
XIII^ LEGISLATURA
TERZA COMMISSIONE
SANIT E ATTIVIT SOCIALI E
FORMATIVE
N. 14
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI luned 19 ottobre 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELO
BRUTTO
Inizio lavori h. 12,03
Fine lavori h. 13,40
INDICE
CHIAPPETTA Piercarlo (Forza
Italia)
FERRARA Annamaria, funzionaria
IEQ dell Area legislativa
LO
PRESTI Sara, Dipartimento per l inclusione sociale, la sussidiariet e il
welfare di comunit
MIGNUOLI
Mimma, Dipartimento salute e servizi sanitari
SANTOIANNI Elisabetta (Forza Italia)
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega
Salvini Calabria)
FERRARA Annamaria, funzionaria
IEQ dell Area legislativa
NERI
Domenico, Dipartimento salute e servizi sanitari
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini
Calabria)
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ
dell Area legislativa
PONTORIERI Carmelo, Dipartimento
Lavoro, imprese e aree produttive
PRESIDENTE, *,
*,
*,
*
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini
Calabria)
GRECO Filomena (Casa Riformista
Italia Viva)
LO
PRESTI Sara, Dipartimento per l inclusione sociale, la sussidiariet e il
welfare di comunit
MARCHIONE Dario, Dipartimento Salute e
Servizi sanitari
MATTIANI Giuseppe (Lega Salvini
Calabria), *
CONGIUSTA
Giovanna, funzionaria dell Area legislativa
GRECO
Filomena (Casa Riformista Italia Viva)
LO
PRESTI Sara, Dipartimento per l inclusione sociale, la sussidiariet e il
welfare di comunit
MADEO Rosellina (Partito Democratico), *
TRIPODI
Carla Alida, Dipartimento salute e servizi sanitari, *
Presidenza
del presidente Angelo Brutto
La seduta inizia alle
12,03
Approvato il verbale della seduta precedente, d
avvio ai lavori della Commissione.
Propone l inversione dei punti all ordine del
giorno, trattando, immediatamente dopo l audizione che posta al primo punto,
i punti 5, 6 e 7.
(Cos resta stabilito)
CHIAPPETTA Piercarlo (Forza Italia)
Salutati gli auditi di cui sottolinea il ruolo
fondamentale di raccordo tra le istituzioni e il territorio, evidenzia come il
tema della prevenzione rappresenti una priorit e che le istituzioni hanno il
dovere di ascoltare i bisogni dei cittadini, con particolare attenzione alle
fasce pi giovani della popolazione. Richiama, quindi, l importanza di valutare
in modo specifico la fascia d et compresa tra i 15 e i 19 anni, ritenendo
necessario accompagnare i ragazzi fin dall adolescenza verso una maggiore
consapevolezza e cura della propria salute.
Espresso, quindi, apprezzamento per il progetto pilota
realizzato all interno di un istituto scolastico, che giudica un esperienza
significativa e un modello da valorizzare, sottolinea come le attivit di
prevenzione contribuiscano a garantire migliori prospettive di vita e un
maggiore benessere per le nuove generazioni.
Conclude manifestando il proprio sostegno all iniziativa,
che reputa particolarmente lodevole per le finalit perseguite e per il valore
sociale ed educativo che esprime.
Premesso che la Commissione sensibile a tali
problematiche, dispone l avvio delle audizioni.
(Vengono
auditi:
-
l assessora alla salute del Comune di Cosenza;
-
la Presidente dell ASIT Associazione Sud Italia Trapianti;
-
un medico nefrologo di Cosenza.
Interviene
il Presidente della Commissione)
Comunicato che sono
pervenuti degli emendamenti, cede la parola alla consigliera Santoianni.
SANTOIANNI Elisabetta (Forza
Italia)
Sottolineate le
caratteristiche strutturali del territorio calabrese, in particolare
l incidenza dei piccoli comuni localizzati prevalentemente nelle aree interne e
montane, interessati da fenomeni di spopolamento, invecchiamento demografico e
progressiva riduzione dei servizi essenziali, ricorda le strategie finalizzate alla
valorizzazione e al ripopolamento dei borghi attraverso interventi di
rigenerazione territoriale, sostegno alla residenzialit e promozione di
attivit economiche locali.
