XII^ LEGISLATURA
RESOCONTO
INTEGRALE
N. 13
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SEDUTA Di LUNEDÌ 04 LUGLIO 2022
PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO
Inizio lavori h. 16,13
Fine lavori h. 20,15
Presidenza del presidente
Filippo Mancuso
La seduta inizia alle 16,13
Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a
dare lettura del verbale della seduta precedente.
CIRILLO Salvatore, Segretario questore
Dà lettura del verbale della seduta precedente.
(È approvato senza
osservazioni)
Dà lettura delle comunicazioni.
Avviamo i lavori con il primo punto all’ordine del giorno, riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 66/12^ di iniziativa della Giunta, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS)".
Cedo la parola al relatore, consigliere Montuoro, per illustrare il provvedimento.
Grazie, Presidente. Un saluto al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, ai colleghi consiglieri, alla stampa e a tutti gli intervenuti.
La proposta di provvedimento amministrativo, posta oggi all'approvazione di questa Assemblea, è stata licenziata dalla seconda Commissione bilancio, programmazione economica e affari dell'Unione europea nella seduta del 27 giugno scorso.
La Commissione consiliare ha esaminato i documenti in oggetto ai sensi della legge regionale 30/2016, che disciplina la partecipazione della Regione Calabria al processo formativo europeo e all'attuazione delle politiche euro-unitarie.
Il provvedimento in oggetto, approvato dall'Esecutivo regionale con delibera numero 241 del 14/06/2022, riguarda la variazione del Piano finanziario della Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria, nonché la presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza.
Con la delibera in oggetto si dà seguito agli indirizzi resi dalla Giunta regionale con le delibere numero 174 e 187 del 2022, in relazione alla riprogrammazione delle risorse della Sezione Ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria.
Il decreto-legge numero 34/2019 ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le risorse del FSC dei Piani di Sviluppo e Coesione - Sezione ordinaria.
Il successivo decreto-legge numero 50 del 2022 ha previsto che con delibera CIPESS siano individuati gli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini di conseguimento.
Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati determina il definanziamento degli interventi. Pertanto, conformemente agli indirizzi resi dalla Giunta regionale, è stata avviata la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, che si è conclusa con l'approvazione di un quadro di nuovo operazioni da ricomprendere nel PSC. Con la delibera in oggetto si prende atto delle determinazioni del Comitato di sorveglianza, che, a seguito di consultazione per iscritto, ha approvato un quadro di nuove operazioni da ricomprendere nel PSC per un importo pari a euro 57.255.194,34 con conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione ordinaria del PSC, il cui dettaglio è contenuto nell'allegato 1 del provvedimento.
Nella delibera si chiarisce, inoltre, che la copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC è garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura degli interventi e spunti dal PSC, secondo il dettaglio di cui all'allegato 2 del provvedimento. Grazie.
Grazie. Ha chiesto ha chiesto di parlare il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Ho giusto un dubbio da chiarire: molti interventi definanziati troveranno, credo, differenti coperture finanziarie, come l'edilizia scolastica per l'adeguamento delle scuole, solo per un intervento sono preoccupato, quello relativo alla Protezione Civile dal quale vengono stralciati circa 7 milioni di euro per le imprese turistiche dell'area di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del 2006.
Ho avuto modo di entrare in contatto con diversi imprenditori della ristorazione che ancora oggi, a distanza di 16 anni, attendono di avere le cifre spettanti, secondo la valutazione della Commissione di verifica proprio della Protezione Civile che ha effettuato i sopralluoghi e rispetto anche agli atti che la Camera di Commercio di Vibo Valentia, che all’epoca era stata individuata quale soggetto attuatore, ha a quel tempo garantito.
La mia non è una polemica, è purtroppo una preoccupazione, perché ci sono diversi imprenditori che attendono il rimborso anche per coprire i nuovi investimenti che hanno fatto, convinti di ottenere questi finanziamenti, che non sono mai arrivati a distanza di 16 anni. Ora vedo che la voce viene stralciata dal capitolo di bilancio, vorrei capire se sono previste delle nuove coperture e, quindi, se li possiamo tranquillizzare e quale iter devono seguire. Grazie.
Grazie, consigliere Alecci. Ha chiesto d’intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Quindi, credo che, come ha detto il presidente Montuoro, quando non vengono impegnate le somme e non vengono definiti alcuni passaggi tecnico-burocratici, sia giusto procedere alla necessaria rimodulazione per evitare di perdere le risorse.
Però, a mio avviso, ci deve essere un pronunciamento chiaro della maggioranza in questo Consiglio regionale, inequivocabile, che dica che il territorio più negletto della Calabria non si può permettere di vedere sottratti 7 milioni di euro destinati a quella realtà per cercare di riparare danni ingenti che lasceranno un ricordo indelebile su quel territorio.
Quindi, chiedo di sapere quali siano gli impegni che il governo regionale, a seguito di questa rimodulazione e di questa sottrazione di risorse, intende attuare per dare concretezza e risposte a quel territorio e a quella provincia che, come dicevo, è la più negletta della nostra regione. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Mammoliti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Montuoro. Ne ha facoltà.
Intervengo giusto per un chiarimento tecnico rispetto a questa variazione al Piano finanziario.
Il decreto-legge numero 34 del 2019 – lo chiarisco per la seconda volta – ha fissato il termine al 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le risorse del PSC, quindi del Piano Sviluppo e Coesione - Sezione ordinaria. Quindi, qua si tratta semplicemente di prendere atto delle risorse che possono essere messe a terra, cercando sia di evitare di perdere ulteriori risorse sia di spenderle nella maniera più corretta possibile.
Grazie, ha chiesto intervenire il collega De Nisi. Ne ha facoltà.
Buongiorno. Intervengo giusto per chiarezza, dopo l'intervento dei consiglieri Alecci e Mammoliti. Conosco la problematica, però devo dire che, a distanza di 16 anni dall'alluvione del 3 luglio, i fondi sono stati stornati perché le istanze di risarcimento delle imprese private non hanno avuto accoglimento da parte delle Commissioni di valutazione e dei controlli della Guardia di Finanza fatti in questi ultimi 16 anni.
Consiglieri, la conosco bene! Non sono rimaste scoperte delle graduatorie, delle istanze di finanziamento, di risarcimento.
Se vogliamo risarcire questo territorio, bisogna chiarire che il risarcimento non andrà alle imprese che hanno fatto istanza in quel momento, perché le cifre, gli importi, la rendicontazione delle spese non ha avuto corrispondenza con le richieste delle istanze iniziali. Dobbiamo essere onesti in queste cose, altrimenti rischiamo di illudere le persone con semplici demagogie e non mi sembra sia giusto.
Penso che, da qui a qualche minuto, andremo ad approvare un provvedimento che darà modo agli Enti locali della costa vibonese di organizzarsi, riguarda il Consorzio “Costa degli Dei” e ha proprio la finalità di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria turistica e degli Enti locali di questo territorio e di questo comprensorio, io proporrei di farci promotori di una mozione al fine di destinare una prima tranche di risorse per finanziare un primo piano di sviluppo di questo ente, il Consorzio “Costa degli Dei”.
Questo penso che avrebbe più un senso! Andare a rivangare istanze di finanziamento che non possono essere più accolte perché non hanno un fondamento giuridico, penso sia soltanto demagogia.
Grazie, collega De Nisi. Ha chiesto intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Vorrei puntualizzare soltanto due aspetti e poi aggiungere una considerazione. È del tutto evidente che questa proposta di provvedimento amministrativo deve accogliere l'assoluta necessità di non perdere risorse economiche da poter riutilizzare, laddove non ci siano i margini temporali di intervento, e dall'altro è evidente che è anche uno stimolo per la macchina politico-amministrativa regionale per poter più incisivamente e più tempestivamente intervenire.
Vorrei soltanto sottolineare che fra i provvedimenti che sono in oggetto, c'è quello del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti attraverso la digestione anaerobica. In due minuti dico che questo è un argomento sul quale noi abbiamo delle serissime obiezioni, nel senso che la parte umida dei rifiuti, cioè in pratica lo scarto di cucina, è a livello nazionale circa il 35 per cento, percentuale che sale fino a 40 per cento nel Sud e quindi in Calabria.
Le modalità certamente migliori e probabilmente uniche di effettivo ed efficace smaltimento dell'umido sono attraverso il compostaggio domestico per piccoli e piccolissimi ambiti.
La digestione anaerobica crea tutta una serie di problemi: innanzitutto, la concentrazione della parte umida dei rifiuti, difatti per poter produrre il cosiddetto biogas, biometano, devono essere concentrati in un unico posto da un ambito territoriale molto ampio con le difficoltà logistiche e viarie che ognuno puoi immaginare; l'altro elemento è la cattiva qualità – dico cattiva qualità per usare un garbato eufemismo – del compost che si ottiene. Non si ottiene ammendante agricolo viste le quantità, si ottiene una cosiddetta frazione organica stabilizzata, la FOS, che è una sostanza che deve andare in discarica o come copertura quotidiana o per la tombatura della discarica stessa.
Quindi, dato che un obiettivo politico di questo esecutivo, come degli altri governi regionali, è proprio l'allontanamento, il percorso a discariche zero, è, a mio modo di vedere, contraddittorio puntare sulla digestione anaerobica, che aumenterà la quota di rifiuti che andrà in discarica, anziché rifarsi al compostaggio domestico pure per piccolissimi ambiti.
Mi permetto di segnalare questo aspetto che, apparentemente molto iper-tecnico, è in realtà un elemento concreto e importante per avviare a definitiva soluzione il problema dello smaltimento dei rifiuti in Calabria. Grazie.
Grazie, collega Laghi. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Presidente, vorrei intervenire per dichiarazione di voto, posso?
Sì, consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Vorrei dire al collega De Nisi - che sicuramente conosce bene la situazione in quanto è presente sul territorio di cui parliamo - che gli farò avere la documentazione. Mi sono recato anche presso gli uffici della Protezione Civile e ci sono diversi imprenditori che ancora aspettano queste somme per le quali già ci sono i progetti valutati dalla Commissione. C'è una comunicazione che dice che il progetto di finanziamento è stato approvato, l'investimento ammissibile è di 100 mila euro, il contributo ammissibile è di 50 mila euro, quello invece a carico dell’imprenditore è 50 mila euro. Gli è stato anche richiesto tramite PEC il codice IBAN sul quale effettuare il versamento, eppure sono anni che attende.
Per l'amor di Dio, sono d'accordo su quello che lei dice, sicuramente sarà accaduto, ma le posso dire che ci sono ancora alcuni imprenditori che sono in attesa di avere questi contributi per i quali c'è bisogno quantomeno di fare chiarezza. Grazie.
Voto? Contrario?
Sì, Presidente, voto contrario.
Chiedo d’intervenire per dichiarazione di voto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. L'insieme del provvedimento è chiaro, contiene una serie di altre problematiche e di altre misure, però, rispetto alle osservazioni che abbiamo avanzato, prendo atto che ancora una volta la maggioranza risponde con un approccio di natura burocratica e non entra nel merito.
Noi abbiamo posto dei problemi di merito, abbiamo detto che ci sono delle scelte che danneggiano quel territorio e abbiamo dimostrato, anche con documenti e carte alla mano, che non è vero che tutte le istanze delle imprese che sono state avanzate sono state rigettate. Aborrisco per questo approccio pressapochista, burocratico, dissento fortemente, ma, siccome non posso votare solo per questo punto dovendo votare per l’insieme del provvedimento, annuncio l’astensione per questo punto all’ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Montuoro. Ne ha facoltà
Per dichiarazione di voto, Presidente, grazie.
Le dichiarazioni dell'opposizione penso che siano strumentali, anche perché di questo provvedimento abbiamo parlato, anche in maniera molto approfondita, durante i lavori della Commissione.
Qui si sta cercando di evitare che vengano perse delle risorse per la Calabria e anche di intervenire su temi importanti causati dalla situazione che ha vissuto la nostra regione nell'ultimo periodo. Quindi, penso che la pratica debba essere analizzata dal punto di vista tecnico e che si debbano evitare strumentalizzazioni che, ovviamente, non fanno bene alla nostra terra. Grazie.
Grazie, collega Montuoro. Ha chiesto di intervenire il collega Graziano. Ne ha facoltà.
Sono veramente sorpreso della dichiarazione di voto dei colleghi. Sono favorevole a questo provvedimento. Dicendo di no a tutto quello che è in questo elenco, a 54 milioni di euro del CIPESS, mi sembrerebbe di far tornare indietro la Calabria sulla sanità, sul trasporto, sulla mobilità, sulla Protezione Civile, sull’ambiente.
Voi votate no a questo provvedimento dopo i lavori svolti in Commissione. Veramente è propaganda politica e strumentale!
Sono veramente allibito per questa dichiarazione di voto, non mi sarei mai aspettato che il Partito Democratico votasse di no a questo provvedimento. Si può non essere d’accordo su alcune variazioni, ma votare no a questa variazione di programma con le risorse che sono ferme e non si spendono! Noi andiamo a spendere andando a rivedere con il CIPESS quali risorse possono essere spese prima per la nostra terra e voi votate no?!
Voi siete per il blocco totale della nostra regione, come avete fatto per cinque anni quando eravate al governo; infatti, molte delle risorse reinvestite sono quelle non spese dal governo di centro-sinistra.
Ma di cosa stiamo parlando? Presidente, sono assolutamente favorevole a questo provvedimento.
Grazie, collega Graziano.
Presidente, per una dichiarazione di voto.
Consigliera Bruni, ne ha facoltà.
La posizione del Gruppo Misto è di un'astensione, non di un blocco di questo provvedimento e non lo è perché, chiaramente, ci rendiamo conto dell'importanza del provvedimento stesso. Fermo restando che sottolineiamo la modalità non sempre corretta delle procedure e che ci piacerebbe avere avuto informazioni anche su questi spostamenti economici e su come i fondi eliminati dalle voci specifiche vengano rifinanziati. Su questo non c'è indicazione. Nonostante questo, la nostra posizione è quella dell’astensione.
Grazie,
collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha
facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo solo per annunciare, dopo
avere anche parlato con il collega Alecci, che il gruppo Partito Democratico si
asterrà su questo provvedimento.
Però non accettiamo provocazioni da parte di qualche
collega della maggioranza che, con un tono anche un po' minaccioso, vuole
intimidire il gruppo Partito Democratico o la minoranza, cercando di far rivedere
una posizione su cui noi riteniamo ci sia poco da discutere, in quanto, essendo
stato già approvato dal Comitato di sorveglianza, è un atto dovuto. Non c’è
possibilità di aprire una discussione su questo tema.
I colleghi hanno posto un problema legato - è un problema
serio che dovrebbe trovare altri momenti di discussione, caro presidente
Occhiuto - al dissesto idrogeologico di questa nostra regione. Credo che questo
tema debba essere prioritario nell'azione politica del governo,
quindi hanno fatto bene il collega Mammoliti e il collega Alecci a evidenziare
alcune modifiche fatte a questo Piano che prevedono lo spostamento di risorse
destinate al dissesto idrogeologico verso altro.
Questo non significa che noi siamo irresponsabili. Abbiamo
posto un problema politico per dire che per noi tutto ciò che è destinato al
dissesto idrogeologico deve essere prioritario nell'azione di governo e
nell'azione politica di ogni collega presente in Aula.
Solo questo, la nostra osservazione l’abbiamo fatta in
maniera puntuale e pacata, ma con lo spirito che deve animare quest’Aula: di
dialogo, anche serrato, di confronto anche animato, ma che deve sempre avere l'obiettivo
di trovare delle soluzioni ai problemi della Calabria.
C’è poco da discutere su questo tema perché è un atto
dovuto approvato dal Comitato di sorveglianza, dalla Giunta. Quindi, cosa
potevamo cambiare in quest’Aula? Abbiamo solo approfittato di questa occasione,
non per speculare, ma per dire che per noi il dissesto idrogeologico è
prioritario in ogni azione di governo e in ogni azione politica che la
maggioranza e minoranza insieme possono mettere in campo.
Grazie, collega Bevacqua. Passiamo all'esame e votazione del
provvedimento. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il
provvedimento è approvato.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta
di legge 46/12^ di iniziativa dei consiglieri Gentile, Cirillo, Gelardi,
Graziano, Crinò, Neri e Tavernise
recante: “Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione della apicoltura
calabrese”.
Cedo la parola alla collega Gentile per illustrare il
provvedimento. Prego.
Grazie, signor Presidente, con la proposta di legge in
esame, per come usa dire metaforicamente il presidente Occhiuto, andiamo a
mettere nella cassetta degli attrezzi a disposizione della Regione Calabria un nuovo
strumento normativo atto a incrementare, sviluppare e valorizzare l'apicoltura
calabrese.
Tecnicamente lo mettiamo a disposizione del nostro bravo
Assessore all'agricoltura, Gianluca Gallo, che attraverso il Dipartimento
regionale competente, magistralmente diretto dal dottor Giovinazzo, sta
dimostrando con atti tangibili di sapere utilizzare al meglio i famosi attrezzi
dedicati allo sviluppo rurale della Calabria.
Nella scorsa settimana durante il Comitato di sorveglianza
sul PSR 2014-2020, a cui ho avuto il piacere di partecipare, è stato
certificato lo stato di attuazione delle misure connesse al Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Ebbene, la Calabria ha pienamente centrato l'obiettivo di
spesa sul FEASR, scongiurando non solo il rischio di disimpegno automatico
delle somme comunitarie, ma, da quanto emerso dai dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, la nostra risulta
essere la seconda Regione in Italia, preceduta quindi solo dal Veneto, per
avanzamento di spesa per una percentuale di circa il 65 per cento.
Come ho avuto modo di dire durante il Comitato di sorveglianza,
siamo fieri di questo importante riconoscimento, ma non dobbiamo e non possiamo
accontentarci perché siamo consapevoli di avere le potenzialità e le capacità
di diventare la prima Regione italiana per la spesa FEASR.
Puntando non solo ad un obiettivo numerico ed economico,
bensì andando a realizzare una programmazione di qualità che possa portare
benefici duraturi allo sviluppo rurale calabrese, al passo con i tempi e in un’ottica
di eco-sostenibilità.
Tra gli interventi della nuova programmazione PAC 2023-2027
sono previsti tra gli investimenti ACA (Agro Climatici Ambientali) specifici
impegni per l'apicoltura.
In quest'ottica oggi andiamo a posizionare questo nuovo
tassello normativo. All'apicoltura non è mai stata data negli anni la giusta
attenzione e ora finalmente si inizia a prendere coscienza del ruolo
significativo che rivestono le api non soltanto per la produzione del miele,
dalle api infatti dipendono il mantenimento della biodiversità, la produzione alimentare
e la conservazione ambientale.
Le api però sono fortemente a rischio e con loro l'intero
ecosistema.
L'uso di pesticidi in agricoltura, l'aumento
dell'inquinamento, l'enorme impatto dell'uomo sull'ambiente, i cambiamenti
climatici, hanno causato una riduzione significativa del numero di questi
insetti nel mondo.
L'allarme è elevatissimo, tanto che l'ONU ha istituito una
giornata apposita, il 20 maggio, dedicata alla salvaguardia delle api e le
azioni per proteggere le api si continuano a moltiplicare.
Il comparto apistico è tutelato da chiare normative
europee.
Al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura, infatti, l'Unione europea cofinanzia al 50 per
cento i programmi triennali apicoli elaborati dagli
Stati membri. I contributi nel settore dell'apicoltura sono regolamentati a
livello europeo dal Regolamento 1308/2013 recante: “Organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli” che prevede alla sezione 5 la possibilità di
stanziare aiuti nel settore dell'apicoltura.
In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche
favorevoli e alla professionalità degli apicoltori produciamo più di 30 tipi di
miele pregiato.
A livello nazionale la disciplina dell'apicoltura è
demandata la legge numero 313 del 24 dicembre 2004.
La Calabria che è una regione a vocazione agricola e questo
le conferisce la possibilità di guardare all'apicoltura come una reale
opportunità, da secoli produce miele e da produzioni di grande qualità e
varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, acacia, eccetera).
Col passare degli anni, l’apicoltura, ormai promossa a vera
e propria professione, ha migliorato le tecniche di produzione in linea con le
tecnologie di ultima generazione.
il settore apistico calabrese riveste un ruolo primario nel
panorama nazionale ed è in grado di offrire un prodotto di pregio e con una
vasta gamma di proprietà organolettiche, e anche per questo motivo si è reso
necessario questo specifico intervento normativo.
In base, infatti, agli ultimi dati, il settore apistico
calabrese è rappresentato da più di 800 operatori che conducono circa 111.000
alveari.
La pandemia Covid-19 ha determinato effetti negativi anche
sull’apicoltura calabrese, creando notevoli problemi agli apicoltori per cui la
produzione si è sensibilmente ridotta.
Con la presente proposta di legge: “Norme per l'incremento,
lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese” si intende costruire
un quadro normativo regionale tale da permettere uno sviluppo sostenibile
dell'intero comparto apistico, garantendone la tutela e la valorizzazione delle
produzioni.
Quindi gli obiettivi della proposta sono:
regolamentare e promuovere il settore strategico
dell’apicoltura calabrese, dalla produzione alla commercializzazione, tutelare
il ruolo fondamentale delle api per la produzione alimentare e per l'ambiente.
In particolare, la legge all'articolo 4 prevede, come punto
focale la redazione di un documento programmatico di indirizzo e coordinamento
delle attività, attraverso il “Programma apistico regionale”, che verrà
elaborato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura, sentiti gli
stakeholder del settore.
Oltre a promuovere e valorizzare il prodotto e l'intera
filiera, particolare attenzione nell’articolato di legge è stata data alla
tutela delle risorse nettarifere, alla gestione della pratica del nomadismo,
alle prescrizioni e ai divieti sulle strutture alveari e alla disciplina dei
trattamenti fitosanitari.
Si è inteso dare la giusta attenzione anche alla produzione
per autoconsumo. L'orientamento iniziale per la pratica dell'autoconsumo era di
20 alveari, atteso che diverse Regioni d'Italia si sono orientate sui 10
alveari, mente altre, come la Sicilia, addirittura 40; sentiti gli operatori
del settore, dai quali, tra le altre cose, è emerso che a causa delle mutate
condizioni climatiche la produzione di miele negli ultimi anni è drasticamente
diminuita, si è stabilito il numero massimo di 15 alveari per questa tipologia
di finalità.
Per rendere efficace la disciplina dettata dalla normativa,
è stata prevista anche una specifica attività di vigilanza e controllo da parte
del personale dei Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e politiche
sanitarie, che potranno avvalersi della collaborazione degli organi di polizia.
Allo scopo è stato previsto anche un apposito sistema
sanzionatorio.
La norma non prevede nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
regionale ed è previsto che le entrate accertate e riscosse dalle sanzioni siano
destinate alle finalità della presente legge. Grazie.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha
facoltà.
Grazie, presidente Mancuso. Come già annunciato sono tra i
firmatari di questa proposta di legge approvata in sesta Commissione, nella Commissione
agricoltura.
Esprimo, presidente Gentile, il voto favorevole, non solo
mio ma anche degli otto colleghi del Partito Democratico, del Gruppo misto e
del Movimento Cinque Stelle.
Voglio fare una piccola dichiarazione di apertura e
chiusura, presidente Mancuso.
Ho visto che, prima, il collega amico Graziano si è
scaldato e che anche il collega De Nisi ha fatto un passaggio sull'azione
politica che porta avanti l'opposizione in questa Assise.
Noi consiglieri d’opposizione, quando si seguono degli iter
corretti, con una tempistica adeguata, e si portano in Aula delle proposte di
legge che vanno verso l'interesse collettivo e il bisogno degli imprenditori e
dei cittadini calabresi, non solo votiamo a favore, ma, come in questo caso,
sottoscriviamo anche le proposte di legge. Questo è un esempio palese di proposta
di legge studiata con il Dipartimento, con l'assessore Gallo e sottoposta
all’esame della Commissione non stamattina, ma 15 giorni fa.
Penso, presidente Mancuso, che questo Consiglio regionale
debba fare un passo in più in questa direzione. C'è la possibilità di portare
in Aula delle proposte di legge che servono a tutti i cittadini calabresi,
senza litigare per stupidaggini.
Io non mi stupisco quando noi ci asteniamo o votiamo contro
alcuni provvedimenti che conosciamo da un'ora e mezza /due.
Presidente Mancuso, ancora una volta le chiedo, vista la
grande stima nei suoi confronti - sono convinto, difatti, che stia gestendo al
meglio i lavori di quest'Aula - di migliorare questo aspetto, altrimenti potrebbe
sembrare agli operatori del settore, ai giornalisti, ai cittadini che la
minoranza abbia delle posizioni precostituite. Penso invece, presidente Gentile,
che si possa lavorare insieme, noi quotidianamente ne stiamo dando dimostrazione,
l'importante, però, è che ci sia metodo.
Prima si è parlato di FSC, ma nessuno è venuto dall'opposizione
a dire: “cosa ne pensate? Volete aggiungere qualcosa? Che contributo volete
dare?”.
Ecco, poi si critica, a volte ho l’impressione che le
critiche a priori vengano soprattutto dal vostro emiciclo piuttosto che dal
nostro. Grazie.
Grazie,
collega Tavernise. Ha chiesto di intervenire il
collega Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Vorrei focalizzare il mio intervento su
un aspetto che la collega Gentile ha, peraltro, toccato.
Il problema dell'apicoltura è in realtà un problema di
particolare importanza perché l’87,5 per cento delle piante selvatiche in fiore
a livello mondiale dipendono da impollinazione animale. Le api domestiche
selvatiche impollinano il 70 per cento di tutte le specie vegetali viventi e
producono in questo modo il 35 per cento della quota alimentare a livello globale.
Come è stato detto, le api sono particolarmente sensibili
all'ambiente in cui si trovano, segnatamente ai pesticidi, e questo ha portato
a una riduzione di oltre il 9 per cento delle varie specie di api presenti in
Europa e addirittura a una riduzione del 90 per cento della quantità di api
presenti negli Stati Uniti a partire dal 2002 ad oggi, quindi davvero una
caduta verticale.
Se non ci saranno le api probabilmente la specie umana finirà
oppure si arriverà al paradosso, come è già successo in Cina, di creare gli
uomini ape, cioè personale addetto che andrà a impollinare manualmente alberi
da frutta. Cosa che, naturalmente, ha una efficacia molto minore e un costo
stratosfericamente più alto di quello che gratuitamente fanno le api.
Quindi, le api sono un supporto fondamentale per il genere
umano e sono perciò, fra l'altro, un indicatore di salubrità ambientale.
Per cui noi, come gruppo De Magistris Presidente, siamo convinti
che questo settore, questo ambito particolare debba essere sostenuto, incrementato
e potenziato il più possibile perché è nell'interesse di chi opera nel settore
ma anche dell'intera comunità calabrese perché - come dicevo - strettamente connesso
con la salubrità ambientale. Per questo è inutile dire che il voto del gruppo
De Magistris Presidente sarà positivo. Grazie.
Grazie. Ha chiesto d’intervenire l'assessore Gallo. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente, colleghi della Giunta, colleghi
consiglieri.
Credo che il Consiglio stia portando in approvazione una
norma che riguarda un settore, il settore dell'apicoltura, che è di nicchia,
naturalmente, ma - come sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto e
dalla ottima relatrice, consigliere Gentile, Presidente della sesta Commissione
- denota anche la straordinaria ricchezza in termini di biodiversità della
nostra regione. Una regione stretta, una regione lunga, una regione che
comunque ha la fortuna di avere una combinazione fra correnti diverse, che è
lambita da tre mari - perché il mare dello Stretto è un altro mare - e che,
quindi, ha una caratteristica e una condizione favorevole che si manifesta
anche attraverso le colture mellifere e attraverso la produzione di miele con
varietà importante.
È un settore che la Regione Calabria sta sostenendo dalla
precedente legislatura. La nostra Regione lo sostiene con una delle Misure a
superficie legata al settore biologico. Per altro noi siamo, colleghi
consiglieri, la terza regione più bio d'Europa e
nell'ambito del sostegno al settore biologico c'è un sostegno anche, attraverso
la Misura 10.1.8, al settore dell'apicoltura.
Noi sosteniamo gli apicoltori con una Misura specifica e
abbiamo continuato a sostenerli nella precedente e in questa legislatura. Questa
Misura è partita nella legislatura Oliverio e, per ora, siamo gli unici in
Italia. Nelle altre Regioni si sono accorti di questo sostegno con una Misura che
verrà introdotta nella nuova programmazione 2023/2027 e sarà denominata, non
più Misura 10.1.8, ma ACA 18.
Lo scorso anno il settore dell'apicoltura è andato in crisi
per la siccità. In particolare, c'è stata una difficoltà nella produzione,
abbiamo tentato di aumentare questo premio, per il momento l'Europa non ce l’ha
concesso, confido che lo possa fare in futuro.
Questa è una legge quadro che, peraltro, consentirà di porre in essere un'azione di promozione che riguarderà
l'intero settore che può crescere molto perché abbiamo un'ottima produzione,
siamo i sesti in Italia, ma molta di questa produzione è una produzione sfusa.
Cioè non viene invasettata in Calabria, mentre invece
noi abbiamo bisogno di aumentare la produzione “made in Calabria”. Molta di
questa produzione viene venduta ad altre regioni che, magari, aumentano le loro
quote di produzione attraverso il miele sfuso che viene dalla Calabria.
Una maggiore organizzazione quindi del settore e la legge
quadro.
È una legge importante, peraltro è stata condivisa e
ringrazio, certamente, i consiglieri - perché io credo nel protagonismo dei
consiglieri regionali -, ma è stata condivisa anche con le associazioni di
settore, dalle quali, quindi, è attesa.
Credo che questa normativa ci consentirà anche di fare
ulteriori investimenti, se sarete d'accordo, di somme del PSR. Le potremmo investire
per aumentare la produzione, per acquistare, per esempio, alveari, sciami e
quindi questo ci consentirà di aumentare la produzione, ma soprattutto di organizzare
in un quadro più complessivo l’apicoltura calabrese che, ripeto, deve essere per
noi motivo di orgoglio, perché questa straordinaria ricchezza va sicuramente
messa a regime.
Intanto, questo è un risultato importante, per il quale
ringrazio sicuramente i componenti della Commissione, a partire dalla presidente
Gentile e dal vicepresidente Tavernise, ma anche tutti
i colleghi della Commissione che hanno voluto esaminarla e approvarla all'unanimità
e l'intero Consiglio regionale che approverà questa norma all'unanimità.
Quindi, una condivisione generale rispetto– ripeto - a un
tema sensibile, sia pure di nicchia, nel quadro, però, di un'agricoltura di nicchia.
Perché, tutto sommato, l'agricoltura calabrese è di nicchia e deve tendere alla
qualità e il settore apistico conferma la qualità della produzione calabrese.
Grazie, assessore Gallo. Passiamo
all'esame e votazione del provvedimento.
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Articolo 5
(È approvato)
Articolo 6
(È approvato)
Articolo 7
(È approvato)
Articolo 8
(È approvato)
Articolo 9
(È approvato)
Articolo 10
(È approvato)
Articolo 11
(È approvato)
Articolo 12
(È approvato)
Articolo 13
(È approvato)
Articolo 14
(È approvato)
Articolo 15
(È approvato)
Articolo 16
(È approvato)
Articolo 17
(È approvato)
Articolo 18
(È approvato)
Passiamo alla votazione del
provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Ha chiesto d’intervenire il
consigliere Caputo. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Vorrei
proporre al Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di
legge numero 42/12^, recante “Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria”.
Ha chiesto d’intervenire il
consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Nei mesi passati, girando
per il Dipartimento alla salute, ho potuto notare come la nuova dirigente abbia
un lavoro immane di pratiche di autorizzazione che sono in attesa di essere
espletate. È un lavoro che deriva anche dal passato, quindi credo che la
proposta del collega Caputo sia condivisibile per iniziare a snellire il lavoro
e dare l'opportunità a tutte queste strutture di poter esercitare.
Quindi, sicuramente, voto
favorevolmente all'inserimento del punto all'ordine del giorno. Grazie.
Votiamo per l’inserimento. La
proposta è inserita.
(Così resta stabilito)
Proseguiamo con la proposta
di legge numero 62/12^ di iniziativa di consiglieri Comito e Arruzzolo, recante: “Modifiche alla legge regionale 19 novembre
2020, numero 21”. Cedo la parola relatore consigliere Comito per illustrare il
provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. La
presente proposta di legge è volta a modificare gli articoli 2 e 7 della legge
regionale 19 novembre 2020, numero 21 “Istituzione consorzio Costa degli Dei”,
al fine di rendere la procedura di approvazione dello Statuto di Consorzio, ivi
disciplinata, più snella e meno farraginosa.
L’intervento di novellazione propone l'abrogazione della norma transitoria
di cui all'articolo 7, la quale prevede espressamente che lo Statuto del Consorzio
venga approvato con successiva legge regionale.
La norma, infatti,
appesantisce l'iter procedurale di approvazione al suddetto Statuto, implicando
che ogni successiva modifica dello stesso richieda l'approvazione di una nuova
legge regionale di modifica ad hoc.
L'abrogazione della
disposizione, rubricata impropriamente quale “norma transitoria”, è prevista in
quanto condiziona ogni eventuale modifica o perfezionamento dello Statuto
successivi alla prima approvazione; si chiede la riformulazione del comma 2
dell'articolo 2, eliminando il rinvio, per l'adozione dello Statuto, ai sensi
dell'articolo 7, e per l'entrata in vigore dello stesso, della previa approvazione
dei Consigli comunali.
La nuova formulazione,
invece, prevede in maniera più semplice e lineare che sia l'Assemblea ad approvare
lo Statuto del Consorzio rendendo inutiliter
data e sovrabbondante la previsione della previa approvazione dei Consigli comunali.
Vorrei ricordare che la
legge numero 21 del 2020 prevede la costituzione del Consorzio fra i Comuni rientranti
nella zona costiera della provincia di Vibo Valentia che vanno da Pizzo a
Nicotera, denominata appunto “Costa degli Dei” per la sua meravigliosa bellezza.
Gli obiettivi della legge
sono previsti nel disegno di legge stesso, ma l'obiettivo reale è la
possibilità di fare squadra per costruire un progetto unitario di crescita
turistica.
Ora l'iniziativa passa nelle
mani dei Comuni associati, creando un sodalizio che mira a promuovere lo
spirito di collaborazione e la concertazione di strategie e atteggiamenti per
raggiungere ambiziose mete di progresso comune e di benessere diffuso.
Lo slogan deve essere: “Insieme”,
difendere il territorio approfondendo grandi problemi comuni dalla viabilità
all’erosione Costiera, alla crisi idrica, alla tutela ambientale del mare e
delle spiagge
Un sentito ringraziamento
anche al presidente Occhiuto per tutto quello che sta facendo per la manutenzione
e lo smaltimento dei fanghi di tutti i depuratori che immancabilmente sarebbero
sfociati a mare. Grazie ancora.
Grazie. Ha chiesto di
intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Mi verrebbe
da dire che se l'approccio del governo regionale alle problematiche avesse avuto
sempre, in maniera puntuale, questa caratteristica “Insieme”, probabilmente avremmo
potuto ragionare e discutere meglio anche sul punto precedente, prima di
distrarre 7.000.000 di euro con quella semplicità.
Però voglio fare un
ragionamento politico su questo provvedimento che modifica una legge approvata
da un governo di centrodestra circa 20 mesi fa. La modifica apportata alla
legge cosa prevede? Attesta che i passaggi democratici e istituzionali, molto
importanti e positivi, che la legge riconosceva ai Consigli comunali sono ridondanti
e non vanno attuati
Cosa prevedeva la legge
precedente? Prevedeva sostanzialmente che lo Statuto del Consorzio “Costa degli
Dei” venisse definito con una legge regionale che questo Consiglio regionale avrebbe
dovuto approvare, previo pronunciamento dei Consigli comunali. I Consigli comunali
sono delle istituzioni democratiche, sono importanti, quindi
annullare questi due passaggi è quasi come se ci fosse una idiosincrasia verso
i passaggi democratici della funzione e del ruolo istituzionale di Enti locali
importanti come i Comuni.
Personalmente, sinceramente,
non so quale centro-destra abbia più ragione: quello che ha fatto la legge che
prevedeva questi passaggi o questo centrodestra che invece li vuole effettivamente
annullare.
Vorrei anche ricordare nel confronto
democratico su questo provvedimento che la Regione non è uno spettatore
neutrale, né dal punto di vista del governo, della programmazione, della
pianificazione dello sviluppo territoriale, né dal punto di vista sostanziale,
considerato che questo provvedimento prevede, all'articolo 6, una erogazione
per tutta la durata del Consorzio di 150.000 euro l'anno per 20 anni,
rinnovabili per altri 20 anni.
È chiaro che delle
riflessioni vengono spontanee: come abbiamo dimostrato nei punti precedenti in
cui non abbiamo manifestato - almeno il Partito Democratico, ma credo tutta l’opposizione
- posizioni precostituite, pregiudiziali sui provvedimenti, - tant'è che alcuni
provvedimenti non solo li votiamo ma addirittura li sottoscriviamo - allora c'è
qualcosa che dovrebbe indurre la stessa maggioranza ad una riflessione, ad un
approfondimento di merito quando si assumono delle posizioni.
Non fosse altro perché in
quello stesso anno è stata approvata un'altra legge che prevedeva l'istituzione
dei Distretti turistici, cancellando i sistemi turistici locali.
Su questo forse ha davvero ragione
– complimenti – l’assessore Orsomarso quando parla di un Testo Unico. All'inizio
non avevo compreso l'importanza della realizzazione effettiva del Testo Unico,
perché in questo settore, che è uno dei settori nevralgici dell’economia della
nostra regione, c'è una giungla normativa che forse è arrivato il tempo di regolamentare.
Quindi mi complimento - davvero - per questa intuizione.
In quello stesso anno,
quindi, è stata approvata questa legge che prevede i Distretti turistici. Noi
dobbiamo decidere, questo Consiglio regionale, nella pienezza delle sue funzioni,
deve decidere qual è l'indicazione della scelta strategica che si vuole
assumere a base dello sviluppo territoriale, dello sviluppo produttivo di
alcuni segmenti di fondamentale importanza per l'economia di questa nostra
regione.
Aggiungo nelle mie riflessioni:
poniamo il caso che un Consiglio comunale, come prevede la legge di modifica,
dovesse decidere di non nominare i propri rappresentanti, cosa succede? Oppure,
nel caso in cui una maggioranza decida di nominare i consiglieri e la minoranza
decida di non partecipare, che cosa succede? Sappiamo che i Comuni per
partecipare devono mettere una quota di risorse? Sappiamo che una quantità di Comuni
non irrilevante è alle porte del predissesto? Sappiamo che i contenuti dell'articolo
che indica le azioni che deve mettere in campo il Consorzio
della “Costa degli Dei” potrebbero avere una interferenza con la sovranità
istituzionale delle competenze delle funzioni amministrative dei Comuni e delle
Province perché parliamo di viabilità, di reti stradali e di tutta una serie di
altre cose?
Quindi, anche da questo
punto di vista, lo dico con sincerità, con merito politico, con appropriatezza
di valutazione, siccome non voglio votare contro questo provvedimento, vorrei
capire le valutazioni che vengono addotte per annullare dei passaggi
democratici significativi.
Perché rendere una comunità
più partecipe, più consapevole anche delle scelte strategiche che si assumono
in un determinato territorio, credo che sia un fatto di grande democrazia, di
grande partecipazione e anche di rispetto del profilo, del ruolo istituzionale.
Quindi, per questa ragione,
vorrei sinceramente delle argomentazioni e delle motivazioni di merito più
appropriate e soprattutto vorrei anche capire dalla maggioranza se di Distretti
turistici sono stati abbandonati come orizzonte di scelta strategica.
Per queste motivazioni, su
queste riflessioni che avanzo in termini non polemici, ma propositivi, di
confronto dialettico molto appropriato, vorrei, prima di decidere la posizione,
insieme al mio gruppo e a tutte le altre forze dell'opposizione che condividono
queste riflessioni, avere delle argomentazioni e soprattutto delle riflessioni
in merito alle problematiche che sono state da me esposte. Grazie, Presidente.
Grazie, collega Mammoliti. Ha
chiesto d’intervenire l’assessore Orsomarso. Ne ha facoltà.
Collega Mammoliti, a parte che
il Consiglio è sovrano per cui la minoranza può dare il suo contributo sul testo
- come è successo per il testo che riguardava il cammino basiliano -, oggi il Presidente
sta intervenendo seguendo una visione partita già nella scorsa legislatura.
Non so se qualcuno si
ricorda la norma sul termalismo, tuttora esistente. Quando nacque è stato stanziato
1.000.000 di euro per la promozione delle Terme calabresi.
Faccio questi esempi per
dire che il Consiglio oggi svolge un’azione di semplificazione per fare partire
questo Consorzio che è in quella parte della Calabria più frequentata dal
turismo internazionale.
Se chiedete all'Assessore al
turismo, quindi alla Giunta e all’intero Consiglio: serve? Sì, serve. Possiamo
permetterci domani di fare la stessa cosa per il Consorzio “Riviera dei cedri” -
che ne so?! - o Costa Viola? No, perché le risorse del Consiglio regionale non
possono avere questa tenuta.
È un fatto positivo, si
interviene per semplificare.
Noi abbiamo lavorato, assieme
alla collega Gentile, Presidente della Commissione, partendo gli Stati generali
del turismo - e anche insieme al Presidente - perché la materia attraversa trasversalmente
tutto, ad esempio, anche il decoro urbano su cui intervengono i Comuni.
Le dico anche questo: noi
stiamo provando a rivoluzionare un po' questa cultura provinciale. Ricordo in una
riunione, sotto lockdown, che litigavano Ricadi e Tropea che sono
attaccate.
Noi siamo partiti con delle
iniziative per promuovere questa terra e io che sono l'Assessore regionale non ne
ho fatta una nella provincia di Cosenza, ma, addirittura, sento persone che si
lamentano perché è stato girato il video di Jovanotti a Riace e a Scilla
piuttosto che in un altro posto.
Quindi, questo Testo unico
sul turismo, dove parliamo di cluster dell'accoglienza…
Distretto, che è frutto
della visione della Calabria dell’allora presidente Oliverio, del
centrosinistra, dice tutto e nulla. Quando si parla di Distretto serve un
adeguamento dei regolamenti approvati dalla Giunta.
Il Consorzio “Costa degli
Dei” ha provato a organizzarsi in Distretto e anche la Sila, si parlava di Distretti
in tutti i Comuni di tutta la Provincia, esclusi due. È la Provincia, non un Distretto.
Ho partecipato a una
riunione in cui si parlava di Distretto della Sila, 28 Comuni compreso Acri,
che doveva occuparsi, non so con precisione, credo di artigianato.
Allora, “famo a capirsi”,
come dicono i romani: si possono copiare esperienze simili. La Calabria può accogliere
diverse forme di turismo. Ad esempio, nelle fasce ionica e tirrenica, si può
investire sui borghi, sul wellness, sul wedding, su tutto ciò che
va programmato professionalmente.
Sono 38 le norme che regolano
il turismo, manca la relazione finanziaria che stiamo terminando, per cui, se
vogliamo, possiamo lavorare, anche da luglio o la prima settimana di agosto, per
arrivare ad approvare il nuovo testo che deve essere la “Bibbia”, come abbiamo
detto agli Stati generali del turismo.
Io vorrei condividere il
futuro Piano triennale - c'era la consigliera Amalia Bruni agli Stati generali
del turismo, sa qual è il mio pensiero -, certo abbiamo vinto, abbiamo una vuelta chance che utilizzeremo, però vorremmo
avere il contributo di tutti, a partire dai Comuni. Su 404 Comuni, 321 hanno
una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, spesso la nostra ricchezza sta in
mano a Comuni che non si parlano.
Molto spesso in un Comune popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti rischi… no? Io amo la politica, quindi rispetto
tutti i Sindaci, ma fanno tutti i “Ministri del turismo”.
Il problema non è
l’organizzazione delle feste, ma quanti servizi fornisci. Non a caso abbiamo
scelto di dare 30.000 euro ai Comuni bandiere blu che sono quelli che mettono
insieme una serie di prescrizioni che non riguardano soltanto il mare pulito, come
ricordava il collega Comito.
Non possiamo fare miracoli,
il presidente Occhiuto è intervenuto anche con le Procure e quant'altro, stiamo
cercando di capire dall’analisi scientifica quale sia il fenomeno umano alla
base del problema, perché di un fenomeno umano si tratta.
Costruire una Calabria
organizzata in cluster dell'accoglienza, nella legge che arriverà saranno
definiti così…
Dobbiamo mettere una misura che sia congrua per un territorio.
Quindi possiamo sostenere questo consorzio che oggi approviamo e che semplifica?
Sì! Possiamo farne altri? No, perché noi delegheremo l’accoglienza. C'è una
visione centrale di organizzazione della Calabria per cui avremo, se Dio vuole -
non so se Dio vuole – ma se vuole il manager che il presidente Occhiuto ha scelto,
Marco Franchini, che è molto bravo, avremo nel 2023 Genova aeroporti, avremo
più voli che collegano, avremo, quando sarà - noi non la vedremo, purtroppo -
l’elettrificazione della fascia ionica. Domani sarò a Corigliano- Rossano a
parlare dei treni blues che abbiamo presentato a Reggio Calabria. Insomma,
tutto rischia di essere importante per i servizi turistici che - questa norma
semplifica - con lo strumento dei cluster, avendo i fondi europei e non i fondi
di bilancio, vorremmo affidare ai distretti. Faccio un esempio: il comune di
Soverato, insieme ad altri due o tre Comuni in cui manca un destination manager, che non c'è né all'interno né nei consorzi privati, ed è
la figura che ti dice quale target devi avere fra extra alberghiero, l’alberghiero,
le dimore storiche, il B&B, insomma organizzare scientificamente un
territorio.
Questa norma, quindi, nasce dal Consiglio regionale e,
secondo me, è una buona norma. Chiudiamo con questo consorzio già esistente e si
migliora dando mandato di andare oltre la media dei Consigli comunali. I Consigli
comunali, i Sindaci hanno l'opportunità di organizzarsi in cluster, anzi, forse,
rafforzeranno questo consorzio con l'opportunità di organizzarsi in cluster e noi
daremo loro le risorse per fare sul territorio.
La Regione fa un cappello generale: Calabria
straordinaria, terra dei padri, turismo delle radici, i MID sui marcatori d'identità
e distintivi; poi, i territori devono volare alto e avere gli strumenti per
programmare dal basso quello che serve, quindi parcheggi, rifiuti, che, poi,
prendendoli a modello sono le prescrizioni per ottenere la bandiera blu. Se
tutti i Comuni della Calabria osservassero, che non è soltanto il mare, le
prescrizioni delle bandiere blu, questa Calabria sarebbe ancora più accogliente
nella sua organizzazione delle diverse aree.
Grazie, assessore. Se non ci sono interventi passiamo
all'esame e votazione del provvedimento. Articolo 1…
Presidente, c’è un emendamento.
No. Non ci sono emendamenti.
Presidente, scusi, posso intervenire per dichiarazione
di voto?
Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il
consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Rapidissimamente. Questo è a nostro parere, come gruppo
De Magistris Presidente, un provvedimento che va ad affrontare uno dei problemi
seri, importanti, reali a cui fornisce delle risposte. È un provvedimento, tuttavia,
perfettibile. Avevamo provato a proporre una maggiore implementazione, una
maggiore condivisione e coinvolgimento dei Comuni, attraverso un emendamento
che il consigliere Lo Schiavo, insieme al consigliere Mammoliti, aveva presentato
e che è stato, secondo me, irragionevolmente e imprevedibilmente bocciato. Per
cui, pur sottolineando la valenza sostanziale e la bontà del disegno di legge,
per questo motivo ci asterremo dalla votazione.
Ha chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto,
il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Volevo informare il collega Laghi, giustamente per dibattito
e per esprimere la presa di posizione di astensione su questo provvedimento, da
parte del gruppo del PD ma anche, mi pare di capire, del Movimento Cinque
Stelle e del gruppo misto di Amalia Bruni, che abbiamo deciso di non ripresentare
gli emendamenti per non dare la soddisfazione di rivederli bocciati in questo Consiglio,
in quanto abbiamo una considerazione istituzionale alta della democrazia e del
merito dei provvedimenti.
Siccome riteniamo che questo sia un luogo istituzionale
nel quale bisogna confrontarsi ed avere la capacità di argomentare le ragioni
di merito delle scelte che si assumono, altro che “così sia scritto”, “così sia
fatto”, di antica memoria. Poiché siamo rispettosi del territorio, delle
comunità, ma siamo lontani dalla concezione democratica e del rispetto
istituzionale che questo provvedimento, invece, comporta, per mantenere
rappresentata questa articolazione di posizione, annuncio la nostra astensione.
Grazie, Presidente.
Grazie, collega Mammoliti. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Comito. Ne ha facoltà.
Vorrei ricordare che la novellazione
è stata presentata proprio per rendere molto più snello l'iter di approvazione
della legge e non c'è dubbio che, oggi, ci troviamo di fronte a una nuova vera
destinazione turistica, detta, appunto, Costa degli Dei per la sua meravigliosa
bellezza. Proprio per preservare questa straordinaria bellezza è opportuno che
i Comuni che ne fanno parte possano associarsi per difendere e tutelare il
territorio costiero della provincia di Vibo.
D'altronde, consigliere Mammoliti, credo che non ci
sia niente di più democratico del dimostrare che l'assemblea venga costituita
da un Sindaco, da un consigliere di maggioranza e da un consigliere di
minoranza. Non vedo quale sia il problema che il consigliere Mammoliti considera.
Poi l’avere tracciato possibili, straordinarie situazioni mi sembra veramente
molto azzardato, quindi credo che l'assemblea sia
abbastanza democratica, per come è rappresentata. Grazie, esprimo voto
favorevole.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha
facoltà.
Mi aspetto dall’assessore Orsomarso, nel prossimo Testo
Unico sul turismo - abbiamo parlato all'insediamento che manca il Piano regionale, quindi c'è stato un impegno a realizzare questo Testo
Unico - un impegno affinché ci sia una programmazione del turismo su tutto il
territorio regionale e che non ci siano interventi quasi ad personam, su un singolo territorio che bene ha fatto ad organizzarsi
con un consorzio.
Un territorio bellissimo, ma di territori bellissimi
la Calabria è ricca. Ricordo che all'interno di questo Consiglio regionale
abbiamo votato anche per indicare quella che deve essere la dotazione dei Parchi
marini che sono presenti sui 700 km di costa e la dotazione finanziaria a
disposizione dei parchi marini, più o meno, è simile a quella che stiamo dando
a un consorzio che ha cinque, sei, sette Comuni messi assieme.
Va benissimo, per l'amor di Dio, è un territorio
magnifico che va valorizzato, però non possiamo lasciare indietro gli altri e
non possiamo sicuramente mandare un segnale di questo tipo, dando a un Consorzio
di pochi comuni la stessa dotazione finanziaria di tutti i Parchi Marini
regionali che ancora ad oggi non hanno la delimitazione. In questo momento,
mentre siamo qua, ci sono natanti che buttano l'ancora e che pescano
all'interno dei Parchi marini che dovremmo tutelare e che non tuteliamo perché
mancano i soldi, ma i soldi, poi, li troviamo per altri interventi. Io sono
fiducioso, l’assessore Orsomarso sta facendo un grande lavoro di ricognizione,
aspettiamo questo Testo Unico, assessore. È evidente, però, che questa proposta
di consorzio è partita mesi fa, prima di definire quello che è il Testo Unico,
quindi, sicuramente, verrà considerata questa dotazione finanziaria anche in
armonia con tutti gli altri territori affinché tutti possano essere valorizzati.
Grazie.
Esprima il suo voto, consigliere Alecci.
È un voto di astensione, signor Presidente.
Grazie. Passiamo all'esame e votazione degli articoli del
provvedimento.
Pongo in votazione gli articoli.
Articolo 1
(È approvato)
Articolo 2
(È approvato)
Articolo 3
(È approvato)
Articolo 4
(È approvato)
Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo
complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è
approvato con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio
approva)
(È riportata
in Allegati)
Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda le
nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale degli organi di
amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli
enti, anche economici, e delle aziende da essi dipendenti ai sensi della legge
regionale 4 agosto 95 numero 39.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Crinò. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Con riferimento alle nomine e
designazioni di competenza del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale
numero 39 del 1995, inserite al punto quattro dell’ordine del giorno, alle
elezioni delle autorità garanti di cui al punto 5, alle proposte di provvedimento
amministrativo numero 62/12^ e 63/12^ inseriti ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno,
propongo di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge
regionale 4 agosto 1995 numero 39 e dall'articolo 113 del Regolamento interno
del Consiglio regionale. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne
ha facoltà.
Grazie, Presidente. È la seconda volta che questo Consiglio
regionale si appresta, molto probabilmente, a sostenere il rinvio di questi
provvedimenti che prevedono le nomine. Ora, lo dissi già la volta precedente,
lo ribadisco con maggiore convinzione e determinazione, mentre i giovani della
nostra regione vanno via, mentre le professionalità, spesso, in alcuni settori
non le troviamo perché scorgono condizioni migliori di lavoro e di agibilità in
altre regioni.
La nostra Regione invece di interpretare questi
cambiamenti, con carattere innovativo di qualità e di fiducia, continua e reitera
una pratica stantia, vetusta, anacronistica, per quanto mi riguarda
riprovevole.
Non vuol dire nulla che la prassi sia stata praticata
dal centro-destra e anche dal centro-sinistra, ci sono momenti nella storia democratica
di una Regione dove anche le prassi praticate dal centro-destra e praticate dal
centro-sinistra posso vedere la fine, perché è questo di cui ha bisogno, oggi,
la Calabria onesta, democratica, impegnata a svoltare ed assumere l'impegno del
cambiamento reale per valutare il merito e le competenze.
Quindi, caro Presidente, - lo dico a scanso di equivoci
- la mia posizione non è per nulla contro il fatto che a subentrare siano i
poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio - lungi da me questa
riflessione - ma per difendere la prerogativa istituzionale e democratica del Consiglio
regionale e per introdurre e mandare un segnale di cambiamento vero alla Calabria.
Possiamo fare tutti gli annunci roboanti che vogliamo, ma se continuiamo a
predicare questa solfa, reiterando pratiche stantie, vecchie, quale messaggio diamo
ai giovani, alle competenze, alle professionalità che magari hanno fatto una
domanda per vedersi riconoscere una valutazione imparziale ed equa dei propri
curriculum? Addirittura, introdurrei, nella valutazione e nella possibilità di
scegliere, il criterio per cui una percentuale delle persone che vengono scelte
non dovrebbero aver mai rivestito l'incarico, né quando c'era il centro-destra né
quando c’era il centro-sinistra. Questo è il cambiamento che chiede la Calabria,
non una sorta di manuale Cencelli chiuso in qualche stanza.
La Calabria chiede altre cose, chiede scelte
democratiche e trasparenti e, soprattutto, credo, sarebbe giusto ripristinare
una prerogativa istituzionale fondamentale di questo Consiglio regionale che è
quella di fare le nomine e, quindi, consentire ai singoli consiglieri, sulla
base della valutazione dei curricula, di poter scegliere liberamente, con
trasparenza, in autonomia, i professionisti, i giovani, tutti coloro i quali
aspettano, con fiducia, qualche segnale reale di cambiamento, soprattutto se
dovessimo assumere la decisione.
Le domande che sono presentate sono, più o meno, per
l’80 per cento quasi sempre le stesse, quindi o con il centro-destra una volta
o con il centro-sinistra l'altra volta, più o meno, con un criterio di
rotazione si tratta quasi sempre delle stesse persone. Perciò introdurrei,
invece, persone che non sono state mai chiamate, che non hanno avuto mai ruoli,
che non sono state mai nominate né dal centrodestra né dal centro-sinistra.
È questo il vero e reale cambiamento che dovremmo dare
alla Calabria, altro che fare annunci roboanti, perché gli annunci e le parole volano, invece i fatti concreti che cambiano e che
alimentano la prospettiva reale del cambiamento sono questi: il coraggio di fare
delle scelte, di introdurre degli elementi di forte discontinuità rispetto al
passato, riguardo ad una pratica negativa e per quanto mi riguarda manifesto il
mio dissenso. Preannuncio anche - lo dico con molta franchezza - che non ci
sarà nessuno che a nome mio potrà venire a dire che la minoranza ha concorso a
scegliere dei nominativi, perché aborrisco questo metodo e lo contrasterò con
dissenso in quest’Aula e anche fuori da quest'Aula nella nostra regione. Grazie,
Presidente.
Collega Mammoliti, le fa onore, però ci sono delle
nomine che sono appannaggio anche delle opposizioni quindi, magari, lei non le
farà, le faranno altri al suo posto. Diamo seguito alla votazione per quanto riguarda
la richiesta del collega a Crinò e, quindi, votiamo
per dare seguito a quanto previsto all'articolo 2, comma 3 della legge
regionale 4 agosto 1995 numero 39 e dell'articolo 113 del Regolamento interno
del Consiglio regionale. Per quanto riguarda, quindi, i punti 4, 5, 6 e 7
all'ordine del giorno votiamo per dare seguito a quanto richiesto dal
consigliere Crinò. È approvata la richiesta.
(Il Consiglio
approva la proposta del consigliere Crinò)
Presidente, posso intervenire per dichiarazione di
voto?
Abbiamo già votato, lo ha richiesto alla fine, se
vuole può intervenire ugualmente, ma non conta nulla. Prego.
È un po' demoralizzante sapere di parlare non contando
nulla, comunque grazie per la parola. Volevo soltanto sottolineare il motivo
del voto contrario del gruppo De Magistris Presidente che si rifà, un po', a
quello che ha detto prima il consigliere Mammoliti anche, però, rafforzato dal
fatto che noi non abbiamo, come rappresentanti del gruppo De Magistris Presidente,
neanche la necessità di dire che non abbiamo partecipato e non parteciperemo a colloqui
e a dibattiti sull'assegnazione delle
nomine anche in minoranza, perché ormai cominciamo ad avere una corposa
tradizione di esclusione da qualsiasi tipo di incarico, ancorché previsto
istituzionalmente e statutariamente per la minoranza; così è stato, per quanto riguarda, come
lei sa, l’Ufficio di Presidenza, così è stato per la designazione dei Presidenti
delle Commissioni, così è anche per queste nomine, rispetto alle quali non
abbiamo avuto nessun contatto, nessuna interlocuzione.
Come è stato detto, anche dal collega Mammoliti, ci
avrebbe fatto piacere che ci fosse stato un dibattito e che nella sede propria,
che è quella dell'Aula consiliare, si fosse proceduto alle nomine. Concludo
dicendo che questo percorso, per la verità, era stato ipotizzato fin dalla volta
precedente quando questi provvedimenti erano arrivati in Aula.
La prima volta già si sapeva o almeno si diceva che
sarebbero stati doppiamente presentati, ritirati, presentati, ritirati, per poi
dare luogo agli accordi di cui sopra che non ci riguardano, non ci hanno
riguardato e non ci riguarderanno per il futuro. Grazie, Presidente.
Solo per precisare che con nessuno delle opposizioni
abbiamo discusso su quanto dovrà avvenire in quanto è tutto demandato alla
legittimazione di quelli che saranno i provvedimenti successivi. Come lei ben conosce,
anche nelle Commissioni abbiamo applicato la norma per cui colleghi del PD o di
altri gruppi di minoranza sono esclusi dalla partecipazione di alcune Commissioni,
perché abbiamo applicato la norma, la legge. Quindi il suo gruppo è presente in
8 Commissioni, anche a danno di altri gruppi più consistenti,
perché abbiamo voluto applicare la norma.
Era giusto per fare una precisazione, non vorrei aprire
un dibattito, ma solo dirle che non c'è nessun accordo con le minoranze.
Una precisazione mi è d’obbligo: noi siamo presenti in
Commissione perché statutariamente tutti i gruppi che vogliono possono essere
presenti in Commissione, quindi non abbiamo preso il
posto a nessuno mentre qualcuno fra Ufficio di Presidenza, Presidenza delle Commissioni
ha tolto il posto ad una delle minoranze che noi rappresentiamo. Quindi io la
vedo un po' diversamente da lei.
Lei la vede diversamente, io penso che applichiamo la
norma, anche in queste deleghe si applicherà la norma. Grazie.
Passiamo alla proposta di legge numero 74/12^ d’iniziativa
dei consiglieri regionali Raso, Caputo e Straface, recante: “Norme per la
rigenerazione urbana e territoriale la riqualificazione e il riuso”. Cedo la
parola al consigliere Raso per illustrare il provvedimento. Prego, consigliere
Raso, ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. La proposta
di legge numero 74/12^ giunge oggi in Consiglio regionale dopo una lunga e
proficua fase di concertazione, avviata con tutti gli ordini professionali
della Regione Calabria e con le associazioni di categoria, tra cui ANCE, che
sono state audite, in una prima intensa discussione
su una bozza di proposta, nella seduta del 27 aprile della quarta Commissione, durante
la quale sono state invitate a inoltrare presso la Commissione i loro
suggerimenti e migliorie alla bozza di proposta.
La presente proposta di
legge, oggi posta in discussione, è il risultato, infatti, dei contributi che
sono giunti da tutte le parti interessate e dai Dipartimenti regionali che
hanno dato un sostanziale contributo nella sua redazione.
Nella normativa nazionale e Europea, nella Convenzione europea sul paesaggio,
nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, la rigenerazione
urbana e territoriale è individuata quale strumento fondamentale di trasformazione,
sviluppo e governo del territorio.
Con riferimento al quadro
regolatorio in materia, viene inoltre in rilievo come la normativa quadro,
dettata in Italia dal regolamento del 1968 e dalla legge urbanistica 1150 del
1942, rispondesse a una logica edilizia di tipo 'espansivo' - da inquadrare
storicamente nei decenni della crescita edilizia - , rispetto ad un quadro metodologico
attuale che intende favorire invece l'obiettivo della tutela ambientale, della
riduzione del consumo del suolo con approcci rigenerativi, del contrasto al
degrado. Con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento ai programmi di
recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi,
prevalentemente su scala urbana, volti a garantire, tra l'altro, la qualità
dell’abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, con particolare
riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di
interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione,
altresì, al tema della salvaguardia di assetto del territorio, ambiente e
paesaggio.
Le politiche per la
rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del
consumo di suolo, poiché mirano a recuperare e restaurare il patrimonio
edilizio esistente, regolando invece il ricorso al consumo di ulteriore suolo
edificabile.
L'obiettivo della proposta
di legge numero 74/12^ consiste nel dotare la Regione Calabria di una legge
sulla rigenerazione urbana volta alla realizzazione di una città sostenibile, a
misura d'uomo, secondo quanto previsto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Un territorio,
caratterizzato da maggiori equilibri interni di servizi offerti, di benessere
condiviso, di beni ambientali pubblici, assume un carattere attrattivo per le
stesse attività economiche.
Il ruolo delle istituzioni
deve fungere come abilitatore delle potenzialità del territorio e come
intercettatore delle linee dello sviluppo economico.
Quanto agli strumenti, la
rigenerazione urbana si avvale sia di interventi di recupero di edifici e aree
sia, in senso più ampio, di azioni relative alla partecipazione sociale,- con
effetti su occupazione e imprenditoria locale, venendo in rilievo per tali
politiche non solo il conferire alle città un aspetto nuovo più attento alla
tutela del territorio, ma anche un più ampio rilancio dal punto di vista
culturale, economico e sociale oltreché ambientale, con il coinvolgimento,
oltreché del decisore pubblico, anche del settore privato.
In tal senso, in
particolare nell'ultimo decennio, si è registrata una integrazione del modello
di tipo 'pubblicistico' relativo alla trasformazione urbana, basato sulla
pianificazione delle scelte urbanistiche degli enti territoriali, a partire dai
nuovi Piani urbanistici comunali, attraverso l'analisi delle possibili
interazioni e contributi, in termini di trasformazione rigenerativa, del
settore privato. Più in particolare, la legge regionale numero 19 del 2002 già
contiene importanti strumenti in termini di programmi integrati e/o complessi
di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32 e seguenti. Di recente,
inoltre, a seguito di ampia valutazione e condivisione in Conferenza
Stato-Regioni, è stato adottato dalla XIII^
Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) un testo
unificato riferito a diversi disegni di legge e recante “Misure per la
rigenerazione urbana”.
La presente proposta di
legge, partendo dai principi fondamentali tracciati nel predetto
testo unificato, nonché da alcune importanti normative regionali già in essere
in altre regioni italiane da diversi anni sul tema, delinea un testo coordinato
con le vigenti normative nazionali, con la legge regionale numero 19 del 2002,
nel rispetto del decreto legislativo numero 42 del 2004, del decreto legislativo
numero 152 del 2006, del QTRP e delle disposizioni nazionali e di settore in
materia.
Il Titolo I declina le
“Norme generali” e, oltre a richiamare i principi e le finalità della presente
proposta, individua gli obiettivi che concorrono per il perseguimento delle predette finalità, che costituiscono criterio di premialità
nei bandi di finanziamento di natura settoriale a regia regionale.
Al fine della corretta e
univoca applicazione della legge nel territorio calabrese, nello stesso Capo
del Titolo I, vengono riportate, inoltre, alcune definizioni che ricorrono nel
testo, facendo salve le definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo
(RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché vengono definite l’ambito e le
modalità di applicazione per promuovere interventi di riqualificazione,
ristrutturazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, finalizzati a migliorare
la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei
singoli manufatti.
Gli interventi previsti
nella presente legge sono consentiti su gruppi di edifici, edifici o parti di
essi il cui stato legittimo risponde alle previsioni di cui all’art. 9 bis,
comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001,
localizzati in ambiti urbani, territoriali e paesaggistici, caratterizzati da
abbandono o degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socioeconomico, a condizione
che le destinazioni d’uso e di ambito siano coerenti con quelle previste dal Piano
comunale vigente o per i quali non vigono norme che precludano tali
possibilità.
L'insieme degli interventi
che interessa complessi di più edifici che conducano almeno alla
ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del D.P.R.
numero 380 del 2001 ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana,
si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale, è
subordinato a deliberazione del consiglio comunale ed è finalizzato alla
definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l'uso
ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un
insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio economici.
Il Titolo II declina nei
primi tre Capi, rispettivamente, le misure della rigenerazione urbana e
territoriale, le misure per la riqualificazione, il riuso e le misure per il
recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati e le norme per la
decostruzione. Nel rimanente Capo IV del Titolo II sono dettate le disposizioni
comuni, le limitazioni e l’istituzione di una banca dati comunale.
La programmazione comunale
di rigenerazione urbana è formulata in coerenza con lo strumento urbanistico comunale
vigente e con gli altri piani territoriali. Individua gli obiettivi generali
che l'intervento intende perseguire, in termini di incremento della resilienza
del territorio rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell’ambiente
costruito e di riorganizzazione dell’assetto urbano, mediante interventi di
messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio
pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico,
nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi
verdi e servizi, il recupero e/o il risanamento del costruito, mediante la
previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della
biodiversità nell’ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, di valorizzazione
degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità
sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
La programmazione comunale
di rigenerazione urbana ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso
previsti. Per le finalità di cui alla presente legge, i Comuni, singoli o
associati, provvedono, nel rispetto delle competenze riservate dal Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ad istituire una propria banca dati, effettuando una
ricognizione del proprio territorio ed individuando le aree che, per le
condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di
riuso e di rigenerazione urbana, nonché gli ambiti urbani, in generale, oggetto
di interventi di rigenerazione, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti
aventi titolo.
Al fine di semplificare
l’iter per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, anche ai
fini dell’ottenimento di benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
del D.P.R. 380 del 2001, si è proposto che, ove richiesto il rilascio del titolo
abilitativo, i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a segnalazione
certificata di inizio attività e non a permesso di
costruire. Il Titolo III contiene, infine, le disposizioni transitorie e
finali.
La presente proposta è
accompagnata da una relazione finanziaria dalla quale si evince che non
derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Voglio esprimere i
ringraziamenti da parte mia: ai cofirmatari della proposta - insieme a me, i
consiglieri Pierluigi Caputo e Pasqualina Straface - e ai componenti della quarta
Commissione, di maggioranza e minoranza, ognuno per il proprio ruolo; al lavoro
svolto nel Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente, di cui ringrazio i
dirigenti, in particolare l’ingegnere Pasquale Celebre e l’architetto Anna
Maria Angela Cama; al Dipartimento infrastrutture e
lavori pubblici; all'assessore Dolce per la fattiva collaborazione del
dirigente Claudio Moroni e dell’ingegnere Tarsia; agli ordini professionali;
all’ ANCE; agli uffici del Consiglio regionale del Settore della quarta Commissione.
Credo che questa
amministrazione regionale, guidata dal nostro presidente Roberto Occhiuto, con
la proposta in oggetto doti la Calabria di una normativa sulla rigenerazione
all'avanguardia che permette di intervenire sul costruito, riqualificandolo e rendendolo
a misura d'uomo e più vivibile, perseguendo il concetto di bellezza in senso
più ampio dei luoghi in cui viviamo. Grazie, Presidente.
Grazie, collega Raso. Ha
chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Colleghi
consiglieri, io ho ascoltato con grande attenzione l'intervento che è stato
fatto dal consigliere Mammoliti rispetto alle nomine. Dato che noi stiamo
andando ad approvare questa sera il Piano di rigenerazione urbana, ritengo che
rappresenti un esempio importantissimo per la nostra Regione Calabria. Si
consegna alla nostra Regione Calabria, ai cittadini, ai Sindaci, agli
amministratori uno strumento di fondamentale importanza proprio per quanto
riguarda il discorso della programmazione, della pianificazione, degli
indirizzi che vengono dati ad una terra come la Calabria, legata al concetto di
rigenerazione urbana, ma legato soprattutto al concetto di bellezza della
nostra terra. Ho il dovere di ringraziare il Presidente della Commissione, il
consigliere Raso, come ringrazio anche i dirigenti del Settore urbanistica,
l'ingegnere Celebre, l'architetto Cama, l'ingegnere
Moroni, l'ingegnere Francesco Tarsia, tutte quelle persone che hanno lavorato,
i consiglieri componenti della Commissione, che hanno lavorato per far sì che
oggi in questo Consiglio, in questa Assise regionale, potesse essere consegnato
alla nostra regione Calabria uno strumento così importante.
Si tratta di un testo
partecipato, articolato, complesso, molto ambizioso che è andato a recepire,
così come è stato detto dal consigliere Raso, le preziose indicazioni che sono
pervenute dall'ufficio legislativo della Regione nonché i suggerimenti e le
proposte che sono state formulate da tutte le organizzazioni di categoria - e
sta qui anche un segnale forte di apertura, di partecipazione, di trasparenza -
che hanno predisposto delle osservazioni che sono state per l'ottanta per cento
recepite in questo testo di legge. Ed è questa la filosofia che anima la
proposta di legge, la 74/12^, presentata dalla sottoscritta e dai consiglieri Raso
e Caputo, recante “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la
riqualificazione, il riuso e la densificazione”.
Un testo che approda oggi
in Aula dopo un’accurata disamina e talune modifiche che sono state apportate e
che abroga - finalmente dico - il Piano casa e la sua ormai obsoleta
ultradecennale stagione e che si pone in coerenza con la nostra Costituzione
nonché con tutti gli strumenti sovraordinati.
Un intervento legislativo
del quale si avverte fortemente l'impellente necessità e che dispone tutte le istanze
in istruttoria del ramo all'interno dei preposti uffici dei comuni calabresi. Perché
le vere difficoltà, per quanto riguarda l'applicazione di questo strumento
urbanistico, le vivono principalmente i comuni calabresi che si trovavano ad
applicare una norma, il Piano casa, oramai superata, obsoleta, non più
applicabile a un territorio come quello calabrese.
Una norma che introduce
soprattutto delle premialità per quanto riguarda i costi di costruzione e che
tiene, soprattutto, presente - lo dico veramente con un tono alto - il rispetto
delle vocazioni territoriali. E quali sono allora gli obiettivi prefissati da
questa proposta di legge? Innanzitutto, troviamo degli interventi di riuso e di
riqualificazione degli edifici esistenti nonché di rigenerazione urbana e
recupero.
Questo per ottenere che
cosa? Limitare il consumo del suolo, riqualificare le grandi città come i
piccoli Comuni esistenti, aumentare - e questo è un aspetto fondamentale su cui
l'assessore Dolce ci tiene in particolar modo - la sicurezza statica e
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire il miglioramento
della qualità ambientale paesaggistica e architettonica del tessuto edificato e,
inoltre, il concetto di rigenerazione urbana comprende tutte quelle iniziative
che sono volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, di cui siamo coscienti tutti,- nonché il miglioramento del decoro
urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Di che cosa si tratta,
quindi? Di un mosaico di idee e interventi che sono finalizzati a disegnare le
nostre città, i nostri borghi, non in modo individualistico o avulso da un contesto
territoriale, ma all'insegna di un unicum
di regole, di un filo conduttore normativo che accomuni esperienze obiettive
per arrivare a dei risultati concreti e condivisi.
Entrando poi nel merito del
testo, mi preme innanzitutto precisare che tale proposta di legge si pone come
un importante strumento normativo di ausilio alla legge urbanistica numero 19
del 2002, quindi assolve ad una funzione non sostitutiva, ma integrativa della
medesima legge urbanistica, su cui stiamo lavorando e alla quale bisogna
necessariamente apportare delle modifiche. Si va comunque ad ovviare ad alcune
lacune, ritardi e deficit che derivano soprattutto dal Piano casa.
Un testo - come dicevo
all'inizio del mio intervento - dal quale oggi dipende fortemente la nostra
regione e, quando parliamo dell'ex Piano casa, parliamo di un Piano vecchio che
risale a ben 12 anni fa. È questo l'aspetto importante: un’Assise regionale che
approva un testo normativo e che va soprattutto a sostituire un testo che
risale a 12 anni fa. La Regione Calabria, in questo modo, dà un segnale
esemplare, tangibile, fornisce una seria e credibile risposta istituzionale a
quella che diventa oramai una improcrastinabile necessità.
L'approvazione di questa
legge specifica regolamenta il comparto in maniera eccellente, si tratta di un
intervento del legislatore regionale che addirittura - questo è un altro
aspetto importante - anticipa la normativa nazionale in materia, perché
sappiamo che attualmente al Senato della Repubblica è in discussione il testo,
già all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, che tarda a vedere la
luce a causa di una serie di critiche emerse nel corso della discussione e
soprattutto nel confronto tra i diversi attori istituzionali.
Il testo in esame assume quindi
ancora più valore se si pensa che poche settimane fa la Regione Piemonte ha approvato
un testo normativo in materia di semplificazione urbanistica simile per metodi
e per contenuti alla nostra proposta di legge che si prefigge di strutturare, anche
in maniera definitiva, esaustiva, gli atavici ritardi che sono stati arrecati
dall'ex Piano casa. Dico ex perché da qui a poco la nostra Regione avrà un
nuovo strumento urbanistico.
Un altro aspetto importante
che va sottolineato è il rapporto di negoziazione con i comuni e i soggetti
privati. Infatti, in tal senso la proposta di legge si presenta completa in
ogni sua parte e punta, soprattutto, a favorire la collaborazione tra pubblico
e privato, naturalmente nel solco di un progetto comune: la riqualificazione e
la rigenerazione dei luoghi, cambiando il volto alle nostre città, ai nostri
comuni, ai nostri borghi, all’insegna di interventi armonici, ordinati e
aderenti, soprattutto, al più complessivo progetto di sviluppo e di rilancio.
Tale proposta di legge, alla
luce degli elementi innovativi e integrativi che sono stati introdotti, si
presenta come un testo strutturato, organico e chiaro per tutto ciò che
riguarda il piano di interventi posti in essere sia da parte della componente
pubblica - in questo caso i comuni - e sia da parte della parte privata - in
questo caso i cittadini - andando soprattutto a stabilire delle opportunità per
chi sceglie di procedere ad interventi di riqualificazione urbana, contrastando
il degrado e mantenendo intatto il rispetto della tutela paesaggistica e
ambientale dei luoghi. Non sancisce trasformazioni urbane, ma promuove il
recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti che attualmente riversano
e si trovano in uno stato di degrado.
L'obiettivo della Regione,
quindi, è quello di realizzare, in modo fattivo, definitivo, operoso, la rigenerazione
degli edifici esistenti sull'intero territorio calabrese, alleggerendo le
procedure, non più farraginose ma molto più elastiche, pur sempre nel rispetto
della normativa in materia e soprattutto dei luoghi deputati all'individuazione
degli interventi. E allora, ecco perché - ed è questo un dato che va
necessariamente evidenziato – la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula
costituisce una assoluta novità, ponendosi soprattutto come una “legge in
anticipo”. Per la prima volta la Regione Calabria va a legiferare in anticipo
rispetto all’attesa legge nazionale chiamata a disciplinare la vasta materia.
Quindi un'iniziativa
istituzionale che nasce soprattutto sulla scorta dell’esempio positivo ideato
da altre Regioni italiane - ho voluto citare la Regione Piemonte - che oggi
rappresentano dei virtuosi modelli di riferimento. Un testo all'avanguardia, competitivo,
questo della Regione Calabria, destinato ad alleggerire in maniera tangibile la
situazione di paralisi amministrativa vigente in materia in molti comuni del
territorio calabrese.
Noi oggi dobbiamo essere
orgogliosi, con tutte le critiche che possono arrivare dai banchi dell'opposizione,
che questa Assise regionale dia questo strumento così importante alla nostra
terra Calabria, che va soprattutto nella direzione di creare quel concetto di
bellezza, di decoro urbano, di armonizzazione e mi auguro veramente che possa ricevere
un voto unanime. Grazie.
Grazie, collega Straface. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Non posso
celarle il mio disappunto per essere stato messo in una condizione che mi
impedisce di svolgere il mio lavoro decorosamente. Voglio dire che avevo
preparato un ordine del giorno con grande attenzione e grandi approfondimenti,
posso immaginare che sia necessario introdurre proposte di legge…
Non la voglio interrompere,
ma l'ordine del giorno è stato concordato in Conferenza dei capigruppo. Lei era
assente, però tutti quanti sanno che questi provvedimenti sarebbero stati
aggiunti dopo l’approvazione in seconda Commissione. Lei non lo sa perché era
assente, però è stato concordato con tutti i capigruppo.
Segnalo, tuttavia, che una
cosa è inserire una proposta di legge definita e un'altra invece è inserire una
proposta di legge con 14 ulteriori emendamenti di cui non credo nessuno abbia
notizia. Fra l'altro io mi sono applicato a seguire nel dettaglio quella che è una
legge estremamente importante e rilevante per la nostra regione in tutte le
sedute della Commissione competente.
Questa proposta di legge,
infatti, ha avuto praticamente una prima formulazione a marzo, una seconda
formulazione a giugno, di fatto una terza formulazione con 53 emendamenti e
oggi, a valle dell’avallo di una Commissione a cui ho partecipato pur non
essendo componente, davo per scontato che non ci fossero elementi di modifica sostanziale.
Qui ce ne sono 14.
Detto questo, entro nel
merito e dico le cose che a mio parere non vanno, col beneficio di inventario,
perché ovviamente non ho potuto analizzare nel dettaglio questi ulteriori 14
emendamenti.
Questa proposta di legge va
in controtendenza rispetto a quello che la fase illustrativa vuole definire. Del
problema del risparmio del suolo e quant'altro, che è un valore riconosciuto e
un obiettivo assolutamente prioritario anche dell'Unione europea, in questa proposta
di legge francamente non c'è traccia, così come del recupero urbano che
dovrebbe soprattutto, a mio parere, privilegiare quelle fasce deboli di
popolazione e che almeno finora non è stato preso in considerazione.
Non so se in questi 14 emendamenti
vi sia, ma, per la verità, mi lascia un attimo dubbioso.
Così come, facendo
rapidamente la scorsa sia di quello che il Settore legislativo ha segnalato e che
io condivido in pieno sia di tutti gli appunti presi fino all'ultima stesura a
cui ho potuto partecipare di presenza e dopo la quale nessun altro ha avuto
contezza, se non gli estensori delle modifiche, erano stati avallati soltanto
due degli aspetti segnalati. Fra gli aspetti segnalati e non emendati, almeno
fino a 2 ore fa, c'erano la stesura di alcuni articoli
che pongono questa legge a serio rischio di impugnativa in quanto numerosi
punti - adesso la brevità del tempo concessomi non può farmi entrare nel
dettaglio - vanno contro l’esclusiva potestà legislativa nazionale e quindi anche
contro gli accordi presi dalla nostra Regione con l'autorità centrale e che
riguardano, fra le altre cose, il Piano casa.
Tra le tante cose, dato che
di Piano casa si è parlato, l'articolo 14, che era stato completamente
riscritto - non so se è stato riscritto per la terza volta perché non ho avuto
modo di leggere questi 14 emendamenti - era stato cambiato nella formulazione,
ma con ogni evidenza non nel contenuto, per cui si presentava fortemente a
rischio di impugnativa proprio perché andava contro gli appunti che la Corte
costituzionale già aveva fatto alla precedente riformulazione del cosiddetto Piano
casa. Forse non è neanche casuale, ma è certamente censurabile che, nelle
diverse sedute di Commissione, non siano stati auditi i rappresentanti dei Comuni
che, forse, in questa vicenda qualche interesse lo hanno, così come non è stato
audito il Ministero competente. In questo lavorio - almeno da quello che a me
consta - anche l'idea dell'aumento volumetrico del 30 per cento, come elemento
di innovazione massima, non trova, a mio parere, corrispondenza in quello che
sta scritto nella legge, mentre, viceversa, c'è stato un progressivo
allargamento e aumento di tutti questi benefit, di tutte queste incentivazioni
che in realtà avrebbero potuto essere economiche e normative e non necessariamente
riguardare un’ulteriore occupazione di spazio di cui in Calabria più che
altrove non sente minimamente la necessità.
Per cui noi siamo passati
da una premialità prevista al 5 per cento nella prima stesura, al 10 per cento nella
seconda e, poi, con gli emendamenti è salita al 15 per cento. Ci sono anche
altri esempi: il fatto del 30 per cento non trova in realtà una ricaduta
pratica, concreta, veritiera perché addirittura per alcune tipologie di edifici
- fermo restando che c'è anche un interessamento delle aree rurali -
addirittura lo spostamento di sede comporta un incremento del 100 per cento del
benefit collegato.
Come dicevo, si sarebbero
potuti studiare sgravi fiscali e altre forme diverse di benefit. Infine, mi ha
colpito anche un altro aspetto che riguarda per esempio i sottotetti - se non è
stato modificato con gli ultimi emendamenti che non ho avuto modo di leggere,
perché non c'era modo - per i quali si è derogato ai limiti del decreto
ministeriale 5 luglio 1975, prevedendo una riduzione dei requisiti igienico
sanitari collegati con la norma che addirittura nei seminterrati e interrati offre
la possibilità - questo è anche detto bene nella formulazione lessicale - di
un'alternativa totalmente tecnologica all’areo-illuminazione naturale. In pratica
vuol dire assenza di finestre.
Presidente, l’aneddotica
qui o la casistica sono assai più numerose di quello che io ho sinteticamente riportato.
Un'ultima cosa: mi ha colpito negativamente - lo ripeto - un altro aspetto e
cioè che gli ampliamenti inizialmente non cumulabili, rispetto a quanto previsto
dai comuni, sono diventati cumulabili dalla seconda stesura in poi. Quindi il
30 per cento, che già sarebbe a mio parere una un benefit irragionevole, è
soltanto ampiamente sottostimato, rispetto alla realtà della legge. Grazie.
Ha chiesto di intervenire
la consigliera De Francesco. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente, signori
colleghi, Assessori, Presidente della Giunta. Ringrazio il presidente Pietro Raso
della quarta Commissione consiliare e tutti i colleghi che hanno partecipato ai
lavori della suddetta Commissione oltre all’ingegnere Celebre per il prezioso
contributo a questo testo. Quando si parla di rigenerazione territoriale urbana
si pensa ad azioni e interventi per il risanamento urbanistico ambientale e
sociale di aree urbane degradate quindi un complesso sistematico di
trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi
edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio ambientale o socio-economico,
una nuova e diffusa consapevolezza di guardare il territorio non più come uno
spazio di occupazione edificatoria, ma rivalutato come una risorsa culturale,
ambientale, produttiva, storica e sociale, un’idea ampiamente condivisa che ci
spinge a ragionare sulla fine dell'edilizia espansionistica e l'inizio di
quella del riuso e del recupero dell'esistente.
Quindi, si va nella
direzione di salvaguardia del territorio, concentrandosi sulla limitazione del
consumo di nuovo suolo verde, al recupero e alla riqualificazione delle vaste
aree periferiche compromesse e degradate, obbligo di verificare la
disponibilità di patrimonio edilizio pubblico e privato esistente da recuperare
e riqualificare. Già l’ONU nel 2015 ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, fondata sulla dichiarazione universale dei diritti umani, nella
quale sono stati individuati 17 obiettivi, rientranti in una dimensione
economica, sociale e ambientale. Fra questi sono previsti anche specifici interventi
di riqualificazione urbana, in particolare si richiamano alcuni dei seguenti
obiettivi: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile;
costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ad una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; arrestare
e far retrocedere il degrado del terreno.
L'Unione europea il 30
maggio 2016 adotta l’Agenda urbana, meglio conosciuta come Patto di Amsterdam,
concepita a promuovere e attuare politiche comuni di rigenerazione delle città
e dei territori degli Stati membri.
L'obiettivo europeo è l'azzeramento
del consumo netto di suolo al 2050 e l'Agenda ONU richiede lo sforzo di
anticiparlo al 2030. Obiettivi per le città metropolitane e le aree urbane:
ridurre del 20 per cento il proprio consumo netto di suolo al 2020, centrando
le politiche urbane sulla rigenerazione urbana e interrompendo i processi di
dispersione insediativa, al fine di aumentare la qualità urbana e preservare
quella ambientale.
A livello nazionale
non esiste ancora una normativa organica in materia di consumo di suolo e di
promozione della rigenerazione territoriale e urbana, nonostante le numerose
iniziative legislative in materia.
In un documento
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 aprile 2019,
concernente disegni di legge “Consumo di suolo”, le Regioni confermano
pienamente l’urgenza e la necessità di una “norma quadro nazionale che
identifichi lo Stato come soggetto competente all’individuazione di una
strategia nazionale per contenere il consumo di suolo, statuendo principi
relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo, nonché
predisponendo un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e
di incentivi per consentire alle Regioni di dispiegare la propria competenza in
materia”.
La Commissione
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie ha svolto l’attività nel periodo 25 novembre
2016 - 14 dicembre 2017 ed ha approvato la relazione conclusiva.
La proposta è
quella di lavorare a un “Piano strategico per le città italiane” anche sulla
base di specifiche linee guida “rilevante non solo come impegno finanziario, ma
soprattutto come significativa espressione di un impegno politico di Stato, Regioni
e autonomie locali per l’adeguamento delle nostre città a standard di
vivibilità e sicurezza comparabili con quelli europei”.
Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. L’edilizia e l’urbanistica sono ricomprese nella
materia del governo del territorio. I Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative in materia che esercitano con i Piani regolatori e con gli altri
strumenti di pianificazione territoriale. Quindi, una governance della
regolazione multilivello con il principio di leale collaborazione tra i diversi
livelli territoriali di governo con riferimento alle materie: urbanistica,
ambiente e tutela del paesaggio.
Partendo dalla
consapevolezza che il consumo del suolo rappresenta una delle variabili più
gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali, alcune leggi
di altre Regioni stanno già favorendo la realizzazione di programmi e processi
di rigenerazione territoriale urbana. Interventi complessi sul patrimonio edilizio
esistente e sul contesto culturale, economico, sociale, urbanistico e
territoriale, volti a limitare il consumo di suolo, a recuperare e
riqualificare il patrimonio edilizio esistente, a bonificare le aree degradate
nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione,
demandando anche alle Amministrazioni comunali e alle loro forme associative il
compito di individuare “singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia
edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di ristrutturazione con
ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di
sostituzione edilizia finalizzati a migliorare la qualità architettonica,
statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti”.
Da questa breve
premessa, riteniamo, tuttavia, che anche la Regione Calabria, attraverso il
presente progetto di legge, introduca e metta a sistema un quadro normativo che
avvia un processo innovativo di rigenerazione urbana e territoriale rivolto a rendere
iniziative efficaci di rinnovamento e di un riscatto sociale, culturale ed
economico.
Grazie. Ha chiesto
di intervenire il consigliere Tavernise. Ne ha
facoltà.
Grazie, Presidente.
Ho ascoltato attentamente e non vi nego che un po’ mi è scappato il sorriso nel
sentire il centro-destra, dopo tanti anni, parlare di rigenerazione urbana, di
area verde, di recupero dell’esistente, voi che eravate proprio quelli dei
condoni e della spinta per l’edilizia. Mi fa sorridere, mi sembrate tutti un po’
grillini e, quindi, non posso che esserne felice.
Poi, quando la
consigliera Straface parla ed espone con la sua passione, non posso che, comunque,
apprezzare l’impegno della quarta Commissione – lo dico sinceramente – e non
voterò contro il provvedimento.
Non voteremo –
ripeto – contro il provvedimento, ci sarà, però, un’astensione, presidente
Mancuso, per un semplice motivo che dico prima: penso che, come per la legge
istitutiva di “Azienda zero”, ci ritroveremo di nuovo, fra un anno, a parlare
di leggi impugnate.
Nello
specifico, il consigliere Laghi ha spiegato, nel merito delle questioni, quali
potrebbero essere le problematiche tecniche.
Sul piano tecnico,
vedo poche difficoltà nell’apprezzare questa proposta di legge, però,
presidente Mancuso, diversi miei collaboratori, anche esperti nel Settore legislativo,
mi hanno fatto notare che in Calabria manca il Piano paesaggistico e, quindi,
questa legge potrebbe essere ritenuta illegittima perché le norme in esso
contenute potrebbero essere considerate assunte “dalla Regione in via
del tutto autonoma e avulsa dal quadro di riferimento costituito dalle
previsioni del Piano paesaggistico. Quest’ultimo – che deve essere elaborato
secondo il modulo della pianificazione concertata e condivisa, prescritto dalle
norme statali … – costituirebbe il solo strumento idoneo a garantire l’ordinato
sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili con le
prescrizioni statali del citato Codice. Le disposizioni regionali impugnate,
nel consentire interventi di trasformazione del territorio al di fuori del
contesto pianificatorio condiviso con lo Stato,
sarebbero lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e del principio di leale
collaborazione, oltre che in contrasto con l’impegno assunto nel 2012 dalla Regione
con il Mibact” poiché la Regione, “avviando un rapporto di collaborazione
istituzionale con il Mibact finalizzato all’elaborazione congiunta del Piano
paesaggistico regionale, si è impegnata a condividere con lo Stato anche l’individuazione
delle misure necessarie al corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, di
tutti gli interventi di trasformazione del territorio, in vista dell’obiettivo
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate”.
Quindi, mi rivolgo
ai colleghi Caputo, Raso e Straface e, nel merito della questione, ribadisco che
le percentuali di premialità vanno in una direzione giusta rispetto a quella
che è l’edilizia del futuro, il riconvertire l’esistente, cercare di utilizzare
meno suolo possibile soprattutto in una regione come la Calabria che ha il 30
per cento delle abitazioni ormai vuote.
Però, voglio
avvisare la maggioranza – in questo, nello specifico, mi aspetto, poi, una
risposta dal presidente Raso – che sta andando ad approvare una proposta di
legge che, sicuramente, nei prossimi mesi sarà impugnata dal Governo centrale.
Questo lo
dovevo dire, non ne ho la certezza come non l’avete voi …
Per quali
motivi?
Li ho appena espressi.
Non ha sentito?
Non stavo
ascoltando. Può ripetere?
Ho appena detto
– lo rileggo – che in Calabria manca il Piano paesaggistico: “Quest’ultimo
– che deve essere elaborato secondo il modulo della pianificazione concertata e
condivisa prescritta dalle norme statali … – costituirebbe il solo strumento
idoneo a garantire l’ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le
trasformazioni compatibili. Le disposizioni regionali impugnate, nel consentire
interventi di trasformazioni del territorio, al di fuori del contesto pianificatorio condiviso con lo Stato, sarebbero lesive
della competenza legislativa esclusivamente statale”.
Fermo restando
il fatto, presidente Raso, che, come ho già detto, nel merito della questione non
sono contrario a priori e, per questo motivo, ci asterremo e non voteremo contro,
ma non voteremo nemmeno a favore per le motivazioni che ho appena espresso a
livello legislativo.
Grazie, consigliere
Tavernise. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente.
Intanto, questa proposta di legge avrebbe, appunto, lo scopo di fornire un
quadro normativo organico di interventi di riqualificazione – abbiamo sentito
le varie illustrazioni – quindi, una riqualificazione urbana e territoriale nella
prospettiva di uno sviluppo eco sostenibile, ma il problema è esattamente quello
della mancanza del Piano paesaggistico e dell’ambiente che rappresenta il vulnus
importante anche di questa modalità di procedere.
Dalla lettura
della legge e, soprattutto, della scheda di analisi tecnico-normativa, però,
emerge, come al solito, – e mi dispiace essere molto ripetitiva in questi miei
interventi in Consiglio, ma veramente non ne possiamo fare a meno – che la
fretta e la superficialità con cui si procede non sono condivisibili.
Intanto, molti
articoli, come ha sottolineato il consigliere Tavernise,
si possono porre in contrasto con la normativa nazionale ed essere oggetto di
censura e gli emendamenti – numerosissimi, ha perfettamente ragione il consigliere
Laghi – che sono stati presentati, in questo momento o pochi minuti fa, non
possono essere neanche letti in un attimo e in un baleno.
Tra l’altro,
questo governo del territorio che deve essere esercitato dagli Enti locali e dalle
Regioni, rispettando l’insieme delle leggi e delle norme dei Regolamenti nazionali
e locali, deve essere disciplinato in una maniera corretta.
La legge urbanistica
regionale in vigore, la numero 19 del 2002, dettava una serie di obiettivi che
sono stati assolutamente disattesi e le nostre città e i nostri territori, sono
spesso e volentieri – quando non sempre – disordinati.
Eppure, colleghi,
gli edifici, i quartieri, le nostre infrastrutture, sono la nostra pelle e il
modo con cui ci presentiamo a noi stessi e alla collettività. Quando questa
pelle non è ben pulita, organizzata, esteticamente gradevole, ingenera un senso
di insofferenza e di malessere che è presente e molto visibile nella nostra
collettività.
La nostra terra
è rimasta indietro, ha continuato a utilizzare strumenti vecchi proseguendo la
prassi della cementificazione. Questa legge non è esente da questo perché è una
sorta di Piano casa camuffato.
Lo sviluppo
della nostra Regione è strettamente connesso alla riduzione del consumo del suolo e alla messa in sicurezza del territorio
estremamente vulnerabile, quindi, la protezione dello stesso e la minaccia di
un dissesto idrogeologico importante ci deve fare seguire la strada del rispetto
degli obiettivi che la normativa statale stabilisce e che, non ponendo limiti
all’edilizia ma, dettando delle normative corrette, decide e suggerisce che si
possa iniziare finalmente a costruire in un modo sostenibile, soprattutto nel
rispetto delle leggi e della salute degli individui.
Questo
obiettivo della rigenerazione urbana, nel più breve tempo possibile, deve
avvenire grazie all’uso di risorse ambientali e investendo nell’efficienza
energetica degli edifici.
Ci auguriamo
che non si sbagli di nuovo, che non si perda ulteriormente tempo e che non sia
rimandata, dunque, questa rigenerazione urbana di cui la Calabria ha veramente
bisogno.
Dobbiamo essere
pronti ad affrontare la sfida del PNRR e serve una riforma chiara ed efficace –
questo fuor di dubbio – però, occorre un lavoro condiviso con lo Stato – lo ribadisco
– per evitare di incorrere in impugnative e, quindi, di perdere il doppio del
tempo. L’altro aspetto fondamentale, che la consigliera Straface ha
sottolineato, è che sono stati auditi architetti, ingegneri e che sono state
fatte proprie da parte della Giunta tutte le modifiche suggerite.
A noi risulta esattamente
il contrario. Non sono stati presi in considerazione le proposte e gli
emendamenti che erano tesi a migliorare la struttura legislativa e, quindi, la
pianificazione e, soprattutto, il raccordo tra gli strumenti e le risorse
economiche.
Nonostante queste
nostre argomentazioni negative – dico nostre, quindi del Gruppo Misto, del Partito
Democratico e del Movimento Cinque Stelle – ci rendiamo perfettamente conto che
questo è, comunque, uno strumento di aiuto per far ripartire un aspetto
economico della nostra regione che è sicuramente molto importante e dal quale tante
normative e tante possibilità possono venire fuori.
Per questo, esprimiamo,
comunque, un voto di astensione rispetto a questa legge.
Ha chiesto
di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.
Presidente, intervengo
molto velocemente, per annunciare, semplicemente, come ha già fatto la consigliera
Bruni, il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico e per dire
chiaramente che sarebbe stato sufficiente predisporre esclusivamente un unico articolo
dal titolo “Piano casa”, perché tutto gira intorno a questo e, a mio modesto
parere, anche intorno a tante contraddizioni presenti in questo testo di legge sulle
quali – qualche collega l’ha già fatto – non voglio dilungarmi.
Quando si ha
la fretta e la determinazione di portare avanti proposte di legge condivise o
meno, che hanno delle finalità e degli obiettivi precisi, credo che
bisognerebbe prima capire se questa idea e visione che abbiamo oggi della
Calabria, di consumo del suolo zero e di altre tematiche, sia, poi, adeguata ad
essere supportata a livello nazionale, attraverso leggi approvate, senza
incorrere, poi, nell’impugnativa statale.
Credo che corriamo
seriamente questo rischio perché ho avuto modo di assistere a poche sedute della
Commissione ambiente, prima che subentrasse il consigliere Irto, e mi sono reso
conto in quelle sedute di tante osservazioni fatte, non soltanto dal Settore
assistenza giuridica, ma anche dai rappresentanti del Ministero compente presenti
in quella sede, che hanno affermato determinate cose.
Penso che
ciò determinerà l’impugnativa da parte del Governo e questo Consiglio regionale
non farà una bella figura perché vorrei precisare, anzi evidenziare, che in più
occasioni stiamo subendo segnalazioni – in certi casi, poi, ricevendo aiuto – sull’approvazione
di alcune leggi regionali, avvenute in queste ore, dopo 8
mesi!
Credo che
sia un nostro limite di legiferare e una superficialità nel portare avanti i
provvedimenti.
Vorrei che questo
fosse un monito – che rivolgo prima a me stesso e poi a voi – che vi state affannando
a proporre proposte di legge importanti, forse – mi auguro, abbiano in parte l’obiettivo
di fornire servizi e risposte ai cittadini calabresi – perché vedo troppa foga di
legiferare, ma poche risposte chiare e poco percepite dai cittadini.
Questa,
secondo me, è una riflessione che dovremmo fare relativamente alla qualità della
produzione legislativa.
Con
riferimento, poi, presidente Mancuso, agli emendamenti presentati oggi e che
nessuno di voi ha avuto modo di leggere, vorrei sottolineare che non sono legati
alla proposta di legge di cui parliamo oggi, ma, ancora una volta, sono emendamenti
che riguardano altri aspetti della vita legislativa calabrese, quali la sanità
e altri temi di competenza di quest’Aula.
Quindi, affermiamo
chiaramente, cari consiglieri Laghi e Bruni, che questi emendamenti non hanno nulla
a che fare con la proposta di legge di cui discutiamo stasera.
Lo avevamo
già denunciato la volta scorsa quando abbiamo detto che non avremmo più
tollerato l’inserimento nei testi di legge di disposizioni come quelle relative
alla So.Ri.Cal. e alle Terme.
Oggi ci
troviamo quasi nella stessa condizione. Credo che questa sia una riflessione che
dobbiamo fare, come Consiglio regionale e come Conferenza dei capigruppo.
Preannuncio
da adesso che non parteciperò più a riunioni della Conferenza dei capigruppo che
non abbiano una regolarità e una consequenzialità nelle decisioni assunte
perché questo è un altro esempio di come considerate il rapporto con la
minoranza.
Vi prego di
leggere cosa è previsto negli emendamenti e capirete che non c’è nulla di
consequenziale rispetto alla proposta di legge che stiamo per approvare e che
porta la firma dei consiglieri Raso e Straface.
Evitiamo –
lo dico al presidente Mancuso – queste cadute di stile da parte della
maggioranza e anche da parte dell’Ufficio di Presidenza perché credo che emendamenti
come quelli che stiamo per approvare siano importanti – magari, possono essere anche
di un’estrema rilevanza e funzionali a
migliorare il servizio, per quanto riguarda, ad esempio, la sanità, ci mancherebbe
altro, – ma non possiamo – ripeto – assistere, ancora una volta, alla
presentazione di emendamenti che nulla hanno a che fare con la proposta di
legge di cui oggi discutiamo e che meriterebbero, a mio modesto parere, presidente
Mancuso, maggiore attenzione, confronto e analisi nelle Commissioni consiliari e
anche nella Conferenza dei capigruppo.
Quindi, personalmente
–penso anche il resto della minoranza – non condivideremo più questo metodo di
portare all’attenzione emendamenti che non hanno nulla a che fare con la
proposta di legge di cui discutiamo perché diventa veramente difficile, poi,
svolgere il nostro ruolo con competenza, con coscienza e scienza, perché quando
voto devo sapere cosa voto e cosa il mio voto determina per i nostri
concittadini.
Non è
possibile continuare con questo metodo. Lo avete fatto già sulla So.Ri.Cal. e sulle Terme e, oggi, proponente altri
emendamenti sulla sanità che, per carità, secondo me, sono giusti per quello
che ho letto, però dovrebbero essere oggetto di una discussione più ampia che
coinvolga la Commissione sanità e che renda, poi, il Consiglio regionale
partecipe di una eventuale condivisione, di un eventuale supporto, integrazione,
ma nel rispetto di ruoli e funzioni.
Stiamo,
davvero, toccando il limite, presidente Mancuso, e credo che sia una situazione
che non si era mai verificata. Faccio da anni il consigliere regionale ed è
vero che, come dice spesso il consigliere Arruzzolo, lo
facevamo anche noi, ma non in questi termini.
Penso che siamo
arrivati, veramente, quasi a un punto di non ritorno nei rapporti tra maggioranza
e minoranza.
La prego,
presidente Mancuso, di stare molto più attenti al contenuto degli emendamenti
presentati in Aula, perché – ripeto – è offensivo nei confronti del lavoro dei
consiglieri regionali prevedere emendamenti che non hanno nulla a che fare con
la proposta dei consiglieri Raso e Straface, ma riguardano ben altri temi che –
ripeto – se discussi, confrontati e analizzati, potevano ottenere il nostro
appoggio e il nostro sostegno – ci mancherebbe altro – perché siamo responsabili.
Ritengo che
alcune disposizioni che proponente relativamente alla sanità siano giuste, ma
non potete proporle in questo modo.
Quindi,
l’appello, che rivolgo all’Ufficio di Presidenza e al presidente Mancuso, è
quello di prestare maggiore attenzione rispetto ai provvedimenti che si
sottopongono all’Aula, e che vengono approvati, che meriterebbe – ripeto – un maggior
rispetto dei ruoli e delle funzioni.
Grazie, collega Bevacqua. Se
non ci sono interventi passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Articolo
1
(È approvato)
Le chiedo scusa, chiedo di
intervenire per dichiarazione di voto, è possibile?
Potrà intervenire alla fine,
prima del voto finale sul provvedimento. Va bene? All’articolo 2 è pervenuto
l'emendamento, protocollo numero 16378/A02, a firma del consigliere Raso, di
modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera n). Cedo la parola al proponente per
l’illustrazione. Prego.
È l’emendamento numero 1.
All’articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n)
edificio in stato legittimo: immobile o parte di esso legittimo ai sensi
dell’articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001.”
Presidente, vorrei
precisare alcune cose. Parte dei colleghi dell'opposizione lamenta la presenza
degli emendamenti. Mi dispiace per loro che non li hanno letti perché sono
tutti attinenti alla legge e, in particolare, ruotano su questa definizione perché
nel testo originale della legge c'era la dicitura “edifici esistenti”. In
questo modo noi restringiamo il campo di applicazione della legge agli edifici
legittimi, come previsto dal Testo unico, quindi restringiamo
invece di allargare le maglie della normativa. Se l'aveste letto… Poi,
considerato che tutti gli articoli devono essere modificati, dato che si cambia
questa definizione, l'emendamento viene ripetuto per tutti gli 8 articoli
quindi non si tratta di un fiorire di emendamenti.
Però mi dia anche la
possibilità di rispondere ad alcune osservazioni, molto velocemente, perché io ritengo
che questa legge l'abbiamo fatta insieme all'opposizione, abbiamo ascoltato
tutte le loro osservazioni e sono loro grato perché sono stati presenti in Commissione
e ci hanno suggerito tanti aspetti.
Però è ingiusto dire che
con questa legge noi andiamo a costruire nelle zone agricole, caro collega Laghi,
perché nelle zone agricole ci sono norme per la decostruzione cioè si prevede
la possibilità di demolire gli edifici che stanno in zona agricola o in fascia costiera,
da 300-500 metri, per trasformare quei terreni in terreni permeabili,
riportandoli allo stato naturale. Se io demolisco lì quella volumetria, quella
superficie la posso riportare in una zona edificabile come premialità. Quindi
noi demoliamo i fabbricati in zona agricola. Poi l'altra osservazione che hanno
fatto i consiglieri Laghi Bevacqua per quanto riguarda l’audizione del
Ministero: il MiC è stato invitato in Commissione, non
si è presentato - questa proposta di legge la stiamo discutendo dal mese di
febbraio – né alla prima seduta né alla seconda e terza seduta di Commissione.
(Interruzione fuori microfono)
La Calabria non può essere
bloccata al 2012. Adesso ci stiamo operando col Presidente per predisporre subito
il Piano paesaggistico però non possiamo essere bloccati al 2012 in cui si è
fatto un accordo col MiC secondo il quale non si
poteva fare nulla se non si approvava il Piano paesaggistico.
Quindi, la proposta di legge
rispetta le disposizioni del decreto 42, per quanto riguarda i beni
paesaggistici: tutti i beni e tutte le trasformazioni che ricadono in quegli
ambiti sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica del MiC, quindi noi non andiamo
a fare nulla. Poi, se vogliamo bloccare la Calabria al 2012, sarete felici voi,
ma non il resto della Calabria.
Grazie, collega Raso. Ha
fatto bene a chiarire che tanti emendamenti sono dello stesso genere. Grazie. Assessore
Dolce, parere della Giunta?
Il parere è favorevole.
Grazie. Parere del
relatore?
Favorevole.
Pongo ai voti l'emendamento
all’articolo 2, protocollo numero 16378/A02, che è approvato.: È pervenuto l'emendamento,
sempre all'articolo 2, protocollo 16378/A03, a firma del consigliere Raso, a
cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
È legato all’applicazione
della stessa definizione che si applica, ove ricorrente in tutto l’articolato
ed in particolare: all’art. 2 comma 1 lettere l) e p) dopo la parola
“edificio”; all’art. 3 nei commi 1 e 3 dopo la parola “siano”; all’art. 4 commi
2, 3 lettera e) e comma 12 dopo la parola “inutilizzati”; all’art. 5 commi 1 e
2 dopo la parola “siano”; all’art. 6 commi 1, 2 e 3 dopo la parola “siano”;
all’art. 7 commi 1 e 5; all’art. 8 comma 1 dopo la parola “costiera”; all’art.
10 comma 13 dopo la parola “siano”; all’art. 11 comma 1 lettera a); all’art. 12
comma 1; la parola “esistenti” è sostituita dalle parole “in stato legittimo”. È
la stessa modifica che si ripete. Grazie.
Va bene. Parere della
giunta?
Favorevole.
Il parere del relatore è
scontato perché è lo stesso proponente. Pongo in votazione l’emendamento
all’articolo 2, lettere l) e p), protocollo numero 16378/A03, che è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato.
Articolo
2
(È approvato per come emendato)
All’articolo 3 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 3, commi 1
e 3, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
È sempre lo stesso
emendamento per l'altro articolo, lo rileggo: all’art. 3 nei commi 1 e 3 dopo la
parola “siano” la parola “esistenti” è sostituita dalle parole “in stato
legittimo”.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento, protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 3, commi
1 e 3, che è approvato. Pongo in votazione l'articolo 3 per come emendato.
Articolo
3
(È approvato per come emendato)
All’articolo 4 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di
modifica dell'articolo 4, comma 2, comma 3 lettera e) e comma 12. Cedo la
parola per l'illustrazione.
È sempre lo stesso emendamento,
lo do per letto.
Va bene. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento, protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 4, comma
2, comma 3 lettera e) e comma 12, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo
4 per come emendato.
Articolo
4
(È approvato per come emendato)
All’articolo
5 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del
consigliere Raso, di modifica dell'articolo 5, commi 1 e 2. Cedo la parola per
l'illustrazione.
È sempre lo stesso emendamento,
lo do per letto.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento
protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 5, commi 1 e 2, che è
approvato.
Presidente, chiedo scusa, c'è
un altro emendamento...
Sì, c'è una proposta
emendativa del consigliere Caputo sempre all’articolo 5. Prego.
C’è la necessità di emendare
il comma 1 dell'articolo 5, più precisamente alla fine del comma 1 è necessario
aggiungere la seguente dicitura: “Se tali interventi garantiscono il passaggio
di almeno due classi di rischio, ai sensi del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, 28 febbraio 2017 numero 58 (Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni) fruiscono di una
penalità del 15% della superficie o del volume esistente”. Grazie.
Grazie. Parere della
giunta?
Assolutamente favorevole.
Grazie. Secondo la
formulazione orale del consigliere Caputo chiedo la votazione sul suo
emendamento. È approvato. Pongo in votazione l'articolo 5 per come emendato.
Articolo
5
(È approvato per come emendato)
È pervenuto all'articolo 6 l’emendamento
protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica
dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
È sempre lo stesso
emendamento, lo do per letto.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento
protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, che è
approvato. Pongo in votazione l’articolo 6 per come emendato.
Articolo
6
(È approvato per come emendato)
All’articolo 7 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di
modifica dell'articolo 7, commi 1 e 5. Cedo la parola al consigliere Raso per
l'illustrazione. Prego.
Si tratta sempre dello
stesso tipo di modifica. Lo do per letto.
Grazie, consigliere Raso. Pongo
in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica
dell'articolo 7, commi 1 e 5, che è approvato. È pervenuto l'emendamento
protocollo numero 16387 allo stesso articolo 7, a firma del consigliere Alecci,
a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
Grazie, signor Presidente. Dopo
un confronto con il presidente Raso abbiamo deciso che forse è preferibile
approfondire la ratio di questo
emendamento e mi prendo poco tempo solo per spiegarne la motivazione originale.
Ho verificato che altre Regioni hanno deciso di intervenire sui seminterrati
andando in deroga sull' altezza e quindi passando dai 2,70 mt ai 2,40 mt, per
far sì che si possano creare dei locali dove possano anche essere svolte
attività residenziali commerciali, soprattutto nei centri storici.
Faccio un esempio
scolastico molto semplice: a Tropea, a Soverato, in tantissime cittadine turistiche,
stanno nascendo tantissimi Bed and Breakfast. Molto spesso questi palazzi
storici hanno dei seminterrati, storicamente, il patrimonio edilizio non supera
i 2,40 metri, e potrebbero essere utilizzati come sala colazione, ricevimento e
anche come sala esposizione. Attualmente la legge che stiamo andando a votare
non lo permette perché prevede 2,70 metri di altezza; altre Regioni, come la
Lombardia, le Marche e il Veneto, hanno scelto di derogare andando a 2,40 metri.
Se il Presidente, come mi ha detto, lo riterrà opportuno, lo approfondiremo, lo
approfondirà in Commissione e, magari, lo presenteremo successivamente. Quindi
lo ritiro.
Lo ritira, va bene grazie.
Pongo in votazione l'articolo 7 per come emendato.
Articolo
7
(È approvato per come emendato)
Passiamo all'articolo 8: è
pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo
8 comma 1, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione.
Prego.
È sempre lo stesso
emendamento, lo do per letto.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Grazie. Pongo in votazione
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 8 comma 1,
che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 8 per come emendato.
Articolo
8
(È approvato per come emendato)
Articolo
9
(È approvato)
All’articolo 10 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di
modifica dell'articolo 10 comma 13. Cedo la parola per l'illustrazione.
È sempre lo stesso, lo do
per letto.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Grazie. Pongo in votazione
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 10 comma
13, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 10 per come emendato.
Articolo
10
(È approvato per come emendato)
All’articolo 11 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 11, comma
1 lettera a), a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per
l'illustrazione.
È sempre lo stesso, lo do
per letto.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento
protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 11, comma 1 lettera a),
che è approvato. Pongo in votazione l'articolo 11 per come emendato.
Articolo
11
(È approvato per come emendato)
All’articolo 12 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 12, comma
1, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.
È sempre lo stesso, lo do per letto.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 12, comma
1, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 12 per come emendato.
Articolo
12
(È approvato per come emendato)
Articolo
13
(È approvato)
All’articolo 14 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16378/A04, a firma del consigliere Raso, di
modifica all’articolo 14, comma 1. Cedo la parola per l'illustrazione.
Il comma 1 dell’articolo 14
è così sostituito: “Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte
delle Amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che
detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i
soggetti titolari di progetti già approvati i cui lavori siano già iniziati e
non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge.” Si tratta
di una norma transitoria, in modo da poter coordinare il passato col nuovo. Grazie.
Grazie. Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento protocollo numero 16378/A04, di modifica all’articolo 14, comma 1,
che è approvato. È pervenuto allo stesso articolo 14 l'emendamento protocollo numero
16378/A05, a firma del consigliere Raso, di modifica del comma 2 dell’articolo
14. Cedo la parola per l'illustrazione.
In questo caso ci siamo
accorti che c'era un refuso quindi al comma 2 dell'articolo 14 dopo la parola “materia”
sono nominate le parole “e delle leggi regionali ivi richiamate”. Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento protocollo numero 16378/A05, di modifica del comma 2 dell’articolo
14, che è approvato. È pervenuto l'emendamento protocollo numero 16370, a firma
della consigliera De Francesco, introduttivo del comma 12 bis, a cui cedo la
parola. Prego.
Presidente, ritiro
l'emendamento per ulteriori approfondimenti. Grazie.
Grazie. Pongo in votazione l’articolo
14 per come emendato.
Articolo
14
(È approvato per come emendato)
Articolo
15
(È approvato)
Articolo
16
(È approvato)
Articolo
17
(È approvato)
Passiamo alla votazione del
provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Cedo
la parola al consigliere Laghi che mi aveva chiesto di intervenire per
dichiarazione di voto. Prego.
Grazie, Presidente. Volevo precisare
che, diversamente da come lei ricorda, Presidente, io all'ultima riunione dei
capigruppo sono stato ben presente. Forse, con la mia naturale discrezione, non
è apparso evidente a tutti, però io non sono stato assolutamente assente.
Tantomeno il mio problema
oggi era quello di inserire una proposta di legge all’ordina del giorno, il
problema era inserire una proposta di legge di cui non si avesse contezza nella
sua ulteriore definizione, trattandosi di una legge così delicata.
Per cui, per quanto mi
riguarda, diversamente dai colleghi dell'altra minoranza, ritengo che questa
proposta di legge riguardi un argomento importantissimo, però proprio per
questo avrebbe dovuto essere diversamente, se non è gestita, argomentata e strutturata.
In questo modo, a mio modo
di vedere, è un'occasione persa da un punto di vista sia economico e
occupazionale sia ambientale sociale e solidaristico. Dovevo un chiarimento,
poi, anche sul problema relativo all’interessamento dei suoli agricoli, messi
in vicinanza di strade di scorrimento, di grande scorrimento e con le
infrastrutture già presenti. Ribadisco che questo è un aspetto che poi deve
essere compensato con la resa di un suolo permeabile. Vorrei ricordare a me
stesso che una cosa è il suolo fertile, una cosa è il suolo permeabile. Perché prima
che il suolo permeabile diventi fertile deve passare qualche decennio, mentre
basta un colpo di benna per rendere infertile e alterare la composizione di
qualsiasi suolo.
Giudico, poi, abbastanza
inquietante il problema dei sottotetti e dei seminterrati in cui viene
ufficializzata l'assenza di finestre, di aperture di qualsiasi tipo. Per questo
motivo e con grande dispiacere, benché riconosca l'importanza dell'argomento,
trovo questa legge mal fatta e quindi il mio voto e il voto del gruppo De
Magistris Presidente è contrario. Grazie.
Grazie, collega Laghi. Per
dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha
facoltà.
Presidente, grazie. Intanto colgo l'occasione per fare una
riflessione veloce rispetto ad alcune dichiarazioni che sono giunte dai banchi
dell’opposizione.
Vorrei dire al consigliere Laghi che in ogni articolo
citato nel testo della proposta di legge si parla di riduzione di consumo del suolo;
addirittura vengono date delle premialità per chi decostruisce. Lo vediamo
soprattutto nell'articolo quando si parla del rispetto della fascia costiera.
Penso che questo articolo lei l'abbia letto, no? Dove vengono date delle
premialità per chi decostruisce a ridosso della fascia costiera, rispetto
invece all'area urbana.
Inoltre, proprio per evitare che questo testo di legge
possa essere impugnato, è stato riportato il vecchio articolo 9, parliamo dell'articolo
9 ter che è stato emendato all’articolo 14 nelle disposizioni transitorie, così
come era stato scritto nel vecchio Piano Casa. Rispetto a quello che invece è
stato detto dal consigliere Tavernise: carissimo
consigliere Tavernise, la competenza rispetto al Piano
paesaggistico è dello Stato, soprattutto per quanto riguarda le aree tutelate,
questo ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico del 2004, dove già la legge
urbanistica parla di interventi di rigenerazione urbana.
Rispetto invece alla consigliere Bruni: il testo di questa
proposta di legge non può essere scopiazzato. È veramente triste ascoltare
alcune dichiarazioni perché abbiamo detto che il modello di riferimento è quello
depositato presso il Senato.
Abbiamo detto pure che il modello di riferimento è quello
di alcune Regioni quali il Piemonte, che ha legiferato meno di un mese fa. Poi,
le Commissioni hanno un ruolo, hanno un ruolo istituzionale importante e tanto
tempo è stato dedicato per riuscire a costruire un testo così importante. In
questo testo di legge - è questa l'inversione di tendenza che si registra
durante i lavori di Commissione - sono state accolte tutte le osservazioni
delle organizzazioni di categoria, dell'ANCE, quindi non può essere un testo
scopiazzato.
Questo invece è un testo di legge che merita particolare
attenzione e da parte dei banchi dell'opposizione è facile dichiarare un voto
di astensione. In politica io ritengo che ci voglia coraggio! Di fronte ad un
testo del genere, il voto di astensione non può essere accettato perché è un
testo che consegniamo alla Regione Calabria e che può cambiare il volto delle
città, dei quartieri, dei borghi. È un testo che va a snellire procedure,
soprattutto nei rapporti di negoziazione tra i comuni e i privati. Grazie. Il nostro
voto è un voto favorevole.
Grazie. Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo
complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è
approvato, per come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in Allegati)
Passiamo alla proposta di legge numero 76/12^ di iniziativa
del consigliere Raso e Arruzzolo, recante: “Interventi
normativi sulle leggi numero 42/2017, 13/1979, 7/1996, 8/1996, 38/1986 e misure
in materia di trasporto e circolazione dei veicoli”.
Cedo la parola al relatore consigliere Arruzzolo
per illustrare il provvedimento. Prego.
Grazie, Presidente. La proposta di legge si inserisce nel
quadro più ampio di quegli interventi normativi di natura complessa che mirano
a snellire le procedure e le pratiche amministrative di stringente attualità. La
proposta normativa si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 reca modifiche di natura ordinamentale alla legge
regionale 42/2017, fissando al 31/12/2022 la data di conclusione della
procedura di liquidazione della fondazione regionale Calabria Etica. Le
procedure di chiusura risultano non ancora completate, atteso che non sono
stati definiti i rapporti di dare e avere nei confronti della Regione Calabria,
relativamente a progetti di attività assegnate e finanziate dalla stessa Regione.
Con la medesima norma si prevede, inoltre, che la Giunta individui un commissario
tra i dirigenti di ruolo e i funzionari di categoria D, senza previsione di
alcun compenso, al fine di garantire l'invarianza di spesa della norma medesima.
L’articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera b)
della legge regionale 13/1979 prevedendo una diversa composizione della
Consulta regionale della Cooperazione, con la partecipazione di un rappresentante
per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo in
luogo della precedente e generica previsione della partecipazione di 4
rappresentanti delle associazioni. Viene, altresì, abrogato il comma 6
dell'articolo 3 della legge regionale 13/1979 che prevede il riconoscimento di
un rimborso spese ai componenti dell'organismo.
L’articolo 3 dispone l’esenzione della tassa
automobilistica per i veicoli storici in misura pari al 50 per cento. Tale disposizione
è tesa ad allineare la Regione Calabria alle altre Regioni in materia di tassa
automobilistica riconosciuta per i veicoli storici.
L'articolo 4 prevede l'adesione della Regione Calabria alla
società consortile a responsabilità limitata, costituita per la realizzazione
del programma di ricerca e innovazione denominato Tech4You,
mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale nel limite
di spesa di euro 20.000 per l’anno 2022. Tale programma rappresenta pertanto
uno strumento rilevante e avanzato per lo sviluppo e l'innovazione del
territorio delle due Regioni partecipanti, Basilicata e Calabria, e mira a
valorizzare le risorse e la specificità dei territori attraverso un uso mirato
delle risorse del PNRR.
Gli articoli 5 e 8 intervengono per modificare le leggi
regionali 7 del 1996 e 8 del 1996, prevedendo che una delle unità di personale
assegnato all'ufficio di Gabinetto della Giunta regionale e del Consiglio
regionale può essere individuata tra estranei alla pubblica amministrazione.
L’articolo 6 prevede che la Regione Calabria promuova,
attraverso Fincalabra Spa, la costituzione di
consorzi o società a prevalente partecipazione pubblica, per dare compiuta
attuazione alle azioni indicate nel Piano regionale dei trasporti e per
favorire lo sviluppo del territorio e delle potenzialità connesse al sistema
portuale. È prevista anche la concessione di contributi per incentivare i
servizi di trasporto ferroviario intermodale, in partenza o in arrivo dai nodi
logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale sulle direttrici
di transito nazionale ed internazionale.
L’articolo 7 prevede una modifica ordinamentale alla legge
regionale 36 del 1986 “Interventi in favore degli uremici” volta ad eliminare
il riferimento ai controlli affinché la stessa si applichi solo ai trattamenti
dialitici. L'intervento di abrogazione è frutto di un accordo tra Governo e Regioni.
Gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la norma finanziaria
e l'entrata in vigore del presente intervento legislativo.
Presidente, voglio precisare che relativamente al titolo
della proposta di legge 76/12^ il riferimento alla legge regionale 38/1986 non
è corretto. Peraltro, il titolo corretto è legge regionale 36/1986 così come
indicato all'articolo 7. Grazie, Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Grazie, signor Presidente. Sarò veloce sul punto 3, quindi
sulle auto storiche, sull’esenzione del bollo.
Volevo giusto evidenziare un paio di passaggi che, secondo
me, rendono questa proposta impugnabile e quindi non applicabile perché si
tratta di un tributo derivato, non è un tributo di esclusiva competenza
regionale. Quindi bisogna seguire quelle che sono indicazioni della Legge nazionale
e in armonia con essa.
Già altre Regioni
hanno provato ad approvare dei provvedimenti arditi come questo e sono stati
dichiarati illegittimi. È successo in Veneto, è successo in Sicilia. In pratica
si vuole dare esclusivamente al registro storico dell’ACI la possibilità di
dire se un veicolo è effettivamente storico o meno, escludendo tutti gli altri
registri storici come l’FMI per i motoveicoli, l’ASI, Alfa Romeo, Fiat,
registri che già da tantissimi anni sono in funzione e che danno l’opportunità agli
appassionati di iscrivere i loro mezzi e avere quindi l'esenzione fino al 50
per cento del bollo auto, come tra l'altro prevede il codice della strada nell’articolo
60, comma 4.
Già questo sarebbe un motivo di impugnazione e capace di
rendere illegittimo questo provvedimento che stiamo adottando. La cartina
tornasole c'è data da ciò che applicano poi le compagnie di assicurazione, che
non sono assolutamente enti di beneficenza, e che, prima di attuare dei
provvedimenti, studiano bene la materia.
Tutte le compagnie di assicurazione presenti sul mercato
italiano fanno riferimento ai registri ASI, FMI, Alfa Romeo, Fiat. Quindi non
vedo perché la Calabria, unica tra 20 Regioni, dovrebbe dare la possibilità
solo al registro ACI di poter dire quale veicolo effettivamente possa essere
ritenuto storico o non storico. Tra l'altro si parla di un aumento del gettito,
ma non c'è nessuno studio a supporto.
Questo è un invito affinché, quando si presenta una
proposta di legge, si riferiscano che effetti può produrre in riferimento all’incremento
delle tasse che vengono incamerate. Credo che in un momento storico come questo,
in cui il costo del carburante è altissimo, in cui tanti padri e madri di
famiglia girano con veicoli vecchi perché non hanno la possibilità di
acquistare un veicolo nuovo, non si può neanche dire che questo provvedimento sia
fatto anche per sostenere le politiche di transizione ecologica, stimolando il
ricambio del parco auto.
Non conosco nessuno
che ha un'auto vecchia e non la cambia perché invece di pagare 80 o 100 euro di
bollo ne paga 50 perché la iscrive come auto storica. Mi sembra un po'
eccessivo dire che con questa legge regionale faremo sì che tante persone
andranno a cambiare l'auto perché devono pagare 50 euro in più di bollo. Quindi
sarà impugnata! Tante associazioni mi hanno chiamato perché hanno le auto
iscritte in altri registri come in tutte le Regioni d'Italia e sono pronte ad
impugnare la norma; quindi, penso che dare al solo registro storico ACI questa
possibilità sia una forzatura in un momento storico in cui la Regione Calabria,
il Presidente, la Giunta stanno lavorando su problemi molto più importanti. Insomma,
mi sembra veramente eccessivo voler mettere in piedi questo provvedimento quasi
nella certezza che verrà dichiarato illegittimo. Grazie.
Grazie,
collega Alecci. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intanto lasciatemi fare un commento su
questi provvedimenti Omnibus. Il collega Arruzzolo
diceva: serve per snellire.
Perdonatemi, ma mi sembra che qui non facciamo altro che
confondere, mettendo insieme tutta una serie di leggi, di variazioni e di
modifiche che non sono assolutamente logiche. Mi interessa intanto fare un
piccolo commento sull'articolo 1, cioè riguardo la proroga della liquidazione della
fondazione Calabria Etica: è dal 2013 che la stiamo prorogando, che la stanno
prorogando, fino al 31 dicembre 2022 perché, praticamente, non sono stati
ancora definiti i rapporti di dare e avere tra la Fondazione e la Regione.
La norma prevede che la Giunta individui un commissario con
funzioni di liquidatore tra i dirigenti di ruolo e funzionari di categoria D,
senza previsione di compenso, al fine di mantenere l’invarianza di spesa, ma
queste disposizioni destano comunque perplessità, non solo per l'ulteriore
protrarsi di questa procedura liquidatoria quanto anche per la nomina del
commissario liquidatore.
La magistratura contabile, infatti, ha censurato le
molteplici proroghe messe in atto proprio perché in contrasto con la funzione
della procedura liquidatoria.
È impensabile procedere e portare avanti per così tanto
tempo una situazione del genere. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo,
insieme a tutte le proroghe che comunque come consiglieri siamo mensilmente o pluri-mensilmente chiamati a decidere, non fa altro che
aumentare tra l'altro, in questa situazione, il passivo a carico della
Cittadella.
La liquidazione di Calabria Etica era prevista appunto nel
2013 e siamo nel 2022. Su questo articolo esprimo chiaramente un voto contrario,
poi alla fine faremo una dichiarazione di voto sull’intero provvedimento.
Consentitemi un ulteriore commento sugli articoli 5 e 8 di
questa proposta di legge perché con essi si vuole introdurre la possibilità di
nominare presso l'ufficio di Gabinetto della Giunta regionale e del Consiglio
un'unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e, presso il Consiglio regionale, è possibile altresì sdoppiare
il posto nominando due unità di personale esterno con un costo lordo annuo pari
a 49.750 euro.
È difficile per noi comprendere la ratio di queste modifiche se non per ragioni strettamente
privatistiche e clientelari perché questo comporterà un aumento dei costi a
carico dei calabresi, visto che, attualmente, il relativo costo è ricoperto da
personale interno scelto tra dipendenti di ruolo sia della Giunta che del Consiglio,
a costo zero. Viene riconosciuta solo l'indennità di struttura, ma non viene
riconosciuto il premio economico. Quindi, secondo noi, non c'è neutralità finanziaria.
L'altro piccolo commento è relativo appunto alla legge 36,
non 38, c'era appunto un errore, “Interventi a favore degli uremici e dei
dializzati”. Ci dispiace moltissimo che questo sia una richiesta che arriva al
nostro Presidente della Giunta regionale da parte del Governo perché, se è vero
- è importante certamente che siano consentiti rimborsi per i trattamenti
dialitici - queste sono comunque persone e pazienti che hanno necessità di
controlli e che si devono altrettanto spostare con autoambulanze spesso automedicali
per poter raggiungere le sedi. Da questo punto di vista anche questa normativa non
ci trova minimamente d'accordo perché riteniamo che forse uno sforzo in questa
direzione si potesse fare o perlomeno si potesse trovare una soluzione diversa
a copertura anche delle spese che questi pazienti devono obbligatoriamente affrontare
per potere sopravvivere.
Grazie,
collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Arruzzolo.
Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Intervengo soltanto per rispondere a
quello che ha detto poc'anzi il collega Alecci.
Per quanto riguarda un’eventuale impugnativa, le voglio
ricordare che c'è un regolamento nazionale, quindi l’ACI
non si inventerà motu proprio quali
sono i veicoli classificati storici o meno. C'è un regolamento nazionale al
quale si fa fede per il riconoscimento di questo titolo, dopodiché l’ACI, che
non mi pare sia una piccola agenzia, rappresenta una garanzia per quanto
riguarda la procedura.
Poi volevo rispondere alla collega Bruni, in riferimento alla
proroga della liquidazione della Fondazione Calabria Etica che, giustamente, lei
ricorda essere posta in liquidazione dal 2013. Effettivamente noi ce lo siamo
ritrovati, oggi ci ritroviamo il problema e oggi dobbiamo affrontarlo.
Quindi il problema qual è? Quello di nominare un
commissario liquidatore per cercare di mettere ordine nelle procedure, in
quanto ad oggi ancora non sono concluse e non sono completate. Necessariamente
deve essere nominato un commissario liquidatore, nella speranza che non avvenga
quello che dice la collega Bruni e non si proceda, quindi, negli anni ancora a
un ulteriore proroga. Poi, per quanto riguarda la possibilità del Consiglio di
avere nell’Ufficio di Gabinetto una figura esterna alla Pubblica
amministrazione sdoppiabile, preciso che si tratta di un discorso organizzativo.
L'anno scorso il Consiglio regionale ha stornato alla
Giunta 8 milioni di euro. Quindi c’è una gestione parsimoniosa, una gestione di
risparmio. Per quanto concerne la questione organizzativa, collega Bruni, anche
lei ha costituito il Gruppo misto generando ulteriori costi però, giustamente,
se vogliamo far lavorare per bene le strutture dobbiamo anche consentirlo. Il
dato complessivo e finale è quello poi di far sì che nel complesso
dell'attività gestionale ci sia effettivamente un risparmio, con un'attenzione
parsimoniosa alle spese. Grazie, Presidente.
Grazia, collega Arruzzolo, passiamo all'esame e votazione del provvedimento.
Al titolo è pervenuto l'emendamento, protocollo numero 16402, a firma del
consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l’illustrazione. Prego.
Presidente, mi ripete il numero
di protocollo gentilmente?
Protocollo numero 16402.
Allora il titolo della
proposta di legge regionale numero 76/12^, recante "Interventi normativi
sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986
e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici" è
sostituito dal seguente: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 32/2021,
n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n.8/1996, n. 38/1986 e misure in
materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli
storici". Grazie.
Parere della Giunta?
GALLO Gianluca, Assessore
all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione
Favorevole.
Parere del relatore?
ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia),
relatore
Favorevole.
Pongo in votazione
l'emendamento, protocollo numero 16402, che modifica il titolo della proposta.
Favorevoli?
ALECCI
Ernesto Francesco (Partito Democratico)
Chiedo di intervenire per dichiarazione
di voto, Presidente.
Potrà intervenire durante la
votazione finale.
ALECCI
Ernesto Francesco (Partito Democratico)
Va bene.
Pongo in votazione l’emendamento,
protocollo numero 16402, che modifica il titolo della proposta, che è approvato.
Prima dell'articolo 1 sono
pervenuti gli emendamenti protocollo numero 16393 e 16400, a firma del
consigliere Montuoro, che hanno identico testo.
Cedo la parola al proponente per
illustrare e specificare quale dei due intende sottoporre all’approvazione dell’Aula,
prego.
Presidente, l’emendamento
protocollo numero16393 è ritirato, quindi vado a illustrare l’emendamento
protocollo numero 16400: “Articolo 01 (Modifiche alla legge regionale 15
dicembre 2021, n. 32) 1. L'articolo
1 della legge regionale 15 dicembre 2021 è così modificato:
a. nel comma 1, dopo la parola
«pubblico» Ie parole «, di autonomia amministrativa, patrimoniale,
organizzativa,» sono sostituite dalle seguenti «e di autonomia imprenditoriale»;
b. nel comma 2, dopo la parola «persegue» sono aggiunte Ie
seguenti: «la programmazione,»; dopo la parola «efficientamento» sono aggiunte Ie seguenti: «, nonché il controllo direzionale e
gestionale».
2. L'articolo 2 della legge regionale numero 32/2021
è così modificato: a) Prima del comma 1 è aggiunto il seguente: «01. L'Azienda
Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base
degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di
programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e
governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitaria
Regionale assicurando: a) la programmazione, il coordinamento e la verifica
delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie
e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle
risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti
dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per I’attuazione
del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e
dei risultati delle Aziende sanitarie, nonché dei Direttori delle Aziende
sanitarie; c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della
programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi,
ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo; d) la sperimentazione
di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale; e) ogni altra
funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto
al sistema sanitario regionale, per I’ulteriore
incremento del livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale
espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per
I'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del
Servizio sanitaria della Regione Calabria.»
b) Nel comma 1, Ie lettere d) ed e) sono
sostituite dalle seguenti: «d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo
della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta
regionale o del Commissario ad acta per I'attuazione
del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;
e) redazione del bilancio
consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei
relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del
Commissario ad acta per I'attuazione
del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitaria della Regione
Calabria;»
c)Il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Nell'esercizio delle sue funzioni I'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo
della Giunta regionale o del Commissario ad acta per I’attuazione
del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione
Calabria.»
3. Nel comma 4 dell'articolo 3
della legge regionale 32/2021 sono soppresse Ie
seguenti parole «per il tramite del Dirigente Generale del Dipartimento
competente in materia di Tutela della salute, servizi sociosanitari».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo
12 della legge 32/2021 è inserito il seguente: «1-bis. II
Commissario straordinario di Azienda zero, nelle more della definizione dell'organizzazione
necessaria, esercita Ie funzioni di cui alla presente
legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue
articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale».
Articolo 02 (Modifiche alla
legge regionale 19 marzo 2004, n. 11) -
1. II
comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 è così
modificato:
a) la parola «gestionale» è
sostituita dalla seguente «imprenditoriale»; b) dopo la parola «generale» sono
inserite Ie seguenti «, il collegio di direzione».
2. Dopo I'articolo 11 è inserito il seguente: «11- bis (Unità
di continuità assistenziale)
1. Al fine di consentire al
medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di
continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e
contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del
perdurare del Covid-19, vengono istituite Ie Unità di
Continuità Assistenziale.
2. Le Unità di Continuità
Assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano
all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle
Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti
affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità
di esercizio con Ie istituite unità speciali di
continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.
3. La Regione, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di
indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di
Continuità Assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal
territorio.» Grazie.
Parere della Giunta?
GALLO Gianluca, Assessore
all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione
Favorevole.
Parere del relatore?
ARRUZZOLO Giovanni (Forza
Italia), relatore
Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 16400 che è approvato.
Articolo
1
(È approvato)
Articolo
2
(È approvato)
Articolo
3
(È approvato)
All’articolo 4 è pervenuto
l'emendamento protocollo numero 16386, a firma del consigliere Raso, che abroga
l'articolo 4. Cedo la parola per l'illustrazione, prego.
Ritiro l'emendamento.
Grazie. Quindi votiamo per
l'articolo 4.
Articolo
4
(È approvato)
Articolo
5
(È approvato)
Articolo
6
(È approvato)
Articolo
7
(È approvato)
Articolo
8
(È approvato)
Dopo l'articolo 8 sono
pervenuti gli emendamenti protocollo numero 16392 e 16399, a firma del
consigliere Montuoro, che hanno identico testo.
Cedo la parola al proponente per
illustrarli e specificare quale dei due intende sottoporre all'approvazione.
Prego.
Presidente, l’emendamento
protocollo numero 16392 viene ritirato. Do lettura dell’emendamento protocollo
numero 16399: “Articolo 8 bis (Disposizioni in materia di personate regionale).
1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale in
comando presso gli uffici della Giunta regionale alla data del 30 aprile 2022,
nelle more dell'attuazione delle procedure previste dall'articolo 30, comma
2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è
autorizzato il rinnovo dei comandi del medesimo personale presso i predetti uffici. A tal fine, il competente Dipartimento regionale
adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi”.
Grazie.
Chiedo l'approvazione dell’emendamento
protocollo numero 16399 che introduce l’articolo 8bis.
Parere della Giunta?
GALLO Gianluca, Assessore
all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione
Favorevole.
Parere del relatore?
ARRUZZOLO Giovanni (Forza
Italia), relatore
Favorevole.
Pongo in votazione l’emendamento
protocollo numero 16399 che è approvato, pertanto è introdotto l’articolo 8
bis.
(È approvata l’introduzione dell’articolo 8bis)
È pervenuto l'emendamento all'articolo
9, protocollo numero 16401, di iniziativa del consigliere Montuoro, a cui cedo la
parola per l'illustrazione, prego.
Grazie, Presidente. Al comma 1
dell'articolo 9 della proposta di legge regionale numero 76/12^, recante "Interventi
normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996,
n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli
storici", le parole «articoli 1, 2, 3, 5, 7» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli
01, 02, 1, 2, 3, 5, 7 e 8 bis». Grazie.
Parere della Giunta?
GALLO Gianluca, Assessore
all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione
Favorevole.
Parere del relatore?
ARRUZZOLO Giovanni (Forza
Italia), relatore
Favorevole.
Pongo in votazione
l’emendamento protocollo numero 16401 che è approvato.
Pongo in votazione l’articolo
9 per come emendato.
Articolo
9
(È approvato per come emendato)
Articolo
10
(È approvato)
Passiamo alla votazione del
provvedimento nel suo complesso.
Aveva chiesto la parola per
dichiarazione di voto il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.
Intervengo giusto per alcune
precisazioni, anche in virtù di ciò che diceva il collega Arruzzolo,
per quanto riguarda appunto i veicoli storici.
La questione dirimente,
collega, – lo dicevo prima – è un tributo derivato, non è di esclusiva
competenza regionale e quindi, purtroppo o per fortuna, bisogna stare
all'interno di ciò che prevede la normativa nazionale. La normativa nazionale, in
maniera molto chiara, dice che sì il registro dell’ACI è autorevolissimo, non autorevole,
autorevolissimo, ma la normativa nazionale riconosce anche gli altri registri
che da decenni sono in campo e sono utilizzati in 19 regioni su 20.
La Calabria vuole dare
l'esclusività al registro ACI affinché si possa dire se un veicolo è storico o
meno, obbligando anche all'iscrizione. È una cosa atipica che in 19 Regioni si
possa scegliere a quale registro iscriversi (FMI, ASI, Alfa Romeo) e, in
Calabria, guarda caso, si decide che per avere un veicolo storico devi andare
per forza a iscriverti pagando al registro ACI. Unica Regione su 20! Secondo me,
è una cosa alquanto atipica, poi passerà, siete in maggioranza, ci mancherebbe
altro!
Poi volevo stigmatizzare anche
ciò che si è detto sull'opposizione, anche il collega Graziano, che mi fa
piacere vedere così vigoroso e appassionato. Io lo dico veramente, non è una
battuta la mia! Una buona opposizione
penso sia utile anche a un buon governo, che sia cittadino, provinciale e
regionale; in assenza di opposizione, credo, ci sarebbe meno dibattito e anche
meno attenzione forse su alcune materie. Quando si arriva in Aula e si portano
dei provvedimenti che non sono all'ordine del giorno – glielo dico con molta
serenità – e prevedono anche un numero importante di emendamenti ciò comporta
che consiglieri regionali modesti, come il sottoscritto, che…
(Interruzione fuori microfono)
Non ti sento, collega, se accendi
il microfono ti ascolto e ti rispondo.
Alcuni provvedimenti sono
stati inseriti oggi all'ordine del giorno, non erano nella convocazione.
Dicevo: consiglieri regionali
che non sono tuttologi, che non hanno la verità in tasca e che hanno una
struttura di consulenti con i quali approfondiscono i temi che si portano in Consiglio
regionale, devono avere quantomeno il tempo di poterli leggere e approfondire
anche per venire in Aula e votare in piena coscienza. In quel caso, se io
dovessi votare non in maniera favorevole su dei provvedimenti importanti, accetto
anche il rimbrotto e la polemica sul fatto che non si vuole aiutare il futuro
della Regione, non si vuole aiutare la crescita di questa regione. Se però si
portano all'ultimo minuto dei provvedimenti complessi, che non mi danno la
possibilità, perché non ne ho le competenze, di poterli approfondire – purtroppo
non sono così bravo da capire tutto come voi – c'è solo la richiesta di poterli
approfondire con calma, di darci un po' più di tempo e poi votarli con più
contezza. Grazie.
Grazie.
Solo per chiarire, collega Alecci, senza nessuna polemica.
L’inserimento
dei punti all'ordine del giorno è stato concordato in Conferenza dei capigruppo,
previa approvazione degli stessi in seconda Commissione.
La
seconda Commissione si è tenuta stamattina e sono stati presentati otto
emendamenti.
L’inserimento
è stato deciso di concerto con i colleghi della minoranza.
Gli
emendamenti non erano previsti in maniera così rilevante e numerosa!
Parla
proprio lei che li ha fatti aggiungere anche in Aula nel corso della seduta! Si
ricordi bene!
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Graziano per dichiarazione di voto. Ne ha
facoltà. Prego, collega Graziano.
Grazie,
Presidente. Intervengo brevemente, anche se il consigliere Alecci ha preso più
tempo, chiamandomi in causa e costringendomi a intervenire per replica.
Consigliere
Alecci, lei è componente della prima Commissione! Questo provvedimento è stato
discusso in seno alla prima Commissione alla quale lei – mi sono informato – era
assente e non si è preoccupato neppure di farsi sostituire o di presentare un
emendamento.
Questo
provvedimento è emendabile anche in Aula.
Per
quanto concerne la sua osservazione sui registri, il collega Arruzzolo, che è il relatore, ha dato la risposta, che io
condivido, però quest'Aula avrebbe potuto essere d'accordo con la sua proposta.
Lei
è consigliere regionale ed è qui per legiferare, per partecipare alle Commissioni
e per emendare le proposte di legge degli altri colleghi, in questo caso della
maggioranza.
Lei
aveva tutto il diritto e il dovere, da consigliere regionale, di emendare
questo testo e di aggiungere tutti i registri che ha ben elencato, dall'Alfa
Romeo alla Fiat alla Topolino, e quest’Aula avrebbe valutato se il suo emendamento
fosse stato meritevole di accoglimento.
Non
c'è una maggioranza chiusa, ma aperta! Avrebbe potuto emendarlo e noi avremmo
valutato la sua proposta, altrimenti è solo fiato buttato in aria quello di
oggi.
Lei
avrebbe potuto svolgere il suo ruolo di consigliere regionale in maniera diligente,
presentando eventuali emendamenti nella Commissione di cui fa parte o anche in
quest’Aula.
Consigliere
Graziano, lei ha fatto confusione perché mi riferivo agli emendamenti sulla
rigenerazione urbana, non parlavo certo del testo sui veicoli storici, che è di
una paginetta.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Neri. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente.
Intervengo
brevemente giusto per un chiarimento. Consigliere Alecci, è vero che il bollo
auto è un tributo derivato, ma è anche vero che dal 2009 si è stabilito che i
tributi derivati è come se fossero tributi autonomi.
Per
dirlo in una frase sola: oggi la Regione ha piena competenza sul bollo auto. Teoricamente oggi la Regione – dico teoricamente
perché ci sono grossissime difficoltà –
potrebbe eliminare il bollo auto
per i residenti nella Regione Calabria; è ovvio che questo non si può fare
perché comporterebbe un danno alle casse della Regione incalcolabile e
difficilmente recuperabile, quindi bisogna sgomberare il
campo dalle limitazioni che abbiamo dal punto di vista legislativo.
Noi
abbiamo una sola limitazione: non possiamo andare oltre quello che stabilisce
la Legge nazionale ovvero non possiamo stabilire un bollo auto più alto rispetto
a quanto stabilisce la legge nazionale, ma in riduzione possiamo fare quello
che vogliamo.
Questo
è un punto che va chiarito anche per quanto riguarda le norme che andremo ad approvare.
Oggi
sul bollo auto abbiamo piena autonomia e non perché lo dico io, ma perché lo dicono
le sentenze della Corte costituzionale, le sentenze della Corte dei conti e
perché è così dal 2009: si va verso un’autonomia regionale ormai consolidata
anche per quanto riguarda i tributi derivati.
Altro
discorso poi è l’iscrizione alle varie società o associazioni che, a mio avviso,
è tutto il contrario di quello che si sta dicendo.
Al
massimo ci potrebbe essere un problema se qualcuno fosse obbligato a iscriversi,
ma visto che c’è la riduzione del 50 per cento, il vantaggio che ha l'utente
finale è bilanciato; quindi, è possibile legiferare sul bollo auto abolendolo
completamente o per 50 per cento, come è stato fatto.
Tutto
il resto, dal punto di vista costituzionale, non è impugnabile perché vi è la
possibilità di stabilire come e in che modo far versare i tributi al
contribuente non superando i limiti imposti dalla Legge nazionale, cioè non
andando oltre.
Questo
ovviamente va a scontrarsi con i limiti di bilancio; per questo oggi non è
possibile eliminare il bollo auto. Grazie.
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Tavernise. Ne
ha facoltà.
Intervengo
brevemente, giusto per chiarire alcune questioni, visto che sono anche
componente della Conferenza dei capigruppo.
Il
nostro voto sarà contrario, però, presidente Mancuso! Proprio lei il 23 giugno
– quindi stiamo parlando di 10 giorni fa – ha fatto pervenire una comunicazione
ai Presidenti di tutte le Commissioni dicendo che, da quel momento in poi,
sarebbe stato preferibile non convocare le sedute di Commissione nel giorno
dell'Assemblea, se non autorizzate, e siamo d'accordo.
Oggi
lei ha autorizzato, ma a noi ancora non sono pervenuti gli emendamenti!
A
mio avviso, per fare un lavoro più pulito e trasparente, sarebbe opportuno
convocare qualche seduta in più di Commissione consentendo ai consiglieri, soprattutto
dell'opposizione, di avere un quadro più completo della situazione.
Proprio
perché non ho il quadro completo della situazione, dovrò votare contro.
Va
bene. Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso così come emendato,
con autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in
Allegati)
Passiamo
all'ultimo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge numero 42/12^ di
iniziativa del consigliere Comito, recante: “Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria”.
Cedo
la parola al consigliere Comito per illustrare il provvedimento. Prego,
consigliere Comito.
Grazie,
Presidente. Con l'articolo 1 si integra la legge regionale numero 24 del 2008
con una norma transitoria ad hoc, al
fine di garantire le indifferibili attività rese dal Servizio sanitario
regionale per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che
abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo
11, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento
amministrativo di rinnovo.
L'autorizzazione
è prorogata previa presentazione di autocertificazione relativa alla permanenza
dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi fino
all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi entro
il 30 giugno 2023.
Con
l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate al sub articolo 1,
si consente in maniera straordinaria ed eccezionale alle Aziende del Sistema sanitario
regionale il conferimento di incarichi a medici pur privi della prevista
specializzazione.
La
norma individua gli elementi essenziali del contratto e pertanto i requisiti
dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo comunque salva
l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7 commi 5 bis e i suoi
sostituti del Testo unico sul Pubblico impiego.
L’articolo
3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al
Commissario ad acta per la prosecuzione
del Piano di rientro dei disavanzi del Settore sanitario regionale.
L’articolo
4 prevede l’invarianza finanziaria. Grazie, Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Questa proposta di legge è stata discussa in Commissione e io come
medico, come esponente di questo Consiglio regionale, come membro e cittadina
di questa terra, mi rendo conto - lo sappiamo tutti - che la sanità è il problema
dei problemi, però è anche vero che, nonostante tutte le preclusioni possibili
e immaginabili e la definizione che si possa ricorrere a questa legge solamente
in casi assolutamente eccezionali, io tremo all’idea di avere all'interno degli
Ospedali dei medici che non hanno una scuola di specialità, ma soprattutto che
non sono neanche in formazione.
Lei
ricorderà che esiste una legge a doppio canale che prevede l’assunzione sia di
specialisti sia contemporaneamente degli specializzandi. Questo è un lavoro
molto importante che va fatto e che si può fare perché gli specializzandi si
ritrovano all'interno del mondo che poi apparterrà loro in maniera più piena;
dunque, questo è nel solco della loro formazione.
Questa
legge, però, non è nel solco della formazione e se con questo si intende
tentare di risolvere i problemi drammatici della sanità calabrese che ha
bisogno di qualità e, quindi, di persone estremamente competenti, allora lì
abbiamo sbagliato.
Non
è possibile pensare che queste persone possano essere inserite all'interno di
strutture specialistiche senza avere una formazione di riguardo.
L’altro
problema che mi pongo è: come prendiamo queste persone? Parliamo di contratti e
non di concorsi. Stiamo parlando di contratti, quindi questo aspetto, non è ben
regolato.
Si
specifica che c'è un contratto per un anno; dopodiché non è chiara la modalità
con cui questo contratto verrà gestito, quali siano le persone e quali
caratteristiche dovranno avere.
L’altro
punto che voglio sottolineare, giusto a ricordo di quello che dicevo prima
rispetto agli specialisti e agli specializzandi: in Calabria tra il 2019 e il
2021 ne sono stati reclutati solo 100, quindi non è un numero così elevato; c’è
sicuramente una possibilità di lavorare molto di più in questo solco soprattutto
Regione e Università, relativamente alla formazione.
Per
dichiarazione di voto, annuncio il voto di stensione a nome del Gruppo Misto,
del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle; non voteremo contro perché
ci rendiamo conto della grandissima difficoltà in cui versa la sanità calabrese,
però vorremmo che fossero posti all’attenzione in maniera piena quelli che sono
i bisogni dei calabresi, che necessitano di grande qualità e non soltanto di
numeri e di riempire delle caselle. Grazie.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Tavernise. Ne
ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Come ha già annunciato la collega Bruni, il voto della minoranza, Partito
Democratico, Movimento Cinque Stelle e Gruppo Misto, sarà di astensione; però,
visto che oggi è anche presente il Commissario ad acta nonché Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto,
ne approfitto per spiegare meglio il perché del voto da astensione da parte del
Movimento Cinque Stelle.
Nello
specifico, collega Comito, condivido la volontà da parte vostra di individuare una
soluzione a quello che è il problema maggiore di questi mesi, ovvero il
problema del personale, precisamente all'articolo 2.
Ribadisco,
però, al Commissario ad acta –
soprattutto nei confronti dei Commissari delle Aziende sanitarie provinciali –
che ormai è palese e chiaro che in Regione Calabria vi è carenza di organico e,
come lei ha già detto, abbiamo difficoltà nel far venire a lavorare qui i
medici. Lei sta portando avanti un'operazione condivisibile insieme al ministro
Franco, come ha già detto nella penultima seduta di Consiglio regionale, però, nelle
Aziende provinciali, presidente Occhiuto, vi sono diverse interlocuzioni con
agenzie interinali che potrebbero venire incontro a quella che è la
problematica della carenza di personale.
Qui
in nessuna delle cinque Aziende provinciali ad oggi è stato fatto un passo
avanti che andasse in questa direzione.
Ritengo
che lei, in qualità di Commissario ad
acta, oggi debba percorrere quella strada, per quanto possibile, nonostante
i vincoli di spesa esistenti, perché comunque un'operazione del genere andrebbe
ad aumentare notevolmente il costo; invece, collega Comito, non mi trovo assolutamente
d'accordo sull'articolo 1.
Spesso
molti di noi hanno sentito che in questa Regione la sanità privata ha
sostituito addirittura la sanità pubblica.
Mi
rendo conto, l'ho sentito anche in Commissione, che si chiede una proroga dell’accreditamento
di strutture private poiché il Dipartimento tutela della salute ha delle
difficoltà a trattare le richieste dei nuovi accreditamenti in tempi celeri e,
quindi, si va in direzione di una proroga, collega Comito, fino al 30 giugno
del 2023, quindi di un altro anno per quanto riguarda l'autorizzazione sui
requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi.
Su
questo sono assolutamente contrario.
Questa
proroga si dà solo ed esclusivamente attraverso un'autocertificazione delle
strutture private.
Qui
voglio aprire una parentesi, collega Comito, e approfitto della presenza del
presidente Occhiuto in qualità di Commissario ad acta: spesso in questa Regione la sanità privata non è stata di supporto
alla sanità pubblica, ma è andata addirittura a sostituire la sanità pubblica e
questo noi non ce lo possiamo permettere.
Se,
invece di chiedere nello specifico che la sanità privata in questa Regione sia
di qualità e ci dia quel qualcosa in più rispetto a quello che non riusciamo a
dare nel pubblico, andiamo avanti con delle proroghe, io penso che non diamo un
bel messaggio, presidente Comito, a chi collabora in questa Regione e lavora
nel settore sanitario; quindi, ancora una volta, continuiamo a constatare che
anche in questa seduta di Consiglio regionale ci sono delle proroghe,
soprattutto su tematiche così importanti come, appunto, la sanità.
Su
questo mi trovo completamente in disaccordo; quindi, se da parte vostra c'è la
volontà di cercare in tutti i modi di trovare nuovo personale,
quindi anche adottando delle assunzioni di medici non specializzati;
dall'altra, reputo una nota stonata quella di autorizzare e prorogare a delle
strutture private con una sola autocertificazione i nuovi accreditamenti per un
altro anno e mezzo.
Di
fronte a ciò, a mio avviso, la Giunta regionale e i rappresentanti della
maggioranza, in futuro dovrebbero dimostrare molto più coraggio.
Per
tali motivazioni, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Sostanzialmente, questa proposta di legge si focalizza su due
aspetti: quello della sanità privata e quello delle assunzioni più o meno
temporanee.
Oltre
a ritenere che la data di scadenza – ho visto l'emendamento – non sia il 30
giugno dell'anno prossimo, ma il 31 dicembre 2022, non credo che, in questo
caso, il problema sia tanto legato a qualche mese in più o in meno.
Ritengo
che il rapporto sanità pubblica – sanità privata debba essere complessivamente
rivalutato, quindi questa non è certamente una norma che strutturalmente
modifica questo rapporto.
Personalmente,
sto lavorando in questo ambito legislativo, e spero di poter dare un contributo.
Il
problema reale e concreto di questa norma è quello relativo dell'assunzione, sì
o no, dei medici.
Personalmente
– permettetemi una breve digressione di tipo autobiografico – ho studiato sei
anni di Medicina, cinque anni di specialistica in Medicina interna e quattro
anni di specialità in Ematologia, per un totale di quindici anni di studio.
Quando
sono entrato in ospedale ho visto dei colleghi che erano comunque assai
preparati e sono rimasto stupito dal fatto che non avessero la specializzazione
perché erano entrati in ospedale e, in un ambito di loro interesse, con la passione,
il tutoraggio e la vicinanza di colleghi esperti avevano imparato bene il
mestiere.
Altresì,
sono assolutamente contrario alla bizzarria che attualmente caratterizza la
scelta delle specializzazioni in Italia dove c'è, come forse lei saprà, un
elenco unico per cui chi arriva prima sceglie, che è comprensivo di tutte le
specialità, per cui il quattrocentesimo collega che si vuole specializzare e vuole
diventare, faccio per dire, oculista, se non ci sono più posti in Oculistica,
magari si ritrova ginecologo, internista, pneumologo o qualsiasi altra branca;
quindi, per come è strutturata attualmente, la politica della specializzazione
non dà, a mio parere, nessun tipo di sicurezza motivazionale per il collega
interessato.
Rispetto
a questo, vorrei segnalare – e ce n’è poco bisogno – come la nostra sanità sia
assolutamente desertificata, come sia vitale mantenere – scusate il bisticcio
di parole – in vita le strutture sanitarie attraverso la presenza di personale
sanitario, in primis medici, che in
maniera terribilmente difficile si cerca di portare in Calabria a riempire le
strutture sanitarie.
Trovo
francamente ragionevole, da medico e con l'esperienza che ho, che si cerchi di
abitare queste strutture sanitarie, visto che siamo alla canna del gas dal punto
di vista sanitario, come suole dirsi, e con le limitazioni che la legge prevede
si fa ricorso in riferimento a colleghi non specialisti soltanto come ultima
spiaggia quando non c'è proprio più nessuno che possa essere chiamato a
svolgere quella prestazione.
Non
solo, ma questa persona deve essere sottoposta a tutoraggio e questa persona
non può occuparsi di aspetti specialistici particolari: Rianimazione, Radioterapia,
Radiologia eccetera, che richiedono effettivamente un corso particolare prima
di cominciare a operare.
Per
cui, qui non si tratta, a mio parere, di maggioranza o di minoranza, bensì di
vedere la situazione sanitaria regionale, di dare un po' di ossigeno e, a
questo punto, l'unico ossigeno possibile è l'ossigeno, proprio come ultima
spiaggia, per cercare di dare salute attraverso la sanità ai calabresi.
Per
questo motivo, anticipo il mio voto favorevole. Grazie.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire la consigliera Loizzo. Ne
ha facoltà.
Considerato
che la proposta di legge è stata ampiamente discussa in Commissione, sentire oggi
che i consiglieri Laghi e Bruni, che hanno partecipato alla discussione anche
in maniera positiva, avanzino alcune osservazioni, mi sembra abbastanza
incomprensibile.
Reputo,
poi, alquanto fantasiosa l’ipotesi del consigliere Tavernise
di una ridistribuzione pubblico e privato sulla base soltanto di una deroga dei
tempi di accreditamento.
Per
quanto riguarda i medici non specialisti che accedono in Ospedale, abbiamo
tutti insieme ridisegnato le branche, per cui questo non avverrà, e abbiamo
anche previsto il tutoraggio; quindi, mi sento assolutamente di dire che tutto
quello che ho sentito oggi e che rientra nel lavoro della Commissione di cui mi
pregio di far parte sia quantomeno incomprensibile per chi lo ha ascoltato. Grazie,
Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente.
Intervengo
brevemente nel merito di questo provvedimento per esprimere due considerazioni,
a mio avviso, molto appropriate.
Credo
che le risposte non si debbano rinfacciare tra maggioranza e minoranza, ma
bisogna lavorare per cercare di dare le risposte ai calabresi, ai tantissimi
bisogni di salute dei calabresi in un settore nel quale, purtroppo, le
criticità sono sotto gli occhi di tutti.
Ho
sempre dato pubblicamente atto della poderosa azione che il Commissario ad acta - in questo caso è anche il Presidente
della Giunta regionale – ha messo in atto, ma naturalmente vorrei che su queste
problematiche e su questi temi ci fosse poi una declinazione anche di natura
territoriale perché, caro Presidente, evidentemente l'azione poderosa che lei
ha messo in campo in Calabria, su questo tema così difficile e delicato, non ha
avuto lo stesso sprint nella declinazione degli atti e dei provvedimenti delle Asp;
quindi, non sarebbe sbagliato prestare maggiore monitoraggio e attenzione nelle
ricadute territoriali.
Parliamoci
chiaramente: abbiamo carenza cronica di personale e la penuria che c'è di
medici, nel reclutamento di medici – molte Asp lo hanno denunciato – in qualche
modo impone al Commissario e a tutti quanti noi la possibilità di andare alla
ricerca di qualsiasi strumento utile per consentire la possibilità di poter
reclutare medici che, in qualche modo, possano sopperire alle carenze croniche
esistenti.
A
differenza di altre Regioni che stanno chiedendo l'autorizzazione per lo
sforamento del tetto di spesa, in Calabria si potrebbero assumere 2.800 unità
di personale, tra medici e infermieri, senza sforare i tetti di spesa.
Per
quanto mi riguarda, con le riflessioni che sono state avanzate, ogni sforzo,
ogni atto che va nella direzione di poter reclutare medici, è positivo, fermo
restando che dobbiamo compiere tutti gli sforzi utili per utilizzare questo
provvedimento come ultima ipotesi possibile, perché
prima dobbiamo andare alla ricerca effettiva e concreta dei medici che hanno
effettuato i corsi di specializzazione e hanno tutte le caratteristiche per
poter essere reclutati nel Servizio sanitario regionale calabrese.
Sull’altro
provvedimento, devo dire la verità, vorrei più che altro un chiarimento perché
trovo un passaggio dal mio punto di vista molto kafkiano e anche, se mi
consentite, abbastanza preoccupante perché l’emergenza chiaramente si affronta
anche con provvedimenti che aiutano i soggetti privati che hanno fatto istanza
di rinnovo, sono stati precedentemente autorizzati e accreditati e i cui procedimenti
non si sono conclusi. Nella prima parte si dice che questo però dovrebbe avvenire
entro il 31 dicembre 2022.
Attenzione,
però, nel passaggio successivo si dice: “Lo status di soggetto accreditato
permane comunque fino a quando i procedimenti amministrativi non vengono
conclusi”.
Vuol
dire, sine die? Significa che se non
si concluderà entro il 31 dicembre 2022, comunque si considera prorogato?
Beh,
credo che la maggioranza o chi per la maggioranza, dovrebbe dare una
specificazione e una spiegazione di questo passaggio che sinceramente è un po' in
contraddizione con la scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. Grazie, Presidente.
Grazie.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Comito. Ne ha facoltà.
Grazie,
Presidente. Non so se vuole che intervenga adesso o, magari, per la
presentazione dell'emendamento.
Ringrazio
il consigliere Alecci per aver votato l’inserimento all'ordine del giorno della
proposta di legge, ma lo voglio anche rassicurare perché il Dipartimento sta
andando in modo molto più spedito, per cui tutto l’arretrato che c'è si sta
nettamente riducendo, tant’è vero che presenterò un emendamento per ridurre il
termine al 31 dicembre 2022.
Non
c'è dubbio che tutti noi – ne abbiamo parlato anche in Commissione – avremmo
voluto poter assumere medici specialisti e comunque la legge prevede come
assumere e contrattualizzare questi medici non specialisti soltanto dopo aver
esperito tutte le possibilità che ci sono di rintracciare medici specialisti o
specializzandi; quindi - capisco che è un po' un passo indietro -
adottiamo anche questo provvedimento che probabilmente sarà molto limitato perché
non credo che si troverà molto da questo punto di vista con questo
provvedimento, però in estrema ratio e
per fare di necessità virtù abbiamo immaginato di individuare un'altra strada per
poter assumere medici che logicamente in quel periodo verranno affiancati, come
diceva la consigliera Loizzo, da tutor.
Detto
questo, credo che sia giusto aver fatto queste precisazioni per rassicurare un
po' tutti. Grazie, Presidente.
Grazie.
Passiamo all’esame e votazione del provvedimento.
All’articolo
1 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 16377, a firma del
consigliere Comito, a cui cedo la parola per l’illustrazione.
Grazie,
Presidente.
Scusi,
Presidente, avevo chiesto un chiarimento in merito ai soggetti accreditati.
Ho
capito il problema, però in ogni caso vale fino al termine ultimo di proroga,
non può andare oltre. Comunque, grazie per la puntualizzazione.
Il
presente emendamento mira a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge 42/12^.
L'intervento normativo si ritiene possa rendere la norma più esplicita rispetto
all'attuale formulazione.
Inoltre,
con l'introduzione del comma 2, si permette di estendere la possibilità di accreditamento
anche a quei soggetti pubblici e privati accreditati che non abbiamo ancora
presentato l'istanza di rinnovo.
Il
testo dell’emendamento recita: <L’articolo 1 della proposta di legge è
sostituito dal seguente articolo 1: “Dopo l'articolo 14 della legge regionale
18 luglio 2008, numero 24, si aggiunge l'articolo 14 bis in considerazione della condizione emergenziale in cui versa la
sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del Virus Sars COV 2, e al
fine di garantire le indifferibili attività rese dal Servizio sanitario regionale.
Per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano
presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, della presente legge i cui procedimenti non siano stati ancora
conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo o ancorché avviati, l’accreditamento
è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento,
da adottarsi, quindi, entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione a cura
delle strutture interessate di autocertificazione da trasmettere al
Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e all'Azienda sanitaria
competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge relativamente alla permanenza dei requisiti di qualità
strutturali, tecnologici e organizzativi.
Lo
status di soggetto accreditato permane comunque fino a quando i procedimenti amministrativi
non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati in
attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso abbiano regolarmente
presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4 della presente legge. I
soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano
presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, possono regolarizzare le
loro posizioni presentando entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge al Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, a pena
di decadenza, le stanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge
corredate dall’autocertificazione relativamente alla permanenza dei requisiti
di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e
continuino a erogare attraverso accordi e contratto prestazioni sanitarie per
conto del Sistema sanitario regionale”>. Grazie, Presidente.
Grazie.
Parere della Giunta?
Favorevole.
Pongo
in votazione l'emendamento, protocollo numero 16377, che è approvato.
Pongo
in votazione l’articolo 1 per come emendato.
Articolo 1
(È
approvato per come emendato)
Articolo 2
(È
approvato)
Articolo 3
(È
approvato)
Articolo 4
(È
approvato)
Articolo 5
(È
approvato)
Ha
chiesto di intervenire il consigliere Laghi per dichiarazione di voto. Ne ha
facoltà.
Grazie,
Presidente. Evidentemente l'acustica dell'Aula non ha favorito lo scambio di
opinioni. Voglio ribadire che in precedenza ho illustrato le motivazioni, e
quindi il voto favorevole, che ho puntualmente riportato in Commissione e,
giusto stamattina, anche in seconda Commissione, dove ho sostituito il collega Lo
Schiavo, per quanto riguarda il parere economico-finanziario; quindi, nulla quaestio.
La
linearità del comportamento e delle dichiarazioni è assolutamente provata.
Grazie.
Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso per come emendato con
autorizzazione al coordinamento formale.
(Il Consiglio approva)
(È riportata in
Allegati)
La
seduta è tolta. Grazie.
La seduta termina alle
20,15
Hanno chiesto congedo: Irto, Lo Schiavo, Minasi, Princi.
(È concesso)
Sono state presentate alla Presidenza le seguenti
proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:
“PO FEAMP 2014/2020. Presa d’atto approvazione
modifica del piano Finanziario - (Deliberazione G.R. n. 288 del 30.06.2022)”
(PPA n. 69/12^).
È stata assegnata alla seconda Commissione
- Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
“POR
Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d’atto della 'Proposta di riprogrammazione
degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art.
2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022 approvata dal Comitato di Sorveglianza
del Programma - (Deliberazione G.R. n. 260 del 30.06.2022)” (PPA n. 70/12^).
È stata assegnata alla seconda Commissione
- Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
“Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria
2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento - Misure Salvaguardia
II.12 “Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e
ripristino ambientale discariche e aree degradate, siti di stoccaggio - (Deliberazione
G.R. n. 294 del 30.06.2022)” (PPA n. 71/12^).
È stata assegnata alla seconda Commissione
- Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione
Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.
È stata presentata alla Presidenza la seguente
proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del consigliere
regionale Mattiani:
“Modifiche al regolamento interno del Consiglio
regionale (deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005)” (PPA n. 68/12^).
È stata assegnata alla quinta
Commissione - Riforme per l’esame di merito.
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 262 del 30 giugno 2022,
concernente: “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2021.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle
economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs 23
giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti
nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.lgs
118/2011)”;
La
Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 263 del 30 giugno 2022, concernente:
“Adempimenti conseguenti alla chiusura dei conti relativi all’esercizio
finanziario 2021”.
La Giunta regionale ha trasmesso copia delle
seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario
2022-2024:
- Deliberazioni di Giunta
regionale numeri 274, 275, 276 e 277 del 30 giugno 2022.
Tavernise. Al Presidente della Giunta
regionale.
Premesso che:
la ferrovia Cosenza-Catanzaro Lido è una linea
ferroviaria locale a scartamento ridotto, gestita dalle Ferrovie della
Calabria, di grande richiamo turistico per i paesaggi da essa attraversati,
specialmente nelle aree interne della Sila. È lunga 113 km ed ha sempre
sofferto dei problemi derivanti dalla difficile idrogeologia. In particolare,
il tratto ferroviario compreso tra Soveria Mannelli e Rogliano è interrotto a
causa di frane e smottamenti;
proprio su questa linea, utilizzando i fondi del
PNRR, si vuole sperimentare la transizione sostenibile, utilizzando treni ad
idrogeno. Allo scopo sono previsti 280 milioni in favore delle Ferrovie della
Calabria per interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee
ferroviarie regionali Cosenza‐Catanzaro.
Va in questa direzione anche la convenzione firmata lo scorso anno tra Ferrovie
della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale dell’Università della Calabria per uno studio di fattibilità per la
realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno green da utilizzare per
alimentare i futuri convogli della linea Cosenza - Catanzaro. Considerato che:
permangono molti dubbi sull’effettivo utilizzo dell’intero tratto ferroviario,
visto, ad esempio, che il progetto di adeguamento, messa in sicurezza e
velocizzazione della linea Cosenza - Catanzaro per 53 milioni e mezzo di euro
(già previsti dalla delibera CIPE n. 54/2016), derivanti dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014-2020, risulta non
avviato, nonostante la fine dei lavori prevista per il 30 giugno 2022;
tenuto conto che: risultano essere stati
finanziati, poi, 74 milioni e 860 mila euro attraverso lo schema di convenzione
tra Ministero, Regione e Ferrovie della Calabria approvato dalla Giunta
Regionale ad ottobre 2020, per la realizzazione degli interventi relativi al
Decreto n.30 del 01.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sull’adeguamento della tratta agli standard di sicurezza nazionali. Altri
fondi, poi, (8,5 milioni di euro) risultano essere stati stanziati per i
movimenti franosi che hanno interessato la linea ferroviaria, per poter
ripristinare la continuità della tratta il cui servizio è interrotto oramai da
diversi anni. Preso atto che: senza un’accelerazione dei tempi si andrebbe
incontro ad un possibile disimpegno di quelle risorse finanziarie che, al
momento, sembrano esserci;
è indispensabile avere un collegamento ferroviario
fra i due capoluoghi, sia per le esigenze di mobilità, sempre carenti nella
nostra regione, sia per consentire un recupero all’accessibilità delle aree
interne dei comprensori interessati. Tutto ciò premesso e considerato interroga
il Presidente della Giunta regionale
per sapere:
1.che iniziative stia assumendo la Regione Calabria
per ripristinare la percorribilità di una tratta ferroviaria così importante e
propulsiva per lo sviluppo sociale, turistico ed economico di una zona così
vasta e fondamentale della Calabria;
2. se intende attivarsi per conoscere la situazione
dei vari interventi previsti, l’attuale effettiva disponibilità delle risorse
impegnate negli anni, ottenere precise indicazioni sui tempi e sulle modalità
dei progetti di riqualificazione e ammodernamento della tratta e sui tempi di
completamento degli stessi.
(59; 01/07/2022).
Il Consiglio regionale
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 241
del 14 giugno 2022, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della
Regione Calabria -Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria.
Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS)”;
vista la legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla
programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione);
visti:
-l’articolo 44 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi);
-la Delibera n. 14/2021 del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile
(CIPESS) recante: “Fondo sviluppo e coesione -Approvazione del piano sviluppo e
coesione della Regione Calabria”;
-la Delibera n. 2/2021 del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile
(CIPESS) recante: “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione”;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 119 del 28
marzo 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria
approvato dal Cipess nella seduta del 29 aprile 2021
con Delibera n. 14 (G.U. Sg n.190 del 10 agosto 2021). Sezione Ordinaria.
Riprogrammazione risorse FSC. Presa d'atto determinazioni del Cds PSC
Calabria”, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 61 del 13
aprile 2022;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 174 del 30
aprile 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria
approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile
2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr.190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi
alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria – Area Tematica 10”;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 3
maggio 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria
approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile
2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr.190 del 10.08.2021. Indirizzi
relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria”;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 12
maggio 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria
approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile
2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi
relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria”;
preso atto che:
-il decreto-legge n. 34/2019 ha fissato al 31
dicembre 2022 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti per le risorse del FSC dei Piani di Sviluppo e Coesione Sezione
ordinaria;
-il decreto-legge n. 50/2022 ha previsto che con
delibera CIPESS siano individuati gli interventi infrastrutturali privi al 30
giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante, in relazione ai quali
il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi
termini di conseguimento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini
indicati determina il definanziamento degli interventi;
considerato che:
-con le deliberazioni n. 174 e 187 del 2022 la
Giunta regionale ha reso gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse
della Sezione ordinaria del PSC della Regione Calabria;
-conformemente ai predetti
indirizzi, è stata avviata la procedura di consultazione scritta del Comitato
di Sorveglianza, che si è conclusa con l’approvazione di un quadro di nuove
operazioni da ricomprendere nel PSC per un importo pari a 57.255.194,34 euro,
con conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del
PSC, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
tenuto conto, altresì, che, la copertura
finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC è garantita con le
risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura degli interventi espunti
dal PSC, secondo il dettaglio di cui all’allegato 2, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
ritenuto di prendere atto delle determinazioni del
Comitato di Sorveglianza, che ha approvato un quadro di nuove operazioni da
ricomprendere nel PSC per un importo pari a 57.255.194,34 euro, con conseguente
variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC;
preso atto che il Dirigente generale del
dipartimento regionale “Economia e Finanze”, con nota prot. n. 278200 del 14
giugno 2022, ha confermato la compatibilità finanziaria della deliberazione di
Giunta regionale n. 241/2022 sulla base di quanto attestato dai Dirigenti
generali dei dipartimenti regionali proponenti;
rilevato che la Seconda Commissione consiliare,
nella seduta del 27 giugno 2022, ha preso atto delle determinazioni del Comitato
di Sorveglianza (CdS) in
ordine alla variazione del Piano finanziario della
Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC);
udito il relatore, Consigliere Montuoro, che ha
illustrato il provvedimento;
delibera
per le considerazioni, motivazioni e finalità di
cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-di prendere atto delle determinazioni del Comitato
di Sorveglianza (CdS) in ordine alla variazione del
Piano finanziario della Sezione ordinario del Piano di Sviluppo e Coesione
(PSC);
-di approvare la variazione del Piano finanziario
della Sezione Ordinaria del PSC, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 1,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-di approvare l’allegato 2, quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, che riporta nel dettaglio la
copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC, che
risulta garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura
degli interventi espunti dal PSC.
Art.
1
(Finalità)
1. La presente legge
disciplina e valorizza l’esercizio dell’apicoltura, quale bene ambientale nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n.313 (Disciplina
dell’apicoltura) e dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n.154 (Deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale).
2. La Regione riconosce
l'apicoltura quale attività agricola zootecnica, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice
civile; inoltre riconosce la stessa quale fattore di miglioramento qualitativo
e quantitativo delle produzioni agricole e forestali e strumento di
valorizzazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, riconoscendo
importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale.
3. La Regione, compatibilmente
con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e
della normativa vigente, favorisce l'inserimento e il mantenimento di specie
vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di
rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle
aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e
del verde urbano.
4. La Regione riconosce
altresì l’apicoltura come attività di interesse didattico, culturale e educativo,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, lettera u).
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente
legge valgono le seguenti definizioni:
a) apicoltore: persona
fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate:
organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, associazioni
di apicoltori, federazioni, società, cooperative e consorzi di tutela del
settore apistico;
c) apiario stanziale:
insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;
d) apiario nomade:
apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno;
e) nomadismo: conduzione
dell’allevamento apistico che, al fine di conseguire un incremento produttivo,
prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
f) autoconsumo:
produzione derivante da un numero massimo di quindici alveari non destinata
alla commercializzazione;
g) prodotti dell’alveare:
prodotti dell’allevamento delle api e loro derivati, quali il miele, la cera
d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno
d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
h) sciame o nucleo:
colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei
favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa
reale è destinata al solo sostentamento della colonia;
i) banca dati apistica
nazionale (BDA): banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009
(Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).
Art.
3
(Definizioni
degli interventi)
1. La Regione, ai fini
del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, definisce
i criteri e prevede le azioni e gli interventi utilizzando le specifiche
risorse nazionali e comunitarie disponibili mediante il programma apistico
regionale di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e
di coordinamento dell'attività apistica regionale.
2. La Giunta regionale,
per quanto definito dal programma apistico regionale, con i provvedimenti
attuativi e le risorse previste dalla normativa statale e comunitaria e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua
interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei
prodotti dell’alveare.
Art.
4
(Programma
apistico regionale)
1. Il dipartimento
regionale competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più
rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale (PAR).
2. Attraverso il PAR si
recepisce l'orientamento dell’Unione europea volto allo sviluppo e al
potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione e il
miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura,
nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli
insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi
definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea.
3. Il PAR ha durata
pluriennale secondo quanto stabilito dal programma nazionale apistico ed è
adottato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 313/2004 e ai
regolamenti europei in materia. Il PAR può essere oggetto di revisione anche in
relazione alle risorse disponibili durante il periodo considerato e prevede, in
linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo
del settore apistico regionale.
4. Il PAR è adottato, per
il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
agricoltura, foreste e forestazione, in conformità al documento programmatico,
previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole del settore e
con le forme associate.
5. Il PAR prevede
programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da
attivare, di concerto con le forme associate e le organizzazioni professionali
agricole.
6. Il PAR indica le
modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti
regolamenti dell’Unione europea e nazionali, le forme di incentivazione
disponibili, a seguito di avviso pubblico, per ciascuna annualità di
riferimento per le seguenti iniziative:
a) ripopolamento di
alveari persi per cause ambientali conclamate;
b) costruzione,
trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e
la conservazione dei prodotti apistici e la realizzazione di laboratori di
smielatura;
c) tutela, potenziamento,
miglioramento, tracciamento del patrimonio apistico;
d) acquisto di macchine e
attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei
propri apiari a esclusione di automezzi non agricoli;
e) allevamento e
selezione di api regine dell’ecotipo locale, razza ligustica, e monitoraggio
della salubrità ambientale attraverso le api;
f) incentivazione della
pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare
l'indispensabile attività pronuba, favorire l’utilizzo delle specie vegetali di
interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali;
g) servizio di
impollinazione dei frutteti;
h) servizio di cattura
sciami da parte di apicoltori e loro forme associate;
i) conversione di alveari
rustici in razionali;
j) razionalizzazione del
nomadismo;
k) assistenza tecnica
agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la
profilassi degli apiari;
l) organizzazione di
congressi e di seminari;
m) attività di formazione
e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
n) incentivazione all'insediamento
e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico;
o) attività promozionali
e programmi di ricerca finalizzati all’innovazione, alla tutela, allo sviluppo
e alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
p) incentivazione dei
consumi delle produzioni apistiche locali;
q) incentivazione dei
prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata, certificati
dall'autorità competente e disciplinati dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione, del 5 settembre 2008, per le fasi di produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione, e dal Regolamento (UE) n. 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica;
r) creazione di consorzi
di tutela;
s) tutela del consumatore
e sicurezza alimentare;
t) organizzazione di
interventi profilattici e di risanamento degli alveari;
u) attività didattiche
presso scuole pubbliche, paritarie e private, quali le fattorie didattiche;
v) diffusione
dell'attività apistica presso fattorie sociali e comunità di recupero;
w) produzione di sciami
per consentire il ripopolamento apistico.
7. Nel PAR sono indicate
le fonti di finanziamento nazionali e comunitarie e la spesa complessiva
preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con indicazione delle quote
a carico dei privati e delle quote pubbliche.
8. Il PAR contiene
l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate
che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.
Art.
5
(Avvio
dell’attività di apicoltura in forma imprenditoriale)
1. L’attività di
apicoltura in forma imprenditoriale è soggetta alla presentazione, allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio
sono ubicate le arnie, di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai
sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice
identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014
(Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica
nazionale) e nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario
o degli apiari installati e sulla relativa consistenza in termini di numero di
alveari.
2. Il SUAP trasmette la
SCIA ai servizi veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente
per territorio entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
SCIA.
3. I servizi veterinari
dell’ASP competente per territorio effettuano la registrazione nella BDA e
provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento della SCIA, con le modalità di cui al decreto del
Ministro della salute 11 agosto 2014.
Art.
6
(Avvio
dell’attività di apicoltura per autoconsumo)
1. L’apicoltore
amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene e conduce fino a un
massimo di quindici alveari compresi i nuclei, sulla base della dichiarazione
all’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’attività di
apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari
della ASP competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività
comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione
del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei
termini di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.
3. I servizi veterinari delle
ASP territorialmente competenti, avvalendosi del personale in servizio,
validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le
modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, ad
attribuire il codice identificativo entro sette giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. Può essere presente un
solo apicoltore per ogni nucleo familiare.
Art.
7
(Aggiornamento
della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività)
1. Gli apicoltori già
registrati nella BDA hanno l’obbligo di aggiornare la BDA stessa con le
informazioni e le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 11
agosto 2014.
2. Gli apicoltori
provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della
dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il
1° novembre e il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza
di cui agli articoli 5 e 6.
3. Nel caso di cessazione
dell’attività, l’apicoltore ne dà comunicazione secondo le modalità e i termini
previsti dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.
4. Le dichiarazioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite
le forme associate a cui aderiscono.
Art.
8
(Risorse
nettarifere)
1. La Regione, al fine di
tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della
biodiversità, incentiva, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie
individuate nel PAR, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei
programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di
difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile e in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 4, della l. 313/2004, la distanza di rispetto
tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, non può essere inferiore a
duecento metri.
Art.
9
(Disciplina
del nomadismo)
1. La Regione riconosce
la pratica del nomadismo sul territorio regionale quale servizio integrativo
all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente e come strumento fondamentale
per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a
mezzo delle api.
2. La Regione, nei limiti
delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, promuove e disciplina la
pratica del nomadismo, secondo il principio di rispetto dei diritti acquisiti
dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma
2, lettera b), della l. 313/2004.
3. Gli adempimenti
relativi allo spostamento degli apiari sono compresi negli obblighi di
aggiornamento della BDA a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del
decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.
4. Gli apicoltori
appartenenti a provincia diversa da quella di residenza non possono movimentare
per una quota superiore al 30 per cento del patrimonio apistico censito in BDA.
5. Nelle Aree Natura 2000
e nelle aree pubbliche gli Enti istituzionali agevolano la libera circolazione
e la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo
detenuti.
6. Chiunque intenda
trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere
gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto
del Ministro della salute 11 agosto 2014, deve, in alternativa:
a) aver sottoposto gli
apiari con esito favorevole al controllo ufficiale da parte dei dipartimenti
veterinari delle ASP negli ultimi dodici mesi;
b) aver acquisito, da non
oltre trenta giorni, il certificato sanitario recante per ciascun apiario di
provenienza le attestazioni di cui all’articolo 10, comma 3.
Art.
10
(Prescrizioni,
divieti e norme di sicurezza)
1. È vietato allevare
arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di
trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. I proprietari non
possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un
apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario. L'ASP competente,
acquisito il parere del dipartimento regionale competente in materia di tutela
della salute, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, può
procedere alle necessarie ispezioni al fine di accertarne la pericolosità,
quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può
procedere alla distruzione, nonché all’accertamento del mancato rispetto delle
prescrizioni di cui alla presente legge. Gli oneri per l’attività ispettiva
sono addebitati al proprietario dell’alveare, una volta identificato, ferma
restando l’applicazione delle previste sanzioni.
3. Fatte salve le
disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009, chiunque vende o
cede api deve munirsi del certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta
giorni, dal servizio veterinario dell’ASP territorialmente competente che ne
attesti la provenienza da un apiario con le seguenti caratteristiche:
a) non sono state
rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia
veterinaria);
b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
c) non è sottoposto a
provvedimenti di polizia veterinaria;
d) è situato in aree o
campi non soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2020
(Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico
delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana).
4. Non è consentito
l’acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali, in data non
anteriore a trenta giorni dallo spostamento, la competente autorità sanitaria
non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista
dal comma 3.
5. È fatta salva
l’applicazione di ogni altra norma comunitaria, nazionale o regionale in
materia.
Art.
11
(Tavolo
apistico regionale)
1. È istituito il Tavolo
apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive, composto da otto
componenti designati tra funzionari regionali dei settori competenti in materia
di agricoltura e sanità veterinaria e igiene degli alimenti e da un componente
designato da ciascuna delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori e
produttori apistici regionali.
2. Il Tavolo è convocato
e presieduto dal responsabile del settore regionale competente nelle specifiche
materie afferenti all’agricoltura o alla sanità veterinaria e igiene degli
alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.
3. Al Tavolo, con
riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti
individuati da ciascuno dei settori regionali competenti in materia di
agricoltura e tutela della salute, dalle organizzazioni professionali agricole
e cooperative regionali, dalle università degli studi della Calabria, dai
servizi veterinari delle ASP, dalla Federazione regionale degli ordini
veterinari e dall’Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici,
nonché da privati esperti del settore.
