CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ I. - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente (art. 25 del T. U. n. 570).

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. n. 570).

L'art. 89 del Testo Unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell' insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'Ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

§ 3. - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'appello (art. 20, secondo comma, del T.U. n. 570).

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato (articolo 20, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, dallo stesso presidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

§ 5. - Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. - Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

§ 7. - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del T.U. n. 570).

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tut1iulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570).

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570).

(1) D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447: Approvazione del nuovo codice di procedura penale - Art. 57:

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché, gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni,,le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).

Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del T.U. n. 570).

Infine, al termine delle operazioni del sabato e della domenica deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570), attenendosi alle istruzioni di cui al § 41 (pagina 36) e al § 73 (pagina 72).

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. - Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del T.U. n. 570).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. - Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, dall'ufficiale elettorale [(art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 196, n. 223, e successive modificazioni) (che è il sindaco o un suo delegato nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e la Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti)] nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 53/90 e dal comma 6 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95). Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. n. 570 (1).

Poiché, le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

(1) Art. 23 del T.U. n. 570: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
t) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

N.B. - Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano avuto le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10. -Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del Tribunale o della sezione distaccata del Tribunale, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del T.U. n. 570 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/98).

§ 11. - Potestà consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del T.U. n. 570).

§ 12. - Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l'art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570.

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. - Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge n. 53).

S'intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli , il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione.

§ 14. - Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.

§ 15. - Verbali delle operazioni dell'Ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del. T.U. n. 570.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO SPECIALE

§ 16. - Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, lettera e), del D. L. 3 maggio 1976, n. 161, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'Appello, e da due scrutatori nominati dall'ufficiale elettorale (che è il sindaco o un suo delegato nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e la Commissione elettorale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti) o dal Commissario al comune nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del Presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

§ 17. - Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.

§ 18. - Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al Presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LE ELEZIONI REGIONALI
 PRESSO LA SEZIONE

§ 19. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni regionali.

I delegati delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché i delegati delle liste regionali dei candidati, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, hanno la facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive liste presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.

Le designazioni, a norma dell'art. 35 del Testo Unico n. 570/60, possono essere fatte, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

Per la seconda ipotesi il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

§ 20. - Esame della regolarità delle designazioni.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile, se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570); o delle persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio (art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108);

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R, n. 445/00 (il D.P.R. ha anche abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto, in tal caso al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. - Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori della Regione.

§ 22. - Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentati.

In base a quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 7 marzo 2001), è illegittima la compilazione, da parte dei rappresentanti di lista e degli scrutatori, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570).

§ 23. - Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U. n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 24. - Presentazione del presidente al Sindaco.

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al Sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. - Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. - Il presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. n. 570, nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, predisposto e sigillato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);
3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle elezioni, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;
5) tre copie del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; di detti manifesti, due copie dovranno essere affisse nella sala delle elezioni in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
6) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal T.U. n. 570, da affiggere nella sala delle elezioni;
7) l'estratto del verbale dei sorteggi degli scrutatori;

(1) - Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi.

8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali presso il seggio che siano state presentate al segretario del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tale designazione direttamente al presidente del seggio;
9) una mazzetta di matite copiative;
10) una urna per la votazione;
11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale.

II. - Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (art. 3, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;
4) elettori residenti all'estero;
5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570;
7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 1, lettera d), del D.L. n. 161;
8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967).

III. - Per le sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; per i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche:

a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 570 e degli arti. 8 e 9 della legge n. 136 sopracitata;
b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio previsto dall'art. 44 del Testo Unico sopracitato, nonché, del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161.
c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

IV. - Inoltre, il sindaco dovrà consegnare ai presidenti di seggio, per le elezioni regionali - affinché questi possano provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione - l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 1, lettera t), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ed art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

§ 26. - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala delle elezioni, per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala delle elezioni.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 37, primo comma, del T.U. n. 570).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. L'urna fissata sul tavolo sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo comma, del T.U. n. 570).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570, e successive modificazioni).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate.

Le caratteristiche essenziali dei modelli delle urne sono indicate nel decreto del Ministro dell'Interno emanato il 16 maggio 1980 in attuazione dell'art. 8 della legge n. 70 ed allegato alla presente pubblicazione.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua chiusura e suggellatura;

Il presidente di seggio deve applicare, su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna, sotto l'emblema della Repubblica, il cartello adesivo, con cornice colorata, sul quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI», fornito con il rimanente materiale.

e) Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate dopo l'espressione del voto, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le scatole con le quali è formato il pacco delle schede consegnate al seggio;

f) Disposizione dell'urna e delle scatole.

L'urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;

g) Illuminazione della sala delle elezioni e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale - incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto - nonché i presidenti della sezione ospedaliera nel caso che alla sezione siano assegnati elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 26-bis. - Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 147).

§ 27. - Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 28. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato dalla sezione di cui all'art. 44 del T.U. n. 570.

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione alla quale sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti letto, d'intesa con il sindaco, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570 può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì, è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. In ogni caso, il presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti.

§ 29. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva. - Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale, d'intesa con il sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 136, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale, presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.