D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(Pubblicato in Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O)
(Omissis)
Capo III - Sistema elettorale
Articolo 71
(Articolo corrispondente agli artt. 3 comma 5 e 5 della legge 25 marzo
1993, n. 81, abrogati.)
Elezione
del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei
consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla
carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di
sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco
prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il
medesimo contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno
di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di
ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono
attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla
carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha
riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi
assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale
superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti
proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi
da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali,
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità
di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è
attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato,
purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50
per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto
dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le
elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso,
l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e
candidature a sindaco e a consigliere comunale
Articolo 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti.
(Articolo corrispondente all'art. 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ora
abrogato)
1. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste
presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui
fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il
candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per
un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si
procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due
candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è
ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di
liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al
ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa
al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto
ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti
con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel
primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo
se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si
esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7,
con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di
cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano
d'età.
Articolo 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti.
(Articolo corrispondente agli artt. 3 comma 5 e agli artt. 7 e 7 bis ,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati)
1. Le
liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono
presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le
liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72,
tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato
della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta
a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla
proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel
turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di
sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste
collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è
divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più
alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia
già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia
già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I
restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste
collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla
carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati
eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In
caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di
sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti
consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
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