4. Le modalità di
costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con
decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di
agricoltura.
5. Il Tavolo ha il
compito di formulare pareri e proposte:
a) sulle attività
correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per
l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina
della movimentazione degli apiari;
b) sulle attività
correlate alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti
fitosanitari;
c) sui fabbisogni
dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da
intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi
relativi alle finalità della presente legge.
6. La partecipazione al
Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese. Le attività di assistenza e
supporto al Tavolo sono assicurate da personale in servizio presso il
dipartimento competente in materia di agricoltura senza alcun aggravio sul
bilancio regionale.
Art.
12
(Disciplina
dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api)
1. Sulle colture arboree,
arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola,
vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti
che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee,
sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi, acaricidi e
anticrittogamici, a salvaguardia delle api e per l’entomofauna pronuba, nelle
seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di
fioritura delle piante della coltura;
b) durante il periodo di
fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee
consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i
casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento,
al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di
fioriture attrattive per api e pronubi;
c) durante il periodo di
fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante
spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro
sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per
eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.
2. I trattamenti con
qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la
restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni
extrafiorali di interesse mellifero a meno che non si tratti di colture agrarie
su cui sia accertata la necessità di trattamenti a tutela della produzione.
3. La Giunta regionale,
previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 11,
individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico
e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi
prodotto fitosanitario o erbicidi potenzialmente dannosi per le api e la
restante entomofauna pronuba, definendo anche tempi e ambito di applicazione
del divieto.
4. Ogni sospetto caso di
danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli
apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’ASP competente per territorio
che, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, espleta le
indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili
delle avvenute intossicazioni.
Art.
13
(Promozione
e valorizzazione dei prodotti dell’attività apistica)
1. La Regione, nel limite
massimo delle risorse nazionali e comunitarie individuate all’interno del PAR,
in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei
principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative,
programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti
apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi
caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché
nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il
riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private
finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici,
con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine,
tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed
organolettici.
2. La Regione, su
segnalazione delle forme associate, può individuare zone di rispetto nelle
quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione
Calabria.
Art.
14
(Vigilanza
e controllo)
1. Il personale appartenente
ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della
salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di
agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei
soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di
illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Il personale di cui al
comma 1 può avvalersi, previa intesa, e senza oneri a carico del bilancio
regionale, della collaborazione del Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni
dell’Arma dei Carabinieri e degli altri organi di polizia.
3. Ai fini dell'esercizio
delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:
a) accedere ed effettuare
prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si
conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;
b) accedere ai fondi ed effettuare
prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle
attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi.
4. Il settore preposto
nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e
politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme,
sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma
annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di
organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari
dislocati sul territorio regionale.
5. Per le operazioni e
attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento
delle produzioni, le ASP possono avvalersi, a titolo gratuito, della
collaborazione delle forme associate di apicoltori.
6. Le attività di
vigilanza e controllo previste dal presente articolo sono svolte con le risorse
umane, strumentali ed economiche già a disposizione del dipartimento competente
e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
15
(Sanzioni)
1. Fatte salve le
sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze
riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000,00 euro a
6.000,00 euro nel caso di omissione dell’obbligo di denuncia e comunicazione
per come previsto dalla normativa nazionale;
b) da 100,00 euro a
600,00 euro per apiario, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo
896-bis del Codice civile in materia di distanze minime tra gli apiari e degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6;
c) da 250,00 euro a
700,00 euro, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 8,
comma 2;
d) da 600,00 euro a
1.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo
9, comma 3;
e) da 1.000,00 euro a
6.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma
4;
f) da 500,00 euro a
1.200,00 euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo
10;
g) da 500,00 euro a
5.000,00 euro per ettaro, con il limite massimo di 30.000,00 euro, nel caso di
violazione di quanto disposto dall’articolo 12.
2. Le sanzioni
amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.
3. Utilizzando il
personale in servizio e senza maggiori oneri, i servizi veterinari delle
Aziende territorialmente competenti, a cui sono affidati i compiti di vigilanza
sanitaria sugli apiari nomadi, provvedono all’accertamento e all’irrogazione
delle sanzioni.
4. Il pagamento delle
sanzioni previste dal comma 1 non esime comunque i contravventori dall’obbligo
di risarcimento secondo le norme sulla responsabilità civile.
Art.
16
(Norma
finanziaria)
1. Dall'attuazione della
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse
autonome del bilancio regionale.
Art.
17
(Norma
transitoria)
1. È vietata la pratica
del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori
dal territorio regionale, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla
presenza sul territorio della Regione Calabria del coleottero Aethina tumida e considerato che le norme ordinarie in
materia di movimentazione di api e materiale apistico di cui al Regolamento UE
n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro
della salute 20 aprile 2004 (Norme per la profilassi dell’Aethina
tumida e del Tropilaelaps spp) si sono rivelate
insufficienti o inadeguate a limitare la diffusione di tale patologia esotica,
allo scopo di tutelare il patrimonio apistico nazionale e comunitario e di
impedire la fuoriuscita del coleottero dai confini regionali. Tale divieto ha
natura urgente, transitoria e strettamente connessa con il permanere nella
Regione Calabria della problematica legata all’Aethina
tumida stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19
settembre 2014.
2. Gli apicoltori
calabresi possono praticare il nomadismo, fino a quando rimane attiva la fase
di sorveglianza sanitaria per la presenza di Aethina
tumida, al fine di razionalizzare il carico apistico sul territorio regionale,
a condizione che gli apicoltori appartenenti alla provincia di residenza
aziendale, secondo indicazione della Partita Iva, possano movimentare l’intero
patrimonio apistico, come da dati registrati in BDA, e comunque con postazioni
non superiori a ottanta alveari.
3. La cessazione della
situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza in Calabria del
coleottero Aethina è stabilita, previe le necessarie
verifiche, con provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera m), dello Statuto
regionale, sulla base delle eventuali indicazioni di revoca disposte dal
Ministero della salute sentiti i Centri di referenza nazionale e comunitario.
Art.
18
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Art. 1
(Modifiche agli articoli 2 e 7
della l.r. 21/2020)
1. La legge regionale 19 novembre 2020, n. 21
(Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 2, le parole “,
adottato ai sensi dell’articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei
consigli comunali”, sono sostituite dalle seguenti: “è redatto e approvato, nel
rispetto delle leggi vigenti, dall’assemblea di cui all’articolo 4”;
b) l’articolo 7 è abrogato.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 4
della l.r. 21/2020)
1. L’articolo 4 della legge regionale 19 novembre
2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Assemblea)
1. L’assemblea consortile è composta dai
rappresentanti degli enti associati di cui all’articolo 1, nella persona del
sindaco, o di suo delegato, e di due consiglieri, indicati uno dalla
maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine sono effettuate dai
rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.
2. La prima assemblea del Consorzio, convocata in
via straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, dal sindaco, o suo delegato, del
comune con il maggior numero di abitanti, è dedicata all’approvazione dello
statuto del Consorzio.
3. L’assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni di cui
all’articolo 1 e approva lo statuto del Consorzio con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.”.
Art. 3
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Calabria.
Titolo I
Norme generali
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
(Principi e
finalità)
1. La presente legge, in attuazione degli
articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli
11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della legge
9 gennaio 2006 n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), cui ha fatto seguito la
sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, dello Statuto della Rete
europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione
europea del paesaggio (RECEP) e della Carta calabrese del paesaggio,
nell'ambito della materia del governo del territorio, in coerenza con la legge
regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio -Legge urbanistica della Calabria), individua nella rigenerazione
urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo
sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del
patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana,
edilizia-architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale,
l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione
tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e
sostenibili, per il perseguimento della coesione sociale, della tutela
dell'ambiente e del paesaggio e della salvaguardia delle funzioni ecosistemiche
del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui
al comma 1, nonché per concorrere al progressivo raggiungimento dell’obiettivo
europeo di azzeramento del consumo di suolo netto, la presente legge individua
i seguenti obiettivi:
a) contribuire all’arresto del consumo di suolo
e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio
del riuso, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la
presenza di aree verdi, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche
e ingegneristiche per la resilienza urbana, la sicurezza sismica;
b) favorire il riuso edilizio di aree già
urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti
edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici
pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o
inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la
riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la
sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
c) elevare la qualità della vita, nei centri
storici e negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico e nelle
periferie con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche,
servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi
dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali,
educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e
attrezzature per il tempo libero, l'incontro e la socializzazione, con
particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
d) tutelare i centri storici e gli agglomerati
urbani che rivestono carattere storico nelle peculiarità identitarie, culturali
e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica,
dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di
repentina ricomposizione sociale;
e) integrare sistemi di mobilità sostenibile
con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione, con particolare
riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi
pedonali;
f) favorire la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa
debole e la coesione sociale;
g) attrarre gli investimenti privati orientati
agli obiettivi pubblici della rigenerazione;
h) favorire, nelle aree oggetto di
rigenerazione, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli
edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante
l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio
edilizio;
i) tutelare i centri urbani dal degrado causato
dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
l) promuovere programmi di rigenerazione volti
alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per
favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento
di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative
all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di
scala. Tali programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della
vita e la capacità di resilienza urbana;
m) promuovere programmi per il riuso dei
materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile e
infrastrutturale, avviandoli a recupero, e volti a potenziare la mobilità
sostenibile e a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al
conseguimento dell’autonomia energetica e delle smart city.
3. Il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 2 costituisce criterio di premialità nei bandi di finanziamento di natura
settoriale e a regia regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono
per:
a) rigenerazione urbana e territoriale: la
rigenerazione urbana è un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche
ed edilizie negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che
concorrono a contenere il consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino
metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante
azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il
recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione,
la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della
biodiversità urbana; l'insieme degli interventi che interessa complessi di più
edifici che conducano almeno alla ristrutturazione urbanistica ai sensi
articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia) ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione
urbana, si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale,
finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città e inteso
come volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi,
pubblici e privati, mediante un insieme di interventi diretti a rivitalizzare e
qualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, edilizio,
socio-economico, identitario, prevedendo una significativa trasformazione che
può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione
degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale;
la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali
caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale
trasferimento delle quantità edificatorie; l'inserimento di nuove funzioni e la
realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture
e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia
residenziale sociale;
b) consumo di suolo: variazione da una
copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del
suolo o suolo consumato; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e
fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni
quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione;
modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera,
a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la
distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
c) impermeabilizzazione e deimpermeabilizzazione:
cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura
artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, che impediscono alle
acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera, anche per
effetto della compattazione e tali da creare la frammentazione del territorio
rurale e naturale; deimpermeabilizzazione: misure
atte a ripristinare parte del suolo al suo stato naturale o seminaturale
rimuovendo l’impermeabilizzazione del suolo e ristrutturandone il profilo al
fine di recuperare una parte considerevole delle funzioni del medesimo suolo;
d) ambiti urbani, territoriali e paesaggistici:
aree ricadenti nei sistemi insediativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera
b), della l.r. 19/2002, ivi inclusi contesti urbani
periferici e marginali ed areali caratterizzati da abbandono o degrado
urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, con particolare riferimento
ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o
di scarsa utilizzazione edificatoria per cui si rendono necessari interventi di
rigenerazione urbana e territoriale;
e) centri storici e agglomerati urbani di
valore storico: nuclei e complessi edilizi identificati nell’insediamento
storico quale risulta dal catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che
costituiscono la testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di
civiltà, del patrimonio culturale nazionale e la cui tutela è finalizzata a
preservare la memoria della comunità nelle plurali identità di cui si compone e
ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di
valorizzare e promuovere l’uso residenziale, sia pubblico che privato, per i
servizi e per l’artigianato;
f) degrado: aree e complessi edilizi
caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico
e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e
inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità,
dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; aree e complessi edilizi
caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale
utilizzazione degli stessi; aree e complessi edilizi connotati da condizioni di
compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti,
antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio
ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di
pianificazione;
g) degrado urbanistico: aree caratterizzate da
un impianto urbano di scarsa qualità morfologica e da carenza di attrezzature,
servizi, spazi pubblici, ovvero aree caratterizzate da attrezzature e
infrastrutture dismesse;
h) degrado edilizio e tipologico: manufatti
edilizi, muniti di regolare titolo abilitativo di cui alla lettera n), non
finiti, ovvero con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità,
dalle tipologie edilizie anomale e/o fuori scala;
i) degrado socio-economico:
aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di impropria
e/o parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il
contesto urbano di riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di
servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza;
l) volumetria e superficie esistente: la
volumetria e la superficie lorda dell’edificio in stato legittimo di cui alla
lettera n), incrementata di quella dei sottotetti, degli eventuali locali tecnici,
accessori e di servizio;
m) distanze minime e altezze massime dei
fabbricati: quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza,
quelle definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti);
n) edificio in stato legittimo: immobile o
parte di esso legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.p.r.
380/2001;
o) riqualificazione e riuso: interventi di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
d.p.r. 380/2001 e interventi di nuova costruzione, intesi come interventi di
integrale sostituzione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
del d.p.r. 380/2001;
p) lotto funzionale: area oggetto di intervento
all’interno della quale ricade l’edificio in stato legittimo, come definito
alla lettera n), le relative pertinenze secondo la definizione del regolamento
edilizio-tipo (RET) di cui al comma 2, nonché eventuali altre aree esterne,
anche formate da più particelle, non asservite all’unità immobiliare catastale;
q) centro abitato: si intende, in coerenza alle
disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza
Paesaggistica (QTRP), quanto definito dall’articolo 4 del decreto legislative
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada).
2. Sono fatte salve e prevalenti sui
regolamenti comunali non ancora adeguati, le definizioni uniformi (Allegato A)
del regolamento edilizio-tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del
d.p.r. 380/2001, approvate in esecuzione dell’intesa sottoscritta in data 20
ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni e successivo recepimento da
parte della Regione Calabria.
Art. 3
(Ambito e modalità
di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si
applicano ai gruppi di edifici, edifici o parti di essi che all’atto della
presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera n). In ogni caso è fatto salvo il rispetto
del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Gli interventi di cui al presente Titolo
sono consentiti negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), a
condizione che le destinazioni d’uso e di ambito siano coerenti con quelle
previste dal piano comunale vigente o per i quali non vigono norme che
precludano tali possibilità.
3. Sono consentiti interventi diretti di
rigenerazione da parte dei privati su gruppi di edifici, su edifici o parti di
essi, in stato legittimo per come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera
n), secondo quanto disciplinato agli articoli 5, 6, 7 e8.
4. L'insieme degli interventi di cui al
presente Titolo, che interessa complessi di più edifici che conducano almeno
alla ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del
d.p.r. 380/2001 ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione, si
configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale. Tale
intervento è subordinato a deliberazione del consiglio comunale ed è
finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a
progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e
privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici secondo quanto disciplinato all'articolo 4.
L'individuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale
avviene in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, ai sensi
della l.r. 19/2002, ovvero secondo quanto
disciplinato dall’articolo 4.
5. Al fine di programmare l'attuazione degli
interventi di cui al comma 4, i comuni possono promuovere una manifestazione
d'interesse propedeutica alla deliberazione di cui al medesimo comma, allo
scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in relazione
all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali
dello strumento urbanistico comunale vigente.
6. Al fine di promuovere gli interventi di
rigenerazione di cui al comma 4, gli aventi titolo possono presentare proposta
d'intervento di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 da sottoporre alla valutazione
comunale e alla relativa deliberazione del consiglio.
7. Il comune valuta la proposta di intervento
di cui al comma 6 in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle
previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici dello strumento
urbanistico comunale vigente, nonché in relazione all’interesse pubblico e
all’equilibrio del piano economico-finanziario dell’intervento e, se coerente
con le previsioni della presente legge, entro novanta giorni dalla richiesta ne
delibera in consiglio l’eventuale accoglimento ovvero ne motiva il rigetto, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
8. Gli obiettivi, le tempistiche e le modalità operative
per gli interventi di cui ai commi 6 e 7 possono essere preventivamente
definite da una convenzione stipulata, ai sensi dell’articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) o dell’articolo 28-bis del d.p.r.
380/2001, tra i comuni e gli operatori interessati, contenente gli impegni
delle parti.
Titolo II
Rigenerazione
urbana e territoriale, riqualificazione e riuso
Capo I
Misure per la
rigenerazione urbana e territoriale
Art. 4
(Programmazione
comunale di rigenerazione urbana e territoriale)
1. La programmazione comunale di rigenerazione
urbana e territoriale di cui al comma 4 dell’articolo 3, da approvarsi con
deliberazione del consiglio comunale, individua gli obiettivi generali
dell'intervento in termini di incremento della resilienza del territorio
rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell’ambiente costruito e di
riorganizzazione dell’assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza,
manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato
esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la
realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il
recupero e/o il risanamento del costruito mediante la previsione di
infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità
nell’ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, alla valorizzazione
degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità
sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Per le aree verdi e a servizio di quartiere c’è un vincolo di
destinazione e di inedificabilità con l’obbligo, ove previsto dalle norme in
materia di pubblicità immobiliare, di trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari. In ogni caso è fatto salvo il rispetto del contenimento
del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Al fine di redigere la programmazione di cui
al comma 1, i comuni definiscono gli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
d), e predispongono il documento programmatico, anche tenendo conto delle
proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e privati, tramite
azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate. La
definizione degli ambiti da assoggettare ai programmi di rigenerazione urbana
può avvenire anche nell’ambito del documento preliminare del piano strutturale
comunale previsto dall’articolo 27 della l.r.
19/2002. Il documento programmatico, in coerenza con gli indirizzi di cui ai
successivi commi 3, 4, 5 e 6, individua parti significative di città o sistemi
urbani che richiedono interventi prioritari di riqualificazione basandosi
sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e
socioeconomico, nonché spazi ed edifici, anche inutilizzati, in stato legittimo
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), ritenuti incongrui
dall’amministrazione comunale, per dimensioni o tipologie, con il contesto
edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza
energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti
urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e
di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al
nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. I comuni
definiscono i tempi entro cui concludere la consultazione preventiva e
pubblicare gli esiti del dibattito.
3. La programmazione comunale di rigenerazione
urbana e territoriale è formulata in conformità alle norme statali e regionali
di settore, nonché nel rispetto e in coerenza con lo strumento urbanistico
comunale vigente e con gli altri piani e programmi territoriali sovraordinati a
quello comunale, prioritariamente con riferimento alla pianificazione
paesaggistica, e può individuare:
a) gli interventi pubblici di rigenerazione del
patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;
b) gli interventi finalizzati alla
realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi
pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei
servizi di quartiere;
c) gli interventi coerenti finalizzati a
pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e
idrico;
d) la stima dei relativi costi;
e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli
edifici in stato legittimo, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o
abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione
con gli strumenti di cui alla presente legge.
4. La programmazione comunale può individuare,
inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati
agli interventi di rigenerazione e, in particolare:
a) gli interventi di accessibilità alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle
stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);
b) gli interventi per l'accessibilità e la
mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto
pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;
c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti
e dei materiali di costruzione e demolizione.
5. Gli interventi attuativi della
programmazione comunale di rigenerazione assicurano le seguenti condizioni:
a) realizzazione di aree verdi e servizi
ecosistemici, nonché di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento
della biodiversità nell’ambiente urbano;
b) adeguamento e incremento delle dotazioni
quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non
naturali;
c) deimpermeabilizzazione
di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e
riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e
dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;
d) promozione di una compartecipazione a titolo
gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale
pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;
e) uso sociale dei luoghi;
f) recupero del tessuto produttivo e
commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;
g) abbattimento delle barriere architettoniche
delle parti comuni dell'edificio;
h) consumo di suolo pari o inferiore al lotto
originario, comprese le opere infrastrutturali.
6. La programmazione comunale di rigenerazione
urbana e territoriale può essere anche attuata:
a) con accordo di programma di cui all’articolo
15 della l.r. 19/2002 e all’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
b) con approvazione di piani attuativi unitari
(PAU) della programmazione urbanistica generale di cui all’articolo 24 della l.r. 19/2002, esclusivamente per i comuni che si sono
dotati di Piano strutturale comunale (PSC) o di Piano strutturale associato
(PSA), ai sensi della l.r. 19/2002;
c) con approvazione degli strumenti di
attuazione dei comparti edificatori di cui all’articolo 31 della l.r. 19/2002;
d) con approvazione degli strumenti di
pianificazione negoziata di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 della l.r. 19/2002;
e) con approvazione del piano di rottamazione
previsto dall'articolo 37 della l.r. 19/2002;
f) con approvazione di programmi di bonifica
urbanistica -edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle
volumetrie, di cui all’articolo 37bis della l.r.
19/2002;
g) con approvazione del PSC o del PSA,
considerato che, ai sensi del comma 2, la definizione degli ambiti da
assoggettare ai programmi di rigenerazione urbana può avvenire anche
nell’ambito del documento preliminare del piano strutturale comunale previsto
dall’articolo 27 della l.r. 19/2002;
h) attraverso la predisposizione di un
masterplan di rigenerazione urbana e territoriale di natura volontaria,
elaborato dai comuni singoli o associati, che assume gli effetti di strumento
strategico-progettuale e che costituisce il documento preliminare da porre alla
base dei successivi studi di fattibilità tecnica, urbanistica ed
economico-finanziaria e dei progetti, ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riguardanti
gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Il masterplan è costituito
da documentazione tecnico-amministrativa, atta a descrivere, in scala adeguata:
1) le caratteristiche economico-sociali,
paesaggistico-ambientali, urbanistiche, geologiche e geomorfologiche, sismiche,
nonché dimensionali dell’area di intervento;
2) le soluzioni progettuali proposte con
particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e
all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi
e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al
risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo,
all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad
attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard
urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse, anche
eventualmente mediante apposito skyline e piano del colore;
3) le misure adottate per rispondere ai bisogni
abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione
sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi
socioassistenziali e sanitari e a sostegno dell’istruzione, della formazione
professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e
politiche di settore;
4) l’esistenza di eventuali vincoli normativi
gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli
storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e
sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
5) gli alloggi eventualmente necessari per
l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;
6) gli alloggi destinati a edilizia
residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente
previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
7) le iniziative assunte per assicurare la
partecipazione civica all’elaborazione e attuazione del programma, con
particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel contesto da
riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da
parte degli stessi, opportunamente documentati;
8) le iniziative assunte per coinvolgere le
forze sociali, economiche, culturali all’elaborazione e attuazione del
programma e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente
documentate;
9) l’eventuale articolazione in fasi
dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi
strumenti esecutivi;
10) i soggetti pubblici e privati partecipanti
alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal programma o i
criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e
trasparenza;
11) i costi dei singoli interventi e le
relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la
ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
12) lo schema di convenzione che disciplina i
rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti
nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo
previste, ai sensi dell’articolo 28 della legge 1150/1942 o dell’articolo
28-bis del d.p.r. 380/2001.
Il masterplan di rigenerazione urbana e
territoriale è adottato con atto deliberativo del consiglio comunale tenendo
conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, professionali, economiche,
sindacali, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da
riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.
Ove il masterplan comporti variazione dello
strumento urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi, la variante
urbanistica è approvata con la procedura semplificata della conferenza dei
servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2002 e
alle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione e dei
relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque
denominati prescritti dalle vigenti normative. L’atto di impulso di cui
all’articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r.
19/2002, coincide con la deliberazione di adozione del masterplan da parte del
consiglio comunale. Ove il masterplan non comporti variazione dello strumento
urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi:
a. la delibera di adozione del consiglio
comunale, che ne attesta la conformità, il masterplan e i relativi elaborati
sono depositati per venti giorni consecutivi, al fine di consentirne la visione
del pubblico, presso la segreteria del comune e pubblicati sul sito
istituzionale del comune, previo avviso da pubblicarsi sul medesimo sito e su
un quotidiano locale, ai fini dell'eventuale presentazione di osservazioni da
parte di chiunque vi abbia interesse;
b. qualora il masterplan riguardi aree sulle
quali insistono vincoli specifici, decorso il termine per le osservazioni,
l’amministrazione comunale indice una conferenza di servizi decisoria, ai sensi
dell’articolo 14-ter della legge 241/1990, alla quale partecipano
rappresentanti delle amministrazioni competenti, ai fini dell’acquisizione dei
relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque
denominati prescritti dalle vigenti normative;
c. nei successivi trenta giorni il consiglio
comunale approva in via definitiva il masterplan, pronunciandosi altresì sulle
osservazioni presentate;
d. la deliberazione comunale di approvazione è
pubblicata sul sito istituzionale del comune ed è depositata nella segreteria
comunale al fine di consentirne la visione del pubblico. Il masterplan acquista
efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
7. Per incentivare gli interventi di cui al
presente articolo, sono ammesse premialità nel limite massimo del 20 per cento
del volume o della superficie preesistente, calcolati secondo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera l), e dal vigente regolamento comunale,
ovvero eventuali diverse premialità degli strumenti di cui alla l.r. 19/2002, che sono cumulabili.
8. Al fine di promuovere la qualità
urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di
rigenerazione, le premialità consentite dal comma 7 sono aumentate del 10 per
cento nel caso in cui gli interventi previsti siano realizzati mediante la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, ai sensi del d.lgs.
50/2016.
9. La premialità di cui al comma 7 è aumentata
del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata
esistente, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20
per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal
regolamento edilizio-tipo e recepito nel vigente regolamento comunale. La
premialità di cui al comma 7 è altresì aumentata del 10 per cento se per la
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti
interventi di bonifica del suolo. La premialità di cui al comma 7 è inoltre
aumentata del 15 per cento per gli interventi che, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (Linee
guida per la classificazione del rischio sismico sulle costruzioni), portino
l’edificio in classe di rischio A+, o che, nei casi in cui non si proceda alla
demolizione e ricostruzione, consentano di ridurre la classe di rischio di tre
o più classi di rischio rispetto alla situazione ante operam.
10. Gli interventi di cui al presente articolo,
volti al miglioramento della qualità urbanistica, architettonica, ambientale,
energetica e sociale, e al fine dello sviluppo sostenibile delle città e della
rigenerazione, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto
delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia,
siano coerenti con il Protocollo ITACA a Scala Urbana Sintetico, approvato dal
Consiglio direttivo di ITACA il 14 dicembre 2020, in applicazione dei Criteri
Minimi Ambientali.
11. Per gli edifici a destinazione commerciale
sono, comunque, fatte salve le norme di settore.
12. I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o commerciali, anche inutilizzati, in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali consentire, anche tramite premialità entro il limite del 30 per cento della superficie coperta esistente calcolata secondo quanto pre