
XIII^ LEGISLATURA
SESTA COMMISSIONE
AGRICOLTURA E
FORESTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CONSORZI DI BONIFICA,
RISORSE NATURALI, AREE
INTERNE, MINORANZE LINGUISTICHE, SPORT
E POLITICHE
GIOVANILI
N. 5
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI
giovedì 21 maggio 2026
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE ELISABETTA SANTOIANNI
E DELLA VICEPRESIDENTE FILOMENA GRECO
Inizio lavori h.11,50
Fine lavori h. 15,09
INDICE
FORTE Ernesto, dirigente Settore Forestazione, vigilanza e controllo
azienda Calabria verde - Controlli Consorzi di bonifica,*,*
GRECO Filomena (Casa Riformista - Italia Viva),*,*
MADEO Rosellina (Partito Democratico)
PRESIDENTE,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
GRECO
Filomena (Casa Riformista – Italia Viva),*,*,*,*,*,*,*
MADEO
Rosellina (Partito Democratico),*,*,*
PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento
agricoltura e sviluppo rurale ,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
RIZZO Gabriele, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale,*
Presidenza della presidente
Elisabetta Santoianni
La seduta inizia alle 11,50
Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Audizioni su:
Proposta di legge numero
20/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge
regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei
Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”
Dispone l’avvio delle audizioni.
(Vengono auditi:
- il Presidente regionale COPAGRI
(Confederazione Produttori Agricoli);
- il consulente legislativo di COLDIRETTI
Calabria;
- il direttore regionale CONFAGRICOLTURA
Calabria;
- il direttore regionale CIA (Agricoltori
Italiani della Calabria);
- il dirigente del Dipartimento agricoltura,
aree interne e politiche di connessione territoriale;
intervengono la Presidente della Commissione
e i consiglieri Madeo, Filomena Greco)
Precisa che le modifiche normative in discussione non incidono sulla funzione di bonifica, bensì sulla vigilanza nei confronti dei Consorzi. Chiarito che le opere consortili non sono di proprietà della Regione Calabria, ma rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, ramo bonifica, precisa che anche le opere realizzate con fondi PNRR devono essere attribuite, per contratto, al patrimonio dello Stato, poiché la convenzione avviene direttamente tra Stato e Consorzio, senza il coinvolgimento della Regione come soggetto intermedio. Affronta, poi, il tema delle risorse, chiarendo che la Regione può trasferire fondi ai Consorzi per investimenti in conto capitale, mentre altri trasferimenti configurerebbero aiuti di Stato e richiederebbero autorizzazione della Commissione europea. Sottolinea, infine, che gli investimenti continueranno a essere finanziati e che, trattandosi spesso di fondi comunitari, il controllo regionale sarà necessariamente rigoroso.
Annunciato che il gruppo del Partito Democratico non voterà a favore della proposta, ritiene necessario mantenere le funzioni di controllo in capo alla Regione, a garanzia dei dipendenti e della gestione complessiva. Conclude auspicando un maggiore confronto con le associazioni di categoria prima di procedere a eventuali modifiche.
Sottolinea la necessità di rinviare l’approvazione della legge e di aprire un confronto più approfondito con i soggetti direttamente coinvolti. Richiamata, quindi, la relazione della Corte dei conti, osserva che, a suo giudizio, essa non chiede la rimozione della vigilanza regionale sui Consorzi, ma che tale scelta appare piuttosto di natura politica, legata alla gestione dei debiti e dei crediti, in particolare per evitare l’assorbimento dei bilanci dei consorzi in quello regionale. Rivolge poi alcune domande specifiche al dirigente del Dipartimento, chiedendo se le associazioni di categoria siano obbligate a partecipare al consorzio una volta concluso il commissariamento e come si intenda procedere nel caso in cui il consorzio non disponga delle risorse necessarie per realizzare le opere. Infine, osserva che, anche nella nomina del revisore dei conti, la Regione esercita comunque una forma di controllo sull’ente.
Osserva che un revisore dei conti non può essere direttamente controllato dalla Giunta regionale.
Chiarisce che la Corte dei conti ha evidenziato l’esistenza di un’influenza dominante della Regione sulla gestione del Consorzio, ritenendo per tali ragioni che il Consorzio debba essere incluso nel gruppo delle amministrazioni pubbliche, con conseguente inserimento nel bilancio regionale. Precisa, però, che la Regione si è opposta a tale interpretazione, ritenendola incompatibile con la natura giuridica del Consorzio, che è un ente di tipo associativo e non una pubblica amministrazione. Tornando al tema degli investimenti, ribadisce che questi non sono e non saranno a carico dei Consorzi, ma continuano a essere finanziati dalla Regione e dallo Stato; quest’ultimo in qualità di proprietario delle opere.
Preso atto della risposta chiara ed esaustiva del
dirigente del Dipartimento, ribadisce, tuttavia, le numerose criticità
presenti, a suo avviso, nel provvedimento in esame.
Propone, quindi, di audire nelle prossime sedute il
Presidente dell’ANBI e di acquisire la relazione del gruppo di lavoro
costituito dalla Giunta Oliverio sui crediti vantati dai Consorzi nei confronti
della Regione.
Reputa, infine, che la proposta così definita
potrebbe rivelarsi dannosa per il settore.
Chiarisce che le opere di bonifica sono
effettuate anche da altri Enti e non soltanto dai Consorzi di bonifica.
GRECO Filomena (Casa
Riformista – Italia Viva)
Ricordato il complesso iter che ha
riguardato i Consorzi di bonifica, ribadisce le richieste effettuate e la
necessità di adottare azioni a tutela degli interessi degli agricoltori.
Ringraziati gli auditi, rinvia la
trattazione.
(La Commissione rinvia)
Riferisce,
preliminarmente, che sono presenti alla seduta odierna i rappresentanti del Dipartimento agricoltura, aree interne e
politiche di connessione territoriale.
Comunica, quindi, che all’articolo 1 sono
pervenuti due emendamenti, uno a sua firma e uno a firma della consigliera Greco, che presentano un contenuto sovrapponibile.
MADEO Rosellina (Partito Democratico)
Riferisce la presentazione di cinque
emendamenti, predisposti in seguito alle audizioni dell’Associazione tartufai,
finalizzati a semplificare e snellire gli adempimenti burocratici previsti
nell’impianto iniziale della proposta di legge in esame, ritenuta
condivisibile.
GRECO Filomena (Casa
Riformista – Italia Viva)
Come affermato dalla consigliera Madeo,
riferisce la presentazione di emendamenti, predisposti in esito alle audizioni
svolte, alcuni dei quali di contenuto simile a quelli presentati dalla
Presidente, che si dichiara disponibile a ritirare.
Dà lettura dell’emendamento protocollo
numero 12179/A07, a sua firma: <<L'art. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Modifiche all'art. 5-ter della l. r. 30/2001). 1. L'art. 5 ter della
legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente: a) al comma 1, lettera a), le parole “rilasciata
dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità
Montane, ai soggetti residenti in Calabria.”
sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dalla Regione, anche per il
tramite dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in
Calabria. “; la frase "La validità della tessera amatoriale è di cinque
anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di
avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa.” è
sostituita con la seguente frase: "La validità della tessera amatoriale è
di dieci anni."; b) al comma 1, lettera b) le parole “rilasciata dalla
Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni
solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di
avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa.” sono
sostituite dalle seguenti: “rilasciata dalla Regione con validità di dieci anni
solari con la possibilità di rilascio della tessera in modalità digitale";
le parole “istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del
Comune di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “istanza indirizzata alla
Regione Calabria”; le parole "La Regione, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane” sono sostituite dalle seguenti la Regione, i Comuni,
l’Azienda Calabria Verde”; c) al comma 2 dopo
la parola documento d'identità è aggiunto il seguente: “e alla ricevuta del
pagamento della quota annuale di riferimento”; d) al comma 3, lett. c) le
parole “il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li
destinano ai Comuni ed alle Comunità montane" sono sostituite dalle
seguenti: “il rimanente 50% (cinquanta) del montante, al raggiungimento di un
importo minimo di 100 euro, ai Comuni”.>>
PANDULLO Giovanni,
dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Riferisce il parere favorevole del
Dipartimento, previo accoglimento delle osservazioni contenute nella nota
inviata.
Sottolinea l’opportunità di mantenere in
capo al Dipartimento le competenze in materia di funghi e in capo ad Azienda
Calabria Verde quelle in materia di tartufi.
RIZZO Gabriele, Dipartimento
agricoltura e sviluppo rurale
Precisa che la tessera per i funghi viene
attualmente rilasciata esclusivamente dalla Regione, mentre quella per i
tartufi da Azienda Calabria Verde.
PANDULLO Giovanni, dirigente
del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Rilevata la necessità di precisare, per una
maggiore organicità, la ripartizione di competenze tra la Regione e Azienda
Calabria verde, come precisato nel precedente intervento, riferisce le
molteplici difficoltà organizzate incontrate dal Dipartimento per vidimazioni e
rinnovi dei tesserini.
Sottolinea l’opportunità di inserire
disposizioni di dettaglio nel Regolamento da definire successivamente.
Dà lettura dell’emendamento protocollo
numero 12240/A01, a firma della consigliera Greco:
<<L'articolo 1 della proposta di legge n. 34/13^ è
sostituito dal seguente: “Art. 1. Modiche dell'articolo 5-ter della l.r. 30/2001.
1. Le lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regionale 26 novembre 2001, n.
30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) sono così modificate:
a)
nella lettera a) le parole “delle Comunità Montane” sono sostituite dalle
seguenti: “dell'Azienda Calabria Verde” e le parole “cinque anni solari con
obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto
pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa.” sono
sostituite dalle seguenti: "dieci anni”. La validità della stessa è
subordinata al pagamento annuale del contributo previsto dalla normativa
vigente. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, l'efficacia
del titolo abilitativo è sospesa automaticamente. La sospensione cessa a
seguito della regolarizzazione del pagamento, senza necessità di ulteriori
provvedimenti amministrativi;
b)
nella lettera b) le parole "le Comunità Montane" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'Azienda Calabria Verde" e le parole
"cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito
dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente
che l'ha emessa" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
La validità della stessa è subordinata al pagamento annuale del contributo
previsto dalla normativa vigente. In caso di mancato versamento entro i termini
stabiliti, l'efficacia della tessera è sospesa automaticamente. La sospensione
cessa a seguito della regolarizzazione del pagamento, senza necessità di
ulteriori provvedimenti amministrativi.".>>
Considerato che
l’emendamento proposto ha contenuto simile a quello presentato dalla
Presidente, ritira l’emendamento.
Rilevato il nulla
osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica
sull’emendamento protocollo numero 12179/A07, lo pone ai voti ed è approvato all’unanimità. Indi, pone ai voti l’articolo 1 che è
approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, quindi, lettura dell’emendamento
all’articolo 2, protocollo numero 12179/A03, a sua firma: <<L'art. 2 è
sostituito dal seguente: “Art. 2 (Modifiche all'art. 6 della l. r. 30/2001).
1. L'art. 6 della
legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “La tenuta dell'Albo regionale è affidata al
dipartimento competente in materia di agricoltura secondo termini e modalità da
definire previa consultazione del Comitato regionale di cui all'articolo 10.”;
b) al comma 3 le parole “Presidente
della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dipartimento
competente in materia di agricoltura”;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 6 le parole "le
province" sono sostituite dalle seguenti: “i comuni”.>>
Esprime parere favorevole.
Rilevato il nulla
osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica
sull’emendamento, lo pone ai voti
ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 2 che è approvato per come emendato
all’unanimità.
Dà, poi, lettura dell’emendamento
articolo 3, protocollo numero 12179/A09, a sua firma: <<All’articolo 3 si applicano le
seguenti modifiche:
1. al comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) al comma 3, la lettera g) è abrogata;”;
2. al comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente: “a -bis): al comma 3 la lettera f) è sostituita dalla
seguente: “f) un rappresentante del Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra dell'Università della Calabria"";
3. al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b - bis): al
comma 3 la lettera j) è sostituita dalla seguente: “j) un rappresentante del Dipartimento di Agraria
dell'Università degli studi Mediterranea””;
4. al comma 1, la lettera e) è
abrogata;
5. al comma 1, dopo la lettera
c) è inserita la seguente: “e - bis): al comma 3 dopo la lettera k è inserita la seguente: “I) un rappresentante del Consiglio
per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di
ricerca Foreste e Legno.”>>
Esprime parere favorevole.
Rilevato il nulla
osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica
sull’emendamento, lo pone ai voti
ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 3 che è approvato per come
emendato all’unanimità.
Indi,
dà lettura dell’emendamento protocollo numero 12240/A02 a firma della
consigliera Greco che recita: <<Dopo l'articolo 3 della
proposta di legge n. 34/13" è inserito il seguente articolo: "Art.
3-bis Inserimento articolo 10-bis nella 1.r. 30/2001
1. Dopo
l'articolo 10 della 1.r. 30/2001 è inserito il seguente articolo:
"Art. 10-bis (Parere del
Comitato tecnico)
1. Le proposte di legge regionale,
nonché gli atti regolamentari e amministrativi che incidono sulla disciplina
della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei
ed ipogei, sono preventivamente trasmessi, per i profili tecnico-scientifici,
al Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge.
2. Il Comitato esprime parere
obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito. Il parere è
allegato agli atti del procedimento.".>>
Chiede
di espungere le parole da “nonché” fino ad “amministrativi” nel suo
emendamento.
Precisa che quanto chiesto
dalla consigliera Greco è un sub-emendamento.
Precisa
che la funzione di impulso del Comitato è già insita nell’articolo 2 e che
l’emendamento, se approvato, potrebbe causare un aggravio amministrativo, con
il rischio che componenti esterni abbiano la pretesa di incidere sull’iter
amministrativo esistente, pertanto, in qualità di tecnico, reputa inefficiente
la modifica proposta.
GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia
Viva)
Non concorda con quanto
riferito dal dirigente del Dipartimento.
Rilevato
il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica
sull’emendamento lo pone in votazione, per come sub-emendato, ed è respinto.
Da
lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A04 a firma della consigliera
Santoianni che recita: “L’articolo 4 è abrogato”.
Riferisce che l’emendamento, che accoglie le proposte modificative del
Dipartimento agricoltura, aree interne
e politiche di connessione territoriale, è ordinamentale e non comporta
oneri; indi, registrato il
parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di
legittimità del Settore assistenza giuridica, lo pone in votazione ed è
approvato all’unanimità; pertanto, l’articolo 4 è espunto dal testo.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A01 a firma
della consigliera Santoianni che recita: <<L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Modifiche all'art.
22 della l.r. n.30/2001)
1.
All'art. 22 della legge
regionale 26 novembre 2001, n.
30 sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a)
al comma 1, punto A, le parole
"alla Comunità montana
competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria Verde";
b)
al comma 1, punto B, le parole "La Comunità montana" sono
sostituite da "L'Azienda Calabria
Verde" e nel secondo periodo la parola
"Comunità" è
sostituita dalla seguente "Azienda";
c)
al comma 1, punto D, le parole "La Comunità montana" sono
sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde";
d)
al comma 2, le parole "La Comunità
montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde" e le parole "ex ARSAA" sono sostituite dal
seguente: "ARSAC";
e)
al comma 4, le parole
"dalla Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda Calabria Verde";
f)
al comma 5, le
parole "la Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";
g)
il comma 7 è abrogato.">>
Riferisce
che l’emendamento, che accoglie
le proposte modificative del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale ed elimina
alcuni refusi, è ordinamentale e non comporta
oneri. Indi, registrato
il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di
legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone in
votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 5, per come
emendato.
Prosegue,
dando lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A02 a firma della
consigliera Santoianni che recita: <<Dopo l'articolo 5 si aggiunge
il seguente articolo
5-bis: "Art. 5-bis (Modifica all'articolo 23 della l. r. n. 30/2001)
1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, le parole "La
Comunità Montana" sono sostituite con le
seguenti: "L'Azienda Calabria
Verde".">>
Registrato
il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di
legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento lo pone in
votazione ed è approvato all’unanimità; pertanto nel
testo è inserito l’articolo 5-bis.
Dà
lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A10 a firma della consigliera
Santoianni che recita: <<All'articolo 6 si applicano le seguenti modifiche.
1.
Al comma 1, la lettera
c) è sostituito dal seguente:
"c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione è composta da:
-
il direttore generale
dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede;
-
un rappresentante
della Regione designato dal Dipartimento competente in materia di
agricoltura;
-
due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
-
un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'art.
6;
-un rappresentante designato
dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari;
-un rappresentante del Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca
foreste e legno";
d) al comma 1 la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. Possono
partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno
frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o
dall'Azienda Calabria Verde o dalle Associazioni micologiche iscritte
nell'albo di cui all'art.6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e
lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo
di cui all'art. 36.'">>
Riferisce che l’emendamento accoglie
le proposte modificative del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale nonché le osservazioni della Confederazione
Micologica Calabrese; la modifica è ordinamentale e non comporta
oneri.
Chiede
quale sia l’obiettivo della modifica, atteso che l’emendamento sembra eliminare
esclusivamente il rappresentante dei tartufai.
Precisa che l’emendamento è
stato presentato su richiesta del Dipartimento.
Sottolinea che per funghi e
tartufai la categoria di rappresentanza è unica.
Registrato
il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di
legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone in
votazione ed è approvato, indi pone in votazione l’articolo 6 per come emendato
che è approvato.
Comunica
che all’articolo 7 sono stati presentati due emendamenti. Dà, quindi, lettura dell’emendamento
protocollo numero 12179/A05 a firma della consigliera Santoianni che recita: <<All'articolo 7 si applicano le seguenti
modifiche:
1.
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 1, le parole
"alla Comunità Montana di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria
Verde".
2.
al comma 1, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
"c) al comma 4, le
parole "la Comunità Montana competente per territorio" sono sostituite
dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde".>>
Riferisce
che l’emendamento accoglie la proposta di
eliminazione alcuni refusi della scheda ATN; la modifica è ordinamentale e non comporta
oneri.
Dà
lettura del secondo emendamento protocollo numero 12284/A01 a firma della
consigliera Madeo che recita: <<Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: la parola “quinquennale” è sostituita dalla seguente “decennale”.>>
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Riferisce il
parere contrario del Dipartimento nel caso in cui la durata del tesserino di idoneità
dovesse essere difforme per la raccolta dei funghi e dei tartufi.
Evidenzia
che le proposte emendative da lei presentate sono frutto di interlocuzione con
l’associazione dei tartufai, pertanto, non ritiene ci possa essere un atteggiamento
restrittivo in materia di tartufi.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Precisato che le sue
osservazioni sono meramente tecniche, evidenzia che la
Confederazione mitologica è unica e per tali ragioni riferisce il parere
negativo del Dipartimento sull’emendamento, poiché la durata del tesserino non
può differire.
Registrato il parere
positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del
Settore assistenza giuridica sul primo emendamento, a sua firma, lo pone in
votazione ed è approvato all’unanimità.
Indi,
registrato il parere contrario del Dipartimento e rilevato il nullaosta in
termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento a
firma della consigliera Madeo, pone in votazione l’emendamento che è respinto.
Pone in votazione l’articolo 7 che è approvato, per come emendato.
Presidenza della vicepresidente Greco Filomena
Riferisce che all’articolo 8 sono pervenuti alcuni emendamenti.
Quindi, illustra l’emendamento protocollo numero 12240/A05, a sua firma, che introduce un sistema alternativo al Registro regionale basato su comunicazione preventiva ai Carabinieri forestali da parte dei raccoglitori extra-regionali, consentendo un controllo diretto ed efficace del territorio e riducendo gli oneri burocratici.
Indi ne dà lettura e recita: <<L'articolo
8 della proposta di legge n. 34/13" è sostituito dal seguente: “Art. 8
(inserimento dell'a1ticolo 25-bis legge regionale n. 30/2001)
1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 30/2001 è
inserito il seguente articolo:
"Art. 25-bis (Comunicazione preventiva di
presenza per raccoglitori extra-regionali)
1. Il soggetto in possesso di tesserino di idoneità
alla ricerca e raccolta dei tartufi rilasciato da amministrazione diversa dalla
Regione Calabria, che intende esercitare l'attività nel territorio regionale, è
tenuto a trasmettere preventiva comunicazione di presenza ai Comandi dei
Carabinieri Forestali territorialmente competenti.
2. La comunicazione è effettuata, anche con
modalità telematiche, prima dell'inizio dell'attività e costituisce titolo
abilitativo temporaneo per l'esercizio della ricerca e raccolta dei tartufi nel
territorio regionale, limitatamente al periodo dichiarato.
3. La comunicazione deve contenere:
a) i dati anagrafici del richiedente;
b) gli estremi del tesserino di idoneità in corso
di validità;
c) l'indicazione dei cani impiegati, identificati
ai sensi della normativa vigente;
d) il periodo di permanenza e le singole giornate
di raccolta;
e) la ricevuta di versamento del contributo di cui
al comma 4.
4. L'esercizio dell'attività è subordinato al
pagamento di un contributo giornaliero pari a euro 5,00 per ciascuna giornata
di raccolta. È consentito il versamento cumulativo per più giornate, purché
l'importo corrisposto sia multiplo esatto della tariffa giornaliera.
5. La validità della ricevuta di pagamento decorre
entro cinque giorni dalla data di emissione e deve coincidere con il primo
giorno di attività indicato nella comunicazione preventiva.
6. I versamenti sono effettuati mediante i sistemi
di pagamento elettronico messi a disposizione dalla Regione, anche tramite la
piattaforma PagoPA.
7. I proventi derivanti dai versamenti di cui al
presente articolo sono destinati alle medesime finalità previste per la tassa
regionale di concessione per la raccolta dei tartufi.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della comunicazione
preventiva e della ricevuta di pagamento.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono
definite le modalità operative e i modelli standard della comunicazione”.>>
Dà lettura, poi, dell’emendamento protocollo numero
12284/A02 a firma della consigliera Madeo, che recita: <<L'articolo 8
è sostituito dal seguente: “Dopo l'art. 25 della legge regionale 26 novembre
2001, n. 30 è inserito il seguente articolo:
Art. 25-bis (Comunicazione preventiva per la
raccolta da parte di soggetti extra-regionali)
I soggetti in possesso di valido tesserino di
idoneità rilasciato da altra Regione, che intendano esercitare attività di
ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio della Regione Calabria, sono
tenuti a trasmettere preventiva comunicazione ai competenti Gruppi o Comandi
Stazione dei Carabinieri Forestali territorialmente competenti.
La comunicazione è trasmessa in modalità telematica
secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente e deve
contenere:
a.
le
generalità del raccoglitore;
b.
gli
estremi del tesserino di idoneità in corso di validità;
c.
i
dati identificativi dei cani impiegati, comprensivi del numero di microchip;
d.
il
periodo di permanenza e le giornate di raccolta dichiarate;
e.
gli
estremi del versamento del contributo giornaliero.
Alla comunicazione devono essere allegati:
a.
copia
del tesserino di idoneità in corso di validità;
b.
copia
della ricevuta di pagamento del contributo previsto dal presente articolo.
Per l'esercizio dell'attività di raccolta è dovuto
un contributo giornaliero pari ad euro 5,00 per ciascuna giornata dichiarata. È
consentito effettuare versamenti cumulativi relativi a più giornate di
raccolta. In tal caso:
a.
l'importo
versato deve corrispondere ad un multiplo esatto di euro 5,00;
b.
le
giornate di raccolta devono essere specificatamente indicate nella
comunicazione preventiva;
c.
la
validità della ricevuta decorre entro e non oltre cinque giorni dalla data del
versamento.
I versamenti sono effettuati mediante il sistema
elettronico PagoPA o altra piattaforma telematica individuata dalla Regione
Calabria.
I proventi derivanti dai contributi di cui al
presente articolo confluiscono in apposito capitolo di bilancio regionale e
sono vincolati alle medesime finalità previste per la tassa regionale relativa
al rilascio ed al rinnovo dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta
dei tartufi”.>>
Presidenza della presidente Elisabetta Santoianni
Illustra l’emendamento protocollo numero 12179/A06 a sua firma, che accoglie il suggerimento di modifica evidenziato nella scheda ATN, e recita: <<All'art. 8 si applicano le seguenti modifiche: “1. Nell'introducendo art. 25-bis, al comma 3, il primo periodo e l'inizio del secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione nel registro costituisce titolo temporaneo allo svolgimento dell'attività di ricerca e raccolta del tartufo nel territorio regionale per un periodo non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di registrazione, prorogabile una sola volta per ulteriori trenta giorni. Lo svolgimento della suddetta attività è sub ordinata". >>
Indi ritira l’emendamento, poiché i due emendamenti precedenti lo assorbono.
Anch’ella ritira il suo emendamento, protocollo numero 12240/A05, invitando i componenti ad approvare l’emendamento protocollo numero 12284/A02 a firma della consigliera Madeo.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Suggerisce ulteriori interventi migliorativi rispetto all’emendamento a firma della consigliera Madeo.
Sostiene la validità degli emendamenti, a suo dire adeguati e giusti, volti a rendere più agevole il percorso.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Attese le spiegazioni ricevute e scaturite da opportuni approfondimenti, riferisce il parere favorevole del Dipartimento.
Pone ai voti l’emendamento protocollo numero 12284/A02, che è approvato all’unanimità, preso atto del nulla osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica, e l’articolo 8 che è approvato per come emendato.
Passa all’articolo 9 e riferisce che sono pervenuti due emendamenti, protocollo numero 12240/A07 a firma della consigliera Greco e 12284/A03 a firma della consigliera Madeo, entrambi finalizzati a consentire che la ricerca e la raccolta possano essere effettuate con l’ausilio di massimo due cani adulti e un cucciolo in fase di addestramento di età non superiore a 12 mesi.
Evidenziata la ratio del suo emendamento, volto al rispetto dell’ambiente e a favorire la raccolta dei tartufi anche per i professionisti forestieri, lo ritira e invita a considerare l’emendamento a firma della consigliera Greco.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Riferisce il parere favorevole del Dipartimento, suggerendo di prevedere l’impiego di due cani in totale.
Illustra le motivazioni dell’impiego di due cani in totale.
Riferisce che l’impiego di due cani è già previsto e chiede un possibile aumento dei cani da impiegare, prevedendo la presenza di un cucciolo in fase di addestramento.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Conferma il suggerimento di limitare l’impiego dei cani a due, in aderenza a quanto stabilito da altre Regioni.
Ritiene che tale scelta sia di tipo ambientale, rispetto al possibile impatto sul territorio.
Riferito di un confronto con esperti e della consapevolezza che in tutte le regioni si utilizzano due cani, ritiene necessario l’impiego di due cani adulti e un cucciolo.
Ritiene che i cercatori abbiano a cuore la tutela del territorio e agiscano nella piena tutela dei terreni interessati dalla raccolta, al fine di poter usufruire della rigenerazione del prodotto.
PANDULLO Giovanni, dirigente
Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
Conferma il suggerimento di impiegare due cani, di cui uno cucciolo e annuncia il parere contrario del Dipartimento ad un aumento del numero di cani permessi per la raccolta.
Precisato che l’emendamento prevede l’impiego di due cani e un cucciolo fino a 12 mesi da addestrare, pone ai voti l’emendamento che è approvato all’unanimità, così come l’articolo 9, per come emendato.
Passa all’articolo 10 e riferisce che sono pervenuti diversi emendamenti, tra cui l’emendamento a sua firma, protocollo numero 12179/A11, che ritira, e il protocollo numero 12284/A04 a firma della consigliera Madeo, anch’esso ritirato.
Indi, illustra l’emendamento protocollo numero
12240/A06 a firma della consigliera Greco, che
introduce un calendario di raccolta aggiornato e differenziato per specie,
coerente con le peculiarità climatiche e territoriali regionali, di cui dà
lettura: <<All'articolo 10, comma 1, lettera a), della proposta di
legge n. 34/13", la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il comma 1
è sostituito dai seguenti:
1 "La raccolta dei tartufi è consentita nei
seguenti periodi, distinti per specie:
a)
Tuber magnatum Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;
b)
Tuber melanosporum Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;
c)
Tuber brumale
Vitt., comprese le varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;
d)
Tuber aestivum Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;
e)
Tuber uncinatum Chatin: dal 1° ottobre
al 31 marzo;
f)
Tuber borchii Vitt.: dal 10 gennaio al 31 marzo;
g)
Tuber macrosporum Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;
h)
Tuber mesentericum Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo;
i)
Tuber bellonae: dal 10 settembre al 31 marzo;
j)
Tuber oligospermum: dal 1° gennaio al 30 maggio."
La Giunta regionale può emanare eventuali
variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di
cui all'art. 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell'art. 18.>>
Effettua alcune precisazioni.
Riferisce che sarà formulato un sub-emendamento per espungere alcune parole dall’emendamento.
Suggerisce di valutare l’eliminazione dei punti i) e j), probabilmente in contrasto con la Legge numero 752 del 1985.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta sospesa alle 14.44 riprende alle
14.54
Comunica che l’emendamento protocollo numero
12240/A06 viene subemendato: eliminando le lettere i) e j) e sostituendo “la
Giunta regionale può emanare” con” la Giunta può proporre”; eliminando “…su
proposta del Comitato tecnico…”
Rilevato il nullaosta in termini di
legittimità del Settore assistenza giuridica, pone in votazione l’emendamento
come subemendato che è approvato all’unanimità.
Comunica, poi, che l’emendamento a firma
della consigliera Greco, protocollo numero 12240/A03 e
l’emendamento protocollo numero 12284/A05, a firma della consigliera Madeo,
sono sovrapponibili per cui la consigliera Greco
ritira l’emendamento a sua firma.
Dà, quindi, lettura dell’emendamento
protocollo numero 12284/A05: <<Al comma 1 dell'articolo 10 alla lettera c) le parole: «un kg e mezzo»
sono sostituite dalle seguenti: «tre chilogrammi» e le parole: «e con un
massimo di gr. 500 per i tartufi della stessa specie. Le seguenti specie
permesse dal calendario di raccolta sono cumulabili.» sono sostituite dalle
seguenti: «, e con un quantitativo massimo di 500 grammi per la specie Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco Pregiato).>>
Pone, quindi, in votazione l’emendamento che
è approvato all’unanimità con il parere favorevole del Dipartimento.
Dà, poi, lettura dell’emendamento a firma
della consigliera Greco protocollo numero 12240/A04 che recita: <<All'articolo 10, comma 1, dopo
la lettera a), della proposta di legge n. 34/13", è inserita la seguente
lettera a-bis: "a-bis)
dopo il comma è inserito il comma 1-bis: "La Regione promuove, anche in
collaborazione con università, enti di ricerca e organismi tecnico-scientifici,
attività di studio e mappatura del patrimonio tartufigeno regionale,
finalizzate all'aggiornamento periodico del calendario di raccolta in coerenza
con i cicli biologici delle specie e con le caratteristiche climatiche e
territoriali.">>
Rilevato che la norma incide solo sui
tartufi e non sui funghi, considera che si potrebbe estendere anche a
quest’ultimi. Propone, poi, una modifica terminologica, suggerendo di
sostituire l’espressione “la Regione promuove” con “la Regione può promuovere”,
al fine di evitare che l’attività venga percepita come un obbligo vincolante.
Comunica che l’emendamento protocollo numero
12240/A04 viene subemendato: scrivendo che la Regione “può promuovere”, lo pone
in votazione e viene approvato all’unanimità.
Pone, quindi, in votazione l’articolo 10 che
è approvato come emendato e gli articoli 11, 12 e 13 che sono approvati.
Dà, poi, lettura dell’emendamento a sua
firma protocollo numero 12179/A08: “L'art.
14 è abrogato”, lo pone in votazione ed è approvato; pertanto, l’articolo
14 è espunto dal testo.
Pone, infine, in votazione la legge nel suo
complesso che è approvata, come emendata, con autorizzazione al coordinamento
formale.
(La Commissione
approva)
Quindi, esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 15.09
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia
Helen Romeo