§ I. - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.
In
ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma,
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'art. 8 della legge 21
marzo 1990, n. 53, un Ufficio elettorale.
L'Ufficio è composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a
scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un
segretario.
Per
la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi
sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il
presidente o il vice presidente (art. 25 del T. U. n. 570).
Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che
vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro
costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.
§ 2. - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per
le persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. n. 570).
L'art. 89 del Testo Unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza
giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti
all'atto dell' insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro
206 a euro 516.
La
stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio
elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino
dall'Ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
§ 3. - Qualifica di
pubblico ufficiale.
Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio
sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24,
ultimo comma, del T.U. n. 570).
Per
i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio
direttissimo (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570).
CAPITOLO II
IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
§ 4. - Nomina e
sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente dell'Ufficio elettorale di
sezione è nominato dal Presidente della Corte d'appello (art. 20, secondo
comma, del T.U. n. 570).
Qualora il designato a presiedere un
Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi,
di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della
Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale
alla quale era stato destinato.
In caso di improvviso impedimento del
presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del
Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il
Sindaco od un suo delegato (articolo 20, ultimo comma, del T.U. n. 570).
Nei casi di assenza o impedimento,
sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito
dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi
dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570, dallo stesso presidente (art.
24, secondo comma, del T.U. n. 570).
§ 5. - Compiti del
presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente dell'Ufficio compie tutte le
operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni
di vicepresidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).
Con riserva di illustrare particolarmente
in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere
il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per
esercitare le sue funzioni.
§ 6. - Potestà di
decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente decide, udito in ogni caso il
parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che
siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche
orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle
contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma,
del T.U. n. 570).
La sua decisione, peraltro, è provvisoria.
§ 7. -
Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
Il
presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli
può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per
far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento
delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del
T.U. n. 570).
Di
regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta
del presidente; però, in caso di tut1iulti o di disordini nel locale in
cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia
giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza,
anche senza richiesta del presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del
T.U. n. 570).
Gli
ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al
presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art.
46, quarto comma, del T.U. n. 570).
Il
presidente può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne
facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala delle
elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46,
quinto comma, del T.U. n. 570).
(1)
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447:
Approvazione del nuovo codice di procedura penale - Art. 57:
1.
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i
dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale
dello Stato nonché, gli altri appartenenti alle predette forze di polizia
ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono
altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio
cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni,,le persone alle
quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'articolo 55.
Quando
il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle
operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza
motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato,
escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della
votazione (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).
Il
presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino
artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di
restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo
che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 46, penultimo comma,
del T.U. n. 570).
Di tali
decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, ultimo
comma, del T.U. n. 570).
Nei
riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente,
al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è
sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade
adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle
Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad
ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del T.U. n. 570).
Infine,
al termine delle operazioni del sabato e della domenica deve provvedere
alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47,
ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570), attenendosi
alle istruzioni di cui al § 41 (pagina 36) e al § 73 (pagina 72).
CAPITOLO
III
IL
VICEPRESIDENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
§ 8. -
Funzioni del vicepresidente.
Il
presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo
scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570,
ha affidato le funzioni di vicepresidente.
Il
vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza
o impedimento (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570).
L'uno o
l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali
del seggio (art. 25 del T.U. n. 570).
CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI
§ 9. - Nomina e
sostituzione degli scrutatori.
Gli scrutatori sono
nominati, previo sorteggio, dall'ufficiale elettorale [(art. 4-bis
del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 196, n. 223, e successive
modificazioni) (che è il sindaco o un suo delegato nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e la Commissione elettorale
comunale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti)]
nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95,
come sostituito dall'art. 7 della legge n. 53/90 e dal comma 6 dell'art. 9
della legge 30 aprile 1999, n. 120).
Quando tutti od alcuni
degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione
dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro
sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane
fra gli elettori presenti, purché siano in possesso almeno del titolo di
studio della scuola dell'obbligo (art. 1, secondo comma, della legge 8
marzo 1989, n. 95). Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da
ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il
presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista
alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. n. 570
(1).
Poiché, le operazioni del
seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra
il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il
dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione
dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.
(1) Art. 23 del T.U. n.
570: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di
sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che alla data
delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei
Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a
Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali,
gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali
ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici elettorali comunali;
t) i candidati alle
elezioni per le quali si svolge la votazione».
N.B.
- Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti
degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 120.
Nel
silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta
connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si
deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata
quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo
si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di
presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.
Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto
impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano avuto le funzioni di
presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero
invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano
l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.
Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente o,
in sua assenza, il vicepresidente provvederà alla sostituzione degli
scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.
§ 10. -Compiti degli
scrutatori.
Gli
scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti
istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle
schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono
provvedere al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle
operazioni di votazione e di scrutinio.
Gli
scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del Tribunale o
della sezione distaccata del Tribunale, all'apertura del plico contenente
le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del T.U. n. 570 e
art. 244 del decreto legislativo n. 51/98).
§ 11. - Potestà
consultiva degli scrutatori
Gli
scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale
nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.
Il
parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si
tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e
incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si
tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti
contestati (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570) e nel caso
che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della
sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato
(art. 46, settimo comma, del T.U. n. 570).
§ 12. - Potere di
decisione degli scrutatori.
Gli
scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di
decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni,
quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza
pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le
operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale
richiesta, giusta quanto dispone l'art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570.
CAPITOLO V
IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
§ 13. -
Nomina del segretario del seggio.
Il segretario del seggio è scelto, prima
dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente
fra gli iscritti nelle
liste
elettorali del comune
in possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2
della
legge n. 53).
S'intende però che,
qualora
il presidente non
abbia scelto
il segretario prima
dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda
all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.
Nel caso di temporanea assenza del
segretario o di impedimento sopraggiuntogli , il presidente sceglie tra
gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi,
accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con
meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione.
§ 14. -
Compiti del segretario del seggio.
Il segretario assiste il presidente in
tutte le operazioni del seggio.
In particolare egli provvede alla
compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli
scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla
raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi
con i verbali stessi e con le liste della votazione.
§ 15. - Verbali delle operazioni
dell'Ufficio.
Alla base di tutto il procedimento
elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso
gli Uffici elettorali di sezione.
Poiché, sulla scorta dei risultati di tali
operazioni, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale
regionale compiono le operazioni di propria competenza, è assolutamente
necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele,
precisa verbalizzazione.
A tal fine è stato predisposto uno
speciale modello che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel
loro delicato compito.
Nel modello anzidetto non solo è stato
tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse
operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento
dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge
contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello
scrutinio.
Nella compilazione del
verbale stesso è
necessario che vengano curate
l'esattezza e la completezza dei vari dati,
con
particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio,
nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra
i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale.
Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota
dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere
presentati nel corso delle operazioni.
Della regolare compilazione del verbale,
che va redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio
la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione, e della
raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la
piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali,
in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali
previste dall'art. 96 del. T.U. n. 570.
CAPITOLO VI
IL SEGGIO SPECIALE
§ 16. -
Costituzione del seggio speciale.
L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.
136, applicabile alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, lettera
e), del D. L. 3 maggio 1976, n. 161, ha previsto che nelle sezioni
elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura
con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.
Il seggio speciale deve, altresì, essere
istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati
che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle
cabine per esprimere il voto.
Il seggio speciale è composto da un
presidente, nominato dal Presidente della Corte d'Appello, e da due
scrutatori nominati dall'ufficiale elettorale (che è il sindaco o un suo
delegato nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e la
Commissione elettorale nei Comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti) o dal Commissario al comune nei termini e con le
modalità previsti per tali nomine.
La costituzione
di
tale seggio speciale
deve essere effettuata
alle
ore 16 del
sabato precedente il giorno della
votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di
sezione.
Per quanto concerne la sostituzione del
Presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si
richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la
sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
§ 17. - Il
segretario del seggio speciale.
L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136
stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le
funzioni di segretario.
La scelta del segretario è, pertanto,
rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.
§ 18. -
Compiti del seggio speciale.
L'art. 9, settimo comma, della citata
legge n. 136, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.
Questi sono limitati esclusivamente alla
raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a
199 posti letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i
luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le
sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono
in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per
esprimere il voto.
I compiti del seggio speciale cessano
appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte
in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere
immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.
Poiché i compiti affidati al seggio
speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra
incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al
Presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.
Si tenga presente, quindi, che i
componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni
di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite
unicamente dagli scrutatori del seggio normale.
CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LE ELEZIONI REGIONALI
PRESSO LA SEZIONE
§
19. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le
elezioni regionali.
I delegati delle
liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9, ultimo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché i delegati delle liste regionali
dei candidati, in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 11,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, hanno la facoltà di designare,
personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con
dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive
liste presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.
Le designazioni,
a
norma
dell'art. 35 del Testo Unico n. 570/60, possono essere fatte, entro il
venerdì precedente la elezione, al segretario del Comune, che ne curerà
la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, o direttamente a
questi ultimi il sabato pomeriggio durante le operazioni di
autenticazione delle schede di votazione o la mattina della domenica,
purché prima dell'inizio della votazione.
Per la seconda
ipotesi il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione,
contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le
operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste
per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.
§
20. - Esame della regolarità delle designazioni.
I presidenti di
seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno
esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:
1) la
designazione dei rappresentanti non è ammissibile, se chi la fa non
sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n.
570); o delle persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata da notaio (art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968,
n. 108);
2) la
designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati
deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e
collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali
e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della
Repubblica, presidenti della province, sindaci, assessori comunali,
assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti
dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali,
vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali,
segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari
incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della
legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, della
legge 30 aprile
1999, n.
120).
L'autenticazione
deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del
D.P.R, n. 445/00 (il D.P.R. ha anche abrogato la legge 4 gennaio 1968,
n. 15).
Qualora tali
condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può
ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.
Poiché le
designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune
possono essere contenute in un unico atto, in tal caso al presidente di
seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto,
debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le
designazioni che si riferiscono alla sezione.
§
21. - Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.
Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle
liste dei candidati devono essere elettori della Regione.
§
22. - Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.
I rappresentanti di lista:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio
elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma
sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali
dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne
e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio,
nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi
della sala delle elezioni.
I rappresentanti di
lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare
un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della
lista o del gruppo da loro rappresentati.
In base a quanto
affermato dal Garante per la protezione dei dati personali
(provvedimento del 7 marzo 2001), è illegittima la compilazione, da
parte dei rappresentanti di lista e degli scrutatori, per un successivo
utilizzo a fini politici da parte della stessa persona o della
formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano
astenute dalla partecipazione al voto.
I
presidenti
di seggio
vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo
che i
rappresentanti di
lista
possano
adempiere al loro
incarico compiutamente e nella più
ampia
libertà.
È consentito ai
rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha
sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa
(art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570).
§
23. - Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la
sezione.
I rappresentanti di
lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni
elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U. n.
570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro
2.065.
CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI
PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO
§
24. - Presentazione del presidente al Sindaco.
Anche prima della
costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge
all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli
si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si
presenti al Sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento
del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di
cui ai paragrafi seguenti.
§
25. - Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per
le operazioni di votazione e di scrutinio.
I. - Il presidente
del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. n. 570, nel giorno di sabato,
prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in
consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Sindaco o da un suo
delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in
particolare:
1) il pacco delle
schede di votazione per la elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, predisposto e sigillato dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);
3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla
Commissione elettorale circondariale;
4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala
delle elezioni, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;
5) tre copie del manifesto con le liste regionali e le liste
provinciali dei candidati alla elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale; di detti manifesti, due copie
dovranno essere affisse nella sala delle elezioni in modo da
consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non
deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
6) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal T.U. n.
570, da affiggere nella sala delle elezioni;
7) l'estratto del verbale dei sorteggi degli scrutatori;
(1)
- Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici
elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura
o di detenzione; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente
per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene
raccolto nei predetti luoghi.
8) le
dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista
per le elezioni regionali presso il seggio che siano state presentate
al segretario del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista
autorizzati ad effettuare tale designazione direttamente al presidente
del seggio;
9) una mazzetta di matite copiative;
10) una urna per la votazione;
11) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione
e di scrutinio;
12) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze
della sezione.
Della consegna del
predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice
esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre
l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.
I
pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della
sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione
dell'Ufficio elettorale.
II. - Inoltre, al
presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono
indicate le seguenti categorie di elettori:
1) elettori
deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15°
giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a
tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del
Sindaco (art. 3, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
3) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già
iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;
4) elettori residenti all'estero;
5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e
risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere
elettorali;
6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in
ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di
essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570;
7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere
ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile
1976, n. 136, richiamati dall'art. 1, lettera d), del D.L. n. 161;
8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera
elettorale;
9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del
diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del
primo comma dell'art. 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto
successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967).
III. - Per le sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura
con meno di 100 posti-letto, ovvero ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti-letto; per i luoghi di detenzione e di custodia
preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono
ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre
al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche:
a) l'elenco degli
elettori che voteranno nella sezione ai sensi dell'art. 43 del T.U. n.
570 e degli arti. 8 e 9 della legge n. 136 sopracitata;
b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le
operazioni del seggio previsto dall'art. 44 del Testo Unico
sopracitato, nonché, del seggio speciale previsto dall'art. 9 della
legge n. 136, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161.
c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da
utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli
elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
IV. - Inoltre, il
sindaco dovrà consegnare ai presidenti di seggio, per le elezioni
regionali - affinché questi possano provvedere ad apportare le
necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione -
l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di
votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 1,
lettera t), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ed art. 50 del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
§
26. - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte
del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente del
seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della
sala delle elezioni, per poter fare eliminare eventuali deficienze che
dovesse riscontrare.
In particolare, il
presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:
a) Tramezzo che
divide in due compartimenti la sala delle elezioni.
La sala deve avere
una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da
un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori
(art. 37, primo comma, del T.U. n. 570).
In particolare, il
presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da
impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al
seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di
votazione.
b) Tavolo del
seggio.
Il tavolo del
seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi
intorno dopo la chiusura della votazione. L'urna fissata sul tavolo sarà
collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo
comma, del T.U. n. 570).
c) Cabine per
l'espressione del voto.
In ogni sezione
debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica,
quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse
devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di
un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre
che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una
distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire
la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto
comma, del T.U. n. 570, e successive modificazioni).
Il presidente dovrà
accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza
dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle
schede sia adeguatamente sistemato.
Il tavolo,
all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da
qualsiasi oggetto.
Se nella sala della
votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una
parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che
in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di
comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale
controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni
di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque
forato la parete di divisione.
Qualora ciò si
verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga
immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di
impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia
garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.
d) Urna per la
votazione.
Come si è già
accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le
schede votate.
Le caratteristiche
essenziali dei modelli delle urne sono indicate nel decreto del Ministro
dell'Interno emanato il 16 maggio 1980 in attuazione dell'art. 8 della
legge n. 70 ed allegato alla presente pubblicazione.
Sarà opportuno che
il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento
dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per
la sua chiusura e suggellatura;
Il presidente di
seggio deve applicare,
su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna,
sotto
l'emblema della Repubblica, il cartello adesivo, con cornice colorata,
sul quale è riportata la scritta:
«ELEZIONI REGIONALI»,
fornito con il rimanente materiale.
e) Scatole per la
conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori
all'atto della votazione.
Poiché l'urna in
dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate dopo
l'espressione del voto, per la custodia delle schede autenticate
dovranno essere usate le scatole con le quali è formato il pacco delle
schede consegnate al seggio;
f) Disposizione
dell'urna e delle scatole.
L'urna e le scatole
saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal
presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di
voto;
g) Illuminazione
della sala delle elezioni e delle cabine.
Il presidente dovrà
controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono
stati disposti nella sala della votazione.
Le operazioni di
votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali
ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala
della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.
I presidenti delle
sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di
100 letti, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata
predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la
libertà e la segretezza del voto.
Identico controllo
dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale - incaricati di
procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con
almeno 100 e fino a 199 posti letto ovvero dei detenuti aventi diritto
al voto - nonché i presidenti della sezione ospedaliera nel caso che
alla sezione siano assegnati elettori che, a giudizio della Direzione
sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono
accedere alle cabine.
§
26-bis. - Arredamento della sala della votazione delle sezioni
elettorali accessibili mediante sedia a ruote.
La legge 15 gennaio
1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del
diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.
Pertanto, il
presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di
barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a
ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n.
15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da
permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto
contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza
nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di
rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni
dell'ufficio elettorale.
In particolare, il
presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente,
dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state
installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso
all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15).
Il presidente
accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato
sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile,
all'altezza di circa 80 cm.
In alternativa,
nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere
predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza
dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari,
in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da
parte dell'elettore non deambulante.
Il presidente
dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente
segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione,
del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 147).
§
27. - Custodia della sala della votazione.
Il
presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte
occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro
conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna
vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti
della Forza pubblica.
Nei centri
maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio,
i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati potranno,
di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.
§
28. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100
posti letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei
luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato dalla sezione di
cui all'art. 44 del T.U. n. 570.
Prima della
costituzione del seggio, il presidente della sezione alla quale sono
assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti letto, d'intesa
con il sindaco, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura
interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della
sezione previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570 può recarsi a raccogliere
il voto degli elettori ivi degenti.
Poiché le
operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì,
è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto,
compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle ore in cui sia
da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. In ogni caso,
il presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura della
votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di
poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei
votanti.
§
29. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e
fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
- Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della
legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di
detenzione.
Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e
fino
a 199
posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei
detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è
opportuno che
il presidente del seggio speciale,
d'intesa con il
sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale,
con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per
determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere,
a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 136, il voto degli elettori ivi
esistenti.
Analoghi accordi
dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale, presso la
sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di
cura impossibilitati a recarsi nella cabina.