PARTE QUARTA

CAPITOLO XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 88. — Operazioni di scrutinio. — Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali. — Rinvio dello scrutinio per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino del martedì.
Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi (capitolo XIX), il presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafi 89 e seguenti).
Qualora presso il seggio si svolgano, oltre alle elezioni regionali, anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia le operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n. 2, lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).
A tale scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del consiglio comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti le elezioni stesse.

§ 89. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.
Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori — escluso il vicepresidente — di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T.U. n. 570).
Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.
Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.
In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.

CAPITOLO XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO

§ 90. — Termini per le operazioni di scrutinio.
Il presidente, non appena ultimate le operazioni di riscontro (capitolo XIX), dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, che debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

§ 91. — Sospensione delle operazioni di scrutinio.
Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le operazioni stesse.
In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle scatole vengono apposti cartelli riportanti, oltre all'indicazione della circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».
Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.
Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti..
Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.
Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della la sezione, per l'inoltro.

CAPITOLO XXII
SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 92. — Principio di salvaguardia della validità del voto.
Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali) emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di "favor voti".
Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.
Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto.
Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione.
Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.
Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manifestata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno

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e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto (Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).
Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

§ 93. — Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.
Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, potrebbe darsi che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, sempreché la volontà dell'elettore sia univoca e la scheda stessa non sia per altro verso da dichiararsi nulla per uno dei motivi previsti dalla legge, deve essere ritenuta assolutamente valida.

§ 94. — Principio della non riconoscibilità del voto.
Alla luce di quanto dianzi detto ai paragrafi 92 e 93, si evidenzia che, oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.
In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni comunali) ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere (1).

(1) — Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:
- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);
- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

Pertanto, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:
— mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
— il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
— il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);
— l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
— tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
— la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
— l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile ad un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
— la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
— l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);
— l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).
La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un

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nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).
Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:
— il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
— la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
— le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

§ 95. — Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di vali¬dità e attribuibilità del voto.
Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto nei precedenti paragrafi 92, 93 e 94, costituisce un corollario del fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto è quello della univocità del voto.
Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate (sebbene riferite in alcuni casi a elezioni comunali), nelle quali, a seconda dei casi, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso (1):

(1) — In tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in ag¬giunta a quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime del Consiglio di Stato:
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19-6-1981).

— voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);
— scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);
— voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improba-bile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001).
Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie di segui¬to elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:
— scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006);
— scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno — come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco - è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);
— scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, comma V, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 22 febbraio 2001).

CAPITOLO XXIII LO SCRUTINIO

§ 96. — Inizio dello scrutinio.
Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le schede votate, dovrà dapprima agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.
Dopo di ciò il presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e alle operazioni di spoglio.

§ 97. — Sistema elettorale.
Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.
La elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è disciplinata, oltre che dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, anche dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.
Si soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista regionale di cui fa parte.
Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale che a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali regionali.
Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.
Per completezza, si soggiunge altresì che la stessa legge costituzionale n. 1/1999, nel modificare o sostituire alcuni articoli della Costituzione, tra i quali l'art. 122, ha stabilito, tra l'altro, che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali venga disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica e che, in particolare, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, venga eletto a suffragio universale e diretto. I principi fondamentali concernenti, tra l'altro, il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono stati stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165. Tuttavia, nelle regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di un proprio sistema elettorale, non esercitando, quindi, la relativa potestà statutaria e legislativa attribuita ai sensi del nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge statale più sopra richiamate.

§ 98. — Vari modi per esprimere il voto.
Come già illustrato nel paragrafo 46, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.
Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.
Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.
Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con compiutezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A a pagina 209).

§ 99. — Spoglio e registrazione dei voti.
Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente — come già ricordato nel paragrafo 96 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.
Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.
Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale, ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Laddove risulti votato il contrassegno di una lista regionale, tanto nel caso che quest'ultima sia collegata alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (c.d. voto disgiunto), il presidente dà lettura ad alta voce di tale contrassegno e del nome del capolista.
Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun contrassegno di lista regionale, il presidente attribuisce il voto alla lista regionale collegata alla lista provinciale prescelta, leggendone il contrassegno e il nome del capolista.
Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata e del suo capolista.
Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale, il presidente ne dà lettura, indicando anche il nome del suo capolista, e tale manifestazione di voto — come già ricordato — non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascuna lista regionale.
Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascuna lista regionale.
Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascuna lista regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.
Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".
La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.
La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 100. — Casi di nullità. - Schede bianche.
Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuova-mente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A a pag. 209.
Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

1) schede nulle;
2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali;
3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle. — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determina¬ta lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — non sia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;
c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/o provinciale) prescelta.
Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più contrassegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri conte¬nenti i contrassegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA' DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali. — Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferen¬za eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli. — I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento.
Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.
Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui me¬desimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale).
Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espres¬sioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.
Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).
Del numero delle schede bianche e delle schede nulle e, per ogni lista regionale e provinciale nonché per ogni candidato, dei voti di lista e di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.
Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli van-no registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidi-mate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5 (R.)/D per essere allegate al verbale.
Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma valide per le liste regionali nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella Busta n. 6 (R.)/D per essere allegate al verbale.

§ 101. — Voti contestati.
Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.
Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.
Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.
Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti alle liste regionali contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono stati comunque attribuiti alle liste regionali.
Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicate le liste regionali e/o le liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.
Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.
Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/B e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/C, per essere poi allegate al verbale.
Le schede contestate per le liste provinciali e/o per le preferenze ma valide per le liste regionali sono inserite nella Busta n. 6/R.

§ 102. — Operazioni di controllo dello spoglio.
Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.
Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.
Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 103. — Risultato dello scrutinio.
Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570).

§ 104. — Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.
Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.
1) Pertanto, include:

a) nella Busta n. 5 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati eprovvi¬soriamente assegnati e le carte relative;
b) nella Busta n. 5 (R. )/C le schede corrispondenti ai voti contestati e provvi¬soriamente non assegnati e le carte relative;

2) riunisce le anzidette Buste n. 5 (R.)/B e n. 5 (R.)/C nella Busta n. 5 (R.)/A con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Consiglio regionale;

3) include nella Busta n. 5 (R.)/D le schede bianche e le schede nulle;

4) raccoglie nella Busta n. 5 (R.)/E le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificio-so indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.
La Busta n. 5 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le Buste n. 5 (R.)/D e n. 5 (R.)/E vengono incluse nella Busta n. 5 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 6 (R.). Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per la lista regionale ma contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.
Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.
Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.
La consegna del plico contenente il verbale (Busta n. 5 (R.)) e del plico con le schede valide della sezione (Busta n. 6 (R.)) dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua de-legazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1 a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 7 (R.)), viene subito depositato nella segreteria del Comune.
Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

CAPITOLO XXIV
RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 105. — Persone incaricate di ritirare il materiale.
Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 106. — Confezione del plico con il materiale da restituire.
Nell'apposita Busta n. 8 (R.) saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostratore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [modello n. 245-AR/12}.
Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.