
XIII^ LEGISLATURA
QUINTA COMMISSIONE
ISTRUZIONE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE, TURISMO, PORTI, COMMERCIO
N. 8
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI
giovedì 23 luglio 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EMANUELE IONÀ
Inizio lavori h. 11,58
Fine lavori h. 12,41
INDICE
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell’Area
legislativa
ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)
ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)
MINNICI Sonia, funzionaria
IEQ dell’Area legislativa
CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa
LAGHI Ferdinando (Tridico Presidente),*
BARBUTO Elisabetta (Movimento 5 Stelle)
CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa
IIRITI Daniela (Fratelli d’Italia)
LO PRESTI Sara, Dipartimento per
l’inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità
Presidenza
del presidente Emanuele Ionà
La seduta inizia alle 11,58
Approvato
il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Sottolineato che l’iter sulla proposta di
legge in discussione, su cui la Quarta Commissione ha già espresso parere
favorevole, è stato già avviato l’iter nella precedente seduta, comunica che
non sono stati presentati emendamenti e, pertanto, passa alla votazione
dell’articolato.
Pone in votazione gli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, e 10 che sono approvati all’unanimità, indi la proposta di legge
nel suo complesso che è approvata all’unanimità con autorizzazione al
coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Comunica che sarà egli stesso relatore per
la seduta di Consiglio.
Proposta di legge
numero 88/13^ di iniziativa dei consiglieri S. Ferrari, A. De Caprio, recante:
“Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi
all'aria aperta)”
Premesso che sulla proposta di legge in
discussione la Quarta e la Sesta Commissione hanno già espresso parere
favorevole, ricorda che la Quinta Commissione ha avviato la discussione nella
seduta precedente e che sono stati presentati sei emendamenti a firma del
consigliere Ferrari.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell’Area legislativa
Riferisce l’assenza di osservazioni sugli
emendamenti.
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 1,
protocollo numero 1621/A01, che recita: <<All’inserendo comma 4-bis della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1
(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 14/2025)
della proposta di legge, dopo le parole: “reversibilità e movibilità.”, sono
inserite le seguenti: “La verifica della rilevanza urbanistico edilizia è
effettuata con riferimento esclusivo alla presenza di opere permanenti e non
alla destinazione economica dell’attività esercitata.”.>>; pone in votazione l’emendamento che è
approvato, indi l’articolo 1 così come emendato che è approvato.
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 2,
protocollo numero 16021/A02, che recita: <<Al comma 3
dell’inserendo articolo 5-ter
(Strutture di glamping in area agricola) del
comma 1 dell’articolo 2 (Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater)
della proposta di legge, dopo le parole: “aziendale complessiva, ”, sono
inserite le seguenti: “con un lotto minimo di 1.500 metri quadrati, “; il comma
1 dell’inserendo articolo 5-quater
(Misure di semplificazione per il turismo all’aria aperta) del comma 1
dell’articolo 2 (Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater) della
proposta di legge, è sostituito dal seguente comma: “1. Al fine di favorire la
competitività del sistema turistico regionale e garantire l’uniforme
applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione: a)
adegua la modulistica di cui all’articolo 7 tenendo conto delle specifiche
caratteristiche delle strutture di glamping
disciplinate dall’articolo 2, commi 4-bis e 4-ter; b) adotta linee guida
operative e criteri tecnici omogenei per l’applicazione uniforme delle
disposizioni della presente legge sul territorio regionale, ivi inclusi i
requisiti di mobilità, reversibilità e amovibilità delle unità abitative mobili
di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b).”.>>
Pone in votazione l’emendamento che è
approvato, indi l’articolo 2 così come emendato che è approvato all’unanimità.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo
dell’art. 2-bis, protocollo numero 16021/A03, che recita: <<Dopo l’articolo 2 (Inserimento degli articoli
5-bis, 5-ter e 5-quater) della proposta di legge, è inserito il seguente
articolo: “Art. 2-bis (Modifica
dell’articolo 3 della l.r. 14/2025). 1. All’articolo
3 della l.r. 14/2025, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente comma: << 3. Le prescrizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
alle aree agricole nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività di glamping qualora questa sia svolta nel rispetto della
disciplina prevista per gli agriturismi ai sensi della l.r.
14/2009 ai quali è equiparata.>>”.
Pone in votazione l’emendamento aggiuntivo
dell’articolo 2-bis che è approvato all’unanimità, pertanto l’articolo
2-bis è inserito nel testo, e l’articolo 3 che è approvato.
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 4,
protocollo numero 16021/A04, che recita: <<L’articolo 4 (Sostituzione delle “Denominazioni aggiuntive”
nelle sezioni, relative ai campeggi, ai villaggi e camping village,
dell’Allegato 4 della l.r. 14/2025) della proposta di
legge, è sostituito dal seguente articolo: “Art. 4 (Sostituzione delle
“Denominazioni aggiuntive” nelle sezioni, relative ai campeggi, ai villaggi e
camping village, dell’Allegato 4 della l.r. 14/2025).
1. Alla fine della sezione relativa ai campeggi
dell’Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni
sulle “denominazioni aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti: “per le
strutture esercitate in modalità glamping, di cui
all’Allegato 1, comma 4-bis: a) ai fini della classificazione sono valutati, in
aggiunta ai criteri generali, i seguenti elementi qualitativi: − livello
di comfort delle unità abitative; − dotazione di servizi
igienico-sanitari, secondo modalità coerenti con il livello di classificazione
e la tipologia organizzativa della struttura; − qualità dei materiali e
delle soluzioni costruttive; − inserimento paesaggistico, contenimento
dell’impatto visivo e sostenibilità ambientale; − tipologia, numero e
qualità dei servizi offerti alla clientela; − utilizzo di materiali
reversibili e amovibili; − eventuale dotazione di sistemi di
efficientamento energetico e di connessione digitale; − presenza di
servizi accessori coerenti con il livello della struttura.”; − assetto
distributivo delle unità abitative tale da garantire adeguati livelli di
privacy, comfort visivo e contenimento dell’impatto acustico, in relazione al
contesto paesaggistico e alla tipologia delle installazioni.
2. Alla fine della sezione relativa ai villaggi e
camping village dell’Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni sulle “denominazioni
aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture esercitate in
modalità glamping, di cui all’Allegato 1, comma
4-bis: a) ai fini della classificazione si applicano i medesimi criteri
qualitativi previsti per la sezione campeggi, in quanto compatibili; b) la
denominazione ‘glamping’ è consentita alle strutture
classificate con almeno quattro stelle; c) le strutture glamping
possono essere riconosciute anche in forma esclusiva, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi allegati.”.
3. Alla riga A4 V08 – Installazioni
igienico-sanitarie di uso comune, nella sezione relativa alle dotazioni: - dopo
le parole ‘Water’, ‘Doccia’ e ‘Lavabo’ è apposto il richiamo: “*V1”; - dopo le
parole: ‘Lavello stoviglie’ è apposto il richiamo: “*V2”; - dopo le parole
‘Lavatoio’ e ‘Lavatrice’ è apposto il richiamo: “*V3”.
4. Alla riga A4 V09 – Altre installazioni igienico
sanitarie e di servizio, nella sezione relativa alle dotazioni: - dopo le
parole ‘Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da
due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 150 ospiti’ è apposto il
richiamo: “*V2”; - dopo le parole ‘Locale lavanderia con lavatrici e
asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio
biancheria)’ è apposto il richiamo: “*V3”.
5. Alla riga A4 V15 – Impianti sportivi e/o
complementari, nella sezione relativa alle dotazioni, dopo le parole: ‘custodia
natanti leggeri’, si inseriscono le seguenti: “, attività in natura”.
6. Dopo l’ultima voce della tabella dell’Allegato
4, sono aggiunte le seguenti note:
- “*V1: il requisito decade nel caso in cui ogni
unità abitativa (equipaggio) sia dotata di servizi igienico-sanitari dedicati,
nel rispetto della disciplina del glamping in forma
esclusiva di cui all’Allegato 1.”;
- “*V2: il requisito è facoltativo per le strutture
glamping in forma esclusiva”;
- “*V3: il requisito è facoltativo per le strutture
glamping in forma esclusiva, ove sia garantito un
servizio equivalente anche tramite soggetti terzi”.>>
Pone in
votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 4 così come emendato
che è approvato all’unanimità.
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 5,
protocollo numero 16021/A05, che recita: <<Dopo il comma 2 dell’articolo 5 (Disposizione transitoria) della
proposta di legge, è aggiunto il seguente comma: “3. Nelle more
dell’adeguamento della modulistica regionale, è consentito utilizzare la
modulistica vigente integrandola, ove necessario, con le indicazioni di cui
alla presente legge.”>>.
Pone in
votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 5 così come emendato
che è approvato all’unanimità.
Dà lettura emendamento all’articolo 6,
protocollo numero 16021/A06 che recita: <<L’articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) della proposta
di legge n. 88/XIII, è sostituito dal seguente articolo: “Art. 6 (Clausola di
invarianza finanziaria). 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2.
Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ”>>
Pone in
votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 6 così come emendato
che è approvato all’unanimità.
Pone in votazione la proposta di legge nel
suo complesso, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale che è approvata all’unanimità.
(La Commissione approva)
Comunica che il relatore in Aula sarà il
consigliere Ferrari.
Chiede l’inversione dei punti all’ordine del
giorno, con immediata trattazione del punto 4.
(Così resta stabilito)
Comunica che sulla proposta di legge sono
stati presentati tre emendamenti dal consigliere Alecci a cui cede la parola
per l’illustrazione.
Sottolineato che gli emendamenti recepiscono
le osservazioni sollevate dal Dipartimento e dalla scheda ATN ne dà lettura: emendamento all’articolo 2, protocollo numero
17357/A01 che recita: <<Il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma
espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul
territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave
culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree
degradate o periferiche. A tal fine collabora con gli enti locali mediante la
promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo
ed espressivo, esercitate in spazi pubblici autorizzati, nel rispetto della
normativa vigente.”>>; emendamento
all’articolo 4, protocollo numero
17357/A02, che recita:<<Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal
seguente: “ 2. Per quanto riguarda gli interventi di
“Street Art” di cui all’articolo 3, comma, la Regione con cadenza annuale
adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l’assegnazione dei predetti contributi, in conformità ai criteri e alle
modalità stabiliti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 8”.>>; emendamento
all’articolo 8, protocollo numero 17357/A03, che recita:
<<Il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal
seguente: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua: a) i criteri e le
modalità di concessione dei contributi regionali di cui all’articolo 4, ivi
compresi i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le priorità di
finanziamento, le modalità di erogazione e di rendicontazione; b) le modalità
di redazione, trasmissione e aggiornamento dell’elenco comunale degli spazi
disponibili per interventi di Street Art di cui all’articolo, 5; c) i criteri e
le modalità per la valutazione della qualità artistica e tecnico-conservativa
delle opere di Street Art, nonché le modalità di monitoraggio e conservazione
nel tempo delle medesime; d) le modalità di svolgimento del concorso annuale
relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all’articolo 6;
e) ogni altro aspetto relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla
presente legge.”>>
Riferisce l’assenza di osservazioni sugli
emendamenti.
Pone in votazione: l’articolo 1 che è
approvato; l’emendamento all’articolo 2, protocollo numero 17357/A01, che è approvato; l’articolo 2, così come emendato, che è approvato; l’articolo
3 che è approvato; l’emendamento all’articolo 4, protocollo numero 17357/A02, che è approvato; l’articolo 4, così come emendato, che è approvato; gli
articoli 5, 6 e 7 che sono approvati; l’emendamento all’articolo 8, protocollo numero 17357/A03, che è approvato; l’articolo 8, così come
emendato, che è approvato; l’articolo 9 che è approvato e la proposta di legge
nel suo complesso, così come emendata, che è approvata all’unanimità, con
autorizzazione al coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Illustra la
proposta di legge finalizzata a promuovere e valorizzare la Cipolla Bianca di
Castrovillari, ecotipo locale della specie Allium cepa L. coltivato nel territorio di Castrovillari e nelle
aree limitrofe della provincia di Cosenza, riconosciuto quale elemento
identitario della tradizione agricola e gastronomica del Pollino e dell’intera
Calabria. Evidenziate le peculiarità storiche, qualitative e organolettiche del
prodotto, nonché il percorso di valorizzazione intrapreso negli ultimi anni,
culminato nel conferimento della Denominazione Comunale (De.Co.)
da parte del Comune di Castrovillari con il supporto dell’ARSAC, sottolinea il
ruolo svolto da quest’ultima nelle attività di ricerca, tutela della
biodiversità, formazione e supporto ai produttori, richiamando altresì
l’importanza delle iniziative di promozione territoriale, tra cui il Festival
della Cipolla Bianca di Castrovillari, quale occasione di valorizzazione
culturale, turistica ed enogastronomica del territorio.
Richiamando i
principi statutari della Regione Calabria in materia di valorizzazione delle
risorse produttive locali, tutela del patrimonio ambientale e culturale e
promozione delle tradizioni popolari, evidenzia come la proposta persegua tali
finalità attraverso il sostegno a iniziative rivolte alla diffusione della
conoscenza del prodotto e allo sviluppo socioeconomico delle comunità
interessate.
Precisa, poi,
che il testo si compone di cinque articoli che illustra brevemente: l’articolo
1 definisce le finalità della legge; l’articolo 2 attribuisce alla Regione il
compito di sostenere progetti e iniziative culturali, turistiche ed
enogastronomiche finalizzate alla promozione della Cipolla Bianca di
Castrovillari; l’articolo 3 istituisce il Comitato tecnico per la
valorizzazione e la promozione del prodotto, quale organismo di raccordo tra
Regione, ARSAC, Comune di Castrovillari e soggetti interessati, prevedendo
altresì la redazione di una relazione annuale sulle attività svolte; l’articolo
4 disciplina la copertura finanziaria, quantificata nel limite massimo di
10.000 euro annui per il triennio 2026-2028; l’articolo 5 reca le disposizioni
finali.
Comunica che i Dipartimenti interessati non
sono presenti ma hanno inviato rispettive note con osservazioni che sono
rinvenibili sul sistema Concilium.
Illustra la scheda di analisi
tecnico-normativa.
Rinvia il provvedimento alla prossima
seduta.
Annuncia che presenterà degli emendamenti
per superare le osservazioni contenute nelle note dei Dipartimenti e nella
scheda di analisi tecnico-normativa.
(La Commissione rinvia)
Rifacendosi alla relazione illustrativa e
ricordato che la Terza e la Sesta Commissione hanno già espresso parere
favorevole all’unanimità, auspica un’approvazione celere della proposta e
chiede se l’osservazione contenuta nella scheda di analisi tecnico-normativa possa
essere superata in fase di coordinamento o se sia necessario presentare un
emendamento.
Illustra la
scheda di analisi tecnico – normativa e garantisce che la modifica può essere
apportata in sede di coordinamento formale.
Riferisce che il Dipartimento non
ha osservazioni sulla proposta.
Esprime
apprezzamento per l’iniziativa, approvata all’unanimità dalle Commissioni
chiamate ad esprimere il parere, e chiede alla proponente di poterla
sottoscrivere.
Dispone il
rinvio della proposta alla prossima seduta.
(La
Commissione rinvia)
Indi, esauriti
i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 12,41
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia
Helen Romeo