
XIII^ LEGISLATURA
SESTA COMMISSIONE
AGRICOLTURA E FORESTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CONSORZI DI BONIFICA,
RISORSE NATURALI, AREE INTERNE, MINORANZE LINGUISTICHE, SPORT
E POLITICHE GIOVANILI
N. 2
RESOCONTO
SOMMARIO
_________
SEDUTA DI martedì 10 febbraio 2026
PRESIDENZA DELLA
PRESIDENTE ELISABETTA SANTOIANNI
Inizio lavori h.14,20
Fine lavori h. 16,00
INDICE
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia
Viva), *, *
IIRITANO Giuseppe, direttore Dipartimento agricoltura, aree interne e
politiche di connessione territoriale della Regione Calabria, *,
*,
*
GRECO Filomena (Casa Riformista – Italia
Viva)
FERRARA Annamaria, funzionaria
IEQ Area processo legislativo e assistenza giuridica
GRECO Filomena (Casa Riformista
– Italia Viva)
Parere ex art. 66, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio
regionale
GRECO Filomena (Casa Riformista
– Italia Viva)
PONTORIERI Carmelo, dirigente
del Dipartimento lavoro, imprese e aree produttive
Presidenza
della presidente Elisabetta Santoianni
La seduta inizia alle 14,20
Approvato
il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Salutati i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dispone l’inizio delle
audizioni.
(Vengono auditi:
- il rappresentante
dell’UILA UIL;
- il rappresentante
della FLAI CGIL Calabria;
- il rappresentante
della FAI CISL Calabria;
- il rappresentante
UIL Cosenza.
Intervengono: il
Presidente della Commissione; i consiglieri: Falcomatà, Filomena Greco e
Bevilacqua)
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
Chiede che nella prossima seduta di Commissione siano
invitati i Commissari dei Consorzi.
Comunica che saranno convocate altre sedute di
Commissione sull’argomento e sarà istituito un Tavolo tecnico per trovare
soluzioni efficaci insieme a tutti i soggetti coinvolti.
Illustra
il regolamento attuativo della legge regionale 2 agosto 2023, n. 34, finalizzato
all’istituzione e alla disciplina del Registro regionale dei Comuni con
prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.Co’),
su cui la Commissione deve esprimere parere. Evidenzia che l’intervento
normativo è volto a valorizzare le produzioni agroalimentari ed
enogastronomiche territoriali, nonché a tutelare la biodiversità, la storia e
le tradizioni locali.
Precisa,
quindi, che il regolamento definisce la struttura e le modalità di gestione del
Registro - articolato in due distinte sezioni, dedicate, rispettivamente, ai
prodotti De.Co, così come riconosciuti dai Comuni, e ai
soggetti produttori - nonché i requisiti minimi e le procedure per l’iscrizione
e la cancellazione.
Sottolinea,
inoltre, che il provvedimento disciplina l’uso del logo regionale De.Co, istituisce il Coordinamento regionale dei Comuni
aderenti e prevede specifiche attività di controllo sul mantenimento dei
requisiti, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Infine, descrive la procedura di approvazione del
provvedimento.
Riferisce che il regolamento è una delle tante iniziative con cui il Dipartimento sostiene la produzione di prodotti agroalimentari per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione in ambito regionale.
Riferisce, altresì, che si sta realizzando una piattaforma informatica, al fine di dare ampia visibilità alle procedure di promozione.
Pur esprimendo apprezzamento per l’istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co, ritiene che il regolamento in discussione presenti alcune lacune per quanto concerne, in particolare: i tempi per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni; l’autonomia dei Comuni rispetto al coordinamento regionale; l’eventuale competenza regionale di cancellazione autonoma dei prodotti senza garanzie procedimentali; modalità di istituzione e di utilizzo del marchio. Altresì, esprime perplessità sulla scelta del logo che non reputa rappresentativo e immediatamente riconoscibile.
Fornisce i chiarimenti richiesti, precisando che i Comuni possono produrre istanza dopo tre mesi e che il coordinamento regionale prevede che ogni Comune possa promuovere il proprio prodotto come ritiene, atteso che la Regione ha istituito un marchio ufficiale da affiancare al marchio già esistente “Calabria straordinaria”, al fine di dare piena riconoscibilità, al di là delle attività di promozione svolte dai Comuni
Chiede ulteriori chiarimenti in merito alla registrazione dei prodotti da parte dei Comuni e se non siano scaduti i termini per l’acquisizione del parere della Commissione da parte della Giunta regionale.
Chiarisce quanto previsto dalla norma, precisando che non ci sono termini entro cui la Commissione deve esprimere parere.
Precisa che, dopo il parere della Commissione consiliare, sarà necessaria una seconda delibera di Giunta.
Chiede altri chiarimenti rispetto all’iscrizione da parte dei Comuni interessati.
Riferisce che sarà necessario seguire la procedura di adesione prevista dal Regolamento, ferma restando la possibilità per i Comuni di avvalersi di altre forme di promozione.
PRESIDENTE
Pone ai voti il parere che è approvato.
(La Commissione esprime parere favorevole)
Illustra il contenuto della proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente l’aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR), ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 5 della legge regionale n. 9/1996, finalizzato all’adeguamento del quadro pianificatorio regionale alle sopravvenute evoluzioni normative, ambientali e territoriali.
Evidenzia che l’aggiornamento del PFVR si rende necessario a distanza di oltre vent’anni dall’approvazione dell’ultimo Piano, alla luce delle profonde modificazioni intervenute nel contesto ambientale e faunistico regionale, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici, dell’evoluzione degli ecosistemi e dell’incremento di alcune specie, in particolare del cinghiale, con significative ricadute sulla sicurezza pubblica, sull’agricoltura e sulla gestione degli habitat.
Rileva che il Documento di indirizzo strategico individua un quadro unitario di riferimento per la pianificazione faunistico-venatoria, assicurando la coerenza con la normativa europea e nazionale, tra cui la direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, il regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive e il regolamento (UE) 2021/57 relativo all’utilizzo del piombo nelle munizioni, nonché con gli obblighi connessi alla gestione della Rete Natura 2000.
Precisa che la Regione assume il coordinamento unitario dell’intero processo di aggiornamento del Piano, ferma restando l’articolazione del PFVR a livello provinciale, al fine di garantire omogeneità normativa, uniformità dei criteri di gestione e un adeguato coordinamento tecnico-scientifico, con il coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti istituzionali competenti.
Riferisce che, in applicazione del decreto legislativo n. 152/2006, l’aggiornamento del PFVR è assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprendente l’approvazione del Documento di indirizzo strategico e del Rapporto ambientale preliminare, nonché l’avvio delle consultazioni ambientali nelle diverse fasi di predisposizione del Piano.
Sottolinea che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come attestato dai competenti dirigenti; evidenzia, inoltre, che è prevista l’istituzione di un tavolo di coordinamento con le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, finalizzato ad assicurare il necessario raccordo tra i diversi livelli di pianificazione.
In conclusione, sottolinea che l’aggiornamento del Piano Faunistico-Venatorio Regionale rappresenta uno strumento essenziale per una gestione sostenibile della fauna selvatica e dell’attività venatoria, coerente con i principi di tutela della biodiversità, di sicurezza pubblica e di equilibrio degli ecosistemi regionali.
Riferisce che la delibera ha avviato la fase di valutazione strategica del Piano e precisa che si tratta di un’attività fortemente richiesta poiché il Piano risale al 2003 e, tenuto conto dei trasferimenti delle competenze prima alle Province e successivamente alla Città metropolitana di Reggio Calabria, si sta tentando di riorganizzare la materia coinvolgendo i predetti enti locali, ognuno per le proprie competenze.
Riferisce, altresì, che il Piano propone diverse alternative che tengono conto delle osservazioni ricevute dalle associazioni ambientaliste, per poi procedere alla fase di consultazione pubblica e al parere motivato di Giunta e Consiglio regionale.
Precisa, infine, che la Giunta regionale ha ritenuto di coinvolgere il Consiglio regionale già nella fase preliminare.
Chiede chiarimenti al Settore assistenza giuridica rispetto all’iter da seguire in questi casi e invita a riflettere sull’importanza della discussione in Commissione.
Riferiti alcuni chiarimenti forniti dal Settore assistenza giuridica, pone ai voti il provvedimento che è approvato.
(La Commissione approva)
Illustra le finalità della proposta di legge di modifica della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2001, evidenziando la necessità di aggiornare la disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e ipogei, con particolare riferimento ai tartufi, al fine di rafforzarne la tutela ambientale e garantire il corretto ciclo di riproduzione delle specie.
Sottolinea, inoltre, come la cerca e cavatura del tartufo siano state riconosciute patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco, rimarcando il rilevante valore economico e sociale del settore, che coinvolge migliaia di operatori e genera un significativo indotto.
Precisa, poi, che l’intervento normativo si rende necessario anche per adeguare il quadro delle competenze istituzionali, alla luce della soppressione delle Comunità montane, prevedendo il trasferimento delle relative funzioni all’Azienda regionale Calabria Verde, già operativa in materia.
Evidenzia, inoltre, l’esigenza di aggiornare i riferimenti normativi concernenti il Corpo forestale dello Stato, oggi confluito nell’Arma dei Carabinieri.
Rileva, quindi, che le modifiche introdotte riguardano, tra l’altro, la composizione degli organismi consultivi, la disciplina dei controlli, l’istituzione di un registro delle presenze per finalità di raccolta, la ridefinizione del calendario di raccolta e l’introduzione di limiti quantitativi giornalieri, misure tutte finalizzate a una più efficace tutela del patrimonio tartufigeno.
Riferisce, infine, che la proposta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come attestato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla clausola di invarianza finanziaria, garantendo pertanto la sostenibilità dell’intervento normativo.
Considerata l’assenza di osservazioni sul provvedimento in discussione, comunica il parere favorevole del Dipartimento.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Riferisce che provvederà a presentare appositi emendamenti in accoglimento delle osservazioni contenute nella scheda di analisi tecnico-normativa.
Ritenuto che il provvedimento in esame
presenti numerose criticità, rileva, in particolare,: l’assenza di una visione
di filiera e di una strategia complessiva; una eccessiva concentrazione delle
competenze su Azienda Calabria Verde, senza la previsione di adeguate risorse
umane e finanziarie; la mancanza di forme di controllo politico o di
rendicontazione al Consiglio regionale; la previsione di numerosi adempimenti
burocratici, che non si traducono, a suo avviso, in un reale rafforzamento dei
controlli; la scarsa credibilità della dichiarazione di invarianza finanziaria
del provvedimento, attesa la previsione di numerose attività; la mancanza di
una valutazione seria dell’impatto; il riferimento alla tutela ambientale non
supportata, a suo dire, da dati scientifici.
Comunicato, pertanto, il parere contrario sul provvedimento, riferisce la predisposizione di emendamenti al riguardo.
Riferito che era stato convocato a
partecipare alla seduta odierna il direttore generale di Azienda Calabria
Verde, che non è presente, e comunicato che è pervenuta una richiesta di
modifica e integrazione del provvedimento da parte della Confederazione
micologica, propone di svolgere audizioni nella prossima seduta.
(La Commissione rinvia)
Illustra il provvedimento in esame
finalizzato a rigenerare il sistema insediativo storico regionale, riferendo,
in particolare, che l’obiettivo è quello di riqualificare il patrimonio
edilizio esistente, soprattutto nelle aree degradate, senza consumo di nuovo
suolo e mediante un approccio multidisciplinare innovativo.
Sottolineato che i centri storici sono
considerati veri e propri beni culturali, rileva, poi, come il provvedimento
introduca la matrice della qualità urbana quale strumento di valutazione
strategica degli interventi.
Evidenziato che la legge promuove il
censimento e la catalogazione obbligatoria degli edifici storici per l’accesso
ai benefici economici e valorizza anche il patrimonio culturale immateriale,
mediante l’istituzione di una struttura regionale dedicata, sottolinea che la
proposta tutela tradizioni, dialetti, minoranze linguistiche e culture
gastronomiche.
Sottolineato,
altresì, che il testo sostiene il mantenimento di botteghe storiche e
antichi mestieri, rileva che tali misure mirano a contrastare lo spopolamento e
favorire iniziative imprenditoriali nei borghi.
Precisato,
poi, che, sotto il profilo sociale, la proposta istituisce lo Sportello
del cittadino del centro storico, specifica il nesso con le competenze della
Commissione in materia di artigianato, attività produttive e gestione delle
aree interne, soffermandosi, in particolare: sull’articolo 16, che promuove la
ristrutturazione dei borghi rurali e la valorizzazione della rete sentieristica;
sull’articolo 20, che sostiene botteghe e imprese artigiane; sulla tutela delle
minoranze linguistiche che, a suo avviso, trova ampio spazio nella proposta
tramite misure di salvaguardia e valorizzazione culturale.
Riferita, preliminarmente, una competenza marginale del Dipartimento agricoltura al riguardo, manifesta alcune perplessità sulla copertura economica del provvedimento, relativa ad una programmazione ormai conclusa.
Riferito, preliminarmente, di essere
presente alla seduta odierna su delega del dirigente generale del Dipartimento,
si sofferma sul paragrafo 4.7. relativo alle botteghe storiche ed antichi
mestieri, sottolineando che la lista regionale prevista dall’articolo 20
potrebbe porsi in contrasto con l’Albo nazionale delle attività commerciali,
delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, istituito con
decreto legislativo numero 219 del 2024, costituito da tutti gli Albi
regionali, delle città metropolitane, comunali e delle Province autonome,
trasmessi e periodicamente aggiornati.
Evidenziato che nell’ambito dell’Albo
nazionale è, altresì, istituita una sezione delle attività storiche di
eccellenza, invita a effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo.
Preso atto delle criticità manifestate,
propone il rinvio della trattazione.
Pur prendendo atto delle criticità emerse,
atteso che la proposta è di iniziativa dei Consigli comunali di numerosi
Comuni, auspica la risoluzione delle criticità per pervenire a breve alla
trattazione in Consiglio.
Ricordato che la Commissione è chiamata
esclusivamente ad esprimere un parere al riguardo, pone ai voti il rinvio della
trattazione che è approvato.
(La Commissione rinvia)
Indi, esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 16.00
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia
Helen Romeo