Proposta di provvedimento amministrativo n. 267/9^

Relazione al comma 1 dell'art. 2 bis

 

L'attuale normativa che regola il riscatto dei periodi di occupazione in LSU ed LPU ai fini della misura delle pensioni è complessa e limitante il diritto di vedere riconosciuto un periodo di attività lavorativa di pari dignità rispetto alle altre tipologie contrattuali.

A legislazione vigente II decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, prevede che i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. L'ad. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, prevede, poi, che detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Se da un lato la normativa consente un ampio esercizio della facoltà di riscatto (non sottoponendo a decadenza il diritto riconosciuto in capo al lavoratore socialmente utile almeno ai fini del conseguimento del diritto alla pensione), tuttavia le modalità di calcolo dell'onere di riscatto e la definizione della retribuzione imponibile risultano assai complesse e devono pedanto trovare un meccanismo di semplificazione radicale.

Non vi è dubbio infatti che la norma non può tenere conto dell'incertezza che il quadro normativo e regolamentare statale hanno prodotto su questi lavoratori e che l'interesse collettivo ad assicurare loro una prospettiva di pensione prevale su meccanismi di riscatto pensati per istituti del tutto diversi (es. il periodo di studio).

L'età anagrafica media dei lavoratori (il 65 per cento ha più di 50 anni) rilevabile dal monitoraggio annuale di "Italia Lavoro" permette di affermare che i soggetti in attività LSU non riusciranno facilmente a maturare i requisiti per la pensione di anzianità, anche riscattando i contributi figurativi. Per queste motivazioni l'emendamento prevede un procedura automatica di calcolo dèl versamento necessario per riscattare ai fini pensionistici il periodo svolto, ed individua quale retribuzione di riferimento quella corrispondente alla categoria A del personale delle amministrazioni utilizzatrici.

Con questo superando le distorsioni che i meccanismi di calcolo attuali, riserva matematica e del calcolo percentuale, producono pervenendo a valori di riscatto superiori al 50 per cento del valore della retribuzione percepita.

 

Relazione al comma 2 dell' Art 2 bis

 

Con il secondo emendamento si precisa che la corresponsione del versamento unitario annuo pari a 1.500 euro sarà corrisposto per due terzi dall'amministrazione utilizzatrice e per un terzo dal titolare del contratto di lavoro. Si tratta di introdurre un principio fondamentale nel nostro ordinamento e di riconoscere in pieno la dignità di un lavoro in cui in molti casi il giudice del lavoro ha riconosciuto la sussistenza del rapporto subordinato di fatto.

Il datore di lavoro partecipa dunque al versamento degli oneri di riscatto, che spesso non può essere sostenuto soprattutto da soggetti che percepiscono importi vicini agli assegni di natura assistenziale e realizza così quel diritto alla previdenza sancito dall'articolo 38 della Costituzione.

 

Relazione tecnico economica

 

La proposta di legge individua quali destinatari dell'intervento normativo i titolari di un contratto di lavoro socialmente utili per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.

Gli stessi risultano impiegati negli enti appartenenti alla pubblica amministrazione nelle cooperative sociali.

La relazione della Corte dei Conti sul Costo del lavoro pubblico ha quantificato la consistenza di questi contratti a circa 18.000 unità in Italia.

 

Rapporto di lavoro

2008

2009

2010

2011

Tempo determinato

125.711

114671

110.511

106.554

Formazione lavoro

3.205

2.214

783

345

Interinale

11.022

11.429

11.680

9.346

Lavori socialmente utili

21.961

20.331

18.573

17.998

                                                         

La proposta di legge individua nel testo il parametro unitario in euro 1.500 quindi con un impatto finanziario complessivo stimato pari ad euro 27milioni.

La stessa proposta pone a carico delle Amministrazioni utilizzatrici l'onere del versamento del contributo nella misura dei 2/3. Pertanto l'onere finanziario che resta a carico delle amministrazioni utilizzatrici sarà pari a 18.000.000,00 di euro.

La disposizioni pertanto non produce oneri a carico dei Bilancio dello Stato.

 

Dopo l'art. 2 aggiungere l'art. 2 bis  

 

Art 2 bis

 

1. Dal 1 Gennaio 2014 il contributo previdenziale forfettario annuo di 1500 euro degli LSU-LPU di cui al Dlgs. 468/97 e 81/200 sarà versato all'INPS per 2/3 dall'Amministrazione e per 1/3 dal lavoratore. II relativo onere sarà a carico delle Amministrazioni utilizzatrici.

2. Gli LSU-LPU qualificati ai sensi del Dlgs 468/97 e Dlgs 81/2000 possono a domanda riscattare a titolo oneroso i periodi di utilizzazione da LSU e LPU presso l'INPS. Il pagamento potrà avvenire per tutti i periodi o parzialmente previo versamento forfettario di Euro 1500 annui. La retribuzione da prendere a riferimento per determinare il montante contributivo( periodo dopo gennaio 1996) o per il calcolo retributivi sarà quello della CGT del personale delle Amministrazioni utilizzatori.