Proposta di provvedimento amministrativo n. 232/9^

RELAZIONE

 

In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato, il quale tuttavia non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro sfruttamento, che lascia in concessione ad imprese private.

I titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto per la coltivazione, dette «royalties», sulle loro produzioni.

La disciplina di tali versamenti è dettata dal D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, a norma del quale le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento.

E' dato oramai acquisito che i titolari delle concessioni di coltivazione, corrispondano le quote, in termini di royalties, tra le più basse al mondo per le attività estrattive senza che ciò si tramuti in un vero vantaggio, in termini di prezzo e di servizi, per il consumatore finale. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento e in Canada del 50 per cento.

La normativa è stata recentemente aggiornata attraverso il D.1. (c.d. "Crescita") 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012 134. determinando l'aumento del 3% delle royalties a mare a beneficio delle attività di sicurezza delle operazioni offshore e di salvaguardia del mare.

In particolare, l'art 35 del decreto ut sopra richiamato dispone: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazioni in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'art. 19, comma i del decreto legislativo 625/1996, elevata dal 7% al i0% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le

somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare."

L'innalzamento di 3 punti percentuali dell'aliquota così previsto, se ne deduce, non determinerà benefici economici per i territori interessati dall'estrazione di idrocarburi, giacché il valore dell'incremento rimarrà nella disponibilità dello Stato.

Con il presente disegno di legge si propone, all'articolo 1, che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sia elevata al 3o per cento.

All'articolo 2 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo i del disegno di legge, sia corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati e per il rimanente 20 per cento allo Stato centrale. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

Rimane ferma la disposizione secondo cui alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno sia corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.

Infine, si dispone che nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale sia ripartita nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, mentre la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

All'articolo 3 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013, il valore dell'aliquota per ciascuna coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia calcolato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che, nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3 dell'articolo 2.

All'articolo 4, relativo alla destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, si prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013 il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo i del disegno di legge, quando risulti relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale sia per il 60 per cento corrisposto alla regione adiacente.

L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di entrata in vigore.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n. 625 del 1996

Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)

 

Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma ed in mare, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2013, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 30 per cento. »

 

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996

Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)

 

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario). —

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato ex art. 1 della presente legge è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario su cui ricade l'impianto estrattivo, per il 20 per cento ai comuni interessati e per il rimanente 20 per cento allo Stato centrale. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma i, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo».

 

Art. 3

(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo n. 625 del 1996

Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome di Trento e Bolzano)

 

L'articolo 21 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano).

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano è calcolato ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui all'art. 25 comma 3 della presente legge.

 

Art. 4

(Modifica all'articolo 22 comma 1 del decreto legislativo n. 625 del 1996

Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

 

Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale).

Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2013, il 60 per cento del valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'art. 1 della presente legge, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto alla regione adiacente.

 

Art. 5

( Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.