
XIII^ LEGISLATURA
SECONDA COMMISSIONE
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AFFARI DELL’UNIONE EUROPEA
E RELAZIONI CON L’ESTERO
N. 2
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI
martedì 24 febbraio 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MARIA PIETROPAOLO
Inizio lavori h. 11,35
Fine lavori h. 12,33
INDICE
PRESIDENTE, *, *, *
BONAIUTO Stefania, dirigente Dipartimento Bilancio, Finanze e
Patrimonio, *, *
FALCOMATÀ Giuseppe (Partito Democratico)
GRECO Filomena (Casa Riformista - Italia Viva), *
(Parere finanziario ex art. 72 Reg. int.)
BONAIUTO Stefania, dirigente Dipartimento Bilancio, Finanze e
Patrimonio, *
GRECO Filomena (Casa Riformista - Italia Viva)
GRECO Filomena (Casa Riformista
– Italia Viva)
IIRITANO Giuseppe, Dirigente
generale Dipartimento agricoltura, aree interne e politiche di connessione
territoriale, *
MATTIANI Giuseppe (Lega Salvini
Calabria)
Presidenza del presidente Filippo Maria Pietropaolo
La seduta inizia alle 11.35
Approvato
il verbale della seduta precedente e data lettura di lacune comunicazioni, dà
avvio ai lavori della Commissione.
Propone
di invertire i punti 3 e 5 all’ordine del giorno, trattandoli per primi, e
registra il parere favorevole in proposito dei componenti della Commissione.
Sottolineata la finalità del provvedimento
amministrativo, volto a dare attuazione all’articolo 1, commi 638–643, della
legge numero 199 del 2025, chiarisce che esso recepisce la cancellazione, dal
1° gennaio 2026, dell’obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità
erogate dallo Stato alle Regioni, con assunzione da parte dello Stato del
relativo debito residuo verso Cassa Depositi e Prestiti.
Evidenziato che, in base alla norma statale,
le Regioni beneficiarie devono versare annualmente allo Stato, entro il 30
giugno di ciascun anno dal 2026 al 2051, gli importi determinati dal comma 640
della legge, precisa che tali versamenti costituiscono obblighi permanenti e
uniformi a carico di tutte le Amministrazioni coinvolte.
Rileva, altresì, che le Regioni sono tenute,
ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione
pari all’importo individuato dal comma 642 dell’articolo 1 della legge numero
199/2025, tramite specifica deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa
al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio 2026.
Riferito che, per la Regione Calabria, il
risultato di amministrazione applicabile dal 2026 al 2051 non può superare
complessivi € 1.226.153.060,65, evidenzia che tale valore rappresenta il limite
massimo determinato secondo le modalità previste dalla normativa statale.
Sottolineata la presenza di una difformità
nei valori dell’avanzo e del risultato di amministrazione riportati nella
deliberazione di Giunta rispetto a quelli approvati nel rendiconto regionale
(legge regionale numero 44/2025), sottolinea che gli uffici della II
Commissione hanno segnalato la discrasia al Dipartimento bilancio, che ha
successivamente riconosciuto la presenza di refusi e trasmesso un nuovo schema
corretto di deliberazione.
Evidenziato
che l’errore riguarda l’indicazione di un avanzo pari a € 57.843.127,64,
anziché € 52.783.368,08, e di un risultato di amministrazione pari a €
2.067.670.007,16 anziché € 2.062.610.247,60, precisa che tali valori sono stati
rettificati attraverso la presentazione di un emendamento volto a sostituire
l’allegato alla deliberazione numero 32 del 2026.
Ritenuta esaustiva l’esposizione del Presidente, aggiunge che la norma
in esame nasce da un accordo tra Stato e Regioni volto a uniformare e risolvere
alcune criticità connesse alla gestione contabile delle anticipazioni di
liquidità.
Evidenzia, inoltre, che in Calabria l’adesione non comporta effetti
negativi, poiché il limite di risultato di amministrazione richiesto è
superiore alla quota mediamente applicata annualmente dalla Regione (circa
700–750 milioni). Afferma, difatti, che l’operazione non modifica il carico
finanziario complessivo sugli Enti regionali: gli oneri di interesse e di
ammortamento restano invariati; cambia però l’esposizione contabile, che
risulta più favorevole nelle valutazioni basate sui nuovi principi ITAS. Informa, infine, che lo schema di delibera è standard,
concordato in sede di Conferenza Stato–Regioni.
Manifestati dubbi sulla reale portata dell’operazione, chiede di
chiarire quale sia l’effettivo beneficio per la Regione, quali importi siano
coinvolti e quale parte dell’anticipazione sia riconducibile al debito
sanitario.
Sottolinea,
poi, che la questione si collega a una sua mozione già presentata, nella quale
sostiene che parte del debito sanitario accumulato durante il periodo di
commissariamento non dovrebbe essere attribuito integralmente alla Regione
Calabria. Afferma che, sulla base di questi elementi, presenterà un emendamento
in Consiglio regionale e anticipa che il suo voto sarà contrario.
Il
Presidente precisa che la Commissione consente la formulazione di domande, ma
non un’interlocuzione continua.
Osserva che, a suo avviso, il funzionamento della Commissione dovrebbe
consentire ai suoi componenti di chiarire tutti i dubbi relativi ai
provvedimenti esaminati. Reputa, nel caso in cui emergano incertezze su un
determinato aspetto, necessario poter formulare domande per comprenderlo
appieno, altrimenti, a suo avviso verrebbe meno la stessa utilità della
partecipazione ai lavori.
Risponde alle domande della consigliera Greco, precisando che
l’anticipazione di liquidità complessiva è pari a circa 193 milioni di euro, di
cui 120–130 milioni relativi alla sanità. Ricorda che tali anticipazioni non
costituiscono debito ordinario, ma anticipazioni di cassa destinate a
velocizzare i pagamenti delle Aziende sanitarie.
Ribadisce
che l’operazione non modifica la sostanza degli oneri della Regione, che
continuerà a sostenere i costi attualmente previsti, mentre cambia la forma
contabile con effetti positivi sulla valutazione complessiva del bilancio.
Osserva che gli argomenti trattati sono altamente tecnici e, proprio per
questo, sarebbe opportuno che ciascun componente della Commissione li
approfondisse preliminarmente, così da formulare interventi e richieste di
chiarimento puntuali e circoscritte.
Prosegue chiarendo che, qualora la consigliera avesse segnalato con
anticipo la necessità di ulteriori approfondimenti, avrebbe potuto
autonomamente richiedere un’interlocuzione diretta con il Dipartimento
Bilancio, così da chiarire in via preventiva ogni dubbio e giungere ai lavori
della Commissione con un quadro più definito.
Interviene chiedendo se vi sia margine di discrezionalità da parte della
Regione nell’applicazione dei criteri del comma 642.
Chiarisce che non ve ne è, poiché i calcoli sono determinati dal
rendiconto 2024 già parificato e dalle istruzioni del MEF.
Sintetizzato il contenuto dell’operazione: lo Stato si accolla il debito
delle anticipazioni, mentre la Regione continua a sostenere gli oneri; ciò non
altera la sostanza degli obblighi ma migliora la rappresentazione contabile,
procede, quindi, alla lettura dell’emendamento a sua firma, volto ad allineare
il calcolo del risultato di amministrazione ai dati corretti del rendiconto
2024, determinando il limite applicabile a 1.221.093.301,09 euro.
Pone
in votazione, quindi, l’emendamento che viene approvato a maggioranza e,
successivamente, anche il provvedimento che viene approvato a maggioranza.
(La
Commissione approva)
Sottolineato, preliminarmente, che sul
provvedimento in esame la Commissione è chiamata a esprimere il parere
finanziario previsto dall’articolo 72 del Regolamento interno, precisa che la
proposta integra alcuni articoli della legge regionale numero 19 del 2002 al
fine di adeguare la normativa urbanistica regionale alle misure di
semplificazione introdotte dalla legislazione statale.
Evidenziato che l’intervento legislativo
mira a velocizzare i procedimenti amministrativi e ad alleggerire il carico
istruttorio delle strutture regionali, sottolinea che tale adeguamento risponde
all’esigenza di ridurre i tempi di definizione delle pratiche in materia
edilizio‑urbanistica.
Rilevato, poi, che la proposta è corredata
da una relazione descrittiva e da una relazione tecnico‑finanziaria
particolarmente sintetica, evidenzia che la clausola di invarianza finanziaria
contenuta nell’articolo 4 stabilisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il
bilancio regionale.
Riferito, infine, che, sotto il profilo
strettamente finanziario, il provvedimento appare di natura ordinamentale e
privo di impatti economici significativi, comunica che è stata acquisita una
nota del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze d
Conferma che la proposta ha
carattere ordinamentale e non comporta impatti economici sul bilancio della
Regione, trattandosi di un recepimento di norme statali.
Chiede se sia stato valutato un
eventuale impatto sui bilanci dei Comuni.
Chiarisce che la verifica del Dipartimento
riguarda esclusivamente il bilancio regionale, ma che dalla lettura delle norme
in esame non emergono effetti sulla finanza locale.
Specificato che nella seduta odierna la
Commissione si limita all’espressione del parere finanziario, poiché la
proposta è già stata approvata dalla IV Commissione, pone in votazione il
parere finanziario che viene approvato a maggioranza.
(La Commissione esprime parere favorevole)
Sottolineato che il provvedimento in esame
recepisce la decisione della Commissione Europea del 12 dicembre 2025 sulla
modifica del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2022, riferisce che su
di esso la Commissione deve esprimere un parere ai sensi dell’articolo 15 della
legge regionale numero 30 del 2016.
Evidenziato che la revisione riguarda
esclusivamente il Piano finanziario del PSR entro i limiti del finanziamento a
suo tempo concesso, precisa che non vengono modificati gli orientamenti
strategici generali, ma si procede alla riallocazione strategica delle risorse
finanziarie per garantire il pieno assorbimento dei fondi entro il 31 dicembre
2025 ed evitare il disimpegno.
Rilevato che la modifica trasferisce risorse
dalle misure a basso assorbimento verso quelle ad alta capacità di spesa, sottolinea
come tale operazione consenta di soddisfare impegni giuridicamente vincolanti
presenti su misure ormai prive di dotazione finanziaria.
Riferito che il dettaglio delle misure
ridotte e incrementate è contenuto nell’allegato B, precisa che l’intera
istruttoria risulta completa, coerente con la normativa vigente e priva di
effetti finanziari sui conti regionali.
Cede, quindi, la parola al Dirigente
generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Iiritano, presente in Aula, per
eventuali precisazioni.
Precisa che con la modifica presentata il 30 settembre 2025, ultimo giorno utile concesso dalla Commissione europea, si è cercato di evitare la perdita di risorse, utilizzando le economie generate a causa di rinunce o revoche per finanziare ulteriori bandi sempre in ambito agricoltura che avrebbero consentito impegni di spesa entro il 31 dicembre 2025.
Censurata la metodologia di lavoro della Commissione, sul punto in discussione a nome del suo gruppo non contesta la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 2014‑2022, ma stigmatizza la metodologia che, a suo avviso, mira ad evitare il disimpegno di risorse, attraverso l’utilizzo di tecniche contabili che non producono effetti concreti.
Ritiene, quindi, necessario comprendere se si tratti di normali economie di fine programmazione oppure del segnale di una più ampia difficoltà strutturale dell’amministrazione regionale nella gestione della spesa europea.
Pertanto, rivolge una serie di quesiti al dirigente del Dipartimento Agricoltura e in particolare chiede: la dimensione complessiva delle somme non impegnate nelle misure di investimento e la quota di tali economie attribuibile a rinunce dei beneficiari rispetto a ritardi procedurali; le principali criticità amministrative che hanno limitato l’attuazione delle misure 4 e 6, con riferimento a tempistiche istruttorie, varianti progettuali, accesso al credito o altre procedure regionali; il tempo medio intercorrente tra la pubblicazione delle graduatorie, l'avvio dei lavori e il primo pagamento, e l’eventuale incidenza di tali tempistiche sulla mancata conclusione degli interventi; le modifiche operative introdotte nella programmazione 2023‑2027 per superare le criticità emerse nella fase precedente; se l’incremento delle indennità compensative debba essere considerato una misura straordinaria di chiusura oppure un orientamento strutturale della gestione finanziaria del programma.
Confermato che le criticità evidenziate dalla consigliera rappresentano perfettamente le motivazioni alla base della proposta di modifica del PSR 2014‑2022, precisa che tutte le Regioni hanno proceduto ad approvare le rimodulazioni entro l’ultima data utile del 30 settembre, ricordando che, in Calabria, tale scadenza cadeva in un periodo in cui la Giunta non poteva adottare atti ordinari per la concomitanza con il rinnovo elettorale. Nonostante ciò, la rimodulazione è stata comunque approvata per evitare la perdita stimata tra 30 e 40 milioni di euro.
Illustra quindi le cause che, non solo in Calabria ma in tutti i programmi comunitari, ostacolano il pieno utilizzo delle risorse destinate alle misure strutturali che, precisa, richiedono investimenti e cofinanziamento da parte degli agricoltori, diversamente dai pagamenti compensativi a superficie che risultano più agevoli e garantiscono una maggiore tempestività della spesa. Riferisce, poi, che, nell’attuale programmazione, la quota realizzata sulle misure strutturali si attesta intorno al 47%, con la prospettiva di superare il 50% nella nuova programmazione 2023‑2027.
Sottolineato che negli anni interessati dall’attuazione del PSR si sono succeduti eventi di portata eccezionale – prima la pandemia, poi il conflitto in Ucraina – che hanno inciso negativamente sul reddito delle imprese agricole, ritiene che tale condizione abbia compromesso l’accesso al credito e la capacità dei beneficiari di sostenere la quota di cofinanziamento prevista, pari al 50% nella vecchia programmazione, determinando rinunce, revoche e l’impossibilità di completare gli investimenti programmati in epoca pre‑Covid.
Evidenzia inoltre che, nella nuova programmazione 2023‑2027, la Regione ha incrementato l'intensità dell’aiuto strutturale elevandola al 65% in via ordinaria e al 75% per le piccole e medie imprese; misura resa possibile dai nuovi regolamenti ed orientata a favorire la realizzazione degli investimenti.
Infine, precisa che la riallocazione delle risorse verso misure a premio, pur non incidendo sugli investimenti strutturali, ha consentito di sostenere il comparto agricolo ed evitare la restituzione dei fondi alla Commissione europea.
Pone ai voti il parere su cui la Commissione esprime parere favorevole.
(La Commissione approva)
Sottolineato che la deliberazione della
Giunta regionale numero 22 del 12 febbraio 2026 prende atto della Decisione
della Commissione Europea del 27 novembre 2025 relativa alla modifica del Piano
Strategico della PAC 2023‑2027 dell’Italia, riferisce che sul
provvedimento in esame la Commissione è chiamata ad esprimere un parere ai
sensi dell’articolo 15 della legge regionale numero 30 del 2016.
Evidenziato che l’Italia, nel 2025, ha
presentato proposte di modifica al Piano Strategico in attuazione dell’articolo
119 del regolamento UE 2021/2115, precisa che tali modifiche rispondono a
fabbisogni emersi durante la fase di attuazione delle politiche agricole
Rilevato che la Commissione Europea ha
ritenuto conformi le modifiche e le ha approvate senza formulare osservazioni,
ai sensi del Regolamento delegato UE 2023/370, sottolinea che le disposizioni
finanziate dal FEAGA diventano applicabili dal 1º gennaio 2026.
Riferito che l’istruttoria risulta completa e
conforme al quadro normativo europeo, nazionale e regionale, evidenzia che il
provvedimento non comporta alcun nuovo onere per il bilancio regionale.
Cede la parola al dirigente generale del
Dipartimento Agricoltura per approfondire tecnicamente il contenuto dell’atto.
Riferisce le nuove procedure, a suo avviso
più complesse, cui è sottoposta la Regione per richiedere eventuali modifiche
al programma; in proposito precisa che all’Autorità di gestione regionale è
subentrata una nuova Autorità di gestione nazionale che interagisce con la
Commissione europea per conto delle singole Regioni, previo esame delle loro
richieste ed eventuale trasmissione delle proposte di modifica in finestre
temporali semestrali preventivamente determinate. Evidenzia, quindi, che la
nuova procedura è entrata a regime nel 2025 e fine febbraio 2026 è l’attuale
finestra temporale di riferimento, cui dovranno seguire calendarizzazioni
precise.
Precisa, inoltre, che le modifiche
finanziarie non sono di grande entità, mentre quelle alla parte testuale
riguardano alcune osservazioni provenienti da associazioni di settore e
finalizzate a favorire l’accesso all’eventuale successivo bando per giovani,
nonostante gli ottimi risultati registrati a seguito del primo bando.
Pone ai voti il provvedimento su cui la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità.
(La Commissione approva)
Chiede il rinvio della proposta in esame per ulteriori approfondimenti.
Registrato il parere favorevole al rinvio dei componenti della Commissione, rinvia il punto.
(La Commissione rinvia)
Indi, esauriti i punti all’ordine del giorno, chiude la seduta.
La seduta termina alle 12,33
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia
Helen Romeo