Ritenuto, quindi, che il tema dell inclusione
delle persone con disturbo dello spettro autistico rappresenti una priorit
delle politiche sociali e sanitarie, evidenzia la necessit di prevedere
interventi multidisciplinari integrati, con il coinvolgimento del sistema
sanitario, educativo e lavorativo, nonch dell intera comunit .
Evidenzia, poi, che progetti gi sperimentati
favoriscono percorsi di autonomia e promuovono forme di economia sociale e
solidale, valorizzando le produzioni locali, l artigianato e le attivit
culturali.
MIGNUOLI Mimma, Dipartimento
salute e servizi sanitari
Esprime apprezzamento
da parte del Dipartimento per la proposta di legge, riconoscendone la validit e le finalit perseguite.
Manifesta, inoltre, la massima disponibilit del Dipartimento a collaborare e
formula due suggerimenti migliorativi, ritenuti utili a rafforzare e rendere
maggiormente efficace l impianto della proposta normativa.
Ringrazia per il
prezioso contributo reso dal Dipartimento, invitandolo a trasmetterli in largo
anticipo, atteso che nella seduta odierna la proposta sar approvata.
Riferisce che il
Dipartimento non ha osservazioni in merito.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area
legislativa
Riferisce che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.
Pone in votazione gli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 che sono approvati all unanimit .
Comunica,
quindi, che all articolo 10 stato presentato l emendamento sostitutivo a
firma della consigliera Santoianni, protocollo numero 23249/A01, che recita:
<<L articolo 10 sostituito dal seguente: Art. 10 (Clausola
di invarianza finanziaria)
1. All attuazione
delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. >>.
Pone
in votazione l emendamento sostitutivo dell articolo 10 che approvato.
Pone in votazione
l articolo 11 che approvato, indi la proposta nel suo complesso, cos come
emendata, che approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica che il
relatore in Aula sar la consigliera Santoianni.
(La Commissione
approva)
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
Illustra la proposta, finalizzata all ammodernamento
della normativa regionale in materia zootecnica, alla promozione della filiera
corta e al miglioramento degli standard di benessere animale e sicurezza
alimentare, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.
Sottolinea, inoltre,
di aver presentato degli emendamenti sulla proposta di legge.
NERI
Domenico, Dipartimento salute e
servizi sanitari
Riferisce che gli
emendamenti presentati sono stati esaminati e valutati dal
Dipartimento competente, risultando coerenti con l impianto e le finalit del
provvedimento. Precisa, tuttavia, che le disposizioni previste trovano
applicazione nell ambito della gestione ordinaria e che, in caso di emergenza,
le procedure ordinarie decadono, poich prevalgono le misure straordinarie con
conseguente sospensione delle attivit previste dal provvedimento stesso.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ
dell Area legislativa
Riferisce l assenza di osservazioni sugli emendamenti.
Pone in votazione l articolo
1 che approvato.
Indi riferisce che all articolo 2 stato
presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua, protocollo numero
22944/A03, che recita: << All articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della
presente legge, si intende:
a) macellazione
aziendale: l attivit marginale riservata esclusivamente a pollame e lagomorfi,
localizzata, riservata agli imprenditori agricoli con attivit zootecnica
prevalente per capi nati e allevati in azienda o in aziende del medesimo
comune, per il solo autoconsumo familiare oppure per la vendita diretta di
piccole quantit tramite locali riconosciuti ai sensi dei Regolamenti
dell Unione europea in materia di igiene degli alimenti, nel rispetto dei
limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
b)
macellazione per autoconsumo: la pratica di abbattimento di animali effettuata
dai privati al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti, destinata
all esclusivo uso della famiglia dell allevatore, nel rispetto dei limiti
quantitativi previsti dalla normativa vigente;
c)
unit di macellazione mobile (UMM): l unit mobile di macellazione riconosciuta
ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, che opera presso i pascoli o gli
allevamenti per garantire una macellazione dignitosa riducendo al minimo lo
stress, il dolore e l ansia dell animale derivanti dal carico e dal trasporto a
lunga distanza. >>.
