XIII^ LEGISLATURA

 

QUINTA COMMISSIONE

ISTRUZIONE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE, TURISMO, PORTI, COMMERCIO

N. 8

RESOCONTO SOMMARIO

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SEDUTA DI giovedì 23 luglio 2026

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EMANUELE IONÀ

Inizio lavori h. 11,58

Fine  lavori h. 12,41

INDICE

 

 

PRESIDENTE  3

Proposta di legge numero 90/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 ‘Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere’  3

PRESIDENTE  3

Proposta di legge numero 88/13^ di iniziativa dei consiglieri S. Ferrari, A. De Caprio, recante: “Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)”  3

PRESIDENTE  3,*

FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell’Area legislativa  4

Sull’ordine dei lavori 7

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico) 7

Proposta di legge numero 39/13^ di iniziativa del consigliere E. Alecci, recante: “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria”  7

PRESIDENTE  7,*

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico) 7

MINNICI Sonia, funzionaria IEQ dell’Area legislativa  8

Proposta di legge numero 38/13^ di iniziativa del consigliere F. Laghi, recante: “Norme per la valorizzazione e promozione della Cipolla Bianca di Castrovillari”  9

PRESIDENTE  10,*

CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa  10

LAGHI Ferdinando (Tridico Presidente) 9,*

Proposta di legge numero 46/13^ di iniziativa della consigliera Elisabetta Maria Barbuto, recante: “Istituzione della ‘Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social’”  10

PRESIDENTE  11

BARBUTO Elisabetta (Movimento 5 Stelle) 10

CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa  10

IIRITI Daniela (Fratelli d’Italia) 11

LO PRESTI Sara, Dipartimento per l’inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità  11

 

Presidenza del presidente Emanuele Ionà

La seduta inizia alle 11,58

PRESIDENTE

Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.

Proposta di legge numero 90/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 ‘Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere’

PRESIDENTE

Sottolineato che l’iter sulla proposta di legge in discussione, su cui la Quarta Commissione ha già espresso parere favorevole, è stato già avviato l’iter nella precedente seduta, comunica che non sono stati presentati emendamenti e, pertanto, passa alla votazione dell’articolato.

Pone in votazione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 che sono approvati all’unanimità, indi la proposta di legge nel suo complesso che è approvata all’unanimità con autorizzazione al coordinamento formale.

(La Commissione approva)

Comunica che sarà egli stesso relatore per la seduta di Consiglio.

Proposta di legge numero 88/13^ di iniziativa dei consiglieri S. Ferrari, A. De Caprio, recante: “Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)”

PRESIDENTE

Premesso che sulla proposta di legge in discussione la Quarta e la Sesta Commissione hanno già espresso parere favorevole, ricorda che la Quinta Commissione ha avviato la discussione nella seduta precedente e che sono stati presentati sei emendamenti a firma del consigliere Ferrari.

FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell’Area legislativa

Riferisce l’assenza di osservazioni sugli emendamenti.

PRESIDENTE

Dà lettura dell’emendamento all’articolo 1, protocollo numero 1621/A01, che recita: <<All’inserendo comma 4-bis della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 (Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 14/2025) della proposta di legge, dopo le parole: “reversibilità e movibilità.”, sono inserite le seguenti: “La verifica della rilevanza urbanistico edilizia è effettuata con riferimento esclusivo alla presenza di opere permanenti e non alla destinazione economica dell’attività esercitata.”.>>; pone in votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 1 così come emendato che è approvato.

Dà lettura dell’emendamento all’articolo 2, protocollo numero 16021/A02, che recita: <<Al comma 3 dell’inserendo articolo 5-ter (Strutture di glamping in area agricola) del comma 1 dell’articolo 2 (Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater) della proposta di legge, dopo le parole: “aziendale complessiva, ”, sono inserite le seguenti: “con un lotto minimo di 1.500 metri quadrati, “; il comma 1 dell’inserendo articolo 5-quater (Misure di semplificazione per il turismo all’aria aperta) del comma 1 dell’articolo 2 (Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater) della proposta di legge, è sostituito dal seguente comma: “1. Al fine di favorire la competitività del sistema turistico regionale e garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione: a) adegua la modulistica di cui all’articolo 7 tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle strutture di glamping disciplinate dall’articolo 2, commi 4-bis e 4-ter; b) adotta linee guida operative e criteri tecnici omogenei per l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente legge sul territorio regionale, ivi inclusi i requisiti di mobilità, reversibilità e amovibilità delle unità abitative mobili di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b).”.>>

Pone in votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 2 così come emendato che è approvato all’unanimità.

Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo dell’art. 2-bis, protocollo numero 16021/A03, che recita: <<Dopo l’articolo 2 (Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater) della proposta di legge, è inserito il seguente articolo: “Art. 2-bis (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 14/2025). 1. All’articolo 3 della l.r. 14/2025, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: << 3. Le prescrizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle aree agricole nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività di glamping qualora questa sia svolta nel rispetto della disciplina prevista per gli agriturismi ai sensi della l.r. 14/2009 ai quali è equiparata.>>”.

Pone in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 2-bis che è approvato all’unanimità, pertanto l’articolo 2-bis è inserito nel testo, e l’articolo 3 che è approvato.

Dà lettura dell’emendamento all’articolo 4, protocollo numero 16021/A04, che recita: <<L’articolo 4 (Sostituzione delle “Denominazioni aggiuntive” nelle sezioni, relative ai campeggi, ai villaggi e camping village, dell’Allegato 4 della l.r. 14/2025) della proposta di legge, è sostituito dal seguente articolo: “Art. 4 (Sostituzione delle “Denominazioni aggiuntive” nelle sezioni, relative ai campeggi, ai villaggi e camping village, dell’Allegato 4 della l.r. 14/2025).

1. Alla fine della sezione relativa ai campeggi dell’Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni sulle “denominazioni aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture esercitate in modalità glamping, di cui all’Allegato 1, comma 4-bis: a) ai fini della classificazione sono valutati, in aggiunta ai criteri generali, i seguenti elementi qualitativi: − livello di comfort delle unità abitative; − dotazione di servizi igienico-sanitari, secondo modalità coerenti con il livello di classificazione e la tipologia organizzativa della struttura; − qualità dei materiali e delle soluzioni costruttive; − inserimento paesaggistico, contenimento dell’impatto visivo e sostenibilità ambientale; − tipologia, numero e qualità dei servizi offerti alla clientela; − utilizzo di materiali reversibili e amovibili; − eventuale dotazione di sistemi di efficientamento energetico e di connessione digitale; − presenza di servizi accessori coerenti con il livello della struttura.”; − assetto distributivo delle unità abitative tale da garantire adeguati livelli di privacy, comfort visivo e contenimento dell’impatto acustico, in relazione al contesto paesaggistico e alla tipologia delle installazioni.

2. Alla fine della sezione relativa ai villaggi e camping village dell’Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni sulle “denominazioni aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture esercitate in modalità glamping, di cui all’Allegato 1, comma 4-bis: a) ai fini della classificazione si applicano i medesimi criteri qualitativi previsti per la sezione campeggi, in quanto compatibili; b) la denominazione ‘glamping’ è consentita alle strutture classificate con almeno quattro stelle; c) le strutture glamping possono essere riconosciute anche in forma esclusiva, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi allegati.”.

3. Alla riga A4 V08 – Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, nella sezione relativa alle dotazioni: - dopo le parole ‘Water’, ‘Doccia’ e ‘Lavabo’ è apposto il richiamo: “*V1”; - dopo le parole: ‘Lavello stoviglie’ è apposto il richiamo: “*V2”; - dopo le parole ‘Lavatoio’ e ‘Lavatrice’ è apposto il richiamo: “*V3”.

4. Alla riga A4 V09 – Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio, nella sezione relativa alle dotazioni: - dopo le parole ‘Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 150 ospiti’ è apposto il richiamo: “*V2”; - dopo le parole ‘Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)’ è apposto il richiamo: “*V3”.

5. Alla riga A4 V15 – Impianti sportivi e/o complementari, nella sezione relativa alle dotazioni, dopo le parole: ‘custodia natanti leggeri’, si inseriscono le seguenti: “, attività in natura”.

6. Dopo l’ultima voce della tabella dell’Allegato 4, sono aggiunte le seguenti note:

- “*V1: il requisito decade nel caso in cui ogni unità abitativa (equipaggio) sia dotata di servizi igienico-sanitari dedicati, nel rispetto della disciplina del glamping in forma esclusiva di cui all’Allegato 1.”;

- “*V2: il requisito è facoltativo per le strutture glamping in forma esclusiva”;

- “*V3: il requisito è facoltativo per le strutture glamping in forma esclusiva, ove sia garantito un servizio equivalente anche tramite soggetti terzi”.>>

Pone in votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 4 così come emendato che è approvato all’unanimità.

Dà lettura dell’emendamento all’articolo 5, protocollo numero 16021/A05, che recita: <<Dopo il comma 2 dell’articolo 5 (Disposizione transitoria) della proposta di legge, è aggiunto il seguente comma: “3. Nelle more dell’adeguamento della modulistica regionale, è consentito utilizzare la modulistica vigente integrandola, ove necessario, con le indicazioni di cui alla presente legge.”>>.

Pone in votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 5 così come emendato che è approvato all’unanimità.

Dà lettura emendamento all’articolo 6, protocollo numero 16021/A06 che recita: <<L’articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) della proposta di legge n. 88/XIII, è sostituito dal seguente articolo: “Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ”>>

Pone in votazione l’emendamento che è approvato, indi l’articolo 6 così come emendato che è approvato all’unanimità.

Pone in votazione la proposta di legge nel suo complesso, così come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale che è approvata all’unanimità.

(La Commissione approva)

Comunica che il relatore in Aula sarà il consigliere Ferrari.

Sull’ordine dei lavori

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Chiede l’inversione dei punti all’ordine del giorno, con immediata trattazione del punto 4.

(Così resta stabilito)

Proposta di legge numero 39/13^ di iniziativa del consigliere E. Alecci, recante: “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria”

PRESIDENTE

Comunica che sulla proposta di legge sono stati presentati tre emendamenti dal consigliere Alecci a cui cede la parola per l’illustrazione.

ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico)

Sottolineato che gli emendamenti recepiscono le osservazioni sollevate dal Dipartimento e dalla scheda ATN ne dà lettura: emendamento all’articolo 2, protocollo numero 17357/A01 che recita: <<Il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente: “1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora con gli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.”>>; emendamento all’articolo 4, protocollo numero 17357/A02, che recita:<<Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “ 2. Per quanto riguarda gli interventi di “Street Art” di cui all’articolo 3, comma, la Regione con cadenza annuale adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l’assegnazione dei predetti contributi, in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 8”.>>; emendamento all’articolo 8, protocollo numero 17357/A03, che recita:

<<Il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua: a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui all’articolo 4, ivi compresi i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le priorità di finanziamento, le modalità di erogazione e di rendicontazione; b) le modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell’elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all’articolo, 5; c) i criteri e le modalità per la valutazione della qualità artistica e tecnico-conservativa delle opere di Street Art, nonché le modalità di monitoraggio e conservazione nel tempo delle medesime; d) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all’articolo 6; e) ogni altro aspetto relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.”>>

MINNICI Sonia, funzionaria IEQ dell’Area legislativa

Riferisce l’assenza di osservazioni sugli emendamenti.

PRESIDENTE

Pone in votazione: l’articolo 1 che è approvato; l’emendamento all’articolo 2, protocollo numero 17357/A01, che è approvato; l’articolo 2, così come emendato, che è approvato; l’articolo 3 che è approvato; l’emendamento all’articolo 4, protocollo numero 17357/A02, che è approvato; l’articolo 4, così come emendato, che è approvato; gli articoli 5, 6 e 7 che sono approvati; l’emendamento all’articolo 8, protocollo numero 17357/A03, che è approvato; l’articolo 8, così come emendato, che è approvato; l’articolo 9 che è approvato e la proposta di legge nel suo complesso, così come emendata, che è approvata all’unanimità, con autorizzazione al coordinamento formale.

(La Commissione approva)

Proposta di legge numero 38/13^ di iniziativa del consigliere F. Laghi, recante: “Norme per la valorizzazione e promozione della Cipolla Bianca di Castrovillari”

LAGHI Ferdinando (Tridico Presidente)

Illustra la proposta di legge finalizzata a promuovere e valorizzare la Cipolla Bianca di Castrovillari, ecotipo locale della specie Allium cepa L. coltivato nel territorio di Castrovillari e nelle aree limitrofe della provincia di Cosenza, riconosciuto quale elemento identitario della tradizione agricola e gastronomica del Pollino e dell’intera Calabria. Evidenziate le peculiarità storiche, qualitative e organolettiche del prodotto, nonché il percorso di valorizzazione intrapreso negli ultimi anni, culminato nel conferimento della Denominazione Comunale (De.Co.) da parte del Comune di Castrovillari con il supporto dell’ARSAC, sottolinea il ruolo svolto da quest’ultima nelle attività di ricerca, tutela della biodiversità, formazione e supporto ai produttori, richiamando altresì l’importanza delle iniziative di promozione territoriale, tra cui il Festival della Cipolla Bianca di Castrovillari, quale occasione di valorizzazione culturale, turistica ed enogastronomica del territorio.

Richiamando i principi statutari della Regione Calabria in materia di valorizzazione delle risorse produttive locali, tutela del patrimonio ambientale e culturale e promozione delle tradizioni popolari, evidenzia come la proposta persegua tali finalità attraverso il sostegno a iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza del prodotto e allo sviluppo socioeconomico delle comunità interessate.

Precisa, poi, che il testo si compone di cinque articoli che illustra brevemente: l’articolo 1 definisce le finalità della legge; l’articolo 2 attribuisce alla Regione il compito di sostenere progetti e iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche finalizzate alla promozione della Cipolla Bianca di Castrovillari; l’articolo 3 istituisce il Comitato tecnico per la valorizzazione e la promozione del prodotto, quale organismo di raccordo tra Regione, ARSAC, Comune di Castrovillari e soggetti interessati, prevedendo altresì la redazione di una relazione annuale sulle attività svolte; l’articolo 4 disciplina la copertura finanziaria, quantificata nel limite massimo di 10.000 euro annui per il triennio 2026-2028; l’articolo 5 reca le disposizioni finali.

PRESIDENTE

Comunica che i Dipartimenti interessati non sono presenti ma hanno inviato rispettive note con osservazioni che sono rinvenibili sul sistema Concilium.

CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa

Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.

PRESIDENTE

Rinvia il provvedimento alla prossima seduta.

LAGHI Ferdinando (Tridico Presidente)

Annuncia che presenterà degli emendamenti per superare le osservazioni contenute nelle note dei Dipartimenti e nella scheda di analisi tecnico-normativa.

(La Commissione rinvia)

Proposta di legge numero 46/13^ di iniziativa della consigliera Elisabetta Maria Barbuto, recante: “Istituzione della ‘Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social’”

BARBUTO Elisabetta (Movimento 5 Stelle)

Rifacendosi alla relazione illustrativa e ricordato che la Terza e la Sesta Commissione hanno già espresso parere favorevole all’unanimità, auspica un’approvazione celere della proposta e chiede se l’osservazione contenuta nella scheda di analisi tecnico-normativa possa essere superata in fase di coordinamento o se sia necessario presentare un emendamento.

CONGIUSTA Giovanna, funzionaria dell’Area legislativa

Illustra la scheda di analisi tecnico – normativa e garantisce che la modifica può essere apportata in sede di coordinamento formale.

LO PRESTI Sara, Dipartimento per l’inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità

Riferisce che il Dipartimento non ha osservazioni sulla proposta.

IIRITI Daniela (Fratelli d’Italia)

Esprime apprezzamento per l’iniziativa, approvata all’unanimità dalle Commissioni chiamate ad esprimere il parere, e chiede alla proponente di poterla sottoscrivere.

PRESIDENTE

Dispone il rinvio della proposta alla prossima seduta.

 

(La Commissione rinvia)

 

Indi, esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.

La seduta termina alle 12,41

 

La funzionaria IEQ

Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo