XIII^ LEGISLATURA

 

SESTA COMMISSIONE

AGRICOLTURA E FORESTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CONSORZI DI BONIFICA,

RISORSE NATURALI, AREE INTERNE, MINORANZE LINGUISTICHE, SPORT

E POLITICHE GIOVANILI

N. 5

RESOCONTO SOMMARIO

_________

SEDUTA DI giovedì 21 maggio 2026

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE ELISABETTA SANTOIANNI

E DELLA VICEPRESIDENTE FILOMENA GRECO

Inizio lavori h.11,50

Fine lavori h. 15,09

INDICE

 

PRESIDENTE  4

Audizioni su:  Proposta di legge numero 20/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”  4

PRESIDENTE  4,*,*

FORTE Ernesto, dirigente Settore Forestazione, vigilanza e controllo azienda Calabria verde - Controlli Consorzi di bonifica  4,*,*

GRECO Filomena (Casa Riformista - Italia Viva) 5,*,*

MADEO Rosellina (Partito Democratico) 5

Proposta di legge numero 34/13^ di iniziativa della consigliera Elisabetta Santoianni, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)”  6

PRESIDENTE  10,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*

BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria) 20

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva) 11,*,*,*,*,*,*,*

MADEO Rosellina (Partito Democratico) 15,*,*,*

PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale  8,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*

RIZZO Gabriele, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale  19,*

 

Presidenza della presidente Elisabetta Santoianni

La seduta inizia alle 11,50

PRESIDENTE

Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.

Audizioni su:
Proposta di legge numero 20/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”

PRESIDENTE

Dispone l’avvio delle audizioni.

(Vengono auditi:

- il Presidente regionale COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli);

- il consulente legislativo di COLDIRETTI Calabria;

- il direttore regionale CONFAGRICOLTURA Calabria;

- il direttore regionale CIA (Agricoltori Italiani della Calabria);

- il dirigente del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale;

intervengono la Presidente della Commissione e i consiglieri Madeo, Filomena Greco)

FORTE Ernesto, dirigente Settore Forestazione, vigilanza e controllo azienda Calabria verde - Controlli Consorzi di bonifica

Precisa che le modifiche normative in discussione non incidono sulla funzione di bonifica, bensì sulla vigilanza nei confronti dei Consorzi. Chiarito che le opere consortili non sono di proprietà della Regione Calabria, ma rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, ramo bonifica, precisa che anche le opere realizzate con fondi PNRR devono essere attribuite, per contratto, al patrimonio dello Stato, poiché la convenzione avviene direttamente tra Stato e Consorzio, senza il coinvolgimento della Regione come soggetto intermedio. Affronta, poi, il tema delle risorse, chiarendo che la Regione può trasferire fondi ai Consorzi per investimenti in conto capitale, mentre altri trasferimenti configurerebbero aiuti di Stato e richiederebbero autorizzazione della Commissione europea. Sottolinea, infine, che gli investimenti continueranno a essere finanziati e che, trattandosi spesso di fondi comunitari, il controllo regionale sarà necessariamente rigoroso.

MADEO Rosellina (Partito Democratico)

Annunciato che il gruppo del Partito Democratico non voterà a favore della proposta, ritiene necessario mantenere le funzioni di controllo in capo alla Regione, a garanzia dei dipendenti e della gestione complessiva. Conclude auspicando un maggiore confronto con le associazioni di categoria prima di procedere a eventuali modifiche.

GRECO Filomena (Casa Riformista - Italia Viva)

Sottolinea la necessità di rinviare l’approvazione della legge e di aprire un confronto più approfondito con i soggetti direttamente coinvolti. Richiamata, quindi, la relazione della Corte dei conti, osserva che, a suo giudizio, essa non chiede la rimozione della vigilanza regionale sui Consorzi, ma che tale scelta appare piuttosto di natura politica, legata alla gestione dei debiti e dei crediti, in particolare per evitare l’assorbimento dei bilanci dei consorzi in quello regionale. Rivolge poi alcune domande specifiche al dirigente del Dipartimento, chiedendo se le associazioni di categoria siano obbligate a partecipare al consorzio una volta concluso il commissariamento e come si intenda procedere nel caso in cui il consorzio non disponga delle risorse necessarie per realizzare le opere. Infine, osserva che, anche nella nomina del revisore dei conti, la Regione esercita comunque una forma di controllo sull’ente.

PRESIDENTE

Osserva che un revisore dei conti non può essere direttamente controllato dalla Giunta regionale.

FORTE Ernesto, dirigente Settore Forestazione, vigilanza e controllo azienda Calabria verde - Controlli Consorzi di bonifica

Chiarisce che la Corte dei conti ha evidenziato l’esistenza di un’influenza dominante della Regione sulla gestione del Consorzio, ritenendo per tali ragioni che  il Consorzio debba essere incluso nel gruppo delle amministrazioni pubbliche, con conseguente inserimento nel bilancio regionale. Precisa, però, che la Regione si è opposta a tale interpretazione, ritenendola incompatibile con la natura giuridica del Consorzio, che è un ente di tipo associativo e non una pubblica amministrazione. Tornando al tema degli investimenti, ribadisce che questi non sono e non saranno a carico dei Consorzi, ma continuano a essere finanziati dalla Regione e dallo Stato; quest’ultimo in qualità di proprietario delle opere.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Preso atto della risposta chiara ed esaustiva del dirigente del Dipartimento, ribadisce, tuttavia, le numerose criticità presenti, a suo avviso, nel provvedimento in esame.

Propone, quindi, di audire nelle prossime sedute il Presidente dell’ANBI e di acquisire la relazione del gruppo di lavoro costituito dalla Giunta Oliverio sui crediti vantati dai Consorzi nei confronti della Regione.

Reputa, infine, che la proposta così definita potrebbe rivelarsi dannosa per il settore.

FORTE Ernesto, dirigente Settore Forestazione, vigilanza e controllo azienda Calabria verde - Controlli Consorzi di bonifica

Chiarisce che le opere di bonifica sono effettuate anche da altri Enti e non soltanto dai Consorzi di bonifica.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Ricordato il complesso iter che ha riguardato i Consorzi di bonifica, ribadisce le richieste effettuate e la necessità di adottare azioni a tutela degli interessi degli agricoltori.

PRESIDENTE

Ringraziati gli auditi, rinvia la trattazione.

(La Commissione rinvia)

Proposta di legge numero 34/13^ di iniziativa della consigliera Elisabetta Santoianni, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)”

PRESIDENTE

Riferisce, preliminarmente, che sono presenti alla seduta odierna i rappresentanti del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale.

Comunica, quindi, che all’articolo 1 sono pervenuti due emendamenti, uno a sua firma e uno a firma della consigliera Greco, che presentano un contenuto sovrapponibile.

MADEO Rosellina (Partito Democratico)

Riferisce la presentazione di cinque emendamenti, predisposti in seguito alle audizioni dell’Associazione tartufai, finalizzati a semplificare e snellire gli adempimenti burocratici previsti nell’impianto iniziale della proposta di legge in esame, ritenuta condivisibile.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Come affermato dalla consigliera Madeo, riferisce la presentazione di emendamenti, predisposti in esito alle audizioni svolte, alcuni dei quali di contenuto simile a quelli presentati dalla Presidente, che si dichiara disponibile a ritirare.

PRESIDENTE

Dà lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A07, a sua firma: <<L'art. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Modifiche all'art. 5-ter della l. r. 30/2001). 1. L'art. 5 ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente: a) al comma 1, lettera a), le parole “rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria.”  sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in Calabria. “; la frase "La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa.” è sostituita con la seguente frase: "La validità della tessera amatoriale è di dieci anni."; b) al comma 1, lettera b) le parole “rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa.” sono sostituite dalle seguenti: “rilasciata dalla Regione con validità di dieci anni solari con la possibilità di rilascio della tessera in modalità digitale"; le parole “istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “istanza indirizzata alla Regione Calabria”; le parole "La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane” sono sostituite dalle seguenti la Regione, i Comuni, l’Azienda Calabria Verde”; c) al comma 2 dopo la parola documento d'identità è aggiunto il seguente: “e alla ricevuta del pagamento della quota annuale di riferimento”; d) al comma 3, lett. c) le parole “il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: “il rimanente 50% (cinquanta) del montante, al raggiungimento di un importo minimo di 100 euro, ai Comuni”.>>

PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Riferisce il parere favorevole del Dipartimento, previo accoglimento delle osservazioni contenute nella nota inviata.

Sottolinea l’opportunità di mantenere in capo al Dipartimento le competenze in materia di funghi e in capo ad Azienda Calabria Verde quelle in materia di tartufi.

RIZZO Gabriele, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Precisa che la tessera per i funghi viene attualmente rilasciata esclusivamente dalla Regione, mentre quella per i tartufi da Azienda Calabria Verde.

PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Rilevata la necessità di precisare, per una maggiore organicità, la ripartizione di competenze tra la Regione e Azienda Calabria verde, come precisato nel precedente intervento, riferisce le molteplici difficoltà organizzate incontrate dal Dipartimento per vidimazioni e rinnovi dei tesserini.

Sottolinea l’opportunità di inserire disposizioni di dettaglio nel Regolamento da definire successivamente.

PRESIDENTE

Dà lettura dell’emendamento protocollo numero 12240/A01, a firma della consigliera Greco: <<L'articolo 1 della proposta di legge n. 34/13^ è sostituito dal seguente: “Art. 1. Modiche dell'articolo 5-ter della l.r. 30/2001.

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) sono così modificate:

a)        nella lettera a) le parole “delle Comunità Montane” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Azienda Calabria Verde” e le parole “cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa.” sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni”. La validità della stessa è subordinata al pagamento annuale del contributo previsto dalla normativa vigente. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente. La sospensione cessa a seguito della regolarizzazione del pagamento, senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi;

b)        nella lettera b) le parole "le Comunità Montane" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Azienda Calabria Verde" e le parole "cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni". La validità della stessa è subordinata al pagamento annuale del contributo previsto dalla normativa vigente. In caso di mancato versamento entro i termini stabiliti, l'efficacia della tessera è sospesa automaticamente. La sospensione cessa a seguito della regolarizzazione del pagamento, senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi.".>>

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Considerato che l’emendamento proposto ha contenuto simile a quello presentato dalla Presidente, ritira l’emendamento.

PRESIDENTE

Rilevato il nulla osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento protocollo numero 12179/A07, lo pone ai voti ed è approvato all’unanimità. Indi, pone ai voti l’articolo 1 che è approvato all’unanimità per come emendato.

Dà, quindi, lettura dell’emendamento all’articolo 2, protocollo numero 12179/A03, a sua firma: <<L'art. 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Modifiche all'art. 6 della l. r. 30/2001).

1. L'art. 6 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “La tenuta dell'Albo regionale è affidata al dipartimento competente in materia di agricoltura secondo termini e modalità da definire previa consultazione del Comitato regionale di cui all'articolo 10.”;

b) al comma 3 le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dipartimento competente in materia di agricoltura”;

c) il comma 5 è abrogato;

d) al comma 6 le parole "le province" sono sostituite dalle seguenti: “i comuni”.>>

PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE

Rilevato il nulla osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone ai voti ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 2 che è approvato per come emendato all’unanimità.

Dà, poi, lettura dell’emendamento articolo 3, protocollo numero 12179/A09, a sua firma: <<All’articolo 3 si applicano le seguenti modifiche:

1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) al comma 3, la lettera g) è abrogata;”;

2. al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a -bis): al comma 3 la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) un rappresentante del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria"";

3. al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b - bis): al comma 3 la lettera j) è sostituita dalla seguente: “j) un rappresentante del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi Mediterranea””;

4. al comma 1, la lettera e) è abrogata;

5. al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “e - bis): al comma 3 dopo la lettera k è inserita la seguente: “I) un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Foreste e Legno.”>>

PANDULLO Giovanni, dirigente del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE

Rilevato il nulla osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone ai voti ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 3 che è approvato per come emendato all’unanimità.

Indi, dà lettura dell’emendamento protocollo numero 12240/A02 a firma della consigliera Greco che recita: <<Dopo l'articolo 3 della proposta di legge n. 34/13" è inserito il seguente articolo: "Art. 3-bis Inserimento articolo 10-bis nella 1.r. 30/2001

1.      Dopo l'articolo 10 della 1.r. 30/2001 è inserito il seguente articolo:

"Art. 10-bis (Parere del Comitato tecnico)

1. Le proposte di legge regionale, nonché gli atti regolamentari e amministrativi che incidono sulla disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei, sono preventivamente trasmessi, per i profili tecnico-scientifici, al Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. Il Comitato esprime parere obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito. Il parere è allegato agli atti del procedimento.".>>

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Chiede di espungere le parole da “nonché” fino ad “amministrativi” nel suo emendamento.

PRESIDENTE

Precisa che quanto chiesto dalla consigliera Greco è un sub-emendamento.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Precisa che la funzione di impulso del Comitato è già insita nell’articolo 2 e che l’emendamento, se approvato, potrebbe causare un aggravio amministrativo, con il rischio che componenti esterni abbiano la pretesa di incidere sull’iter amministrativo esistente, pertanto, in qualità di tecnico, reputa inefficiente la modifica proposta.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Non concorda con quanto riferito dal dirigente del Dipartimento.

PRESIDENTE

Rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento lo pone in votazione, per come sub-emendato, ed è respinto.

Da lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A04 a firma della consigliera Santoianni che recita: “L’articolo 4 è abrogato”.

Riferisce che l’emendamento, che accoglie le proposte modificative del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale,  è ordinamentale e non comporta oneri; indi,  registrato il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità; pertanto, l’articolo 4 è espunto dal testo.

Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A01 a firma della consigliera Santoianni che recita: <<L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Modifiche all'art. 22 della l.r. n.30/2001)

1.        All'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)        al comma 1, punto A, le parole "alla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria Verde";

b)        al comma 1, punto B, le parole "La Comunità montana" sono sostituite da "L'Azienda Calabria Verde" e nel secondo periodo la parola "Comunità" è sostituita dalla seguente "Azienda";

c)        al comma 1, punto D, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde";

d)        al comma 2, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde" e le parole "ex ARSAA" sono sostituite dal seguente: "ARSAC";

e)        al comma 4, le parole "dalla Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda Calabria Verde";

f)         al comma 5, le parole "la Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";

g)        il comma 7 è abrogato.">>

Riferisce che l’emendamento, che accoglie le proposte modificative del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale ed elimina alcuni refusi, è ordinamentale e non comporta oneri. Indi, registrato il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 5, per come emendato.

Prosegue, dando lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A02 a firma della consigliera Santoianni che recita: <<Dopo l'articolo 5 si aggiunge il seguente articolo 5-bis: "Art. 5-bis (Modifica all'articolo 23 della l. r. n. 30/2001)

1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, le parole "La Comunità Montana" sono sostituite con le seguenti: "L'Azienda Calabria Verde".">>

Registrato il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità; pertanto nel testo è inserito l’articolo 5-bis.

Dà lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A10 a firma della consigliera Santoianni che recita: <<All'articolo 6 si applicano le seguenti modifiche.

1.        Al comma 1, la lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione è composta da:

-                il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede;

-                un rappresentante della Regione designato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura;

-                due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

-                un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'art. 6;

-un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari;

-un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca foreste e legno";

d) al comma 1 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle Associazioni micologiche iscritte nell'albo di cui all'art.6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36.'">>

Riferisce che l’emendamento accoglie le proposte modificative del Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale nonché le osservazioni della Confederazione Micologica Calabrese; la modifica è ordinamentale e non comporta oneri.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Chiede quale sia l’obiettivo della modifica, atteso che l’emendamento sembra eliminare esclusivamente il rappresentante dei tartufai.

PRESIDENTE

Precisa che l’emendamento è stato presentato su richiesta del Dipartimento.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Sottolinea che per funghi e tartufai la categoria di rappresentanza è unica.

PRESIDENTE

Registrato il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento, lo pone in votazione ed è approvato, indi pone in votazione l’articolo 6 per come emendato che è approvato.

Comunica che all’articolo 7 sono stati presentati due emendamenti. Dà, quindi, lettura dell’emendamento protocollo numero 12179/A05 a firma della consigliera Santoianni che recita: <<All'articolo 7 si applicano le seguenti modifiche:

1.             al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 1, le parole "alla Comunità Montana di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria Verde".

2.             al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) al comma 4, le parole "la Comunità Montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde".>>

Riferisce che l’emendamento accoglie la proposta di eliminazione alcuni refusi della scheda ATN; la modifica è ordinamentale e non comporta oneri.

Dà lettura del secondo emendamento protocollo numero 12284/A01 a firma della consigliera Madeo che recita: <<Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: la parola “quinquennale” è sostituita dalla seguente “decennale”.>>

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Riferisce il parere contrario del Dipartimento nel caso in cui la durata del tesserino di idoneità dovesse essere difforme per la raccolta dei funghi e dei tartufi.

MADEO Rosellina (Partito Democratico)

Evidenzia che le proposte emendative da lei presentate sono frutto di interlocuzione con l’associazione dei tartufai, pertanto, non ritiene ci possa essere un atteggiamento restrittivo in materia di tartufi.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Precisato che le sue osservazioni sono meramente tecniche, evidenzia che la Confederazione mitologica è unica e per tali ragioni riferisce il parere negativo del Dipartimento sull’emendamento, poiché la durata del tesserino non può differire.

PRESIDENTE

Registrato il parere positivo del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sul primo emendamento, a sua firma, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità.

Indi, registrato il parere contrario del Dipartimento e rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica sull’emendamento a firma della consigliera Madeo, pone in votazione l’emendamento che è respinto. Pone in votazione l’articolo 7 che è approvato, per come emendato.

 

Presidenza della vicepresidente Greco Filomena

PRESIDENTE

Riferisce che all’articolo 8 sono pervenuti alcuni emendamenti.

Quindi, illustra l’emendamento protocollo numero 12240/A05, a sua firma, che introduce un sistema alternativo al Registro regionale basato su comunicazione preventiva ai Carabinieri forestali da parte dei raccoglitori extra-regionali, consentendo un controllo diretto ed efficace del territorio e riducendo gli oneri burocratici.

Indi ne dà lettura e recita: <<L'articolo 8 della proposta di legge n. 34/13" è sostituito dal seguente: “Art. 8 (inserimento dell'a1ticolo 25-bis legge regionale n. 30/2001)

1.      Dopo l'articolo 25 della legge regionale 30/2001 è inserito il seguente articolo:

"Art. 25-bis (Comunicazione preventiva di presenza per raccoglitori extra-regionali)

1. Il soggetto in possesso di tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi rilasciato da amministrazione diversa dalla Regione Calabria, che intende esercitare l'attività nel territorio regionale, è tenuto a trasmettere preventiva comunicazione di presenza ai Comandi dei Carabinieri Forestali territorialmente competenti.

2. La comunicazione è effettuata, anche con modalità telematiche, prima dell'inizio dell'attività e costituisce titolo abilitativo temporaneo per l'esercizio della ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio regionale, limitatamente al periodo dichiarato.

3. La comunicazione deve contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) gli estremi del tesserino di idoneità in corso di validità;

c) l'indicazione dei cani impiegati, identificati ai sensi della normativa vigente;

d) il periodo di permanenza e le singole giornate di raccolta;

e) la ricevuta di versamento del contributo di cui al comma 4.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato al pagamento di un contributo giornaliero pari a euro 5,00 per ciascuna giornata di raccolta. È consentito il versamento cumulativo per più giornate, purché l'importo corrisposto sia multiplo esatto della tariffa giornaliera.

5. La validità della ricevuta di pagamento decorre entro cinque giorni dalla data di emissione e deve coincidere con il primo giorno di attività indicato nella comunicazione preventiva.

6. I versamenti sono effettuati mediante i sistemi di pagamento elettronico messi a disposizione dalla Regione, anche tramite la piattaforma PagoPA.

7. I proventi derivanti dai versamenti di cui al presente articolo sono destinati alle medesime finalità previste per la tassa regionale di concessione per la raccolta dei tartufi.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della comunicazione preventiva e della ricevuta di pagamento.

9. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative e i modelli standard della comunicazione”.>>

Dà lettura, poi, dell’emendamento protocollo numero 12284/A02 a firma della consigliera Madeo, che recita: <<L'articolo 8 è sostituito dal seguente: “Dopo l'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è inserito il seguente articolo:

Art. 25-bis (Comunicazione preventiva per la raccolta da parte di soggetti extra-regionali)

I soggetti in possesso di valido tesserino di idoneità rilasciato da altra Regione, che intendano esercitare attività di ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio della Regione Calabria, sono tenuti a trasmettere preventiva comunicazione ai competenti Gruppi o Comandi Stazione dei Carabinieri Forestali territorialmente competenti.

La comunicazione è trasmessa in modalità telematica secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente e deve contenere:

a.        le generalità del raccoglitore;

b.        gli estremi del tesserino di idoneità in corso di validità;

c.         i dati identificativi dei cani impiegati, comprensivi del numero di microchip;

d.        il periodo di permanenza e le giornate di raccolta dichiarate;

e.        gli estremi del versamento del contributo giornaliero.

Alla comunicazione devono essere allegati:

a.        copia del tesserino di idoneità in corso di validità;

b.        copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Per l'esercizio dell'attività di raccolta è dovuto un contributo giornaliero pari ad euro 5,00 per ciascuna giornata dichiarata. È consentito effettuare versamenti cumulativi relativi a più giornate di raccolta. In tal caso:

a.        l'importo versato deve corrispondere ad un multiplo esatto di euro 5,00;

b.        le giornate di raccolta devono essere specificatamente indicate nella comunicazione preventiva;

c.         la validità della ricevuta decorre entro e non oltre cinque giorni dalla data del versamento.

I versamenti sono effettuati mediante il sistema elettronico PagoPA o altra piattaforma telematica individuata dalla Regione Calabria.

I proventi derivanti dai contributi di cui al presente articolo confluiscono in apposito capitolo di bilancio regionale e sono vincolati alle medesime finalità previste per la tassa regionale relativa al rilascio ed al rinnovo dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi”.>>

 

Presidenza della presidente Elisabetta Santoianni

PRESIDENTE

Illustra l’emendamento protocollo numero 12179/A06 a sua firma, che accoglie il suggerimento di modifica evidenziato nella scheda ATN, e recita: <<All'art. 8 si applicano le seguenti modifiche: “1. Nell'introducendo art. 25-bis, al comma 3, il primo periodo e l'inizio del secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione nel registro costituisce titolo temporaneo allo svolgimento dell'attività di ricerca e raccolta del tartufo nel territorio regionale per un periodo non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di registrazione, prorogabile una sola volta per ulteriori trenta giorni. Lo svolgimento della suddetta attività è sub ordinata". >>

