PARTE QUARTA
CAPITOLO XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO
§ 88. — Operazioni di scrutinio. —
Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali. — Rinvio dello
scrutinio per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali
eventualmente abbinate alle ore 8 del mattino del martedì.
Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i
relativi plichi (capitolo XIX), il presidente dà subito inizio alle
operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali (paragrafi 89 e
seguenti).
Qualora presso il seggio si svolgano, oltre alle elezioni regionali,
anche elezioni provinciali e/o elezioni comunali, il presidente rinvia
le operazioni di scrutinio delle elezioni provinciali e/o delle elezioni
comunali alle ore 8 del mattino del martedì (art. 20, secondo comma, n.
2, lettera b, delle legge 17 febbraio 1968, n. 108).
A tale scopo provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le
schede votate per l'elezione del consiglio provinciale e per quello del
consiglio comunale ed a chiudere in apposito plico tutte le carte, gli
atti e documenti riguardanti le elezioni stesse.
§ 89. — Ripartizione dei compiti tra
gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.
Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i
plichi ivi indicati, il presidente procede all'estrazione a sorte tra
gli scrutatori — escluso il vicepresidente — di quello che dovrà
estrarre le schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del T.U. n.
570).
Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di
vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi
distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di
registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si
possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.
Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570, a norma
del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la
presenza di almeno tre membri dell'Ufficio, va coordinato opportunamente
con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo
articolo 68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli
regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108.
In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la
presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore,
designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, e almeno di un
altro scrutatore e del segretario che prendono nota dei voti,
contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di
scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto
è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.
Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque
membri dell'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre
scrutatori ed il segretario.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori
della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella
sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro
compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.
CAPITOLO XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO
§ 90. — Termini per le operazioni di
scrutinio.
Il presidente, non appena ultimate le operazioni di riscontro
(capitolo XIX), dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni
regionali, che debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla
loro conclusione.
§ 91. — Sospensione delle operazioni
di scrutinio.
Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi
motivo, non possano essere ultimate, il presidente deve sospendere le
operazioni stesse.
In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna
contenente le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole
nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sull'urna e sulle
scatole vengono apposti cartelli riportanti, oltre all'indicazione della
circoscrizione, del Comune e della Sezione, anche la scritta: «Schede
non spogliate» e «Schede già spogliate».
Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri
documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.
Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le
scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due
scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e
degli elettori presenti..
Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali,
provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio
compiute.
Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti,
sarà immediatamente portato dal presidente o, per sua delegazione, da
due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale o, nei Comuni con
più sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della la
sezione, per l'inoltro.
CAPITOLO XXII
SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO
§ 92. — Principio di salvaguardia
della validità del voto.
Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa
previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda
debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà
effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o
non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio
elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali
da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto.
Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della
giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni
comunali) emerge la individuazione di un principio, da ritenersi
assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle
operazioni di scrutinio, di "favor voti".
Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle
forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le
volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore
(univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non
sia riconoscibile.
Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di
segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta
interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo
quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che
inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la
volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da
considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra
ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di
espressione del voto.
Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del
tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne
impediscano l'agevole identificazione.
Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i
segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come
un'espressione rafforzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella
individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione
dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che
non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia
preordinata al riconoscimento dell'autore.
Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n.
570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto
della volontà manifestata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti
gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, anche a
coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno
Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale
XXII - SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO
e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto
(Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n.
3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12
aprile 2001).
Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono
esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di
segni tipografici o di altro genere.
§ 93. — Sovrapposizione di schede e
salvaguardia della validità del voto.
Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e,
quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, potrebbe darsi
che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede
vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il
segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per
pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia,
sempreché la volontà dell'elettore sia univoca e la scheda stessa non
sia per altro verso da dichiararsi nulla per uno dei motivi previsti
dalla legge, deve essere ritenuta assolutamente valida.
§ 94. — Principio della non
riconoscibilità del voto.
Alla luce di quanto dianzi detto ai paragrafi 92 e 93, si evidenzia
che, oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità
del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della
non riconoscibilità del voto stesso.
In merito alla riconoscibilità del voto, la giurisprudenza del Consiglio
di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni
comunali) ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda
emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi
riconoscere (1).
(1) — Sui principi di salvaguardia della
validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si
riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente
paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:
- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi
valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno
di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n.
400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita
dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire
idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo
(Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981;
Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);
- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la
scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un
semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del
9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti
all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di
convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti
(Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n.
157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto
su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez.
V, n. 289 del 30-4-1960).
Pertanto, non invalidano il voto
espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di
riconoscimento:
— mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa
collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò
riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla
volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004;
n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
— il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del
4-2-2004);
— il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente
segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va,
quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà
dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto
(Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);
— l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del
candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del
18-11-2004);
— tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a Sindaco (Sez.
V, n. 374 del 4-2-2004);
— la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio
destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in
mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma,
benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V,
n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle
condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il
voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
— l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del
contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun
candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile ad un candidato
alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza
frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
— la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni
identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza
agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che
può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007).
Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà
effettiva dell'elettore;
— l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052
del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento
l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco,
apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare
la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n.
3861 del 10-7-2000);
— l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato
sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto
di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni
socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187
del 28-9-2005).
La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è comunque ferma nel
ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza
per un
Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale
XXII - SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO
nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati,
costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di
riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del
4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per
la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti
esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V,
n. 109 del 18-1-2006).
Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono,
invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le
manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato,
quali ad esempio:
— il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la
preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
— la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore
prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale
locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua,
non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione
dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
— le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi
di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che
non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale
(Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).
§ 95. — Principio della univocità del
voto e fattispecie di nullità o di vali¬dità e attribuibilità del voto.
Un ulteriore principio che, anche in relazione a quanto già detto
nei precedenti paragrafi 92, 93 e 94, costituisce un corollario del
fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto è
quello della univocità del voto.
Con riguardo a tale principio, si richiamano alcune recenti pronunce del
Consiglio di Stato su specifiche fattispecie di seguito evidenziate
(sebbene riferite in alcuni casi a elezioni comunali), nelle quali, a
seconda dei casi, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha
comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso
(1):
(1) — In tema di validità della scheda,
del voto di lista e del voto di preferenza, si riportano, in ag¬giunta a
quelle riportate nel testo del presente paragrafo, alcune altre massime
del Consiglio di Stato:
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista ed ai voti di
preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in
altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (sez. V, n.
615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte
le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come
manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati
della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239
del 12-6-1981);
- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo
votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di
preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del
10-3-1989);
- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della
linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del
22-4-1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non
votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello
stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del
19-6-1981).
—
voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti
in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non
candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi
più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera
sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004);
— scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda
recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale,
infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od
indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe
essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è
consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato,
od un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001);
— voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del
nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del
cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste
aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà
dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è
plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non
improba-bile poiché non necessariamente il voto di preferenza
riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. V, n.
1020 del 22 febbraio 2001).
Con riferimento, infine, a determinate altre specifiche fattispecie
di segui¬to elencate, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di
pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di
validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto
medesimo:
— scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza
per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul
contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla
lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione
del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n.
570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile
anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore
al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001; Sez. V, n. 6685 del
14-11-2006);
— scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco
prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al
candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato
sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere
appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore
indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui
contrassegno — come quello con cui esprime la preferenza al
candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato
sindaco - è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la
forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui
l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere
appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a
quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter
legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi
di voto (Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001);
— scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione,
nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome
del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della
lista n.1 sia ad un candidato della lista n.2. Il voto è validamente
espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla
presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono
superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, comma V,
D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il
cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a
ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in
modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo
del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 22 febbraio
2001).
CAPITOLO XXIII LO SCRUTINIO
§ 96. — Inizio dello scrutinio.
Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare
inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le
schede votate, dovrà dapprima agitarla perché le schede possano
opportunamente mescolarsi.
Dopo di ciò il presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e
alle operazioni di spoglio.
§ 97. — Sistema elettorale.
Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio,
sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.
La elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, è
disciplinata, oltre che dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, anche
dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo la quale quattro quinti dei
consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste
provinciali con sistema proporzionale, mentre il rimanente quinto viene
eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali. Inoltre
la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha introdotto l'elezione
diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la
proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista
regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.
Si soggiunge che il candidato alla carica di presidente della Giunta
regionale riporterà ovviamente lo stesso numero di voti della lista
regionale di cui fa parte.
Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste,
così come le proclamazioni degli eletti, sia a livello circoscrizionale
che a livello regionale, sono rispettivamente demandate agli Uffici
centrali circoscrizionali ed agli Uffici centrali regionali.
Gli Uffici elettorali di sezione, quindi, debbono solamente raccogliere
e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti
calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti delle liste
regionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste
provinciali.
Per completezza, si soggiunge altresì che la stessa legge costituzionale
n. 1/1999, nel modificare o sostituire alcuni articoli della
Costituzione, tra i quali l'art. 122, ha stabilito, tra l'altro, che il
sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali venga disciplinato con legge
della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge
della Repubblica e che, in particolare, il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, venga
eletto a suffragio universale e diretto. I principi fondamentali
concernenti, tra l'altro, il sistema di elezione del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
sono stati stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165. Tuttavia, nelle
regioni a statuto ordinario che non abbiano ancora provveduto a dotarsi
di un proprio sistema elettorale, non esercitando, quindi, la relativa
potestà statutaria e legislativa attribuita ai sensi del nuovo testo
dell'art. 122 della Costituzione, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge statale più sopra richiamate.
§ 98. — Vari modi per esprimere il
voto.
Come già illustrato nel paragrafo 46, la legge 23 febbraio 1995, n.
43, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali
l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che,
pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.
Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle
corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di
rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di
voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.
Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di
sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per
dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate;
tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.
Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e,
nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con compiutezza
tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che
possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto
opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni,
che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti
espressi (allegato A a pagina 209).
§ 99. — Spoglio e registrazione dei
voti.
Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli
componenti del seggio, il presidente — come già ricordato nel paragrafo
96 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata
affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede
alle operazioni di spoglio.
Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si
richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito
relativo alla registrazione dei voti.
Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60
e dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una
scheda per volta e la consegna al presidente.
Il presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista
provinciale, ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre,
il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di
preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale la
preferenza è attribuita.
Laddove risulti votato il contrassegno di una lista regionale, tanto nel
caso che quest'ultima sia collegata alla predetta lista provinciale
quanto nel caso che non lo sia (c.d. voto disgiunto), il presidente dà
lettura ad alta voce di tale contrassegno e del nome del capolista.
Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun contrassegno di
lista regionale, il presidente attribuisce il voto alla lista regionale
collegata alla lista provinciale prescelta, leggendone il contrassegno e
il nome del capolista.
Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto
per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche
a favore della lista regionale collegata e del suo capolista.
Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul
contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale, il
presidente ne dà lettura, indicando anche il nome del suo capolista, e
tale manifestazione di voto — come già ricordato — non comporta alcuna
attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che,
insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle
tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da
ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista
provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascuna
lista regionale.
Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da
ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato,
nonché i voti riportati da ciascuna lista regionale.
Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale
ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da
ciascuna lista regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui
voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede
non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non
contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono
espressioni preferenziali.
Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola,
è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si
rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n.
570/1960 stabilisce espressamente che "è vietato estrarre dall'urna una
scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella
cassetta o scatola, dopo spogliato il voto".
La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea
dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più
gruppi di esse per un successivo spoglio.
La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della
reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n.
570/1960).
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio
sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in
special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e
registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere
compiute.
§ 100. — Casi di nullità. - Schede
bianche.
Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano
nuova-mente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il
quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve
essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva
dell'elettore e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio
di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere
presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le
esemplificazioni riportate nell'allegato A a pag. 209.
Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli
artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico 570/1960, tre diverse
specie di nullità, di cui una totale e due parziali:
1)
schede nulle;
2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti
validi per le liste regionali;
3) schede contenenti voti di preferenza nulli.
1) Schede nulle. — Si ha la nullità
totale della scheda nei seguenti casi:
a)
quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in
maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di
preferire una determina¬ta lista (provinciale o regionale), quanto
nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti,
però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile
che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) quando la scheda — tanto nell'ipotesi che sia stata votata in
maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di
preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto
nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto — non sia
però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25
febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non
porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi
dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;
c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non
univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso
il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/o
provinciale) prescelta.
Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti
segni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più
contrassegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unico
segno a cavallo di più riquadri conte¬nenti i contrassegni di liste
regionali.
LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO
ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA'
DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO
DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.
2) Schede contenenti voti nulli per le
liste provinciali ma voti validi per le liste regionali. — Ricorre tale
ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur
risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla
lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista
provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso
il voto di preferen¬za eventualmente espresso, di identificare la lista
provinciale prescelta.
3) Schede contenenti voti di preferenza nulli. — I casi di nullità del
voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art.
57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento.
Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi
generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti,
secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto
1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2),
determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza
eventualmente espressi nella scheda stessa.
Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni
sui me¬desimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la
quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del
voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale).
Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di
esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli
elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome
o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia
applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al
quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa
desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba
essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con
errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il
candidato prescelto.
Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie
di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la
scheda o le espres¬sioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli
apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di
altro genere.
Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e
della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o
traccia di scrittura.
Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno,
analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello
scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68,
secondo comma, del testo unico n. 570/1960).
Del numero delle schede bianche e delle schede nulle e, per ogni lista
regionale e provinciale nonché per ogni candidato, dei voti di lista e
di preferenza dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.
Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza
nulli van-no registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli
appositi prospetti.
Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta
vidi-mate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella Busta n. 5
(R.)/D per essere allegate al verbale.
Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma
valide per le liste regionali nonché le schede contenenti voti di
preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da
almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella Busta n. 6 (R.)/D
per essere allegate al verbale.
§ 101. — Voti contestati.
Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate
contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda
il voto di lista sia relativamente ai voti di preferenza.
Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito
dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, secondo il quale la validità
dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva
volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono
state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero
ridursi a pochi casi.
Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria
il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma,
del T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del
presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di
alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni,
per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i
risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è
obbligatorio ma non per lui vincolante.
Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede
contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero
delle schede contenenti voti alle liste regionali contestati e non
attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste
provinciali contestati che non sono stati comunque attribuiti alle liste
regionali.
Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che
non venga assegnata, devono essere indicate le liste regionali e/o le
liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze
contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.
Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in
quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono
ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai
fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione
degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.
Le schede corrispondenti ai voti di lista e/o di preferenza contestati,
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti
l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle
contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 5 (R.)/B e,
quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 5
(R.)/C, per essere poi allegate al verbale.
Le schede contestate per le liste provinciali e/o per le preferenze ma
valide per le liste regionali sono inserite nella Busta n. 6/R.
§ 102. — Operazioni di controllo dello
spoglio.
Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più
alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le
schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo
scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati,
provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e
verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti
validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.
Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di
scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del
T.U. n. 570, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero
dei votanti già accertato.
Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i
motivi nel verbale.
§ 103. — Risultato dello scrutinio.
Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi
precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo
certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570).
§ 104. — Chiusura del verbale. -
Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.
Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del
Consiglio regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente
procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la
trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della
votazione e dello scrutinio.
1) Pertanto, include:
a)
nella Busta n. 5 (R.)/B le schede corrispondenti ai voti contestati
eprovvi¬soriamente assegnati e le carte relative;
b) nella Busta n. 5 (R. )/C le schede corrispondenti ai voti
contestati e provvi¬soriamente non assegnati e le carte relative;
2) riunisce le anzidette Buste n. 5
(R.)/B e n. 5 (R.)/C nella Busta n. 5 (R.)/A con una copia delle tabelle
di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative
alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per
la elezione del Consiglio regionale;
3) include nella Busta n. 5 (R.)/D le schede bianche e le schede nulle;
4) raccoglie nella Busta n. 5 (R.)/E le schede deteriorate, le schede
consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad
elettori per artificio-so indugio nel voto o perché non si sono recati
nella cabina per esprimere il voto.
La Busta n. 5 (R.)/A, confezionata come descritto al n. 2 del presente
paragrafo, e le Buste n. 5 (R.)/D e n. 5 (R.)/E vengono incluse nella
Busta n. 5 (R.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli
atti ad esso allegati;
5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del
numero complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio
(frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 6 (R.). Sono incluse tra
le anzidette schede sia quelle valide per la lista regionale ma
contenenti voti nulli per la lista provinciale, sia quelle valide anche
per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo
distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.
Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo
col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due
scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli
elettori presenti che ne facciano richiesta.
Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico
contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio
centrale circoscrizionale.
La consegna del plico contenente il verbale (Busta n. 5 (R.)) e del
plico con le schede valide della sezione (Busta n. 6 (R.)) dovrà essere
effettuata dal presidente o, per sua de-legazione scritta, da due
scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con
più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio
della 1 a sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale
circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).
L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 7
(R.)), viene subito depositato nella segreteria del Comune.
Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la
verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione
degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di
detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il presidente,
prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste,
dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato
stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile
e accantonato.
CAPITOLO XXIV
RICONSEGNA DEL MATERIALE
§ 105. — Persone incaricate di
ritirare il materiale.
Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di
sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al
rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado,
in servizio presso la sezione.
§ 106. — Confezione del plico con il
materiale da restituire.
Nell'apposita Busta n. 8 (R.) saranno posti, a cura del presidente e
del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione
(togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per
bagnare il tampone inchiostratore, per evitare che, versandosi,
deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo
consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di
cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto
domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati
e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di
riconsegna al Comune del materiale della sezione [modello n. 245-AR/12}.
Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso
alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del
rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio
presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal
rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla
segreteria del Comune.