Pone
in votazione l emendamento che approvato, indi l articolo 2 per come emendato
che approvato.
Comunica, quindi, che all articolo 3 stato
presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua, protocollo numero
22944/A05, che recita: << All articolo 3 sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente: c)
alle unit di macellazione mobile regolarmente riconosciute ai sensi del
Regolamento (CE) n. 853/2004 (UMM). >>.
Pone in votazione
l emendamento che approvato, indi pone in votazione l art. 3 cos come
emendato che approvato.
Riferisce, ancora, che all articolo
4 stato presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua,
protocollo numero 22944/A01, che recita: <<Sostituire l articolo 4 con il
seguente:
Art.
4 (Specie ammesse e limiti)
1) Per la
macellazione aziendale consentito esclusivamente l abbattimento di pollame e
lagomorfi nei limiti quantitativi e secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente. La vendita diretta delle carni da macellazione aziendale
consentita per piccoli quantitativi, definiti con il regolamento di cui
all articolo 9, nel rispetto della normativa vigente.
3) Per la
macellazione per autoconsumo consentita la macellazione di pollame,
lagomorfi, piccola selvaggina allevata, ovini, caprini, suidi e bovidi.
4)
vietata la commercializzazione delle carni derivanti da autoconsumo. >>
Pone in votazione l emendamento
sostitutivo dell articolo 4 che approvato e l articolo 5 che approvato.
Comunica che all articolo 6
stato presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua,
protocollo numero 22944/A06, che recita: <<Sostituire l articolo 6 con il
seguente:
Art.
6 (Unit mobili di macellazione UMM)
1) In conformit
al Regolamento (CE) n. 1099/2009 e nel rispetto del Regolamento (CE) n.
853/2004, al fine di eliminare lo stress del carico e del trasporto degli
animali vivi, mediante le UMM possono essere effettuate presso il pascolo o
l allevamento esclusivamente le operazioni di abbattimento e dissanguamento
dell animale; tutte le altre operazioni di macellazione successive al
dissanguamento si effettuano esclusivamente presso il macello riconosciuto ai
sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
2) Le carcasse
ottenute tramite UMM sono trasferite presso uno stabilimento di macellazione
riconosciuto, per il completamento delle fasi di macellazione, ispettive e di
lavorazione, nel rispetto della normativa vigente in materia
3)
I requisiti dell UMM e le procedure per la macellazione sono definiti nel
regolamento di cui all articolo 9. >>.
Pone in votazione l emendamento
sostitutivo dell articolo 6 che approvato e l articolo 7 che approvato.
Riferisce che all articolo 8
stato presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua,
protocollo numero 22944/A02, che recita: <<Sostituire l articolo 8 con il
seguente:
Art. 8 (Procedure di controllo e
rintracciabilit )
1) Il servizio
veterinario dell Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio
informato almeno quattro giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data
prevista per la macellazione o l abbattimento.
2) L abbattimento
sul posto tramite le UMM e le successive fasi di macellazione presso il macello
riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 devono avvenire alla
presenza del veterinario dell ASP competente per le visite e le ispezioni
previste dalla normativa vigente.
3)
assicurata la rintracciabilit delle carni ai sensi della normativa
vigente.>>
Pone in votazione l emendamento
sostitutivo dell articolo 8 che approvato.
Precisa che all articolo 9
stato presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua, protocollo
numero 22944/A04, che recita: <<Sostituire il comma 1 dell articolo 9 con il
seguente:
Art. 9 (Regolamento di
attuazione)
1. La Giunta
regionale, entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto della normativa di riferimento vigente, definisce con regolamento:
a) i requisiti
dell UMM e le procedure per la relativa macellazione o abbattimento;
b) la nozione di
piccoli quantitativi di cui all articolo 4, comma 1, in conformit con la
normativa vigente in materia;
c)
le tariffe relative agli adempimenti, ai controlli veterinari, alle
registrazioni e ai riconoscimenti che sono a carico dei soggetti
richiedenti. >>.
Pone
in votazione l emendamento che approvato, indi l articolo 9 cos come
emendato che approvato.
Comunica che all articolo 10
stato presentato un emendamento a firma del consigliere Bevilacqua,
protocollo numero 23139/A01, che recita: <<L articolo 10 sostituito dal
seguente:
Art.10 (Clausola
di invarianza finanziaria)
1. All attuazione
delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica >>.
Pone
in votazione l emendamento sostitutivo dell articolo 10 che approvato, indi la proposta nel suo complesso che approvata, cos
come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica che il
relatore in Aula sar il consigliere Bevilacqua.
(La Commissione
approva)
Introduce la proposta, finalizzata a consentire
alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo delle graduatorie definitive gi
approvate dai Centri per l'impiego regionali. Invita, quindi, il rappresentante
del Dipartimento Lavoro a esprimere il parere di competenza.
Esprime il parere favorevole del Dipartimento alla
proposta, evidenziando che il riutilizzo delle graduatorie ancora efficaci,
nell'ambito del medesimo territorio e in relazione a fabbisogni professionali
corrispondenti, consentir di evitare la duplicazione degli avvisi pubblici e
delle attivit istruttorie. Sottolinea, pertanto, che la disposizione
contribuir ad accrescere la celerit delle procedure e l'economicit
dell'azione amministrativa.
Riferisce che gli emendamenti presentati
recepiscono le osservazioni formulate dall'Area legislativa nella scheda di
analisi tecnico-normativa e comunica di non avere ulteriori rilievi da
formulare.
Evidenzia la rilevanza della proposta di legge,
anche alla luce della propria esperienza professionale nel settore, e chiede di
poterla sottoscrivere.
Preso atto dell'assenso della consigliera Iiriti alla richiesta di sottoscrizione avanzata dal
consigliere Bevilacqua, precisa che la relativa formalizzazione sar effettuata
presso gli uffici competenti.
Passa, quindi, all'esame dell'articolato e illustra
l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che introduce i commi 4-bis
e 4-ter all'articolo 12 della legge regionale numero 25 del 2023, che
prevede che le graduatorie definitive formate dai Centri per l'impiego
nell'ambito delle procedure di avviamento e selezione per assunzioni a tempo
indeterminato conservano efficacia per un anno dalla data di approvazione e
possono essere utilizzate, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
per ulteriori avviamenti presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle
originariamente richiedenti.
Evidenzia che tale possibilit subordinata alla
corrispondenza del profilo professionale e dell'inquadramento contrattuale, al
rispetto dell'ordine di graduatoria e alla verifica dei requisiti prescritti.
Precisa, inoltre, che l'avviamento presso una diversa amministrazione richiede
la preventiva disponibilit del candidato e che l'eventuale rifiuto non
comporta la decadenza dalla graduatoria.
Riferisce, altres , che la disciplina si applica
anche alle graduatorie definitive integrate, formate mediante procedure
unitarie con il concorso di pi centri per l'impiego. Sottolinea, infine, che
il Dipartimento regionale competente dovr definire, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della disposizione, le modalit operative per l'utilizzo
delle graduatorie, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
Pone in votazione l'emendamento sostitutivo e
l'articolo 1, come emendato, che sono approvati all'unanimit .
Illustra, quindi, l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 2, recante disposizioni transitorie, che estende l'applicazione
della nuova disciplina alle graduatorie definitive ancora efficaci alla data di
entrata in vigore della legge, limitatamente agli ulteriori avviamenti
effettuati successivamente a tale data e per il residuo periodo di validit ,
facendo salve le posizioni gi acquisite dai candidati e gli effetti delle
procedure concluse.
Pone in votazione l'emendamento e l'articolo 2, per
come emendato, che sono approvati all'unanimit .
Passa all'esame dell'articolo 3 e illustra
l'emendamento al comma 2, che introduce, dopo le parole regionali competenti ,
il riferimento ai Centri per l'impiego. Pone, quindi, in votazione
l'emendamento e l'articolo 3, per come emendato, che sono approvati
all'unanimit .
Pone, quindi, in votazione l'articolo 4 che
approvato all unanimit e la proposta di legge nel suo complesso, cos come
emendata, che approvata all unanimit con autorizzazione al coordinamento
formale.
Comunica, infine, che sar egli stesso relatore in
Consiglio.
(La Commissione approva)
Comunica che il Dipartimento agricoltura ha
trasmesso parere favorevole e che il Dipartimento competente in materia di
asset strategici, pur non partecipando alla seduta, ha espresso condivisione
delle finalit sociali dell'iniziativa legislativa, senza formulare
osservazioni o rilevare criticit per i profili di competenza.
Invita, quindi, il consigliere proponente a
illustrare il provvedimento.
Illustra la proposta di legge, composta da 19
articoli, finalizzata a promuovere interventi di prevenzione, diagnosi precoce,
cura, assistenza, informazione e sensibilizzazione sulla celiachia, in raccordo
con la normativa statale vigente. Richiama i dati epidemiologici nazionali e
regionali, evidenziando la rilevanza della patologia e la necessit di
garantire diagnosi tempestive, adeguati percorsi assistenziali ed educazione alimentare.
Soffermandosi sui contenuti del provvedimento,
illustra gli interventi previsti in materia di organizzazione della rete
assistenziale, erogazione dei prodotti senza glutine, sicurezza nella
ristorazione collettiva, formazione degli operatori, monitoraggio
epidemiologico e inclusione sociale. Evidenzia l'istituzione del Tavolo tecnico
permanente regionale sulla celiachia e del Registro regionale delle diagnosi,
nonch la previsione di una rete regionale dedicata alla diagnosi, alla presa
in carico e al monitoraggio dei pazienti.
Richiama inoltre le disposizioni dirette a
valorizzare le produzioni agroalimentari naturalmente prive di glutine e la
clausola valutativa che affida al Consiglio regionale il monitoraggio
dell'attuazione della legge. Riferisce, infine, delle interlocuzioni avviate
con i Dipartimenti regionali competenti e con l'Universit della Calabria per
l'implementazione di ulteriori misure di sostegno, informazione e screening,
suscettibili di essere recepite nel corso dell'iter legislativo.
Esprime parere favorevole alla proposta di legge,
ritenendo che il provvedimento consenta di ricondurre a un quadro organico i
diversi aspetti sanitari, assistenziali e sociali connessi alla celiachia.
Riferisce che, sulla base dei dati pi recenti
disponibili al Dipartimento, in Calabria risultano circa 7.700 persone con
diagnosi di celiachia, evidenziando tuttavia che il dato potrebbe essere
sottostimato, analogamente a quanto rilevato a livello nazionale.
Reputando complessivamente soddisfacente l'impianto
tecnico della proposta e riservandosi di trasmettere ulteriori suggerimenti per
il perfezionamento di alcune disposizioni, solleva, tuttavia, perplessit in
merito alla neutralit finanziaria delle previsioni relative all'istituzione
del Registro regionale della celiachia e all'interoperabilit con i sistemi
informativi delle altre Regioni. Evidenzia, quindi, che la realizzazione dei
necessari flussi informativi e degli strumenti informatici potrebbe comportare
costi aggiuntivi, richiamando l'esperienza maturata nell'utilizzo del registro
delle malattie rare per la rilevazione delle diagnosi di celiachia.
Fornisce chiarimenti in merito alle osservazioni
formulate dal rappresentante del Dipartimento Salute, evidenziando che la
Regione Calabria dispone gi di un significativo patrimonio informativo
attraverso i flussi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e gli
obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute.
Ritiene, pertanto, possibile realizzare il Registro
regionale della celiachia mediante l'individuazione, all'interno dei flussi
esistenti, di specifiche prestazioni traccianti, idonee a identificare i
pazienti interessati, ferma restando la necessit di confermare la diagnosi.
Sottolinea, pertanto, che tale modalit
consentirebbe di alimentare il registro attraverso i dati gi disponibili a
livello regionale, senza richiedere necessariamente l'inserimento delle
informazioni da parte dei singoli medici, contenendo significativamente i costi
di attuazione.
Riferisce l assenza di osservazioni da parte del
Dipartimento.
Prende atto dell'assenza di rilievi da parte del
Dipartimento inclusione sociale e richiama i pareri favorevoli gi trasmessi
dai Dipartimenti Agricoltura e Asset strategici.
Chiede di poter sottoscrivere la proposta di legge,
condividendone le finalit .
Esprime anch ella la volont di sottoscrivere la
proposta di legge e condivide l'opportunit di contenere i costi connessi
all'istituzione del Registro regionale. Evidenzia, tuttavia, che l'attuazione
complessiva delle disposizioni previste, con particolare riferimento agli
interventi nelle mense scolastiche e negli altri ambiti di inclusione, potrebbe
richiedere specifiche risorse finanziarie.
Comunica che l'esame della proposta di legge
proseguir in una successiva seduta della Commissione.
Chiede che, nell'ambito dell'iter istruttorio,
siano audite anche le associazioni rappresentative delle persone affette da
celiachia.
Accoglie la richiesta e comunica che sar
programmata una seduta dedicata alle audizioni delle associazioni interessate,
previa presentazione di formale istanza. Rinvia, pertanto, il seguito
dell'esame della proposta di legge a una successiva seduta.
(La Commissione rinvia)
Comunica che pervenuto un ulteriore emendamento
all'articolo 3, aggiuntivo rispetto a quelli precedentemente presentati, e
invita la consigliera proponente a illustrarne il contenuto.
Illustra l emendamento che recepisce le
osservazioni formulate dall'Area legislativa e tiene conto degli
approfondimenti contenuti nella nuova relazione tecnico-finanziaria.
Precisa, poi, che gli interventi proposti sono
finalizzati a ricondurre la disciplina nell'ambito delle politiche sociali,
escludendo l'introduzione di prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del
Servizio sanitario regionale rispetto ai livelli essenziali di assistenza.
Riferisce che, a tal fine, stata prevista
l'applicazione sperimentale delle disposizioni per un periodo di 12 mesi
decorrenti dall'entrata in vigore della legge, al fine di verificarne gli
effetti e la sostenibilit , tenendo conto dei vincoli finanziari che
interessano il sistema sanitario regionale e della necessit di evitare
l'introduzione di nuovi oneri per prestazioni ulteriori rispetto a quelle gi
garantite dalla normativa vigente.
Illustra, quindi, la previsione di un contributo
economico una tantum, fino a un massimo di 3.000 euro per ciascuna
beneficiaria, destinato alla copertura totale o parziale delle spese relative
ai cicli di stimolazione ovarica, al prelievo ovocitario
e alle procedure di crioconservazione degli ovociti per fini sociali,
comprensive di un periodo minimo di conservazione da definire mediante apposito
regolamento.
Precisa che il contributo potr essere concesso una
sola volta per ciascuna beneficiaria e che le procedure dovranno essere
effettuate presso centri di procreazione medicalmente assistita o altre
strutture autorizzate alla crioconservazione degli ovociti, iscritte al
registro nazionale e ubicate sul territorio italiano.
Riferisce, inoltre, che le modalit di
presentazione delle domande, la documentazione necessaria, i criteri di accesso
al beneficio, anche in relazione all'ISEE e alle fasce di et , nonch le
procedure istruttorie e di erogazione del contributo saranno disciplinati dal
regolamento previsto dall'articolo 3-bis.
Evidenzia che la proposta stata adeguata ai
rilievi formulati nel corso dell'istruttoria e alle disposizioni della
normativa nazionale vigente, con particolare riferimento al divieto di
maternit surrogata e all'esclusione dell'utilizzo degli ovociti crioconservati
per gravidanze destinate a terzi.
Rammenta, poi, che l'iniziativa legislativa stata
depositata circa un anno prima e sottolinea come, nel frattempo, il tema della
crioconservazione degli ovociti per fini sociali abbia assunto crescente
rilevanza nel dibattito pubblico nazionale.
Evidenzia
alcune osservazioni tecniche, in particolare: ritiene opportuno limitare il
beneficio alle donne fino a 35 anni, con possibile estensione a 37, poich
oltre tale et diminuisce progressivamente l efficacia riproduttiva degli
ovociti e aumentano i costi e le aspettative che potrebbero non trovare
riscontro nei risultati attesi.
Chiede poi di
chiarire meglio quali spese siano comprese nel contributo, domandandosi se esso
riguardi soltanto la crioconservazione oppure anche farmaci, monitoraggi
clinici e anestesia. Solleva inoltre alcune questioni relative ai requisiti di
accesso, chiedendo se l ISEE individuato sia aggiornato e se sia opportuno
prevedere un requisito minimo di residenza, come avviene in altre regioni.
Comunica che
il Dipartimento non ha effettuato ulteriori osservazioni.
Riferisce
l assenza di ulteriori rilievi.
Precisa che la
scelta di mantenere il testo pi generale possibile nasce dalla volont di non
limitare eccessivamente il benefici e che il riferimento alla crioconservazione
deve intendersi comprensivo dell intero percorso necessario, inclusi i farmaci
e tutte le attivit collegate alla procedura; per quanto riguarda il requisito
della residenza, ritiene eccessivamente restrittivo introdurre vincoli
temporali troppo rigidi e, sul limite di et , ammette che la valutazione
tecnica del Dipartimento sia fondata, pur ricordando di aver inizialmente
immaginato una platea pi ampia.
Riguardo ai
criteri di priorit per l accesso al contributo, riconosce che la questione
merita un approfondimento, esclude, per , che il criterio cronologico possa
essere l unica soluzione e ritiene che, eventualmente, andrebbe privilegiata la
fascia di et pi prossima al limite massimo previsto.
Osservato che
altre leggi regionali utilizzano criteri legati all et o all ordine
cronologico di presentazione, chiede quindi se la proposta intenda disciplinare
questo aspetto o demandarlo a una fase successiva.
Insiste,
pertanto, sulla necessit di mantenere una particolare attenzione al limite
anagrafico, che per il Dipartimento rappresenta un elemento rilevante sotto il
profilo tecnico e sanitario.
Chiede un
chiarimento sul rapporto tra la proposta di legge della consigliera Madeo e
quella, di contenuto analogo, presentata dal consigliere Ferrari.
Chiarisce che
la proposta del consigliere Ferrari non pu essere approfondita in questa
seduta a causa dell assenza del proponente, ma riconosce che i due testi
affrontano sostanzialmente lo stesso tema.
Osserva, per ,
che nel frattempo la Regione Calabria ha gi stanziato risorse per l acquisto
della strumentazione necessaria alla crioconservazione nel sistema sanitario
pubblico. A suo giudizio, difatti, potrebbe essere pi opportuno sostenere
direttamente le strutture sanitarie e i relativi progetti organizzativi
piuttosto che prevedere contributi economici alle singole utenti.
Ritiene,
inoltre, che aspetti come i criteri di accesso, le spese ammissibili, la
priorit delle domande e i requisiti soggettivi dovrebbero essere definiti dai
Dipartimenti competenti attraverso specifici bandi, piuttosto che essere
dettagliati direttamente nella legge.
Aggiunge,
inoltre, che sar necessario approfondire anche il coordinamento con la
proposta presentata dal consigliere Ferrari per valutare se procedere con un
testo unificato, con un testo base o con altre soluzioni tecniche.
In
conclusione, considerata la necessit di ulteriori approfondimenti tecnici,
propone di rinviare la proposta di legge a una successiva seduta della
Commissione.
(La
Commissione rinvia)
Considerata la
necessit di ulteriori approfondimenti tecnici e l assenza del consigliere
Ferrari, propone di rinviare la proposta di legge a una successiva seduta della
Commissione.
(La
Commissione rinvia)
Quindi,
esauriti i punti all ordine del giorno, toglie la seduta.
La
seduta termina alle 13.40
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo