
XIII^ LEGISLATURA
QUARTA COMMISSIONE
AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI,
INFRASTRUTTURE, URBANISTICA, AREE PROTETTE E PARCHI, EDILIZIA, VIABILITÀ E
TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE
N. 5
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI
giovedì 16 aprile 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERGIO FERRARI
Inizio lavori h. 13,18
Fine lavori h. 15,01
INDICE
MATTIANI Giuseppe (Lega
Salvini Calabria)
FERRARA Annamaria, funzionaria
IEQ dell’Area processo legislativo
LAGHI Ferdinando (Tridico
Presidente)
LAGHI Ferdinando (Tridico
Presidente)
MINNICI Sonia, funzionaria
IEQ Settore assistenza giuridica
AZZARÀ
Daniela, Dipartimento governo del territorio, difesa del suolo e politiche per la
casa
CONGIUSTA
Giovanna, funzionaria Settore assistenza giuridica
Presidenza del presidente Sergio
Ferrari
La seduta inizia alle 13,18
Approvato
il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Comunica che il Dipartimento competente ha
inviato una relazione in cui richiede una modifica parziale della proposta in
discussione. Rammenta che la proposta interviene sulle disposizioni in materia
di demanio marittimo, indi dà avvio alle audizioni.
(Vengono auditi:
- il Presidente del sindacato italiano balneari
Confcommercio Calabria;
- il Presidente del sindacato Confesercenti
FIBA Calabria;
- la rappresentante del Dipartimento Governo
del territorio.
Intervengono il Presidente della Commissione
e i consiglieri Elisa Scutellà, Pietropaolo, Laghi, Rosa).
Rinvia il punto con apertura dei termini per
la presentazione degli emendamenti.
(La
Commissione rinvia)
Cede la parola al consigliere Mattiani per illustrare
la proposta.
Illustra la proposta, volta a
integrare la legge regionale n. 17 del 2005 e finalizzata a consentire la
regolare prosecuzione delle attività balneari danneggiate da eventi atmosferici
verificatisi nel territorio calabrese. Precisa, quindi, i contenuti degli
articoli e dei commi oggetto di modifica, soffermandosi sulle disposizioni
introdotte per fronteggiare le criticità emerse.
Riferisce, quindi, di avere
seguito con attenzione le audizioni dei rappresentanti sindacali sulla proposta
di legge precedente, rilevando come gli stessi abbiano posto con forza la
necessità di garantire certezze agli operatori del settore e, condivisa tale
impostazione, sottolinea che la definizione di un quadro normativo stabile
risulta essenziale, anche in considerazione degli investimenti programmati in
una prospettiva di medio-lungo periodo.
Evidenzia, inoltre, che
numerose strutture risultano gravemente compromesse a causa degli eventi
atmosferici, con ricadute su attività imprenditoriali storiche, in alcuni casi
operative da oltre quarant’anni. Ravvisa, pertanto, nella previsione della proroga
delle concessioni e nella possibilità di delocalizzazione delle aree
interessate da fenomeni di erosione o cedimento due strumenti fondamentali per
garantire la continuità della stagione balneare e la salvaguardia delle
attività economiche.
Sottolinea,
infine, che tali misure assumono rilievo strategico per offrire una prospettiva
concreta al tessuto produttivo regionale, contribuendo alla tutela dei livelli
occupazionali e alla creazione di nuove opportunità di lavoro in Calabria.
(Vengono auditi:
- il rappresentante del Sindacato Balneari
italiano - FIBA Calabria;
-
il
rappresentante del Dipartimento Governo del Territorio;
-
il
Presidente del Sindacato italiano Balneari Confcommercio.
Intervengono: il Presidente
della Commissione e il consigliere Mattiani.
Gli auditi depositano agli atti della
Commissione le rispettive relazioni).
Rinvia il punto in discussione e apre i termini per la presentazione
degli emendamenti.
(La Commissione rinvia)
Riferisce,
preliminarmente, che è stato convocato il dirigente regionale del Dipartimento infrastrutture, che ha comunicato
l’impossibilità a partecipare alla seduta odierna per impegni precedentemente
assunti, e che sul provvedimento è stato espresso il parere favorevole da parte
della Terza e Sesta Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2,
del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Illustra, quindi, la proposta di legge che
interviene su un ambito di particolare rilevanza, quale la sicurezza stradale,
con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale di monitoraggio
dell’incidentalità e di supportare, attraverso strumenti conoscitivi e
operativi, le politiche di prevenzione e pianificazione degli interventi sul
territorio.
Sottolinea, poi, che, a seguito delle
osservazioni formulate dal Settore assistenza giuridica nella scheda di analisi
tecnico normativa e dei contributi del Dipartimento emersi nel corso della
precedente seduta, ha predisposto alcuni emendamenti che non incidono
sull’impianto sostanziale della proposta, ma ne rafforzano la coerenza
ordinamentale, il coordinamento con la normativa vigente e la chiarezza delle
disposizioni.
Chiarisce, nello specifico, che si tratta di
13 emendamenti, che intervengono nei seguenti termini: riformulano il titolo
della proposta di legge, per una maggiore coerenza terminologica; precisano i
principi generali, chiarendo il ruolo della Regione nell’ambito delle proprie
competenze; integrano e specificano le finalità, anche con riferimento alle
infrastrutture stradali regionali e provinciali, all’impiego di tecnologie
innovative e al coordinamento con il sistema statistico regionale; uniformano la
denominazione del CRISC e coordinano le relative disposizioni all’interno del
testo; rafforzano il coordinamento con la legge regionale numero 11 del 2024 (SiSCal) e con il Sistema statistico nazionale; chiariscono
i rapporti tra Regione e Province, in particolare con riferimento al rispetto
delle competenze degli enti coinvolti e alle modalità di impiego del personale;
definiscono in modo più puntuale la natura e le funzioni dei Centri
provinciali, quali articolazioni organizzative già esistenti; introducono
elementi di maggiore garanzia, ovverosia protocolli d’intesa, in relazione alla
partecipazione di amministrazioni statali; prevedono una clausola di conformità
in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
recepiscono, infine, indicazioni emerse nel confronto con il Dipartimento, con
particolare riferimento all’integrazione con sistemi di smart road e all’avvio
di attività di mappatura della rete viaria regionale.
Illustra la scheda di analisi
tecnico-normativa.
Dà lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A14, che recita: <<Il titolo della proposta di legge numero 51/XIII è sostituito dal seguente: “Norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale “.>>.
Preannunciato il suo voto favorevole
condividendo la ratio del provvedimento, esprime plauso per il parere
favorevole del Settore assistenza giuridica sugli emendamenti predisposti per
il superamento delle osservazioni precedentemente espresse.
Posto ai voti l’emendamento protocollo numero 9639/A14, che è approvato all’unanimità, dà lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A15, che recita: <<Il comma 2 dell’articolo 1 (Principi) della proposta di legge numero 51/XIII è sostituito dal seguente: “2. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, governo del territorio e mobilità, promuove la sicurezza stradale secondo l’approccio “Safe System”, in coerenza con gli indirizzi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commissione europea, nel rispetto della normativa statale vigente.”.>>, indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità.
Posto in votazione l’articolo 1, che è approvato per come emendato, dà lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A16 che recita: << All’articolo 2 (Finalità) della proposta di legge n. 51/XIII: lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali regionali e provinciali e della loro gestione, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative e sistemi di smart road;”; alla fine della lettera e) del comma 1, sono inserite le seguenti parole: “degli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante l’integrazione dei dati, il supporto tecnico agli enti competenti e lo sviluppo di strumenti operativi a supporto delle decisioni”; - la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “f) garantire la realizzazione e lo sviluppo di un sistema informativo regionale integrato sugli incidenti stradali, in coordinamento con la legge regionale 15 marzo 2024, n. 11 (Disciplina del Sistema Statistico Calabria – SiSCal), assicurando l’interoperabilità e la coerenza con i sistemi informativi nazionali e operando nel rispetto delle competenze statali in materia di rilevazione e gestione dei dati relativi alla rete stradale statale e autostradale;”; - dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. Le attività di raccolta, elaborazione, analisi, diffusione e gestione dei dati previste dalla presente legge sono esercitate nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e in coordinamento con la legge regionale 15 marzo 2024, n. 11 (Disciplina del Sistema Statistico Calabria – SiSCal), garantendo l’integrazione, l’interoperabilità e la coerenza dei flussi informativi con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).”.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così, come l’articolo 2 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A17 che recita: << La rubrica del Titolo II della proposta di legge n. 51/XIII è sostituita dalla seguente: “Monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria “. >>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A18, che recita: << Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 (Interventi) della proposta di legge n. 51/XIII, le parole: “Centro regionale di monitoraggio e governo degli incidenti stradali nella regione Calabria (CRISC)” sono sostituite dalle seguenti: “Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria, di seguito denominato CRISC”. >>, indi lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 3, che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A19 che recita: << All’articolo 4 (Centro regionale di monitoraggio e governo degli incidenti stradali nella regione Calabria (CRISC)) della proposta di legge n. 51/XIII: - al comma 1, le parole: “Centro regionale di monitoraggio e governo degli incidenti stradali nella regione Calabria, di seguito denominato CRISC,” sono sostituite dalle seguenti: “Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria “ e, dopo le parole: “per il monitoraggio”, le parole: “, il controllo” sono soppresse. Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria (CRISC)”. - dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. Il CRISC opera in coerenza con il Sistema Statistico Regionale (SiSCal) di cui alla legge regionale 15 marzo 2024, n. 11, assicurando il coordinamento e l’integrazione dei flussi informativi con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), nel rispetto delle competenze statali in materia.”.>>, indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità così come l’articolo 4, che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A20, che recita: << Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 (Rapporti tra Regione Calabria e Provincia di Crotone) della proposta di legge n. 51/XIII, sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto delle competenze attribuite alla Provincia”.>>, indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità. così come l’articolo 5, che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A21, che recita: << All’articolo 6 (Funzioni istituzionali del CRISC) della proposta di legge n. 51/XIII: - il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il CRISC opera in coerenza con il Sistema statistico nazionale (SISTAN) e nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli d’intesa in materia, nonché in coordinamento con il Sistema statistico regionale (SiSCal) di cui alla legge regionale 15 marzo 2024, n. 11, assicurando l’integrazione, la coerenza e l’unicità dei flussi informativi.”. - al comma 3: - la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) assicura il collegamento funzionale con i sistemi informativi nazionali ed europei di monitoraggio dell’incidentalità stradale, secondo le modalità definite dalla normativa vigente e dai protocolli d’intesa in materia;”; - la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) assicura, nell’ambito delle competenze regionali e in coordinamento con il Sistema statistico regionale (SiSCal), la trasmissione e l’interscambio dei flussi informativi verso l’ISTAT e i sistemi nazionali ed europei di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente;”; - dopo la lettera j), è inserita la seguente: “k) promuove e coordina, in collaborazione con le Province e gli enti competenti, attività di ricognizione e mappatura della rete viaria regionale, funzionali alla pianificazione degli interventi per la sicurezza stradale.”.>>, indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 6 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A22, che recita: << Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 (Organizzazione e gestione operativa) della proposta di legge n. 51/XIII, sono inserite le seguenti parole: “e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti coinvolti, sulla base di apposite convenzioni o protocolli d’intesa che disciplinano i rapporti tra le amministrazioni, le modalità di impiego del personale e i profili organizzativi e funzionali connessi allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge”.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 7 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A23 che recita: << Il comma 1 dell’articolo 8 (Centri provinciali della sicurezza stradale) della proposta di legge n. 51/XIII, è sostituito dal seguente: “1. La Regione, nell’ambito del sistema regionale di monitoraggio dell’incidentalità stradale, individua presso ciascuna Provincia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, le strutture organizzative già competenti per il monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito denominate Centri provinciali, quali nodi territoriali della rete regionale coordinata dal CRISC, al fine di garantire la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati sugli incidenti stradali a livello provinciale.”.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 8 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Dà, poi, lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A24 che recita: << Alla fine del comma 2 dell’articolo 9 (Compiti operativi dei Centri provinciali della sicurezza stradale) della proposta di legge n. 51/XIII, sono inserite le seguenti parole: “e secondo le modalità di cui all’articolo 7”.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 9 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Posti, poi, ai voti gli articoli 10 e 11, che sono approvati all’unanimità, dà lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A25 che recita: << Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 (Composizione della Consulta regionale sulla sicurezza stradale) della proposta di legge n. 51/XIII, sono inserite le seguenti parole: “, previa intesa con i rispettivi Corpi di appartenenza“.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 12 che è approvato all’unanimità per come emendato.
Posti, poi, ai voti gli articoli 13 e 14, che sono approvati all’unanimità, dà lettura dell’emendamento protocollo numero 9639/A26 che recita: << Dopo il comma 3 dell’articolo 15 (Sviluppo della piattaforma regionale e proposte progettuali) della proposta di legge n. 51/XIII, è inserito il seguente: “4. L’utilizzo di sistemi di analisi predittiva e di strumenti tecnologici avanzati di cui al presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di sicurezza informatica e di protezione dei sistemi informativi pubblici, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.”.>>; indi, lo pone in votazione ed è approvato all’unanimità, così come l’articolo 15, che è approvato all’unanimità per come emendato.
Posti, poi, ai voti gli articoli 16, 17 e
18, che sono approvati all’unanimità, pone ai voti la proposta di legge nel suo
complesso, che è approvata per come emendata all’unanimità, con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
Riferisce che sarà lui stesso il relatore
della proposta per la seduta di Consiglio regionale.
(La Commissione approva)
Riferisce, preliminarmente, che è sono stati
convocati: il dirigente generale del Dipartimento per la sostenibilità
ambientale, che ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla seduta odierna
per impegni precedentemente assunti e ha inoltrato una nota, della quale dà
lettura, dalla quale emerge, in particolare: la necessità di rafforzare il
monitoraggio su industrie utilizzatrici, aeroporti, siti militari e aree
agricole potenzialmente contaminate, la mancanza di una chiara copertura
finanziaria e della definizione dei soggetti tenuti a sostenere i costi delle
analisi, l’opportunità di integrare misure di prevenzione e bonifica, la
necessità di chiarire la governance delle procedure di valutazione VIS e
VIPC, in particolare circa i soggetti proponenti e i Dipartimenti competenti;
il direttore generale dell’ARPACAL, che ha comunicato l’impossibilità a
partecipare alla seduta odierna per impegni precedentemente assunti e ha
inoltrato una nota dalla quale emerge il parere favorevole dell’Agenzia sulla
coerenza del provvedimento con il quadro normativo nazionale ed europeo e,
altresì, sottolineata la validità dell’introduzione di valori limite di
emissione per i PFAS, si precisa che l’Agenzia dispone già di strumentazione e
metodi analitici idonei a supportare efficacemente il monitoraggio, il
controllo e la produzione di dati affidabili a supporto delle decisioni.
Comunica, inoltre, che sono stati presentati
due emendamenti dal consigliere Laghi, che ha, inoltre, modificato la relazione
illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria.
Riferito che il provvedimento in esame è già
stato oggetto di approfondimento nella precedente seduta, sottolinea che esso
interviene su un tema di particolare rilievo, quale la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, con specifico riferimento alla qualità delle acque e
al monitoraggio dei territori.
Preso atto della presentazione di una nota
aggiuntiva da parte dell’Arpacal, ringrazia i
Dipartimenti regionali e il Settore assistenza giuridica per i contributi
forniti, finalizzati a migliorare il testo del provvedimento ritenuto di
preminente attualità, come testimoniato dai continui aggiornamenti della
materia presenti nei mezzi di informazione.
Precisato che gli emendamenti riguardano sia
l’articolato sia la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, li illustra
in dettaglio: all’articolo 4, commi 1 e 3, si intende precisare che i VLE
introdotti sono stabiliti nel rispetto della normativa statale ed europea
vigente in materia e vengono, infatti, elencati nell’allegato A limiti più
rigorosi di quelli già vigenti a livello statale; altresì, al comma 3 si introduce
una precisazione di carattere tecnico-legislativo, nel rispetto dei
suggerimenti del settore assistenza giuridica; all’articolo 6, commi 1, 2,
lettere a), b) e c) e 5, sono apportate modifiche di carattere formale, al fine
di meglio precisare il testo e l’intenzione del proponente, sulla base dei
suggerimenti del Settore assistenza giuridica, precisando che l’emendamento non
reca disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul
bilancio regionale.
Data, poi, lettura della relazione
illustrativa del provvedimento, limitatamente alle modifiche apportate in
accoglimento dei suggerimenti del Dipartimento e, altresì, della relazione
tecnico finanziaria nella parte relativa all’attività di monitoraggio, che
include anche il Piano di controllo annuale che non necessita di copertura
finanziaria, trattandosi anche questa di attività compresa nelle attribuzioni e
competenze di Arpacal.
Sottolineato, infine, che lo spirito della
legge contiene prescrizioni di carattere generale, reputa pertinenti le
osservazioni del Dipartimento che, tuttavia, riguardano la fase successiva alla
rilevazione degli inquinanti e delle aree interessate.
Riferisce l’assenza di osservazioni sugli
emendamenti presentati.
Posti ai voti gli articoli 1, 2 e 3 che sono
approvati all’unanimità, pone ai voti l’emendamento protocollo numero 9727/A01,
all’articolo 4, commi 1 e 3, che è approvato all’unanimità, così come
l’articolo 4, che è approvato all’unanimità per come emendato.
Posto, poi, ai voti l’articolo 5, che è
approvato all’unanimità, pone ai voti l’emendamento protocollo numero 9727/A02,
all’articolo 6, commi 1, 2, lettere a), b) e c) e 5, che è approvato
all’unanimità, così come l’articolo 6, che è approvato all’unanimità per come
emendato.
Posto, poi, ai voti l’articolo 7, che è
approvato all’unanimità, pone ai voti la proposta di legge nel suo complesso
che è approvata all’unanimità per come emendata con richiesta di autorizzazione
al coordinamento formale.
Comunica, infine, che il consigliere Laghi
sarà relatore del provvedimento per la seduta di Consiglio.
(La Commissione approva)
Rinvia la trattazione della proposta.
(La Commissione rinvia)
Riferisce, preliminarmente, che la proposta nasce dalla collaborazione con l’associazione FIDAPA che già nella scorsa Legislatura aveva avviato una interlocuzione in tal senso.
Illustra, poi, i principi generali della toponomastica, evidenziandone la natura di disciplina volta allo studio della denominazione delle aree di pubblica circolazione e sottolineando come essa risponda a esigenze di carattere geografico, storico, culturale e sociale. Evidenzia, inoltre, che la denominazione dei luoghi costituisce uno strumento fondamentale per la conservazione della memoria collettiva, in quanto consente di tramandare nel tempo il ricordo di persone, donne che si sono distinte, eventi e contesti territoriali rilevanti.
Rilevato che i profondi processi di trasformazione del territorio, connessi all’urbanizzazione e all’abbandono delle aree rurali, espongono il patrimonio toponomastico al rischio di progressiva perdita e che, pertanto, emerge la necessità di un intervento volto alla sua tutela e valorizzazione quale bene culturale immateriale, sottolinea l’importanza di promuovere una gestione consapevole e culturalmente orientata dei toponimi, anche attraverso attività di studio e recupero.
Precisa, sotto il profilo normativo, che la competenza in materia di denominazione delle aree di circolazione è attribuita ai Comuni, ai sensi della normativa vigente, con il coinvolgimento dell’autorità prefettizia e degli organi competenti in ambito storico-culturale. Evidenzia, inoltre, che l’iter procedimentale per l’intitolazione o la modifica dei toponimi è disciplinato da specifiche disposizioni legislative, finalizzate a garantire il contemperamento tra esigenze locali, tutela della memoria storica e ordine pubblico.
Ravvisa, quindi, la necessità di un intervento normativo volto a valorizzare la toponomastica anche sotto il profilo della parità di genere, evidenziando il significativo squilibrio nella denominazione delle aree pubbliche a favore di figure maschili.
Richiama, a tal proposito, i dati emersi da studi recenti a livello europeo, che attestano una presenza ancora marginale di intitolazioni femminili, sebbene si registri un graduale miglioramento negli ultimi anni.
Sottolineato che la proposta di legge intende promuovere indirizzi volti a favorire una maggiore rappresentazione delle donne nella toponomastica, riconoscendone il contributo storico, culturale e sociale, contribuendo, in tal modo, alla diffusione dei valori di uguaglianza e inclusione, illustra la struttura del provvedimento dettagliando il contenuto dei 6 singoli articoli che lo compongono.
Evidenzia, conclusivamente, l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Comunica il parere favorevole del Dipartimento.
Illustra il parere pervenuto dal Dipartimento turismo, cultura e identità del territorio.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Rinvia la trattazione per ulteriori approfondimenti, con apertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 15,01
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo