Proposta di provvedimento amministrativo n. 233/9^

Relazione illustrativa

 

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.vo n.468/1997, modificato con D.Lgs.vo n.81/2000, migliaia di lavoratori sono stati avviati in Calabria in progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utilità. In quasi sedici anni, il bacino degli LSU in Calabria, per effetto dei vari interventi di legge regionali e nazionali si è ridotto parzialmente, ma ancora oggi è composto da n. 2.717 LSU, n. 2.242 LPU e da n.292 ex art.7 per un totale di n. 5.251 unità lavorative, in gran parte appartenenti alle categorie contrattuali medio-basse. AL fine di dare soluzione alla problematica la Regione Calabria ha bandito, di recente, due avvisi per la stabilizzazione degli Lsu e degli Lpu mettendo a disposizione per la stabilizzazione 54 milioni di euro ricevendo dai comuni disponibilità per la stabilizzazione di 1.716 lavoratori. Gli stessi enti locali tuttavia non hanno potuto procedere alle stabilizzazioni in quanto l'assunzione dei predetti lavoratori trovava ulteriori vincoli, nell'ordinamento nazionale in materia di contenimento della spesa e dì rispetto degli obblighi previsti dal patto di stabilità.

 

La competenza statale in materia

La recente sentenza della Corte Costituzionale n,. 18/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della l.r. n.47/2011, norma che aveva riaperto i termini per la conclusione del piano di stabilizzazione avviato nel 2001, prevedendo un suo completamento al 31 dicembre 2014. La norma regionale si pone in contrasto dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove si prevede che "Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti  messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La corte ha ribadito che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 310 del 2011). Con quest'ultima sentenza che cassava, i commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 si è ritenuto che la proroga del termine finale sia del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge della Regione Calabria 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), sia dei piani di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 della legge della Regione Calabria 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009 (triennio 2010- 2012 e riserva dei posti non superiore al 40%), in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli. Le sentenze della Corte Costituzionale ha di fatto chiuso le porte a qualsiasi intervento regionale in materia di Lavori socialmente utili senza tuttavia fornire alcuno spazio di soluzione alla problematica della stabilizzazione del bacino dei lavoratori socialmente utili

 

Il quadro normativo degli enti locali in materia di assunzioni.

Le norme di riferimento per le assunzioni negli enti locali possono sostanzialmente riassumersi nelle seguenti norme positive:

·         art. 1, co. 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge finanziaria per l'anno 2007;

·         art. 1, co. 557-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge finanziaria per l'anno 2007;

·         art. 76, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, richiamato dall'art. 1, co. 557-ter, L. n. 296/2006);

·         art. 1, comma 562, L. n. 296/2006 (per gli enti non soggetti al patto);

·         art. 76, co. 7, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

·         art. 9, co. 28, L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 4, co. 102, L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. legge di stabilità per l'anno 2012 e dall'art. 4-ter, co. 12, L. n.  44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012

Attualmente, gli Enti locali sono sottoposti a 4 limiti essenziali, che subiscono una diversa rimodulazione, a seconda che si tratti di assunzioni effettuate da Enti locali sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno ovvero da Enti che, in considerazione delle loro ridotte dimensioni territoriali, sono esclusi dal Patto di stabilità. Il primo limite è contenuto nell'art. 1, co. 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. legge finanziaria per l'anno 2007. Il quale dispone che ai fini dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese del personale, si deve tenere conto anche delle spese sostenute per il lavoro flessibile, ed in particolare le spese per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi con contratto a tempo determinato, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (art. 1, co. 557-bis, L. n. 296/2006).

Se l'Ente locale non rispetta l'impegno di ridurre le spese di personale (rispetto alle spese sostenute nell'anno precedente), pone in essere una violazione del Patto di stabilità. Tale inadempimento determina, come sanzione, il divieto assoluto ed inderogabile a carico dell'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo" e "con qualsivoglia tipologia contrattuale" (art. 76, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, richiamato dall'art. 1, co. 557-ter, L. n. 296/2006). Per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno si applica una regolamentazione diversa da quella appena descritta e, in particolare, la disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, in forza della quale le spese di personale sostenute dagli Enti in esame non devono superare il corrispondente ammontare delle spese sostenute nel corso dell'anno 2008 (la riduzione della spesa non è dunque rapportata al precedente esercizio, come per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità, bensì alla voce di spesa sostenuta nell'anno 2008). Il secondo limite e terzo limite si riferiscono all' obbligo di rispetto del tetto di spesa per il personale e di assunzioni da realizzarsi attraverso il vicolo dei turn over. Infatti sia gli Enti locali sottoposti al Patto di stabilità sia agli Enti che ne sono esclusi sono soggetti alla riduzione del tetto di spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti sostenute dall'Ente locale (art. 76, co. 7, L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, qualora l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, è fatto divieto assoluto all'Ente di procedere ad assunzione di personale "a qualsiasi titolo" e "con qualsivoglia tipologia contrattuale". Il terzo limite (che riguarda esclusivamente gli Enti sottoposti al patto di stabilità) introduce per l'Ente locale una restrizione alla facoltà di effettuare nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato che possono essere effettuate soltanto entro un certo limite proporzionale rispetto alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell'anno precedente (c.d. turn over assunti/cessati dal servizio). In particolare, l'Ente che ha un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore al 50% può procedere all'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente (con alcune eccezioni per alcuni servizi fondamentali). V'è da aggiungere che per gli Enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno il rispetto della regola del turn over assunti/cessati subisce una significativa rimodulazione. Gli Enti in esame possono infatti procedere all'assunzione di personale nel limite "delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" (art. 1, co. 562, secondo periodo, L. n. 296/2006). Per tali enti è necessario che il limite delle spese del personale non superi il tetto raggiunto nel 2008. E' dunque prevista l'applicazione di un criterio "per teste", ossia la possibilità di assumere un nuovo dipendente per ogni cessazione di rapporto di lavoro intervenuta l'anno precedente (c.d. turn over integrale, diverso da quello proporzionale vigente per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità). Il quarto e ultimo limite è costituito dai vincoli alle assunzioni con contratti di lavoro flessibile.

Tutti gli Enti locali (sia quelli sottoposti al patto di stabilità sia quelli che ne sono esclusi) possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ed ai conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) entro il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 (art. 9, co. 28, L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 4, co. 102, L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. legge di stabilità per l'anno 2012 e dall'art. 4- ter, co. 12, L. n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012). Alla stessa stregua — sempre in analogia a quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato — la spesa di personale sostenuta dall'Ente per i contratti di formazione-lavoro (CFL), per altre tipologie di rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, nonché per il lavoro accessorio non può superare il 500/o di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli Enti locali possono superare il predetto limIte "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale", ferma restando la necessità che la spesa complessiva non superi quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

 

La proposta legislativa

Stante la evidente situazioni di crisi occupazionale e sociale in cui versa la Regione Calabria che autorizza un intervento in deroga rispetto al vigente ordinamento la proposta di legge si interviene sulla scorta di quanto già stabilito con L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). L'articolo 1 comma 1 equipara i lavoratori di pubblica utilità ai lavoratori socialmente utili e destina una quota di risorse del fondo nazionale per l'occupazione al completamento del processo di stabilizzazione. Il comma 2 autorizza la stabilizzazione in deroga dei lavoratori socialmente utili in deroga alle vigenti norme assunzionali. Il comma 3 prevede l'esenzione della spesa sostenuta dai limiti di fabbisogno netto e di mantenimento dei saldi finanziari stabiliti dall'articolo 14 del L. 31-5-2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e dal D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

 

Relazione tecnico–finanziaria

 

La proposta di legge di cui si propone l'adozione prevede un contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'importo complessivo di 54 milioni di euro. Per la determinazione degli oneri finanziari si è tenuto conto degli incentivi erogati ai Comuni dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione nelle annualità 2008-2009-2010 con proprio decreto dai quali emerge valore procapite di 9.266 euro per annualità-.

La copertura finanziaria è individuata come metodo di imputazione esatta e pone la spesa a carico del bilancio dello Stato nell'ambito della missione "Politiche per il lavoro".

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39

Statuto Regione Calabria)

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione

spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

1

Oneri del

Personale

C

P

54.000.000,00

 

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 è indicata con precisione la spesa

Nella colonna 3 è indicata la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 è indicato il carattere temporale della spesa: A" annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 è indicato ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La quantificazione della spesa è formulata sulla base di una stima parametrica delle spese da sostenere per la trasformazione dei contratti degli LSU ed LPU in contratti a tempo indeterminato compresi di retribuzione ed oneri riflessi. E' stato comunque inserito un tetto di spesa fissato in 54 milioni di euro come limite massimo di risorse disponibili.

 

I parametri di riferimento utilizzati considerano un incentivo pro-capite annuo pari a 9.266 euro rilevato da analoghi decreti del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione da corrispondere per la durata di 3 anni per un costo procapite nel triennio pari ad euro 27.800,00.

Il tetto di spesa individuato consentirà di stabilizzare 1950 unità.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità iscritte nel fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 iscritto nella Missione Politiche per il Lavoro del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2013-2015.

 

ART. 1

 

1. Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2013     di 54 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2013. Ai soli fini della presente lettera, i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dal vigente ordinamento in materia di assunzioni di personale negli enti locali, limitatamente all'anno 2013, i comuni della Calabria che hanno vuoti in organico possono procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo .

3. Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 la spesa sostenuta dagli enti territoriali per l'attuazione delle disposizioni richiamate dai commi i e 2 del presente articolo è posta a carico della finanza statale.