
Delibera n.
11/05/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione relative
alla campagna per le elezioni regionali previste
per i giorni 3 e 4 aprile 2005
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L'Autorità
NELLA
riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio
2005;
VISTO
l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTA la
legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la
legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il
codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003,
n. 313;
VISTA la
legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco
e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale", e successive modificazioni;
VISTO il
decreto-legge 1 febbraio 2005, n. 8, recante "Disposizioni
urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005";
RILEVATO
che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005, con eventuale
turno di ballottaggio nei giorni 17 e 18 aprile 2005, le elezioni
del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente
della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui
all’elenco che sarà reso disponibile sul sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
RILEVATO
che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di
indizione dei comizi elettorali, sarà affisso il manifesto di
convocazione dei comizi relativi alle elezioni comunali e
provinciali di cui sopra;
EFFETTUATE
le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la
relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai
sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
-
Il presente
provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai
mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei
sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e
dei consigli provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al
fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici,
imparzialità e parità di trattamento.
-
L’elenco
dei comuni e delle province interessati dalla consultazione
elettorale sarà reso disponibile sul sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
TITOLO II -
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle
emittenti nazionali in campagna elettorale
Articolo 2
Soggetti politici
-
Ai fini del
presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n.
28, si intendono per soggetti politici:
-
nel
periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature:
-
le
forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei
consigli comunali o provinciali da rinnovare;
-
le
forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due
rami del Parlamento nazionale;
-
nel
periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
-
le
coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco
o di presidente della provincia;
-
le
forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi
di candidati per l’elezione del consiglio comunale o del
consiglio provinciale.
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
-
Gli spazi
che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata
intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono
ripartiti:
-
nel
periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il
novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2,
comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza
dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per
cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1,
punto I), lettera b), in modo paritario;
-
nel
periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in
modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui
all’articolo 2, comma 1, punto II), lettere a), e per l’altra
metà, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto
II), lettera b).
-
Le
trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive
nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e
le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del
giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai
non udenti.
-
Ai
programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino
candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali
competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo
intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e
quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
Per la
trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le
emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il
numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto
previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono
trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche
con riferimento alle fasce orarie;
-
i
messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una
durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o
di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e
fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
-
i
messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59;
quarta fascia 9,00 - 10,59;
-
i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
-
ciascun
messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore;
-
nessun
soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione sulla stessa emittente;
-
ogni
messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con
l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
-
Entro il
quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
-
rendono
pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un
documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito
web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it
-
inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione successiva del documento stesso con riguardo al
numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.
A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il
modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere
dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle
candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A
tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso
disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La
collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
-
La
collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
-
A decorrere
dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura
delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di
trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili
alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si
conformano ai seguenti criteri:
-
la
presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali
e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda
all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico
legati all’attualità della cronaca;
-
quando
vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone
indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione
elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed
obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due
sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese
delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per
l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara
distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il
rispetto delle persone.
-
fatti
salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei
programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma
carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni
politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso
della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i
soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando
sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
-
La presenza
delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le
trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione
politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di
informazione di cui al comma 1.
-
Nel periodo
di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione
radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei
programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed
allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo II - Disciplina
delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale
Articolo 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
-
I programmi
di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti
televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono
consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al
tempo di trasmissione.
-
La parità
di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti
politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e
punto II, lettere a) e b).
-
Le
trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori
con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore
24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente
comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
-
Ai
programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione
elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino
candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali
competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
Articolo 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo
intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e
quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi.
-
Per la
trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il
numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto
previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono
trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche
con riferimento alle fasce orarie;
-
i
messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una
durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o
di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e
fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
-
i
messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di
sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59;
quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta
fascia 9,00 - 11,59;
-
i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
-
nessun
soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna
giornata di programmazione sulla stessa emittente;
-
ogni
messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio
elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico
committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Entro il
quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
-
rendono
pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici
che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un
documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il
numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel
palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine
di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A
tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC
resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
-
inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di
cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque
giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al
documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla
loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le
emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi
disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere
dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i
soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi
autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai
competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non
costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che
ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le
proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito
web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del
competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non
sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse
disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno
2004.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La
collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
-
La
collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità
di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento
-
Nel periodo
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e
quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
-
Per
l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1
le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare
condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
-
Dalla data
di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo
giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una
volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre
giorni consecutivi.
-
Nell’avviso
di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali
informano i soggetti politici che presso la propria sede, della
quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è
depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
-
le
condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi
medesimi possono essere prenotati;
-
le
modalità di prenotazione degli spazi;
-
le
tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
-
ogni
eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi.
-
Ciascuna
emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle
prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla
loro progressione temporale.
-
Ai soggetti
politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1
devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate
ad uno di essi per gli spazi acquistati.
-
Ciascuna
emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per
i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al
70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici
interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i
listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui
al comma 1.
-
Nel caso di
diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati
per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le
tariffe praticate per ogni area territoriale.
-
La prima
messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce
condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici
autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.
-
Per le
emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono
essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente
contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Per le
emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono
recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del
soggetto politico committente.
-
Le
emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare
contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici
autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli
candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla
normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Articolo 15
Trasmissioni in contemporanea
-
Le
emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di
cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al
presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
Articolo 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
-
A decorrere
dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura
delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di
trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
-
Resta
comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica,
che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi
comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere
comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
-
Nel periodo
di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa
da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni
particolari
Articolo 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
-
Ai fini del
presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di
emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto,
le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al
rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal
Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
-
Ai fini del
presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con
riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
-
Rimangono
ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo
II del presente titolo.
-
Ogni
emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 18
Imprese radiofoniche di partiti politici
-
In
conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente
titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che
risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per
tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso
sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
-
I partiti
sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
-
Le
emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni
della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della
votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
-
Entro il
quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono
tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un
apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile
dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia
stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
-
Il
comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le
condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di
telefono della redazione della testata presso cui è depositato un
documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
-
le
condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
-
le
tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali
condizioni di gratuità;
-
ogni
eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante
per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in
base alla loro progressione temporale.
-
Devono
essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore
praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
-
Ogni
editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta
dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per
l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai
quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
-
Nel caso di
edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione
nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate
con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le
tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali,
nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
-
La
pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di
mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
-
I messaggi
politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica
impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità
uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
"messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico
committente.
-
Sono
vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
Articolo 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
-
Le
disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in
condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe
elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
-
Si
considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito
o del movimento politico.
-
I partiti,
i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire
con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di
stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe
elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI
POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
-
Nei
quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici
e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E'
vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati
di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate
categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri
orientamenti politici.
-
Nel periodo
che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere
obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne
costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di
cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
-
il
soggetto che ha realizzato il sondaggio;
-
il
committente e l’acquirente del sondaggio;
-
i
criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se
si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";
-
il
metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
-
il
numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
-
il
testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai
quali si fa riferimento;
-
la
percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
-
la data
in cui è stato realizzato il sondaggio.
-
I sondaggi
di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se
contestualmente resi disponibili dal committente nella loro
integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo
comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
-
In caso di
pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota
informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito
riquadro.
-
In caso di
diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene
preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
-
In caso di
diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota
informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E
SANZIONI
Articolo 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
-
I Comitati
regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora
costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre
a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
-
di
vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del
presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché
delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio
pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne
le trasmissioni a carattere regionale;
-
di
accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.
Articolo 25
Procedimenti sanzionatori
-
Le
violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono
perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della
medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
-
Il
Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative
di cui al presente atto.
-
La denuncia
delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,
all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è
avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto
gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
-
La denuncia
indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in
maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante
l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dal precedente comma.
-
La denuncia
contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e
della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico,
cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa,
rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data
ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
-
L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle
istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti
radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici,
mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.
-
I
procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono
istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le
relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.
-
Il gruppo
della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la
denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui
al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
-
Il Comitato
di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso
contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed
acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e
alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della
violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli
uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità
medesima.
-
In ogni
caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte
e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata
attuazione della vigente normativa.
-
Gli
ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
-
L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri
provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
legge 6 novembre 2003, n.313.
-
Le sanzioni
amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della
legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono
evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a
carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le
violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
TITOLO VI - TURNO DI
BALLOTTAGGIO
Articolo 26
Turno elettorale di ballottaggio
-
In caso di
secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del Comune o
a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo
intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di
comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli
stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione
dell’eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni
dettate dal presente provvedimento.
Articolo 27
Periodo di applicazione e ambito territoriale
-
Le
disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al 4
aprile 2005, salva una eventuale estensione sino al 19 aprile 2005
in relazione a votazioni di ballottaggio.
-
La
disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi
esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista
alcuna consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1,
della presente delibera.
-
In caso di
coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne
per le elezioni comunali e provinciali di cui all’articolo 1, comma
1, con altre consultazioni elettorali regionali o referendarie
saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
-
Le
disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si
applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali
ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati
nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, che per fatti
sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno
2005.
Il presente
provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web
della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 3
febbraio 2005
IL
COMMISSARIO RELATORE |
IL
PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo
Cheli |
per
attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Gloria
Maria Callari |
|
|