Indi ritira l’emendamento, poiché i due emendamenti precedenti lo assorbono.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Anch’ella ritira il suo emendamento, protocollo numero 12240/A05, invitando i componenti ad approvare l’emendamento protocollo numero 12284/A02 a firma della consigliera Madeo.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Suggerisce ulteriori interventi migliorativi rispetto all’emendamento a firma della consigliera Madeo.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Sostiene la validità degli emendamenti, a suo dire adeguati e giusti, volti a rendere più agevole il percorso.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Attese le spiegazioni ricevute e scaturite da opportuni approfondimenti, riferisce il parere favorevole del Dipartimento.

PRESIDENTE

Pone ai voti l’emendamento protocollo numero 12284/A02, che è approvato all’unanimità, preso atto del nulla osta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica, e l’articolo 8 che è approvato per come emendato.

Passa all’articolo 9 e riferisce che sono pervenuti due emendamenti, protocollo numero 12240/A07 a firma della consigliera Greco e 12284/A03 a firma della consigliera Madeo, entrambi finalizzati a consentire che la ricerca e la raccolta possano essere effettuate con l’ausilio di massimo due cani adulti e un cucciolo in fase di addestramento di età non superiore a 12 mesi.

MADEO Rosellina (Partito Democratico)

Evidenziata la ratio del suo emendamento, volto al rispetto dell’ambiente e a favorire la raccolta dei tartufi anche per i professionisti forestieri, lo ritira e invita a considerare l’emendamento a firma della consigliera Greco.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Riferisce il parere favorevole del Dipartimento, suggerendo di prevedere l’impiego di due cani in totale.

RIZZO Gabriele, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Illustra le motivazioni dell’impiego di due cani in totale.

PRESIDENTE

Riferisce che l’impiego di due cani è già previsto e chiede un possibile aumento dei cani da impiegare, prevedendo la presenza di un cucciolo in fase di addestramento.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Conferma il suggerimento di limitare l’impiego dei cani a due, in aderenza a quanto stabilito da altre Regioni.

MADEO Rosellina (Partito Democratico)

Ritiene che tale scelta sia di tipo ambientale, rispetto al possibile impatto sul territorio.

BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)

Riferito di un confronto con esperti e della consapevolezza che in tutte le regioni si utilizzano due cani, ritiene necessario l’impiego di due cani adulti e un cucciolo.

GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia Viva)

Ritiene che i cercatori abbiano a cuore la tutela del territorio e agiscano nella piena tutela dei terreni interessati dalla raccolta, al fine di poter usufruire della rigenerazione del prodotto.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Conferma il suggerimento di impiegare due cani, di cui uno cucciolo e annuncia il parere contrario del Dipartimento ad un aumento del numero di cani permessi per la raccolta.

PRESIDENTE

Precisato che l’emendamento prevede l’impiego di due cani e un cucciolo fino a 12 mesi da addestrare, pone ai voti l’emendamento che è approvato all’unanimità, così come l’articolo 9, per come emendato.

Passa all’articolo 10 e riferisce che sono pervenuti diversi emendamenti, tra cui l’emendamento a sua firma, protocollo numero 12179/A11, che ritira, e il protocollo numero 12284/A04 a firma della consigliera Madeo, anch’esso ritirato.

Indi, illustra l’emendamento protocollo numero 12240/A06 a firma della consigliera Greco, che introduce un calendario di raccolta aggiornato e differenziato per specie, coerente con le peculiarità climatiche e territoriali regionali, di cui dà lettura: <<All'articolo 10, comma 1, lettera a), della proposta di legge n. 34/13", la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1 "La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi, distinti per specie:

a)             Tuber magnatum Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;

b)             Tuber melanosporum Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;

c)              Tuber brumale Vitt., comprese le varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;

d)             Tuber aestivum Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;

e)              Tuber uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 31 marzo;

f)               Tuber borchii Vitt.: dal 10 gennaio al 31 marzo;

g)             Tuber macrosporum Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;

h)             Tuber mesentericum Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo;

i)               Tuber bellonae: dal 10 settembre al 31 marzo;

j)               Tuber oligospermum: dal 1° gennaio al 30 maggio."

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell'art. 18.>>

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Effettua alcune precisazioni.

PRESIDENTE

Riferisce che sarà formulato un sub-emendamento per espungere alcune parole dall’emendamento.

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Suggerisce di valutare l’eliminazione dei punti i) e j), probabilmente in contrasto con la Legge numero 752 del 1985.

PRESIDENTE

Sospende brevemente la seduta.

 

La seduta sospesa alle 14.44 riprende alle 14.54

PRESIDENTE

Comunica che l’emendamento protocollo numero 12240/A06 viene subemendato: eliminando le lettere i) e j) e sostituendo “la Giunta regionale può emanare” con” la Giunta può proporre”; eliminando “…su proposta del Comitato tecnico…”

Rilevato il nullaosta in termini di legittimità del Settore assistenza giuridica, pone in votazione l’emendamento come subemendato che è approvato all’unanimità.

Comunica, poi, che l’emendamento a firma della consigliera Greco, protocollo numero 12240/A03 e l’emendamento protocollo numero 12284/A05, a firma della consigliera Madeo, sono sovrapponibili per cui la consigliera Greco ritira l’emendamento a sua firma.

Dà, quindi, lettura dell’emendamento protocollo numero 12284/A05: <<Al comma 1 dell'articolo 10 alla lettera c) le parole: «un kg e mezzo» sono sostituite dalle seguenti: «tre chilogrammi» e le parole: «e con un massimo di gr. 500 per i tartufi della stessa specie. Le seguenti specie permesse dal calendario di raccolta sono cumulabili.» sono sostituite dalle seguenti: «, e con un quantitativo massimo di 500 grammi per la specie Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco Pregiato).>>

Pone, quindi, in votazione l’emendamento che è approvato all’unanimità con il parere favorevole del Dipartimento.

Dà, poi, lettura dell’emendamento a firma della consigliera Greco protocollo numero 12240/A04 che recita: <<All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), della proposta di legge n. 34/13", è inserita la seguente lettera a-bis: "a-bis) dopo il comma è inserito il comma 1-bis: "La Regione promuove, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e organismi tecnico-scientifici, attività di studio e mappatura del patrimonio tartufigeno regionale, finalizzate all'aggiornamento periodico del calendario di raccolta in coerenza con i cicli biologici delle specie e con le caratteristiche climatiche e territoriali.">>

PANDULLO Giovanni, dirigente Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale

Rilevato che la norma incide solo sui tartufi e non sui funghi, considera che si potrebbe estendere anche a quest’ultimi. Propone, poi, una modifica terminologica, suggerendo di sostituire l’espressione “la Regione promuove” con “la Regione può promuovere”, al fine di evitare che l’attività venga percepita come un obbligo vincolante.

PRESIDENTE

Comunica che l’emendamento protocollo numero 12240/A04 viene subemendato: scrivendo che la Regione “può promuovere”, lo pone in votazione e viene approvato all’unanimità.

Pone, quindi, in votazione l’articolo 10 che è approvato come emendato e gli articoli 11, 12 e 13 che sono approvati.

Dà, poi, lettura dell’emendamento a sua firma protocollo numero 12179/A08: “L'art. 14 è abrogato”, lo pone in votazione ed è approvato; pertanto, l’articolo 14 è espunto dal testo.

Pone, infine, in votazione la legge nel suo complesso che è approvata, come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.

 

(La Commissione approva)

 

Quindi, esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.

La seduta termina alle 15.09

 

La funzionaria IEQ

Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo