
XIII^ LEGISLATURA
QUARTA COMMISSIONE
AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI,
INFRASTRUTTURE, URBANISTICA, AREE PROTETTE E PARCHI, EDILIZIA, VIABILITÀ E
TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE
N. 8
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI
martedì 16 giugno 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERGIO FERRARI
Inizio
lavori h. 12,48
Fine
lavori h. 13.22
INDICE
LAGHI Ferdinando (Tridico
Presidente)
RASPA Simona, funzionaria IEQ
del Segretariato generale
MINNICI Sonia, funzionaria IEQ del Settore
assistenza giuridica
Presidenza
del presidente Sergio Ferrari
La seduta inizia alle 12.48
Approvato il verbale della
seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Illustra la proposta, di sua iniziativa e del consigliere Laghi, diretta
a introdurre misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e
perfluoroalchiliche (PFAS), evidenziando l’obiettivo di rafforzare gli
strumenti di monitoraggio e tutela ambientale e sanitaria a livello regionale.
Richiama, poi, il precedente esame in Commissione, già conclusosi con il
licenziamento del testo, e precisa che, a seguito di ulteriori verifiche
tecniche, si è reso necessario un riesame mediante la presentazione di
emendamenti finalizzati a migliorare la coerenza tecnico-normativa e a
garantire il rispetto del principio di invarianza finanziaria.
Informa, infine, che sono stati depositati sei emendamenti, a firma del
proponente Laghi, a cui cede la parola per illustrarli.
LAGHI Ferdinando (Tridico
Presidente)
Specificato che la proposta torna all’esame della Commissione per alcune
modifiche richieste dalla Commissione bilancio, precisa che la proposta mira a
introdurre misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze
perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), ampiamente
diffuse nei prodotti di uso quotidiano, caratterizzate da un’elevata
persistenza ambientale, che non si degradano facilmente e tendono ad
accumularsi nell’organismo umano e negli ecosistemi. Messi in evidenza i rischi
sanitari connessi all’esposizione a queste sostanze, richiama in particolare la
classificazione dello IARC che individua il PFOA come cancerogeno certo e il
PFOS come possibilmente cancerogeno. Analizza poi il contesto della Regione
Calabria, che, a suo dire, ha accumulato un ritardo nelle attività di
monitoraggio rispetto ad altre realtà italiane, pur avendo recentemente avviato
un percorso di adeguamento attraverso l’acquisizione di strumenti analitici e
l’avvio dei controlli sulle acque potabili e superficiali. Evidenzia, quindi,
che la proposta intende rafforzare il sistema di tutela ambientale e sanitaria
attraverso l’organizzazione e la sistematizzazione del monitoraggio già svolto
da ARPACAL e l’introduzione di limiti più rigorosi per le emissioni nelle acque
superficiali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Informa,
inoltre, che un elemento centrale del provvedimento è l’istituzione di un
Comitato Tecnico Scientifico regionale presso ARPACAL, con funzioni di supporto
alle attività di monitoraggio e controllo e finalizzato a garantire maggiore
efficacia nella gestione dei valori limite di emissione.
Sottolinea, inoltre, che l’attuazione delle misure non comporta nuovi o
maggiori oneri per il bilancio regionale, poiché tutte le attività previste
rientrano nelle competenze già attribuite ad ARPACAL, mentre la partecipazione
al Comitato avverrà a titolo gratuito e senza rimborso spese.
Dà, quindi, lettura degli emendamenti: protocollo numero 14049/A01,
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) che recita: “All'articolo 2
(Definizioni) comma 1 della Proposta di legge recante: “Misure per la riduzione
dell’inquinamento da sostanze poli-e perfluoroalchiliche (PFAS)”, le lettere b)
e c) sono soppresse.”;
protocollo numero 14049/A02, all’articolo 3, comma 4, che recita: “Al comma 4 dell’art.3
(Ambito di applicazione) della proposta di legge n. 43/XIII “Misure per la
riduzione dell'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS)
", le parole: «con frequenza minima trimestrale per impianti ad alto
rischio» sono soppresse.”;
protocollo numero 14049/A03, all’articolo 4, comma 3, che recita: “Il comma 3 dell’art.4
(Limiti di emissione) della proposta di legge n. 43/XIII “Misure per la
riduzione dell'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) è
soppresso.”;
protocollo numero 14049/A04, all’articolo 5, che recita: “L’articolo 5 (Sistema
sanzionatorio per il superamento dei limiti di emissione di PFAS) della
proposta di legge n. 43/XIII “Misure per la riduzione dell'inquinamento da
sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS)” è soppresso.;
protocollo numero 14049/A05, all’articolo 6, commi 1, 3, 4, che recita: “All'articolo 6, il comma 1 è
sostituito come segue:
«1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per il
monitoraggio continuo della contaminazione da PFAS sul territorio regionale. Il
Comitato ha il compito di coadiuvare e supportare le attività di monitoraggio
dei PFAS di Arpacal sul territorio regionale. La partecipazione ai lavori del
Comitato è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese. Il Comitato
svolge la sua attività presso la sede dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), con le risorse strumentali ed umane
disponibili.»
All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato ha la facoltà
di svolgere audizioni utili all’esercizio delle proprie funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.»
All'articolo 6, comma 4, dopo la parola: «contaminazione» le parole: «e
le conseguenti valutazioni delle ricadute negli ambiti interessati.» sono
soppresse.”;
protocollo numero 14049/A06, all’articolo 7 che recita: “L’art. 7 (Norma
finanziaria) della proposta di legge n. 43/XIII “Misure per la riduzione
dell'inquinamento da sostanze poli-e perfluoroalchiliche (PFAS) " è
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Clausola d’invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Agli interventi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.»”:
RASPA Simona, funzionaria
IEQ del Segretariato generale
Dichiara che non ci sono osservazioni sulle proposte emendative.
Dichiara il voto favorevole del gruppo Noi Moderati.
Pone in votazione: l’articolo 1 che è approvato; l’emendamento
protocollo numero 14049/A01 che è approvato e l’articolo 2 che è approvato come
emendato; l’emendamento protocollo numero 14049/A02 che è approvato e
l’articolo 3 che è approvato come emendato; l’emendamento protocollo numero
14049/A03 che è approvato e l’articolo 4 che è approvato come emendato; l’emendamento
protocollo numero 14049/A04 soppressivo dell’articolo 5 che è approvato,
pertanto l’articolo 5 è espunto dal testo; l’emendamento protocollo numero
14049/A05 che è approvato e l’articolo 6 che è approvato come emendato; l’emendamento
protocollo numero 14049/A06 sostitutivo dell’articolo 7 che è approvato; la proposta
di legge nel suo complesso che è approvata, come emendata, con autorizzazione
al coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Ribadito che la proposta di legge che interviene sulle norme per la
promozione e la sicurezza stradale è stata oggetto di approfondimento nelle
precedenti sedute di Commissione, comunica di aver presentato diversi
emendamenti, al fine di pervenire a un testo condiviso e rafforzarne la
sostenibilità finanziaria.
Comunica che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.
Passa all’esame dell’articolato e degli emendamenti a sua firma, al fine
di specificare che le attività previste sono attuate nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili e precisando che l’intervento si
rende necessario per recepire i rilievi formulati dal Dipartimento bilancio,
rafforzando la sostenibilità finanziaria della disposizione e assicurando la
coerenza con i principi dell’ordinamento contabile.
Dà lettura, quindi, dell’emendamento protocollo numero 14003/A01, che
modifica il comma 3 dell’articolo 1, specificando che ogni riferimento alle
Province si intende esteso anche alla Città metropolitana di Reggio Calabria,
che recita: <Dopo il comma 2 dell’articolo 1 (Principi) della proposta di
legge n. 51/XIII è aggiunto il seguente comma: “3. Ai fini della presente
legge, ogni riferimento alle Province si intende esteso anche alla Città
metropolitana di Reggio Calabria.”>
Pone ai voti l’emendamento, che è approvato, e l’articolo 1 che è
approvato per come emendato. Pone ai voti l’articolo 2 che è approvato.
Passa all’emendamento protocollo numero 14003/A02, aggiuntivo del comma
2 all’articolo 3, che recita: <Dopo il comma 1 dell’articolo 3
(Interventi) della proposta di legge n. 51/XIII è aggiunto il seguente comma:
“2. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.”>
Pone ai voti l’emendamento, che è approvato, così come l’articolo 3, che
è approvato per come emendato.
Pone, quindi, ai voti gli articoli 4 e 5 che sono approvati.
Dà lettura, poi, dell’emendamento protocollo numero 14003/A03,
aggiuntivo del comma 9 all’articolo 6 che recita: < Dopo il comma 8 dell’articolo 6 (Funzioni
istituzionali del CRISC) della proposta di legge n. 51/XIII è aggiunto il
seguente comma: “9. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.”>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato, così come l’articolo 6 che è
approvato per come emendato.
Passa all’emendamento protocollo numero 14003/A04, aggiuntivo del comma
3 all’articolo 7, che recita: <Dopo il comma 2 dell’articolo 7
(Organizzazione e gestione operativa) della proposta di legge n. 51/XIII è
aggiunto il seguente comma: “3. Le attività previste dal presente articolo sono
svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
utilizzando il personale e le risorse già disponibili presso le Province
nell'ambito delle competenze già attribuite dalla normativa vigente.”>.
Indi, pone ai voti l’emendamento, che è approvato, e l’articolo 7, che è
approvato per come emendato.
