
Delibera n.
10/05/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione relative
alla campagna per le elezioni regionali previste
per i giorni 3 e 4 aprile 2005
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L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e
i prodotti del 3 febbraio 2005;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
"Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera
dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni
per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi
della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante
"Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto
ordinario" e successive modificazioni;
VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, recante "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle
regioni";
RILEVATO che sono previste per i giorni 3 e 4
aprile 2005 le elezioni dei presidenti della Regione e dei consigli
regionali dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della
Campania, della Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della
Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Toscana,
dell’Umbria e del Veneto;
RILEVATO che, in data 17 febbraio 2005, a seguito
dei provvedimenti di indizione, sarà affisso il manifesto di
convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui
sopra;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe
Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
-
Il presente provvedimento reca disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e
integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di
disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durantela campagna
per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria
e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di
garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e
parità di trattamento.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle
emittenti nazionali in campagna elettorale
Articolo 2
Soggetti politici e riparto degli spazi per la comunicazione politica
-
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna
emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla
comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
-
nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione
delle candidature:
-
in caso di programmi riferiti ad ambito
regionale: a) per il 90 per cento, ai soggetti politici che
costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da
rinnovare, tenendo conto della rispettiva consistenza; b)
per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti
politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati
nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento
nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di
questi ultimi soggetti politici non può comunque essere
superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore
consistenza di cui alla precedente lettera a);
-
in caso di programmi riferiti ad ambito
nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i
soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli
regionali da rinnovare trovi una proiezione nell’assemblea
parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai
precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento
europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.
-
nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e quella di chiusura della
campagna elettorale:
-
in caso di programmi riferiti alla
competizione in una singola regione: a) per metà, in modo
paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o
alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica
di presidente della Regione o della Giunta regionale; b) per
l’altra metà, in modo paritario, alle forze politiche che
presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio
regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un
quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale
presenza di forze politiche rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute.
-
in caso di programmi riferiti ad ambito
nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra le
liste regionali, ovvero i gruppi di liste o le coalizioni di
liste collegati all’elezione alla carica di presidente della
Regione o della Giunta regionale e tra le forze politiche
che presentano liste di candidati per l’elezione del
consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino
almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla
consultazione.
Articolo 3
Modalità di trasmissione della comunicazione politica
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti
radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra
le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle
predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo
telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi
della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del
presente provvedimento, non possono prendere parte persone che
risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a
tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4,
comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei
criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28:
-
il numero complessivo dei messaggi è
ripartito secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, punto
II) lettera B); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce
orarie;
-
i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque
compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno
tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia
22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
-
ciascun messaggio può essere trasmesso una
sola volta in ciascun contenitore;
-
nessun soggetto politico può diffondere più
di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla
stessa emittente;
-
ogni messaggio reca la dicitura "messaggio
autogestito" con l'indicazione del soggetto politico
committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma
1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale
informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene
indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche nel sito web dell’emittente,concernente
la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione
del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono
anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito
web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it.
-
inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla
lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con
riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto
sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste,
indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la
durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici
rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine,
può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile
nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei
singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con
sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a
scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle
singole fasce.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
-
A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di
garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
-
la presenza di candidati, esponenti di
partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e
consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto
risponda all’esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse
giornalistico legati all’attualità della cronaca;
-
quando vengono trattate, senza la
partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a),
questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni
dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno
rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con
riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando
sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone
indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà
di commento e di critica che, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone.
-
fatti salvi i criteri di cui alle precedenti
lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo,
qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di
opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente
garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza
equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle
elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato
contraddittorio.
-
La presenza delle persone di cui al comma 1,
lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive
diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici
autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.
-
Nel periodo di cui al precedente comma 1, in
qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti
devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche
in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle
emittenti locali in campagna elettorale
Articolo 9
Soggetti politici e programmi di comunicazione politica trasmessi sulle
emittenti locali
-
I programmi di comunicazione politica, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una
effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
-
La parità di condizioni di cui al comma 1 deve
essere riferita:
-
nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione
delle candidature: a) alle forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare; b) alle
forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che
siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento nazionale;
-
) nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e quella di chiusura della
campagna elettorale: a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi
di liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla
carica di presidente della Regione o della Giunta regionale; b)
alle forze politiche che presentano liste di candidati per
l’elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che
interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta
salva l’eventuale presenza di forze politiche rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute.
-
Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa
tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore
1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni
sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
consentano la fruizione anche ai non udenti.
-
Ai programmi di comunicazione politica sui temi
della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del
presente provvedimento, non possono prendere parte persone che
risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a
tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.
Articolo 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
-
Per la trasmissione dei messaggi politici di cui
al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano
le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
-
il numero complessivo dei messaggi è
ripartito secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2, punto
II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i
soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
-
i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque
compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno
tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia
21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 -
17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
-
nessun soggetto politico può diffondere più
di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla
stessa emittente;
-
ogni messaggio per tutta la sua durata reca
la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
-
rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale
informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene
indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
contattare, è depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche sul sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la
trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le
emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi
disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni: www.agcom.it;
-
inviano, anche a mezzo telefax, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il
documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con
almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata
successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i
modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
-
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di
presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a
trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a
mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale
fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi
disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
-
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
approva la proposta del competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della
fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna
regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto
del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
-
La collocazione dei messaggi all'interno dei
singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con
sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o
domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla
presenza di un funzionario dello stesso.
-
La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario
del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento
-
Nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della
campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004.
-
Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi
politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i
soggetti politici.
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali,
fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono
tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un
avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia
oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
-
Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti
radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che
presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile
su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli
spazi medesimi possono essere prenotati;
-
le modalità di prenotazione degli spazi;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi quali
autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica
e televisiva locale;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei
soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
-
Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i
messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni
di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
-
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una
tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità
tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di
verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai
quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso
agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
-
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di
cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno
essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area
territoriale.
-
La prima messa in onda dell’avviso di cui ai
commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei
messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o
referendario.
-
Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi
di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio
in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento",
con l’indicazione del soggetto politico committente.
-
Per le emittenti televisive locali i messaggi di
cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro
durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con
l’indicazione del soggetto politico committente.
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non
possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai
messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in
favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli
previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per
ciascun candidato.
Articolo 15
Trasmissioni in contemporanea
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che
effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura
complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per
un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di
autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per
le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
-
A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei
programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e
l’equità.
-
Resta comunque salva per l’emittente la libertà
di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui
all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e
all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1°
dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici,
tra quelli indicati da dette norme.
-
Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque
trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
-
Ai fini del presente provvedimento, le
trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che
operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per
la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che
fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni
previste per le emittenti nazionali dal Capo II del presente titolo,
che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione
dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
-
Ai fini del presente provvedimento, il circuito
nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma 5,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per
le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.
-
Ogni emittente risponde direttamente delle
violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in
contemporanea.
Articolo 18
Imprese radiofoniche di partiti politici
-
In conformità a quanto disposto dall’articolo 6
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi
I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un
partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
-
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo
ufficiale del partito.
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
-
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a
conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data
e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento,
le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata
notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge
10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
-
Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7,
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi
spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie
d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della
periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
-
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso,
nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della
testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile
su richiesta, concernente:
-
le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad
ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi
medesimi possonoessere prenotati;
-
le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le
eventuali condizioni di gratuità;
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi
medesimi, in particolare la definizione del criterio di
accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione
temporale.
-
Devono essere riconosciute ai soggetti politici
richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni
di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
-
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo
documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le
condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i
listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli
spazi medesimi.
-
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini
del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui
al comma 2.
-
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi
politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In
caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma
1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate
periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo
giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
preventivo.
Articolo 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
-
I messaggi politici elettorali di cui
all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere
riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi
chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna
testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con
l’indicazione del soggetto politico committente.
-
Sono vietate forme di messaggio politico
elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7
della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
-
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e
sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si
applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e
candidati.
-
Si considera organo ufficiale di partito o
movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta
registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro
atto ufficiale del partito o del movimento politico.
-
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e
le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
-
Nei quindici giorni precedenti la data della
votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali,
di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del
divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei
risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate
categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri
orientamenti politici.
-
Nel periodo che precede quello di cui al comma 1
la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei
sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una
"nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
-
il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
-
il committente e l’acquirente del sondaggio;
-
i criteri seguiti per la formazione del
campione, specificando se si tratta di "sondaggio
rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
-
il metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
-
il numero delle persone interpellate e
l’universo di riferimento;
-
il testo integrale delle domande rivolte o,
nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli
quesiti ai quali si fa riferimento;
-
la percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda;
-
la data in cui è stato realizzato il
sondaggio.
-
I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono
essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal
committente nella loro integralità e corredati della "nota
informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web
istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
-
In caso di pubblicazione dei risultati dei
sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è
sempre evidenziata con apposito riquadro.
-
In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui
al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in
apposito sottotitolo a scorrimento.
-
In caso di diffusione radiofonica dei risultati
dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai
radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
-
I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove
questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di
rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12
e 13, i seguenti compiti:
-
di vigilanza sulla corretta e uniforme
applicazione della legislazione vigente, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da
parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate
per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere
regionale;
-
di accertamento delle eventuali violazioni,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e
formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Articolo 25
Procedimenti sanzionatori
-
Le violazioni delle disposizioni della legge 22
febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di
quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il
presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e
11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
-
Il Consiglio nazionale degli utenti istituito
presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle
disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative
di cui al presente atto.
-
La denuncia delle violazioni deve essere inviata,
anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o
all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto
organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella
cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede
al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
-
La denuncia indirizzata all'Autorità è
procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia
medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
-
La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero
dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le
presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e
orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una
motivata argomentazione.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1
riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si
avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza
istituito presso l'Autorità stessa.
-
I procedimenti riguardanti le emittenti
radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non
siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità
secondo quanto previsto al comma 9.
-
Il gruppo della Guardia di Finanza competente per
territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di
emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma
1,provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
-
Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una
istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo
telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali
controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla
contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si
sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli
obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento,
redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo
della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro
le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o
alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del
Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
-
In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7
segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi
rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
-
Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per
le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti
dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a
norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.313.
-
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le
violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate
dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse
si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono
state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilità.
Articolo 26
Ambito territoriale di applicazione e altre consultazioni elettorali o
referendarie
-
La disciplina di cui al presente provvedimento
non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere
trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate
dalle consultazioni elettorali di cui all’articolo 1, comma 1, del
presente provvedimento.
-
In caso di coincidenza territoriale e temporale,
anche parziale, della campagna per le elezioni regionali con altre
consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie
saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Il presente provvedimento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa Autorità:
www.agcom.it.
Roma, 3 febbraio 2005
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
per attestazione di conformità a quanto
deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE |
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Gloria Maria Callari |
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