. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il
consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Mi
asterrò in votazione su questo provvedimento, perché, in realtà, come ho già
detto in Commissione, mi sarei aspettato una descrizione dettagliata delle
attività svolte all'interno di queste strutture per dare la sicurezza di una
omogeneità fra le strutture stesse e sapere cosa, nel dettaglio, gli ospiti
possono attendersi e che cosa faranno. Questo, secondo me, è un aspetto di
merito che giudico importante.
Poi, non ho capito un aspetto che
sembra confliggente fra l'enunciato della relazione illustrativa e la lettera
dell'articolato: da una parte, nella relazione illustrativa si dice che si
vogliono ampliare gli spazi dedicati agli ospiti di queste strutture, che,
nella definizione che si va a cambiare diventano “200 metri quadri per utente”, però togliendo
le parole “per utente” rimane soltanto “200 metri quadri”, per cui, paradossalmente, da quello che leggo e
capisco, l'articolato della legge va a ridurre gli spazi potenzialmente
fruibili dagli ospiti, non ad aumentarli.
Quindi, per me, lo dico a futura
memoria, quel “per utente” andrebbe mantenuto, perché se ci sono dieci utenti
questo impone l'obbligo di uno spazio esterno di 2.000 metri quadri. Se invece
si toglie la dicitura “per utente” e si lascia come massimo “200 metri quadri”,
se ci sono dieci utenti possono rimanere con 200 metri quadri esterni, quindi,
secondo me, c’è una antitesi logica fra l’illustrazione del provvedimento e la
lettera dello stesso. Grazie.
Grazie, consigliere Laghi. Ha
chiesto di intervenire l’assessore Staine. Ne ha
facoltà.
Intervengo giusto per chiarire.
Ringrazio il presidente Mancuso che all'inizio si è fatto promotore di questa
legge.
Come assessore la mia visione,
quella della Giunta e dei consiglieri regionali della Lega è di dare,
finalmente, una struttura socioassistenziale migliorativa rispetto a quella che
c'è stata in questi anni. Perché, consigliere Alecci, noi siamo indietro
vent'anni per quanto riguarda tutto il socioassistenziale.
Non le dirò quello che ho trovato,
da quando mi sono insediata, e quello che sto facendo anche insieme alla
vicepresidente Princi, per quanto riguarda il sociosanitario, perché è un
lavoro immane e ci saranno altri momenti in cui verrà descritto molto meglio.
Le posso soltanto dire che in
Calabria i servizi socioassistenziali non sono mai stati strutturati con
un'idea, non è mai stato messo al centro l'individuo e le sue esigenze, che
fossero questi ragazzi con problematicità, che fossero i disabili, che fossero
le persone più fragili. Io, la Giunta, insieme al Presidente e anche ai
consiglieri regionali della Lega ci stiamo impegnando, passo passo, uno step alla volta, e non è facile; non è
facile perché dobbiamo recuperare trent'anni di mancanze e trent'anni di
programmazione.
Ho trovato un sistema
socioassistenziale in cui non vi è mai stata una vera e propria programmazione
da un punto di vista strutturale e da un punto di vista territoriale. Non le
dico, consigliere Alecci, - lo dico anche con una certa delusione - quello che
c’è in una regione che dovrebbe essere una regione civilizzata e non lo è,
perché per oltre trent'anni forse si è pensato più a un mero ritorno in
termini, forse, anche elettorali, non lo so, ma non alle esigenze dei più
fragili, delle persone disagiate. Non le dico - l'altra volta ho ricevuto il
garante dei detenuti - la situazione delle carceri e la situazione dei minori
anche in costretto ad un provvedimento giudiziario.
Quindi, ci stiamo mettendo mano,
ci stiamo lavorando step by step. Non è facile, ma ci proveremo.
Grazie, assessore Staine. Prima di passare alla votazione ha chiesto di
intervenire il consigliere Alecci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
Signor Presidente, non volevo
mettere in dubbio il gran lavoro che sta facendo l'Assessore, ci mancherebbe
altro, voglio fare soltanto una sottolineatura, perché l'italiano è italiano:
nella relazione illustrativa c'è scritto “aumento significativo delle richieste
che provengono dalle strutture ministeriali”, che è un dato in controtendenza
rispetto a quello nazionale. Siccome c'è l'Sssessore
alle politiche sociali, ci dobbiamo porre la domanda: come mai se in Italia si
cala dell'ottanta per cento la presenza in questi istituti e in Calabria c'è un
aumento significativo? Se ci fosse stato un dato alle spalle di queste
relazioni, magari lo avremmo compreso più facilmente.
Dico: poniamoci una domanda tutti
quanti assieme e proviamo, poi, a mettere in campo
delle soluzioni. Sul lavoro che sta svolgendo l'assessore, ne diamo atto,
sicuramente, poi, a fine mandato si tireranno le somme. Grazie.
Grazie, consigliere Alecci.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È
approvato)
Articolo 2
(È
approvato)
Articolo 3
(È
approvato)
Passiamo alla votazione della
proposta di legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al
coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo al prossimo punto
all'ordine del giorno, il punto numero 8, la proposta di legge numero 169/12^
d’ iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Straface, recante: “Disciplina
regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo
delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e
sanitaria della popolazione”. Cedo la parola al consigliere Laghi per
illustrare il provvedimento. Prego, ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Quella
che andiamo a discutere è una sintesi di due diverse proposte a firma del
sottoscritto e della collega Straface, che ringrazio per la stima e la fiducia
che mi dimostra, che sono riunite nel testo che andiamo a discutere e spero ad
approvare.
Lo scopo esplicito di questa
proposta è quella di fornire - per la verità io lo giudico assai importante -
ai Comuni uno strumento di gestione del proprio territorio che, da un lato,
armonizzi le necessità di tutela della salute con quello dello sviluppo
tecnologico e, dall'altro, minimizzi i rischi di soccombenza dei Comuni che
pianificheranno questi aspetti nelle azioni legali eventualmente intraprese,
come già frequentemente accade, da parte delle aziende titolari delle strutture
per telefonia mobile. Questo perché, molto spesso, gli uffici tecnici dei
Comuni non hanno quella competenza, nel complesso ambito di questa normativa,
che consenta di resistere all'opposizione legale delle grosse aziende multinazionali.
Ora, questa proposta contiene e
vuole armonizzare alcuni aspetti: quelli sanitari, relativi ai campi
elettromagnetici che sono estremamente importanti, nel senso che, innanzitutto,
c'è stato, negli ultimi anni, un tumultuoso aumento di questi ambiti, e
soprattutto dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, essendo a frequenza
estremamente ridotta quelli degli elettrodotti. Poi vorrei sottolineare una
cosa estremamente importante: spesso si dibatte, a torto, con leggerezza e, se
posso dire, con un pizzico di ignoranza, sulla incertezza relativa alla
pericolosità per la salute umana dei campi elettromagnetici; questa incertezza,
per la verità, non esiste sia per i campi a frequenza estremamente ridotta, gli
ELF, quindi parliamo degli elettrodotti, ma stasera parliamo soprattutto di
campi elettromagnetici da radiofrequenza ed entrambe queste emissioni fisiche
sono state classificate dall’IARC, dall'Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro, che è organo dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel gruppo
2 B, cioè potenzialmente cancerogeni per l'uomo, proprio sulla base della
letteratura scientifica, che è ampia e articolata. È vero che sono in atto
ulteriori approfondimenti nell'ambito dei campi elettromagnetici, ma non per
studiare la potenziale pericolosità, ma per vedere quale sia il limite a cui
questa pericolosità si manifesta e interviene; e questo è un passaggio su cui
chiedo veramente l'attenzione degli interessati; è estremamente importante,
perché attualmente i limiti di esposizione fanno riferimento a quello che
suggerisce un ente privato, che si chiama ICNIRP, a cui fanno riferimento le
grandi agenzie internazionali.
Ora, è del tutto evidente che
tutta la letteratura scientifica a riguardo ha evidenziato che l'aspetto termico,
cioè, praticamente, quando ci si riscalda la pelle se ci appoggiamo il
telefonino che stiamo usando, è l'ultimo dei problemi determinati dai campi
elettromagnetici, perché dato che l'organismo ha una possibilità di ridurre la
temperatura è tutto a posto. In realtà c'è una interferenza sul metabolismo
cellulare ed è quella la cosa importante che pone quindi le persone a rischio
di neoplasie o a rischio di altre malattie, anche metaboliche. Parlo di diabete
e quant'altro.
Quindi, questa incertezza, non sulla
potenziale pericolosità, ma sul livello di pericolosità, induce a invocare il
principio di precauzione che, peraltro, troviamo nella giurisprudenza, cioè
nella dichiarazione di Rio, nel Trattato di Maastricht, nel trattato di
funzionamento dell'Unione europea.
Questi aspetti sanitari debbono
andare, come dicevo all'inizio, di pari passo con lo sviluppo tecnologico che,
per quanto riguarda i campi elettromagnetici, sono richiamati addirittura nella
misura uno del PNRR, nell'ambito della digitalizzazione.
Quindi, che cosa fare? Anche qui è
importante sapere come intervenire perché per i campi elettromagnetici c'è
stata un'evoluzione normativa che ha stravolto completamente quello che era
l'assetto iniziale; parlare di dieci anni fa in questo campo significa parlare
di preistoria.
Allora, mentre negli anni ‘90
erano i Comuni che decidevano chi potesse mettere che cosa, adesso questa
potestà è in capo allo Stato e soltanto la Regione ha, per alcuni aspetti una
potestà concorrente per la quale cerchiamo di normare con questa legge, che mi
sembra assolutamente importante.
Quindi, è fondamentale capire che
questa legge non è… cioè a prescindere come ognuno la pensi, io, per esempio,
sono contrario all'aumento del limite di esposizione da sei voltmetro, di cui
si sta discutendo anche in Parlamento, fino a 30 o 40, però, se passa questa
legge non è che noi la possiamo abrogare come Regione Calabria o io posso
abrogarla perché non mi piace, quindi dobbiamo lavorare all'interno della
normativa nazionale se non vogliamo fare un piacere alle ditte che hanno
interesse a massimizzare i guadagni e che sono poco attenti alla salute delle
persone.
È assolutamente importante
armonizzare la possibilità di dare delle localizzazioni per queste antenne che
salvaguardino in primo luogo i siti sensibili, cioè i siti dove ci sono i
bambini, gli adolescenti, i soggetti fragili come le donne in gravidanza, gli
anziani fragili e così via, ma che non prestino il fianco a critiche di
eccessivo decisionismo che renderebbero la legge facilmente impugnabile, come
normalmente succede, e cassata dai TAR o dai Consigli di Stato del caso. Per
fare questa legge così complessa, io ho l'obbligo, debbo dire, anche di
ringraziare il dottor Alfio Turco che mi ha dato insieme al mio staff di collaboratori,
mi ha dato una grandissima mano tecnica per aiutarci a muoverci in questa così
complessa, tumultuosa e variabile normativa relativa ai campi elettromagnetici.
Quindi la legge consta di 15 articoli variamente definiti.
Concludo sperando vivamente che
questa legge che pone la nostra regione all'avanguardia, signor Presidente, nel
campo della normativa nazionale, per una volta saranno gli altri che dovranno
copiare le nostre leggi sui campi elettromagnetici, possa essere approvata
all'unanimità nell'esclusivo interesse dell'intera popolazione calabrese che
noi tutti, qui, rappresentiamo. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire
la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Siamo
assolutamente d'accordo con il collega Laghi e con la consigliera Straface che
l'importanza di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione debba
andare di pari passo con un'osservanza stretta della tutela ambientale e sanitaria,
perché, questo, è assolutamente cruciale per la nostra società, per la nostra
salute e per l'ambiente. Ovviamente le reti di telecomunicazioni moderne,
tecnologia 5g, possono certamente contribuire in maniera efficace, con una
maggiore efficienza energetica, una riduzione di emissione di carbonio e anche
la riduzione delle necessità degli spostamenti grazie a connettività avanzate
riducono e limitano certamente l'inquinamento atmosferico.
Però, è certamente fondamentale
garantire che l'implementazione di queste tecnologie sia accompagnata proprio
da una rigorosa valutazione di impatto ambientale e sanitario ed è necessario
approfondire maggiormente le ricerche scientifiche proprio per comprendere gli
effetti delle onde elettromagnetiche e stabilire i limiti di esposizione
sicuri.
Coinvolgere la comunità è
altrettanto importante, perché bisogna garantire una comunicazione trasparente
riguardo agli sviluppi delle reti delle telecomunicazioni, rispondendo,
soprattutto, alle legittime preoccupazioni di persone che chiedono e,
giustamente, vogliono essere informate.
Riteniamo che il testo possa
essere condiviso, ma andrebbe perfezionato perché questa proposta legislativa
non ha considerato la necessità di coinvolgere una serie di attori del
dipartimento salute e delle aziende sanitarie che devono essere coinvolte, in
tutto e per tutto, nelle aree dove si prevedono le installazioni. Poi, ancora, ARPACal, il Corecom, i Comuni, il mondo delle imprese, il
C.A.L., perché, se l'obiettivo deve essere la tutela dei cittadini, la
salvaguardia dei luoghi ritenuti sensibili e la tutela paesaggistica e
culturale, dobbiamo coinvolgere questi attori. Altri rilievi che riteniamo di
dover fare sono i seguenti: c'è una programmazione dei controlli e sarebbe,
almeno, importante avere contezza proprio di quelli che sono i controlli
programmati, in quale periodo dell'anno vengono effettuati e, poi, quali sono
gli esiti di questi controlli, si parla di sanzioni ma non è esplicitato
l'organo competente a ricevere il rapporto ai sensi delle violazioni della 689,
che dovrebbe essere la Regione, se non risultasse esplicitato questo potrebbe
inficiare tutta una serie di sanzioni che vengono effettuate, non essendo,
appunto, individuato quest'organo. Quindi chi è l'organo deputato a ricevere il
rapporto? Questo al fine di evitare delle violazioni che possano, poi,
decadere.
È previsto che i Comuni inviino
ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei
procedimenti sanzionatori attivati.
Si sottolinea anche una carenza,
perché non ci sono gli strumenti normativi, la Regione non ha strumenti
sanzionatori nei confronti dei Comuni che non realizzano il Piano delle
antenne. Inoltre, per incentivare la realizzazione del regolamento sarebbe
stato opportuno prevedere, per esempio, degli incentivi economici. Visto che
non si possono mettere penalità, potremmo permettere ai Comuni, anzi
incentivarli, proprio ad associarsi tra di loro per realizzare un regolamento
condiviso.
Un altro punto è quello dei
criteri localizzativi, di cui parlava il collega Laghi, per i quali sarebbe
opportuno che fossero previsti, per gli impianti per l'emittenza radiofonica e
televisiva, dei posti, in via prioritaria, in zone non edificate e solo in via
subordinata su edifici o aree di proprietà pubblica.
Vengono certamente tutelati in modo importante i luoghi sensibili, quindi gli ospedali, le scuole, le case di cura, le case di riposo, gli asili nido, i parchi gioco, eccetera, però bisognerebbe adottare questo criterio di minimizzazione, il collega Laghi lo ha spiegato, per evitare i ricorsi al TAR. Però, per esempio, la Regione Marche lo ha previsto; vietare del tutto l'installazione su questi luoghi sensibili, vista appunto l'esigenza di mettere al primo punto la salute della collettività, avrebbe potuto essere una cosa positiva perché c'è anche il tema delle pertinenze vicino ai luoghi sensibili; potrebbe accadere che queste antenne poi vengano installate in pertinenze e quindi non sul luogo, ma in aree interessate.
È ancora interessante, però, che nella proposta legislativa sia prevista l'adozione da parte dei Comuni di un regolamento comunale per l'insediamento urbanistico territoriale e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni radiotelevisive, degli elettrodotti, per minimizzare, appunto, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Però, non è stato previsto un termine entro cui il regolamento deve essere adottato e, anche qui, per incentivarne la realizzazione, forse sarebbe opportuno aiutare i Comuni ad associarsi tra di loro.
Un'altra segnalazione: potrebbe essere utile, anzi fondamentale, coinvolgere ARPACal, come dicevo prima, Corecom, Comuni, il mondo delle imprese, il C.A.L., proprio perché c'è la tutela della salute al centro. Un altro punto potrebbe essere quello del discorso dei controlli e delle dismissioni dei vecchi impianti: ce ne sono alcuni che stanno lì buttati da tempo, non sappiamo se funzionano o non funzionano, non sappiamo nulla. Nasce in questa situazione il problema del paesaggio che, a maggior ragione, va ulteriormente tutelato; quindi, questo equilibrio darebbe un riscontro importante non solo alla tutela della salute, ma ovviamente anche a quello del paesaggio.
Dobbiamo, però, anche ricordarci che ci sono una serie di normative sovraregionali che dobbiamo imparare a conciliare.
Quindi, il nostro interesse è ampio.
Purtroppo, ci sono questa serie di punti che noi abbiamo rilevato e il gruppo
del PD su questa proposta legislativa si asterrà. Ringraziamo comunque il collega
Laghi e la collega Straface per l'importante sforzo sviluppato.
Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Ho seguito l'intervento. Intanto mi complimento con il consigliere Laghi per aver esposto in maniera egregia la relazione illustrativa di questa proposta di legge e spero anche di poter rispondere a qualche domanda che c'è stata posta dalla consigliera Bruni. Intanto questa è una proposta di legge - lo ricordava il consigliere Laghi - fortemente voluta da me e dal consigliere Laghi perché entrambi avevamo nei nostri obiettivi quello di stabilire dei punti fermi a livello regionale in materia di impianti radioelettrici.
Abbiamo deciso di farlo insieme, proprio per rappresentare in maniera trasversale le numerose istanze che ci sono pervenute negli anni dal mondo dell'associazionismo, da tutti quei comitati che tengono a cuore l'impatto che può pervenire dalle onde elettromagnetiche.
Una proposta di legge che è stata approvata all'unanimità nella quarta Commissione, nei vari passaggi legislativi, che ha registrato l'audizione del dottore Macchioni Dario del Dipartimento tutela della salute e servizi sociosanitari e dal Commissario straordinario dell'ARPACal; suggerimenti che sono stati sintetizzati in quattro emendamenti, approvati in Commissione. Questo per far capire alla consigliera Bruni quanto l'ARPACal sia al centro di questa proposta legislativa.
Negli ultimi anni noi abbiamo assistito sicuramente ad un aumento, sia per numero che per genere, di sorgenti di campi elettrici e magnetici, ma è aumentata allo stesso tempo anche la sensibilità da parte della popolazione che vive con forte preoccupazione la presenza e la nascita di impianti radioelettrici, da un punto di vista sia sanitario sia di tutela ambientale.
E allora è necessario - l'abbiamo fatto attraverso questa proposta di legge - far convergere i nostri sforzi, proprio come sta facendo questa Giunta regionale, verso una sensibilizzazione forte, autorevole nei confronti dell'ambiente e la sua tutela, pensando sicuramente non soltanto al presente, ma cercando di tutelare, di proteggere quegli effetti che potrebbero derivare per quanto riguarda le nuove generazioni, considerato - lo diceva anche il consigliere Laghi - che nelle misure del PNRR trovano rilievo dei progetti che sono finalizzati allo sviluppo del territorio, anche attraverso misure di digitalizzazione, secondo naturalmente degli obiettivi che vengono fissati dall'Europa; quindi, si è ritenuto, attraverso la proposta di legge in esame, di stabilire selle norme che siano idonee a promuovere lo sviluppo delle tecnologie digitali, assicurando allo stesso tempo la prevenzione e la tutela sanitaria, non solo dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambiti di vita di lavoro, ma salvaguardando soprattutto la popolazione dai rischi per la salute, legati agli effetti dell'esposizione dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici della nostra regione.
Si è ritenuto, quindi, necessario disciplinare le azioni e le procedure operative - e questo è un aspetto fondamentale, consigliera Bruni - per dotare le amministrazioni comunali di quegli strumenti che li possano aiutare nell'identificazione delle aree, nella loro mappatura e nella predisposizione dei regolamenti; quindi, attraverso le procedure che abbiamo voluto inserire in questa proposta di legge, diamo supporto ai comuni rispetto a quelli che sono gli strumenti di pianificazione urbanistica, dando degli indirizzi precisi, per quanto riguarda anche la predisposizione dei regolamenti comunali, per l'installazione, la modifica degli impianti di telecomunicazione, radiotelevisivi ed elettromagnetici e, insieme a questo, indicando anche le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, fissando dei tempi certi.
Un altro aspetto interessante di questa legge è quello per cui in caso di sanzioni amministrative erogate dal comune, lo stesso dovrà utilizzare i proventi per attività di prevenzione ambientale. Questo perché? Perché si vuole rimarcare quanto sia importante coinvolgere un maggior numero di persone, che si impegnano attraverso delle progettualità, a tutelare, migliorare, ripristinare anche l'ambiente circostante. Inoltre, viene dato uno strumento importante ai comuni perché, nel rispetto dei criteri localizzativi regionale, sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo, potranno approvare un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, minimizzando così l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici.
Un altro passo importante, proprio per voler rimarcare l'importanza, il coinvolgimento dell'ARPACal, è l'istituzione presso l'ARPACal del “catasto regionale per le sorgenti fisse e mobile dei campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici” - naturalmente questo in coordinamento con il catasto nazionale - che conterrà i dati e le informazioni relative agli impianti ubicati su tutto il territorio regionale. Regione, ARPACal e comuni collaboreranno all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni.
È importante, inoltre, ricordare che la Regione Calabria attua il principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e radiotelevisive. A tal fine, l'adeguamento degli impianti o la realizzazione di nuovi deve avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
Quindi il punto importante e sentito è sicuramente quello della localizzazione degli impianti e, a questo riguardo, voglio sottolineare che nei criteri localizzativi, nella definizione della mappa comunale degli impianti, sono stati previsti criteri rigidi ovvero gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o aree di proprietà pubblica e che ogni impianto deve ottemperare al criterio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asilo nido, i parchi giochi, le aree verdi e gli impianti sportivi. Questa è la filosofia di questa legge e penso che meriti l'approvazione dell'intero Consiglio proprio perché va nella direzione di tutelare la salute dei cittadini calabresi. Grazie.
Grazie, collega Straface. Ha chiesto di intervenire per una replica il collega Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Debbo dire, rapidamente, perché il tempo è tiranno, come suol dirsi, che le obiezioni avanzate dalla collega Bruni temo derivino da una superficiale lettura dell'impianto normativo e vado rapidissimamente a puntualizzare. Il Dipartimento salute in questa vicenda non c'entra nulla, servirebbe soltanto ad allungare i tempi in maniera inaccettabile, facendo la solita cosa e cioè una di quelle belle commissioni che non servono a nulla e che non hanno ricadute. Qui si vuole creare un rapporto fra Regione e Comune, dato che i Comuni continuano a produrre - quei pochi che le fanno - delle normative su dove installare gli impianti radio base; dato che non sono tecnici, puntualmente perdono le cause e quindi si trovano tralicci di 40 metri con un grappolo di ripetitori. Quindi la sanità interviene in un secondo momento.
L'ARPACal e il Corecom sono inseriti - per questo dico che c’è stata una lettura forse superficiale - nella lettera della legge; sono inseriti laddove è opportuno che intervengano, non tout court solo per imbastire una bella tavola di discussione e di confronto e andare avanti a chiacchere.
Per quanto riguarda le sanzioni, anche a livello normativo regionale non c'è una visione omogenea neanche su chi le deve erogare: alcune Regioni si comportano in un modo, altre Regioni in un altro. Noi vogliamo che questa legge diventi immediatamente operativa. Allora nell'emendamento, che poi sottoporremo all'Aula, questo problema credo che venga risolto con un rimando alla normativa nazionale, come è giusto che sia.
Il problema della radiofonia e della televisione non è argomento di questa legge; ci abbiamo pensato, abbiamo ritenuto che sarebbe stato eccessivo infarcire di aspetti plurimi una legge che deve essere snella ed efficace. Probabilmente studieremo una ulteriore legge che riguardi queste cose.
Così come, se parliamo ancora di fare leggi su sugli elettrodotti, cioè sugli ELF, campi a frequenza estremamente ridotta, paragonandoli a quelli radio base, vuol dire che la materia non è di nostra effettiva conoscenza perché gli elettrodotti non hanno bisogno di nessuna normativa, anche perché vanno normati a livello nazionale. Lì non possiamo intervenire. Però non c’è un andamento tumultuoso, non mettono elettrodotti ogni 100 metri, mentre mettono stazioni radio base ogni 100 metri in tutta la Calabria; quindi, noi lì vogliamo puntare e lì vogliamo aiutare i Comuni a predisporre dei regolamenti che siano finalmente inattaccabili.
Per quanto attiene al paesaggio, comma 3, articolo 9, riformato della Commissione, sarà un elemento che eventualmente i comuni potranno utilizzare per motivare la loro mappa della localizzazione comunale.
Controlli e dismissioni: anche questo è assolutamente previsto nella lettera dell'articolato. Mi pare che non ci sia nient'altro.
Mi pare che sia una legge agile e probabilmente molto efficace, certamente molto attesa da istituzioni comunali e soprattutto dai cittadini; per cui, se mi posso permettere, votare contro questa legge in qualche modo significa votare contro l'interesse dei calabresi e astenersi è la stessa cosa. Grazie.
Grazie, collega Laghi, è stato chiarissimo.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
All’articolo 10 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo l'esame dell'emendamento protocollo numero 17302/A01, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione, prego.
Grazie, Presidente. L'emendamento, al comma 1 dell’articolo 10, si rende necessario per meglio definire la normativa che i Comuni sono tenuti ad applicare, specificando l'attività svolta da ARPACal, appunto, nelle azioni di risanamento. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il testo recita: “Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 (Azione di risanamento) della proposta di legge 169/12^, dopo le parole “obiettivi di qualità” sono aggiunte le seguenti: “rilevato e certificato dal rapporto tecnico ambientale, trasmesso dall'ARPACal”. Giusto appunto.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato.
È pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A01, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione. Prego, collega.
Grazie, Presidente. L'emendamento all'articolo 10, comma 2, lettera a), si rende necessario per meglio definire la normativa che i Comuni sono tenuti ad applicare, specificando l'attività svolta da ARPACal nelle azioni di risanamento.
Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 (Azioni di risanamento) della proposta di legge 169/12^, dopo “non oltre” le parole “un anno dall'accertamento del” sono soppresse e, per una maggiore rapidità dei risultati, sostituite dalle seguenti: “sei mesi dalla ricezione del rapporto tecnico ambientale dell'ARPACal attestante il”.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato. È pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A03, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione, prego.
Grazie, Presidente. L'emendamento si rende necessario per meglio specificare i destinatari in capo ai quali è atteso l'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 10. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al comma 3 dell'articolo 10 (Azioni di risanamento) della proposta di legge 169/12^, proprio per non lasciare nulla di indeterminato, le parole “è assicurata” - ci è sembrata effettivamente troppo vaga l’espressione - sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “i gestori devono assicurare”. Così abbiamo individuato chi deve fare cosa e chi deve pagare cosa, cioè i gestori della di telefonia mobile.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'articolo 10, come emendato.
Articolo 10
(È approvato, così come emendato)
Articolo 11
(È approvato)
All’articolo 12 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 17302/A04, a firma dei consiglieri Laghi e Straface. Cedo la parola al proponente per l'illustrazione.
Grazie, Presidente. Questo è l'altro aspetto di cui abbiamo parlato prima, cioè il fatto che non c'è omogeneità normativa sulle sanzioni.
Allora, per tagliare la testa al toro, l'emendamento si rende necessario per meglio precisare che le sanzioni vengono comminate in ossequio alle prescrizioni della normativa statale di riferimento, la legge 36 del 2001, dai Comuni, i quali devono vincolare i relativi proventi al potenziamento delle attività di prevenzione ambientale.
Quindi, abbiamo fatto pace anche su chi deve comminare le sanzioni e che fine fanno quei soldi. Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il testo recita: <<L'articolo 12 (Sanzioni) della proposta di legge 169/12^ è così riscritto: “1. Le fattispecie sanzionatorie e i relativi importi sono irrogate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, numero 36. 2. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazioni comunali. Il gettito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono destinati alle attività di prevenzione ambientale.”>> Spero che in questo modo siano stati definitivamente superate le perplessità e che si possa - è mio auspicio - giungere a un voto unanime dell'Aula che sarebbe assolutamente opportuno e giusto. Grazie, Presidente.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'articolo 12, così come emendato.
Articolo 12
(È approvato, così come emendato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Articolo 15
(È approvato)
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di coordinamento formale. Il provvedimento è approvato, così come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il
Consiglio approva)
(È riportata
in Allegati)
Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, la proposta di legge numero 98/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Graziano, Gentile, Laghi, Montuoro, Straface e Mannarino recante: “Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.” Cedo la parola al relatore, collega Montuoro, per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. Con la presente proposta di legge si intende promuovere, riordinare, disciplinare la tutela della presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d'affezione. È di facile intuizione l'intento nobile di prevenzione, di tutela, di informativa e di risoluzione della proposta.
Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali, sanciti dal punto di vista normativo già a partire dagli anni ‘90, anni in cui vi è stata l'emanazione della legge quadro 14 agosto 1991, numero 281, la quale sanciva il principio generale secondo il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Oggi in questa Assemblea stiamo per compiere un'importante passo in avanti dal punto di vista etico culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.
La crescente presenza degli animali d'affezione nella vita quotidiana, nella società ha portato una crescente esigenza al legislatore di introdurre nell'ordinamento statale e regionale il riconoscimento giuridico della dignità degli animali, che contempla la necessità di proteggerli e tutelare il loro benessere. Tuttavia, a una crescente attenzione verso gli animali, si contrappone una pratica ancora diffusa di abbandoni e ciò rappresenta un potenziale pericolo anche di diffusione di malattie e, sotto un profilo anche finanziario, una sempre crescente spesa per le casse degli enti per la gestione della problematica.
Come noto, nonostante gli interventi del legislatore, attraverso la legge numero 189 del 2004, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme sua applicazione sul territorio nazionale, rendendo frammentaria la materia che, negli anni, è stato oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi, che l'hanno resa poco organica e non incisiva e, come tale, non idonea a garantire la tutela degli animali d'affezione.
Questo ha comportato una serie di problemi, maggiormente di natura giuridica e sanitaria, ma anche di natura etica, ovvero quelli dei canili cosiddetti lager, attraverso la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali anzidetti descritti.
A tutto ciò si aggiunge il mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato.
L'intento della presente proposta, portata oggi all'attenzione del Consiglio, è quello di superare le criticità e rendere migliorativa la legge. Gli animali d'affezione svolgono un ruolo importante nella nostra società, portando benefici sia agli individui sia alla collettività, migliorando anche la salute mentale e fisica delle persone, offrendo loro compagnia, supporto emotivo e un motivo per fare attività fisica.
È importante quindi promuovere una cultura del rispetto e della tutela degli animali affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo positivo nella nostra vita.
Con tale proposta si interviene quindi sulla responsabilità e doveri del detentore.
Chiunque detiene, a qualunque titolo, un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, attraverso la fornitura di un ricovero adeguato, acqua, cibo, pulizia, cure, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie più severe per qualunque forma di maltrattamenti.
Per ciò che attiene alle competenze e al conseguimento degli obiettivi, la proposta affida alla Regione: l'individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento sanità animale e veterinaria - delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale; la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitario per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti; la ripartizione dei contributi statali fra i vari Enti subregionali; la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione e educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito; la promozione delle attività di PET therapy; le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione, per come stabilito all'articolo 14; la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall’Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone; l’emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.
L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di coordinare tutte le strutture sanitarie che a qualsiasi titolo gravitano intorno alla problematica in analisi, prevedendo altresì gestione e controllo.
L'articolo 8 della presente proposta di legge, altresì, istituisce, presso la Regione Calabria, l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
Tutte le misure previste sono intese con finalità di promozione della cultura e del rispetto degli animali, per garantire loro le migliori condizioni di vita, tutto ciò istituendo la loro protezione e tutela, sia sotto un profilo giuridico, e quindi di diritto, sia sotto un piano etico, culturale e sociale.
Per rendere la legge fruibile, di facile applicazione e per prevenire inutili abbandoni, sono state previste anche le ipotesi di rinuncia, eutanasia e seppellimento. E infatti, qualora il proprietario detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee al solo fine di adottabilità dello stesso animale. In caso di eutanasia, i cani ricoverati nelle strutture e i gatti dele colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili o se affetti da gravi sofferenze anche psichiche non altrimenti controllabili; come altresì si disciplina il cimitero e seppellimento degli animali d'affezione, attraverso l'individuazione di aree all'interno dei Comuni.
Sotto un profilo strettamente finanziario, per rendere operativa, funzionale e di immediata eseguibilità la presente proposta di legge, sono stati quantificati oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, per un importo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e di euro 7.548,03 per l’annualità 2023 e nel limite massimo di euro 10.064,00 per le annualità 2024-2025 per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 52.
La norma finanziaria ha visto la sua approvazione nella seduta
della II Commissione bilancio del 21 settembre 2023, con un emendamento del
consigliere Graziano alla norma giuridica ed alla relazione tecnico-
finanziaria.
Mi avvio alla conclusione, Presidente, e posso
affermare che la sensibilità e la responsabilità che stanno alla base della
proposta, con l'interazione tra gli Enti e associazioni della Regione Calabria,
porterà sicuramente a rendere più delineato e sicuro il percorso oggi
tratteggiato per la prevenzione del randagismo e la promozione e il benessere
degli animali d'affezione, con lo scopo di prevenire le emergenze
igienico-sanitarie e ambientali nelle comunità a rischio, che sono esistenti a
vario titolo sul territorio.
Grazie,
Presidente.
Grazie,
consigliere Montuoro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha
facoltà.
Grazie,
signor Presidente, cercherò di essere rapido.
Si
colgono, sicuramente, le buone intenzioni dei colleghi consiglieri che hanno
lavorato a questa proposta di legge.
Credo
che il problema del randagismo sia un'emergenza sanitaria nella nostra regione,
a differenza di tante altre regioni. Ho ricevuto, però, in questi giorni,
soprattutto nelle ultime ore, diverse segnalazioni da parte di tante
associazioni che lavorano quotidianamente su questo fenomeno perché credo che
tutti quanti noi ci rendiamo conto che, all'interno dei nostri territori, dei
nostri Comuni, soprattutto di quelli di più piccole dimensioni, la gestione di
questo fenomeno è affidato praticamente ad associazioni del territorio composte
da pochi soci e da volontari che, a titolo gratuito, passano le giornate e
anche le nottate a rincorrere questi animali, a cercare di recuperarli quando
sono feriti e ad accoglierli anche nelle loro abitazioni. Non mi sembra che le
disposizioni contenute negli articoli della proposta vadano incontro alle
associazioni che non vengono recepite al 100 per cento di quelle che sono le
loro capacità.
Ad
esempio, è previsto un vincolo di numero di soci per far sì che le associazioni
possano operare, stabilito nel numero di 10. Già ci sono Partiti che fanno
fatica ad avere 10 componenti all'interno dei Comuni,
figuriamoci se tale numero può essere presente per le associazioni di
volontariato.
Sotto
questo aspetto, ne conosco tante, che sono costituite da tre, quattro o cinque
persone, che hanno messo in piedi dei piccoli rifugi nei quali, attraverso
convenzioni con i Comuni, tengono questi animali in ottime condizioni. Quindi,
prevedere che l'associazione debba essere composta da almeno 10
soci, mi sembra un provvedimento che, da qui a qualche giorno, farà sì che
molte di esse dovranno chiudere o iscrivere persone a caso, giusto per
aumentare il numero dei componenti.
Stride
un po’ anche la dotazione finanziaria messa a disposizione per la formazione e
per la sensibilizzazione su questo tema – una dotazione finanziaria di 600.000
euro in tre anni che viene trasferita all'Università della Calabria – anche
rispetto, ad esempio, ad alcuni passaggi nei quali si parla di promuovere
l'attività della Pet therapy.
Credo
che tutti quanti noi conosciamo la pet therapy e chi ha qualche capello bianco
in testa più di me sa che in questo Consiglio regionale è stata approvata da
quasi 10 anni la legge nella quale si stabiliva che il Consiglio e la Giunta regionale
si sarebbero impegnati a trovare le risorse necessarie per favorire questo tipo
di attività che ormai è diffuso in tutte le regioni d'Italia; però – qui c'è
anche il presidente Occhiuto, Commissario della sanità – in questi 10 anni in
Calabria, di risorse finanziarie per favorire e supportare la Pet therapy non
mi sembra ne siano state trovate.
Non
voglio fare retorica né populismo, ma, piuttosto che prevedere oggi 600.000
euro per la promozione di attività di sensibilizzazione, andando in giro per la
Calabria a dire che i cani non vanno abbandonati, sinceramente, li avrei
investiti molto più volentieri sulla Pet therapy per favorire questo tipo di
attività.
Ci
sono anche diversi emendamenti oggi all’esame dell’Aula che le associazioni non
hanno avuto tempo di poter visionare e approfondire.
Quindi,
sicuramente, condivido lo spirito e sono favorevole a questa proposta, però credo
che andrebbe ancora discussa con maggiore approfondimento perché ci sono dei
punti – alcuni dei quali ho già sottoposto alla vostra attenzione – che
andrebbero approfonditi. Grazie.
Grazie,
consigliere Alecci. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Ripetendo in parte quello che ho detto prima, anche la proposta che
discutiamo è il risultato dell’unificazione di due diverse proposte presentate
quasi contemporaneamente circa un anno fa.
Infatti,
il 1 settembre 2022, il consigliere Graziano
presentava una specie di Testo unico regionale e il giorno successivo, il 2
settembre 2022, appunto, invece depositavo una proposta di legge che istituiva
l'Autorità per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con
le persone. Tengo, comunque, a precisare che abbiamo lavorato su tutto il corpo
della legge.
La
proposta di legge è stata illustrata bene dal consigliere Montuoro, ma
l'aspetto di mio particolare interesse e sul quale specificamente mi soffermerò
è quello del Capo IX.
Presidente,
soltanto un commento generale e generico, cioè il meglio, certe volte, è nemico
del bene.
Questa
è una legge così articolata, importante e innovativa che è inevitabile
immaginare che possa essere ulteriormente migliorata. Partiamo da zero e
vogliamo 100. A quanto siamo? A 60, a 70, a 65? È meglio che essere a zero, a
mio modo di vedere.
Fra
l'altro, l'aspetto di cui parlerò è stato ampiamente dibattuto con le associazioni
– spiegherò, poi, perché – e, per la verità, non avendo mai un univoco
indirizzo, perché, senza voler dire tot capita tot sententiae,
ci sono molte sfaccettature che caratterizzano ogni singola associazione che in
un articolato così ampio non è difficile trovare una dissonanza con l’uno,
l'altro o l'altro aspetto ancora. Quindi, rimane il fatto che finalmente si
vara una legge che affronta un problema importante che è riduttivo, peraltro,
considerare contro il randagismo: è proprio una legge quadro sugli animali da
affezione.
Per
tornare al motivo che vorrei sottolineare, cioè quello dell'Autorità, si tratta
di una figura regionale di garanzia, necessaria, a mio modo di vedere, per dare
anche attuazione alle norme esistenti in materia, cioè un Garante, appunto, per
contrastare, per esempio, – siamo
nell'ambito degli animali – la pratica dell'abbandono, le crudeltà nei loro
confronti, che periodicamente ritornano sugli organi di stampa, e promuovere
una cultura che porti a una maggiore tutela degli animali d'affezione e a una
loro migliore convivenza con le persone, non soltanto col proprietario, ma con
il mondo in cui l'animale si trova.
È
questo un ruolo innovativo rispetto ad altre regioni, soprattutto, come dicevo,
per l'obiettivo di una corretta convivenza degli animali con tutte le persone.
Faccio
rapidissimamente una sintesi. Tra le modalità di intervento dell'Autorità,
voglio sinteticamente ricordare – ben oltre e ben più che il problema
randagismo – : ascolto, supporto e tutela contro atti e comportamenti lesivi
dei diritti degli animali, abbandono, maltrattamenti, uccisioni spesso fatte in
maniera terrificante, eventualmente anche con la costituzione di parte civile
nei processi penali; impulso per la costituzione di un forum territoriale, proprio
rivolto agli attori del territorio interessati a questo problema – non solo di
contrasto al randagismo – e che comprenda Enti locali, guardie zoofile, Forze
dell'ordine, servizi veterinari delle aziende sanitarie e associazioni, che
sono un bene primario per il presidio del territorio, per questo e altri
argomenti; l'impulso agli Enti per promuovere campagne di formazione e
sensibilizzazione rivolte ai cittadini, specialmente agli studenti, per far
crescere i cittadini e i protagonisti di domani, con un sano equilibrio fra le
varie forme viventi che li circondano; collaborazione con Enti e Istituzioni –
in questo mi riallaccio a quello che diceva giustamente il collega Alecci, per
quanto riguarda la Pet therapy – e di
stimolo di iniziative di Pet therapy negli ospedali e nelle case di riposo per
anziani: il fatto che l'Università sia chiamata in campo a gestire risorse
economiche, secondo me, è, come dire, individuare qualcuno super partes che ha
anche le conoscenze e le competenze per capire il livello di importanza che ha
la Pet therapy, peraltro, ben nota nel mondo intero; realizzazione – questo è
molto importante – di una mappa regionale dei servizi – non solo randagismo,
verrebbe da dire – dei servizi necessari per le esigenze di tutela, benessere e
salvaguardia dei diritti degli animali di affezione; formulazione di proposte
per risanamento di canili, gattili e costruzione dei rifugi e indicazioni a
Giunta e Consiglio regionale per l'adozione di provvedimenti normativi e
l'attuazione di linee guida per politiche azioni a tutela degli animali.
In
definitiva – e concludo – si tratta di una Istituzione regionale di garanzia –
parlo proprio del capo IX – che contrasti il randagismo e tuteli però
concretamente e quotidianamente i diritti degli animali, promuovendo la loro
corretta convivenza con le persone.
Concludo,
ringraziando il mio staff che lavora da un anno su questa legge, i soci e i
referenti, Francesco Martiri e Mariella Buono, del gruppo “Passione animali”
dell'Associazione “Solidarietà e partecipazione” di Castrovillari,
un'associazione benemerita che da 20 anni e più si occupa del benessere
animale, ma in maniera pratica: vanno nei canili a far sgambettare i cani,
fanno iniziative di promozione, vanno nelle scuole a fare concorsi e premi con
gli studenti collegati con il problema degli animali, con il benessere animale,
quindi, persone che conoscono bene la materia perché la vivono tutti i giorni
da vent'anni.
Quindi,
grazie a loro per la collaborazione e grazie, Presidente.
Grazie,
consigliere Laghi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Graziano. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente, saluto lei, il Presidente della Giunta, i colleghi consiglieri
regionali e la Giunta per intero.
Intanto,
volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alla stesura di
questa legge e, particolarmente, il consigliere Laghi che ha dato la
disponibilità all'unificazione dei due testi, considerato che la proposta da
lui presentata era fondamentale per affrontare nel modo più completo questa
tematica, in quanto riguardava proprio la creazione dell'Authority, che è
stata, poi, riportata all'interno del testo che avevo presentato io insieme
agli altri colleghi, in un modo davvero completo e approfondito.
È
un tema difficile – ringrazio il consigliere Alecci per l'intervento fatto in
Aula – perché, in effetti, è un tema molto sentito, ma – ripeto – difficile da
affrontare.
In
quest'anno di permanenza della legge nel Consiglio regionale, abbiamo cercato
di fare un lavoro importante ed è stato un lavoro pesante, non ho mai
affrontato una legge così difficile e complessa. La proposta, Presidente, è
stata sei mesi in Commissione sanità con varie sedute, fino alla trattazione
finale ed anche varie audizioni, dopodiché, nuovamente ripresa anche per
effetto delle giuste osservazioni delle associazioni ambientaliste che, ad un
certo punto, hanno osservato che, secondo loro, molte parti della legge non
andavano bene.
Quando
è stata presentata non pensavo che fosse così difficile arrivare alla
Commissione e ha ragione il consigliere Laghi quando dice che questo testo è
ancora migliorabile e perfettibile: la sua e la mia struttura hanno collaborato
a stretto contatto, giornate e giornate intere, per arrivare al testo definitivo
e non è stato semplice.
Devo
ringraziare anche la Commissione bilancio, il presidente Montuoro e anche la
sua struttura, che è stata molto importante in quest'ultimo mese per migliorare
la proposta dal punto di vista contabile, oltre la Commissione sanità, nella
persona della presidente Straface e tutti i componenti.
È
un tema – ripeto – così difficile. Oggi celebriamo la giornata della carezza,
il gesto d'affetto più bello che possiamo fare verso gli amici a quattro zampe;
è un modo semplice per ringraziarli per essere presenti nella nostra vita, per
starci vicino, per riempire le nostre giornate. Penso soprattutto agli anziani
soli che hanno la compagnia di un gatto o di un cane, ai bambini malati che
trovano rifugio a sollievo nell'amicizia e nella compagnia dei loro pelosetti.
Cani, gatti rappresentano il creato come noi.
Qualche
mio amico la settimana scorsa mi diceva: “Perché perdete tutto questo tempo sui
cani?” Beh, i cani fanno parte del creato, anche loro meritano di vivere come
noi umani e nelle condizioni migliori perché sono soggetti probabilmente più
fragili e indifesi rispetto chiaramente a noi umani.
Sono
tanti i reati che si compiono in Calabria ai danni degli animali, basta leggere
i rapporti annuali della zoomafia della LAV. Sono dati terribili: in Calabria
avvengono combattimenti fra cani, corse clandestine di cavalli, gatti usati
come miccia per appiccare incendi, bracconaggio organizzato e tante altre
barbarie che fanno parte di un degrado sociale che interessa anche e
soprattutto la nostra regione. Ecco, perché c'è necessità di un testo organico.
Ho
visto anche – voglio dire anche questo – la collega Amalia Bruni, che in
campagna elettorale ha avuto l'appoggio della lista animalista – credo che sia
stata una cosa positiva – che consisteva proprio nella creazione di
un’Autorità, che è quello che abbiamo cercato di fare in questa legge dando
vita a una legge regionale organica.
Non
so se abbiamo fatto il lavoro migliore, Presidente, perché è giusto dire che il
testo può essere ancora migliorato. Anche stamattina, mi sono confrontato con
alcune associazioni ed ha ragione il consigliere Alecci quando dice che
possiamo ancora migliorarlo; siamo qui a posta, anche perché, via via, questo
testo è così cambiato, rispetto alla versione di un anno fa, che è stato molto
difficile anche metterlo insieme in questi ultimi giorni; perciò ringrazio gli
uffici del Settore assistenza giuridica e delle Commissioni sanità e bilancio
per il grande lavoro che hanno svolto per darci una mano e far sì che ci fosse
un testo definito, ma che, chiaramente, –
ripeto – è ancora modificabile e perfettibile.
Ringrazio,
quindi, l'Aula per la positività con la quale accoglie questa norma.
Per
quanto riguarda, invece, l'aspetto finanziario, viene modificato oggi in Aula
ed è stato modificato in Commissione bilancio perché abbiamo ritenuto – il
consigliere Laghi l’ha spiegato molto bene – che le risorse che erano state
destinate – erano 200.000 euro e non 600.000 euro, per essere precisi – più le
risorse di funzionamento dell'Autorità –riguardano solo le spese di missione,
non c'è un'indennità per l'Autorità, ma le spese vive per il Presidente o per i
membri – sono davvero poche, soprattutto se pensiamo ai costi che ha il
randagismo, per esempio, per i Comuni – il consigliere Alecci lo sa perché è
stato sindaco – alcuni dei quali spendono ogni anno per gli animali e per il
randagismo 1 o 2 milioni di euro.
Magari
avessimo avuto la disponibilità di più risorse, altro che 200.000 euro! Ci
vorrebbero milioni di euro per far sì che questo fenomeno sia debellato e
soprattutto far stare bene i nostri cari animali.
È
anche una materia per la quale siamo commissariati e, quindi, non è stato
facile, presidente Occhiuto, intervenire da parte nostra perché effettivamente
c'è un DCA, non fatto da lei ma in passato, e molti degli emendamenti che oggi
presentiamo sono più che altro soppressivi di parti della proposta di legge che
era bene sopprimere per evitare proprio l'incostituzionalità della norma.
È
evidente, Presidente, – lei so che su questo è molto attento e sensibile – che
bisogna rivedere il DCA rapportandolo all'attualità, ma so che lei è già al
lavoro su questa tematica. Quindi, se riusciamo a sensibilizzare, a educare, a
fare opera nelle scuole e soprattutto nella cittadinanza su questo tema, forse
riusciremo con 200.000 euro a risparmiare milioni di euro. Perciò questo
programma riguarderà tutte le scuole della Calabria ed anche la cittadinanza
attiva: è un programma educativo e di educazione ambientale che riguarderà
tutto l'arco della vita, non soltanto scolastico. Ci fossero più risorse! Più
di questo, però, non siamo riusciti, francamente, a strappare al bilancio
regionale.
Presidente,
ringrazio tutti quanti e ripeto che sono stati presentati degli emendamenti,
uno dei quali riguarda proprio l'aspetto
che sottolineava il consigliere Alecci, relativamente al numero minimo di
componenti delle associazioni, pari a 10, che mi pare non ci sia più, insomma
che sia stato tolto; non so se è rimasto, perché, fra i tanti emendamenti,
probabilmente qualcosa mi sfugge, ma se è il caso di migliorare quell'aspetto,
lo possiamo riprendere, comunque, favorevolmente in una prossima seduta del
Consiglio.
Do
la massima disponibilità anche alle associazioni ambientaliste. Devo e dobbiamo
ringraziare soprattutto loro, perché spesso si sostituiscono alle Istituzioni e
se non ci fosse il mondo del volontariato e delle associazioni sicuramente
questo problema, oggi, sarebbe ancor più grave.
Meno male che loro ci sono. Cerchiamo di colloquiare ancora con loro e
di riuscire a migliorare ancora il testo nei prossimi giorni o nelle prossime
sedute del Consiglio. Grazie, Presidente.
Grazie,
consigliere Graziano.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Ha
chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Alecci. Ne ha
facoltà, può intervenire per tre minuti.
Preso
atto anche della volontà e dell'impegno a rivedere il testo in futuro, secondo
quelle che saranno anche le segnalazioni da parte delle associazioni,
preannuncio il voto favorevole da parte del Partito democratico.
Ne
approfitto anche per ricordare Simona, una giovane ragazza di vent'anni, che,
purtroppo, poco più di un anno fa, è stata vittima proprio di un branco di cani
che l'ha tragicamente sbranata; si trattava non di cani randagi, ma di cani
utilizzati per guardare le capre, le pecore, insomma cani da pastore. È un
evento che ha scioccato la comunità di Soverato, ma credo tutto il territorio
regionale, quindi, mi auguro che questa legge possa anche intervenire in tal
senso.
Ribadisco,
quindi, il voto favorevole da parte del Partito democratico e ringrazio anche
il collega Graziano, oggi molto più tranquillo nei miei confronti, sarà perché
l'Inter è in testa alla classifica, quindi è un po’ più contento. Va bene così.
Siamo
per la pace, non per la guerra.
Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo
1.
(È
approvato)
All’articolo
2 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A01, a firma del
consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Questo,
Presidente, è un emendamento, per l'appunto, soppressivo, che va a sopprimere
la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Pongo
in votazione l'articolo 2 così come emendato.
Articolo
2
(È
approvato così come emendato)
Articolo
3
(È
approvato)
All’articolo
4 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento
protocollo numero 18046/A03, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la
parola per l'illustrazione.
Questo
è un emendamento volto a fugare ogni dubbio di costituzionalità e riguarda le
lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge. Questo,
Presidente, è il primo degli emendamenti all’articolo 4, poi ce ne sono altri.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Passiamo
all'emendamento protocollo numero 18046/A04, a firma del consigliere Graziano,
al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Grazie,
Presidente, questo è, per l'appunto, l’emendamento modificativo
dell’individuazione del destinatario delle risorse che non è più
un'associazione identificata specifica, ma è l'Unical
che garantisce la massima trasparenza, anche dal punto di vista scientifico,
della destinazione delle risorse, chiaramente su un capitolo del Dipartimento
Cultura che approverà il programma presentato e che riguarderà anche il
Dipartimento che fa riferimento alla vicepresidente Princi, coinvolgendo il 50
per cento degli istituti scolastici calabresi.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Passiamo
all'emendamento protocollo numero 18046/A05, a firma del consigliere Graziano,
al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Presidente,
anche questo è un emendamento aggiuntivo che è collegato a quello precedente
perché fa riferimento alla proposta finanziaria e, quindi, va ad emendare il
testo relativamente alle competenze.
Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Pongo
in votazione l'articolo 4, così come emendato.
Articolo 4
(È approvato
così come emendato)
All’articolo
5 sono pervenuti alcuni emendamenti. Iniziamo dall'esame dell'emendamento
protocollo numero 18046/A06, a firma del consigliere Graziano, al quale cedo la
parola per l'illustrazione.
Questo
è un emendamento soppressivo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
proposta di legge.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Passiamo
all'emendamento protocollo numero 18046/A07, a firma del consigliere Graziano,
al quale cedo la parola per l'illustrazione.
Questo
emendamento è soppressivo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Pongo
in votazione l'articolo 5 così come emendato.
Articolo
5
(È
approvato così come emendato)
Articolo
6
(È
approvato)
Articolo
7
(È
approvato)
Articolo
8
(È
approvato)
All’articolo
9 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 18046/A08, a firma del
consigliere Graziano, al quale cedo la parola per l'illustrazione.
È
un altro emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 9 della proposta di
legge.
Parere
della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento. L’emendamento è approvato.
Pongo
in votazione l'articolo 9 così come emendato.
Articolo
9
(È
approvato così come emendato)
Articolo
10
(È
approvato)
Articolo
11
(È
approvato)
Articolo
12
(È
approvato)
Articolo
13
(È
approvato)
Articolo 14
(È approvato)
All’articolo 15 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A09, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Si tratta di un altro emendamento soppressivo dei commi 10
e 11 dell'articolo 15.
Parere della Giunta regionale?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 15.
Articolo 15
(È approvato per come emendato)
All’articolo 16 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A10, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Volevo precisare al collega Alecci che questo emendamento è
stato suggerito proprio dalle associazioni in quanto, nella formulazione
precedenza, poneva dei limiti per la tenuta, anche provvisoria, degli animali.
Difatti, con questo emendamento i limiti sono eliminati e,
pertanto, le associazioni potranno detenere gli animali negli edifici e nelle
nuove costruzioni.
Naturalmente, gli alloggiamenti dovranno avere le
caratteristiche e le condizioni igieniche adeguate, ma sarà consentito tenerli
senza alcuna limitazione. Diversamente, le associazioni avrebbero subito delle
limitazioni nella loro attività di volontariato.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 16.
Articolo 16
(È
approvato
per come emendato)
Articolo 17
(È approvato)
Articolo 18
(È approvato)
Articolo 19
(È approvato)
Articolo 20
(È approvato)
Articolo 21
(È approvato)
Articolo 22
(È approvato)
Articolo 23
(È approvato)
Articolo 24
(È approvato)
Articolo 25
(È approvato)
Articolo 26
(È approvato)
Articolo 27
(È approvato)
Articolo 28
(È approvato)
Articolo 29
(È approvato)
Articolo 30
(È approvato)
Articolo 31
(È approvato)
Articolo 32
(È approvato)
Articolo 33
(È approvato)
Articolo 34
(È approvato)
Articolo 35
(È approvato)
Articolo 36
(È approvato)
Articolo 37
(È approvato)
Articolo 38
(È approvato)
Articolo 39
(È approvato)
All’articolo 40 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A11, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Questo emendamento mira a sopprimere una norma che riguarda
il regolamento di Polizia veterinaria, che non era necessario inserire, anche
per evitare di travalicare le competenze di questo Consiglio rispetto
all'Ufficio del Commissario.
Parere della giunta regionale?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 40
Articolo 40
(È approvato,
per come emendato)
Articolo 41
(È approvato)
Articolo 42
(È approvato)
All’articolo 43 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A12, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Parere della Giunta regionale?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 43.
Articolo 43
(È approvato
per come emendato)
Articolo 44
(È approvato)
Articolo 45
(È approvato)
Articolo 46
(È approvato)
Articolo 47
(È approvato)
Articolo 48
(È approvato)
Articolo 49
(È approvato)
Articolo 50
(È approvato)
Articolo 51
(È approvato)
All’articolo 52 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A13, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
L’emendamento prevede la riduzione dello stanziamento del
fondo.
Perché è modificativo? Perché era proprio quello che
dicevamo prima per quanto concerne i componenti dell'Autorità. Difatti, abbiamo
precisato che si tratta di un impegno preso in Commissione bilancio secondo il
quale o il Presidente o il membro del Comitato potranno usufruire del rimborso
della missione, in maniera alternativa. Grazie.
Grazie, consigliere Graziano.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 52
Articolo 52
(È approvato
per come emendato)
Articolo 53
(È approvato)
Articolo 54
(È approvato)
Articolo 55
(È approvato)
All’articolo 56 è pervenuto l'emendamento protocollo numero
18046/A14, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Si tratta di un altro emendamento soppressivo dell'articolo
56 della proposta di legge.
Parere della Giunta regionale?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento. L’emendamento è
approvato, pertanto l’articolo 56 è espunto dal testo.
All'intero articolato è pervenuto l'emendamento protocollo
numero 18046/A02, a firma del consigliere Graziano, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
Prego, consigliere Graziano.
Questo è un unico emendamento che, in realtà, va a
sopprimere all'interno dell'intero testo la dicitura che destinava a quella
particolare associazione la norma finanziaria e che abbiamo ritenuto, per
motivi di generalità degli interessi, di sopprimere.
Pertanto, la presente proposta emendativa mira a sopprimere
dal testo della legge tutti i riferimenti alla lettera p) del comma 2
dell'articolo 2 della proposta di legge numero 98/12^, ovvero in riferimento
all'associazione di cui alla lettera p).
Grazie, Presidente.
Parere della Giunta regionale?
Favorevole.
Pongo in votazione dell'emendamento. L'emendamento è
approvato.
Pongo in votazione l'allegato A della proposta di legge.
L’allegato A è approvato.
Pongo in votazione l'allegato B della proposta di legge.
L’allegato B è approvato.
Prendiamo atto della nuova relazione tecnico-finanziaria
presentata dal proponente, consigliere Graziano, acquisita al prodotto col
numero 17795/A02.
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo
complesso, unitamente ai relativi allegati, come emendata, con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
Il provvedimento è approvato, così come emendato, con i
relativi allegati e con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Cedo la parola al consigliere Caputo per illustrare il
provvedimento.
Prego, consigliere Caputo.
Grazie, Presidente.
La presente proposta di legge mira a dare seguito a quanto disciplinato
con la legge regionale numero 35 del 2023.
Infatti, il Consiglio regionale, in detta legge, ha operato
una modifica all'articolo 9 della legge regionale numero 32 del 1996,
introducendo per la prima volta il concetto di ISEE familiare in luogo del
parametro economico fino ad allora utilizzato, cioè del criterio reddituale per
la determinazione della consistenza economica dei nuclei familiari richiedenti
l'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Tutto ciò premesso, con questo intervento si provvede,
pertanto, ad armonizzare tale previsione normativa alle disposizioni superiori
oggi vigenti nell'ordinamento sovraordinato e, parimenti, si procede ad
attualizzare al nuovo parametro dell'ISEE nel corpo del testo di legge tutte le
altre previsioni normative già ivi contenute.
Nella presente proposta normativa, inoltre, si interviene
per specificare e chiarire alcuni aspetti procedurali della legge regionale
numero 32 del 1996.
Infine, si prevede una norma di salvaguardia che esplicita
in maniera chiara che il nuovo criterio di determinazione del reddito del
nucleo familiare, attraverso la produzione del documento ISEE, vale solo per
quei bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non per
le procedure pubbliche in corso di definizione ancora pendenti. L'adeguamento
normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
attesa la portata meramente ordinamentale delle previsioni.
Grazie, consigliere Caputo. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Sarò rapidissimo.
Intanto, posso già annunciare il voto favorevole da parte
del Partito democratico.
Ne approfitto per sottolineare, però, una necessità che è
quella di far sì di mettere mano al più presto a quelli che sono gli alloggi
popolari.
Tempo fa avevo presentato una mozione che sottolineava la
difficoltà della Regione Calabria – a dire il vero, non solo della Regione
Calabria, ma di tante altre Regioni – nell'accedere ai fondi del Superbonus,
all'epoca del 110 per cento, per poter intervenire sull'edilizia pubblica
popolare.
Tra un po' entreremo nella stagione più fredda, anche
quella delle piogge, e penso che non meravigli e non sorprenda nessuno dire che
in tanti di questi alloggi, oltre a infiltrazioni, piove anche acqua dai tetti.
Con la nuova normativa, che prevede il 90 per cento di
contributi anche per l'edilizia pubblica popolare, ritengo che la Regione
Calabria si debba interrogare sulla necessità di istituire una task force, uno staff a
disposizione dell'ATERP che ha già gravi difficoltà legate al
sottodimensionamento, debba provare a ingaggiare questo tema e portare dei
buoni risultati perché potrebbe essere l'unico treno a disposizione,
considerato che la Regione Calabria non ha le risorse finanziarie per
intervenire su tutti gli alloggi popolari. Questo è, dunque, il mio appello.
Magari, presenterò una nuova mozione con l'auspicio che
possa essere risolutiva. Grazie.
Grazie, consigliere Alecci.
Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
Articolo 10
(È approvato)
Articolo 11
(È approvato)
Articolo 12
(È approvato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Articolo 15
(È approvato)
Articolo 16
(È approvato)
Articolo 17
(È approvato)
Articolo 18
(È approvato)
Articolo 19
(È approvato)
Articolo 20
(È approvato)
Pongo in votazione l'allegato A alla proposta di legge.
L’allegato A è approvato.
Passiamo alla votazione della proposta di legge nel suo
complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale.
Il provvedimento, unitamente al relativo allegato, è
approvato con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
La seduta è tolta. Buonasera a tutti.
La seduta termina alle 20.11
Hanno chiesto congedo: Giannetta, Pietropaolo e Varì.
(È concesso)
Annunzio di proposte
di legge e loro assegnazione a Commissioni
Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei consiglieri
regionali:
Laghi “Istituzione della
Riserva Naturale Regionale Fascia Pedemontana - Lande parasteppiche
di Castrovillari” (PL n. 219/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Lo Schiavo e Gentile
“Norme per il riconoscimento e la certificazione dei “Borghi marinari
calabresi”, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione
dell’economia del mare” (PL n. 220/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo,
Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili e alla seconda
Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari
dell’Unione europea e relazioni con l’estero per il parere finanziario.
Caputo, Mannarino,
Gentile, Molinaro, Graziano “Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno
nel Comune di San Nicola Arcella” (PL n. 221/12^).
È stata assegnata alla
sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo,
Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili per l’esame di merito,
alla quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per il parere di cui all’articolo n. 66, comma 2 del Regolamento
interno del Consiglio regionale della Calabria e alla seconda Commissione -
Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Mancuso e Cirillo “Interventi per la
regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968” (PL n. 222/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso “Interventi
per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento
energetico del patrimonio edilizio” (PL n. 223/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Mammoliti “Riordino
delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo
economico e istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Industriale” (PL n.
224/12^).
È stata assegnata alla
prima Commissione - Affari istituzionali, affari generali e normativa
elettorale per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Laghi “Istituzione dell’Area protetta
Regionale - Riserva Naturale Regionale del Monte Caloria” (PL n. 225/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Montuoro e Mancuso
“Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2016” (PL n. 226/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
Mancuso e Cirillo “Cimiteri per animali
d’affezione” (PL n. 227/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività
produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il parere
finanziario.
Mattiani “Interventi
a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante” (PL n. 228/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito e alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica,
attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per il
parere finanziario.
Mancuso, Caputo e Raso
“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per
l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica)” (PL n. 229/12^).
È stata assegnata alla
quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione
dell’ambiente per l’esame di merito e alla seconda Commissione - Bilancio,
programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e
relazioni con l'estero per il parere finanziario.
Annunzio di proposte
di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti
proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“Bilancio di previsione
2023 - 2025 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
Regionale (ATERP Calabria) - (Deliberazione G.R. n. 382 del 10.08.2023)” (PPA
n. 129/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
“Rendiconto esercizio 2022 dell'Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) - (Deliberazione G.R. n. 383
del 10.08.2023)” (PPA n. 130/12^).
È stata assegnata alla
seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive,
affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di
iniziativa dell’Ufficio di presidenza:
“Approvazione del
Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio
regionale della Calabria per l’esercizio 2022 - Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii. - (Deliberazione U.P. n. 41
del 9.8.2023)” (PPA n. 128/12^).
“Nomina del Garante
regionale per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 15 marzo 2023,
n. 10)” (PPA n. 132/12^).
“Approvazione Programma
delle attività̀ per l’anno 2024, unitamente al relativo fabbisogno
finanziario” (PPA n. 135/12^).
Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di
iniziativa dei Consiglieri regionali:
Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci,
Mammoliti “Proposta di legge al Parlamento concernente: “Abrogazione degli
articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari)”” (PPA n. 131/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito.
Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci,
Mammoliti “Proposta di legge al Parlamento concernente: “Sostegno finanziario
al Sistema Sanitario Nazionale a decorrere dal 2023”” (PPA n. 133/12^).
È stata assegnata alla
terza Commissione - Sanità, Attività sociali, culturali e formative per l’esame
di merito.
Mattiani “Modifiche
e integrazioni agli articoli 26, 27, 30, 31 e 68 del Regolamento interno del
Consiglio regionale della Calabria (Deliberazione del Consiglio regionale 27
maggio 2005, n. 5)” (PPA n. 134/12^).
È stata assegnata alla quinta
Commissione - Riforme per l’esame di merito.
Richiesta parere della Commissione consiliare competente
La Giunta regionale ha trasmesso, per il parere
della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 404 del 10 agosto
2023, recante: “Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione
Calabria. Delibera di Giunta regionale n. 490/2022. Approvazione del Piano
Finanziario del programma articolato per Linee di Azione”.
(Parere numero 28/12^).
È stato assegnato alla seconda Commissione
consiliare permanente.
- La Giunta regionale ha trasmesso, per il
parere della competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 389 del 10
agosto 2023, recante: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d'atto della
proposta di riprogrammazione finale, ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (UE)
1303/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta e
rimodulazione del Piano Finanziario dell'Asse 8 - Promozione, Occupazione
Sostenibile e di Qualità - (OT 8 FSE), Azioni 8.1.1 e 8.5.3”.
(Parere numero 29/12^).
È stato assegnato alla seconda Commissione
consiliare permanente.
Nella seduta del 3 agosto 2023, la Commissione
consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e
dell’illegalità diffusa ha predisposto e approvato, all’unanimità dei presenti,
il Piano Speciale Legalità, Antiracket e Antiusura - anno 2023, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 8 del 2019 “Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione
della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.
Decreto del Presidente della Giunta regionale
È pervenuto il decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 66 del 20 settembre 2023, avente ad oggetto:
“Rideterminazione deleghe assessorili”.
Trasmissione di Petizione popolare
Il Comune di Mandatoriccio (provincia di
Cosenza) ha trasmesso, con delibera n. 15 del 6 luglio 2023, la petizione
popolare, concernente:
“Ripristino operai idraulico forestali nel
Comune di Mandatoriccio”.
È pervenuta una petizione avente ad oggetto:
“Per il ripristino immediato della Strada
Provinciale n. 93 (ex Strada Statale n. 110)”.
Promulgazione di Legge regionale
In data 3 agosto 2023, il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata legge regionale e che la stessa
è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 173 del 4 agosto 2023:
- legge regionale n. 36 del 3 agosto 2023,
recante: “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle
linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione
nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
In data 7 agosto 2023, il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato le sottoindicate leggi regionali e che le stesse
sono state pubblicate telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 175 dell’8 agosto 2023:
1) Legge regionale n. 37 del 7 agosto 2023,
recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e
norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non
di linea”;
2) Legge regionale n. 38 del 7 agosto 2023,
recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48
(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)”.
In data 10 agosto 2023, il Presidente della
Giunta regionale ha promulgato la sottoindicata legge regionale e che la stessa
è stata pubblicata telematicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 177 del 10 agosto 2023:
- legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023,
recante: “Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di
tutela e bonifica del territorio rurale”.
Trasmissione documentazione da Enti sub regionali
La Corte dei conti, sezione controllo per la
Calabria, ha trasmesso la delibera n. 108/2023, unitamente alla relazione
annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi
regionali approvate nel 2022 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle
seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2023
- 2025:
1. deliberazioni della Giunta regionale numeri
384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 411, 412 del 10
agosto 2023;
2. deliberazioni della Giunta regionale numeri
421 e 422 del 29 agosto 2023;
3. deliberazioni della Giunta regionale numeri
433 e 435 del 31 agosto 2023;
4. deliberazioni della Giunta regionale numeri
444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 469 del 13 settembre 2023;
5. deliberazioni della Giunta regionale numeri
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 del 19
settembre 2023.
Interrogazioni a risposta immediata
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- l'ASP di Vibo Valentia
versa, ormai da anni, in una situazione di pressoché totale inefficienza con
gravissime ricadute negative sulla qualità del servizio offerto ai
contribuenti. Ogni giorno, le cronache giornalistiche raccontano storie di
“malasanità”, di tempi di attesa “biblici” per essere visitati e/o sottoposti
ad accertamenti strumentali, e di “viaggi della speranza” verso altre strutture
ospedaliere calabresi o di fuori regione. Sono sotto gli occhi di tutti le carenze
e le criticità organiche, strutturali, strumentali, organizzative e
finanziarie: mancano medici ed infermieri, mancano edifici adeguati e strumenti
idonei, mancano sufficienti risorse finanziarie e, soprattutto, manca una rete
organizzativa capace di dare risposte concrete in tempi ragionevoli alla
domanda di prestazioni sanitarie che proviene dall'intero territorio vibonese.
La suddetta situazione di pressoché totale inefficienza assume contorni, a dir
poco, “drammatici” nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, dove, a
fronte dei quattordici medici previsti dalla pianta organica, operano,
stabilmente, soltanto sei medici “strutturati” che, per garantire la continuità
del servizio ad un bacino di utenza che, soprattutto in estate, si amplifica in
maniera abnorme, sono chiamati e si offrono, con abnegazione, ad orari di
lavoro gravosi e difficilmente sostenibili per lunghi periodi. Le carenze di
organico, ormai croniche, vengono, affrontate con “soluzioni tampone”:
prestazioni temporanee da parte di medici forniti da cooperative o appartenenti
ad altri reparti del medesimo Ospedale o reclutati attraverso avvisi pubblici
per manifestazione d'interesse o, infine, pensionati chiamati ad occuparsi dei
soli codici bianchi. Nei giorni scorsi, la stampa aveva diffuso la notizia che
i 121 medici cubani arrivati in Calabria il 4 agosto sarebbero stati destinati,
per la maggior parte, ai Pronto Soccorso degli ospedali regionali. In
particolare, sul giornale “il Quotidiano”, Ed. Cosenza, del 13.08.2023, a pagina
7, veniva riportata la ripartizione numerica di detti medici fra gli ospedali
calabresi e, con specifico riferimento al presidio ospedaliero di Vibo
Valentia, veniva precisato che era prevista l'assegnazione di tre medici cubani
al Pronto Soccorso e di uno al reparto di ortopedia. Lo stesso Presidente della
Giunta Regionale Dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
della Regione Calabria, aveva pubblicamente dichiarato che i medici cubani
avrebbero aiutato “soprattutto ad allentare la pressione nei Pronto Soccorso”
dei nostri ospedali. Ed è ciò che è avvenuto: in effetti, la maggior parte dei predetti 121 medici cubani sono andati rimpinguare i Pronto
Soccorso di tutti gli ospedali calabresi. Di tutti gli ospedali calabresi
tranne, però, di uno: l'ospedale di Vibo Valentia. È accaduto, infatti, che,
poco prima del loro insediamento al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo
Valentia, i tre medici cubani che erano stati destinati all'anzidetto reparto
sono stati assegnati ad altri reparti del medesimo nosocomio non afferenti
all'area dell'emergenza. Ad oggi, non è dato sapere chi ha preso questa
decisione dell'ultimo minuto che contrasta, in maniera evidente, con quanto
pubblicamente dichiarato dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto
Occhiuto, nella sua precitata qualità, né è dato sapere per quali ragioni lo
abbia fatto. La spiegazione fornita dal Dott. ..., nelle sue vesti di Direttore
del dipartimento di emergenza-urgenza dell'ospedale di Vibo Valentia, diffusa
dalla stampa locale nella giornata del 22 agosto, secondo la quale i tre medici
cubani sarebbero stati assegnati, temporaneamente, a reparti diversi dal Pronto
Soccorso perché avrebbero bisogno di imparare “come muoversi” all'interno
dell'ospedale, appare alquanto contraddittoria e suscita ragionevoli e fondati
dubbi se, soltanto, si considera la circostanza che un analogo problema di
sottoporre ad una sorta di “apprendistato” i medici cubani destinati ai Pronto
Soccorso non si è posto in nessuno degli altri ospedali calabresi. Inoltre,
l'anzidetta spiegazione, nei termini e nei modi con i quali è stata esposta
sulla stampa, sembrerebbe lasciare intendere che i tre medici cubani, prima o
poi, saranno assegnati, comunque, ai reparti e non al Pronto Soccorso. Tutto
ciò premesso, si interroga il Presidente della Giunta Regionale Dott. Roberto
Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano
di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria,
per sapere:
chi e per quale valida
ragione ha disposto l'assegnazione dei tre medici cubani destinati al Pronto
Soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia ai reparti del medesimo ospedale.
(162; 23/08/2023)
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- fra l'ASP di Vibo
Valentia e la Croce Rossa Italiana (CRI) operante sul territorio del vibonese è
stata stipulata, poco meno di un mese fa, una nuova convenzione in relazione al
trasporto delle persone sottoposte a trattamento di emodialisi. In base a
questa nuova convenzione, il trasporto degli emodializzati (sia durante il
viaggio di andata verso i centri ospedalieri per il trattamento emodialitico,
sia durante il viaggio di ritorno verso casa), con mezzi propri della Croce
Rossa Italiana e con spese a carico dell'ASP di Vibo Valentia, è consentito
soltanto in presenza, nella persona sottoposta a trattamento di emodialisi,
anche, di ulteriori gravi e non ben specificate patologie. L'anzidetta nuova convenzione
ha comportato la sospensione del servizio di trasporto nei confronti di decine
di emodializzati anziani che non sono in grado di guidare e che vivono da soli.
Ma l'aspetto veramente strano (oltre che grave) di questa vicenda è che l'ASP
di Vibo Valentia, nella stipula della precitata convenzione, non ha, affatto,
tenuto conto dell'esistenza di un decreto (il DCA n. 191 del 04.07.2023)
emesso, circa un mese prima, dal Presidente della Giunta Regionale, anche nella
sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, che NON sottopone
l'erogazione del servizio di trasporto delle persone emodializzate alla
suddetta condizione della presenza, in capo alle medesime persone emodializzate,
di ulteriori gravi patologie. Il precitato DCA n. 191 del 04.07.2023 è il
frutto di anni di impegno e di battaglie condotte dall'ANED (Associazione
Nazionale EmoDializzati) Calabria, egregiamente
rappresentata dal suo Presidente ---------, che è riuscita, finalmente, a far
“istituzionalizzare”, anche in Calabria, il principio secondo cui il trasporto
delle persone emodializzate è e deve essere considerato un LEA. In particolare,
il predetto DCA n. 191 recita, testualmente: “Il
trasporto dei dializzati non è legato alla condizione fisica bensì alla
patologia e come tale deve essere considerato parte integrante della cura e
quindi un LEA”. In attuazione di questo principio, il trasporto di che trattasi
va considerato come un servizio da riconoscersi a TUTTI gli emodializzati che
intendono fruirne. La gravità di quanto accaduto rende estremamente urgente
l'intervento del Presidente della Giunta regionale, anche nella sua qualità di
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario della Regione Calabria, al fine di disporre l'immediato
ripristino, nella Provincia di Vibo Valentia, del servizio di trasporto delle
persone sottoposte a trattamento di emodialisi secondo le modalità e i termini
dettagliatamente indicati nel DCA n. 191 del 04.07.2023. Tutto ciò premesso, si
interroga il Presidente della Giunta regionale dott. Roberto Occhiuto, anche
nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro
dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria pPer
sapere:
per quale valida e
fondata ragione l'ASP di Vibo Valentia ha deciso di stipulare con la Croce
Rossa Italiana una convenzione, avente ad oggetto il trasporto degli
emodializzati, il cui contenuto si pone in evidente ed aperto contrasto con i
dettami del recente DCA n. 191 del 04.07.2023.
(166; 04/09/2023)
Interrogazioni a risposta scritta
Billari.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- la LR n. 8/1999 “Provvidenze
in favore di soggetti affetti da particolari patologie” permette ai cittadini
calabresi di ottenere un rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno sostenuti
per l’assistenza sanitaria connessa a patologie e interventi di particolare
importanza fruita in strutture al di fuori della regione in quanto non
disponibile presso il servizio sanitario della Calabria;
- l’erogazione dei
rimborsi avviene da parte delle Aziende sanitarie provinciali, su presentazione
di domanda e fino alla concorrenza della somma loro assegnata annualmente dalla
Regione in funzione del rapporto percentuale tra il budget disponibile e
l’ammontare del rendiconto fornito dalle stesse aziende;
- il regolamento
operativo della LR 8/99, tra l’altro, individua i criteri di selezione per
privilegiare i soggetti economicamente più deboli in caso di insufficienza
delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e a tal fine il
regolamento stabilisce che deve essere data precedenza alle pratiche relative
ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo non superi i
24.000,00 euro, mentre l’eventuale eccedenza di budget deve essere utilizzata
per le pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo
annuo sia compreso tra € 24.000,01 e € 36.000,00. Considerato che: - in base al
regolamento operativo succitato “per fruire del rimborso è necessario che la
prestazione sanitaria richiesta non sia disponibile presso alcuna struttura del
SSR … o, in alternativa, che detta prestazione sia condizionata da una
accertata e documentata lista d’attesa che mal si concili con le esigenze
d’urgenza presentate dal richiedente …”;
- il budget assegnato
alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta LR 8/99 per gli
anni 2023-2024-2025 è pari a euro 200.000,00 per ogni annualità e non è mai
stato incrementato nel corso degli anni;
- da quanto si evince
dai documenti ufficiali, l’ammontare rendicontato dalle aziende sanitarie
provinciali per le spese sostenute dai soggetti affetti da gravi patologie ex
LR 8/99 è nettamente superiore al budget annuale stanziato dalla regione
Calabria e pertanto non si riesce a garantire la copertura totale dei costi
sostenuti dai soggetti interessati;
- affinché la Regione
Calabria consegua pienamente le finalità poste con la LR 8/99 e cioè di
favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in
relazione agli interventi connessi a patologie di grave entità, prendendo a
proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di
viaggio dei pazienti, sarebbe necessario aumentare il budget destinato al
finanziamento della suddetta legge;
- vista l’esiguità delle
risorse disponibili nel bilancio della Regione, è fondamentale valutare
attentamente gli interventi e ripartire le somme con responsabilità in
particolare rispetto a questi temi che toccano da vicino migliaia di famiglie,
perché sebbene sia indispensabile razionalizzare, non bisogna farlo a costo
della salute dei cittadini e del loro diritto costituzionalmente garantito a curarsi;
- il dramma
dell'emigrazione sanitaria si ripropone ancora una volta come un pesante
fardello logistico ed economico per tantissime famiglie calabresi che sono
obbligate a recarsi in strutture al di fuori della Calabria per fruire di
determinate prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario
regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della
Regione Calabria anche in qualità di Commissario ad acta della sanità
regionale, per conoscere:
per sapere:
- quali provvedimenti
urgenti si intendono adottare al fine di garantire ai soggetti affetti da gravi
patologie ex LR 8/1999 un adeguato sostegno economico, prevedendo il rimborso
totale, e non parziale, delle spese autorizzate e documentate connesse
all’assistenza sanitaria fruita in strutture al di fuori della regione in
quanto non garantita dal sistema sanitario della Calabria.
(158; 03/08/2023)
Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci,
Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- secondo recenti notizie
di stampa, si attende la chiusura della Strada di Grande Comunicazione n. 682
“Jonio-Tirreno”, di collegamento tra le due relative coste del territorio
provinciale di Reggio Calabria, comprendente 42 comuni;
- di recente il
Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato che per
alcuni lavori concernenti la Galleria della Limina la strada in questione sarà
chiusa per 20 mesi a partire dal gennaio 2024. Detta chiusura, secondo quanto
diffusamente riportato sulla stampa calabrese, appare necessaria in ragione di
imprecisati interventi da realizzare;
- lungo la stessa strada
statale dovranno essere effettuati lavori di manutenzione nella galleria
denominata “Torbido”, tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di
Reggio Calabria;
-per dei citati lavori,
con inizio previsto il prossimo settembre, stando a un comunicato dell’ANAS,
verrà chiusa la citata galleria e la stessa strada di transito per una
tempistica non inferiore a 70 giorni;
- in merito a tali fatti
emerge una forte preoccupazione tra i sindaci della Locride e della Piana di
Gioia Tauro, oltre che di tutta la cittadinanza;
- i sindaci
dell’associazione dei Comuni della Locride si stanno continuamente riunendo,
con la volontà di richiedere, se necessario, delle soluzioni straordinarie,
unitamente all’auspicio di trovare una soluzione condivisa rispettosa delle
esigenze del territorio e, stante la perdurante incertezza circa i dettagli dei
lavori da effettuare, che emergano dati certi da cui partire, anche a beneficio
dell’informazione ai cittadini;
- la chiusura della
strada statale n. 682 peserà anche sul collegamento tra l’ospedale di Locri e
quello di Polistena, specie nel caso di trasferimento di degenti da un presidio
all’altro;
- chiudere la strada,
l’unica che porta la Locride fuori dall’isolamento, avrebbe ripercussioni
drammatiche in vari settori fondamentali, economico, turistico e sociale, con
conseguenze pesantissime per gli abitanti dell’area indicata e per i potenziali
turisti;
- lungo la statale, ANAS
ha confermato altri interventi manutentivi e puntualizzato che, per garantire
la sicurezza della circolazione, si è previsto di realizzare opere
provvisionali;
- da diversi anni si
aspettano interventi strutturali che rendano più sicuro il transito dei veicoli
lungo l’arteria stradale;
considerato che:
- tutti i cittadini
hanno diritto alla mobilità nella massima sicurezza;
- i Sindaci dei Comuni
interessati lamentano la mancanza di confronto con le istituzioni e con ANAS;
tutto ciò premesso e
considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale
per sapere:
- quali iniziative
intende intraprendere verso il Governo nazionale per richiamare la necessaria
attenzione e sollecitare le adeguate risposte e nei confronti di ANAS al fine
di far conoscere agli amministratori locali e ai cittadini gli interventi da
realizzare e al fine di garantire la certezza dei tempi di chiusura
dell’arteria;
- se si è attivato per
programmare valide e sicure alternative al percorso inibito;
-se sono previsti
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della SP 5 Limina - Mammola
e della SP 1 Cittanova-Locri;
- se intende prendere in
considerazione la possibilità di riconoscere ristori economici agli operatori
economici che, irrimediabilmente, subiranno contraccolpi negativi dalla
chiusura della strada.
(159; 04/08/2023)
Bruni, Bevacqua, Alecci,
Billari, Iacucci,
Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- in data 19 luglio
u.s., nel territorio calabrese, presso la stazione di Serrastretta – Carlopoli,
la storica locomotiva a vapore FCL 502, risalente a oltre 70 anni fa, da
decenni accantonata presso la stazione sopracitata, sulla tratta Catanzaro –
Cosenza di Ferrovie della Calabria, veniva trasferita a mezzo di carrello
stradale, verso una località ignota;
- in data 20 luglio
u.s., la locomotiva veniva avvistata (e fotografata) nel centro abitato di
Davoli Marina;
- circolano voci non
ufficiali secondo cui sarebbe stata assegnata al Comune di Castel di Sangro, in
Abruzzo;
- l’Associazione
Ferrovie in Calabria denunciava il fatto chiedendosi il motivo per il quale un
bene culturale risalente ad oltre 70 anni fa; quindi, automaticamente vincolato
dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, venisse spostato
e trasferito su strada con tale semplicità;
- in precedenza, erano
state avanzate due richieste di monumentazione della
storica locomotiva da parte dei Comuni di Decollatura e Carlopoli, di fatto
ignorate da Ferrovie della Calabria;
- è evidente che la stessa
Ferrovie della Calabria ha deciso in totale autonomia di trasferire fuori
Regione un bene culturale appartenente ai calabresi;
- la sopracitata
Associazione provvedeva, pertanto, a segnalare quanto avvenuto al Ministero
della Cultura, il quale però rispondeva di non avere nessuna informazione in
ordine allo storico locomotore;
- il citato Ministero
avrebbe poi invitato il governo regionale ad agire celermente per verificare
dove si trova la locomotiva e mettere in atto tutte le iniziative necessarie per
la tutela di un bene divenuto, a tutti gli effetti, facente parte del
patrimonio culturale collettivo del Comune di Carlopoli. Considerato che: -
trattasi di un bene risalente ad oltre 70 anni fa e come tale vincolato dalla
Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio;
- se è previsto un
restauro del bene culturale, devono essere consultati gli organi preposti, tra
cui la citata Soprintendenza, prima di procedere agli interventi. Tenuto conto
che: - a tal proposito, l'Amministrazione comunale di Carlopoli aveva già nel
2018 inoltrato apposita richiesta per avere in affidamento la locomotiva alla
società Ferrovie della Calabria senza avere alcuna risposta in merito. Tutto
ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
- se è a conoscenza
dello spostamento e trasferimento su strada della locomotiva a vapore FCL 502
risalente a oltre 70 anni fa, da decenni accantonata presso la stazione
sopracitata, sulla tratta Catanzaro – Cosenza di Ferrovie della Calabria;
- quali iniziative
intende intraprendere o ha intrapreso a seguito della richiesta del Ministero
della Cultura al fine di accertare quanto denunciato ed in particolare dove si
trova attualmente allocata la locomotiva;
- quali iniziative
intende mettere in atto per la tutela di un bene divenuto, a tutti gli effetti,
facente parte del patrimonio culturale collettivo del Comune di Carlopoli, al
fine di evitare ogni possibile danno, perdita di materiale rotabile o
addirittura servizi ferroviari stessi, per la collettività calabrese.
(160; 10/08/2023)
Bevacqua, Alecci, Billari, Bruni, Iacucci,
Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- le ambulanze che percorrono
quotidianamente le nostre strade devono rispettare gli standard imposti dalla
vigente normativa europea, nazionale e regionale (v. il decreto ministeriale n.
553 del 1987;
il decreto ministeriale
20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed
amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali),
la norma europea UNI EN 1789 sulle ambulanze);
- il trasporto del
paziente e dell’équipe deve essere effettuato nelle migliori condizioni di
sicurezza;
- le criticità del parco
degli automezzi di soccorso della Regione Calabria sono, notoriamente,
ataviche;
- AREU (l’Agenzia
regionale emergenza – urgenza) è un Ente del S.S.R. della regione Lombardia
disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i.
e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- l’art. 15 della L. n.
241/1990 s.m.i. prevede che “le Amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse comune”;
- in data 05.06.2023
(Prot. AREU 12254), il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha formalizzato
la richiesta di poter acquisire da AREU in via definiva di n. 10 Mezzi di
Soccorso Avanzato (MSA) previo rimborso di € 2.000,00 cadauno e di n. 10 Mezzi
di Soccorso di Base (MSB) previo rimborso di € 40.000,00 cadauno da poter
impiegare a favore del servizio di Emergenza Urgenza extraospedaliero del
proprio territorio;
- sono a carico di ASP
di Cosenza gli oneri economici derivanti dalla cessione quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il passaggio di proprietà, la rimozione delle livree di AREU,
il recupero e trasporto dei mezzi dalla sede di AREU a quella dell’ASP di
Cosenza e di tutti gli ulteriori eventuali oneri che dovessero essere
necessari;
- l’Asp di Cosenza, con
la delibera numero 1751 del primo agosto 2023, adottata su specifica delega di
Azienda Zero, ha, dunque, proceduto all’acquisto da Areu (Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza della Lombardia) di 10 autovetture e 10 autoambulanze usate,
anzi strausate, tramite trattativa privata. Considerato che: - da fonti
giornalistiche si è appreso che un’automedica è stata immatricolata il 01
gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 22 luglio del 2022,
presentava 199.502 km.;
un’altra è stata immatricolata
il 01 gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 02 agosto 2022,
presentava 221.215 km;
un’altra ancora è stata
immatricolata il 01 gennaio 2013 e all’ultima revisione, effettuata il 07
dicembre del 2022, presentava 233.375 km;
- il mezzo di normale
uso per risultare in piena efficienza deve avere non più di 6 anni e non oltre
200.000 Km (superati tali limiti il mezzo è declassato alla categoria
inferiore);
- è paradossale che lo
stesso mezzo di soccorso sia considerato “obsoleto” e da sostituire in
Lombardia, mentre in Calabria viene considerato utile a riorganizzare
l’emergenza-urgenza;
- trattasi, pertanto, di
nr. 20 automezzi ‘usati usurati’ che sono costati circa 600 mila euro;
per la precisione
558.320 euro. La stessa fornitura, se acquistata nuova, sarebbe costata,
listino CONSIP alla mano, circa 700.000 euro. Con appena 140.000 euro in più si
sarebbe avuta, anziché di ferro vecchio, una dotazione di mezzi nuova di zecca
a km zero;
- è evidente che dal
punto di vista contabile ciò avrebbe rappresentato un autentico investimento,
che, nel rapporto costi-benefici, avrebbe, contestualmente, determinato un
vantaggioso risparmio nel medio e lungo termine. Tenuto conto che: - si tratta
di nr. 10 autovetture e nr. 10 autoambulanze che in
media hanno 10/12 anni di vita e oltre 200mila chilometri di servizio e come
tali sono insicuri rendendo ancora più rischioso il sistema
dell’emergenza-urgenza e necessitando probabilmente se non certamente di
continui costi di manutenzione;
- inoltre, tali mezzi
non potranno essere utilizzati subito per i trasporti urgenti (emergenza,
trasporti interospedalieri per pazienti critici,
ecc.) perché sono sprovvisti dell’attrezzatura sanitaria specifica di bordo che
si prevede costerà un altro mezzo milione di euro. Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1) quanti siano allo
stato attuale gli automezzi utilizzati per il servizio di emergenza urgenza
sanitaria e per il servizio di trasporto ospedaliero presso l’Asp di Cosenza;
2) il motivo per il
quale si è proceduto ad utilizzare la trattativa privata per l’acquisto di
nr.10 autovetture e nr.10 autoambulanze e se è stata verificata l’oggettiva
impossibilità di acquisire, alle stesse condizioni, la medesima prestazione, da
parte di altri contraenti se gli stessi siano conformi ai requisiti di legge;
3) se prima di procedere
all’acquisto si è proceduto a verificare la funzionalità dei citati mezzi;
4) quando i mezzi di cui
sopra potranno essere utilizzati visto che sono privi degli equipaggiamenti
sanitari di bordo specifici (nr. 20) e quando si procederà ad acquistare
quest’ultime attrezzature.
(161; 11/08/2023).
Lo Schiavo. Al
Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- il Family Act ha previsto
un pacchetto di misure, rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), che le amministrazioni pubbliche devono attuare quali forme di supporto
alle famiglie meno abbienti per rendere effettivo il diritto allo studio, in
applicazione del più ampio principio di eguaglianza sostanziale previsto
dall’art. 3, 2 co. della Costituzione;
- in attuazione di
quanto sopra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto
direttoriale n. 425 del 30.03.2023, a firma del Direttore Generale ..., visto
lo stanziamento di fondi necessari, ha disposto il pagamento della somma
complessiva di €. 133.000.000,00 (centotrentatremilioni/00),
a carico del Cap. 2043 del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito,
con impegno contemporaneo a favore delle Regioni per l’E.F. 2023, ai fini della
fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2023/2024;
- al decreto
direttoriale n. 425 del 30.03.2023 sono allegate le tabelle del piano di
riparto per le somme da attribuire alla Regione Calabria, che ammontano a circa
€ 4.773.980,6 per le scuole dell’obbligo ed € 1.712.651,3 per le secondarie
superiori;
-l’attuazione immediata
di tale norma, visti i report dell’Istituto Nazionale di Statistica, che
individuano in Calabria circa 28.977 famiglie non abbienti con ISEE inferiore
ad euro 15.493,71 e potenziali aventi diritto alle misure, si rende necessaria
per assicurare sostegno alle famiglie in virtù dell’imminente inizio dell’anno
scolastico;
- per i 10.977 studenti
delle scuole medie superiori di cui alla tab. B del d.d.
425/2023 la copertura finanziaria dei libri di testo sarebbe di 156,602 euro
pro capite, cifra insufficiente sia rispetto al tetto di spesa per i libri
della I classe scuole superiori stabilito con D.M 781/2013 (294 euro) sia
rispetto al costo reale per l’a.s. 2023/24, stimato
in 340 euro da organizzazioni qualificate degli studenti (Rete studenti medi);
- attualmente la Regione
Calabria non ha dato esecuzione al decreto ministeriale sopra indicato.
Considerato che:
- le famiglie italiane,
ma più specificamente quelle calabresi, visto il rincaro dei prezzi al consumo
hanno sempre più necessità di interventi di welfare per assicurare il diritto
allo studio;
-bisogna dunque
intervenire, e con una certa urgenza, affinché si venga incontro alle esigenze
di numerose famiglie che hanno necessità di acquistare i libri scolastici per i
propri figli;
-non è concepibile che
lo stanziamento di fondi statali venga erogato con ritardi che incidono sulla
gestione di interessi relativi alla famiglia, formazione sociale
costituzionalmente garantita e protetta;
-il Forum delle
associazioni familiari Calabria ha sottolineato in questi giorni l’urgenza di
un intervento regionale per mitigare i costi dei libri di testo, •La Regione
Calabria, per l’A.s. 2023/24, ha stabilito di
stanziare, attraverso i Comuni, contributi per il Bonus libri (o Voucher per lo
studio) per le famiglie con ISEE inferiore a € 6000, mentre, ad oggi, risulta
che le altre Regioni, e i rispettivi comuni, hanno stabilito tetti di reddito
superiori, quindi più solidali, per accedere ai contributi;
- le Regioni possono
stanziare risorse aggiuntive di bilancio per l’acquisto di libri scolastici,
secondo la legislazione vigente;
- la Regione Calabria ha
previsto espressamente di fornire (in comodato) l’intera dotazione di
pubblicazioni indicate dagli organi scolastici agli alunni della scuola media
superiore, in condizioni di particolare disagio economico, con L.R. n. 27/1985
(art. 4), tuttavia nelle delibere attuative degli ultimi decenni l’art. 4 è
rimasto lettera morta;
preso atto che: •risulta
urgente e improcrastinabile un intervento istituzionale a sostegno delle
famiglie calabresi per la concessione di benefici per il diritto allo studio,
quali contributi per l’acquisto di libri di testo in favore degli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico
2023/2024;
-è necessario attendere
la circolare attuativa tecnica ministeriale per dare avvio alle procedure per
l’individuazione degli studenti beneficiari;
-i dati sulla povertà
educativa della Calabria sono più allarmanti rispetto al resto d’Italia. Si
interroga la Giunta regionale
per sapere:
1)quali iniziative
intenda assumere in attesa della nuova circolare attuativa ministeriale per
stabilire i criteri e le modalità per la concessione di Contributi per i libri
di testo per l’anno scolastico 2023/2024”;
2)se non si ritenga di
estendere per l’annualità 2023/2024 la soglia ISEE oltre i € 6.000,00 per
ottenere il beneficio del Voucher Io Studio;
3)quali tempistiche sono
necessarie per l’attuazione del Decreto Direttoriale n. 425 del 30.03.2023 del
MIUR e per rendere effettivamente operativo quanto stabilito nelle norme
statali in un territorio particolarmente bisognoso di sostegno economico. 4)se
non si ritenga necessario, in previsione del nuovo bilancio regionale,
stanziare ulteriori risorse da bilancio regionale a copertura dei costi dei
libri di testo per le famiglie meno abbienti;
5)quali azioni sono in
programma, relativamente al P. O. 2021-2027, finalizzate all'inclusione e alla
tutela del diritto allo studio, che consentano direttamente alle famiglie di
essere beneficiarie delle risorse.
(163; 29/08/2023)
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- che la Legge di
Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno
sostanzialmente sancito l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza introducendo
il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare
e superando il principio dell’universalità, propria di una misura di welfare,
presente in tutti i Paesi dell’Unione europea;
nello specifico le
famiglie che percepiscono il RdC in cui siano presenti
minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali
perché “non attivabili al lavoro” continueranno a riceverlo fino a dicembre
2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio 2024,
dovranno presentare la domanda per l’istituendo Assegno di Inclusione;
secondo i dati
evidenziati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro
l’effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che oggi percepiscono un
sostegno al reddito (pari al 40% del totale) saranno private di misure di
contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro
età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio
parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari
del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono
esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti
soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei
nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che
hanno perso o perderanno ogni sostegno al reddito;
a quanto sopra si
aggiunga che le misure annunciate non prendono in alcuna considerazione i
lavoratori poveri che vengono esclusi da ogni ipotesi di sostegno al reddito e
presa in carico. Considerato che la difficile situazione sopra descritta,
assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d’Italia ed alla Calabria
in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in
Calabria sono più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in
Calabria che hanno avuto sospeso il sostegno economico e, tenendo conto della
composizione dei nuclei familiari, i beneficiari che si vedono venire meno la
misura sono oltre 45 mila;
che, per come si evince
dal Bilancio Sociale INPS 2021, presentato nel dicembre 2022 presso la
Cittadella regionale e alla presenza del Presidente Occhiuto, il 13 per cento
della popolazione in Calabria era percettore di reddito di cittadinanza con una
media di 563 euro a persona;
nel 2021, infatti, i
nuclei familiari percettori erano 100.506, con un assegno medio mensile pari ad
€ 563 e con un numero di persone coinvolte pari a 239.433;
a quanto sopra si
aggiunga come il criterio di assegnazione dell’Assegno di inclusione, basato
solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni
di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano
da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto. Tenuto conto
che, negli ultimi giorni, si sono registrati numerosi comunicati da parte della
Giunta regionale volti ad assicurare interventi in grado di offrire risposte al
disagio creato dal Governo con la sostanziale abolizione del Reddito di
Cittadinanza;
tutto quanto sopra
premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
-quali ed urgenti
provvedimenti si intendano adottare per far fronte nell’immediato al disagio di
quanti si sono visti revocato e/o non si vedranno rinnovare il Reddito di
Cittadinanza;
-quali provvedimenti si
intendano adottare, nel medio e lungo periodo, per assicurare politiche
efficaci di sostegno al reddito a quanti, pur trovandosi in condizioni di
povertà, risulteranno esclusi dai criteri per l’assegnazione dell’Assegno di
Inclusione.
(164; 30/08/2023)
Bevacqua e Iacucci. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- il cantiere del nuovo
Ospedale della Sibaritide, opera attesa dalla cittadinanza dal lontano 2013, è,
nei fatti, bloccato fin dal novembre 2022;
- lo stesso continuerà a
restare fermo almeno fino all’approvazione della perizia di variante sanitaria
e tecnologica e del piano economico e finanziario;
- una volta approvato il
piano serviranno almeno sei mesi per stipulare i contratti principali con i
fornitori privati e approvvigionare i materiali;
- oltre all’aumento dei
costi, al quale si dovrà far fronte per l’adeguamento dell’opera, non si può
dimenticare che dal dopo pandemia Covid 19 e con il conflitto in Ucraina ancora
in corso, i tempi di approvvigionamento dei materiali si sono quadruplicati,
facendo ulteriormente lievitare le spese;
- ai tempi già calcolati
si devono aggiungere circa sei mesi necessari al collaudo della struttura e
delle apparecchiature sanitarie e per il rilascio dell’agibilità, portando
complessivamente a impiegare non meno di quattro anni dall’approvazione della
variante, che non è dato sapere quando avverrà. Considerato che: - nel
frattempo sono stati depotenziati i due presidi ospedalieri della spoke di Corigliano Rossano, il “Giannettasio”
e il “Compagna”, creando ulteriori difficoltà ai cittadini del popoloso
comprensorio, con evidenti ricadute negative sul proprio diritto alla salute.
Tutto ciò premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta
Regionale, anche nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario nella Regione Calabria
per sapere:
- se la struttura
competente abbia già stilato un cronoprogramma, chiaro e credibile, rispetto
alla tempistica di ultimazione dell’opera;
- quali interventi
tampone si ha intenzione di intraprendere per affrontare al meglio la situazione
sanitaria del territorio durante il periodo occorrente all’ultimazione
dell’Ospedale.
(165; 31/08/2023)
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- in meno di una
settimana, in Calabria, si sono registrate due morti sul lavoro che ci
rammentano, ancora una volta, come la sicurezza sui luoghi di lavoro, nella
nostra regione come in Italia, sia ancora un miraggio e come appaia del tutto
evidente che ciò che si sta facendo non sia abbastanza;
- come ricordato
recentemente dal Presidente della Repubblica, l’Italia colloca il diritto al
lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica e non
può essere tollerato perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della
disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul
lavoro;
- secondo i dati
pubblicati dall’INAIL, da gennaio a luglio 2023 il bilancio delle morti sul
lavoro è drammatico: 559 le vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in
itinere, con una media di 80 decessi al mese. Considerato che: - in questo
quadro, secondo la classificazione a zone, parametrata sull’Indice di incidenza
media (Im=Indice incidenza medio, pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di
lavoratori), fatta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di un’importante
società specializzata, nei primi sette mesi del 2023, la Calabria, insieme ad
Umbria, Abruzzo e Basilicata, viene collocata nella c.d. zona rossa (quella con
una rilevanza maggiore) con un’incidenza superiore al 125% rispetto alla media
nazionale;
- a riprova di quanto
sopra e solo a titolo di esempio, la maxioperazione “Vigilanza 110 in
sicurezza” effettuata lo scorso 29 marzo su tutto il territorio nazionale dall’Ispettorato
del Lavoro, in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Asl, Inail e Inps, ha
disvelato come oltre l’80% dei 334 cantieri edili ispezionati sia risultato
irregolare;
- i dati più allarmanti,
nell’ambito della citata operazione, per come si è letto sulla stampa, vengono
dalla Calabria dove su 15 cantieri edili controllati 15 presentavano
irregolarità, 21 aziende su 22 sono risultate non a norma e in 11 delle 50
posizioni lavorative verificate è stata disposta la sospensione per ragioni di sicurezza;
tenuto conto che: -
l’esercizio della funzione di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo l’art. 13 del d.l. n. 146 del 2021 (convertito con legge n. 215/21) che
ha innovato il d.lgs. 81/08 “è svolta dalla azienda sanitaria locale competente
per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, […]”;
- nello specifico, alle
Aziende Sanitarie Locali sono assegnati i seguenti compiti: - individuare e
controllare i fattori di rischio all'interno dei luoghi di lavoro;
- sorvegliare sulla
salute dei lavoratori;
- verificare la
conformità dei requisiti dei diversi luoghi di lavoro in base a normative
specifiche;
- vigilare su macchine,
fabbricati, impianti e mezzi di protezione presenti nei luoghi di lavoro;
- la Giunta regionale,
con D.G.R. n. 852 del 29 dicembre 2010, in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2008
n. 81 e del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, ha costituito in seno alla Presidenza
della Giunta il Comitato regionale di Coordinamento per la tutela della salute
e la sicurezza sul lavoro, con funzioni di prevenzione, comunicazione,
formazione, informazione, assistenza, vigilanza e analisi del fenomeno degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
- in ultimo, il
Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale 30 novembre 2022, n. 41 che
istituisce “l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di
lavoro” con la funzione, tra le altre, di prevenire i rischi di infortuni e di
malattie professionali sul lavoro. Tutto quanto sopra premesso e considerato,
si interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
- se e quali iniziative
intenda assumere per rafforzare l’azione di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- se le Aziende
Sanitarie Provinciali hanno risorse finanziarie e umane sufficienti a garantire
l’efficiente funzionamento dei compiti loro assegnati nella materia oggetto
della presente interrogazione e, nel caso contrario, quali utili e tempestive
azioni si intendano assumere al fine di realizzare un piano di rafforzamento
dell’azione di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- se è stato insediato
il Comitato Regionale di Coordinamento costituito con D.G.R. n.852 del 29
dicembre 2010 e, nel caso, quali risultati abbia conseguito;
- se è stato costituito
l’Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro di cui
alla Legge regionale 30 novembre 2022, n. 41 e, nel caso, quali risultati abbia
conseguito.
(167; 14/09/2023)
Lo Schiavo. Al
Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- tra il Ministero della
Salute e la Regione Calabria, in data 13.12.2007, è stato sottoscritto
l’Accordo di programma per la realizzazione degli ospedali di Vibo Valentia, di
Catanzaro e della Piana di Gioia Tauro;
- con ordinanza del
Commissario delegato ai sensi dell’Opcm 3635/2007 n.
31 del 4 maggio 2011 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla
realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia, nonché il relativo bando di
gara;
- in data 12 settembre
2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al
Rep. N. 2 dell’Asp di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’Asp di Vibo
Valentia e la società “Vibo Hospital Service Spa”, avente ad oggetto la
realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera
durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei
servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- in data 22 ottobre
2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al
Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società
Rina Check Srl il servizio di verifica dei progetti
definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo ospedale di
Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.lgs. 163/2006,
e del Titolo II, Capo II del Dpr 207/2010;
- con decreto n.7411 del
06.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo ospedale di Vibo;
- con Decreto n.9278 del
3.8.2022 è stata indetta la gara articolata in tre lotti per l’affidamento
degli incarichi di componente della Commissione di collaudo in corso d’opera e
finale relativo alla “Concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell’art.
144 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell’intervento di
realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia”;
preso atto che: - il 17
maggio 2023 si è svolta l’ennesima cerimonia di consegna lavori dell’Ospedale
di Vibo alla presenza di alte cariche istituzionali del territorio con la firma
della consegna lavori alla Vibo Hospital Service per le opere complementari;
- delle comunicazioni,
in quella sede, dell’ingegnere ------------, dirigente del Settore edilizia
sanitaria e investimenti tecnologici della Regione Calabria, in merito al
cronoprogramma degli interventi di sistemazione idraulica e realizzazione delle
opere complementari;
- i tempi per installare
un sistema di monitoraggio pluviometrico e idrometrico per tenere sotto
controllo le condizioni idrauliche dell’area erano stimati in 30 giorni, a
seguito dei quali, sarebbero dovuti iniziare i lavori delle opere di sistemazione
idraulica;
considerato che: - la
durata effettiva dei lavori del Nuovo ospedale di Vibo, per come da contratto
sottoscritto con il Concessionario, è fissato in giorni 1.116 (millecentosedici), naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori;
- dalle dichiarazioni
rese in più circostanze pubbliche dal presidente della Regione Calabria, Roberto
Occhiuto, si conferma la determinazione dell’Esecutivo a consegnare l’opera ai
calabresi entro il 2026;
verificato che: - al
momento nessuna opera idraulica è iniziata nella zona del fosso Calzone;
- a causa dell’aumento
dei costi delle materie prime è necessario, senza alcun dubbio, incrementare il
finanziamento iniziale di 190 milioni di euro per non vanificare la
realizzazione del nuovo ospedale di Vibo;
tutto ciò premesso, si
interroga la Giunta regionale
per sapere:
1. se sarà correttamente
rispettato il cronoprogramma delle opere complementari afferenti al nuovo
ospedale di Vibo Valentia;
2. se il monitoraggio
pluviometrico e idrometrico dell’area, preliminare alla realizzazione delle
opere di sistemazione idraulica, è stato effettuato;
3. se è stato dato
effettivo seguito all’accordo intercorso tra Rfi e Provincia di Vibo Valentia
in merito alle opere di sistemazione idraulica e all’attraversamento
ferroviario di Vibo Marina e se lo stesso accordo ha subito variazioni di
carattere tecnico ed economico;
4. quali interventi
immediati si intendano mettere in atto qualora il cronoprogramma risulti non
rispettato;
5. quali fondi sono
stati individuati a copertura dell’aumento del costo dei materiali rispetto
alla dotazione finanziaria iniziale di 190 milioni di euro necessari alla
realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia.
(168; 15/09/2023)
Bruni, Bevacqua, Alecci,
Billari, Iacucci,
Mammoliti. Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- con legge regionale 24
febbraio 2023, n. 6 “Misure urgenti per le attività di affiancamento
nell’attuazione del PNRR e dei fondi SIE.” , la Regione Calabria, al fine di
garantire l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo
in termini di affiancamento e potenziamento per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle misure di cui ai Fondi
strutturali e di investimento europei (SIE), nelle fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione, individuava “un contingente di personale", di
cui avrebbero potuto avvalersi come supporto tecnico-operativo i dipartimenti
regionali nonché le amministrazioni locali, in forma singola o associata;
- tale azione veniva posta in essere data la carenza di personale nelle dotazioni
organiche degli enti locali;
- per la realizzazione
delle attività suddette, la Regione Calabria si sarebbe dovuta avvalere dei
soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei
requisiti previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti
a favorire il superamento del precariato), come da elenco di cui ai decreti
dirigenziali n. 11614 del 12/11/2020 e n. 4847 del 10/05/2021, mediante il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza
pregressa;
- la legge entrava in vigore
il 31 marzo 2023;
- la copertura
finanziaria prevista è di 3.469.000,00 euro per l'anno 2023 e le risorse da
allocare sono individuate nei capitoli dell’Assistenza Tecnica delle singole
Autorità di Gestione, in ragione di un terzo sul Programma di Sviluppo Rurale
2023-2027 e due terzi sul POR Calabria 2021-2027;
considerato che - ad
oggi, risulta che nessuno di questi soggetti abbia ancora preso servizio presso
gli enti individuati dalla legge;
tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
- quali sono le ragioni
per le quali ancora oggi non è stata data attuazione alla legge regionale 24
febbraio 2023, n. 6 “Misure urgenti per le attività di affiancamento
nell’attuazione del PNRR e dei fondi SIE.”;
- entro quando si
prevede di dare attuazione alla suddetta legge.
(169; 20/09/2023)
Laghi. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- la presenza di una popolazione
di cinghiale nella Regione Calabria, come accade per altro anche in altre e
numerose aree del Paese, ha raggiunto numeri talmente elevati da determinare
gravi problemi riguardanti i danni cagionati alle attività agricole, ma anche
rischi per la salute umana e animale, causati sia da possibili incidenti di
varia natura derivanti da branchi di cinghiali, che per trasmissione di agenti
patogeni, quali quelli della tubercolosi e della Peste Suina Africana (c.d.
PSA) di cui i cinghiali potrebbero essere portatori;
- a questi rischi e
danni si aggiungono quelli che possono essere causati dai “Sottoprodotti di
Origine Animale” (SOA);
- per “Sottoprodotti di
Origine Animale” (SOA), secondo l’art. 3 del Regolamento CEE n. 1069/2009, si
intendono i residui biodegradabili che comprendono “corpi interi o parti di
animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non
destinati al consumo umano;
- i SOA costituiscono
una potenziale fonte di rischi per la salute umana e degli animali. L’insorgenza
di tali malattie potrebbe essere conseguenza diretta alla esposizione/utilizzo
dei SOA, oppure del negativo impatto degli stessi sull’ambiente, a seguito di
un loro non corretto smaltimento;
- i cinghiali abbattuti
ogni anno a seguito dell’attività venatoria si calcola siano circa 25.000;
- il peso medio per capo
è di circa 55/60 kg, da ogni animale si ricavano 20/22 kg di carne edibile,
mentre 38/40 kg sono i sottoprodotti di origine animale (pelle, ossa, testa,
sangue, grasso, visceri addominale e toracici) non commestibili e che perciò la
quantità di SOA raggiunge annualmente quantità assolutamente rilevanti;
- la caccia al cinghiale
si aprirà il primo ottobre e durerà fino al al 31 dicembre, con la conseguenza di un aumento
esponenziale del numero dei cinghiali cacciati che andranno a sommarsi a quelli
della caccia di selezione, determinando, conseguentemente, l’incremento di
sottoprodotti;
considerato inoltre che
sono vigenti restrizioni circa la gestione dei SOA di origine suina che
perseguono l’eradicazione della Peste Suina Africana (c.d. PSA);
atteso che la materia è
disciplinata a livello comunitario e statale: - dal Regolamento CE n. 1069/2009
che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- dal Regolamento UE n.
142/2010 della Commissione Europea del 25/2/2011 che reca disposizioni di
applicazione del predetto regolamento CE n. 1069/2009;
- dal Decreto
Legislativo del 01/10/2012 n. 186 recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.
142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1069/2009”;
- dal D. Lgs n. 152/2006
“Norme in materia ambientale” e s.m.i;
- dal decreto del
Ministro della Salute 16 ottobre 2003 “Misure di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili” e s.m.i. - e
che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, al fine di
garantire sul territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme
sanitarie in materia e al contempo conseguire gli obiettivi posti dalla
normativa comunitaria di tutela della salute pubblica e animale ha sancito, in
data 7/2/2013, apposito Accordo sul documento “Linee guida per l’applicazione
del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il
Regolamento CE n. 1774/2002”, demandando alle Regioni la definizione di modalità
procedurali adeguate allo specifico contesto locale;
interroga la Giunta
regionale
per sapere:
- quale sia il numero
dei capi di cinghiale abbattuti complessivamente nell’ultimo triennio sul
territorio regionale;
- a chi sia affidato lo
smaltimento dei SOA e attraverso quali modalità;
- se siano stati
adottati provvedimenti atti a garantire che tutte le operazioni tese allo
smaltimento dei SOA siano eseguite secondo la normativa vigente onde assicurare
la maggiore tutela da rischi in ambito sanitario e da contaminazioni
ambientali;
-se siano stati
individuate modalità e soggetti deputati al controllo di tale attività;
- se la regione Calabria
abbia stipulato, direttamente o indirettamente, convenzioni con strutture
autorizzate allo smaltimento dei SOA.
(170; 21/09/2023)
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- Crotone ospita uno dei
siti più contaminati dell'intero Paese e rientra nel Sito di bonifica di
Interesse Nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara”, avendo ospitato dagli anni '20
agli anni '90 del secolo scorso diverse industrie chimiche. In particolare,
nella zona costiera alle porte della città, nell’area “ex Pertusola”, di
proprietà di Syndial S.p.A., oggi Eni Rewind S.p.A., sono ammassate enormi
quantità di rifiuti che rappresentano un grave pericolo per l'ambiente e la
salute dei cittadini dell'intera area urbana, oltre a impedire qualunque
sviluppo turistico ed economico del territorio. Nel sito si registra una
concentrazione di metalli pesanti come arsenico, cadmio, mercurio, piombo,
zinco e non, composti inorganici, composti organici di
varia natura, ivi inclusi gli alifatici clorati, materie prime di natura
chimica e metallurgica, residui di lavorazione ad elevato contenuto di
radioattività;
- è prevista la bonifica
dell'area industriale in questione, riconosciuta anche da una sentenza del
Tribunale di Milano passata in giudicato che ha condannato Eni-Rewind, la
società che ha sostituito Syndial per le operazioni di bonifica, al pagamento
della somma di 72 milioni di euro per il danno ambientale provocato al
sopracitato Sin;
- in data 24 ottobre
2019 si è tenuta una Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto relativo
al Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara” –
Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto di Bonifica fase 2 (Pob 2) trasmesso in precedenza da Syndial. All’interno del
provvedimento Paur (Provvedimento autorizzatorio
unico regionale) relativo al Pob 2 sono state
inserite una serie di prescrizioni, la cui principale è l'asporto ed il
trasferimento, fuori dalla regione Calabria, di tutti i rifiuti della bonifica
pericolosi per la salute pubblica, sia Tenorm (Technological enhanced occurring radioactive materials), sia non Tenorm. Il
verbale riporta che “la richiesta di portare i rifiuti all'esterno del
territorio regionale nasceva, sin dalle fasi iniziali della valutazione del
progetto, dalla necessità, condivisa da tutte le amministrazioni locali, di non
aggravare la situazione già presente localmente mediante la realizzazione di
nuove discariche”. La Conferenza dei servizi ha espresso, all'unanimità, parere
favorevole sul progetto in esame;
- nonostante tale
accordo, Eni-Rewind ha proposto, invece, in un secondo momento, di cambiare la
destinazione d’uso del sito “Pertusola sud” al fine di poter “tombare” parte
dei rifiuti nel sito industriale stesso, trasferendo il resto a distanza di
pochi chilometri, ovvero in una discarica privata detta Columbra,
posizionata vicino tre zone abitate: il centro della città di Crotone, il
quartiere conosciuto come Papanice, il Comune di Cutro. Viene richiesto,
quindi, alla Regione Calabria la riapertura del Paur.
Nella Conferenza dei servizi del 9 febbraio 2023, convocata al Ministero
competente e avente ad oggetto «Variante al POB fase 2 realizzazione di una
discarica di scopo per rifiuti tenorm con amianto
derivante dalle operazioni di bonifica della discarica ex Fosfotec
"Farina-Trappeto" all'interno del sito Eni Rewind di Crotone», le
istituzioni locali (Regione, Comune e Provincia di Crotone) e gli enti tecnici
hanno bocciato la Variante, confermando il deliberato preso con la Conferenza
dei Servizi decisoria del 24 ottobre 2019 e cioè che i rifiuti debbano essere
trasportati fuori dal territorio regionale. Considerato che: - la società “Maio
Guglielmo Srl” ha chiesto l’autorizzazione per
realizzare una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Giammiglione, a Crotone. La discarica, posizionata a
ridosso del centro abitato di Crotone, dovrebbe avere una capacità di abbancamento
di 4.200.000 metri cubi, distribuiti su un’area di circa 400.000 metri
quadrati. Nel sito di Giammiglione, però, ricadono
vincoli di carattere idraulico che sono indicati nel Piano di gestione del
rischio di alluvioni della Calabria (Pgra), i quali
non possono essere superati con interventi di mitigazione del rischio
idraulico, così come invece sostiene di fare la società che ha proposto il
progetto;
-Eni-Rewind continua, anche
giudiziariamente, a chiedere la riapertura del Paur,
per evitare di dover trasportare un milione di tonnellate di rifiuti, derivanti
dalle attività industriali a Crotone, fuori dal territorio della Regione
Calabria come sancito nelle Conferenze dei servizi del 2019 e del 2023. Tenuto
conto che: -le popolazioni residenti nel Sin “Crotone-Cassano-Cerchiara”
registrano allarmanti dati di rischio per la salute a causa delle esposizioni
ambientali, per come dimostrato dallo studio Sentieri (promosso dall’Istituto
Superiore di Sanità di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero
dell’Ambiente): aumento di tumori (in particolare su Crotone la mortalità per
cause con evidenza a priori di associazione con le fonti di esposizione
ambientale risulta in eccesso per il tumore epatico e, nei soli maschi, un
eccesso di tumori allo stomaco, linfomi e tumore della vescica e nelle femmine
tumore della mammella), mortalità prematura, maggiore ospedalizzazione per
tumori in età giovanile dai 0 ai 29 anni, a cui si aggiunge il fatto che si
tratta di territori segnati da un alto livello di deprivazione socioeconomica,
condizione che incide negativamente sulla qualità di vita e salute;
- Crotone ha diversi e
troppi impianti che lavorano o smaltiscono rifiuti: la già citata megadiscarica
di Columbra con due linee di produzione (rifiuti
solidi urbani e tossici e pericolosi), la vecchia discarica di proprietà del
Comune in località Farina, mai bonificata nonostante le promesse, un
termovalorizzatore nell’area industriale che incenerisce rifiuti ospedalieri,
centrali a biomasse e turbogas, senza contare la discarica della “Passeggiata
degli innamorati” costruita sul mare e il resto dell’area inquinata che
Eni-Rewind dovrebbe bonificare;
- la mancata bonifica
del Sin è recentemente entrata anche nell’inchiesta "Glicine
Acheronte" della Dda di Catanzaro, scattata il 27 giugno 2023 con 43
misure cautelari eseguite dai Carabinieri. Si tratta del blitz che ha colpito
la cosca Megna di Papanice e smantellato il presunto comitato d'affari che
avrebbe influenzato le istituzioni pubbliche per fini elettorali e che avrebbe
organizzato un “diffuso sistema clientelare” per la gestione di appalti
pubblici, per lo smaltimento dei rifiuti e per dirigere una serie di nomine ed
incarichi politici. Alcuni indagati, secondo gli investigatori della Dia,
osteggiavano il progetto di tombamento dei rifiuti nel sito Pertusola,
pretendendo che i rifiuti pericolosi venissero tutti trasferiti nella discarica
di Columbra. Preso atto che: - la Regione Calabria,
nell’anno 2005, ha istituito a Crotone il cosiddetto Distretto Energetico, un
sistema che avrebbe dovuto integrare fra loro le diverse tecnologie ad alta
efficienza, con lo scopo di ottimizzare il consumo e la produzione locale di
energia, ricorrendo soprattutto alle fonti energetiche rinnovabili, con
l’obiettivo finale di raggiungere l’indipendenza dall’approvvigionamento
energetico e di influire anche sull’occupazione del territorio. Dopo quasi
venti anni dalla sua istituzione niente di tutto questo, però, è stato
realizzato e il Distretto Energetico è servito solo e soltanto per facilitare
le autorizzazioni per l’apertura di centrali ed impianti di smaltimento
rifiuti;
- il 19/06/2023 è stata
approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione n. 58 avente ad
oggetto “Sin Calabria-Crotone-Cassano-Cerchiara”, firmata da tutti i
capigruppo, nella quale si impegna la Giunta regionale “a coordinare l’insieme
delle istituzioni calabresi tese a contrastare anche in sede giudiziaria il
tentativo dell’ENI di stravolgere il deliberato della conferenza di Servizi” e
“a sostenere in sede governativa e nello specifico tramite il Ministero
dell’Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo
Economico le ragioni delle istituzioni calabresi”. Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1. che iniziative
intende assumere la Regione Calabria per dar seguito agli impegni indicati
nella mozione n. 58, assumendo una posizione decisa e immutabile
sull’impossibilità di riapertura del Paur e/o di
rimodulazione del Pob 2, chiarendo in maniera
definitiva che i rifiuti derivanti dalle attività industriali a Crotone devono
essere trasportati fuori dal territorio regionale;
2. se e come intende
assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del nuovo Commissario
Straordinario, generale e professor ------------, delegato a coordinare e
promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del
danno ambientale nel Sin di Crotone-Cassano e Cerchiara, al fine di avere al
più presto un piano degli interventi e un cronoprogramma dei lavori;
3. quale posizione
intende assumere a riguardo del progetto per la realizzazione di una discarica
per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Giammiglione,
lesivo della salute pubblica e della situazione ambientale di un territorio già
ampiamente compromesso;
4. se intende valutare
la revoca della delibera costitutiva del Distretto Energetico di Crotone.
(171; 22/09/2023)
Alecci e Bevacqua. Al
Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- nel lontano 2009 è
stata presentata istanza VIA e AIA per la realizzazione di una discarica in
località Giammiglione, nel comune di Crotone;
- con DDG n. 5066/2010 e
DDG n. 9549/2012 venivano esitati entrambi i pareri negativi;
- i due provvedimenti
venivano impugnati davanti al TAR Calabria che li annullava nel 2011 e nel
2012;
- la regione si
appellava al Consiglio di Stato che, nel 2013, confermava il giudicato di primo
grado;
- la struttura tecnica di
valutazione (STV), agli inizi del 2016, esprimeva parere favorevole alla
realizzazione della discarica a condizione che la stessa fosse destinata “al
conferimento di rifiuti speciali derivanti dalla bonifica del Sito di interesse
nazionale (Sin Crotone, Cassano e Cerchiara);
- a seguito di ciò il
richiedente riproponeva impugnazione e, prima il TAR nel 2020 e,
successivamente, il Consiglio di Stato, nel 2021, annullavano il provvedimento;
- nel frattempo, il
progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte dell’Autorità di bacino
dell’Appennino meridionale. Considerato che: - nel 2021 era già stata convocata
una Conferenza dei servizi e, a breve, il richiedente potrebbe convocare una
conferenza di servizi decisoria;
- il progetto prevede di
realizzare una discarica per rifiuti speciali anche industriali che potrebbero
arrivare da tutta la Calabria;
- la realizzazione della
discarica avrebbe ripercussioni anche sul traffico veicolare nella S.S. 106
Jonica;
- nei piani regionali
dei rifiuti, a partire dal 2005, non emergono le indicazioni che gli enti
locali dovrebbero dare rispetto all’idoneità dei siti e, sempre al 2005, risale
l’indicazione generica del Commissario per l’emergenza ambientale rispetto a Giammiglione che poteva genericamente essere idonea alla
costruzione di una discarica per conferire i rifiuti del Sin;
- la delibera della
Giunta regionale n. 327/2017 ha istituito il livello di prescrizione della
localizzazione dei siti per la costruzione delle discariche rispetto ai cui
criteri la discarica non potrebbe essere autorizzata e costruita;
- Il fattore di
pressione, oggetto in Parlamento di una proposta di modifica all’articolo 195
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l’introduzione del
fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle
discariche, risulta essere per la provincia di Crotone pari a 6 mila MC su KM2
dato già di per se allarmante;
- c’è anche da tenere
presente che sul sito prescelto graverebbero vincoli alluvionali, archeologici
e coltivazioni agricole e l’area è attraversata dal torrente Giammiglione per 600 metri, rispetto al quale il
richiedente ha presentato proposta di intubazione per deviarlo. Tutto ciò
premesso e considerato interrogano il Presidente della Giunta Regionale
per sapere:
se corrisponde al vero
quanto sopra esposto e per chiarire quale urgenti iniziative politiche e
amministrative intende mettere in atto per scongiurare la realizzazione del
progetto nei termini sopra descritti.
(172; 23/09/2023).
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- con delibera di
Consiglio regionale numero 315 del 04.03.2005 è stato istituito il Distretto
Energetico Regionale. - con delibera di giunta regionale numero 218 del
07.08.2020 è stato dato il via libera all’aggiornamento del PEAR del 2015 e
l’avvio delle attività e della costituzione di un tavolo tecnico. Considerato
che - il Distretto Energetico Regionale è stato istituito ma mai avviato e che
non ha prodotto nessun risultato anche al solo fine di mettere ordine nel caotico
e incontrollato mondo della produzione energetica nel territorio crotonese che
è stato letteralmente invaso dalla presenza di una miriade impianti di
produzione energetica che ne hanno soffocato e ostacolato sia le vocazioni
industriale che turistica;
- il territorio è tra
l’altro interessato da un’attività di bonifica che, almeno da notizie apparse
sui media, parrebbe nella fase finale del suo percorso con l’indicazione del
Commissario Straordinario alla bonifica del SIN di Crotone, Cerchiara di Calabria
e Cassano allo Jonio. Tenuto conto che - il Consiglio Comunale di Crotone in
data 30 agosto 2023 ha deliberato per l’istituzione di un Distretto Produttivo
funzionale alla Transizione Ecologica e Digitale impegna il Presidente e la
Giunta regionale
impegna la Giunta
regionale
a istituire un Tavolo
Interistituzionale (Imprese, Sindacati, Scuole, Università, Centri di ricerca,
Ordini Professionali, Camera di Commercio e Istituti bancari), al fine definire
una strategia condivisa di rilancio e sviluppo del territorio crotonese fondata
sulla sostenibilità ambientale, attraverso la regola delle tre E (Environment/Economics/Equity) che “garantisce il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri”. I partecipanti al tavolo
Interistituzionale dovranno sottoscrivere un “Patto per il Lavoro e
l’Ambiente”, al fine di costituire all’interno di una Area Produttiva
Ecologicamente Attrezzata - nella legislazione italiana un’area industriale o
produttiva dotata delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente - un Distretto Produttivo
funzionale alla Transizione Ecologica e Digitale.
(63; 01/09/2023)
Graziano e De Nisi
Il Consiglio regionale,
premesso che:
- l’articolo 1 della
Costituzione della Repubblica Italiana recita: “L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro”. L’articolo 36 dice: “Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa”;
- le paghe dei
lavoratori italiani sono sotto la media europea, e in Italia il fenomeno dei
working poor, cioè di persone che hanno un lavoro ma,
ciò nonostante, vivono sotto la soglia della povertà, è in crescita. Il nostro
Paese è al quinto posto nell’Unione Europea per quota di lavoratori poveri;
- l’Eurostat (Ufficio
statistico dell’Unione europea) ha certificato che nel 2021 l’11,7 per cento
degli occupati in Italia (circa 2,6 milioni di persone) viveva in condizioni di
povertà lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha poi ampliato la definizione di
lavoratori poveri estendendo la percentuale al 13%, pari a quasi 3 milioni di
occupati. È un dato, questo, al di sopra della media dell'Unione Europea, che
si attesta al 9,6 per cento. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di
vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (tra i
quali i precari, i cosiddetti NEET, i working poor)
rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà;
- il presidente di
Confcooperative a giugno 2023 nella sua relazione in occasione della 41°
assemblea annuale ha affermato che “l'Italia conta oltre 3 milioni di
lavoratori irregolari o in nero e 3,8 milioni di lavoratori poveri che ricevono
una retribuzione annuale uguale o inferiore ai 6.000 euro e oltre 3 milioni di
lavoratori irregolari o in nero", precisando che "gli ultimi dati
disponibili ci dicono che il 10,2% dei lavoratori sono in povertà relativa.
Dato che sale al 17,3% per gli operai e al 18,3% per gli occupati nelle regioni
del Sud". - secondo l’Istat nel 2022 poco meno di un quarto della
popolazione (24,4%) è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Le notevoli
differenze territoriali restano invariate: nel Nord è a rischio meno del 15%
della popolazione, nel Mezzogiorno oltre il 40%. Nel 2022, sulla base dei
redditi 2021, su un totale di 23,3 milioni di occupati di età da 18 anni in su,
i lavoratori poveri in Italia sono circa 2,7 milioni;
- il fenomeno del lavoro
povero diventa ancora più urgente se si pensa che i lavoratori hanno subìto due
forti attacchi al loro potere d’acquisto negli ultimi anni: il primo con la
pandemia del Covid- 19, che ha portato molti lavoratori a restare a casa in
cassa integrazione e il secondo con l’invasione russa dell’Ucraina, che ha
portato a un’alta inflazione di matrice energetica che si è rapidamente estesa
ai beni primari. I costi di queste crisi però, i lavoratori italiani le stanno
pagando più che negli altri Paesi: alla fine del 2022, infatti, i salari reali
in Italia erano calati del 7,5% rispetto al periodo precedente la pandemia,
contro una media Ocse del 2,2%. Considerato che: - secondo i dati del centro studi
"Guglielmo Tagliacarne" gli stipendi in Calabria sono molto bassi
rispetto al resto del Paese e tutte le cinque province calabresi si piazzano
abbondantemente sotto la cifra media nazionale di 12.473 euro di reddito annuo.
La provincia messa meglio è quella di Catanzaro, al 68esimo
posto con un reddito medio pro capite annuo di 8.445,54 euro. Al 73esimo posto c’è la provincia di Crotone con 7.982,50 euro.
Segue Cosenza all’88esimo posto con 6.708,28 euro.
Subito dopo, all’89esimo posto, c’è Vibo Valentia con
6.696,23 euro e infine, al 95esimo posto, si piazza Reggio Calabria con
6.591,84 euro. La classifica nazionale ha Milano al primo posto con i suoi 30
mila euro medi annui pro capite, cioè 2.500 euro al mese. Nella nostra regione,
invece, la media pro capite mensile va da 550 a 800 euro circa. Tenuto conto
che: - il tema del salario minimo è un tema importante a livello europeo perché
rientra nell'impegno dell'Unione a migliorare le condizioni di vita e di lavoro
delle persone per promuovere un'Europa sociale più forte secondo il Pilastro
europeo dei diritti sociali concordato tra Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione europea nel novembre 2017 al vertice di Göteborg. La Direttiva
2022/2041 del 19 ottobre 2022, già passata attraverso il voto della Commissione
Occupazione e Affari sociali, ha stabilito nuove norme che promuovono salari
minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose
per i lavoratori in Europa. L’Italia ha tempo fino a settembre 2024 per
adeguare la normativa nazionale alla direttiva UE sul salario minimo;
- in Europa sono
previste retribuzioni minime nazionali in 21 dei 27 Stati membri dell’UE. Non
ancora in Italia dove a novembre 2022, alla Camera dei deputati, è stata
approvata una mozione che dice no al salario minimo. Recentemente il Governo,
dopo la proposta di legge Atto Camera n. 1275 del salario minimo a 9 euro,
presentata a giugno 2023 da un’ampia coalizione di partiti di opposizione, ha
aperto uno spiraglio di dialogo. Secondo i firmatari della proposta al
lavoratore di ogni settore economico deve essere assicurato un trattamento
economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. In questo modo
si combattono i contratti “pirata”, le false imprese, le false cooperative e le
esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. A ulteriore
garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, è necessario introdurre
la soglia del salario minimo a 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare
i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro. Parliamo di quei settori
nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali.
La giusta retribuzione del salario minimo a 9 euro non deve riguardare solo i
lavoratori subordinati, ma anche i rapporti di lavoro che presentino analoghe
necessità di tutela nell’ambito della para- subordinazione e del lavoro autonomo.
La proposta, se approvata, rafforzerebbe la contrattazione collettiva e,
secondo l’ISTAT, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6
milioni di lavoratrici e lavoratori;
- è partita la raccolta
firme per una Petizione (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione) a
sostegno dell’approvazione della proposta di legge Atto Camera n. 1275 per
introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora. Sono già centinaia di migliaia le
sottoscrizioni raccolte in tutta Italia. Preso atto che: - il salario minimo
orario protegge dalla emarginazione e dallo sfruttamento e consentirebbe di
ridurre le disuguaglianze, aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori,
rafforzare la contrattazione collettiva e individuare i contratti “leader”, in
modo da mettere finalmente fine alla proliferazione dei CCNL “pirata”,
stabilire una soglia di dignità al di sotto della quale nessun contratto
collettivo deve scendere, prevedere un meccanismo di sostegno alle imprese
detassando gli incrementi retributivi dei CCNL;
- il salario minimo
potrebbe essere uno strumento per combattere il lavoro “nero”, in una terra
come la Calabria dove, secondo i dati della CGIA di Mestre, ci sono 131.700
lavoratori in nero, pari al 21,5 per cento di tasso di irregolarità, ben al di
sopra della media di irregolarità nazionale, che si ferma al 12,6 per cento,
Nella classifica delle regioni la nostra risulta tristemente prima, seguita
dalla Campania, in cui gli occupati non regolari rappresentano il 18,7 per
cento del totale dei lavoratori e dalla Sicilia con un tasso di irregolarità
del 18,5 per cento.
Impegna la Giunta
regionale
1. a sostenere e
promuovere in conferenza Stato-Regioni e in tutte le sedi opportune gli atti,
le misure e le azioni necessarie, di concerto con i sindacati, che portino al
regolare avanzamento dell’iter della proposta di legge n. 1275, per un salario
minimo orario per i lavoratori, sia pubblici che privati;
2. a sostenere
l’istituzione di una Commissione apposita, composta da rappresentanti
istituzionali e delle parti sociali, che avrà come compito principale quello di
proporre periodicamente l’aggiornamento del trattamento economico minimo
orario, prevedendo che l’aggiornamento, su proposta della Commissione, sia
disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
compiti di controllo e di monitoraggio sull'effettivo rispetto della
retribuzione complessiva sufficiente e adeguata alla qualità del lavoro
prestato e sull'andamento della contrattazione collettiva nei vari settori.
(64; 22/09/2023) Tavernise e Lo Schiavo.
Risposta scritta a interrogazione
È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:
Tavernise.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- l’amianto, chiamato anche
asbesto, è un minerale molto utilizzato nei decenni passati per le sue notevoli
qualità di isolamento termico e di materiale resistente alle alte temperature e
alla frizione. Fino agli anni ‘80 è stato utilizzato per produrre la miscela
cemento-amianto, cioè l’Eternit, usato per la coibentazione di edifici, tetti,
navi, treni e come materiale per l’edilizia (tegole, pavimenti, serbatoi per
l’acqua, tubazioni, vernici). Secondo la classificazione del Centro
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l’amianto appartiene agli
agenti cancerogeni del Gruppo I, ovvero quelli che provocano sicuramente eventi
cancerogeni per l'essere umano, in quanto se i prodotti contenenti tale
minerale sono deteriorati, le fibre sottili di amianto possono essere inalate
causando, nel tempo, malattie quali il mesotelioma, i tumori al polmone, alla
laringe, allo stomaco e al colon, danni respiratori, placche o ispessimenti
pleurici, asbestosi e complicanze cardiocircolatorie. Le malattie correlate
all'esposizione all’amianto hanno tempi di insorgenza molto lunghi. Si pensi
che i sintomi dell'asbestosi possono comparire 10-20 anni dopo l'esposizione,
mentre i segni dei tumori correlati all'amianto possono manifestarsi anche dopo
40 anni;
- l’utilizzo
dell’amianto è stato vietato in Italia con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 che ha
stabilito i termini e le procedure per interrompere le attività inerenti l’estrazione e la lavorazione dell’asbesto e di prodotti che
lo contengono nonché la loro commercializzazione;
- dai dati epidemiologici
registrati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) emerge il perdurare
dell’insorgenza di malattie attribuibili a esposizioni ad amianto. Secondo i
dati diffusi dall’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, nel 2020 in Calabria
si sono verificati 100 decessi per tumore al polmone causato dall’amianto, 150
casi di mesotelioma e 30 casi di malattie correlate all’asbesto. Considerato
che: - la Regione Calabria, consapevole della pericolosità derivante
all’ambiente e alla salute umana dall’esposizione all’amianto, ha approvato la
legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 (Interventi urgenti per la salvaguardia
della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi
derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto), che prevede
una serie di attività in carico alla Regione e dispone, tra le altre cose,
all’articolo 4, l’adozione del Piano regionale amianto per la Calabria (PRAC),
di durata quinquennale e soggetto a aggiornamento biennale, e, all’articolo 12,
l’onere della Giunta regionale di riferire periodicamente al Consiglio
regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti in
merito alla tutela della salute, alla bonifica, al sostegno alla ricerca e alla
promozione di iniziative di informazione, e di presentare ogni due anni una
relazione alla commissione consiliare competente per riferire in materia di
bonifica dei siti, di efficacia delle diverse disposizioni previste dalla legge
e di eventuali criticità emerse;
- il P.R.A.C. - Piano
Regionale Amianto per la Calabria è stato approvato nel dicembre 2016 e
pubblicato sul BUR Calabria n. 42 dell’otto maggio 2017, e ad oggi non risulta
aggiornato o modificato. Avendo una durata quinquennale, a maggio 2022 si
sarebbe dovuto procedere all’approvazione di un nuovo PRAC. Ci troviamo, così,
in un periodo di vuoto normativo;
- la Giunta, nel corso
di questi anni, non ha effettuato le attività previste dall’articolo 12 della
L.R. 14/2011 e resta incompleta l’applicazione della stessa legge regionale
relativamente agli interventi per la salvaguardia della salute dei cittadini in
correlazione alla rimozione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e
manufatti contenenti amianto;
- dalla Tabella C della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50 (Legge di stabilità regionale 2023) la
citata L.R. 14/2011 non risulta finanziata e dunque non vi sono le risorse per
sostenere le attività che la Regione è tenuta a realizzare;
- la competenza sulla
realizzazione della mappatura completa delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto e degli interventi di bonifica di
particolare urgenza, prevista dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, è attribuita
alle Regioni e Province autonome con il decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101. Per la raccolta dei dati è
stata sviluppata, nel 2018, la Piattaforma web “info amianto PA”. Fonti di
stampa riferiscono che solo il 30% dei Comuni calabresi si sono recati in
Regione per avere la pen drive con la mappatura in
cui le coperture in amianto sono perimetrate in giallo. Con il telerilevamento
e il censimento si può vedere l’amianto “mancante”, smaltito illecitamente.
Oltre il censimento, sarebbe necessario anche il monitoraggio e la valutazione
dei rischi per dare un ordine di priorità agli interventi e stilare una
graduatoria di rischio;
- senza il PRAC, i
censimenti, le mappature e tutti i passi necessari, i Comuni non hanno diritto
a concorrere per i fondi per le bonifiche. Preso atto che: - nel mese di
gennaio 2020 l’allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ha approvato il “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel secondo
addendum al Piano operativo “ambiente” approvato dal Cipe con delibera n. 55
del 2016 e adottato con provvedimento ministeriale, che ha previsto lo
stanziamento di 385 milioni di euro per la bonifica dall'amianto negli edifici
pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli
ospedali, ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati
per le risorse del Fondo sviluppo e coesione. Tali interventi avrebbero dovuti
essere realizzati entro il 31 dicembre 2025, per la nostra regione lo
stanziamento assegnato è stato di € 43.276.093,85. Il Governo Nazionale ha però
revocato questo finanziamento nel corso del 2022. I fondi, inizialmente
destinati ai soli edifici pubblici, erano stati rimodulati per interventi
generali di bonifica dall’amianto, ma si sono persi a causa della “mancata
comunicazione, nei termini, della volontà di utilizzare tali risorse”, anche
per la nuova destinazione, da parte della Regione Calabria;
tenuto conto che: - in
Calabria la presenza di manufatti e tetti in amianto è ancora massiccia e
preoccupa per i rischi che potrebbe provocare alla salute dei cittadini;
- emerge preoccupazione
circa il mancato aggiornamento del PRAC e una condizione di sostanziale
immobilismo regionale rispetto a tale materia. Tutto ciò premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
- le ragioni del mancato
rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2011 e la
tempistica per procedere all’aggiornamento del PRAC, decaduto a maggio 2022, e
per avviare ogni utile attività diretta a realizzare le finalità della citata
legge regionale;
- relativamente alla
piattaforma "info amianto PA" e al censimento e monitoraggio del
territorio calabrese, a che punto sia l'iter riguardo l’aggiornamento dati
riguardante la nostra regione;
- quali iniziative
intende assumere la Regione Calabria relativamente al rischio amianto, a tutela
della salute dei cittadini, dei lavoratori nelle imprese e per la salvaguardia
dell'ambiente, anche tramite la stipula di un protocollo ben delineato che dia
indicazioni ai Sindaci su come muoversi e la redazione di un progetto di
graduale eliminazione del rischio esposizione incombente sul territorio
calabrese nei siti ove l’amianto è presente in varie forme.
(155; 19/07/2023)
Bruni. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- la delibera di Giunta Regionale
n. 258 del 21/06/2019 reca “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della
Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario”;
- la Delibera di Giunta
Regionale n.488 del 22 dicembre 2020 reca “Programma azione e coesione
(PAC)/Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria.
Rimodulazione del piano finanziario;
- l’azione 6.8.3 del PAC
Calabria 2014/2023 prevede, tra l’altro, la promozione, qualificazione e
realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi
di turisti;
- il Decreto
Dirigenziale n. 10358 del 20/07/2023 ha approvato l’avviso pubblico “Attività
Culturali 2023” - PAC CALABRIA 2014/2020- AZIONE 6.8.3.;
- il Dipartimento
Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, Attività
Culturali, Biblioteche, Musei, Teatri, Alta Formazione Artistica Musicale – ha
pubblicato il predetto avviso in data 20/07/2023;
- il predetto
Avviso è orientato alla valorizzazione e alla migliore fruizione del patrimonio
culturale regionale. Specificatamente, con lo stesso si intende sostenere la
promozione, la qualificazione, la realizzazione di eventi culturali in grado di
mobilitare significativi flussi turistici;
- l’Avviso Pubblico
“Attività Culturali 2023” prevede la concessione di un aiuto sotto forma di
contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a
graduatoria ex art. 5 comma 2 del D. Lgs. 123/1998 finalizzata alla selezione
delle iniziative ammissibili mediante valutazione comparata, nell'ambito di
specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi
predeterminati;
considerato che: - la
dotazione finanziaria prevista dall’Avviso Pubblico è pari a €. 1.200.000,00.
con due linee di intervento di seguito dettagliate: · linea 1 per gli Enti
Pubblici, finanziata con 220.000,00 € del totale complessivo;
· linea 2 per gli altri
beneficiari - Fondazioni e Associazioni, Imprese e loro consorzi, Società
cooperative – finanziata con 980.000,00 €;
- appare evidente l’iniqua
distribuzione di risorse tra le due linee di intervento sopra citate, con
maggiori vantaggi in termini economici e di opportunità per la linea 2
(Fondazioni e Associazioni, Imprese e loro consorzi, Società cooperative) a
discapito degli Enti Pubblici;
- gli Enti Locali
svolgono un ruolo determinante nella realizzazione di eventi e attività
culturali in grado di fungere concretamente da poli di attrazione per i flussi
turistici;
- l’austerity degli
ultimi decenni ha fortemente penalizzato gli Enti Locali in termini di risorse;
- i fondi derivanti dal
PNRR – in aggiunta ai fondi strutturali, ai fondi di sviluppo e coesione nonché
ad altre risorse messe a disposizione degli Enti Locali – hanno sanato soltanto
in parte e, nello specifico, solamente in alcune aree di intervento le
difficoltà economiche degli Enti Locali;
- le attività culturali
realizzate dagli Enti Locali sul territorio calabrese meritano una particolare
attenzione da parte delle Regione Calabria che dovrebbe sostenerle
economicamente per favorirne l’implementazione, lo sviluppo e la replicabilità;
- la dotazione
finanziaria prevista nell’Avviso Pubblico “Attività Culturali 2023” è
assolutamente insufficiente per ciò che riguarda la quota assegnata agli Enti
Locali e va a creare una concreta disparità di trattamento tra questi ultimi e
gli altri beneficiari previsti dall’Avviso. Tutto ciò premesso e considerato
interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
a) quali iniziative
intende assumere per garantire una maggiore partecipazione degli Enti Locali
alla definizione e implementazione di attività culturali sul territorio della
regione Calabria;
b) quali iniziative
intende assumere per individuare ulteriori risorse per le attività culturali da
destinare agli Enti Locali, assicurando una maggiore disponibilità in termini
di investimenti che tenga conto del tessuto socioeconomico di tali Enti e ne
valorizzi le potenzialità culturali.
(157; 03/08/2023).
Billari.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- la LR n. 8/1999
“Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie” permette
ai cittadini calabresi di ottenere un rimborso dei costi di viaggio e di
soggiorno sostenuti per l’assistenza sanitaria connessa a patologie e
interventi di particolare importanza fruita in strutture al di fuori della
regione in quanto non disponibile presso il servizio sanitario della Calabria;
- l’erogazione dei
rimborsi avviene da parte delle Aziende sanitarie provinciali, su presentazione
di domanda e fino alla concorrenza della somma loro assegnata annualmente dalla
Regione in funzione del rapporto percentuale tra il budget disponibile e
l’ammontare del rendiconto fornito dalle stesse aziende;
- il regolamento
operativo della LR 8/99, tra l’altro, individua i criteri di selezione per
privilegiare i soggetti economicamente più deboli in caso di insufficienza
delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e a tal fine il
regolamento stabilisce che deve essere data precedenza alle pratiche relative
ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo annuo non superi i
24.000,00 euro, mentre l’eventuale eccedenza di budget deve essere utilizzata
per le pratiche relative ai beneficiari il cui reddito familiare complessivo
annuo sia compreso tra € 24.000,01 e € 36.000,00. Considerato che: - in base al
regolamento operativo succitato “per fruire del rimborso è necessario che la
prestazione sanitaria richiesta non sia disponibile presso alcuna struttura del
SSR … o, in alternativa, che detta prestazione sia condizionata da una
accertata e documentata lista d’attesa che mal si concili con le esigenze
d’urgenza presentate dal richiedente …”;
- il budget assegnato
alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta LR 8/99 per gli
anni 2023-2024-2025 è pari a euro 200.000,00 per ogni annualità e non è mai
stato incrementato nel corso degli anni;
- da quanto si evince
dai documenti ufficiali, l’ammontare rendicontato dalle aziende sanitarie
provinciali per le spese sostenute dai soggetti affetti da gravi patologie ex
LR 8/99 è nettamente superiore al budget annuale stanziato dalla regione
Calabria e pertanto non si riesce a garantire la copertura totale dei costi
sostenuti dai soggetti interessati;
- affinché la Regione
Calabria consegua pienamente le finalità poste con la LR 8/99 e cioè di
favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in
relazione agli interventi connessi a patologie di grave entità, prendendo a
proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di
viaggio dei pazienti, sarebbe necessario aumentare il budget destinato al
finanziamento della suddetta legge;
- vista l’esiguità delle
risorse disponibili nel bilancio della Regione, è fondamentale valutare
attentamente gli interventi e ripartire le somme con responsabilità in
particolare rispetto a questi temi che toccano da vicino migliaia di famiglie,
perché sebbene sia indispensabile razionalizzare, non bisogna farlo a costo
della salute dei cittadini e del loro diritto costituzionalmente garantito a
curarsi;
- il dramma
dell'emigrazione sanitaria si ripropone ancora una volta come un pesante
fardello logistico ed economico per tantissime famiglie calabresi che sono
obbligate a recarsi in strutture al di fuori della Calabria per fruire di
determinate prestazioni sanitarie non garantite dal sistema sanitario
regionale. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della
Regione Calabria anche in qualità di Commissario ad acta della sanità
regionale, per conoscere:
per sapere:
- quali provvedimenti
urgenti si intendono adottare al fine di garantire ai soggetti affetti da gravi
patologie ex LR 8/1999 un adeguato sostegno economico, prevedendo il rimborso
totale, e non parziale, delle spese autorizzate e documentate connesse
all’assistenza sanitaria fruita in strutture al di fuori della regione in
quanto non garantita dal sistema sanitario della Calabria.
(158; 03/08/2023).
Alecci, Bevacqua, Billari, Bruni, Iacucci, Mammoliti.
Al Presidente della Giunta regionale.
Premesso che:
- le ambulanze che
percorrono quotidianamente le nostre strade devono rispettare gli standard
imposti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale (v. il decreto
ministeriale n. 553 del 1987;
il decreto ministeriale
20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed
amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali),
la norma europea UNI EN 1789 sulle ambulanze);
- il trasporto del
paziente e dell’équipe deve essere effettuato nelle migliori condizioni di
sicurezza;
- le criticità del parco
degli automezzi di soccorso della Regione Calabria sono, notoriamente,
ataviche;
- AREU (l’Agenzia
regionale emergenza – urgenza) è un Ente del S.S.R. della regione Lombardia
disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i.
e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- l’art. 15 della L. n.
241/1990 s.m.i. prevede che “le Amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse comune”;
- in data 05.06.2023
(Prot. AREU 12254), il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza ha formalizzato
la richiesta di poter acquisire da AREU in via definiva di n. 10 Mezzi di
Soccorso Avanzato (MSA) previo rimborso di € 2.000,00 cadauno e di n. 10 Mezzi
di Soccorso di Base (MSB) previo rimborso di € 40.000,00 cadauno da poter
impiegare a favore del servizio di Emergenza Urgenza extraospedaliero del
proprio territorio;
- sono a carico di ASP
di Cosenza gli oneri economici derivanti dalla cessione quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il passaggio di proprietà, la rimozione delle
livree di AREU, il recupero e trasporto dei mezzi dalla sede di AREU a quella
dell’ASP di Cosenza e di tutti gli ulteriori eventuali oneri che dovessero
essere necessari;
- l’Asp di Cosenza, con
la delibera numero 1751 del primo agosto 2023, adottata su specifica delega di
Azienda Zero, ha, dunque, proceduto all’acquisto da Areu (Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza della Lombardia) di 10 autovetture e 10 autoambulanze usate,
anzi strausate, tramite trattativa privata. Considerato che: - da fonti
giornalistiche si è appreso che un’automedica è stata immatricolata il 01
gennaio 2010 e all’ultima revisione, effettuata il 22 luglio del 2022,
presentava 199.502 km.; un’altra è stata immatricolata il 01 gennaio 2010 e
all’ultima revisione, effettuata il 02 agosto 2022, presentava 221.215 km;
un’altra ancora è stata immatricolata il 01 gennaio 2013 e all’ultima revisione,
effettuata il 07 dicembre del 2022, presentava 233.375 km;
- il mezzo di normale
uso per risultare in piena efficienza deve avere non più di 6 anni e non oltre
200.000 Km (superati tali limiti il mezzo è declassato alla categoria
inferiore);
- è paradossale che lo
stesso mezzo di soccorso sia considerato “obsoleto” e da sostituire in
Lombardia, mentre in Calabria viene considerato utile a riorganizzare
l’emergenza-urgenza;
- trattasi, pertanto, di
n. 20 automezzi ‘usati usurati’ che sono costati circa 600 mila euro;
per la precisione
558.320 euro. La stessa fornitura, se acquistata nuova, sarebbe costata,
listino CONSIP alla mano, circa 700.000 euro. Con appena 140.000 euro in più si
sarebbe avuta, anziché di ferro vecchio, una dotazione di mezzi nuova di zecca
a km zero;
- è evidente che dal
punto di vista contabile ciò avrebbe rappresentato un autentico investimento,
che, nel rapporto costi-benefici, avrebbe, contestualmente, determinato un
vantaggioso risparmio nel medio e lungo termine. Tenuto conto che: - si tratta
di nr. 10 autovetture e nr. 10 autoambulanze che in
media hanno 10/12 anni di vita e oltre 200mila chilometri di servizio e come
tali sono insicuri rendendo ancora più rischioso il sistema
dell’emergenza-urgenza e necessitando probabilmente se non certamente di
continui costi di manutenzione;
- inoltre, tali mezzi
non potranno essere utilizzati subito per i trasporti urgenti (emergenza,
trasporti interospedalieri per pazienti critici,
ecc.) perché sono sprovvisti dell’attrezzatura sanitaria specifica di bordo che
si prevede costerà un altro mezzo milione di euro. Tutto ciò premesso e
considerato interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1) quanti siano allo
stato attuale gli automezzi utilizzati per il servizio di emergenza urgenza
sanitaria e per il servizio di trasporto ospedaliero presso l’Asp di Cosenza;
2) il motivo per il
quale si è proceduto ad utilizzare la trattativa privata per l’acquisto di
nr.10 autovetture e nr.10 autoambulanze e se è stata verificata l’oggettiva
impossibilità di acquisire, alle stesse condizioni, la medesima prestazione, da
parte di altri contraenti se gli stessi siano conformi ai requisiti di legge;
3) se prima di procedere
all’acquisto si è proceduto a verificare la funzionalità dei citati mezzi;
4) quando i mezzi di cui
sopra potranno essere utilizzati visto che sono privi degli equipaggiamenti
sanitari di bordo specifici (nr. 20) e quando si procederà ad acquistare
quest’ultime attrezzature.
(161; 11/08/2023).
Mammoliti. Al Presidente
della Giunta regionale.
Premesso che:
- che la Legge di
Bilancio 2023 prima e la conversione in legge del Decreto Lavoro dopo hanno
sostanzialmente sancito l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza introducendo
il criterio della così detta “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare
e superando il principio dell’universalità, propria di una misura di welfare,
presente in tutti i Paesi dell’Unione europea;
nello specifico le
famiglie che percepiscono il RdC in cui siano
presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi
sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a riceverlo fino a
dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione e a partire da gennaio
2024, dovranno presentare la domanda per l’istituendo Assegno di Inclusione;
secondo i dati
evidenziati nella relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio appare chiaro
l’effetto delle nuove misure: 500mila famiglie che oggi percepiscono un
sostegno al reddito (pari al 40% del totale) saranno private di misure di
contrasto alla povertà per ragioni legate al loro stato di famiglia o alla loro
età anziché alla loro reale condizione di bisogno. Secondo lo stesso Ufficio
parlamentare di bilancio, inoltre, dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari
del Reddito di cittadinanza, circa 400mila (pari a un terzo del totale) sono
esclusi dall’Assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti
soggetti tutelati. A essi si aggiungono altri 97mila nuclei per effetto dei
nuovi vincoli di natura economica. Per un totale di circa 823mila persone che
hanno perso o perderanno ogni sostegno al reddito;
a quanto sopra si
aggiunga che le misure annunciate non prendono in alcuna considerazione i
lavoratori poveri che vengono esclusi da ogni ipotesi di sostegno al reddito e
presa in carico. Considerato che la difficile situazione sopra descritta,
assume aspetti drammatici se si guarda al mezzogiorno d’Italia ed alla Calabria
in particolare. Secondo importanti organizzazioni sindacali, infatti, in Calabria
sono più di 14 mila i percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che
hanno avuto sospeso il sostegno economico e, tenendo conto della composizione
dei nuclei familiari, i beneficiari che si vedono venire meno la misura sono
oltre 45 mila;
che, per come si evince
dal Bilancio Sociale INPS 2021, presentato nel dicembre 2022 presso la
Cittadella regionale e alla presenza del Presidente Occhiuto, il 13 per cento
della popolazione in Calabria era percettore di reddito di cittadinanza con una
media di 563 euro a persona;
nel 2021, infatti, i
nuclei familiari percettori erano 100.506, con un assegno medio mensile pari ad
€ 563 e con un numero di persone coinvolte pari a 239.433;
a quanto sopra si
aggiunga come il criterio di assegnazione dell’Assegno di inclusione, basato
solo sulla così detta occupabilità, porrà miglia di calabresi nelle condizioni
di dover accettare anche un lavoro part-time, di breve durata e molto lontano
da casa accelerando così la desertificazione demografica in atto. Tenuto conto
che, negli ultimi giorni, si sono registrati numerosi comunicati da parte della
Giunta regionale volti ad assicurare interventi in grado di offrire risposte al
disagio creato dal Governo con la sostanziale abolizione del Reddito di
Cittadinanza;
tutto quanto sopra
premesso e considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
-quali ed urgenti
provvedimenti si intendano adottare per far fronte nell’immediato al disagio di
quanti si sono visti revocato e/o non si vedranno rinnovare il Reddito di
Cittadinanza;
-quali provvedimenti si
intendano adottare, nel medio e lungo periodo, per assicurare politiche
efficaci di sostegno al reddito a quanti, pur trovandosi in condizioni di
povertà, risulteranno esclusi dai criteri per l’assegnazione dell’Assegno di
Inclusione.
(164; 30/08/2023).
Proposta di provvedimento amministrativo n.
128/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del
Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio
regionale della Calabria per l'esercizio 2022 - Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.”
(deliberazione consiliare n. 217)
Il
Consiglio regionale
premesso che:
-
l’articolo 23 della legge regionale
19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) stabilisce che "il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue
funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia
organizzativa, funzionale e contabile
secondo le norme dei
regolamenti interni";
-
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cosi come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto
normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato
a stabilire il quadro complessivo
di riferimento dei principi
contabili generali per regioni,
province autonome ed enti locali, fissando
al primo gennaio
2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia
di armonizzazione contabile;
-
l’articolo 77, comma 1, del
nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale prevede
che successivamente all’approvazione del rendiconto, l’Assemblea legislativa
approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la
società controllate e partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti dal
decreto legislativo n.118/2011;
-
con deliberazione consiliare
n.11 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione del
Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi
finanziari 2022 - 2024;
-
con deliberazione consiliare n.
215 del 3 agosto 2023 sono stati approvati il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2022, la relazione sulla gestione 2022 e il Piano degli indicatori
di bilancio e dei risultati attesi;
tenuto
conto che l’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 dispone che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio
consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo;
considerato
che al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato è disposto che, a decorrere dall’esercizio 2017, sono considerati
rilevanti, e, quindi, devono essere inclusi nel bilancio consolidato delle
pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da
parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
rilevato
che:
-
il Consiglio regionale detiene
la partecipazione totalitaria nella società in house “Portanova S.p.A.”;
-
l’Ufficio di Presidenza, con
deliberazione n. 7 del 6 dicembre 2021, ha approvato l’aggiornamento degli
elenchi dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Consiglio
regionale della Calabria e del perimetro di consolidamento per l’esercizio
2022;
-
in data 20 aprile 2023 l’Assemblea
dei soci della società Portanova S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2022;
vista
la deliberazione n. 41 del 9 agosto 2023, con cui l’Ufficio di Presidenza ha
proposto all’Assemblea consiliare l’approvazione del bilancio consolidato del
Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per
l’esercizio 2022;
esaminati
i seguenti allegati, che formano parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione:
-
Stato patrimoniale consolidato
e Conto economico consolidato (Allegato 1);
-
Relazione sulla gestione e
Nota integrativa (Allegato 2);
preso
atto del verbale n. 45 del 18 agosto 2023 (parere n. 12/2022), allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), con
la quale il Collegio dei revisori dei conti ha approvato la relazione sul
bilancio consolidato 2022 del Consiglio regionale, esprimendo “un giudizio
positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2022 del Gruppo
Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale”;
udito
il relatore, consigliere Cirillo, che ha illustrato il provvedimento;
visti:
-
il decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
-
il Regolamento interno di
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017, successivamente aggiornato
con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018;
delibera
per le
considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
-
di approvare il bilancio
consolidato 2022 del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, composto da Stato patrimoniale e Conto
economico consolidato, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti
e sostanziali (Allegato 1);
-
di approvare la Relazione
sulla gestione comprendente la Nota integrativa al bilancio consolidato 2022
del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, allegate alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 2);
-
di prendere atto della
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 3);
-
di trasmettere la presente
deliberazione al Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale per il
seguito di competenza e alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.
Il
Consiglio regionale
premesso che:
-
l’articolo 57, comma 3, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria)
dispone che “i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento
Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo economico – Settore Bilancio e
Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di
propria competenza”;
-
la Giunta regionale entro il
15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva
approvazione entro il 30 novembre;
visti:
-
l’articolo 7 della legge
regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni,
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del
settore sanità), che ha istituito l'Azienda territoriale per l'edilizia
residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria), quale ente ausiliario della
Regione in materia di edilizia residenziale pubblica;
-
con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata formalmente istituita
l'ATERP Calabria;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 382
del 10 agosto 2023, recante: "Bilancio di previsione 2023-2025 dell'Azienda Territoriale
Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria). Trasmissione proposta al
Consiglio Regionale" per gli atti di competenza”;
vista
la deliberazione n. 125 del 27 aprile 2023, con cui il Commissario
straordinario dell’ATERP Calabria ha approvato il bilancio di previsione e il
piano degli indicatori per gli esercizi 2023-2025, allegati alla presente
deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
rilevato
che il Revisore unico dei conti dell'Ente, con verbale n. 8 del 26 aprile
2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
-
ha verificato che il bilancio
è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente,
del regolamento di contabilità e dalle norme del decreto legislativo n.
118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
-
ha rilevato la coerenza
interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
-
con riferimento ai crediti e
al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha invitato l’ATERP a verificare le
ragioni del mantenimento dei propri crediti, in particolare di quelli
risalenti, in base ad una loro effettiva esigibilità, chiedendo altresì di
redigere una dettagliata relazione, con cadenza semestrale, dalla quale si
possa evincere con estrema chiarezza l’ammontare complessivo dei crediti,
distinti per anno di formazione, l’attività di recupero e di interruzione dei
termini prescrizionali dei crediti vetusti ed eventuali motivi di rinuncia alla
riscossione;
-
con riferimento ad alcuni
contenziosi in corso, al fine di effettuare una puntuale ricognizione e di
rilevare una serie di informazioni che permettano di verificare la
rappresentazione completa dello stato dei contenziosi, ha richiesto dettagliate
informazioni in grado di verificare la corrispondenza del valore del Fondo
accantonamento rispetto alla copertura delle relative potenziali soccombenze e
quindi passività;
-
in ordine alle previsioni di
cassa, ha suggerito all’Ente un attento monitoraggio dei crediti, provvedendo
ad una tempestiva interruzione dei termini prescrizionali ed una efficace ed
efficiente attività di recupero degli stessi;
-
ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio
di previsione 2023-2025 dell’ATERP Calabria;
tenuto conto che il Dipartimento
regionale “Infrastrutture e Lavori
Pubblici”, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, nell’ambito dell’istruttoria
di propria competenza (prot. n. 311884 del 7 luglio 2023), allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
-
ha rilevato il rispetto dei limiti
di spesa previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge
regionale n. 43/2016 in materia di spese del personale e spese per il
funzionamento;
-
ha sollecitato la
quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato in sede di riaccertamento
parziale dei residui, in relazione all’aggiornamento del cronoprogramma di
spesa che determinerà una variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025;
-
ha espresso parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati;
rilevato che il dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’ambito
dell'istruttoria di propria competenza (prot. n. 338734 del 25 luglio 2023),
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
-
ha verificato la sussistenza
degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
-
ha formulato all’Ente le
seguenti raccomandazioni:
· di
verificare, durante l’intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di
previsione, la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, provvedendo
ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate
agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove
entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all’effettivo
andamento degli incassi, adottando, se necessarie, apposite misure atte a
salvaguardare gli equilibri di bilancio;
· a
seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei
residui per l’esercizio 2022, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio,
apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale
Vincolato per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio
contabile della competenza finanziaria potenziata;
-
fermo restando quanto prescritto
e raccomandato dal dipartimento regionale “Infrastrutture e Lavori Pubblici”,
che esercita la vigilanza sulle attività dell’ATERP, e dallo stesso
dipartimento “Economia e Finanze”, preso atto del parere favorevole del
Revisore Unico dei conti dell’Ente e del parere favorevole del dipartimento
vigilante, ha ritenuto possibile “procedere alla trasmissione, da parte della
Giunta regionale, della proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell’ATERP
Calabria al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”;
preso
atto che la seconda Commissione consiliare, nella seduta del 21 settembre 2023,
ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria e i documenti ad
esso allegati;
udito
il relatore, consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni,
motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate:
-
di approvare, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge
regionale n. 8/2002, il bilancio di previsione 2023 - 2025
dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale
(ATERP Calabria), unitamente ai relativi allegati richiamati
in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
Il
Consiglio regionale
premesso che:
·
l’articolo 57, comma 7, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria) dispone che i rendiconti degli Enti, delle
Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni
anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia
che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il
successivo 15 aprile al Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” per la definitiva
istruttoria di propria competenza;
·
la Giunta regionale entro il
15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva
approvazione entro il 30 giugno;
visti:
·
il decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
per come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
·
l'articolo 54, comma 5,
lettera b), della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della regione
Calabria);
·
la legge regionale 3 agosto
1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.);
·
la legge regionale n. 8/2002;
vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 383 del 10 agosto 2023, recante: “Rendiconto
esercizio 2022 dell'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria.
Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza”;
vista la deliberazione n.
220 del 12 maggio 2023 con cui il Commissario straordinario dell’ARPACAL ha
approvato il rendiconto di gestione dell’Ente per l’esercizio 2022, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
tenuto conto che il
Revisore Unico dell’ARPACAL, con verbale n. 8 del 7 maggio 2023, integrato in
data 10 maggio 2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale,
· ha
osservato che la rilevante consistenza media di cassa e il consistente volume
dei residui passivi, che rispetto all’inizio anno sono diminuiti, ammontano a
3.264.032,58 euro e fanno emergere un indice di mediocre capacità di spesa, con
un conseguente profilo di rallentamento della realizzazione dei programmi e
della difficoltà di raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva affida
all’ARPACAL;
· ha
sollecitato l’ente ad una maggiore organizzazione per aggiornare i dati nella
Piattaforma crediti commerciali e rispettare i tempi di pagamento, poiché si
evidenzia un saldo di cassa consistente e, nonostante ciò, l’Ente ha dovuto
accantonare nel rendiconto 2022 il Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali;
· ha
suggerito di effettuare una ricognizione puntuale sul contenzioso in essere e
di attenzionare, particolare, il credito di 3.600.000,00 euro vantato nei confronti
della Regione Calabria, relativo al contributo per la gestione dei servizi del
Centro Regionale Funzionale multirischi;
· ha
raccomandato:
-
di prendere atto delle carenze
sopra evidenziate allo scopo di adottare le necessarie contromisure per
consentire all’Agenzia di potenziare le proprie funzioni previste per legge;
-
di provvedere con opportuna
tempestività all’adozione dei regolamenti di contabilità e della gestione del
patrimonio;
-
di reperire le risorse
finanziarie adeguate allo sviluppo potenziale dei servizi dell’Agenzia;
· ha
espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’ARPACAL per
l’esercizio finanziario 2022, con i relativi allegati, e al bilancio
economico-patrimoniale;
rilevato che il Comitato
di indirizzo dell’ARPACAL, con verbale n. 2 del 29 maggio 2023, ha espresso
parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione relativo
all’esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia;
considerato che il
Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, che esercita la
vigilanza sulle attività dell’Ente, nell’ambito dell’istruttoria di competenza
(prot. n. 338506 del 25 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, ha “verificato il rispetto delle misure
di contenimento della spesa da parte dell’Ente strumentale”, esprimendo “parere
favorevole al rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Calabria per l’esercizio 2022”;
tenuto conto che il
Dipartimento regionale “Economia e Finanze”, nell’istruttoria di competenza
(prot. n. 342008 del 27 luglio 2023), allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale,
· ha
rilevato che:
-
sussiste la piena
corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2022, per come risultante dal
conto del bilancio, e il corrispondente saldo di cui al conto del tesoriere;
-
sussiste la continuità tra i
residui finali dell’esercizio 2021 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio
2022;
-
sussiste la quadratura delle poste
contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”;
-
sussiste (a seguito delle
scritture di rettifica e di giroconto effettuate dall’Ente) corrispondenza tra
i valori a residuo e quelli riportati nel conto del patrimonio, posto che è
stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra
residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la
corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e
ricavi;
-
sussiste la quadratura tra il
saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi
effettuati nel corso dell'esercizio 2022, e il valore registrato alla voce
“Disponibilità liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale;
-
risulta formalmente corretta
la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, del Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità e del risultato di amministrazione al 31.12.2022;
·
ha raccomandato all’Agenzia di
prevedere, attraverso un’attenta attività di programmazione, con riferimento
alle attività che prevedono la realizzazione di progetti di investimento, gli
impegni di spesa collegati ai corrispondenti accertamenti di entrata, con
imputazione degli stessi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle
varie fasi degli interventi, sulla base di appositi cronoprogrammi, nel
rispetto di quanto previsto al punto 5.3, inerente le modalità di registrazione
delle spese di investimento, al fine di garantire la corretta applicazione del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
·
preso atto dei pareri
favorevoli del Revisore Unico dei Conti dell’Ente e del dipartimento
“Territorio e Tutela dell’Ambiente”, che esercita la vigilanza sulle attività
dell’Ente, fermi restando i rilievi e le raccomandazioni espresse nelle
rispettive istruttorie dal dipartimento vigilante e dallo stesso dipartimento
“Economia e Finanze”, ha ritenuto “possibile procedere, da parte della Giunta
regionale, alla trasmissione del rendiconto per l’esercizio 2022 dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) al Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8”;
preso atto che la
Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 21 settembre 2023, ha
approvato il rendiconto per l’esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e i documenti ad esso
allegati;
tenuto conto che il
Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024
dell’ARPACAL con deliberazione n. 99 del 29 luglio 2022;
udito il relatore,
consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;
delibera
per le
considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
·
di approvare, ai sensi
dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale n.8/2002, il rendiconto per
l’esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Calabria (ARPACAL) e i documenti ad esso allegati richiamati in premessa, che
costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
(Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della l.r.
47/2011)
1. I commi 1 e 1-bis dell’articolo
39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di
finanza regionale per l'anno 2012) sono sostituiti dai seguenti:
“1. Per completare il
programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo
per programmi di edilizia sociale) e gli interventi di cui al punto 3.3 del
Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i soggetti
attuatori degli interventi afferenti ai programmi summenzionati possono
presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro
tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento del numero di
alloggi per cui non sia stato rilasciato l’attestato dei requisiti soggettivi,
per il maggior costo derivante dall’adeguamento dei nuovi limiti di costo,
calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento fino a quelli di cui al
D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, e, proporzionalmente, delle conseguenti
relative agevolazioni finanziarie per l’assegnazione/concessione degli alloggi.
La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo
dell’intervento già concesso, deve essere intesa come riduzione del numero di
alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al D.D.G. n.
18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari
autorizzate nel progetto approvato. Al fine dell’accoglimento della richiesta
di rimodulazione, il QTE deve essere approvato dalla Regione.
1-bis. Sono definanziati d’ufficio i seguenti interventi:
a) gli interventi per cui non
sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2024, un avanzamento pari al 35 per
cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della
legge regionale 19 novembre 2020, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e
47/2018);
b) gli interventi per cui non
sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2025, un avanzamento pari al 70 per
cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4
della l.r. 23/2020.
1-ter. Le somme già erogate ai
soggetti attuatori dei programmi e degli interventi di cui al comma 1 sono
recuperate dalla Regione tramite le seguenti procedure:
a) riscossione delle polizze
fideiussorie prestate;
b) riscossione coattiva ai
sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2;
c) ulteriori procedure di
recupero crediti definite dalla normativa vigente.
1-quater. Le somme derivanti
dalle procedure di definanziamento di cui al comma 1-bis e già disponibili sono
destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare successivamente al
31 gennaio 2025 e fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il
finanziamento del numero massimo degli alloggi già resi liberi in applicazione
del comma 1, purché non siano stati immessi sul libero mercato.
1-quinquies. La richiesta di
cui al comma 1-quater può essere presentata dal soggetto attuatore alla Regione
Calabria. Una volta accolta la richiesta, detto soggetto deve presentare
adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui
all’articolo 4, comma 13, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per
la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)) in
favore della Regione Calabria, per un importo pari all’intera somma del
contributo da erogare.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39
della l.r. 47/2011 è sostituito dai seguenti:
“3. I soggetti attuatori degli
interventi afferenti al programma di cui alla l.r.
36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo
scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del
30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, non sono vincolati a conseguire la
certificazione di sostenibilità ambientale dell’intervento secondo il
protocollo ITACA, in deroga sia alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41
(Norme per l’abitare sostenibile), sia al punto 2 del D.D.G. n. 9871 del 10
agosto 2016.
4. I soggetti attuatori degli
interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008,
n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi
di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30
ottobre 2014, hanno l’obbligo di rilasciare, entro il 30 aprile 2024, adeguata
garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo
4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della
Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione
certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca
del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca
è eseguita dall’Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a
carico del soggetto attuatore richiedente.
5. Qualora i soggetti
attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del
Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, alla data del
31 dicembre 2025, non emettano la SCA, ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché il
certificato di collaudo, gli interventi sono definanziati
d’ufficio, con conseguente recupero delle somme già erogate.”.
Art. 2
(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)
1. Dall’attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale telematico della Regione Calabria.
Proposta di legge n. 209/12^ di iniziativa
del consigliere regionale Comito, recante: “Modifiche all'articolo 32 della
legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e
sistema regionale della biodiversità)” (deliberazione consiliare n. 221)
Art. 1
(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 22/2023)
1.
La lettera g) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2023,
n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della
biodiversità) è sostituita dalla seguente: “g) dal Comandante della Regione
Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con
l’amministrazione di appartenenza;”.
Art.
2
(Integrazione degli articoli 22 e 23 della l.r. 22/2023)
1.
Alla fine del comma 2 dell’articolo 22 della l.r.
22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alla pianificazione di bacino
e alle relative prescrizioni di cui all’articolo 65 del decreto legislativo
152/2006”.
2.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 22/2023
sono aggiunte le seguenti parole: “ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti
e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all’articolo 65 del
decreto legislativo 152/2006”.
Art.
3
(Integrazione dell’articolo 32 della l.r. 22/2023)
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 22/2023
sono aggiunti i seguenti:
“3.
Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti
inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di
funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta,
dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la
destituzione del presidente.
4.
Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il
provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni
poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.
5. Al commissario straordinario è riconosciuto
un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.”
Art. 4
(Integrazione
dell’articolo 48 della l.r. 22/2023)
1.
Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “e
prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria
permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la
registrazione nell’anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n.
134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”.
Art.
5
(Integrazione dell’articolo 59 della l.r. 22/2023)
1.
Alla fine del comma 2 dell’articolo 59 della l.r.
22/2023 sono aggiunte le seguenti parole: “specificando le ragioni per le quali
non si è ritenuto di richiedere l’attivazione della procedura di screening di
incidenza presso l’autorità competente”.
Art.
6
(Integrazione dell’articolo 65 della l.r. 22/2023)
1.
Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 22/2023 sono inserite le seguenti parole: “nonché le
attività di ripristino eventualmente necessarie”.
Art.
7
(Modifica dell’articolo 68 della l.r. 22/2023)
1. Alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 68 della l.r. 22/2023 le parole: “ambientale
iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio
2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)” sono
sostituite dalle seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all’articolo 45 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”.
Art. 8
(Modifica dell’articolo 79 della l.r. 22/2023)
1.
La lettera i) del comma 1 dell’articolo 79 della l.r.
22/2023 è sostituita dalla seguente: “i) un responsabile, a livello regionale,
designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.”.
Art.
9
(Modifiche di disposizioni varie della l.r. 22/2023)
1.
La parola “università”, ovunque ricorrente agli articoli 2, comma 4, 18, comma
2, 33, comma 5, e 42, comma 1, della l.r. 22/2023, è
sostituita dalle seguenti parole: “Istituzioni della formazione superiore
(Università e Istituzioni AFAM)”.
2.
Agli articoli 58, 59 e 60 della l.r. 22/2023, ogni
qualvolta è richiamato l’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, dopo l’espressione
“allegato G del d.p.r. 357/1997” comunque formulata, sono inserite le seguenti
parole: “così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per
la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)”.
Art.
10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
11
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Modifica dell’allegato A della l.r. n. 13/2022)
1.
All’allegato A della legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 (Strutture
residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale
ovvero in esecuzione di pena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al paragrafo: “Capacità ricettiva”, le parole: “ulteriore n. 1” sono sostituite
dalle seguenti: “ulteriori n. 2”;
b)
alla lettera d) del paragrafo: “Requisiti minimi strutturali”, sono abrogate le
seguenti parole: “per utente”.
Art.
2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Calabria, nel rispetto dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2001,
n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) nonché nel rispetto del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di
media audiovisivi), disciplina le azioni e le procedure operative per la
predisposizione dei regolamenti comunali per l’installazione e la modifica
degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione che determinano
un’esposizione per la popolazione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, oltre alle attività di controllo e di vigilanza sui suddetti
sistemi, alle modalità e ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento,
assicurando la semplificazione delle procedure e la tempestività, trasparenza e
non discriminazione delle stesse, al fine di garantire le condizioni necessarie
per una concorrenza leale ed effettiva e nel rispetto della pianificazione
nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
2. La Regione attua il principio di precauzione
quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia
di impianti di radiocomunicazione e di radiotelevisione. A tal fine, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, la realizzazione degli impianti e
l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di
campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l’esposizione
della popolazione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai
fini dell'attuazione della presente legge valgono le definizioni contenute
nell'articolo 3 della legge 36/2001.
Art.
3
(Ambito di applicazione)
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti
nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli
impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato
e gli impianti provvisori.
2.
Ai lavoratori esposti professionalmente a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia di salute e
sicurezza.
3.
In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme della presente
legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio
espletato, individuate dalla normativa statale vigente.
4.
Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Art.
4
(Catasto regionale degli impianti fissi per
le telecomunicazioni e la radiotelevisione)
1.
È istituito presso l'ARPACAL il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il
Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge
36/2001. La Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022, ha
istituito il Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (CERCAL), ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 36/2001.
2.
Il Catasto regionale contiene i dati e le informazioni di cui al decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 13 febbraio
2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di
rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti
ubicati nel territorio regionale.
3.
I gestori degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi preesistenti
all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima, al Comune competente e
all'ARPACAL i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le
indicazioni necessarie ai fini della formazione del Catasto.
4.
Nel caso di variazione della titolarità dell’impianto, il nuovo titolare ne dà
comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all’ARPACAL e al Comitato
regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria entro trenta giorni.
5.
Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare ne dà comunicazione al
Comune interessato, alla Regione, all’ARPACAL e al CO.RE.COM. entro trenta
giorni.
6.
La Regione, i Comuni e l'ARPACAL collaborano all'aggiornamento del catasto con
scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.
7.
Il CO.RE.COM. si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale, di
cui al comma 1, per assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla
legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.
Art.
5
(Disciplina comunale)
1.
I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 9 e degli
standard urbanistici individuati dalla Regione, anche sulla base dei piani di
rete e dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 6, approvano un
regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.
I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la
localizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica tecnologica di quelli
esistenti, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dei vari
portatori di interesse, secondo la tempistica stabilita dalla normativa statale
vigente, nel rispetto degli indirizzi regionali e in coerenza con la
pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
3.
I siti individuati vanno a costituire la Mappa comunale delle localizzazioni,
che è soggetta a implementazioni e aggiornamenti.
4.
I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante
procedure che assicurano la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a
titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e
privati interessati.
5.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per
l'emittenza radiofonica e televisiva.
Art.
6
(Piani di rete e programmi di sviluppo)
1.
Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti radioelettrici e nel territorio comunale, entro il 30 aprile di ogni
anno i gestori delle reti interessati presentano al Comune il programma di
sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare di
riferimento, ai fini dell’adeguamento della disciplina comunale di cui
all’articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i
titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e ai programmi
relativi all’anno precedente.
2.
I piani di rete e i programmi di sviluppo contengono:
a. la
cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale,
con specificazione delle caratteristiche tecnologiche;
b.
la cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti
puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si
intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve specificare
quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3.
Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è
sottoposto a verifica del Comune, che li valuta, previa istruttoria tecnica,
entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.
4.
La sintesi delle valutazioni effettuate si traduce nella individuazione delle
soluzioni localizzative individuate dal Comune. Le soluzioni devono soddisfare
sia la fruibilità dei servizi che l’interesse pubblico alla minimizzazione dei
livelli di esposizione per la popolazione.
5.
Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo,
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei
cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio
all’installazione dell’impianto.
6.
I Comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 5.
7.
La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce
condizione prodromica per l’installazione di nuovi impianti o la modifica di
quelli esistenti.
Art.
7
(Procedure per l’installazione e la modifica
degli impianti radioelettrici)
1.
L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle
procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003
e nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e
paesaggistico-ambientale.
2.
Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni
statali vigenti in materia, il Comune è l'ente competente per le procedure
abilitative di cui al comma 1.
3.
Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è
verificata la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni, di cui
all’articolo 5, aggiornata sulla base dei piani o programmi di sviluppo annuali
presentati dagli operatori, per lo sviluppo o la modifica della propria rete.
Art.
8
(Impianti temporanei)
1.
È possibile procedere all’installazione di impianti mobili o temporanei, ai
sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all’articolo 47 del
d.lgs. 259/2003, nei casi previsti e debitamente comprovati dall’operatore.
2.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti
temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile
e per esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito
dall’autorità competente.
3.
I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e impianti provvisori ne danno comunicazione al
Comune almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, indicando:
a)
l'ubicazione dell'impianto;
b)
il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna
trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
- i
diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
-
la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- l'inclinazione
sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
-
il guadagno dell'antenna;
-
l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
-
la polarizzazione;
-
la frequenza utilizzata;
-
la potenza massima immessa in antenna.
4.
Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di
cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e
standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere
superiore a 120 giorni né soggetta a proroga.
Art.
9
(Criteri localizzativi)
1.
Nella definizione della Mappa comunale degli impianti e nell’individuazione
delle soluzioni puntuali, disciplinati dalla presente legge, si osservano i
seguenti criteri:
a)
gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici
o in aree di proprietà pubblica;
b)
ogni installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge deve
ottemperare al criterio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione,
con particolare riferimento ai siti sensibili, quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni
ordine e grado, gli asili nido, i parchi gioco, le aree verdi attrezzate, gli
impianti sportivi e altri siti classificati come tali da altri provvedimenti
normativi regionali;
c)
l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno
all’interno di siti comuni, compatibilmente con l’applicazione del criterio di
minimizzazione, è prioritario, al fine di favorire una razionalizzazione della
distribuzione degli impianti;
d)
nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e
ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale,
l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tali da armonizzarle
con il contesto circostante.
Art.
10
(Azioni di risanamento)
1.
I Comuni ordinano le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri
di riduzione a conformità di cui all'articolo 9 della legge 36/2001 in caso di superamento
dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
rilevato e certificato dal rapporto tecnico ambientale trasmesso dall’ARPACAL.
2.
Le azioni di risanamento:
a) sono
disposte dai Comuni non oltre sei mesi dalla ricezione del rapporto tecnico
ambientale dell’ARPACAL attestante il superamento dei limiti, valori e
obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
b)
sono attuate a cura e spese dei titolari.
3.
In ogni caso i Gestori assicurano l'immediata riconduzione dei livelli di
esposizione entro i limiti normativamente fissati.
4.
Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi di qualità, i Comuni provvedono alla
delocalizzazione degli impianti.
5.
Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione da un Comune a un
altro si provvede d'intesa tra i Comuni interessati.
6.
In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione
dell’attività degli impianti.
Art.
11
(Controllo e vigilanza degli impianti)
1.
I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e
ambientale per l'attuazione della presente legge, secondo le modalità contenute
nell'articolo 14 della legge 36/2001.
Art.
12
(Sanzioni)
1.
Le sanzioni amministrative sono irrogate nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 15 della legge 36/2001.
2.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dai Comuni. Il gettito derivante dai
proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è destinato alle
attività di prevenzione ambientale.
Art.
13
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
14
(Norme transitorie e finali)
1.
I Comuni adottano il regolamento comunale di cui all’articolo 5 entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In
sede di prima applicazione, i piani di rete e i programmi di sviluppo di cui
all’articolo 6 sono trasmessi ai Comuni competenti per territorio entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti
amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.
4.
Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in
materia.
Art.
15
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della
Regione Calabria ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Finalità ed oggetto)
1.
La Regione Calabria nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e in attuazione
di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio
2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio
territorio degli animali d’affezione quali patrimonio indispensabile
dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un’esistenza
compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni
tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di
prevenire il fenomeno del randagismo.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle
specie animali riportate nel regolamento (UE) 2016/429 (Normativa in materia di
sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 136.
Art.2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono:
a) animale d’affezione: ogni animale detenuto o destinato ad
essere detenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o
alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’attività antropica;
b)
canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe,
finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina
vagante;
c)
canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi
i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l’osservazione
sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari
durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità
prioritaria dell’adozione;
d)
anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato regionale
di registrazione dei cani, gatti e furetti;
e)
affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria,
ad una persona denominata “affidatario”, che ne diventa custode;
f)
adozione: cessione definitiva di animali d’affezione, oggetto di intervento
pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni di volontariato che ne
acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento;
g)
adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell’animale
d’affezione;
h)
animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno,
perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un
rifugio;
i)
colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e
tutelata nei modi di legge;
j)
habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso,
pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di
gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal
fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
k)
detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche
temporaneamente, di un animale d’affezione;
l)
responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e
dell’alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;
m)
associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente
costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura
del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti
individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del
randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni sono iscritte agli
Albi nazionali dei Ministeri dell’Ambiente o della Salute e all’Albo regionale
di cui all’articolo 8 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
n)
attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività che coinvolga
animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se
praticata tramite canali internet;
o)
strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.
CAPO
II
COMPETENZE
Art.
3
(Competenze della Regione)
1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione
competono:
a)
la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità
Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e
gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la sua
interrelazione con un sistema informatico nazionale;
b)
la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per
il risanamento dei canili e gattili e l’istituzione dei canili rifugio/oasi per
cani e gatti;
c)
la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;
d)
la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che
prevedono informazione ed educazione nelle scuole,
formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e
delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;
e)
la promozione delle attività di pet therapy;
f)
le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all’Associazione di
Comuni per l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come
stabilito all'articolo 14;
g)
la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo
con il supporto e le indicazioni provenienti dall’Autorità Regionale per i
diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;
h)
la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.
Art.
4
(Competenze)
1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni
competono:
a)
la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del
regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato.
I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla
presente legge;
b)
la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati
dall’azienda sanitaria provinciale;
c)
la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi
veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul
territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di
ricovero convenzionate;
d)
l’assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile
prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip
ISO-compatibile;
e)
l’attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
2.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:
a)
predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la
realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente
legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle
associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi
professionisti;
b)
possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di
intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali
e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi
su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro
temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l’adozione;
c)
adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le
misure necessarie per l’adozione o l’affido degli animali per i quali non è
possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
d)
provvedono all’apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA)
attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al
randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune, con
l’elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione
di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il
ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e
adozioni;
e)
organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi
formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica
attestazione denominata “patentino”, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria,
con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli
educatori cinofili;
f)
attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione,
percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione,
organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con
le istituzioni scolastiche.
3.
L'Università della Calabria, per i fini della presente legge, realizza,
all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed
accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la
cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e
dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una
maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a
considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico.
4.
Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il
contributo di cui all’articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma
triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.
Art.
5
(Funzioni dei medici veterinari liberi
professionisti)
1. Sono
funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le
prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti,
previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali.
Tra queste si individuano le seguenti:
a)
verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);
b)
informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di
assenza o illeggibilità del codice identificativo;
c)
identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale
registrazione in anagrafe canina regionale;
d)
informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi
formativi;
e)
segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della
presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione
comportamentale;
f)
segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie
provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del
decesso di un animale per sospetto avvelenamento;
g)
invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto
anamnestico, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del
servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.
Art.
6
(Controllo della popolazione canina)
1.
La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei
veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale,
promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali d’affezione.
2.
I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di
strutture proprie o convenzionate, hanno l’obbligo del controllo della
riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando interventi
chirurgici di sterilizzazione, individuati nell’ovarioisterectomia
per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Annualmente, entro il 31
gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di
sterilizzazione dei cani randagi.
3.
Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di
provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in
regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento
di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell’associazione dei comuni e
nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al
mantenimento e alle cure dei cani liberati. L’animale durante la permanenza
nella struttura sanitaria può essere certificato come “cane socievole, non
pericoloso per l’incolumità pubblica” da un medico veterinario dipendente
dall’azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza
assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al
fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi
sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve
scheda segnaletica, nome e cognome dell’affidatario, identificazione del
territorio di reintroduzione. I comuni o l’associazione dei comuni per il
tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l’ausilio
delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo
stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è
sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo
stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di
animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio
veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.
4.
I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario
favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali
trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
5.
Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a
rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è
effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi
veterinari, le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), e,
previo accordo, con le forze dell’ordine e le guardie zoofile, un censimento
delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e
trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione
con microchip e registrazione nell’anagrafe canina informatizzata, possono
essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.
Art.
7
(Cani rinvenuti da privati o da associazioni
di volontariato)
1.
I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che rinvengono
cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l’animale
non sia già identificato, provvedono a loro spese all’identificazione e
registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva
iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione è eseguita
presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove
presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2.
Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l’animale
sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e
il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di
ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari
delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il
servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette
ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da
associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l’adozione. I
comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o
diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera
reso in senso favorevole.
3.
Qualora l’animale venga identificato presso un medico veterinario libero
professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal
professionista che provvede nell’immediato a trasmetterla all’azienda sanitaria
provinciale competente con allegata la copia del certificato di
identificazione.
4.
Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati
sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai
canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi
percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.
5.
I privati cittadini o i membri delle associazioni di volontariato che
rinvengono cucciolate o cani vaganti all’interno di aree di pertinenza pubblica
o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di
polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di emergenza delle
forze di polizia o di pronta reperibilità dei servizi veterinari per le
procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili
rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate,
isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e
provviste di cibo.
Art.
8
(Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali)
1. È
istituito presso la Regione Calabria l’Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le associazioni che
intendono iscriversi presentano domanda all’Autorità regionale preposta,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a)
copia dell’atto costitutivo redatto nelle forme di legge;
b)
copia dello statuto, da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l’elettività
e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell’ambiente come
fine esclusivo;
c)
copia del bilancio;
d)
elenco dei soci dal quale risulti l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per
le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con
popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti; tali condizioni non valgono
per le associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio
nazionale.
2.
La Giunta regionale dispone l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni
che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, lettere
da a) a d), dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel
bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
3.
I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma
dell’iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al
comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. II mancato rispetto dei
principi generali della legge n. 281/1991, della presente legge e la presenza
di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del
Codice penale comportano la cancellazione immediata dall’albo regionale.
Art.
9
(Attività delle associazioni per la
protezione degli animali)
1.
Le associazioni di volontariato e di protezione animale, previo accordo di
collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le
seguenti funzioni:
a)
la promozione di programmi di informazione ed
educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela
della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo – animale – ambiente;
b)
lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi
o altre strutture di ricovero;
c)
collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
d)
il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per
tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo
8;
e)
il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline
mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
f)
il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la
eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;
g)
promuovere le adozioni degli animali;
h)
la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite
e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti.
Per tale compito è obbligatoria l’iscrizione all’Albo regionale di cui
all’articolo 8.
2.
Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con le forze
di polizia, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l’accesso
nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli
animali.
Art.
10
(Rinuncia)
1.
Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d’affezione
inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie
provinciali competenti per territorio, che provvede all’individuazione di
strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico
del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a
quando l’animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base
alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.
Art.
11
(Eutanasia)
1.
I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere
soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi
sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino
il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.
2.
La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi
eutanasici, che non arrechino sofferenza all’animale.
Art.
12
(Segnalazione e recupero di cani e gatti
randagi o vaganti)
1. Spetta
alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi
cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi
o vaganti sul territorio di competenza.
2.
Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane
vagante regolarmente iscritto all’anagrafe, si provvede alla restituzione al
legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.
Art.
13
(Protezione dei gatti e gestione delle
colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)
1.
I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di
nomina prefettizia, con l’eventuale collaborazione dei medici veterinari e
delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in
cui si trovano colonie feline.
2.
I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline,
provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto
principale di offerta di cibo come fonte di alimentazione dei gatti, che non
può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal
Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione
animale.
3.
I privati cittadini e le associazioni di volontariato di protezione animale
possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i
comuni.
4.
Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell’accudimento degli animali e
dello stato igienico dell’area da loro occupata, denominato “referente” o
“tutor” di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio
veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato
un tesserino di riconoscimento.
5.
Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il
rifugio o l’alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l’igiene ed il
rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro
ambientale.
6.
I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
provinciali e con le associazioni di volontariato di protezione animale, corsi
di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del
sostentamento dei gatti.
7.
I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli,
maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le
aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende
inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua
altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per “habitat di
colonia felina” s’intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel
quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o
meno accudita.
8. Le
trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo
modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali
competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a
cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano
la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.
9.
I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente
alla sterilizzazione, sono identificati e registrati all’anagrafe a nome del
comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino
fluorescente di colore giallo.
Art.
14
(Cimitero e seppellimento degli animali
d'affezione)
1.
I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di
strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali
d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È
fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni
privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria
provinciale, per come disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano.
2.
I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione
degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli
animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE
1069 del 2009.
CAPO
III
TUTELA
DEL BENESSERE -
CRITERI
PER LA CORRETTA GESTIONE, DETENZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI
Art.
15
(Responsabilità e doveri generali del detentore
di un animale d’affezione)
1.
Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d’affezione è responsabile del
suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate
cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo
l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla
razza, all’età e al sesso.
2.
In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
a)
fornire un ricovero adeguato;
b)
fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e
assicurare la costante disponibilità di acqua;
c)
assicurare la regolare pulizia dell’ambiente di vita;
d)
prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
e)
consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti
sociali tipici della specie;
f)
assicurare senza ritardo le cure necessarie;
g)
adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e
aggressioni;
h)
adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
i)
segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche
o bocconi avvelenati;
j)
far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel
secondo mese di vita, nell’anagrafe regionale.
3.
Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura
della prole ed assicurare un’adeguata collocazione.
4.
Chiunque allevi animali d’affezione deve essere in possesso di adeguata
formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.
5.
Chiunque seleziona animali d’affezione per l’allevamento deve considerare le
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a
rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6.
È vietato sull’intero territorio regionale tenere i cani alla catena o
applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui
collari a strozzo.
7. È
vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore
a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.
8.
È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio
e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie
condizioni di salute o comunque sofferenti.
9.
È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre,
lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
10.
Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia
idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento
e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
11.
I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all’aperto, devono
poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo
di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie
di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la
superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di
garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due
animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
12.
I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle
campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la
stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere
evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso
cittadini o automobilisti.
Art.
16
(Cani o gatti detenuti da privati a fini non
commerciali)
1.
In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli
edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione
di animali.
2.
Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni
igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
Art.
17
(Stallo di animali)
1.
Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di
animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni
di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario
dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
2.
Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli
animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la
permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3.
Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono
provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai
trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a
comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle
disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio
veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4.
Gli stalli messi a disposizione da associazioni di volontariato sono
autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria
provinciale competente per territorio.
5.
È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all’anagrafe canina o
senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.
Art.
18
(Trasporto di animali d’affezione senza
finalità economiche)
1.
Il trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche avviene in
osservanza del regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004
(Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), del
decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151 (Disposizioni sanzionatorie per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi
tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.
In
particolare, il trasportatore:
a)
assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto
e alla specie animale trasportata;
b)
prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Il
trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono
un’adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la
salute degli animali.
Art. 19
(Criteri
per il corretto addestramento degli animali d’affezione)
1.
Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o
essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.
2.
L’addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la
naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all’animale
comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi
terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e
correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
3.
Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale,
danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario
dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4.
È fatto obbligo:
a)
di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di
movimento dell’animale, nonché la posizione eretta;
b)
di prevedere, all’interno di gabbie o box, aree in cui l’animale possa
ripararsi dagli sguardi;
c)
di prevedere un’areazione adeguata.
5.
È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni
fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti
tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte interne o elettrici.
6.
È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l’aggressività
dell’animale.
Art.
20
(Obblighi degli allevatori importatori o
detentori di animali d’affezione a scopo di commercio)
1. Gli
allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di
commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico
vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria
provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l’altro, per ogni
soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell’identificativo
elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e
quello dei genitori, il passaporto, se l’animale non è di origine italiana, le
generalità dell’acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l’animale. Nel
medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali
deceduti, con l’indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli
animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per
almeno cinque anni presso la sede legale dell’azienda e messo a disposizione
per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, delle forze di
polizia e delle guardie zoofile prefettizie.
2.
Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei
servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i
soggetti addetti alla vigilanza.
3.
Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della
profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il
soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali,
rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4.
Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti
alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate
dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del
servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia
titolo.
5.
Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio
comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente
per territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente entro quindici
giorni dalla vendita dell’animale.
6.
È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da
paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.
7.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
(Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o
gatti al fine della sperimentazione.
Art.
21
(Esposizione
e vendita degli animali d’affezione)
1.
La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla
presente legge e della normativa vigente in materia.
2.
Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati,
non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli
stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno.
3.
È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali
posti in vendita e l’identificazione degli stessi.
4.
Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio
commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di
acqua, cibo e di lettiera.
Art.
22
(Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi
pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione)
1.
Agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è
consentito l’accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i
giardini e i parchi, con l’obbligo del guinzaglio e muniti della museruola,
fatti salvi i divieti d’accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie,
comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo
visibile all'ingresso. Il presente comma non si applica ai cani guida che accompagnano
le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di
Polizia.
2.
I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle
deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati
dall’obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari
categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle
feci.
3.
È vietato ai cani l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari
scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente
delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4.
Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono
realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi
destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la
raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali strutture divisorie per
animali grandi e piccoli.
5. Negli
spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente
senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile sorveglianza degli
accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per
le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.
Art.
23
(Libero accesso degli animali d’affezione sui
mezzi di trasporto pubblico)
1.
È consentito il libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di
trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle
disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico
servizio.
2.
I gatti viaggiano all’interno del trasportino; i cani sono condotti al
guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati
all’accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle
Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche
o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a
richiesta degli organi di controllo.
3.
Il detentore che conduce animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha
cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli
altri passeggeri o alla vettura.
Art. 24
(Spiagge
e stabilimenti balneari)
1.
I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove
è consentito l’accesso degli animali di affezione.
2.
L’accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal
Comune un provvedimento di limitazione all’accesso.
3.
Le aree destinate all’accesso degli animali d’affezione sono dotate di
cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l’accesso e attrezzate
con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito
delle deiezioni.
4.
Al momento dell’accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:
a)
certificato d’iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;
b)
certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni
dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell’animale, l’assenza di
qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche
di natura non zoonotica e di endo
ed ectoparassitosi;
c)
attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale,
valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da
manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.
5. I
cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare
nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
6.
Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che
gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente
protetti dai raggi solari.
7.
In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione,
l’accesso può essere impedito e l’animale può essere allontanato.
8.
I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati,
sono i responsabili dell’applicazione delle norme sull’accesso degli animali
sui tratti di costa destinati a tale scopo.
9.
È vietato l’accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non
collegati a stabilimento balneare con area destinata all’accesso degli stessi.
Art.
25
(Norme di tutela igienica della collettività)
1.
Il proprietario o il detentore di un animale d’affezione garantisce sempre la
pulizia degli spazi percorsi dall’animale, ivi compresi i beni di proprietà di
terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di
locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto
del benessere dell’animale, affinché il medesimo desista da comportamenti
inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni
e curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio
accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di
acqua per la detersione delle superfici.
2.
I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani
di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in
dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri
animali.
Art.
26
(Organi di vigilanza)
1.
Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le
violazioni previste dalla presente legge.
2.
Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema
penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall’articolo 6 della legge 20
luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate), la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni
della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai
dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali,
limitatamente ai compiti attribuiti.
CAPO
IV
NORME
GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO -
STRUTTURE
DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Art.
27
(Registrazione delle strutture adibite a
ricovero di animali d’affezione)
1. Le
strutture di cui all’articolo 28, adibite a ricovero degli animali d’affezione,
sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti
in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei
legali rappresentanti di associazioni di volontariato regolarmente iscritte.
2.
L’istanza di registrazione contiene:
a)
le generalità della persona responsabile dell’attività, se diversa dal legale
rappresentante;
b)
l’indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
c)
l’indicazione delle specie e del numero di animali d’affezione che s’intende
ricoverare;
d)
l’indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di
servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature
impiegate.
3.
All’istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura,
firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale, dalla quale risulti la
disposizione dei locali, con la relativa destinazione d’uso, e corredata da una
relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica,
idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.
4.
L’istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:
a)
conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per
l’attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente
legge;
b)
possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie
all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale e di
comprovata esperienza nel settore;
c)
che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da
condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati
provvedimenti di sospensione o d’interdizione dell’attività.
5.
La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di
istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto
dai tariffari vigenti.
6.
In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’azienda sanitaria provinciale,
entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica al titolare della
struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo
dell’anagrafe.
7.
Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la
prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita
l’introduzione di animali in alcuna struttura.
8.
Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell’anagrafe
degli animali da affezione assegnato dall’azienda sanitaria provinciale.
Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata
all’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.
9.
L’azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a
seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria,
qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere
degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non
siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente,
impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta
giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi più gravi, dispone il divieto
di prosecuzione dell’attività, salvo che il fatto non costituisca reato.
10.
Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e
registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre
anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.
11.
Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non
soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si
registrano in anagrafe entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 28
(Classificazione
delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)
1. Le
strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione si distinguono in:
canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o
stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi
felina.
2.
Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le
direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie
provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:
a)
cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti,
rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
b)
altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi
antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della
struttura.
3.
Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le
direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie
provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori,
gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e
catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico.
4.
Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del
servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato
a:
a)
cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
b)
cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall’autorità
giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del
Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per
l’osservazione volta all’accertamento delle condizioni fisiche;
c)
altri animali d’affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la
recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti
conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche
idonee alla specie.
5.
La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di
lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al
ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo
o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d’affezione. Tale struttura è
comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda
sanitaria provinciale competente per territorio.
6.
La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani,
gatti e altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è comunque
autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio
veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per
territorio.
7.
L’allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini
commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione. Tale struttura è
comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio
veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per
territorio.
8.
La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali
d’affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di
commercio.
9.
L’asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di
lucro, di cani o altri animali d’affezione di proprietà. Tale struttura è
comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio
veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per
territorio.
10.
L’oasi felina è una struttura all’aperto, recintata, gestita dal Comune singolo
o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti
che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto.
Art.
29
(Requisiti delle strutture adibite a ricovero
di animali d’affezione)
1. I
requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali
d’affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture,
sono i seguenti:
a)
i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali
di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo
vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;
b)
i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono
essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e
disinfettabili;
c)
in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere
usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi
o udirsi reciprocamente;
d)
la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;
e)
la superficie delle aree all’aperto deve essere drenante e facile da pulire;
f)
eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da
permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la
caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario
mediante adeguata copertura;
g)
devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un
idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei
rifiuti;
h)
nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze
comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un’adeguata
illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per
il governo e l’ispezione degli animali;
i)
la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità
relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non
dannosi per gli animali;
j)
il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
k)
l’arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti
tali da consentire l’espressione del repertorio di comportamenti della specie.
2.
Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali
d’affezione sono elencate nella tabella 1 dell’allegato B alla presente legge.
Art.
30
(Requisiti delle unità di ricovero presenti
nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)
1.
I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle
strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencati nella Tabella
2 dell’allegato B alla presente legge.
2.
Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto
esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla
presente legge.
3.
Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta
giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5 dell’allegato
B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere
liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta
giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni
minime riportate nella Tabella 4 dell’allegato B alla presente legge.
Art.
31
(Modalità di gestione delle strutture adibite
a ricovero di animali d’affezione)
1. I
requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all’articolo 28, commi da 2
a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge.
2.
Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in
funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono
adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell’allegato
B alla presente legge e che individua:
a)
il responsabile della struttura;
b)
il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il
gattile sanitario, il canile rifugio, l’oasi felina e la struttura zoofila.
3.
Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.
4.
La gestione del canile rifugio e dell’oasi canina può essere demandata dai
Comuni e dall’Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all’Albo
regionale di cui all’articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le
modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia
di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati
è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo
periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e
affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all’interno della
struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali
d’affezione, denominato “Operatore Animal Care”, figura regionale qualificata e
certificata secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare
della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.
5.
Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono
predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore
ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o
naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare
interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può
esserne programmato l’utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di
garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a
una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta
minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate
nell’allegato B, tabella 6 della presente legge.
6.
È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all’articolo 28
di:
a)
mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la
banca dati dell’anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
b)
garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
c)
garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e
associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);
d)
apporre in prossimità di ogni box o recinto l’elenco degli identificativi
elettronici dei cani in esso ricoverati;
e)
effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per
cento degli ingressi in canile per ogni anno;
f)
garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di
cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani),
coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale
idonea, presente sul territorio;
g)
organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno per
pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
h)
garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per
almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico è chiaramente
visibile all’ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della
struttura medesima;
i)
consentire l’accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli di
apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;
j)
consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per
le finalità di contestuale adozione;
k)
dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo
ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di
particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti,
anziani, cuccioli);
l)
installare telecamere di video sorveglianza all’interno e all’esterno delle
strutture di ricovero.
Art. 32
(Strutture
polifunzionali)
1.
Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d’affezione, possono
coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di
esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l’uso in comune delle
strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di
cui all’articolo 31, comma 2.
Art. 33
(Oasi
felina)
1.
Nell’oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in
affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l’uomo, oppure non
ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una
struttura chiusa.
2.
Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All’interno delle stesse
gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.
3.
I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura
del soggetto gestore.
4.
I requisiti strutturali dell’oasi felina sono i seguenti:
a)
recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori
terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l’ingresso di altri animali;
b)
superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di
cinquanta gatti per compartimento;
c)
ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente,
pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che
consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata,
possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie,
in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
d)
ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza
tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell’acqua
possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali,
in numero adeguato;
e)
lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
f)
approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
g) idonee
attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di
materiali e attrezzature;
h)
arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che
forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e
riposare;
i)
un reparto o gabbia, posto all’interno dell’oasi, di dimensioni adeguate e
dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali
in ingresso, ai fini dell’ambientamento e dell’osservazione comportamentale per
valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di
ciotole per l’acqua e il cibo e di lettiera.
5.
Nell’oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l’uscita mediante
passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente
accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6.
Il responsabile dell’oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di
nuovi gatti, l’alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza
esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel
rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.
Art. 34
(Registro)
1.
Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali,
anche per periodi di tempo limitato, ha l’obbligo di tenere apposito registro
che contiene le seguenti informazioni minime:
a)
data d’ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita
per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
b)
data d’ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data
di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di
identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di
riconoscimento.
2.
Nei rifugi, l’identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque
specie.
3.
Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto
informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o
informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall’ingresso
o dall’uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a
disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità
degli animali.
4.
Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere
sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie,
l’origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di
uscita.
Art.
35
(Canili sanitari)
1.
Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all’articolo
1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio
Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.
Art.
36
(Canili rifugio ed oasi canine)
1. Per
la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si
rinvia all’articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal
disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.
CAPO
V
PROCEDURE
DI CATTURA E DI AFFIDO DEI CANI VAGANTI E CESSIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI NEI
CANILI SANITARI O NEI RIFUGI
Art.
37
(Cattura dei cani vaganti)
1.
I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio
territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di
cattura nel rispetto della normativa vigente.
2.
Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è
avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario
dell’azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla
cattura.
3.
Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero
professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca
in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è
registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e
al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa
sempre il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale o le Forze di
Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.
4.
Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma
3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario
dell’azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della
persona che ha ritrovato l’animale, corredata da copia del documento
d’identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da
pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.
5.
Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di
microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne
l’ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al
cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione
in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto
ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.
6.
Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo
ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all’azienda sanitaria
provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure,
al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non
ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all’articolo 38.
7.
In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio
competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.
8.
Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte
le specie degli animali d’affezione.
Art.
38
(Affido temporaneo, definitivo o adozione
degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio)
1.
Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può
essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal
ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal Codice civile in caso
di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido
temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo si
conclude con l’affido definitivo o con la restituzione al proprietario
originario.
2.
Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono
identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono
inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2
dell’articolo 4.
3.
Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono
affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni di
volontariato iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 8, a condizione
che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente
legge, al solo fine dell’adozione.
4.
L’animale può essere dato in affido già sterilizzato.
5. È
vietato l’affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli
animali.
6.
Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in
affido, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
7.
L’affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:
a)
decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica
previsto dal d.lgs. 136/2022, o del periodo che si renda necessario per
comprovate esigenze sanitarie;
b)
sottoscrizione nell’atto di affido dell’impegno dell’interessato a non affidare
ad altri l’animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data
d’ingresso nel canile sanitario.
8.
Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o
i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano
trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all’avente titolo del
ritrovamento. L’affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane
è di proprietà altrui.
9.
In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il
contratto di affido conforme al modulo di cui all’allegato A alla presente
legge.
10.
I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile
prefettizie, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione
statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili
rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l’affido di animali.
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a
tutte le specie di animali d’affezione.
12.
In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai
fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all’allegato A,
è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del
Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione
nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e
registrazione degli animali d’affezione.
CAPO
VI
FUNZIONAMENTO
E GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Art.
39
(Identificazione degli animali d’affezione e
iscrizione all’anagrafe)
1.
I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell’articolo 38, sono
responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani
ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta
sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione
comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti
salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera
autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il
ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei
cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni
di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8
possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un
successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la
disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto
previsto dall’articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono
cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli
animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme
raccomandate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato
anteriormente al 1° gennaio 2004;
b)
anagrafe degli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale,
collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d’affezione
presenti sul territorio regionale, che assicura l’aggiornamento e la migrazione
dei dati contenuti nella banca dati nazionale;
c)
iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d’affezione, già
identificato, e dei dati relativi al proprietario;
d)
registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
e) cessione:
cambio di proprietà di un animale d’affezione;
f)
cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d’affezione, in
ambito infra-regionale o all’estero;
g)
medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato
di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l’accesso
all’anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto
previsto dalla presente legge.
2.
All’anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio
regionale.
3.
All’anagrafe sono iscritti su base volontaria:
a)
i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
b)
i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
4.
I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti
accreditati, nell’espletamento della loro attività professionale, accertano che
gli animali d’affezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), siano
identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell’identificativo o in caso
di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di
identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono
l’identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne
danno comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale
competente per territorio.
5.
I dirigenti medici del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale
o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali
di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti,
nell’anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.
6.
L’iscrizione dell’animale in anagrafe è contestuale all’inoculazione del
microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.
7.
L’iscrizione in anagrafe di un animale d’affezione compete esclusivamente ai
medici veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale,
oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
8.
Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla
nascita e l’identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque
titolo.
9.
I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a
persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque
dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l’anagrafe degli
animali d’affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.
Art.
40
(Registrazioni in anagrafe)
1.
Nell’anagrafe degli animali d’affezione sono registrate, nel rispetto della
normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:
a)
codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
b)
segnalamento dell’animale;
c)
codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
d)
luogo di detenzione;
e)
presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle
orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
2. La
registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma
1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso
dell’animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da
parte del proprietario o del detentore.
3.
Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le
rispettive competenze, da:
a)
medici veterinari o operatori delle ASP;
b)
medici veterinari liberi professionisti accreditati;
c)
medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli
adempimenti di cui al comma 5;
4.
La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe,
quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore,
la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il
furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio
veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell’attualità
dei dati presenti.
5.
Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su
animali d’affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici
veterinari anche non accreditati.
Art. 41
(Accreditamento dei medici veterinari)
1.
Ai fini dell’accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti
presentano domanda al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale.
2.
L’accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
a)
alla disponibilità di lettori full-ISO;
b)
alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la
trasmissione dei dati;
c)
all’assunzione dell’impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione
microchip agli animali di cui all’articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente
prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati
presso il Ministero della Salute;
d)
al rispetto delle disposizioni della presente legge.
3.
L’accreditamento consente di operare sull’intero territorio regionale.
4.
Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sospende l’accreditamento
ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni
di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario
dell’azienda sanitaria provinciale può revocare l’accreditamento.
Art.
42
(Accesso all’anagrafe)
1.
L’accesso all’anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui
all’articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e
allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo.
Art.
43
(Disposizioni per la registrazione degli
animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)
1.
Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la
maggiore età e l’identità dei proprietari o detentori.
2.
Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti,
rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il
certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito
dell’anagrafe, debitamente sottoscritti.
3.
L’iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe
alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici
veterinari del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale sia da
medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del
certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del
passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di
animali provenienti dall’estero.
4.
In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell’animale,
l’iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa dal proprietario.
5.
La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in
anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.
CAPO
VII
ACCESSO
DI ANIMALI D’AFFEZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE
Art.
44
(Criteri di accesso)
1.
L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo
le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei
rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui
si trovano gli ospiti o i pazienti.
2.
Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è
vietata l’introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti
clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni
caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria
informazione e formazione del personale interessato.
Art.
45
(Condizioni minime per l’accesso degli
animali)
1.
Ai fini dell’accesso di cui all’articolo 44, i cani sono:
a) identificati
e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;
b)
condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito
la museruola.
2.
I gatti e i conigli sono alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al
momento della visita al paziente o all’ospite; se liberati, si adottano
accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3.
I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:
a)
maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell’animale;
b)
possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e
perdite di pelo;
c)
portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure
un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato
d’iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a
periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
d)
pulire e spazzolare l’animale prima della visita;
e)
portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
f)
osservare, in generale, la massima cura affinché l’animale non sporchi o crei
disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.
CAPO
VIII
CRITERI
PER RENDERE RICONOSCIBILI I CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Art.
46
(Cani di assistenza)
1.
Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non
vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o
mentali.
2.
I cani d’assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le
modalità elaborate dall’International Guide Dog Federation (IGDF) o
dall’Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti
normativi, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione
attestante l’idoneità del cane all’assistenza.
3.
Al fine di facilitare l’accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono
resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un
qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la
documentazione attestante l’idoneità del cane all’assistenza.
4.
Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e
compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si
trova.
CAPO
IX
ISTITUZIONE
DELL’AUTORITÀ REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E LA CORRETTA
CONVIVENZA CON LE PERSONE
Art.
47
(Finalità,
composizione e organizzazione)
1.
È istituita l’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la
corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata
Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il
territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di
rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di
potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla
Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.
2.
L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione,
non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte
degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti
inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
3.
L’Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e
due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per
più di una volta.
Articolo
48
(Nomina del Presidente e dei componenti
l’Autorità)
1.
Il Presidente e gli altri componenti dell’Autorità sono eletti dal Consiglio
regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei
due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle
prime due votazioni, dalla terza votazione, l’elezione avviene a maggioranza
semplice dei consiglieri.
2.
Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino
all’insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non
superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale
elegge la nuova Autorità.
3.
In sede di prima applicazione, l’avviso pubblico per la presentazione delle
candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
4.
I componenti dell’Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica
e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e
della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con
il ruolo.
5.
Ai componenti dell’Autorità non compete alcuna indennità di funzione.
Articolo 49
(Cause
di incompatibilità e revoca)
1. Non
possono ricoprire la carica di componente dell’Autorità tutti coloro che, al
momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e
incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino
nelle condizioni di inconferibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.
2.
Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l’avvio del procedimento
di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell’Autorità e la
consequenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono
esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano
determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e
l’esercizio propri dell'incarico.
3.
Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell’Autorità:
a)
i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
b)
i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione
Calabria;
c)
i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
d)
i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;
e)
i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate
come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale,
di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di
enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno
due anni.
4.
Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano
ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni
precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
5.
Qualora emergano cause di incompatibilità nell’incarico di Presidente o
componente dell’Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta
all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità.
Ove l’incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa,
il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il
procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato
decaduto dalla carica con consequenziale avvio della procedura di sostituzione.
6.
Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei
consiglieri, può avviare la revoca dell’incarico del Presidente e dei
componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi
inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e,
comunque, quando il suo comportamento danneggi l’immagine e il decoro
dell’istituzione regionale.
7.
Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il
Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente
del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione
relativa al loro accoglimento o alla revoca dell’incarico al Consiglio regionale,
che vota secondo le modalità previste per l’elezione ai sensi dell’articolo 48.
In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi,
avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.
8.
Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi
di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del
Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione
entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure
dal verificarsi dell’evento.
9.
La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 48
eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria
candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione
di un nuovo avviso pubblico.
10.
Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla
data di scadenza del mandato del sostituito.
Art.
50
(Compiti dell’Autorità)
1. L’Autorità
ha il compito di:
a)
ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o
comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
b)
segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali,
dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, che
possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
c)
richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e
controlli sul territorio ai servizi veterinari dell’ASP, alla polizia locale,
alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;
d)
indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l’opportunità di adottare
provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l’attuazione di
linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli
animali;
e)
realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e
dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi
quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di
tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d’affezione;
f)
formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la
costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle
strutture di accoglienza degli animali d’affezione pubbliche e private presenti
sul territorio regionale;
g)
favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali
d’affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle
gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli
stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità
o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
h)
collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella
programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai
proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare
iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;
i)
sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione
collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la
programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai
proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;
l)
promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo
con gli enti locali, le guardie zoofile, le forze di polizia, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione
degli animali;
m)
avviare, d’intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e
campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei
diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;
n)
costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei
giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;
o)
predisporre, annualmente, una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni
degli animali d’affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
2.
Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l’Autorità può intrattenere
rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali,
europei e internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia
degli animali d’affezione.
Art.
51
(Organizzazione e funzionamento dell’Autorità)
1.
L’Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi
distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.
2.
Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento
dell’Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale,
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito della dotazione
organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente
dall’Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3.
L’Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da
trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa
presa d’atto.
Art.
52
(Missioni)
1. Al
Presidente, o al componente dell’Autorità da questi delegato, spetta il
trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico
dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del
difensore civico per la Regione Calabria).
2.
Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio
regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio
regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi
dell'articolo 55.
CAPO
X
SANZIONI
Art.
53
(Sanzioni amministrative)
1.
In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il
fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni
previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a)
chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo
smarrimento, la morte dell’animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al
pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00
euro;
b)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 15, commi da 1 a 9,
è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di
600,00 euro;
c)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 1,3,4,5 e
6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un
massimo di 3.000,00 euro;
d)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 21, è tenuto al
pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00
euro;
e)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 1 e 3, è
tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di
150,00 euro;
f)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, è
tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di
100,00 euro;
g)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 29, è tenuto al
pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00
euro;
h)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 30, è tenuto al
pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00
euro;
i)
chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al
pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00
euro;
j)
chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all’iscrizione in
anagrafe del proprio cane ai sensi dell’articolo 39, comma 2, e dell’articolo
39, comma 8, e non provvede all’inoculazione del microchip identificativo di
cui all’articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo
di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non
registrato e non dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti,
anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una
somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di
animale.
2.
Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell’ambito delle competenze
loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all’articolo
26, comma 2.
3. La
Regione Calabria è l’ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste
dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale “PagoPa”.
CAPO
XI
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E FINALI
Art.
54
(Abrogazione)
1. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5
maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e
protezione degli animali).
Art.
55
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati nel limite
massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e
2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02
(U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello
stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di
previsione 2023-2025.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 52, quantificati nel limite
massimo di 7.548,03 euro per l’annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00
euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla
Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione
1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio
2023 – 2025.
3.
Per gli esercizi successivi all’anno 2025, alla copertura degli oneri si
provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 1
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/1996)
1. All’articolo
9 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione
e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’indicatore di situazione economica
equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00
euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale
competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione
accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell’anno
precedente.”;
b)
al comma 5 le parole: “il reddito documentato ai fini fiscali” sono sostituite
dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.
Art.
2
(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 32/1996)
1.
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.
32/1996 è sostituita dalla seguente:
“e)
ISEE familiare non superiore al limite stabilito dall’articolo 9;”.
Art.
3
(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 32/1996)
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r.
32/1996 le parole: “il reddito complessivo del nucleo familiare” sono
sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.
Art.
4
(Modifica dell’articolo 16 della l.r. 32/1996)
1.
Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 32/1996, è
sostituito dal seguente:
“6.
La graduatoria provvisoria contenente l'indicazione del punteggio conseguito da
ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è adottata
con provvedimento del competente ufficio comunale ed è immediatamente
pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.”.
Art.
5
(Integrazione dell’articolo 17 della l.r. 32/1996)
1.
Dopo il comma 12-ter dell’articolo 17 della l.r.
32/1996 è aggiunto il seguente:
“12-quater.
I verbali e le deliberazioni delle Commissioni nell’ambito dell’incarico loro
affidato non sono direttamente impugnabili da parte dei concorrenti
partecipanti al bando di concorso.”.
Art.
6
(Modifica dell’articolo 18 della l.r. 32/1996)
1. Al
punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 32/1996 le parole: “1) reddito complessivo del nucleo
familiare, calcolato ai sensi dell’articolo 9, e derivante esclusivamente da
lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa
integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.:
nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi
assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:” sono sostituite
dalle seguenti: “1) ISEE familiare:”.
Art. 7
(Modifica dell’articolo 20 della l.r. 32/1996)
1.
Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 32/1996 è
sostituito dal seguente:
“6.
La graduatoria definitiva contenente l'indicazione del punteggio conseguito da
ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione è assunta
con provvedimento definitivo del competente ufficio comunale ed è pubblicata
all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Le graduatorie
devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la
consultazione da parte dei cittadini, e sono aggiornate in tempo reale a
seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP. Il Comune, per la
costituzione in giudizio in caso di impugnativa da parte del concorrente,
acquisisce il parere motivato, obbligatorio e vincolante della Commissione di
assegnazione.”.
Art.
8
(Modifica dell’articolo 22 della l.r. 32/1996)
1.
Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 32/1996 le
parole: “il reddito” sono sostituite dalle seguenti: “l’ISEE familiare”.
Art.
9
(Modifica
dell’articolo 34 della l.r. 32/1996)
1.
All’articolo 34 della l.r. 32/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al
comma 1 le parole: “del reddito complessivo del nucleo familiare” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE familiare”;
b)
al comma 3 le parole: “Il reddito complessivo del nucleo familiare” sono
sostituite dalle seguenti: “L’ISEE familiare”.
Art.
10
(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 32/1996)
1.
L’articolo 35 della l.r. 32/1996, è sostituito dal
seguente:
“Art.
35
(Calcolo del canone di locazione)
1.
L’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
determinano, biennalmente, il canone di locazione sulla base dell’ISEE
familiare dell’assegnatario e in misura percentuale rispetto al canone
oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2.
2.
Il canone oggettivo è determinato avuto riguardo ai parametri usati dall’Agenzia
delle entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al
valore catastale di ciascun alloggio.
3.
L’ISEE familiare dell’assegnatario deve essere aggiornato secondo le seguenti
modalità:
a)
per gli assegnatari in essere, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente
al biennio di applicazione dei canoni;
b)
per i nuovi assegnatari, alla data dell’assegnazione;
c)
per gli assegnatari che non hanno comunicato i dati nell’anno antecedente al
biennio di applicazione dei canoni, alla data di regolarizzazione. In questo
caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere
applicato nella misura indicata nella fascia di decadenza.
4.
Gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di ISEE familiare:
a)
FASCIA DI TUTELA: agli assegnatari con ISEE familiare da 0,00 euro fino a
10.000,00 euro si applica un canone di locazione non superiore al 42 per cento
del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo
compreso tra 40,00 euro e 130,00 euro, per come illustrato nella tabella A
allegata alla presente legge.
b)
FASCIA DI PERMANENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 10.000,01
euro e 33.334,00 euro si applica un canone non superiore al 90 per cento del
canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile massimo
compreso tra 150,00 euro e 490,00 euro, per come illustrato nella tabella A
allegata alla presente legge.
c)
FASCIA DI DECADENZA: agli assegnatari con ISEE familiare compreso tra 33.334,01
euro e 9.999.999.999,99 euro, si applica un canone non superiore al 115 per
cento del canone oggettivo dell’alloggio assegnato, con un canone mensile
massimo compreso tra 510,00 euro e 550,00 euro, per come illustrato nella
tabella A allegata alla presente legge.
5.
In caso di omessa denuncia dell’ISEE familiare aggiornato ai sensi del comma 3,
si applica un canone non superiore al 130 per cento del canone oggettivo dell’alloggio
assegnato, con un canone mensile massimo di 600,00 euro.
6.
In ipotesi di ospitalità di altre persone, oltre a quelle che hanno concorso a
determinare l’ISEE familiare posto a base di calcolo del canone di locazione,
per un tempo non inferiore a quarantacinque giorni, l’ATERP e gli altri Enti
gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica applicano, per i
corrispondenti periodi, un canone di locazione così calcolato:
-
ISEE familiare dell’assegnatario + quota dell’ISEE dell’ospite già diviso per
il numero di tutti i componenti del nucleo familiare + ospite.
7.
L’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti
gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per
la decadenza dell'assegnazione, è garantito il pareggio costi-ricavi di
amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, con esclusione
degli alloggi a canone sociale.
8.
Le pubbliche amministrazioni, in caso di alloggi assegnati per emergenze
abitative, devono corrispondere un canone mensile pari al canone oggettivo
dell’alloggio interessato dal provvedimento.”.
Art.
11
(Modifica dell’articolo 37 della l.r. 32/1996)
1.
All’articolo 37 della l.r. 32/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola: “reddito” è sostituita dalla seguente: “ISEE
familiare”;
b)
al comma 1 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”.
Art.
12
(Modifica dell’articolo 38 della l.r. 32/1996)
1.
All’articolo 38 della l.r. 32/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ISEE familiare”;
b)
al comma 1 le parole: “La situazione reddituale” sono sostituite dalle
seguenti: “L’ISEE familiare”;
c)
al comma 2 la parola: “reddito” e le parole: “situazione reddituale” sono
sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”;
d) al
comma 3 la parola: “reddito”, ovunque citata, è sostituita dalle seguenti:
“ISEE familiare”;
e)
al comma 4 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”;
f)
all’inizio del comma 5 le parole: “il reddito del nucleo familiare” sono sostituite
dalle seguenti: “l’ISEE familiare” e la parola: “reddito” è sostituita dalle
seguenti: “ISEE familiare”.
Art.
13
(Modifica dell’articolo 47 della l.r. 32/1996)
1.
Alla lettera e) dell’articolo 47 della l.r. 32/1996
le parole: “reddito annuo complessivo per il nucleo familiare” sono sostituite
dalle seguenti: “ISEE familiare”.
Art. 14
(Modifica dell’articolo 48 della l.r. 32/1996)
1.
All’articolo 48 della l.r. 32/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’ISEE familiare”;
b)
al comma 1 le parole: “di reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE
familiare”;
c)
al comma 2 le parole: “del reddito”, ovunque citate, sono sostituite dalle
seguenti: “dell’ISEE familiare” e la parola: “reddito” è sostituita dalle
seguenti: “ISEE familiare”;
d)
al comma 3 la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE familiare”.
Art.
15
(Modifica dell’articolo 57 della l.r. 32/1996)
1.
All’articolo 57 della l.r. 32/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola: “reddito” è sostituita dalle seguenti: “ISEE
familiare”;
b) al
comma 1 le parole: “del reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE
familiare”;
c)
alle lettere a), b) e c) del comma 2 le parole: “reddito convenzionale”,
ovunque citate, sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”.
Art.
16
(Modifica dell’articolo 59-bis della l.r. 32/1996)
1.
Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 59-bis della l.r. 32/1996 le parole: “reddito complessivo del nucleo
familiare” sono sostituite dalle seguenti: “ISEE familiare”.
Art.
17
(Modifica dell’articolo 59-ter della l.r. 32/1996)
1.
Alla fine del comma 5 dell’articolo 59-ter della l.r.
32/1996 le parole: “di reddito” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISEE
familiare”.
Art.
18
(Norma di salvaguardia)
1.
Le disposizioni normative previste agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 e 17 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
Art.
19
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
20
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.