XII^ LEGISLATURA

 

RESOCONTO INTEGRALE

 

N. 13

__________

 

SEDUTA Di LUNEDÌ 04 LUGLIO 2022

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO

 

 

Inizio lavori h. 16,13

Fine lavori h. 20,15

 

 

Presidenza del presidente Filippo Mancuso

La seduta inizia alle 16,13

PRESIDENTE

Dà avvio ai lavori, invitando il Segretario questore a dare lettura del verbale della seduta precedente.

CIRILLO Salvatore, Segretario questore

Dà lettura del verbale della seduta precedente.

(È approvato senza osservazioni)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Dà lettura delle comunicazioni.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 66/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato Di Sorveglianza (CdS)"

PRESIDENTE

Avviamo i lavori con il primo punto all’ordine del giorno, riguardante la proposta di provvedimento amministrativo numero 66/12^ di iniziativa della Giunta, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS)".

Cedo la parola al relatore, consigliere Montuoro, per illustrare il provvedimento.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia), relatore

Grazie, Presidente. Un saluto al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, ai colleghi consiglieri, alla stampa e a tutti gli intervenuti.

La proposta di provvedimento amministrativo, posta oggi all'approvazione di questa Assemblea, è stata licenziata dalla seconda Commissione bilancio, programmazione economica e affari dell'Unione europea nella seduta del 27 giugno scorso.

La Commissione consiliare ha esaminato i documenti in oggetto ai sensi della legge regionale 30/2016, che disciplina la partecipazione della Regione Calabria al processo formativo europeo e all'attuazione delle politiche euro-unitarie.

Il provvedimento in oggetto, approvato dall'Esecutivo regionale con delibera numero 241 del 14/06/2022, riguarda la variazione del Piano finanziario della Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria, nonché la presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza.

Con la delibera in oggetto si dà seguito agli indirizzi resi dalla Giunta regionale con le delibere numero 174 e 187 del 2022, in relazione alla riprogrammazione delle risorse della Sezione Ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria.

Il decreto-legge numero 34/2019 ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le risorse del FSC dei Piani di Sviluppo e Coesione - Sezione ordinaria.

Il successivo decreto-legge numero 50 del 2022 ha previsto che con delibera CIPESS siano individuati gli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini di conseguimento.

Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati determina il definanziamento degli interventi. Pertanto, conformemente agli indirizzi resi dalla Giunta regionale, è stata avviata la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, che si è conclusa con l'approvazione di un quadro di nuovo operazioni da ricomprendere nel PSC. Con la delibera in oggetto si prende atto delle determinazioni del Comitato di sorveglianza, che, a seguito di consultazione per iscritto, ha approvato un quadro di nuove operazioni da ricomprendere nel PSC per un importo pari a euro 57.255.194,34 con conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione ordinaria del PSC, il cui dettaglio è contenuto nell'allegato 1 del provvedimento.

Nella delibera si chiarisce, inoltre, che la copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC è garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura degli interventi e spunti dal PSC, secondo il dettaglio di cui all'allegato 2 del provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto ha chiesto di parlare il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Ho giusto un dubbio da chiarire: molti interventi definanziati troveranno, credo, differenti coperture finanziarie, come l'edilizia scolastica per l'adeguamento delle scuole, solo per un intervento sono preoccupato, quello relativo alla Protezione Civile dal quale vengono stralciati circa 7 milioni di euro per le imprese turistiche dell'area di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali del 2006.

Ho avuto modo di entrare in contatto con diversi imprenditori della ristorazione che ancora oggi, a distanza di 16 anni, attendono di avere le cifre spettanti, secondo la valutazione della Commissione di verifica proprio della Protezione Civile che ha effettuato i sopralluoghi e rispetto anche agli atti che la Camera di Commercio di Vibo Valentia, che all’epoca era stata individuata quale soggetto attuatore, ha a quel tempo garantito.

La mia non è una polemica, è purtroppo una preoccupazione, perché ci sono diversi imprenditori che attendono il rimborso anche per coprire i nuovi investimenti che hanno fatto, convinti di ottenere questi finanziamenti, che non sono mai arrivati a distanza di 16 anni. Ora vedo che la voce viene stralciata dal capitolo di bilancio, vorrei capire se sono previste delle nuove coperture e, quindi, se li possiamo tranquillizzare e quale iter devono seguire. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Alecci. Ha chiesto d’intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Come diceva pocanzi il collega Alecci, credo che tutti dovremmo ricordare, in questo Consiglio regionale, la data del 3 luglio 2006, che grida vendetta. Grida vendetta per l'incuria del territorio, per quell’evento calamitoso che si abbatté su Vibo Valentia e produsse dei danni ingentissimi non solo dal punto di vista delle persone, delle famiglie, del sistema produttivo, già fragile e in ginocchio, ma purtroppo determinò la perdita di vita umane, lavoratori, persone e bambini.

Quindi, credo che, come ha detto il presidente Montuoro, quando non vengono impegnate le somme e non vengono definiti alcuni passaggi tecnico-burocratici, sia giusto procedere alla necessaria rimodulazione per evitare di perdere le risorse.

Però, a mio avviso, ci deve essere un pronunciamento chiaro della maggioranza in questo Consiglio regionale, inequivocabile, che dica che il territorio più negletto della Calabria non si può permettere di vedere sottratti 7 milioni di euro destinati a quella realtà per cercare di riparare danni ingenti che lasceranno un ricordo indelebile su quel territorio.

Quindi, chiedo di sapere quali siano gli impegni che il governo regionale, a seguito di questa rimodulazione e di questa sottrazione di risorse, intende attuare per dare concretezza e risposte a quel territorio e a quella provincia che, come dicevo, è la più negletta della nostra regione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Mammoliti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Montuoro. Ne ha facoltà.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Intervengo giusto per un chiarimento tecnico rispetto a questa variazione al Piano finanziario.

Il decreto-legge numero 34 del 2019 – lo chiarisco per la seconda volta – ha fissato il termine al 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le risorse del PSC, quindi del Piano Sviluppo e Coesione - Sezione ordinaria. Quindi, qua si tratta semplicemente di prendere atto delle risorse che possono essere messe a terra, cercando sia di evitare di perdere ulteriori risorse sia di spenderle nella maniera più corretta possibile.

PRESIDENTE

Grazie, ha chiesto intervenire il collega De Nisi. Ne ha facoltà.

DE NISI Francesco (Coraggio Italia)

Buongiorno. Intervengo giusto per chiarezza, dopo l'intervento dei consiglieri Alecci e Mammoliti. Conosco la problematica, però devo dire che, a distanza di 16 anni dall'alluvione del 3 luglio, i fondi sono stati stornati perché le istanze di risarcimento delle imprese private non hanno avuto accoglimento da parte delle Commissioni di valutazione e dei controlli della Guardia di Finanza fatti in questi ultimi 16 anni.

Consiglieri, la conosco bene! Non sono rimaste scoperte delle graduatorie, delle istanze di finanziamento, di risarcimento.

Se vogliamo risarcire questo territorio, bisogna chiarire che il risarcimento non andrà alle imprese che hanno fatto istanza in quel momento, perché le cifre, gli importi, la rendicontazione delle spese non ha avuto corrispondenza con le richieste delle istanze iniziali. Dobbiamo essere onesti in queste cose, altrimenti rischiamo di illudere le persone con semplici demagogie e non mi sembra sia giusto.

Penso che, da qui a qualche minuto, andremo ad approvare un provvedimento che darà modo agli Enti locali della costa vibonese di organizzarsi, riguarda il Consorzio “Costa degli Dei” e ha proprio la finalità di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria turistica e degli Enti locali di questo territorio e di questo comprensorio, io proporrei di farci promotori di una mozione al fine di destinare una prima tranche di risorse per finanziare un primo piano di sviluppo di questo ente, il Consorzio “Costa degli Dei”.

Questo penso che avrebbe più un senso! Andare a rivangare istanze di finanziamento che non possono essere più accolte perché non hanno un fondamento giuridico, penso sia soltanto demagogia.

PRESIDENTE

Grazie, collega De Nisi. Ha chiesto intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Vorrei puntualizzare soltanto due aspetti e poi aggiungere una considerazione. È del tutto evidente che questa proposta di provvedimento amministrativo deve accogliere l'assoluta necessità di non perdere risorse economiche da poter riutilizzare, laddove non ci siano i margini temporali di intervento, e dall'altro è evidente che è anche uno stimolo per la macchina politico-amministrativa regionale per poter più incisivamente e più tempestivamente intervenire.

Vorrei soltanto sottolineare che fra i provvedimenti che sono in oggetto, c'è quello del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti attraverso la digestione anaerobica. In due minuti dico che questo è un argomento sul quale noi abbiamo delle serissime obiezioni, nel senso che la parte umida dei rifiuti, cioè in pratica lo scarto di cucina, è a livello nazionale circa il 35 per cento, percentuale che sale fino a 40 per cento nel Sud e quindi in Calabria.

Le modalità certamente migliori e probabilmente uniche di effettivo ed efficace smaltimento dell'umido sono attraverso il compostaggio domestico per piccoli e piccolissimi ambiti.

La digestione anaerobica crea tutta una serie di problemi: innanzitutto, la concentrazione della parte umida dei rifiuti, difatti per poter produrre il cosiddetto biogas, biometano, devono essere concentrati in un unico posto da un ambito territoriale molto ampio con le difficoltà logistiche e viarie che ognuno puoi immaginare; l'altro elemento è la cattiva qualità – dico cattiva qualità per usare un garbato eufemismo – del compost che si ottiene. Non si ottiene ammendante agricolo viste le quantità, si ottiene una cosiddetta frazione organica stabilizzata, la FOS, che è una sostanza che deve andare in discarica o come copertura quotidiana o per la tombatura della discarica stessa.

Quindi, dato che un obiettivo politico di questo esecutivo, come degli altri governi regionali, è proprio l'allontanamento, il percorso a discariche zero, è, a mio modo di vedere, contraddittorio puntare sulla digestione anaerobica, che aumenterà la quota di rifiuti che andrà in discarica, anziché rifarsi al compostaggio domestico pure per piccolissimi ambiti.

Mi permetto di segnalare questo aspetto che, apparentemente molto iper-tecnico, è in realtà un elemento concreto e importante per avviare a definitiva soluzione il problema dello smaltimento dei rifiuti in Calabria. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Laghi. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Presidente, vorrei intervenire per dichiarazione di voto, posso?

PRESIDENTE

Sì, consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Vorrei dire al collega De Nisi - che sicuramente conosce bene la situazione in quanto è presente sul territorio di cui parliamo - che gli farò avere la documentazione. Mi sono recato anche presso gli uffici della Protezione Civile e ci sono diversi imprenditori che ancora aspettano queste somme per le quali già ci sono i progetti valutati dalla Commissione. C'è una comunicazione che dice che il progetto di finanziamento è stato approvato, l'investimento ammissibile è di 100 mila euro, il contributo ammissibile è di 50 mila euro, quello invece a carico dell’imprenditore è 50 mila euro. Gli è stato anche richiesto tramite PEC il codice IBAN sul quale effettuare il versamento, eppure sono anni che attende.

Per l'amor di Dio, sono d'accordo su quello che lei dice, sicuramente sarà accaduto, ma le posso dire che ci sono ancora alcuni imprenditori che sono in attesa di avere questi contributi per i quali c'è bisogno quantomeno di fare chiarezza. Grazie.

PRESIDENTE

Voto? Contrario?

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Sì, Presidente, voto contrario.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Chiedo d’intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. L'insieme del provvedimento è chiaro, contiene una serie di altre problematiche e di altre misure, però, rispetto alle osservazioni che abbiamo avanzato, prendo atto che ancora una volta la maggioranza risponde con un approccio di natura burocratica e non entra nel merito.

 Noi abbiamo posto dei problemi di merito, abbiamo detto che ci sono delle scelte che danneggiano quel territorio e abbiamo dimostrato, anche con documenti e carte alla mano, che non è vero che tutte le istanze delle imprese che sono state avanzate sono state rigettate. Aborrisco per questo approccio pressapochista, burocratico, dissento fortemente, ma, siccome non posso votare solo per questo punto dovendo votare per l’insieme del provvedimento, annuncio l’astensione per questo punto all’ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Montuoro. Ne ha facoltà

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Per dichiarazione di voto, Presidente, grazie.

Le dichiarazioni dell'opposizione penso che siano strumentali, anche perché di questo provvedimento abbiamo parlato, anche in maniera molto approfondita, durante i lavori della Commissione.

Qui si sta cercando di evitare che vengano perse delle risorse per la Calabria e anche di intervenire su temi importanti causati dalla situazione che ha vissuto la nostra regione nell'ultimo periodo. Quindi, penso che la pratica debba essere analizzata dal punto di vista tecnico e che si debbano evitare strumentalizzazioni che, ovviamente, non fanno bene alla nostra terra. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Montuoro. Ha chiesto di intervenire il collega Graziano. Ne ha facoltà.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Sono veramente sorpreso della dichiarazione di voto dei colleghi. Sono favorevole a questo provvedimento. Dicendo di no a tutto quello che è in questo elenco, a 54 milioni di euro del CIPESS, mi sembrerebbe di far tornare indietro la Calabria sulla sanità, sul trasporto, sulla mobilità, sulla Protezione Civile, sull’ambiente.

Voi votate no a questo provvedimento dopo i lavori svolti in Commissione. Veramente è propaganda politica e strumentale!

Sono veramente allibito per questa dichiarazione di voto, non mi sarei mai aspettato che il Partito Democratico votasse di no a questo provvedimento. Si può non essere d’accordo su alcune variazioni, ma votare no a questa variazione di programma con le risorse che sono ferme e non si spendono! Noi andiamo a spendere andando a rivedere con il CIPESS quali risorse possono essere spese prima per la nostra terra e voi votate no?!

Voi siete per il blocco totale della nostra regione, come avete fatto per cinque anni quando eravate al governo; infatti, molte delle risorse reinvestite sono quelle non spese dal governo di centro-sinistra.

Ma di cosa stiamo parlando? Presidente, sono assolutamente favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE

Grazie, collega Graziano.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

Presidente, per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE

Consigliera Bruni, ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

La posizione del Gruppo Misto è di un'astensione, non di un blocco di questo provvedimento e non lo è perché, chiaramente, ci rendiamo conto dell'importanza del provvedimento stesso. Fermo restando che sottolineiamo la modalità non sempre corretta delle procedure e che ci piacerebbe avere avuto informazioni anche su questi spostamenti economici e su come i fondi eliminati dalle voci specifiche vengano rifinanziati. Su questo non c'è indicazione. Nonostante questo, la nostra posizione è quella dell’astensione.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Intervengo solo per annunciare, dopo avere anche parlato con il collega Alecci, che il gruppo Partito Democratico si asterrà su questo provvedimento.

Però non accettiamo provocazioni da parte di qualche collega della maggioranza che, con un tono anche un po' minaccioso, vuole intimidire il gruppo Partito Democratico o la minoranza, cercando di far rivedere una posizione su cui noi riteniamo ci sia poco da discutere, in quanto, essendo stato già approvato dal Comitato di sorveglianza, è un atto dovuto. Non c’è possibilità di aprire una discussione su questo tema.

I colleghi hanno posto un problema legato - è un problema serio che dovrebbe trovare altri momenti di discussione, caro presidente Occhiuto - al dissesto idrogeologico di questa nostra regione. Credo che questo tema debba essere prioritario nell'azione politica del governo, quindi hanno fatto bene il collega Mammoliti e il collega Alecci a evidenziare alcune modifiche fatte a questo Piano che prevedono lo spostamento di risorse destinate al dissesto idrogeologico verso altro.

Questo non significa che noi siamo irresponsabili. Abbiamo posto un problema politico per dire che per noi tutto ciò che è destinato al dissesto idrogeologico deve essere prioritario nell'azione di governo e nell'azione politica di ogni collega presente in Aula.

Solo questo, la nostra osservazione l’abbiamo fatta in maniera puntuale e pacata, ma con lo spirito che deve animare quest’Aula: di dialogo, anche serrato, di confronto anche animato, ma che deve sempre avere l'obiettivo di trovare delle soluzioni ai problemi della Calabria.

C’è poco da discutere su questo tema perché è un atto dovuto approvato dal Comitato di sorveglianza, dalla Giunta. Quindi, cosa potevamo cambiare in quest’Aula? Abbiamo solo approfittato di questa occasione, non per speculare, ma per dire che per noi il dissesto idrogeologico è prioritario in ogni azione di governo e in ogni azione politica che la maggioranza e minoranza insieme possono mettere in campo.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bevacqua. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento. Pongo in votazione il provvedimento nel suo complesso. Il provvedimento è approvato.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 46/12^ di iniziativa dei consiglieri K. Gentile, S. Cirillo, G. Gelardi, G. Graziano, G. Crinò, G. Neri, D. Tavernise, recante: "Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"

PRESIDENTE

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta di legge 46/12^ di iniziativa dei consiglieri Gentile, Cirillo, Gelardi, Graziano, Crinò, Neri e Tavernise recante: “Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione della apicoltura calabrese”.

Cedo la parola alla collega Gentile per illustrare il provvedimento. Prego.

GENTILE Katya (Forza Italia), relatore

Grazie, signor Presidente, con la proposta di legge in esame, per come usa dire metaforicamente il presidente Occhiuto, andiamo a mettere nella cassetta degli attrezzi a disposizione della Regione Calabria un nuovo strumento normativo atto a incrementare, sviluppare e valorizzare l'apicoltura calabrese.

Tecnicamente lo mettiamo a disposizione del nostro bravo Assessore all'agricoltura, Gianluca Gallo, che attraverso il Dipartimento regionale competente, magistralmente diretto dal dottor Giovinazzo, sta dimostrando con atti tangibili di sapere utilizzare al meglio i famosi attrezzi dedicati allo sviluppo rurale della Calabria.

Nella scorsa settimana durante il Comitato di sorveglianza sul PSR 2014-2020, a cui ho avuto il piacere di partecipare, è stato certificato lo stato di attuazione delle misure connesse al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Ebbene, la Calabria ha pienamente centrato l'obiettivo di spesa sul FEASR, scongiurando non solo il rischio di disimpegno automatico delle somme comunitarie, ma, da quanto emerso dai dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, la nostra risulta essere la seconda Regione in Italia, preceduta quindi solo dal Veneto, per avanzamento di spesa per una percentuale di circa il 65 per cento.

Come ho avuto modo di dire durante il Comitato di sorveglianza, siamo fieri di questo importante riconoscimento, ma non dobbiamo e non possiamo accontentarci perché siamo consapevoli di avere le potenzialità e le capacità di diventare la prima Regione italiana per la spesa FEASR.

Puntando non solo ad un obiettivo numerico ed economico, bensì andando a realizzare una programmazione di qualità che possa portare benefici duraturi allo sviluppo rurale calabrese, al passo con i tempi e in un’ottica di eco-sostenibilità.

Tra gli interventi della nuova programmazione PAC 2023-2027 sono previsti tra gli investimenti ACA (Agro Climatici Ambientali) specifici impegni per l'apicoltura.

In quest'ottica oggi andiamo a posizionare questo nuovo tassello normativo. All'apicoltura non è mai stata data negli anni la giusta attenzione e ora finalmente si inizia a prendere coscienza del ruolo significativo che rivestono le api non soltanto per la produzione del miele, dalle api infatti dipendono il mantenimento della biodiversità, la produzione alimentare e la conservazione ambientale.

Le api però sono fortemente a rischio e con loro l'intero ecosistema.

L'uso di pesticidi in agricoltura, l'aumento dell'inquinamento, l'enorme impatto dell'uomo sull'ambiente, i cambiamenti climatici, hanno causato una riduzione significativa del numero di questi insetti nel mondo.

L'allarme è elevatissimo, tanto che l'ONU ha istituito una giornata apposita, il 20 maggio, dedicata alla salvaguardia delle api e le azioni per proteggere le api si continuano a moltiplicare.

Il comparto apistico è tutelato da chiare normative europee.

Al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, infatti, l'Unione europea cofinanzia al 50 per cento i programmi triennali apicoli elaborati dagli Stati membri. I contributi nel settore dell'apicoltura sono regolamentati a livello europeo dal Regolamento 1308/2013 recante: “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che prevede alla sezione 5 la possibilità di stanziare aiuti nel settore dell'apicoltura.

In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori produciamo più di 30 tipi di miele pregiato.

A livello nazionale la disciplina dell'apicoltura è demandata la legge numero 313 del 24 dicembre 2004.

La Calabria che è una regione a vocazione agricola e questo le conferisce la possibilità di guardare all'apicoltura come una reale opportunità, da secoli produce miele e da produzioni di grande qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, acacia, eccetera).

Col passare degli anni, l’apicoltura, ormai promossa a vera e propria professione, ha migliorato le tecniche di produzione in linea con le tecnologie di ultima generazione.

il settore apistico calabrese riveste un ruolo primario nel panorama nazionale ed è in grado di offrire un prodotto di pregio e con una vasta gamma di proprietà organolettiche, e anche per questo motivo si è reso necessario questo specifico intervento normativo.

In base, infatti, agli ultimi dati, il settore apistico calabrese è rappresentato da più di 800 operatori che conducono circa 111.000 alveari.

La pandemia Covid-19 ha determinato effetti negativi anche sull’apicoltura calabrese, creando notevoli problemi agli apicoltori per cui la produzione si è sensibilmente ridotta.

Con la presente proposta di legge: “Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese” si intende costruire un quadro normativo regionale tale da permettere uno sviluppo sostenibile dell'intero comparto apistico, garantendone la tutela e la valorizzazione delle produzioni.

Quindi gli obiettivi della proposta sono:

regolamentare e promuovere il settore strategico dell’apicoltura calabrese, dalla produzione alla commercializzazione, tutelare il ruolo fondamentale delle api per la produzione alimentare e per l'ambiente.

In particolare, la legge all'articolo 4 prevede, come punto focale la redazione di un documento programmatico di indirizzo e coordinamento delle attività, attraverso il “Programma apistico regionale”, che verrà elaborato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura, sentiti gli stakeholder del settore.

Oltre a promuovere e valorizzare il prodotto e l'intera filiera, particolare attenzione nell’articolato di legge è stata data alla tutela delle risorse nettarifere, alla gestione della pratica del nomadismo, alle prescrizioni e ai divieti sulle strutture alveari e alla disciplina dei trattamenti fitosanitari.

Si è inteso dare la giusta attenzione anche alla produzione per autoconsumo. L'orientamento iniziale per la pratica dell'autoconsumo era di 20 alveari, atteso che diverse Regioni d'Italia si sono orientate sui 10 alveari, mente altre, come la Sicilia, addirittura 40; sentiti gli operatori del settore, dai quali, tra le altre cose, è emerso che a causa delle mutate condizioni climatiche la produzione di miele negli ultimi anni è drasticamente diminuita, si è stabilito il numero massimo di 15 alveari per questa tipologia di finalità.

Per rendere efficace la disciplina dettata dalla normativa, è stata prevista anche una specifica attività di vigilanza e controllo da parte del personale dei Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e politiche sanitarie, che potranno avvalersi della collaborazione degli organi di polizia.

Allo scopo è stato previsto anche un apposito sistema sanzionatorio.

La norma non prevede nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è previsto che le entrate accertate e riscosse dalle sanzioni siano destinate alle finalità della presente legge. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Tavernise. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, presidente Mancuso. Come già annunciato sono tra i firmatari di questa proposta di legge approvata in sesta Commissione, nella Commissione agricoltura.

Esprimo, presidente Gentile, il voto favorevole, non solo mio ma anche degli otto colleghi del Partito Democratico, del Gruppo misto e del Movimento Cinque Stelle.

Voglio fare una piccola dichiarazione di apertura e chiusura, presidente Mancuso.

Ho visto che, prima, il collega amico Graziano si è scaldato e che anche il collega De Nisi ha fatto un passaggio sull'azione politica che porta avanti l'opposizione in questa Assise.

Noi consiglieri d’opposizione, quando si seguono degli iter corretti, con una tempistica adeguata, e si portano in Aula delle proposte di legge che vanno verso l'interesse collettivo e il bisogno degli imprenditori e dei cittadini calabresi, non solo votiamo a favore, ma, come in questo caso, sottoscriviamo anche le proposte di legge. Questo è un esempio palese di proposta di legge studiata con il Dipartimento, con l'assessore Gallo e sottoposta all’esame della Commissione non stamattina, ma 15 giorni fa.

Penso, presidente Mancuso, che questo Consiglio regionale debba fare un passo in più in questa direzione. C'è la possibilità di portare in Aula delle proposte di legge che servono a tutti i cittadini calabresi, senza litigare per stupidaggini.

Io non mi stupisco quando noi ci asteniamo o votiamo contro alcuni provvedimenti che conosciamo da un'ora e mezza /due.

Presidente Mancuso, ancora una volta le chiedo, vista la grande stima nei suoi confronti - sono convinto, difatti, che stia gestendo al meglio i lavori di quest'Aula - di migliorare questo aspetto, altrimenti potrebbe sembrare agli operatori del settore, ai giornalisti, ai cittadini che la minoranza abbia delle posizioni precostituite. Penso invece, presidente Gentile, che si possa lavorare insieme, noi quotidianamente ne stiamo dando dimostrazione, l'importante, però, è che ci sia metodo.

Prima si è parlato di FSC, ma nessuno è venuto dall'opposizione a dire: “cosa ne pensate? Volete aggiungere qualcosa? Che contributo volete dare?”.

Ecco, poi si critica, a volte ho l’impressione che le critiche a priori vengano soprattutto dal vostro emiciclo piuttosto che dal nostro. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Tavernise. Ha chiesto di intervenire il collega Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Vorrei focalizzare il mio intervento su un aspetto che la collega Gentile ha, peraltro, toccato.

Il problema dell'apicoltura è in realtà un problema di particolare importanza perché l’87,5 per cento delle piante selvatiche in fiore a livello mondiale dipendono da impollinazione animale. Le api domestiche selvatiche impollinano il 70 per cento di tutte le specie vegetali viventi e producono in questo modo il 35 per cento della quota alimentare a livello globale.

Come è stato detto, le api sono particolarmente sensibili all'ambiente in cui si trovano, segnatamente ai pesticidi, e questo ha portato a una riduzione di oltre il 9 per cento delle varie specie di api presenti in Europa e addirittura a una riduzione del 90 per cento della quantità di api presenti negli Stati Uniti a partire dal 2002 ad oggi, quindi davvero una caduta verticale.

Se non ci saranno le api probabilmente la specie umana finirà oppure si arriverà al paradosso, come è già successo in Cina, di creare gli uomini ape, cioè personale addetto che andrà a impollinare manualmente alberi da frutta. Cosa che, naturalmente, ha una efficacia molto minore e un costo stratosfericamente più alto di quello che gratuitamente fanno le api.

Quindi, le api sono un supporto fondamentale per il genere umano e sono perciò, fra l'altro, un indicatore di salubrità ambientale.

Per cui noi, come gruppo De Magistris Presidente, siamo convinti che questo settore, questo ambito particolare debba essere sostenuto, incrementato e potenziato il più possibile perché è nell'interesse di chi opera nel settore ma anche dell'intera comunità calabrese perché - come dicevo - strettamente connesso con la salubrità ambientale. Per questo è inutile dire che il voto del gruppo De Magistris Presidente sarà positivo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto d’intervenire l'assessore Gallo. Ne ha facoltà.

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Grazie, signor Presidente, colleghi della Giunta, colleghi consiglieri.

Credo che il Consiglio stia portando in approvazione una norma che riguarda un settore, il settore dell'apicoltura, che è di nicchia, naturalmente, ma - come sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto e dalla ottima relatrice, consigliere Gentile, Presidente della sesta Commissione - denota anche la straordinaria ricchezza in termini di biodiversità della nostra regione. Una regione stretta, una regione lunga, una regione che comunque ha la fortuna di avere una combinazione fra correnti diverse, che è lambita da tre mari - perché il mare dello Stretto è un altro mare - e che, quindi, ha una caratteristica e una condizione favorevole che si manifesta anche attraverso le colture mellifere e attraverso la produzione di miele con varietà importante.

È un settore che la Regione Calabria sta sostenendo dalla precedente legislatura. La nostra Regione lo sostiene con una delle Misure a superficie legata al settore biologico. Per altro noi siamo, colleghi consiglieri, la terza regione più bio d'Europa e nell'ambito del sostegno al settore biologico c'è un sostegno anche, attraverso la Misura 10.1.8, al settore dell'apicoltura.

Noi sosteniamo gli apicoltori con una Misura specifica e abbiamo continuato a sostenerli nella precedente e in questa legislatura. Questa Misura è partita nella legislatura Oliverio e, per ora, siamo gli unici in Italia. Nelle altre Regioni si sono accorti di questo sostegno con una Misura che verrà introdotta nella nuova programmazione 2023/2027 e sarà denominata, non più Misura 10.1.8, ma ACA 18.

Lo scorso anno il settore dell'apicoltura è andato in crisi per la siccità. In particolare, c'è stata una difficoltà nella produzione, abbiamo tentato di aumentare questo premio, per il momento l'Europa non ce l’ha concesso, confido che lo possa fare in futuro.

Questa è una legge quadro che, peraltro, consentirà di porre in essere un'azione di promozione che riguarderà l'intero settore che può crescere molto perché abbiamo un'ottima produzione, siamo i sesti in Italia, ma molta di questa produzione è una produzione sfusa. Cioè non viene invasettata in Calabria, mentre invece noi abbiamo bisogno di aumentare la produzione “made in Calabria”. Molta di questa produzione viene venduta ad altre regioni che, magari, aumentano le loro quote di produzione attraverso il miele sfuso che viene dalla Calabria.

Una maggiore organizzazione quindi del settore e la legge quadro.

È una legge importante, peraltro è stata condivisa e ringrazio, certamente, i consiglieri - perché io credo nel protagonismo dei consiglieri regionali -, ma è stata condivisa anche con le associazioni di settore, dalle quali, quindi, è attesa.

Credo che questa normativa ci consentirà anche di fare ulteriori investimenti, se sarete d'accordo, di somme del PSR. Le potremmo investire per aumentare la produzione, per acquistare, per esempio, alveari, sciami e quindi questo ci consentirà di aumentare la produzione, ma soprattutto di organizzare in un quadro più complessivo l’apicoltura calabrese che, ripeto, deve essere per noi motivo di orgoglio, perché questa straordinaria ricchezza va sicuramente messa a regime.

Intanto, questo è un risultato importante, per il quale ringrazio sicuramente i componenti della Commissione, a partire dalla presidente Gentile e dal vicepresidente Tavernise, ma anche tutti i colleghi della Commissione che hanno voluto esaminarla e approvarla all'unanimità e l'intero Consiglio regionale che approverà questa norma all'unanimità.

Quindi, una condivisione generale rispetto– ripeto - a un tema sensibile, sia pure di nicchia, nel quadro, però, di un'agricoltura di nicchia. Perché, tutto sommato, l'agricoltura calabrese è di nicchia e deve tendere alla qualità e il settore apistico conferma la qualità della produzione calabrese.

PRESIDENTE

Grazie, assessore Gallo. Passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Articolo 9

(È approvato)

Articolo 10

(È approvato)

Articolo 11

(È approvato)

Articolo 12

(È approvato)

Articolo 13

(È approvato)

Articolo 14

(È approvato)

Articolo 15

(È approvato)

Articolo 16

(È approvato)

Articolo 17

(È approvato)

Articolo 18

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Caputo. Ne ha facoltà.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Vorrei proporre al Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge numero 42/12^, recante “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”.

PRESIDENTE

Ha chiesto d’intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Nei mesi passati, girando per il Dipartimento alla salute, ho potuto notare come la nuova dirigente abbia un lavoro immane di pratiche di autorizzazione che sono in attesa di essere espletate. È un lavoro che deriva anche dal passato, quindi credo che la proposta del collega Caputo sia condivisibile per iniziare a snellire il lavoro e dare l'opportunità a tutte queste strutture di poter esercitare.

Quindi, sicuramente, voto favorevolmente all'inserimento del punto all'ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE

Votiamo per l’inserimento. La proposta è inserita.

 

(Così resta stabilito)

Proposta di legge numero 62/12^ di iniziativa dei consiglieri M. Comito, G. Arruzzolo, recante: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)"

PRESIDENTE

Proseguiamo con la proposta di legge numero 62/12^ di iniziativa di consiglieri Comito e Arruzzolo, recante: “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, numero 21”. Cedo la parola relatore consigliere Comito per illustrare il provvedimento. Prego.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. La presente proposta di legge è volta a modificare gli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 novembre 2020, numero 21 “Istituzione consorzio Costa degli Dei”, al fine di rendere la procedura di approvazione dello Statuto di Consorzio, ivi disciplinata, più snella e meno farraginosa.

L’intervento di novellazione propone l'abrogazione della norma transitoria di cui all'articolo 7, la quale prevede espressamente che lo Statuto del Consorzio venga approvato con successiva legge regionale.

La norma, infatti, appesantisce l'iter procedurale di approvazione al suddetto Statuto, implicando che ogni successiva modifica dello stesso richieda l'approvazione di una nuova legge regionale di modifica ad hoc.

L'abrogazione della disposizione, rubricata impropriamente quale “norma transitoria”, è prevista in quanto condiziona ogni eventuale modifica o perfezionamento dello Statuto successivi alla prima approvazione; si chiede la riformulazione del comma 2 dell'articolo 2, eliminando il rinvio, per l'adozione dello Statuto, ai sensi dell'articolo 7, e per l'entrata in vigore dello stesso, della previa approvazione dei Consigli comunali.

La nuova formulazione, invece, prevede in maniera più semplice e lineare che sia l'Assemblea ad approvare lo Statuto del Consorzio rendendo inutiliter data e sovrabbondante la previsione della previa approvazione dei Consigli comunali.

Vorrei ricordare che la legge numero 21 del 2020 prevede la costituzione del Consorzio fra i Comuni rientranti nella zona costiera della provincia di Vibo Valentia che vanno da Pizzo a Nicotera, denominata appunto “Costa degli Dei” per la sua meravigliosa bellezza.

Gli obiettivi della legge sono previsti nel disegno di legge stesso, ma l'obiettivo reale è la possibilità di fare squadra per costruire un progetto unitario di crescita turistica.

Ora l'iniziativa passa nelle mani dei Comuni associati, creando un sodalizio che mira a promuovere lo spirito di collaborazione e la concertazione di strategie e atteggiamenti per raggiungere ambiziose mete di progresso comune e di benessere diffuso.

Lo slogan deve essere: “Insieme”, difendere il territorio approfondendo grandi problemi comuni dalla viabilità all’erosione Costiera, alla crisi idrica, alla tutela ambientale del mare e delle spiagge

Un sentito ringraziamento anche al presidente Occhiuto per tutto quello che sta facendo per la manutenzione e lo smaltimento dei fanghi di tutti i depuratori che immancabilmente sarebbero sfociati a mare. Grazie ancora.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il collega Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. Mi verrebbe da dire che se l'approccio del governo regionale alle problematiche avesse avuto sempre, in maniera puntuale, questa caratteristica “Insieme”, probabilmente avremmo potuto ragionare e discutere meglio anche sul punto precedente, prima di distrarre 7.000.000 di euro con quella semplicità.

Però voglio fare un ragionamento politico su questo provvedimento che modifica una legge approvata da un governo di centrodestra circa 20 mesi fa. La modifica apportata alla legge cosa prevede? Attesta che i passaggi democratici e istituzionali, molto importanti e positivi, che la legge riconosceva ai Consigli comunali sono ridondanti e non vanno attuati

Cosa prevedeva la legge precedente? Prevedeva sostanzialmente che lo Statuto del Consorzio “Costa degli Dei” venisse definito con una legge regionale che questo Consiglio regionale avrebbe dovuto approvare, previo pronunciamento dei Consigli comunali. I Consigli comunali sono delle istituzioni democratiche, sono importanti, quindi annullare questi due passaggi è quasi come se ci fosse una idiosincrasia verso i passaggi democratici della funzione e del ruolo istituzionale di Enti locali importanti come i Comuni.

Personalmente, sinceramente, non so quale centro-destra abbia più ragione: quello che ha fatto la legge che prevedeva questi passaggi o questo centrodestra che invece li vuole effettivamente annullare.

Vorrei anche ricordare nel confronto democratico su questo provvedimento che la Regione non è uno spettatore neutrale, né dal punto di vista del governo, della programmazione, della pianificazione dello sviluppo territoriale, né dal punto di vista sostanziale, considerato che questo provvedimento prevede, all'articolo 6, una erogazione per tutta la durata del Consorzio di 150.000 euro l'anno per 20 anni, rinnovabili per altri 20 anni.

È chiaro che delle riflessioni vengono spontanee: come abbiamo dimostrato nei punti precedenti in cui non abbiamo manifestato - almeno il Partito Democratico, ma credo tutta l’opposizione - posizioni precostituite, pregiudiziali sui provvedimenti, - tant'è che alcuni provvedimenti non solo li votiamo ma addirittura li sottoscriviamo - allora c'è qualcosa che dovrebbe indurre la stessa maggioranza ad una riflessione, ad un approfondimento di merito quando si assumono delle posizioni.

Non fosse altro perché in quello stesso anno è stata approvata un'altra legge che prevedeva l'istituzione dei Distretti turistici, cancellando i sistemi turistici locali.

Su questo forse ha davvero ragione – complimenti – l’assessore Orsomarso quando parla di un Testo Unico. All'inizio non avevo compreso l'importanza della realizzazione effettiva del Testo Unico, perché in questo settore, che è uno dei settori nevralgici dell’economia della nostra regione, c'è una giungla normativa che forse è arrivato il tempo di regolamentare. Quindi mi complimento - davvero - per questa intuizione.

In quello stesso anno, quindi, è stata approvata questa legge che prevede i Distretti turistici. Noi dobbiamo decidere, questo Consiglio regionale, nella pienezza delle sue funzioni, deve decidere qual è l'indicazione della scelta strategica che si vuole assumere a base dello sviluppo territoriale, dello sviluppo produttivo di alcuni segmenti di fondamentale importanza per l'economia di questa nostra regione.

Aggiungo nelle mie riflessioni: poniamo il caso che un Consiglio comunale, come prevede la legge di modifica, dovesse decidere di non nominare i propri rappresentanti, cosa succede? Oppure, nel caso in cui una maggioranza decida di nominare i consiglieri e la minoranza decida di non partecipare, che cosa succede? Sappiamo che i Comuni per partecipare devono mettere una quota di risorse? Sappiamo che una quantità di Comuni non irrilevante è alle porte del predissesto? Sappiamo che i contenuti dell'articolo che indica le azioni che deve mettere in campo il Consorzio della “Costa degli Dei” potrebbero avere una interferenza con la sovranità istituzionale delle competenze delle funzioni amministrative dei Comuni e delle Province perché parliamo di viabilità, di reti stradali e di tutta una serie di altre cose?

Quindi, anche da questo punto di vista, lo dico con sincerità, con merito politico, con appropriatezza di valutazione, siccome non voglio votare contro questo provvedimento, vorrei capire le valutazioni che vengono addotte per annullare dei passaggi democratici significativi.

Perché rendere una comunità più partecipe, più consapevole anche delle scelte strategiche che si assumono in un determinato territorio, credo che sia un fatto di grande democrazia, di grande partecipazione e anche di rispetto del profilo, del ruolo istituzionale.

Quindi, per questa ragione, vorrei sinceramente delle argomentazioni e delle motivazioni di merito più appropriate e soprattutto vorrei anche capire dalla maggioranza se di Distretti turistici sono stati abbandonati come orizzonte di scelta strategica.

Per queste motivazioni, su queste riflessioni che avanzo in termini non polemici, ma propositivi, di confronto dialettico molto appropriato, vorrei, prima di decidere la posizione, insieme al mio gruppo e a tutte le altre forze dell'opposizione che condividono queste riflessioni, avere delle argomentazioni e soprattutto delle riflessioni in merito alle problematiche che sono state da me esposte. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Mammoliti. Ha chiesto d’intervenire l’assessore Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO Fausto, Assessore al turismo, marketing territoriale e mobilità

Collega Mammoliti, a parte che il Consiglio è sovrano per cui la minoranza può dare il suo contributo sul testo - come è successo per il testo che riguardava il cammino basiliano -, oggi il Presidente sta intervenendo seguendo una visione partita già nella scorsa legislatura.

Non so se qualcuno si ricorda la norma sul termalismo, tuttora esistente. Quando nacque è stato stanziato 1.000.000 di euro per la promozione delle Terme calabresi.

Faccio questi esempi per dire che il Consiglio oggi svolge un’azione di semplificazione per fare partire questo Consorzio che è in quella parte della Calabria più frequentata dal turismo internazionale.

Se chiedete all'Assessore al turismo, quindi alla Giunta e all’intero Consiglio: serve? Sì, serve. Possiamo permetterci domani di fare la stessa cosa per il Consorzio “Riviera dei cedri” - che ne so?! - o Costa Viola? No, perché le risorse del Consiglio regionale non possono avere questa tenuta.

È un fatto positivo, si interviene per semplificare.

Noi abbiamo lavorato, assieme alla collega Gentile, Presidente della Commissione, partendo gli Stati generali del turismo - e anche insieme al Presidente - perché la materia attraversa trasversalmente tutto, ad esempio, anche il decoro urbano su cui intervengono i Comuni.

Le dico anche questo: noi stiamo provando a rivoluzionare un po' questa cultura provinciale. Ricordo in una riunione, sotto lockdown, che litigavano Ricadi e Tropea che sono attaccate.

Noi siamo partiti con delle iniziative per promuovere questa terra e io che sono l'Assessore regionale non ne ho fatta una nella provincia di Cosenza, ma, addirittura, sento persone che si lamentano perché è stato girato il video di Jovanotti a Riace e a Scilla piuttosto che in un altro posto.

Quindi, questo Testo unico sul turismo, dove parliamo di cluster dell'accoglienza…

Distretto, che è frutto della visione della Calabria dell’allora presidente Oliverio, del centrosinistra, dice tutto e nulla. Quando si parla di Distretto serve un adeguamento dei regolamenti approvati dalla Giunta.

Il Consorzio “Costa degli Dei” ha provato a organizzarsi in Distretto e anche la Sila, si parlava di Distretti in tutti i Comuni di tutta la Provincia, esclusi due. È la Provincia, non un Distretto.

Ho partecipato a una riunione in cui si parlava di Distretto della Sila, 28 Comuni compreso Acri, che doveva occuparsi, non so con precisione, credo di artigianato.

Allora, “famo a capirsi”, come dicono i romani: si possono copiare esperienze simili. La Calabria può accogliere diverse forme di turismo. Ad esempio, nelle fasce ionica e tirrenica, si può investire sui borghi, sul wellness, sul wedding, su tutto ciò che va programmato professionalmente.

Sono 38 le norme che regolano il turismo, manca la relazione finanziaria che stiamo terminando, per cui, se vogliamo, possiamo lavorare, anche da luglio o la prima settimana di agosto, per arrivare ad approvare il nuovo testo che deve essere la “Bibbia”, come abbiamo detto agli Stati generali del turismo.

Io vorrei condividere il futuro Piano triennale - c'era la consigliera Amalia Bruni agli Stati generali del turismo, sa qual è il mio pensiero -, certo abbiamo vinto, abbiamo una vuelta chance che utilizzeremo, però vorremmo avere il contributo di tutti, a partire dai Comuni. Su 404 Comuni, 321 hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, spesso la nostra ricchezza sta in mano a Comuni che non si parlano.

Molto spesso in un Comune popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rischi… no? Io amo la politica, quindi rispetto tutti i Sindaci, ma fanno tutti i “Ministri del turismo”.

Il problema non è l’organizzazione delle feste, ma quanti servizi fornisci. Non a caso abbiamo scelto di dare 30.000 euro ai Comuni bandiere blu che sono quelli che mettono insieme una serie di prescrizioni che non riguardano soltanto il mare pulito, come ricordava il collega Comito.

Non possiamo fare miracoli, il presidente Occhiuto è intervenuto anche con le Procure e quant'altro, stiamo cercando di capire dall’analisi scientifica quale sia il fenomeno umano alla base del problema, perché di un fenomeno umano si tratta.

Costruire una Calabria organizzata in cluster dell'accoglienza, nella legge che arriverà saranno definiti così…

Dobbiamo mettere una misura che sia congrua per un territorio. Quindi possiamo sostenere questo consorzio che oggi approviamo e che semplifica? Sì! Possiamo farne altri? No, perché noi delegheremo l’accoglienza. C'è una visione centrale di organizzazione della Calabria per cui avremo, se Dio vuole - non so se Dio vuole – ma se vuole il manager che il presidente Occhiuto ha scelto, Marco Franchini, che è molto bravo, avremo nel 2023 Genova aeroporti, avremo più voli che collegano, avremo, quando sarà - noi non la vedremo, purtroppo - l’elettrificazione della fascia ionica. Domani sarò a Corigliano- Rossano a parlare dei treni blues che abbiamo presentato a Reggio Calabria. Insomma, tutto rischia di essere importante per i servizi turistici che - questa norma semplifica - con lo strumento dei cluster, avendo i fondi europei e non i fondi di bilancio, vorremmo affidare ai distretti. Faccio un esempio: il comune di Soverato, insieme ad altri due o tre Comuni in cui manca un destination manager, che non c'è né all'interno né nei consorzi privati, ed è la figura che ti dice quale target devi avere fra extra alberghiero, l’alberghiero, le dimore storiche, il B&B, insomma organizzare scientificamente un territorio.

Questa norma, quindi, nasce dal Consiglio regionale e, secondo me, è una buona norma. Chiudiamo con questo consorzio già esistente e si migliora dando mandato di andare oltre la media dei Consigli comunali. I Consigli comunali, i Sindaci hanno l'opportunità di organizzarsi in cluster, anzi, forse, rafforzeranno questo consorzio con l'opportunità di organizzarsi in cluster e noi daremo loro le risorse per fare sul territorio.

La Regione fa un cappello generale: Calabria straordinaria, terra dei padri, turismo delle radici, i MID sui marcatori d'identità e distintivi; poi, i territori devono volare alto e avere gli strumenti per programmare dal basso quello che serve, quindi parcheggi, rifiuti, che, poi, prendendoli a modello sono le prescrizioni per ottenere la bandiera blu. Se tutti i Comuni della Calabria osservassero, che non è soltanto il mare, le prescrizioni delle bandiere blu, questa Calabria sarebbe ancora più accogliente nella sua organizzazione delle diverse aree.

PRESIDENTE

Grazie, assessore. Se non ci sono interventi passiamo all'esame e votazione del provvedimento. Articolo 1…

COMITO Michele (Forza Italia)

Presidente, c’è un emendamento.

PRESIDENTE

No. Non ci sono emendamenti.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Presidente, scusi, posso intervenire per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Rapidissimamente. Questo è a nostro parere, come gruppo De Magistris Presidente, un provvedimento che va ad affrontare uno dei problemi seri, importanti, reali a cui fornisce delle risposte. È un provvedimento, tuttavia, perfettibile. Avevamo provato a proporre una maggiore implementazione, una maggiore condivisione e coinvolgimento dei Comuni, attraverso un emendamento che il consigliere Lo Schiavo, insieme al consigliere Mammoliti, aveva presentato e che è stato, secondo me, irragionevolmente e imprevedibilmente bocciato. Per cui, pur sottolineando la valenza sostanziale e la bontà del disegno di legge, per questo motivo ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto, il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Volevo informare il collega Laghi, giustamente per dibattito e per esprimere la presa di posizione di astensione su questo provvedimento, da parte del gruppo del PD ma anche, mi pare di capire, del Movimento Cinque Stelle e del gruppo misto di Amalia Bruni, che abbiamo deciso di non ripresentare gli emendamenti per non dare la soddisfazione di rivederli bocciati in questo Consiglio, in quanto abbiamo una considerazione istituzionale alta della democrazia e del merito dei provvedimenti.

Siccome riteniamo che questo sia un luogo istituzionale nel quale bisogna confrontarsi ed avere la capacità di argomentare le ragioni di merito delle scelte che si assumono, altro che “così sia scritto”, “così sia fatto”, di antica memoria. Poiché siamo rispettosi del territorio, delle comunità, ma siamo lontani dalla concezione democratica e del rispetto istituzionale che questo provvedimento, invece, comporta, per mantenere rappresentata questa articolazione di posizione, annuncio la nostra astensione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Mammoliti. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Comito. Ne ha facoltà.

COMITO Michele (Forza Italia)

Vorrei ricordare che la novellazione è stata presentata proprio per rendere molto più snello l'iter di approvazione della legge e non c'è dubbio che, oggi, ci troviamo di fronte a una nuova vera destinazione turistica, detta, appunto, Costa degli Dei per la sua meravigliosa bellezza. Proprio per preservare questa straordinaria bellezza è opportuno che i Comuni che ne fanno parte possano associarsi per difendere e tutelare il territorio costiero della provincia di Vibo.

D'altronde, consigliere Mammoliti, credo che non ci sia niente di più democratico del dimostrare che l'assemblea venga costituita da un Sindaco, da un consigliere di maggioranza e da un consigliere di minoranza. Non vedo quale sia il problema che il consigliere Mammoliti considera. Poi l’avere tracciato possibili, straordinarie situazioni mi sembra veramente molto azzardato, quindi credo che l'assemblea sia abbastanza democratica, per come è rappresentata. Grazie, esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Mi aspetto dall’assessore Orsomarso, nel prossimo Testo Unico sul turismo - abbiamo parlato all'insediamento che manca il Piano regionale, quindi c'è stato un impegno a realizzare questo Testo Unico - un impegno affinché ci sia una programmazione del turismo su tutto il territorio regionale e che non ci siano interventi quasi ad personam, su un singolo territorio che bene ha fatto ad organizzarsi con un consorzio.

Un territorio bellissimo, ma di territori bellissimi la Calabria è ricca. Ricordo che all'interno di questo Consiglio regionale abbiamo votato anche per indicare quella che deve essere la dotazione dei Parchi marini che sono presenti sui 700 km di costa e la dotazione finanziaria a disposizione dei parchi marini, più o meno, è simile a quella che stiamo dando a un consorzio che ha cinque, sei, sette Comuni messi assieme.

Va benissimo, per l'amor di Dio, è un territorio magnifico che va valorizzato, però non possiamo lasciare indietro gli altri e non possiamo sicuramente mandare un segnale di questo tipo, dando a un Consorzio di pochi comuni la stessa dotazione finanziaria di tutti i Parchi Marini regionali che ancora ad oggi non hanno la delimitazione. In questo momento, mentre siamo qua, ci sono natanti che buttano l'ancora e che pescano all'interno dei Parchi marini che dovremmo tutelare e che non tuteliamo perché mancano i soldi, ma i soldi, poi, li troviamo per altri interventi. Io sono fiducioso, l’assessore Orsomarso sta facendo un grande lavoro di ricognizione, aspettiamo questo Testo Unico, assessore. È evidente, però, che questa proposta di consorzio è partita mesi fa, prima di definire quello che è il Testo Unico, quindi, sicuramente, verrà considerata questa dotazione finanziaria anche in armonia con tutti gli altri territori affinché tutti possano essere valorizzati. Grazie.

PRESIDENTE

Esprima il suo voto, consigliere Alecci.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

È un voto di astensione, signor Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Passiamo all'esame e votazione degli articoli del provvedimento.

Pongo in votazione gli articoli.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Legge regionale 4 agosto 1995 n. 39 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti, come da elenco allegato;

Elezioni delle Autorità garanti, come da elenco allegato;

Proposta di provvedimento amministrativo n. 62/12^, di iniziativa d’Ufficio, recante: “Nomina di tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM CALABRIA (articolo 5, legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2)”;

Proposta di provvedimento amministrativo n. 63/12^, di iniziativa d’Ufficio, recante: “Nomina di tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile nella Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna presso il Consiglio regionale (articoli 3, 4 e 7, legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4)”.

PRESIDENTE

Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti, anche economici, e delle aziende da essi dipendenti ai sensi della legge regionale 4 agosto 95 numero 39.

Ha chiesto di intervenire il consigliere Crinò. Ne ha facoltà.

CRINÒ Giacomo Pietro (Forza Azzurri)

Grazie, Presidente. Con riferimento alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale numero 39 del 1995, inserite al punto quattro dell’ordine del giorno, alle elezioni delle autorità garanti di cui al punto 5, alle proposte di provvedimento amministrativo numero 62/12^ e 63/12^ inseriti ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, propongo di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 4 agosto 1995 numero 39 e dall'articolo 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente. È la seconda volta che questo Consiglio regionale si appresta, molto probabilmente, a sostenere il rinvio di questi provvedimenti che prevedono le nomine. Ora, lo dissi già la volta precedente, lo ribadisco con maggiore convinzione e determinazione, mentre i giovani della nostra regione vanno via, mentre le professionalità, spesso, in alcuni settori non le troviamo perché scorgono condizioni migliori di lavoro e di agibilità in altre regioni.

La nostra Regione invece di interpretare questi cambiamenti, con carattere innovativo di qualità e di fiducia, continua e reitera una pratica stantia, vetusta, anacronistica, per quanto mi riguarda riprovevole.

Non vuol dire nulla che la prassi sia stata praticata dal centro-destra e anche dal centro-sinistra, ci sono momenti nella storia democratica di una Regione dove anche le prassi praticate dal centro-destra e praticate dal centro-sinistra posso vedere la fine, perché è questo di cui ha bisogno, oggi, la Calabria onesta, democratica, impegnata a svoltare ed assumere l'impegno del cambiamento reale per valutare il merito e le competenze.

Quindi, caro Presidente, - lo dico a scanso di equivoci - la mia posizione non è per nulla contro il fatto che a subentrare siano i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio - lungi da me questa riflessione - ma per difendere la prerogativa istituzionale e democratica del Consiglio regionale e per introdurre e mandare un segnale di cambiamento vero alla Calabria. Possiamo fare tutti gli annunci roboanti che vogliamo, ma se continuiamo a predicare questa solfa, reiterando pratiche stantie, vecchie, quale messaggio diamo ai giovani, alle competenze, alle professionalità che magari hanno fatto una domanda per vedersi riconoscere una valutazione imparziale ed equa dei propri curriculum? Addirittura, introdurrei, nella valutazione e nella possibilità di scegliere, il criterio per cui una percentuale delle persone che vengono scelte non dovrebbero aver mai rivestito l'incarico, né quando c'era il centro-destra né quando c’era il centro-sinistra. Questo è il cambiamento che chiede la Calabria, non una sorta di manuale Cencelli chiuso in qualche stanza.

La Calabria chiede altre cose, chiede scelte democratiche e trasparenti e, soprattutto, credo, sarebbe giusto ripristinare una prerogativa istituzionale fondamentale di questo Consiglio regionale che è quella di fare le nomine e, quindi, consentire ai singoli consiglieri, sulla base della valutazione dei curricula, di poter scegliere liberamente, con trasparenza, in autonomia, i professionisti, i giovani, tutti coloro i quali aspettano, con fiducia, qualche segnale reale di cambiamento, soprattutto se dovessimo assumere la decisione.

Le domande che sono presentate sono, più o meno, per l’80 per cento quasi sempre le stesse, quindi o con il centro-destra una volta o con il centro-sinistra l'altra volta, più o meno, con un criterio di rotazione si tratta quasi sempre delle stesse persone. Perciò introdurrei, invece, persone che non sono state mai chiamate, che non hanno avuto mai ruoli, che non sono state mai nominate né dal centrodestra né dal centro-sinistra.

È questo il vero e reale cambiamento che dovremmo dare alla Calabria, altro che fare annunci roboanti, perché gli annunci e le parole volano, invece i fatti concreti che cambiano e che alimentano la prospettiva reale del cambiamento sono questi: il coraggio di fare delle scelte, di introdurre degli elementi di forte discontinuità rispetto al passato, riguardo ad una pratica negativa e per quanto mi riguarda manifesto il mio dissenso. Preannuncio anche - lo dico con molta franchezza - che non ci sarà nessuno che a nome mio potrà venire a dire che la minoranza ha concorso a scegliere dei nominativi, perché aborrisco questo metodo e lo contrasterò con dissenso in quest’Aula e anche fuori da quest'Aula nella nostra regione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Collega Mammoliti, le fa onore, però ci sono delle nomine che sono appannaggio anche delle opposizioni quindi, magari, lei non le farà, le faranno altri al suo posto. Diamo seguito alla votazione per quanto riguarda la richiesta del collega a Crinò e, quindi, votiamo per dare seguito a quanto previsto all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 4 agosto 1995 numero 39 e dell'articolo 113 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Per quanto riguarda, quindi, i punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno votiamo per dare seguito a quanto richiesto dal consigliere Crinò. È approvata la richiesta.

 

(Il Consiglio approva la proposta del consigliere Crinò)

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Presidente, posso intervenire per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE

Abbiamo già votato, lo ha richiesto alla fine, se vuole può intervenire ugualmente, ma non conta nulla. Prego.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

È un po' demoralizzante sapere di parlare non contando nulla, comunque grazie per la parola. Volevo soltanto sottolineare il motivo del voto contrario del gruppo De Magistris Presidente che si rifà, un po', a quello che ha detto prima il consigliere Mammoliti anche, però, rafforzato dal fatto che noi non abbiamo, come rappresentanti del gruppo De Magistris Presidente, neanche la necessità di dire che non abbiamo partecipato e non parteciperemo a colloqui e  a dibattiti sull'assegnazione delle nomine anche in minoranza, perché ormai cominciamo ad avere una corposa tradizione di esclusione da qualsiasi tipo di incarico, ancorché previsto istituzionalmente e statutariamente per la  minoranza; così è stato, per quanto riguarda, come lei sa, l’Ufficio di Presidenza, così è stato per la designazione dei Presidenti delle Commissioni, così è anche per queste nomine, rispetto alle quali non abbiamo avuto nessun contatto, nessuna interlocuzione.

Come è stato detto, anche dal collega Mammoliti, ci avrebbe fatto piacere che ci fosse stato un dibattito e che nella sede propria, che è quella dell'Aula consiliare, si fosse proceduto alle nomine. Concludo dicendo che questo percorso, per la verità, era stato ipotizzato fin dalla volta precedente quando questi provvedimenti erano arrivati in Aula.

La prima volta già si sapeva o almeno si diceva che sarebbero stati doppiamente presentati, ritirati, presentati, ritirati, per poi dare luogo agli accordi di cui sopra che non ci riguardano, non ci hanno riguardato e non ci riguarderanno per il futuro. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Solo per precisare che con nessuno delle opposizioni abbiamo discusso su quanto dovrà avvenire in quanto è tutto demandato alla legittimazione di quelli che saranno i provvedimenti successivi. Come lei ben conosce, anche nelle Commissioni abbiamo applicato la norma per cui colleghi del PD o di altri gruppi di minoranza sono esclusi dalla partecipazione di alcune Commissioni, perché abbiamo applicato la norma, la legge. Quindi il suo gruppo è presente in 8 Commissioni, anche a danno di altri gruppi più consistenti, perché abbiamo voluto applicare la norma.

Era giusto per fare una precisazione, non vorrei aprire un dibattito, ma solo dirle che non c'è nessun accordo con le minoranze.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Una precisazione mi è d’obbligo: noi siamo presenti in Commissione perché statutariamente tutti i gruppi che vogliono possono essere presenti in Commissione, quindi non abbiamo preso il posto a nessuno mentre qualcuno fra Ufficio di Presidenza, Presidenza delle Commissioni ha tolto il posto ad una delle minoranze che noi rappresentiamo. Quindi io la vedo un po' diversamente da lei.

PRESIDENTE

Lei la vede diversamente, io penso che applichiamo la norma, anche in queste deleghe si applicherà la norma. Grazie.

Proposta di legge numero 74/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Raso, P. Caputo, P. Straface, recante: “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione”

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 74/12^ d’iniziativa dei consiglieri regionali Raso, Caputo e Straface, recante: “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale la riqualificazione e il riuso”. Cedo la parola al consigliere Raso per illustrare il provvedimento. Prego, consigliere Raso, ne ha facoltà.

RASO Pietro (Lega Salvini)

Grazie, Presidente. La proposta di legge numero 74/12^ giunge oggi in Consiglio regionale dopo una lunga e proficua fase di concertazione, avviata con tutti gli ordini professionali della Regione Calabria e con le associazioni di categoria, tra cui ANCE, che sono state audite, in una prima intensa discussione su una bozza di proposta, nella seduta del 27 aprile della quarta Commissione, durante la quale sono state invitate a inoltrare presso la Commissione i loro suggerimenti e migliorie alla bozza di proposta.

La presente proposta di legge, oggi posta in discussione, è il risultato, infatti, dei contributi che sono giunti da tutte le parti interessate e dai Dipartimenti regionali che hanno dato un sostanziale contributo nella sua redazione.

Nella normativa nazionale e Europea, nella Convenzione europea sul paesaggio, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, la rigenerazione urbana e territoriale è individuata quale strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio.

Con riferimento al quadro regolatorio in materia, viene inoltre in rilievo come la normativa quadro, dettata in Italia dal regolamento del 1968 e dalla legge urbanistica 1150 del 1942, rispondesse a una logica edilizia di tipo 'espansivo' - da inquadrare storicamente nei decenni della crescita edilizia - , rispetto ad un quadro metodologico attuale che intende favorire invece l'obiettivo della tutela ambientale, della riduzione del consumo del suolo con approcci rigenerativi, del contrasto al degrado. Con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi, prevalentemente su scala urbana, volti a garantire, tra l'altro, la qualità dell’abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, con particolare riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione, altresì, al tema della salvaguardia di assetto del territorio, ambiente e paesaggio.

Le politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del consumo di suolo, poiché mirano a recuperare e restaurare il patrimonio edilizio esistente, regolando invece il ricorso al consumo di ulteriore suolo edificabile.

L'obiettivo della proposta di legge numero 74/12^ consiste nel dotare la Regione Calabria di una legge sulla rigenerazione urbana volta alla realizzazione di una città sostenibile, a misura d'uomo, secondo quanto previsto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un territorio, caratterizzato da maggiori equilibri interni di servizi offerti, di benessere condiviso, di beni ambientali pubblici, assume un carattere attrattivo per le stesse attività economiche.

Il ruolo delle istituzioni deve fungere come abilitatore delle potenzialità del territorio e come intercettatore delle linee dello sviluppo economico.

Quanto agli strumenti, la rigenerazione urbana si avvale sia di interventi di recupero di edifici e aree sia, in senso più ampio, di azioni relative alla partecipazione sociale,- con effetti su occupazione e imprenditoria locale, venendo in rilievo per tali politiche non solo il conferire alle città un aspetto nuovo più attento alla tutela del territorio, ma anche un più ampio rilancio dal punto di vista culturale, economico e sociale oltreché ambientale, con il coinvolgimento, oltreché del decisore pubblico, anche del settore privato.

In tal senso, in particolare nell'ultimo decennio, si è registrata una integrazione del modello di tipo 'pubblicistico' relativo alla trasformazione urbana, basato sulla pianificazione delle scelte urbanistiche degli enti territoriali, a partire dai nuovi Piani urbanistici comunali, attraverso l'analisi delle possibili interazioni e contributi, in termini di trasformazione rigenerativa, del settore privato. Più in particolare, la legge regionale numero 19 del 2002 già contiene importanti strumenti in termini di programmi integrati e/o complessi di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32 e seguenti. Di recente, inoltre, a seguito di ampia valutazione e condivisione in Conferenza Stato-Regioni, è stato adottato dalla XIII^ Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) un testo unificato riferito a diversi disegni di legge e recante “Misure per la rigenerazione urbana”.

La presente proposta di legge, partendo dai principi fondamentali tracciati nel predetto testo unificato, nonché da alcune importanti normative regionali già in essere in altre regioni italiane da diversi anni sul tema, delinea un testo coordinato con le vigenti normative nazionali, con la legge regionale numero 19 del 2002, nel rispetto del decreto legislativo numero 42 del 2004, del decreto legislativo numero 152 del 2006, del QTRP e delle disposizioni nazionali e di settore in materia.

Il Titolo I declina le “Norme generali” e, oltre a richiamare i principi e le finalità della presente proposta, individua gli obiettivi che concorrono per il perseguimento delle predette finalità, che costituiscono criterio di premialità nei bandi di finanziamento di natura settoriale a regia regionale.

Al fine della corretta e univoca applicazione della legge nel territorio calabrese, nello stesso Capo del Titolo I, vengono riportate, inoltre, alcune definizioni che ricorrono nel testo, facendo salve le definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché vengono definite l’ambito e le modalità di applicazione per promuovere interventi di riqualificazione, ristrutturazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti.

Gli interventi previsti nella presente legge sono consentiti su gruppi di edifici, edifici o parti di essi il cui stato legittimo risponde alle previsioni di cui all’art. 9 bis, comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, localizzati in ambiti urbani, territoriali e paesaggistici, caratterizzati da abbandono o degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socioeconomico, a condizione che le destinazioni d’uso e di ambito siano coerenti con quelle previste dal Piano comunale vigente o per i quali non vigono norme che precludano tali possibilità.

L'insieme degli interventi che interessa complessi di più edifici che conducano almeno alla ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. numero 380 del 2001 ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana, si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale, è subordinato a deliberazione del consiglio comunale ed è finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio economici.

Il Titolo II declina nei primi tre Capi, rispettivamente, le misure della rigenerazione urbana e territoriale, le misure per la riqualificazione, il riuso e le misure per il recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati e le norme per la decostruzione. Nel rimanente Capo IV del Titolo II sono dettate le disposizioni comuni, le limitazioni e l’istituzione di una banca dati comunale.

La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata in coerenza con lo strumento urbanistico comunale vigente e con gli altri piani territoriali. Individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire, in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell’ambiente costruito e di riorganizzazione dell’assetto urbano, mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero e/o il risanamento del costruito, mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La programmazione comunale di rigenerazione urbana ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Per le finalità di cui alla presente legge, i Comuni, singoli o associati, provvedono, nel rispetto delle competenze riservate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad istituire una propria banca dati, effettuando una ricognizione del proprio territorio ed individuando le aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana, nonché gli ambiti urbani, in generale, oggetto di interventi di rigenerazione, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo.

Al fine di semplificare l’iter per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, anche ai fini dell’ottenimento di benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, si è proposto che, ove richiesto il rilascio del titolo abilitativo, i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a segnalazione certificata di inizio attività e non a permesso di costruire. Il Titolo III contiene, infine, le disposizioni transitorie e finali.

La presente proposta è accompagnata da una relazione finanziaria dalla quale si evince che non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Voglio esprimere i ringraziamenti da parte mia: ai cofirmatari della proposta - insieme a me, i consiglieri Pierluigi Caputo e Pasqualina Straface - e ai componenti della quarta Commissione, di maggioranza e minoranza, ognuno per il proprio ruolo; al lavoro svolto nel Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente, di cui ringrazio i dirigenti, in particolare l’ingegnere Pasquale Celebre e l’architetto Anna Maria Angela Cama; al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici; all'assessore Dolce per la fattiva collaborazione del dirigente Claudio Moroni e dell’ingegnere Tarsia; agli ordini professionali; all’ ANCE; agli uffici del Consiglio regionale del Settore della quarta Commissione.

Credo che questa amministrazione regionale, guidata dal nostro presidente Roberto Occhiuto, con la proposta in oggetto doti la Calabria di una normativa sulla rigenerazione all'avanguardia che permette di intervenire sul costruito, riqualificandolo e rendendolo a misura d'uomo e più vivibile, perseguendo il concetto di bellezza in senso più ampio dei luoghi in cui viviamo. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie, collega Raso. Ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, io ho ascoltato con grande attenzione l'intervento che è stato fatto dal consigliere Mammoliti rispetto alle nomine. Dato che noi stiamo andando ad approvare questa sera il Piano di rigenerazione urbana, ritengo che rappresenti un esempio importantissimo per la nostra Regione Calabria. Si consegna alla nostra Regione Calabria, ai cittadini, ai Sindaci, agli amministratori uno strumento di fondamentale importanza proprio per quanto riguarda il discorso della programmazione, della pianificazione, degli indirizzi che vengono dati ad una terra come la Calabria, legata al concetto di rigenerazione urbana, ma legato soprattutto al concetto di bellezza della nostra terra. Ho il dovere di ringraziare il Presidente della Commissione, il consigliere Raso, come ringrazio anche i dirigenti del Settore urbanistica, l'ingegnere Celebre, l'architetto Cama, l'ingegnere Moroni, l'ingegnere Francesco Tarsia, tutte quelle persone che hanno lavorato, i consiglieri componenti della Commissione, che hanno lavorato per far sì che oggi in questo Consiglio, in questa Assise regionale, potesse essere consegnato alla nostra regione Calabria uno strumento così importante.

Si tratta di un testo partecipato, articolato, complesso, molto ambizioso che è andato a recepire, così come è stato detto dal consigliere Raso, le preziose indicazioni che sono pervenute dall'ufficio legislativo della Regione nonché i suggerimenti e le proposte che sono state formulate da tutte le organizzazioni di categoria - e sta qui anche un segnale forte di apertura, di partecipazione, di trasparenza - che hanno predisposto delle osservazioni che sono state per l'ottanta per cento recepite in questo testo di legge. Ed è questa la filosofia che anima la proposta di legge, la 74/12^, presentata dalla sottoscritta e dai consiglieri Raso e Caputo, recante “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione”.

Un testo che approda oggi in Aula dopo un’accurata disamina e talune modifiche che sono state apportate e che abroga - finalmente dico - il Piano casa e la sua ormai obsoleta ultradecennale stagione e che si pone in coerenza con la nostra Costituzione nonché con tutti gli strumenti sovraordinati.

Un intervento legislativo del quale si avverte fortemente l'impellente necessità e che dispone tutte le istanze in istruttoria del ramo all'interno dei preposti uffici dei comuni calabresi. Perché le vere difficoltà, per quanto riguarda l'applicazione di questo strumento urbanistico, le vivono principalmente i comuni calabresi che si trovavano ad applicare una norma, il Piano casa, oramai superata, obsoleta, non più applicabile a un territorio come quello calabrese.

Una norma che introduce soprattutto delle premialità per quanto riguarda i costi di costruzione e che tiene, soprattutto, presente - lo dico veramente con un tono alto - il rispetto delle vocazioni territoriali. E quali sono allora gli obiettivi prefissati da questa proposta di legge? Innanzitutto, troviamo degli interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti nonché di rigenerazione urbana e recupero.

Questo per ottenere che cosa? Limitare il consumo del suolo, riqualificare le grandi città come i piccoli Comuni esistenti, aumentare - e questo è un aspetto fondamentale su cui l'assessore Dolce ci tiene in particolar modo - la sicurezza statica e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire il miglioramento della qualità ambientale paesaggistica e architettonica del tessuto edificato e, inoltre, il concetto di rigenerazione urbana comprende tutte quelle iniziative che sono volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, di cui siamo coscienti tutti,- nonché il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Di che cosa si tratta, quindi? Di un mosaico di idee e interventi che sono finalizzati a disegnare le nostre città, i nostri borghi, non in modo individualistico o avulso da un contesto territoriale, ma all'insegna di un unicum di regole, di un filo conduttore normativo che accomuni esperienze obiettive per arrivare a dei risultati concreti e condivisi.

Entrando poi nel merito del testo, mi preme innanzitutto precisare che tale proposta di legge si pone come un importante strumento normativo di ausilio alla legge urbanistica numero 19 del 2002, quindi assolve ad una funzione non sostitutiva, ma integrativa della medesima legge urbanistica, su cui stiamo lavorando e alla quale bisogna necessariamente apportare delle modifiche. Si va comunque ad ovviare ad alcune lacune, ritardi e deficit che derivano soprattutto dal Piano casa.

Un testo - come dicevo all'inizio del mio intervento - dal quale oggi dipende fortemente la nostra regione e, quando parliamo dell'ex Piano casa, parliamo di un Piano vecchio che risale a ben 12 anni fa. È questo l'aspetto importante: un’Assise regionale che approva un testo normativo e che va soprattutto a sostituire un testo che risale a 12 anni fa. La Regione Calabria, in questo modo, dà un segnale esemplare, tangibile, fornisce una seria e credibile risposta istituzionale a quella che diventa oramai una improcrastinabile necessità.

L'approvazione di questa legge specifica regolamenta il comparto in maniera eccellente, si tratta di un intervento del legislatore regionale che addirittura - questo è un altro aspetto importante - anticipa la normativa nazionale in materia, perché sappiamo che attualmente al Senato della Repubblica è in discussione il testo, già all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, che tarda a vedere la luce a causa di una serie di critiche emerse nel corso della discussione e soprattutto nel confronto tra i diversi attori istituzionali.

Il testo in esame assume quindi ancora più valore se si pensa che poche settimane fa la Regione Piemonte ha approvato un testo normativo in materia di semplificazione urbanistica simile per metodi e per contenuti alla nostra proposta di legge che si prefigge di strutturare, anche in maniera definitiva, esaustiva, gli atavici ritardi che sono stati arrecati dall'ex Piano casa. Dico ex perché da qui a poco la nostra Regione avrà un nuovo strumento urbanistico.

Un altro aspetto importante che va sottolineato è il rapporto di negoziazione con i comuni e i soggetti privati. Infatti, in tal senso la proposta di legge si presenta completa in ogni sua parte e punta, soprattutto, a favorire la collaborazione tra pubblico e privato, naturalmente nel solco di un progetto comune: la riqualificazione e la rigenerazione dei luoghi, cambiando il volto alle nostre città, ai nostri comuni, ai nostri borghi, all’insegna di interventi armonici, ordinati e aderenti, soprattutto, al più complessivo progetto di sviluppo e di rilancio.

Tale proposta di legge, alla luce degli elementi innovativi e integrativi che sono stati introdotti, si presenta come un testo strutturato, organico e chiaro per tutto ciò che riguarda il piano di interventi posti in essere sia da parte della componente pubblica - in questo caso i comuni - e sia da parte della parte privata - in questo caso i cittadini - andando soprattutto a stabilire delle opportunità per chi sceglie di procedere ad interventi di riqualificazione urbana, contrastando il degrado e mantenendo intatto il rispetto della tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi. Non sancisce trasformazioni urbane, ma promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti che attualmente riversano e si trovano in uno stato di degrado.

L'obiettivo della Regione, quindi, è quello di realizzare, in modo fattivo, definitivo, operoso, la rigenerazione degli edifici esistenti sull'intero territorio calabrese, alleggerendo le procedure, non più farraginose ma molto più elastiche, pur sempre nel rispetto della normativa in materia e soprattutto dei luoghi deputati all'individuazione degli interventi. E allora, ecco perché - ed è questo un dato che va necessariamente evidenziato – la proposta di legge oggi all'esame dell'Aula costituisce una assoluta novità, ponendosi soprattutto come una “legge in anticipo”. Per la prima volta la Regione Calabria va a legiferare in anticipo rispetto all’attesa legge nazionale chiamata a disciplinare la vasta materia.

Quindi un'iniziativa istituzionale che nasce soprattutto sulla scorta dell’esempio positivo ideato da altre Regioni italiane - ho voluto citare la Regione Piemonte - che oggi rappresentano dei virtuosi modelli di riferimento. Un testo all'avanguardia, competitivo, questo della Regione Calabria, destinato ad alleggerire in maniera tangibile la situazione di paralisi amministrativa vigente in materia in molti comuni del territorio calabrese.

Noi oggi dobbiamo essere orgogliosi, con tutte le critiche che possono arrivare dai banchi dell'opposizione, che questa Assise regionale dia questo strumento così importante alla nostra terra Calabria, che va soprattutto nella direzione di creare quel concetto di bellezza, di decoro urbano, di armonizzazione e mi auguro veramente che possa ricevere un voto unanime. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Straface. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Non posso celarle il mio disappunto per essere stato messo in una condizione che mi impedisce di svolgere il mio lavoro decorosamente. Voglio dire che avevo preparato un ordine del giorno con grande attenzione e grandi approfondimenti, posso immaginare che sia necessario introdurre proposte di legge…

PRESIDENTE

Non la voglio interrompere, ma l'ordine del giorno è stato concordato in Conferenza dei capigruppo. Lei era assente, però tutti quanti sanno che questi provvedimenti sarebbero stati aggiunti dopo l’approvazione in seconda Commissione. Lei non lo sa perché era assente, però è stato concordato con tutti i capigruppo.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Segnalo, tuttavia, che una cosa è inserire una proposta di legge definita e un'altra invece è inserire una proposta di legge con 14 ulteriori emendamenti di cui non credo nessuno abbia notizia. Fra l'altro io mi sono applicato a seguire nel dettaglio quella che è una legge estremamente importante e rilevante per la nostra regione in tutte le sedute della Commissione competente.

Questa proposta di legge, infatti, ha avuto praticamente una prima formulazione a marzo, una seconda formulazione a giugno, di fatto una terza formulazione con 53 emendamenti e oggi, a valle dell’avallo di una Commissione a cui ho partecipato pur non essendo componente, davo per scontato che non ci fossero elementi di modifica sostanziale. Qui ce ne sono 14.

Detto questo, entro nel merito e dico le cose che a mio parere non vanno, col beneficio di inventario, perché ovviamente non ho potuto analizzare nel dettaglio questi ulteriori 14 emendamenti.

Questa proposta di legge va in controtendenza rispetto a quello che la fase illustrativa vuole definire. Del problema del risparmio del suolo e quant'altro, che è un valore riconosciuto e un obiettivo assolutamente prioritario anche dell'Unione europea, in questa proposta di legge francamente non c'è traccia, così come del recupero urbano che dovrebbe soprattutto, a mio parere, privilegiare quelle fasce deboli di popolazione e che almeno finora non è stato preso in considerazione.

Non so se in questi 14 emendamenti vi sia, ma, per la verità, mi lascia un attimo dubbioso.

Così come, facendo rapidamente la scorsa sia di quello che il Settore legislativo ha segnalato e che io condivido in pieno sia di tutti gli appunti presi fino all'ultima stesura a cui ho potuto partecipare di presenza e dopo la quale nessun altro ha avuto contezza, se non gli estensori delle modifiche, erano stati avallati soltanto due degli aspetti segnalati. Fra gli aspetti segnalati e non emendati, almeno fino a 2 ore fa, c'erano la stesura di alcuni articoli che pongono questa legge a serio rischio di impugnativa in quanto numerosi punti - adesso la brevità del tempo concessomi non può farmi entrare nel dettaglio - vanno contro l’esclusiva potestà legislativa nazionale e quindi anche contro gli accordi presi dalla nostra Regione con l'autorità centrale e che riguardano, fra le altre cose, il Piano casa.

Tra le tante cose, dato che di Piano casa si è parlato, l'articolo 14, che era stato completamente riscritto - non so se è stato riscritto per la terza volta perché non ho avuto modo di leggere questi 14 emendamenti - era stato cambiato nella formulazione, ma con ogni evidenza non nel contenuto, per cui si presentava fortemente a rischio di impugnativa proprio perché andava contro gli appunti che la Corte costituzionale già aveva fatto alla precedente riformulazione del cosiddetto Piano casa. Forse non è neanche casuale, ma è certamente censurabile che, nelle diverse sedute di Commissione, non siano stati auditi i rappresentanti dei Comuni che, forse, in questa vicenda qualche interesse lo hanno, così come non è stato audito il Ministero competente. In questo lavorio - almeno da quello che a me consta - anche l'idea dell'aumento volumetrico del 30 per cento, come elemento di innovazione massima, non trova, a mio parere, corrispondenza in quello che sta scritto nella legge, mentre, viceversa, c'è stato un progressivo allargamento e aumento di tutti questi benefit, di tutte queste incentivazioni che in realtà avrebbero potuto essere economiche e normative e non necessariamente riguardare un’ulteriore occupazione di spazio di cui in Calabria più che altrove non sente minimamente la necessità.

Per cui noi siamo passati da una premialità prevista al 5 per cento nella prima stesura, al 10 per cento nella seconda e, poi, con gli emendamenti è salita al 15 per cento. Ci sono anche altri esempi: il fatto del 30 per cento non trova in realtà una ricaduta pratica, concreta, veritiera perché addirittura per alcune tipologie di edifici - fermo restando che c'è anche un interessamento delle aree rurali - addirittura lo spostamento di sede comporta un incremento del 100 per cento del benefit collegato.

Come dicevo, si sarebbero potuti studiare sgravi fiscali e altre forme diverse di benefit. Infine, mi ha colpito anche un altro aspetto che riguarda per esempio i sottotetti - se non è stato modificato con gli ultimi emendamenti che non ho avuto modo di leggere, perché non c'era modo - per i quali si è derogato ai limiti del decreto ministeriale 5 luglio 1975, prevedendo una riduzione dei requisiti igienico sanitari collegati con la norma che addirittura nei seminterrati e interrati offre la possibilità - questo è anche detto bene nella formulazione lessicale - di un'alternativa totalmente tecnologica all’areo-illuminazione naturale. In pratica vuol dire assenza di finestre.

Presidente, l’aneddotica qui o la casistica sono assai più numerose di quello che io ho sinteticamente riportato. Un'ultima cosa: mi ha colpito negativamente - lo ripeto - un altro aspetto e cioè che gli ampliamenti inizialmente non cumulabili, rispetto a quanto previsto dai comuni, sono diventati cumulabili dalla seconda stesura in poi. Quindi il 30 per cento, che già sarebbe a mio parere una un benefit irragionevole, è soltanto ampiamente sottostimato, rispetto alla realtà della legge. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la consigliera De Francesco. Ne ha facoltà.

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente, signori colleghi, Assessori, Presidente della Giunta. Ringrazio il presidente Pietro Raso della quarta Commissione consiliare e tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori della suddetta Commissione oltre all’ingegnere Celebre per il prezioso contributo a questo testo. Quando si parla di rigenerazione territoriale urbana si pensa ad azioni e interventi per il risanamento urbanistico ambientale e sociale di aree urbane degradate quindi un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio ambientale o socio-economico, una nuova e diffusa consapevolezza di guardare il territorio non più come uno spazio di occupazione edificatoria, ma rivalutato come una risorsa culturale, ambientale, produttiva, storica e sociale, un’idea ampiamente condivisa che ci spinge a ragionare sulla fine dell'edilizia espansionistica e l'inizio di quella del riuso e del recupero dell'esistente.

Quindi, si va nella direzione di salvaguardia del territorio, concentrandosi sulla limitazione del consumo di nuovo suolo verde, al recupero e alla riqualificazione delle vaste aree periferiche compromesse e degradate, obbligo di verificare la disponibilità di patrimonio edilizio pubblico e privato esistente da recuperare e riqualificare. Già l’ONU nel 2015 ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, fondata sulla dichiarazione universale dei diritti umani, nella quale sono stati individuati 17 obiettivi, rientranti in una dimensione economica, sociale e ambientale. Fra questi sono previsti anche specifici interventi di riqualificazione urbana, in particolare si richiamano alcuni dei seguenti obiettivi: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile; costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ad una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; arrestare e far retrocedere il degrado del terreno.

L'Unione europea il 30 maggio 2016 adotta l’Agenda urbana, meglio conosciuta come Patto di Amsterdam, concepita a promuovere e attuare politiche comuni di rigenerazione delle città e dei territori degli Stati membri.

L'obiettivo europeo è l'azzeramento del consumo netto di suolo al 2050 e l'Agenda ONU richiede lo sforzo di anticiparlo al 2030. Obiettivi per le città metropolitane e le aree urbane: ridurre del 20 per cento il proprio consumo netto di suolo al 2020, centrando le politiche urbane sulla rigenerazione urbana e interrompendo i processi di dispersione insediativa, al fine di aumentare la qualità urbana e preservare quella ambientale.

A livello nazionale non esiste ancora una normativa organica in materia di consumo di suolo e di promozione della rigenerazione territoriale e urbana, nonostante le numerose iniziative legislative in materia.

In un documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 aprile 2019, concernente disegni di legge “Consumo di suolo”, le Regioni confermano pienamente l’urgenza e la necessità di una “norma quadro nazionale che identifichi lo Stato come soggetto competente all’individuazione di una strategia nazionale per contenere il consumo di suolo, statuendo principi relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo, nonché predisponendo un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e di incentivi per consentire alle Regioni di dispiegare la propria competenza in materia”.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto l’attività nel periodo 25 novembre 2016 - 14 dicembre 2017 ed ha approvato la relazione conclusiva.

La proposta è quella di lavorare a un “Piano strategico per le città italiane” anche sulla base di specifiche linee guida “rilevante non solo come impegno finanziario, ma soprattutto come significativa espressione di un impegno politico di Stato, Regioni e autonomie locali per l’adeguamento delle nostre città a standard di vivibilità e sicurezza comparabili con quelli europei”.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. L’edilizia e l’urbanistica sono ricomprese nella materia del governo del territorio. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia che esercitano con i Piani regolatori e con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Quindi, una governance della regolazione multilivello con il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo con riferimento alle materie: urbanistica, ambiente e tutela del paesaggio.

Partendo dalla consapevolezza che il consumo del suolo rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali, alcune leggi di altre Regioni stanno già favorendo la realizzazione di programmi e processi di rigenerazione territoriale urbana. Interventi complessi sul patrimonio edilizio esistente e sul contesto culturale, economico, sociale, urbanistico e territoriale, volti a limitare il consumo di suolo, a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, a bonificare le aree degradate nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione, demandando anche alle Amministrazioni comunali e alle loro forme associative il compito di individuare “singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti”.

Da questa breve premessa, riteniamo, tuttavia, che anche la Regione Calabria, attraverso il presente progetto di legge, introduca e metta a sistema un quadro normativo che avvia un processo innovativo di rigenerazione urbana e territoriale rivolto a rendere iniziative efficaci di rinnovamento e di un riscatto sociale, culturale ed economico.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tavernise. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Grazie, Presidente. Ho ascoltato attentamente e non vi nego che un po’ mi è scappato il sorriso nel sentire il centro-destra, dopo tanti anni, parlare di rigenerazione urbana, di area verde, di recupero dell’esistente, voi che eravate proprio quelli dei condoni e della spinta per l’edilizia. Mi fa sorridere, mi sembrate tutti un po’ grillini e, quindi, non posso che esserne felice.

Poi, quando la consigliera Straface parla ed espone con la sua passione, non posso che, comunque, apprezzare l’impegno della quarta Commissione – lo dico sinceramente – e non voterò contro il provvedimento.

Non voteremo – ripeto – contro il provvedimento, ci sarà, però, un’astensione, presidente Mancuso, per un semplice motivo che dico prima: penso che, come per la legge istitutiva di “Azienda zero”, ci ritroveremo di nuovo, fra un anno, a parlare di leggi impugnate.

Nello specifico, il consigliere Laghi ha spiegato, nel merito delle questioni, quali potrebbero essere le problematiche tecniche.

Sul piano tecnico, vedo poche difficoltà nell’apprezzare questa proposta di legge, però, presidente Mancuso, diversi miei collaboratori, anche esperti nel Settore legislativo, mi hanno fatto notare che in Calabria manca il Piano paesaggistico e, quindi, questa legge potrebbe essere ritenuta illegittima perché le norme in esso contenute potrebbero essere considerate assunte dalla Regione in via del tutto autonoma e avulsa dal quadro di riferimento costituito dalle previsioni del Piano paesaggistico. Quest’ultimo – che deve essere elaborato secondo il modulo della pianificazione concertata e condivisa, prescritto dalle norme statali … – costituirebbe il solo strumento idoneo a garantire l’ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del citato Codice. Le disposizioni regionali impugnate, nel consentire interventi di trasformazione del territorio al di fuori del contesto pianificatorio condiviso con lo Stato, sarebbero lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e del principio di leale collaborazione, oltre che in contrasto con l’impegno assunto nel 2012 dalla Regione con il Mibact” poiché la Regione, “avviando un rapporto di collaborazione istituzionale con il Mibact finalizzato all’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale, si è impegnata a condividere con lo Stato anche l’individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, in vista dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile delle aree interessate”.

Quindi, mi rivolgo ai colleghi Caputo, Raso e Straface e, nel merito della questione, ribadisco che le percentuali di premialità vanno in una direzione giusta rispetto a quella che è l’edilizia del futuro, il riconvertire l’esistente, cercare di utilizzare meno suolo possibile soprattutto in una regione come la Calabria che ha il 30 per cento delle abitazioni ormai vuote.

Però, voglio avvisare la maggioranza – in questo, nello specifico, mi aspetto, poi, una risposta dal presidente Raso – che sta andando ad approvare una proposta di legge che, sicuramente, nei prossimi mesi sarà impugnata dal Governo centrale.

Questo lo dovevo dire, non ne ho la certezza come non l’avete voi …

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Per quali motivi?

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Li ho appena espressi. Non ha sentito?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Non stavo ascoltando. Può ripetere?

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque Stelle)

Ho appena detto – lo rileggo – che in Calabria manca il Piano paesaggistico: Quest’ultimo – che deve essere elaborato secondo il modulo della pianificazione concertata e condivisa prescritta dalle norme statali … – costituirebbe il solo strumento idoneo a garantire l’ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili. Le disposizioni regionali impugnate, nel consentire interventi di trasformazioni del territorio, al di fuori del contesto pianificatorio condiviso con lo Stato, sarebbero lesive della competenza legislativa esclusivamente statale”.

Fermo restando il fatto, presidente Raso, che, come ho già detto, nel merito della questione non sono contrario a priori e, per questo motivo, ci asterremo e non voteremo contro, ma non voteremo nemmeno a favore per le motivazioni che ho appena espresso a livello legislativo.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Tavernise. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Intanto, questa proposta di legge avrebbe, appunto, lo scopo di fornire un quadro normativo organico di interventi di riqualificazione – abbiamo sentito le varie illustrazioni – quindi, una riqualificazione urbana e territoriale nella prospettiva di uno sviluppo eco sostenibile, ma il problema è esattamente quello della mancanza del Piano paesaggistico e dell’ambiente che rappresenta il vulnus importante anche di questa modalità di procedere.

Dalla lettura della legge e, soprattutto, della scheda di analisi tecnico-normativa, però, emerge, come al solito, – e mi dispiace essere molto ripetitiva in questi miei interventi in Consiglio, ma veramente non ne possiamo fare a meno – che la fretta e la superficialità con cui si procede non sono condivisibili.

Intanto, molti articoli, come ha sottolineato il consigliere Tavernise, si possono porre in contrasto con la normativa nazionale ed essere oggetto di censura e gli emendamenti – numerosissimi, ha perfettamente ragione il consigliere Laghi – che sono stati presentati, in questo momento o pochi minuti fa, non possono essere neanche letti in un attimo e in un baleno.

Tra l’altro, questo governo del territorio che deve essere esercitato dagli Enti locali e dalle Regioni, rispettando l’insieme delle leggi e delle norme dei Regolamenti nazionali e locali, deve essere disciplinato in una maniera corretta.

La legge urbanistica regionale in vigore, la numero 19 del 2002, dettava una serie di obiettivi che sono stati assolutamente disattesi e le nostre città e i nostri territori, sono spesso e volentieri – quando non sempre – disordinati.

Eppure, colleghi, gli edifici, i quartieri, le nostre infrastrutture, sono la nostra pelle e il modo con cui ci presentiamo a noi stessi e alla collettività. Quando questa pelle non è ben pulita, organizzata, esteticamente gradevole, ingenera un senso di insofferenza e di malessere che è presente e molto visibile nella nostra collettività.

La nostra terra è rimasta indietro, ha continuato a utilizzare strumenti vecchi proseguendo la prassi della cementificazione. Questa legge non è esente da questo perché è una sorta di Piano casa camuffato.

Lo sviluppo della nostra Regione è strettamente connesso alla riduzione del consumo del  suolo e alla messa in sicurezza del territorio estremamente vulnerabile, quindi, la protezione dello stesso e la minaccia di un dissesto idrogeologico importante ci deve fare seguire la strada del rispetto degli obiettivi che la normativa statale stabilisce e che, non ponendo limiti all’edilizia ma, dettando delle normative corrette, decide e suggerisce che si possa iniziare finalmente a costruire in un modo sostenibile, soprattutto nel rispetto delle leggi e della salute degli individui.

Questo obiettivo della rigenerazione urbana, nel più breve tempo possibile, deve avvenire grazie all’uso di risorse ambientali e investendo nell’efficienza energetica degli edifici.

Ci auguriamo che non si sbagli di nuovo, che non si perda ulteriormente tempo e che non sia rimandata, dunque, questa rigenerazione urbana di cui la Calabria ha veramente bisogno.

Dobbiamo essere pronti ad affrontare la sfida del PNRR e serve una riforma chiara ed efficace – questo fuor di dubbio – però, occorre un lavoro condiviso con lo Stato – lo ribadisco – per evitare di incorrere in impugnative e, quindi, di perdere il doppio del tempo. L’altro aspetto fondamentale, che la consigliera Straface ha sottolineato, è che sono stati auditi architetti, ingegneri e che sono state fatte proprie da parte della Giunta tutte le modifiche suggerite.

A noi risulta esattamente il contrario. Non sono stati presi in considerazione le proposte e gli emendamenti che erano tesi a migliorare la struttura legislativa e, quindi, la pianificazione e, soprattutto, il raccordo tra gli strumenti e le risorse economiche.

Nonostante queste nostre argomentazioni negative – dico nostre, quindi del Gruppo Misto, del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle – ci rendiamo perfettamente conto che questo è, comunque, uno strumento di aiuto per far ripartire un aspetto economico della nostra regione che è sicuramente molto importante e dal quale tante normative e tante possibilità possono venire fuori.

Per questo, esprimiamo, comunque, un voto di astensione rispetto a questa legge.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Bevacqua. Ne ha facoltà.

BEVACQUA Domenico (Partito Democratico)

Presidente, intervengo molto velocemente, per annunciare, semplicemente, come ha già fatto la consigliera Bruni, il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico e per dire chiaramente che sarebbe stato sufficiente predisporre esclusivamente un unico articolo dal titolo “Piano casa”, perché tutto gira intorno a questo e, a mio modesto parere, anche intorno a tante contraddizioni presenti in questo testo di legge sulle quali – qualche collega l’ha già fatto – non voglio dilungarmi.

Quando si ha la fretta e la determinazione di portare avanti proposte di legge condivise o meno, che hanno delle finalità e degli obiettivi precisi, credo che bisognerebbe prima capire se questa idea e visione che abbiamo oggi della Calabria, di consumo del suolo zero e di altre tematiche, sia, poi, adeguata ad essere supportata a livello nazionale, attraverso leggi approvate, senza incorrere, poi, nell’impugnativa statale.

Credo che corriamo seriamente questo rischio perché ho avuto modo di assistere a poche sedute della Commissione ambiente, prima che subentrasse il consigliere Irto, e mi sono reso conto in quelle sedute di tante osservazioni fatte, non soltanto dal Settore assistenza giuridica, ma anche dai rappresentanti del Ministero compente presenti in quella sede, che hanno affermato determinate cose.

Penso che ciò determinerà l’impugnativa da parte del Governo e questo Consiglio regionale non farà una bella figura perché vorrei precisare, anzi evidenziare, che in più occasioni stiamo subendo segnalazioni – in certi casi, poi, ricevendo aiuto – sull’approvazione di alcune leggi regionali, avvenute in queste ore, dopo 8 mesi!

Credo che sia un nostro limite di legiferare e una superficialità nel portare avanti i provvedimenti.

Vorrei che questo fosse un monito – che rivolgo prima a me stesso e poi a voi – che vi state affannando a proporre proposte di legge importanti, forse – mi auguro, abbiano in parte l’obiettivo di fornire servizi e risposte ai cittadini calabresi – perché vedo troppa foga di legiferare, ma poche risposte chiare e poco percepite dai cittadini.

Questa, secondo me, è una riflessione che dovremmo fare relativamente alla qualità della produzione legislativa.

Con riferimento, poi, presidente Mancuso, agli emendamenti presentati oggi e che nessuno di voi ha avuto modo di leggere, vorrei sottolineare che non sono legati alla proposta di legge di cui parliamo oggi, ma, ancora una volta, sono emendamenti che riguardano altri aspetti della vita legislativa calabrese, quali la sanità e altri temi di competenza di quest’Aula.

Quindi, affermiamo chiaramente, cari consiglieri Laghi e Bruni, che questi emendamenti non hanno nulla a che fare con la proposta di legge di cui discutiamo stasera.

Lo avevamo già denunciato la volta scorsa quando abbiamo detto che non avremmo più tollerato l’inserimento nei testi di legge di disposizioni come quelle relative alla So.Ri.Cal. e alle Terme.

Oggi ci troviamo quasi nella stessa condizione. Credo che questa sia una riflessione che dobbiamo fare, come Consiglio regionale e come Conferenza dei capigruppo.

Preannuncio da adesso che non parteciperò più a riunioni della Conferenza dei capigruppo che non abbiano una regolarità e una consequenzialità nelle decisioni assunte perché questo è un altro esempio di come considerate il rapporto con la minoranza.

Vi prego di leggere cosa è previsto negli emendamenti e capirete che non c’è nulla di consequenziale rispetto alla proposta di legge che stiamo per approvare e che porta la firma dei consiglieri Raso e Straface.

Evitiamo – lo dico al presidente Mancuso – queste cadute di stile da parte della maggioranza e anche da parte dell’Ufficio di Presidenza perché credo che emendamenti come quelli che stiamo per approvare siano importanti – magari, possono essere anche di un’estrema rilevanza e  funzionali a migliorare il servizio, per quanto riguarda, ad esempio, la sanità, ci mancherebbe altro, – ma non possiamo – ripeto – assistere, ancora una volta, alla presentazione di emendamenti che nulla hanno a che fare con la proposta di legge di cui oggi discutiamo e che meriterebbero, a mio modesto parere, presidente Mancuso, maggiore attenzione, confronto e analisi nelle Commissioni consiliari e anche nella Conferenza dei capigruppo.  

Quindi, personalmente –penso anche il resto della minoranza – non condivideremo più questo metodo di portare all’attenzione emendamenti che non hanno nulla a che fare con la proposta di legge di cui discutiamo perché diventa veramente difficile, poi, svolgere il nostro ruolo con competenza, con coscienza e scienza, perché quando voto devo sapere cosa voto e cosa il mio voto determina per i nostri concittadini.

Non è possibile continuare con questo metodo. Lo avete fatto già sulla So.Ri.Cal. e sulle Terme e, oggi, proponente altri emendamenti sulla sanità che, per carità, secondo me, sono giusti per quello che ho letto, però dovrebbero essere oggetto di una discussione più ampia che coinvolga la Commissione sanità e che renda, poi, il Consiglio regionale partecipe di una eventuale condivisione, di un eventuale supporto, integrazione, ma nel rispetto di ruoli e funzioni.

Stiamo, davvero, toccando il limite, presidente Mancuso, e credo che sia una situazione che non si era mai verificata. Faccio da anni il consigliere regionale ed è vero che, come dice spesso il consigliere Arruzzolo, lo facevamo anche noi, ma non in questi termini.

Penso che siamo arrivati, veramente, quasi a un punto di non ritorno nei rapporti tra maggioranza e minoranza.

La prego, presidente Mancuso, di stare molto più attenti al contenuto degli emendamenti presentati in Aula, perché – ripeto – è offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali prevedere emendamenti che non hanno nulla a che fare con la proposta dei consiglieri Raso e Straface, ma riguardano ben altri temi che – ripeto – se discussi, confrontati e analizzati, potevano ottenere il nostro appoggio e il nostro sostegno – ci mancherebbe altro – perché siamo responsabili.

Ritengo che alcune disposizioni che proponente relativamente alla sanità siano giuste, ma non potete proporle in questo modo.

Quindi, l’appello, che rivolgo all’Ufficio di Presidenza e al presidente Mancuso, è quello di prestare maggiore attenzione rispetto ai provvedimenti che si sottopongono all’Aula, e che vengono approvati, che meriterebbe – ripeto – un maggior rispetto dei ruoli e delle funzioni.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bevacqua. Se non ci sono interventi passiamo all'esame e votazione del provvedimento.

Articolo 1

(È approvato)

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Le chiedo scusa, chiedo di intervenire per dichiarazione di voto, è possibile?

PRESIDENTE

Potrà intervenire alla fine, prima del voto finale sul provvedimento. Va bene? All’articolo 2 è pervenuto l'emendamento, protocollo numero 16378/A02, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera n). Cedo la parola al proponente per l’illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

È l’emendamento numero 1. All’articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) edificio in stato legittimo: immobile o parte di esso legittimo ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001.”

Presidente, vorrei precisare alcune cose. Parte dei colleghi dell'opposizione lamenta la presenza degli emendamenti. Mi dispiace per loro che non li hanno letti perché sono tutti attinenti alla legge e, in particolare, ruotano su questa definizione perché nel testo originale della legge c'era la dicitura “edifici esistenti”. In questo modo noi restringiamo il campo di applicazione della legge agli edifici legittimi, come previsto dal Testo unico, quindi restringiamo invece di allargare le maglie della normativa. Se l'aveste letto… Poi, considerato che tutti gli articoli devono essere modificati, dato che si cambia questa definizione, l'emendamento viene ripetuto per tutti gli 8 articoli quindi non si tratta di un fiorire di emendamenti.

Però mi dia anche la possibilità di rispondere ad alcune osservazioni, molto velocemente, perché io ritengo che questa legge l'abbiamo fatta insieme all'opposizione, abbiamo ascoltato tutte le loro osservazioni e sono loro grato perché sono stati presenti in Commissione e ci hanno suggerito tanti aspetti.

Però è ingiusto dire che con questa legge noi andiamo a costruire nelle zone agricole, caro collega Laghi, perché nelle zone agricole ci sono norme per la decostruzione cioè si prevede la possibilità di demolire gli edifici che stanno in zona agricola o in fascia costiera, da 300-500 metri, per trasformare quei terreni in terreni permeabili, riportandoli allo stato naturale. Se io demolisco lì quella volumetria, quella superficie la posso riportare in una zona edificabile come premialità. Quindi noi demoliamo i fabbricati in zona agricola. Poi l'altra osservazione che hanno fatto i consiglieri Laghi Bevacqua per quanto riguarda l’audizione del Ministero: il MiC è stato invitato in Commissione, non si è presentato - questa proposta di legge la stiamo discutendo dal mese di febbraio – né alla prima seduta né alla seconda e terza seduta di Commissione.

(Interruzione fuori microfono)

La Calabria non può essere bloccata al 2012. Adesso ci stiamo operando col Presidente per predisporre subito il Piano paesaggistico però non possiamo essere bloccati al 2012 in cui si è fatto un accordo col MiC secondo il quale non si poteva fare nulla se non si approvava il Piano paesaggistico.

Quindi, la proposta di legge rispetta le disposizioni del decreto 42, per quanto riguarda i beni paesaggistici: tutti i beni e tutte le trasformazioni che ricadono in quegli ambiti sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica del MiC, quindi noi non andiamo a fare nulla. Poi, se vogliamo bloccare la Calabria al 2012, sarete felici voi, ma non il resto della Calabria.

PRESIDENTE

Grazie, collega Raso. Ha fatto bene a chiarire che tanti emendamenti sono dello stesso genere. Grazie. Assessore Dolce, parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Il parere è favorevole.

PRESIDENTE

Grazie. Parere del relatore?

RASO Pietro (Lega Salvini), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento all’articolo 2, protocollo numero 16378/A02, che è approvato.: È pervenuto l'emendamento, sempre all'articolo 2, protocollo 16378/A03, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È legato all’applicazione della stessa definizione che si applica, ove ricorrente in tutto l’articolato ed in particolare: all’art. 2 comma 1 lettere l) e p) dopo la parola “edificio”; all’art. 3 nei commi 1 e 3 dopo la parola “siano”; all’art. 4 commi 2, 3 lettera e) e comma 12 dopo la parola “inutilizzati”; all’art. 5 commi 1 e 2 dopo la parola “siano”; all’art. 6 commi 1, 2 e 3 dopo la parola “siano”; all’art. 7 commi 1 e 5; all’art. 8 comma 1 dopo la parola “costiera”; all’art. 10 comma 13 dopo la parola “siano”; all’art. 11 comma 1 lettera a); all’art. 12 comma 1; la parola “esistenti” è sostituita dalle parole “in stato legittimo”. È la stessa modifica che si ripete. Grazie.

PRESIDENTE

Va bene. Parere della giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Il parere del relatore è scontato perché è lo stesso proponente. Pongo in votazione l’emendamento all’articolo 2, lettere l) e p), protocollo numero 16378/A03, che è approvato. Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato.

Articolo 2

(È approvato per come emendato)

All’articolo 3 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 3, commi 1 e 3, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso emendamento per l'altro articolo, lo rileggo: all’art. 3 nei commi 1 e 3 dopo la parola “siano” la parola “esistenti” è sostituita dalle parole “in stato legittimo”.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 3, commi 1 e 3, che è approvato. Pongo in votazione l'articolo 3 per come emendato.

Articolo 3

(È approvato per come emendato)

All’articolo 4 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 4, comma 2, comma 3 lettera e) e comma 12. Cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso emendamento, lo do per letto.

PRESIDENTE

Va bene. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 4, comma 2, comma 3 lettera e) e comma 12, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 4 per come emendato.

Articolo 4

(È approvato per come emendato)

 All’articolo 5 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 5, commi 1 e 2. Cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso emendamento, lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 5, commi 1 e 2, che è approvato.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

Presidente, chiedo scusa, c'è un altro emendamento...

PRESIDENTE

Sì, c'è una proposta emendativa del consigliere Caputo sempre all’articolo 5. Prego.

CAPUTO Pierluigi (Forza Azzurri)

C’è la necessità di emendare il comma 1 dell'articolo 5, più precisamente alla fine del comma 1 è necessario aggiungere la seguente dicitura: “Se tali interventi garantiscono il passaggio di almeno due classi di rischio, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 28 febbraio 2017 numero 58 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni) fruiscono di una penalità del 15% della superficie o del volume esistente”. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Assolutamente favorevole.

PRESIDENTE

Grazie. Secondo la formulazione orale del consigliere Caputo chiedo la votazione sul suo emendamento. È approvato. Pongo in votazione l'articolo 5 per come emendato.

Articolo 5

(È approvato per come emendato)

È pervenuto all'articolo 6 l’emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso emendamento, lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 6 per come emendato.

Articolo 6

(È approvato per come emendato)

All’articolo 7 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 7, commi 1 e 5. Cedo la parola al consigliere Raso per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

Si tratta sempre dello stesso tipo di modifica. Lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Raso. Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 7, commi 1 e 5, che è approvato. È pervenuto l'emendamento protocollo numero 16387 allo stesso articolo 7, a firma del consigliere Alecci, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Dopo un confronto con il presidente Raso abbiamo deciso che forse è preferibile approfondire la ratio di questo emendamento e mi prendo poco tempo solo per spiegarne la motivazione originale. Ho verificato che altre Regioni hanno deciso di intervenire sui seminterrati andando in deroga sull' altezza e quindi passando dai 2,70 mt ai 2,40 mt, per far sì che si possano creare dei locali dove possano anche essere svolte attività residenziali commerciali, soprattutto nei centri storici.

Faccio un esempio scolastico molto semplice: a Tropea, a Soverato, in tantissime cittadine turistiche, stanno nascendo tantissimi Bed and Breakfast. Molto spesso questi palazzi storici hanno dei seminterrati, storicamente, il patrimonio edilizio non supera i 2,40 metri, e potrebbero essere utilizzati come sala colazione, ricevimento e anche come sala esposizione. Attualmente la legge che stiamo andando a votare non lo permette perché prevede 2,70 metri di altezza; altre Regioni, come la Lombardia, le Marche e il Veneto, hanno scelto di derogare andando a 2,40 metri. Se il Presidente, come mi ha detto, lo riterrà opportuno, lo approfondiremo, lo approfondirà in Commissione e, magari, lo presenteremo successivamente. Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE

Lo ritira, va bene grazie. Pongo in votazione l'articolo 7 per come emendato.

Articolo 7

(È approvato per come emendato)

Passiamo all'articolo 8: è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 8 comma 1, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso emendamento, lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 8 comma 1, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 8 per come emendato.

Articolo 8

(È approvato per come emendato)

Articolo 9

(È approvato)

All’articolo 10 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, a firma del consigliere Raso, di modifica dell'articolo 10 comma 13. Cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso, lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 10 comma 13, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 10 per come emendato.

Articolo 10

(È approvato per come emendato)

All’articolo 11 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 11, comma 1 lettera a), a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso, lo do per letto.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 11, comma 1 lettera a), che è approvato. Pongo in votazione l'articolo 11 per come emendato.

Articolo 11

(È approvato per come emendato)

All’articolo 12 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 12, comma 1, a firma del consigliere Raso, a cui cedo la parola per l'illustrazione. Prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

È sempre lo stesso, lo do per letto.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A03, di modifica dell'articolo 12, comma 1, che è approvato. Pongo in votazione l’articolo 12 per come emendato.

Articolo 12

(È approvato per come emendato)

Articolo 13

(È approvato)

All’articolo 14 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16378/A04, a firma del consigliere Raso, di modifica all’articolo 14, comma 1. Cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

Il comma 1 dell’articolo 14 è così sostituito: “Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge.” Si tratta di una norma transitoria, in modo da poter coordinare il passato col nuovo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A04, di modifica all’articolo 14, comma 1, che è approvato. È pervenuto allo stesso articolo 14 l'emendamento protocollo numero 16378/A05, a firma del consigliere Raso, di modifica del comma 2 dell’articolo 14. Cedo la parola per l'illustrazione.

RASO Pietro (Lega Salvini)

In questo caso ci siamo accorti che c'era un refuso quindi al comma 2 dell'articolo 14 dopo la parola “materia” sono nominate le parole “e delle leggi regionali ivi richiamate”. Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

DOLCE Mauro, Assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento protocollo numero 16378/A05, di modifica del comma 2 dell’articolo 14, che è approvato. È pervenuto l'emendamento protocollo numero 16370, a firma della consigliera De Francesco, introduttivo del comma 12 bis, a cui cedo la parola. Prego.

DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)

Presidente, ritiro l'emendamento per ulteriori approfondimenti. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Pongo in votazione l’articolo 14 per come emendato.

Articolo 14

(È approvato per come emendato)

Articolo 15

(È approvato)

Articolo 16

(È approvato)

Articolo 17

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Cedo la parola al consigliere Laghi che mi aveva chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Prego.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Volevo precisare che, diversamente da come lei ricorda, Presidente, io all'ultima riunione dei capigruppo sono stato ben presente. Forse, con la mia naturale discrezione, non è apparso evidente a tutti, però io non sono stato assolutamente assente.

Tantomeno il mio problema oggi era quello di inserire una proposta di legge all’ordina del giorno, il problema era inserire una proposta di legge di cui non si avesse contezza nella sua ulteriore definizione, trattandosi di una legge così delicata.

Per cui, per quanto mi riguarda, diversamente dai colleghi dell'altra minoranza, ritengo che questa proposta di legge riguardi un argomento importantissimo, però proprio per questo avrebbe dovuto essere diversamente, se non è gestita, argomentata e strutturata.

In questo modo, a mio modo di vedere, è un'occasione persa da un punto di vista sia economico e occupazionale sia ambientale sociale e solidaristico. Dovevo un chiarimento, poi, anche sul problema relativo all’interessamento dei suoli agricoli, messi in vicinanza di strade di scorrimento, di grande scorrimento e con le infrastrutture già presenti. Ribadisco che questo è un aspetto che poi deve essere compensato con la resa di un suolo permeabile. Vorrei ricordare a me stesso che una cosa è il suolo fertile, una cosa è il suolo permeabile. Perché prima che il suolo permeabile diventi fertile deve passare qualche decennio, mentre basta un colpo di benna per rendere infertile e alterare la composizione di qualsiasi suolo.

Giudico, poi, abbastanza inquietante il problema dei sottotetti e dei seminterrati in cui viene ufficializzata l'assenza di finestre, di aperture di qualsiasi tipo. Per questo motivo e con grande dispiacere, benché riconosca l'importanza dell'argomento, trovo questa legge mal fatta e quindi il mio voto e il voto del gruppo De Magistris Presidente è contrario. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Laghi. Per dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire la collega Straface. Ne ha facoltà.

STRAFACE Pasqualina (Forza Italia)

Presidente, grazie. Intanto colgo l'occasione per fare una riflessione veloce rispetto ad alcune dichiarazioni che sono giunte dai banchi dell’opposizione.

Vorrei dire al consigliere Laghi che in ogni articolo citato nel testo della proposta di legge si parla di riduzione di consumo del suolo; addirittura vengono date delle premialità per chi decostruisce. Lo vediamo soprattutto nell'articolo quando si parla del rispetto della fascia costiera. Penso che questo articolo lei l'abbia letto, no? Dove vengono date delle premialità per chi decostruisce a ridosso della fascia costiera, rispetto invece all'area urbana.

Inoltre, proprio per evitare che questo testo di legge possa essere impugnato, è stato riportato il vecchio articolo 9, parliamo dell'articolo 9 ter che è stato emendato all’articolo 14 nelle disposizioni transitorie, così come era stato scritto nel vecchio Piano Casa. Rispetto a quello che invece è stato detto dal consigliere Tavernise: carissimo consigliere Tavernise, la competenza rispetto al Piano paesaggistico è dello Stato, soprattutto per quanto riguarda le aree tutelate, questo ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico del 2004, dove già la legge urbanistica parla di interventi di rigenerazione urbana.

Rispetto invece alla consigliere Bruni: il testo di questa proposta di legge non può essere scopiazzato. È veramente triste ascoltare alcune dichiarazioni perché abbiamo detto che il modello di riferimento è quello depositato presso il Senato.

Abbiamo detto pure che il modello di riferimento è quello di alcune Regioni quali il Piemonte, che ha legiferato meno di un mese fa. Poi, le Commissioni hanno un ruolo, hanno un ruolo istituzionale importante e tanto tempo è stato dedicato per riuscire a costruire un testo così importante. In questo testo di legge - è questa l'inversione di tendenza che si registra durante i lavori di Commissione - sono state accolte tutte le osservazioni delle organizzazioni di categoria, dell'ANCE, quindi non può essere un testo scopiazzato.

Questo invece è un testo di legge che merita particolare attenzione e da parte dei banchi dell'opposizione è facile dichiarare un voto di astensione. In politica io ritengo che ci voglia coraggio! Di fronte ad un testo del genere, il voto di astensione non può essere accettato perché è un testo che consegniamo alla Regione Calabria e che può cambiare il volto delle città, dei quartieri, dei borghi. È un testo che va a snellire procedure, soprattutto nei rapporti di negoziazione tra i comuni e i privati. Grazie. Il nostro voto è un voto favorevole.

PRESIDENTE

Grazie. Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale. Il provvedimento è approvato, per come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 76/12^ di iniziativa dei consiglieri P. Raso, G. Arruzzolo recante: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici"

PRESIDENTE

Passiamo alla proposta di legge numero 76/12^ di iniziativa del consigliere Raso e Arruzzolo, recante: “Interventi normativi sulle leggi numero 42/2017, 13/1979, 7/1996, 8/1996, 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione dei veicoli”.

Cedo la parola al relatore consigliere Arruzzolo per illustrare il provvedimento. Prego.

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. La proposta di legge si inserisce nel quadro più ampio di quegli interventi normativi di natura complessa che mirano a snellire le procedure e le pratiche amministrative di stringente attualità. La proposta normativa si compone di 10 articoli.

L’articolo 1 reca modifiche di natura ordinamentale alla legge regionale 42/2017, fissando al 31/12/2022 la data di conclusione della procedura di liquidazione della fondazione regionale Calabria Etica. Le procedure di chiusura risultano non ancora completate, atteso che non sono stati definiti i rapporti di dare e avere nei confronti della Regione Calabria, relativamente a progetti di attività assegnate e finanziate dalla stessa Regione. Con la medesima norma si prevede, inoltre, che la Giunta individui un commissario tra i dirigenti di ruolo e i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso, al fine di garantire l'invarianza di spesa della norma medesima.

L’articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 13/1979 prevedendo una diversa composizione della Consulta regionale della Cooperazione, con la partecipazione di un rappresentante per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo in luogo della precedente e generica previsione della partecipazione di 4 rappresentanti delle associazioni. Viene, altresì, abrogato il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 13/1979 che prevede il riconoscimento di un rimborso spese ai componenti dell'organismo.

L’articolo 3 dispone l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici in misura pari al 50 per cento. Tale disposizione è tesa ad allineare la Regione Calabria alle altre Regioni in materia di tassa automobilistica riconosciuta per i veicoli storici.

L'articolo 4 prevede l'adesione della Regione Calabria alla società consortile a responsabilità limitata, costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato Tech4You, mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale nel limite di spesa di euro 20.000 per l’anno 2022. Tale programma rappresenta pertanto uno strumento rilevante e avanzato per lo sviluppo e l'innovazione del territorio delle due Regioni partecipanti, Basilicata e Calabria, e mira a valorizzare le risorse e la specificità dei territori attraverso un uso mirato delle risorse del PNRR.

Gli articoli 5 e 8 intervengono per modificare le leggi regionali 7 del 1996 e 8 del 1996, prevedendo che una delle unità di personale assegnato all'ufficio di Gabinetto della Giunta regionale e del Consiglio regionale può essere individuata tra estranei alla pubblica amministrazione.

L’articolo 6 prevede che la Regione Calabria promuova, attraverso Fincalabra Spa, la costituzione di consorzi o società a prevalente partecipazione pubblica, per dare compiuta attuazione alle azioni indicate nel Piano regionale dei trasporti e per favorire lo sviluppo del territorio e delle potenzialità connesse al sistema portuale. È prevista anche la concessione di contributi per incentivare i servizi di trasporto ferroviario intermodale, in partenza o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

L’articolo 7 prevede una modifica ordinamentale alla legge regionale 36 del 1986 “Interventi in favore degli uremici” volta ad eliminare il riferimento ai controlli affinché la stessa si applichi solo ai trattamenti dialitici. L'intervento di abrogazione è frutto di un accordo tra Governo e Regioni.

Gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore del presente intervento legislativo.

Presidente, voglio precisare che relativamente al titolo della proposta di legge 76/12^ il riferimento alla legge regionale 38/1986 non è corretto. Peraltro, il titolo corretto è legge regionale 36/1986 così come indicato all'articolo 7. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Grazie, signor Presidente. Sarò veloce sul punto 3, quindi sulle auto storiche, sull’esenzione del bollo.

Volevo giusto evidenziare un paio di passaggi che, secondo me, rendono questa proposta impugnabile e quindi non applicabile perché si tratta di un tributo derivato, non è un tributo di esclusiva competenza regionale. Quindi bisogna seguire quelle che sono indicazioni della Legge nazionale e in armonia con essa.

 Già altre Regioni hanno provato ad approvare dei provvedimenti arditi come questo e sono stati dichiarati illegittimi. È successo in Veneto, è successo in Sicilia. In pratica si vuole dare esclusivamente al registro storico dell’ACI la possibilità di dire se un veicolo è effettivamente storico o meno, escludendo tutti gli altri registri storici come l’FMI per i motoveicoli, l’ASI, Alfa Romeo, Fiat, registri che già da tantissimi anni sono in funzione e che danno l’opportunità agli appassionati di iscrivere i loro mezzi e avere quindi l'esenzione fino al 50 per cento del bollo auto, come tra l'altro prevede il codice della strada nell’articolo 60, comma 4.

Già questo sarebbe un motivo di impugnazione e capace di rendere illegittimo questo provvedimento che stiamo adottando. La cartina tornasole c'è data da ciò che applicano poi le compagnie di assicurazione, che non sono assolutamente enti di beneficenza, e che, prima di attuare dei provvedimenti, studiano bene la materia.

Tutte le compagnie di assicurazione presenti sul mercato italiano fanno riferimento ai registri ASI, FMI, Alfa Romeo, Fiat. Quindi non vedo perché la Calabria, unica tra 20 Regioni, dovrebbe dare la possibilità solo al registro ACI di poter dire quale veicolo effettivamente possa essere ritenuto storico o non storico. Tra l'altro si parla di un aumento del gettito, ma non c'è nessuno studio a supporto.

Questo è un invito affinché, quando si presenta una proposta di legge, si riferiscano che effetti può produrre in riferimento all’incremento delle tasse che vengono incamerate. Credo che in un momento storico come questo, in cui il costo del carburante è altissimo, in cui tanti padri e madri di famiglia girano con veicoli vecchi perché non hanno la possibilità di acquistare un veicolo nuovo, non si può neanche dire che questo provvedimento sia fatto anche per sostenere le politiche di transizione ecologica, stimolando il ricambio del parco auto.

 Non conosco nessuno che ha un'auto vecchia e non la cambia perché invece di pagare 80 o 100 euro di bollo ne paga 50 perché la iscrive come auto storica. Mi sembra un po' eccessivo dire che con questa legge regionale faremo sì che tante persone andranno a cambiare l'auto perché devono pagare 50 euro in più di bollo. Quindi sarà impugnata! Tante associazioni mi hanno chiamato perché hanno le auto iscritte in altri registri come in tutte le Regioni d'Italia e sono pronte ad impugnare la norma; quindi, penso che dare al solo registro storico ACI questa possibilità sia una forzatura in un momento storico in cui la Regione Calabria, il Presidente, la Giunta stanno lavorando su problemi molto più importanti. Insomma, mi sembra veramente eccessivo voler mettere in piedi questo provvedimento quasi nella certezza che verrà dichiarato illegittimo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Alecci. Ha chiesto di intervenire la collega Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Intanto lasciatemi fare un commento su questi provvedimenti Omnibus. Il collega Arruzzolo diceva: serve per snellire.

Perdonatemi, ma mi sembra che qui non facciamo altro che confondere, mettendo insieme tutta una serie di leggi, di variazioni e di modifiche che non sono assolutamente logiche. Mi interessa intanto fare un piccolo commento sull'articolo 1, cioè riguardo la proroga della liquidazione della fondazione Calabria Etica: è dal 2013 che la stiamo prorogando, che la stanno prorogando, fino al 31 dicembre 2022 perché, praticamente, non sono stati ancora definiti i rapporti di dare e avere tra la Fondazione e la Regione.

La norma prevede che la Giunta individui un commissario con funzioni di liquidatore tra i dirigenti di ruolo e funzionari di categoria D, senza previsione di compenso, al fine di mantenere l’invarianza di spesa, ma queste disposizioni destano comunque perplessità, non solo per l'ulteriore protrarsi di questa procedura liquidatoria quanto anche per la nomina del commissario liquidatore.

La magistratura contabile, infatti, ha censurato le molteplici proroghe messe in atto proprio perché in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria.

È impensabile procedere e portare avanti per così tanto tempo una situazione del genere. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo, insieme a tutte le proroghe che comunque come consiglieri siamo mensilmente o pluri-mensilmente chiamati a decidere, non fa altro che aumentare tra l'altro, in questa situazione, il passivo a carico della Cittadella.

La liquidazione di Calabria Etica era prevista appunto nel 2013 e siamo nel 2022. Su questo articolo esprimo chiaramente un voto contrario, poi alla fine faremo una dichiarazione di voto sull’intero provvedimento.

Consentitemi un ulteriore commento sugli articoli 5 e 8 di questa proposta di legge perché con essi si vuole introdurre la possibilità di nominare presso l'ufficio di Gabinetto della Giunta regionale e del Consiglio un'unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e, presso il Consiglio regionale, è possibile altresì sdoppiare il posto nominando due unità di personale esterno con un costo lordo annuo pari a 49.750 euro.

È difficile per noi comprendere la ratio di queste modifiche se non per ragioni strettamente privatistiche e clientelari perché questo comporterà un aumento dei costi a carico dei calabresi, visto che, attualmente, il relativo costo è ricoperto da personale interno scelto tra dipendenti di ruolo sia della Giunta che del Consiglio, a costo zero. Viene riconosciuta solo l'indennità di struttura, ma non viene riconosciuto il premio economico. Quindi, secondo noi, non c'è neutralità finanziaria.

L'altro piccolo commento è relativo appunto alla legge 36, non 38, c'era appunto un errore, “Interventi a favore degli uremici e dei dializzati”. Ci dispiace moltissimo che questo sia una richiesta che arriva al nostro Presidente della Giunta regionale da parte del Governo perché, se è vero - è importante certamente che siano consentiti rimborsi per i trattamenti dialitici - queste sono comunque persone e pazienti che hanno necessità di controlli e che si devono altrettanto spostare con autoambulanze spesso automedicali per poter raggiungere le sedi. Da questo punto di vista anche questa normativa non ci trova minimamente d'accordo perché riteniamo che forse uno sforzo in questa direzione si potesse fare o perlomeno si potesse trovare una soluzione diversa a copertura anche delle spese che questi pazienti devono obbligatoriamente affrontare per potere sopravvivere.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bruni. Ha chiesto di intervenire il consigliere Arruzzolo. Ne ha facoltà.

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Intervengo soltanto per rispondere a quello che ha detto poc'anzi il collega Alecci.

Per quanto riguarda un’eventuale impugnativa, le voglio ricordare che c'è un regolamento nazionale, quindi l’ACI non si inventerà motu proprio quali sono i veicoli classificati storici o meno. C'è un regolamento nazionale al quale si fa fede per il riconoscimento di questo titolo, dopodiché l’ACI, che non mi pare sia una piccola agenzia, rappresenta una garanzia per quanto riguarda la procedura.

Poi volevo rispondere alla collega Bruni, in riferimento alla proroga della liquidazione della Fondazione Calabria Etica che, giustamente, lei ricorda essere posta in liquidazione dal 2013. Effettivamente noi ce lo siamo ritrovati, oggi ci ritroviamo il problema e oggi dobbiamo affrontarlo.

Quindi il problema qual è? Quello di nominare un commissario liquidatore per cercare di mettere ordine nelle procedure, in quanto ad oggi ancora non sono concluse e non sono completate. Necessariamente deve essere nominato un commissario liquidatore, nella speranza che non avvenga quello che dice la collega Bruni e non si proceda, quindi, negli anni ancora a un ulteriore proroga. Poi, per quanto riguarda la possibilità del Consiglio di avere nell’Ufficio di Gabinetto una figura esterna alla Pubblica amministrazione sdoppiabile, preciso che si tratta di un discorso organizzativo.

L'anno scorso il Consiglio regionale ha stornato alla Giunta 8 milioni di euro. Quindi c’è una gestione parsimoniosa, una gestione di risparmio. Per quanto concerne la questione organizzativa, collega Bruni, anche lei ha costituito il Gruppo misto generando ulteriori costi però, giustamente, se vogliamo far lavorare per bene le strutture dobbiamo anche consentirlo. Il dato complessivo e finale è quello poi di far sì che nel complesso dell'attività gestionale ci sia effettivamente un risparmio, con un'attenzione parsimoniosa alle spese. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazia, collega Arruzzolo, passiamo all'esame e votazione del provvedimento. Al titolo è pervenuto l'emendamento, protocollo numero 16402, a firma del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l’illustrazione. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Presidente, mi ripete il numero di protocollo gentilmente?

PRESIDENTE

Protocollo numero 16402.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Allora il titolo della proposta di legge regionale numero 76/12^, recante "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici" è sostituito dal seguente: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n.8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici". Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, protocollo numero 16402, che modifica il titolo della proposta. Favorevoli?

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Chiedo di intervenire per dichiarazione di voto, Presidente.

PRESIDENTE

Potrà intervenire durante la votazione finale.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Va bene.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento, protocollo numero 16402, che modifica il titolo della proposta, che è approvato.

Prima dell'articolo 1 sono pervenuti gli emendamenti protocollo numero 16393 e 16400, a firma del consigliere Montuoro, che hanno identico testo.

Cedo la parola al proponente per illustrare e specificare quale dei due intende sottoporre all’approvazione dell’Aula, prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Presidente, l’emendamento protocollo numero16393 è ritirato, quindi vado a illustrare l’emendamento protocollo numero 16400: “Articolo 01 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32) 1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021 è così modificato:

a. nel comma 1, dopo la parola «pubblico» Ie parole «, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa,» sono sostituite dalle seguenti «e di autonomia imprenditoriale»; b. nel comma 2, dopo la parola «persegue» sono aggiunte Ie seguenti: «la programmazione,»; dopo la parola «efficientamento» sono aggiunte Ie seguenti: «, nonché il controllo direzionale e gestionale».

2. L'articolo 2 della legge regionale numero 32/2021 è così modificato: a) Prima del comma 1 è aggiunto il seguente: «01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitaria Regionale assicurando: a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per I’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria; b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie, nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie; c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo; d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale; e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per I’ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per I'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitaria della Regione Calabria.»

b) Nel comma 1, Ie lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per I'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per I'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitaria della Regione Calabria;»

c)Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'esercizio delle sue funzioni I'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per I’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.»

3. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 32/2021 sono soppresse Ie seguenti parole «per il tramite del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi sociosanitari».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge 32/2021 è inserito il seguente: «1-bis. II Commissario straordinario di Azienda zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita Ie funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio Sanitario regionale».

Articolo 02 (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11) -

1. II comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 è così modificato:

a) la parola «gestionale» è sostituita dalla seguente «imprenditoriale»; b) dopo la parola «generale» sono inserite Ie seguenti «, il collegio di direzione».

2. Dopo I'articolo 11 è inserito il seguente: «11- bis (Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite Ie Unità di Continuità Assistenziale.

2. Le Unità di Continuità Assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità di esercizio con Ie istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.

3. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di Continuità Assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.» Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 16400 che è approvato.

Articolo 1

(È approvato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

All’articolo 4 è pervenuto l'emendamento protocollo numero 16386, a firma del consigliere Raso, che abroga l'articolo 4. Cedo la parola per l'illustrazione, prego.

RASO Pietro (Lega Salvini)

Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE

Grazie. Quindi votiamo per l'articolo 4.

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Articolo 6

(È approvato)

Articolo 7

(È approvato)

Articolo 8

(È approvato)

Dopo l'articolo 8 sono pervenuti gli emendamenti protocollo numero 16392 e 16399, a firma del consigliere Montuoro, che hanno identico testo.

Cedo la parola al proponente per illustrarli e specificare quale dei due intende sottoporre all'approvazione. Prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Presidente, l’emendamento protocollo numero 16392 viene ritirato. Do lettura dell’emendamento protocollo numero 16399: “Articolo 8 bis (Disposizioni in materia di personate regionale). 1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale in comando presso gli uffici della Giunta regionale alla data del 30 aprile 2022, nelle more dell'attuazione delle procedure previste dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è autorizzato il rinnovo dei comandi del medesimo personale presso i predetti uffici. A tal fine, il competente Dipartimento regionale adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi”.

Grazie.

PRESIDENTE

Chiedo l'approvazione dell’emendamento protocollo numero 16399 che introduce l’articolo 8bis.

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 16399 che è approvato, pertanto è introdotto l’articolo 8 bis.

(È approvata l’introduzione dell’articolo 8bis)

È pervenuto l'emendamento all'articolo 9, protocollo numero 16401, di iniziativa del consigliere Montuoro, a cui cedo la parola per l'illustrazione, prego.

MONTUORO Antonio (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente. Al comma 1 dell'articolo 9 della proposta di legge regionale numero 76/12^, recante "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici", le parole «articoli 1, 2, 3, 5, 7» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 01, 02, 1, 2, 3, 5, 7 e 8 bis». Grazie.

PRESIDENTE

Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Parere del relatore?

ARRUZZOLO Giovanni (Forza Italia), relatore

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l’emendamento protocollo numero 16401 che è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 9 per come emendato.

Articolo 9

(È approvato per come emendato)

Articolo 10

(È approvato)

Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

Aveva chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Alecci. Ne ha facoltà.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Intervengo giusto per alcune precisazioni, anche in virtù di ciò che diceva il collega Arruzzolo, per quanto riguarda appunto i veicoli storici.

La questione dirimente, collega, – lo dicevo prima – è un tributo derivato, non è di esclusiva competenza regionale e quindi, purtroppo o per fortuna, bisogna stare all'interno di ciò che prevede la normativa nazionale. La normativa nazionale, in maniera molto chiara, dice che sì il registro dell’ACI è autorevolissimo, non autorevole, autorevolissimo, ma la normativa nazionale riconosce anche gli altri registri che da decenni sono in campo e sono utilizzati in 19 regioni su 20.

La Calabria vuole dare l'esclusività al registro ACI affinché si possa dire se un veicolo è storico o meno, obbligando anche all'iscrizione. È una cosa atipica che in 19 Regioni si possa scegliere a quale registro iscriversi (FMI, ASI, Alfa Romeo) e, in Calabria, guarda caso, si decide che per avere un veicolo storico devi andare per forza a iscriverti pagando al registro ACI. Unica Regione su 20! Secondo me, è una cosa alquanto atipica, poi passerà, siete in maggioranza, ci mancherebbe altro!

Poi volevo stigmatizzare anche ciò che si è detto sull'opposizione, anche il collega Graziano, che mi fa piacere vedere così vigoroso e appassionato. Io lo dico veramente, non è una battuta la mia!  Una buona opposizione penso sia utile anche a un buon governo, che sia cittadino, provinciale e regionale; in assenza di opposizione, credo, ci sarebbe meno dibattito e anche meno attenzione forse su alcune materie. Quando si arriva in Aula e si portano dei provvedimenti che non sono all'ordine del giorno – glielo dico con molta serenità – e prevedono anche un numero importante di emendamenti ciò comporta che consiglieri regionali modesti, come il sottoscritto, che…

(Interruzione fuori microfono)

Non ti sento, collega, se accendi il microfono ti ascolto e ti rispondo.

Alcuni provvedimenti sono stati inseriti oggi all'ordine del giorno, non erano nella convocazione.

Dicevo: consiglieri regionali che non sono tuttologi, che non hanno la verità in tasca e che hanno una struttura di consulenti con i quali approfondiscono i temi che si portano in Consiglio regionale, devono avere quantomeno il tempo di poterli leggere e approfondire anche per venire in Aula e votare in piena coscienza. In quel caso, se io dovessi votare non in maniera favorevole su dei provvedimenti importanti, accetto anche il rimbrotto e la polemica sul fatto che non si vuole aiutare il futuro della Regione, non si vuole aiutare la crescita di questa regione. Se però si portano all'ultimo minuto dei provvedimenti complessi, che non mi danno la possibilità, perché non ne ho le competenze, di poterli approfondire – purtroppo non sono così bravo da capire tutto come voi – c'è solo la richiesta di poterli approfondire con calma, di darci un po' più di tempo e poi votarli con più contezza. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Solo per chiarire, collega Alecci, senza nessuna polemica.

L’inserimento dei punti all'ordine del giorno è stato concordato in Conferenza dei capigruppo, previa approvazione degli stessi in seconda Commissione.

ALECCI Ernesto (Partito Democratico)

La seconda Commissione si è tenuta stamattina e sono stati presentati otto emendamenti.

PRESIDENTE

L’inserimento è stato deciso di concerto con i colleghi della minoranza.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

Gli emendamenti non erano previsti in maniera così rilevante e numerosa!

PRESIDENTE

Parla proprio lei che li ha fatti aggiungere anche in Aula nel corso della seduta! Si ricordi bene!

Ha chiesto di intervenire il consigliere Graziano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà. Prego, collega Graziano.

GRAZIANO Giuseppe (Unione di Centro)

Grazie, Presidente. Intervengo brevemente, anche se il consigliere Alecci ha preso più tempo, chiamandomi in causa e costringendomi a intervenire per replica.

Consigliere Alecci, lei è componente della prima Commissione! Questo provvedimento è stato discusso in seno alla prima Commissione alla quale lei – mi sono informato – era assente e non si è preoccupato neppure di farsi sostituire o di presentare un emendamento.

Questo provvedimento è emendabile anche in Aula.

Per quanto concerne la sua osservazione sui registri, il collega Arruzzolo, che è il relatore, ha dato la risposta, che io condivido, però quest'Aula avrebbe potuto essere d'accordo con la sua proposta.

Lei è consigliere regionale ed è qui per legiferare, per partecipare alle Commissioni e per emendare le proposte di legge degli altri colleghi, in questo caso della maggioranza.

Lei aveva tutto il diritto e il dovere, da consigliere regionale, di emendare questo testo e di aggiungere tutti i registri che ha ben elencato, dall'Alfa Romeo alla Fiat alla Topolino, e quest’Aula avrebbe valutato se il suo emendamento fosse stato meritevole di accoglimento.

Non c'è una maggioranza chiusa, ma aperta! Avrebbe potuto emendarlo e noi avremmo valutato la sua proposta, altrimenti è solo fiato buttato in aria quello di oggi.

Lei avrebbe potuto svolgere il suo ruolo di consigliere regionale in maniera diligente, presentando eventuali emendamenti nella Commissione di cui fa parte o anche in quest’Aula.

ALECCI Ernesto (Partito Democratico)

Consigliere Graziano, lei ha fatto confusione perché mi riferivo agli emendamenti sulla rigenerazione urbana, non parlavo certo del testo sui veicoli storici, che è di una paginetta.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Neri. Ne ha facoltà.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Grazie, Presidente.

Intervengo brevemente giusto per un chiarimento. Consigliere Alecci, è vero che il bollo auto è un tributo derivato, ma è anche vero che dal 2009 si è stabilito che i tributi derivati è come se fossero tributi autonomi.

Per dirlo in una frase sola: oggi la Regione ha piena competenza sul bollo auto.  Teoricamente oggi la Regione – dico teoricamente perché ci sono grossissime difficoltà –    potrebbe eliminare il bollo auto per i residenti nella Regione Calabria; è ovvio che questo non si può fare perché comporterebbe un danno alle casse della Regione incalcolabile e difficilmente recuperabile, quindi bisogna sgomberare il campo dalle limitazioni che abbiamo dal punto di vista legislativo.

Noi abbiamo una sola limitazione: non possiamo andare oltre quello che stabilisce la Legge nazionale ovvero non possiamo stabilire un bollo auto più alto rispetto a quanto stabilisce la legge nazionale, ma in riduzione possiamo fare quello che vogliamo.

Questo è un punto che va chiarito anche per quanto riguarda le norme che andremo ad approvare.

Oggi sul bollo auto abbiamo piena autonomia e non perché lo dico io, ma perché lo dicono le sentenze della Corte costituzionale, le sentenze della Corte dei conti e perché è così dal 2009: si va verso un’autonomia regionale ormai consolidata anche per quanto riguarda i tributi derivati.

Altro discorso poi è l’iscrizione alle varie società o associazioni che, a mio avviso, è tutto il contrario di quello che si sta dicendo.

Al massimo ci potrebbe essere un problema se qualcuno fosse obbligato a iscriversi, ma visto che c’è la riduzione del 50 per cento, il vantaggio che ha l'utente finale è bilanciato; quindi, è possibile legiferare sul bollo auto abolendolo completamente o per 50 per cento, come è stato fatto.

Tutto il resto, dal punto di vista costituzionale, non è impugnabile perché vi è la possibilità di stabilire come e in che modo far versare i tributi al contribuente non superando i limiti imposti dalla Legge nazionale, cioè non andando oltre.

Questo ovviamente va a scontrarsi con i limiti di bilancio; per questo oggi non è possibile eliminare il bollo auto. Grazie.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il consigliere Tavernise. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque stelle)

Intervengo brevemente, giusto per chiarire alcune questioni, visto che sono anche componente della Conferenza dei capigruppo.

Il nostro voto sarà contrario, però, presidente Mancuso! Proprio lei il 23 giugno – quindi stiamo parlando di 10 giorni fa – ha fatto pervenire una comunicazione ai Presidenti di tutte le Commissioni dicendo che, da quel momento in poi, sarebbe stato preferibile non convocare le sedute di Commissione nel giorno dell'Assemblea, se non autorizzate, e siamo d'accordo.

Oggi lei ha autorizzato, ma a noi ancora non sono pervenuti gli emendamenti!

A mio avviso, per fare un lavoro più pulito e trasparente, sarebbe opportuno convocare qualche seduta in più di Commissione consentendo ai consiglieri, soprattutto dell'opposizione, di avere un quadro più completo della situazione.

Proprio perché non ho il quadro completo della situazione, dovrò votare contro.

PRESIDENTE

Va bene. Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso così come emendato, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

Proposta di legge numero 42/12^ di iniziativa del consigliere Comito, recante: “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”

PRESIDENTE

Passiamo all'ultimo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge numero 42/12^ di iniziativa del consigliere Comito, recante: “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”.

Cedo la parola al consigliere Comito per illustrare il provvedimento. Prego, consigliere Comito.

COMITO Michele (Forza Italia), relatore

Grazie, Presidente. Con l'articolo 1 si integra la legge regionale numero 24 del 2008 con una norma transitoria ad hoc, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal Servizio sanitario regionale per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 11, i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo.

L'autorizzazione è prorogata previa presentazione di autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023.

Con l'articolo 2, al fine di tutelare le esigenze già evidenziate al sub articolo 1, si consente in maniera straordinaria ed eccezionale alle Aziende del Sistema sanitario regionale il conferimento di incarichi a medici pur privi della prevista specializzazione.

La norma individua gli elementi essenziali del contratto e pertanto i requisiti dei medici, la durata, la possibilità di rinnovo, facendo comunque salva l'applicazione della norma statale di cui all'articolo 7 commi 5 bis e i suoi sostituti del Testo unico sul Pubblico impiego.

L’articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dei disavanzi del Settore sanitario regionale.

L’articolo 4 prevede l’invarianza finanziaria. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI Amalia (Gruppo Misto)

Grazie, Presidente. Questa proposta di legge è stata discussa in Commissione e io come medico, come esponente di questo Consiglio regionale, come membro e cittadina di questa terra, mi rendo conto - lo sappiamo tutti - che la sanità è il problema dei problemi, però è anche vero che, nonostante tutte le preclusioni possibili e immaginabili e la definizione che si possa ricorrere a questa legge solamente in casi assolutamente eccezionali, io tremo all’idea di avere all'interno degli Ospedali dei medici che non hanno una scuola di specialità, ma soprattutto che non sono neanche in formazione.

Lei ricorderà che esiste una legge a doppio canale che prevede l’assunzione sia di specialisti sia contemporaneamente degli specializzandi. Questo è un lavoro molto importante che va fatto e che si può fare perché gli specializzandi si ritrovano all'interno del mondo che poi apparterrà loro in maniera più piena; dunque, questo è nel solco della loro formazione.

Questa legge, però, non è nel solco della formazione e se con questo si intende tentare di risolvere i problemi drammatici della sanità calabrese che ha bisogno di qualità e, quindi, di persone estremamente competenti, allora lì abbiamo sbagliato.

Non è possibile pensare che queste persone possano essere inserite all'interno di strutture specialistiche senza avere una formazione di riguardo.

L’altro problema che mi pongo è: come prendiamo queste persone? Parliamo di contratti e non di concorsi. Stiamo parlando di contratti, quindi questo aspetto, non è ben regolato.

Si specifica che c'è un contratto per un anno; dopodiché non è chiara la modalità con cui questo contratto verrà gestito, quali siano le persone e quali caratteristiche dovranno avere.

L’altro punto che voglio sottolineare, giusto a ricordo di quello che dicevo prima rispetto agli specialisti e agli specializzandi: in Calabria tra il 2019 e il 2021 ne sono stati reclutati solo 100, quindi non è un numero così elevato; c’è sicuramente una possibilità di lavorare molto di più in questo solco soprattutto Regione e Università, relativamente alla formazione.

Per dichiarazione di voto, annuncio il voto di stensione a nome del Gruppo Misto, del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle; non voteremo contro perché ci rendiamo conto della grandissima difficoltà in cui versa la sanità calabrese, però vorremmo che fossero posti all’attenzione in maniera piena quelli che sono i bisogni dei calabresi, che necessitano di grande qualità e non soltanto di numeri e di riempire delle caselle. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tavernise. Ne ha facoltà.

TAVERNISE Davide (Movimento Cinque stelle)

Grazie, Presidente. Come ha già annunciato la collega Bruni, il voto della minoranza, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Gruppo Misto, sarà di astensione; però, visto che oggi è anche presente il Commissario ad acta nonché Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, ne approfitto per spiegare meglio il perché del voto da astensione da parte del Movimento Cinque Stelle.

Nello specifico, collega Comito, condivido la volontà da parte vostra di individuare una soluzione a quello che è il problema maggiore di questi mesi, ovvero il problema del personale, precisamente all'articolo 2.

Ribadisco, però, al Commissario ad acta – soprattutto nei confronti dei Commissari delle Aziende sanitarie provinciali – che ormai è palese e chiaro che in Regione Calabria vi è carenza di organico e, come lei ha già detto, abbiamo difficoltà nel far venire a lavorare qui i medici. Lei sta portando avanti un'operazione condivisibile insieme al ministro Franco, come ha già detto nella penultima seduta di Consiglio regionale, però, nelle Aziende provinciali, presidente Occhiuto, vi sono diverse interlocuzioni con agenzie interinali che potrebbero venire incontro a quella che è la problematica della carenza di personale.

Qui in nessuna delle cinque Aziende provinciali ad oggi è stato fatto un passo avanti che andasse in questa direzione.

Ritengo che lei, in qualità di Commissario ad acta, oggi debba percorrere quella strada, per quanto possibile, nonostante i vincoli di spesa esistenti, perché comunque un'operazione del genere andrebbe ad aumentare notevolmente il costo; invece, collega Comito, non mi trovo assolutamente d'accordo sull'articolo 1.

Spesso molti di noi hanno sentito che in questa Regione la sanità privata ha sostituito addirittura la sanità pubblica.

Mi rendo conto, l'ho sentito anche in Commissione, che si chiede una proroga dell’accreditamento di strutture private poiché il Dipartimento tutela della salute ha delle difficoltà a trattare le richieste dei nuovi accreditamenti in tempi celeri e, quindi, si va in direzione di una proroga, collega Comito, fino al 30 giugno del 2023, quindi di un altro anno per quanto riguarda l'autorizzazione sui requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi.

Su questo sono assolutamente contrario.

Questa proroga si dà solo ed esclusivamente attraverso un'autocertificazione delle strutture private.

Qui voglio aprire una parentesi, collega Comito, e approfitto della presenza del presidente Occhiuto in qualità di Commissario ad acta: spesso in questa Regione la sanità privata non è stata di supporto alla sanità pubblica, ma è andata addirittura a sostituire la sanità pubblica e questo noi non ce lo possiamo permettere.

Se, invece di chiedere nello specifico che la sanità privata in questa Regione sia di qualità e ci dia quel qualcosa in più rispetto a quello che non riusciamo a dare nel pubblico, andiamo avanti con delle proroghe, io penso che non diamo un bel messaggio, presidente Comito, a chi collabora in questa Regione e lavora nel settore sanitario; quindi, ancora una volta, continuiamo a constatare che anche in questa seduta di Consiglio regionale ci sono delle proroghe, soprattutto su tematiche così importanti come, appunto, la sanità.

Su questo mi trovo completamente in disaccordo; quindi, se da parte vostra c'è la volontà di cercare in tutti i modi di trovare nuovo personale, quindi anche adottando delle assunzioni di medici non specializzati; dall'altra, reputo una nota stonata quella di autorizzare e prorogare a delle strutture private con una sola autocertificazione i nuovi accreditamenti per un altro anno e mezzo.

Di fronte a ciò, a mio avviso, la Giunta regionale e i rappresentanti della maggioranza, in futuro dovrebbero dimostrare molto più coraggio.

Per tali motivazioni, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi. Ne ha facoltà.  

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Sostanzialmente, questa proposta di legge si focalizza su due aspetti: quello della sanità privata e quello delle assunzioni più o meno temporanee.

Oltre a ritenere che la data di scadenza – ho visto l'emendamento – non sia il 30 giugno dell'anno prossimo, ma il 31 dicembre 2022, non credo che, in questo caso, il problema sia tanto legato a qualche mese in più o in meno.

Ritengo che il rapporto sanità pubblica – sanità privata debba essere complessivamente rivalutato, quindi questa non è certamente una norma che strutturalmente modifica questo rapporto.

Personalmente, sto lavorando in questo ambito legislativo, e spero di poter dare un contributo.

Il problema reale e concreto di questa norma è quello relativo dell'assunzione, sì o no, dei medici.

Personalmente – permettetemi una breve digressione di tipo autobiografico – ho studiato sei anni di Medicina, cinque anni di specialistica in Medicina interna e quattro anni di specialità in Ematologia, per un totale di quindici anni di studio.

Quando sono entrato in ospedale ho visto dei colleghi che erano comunque assai preparati e sono rimasto stupito dal fatto che non avessero la specializzazione perché erano entrati in ospedale e, in un ambito di loro interesse, con la passione, il tutoraggio e la vicinanza di colleghi esperti avevano imparato bene il mestiere.

Altresì, sono assolutamente contrario alla bizzarria che attualmente caratterizza la scelta delle specializzazioni in Italia dove c'è, come forse lei saprà, un elenco unico per cui chi arriva prima sceglie, che è comprensivo di tutte le specialità, per cui il quattrocentesimo collega che si vuole specializzare e vuole diventare, faccio per dire, oculista, se non ci sono più posti in Oculistica, magari si ritrova ginecologo, internista, pneumologo o qualsiasi altra branca; quindi, per come è strutturata attualmente, la politica della specializzazione non dà, a mio parere, nessun tipo di sicurezza motivazionale per il collega interessato.  

Rispetto a questo, vorrei segnalare – e ce n’è poco bisogno – come la nostra sanità sia assolutamente desertificata, come sia vitale mantenere – scusate il bisticcio di parole – in vita le strutture sanitarie attraverso la presenza di personale sanitario, in primis medici, che in maniera terribilmente difficile si cerca di portare in Calabria a riempire le strutture sanitarie.

Trovo francamente ragionevole, da medico e con l'esperienza che ho, che si cerchi di abitare queste strutture sanitarie, visto che siamo alla canna del gas dal punto di vista sanitario, come suole dirsi, e con le limitazioni che la legge prevede si fa ricorso in riferimento a colleghi non specialisti soltanto come ultima spiaggia quando non c'è proprio più nessuno che possa essere chiamato a svolgere quella prestazione.

Non solo, ma questa persona deve essere sottoposta a tutoraggio e questa persona non può occuparsi di aspetti specialistici particolari: Rianimazione, Radioterapia, Radiologia eccetera, che richiedono effettivamente un corso particolare prima di cominciare a operare.

Per cui, qui non si tratta, a mio parere, di maggioranza o di minoranza, bensì di vedere la situazione sanitaria regionale, di dare un po' di ossigeno e, a questo punto, l'unico ossigeno possibile è l'ossigeno, proprio come ultima spiaggia, per cercare di dare salute attraverso la sanità ai calabresi.

Per questo motivo, anticipo il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Loizzo. Ne ha facoltà.

LOIZZO Simona (Lega Salvini)

Considerato che la proposta di legge è stata ampiamente discussa in Commissione, sentire oggi che i consiglieri Laghi e Bruni, che hanno partecipato alla discussione anche in maniera positiva, avanzino alcune osservazioni, mi sembra abbastanza incomprensibile.

Reputo, poi, alquanto fantasiosa l’ipotesi del consigliere Tavernise di una ridistribuzione pubblico e privato sulla base soltanto di una deroga dei tempi di accreditamento.

Per quanto riguarda i medici non specialisti che accedono in Ospedale, abbiamo tutti insieme ridisegnato le branche, per cui questo non avverrà, e abbiamo anche previsto il tutoraggio; quindi, mi sento assolutamente di dire che tutto quello che ho sentito oggi e che rientra nel lavoro della Commissione di cui mi pregio di far parte sia quantomeno incomprensibile per chi lo ha ascoltato. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mammoliti. Ne ha facoltà.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Grazie, Presidente.

Intervengo brevemente nel merito di questo provvedimento per esprimere due considerazioni, a mio avviso, molto appropriate.

Credo che le risposte non si debbano rinfacciare tra maggioranza e minoranza, ma bisogna lavorare per cercare di dare le risposte ai calabresi, ai tantissimi bisogni di salute dei calabresi in un settore nel quale, purtroppo, le criticità sono sotto gli occhi di tutti.

Ho sempre dato pubblicamente atto della poderosa azione che il Commissario ad acta - in questo caso è anche il Presidente della Giunta regionale – ha messo in atto, ma naturalmente vorrei che su queste problematiche e su questi temi ci fosse poi una declinazione anche di natura territoriale perché, caro Presidente, evidentemente l'azione poderosa che lei ha messo in campo in Calabria, su questo tema così difficile e delicato, non ha avuto lo stesso sprint nella declinazione degli atti e dei provvedimenti delle Asp; quindi, non sarebbe sbagliato prestare maggiore monitoraggio e attenzione nelle ricadute territoriali.

Parliamoci chiaramente: abbiamo carenza cronica di personale e la penuria che c'è di medici, nel reclutamento di medici – molte Asp lo hanno denunciato – in qualche modo impone al Commissario e a tutti quanti noi la possibilità di andare alla ricerca di qualsiasi strumento utile per consentire la possibilità di poter reclutare medici che, in qualche modo, possano sopperire alle carenze croniche esistenti.

A differenza di altre Regioni che stanno chiedendo l'autorizzazione per lo sforamento del tetto di spesa, in Calabria si potrebbero assumere 2.800 unità di personale, tra medici e infermieri, senza sforare i tetti di spesa.

Per quanto mi riguarda, con le riflessioni che sono state avanzate, ogni sforzo, ogni atto che va nella direzione di poter reclutare medici, è positivo, fermo restando che dobbiamo compiere tutti gli sforzi utili per utilizzare questo provvedimento come ultima ipotesi possibile, perché prima dobbiamo andare alla ricerca effettiva e concreta dei medici che hanno effettuato i corsi di specializzazione e hanno tutte le caratteristiche per poter essere reclutati nel Servizio sanitario regionale calabrese.

Sull’altro provvedimento, devo dire la verità, vorrei più che altro un chiarimento perché trovo un passaggio dal mio punto di vista molto kafkiano e anche, se mi consentite, abbastanza preoccupante perché l’emergenza chiaramente si affronta anche con provvedimenti che aiutano i soggetti privati che hanno fatto istanza di rinnovo, sono stati precedentemente autorizzati e accreditati e i cui procedimenti non si sono conclusi. Nella prima parte si dice che questo però dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Attenzione, però, nel passaggio successivo si dice: “Lo status di soggetto accreditato permane comunque fino a quando i procedimenti amministrativi non vengono conclusi”.

Vuol dire, sine die? Significa che se non si concluderà entro il 31 dicembre 2022, comunque si considera prorogato?

Beh, credo che la maggioranza o chi per la maggioranza, dovrebbe dare una specificazione e una spiegazione di questo passaggio che sinceramente è un po' in contraddizione con la scadenza prevista per il 31 dicembre 2022. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Comito. Ne ha facoltà.

COMITO Michele (Forza Italia)

Grazie, Presidente. Non so se vuole che intervenga adesso o, magari, per la presentazione dell'emendamento.

Ringrazio il consigliere Alecci per aver votato l’inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge, ma lo voglio anche rassicurare perché il Dipartimento sta andando in modo molto più spedito, per cui tutto l’arretrato che c'è si sta nettamente riducendo, tant’è vero che presenterò un emendamento per ridurre il termine al 31 dicembre 2022.

Non c'è dubbio che tutti noi – ne abbiamo parlato anche in Commissione – avremmo voluto poter assumere medici specialisti e comunque la legge prevede come assumere e contrattualizzare questi medici non specialisti soltanto dopo aver esperito tutte le possibilità che ci sono di rintracciare medici specialisti o specializzandi; quindi -  capisco che è un po' un passo indietro - adottiamo anche questo provvedimento che probabilmente sarà molto limitato perché non credo che si troverà molto da questo punto di vista con questo provvedimento, però in estrema ratio e per fare di necessità virtù abbiamo immaginato di individuare un'altra strada per poter assumere medici che logicamente in quel periodo verranno affiancati, come diceva la consigliera Loizzo, da tutor.

Detto questo, credo che sia giusto aver fatto queste precisazioni per rassicurare un po' tutti. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Passiamo all’esame e votazione del provvedimento.

All’articolo 1 è stato presentato l’emendamento protocollo numero 16377, a firma del consigliere Comito, a cui cedo la parola per l’illustrazione.

COMITO Michele (Forza Italia)

Grazie, Presidente.

MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)

Scusi, Presidente, avevo chiesto un chiarimento in merito ai soggetti accreditati.

COMITO Michele (Forza Italia)

Ho capito il problema, però in ogni caso vale fino al termine ultimo di proroga, non può andare oltre. Comunque, grazie per la puntualizzazione.

Il presente emendamento mira a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge 42/12^. L'intervento normativo si ritiene possa rendere la norma più esplicita rispetto all'attuale formulazione.

Inoltre, con l'introduzione del comma 2, si permette di estendere la possibilità di accreditamento anche a quei soggetti pubblici e privati accreditati che non abbiamo ancora presentato l'istanza di rinnovo.

Il testo dell’emendamento recita: <L’articolo 1 della proposta di legge è sostituito dal seguente articolo 1: “Dopo l'articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2008, numero 24, si aggiunge l'articolo 14 bis in considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del Virus Sars COV 2, e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal Servizio sanitario regionale. Per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della presente legge i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi con provvedimento amministrativo di rinnovo o ancorché avviati, l’accreditamento è prorogato fino all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, da adottarsi, quindi, entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione a cura delle strutture interessate di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e all'Azienda sanitaria competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge relativamente alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi.

Lo status di soggetto accreditato permane comunque fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4 della presente legge. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento, possono regolarizzare le loro posizioni presentando entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge al Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, a pena di decadenza, le stanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge corredate dall’autocertificazione relativamente alla permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino a erogare attraverso accordi e contratto prestazioni sanitarie per conto del Sistema sanitario regionale”>. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Grazie. Parere della Giunta?

GALLO Gianluca, Assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione

Favorevole.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, protocollo numero 16377, che è approvato.

Pongo in votazione l’articolo 1 per come emendato.

Articolo 1

(È approvato per come emendato)

Articolo 2

(È approvato)

Articolo 3

(È approvato)

Articolo 4

(È approvato)

Articolo 5

(È approvato)

Ha chiesto di intervenire il consigliere Laghi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)

Grazie, Presidente. Evidentemente l'acustica dell'Aula non ha favorito lo scambio di opinioni. Voglio ribadire che in precedenza ho illustrato le motivazioni, e quindi il voto favorevole, che ho puntualmente riportato in Commissione e, giusto stamattina, anche in seconda Commissione, dove ho sostituito il collega Lo Schiavo, per quanto riguarda il parere economico-finanziario; quindi, nulla quaestio.

La linearità del comportamento e delle dichiarazioni è assolutamente provata.

PRESIDENTE

Grazie. Passiamo alla votazione del provvedimento nel suo complesso per come emendato con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(Il Consiglio approva)

(È riportata in Allegati)

 

La seduta è tolta. Grazie.

 

La seduta termina alle 20,15

Allegati

Congedi

Hanno chiesto congedo: Irto, Lo Schiavo, Minasi, Princi.

(È concesso)

Annunzio di proposte di provvedimento amministrativo e loro assegnazione a Commissioni

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“PO FEAMP 2014/2020. Presa d’atto approvazione modifica del piano Finanziario - (Deliberazione G.R. n. 288 del 30.06.2022)” (PPA n. 69/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

  “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d’atto della 'Proposta di riprogrammazione degli Assi 7, 9, 11 e 14 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 460 del 30 marzo 2022 approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma - (Deliberazione G.R. n. 260 del 30.06.2022)” (PPA n. 70/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

“Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento - Misure Salvaguardia II.12 “Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discariche e aree degradate, siti di stoccaggio - (Deliberazione G.R. n. 294 del 30.06.2022)” (PPA n. 71/12^).

È stata assegnata alla seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero per l’esame di merito.

 

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del consigliere regionale Mattiani:

“Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione consiliare n. 5 del 27 maggio 2005)” (PPA n. 68/12^).

È stata assegnata alla quinta Commissione - Riforme per l’esame di merito.

Deliberazione della Giunta regionale

La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 262 del 30 giugno 2022, concernente: “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2021. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.lgs 118/2011)”;

 

La Giunta regionale ha trasmesso la deliberazione n. 263 del 30 giugno 2022, concernente: “Adempimenti conseguenti alla chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2021”.

Trasmissione di deliberazioni

La Giunta regionale ha trasmesso copia delle seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024:

-  Deliberazioni di Giunta regionale numeri 274, 275, 276 e 277 del 30 giugno 2022.

 

Interrogazione a risposta scritta

Tavernise. Al Presidente della Giunta regionale.

Premesso che:

la ferrovia Cosenza-Catanzaro Lido è una linea ferroviaria locale a scartamento ridotto, gestita dalle Ferrovie della Calabria, di grande richiamo turistico per i paesaggi da essa attraversati, specialmente nelle aree interne della Sila. È lunga 113 km ed ha sempre sofferto dei problemi derivanti dalla difficile idrogeologia. In particolare, il tratto ferroviario compreso tra Soveria Mannelli e Rogliano è interrotto a causa di frane e smottamenti;

proprio su questa linea, utilizzando i fondi del PNRR, si vuole sperimentare la transizione sostenibile, utilizzando treni ad idrogeno. Allo scopo sono previsti 280 milioni in favore delle Ferrovie della Calabria per interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali CosenzaCatanzaro. Va in questa direzione anche la convenzione firmata lo scorso anno tra Ferrovie della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria per uno studio di fattibilità per la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno green da utilizzare per alimentare i futuri convogli della linea Cosenza - Catanzaro. Considerato che: permangono molti dubbi sull’effettivo utilizzo dell’intero tratto ferroviario, visto, ad esempio, che il progetto di adeguamento, messa in sicurezza e velocizzazione della linea Cosenza - Catanzaro per 53 milioni e mezzo di euro (già previsti dalla delibera CIPE n. 54/2016), derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014-2020, risulta non avviato, nonostante la fine dei lavori prevista per il 30 giugno 2022;

tenuto conto che: risultano essere stati finanziati, poi, 74 milioni e 860 mila euro attraverso lo schema di convenzione tra Ministero, Regione e Ferrovie della Calabria approvato dalla Giunta Regionale ad ottobre 2020, per la realizzazione degli interventi relativi al Decreto n.30 del 01.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’adeguamento della tratta agli standard di sicurezza nazionali. Altri fondi, poi, (8,5 milioni di euro) risultano essere stati stanziati per i movimenti franosi che hanno interessato la linea ferroviaria, per poter ripristinare la continuità della tratta il cui servizio è interrotto oramai da diversi anni. Preso atto che: senza un’accelerazione dei tempi si andrebbe incontro ad un possibile disimpegno di quelle risorse finanziarie che, al momento, sembrano esserci;

è indispensabile avere un collegamento ferroviario fra i due capoluoghi, sia per le esigenze di mobilità, sempre carenti nella nostra regione, sia per consentire un recupero all’accessibilità delle aree interne dei comprensori interessati. Tutto ciò premesso e considerato interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

1.che iniziative stia assumendo la Regione Calabria per ripristinare la percorribilità di una tratta ferroviaria così importante e propulsiva per lo sviluppo sociale, turistico ed economico di una zona così vasta e fondamentale della Calabria;

2. se intende attivarsi per conoscere la situazione dei vari interventi previsti, l’attuale effettiva disponibilità delle risorse impegnate negli anni, ottenere precise indicazioni sui tempi e sulle modalità dei progetti di riqualificazione e ammodernamento della tratta e sui tempi di completamento degli stessi.

(59; 01/07/2022).

Proposta di provvedimento amministrativo n. 66/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato Di Sorveglianza (CdS)” - Deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 14/06/2022 - (Deliberazione consiliare n. 87)

Il Consiglio regionale

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 14 giugno 2022, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria -Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS)”;

vista la legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione);

visti:

-l’articolo 44 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi);

-la Delibera n. 14/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) recante: “Fondo sviluppo e coesione -Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Calabria”;

-la Delibera n. 2/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) recante: “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

-la deliberazione di Giunta regionale n. 119 del 28 marzo 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal Cipess nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 14 (G.U. Sg n.190 del 10 agosto 2021). Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Presa d'atto determinazioni del Cds PSC Calabria”, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 61 del 13 aprile 2022;

-la deliberazione di Giunta regionale n. 174 del 30 aprile 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr.190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria – Area Tematica 10”;

-la deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 3 maggio 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr.190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria”;

-la deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 12 maggio 2022, recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria”;

preso atto che:

-il decreto-legge n. 34/2019 ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le risorse del FSC dei Piani di Sviluppo e Coesione Sezione ordinaria;

-il decreto-legge n. 50/2022 ha previsto che con delibera CIPESS siano individuati gli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini di conseguimento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati determina il definanziamento degli interventi;

considerato che:

-con le deliberazioni n. 174 e 187 del 2022 la Giunta regionale ha reso gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse della Sezione ordinaria del PSC della Regione Calabria;

-conformemente ai predetti indirizzi, è stata avviata la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, che si è conclusa con l’approvazione di un quadro di nuove operazioni da ricomprendere nel PSC per un importo pari a 57.255.194,34 euro, con conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto, altresì, che, la copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC è garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura degli interventi espunti dal PSC, secondo il dettaglio di cui all’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di prendere atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza, che ha approvato un quadro di nuove operazioni da ricomprendere nel PSC per un importo pari a 57.255.194,34 euro, con conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC;

preso atto che il Dirigente generale del dipartimento regionale “Economia e Finanze”, con nota prot. n. 278200 del 14 giugno 2022, ha confermato la compatibilità finanziaria della deliberazione di Giunta regionale n. 241/2022 sulla base di quanto attestato dai Dirigenti generali dei dipartimenti regionali proponenti;

rilevato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 27 giugno 2022, ha preso atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) in  

ordine alla variazione del Piano finanziario della Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC);

udito il relatore, Consigliere Montuoro, che ha illustrato il provvedimento;

delibera

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

-di prendere atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) in ordine alla variazione del Piano finanziario della Sezione ordinario del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC);

-di approvare la variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di approvare l’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che riporta nel dettaglio la copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel PSC, che risulta garantita con le risorse finanziarie a suo tempo stanziate a copertura degli interventi espunti dal PSC.

(Allegato)

Proposta di legge n. 46/12^ di iniziativa dei consiglieri Gentile, Cirillo, Gelardi, Graziano, Crinò, Neri, Tavernise, recante: “Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese” (deliberazione consiliare n. 88)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina e valorizza l’esercizio dell’apicoltura, quale bene ambientale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n.313 (Disciplina dell’apicoltura) e dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n.154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

2. La Regione riconosce l'apicoltura quale attività agricola zootecnica, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile; inoltre riconosce la stessa quale fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali e strumento di valorizzazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, riconoscendo importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale.

3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

4. La Regione riconosce altresì l’apicoltura come attività di interesse didattico, culturale e educativo, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, lettera u).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, associazioni di apicoltori, federazioni, società, cooperative e consorzi di tutela del settore apistico;

c) apiario stanziale: insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;

d) apiario nomade: apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno;

e) nomadismo: conduzione dell’allevamento apistico che, al fine di conseguire un incremento produttivo, prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;

f) autoconsumo: produzione derivante da un numero massimo di quindici alveari non destinata alla commercializzazione;

g) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e loro derivati, quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;

h) sciame o nucleo: colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;

i) banca dati apistica nazionale (BDA): banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).

Art. 3

(Definizioni degli interventi)

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi utilizzando le specifiche risorse nazionali e comunitarie disponibili mediante il programma apistico regionale di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale.

2. La Giunta regionale, per quanto definito dal programma apistico regionale, con i provvedimenti attuativi e le risorse previste dalla normativa statale e comunitaria e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare.

Art. 4

(Programma apistico regionale)

1. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale (PAR).

2. Attraverso il PAR si recepisce l'orientamento dell’Unione europea volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea.

3. Il PAR ha durata pluriennale secondo quanto stabilito dal programma nazionale apistico ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 313/2004 e ai regolamenti europei in materia. Il PAR può essere oggetto di revisione anche in relazione alle risorse disponibili durante il periodo considerato e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale.

4. Il PAR è adottato, per il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, in conformità al documento programmatico, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole del settore e con le forme associate.

5. Il PAR prevede programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare, di concerto con le forme associate e le organizzazioni professionali agricole.

6. Il PAR indica le modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti regolamenti dell’Unione europea e nazionali, le forme di incentivazione disponibili, a seguito di avviso pubblico, per ciascuna annualità di riferimento per le seguenti iniziative:

a) ripopolamento di alveari persi per cause ambientali conclamate;

b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici e la realizzazione di laboratori di smielatura;

c) tutela, potenziamento, miglioramento, tracciamento del patrimonio apistico;

d) acquisto di macchine e attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari a esclusione di automezzi non agricoli;

e) allevamento e selezione di api regine dell’ecotipo locale, razza ligustica, e monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;

f) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire l’utilizzo delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali;

g) servizio di impollinazione dei frutteti;

h) servizio di cattura sciami da parte di apicoltori e loro forme associate;

i) conversione di alveari rustici in razionali;

j) razionalizzazione del nomadismo;

k) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari;

l) organizzazione di congressi e di seminari;

m) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;

n) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico;

o) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati all’innovazione, alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

p) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;

q) incentivazione dei prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata, certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, e dal Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica;

r) creazione di consorzi di tutela;

s) tutela del consumatore e sicurezza alimentare;

t) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;

u) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private, quali le fattorie didattiche;

v) diffusione dell'attività apistica presso fattorie sociali e comunità di recupero;

w) produzione di sciami per consentire il ripopolamento apistico.

7. Nel PAR sono indicate le fonti di finanziamento nazionali e comunitarie e la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche.

8. Il PAR contiene l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.

Art. 5

(Avvio dell’attività di apicoltura in forma imprenditoriale)

1. L’attività di apicoltura in forma imprenditoriale è soggetta alla presentazione, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio sono ubicate le arnie, di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale) e nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e sulla relativa consistenza in termini di numero di alveari.

2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.

3. I servizi veterinari dell’ASP competente per territorio effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA, con le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

Art. 6

(Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo)

1. L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene e conduce fino a un massimo di quindici alveari compresi i nuclei, sulla base della dichiarazione all’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre di ogni anno.

2. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari della ASP competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

3. I servizi veterinari delle ASP territorialmente competenti, avvalendosi del personale in servizio, validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.

Art. 7

(Aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività)

1. Gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l’obbligo di aggiornare la BDA stessa con le informazioni e le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 5 e 6.

3. Nel caso di cessazione dell’attività, l’apicoltore ne dà comunicazione secondo le modalità e i termini previsti dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono.

Art. 8

(Risorse nettarifere)

1. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie individuate nel PAR, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della l. 313/2004, la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, non può essere inferiore a duecento metri.

Art. 9

(Disciplina del nomadismo)

1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo sul territorio regionale quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente e come strumento fondamentale per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo il principio di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della l. 313/2004.

3. Gli adempimenti relativi allo spostamento degli apiari sono compresi negli obblighi di aggiornamento della BDA a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

4. Gli apicoltori appartenenti a provincia diversa da quella di residenza non possono movimentare per una quota superiore al 30 per cento del patrimonio apistico censito in BDA.

5. Nelle Aree Natura 2000 e nelle aree pubbliche gli Enti istituzionali agevolano la libera circolazione e la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

6. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, deve, in alternativa:

a) aver sottoposto gli apiari con esito favorevole al controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ASP negli ultimi dodici mesi;

b) aver acquisito, da non oltre trenta giorni, il certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all’articolo 10, comma 3.

Art. 10

(Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza)

1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario. L'ASP competente, acquisito il parere del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, può procedere alle necessarie ispezioni al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla distruzione, nonché all’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Gli oneri per l’attività ispettiva sono addebitati al proprietario dell’alveare, una volta identificato, ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni.

3. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009, chiunque vende o cede api deve munirsi del certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell’ASP territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario con le seguenti caratteristiche:

a) non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;

c) non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;

d) è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2020 (Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana).

4. Non è consentito l’acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali, in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento, la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista dal comma 3.

5. È fatta salva l’applicazione di ogni altra norma comunitaria, nazionale o regionale in materia.

Art. 11

(Tavolo apistico regionale)

1. È istituito il Tavolo apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori competenti in materia di agricoltura e sanità veterinaria e igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del settore regionale competente nelle specifiche materie afferenti all’agricoltura o alla sanità veterinaria e igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei settori regionali competenti in materia di agricoltura e tutela della salute, dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dalle università degli studi della Calabria, dai servizi veterinari delle ASP, dalla Federazione regionale degli ordini veterinari e dall’Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura.

5. Il Tavolo ha il compito di formulare pareri e proposte:

a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

b) sulle attività correlate alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese. Le attività di assistenza e supporto al Tavolo sono assicurate da personale in servizio presso il dipartimento competente in materia di agricoltura senza alcun aggravio sul bilancio regionale.

Art. 12

(Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api)

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi, acaricidi e anticrittogamici, a salvaguardia delle api e per l’entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero a meno che non si tratti di colture agrarie su cui sia accertata la necessità di trattamenti a tutela della produzione.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 11, individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario o erbicidi potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba, definendo anche tempi e ambito di applicazione del divieto.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’ASP competente per territorio che, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

Art. 13

(Promozione e valorizzazione dei prodotti dell’attività apistica)

1. La Regione, nel limite massimo delle risorse nazionali e comunitarie individuate all’interno del PAR, in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici.

2. La Regione, su segnalazione delle forme associate, può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione Calabria.

Art. 14

(Vigilanza e controllo)

1. Il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa, e senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri e degli altri organi di polizia.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di:

a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica;

b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi.

4. Il settore preposto nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale.

5. Per le operazioni e attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, le ASP possono avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

6. Le attività di vigilanza e controllo previste dal presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali ed economiche già a disposizione del dipartimento competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro nel caso di omissione dell’obbligo di denuncia e comunicazione per come previsto dalla normativa nazionale;

b) da 100,00 euro a 600,00 euro per apiario, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 896-bis del Codice civile in materia di distanze minime tra gli apiari e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6;

c) da 250,00 euro a 700,00 euro, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 8, comma 2;

d) da 600,00 euro a 1.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 3;

e) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 4;

f) da 500,00 euro a 1.200,00 euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10;

g) da 500,00 euro a 5.000,00 euro per ettaro, con il limite massimo di 30.000,00 euro, nel caso di violazione di quanto disposto dall’articolo 12.

2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. Utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, i servizi veterinari delle Aziende territorialmente competenti, a cui sono affidati i compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni.

4. Il pagamento delle sanzioni previste dal comma 1 non esime comunque i contravventori dall’obbligo di risarcimento secondo le norme sulla responsabilità civile.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. È vietata la pratica del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori dal territorio regionale, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza sul territorio della Regione Calabria del coleottero Aethina tumida e considerato che le norme ordinarie in materia di movimentazione di api e materiale apistico di cui al Regolamento UE n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della salute 20 aprile 2004 (Norme per la profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps spp) si sono rivelate insufficienti o inadeguate a limitare la diffusione di tale patologia esotica, allo scopo di tutelare il patrimonio apistico nazionale e comunitario e di impedire la fuoriuscita del coleottero dai confini regionali. Tale divieto ha natura urgente, transitoria e strettamente connessa con il permanere nella Regione Calabria della problematica legata all’Aethina tumida stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014.

2. Gli apicoltori calabresi possono praticare il nomadismo, fino a quando rimane attiva la fase di sorveglianza sanitaria per la presenza di Aethina tumida, al fine di razionalizzare il carico apistico sul territorio regionale, a condizione che gli apicoltori appartenenti alla provincia di residenza aziendale, secondo indicazione della Partita Iva, possano movimentare l’intero patrimonio apistico, come da dati registrati in BDA, e comunque con postazioni non superiori a ottanta alveari.

3. La cessazione della situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza in Calabria del coleottero Aethina è stabilita, previe le necessarie verifiche, con provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera m), dello Statuto regionale, sulla base delle eventuali indicazioni di revoca disposte dal Ministero della salute sentiti i Centri di referenza nazionale e comunitario.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 62/12^ di iniziativa dei consiglieri Comito e Arruzzolo, recante: “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)” (deliberazione consiliare n. 89)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2 e 7 della l.r. 21/2020)

1. La legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 2, le parole “, adottato ai sensi dell’articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali”, sono sostituite dalle seguenti: “è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall’assemblea di cui all’articolo 4”;

b) l’articolo 7 è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 21/2020)

1. L’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Assemblea)

1. L’assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati di cui all’articolo 1, nella persona del sindaco, o di suo delegato, e di due consiglieri, indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine sono effettuate dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.

2. La prima assemblea del Consorzio, convocata in via straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, dal sindaco, o suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti, è dedicata all’approvazione dello statuto del Consorzio.

3. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni di cui all’articolo 1 e approva lo statuto del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 74/12^ di iniziativa dei consiglieri Raso, Caputo e Straface, recante: “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione” (deliberazione consiliare n. 90)

Titolo I

Norme generali

 

Capo I

Oggetto e finalità

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della legge 9 gennaio 2006 n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), cui ha fatto seguito la sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, dello Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP) e della Carta calabrese del paesaggio, nell'ambito della materia del governo del territorio, in coerenza con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio -Legge urbanistica della Calabria), individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica ma anche territoriale, paesaggistica e ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, per il perseguimento della coesione sociale, della tutela dell'ambiente e del paesaggio e della salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per concorrere al progressivo raggiungimento dell’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) contribuire all’arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la resilienza urbana, la sicurezza sismica;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) elevare la qualità della vita, nei centri storici e negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico e nelle periferie con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

d) tutelare i centri storici e gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;

e) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

f) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

g) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione;

h) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

i) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

l) promuovere programmi di rigenerazione volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana;

m) promuovere programmi per il riuso dei materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile e infrastrutturale, avviandoli a recupero, e volti a potenziare la mobilità sostenibile e a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica e delle smart city.

3. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 costituisce criterio di premialità nei bandi di finanziamento di natura settoriale e a regia regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) rigenerazione urbana e territoriale: la rigenerazione urbana è un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che concorrono a contenere il consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; l'insieme degli interventi che interessa complessi di più edifici che conducano almeno alla ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana, si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale, finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città e inteso come volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, edilizio, socio-economico, identitario, prevedendo una significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie; l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale;

b) consumo di suolo: variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo o suolo consumato; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

c) impermeabilizzazione e deimpermeabilizzazione: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera, anche per effetto della compattazione e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale; deimpermeabilizzazione: misure atte a ripristinare parte del suolo al suo stato naturale o seminaturale rimuovendo l’impermeabilizzazione del suolo e ristrutturandone il profilo al fine di recuperare una parte considerevole delle funzioni del medesimo suolo;

d) ambiti urbani, territoriali e paesaggistici: aree ricadenti nei sistemi insediativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2002, ivi inclusi contesti urbani periferici e marginali ed areali caratterizzati da abbandono o degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, con particolare riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria per cui si rendono necessari interventi di rigenerazione urbana e territoriale;

e) centri storici e agglomerati urbani di valore storico: nuclei e complessi edilizi identificati nell’insediamento storico quale risulta dal catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale nazionale e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l’uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l’artigianato;

f) degrado: aree e complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; aree e complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi; aree e complessi edilizi connotati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione;

g) degrado urbanistico: aree caratterizzate da un impianto urbano di scarsa qualità morfologica e da carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ovvero aree caratterizzate da attrezzature e infrastrutture dismesse;

h) degrado edilizio e tipologico: manufatti edilizi, muniti di regolare titolo abilitativo di cui alla lettera n), non finiti, ovvero con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità, dalle tipologie edilizie anomale e/o fuori scala;

i) degrado socio-economico: aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di impropria e/o parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il contesto urbano di riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza;

l) volumetria e superficie esistente: la volumetria e la superficie lorda dell’edificio in stato legittimo di cui alla lettera n), incrementata di quella dei sottotetti, degli eventuali locali tecnici, accessori e di servizio;

m) distanze minime e altezze massime dei fabbricati: quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);

n) edificio in stato legittimo: immobile o parte di esso legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.p.r. 380/2001;

o) riqualificazione e riuso: interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e interventi di nuova costruzione, intesi come interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001;

p) lotto funzionale: area oggetto di intervento all’interno della quale ricade l’edificio in stato legittimo, come definito alla lettera n), le relative pertinenze secondo la definizione del regolamento edilizio-tipo (RET) di cui al comma 2, nonché eventuali altre aree esterne, anche formate da più particelle, non asservite all’unità immobiliare catastale;

q) centro abitato: si intende, in coerenza alle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), quanto definito dall’articolo 4 del decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. Sono fatte salve e prevalenti sui regolamenti comunali non ancora adeguati, le definizioni uniformi (Allegato A) del regolamento edilizio-tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 380/2001, approvate in esecuzione dell’intesa sottoscritta in data 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni e successivo recepimento da parte della Regione Calabria.

Art. 3

(Ambito e modalità di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai gruppi di edifici, edifici o parti di essi che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n). In ogni caso è fatto salvo il rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Gli interventi di cui al presente Titolo sono consentiti negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), a condizione che le destinazioni d’uso e di ambito siano coerenti con quelle previste dal piano comunale vigente o per i quali non vigono norme che precludano tali possibilità.

3. Sono consentiti interventi diretti di rigenerazione da parte dei privati su gruppi di edifici, su edifici o parti di essi, in stato legittimo per come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera n), secondo quanto disciplinato agli articoli 5, 6, 7 e8.

4. L'insieme degli interventi di cui al presente Titolo, che interessa complessi di più edifici che conducano almeno alla ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001 ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione, si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale. Tale intervento è subordinato a deliberazione del consiglio comunale ed è finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici secondo quanto disciplinato all'articolo 4. L'individuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale avviene in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, ai sensi della l.r. 19/2002, ovvero secondo quanto disciplinato dall’articolo 4.

5. Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di cui al comma 4, i comuni possono promuovere una manifestazione d'interesse propedeutica alla deliberazione di cui al medesimo comma, allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali dello strumento urbanistico comunale vigente.

6. Al fine di promuovere gli interventi di rigenerazione di cui al comma 4, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 da sottoporre alla valutazione comunale e alla relativa deliberazione del consiglio.

7. Il comune valuta la proposta di intervento di cui al comma 6 in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici dello strumento urbanistico comunale vigente, nonché in relazione all’interesse pubblico e all’equilibrio del piano economico-finanziario dell’intervento e, se coerente con le previsioni della presente legge, entro novanta giorni dalla richiesta ne delibera in consiglio l’eventuale accoglimento ovvero ne motiva il rigetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Gli obiettivi, le tempistiche e le modalità operative per gli interventi di cui ai commi 6 e 7 possono essere preventivamente definite da una convenzione stipulata, ai sensi dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) o dell’articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001, tra i comuni e gli operatori interessati, contenente gli impegni delle parti.

Titolo II

Rigenerazione urbana e territoriale, riqualificazione e riuso

 

Capo I

Misure per la rigenerazione urbana e territoriale

 

Art. 4

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale di cui al comma 4 dell’articolo 3, da approvarsi con deliberazione del consiglio comunale, individua gli obiettivi generali dell'intervento in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell’ambiente costruito e di riorganizzazione dell’assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero e/o il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, alla valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per le aree verdi e a servizio di quartiere c’è un vincolo di destinazione e di inedificabilità con l’obbligo, ove previsto dalle norme in materia di pubblicità immobiliare, di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. In ogni caso è fatto salvo il rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Al fine di redigere la programmazione di cui al comma 1, i comuni definiscono gli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e predispongono il documento programmatico, anche tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e privati, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate. La definizione degli ambiti da assoggettare ai programmi di rigenerazione urbana può avvenire anche nell’ambito del documento preliminare del piano strutturale comunale previsto dall’articolo 27 della l.r. 19/2002. Il documento programmatico, in coerenza con gli indirizzi di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, individua parti significative di città o sistemi urbani che richiedono interventi prioritari di riqualificazione basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socioeconomico, nonché spazi ed edifici, anche inutilizzati, in stato legittimo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), ritenuti incongrui dall’amministrazione comunale, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. I comuni definiscono i tempi entro cui concludere la consultazione preventiva e pubblicare gli esiti del dibattito.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale è formulata in conformità alle norme statali e regionali di settore, nonché nel rispetto e in coerenza con lo strumento urbanistico comunale vigente e con gli altri piani e programmi territoriali sovraordinati a quello comunale, prioritariamente con riferimento alla pianificazione paesaggistica, e può individuare:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici in stato legittimo, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione con gli strumenti di cui alla presente legge.

4. La programmazione comunale può individuare, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici, nonché di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano;

b) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

c) deimpermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

d) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

e) uso sociale dei luoghi;

f) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

h) consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.

6. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale può essere anche attuata:

a) con accordo di programma di cui all’articolo 15 della l.r. 19/2002 e all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) con approvazione di piani attuativi unitari (PAU) della programmazione urbanistica generale di cui all’articolo 24 della l.r. 19/2002, esclusivamente per i comuni che si sono dotati di Piano strutturale comunale (PSC) o di Piano strutturale associato (PSA), ai sensi della l.r. 19/2002;

c) con approvazione degli strumenti di attuazione dei comparti edificatori di cui all’articolo 31 della l.r. 19/2002;

d) con approvazione degli strumenti di pianificazione negoziata di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 della l.r. 19/2002;

e) con approvazione del piano di rottamazione previsto dall'articolo 37 della l.r. 19/2002;

f) con approvazione di programmi di bonifica urbanistica -edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie, di cui all’articolo 37bis della l.r. 19/2002;

g) con approvazione del PSC o del PSA, considerato che, ai sensi del comma 2, la definizione degli ambiti da assoggettare ai programmi di rigenerazione urbana può avvenire anche nell’ambito del documento preliminare del piano strutturale comunale previsto dall’articolo 27 della l.r. 19/2002;

h) attraverso la predisposizione di un masterplan di rigenerazione urbana e territoriale di natura volontaria, elaborato dai comuni singoli o associati, che assume gli effetti di strumento strategico-progettuale e che costituisce il documento preliminare da porre alla base dei successivi studi di fattibilità tecnica, urbanistica ed economico-finanziaria e dei progetti, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riguardanti gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Il masterplan è costituito da documentazione tecnico-amministrativa, atta a descrivere, in scala adeguata:

1) le caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, geologiche e geomorfologiche, sismiche, nonché dimensionali dell’area di intervento;

2) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse, anche eventualmente mediante apposito skyline e piano del colore;

3) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socioassistenziali e sanitari e a sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;

4) l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;

5) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

6) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

7) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all’elaborazione e attuazione del programma, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

8) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali all’elaborazione e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

9) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

10) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal programma o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e trasparenza;

11) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;

12) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste, ai sensi dell’articolo 28 della legge 1150/1942 o dell’articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001.

Il masterplan di rigenerazione urbana e territoriale è adottato con atto deliberativo del consiglio comunale tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, professionali, economiche, sindacali, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

Ove il masterplan comporti variazione dello strumento urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi, la variante urbanistica è approvata con la procedura semplificata della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2002 e alle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione e dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. L’atto di impulso di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 19/2002, coincide con la deliberazione di adozione del masterplan da parte del consiglio comunale. Ove il masterplan non comporti variazione dello strumento urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi:

a. la delibera di adozione del consiglio comunale, che ne attesta la conformità, il masterplan e i relativi elaborati sono depositati per venti giorni consecutivi, al fine di consentirne la visione del pubblico, presso la segreteria del comune e pubblicati sul sito istituzionale del comune, previo avviso da pubblicarsi sul medesimo sito e su un quotidiano locale, ai fini dell'eventuale presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

b. qualora il masterplan riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, decorso il termine per le osservazioni, l’amministrazione comunale indice una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 241/1990, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative;

c. nei successivi trenta giorni il consiglio comunale approva in via definitiva il masterplan, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate;

d. la deliberazione comunale di approvazione è pubblicata sul sito istituzionale del comune ed è depositata nella segreteria comunale al fine di consentirne la visione del pubblico. Il masterplan acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

7. Per incentivare gli interventi di cui al presente articolo, sono ammesse premialità nel limite massimo del 20 per cento del volume o della superficie preesistente, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), e dal vigente regolamento comunale, ovvero eventuali diverse premialità degli strumenti di cui alla l.r. 19/2002, che sono cumulabili.

8. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di rigenerazione, le premialità consentite dal comma 7 sono aumentate del 10 per cento nel caso in cui gli interventi previsti siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, ai sensi del d.lgs. 50/2016.

9. La premialità di cui al comma 7 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio-tipo e recepito nel vigente regolamento comunale. La premialità di cui al comma 7 è altresì aumentata del 10 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo. La premialità di cui al comma 7 è inoltre aumentata del 15 per cento per gli interventi che, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico sulle costruzioni), portino l’edificio in classe di rischio A+, o che, nei casi in cui non si proceda alla demolizione e ricostruzione, consentano di ridurre la classe di rischio di tre o più classi di rischio rispetto alla situazione ante operam.

10. Gli interventi di cui al presente articolo, volti al miglioramento della qualità urbanistica, architettonica, ambientale, energetica e sociale, e al fine dello sviluppo sostenibile delle città e della rigenerazione, sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, siano coerenti con il Protocollo ITACA a Scala Urbana Sintetico, approvato dal Consiglio direttivo di ITACA il 14 dicembre 2020, in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali.

11. Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte salve le norme di settore.

12. I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o commerciali, anche inutilizzati, in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali consentire, anche tramite premialità entro il limite del 30 per cento della superficie coperta esistente calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune e, previa loro demolizione, il trasferimento in aree a destinazione d'uso produttiva, anche ecologicamente attrezzate, individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area di decollo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati. All'interno degli strumenti urbanistici è disciplinata, altresì, la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica e ambientale.

13. A tutti i soggetti attuatori di interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli in attuazione della l.r. 36/2008 e dello stralcio 3.3 del Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla DGR n. 7583/2014, anche qualora questi ultimi siano in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stante l’obbligo di fornire garanzia fideiussoria, è consentito di scegliere tra gli strumenti idonei di garanzia previsti dalla legge.

14. Ai comuni adempienti, che si dotano dello strumento di programmazione di rigenerazione urbana di cui al presente articolo, sono riconosciuti meccanismi di premialità e priorità per l’assegnazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali riguardanti le trasformazioni urbane e territoriali.

15. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione siano presenti destinazioni d’uso produttive, le attività produttive esistenti possono essere mantenute e innovate anche favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.

16. La programmazione deve interessare ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), prevalentemente edificati. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area d’intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a deimpermeabilizzare e attrezzare a verdi aree edificate esistenti.

17. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale di cui al presente articolo, elaborata a seguito delle procedure autorizzative previste ope legis, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in essa previsti.

18. La mancata approvazione del documento programmatico per la rigenerazione urbana non impedisce la presentazione di proposte di programmi di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati.

19. Gli interventi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del 30 per cento della volumetria e superficie esistente, ad eccezione di quelli proposti in variazione allo strumento urbanistico generale e ai relativi strumenti attuativi per i quali non valgono i limiti delle premialità di cui alla presente legge.

Capo II

Misure per la riqualificazione e il riuso

 

Art. 5

(Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento)

1. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l) e dal vigente regolamento comunale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. La facoltà di operare l’ampliamento di cui alla disposizione che precede non si applica agli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. Se tali interventi garantiscono il passaggio di almeno due classi di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, fruiscono di una premialità del 15 per cento della superficie o del volume esistente.

2. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte commerciale, produttiva o direzionale, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 con un incremento massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 500 metri quadrati netti. Tali interventi garantiscono il passaggio di almeno due classi di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. Sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. Nel caso di edifici a destinazione mista, i suddetti incrementi percentuali si applicano alle superfici delle singole porzioni a differente destinazione.

3. Eventuali incrementi volumetrici residuali ammessi dallo strumento urbanistico comunale vigente sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.

4. L'intervento può configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente ed è finalizzato alla riqualificazione strutturale, impiantistica, energetica, estetica o igienico-funzionale dell'edificio.

5. L'ampliamento di cui al comma 1 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale, anche costituendo una o più unità immobiliari.

6. L'ampliamento di cui al comma 2 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale o come autonomo organismo edilizio all’interno dell’ambito di pertinenza aziendale. Con l'ampliamento possono essere soppalcati i fabbricati esistenti, per un aumento massimo del 20 per cento della superficie esistente netta dell’unità immobiliare.

7. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 1 e 2, sono consentite, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, indici di copertura e densità edilizie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e a quelle previste dallo strumento urbanistico comunale vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e dagli strumenti urbanistici per sopraelevare al massimo di un piano.

8. In applicazione dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, le distanze per la ricostruzione dei fabbricati, individuati ai sensi del presente articolo, anche realizzati con ampliamenti fuori sagoma, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti.

9. Sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d’uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all’articolo 57 della l.r. 19/2002, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del d.p.r. 380/2001, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d’uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. In particolar modo, la modifica delle destinazioni d’uso di cui al comma 3 dell'articolo 14 del d.p.r. n. 380/2001 trova applicazione anche in zona agricola, qualora già sussista la disponibilità dei sottoservizi pubblici e la condizione di adiacenza alle infrastrutture stradali principali; il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard urbanistici nella relativa area pertinenziale.

10. Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta. Nel caso di edifici condominiali o a schiera, l'ampliamento è ammesso, anche in forma parziale, quando esso è realizzato con le stesse modalità precedentemente descritte e, comunque, in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del Codice civile. È ammesso altresì l'utilizzo collettivo e unitario delle premialità consentite nel rispetto delle regole condominiali.

11. Gli interventi di cui al presente articolo sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. Sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro.

Art. 6

(Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento)

1. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, commerciale, produttiva o direzionale, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia, inteso come intervento di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadente tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.p.r. 380/2001, da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

2. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale, turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, è consentito un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera l) e dal vigente regolamento comunale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa.

3. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte commerciale, produttiva o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, è consentito un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 500 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale.

4. La premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del 10 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto definito dal regolamento edilizio tipo e recepito nel vigente regolamento comunale. Per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate.

5. Le premialità di cui ai commi precedenti sono aumentate di un ulteriore 15 per cento per gli interventi che, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, portino l’edificio in classe di rischio A+. La premialità di cui al comma 3 è altresì aumentata del 10 per cento se sono richiesti e realizzati interventi di bonifica del suolo.

6. L’intervento di ricostruzione avviene all’interno del lotto funzionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), anche con diversa sagoma e con diversa area di sedime.

7. In applicazione dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, anche realizzati con ampliamenti fuori sagoma, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti.

8. Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 sono consentite, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, indici di copertura e densità edilizie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e a quelle previste dallo strumento urbanistico comunale vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e dagli strumenti urbanistici per sopraelevare al massimo di un piano.

9. Sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d’uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all’articolo 57 della l.r. 19/2002, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del d.p.r. 380/01, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d’uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.

10. Nel caso di fabbricati a destinazione totalmente o in parte artigianale, commerciale, produttiva o direzionale, frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.

11. Eventuali incrementi volumetrici residuali ammessi dallo strumento urbanistico comunale vigente sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.

12. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. L’intervento di cui al presente comma non è consentito per gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro.

Capo III

Misure per il recupero dei sottotetti, dei seminterrati e interrati e norme per la decostruzione

 

Art. 7

(Norme per il recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati)

1. Il recupero del sottotetto è consentito purché su edifici in stato legittimo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), all’atto di presentazione della domanda di intervento. Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all’adeguamento sismico. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dalle vigenti disposizioni normative relative all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali assicurando un rapporto che deve essere pari o superiore a un sedicesimo. Le finestrature inclinate a filo copertura rilevano ai fini di tale computo. Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso uno o più solai al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.

3. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda dei locali abitabili, è fissata in non meno di 2,40 metri. Per gli spazi accessori e di servizio, l'altezza è riducibile a 2,20 metri. Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.

4. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Per gli interventi relativi ai vani e locali seminterrati e interrati, il recupero a fine abitativo è consentito purché su edifici in stato legittimo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), all’atto di presentazione della domanda di intervento, nonché alle seguenti condizioni:

a) altezza interna non inferiore a 2,70 metri, qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media;

b) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo abitativo e finalizzate alla miglioria delle condizioni di ventilazione, illuminazione e termoigrometria non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche;

c) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

d) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

e) è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di 2,70 metri;

f) le opere di recupero dei vani e locali interrati e seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 nonché delle prescrizioni tecniche in merito alla ventilazione riportate nella UNI EN 15665:2009. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione deve essere assicurato con opere edilizie quali nuove aperture verso l’esterno dell’edificio se possibile, oppure mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche. In particolare deve essere adeguato in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti prevedendo una maggiore superficie dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali oppure dall’impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria. Per i locali preesistenti si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di 1/10 per i vani abitabili e di 1/16 per gli altri vani.

6. Il relativo titolo abilitativo comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, secondo le tariffe comunali in vigore per le nuove costruzioni. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria virtuale per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione, determinato utilizzando il modello di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.

7. Il contributo di cui al comma 6 è ridotto nella misura del 50 per cento qualora il richiedente provveda a registrare e a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale. Non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 380/2001.

8. In applicazione dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, negli ambiti urbani consolidati di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono ammessi con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati e, pertanto, non costituiscono variante con riferimento alla volumetria precedentemente assentita. Essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del d.p.r. 380/2001.

Art. 8

(Norme per la decostruzione)

1. Gli edifici localizzati in zona agricola e nella fascia costiera non antropizzata e non urbanizzata fuori dal centro abitato come definito all’articolo 2, comma 1, lettera q), interna ai 300 metri dal confine del demanio marittimo e fino ad un massimo di 500 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare, secondo la linea SID cosi come definita dalla cartografia catastale in zona costiera, in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), e non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), fatti salvi, in ogni caso, gli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia consentiti in tali aree tutelate ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli edifici che risultino privi di grado di protezione e oggetto di ordinanze di demolizione secondo le vigenti normative e previo parere del ministero competente, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacità edificatoria pari al 40 per cento in aggiunta alla superficie esistente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) e del vigente regolamento comunale, utilizzabile in altra area urbanizzata dello stesso comune, mediante le modalità di perequazione urbanistica e di compensazione disciplinate nello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 19/2002 ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, con apposita variante urbanistica semplificata della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2002 e alle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Tale capacità può essere riallocata con incremento dell'indice di edificabilità di zona.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono la completa riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell'area di attuale insediamento del volume decostruito, comprensivo delle pertinenze.

Capo IV

Disposizioni comuni

 

Art. 9

(Competenze comunali)

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, previa istruttoria del competente ufficio, i comuni possono disporre:

a) l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, anche in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche;

b) al fine di agevolare gli interventi di cui alla presente legge, la riduzione in misura, rispettivamente, fino ad un massimo del 70 per cento per gli interventi di cui agli articoli 4 e 8 e fino ad un massimo del 50 per cento per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001.

Art. 10

(Disposizioni comuni)

1. Gli interventi di cui all’articolo 4 devono essere realizzati in coerenza con l’articolo 53 della l.r. 19/2002 e l’articolo 16 delle disposizioni del QTRP. Gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono rispettare il reperimento della dotazione di standard urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, da calcolare nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento. Per gli interventi di cui all’articolo 8, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, gli standard devono essere reperiti nell’area di riallocazione per la capacità edificatoria totale da realizzare. Per gli interventi di cui al presente titolo, la corresponsione degli oneri concessori previsti dall’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 è commisurata esclusivamente all’incremento di superficie o di volume realizzato rispetto a quello esistente.

2. Gli standard individuati ai sensi del comma 1, se non reperibili, possono essere monetizzati, ovvero possono essere individuati nelle aree di sedime derivanti dalla demolizione degli edifici di cui al comma 13 a vantaggio della realizzazione di aree a verde e di servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni comunali, e, pertanto, non comportano variazioni nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e gli oneri di urbanizzazione non scomputati sono vincolati a specifico centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard per il soddisfacimento del fabbisogno o per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi prioritariamente connessi all'intervento o per opere pubbliche e servizi da realizzare e manutenere, nonché per la redazione e/o implementazione della banca dati comunale di cui all’articolo 12.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di realizzare gli interventi ammessi dal presente titolo, è richiesto l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica dell'edificio, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo. Il conseguimento dei requisiti richiesti è certificato da professionista con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza del soddisfacimento dei requisiti richiesti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere asseverata l'agibilità dell'intervento realizzato.

5. Negli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 la ricostruzione può avvenire sul lotto funzionale, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera p), ovvero anche in altre aree individuate dal comune, comprensiva di ogni premialità, attraverso sistemi perequativi, disciplinati nello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 19/2002. Se si determinano superfici o volumi eccedenti, l’intero intervento o la parte eccedente, sommata ad un ulteriore 5 per cento alle premialità previste, può essere ricostruita prioritariamente in aree di rigenerazione urbana o in altre aree individuate dal comune, attraverso i sistemi perequativi, disciplinati nello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 19/2002.

6. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, anche se conducono all'intervento di ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001, costituiscono variante allo strumento urbanistico comunale vigente ed ai relativi strumenti attuativi esclusivamente se:

a) la destinazione d’uso dell’area non è coerente con quella propria ammessa dallo strumento urbanistico comunale vigente in tali ambiti;

b) riguardano edifici o aree per cui il medesimo strumento urbanistico e i relativi strumenti attuativi abbiano espressamente escluso tale possibilità.

7. Ove gli interventi non comportino variazione dello strumento urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi, l’amministrazione comunale ne attesta la conformità. Ove gli interventi comportino variazione dello strumento urbanistico generale e dei relativi strumenti attuativi, la variante urbanistica è approvata nell’ambito delle procedure autorizzative previste ope legis nei casi di cui all’articolo 4, comma 6, mentre nei restanti casi è approvata con la procedura semplificata della conferenza dei servizi di cui al all’articolo 14 della l.r. 19/2002 e alle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In tale ultimo caso, l’atto di impulso di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r.19/2002, può coincidere con la deliberazione del consiglio comunale di cui all’articolo 4.

8. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi, in coerenza con il QTRP, su proposta dei tecnici progettisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano la documentazione progettuale secondo i rispettivi profili di competenza, e, ove occorra variante, certificano il rispetto dei requisiti per la procedibilità e ammissibilità della medesima, da verificarsi, in ogni caso, nell’ambito delle procedure autorizzative previste ope legis, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati. L'atto di impulso dell'autorità procedente, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), previa istruttoria del competente ufficio tecnico, deve essere adeguatamente circostanziato e motivato, anche con riferimento alle puntuali indicazioni delle condizioni che determinano la variante. L’amministrazione comunale, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione della variante, produce e invia alla Regione la delibera unitamente ai relativi allegati in formato digitale, in analogia a quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, della l.r. 19/2002, nonché alla Provincia territorialmente competente o Città metropolitana di Reggio Calabria.

9. Non costituiscono incremento del carico antropico per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile e per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva, gli interventi per il recupero di volumi esistenti o storicamente preesistenti o architettonicamente documentati, anche a seguito di crolli e demolizioni. Per tali edifici è ammesso l’aumento del numero delle unità immobiliari. L’incremento volumetrico esterno all’impronta al suolo dell’edificio esistente o storicamente documentato costituisce incremento del carico antropico, salvo l’eventuale ampliamento di massimo trenta metri quadrati di superficie esclusivamente per adeguamento igienico funzionale, la cui indifferibilità deve essere certificata da tecnico abilitato; sono fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.

10. Al fine di semplificare l’iter per la realizzazione di interventi di rigenerazione, anche ai fini dell’ottenimento di benefici fiscali, si stabilisce che i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, per gli interventi dell’articolo 10, comma 2, del d.p.r. 380/2001, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività. Rimane fermo che gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 42/2004 sono soggetti a permesso di costruire, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti in tali aree tutelate ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del d.p.r. 380/2001, che pertanto restano subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.

11. Fatte salve le norme di settore, al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), in attuazione dell’articolo 123 del d.p.r. 380/2001, negli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, si applica l’incentivo volumetrico del 5 per cento ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

12. Agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, al fine del miglioramento della sostenibilità ambientale nelle costruzioni, si assegna un ulteriore incentivo volumetrico del 10 per cento qualora siano resi coerenti alle disposizioni del Protocollo ITACA a Scala Urbana Sintetico, approvato dal Consiglio Direttivo di ITACA il 14 dicembre 2020, in applicazione ai Criteri minimi ambientali e al Protocollo ITACA.

13. Al fine di incidere sulla qualità urbana, territoriale e paesaggistica, i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n) e ricadenti negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), realizzati da almeno 15 anni, incompleti, abbandonati, fatiscenti o pericolanti, devono essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge al fine di usufruire del beneficio della riduzione fino ad un massimo del 70 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. I proprietari potranno avvalersi della facoltà di utilizzare i volumi esistenti attraverso sistemi perequativi, disciplinati nello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 19/2002 ovvero previa apposita convenzione stipulata, ai sensi dell’articolo 28 della legge 1150/1942 o dell’articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001, tra l’amministrazione comunale e gli operatori interessati, fermo restando che, nel caso di elevazioni costituite dalle sole strutture portanti, il rapporto perequativo terrà conto del mero valore di mercato di quanto realizzato. I volumi di cui sopra possono essere utilizzati ai fini dell’attività edilizia anche convenzionata, volta preferibilmente al reperimento delle dotazioni urbane e territoriali, nonché servizi pubblici, ivi compresi parcheggi anche sopraelevati, ove consentito.

14. Le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'articolo 9, integrano le disposizioni normative e regolamentari degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Art. 11

(Limitazioni)

1. Ai fabbricati per i quali sono state applicate o si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) non si applica la presente legge per gli incrementi volumetrici ivi previsti.

2. Gli interventi di cui al presente titolo:

a) non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, non rientrino tra quelli in stato legittimo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), risultino eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 380/2001 o, ancora, siano, anche parzialmente, abusivi;

b) non possono interessare edifici localizzati in aree per le quali il piano vigente abbia espressamente escluso tale possibilità o in aree non compatibili con le vigenti normative e con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) o ricadenti in aree a rischio geologico disciplinate in classe III a, III b4 e III c o ricadenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alle vigenti normative, nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fatte salve le disposizioni che seguono:

1) è consentita l’integrale demolizione, con conseguenziale deimpermeabilizzazione dell’intera area di pertinenza che è resa inedificabile e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria, fatta eccezione per le zone agricole e non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, mediante le modalità di perequazione urbanistica e di compensazione disciplinate nello strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 19/2002 ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, con apposita variante urbanistica semplificata della conferenza dei servizi di cui al combinato disposto dell’articolo 14 della l.r. 19/2002 e delle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Tale capacità può essere riallocata con incremento fino al 100 per cento del volume o della superficie, anche con l’aumento ai limiti di altezza e alle destinazioni d’uso proprie del fabbricato rilocalizzato e rispetto a quelle previste dalle Norme tecniche di attuazione (NTA), purché tra loro compatibili o complementari;

2) per l’esecuzione degli interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di cui sopra, è prestata, a favore del comune, idonea garanzia e agli edifici ricostruiti non si applicano ulteriori incrementi volumetrici e le relative premialità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;

3) il relativo rilascio dei permessi di costruire per gli interventi di cui sopra avviene senza la corresponsione del contributo straordinario di cui alla lettera d-ter), comma 4, dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001; mediante conteggio degli oneri di urbanizzazione relativi al solo incremento del carico urbanistico considerando la volumetria demolita in detrazione; con una riduzione dell’entità del costo di costruzione determinata dal Consiglio comunale;

c) devono rispettare le normative vigenti, in particolare in materia di antisismica, di sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico-sanitaria, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel decreto legislativo 3 aprile 200, n.152 (Norme in materia ambientale), nonché quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, dalle specifiche prescrizioni del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ovvero dal Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM), dal Piano Stralcio per l’Erosione Costiera (PSEC), quanto definito dalle norme del PGRA, PAI, PSEC e dalle relative norme degli strumenti urbanistici adeguati ai medesimi QTRP, PTCP o PTCM, PGRA, PAI, PSEC. In particolare, gli interventi non trovano applicazione a fronte di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti e non trovano applicazione per edifici vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004. Nel caso di immobili oggetto di vincolo indiretto, ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 42/2004, gli interventi sono consentiti unicamente laddove compatibili con le prescrizioni di tutela indiretta disposte dall’autorità competente in sede di definizione o revisione del vincolo medesimo;

d) nel caso in cui interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette devono rispettare le normative dei piani d'area vigenti nel caso in cui siano più restrittive;

e) nel caso in cui interessano edifici localizzati all'interno della Rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica delle misure di conservazione generali e sito-specifiche o ai piani di gestione vigenti;

f) nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati allo specifico assenso dell’ente tutore del vincolo;

g) sono comunque fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Gli interventi di cui al presente titolo:

a) possono interessare i centri storici e agglomerati urbani di valore storico di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente, ad eccezione degli edifici soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, fatti salvi, in ogni caso, gli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia consentiti in tali aree tutelate ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli edifici che risultino privi di grado di protezione e oggetto di ordinanze di demolizione secondo le vigenti normative e previo parere del ministero competente, nonché fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale. Tali interventi devono essere coerenti per forme, altezze, dimensioni, caratteri tipologici e volumi con il contesto storico circostante, in coerenza con l'articolo 48 della l.r. 19/2002 e dei limiti massimi previsti dal n. 1), del primo comma, dell’articolo 8, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Le superfici o i volumi derivanti dalle premialità di cui alla presente legge sono realizzabili sul medesimo sedime solo nel caso in cui non eccedano i limiti della presente lettera. Le superfici o i volumi, derivanti dalle premialità di cui alla presente legge, se non realizzabili nel lotto di intervento o se eccedenti, possono essere rilocalizzati in altre aree individuate dal comune, fatta eccezione per le zone agricole, mediante le modalità di perequazione urbanistica e di compensazione disciplinate nello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 19/2002, ovvero con apposita variante urbanistica semplificata della conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2002 e alle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In tale ultima ipotesi, le aree rimaste libere devono essere destinate ad aree a verde pubblico;

b) non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale;

c) non possono interessare gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni di salvaguardia del QTRP.

4. Gli interventi di cui al presente titolo non sono cumulabili tra loro per le singole unità immobiliari relativamente alle premialità ed agli incrementi volumetrici previsti, che, in ogni caso, sono circoscritti esclusivamente al requisito della preesistenza volumetrica o superficiale e non possono superare il limite massimo del 30 per cento della volumetria e superficie esistente, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 8 o proposti in variazione allo strumento urbanistico generale ed ai relativi strumenti attuativi per i quali non valgono i limiti delle premialità di cui alla presente legge.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente titolo non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.

Art. 12

(Banca dati comunale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, singoli o associati, provvedono, nel rispetto delle competenze riservate dal d.lgs. 267/2000, a istituire una propria banca dati, effettuando una ricognizione del proprio territorio ed individuando le aree o edifici in stato legittimo dismessi, non utilizzati o abbandonati e che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riqualificazione, riuso e di rigenerazione, nonché gli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in generale, oggetto di interventi di rigenerazione, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. La banca dati è aggiornata ogni due anni ed è pubblicata in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati, anche al fine dell’aggiornamento dello stato del consumo di suolo e per monitorare e rispettare i limiti previsti dalla presente legge e nell’analisi ricognitiva di cui all’art. 27-quater, comma 3, della l.r. 19/2002.

2. I comuni sulla base della cartografia del Geoportale cartografico catastale dell’Agenzia delle entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata dall'ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si concentrano gli interventi di rigenerazione. In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività di cui agli articoli 50, 51 e 52 della l.r. 19/2002.

Art. 13

(Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato)

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31 del medesimo d.p.r. 380/2001 e fatte salve le norme del Codice civile, si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa

o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 57 della l.r. 19/2002;

b) aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;

c) riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;

d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001, non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001, gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del medesimo d.p.r. 380/2001. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

4. Per l’accertamento della destinazione d’uso in atto e i mutamenti delle destinazioni d'uso si richiama la disciplina di cui all’articolo 57 della l.r. 19/2002 ovvero relativamente agli usi temporanei, secondo le disposizioni di cui all’articolo 23-quater del d.p.r. 380/2001, previa apposita convenzione approvata con deliberazione comunale.

5. Per gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, le variazioni essenziali di cui al presente articolo non costituiscono variante allo strumento urbanistico comunale vigente e ai relativi strumenti attuativi se rispettano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 6.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

 

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge.

2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alla normativa nazionale in materia.

3. Le varianti urbanistiche di cui alla presente legge rientrano tra le tipologie di varianti ammissibili anche ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2002.

4. La Giunta regionale, laddove necessario, approva un documento di indirizzo operativo per definire le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 15

(Abrogazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 49 della l.r. 19/2002.

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

(Allegato)

Proposta di legge n. 76/12^ di iniziativa dei consiglieri Raso e Arruzzolo, recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” (deliberazione consiliare n. 91)

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria -Azienda Zero") è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la parola “pubblico” le parole “, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa,” sono sostituite dalle seguenti: “e di autonomia imprenditoriale”;

b) nel comma 2, dopo la parola “persegue” sono aggiunte le seguenti: “la programmazione,” e dopo la parola “efficientamento” sono aggiunte le seguenti: “, nonché il controllo direzionale e gestionale”.

2. L'articolo 2 della l.r. 32/2021 è così modificato:

a) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

“01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:

a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;

c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;

e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.”;

b) nel comma 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

“d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.”.

3.

Nel comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 32/2021 sono soppresse le seguenti parole: “per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 32/2021 è inserito il seguente:

“1-bis. Il Commissario straordinario di Azienda Zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita le funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio sanitario regionale.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) è così modificato:

a) la parola “gestionale” è sostituita dalla seguente: “imprenditoriale”;

b) dopo la parola “generale” sono inserite le seguenti: “, il collegio di direzione”.

2. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite le Unità di continuità assistenziale.

2. Le Unità di continuità assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità di esercizio con le istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.

3. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di continuità assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) è così modificato:

a) la parola “maggio” è sostituita dalla seguente: “dicembre”;

b) dopo la parola “2022.” sono inserite le seguenti: “A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

1. L’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante per ogni Organizzazione regionale facente parte del Movimento cooperativo operante in Calabria e aderente alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;”;

b) Il comma 6 è abrogato.

Art. 5

(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. I veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione, ma non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno medesimo e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in misura pari al 50 per cento. Salvo prova contraria, l’anno di fabbricazione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero.

2. L’esenzione parziale dal pagamento dalla tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico di cui al comma 1 è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario e il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l’iscrizione nei registri di cui al comma 1, nonché l’associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.

3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente produce la documentazione comprovante il proprio diritto al beneficio.

Art. 6

(Adesione a Società Consortile a Responsabilità Limitata)

1. La Regione aderisce alla Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato “Tech4You – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement” mediante la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, nel limite di spesa di 20.000,00 euro per l’anno 2022.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è aggiunto il seguente periodo: “Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.”.

Art. 8

(Sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle azioni previste nel Piano regionale dei trasporti e favorire maggiore efficienza e produttività al sistema di trasporto integrato delle merci, avuto riguardo tra l’altro al sistema portuale regionale, la Regione promuove attraverso Fincalabra S.p.a. la costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.

2. La Regione, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, al fine di garantire un minore impatto sull’ambiente, è autorizzata a concedere contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all’interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione.

4. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

5. Fincalabra S.p.a. è autorizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in 50.000,00 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 con risorse proprie. Tali risorse saranno destinate alle spese di costituzione e di impianto tenuto conto che il funzionamento della fase di avvio sarà garantito anche mediante l’utilizzo di risorse umane, materiali e immateriali già nella disponibilità di Fincalabra S.p.a., senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio della stessa e senza oneri a carico del bilancio regionale.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 2, quantificati in 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, acquisiti gli esiti della notifica preventiva da richiedere ai Servizi della Commissione Europea, si provvederà con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 “Trasporti e Mobilità” e Tematismo 03 “Competitività Imprese”.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici), sono soppresse le seguenti parole: “e controlli”.

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “e” è sostituita dalla seguente: “,”;

b) dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché da unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio regionale, in luogo dell’unità esterna, può nominare due unità di personale esterne; in tal caso, a ciascuno è corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore esperto”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale in comando presso gli uffici della Giunta regionale alla data del 30 aprile 2022, nelle more dell’attuazione delle procedure previste dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è autorizzato il rinnovo dei comandi del medesimo personale, presso i predetti uffici. A tal fine, il competente dipartimento regionale adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 6, quantificati nel limite massimo di 20.000,00 euro per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 03 (U.14.03), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 della presente legge, determinati in complessivi 15.000.000,00 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 “Trasporti e Mobilità” e Tematismo 03 “Competitività Imprese”.

4. Agli oneri derivanti dall’articolo 10 determinati in 16.737,00 euro per l’anno 2022 e in 33.474,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nella Missione 1, Programma 1 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)

Proposta di legge n. 42/12^ di iniziativa del consigliere Comito, recante: “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria” (deliberazione consiliare n.92)

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 24/2008)

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) è inserito il seguente:

“Art. 14-bis

(Norma transitoria)

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l’accreditamento è prorogato fino all’adozione del provvedimento di rinnovo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” e all’Azienda Sanitaria competente per territorio. L’autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell’iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l’autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”, a pena di decadenza, le istanze di cui all’articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall’autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR.”.

Art. 2

(Misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria)

1. Per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le Aziende del servizio sanitario regionale possono conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

2. Le Aziende, prima della stipula dei contratti di cui al comma 1, accertano:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno anche in relazione al ricorso agli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) pur in presenza di graduatorie di cui alla lettera b), il rifiuto all’assunzione da parte del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie;

d) nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di aver indetto procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che si devono garantire.

3. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

4. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato.

5. La Regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.

6. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia.

7. Il contratto di cui al comma 1 viene stipulato per la durata di un anno e può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

8. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

(Allegato)