Passa all’emendamento protocollo numero 14003/A05, aggiuntivo del comma
4 all’articolo 8, che recita: <<Dopo il comma 3 dell’articolo 8
(Centri provinciali della sicurezza stradale) della proposta di legge n.
51/XIII è aggiunto il seguente comma: “4. Le attività dei Centri provinciali
della sicurezza stradale sono svolte dalle Province nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci e secondo i relativi
ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”>>
Pone ai voti l’emendamento, che è approvato, e l’articolo 8, che è
approvato per come emendato.
Indi, pone ai voti gli articoli 9, 10 e 11, che sono approvati.
Passa all’articolo 12 e dà lettura dell’emendamento protocollo numero
14003/A06, sostitutivo del comma 5, che recita: <<Il comma 5
dell’articolo 12 (Composizione della Consulta regionale sulla sicurezza
stradale) della proposta di legge n. 51/XIII è sostituito dal seguente comma:
“5. La partecipazione alla Consulta regionale sulla sicurezza stradale è svolta
a titolo gratuito e senza corresponsione di compensi, indennità o rimborsi
comunque denominati. Le attività sono assicurate nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato e l’articolo 12 che è
approvato per come emendato.
Passa all’articolo 13 e dà lettura dell’emendamento protocollo numero
14003/A07, sostitutivo del comma 4 e soppressivo del comma 5, che recita: <<Il
comma 4 dell’articolo 13 (Educazione e formazione alla sicurezza stradale)
della proposta di legge n. 51/XIII è sostituito dal seguente comma: “4. Le
attività di cui ai commi precedenti sono attuate nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili.”. Il comma 5 è soppresso.>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato e l’articolo 13 che è
approvato per come emendato.
Riferisce che all’articolo 14 è presente l’emendamento protocollo numero
14003/A08, modificativo del comma 1 per come segue: <<“Al comma 1
dell’articolo 14 (Giornata regionale della sicurezza stradale), dopo le parole:
“E’ istituita”, le parole: “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale e” sono soppresse.>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato e l’articolo 14 che è
approvato per come emendato.
Passa all’articolo 15 dando lettura dell’emendamento protocollo numero
14003/A09, aggiuntivo del comma 5, che recita: <<Al comma 3
dell’articolo 15 (Sviluppo della piattaforma regionale e proposte progettuali)
della proposta di legge n. 51/XIII, le parole: “ai fini dell’eventuale
inserimento nell’ambito della programmazione regionale, nazionale ed europea
vigente” sono soppresse. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 (Sviluppo della
piattaforma regionale e proposte progettuali) della proposta di legge n.
51/XIII è inserito il seguente comma: “5. Le attività di cui ai commi
precedenti sono attuate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili.”>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato e l’articolo 15 che è
approvato per come emendato.
Riferisce che all’articolo 16 è presente l’emendamento protocollo numero
14003/A10, modificativo del comma 1 per come di seguito indicato: <<Al
comma 1 dell’articolo 16 (Risorse per le attività di potenziamento funzionale e
tecnologico del CRISC) della proposta di legge n. 51/XIII le parole: “con
risorse regionali, nei limiti indicati all’articolo 19, nonché, ove
compatibili, con le risorse rientranti nella programmazione nazionale e
comunitaria” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili”. Conseguentemente, la Rubrica dell’articolo 16 è
sostituita dalla seguente: “Attività di potenziamento funzionale e tecnologico
del CRISC ”.>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato e l’articolo 16, che è
approvato per come emendato, precisando che la Rubrica è sostituita come segue:
“Attività di potenziamento funzionale e tecnologico del CRISC”.
Pone ai voti l’articolo 17 che è approvato e riferisce che è presente
l’emendamento protocollo numero 14003/A11, aggiuntivo dell’articolo 17-bis per
che recita: << Dopo l’articolo 17 (Collaborazioni istituzionali e scientifiche) della
proposta di legge n. 51/XIII, è inserito il seguente articolo: “Art. 17-bis
(Norma finanziaria) 1. Per la realizzazione delle attività indicate nella
presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di
Crotone un contributo, per la gestione del Crisc, nel limite massimo di euro
70.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.>>
Pone ai voti l’emendamento che è approvato, pertanto l’articolo 17-bis
è inserito nel testo.
Pone ai voti l’articolo 18 che è approvato e riferisce che è presente
l’emendamento protocollo numero 14003/A12, soppressivo dell’articolo 19 che
posto ai voti è approvato; pertanto l’articolo 19 è espunto
dal testo.
Pone, infine, ai voti la proposta di legge nel suo complesso che è
approvata per come emendata con autorizzazione al coordinamento formale e
comunica che egli stesso sarà il relatore in Consiglio regionale.
(La Commissione approva)
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La
seduta termina alle 13.22
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo