XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
SANITÀ, ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
N. 63
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 2025
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE PASQUALINA STRAFACE
Inizio
lavori h. 12,50
Fine lavori h. 15,54
INDICE
PRESIDENTE, *, *, *
BEVACQUA Fedele, funzionario
Dipartimento salute e welfare, *
BRUNI Amalia (Partito
Democratico), *, *, *
MINNICI Sonia, funzionaria IEQ Settore
assistenza giuridica
BRUNI Amalia (Partito
Democratico), *
MINNICI Sonia, funzionaria IEQ
del Settore assistenza giuridica
MOLINARO
Pietro Santo (Fratelli d’Italia), *
SCAVO Fabio, Dipartimento
istruzione, formazione e pari opportunità, *
VATRANO Angela, Dipartimento
istruzione, formazione e pari opportunità
BRUNI Amalia (Partito
Democratico), *
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia), *
Minnici Sonia, funzionaria IEQ
del Settore assistenza giuridica
PRESIDENTE, *, *, *
BRUNI Amalia (Partito
Democratico), *
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)
FERRARA Annamaria, funzionaria
IEQ Area processo legislativo e assistenza giuridica
MANNARINO Sabrina (Fratelli d’Italia)
VATRANO Angela, Dipartimento
istruzione, formazione e pari opportunità, *
Presidenza della presidente
Pasqualina Straface
La seduta inizia alle 12,50
Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della
Commissione.
Evidenziato che la proposta mira a riconoscere la rilevanza sociale
delle malattie reumatologiche e a promuovere l'attuazione della Rete
reumatologica regionale, ne illustra le principali disposizioni, evidenziando
l'importanza di un approccio integrato per la gestione delle malattie
reumatologiche. Sottolinea, quindi, come la proposta abbia già superato un
primo esame in Commissione e sia stata oggetto di approfondimento attraverso
l'audizione dell'associazione APMARR, che ha fornito contributi significativi
per migliorare l'efficacia della legge. Riferisce, quindi, che a seguito dei predetti contributi sono stati presentati sia da lei, sia
dai consiglieri Laghi e Amalia Bruni alcuni emendamenti alla proposta.
Tra le modifiche da lei proposte, evidenzia l'introduzione di
emendamenti per rafforzare l'articolo 2, dedicato agli ambulatori
multidisciplinari, con un esplicito riferimento ai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA). Inoltre, pone particolare attenzione alla reumatologia pediatrica,
prevedendo percorsi strutturati per la transizione dal reumatologo pediatrico a
quello dell'adulto. Sottolinea, poi, che un altro intervento significativo
riguarda l'istituzione del Registro regionale delle patologie reumatologiche,
strumento essenziale per raccogliere dati epidemiologici e migliorare la
programmazione sanitaria, precisando che è previsto il coordinamento tra la
proposta in esame e le normative regionali già in vigore, in particolare quelle
sui caregiver familiari e sulla fibromialgia.
Infine, specifica che è prevista una clausola valutativa per garantire
un monitoraggio continuo sull'efficacia della legge, coinvolgendo direttamente
le associazioni di pazienti, i caregiver e gli operatori sanitari.
BEVACQUA Fedele, Dipartimento
salute e welfare
Dichiara che il Dipartimento è pienamente favorevole alla proposta,
giudicata capace di rafforzare il contenuto del DCA numero 53 nell’attuazione
della Rete reumatologica regionale.
BRUNI Amalia (Partito Democratico)
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 1, comma 1, protocollo numero
7581/A01, che recita: <<Il comma 1 dell’art. 1 (‘Finalità) della PL 352
"Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie
reumatiche e per l'attuazione della Rete reumatologica regionale" è così
modificato: dopo le parole “La Regione Calabria” sono aggiunte le seguenti
parole: “in accordo con quanto stabilito dai decreti dei Commissari ad Acta nr.
119 del 14/06/2017 (‘Rete Reumatologica Integrata Ospedale Territorio
Hub/Spoke’) e n. 53 del 23/02/2024 (‘Rete Reumatologica Integrata
Territorio-Ospedale – Aggiornamento’)”>>.
Considerato il commissariamento della sanità regionale, propone che gli
emendamenti all’articolo 2 siano trasformati in una risoluzione della
Commissione da sottoporre al Dipartimento al fine di implementare il DCA.
BEVACQUA Fedele, Dipartimento
salute e welfare
Specificato che nel DCA numero 53 è prevista l’istituzione di ambulatori
multidisciplinari uniformemente diffusi sul territorio regionale, afferma che
la risoluzione potrebbe sicuramente aiutare la promozione della Rete
reumatologica regionale.
BRUNI Amalia (Partito Democratico)
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo del
comma 3 dell’articolo 2, protocollo numero 7581/A02, che recita: <<Dopo
il comma 2 dell’art. 2 (‘Ambulatori multidisciplinari) della PL 352
"Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie
reumatiche e per l'attuazione della Rete reumatologica regionale" è
aggiunto il seguente comma: “3. Dovendo porre particolare attenzione alla
reumatologia pediatrica, in accordo con il Dipartimento Salute e Welfare della
Regione Calabria sono individuate nella Rete Reumatologica regionale le Unità
Operative con le necessarie competenze, nelle quali, oltre a prendere in carico
i pazienti pediatrici sono previsti iter precisi nella transizione del paziente
pediatrico dal reumatologo pediatrico al reumatologo dell’adulto”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo del
comma 4 dell’articolo 2, protocollo numero 7581/A03, che recita: <<Dopo il comma 2 dell’art. 2 (‘Ambulatori multidisciplinari)
della PL 352 "Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale
delle malattie reumatiche e per l'attuazione della Rete reumatologica
regionale" è aggiunto il seguente comma: “4. La Rete Reumatologica
Regionale, per quanto attiene alle malattie reumatologiche rare, integra i
dettami previsti dal DCA n. 28 del 30/01/2024 (Approvazione “Piano regionale
delle malattie rare 2024-2026 e riordino della rete regionale delle malattie
rare” – Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2023”), supportando la
realizzazione del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare e
prevedendo anche il coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore
operanti nell’ambito delle patologie reumatologiche”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo del comma 5 dell’articolo 2,
protocollo numero 7581/A04, che recita: <<Dopo il comma 2 dell’art. 2
(‘Ambulatori multidisciplinari) della PL 352 "Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatiche e per
l'attuazione della Rete reumatologica regionale" è aggiunto il seguente
comma: “5. Essendo la fibromialgia una patologia afferente soprattutto alla
reumatologia, la Rete Reumatologica Regionale prevede forme di integrazione con
la legge regionale n. 8 del 14 marzo 2024 recante “Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della
elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali”.
L’integrazione riconosce gli ambulatori specializzati nella diagnosi e/o
trattamento della fibromialgia secondo il fabbisogno regionale”>>.
Dà lettura dell’emendamento all’articolo 3, comma 2, protocollo numero
7581/A05, che recita: <<Il comma 2 dell’art. 3 (‘Rete reumatologica
regionale’) della PL 352 "Disposizioni per il riconoscimento della
rilevanza sociale delle malattie reumatiche e per l'attuazione della Rete
reumatologica regionale" è sostituito dal seguente comma: “2. Al fine di
perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove l’attuazione
della Rete reumatologica regionale. La Rete si pone l’obiettivo di integrare e
coordinare le strutture ospedaliere e territoriali esistenti, sviluppare e
attuare percorsi diagnostico- terapeutici assistenziali (PDTA), assicurando il
coinvolgimento di figure specialistiche adeguatamente distribuite su tutto il
territorio regionale. La progettazione dei PDTA è garantita attraverso il
supporto tecnico del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, in
prosecuzione con quanto già avviato dai Decreti ad Acta in vigore e prevedendo
oltre al completamento dei PDTA relativi ad artrite reumatoide, sclerosi
sistemica, osteoporosi, spondiloartriti, anche l’inserimento di quello
afferente al LES. I PDTA prevedono una parte dedicata alla gestione delle
comorbilità, non solo legate agli effetti delle patologie reumatologiche, ma
anche alla possibile concomitante insorgenza di altre patologie, come quelle
oncologiche, con metodiche organizzative che prevedano il consulto
multidisciplinare dei vari specialisti di settore. I PDTA prevedono anche
chiari riferimenti alla medicina di genere. Nei PDTA sono previsti metodi
efficienti nella gestione dei farmaci biotecnologici anche nell’eventuale
necessità di ritorno all’originator”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo del comma 4 dell’articolo 3,
protocollo numero 7581/A06, che recita: <<Dopo il comma 3 dell’art. 3
(‘Rete reumatologica regionale’) della PL 352 "Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatiche e per
l'attuazione della Rete reumatologica regionale" è aggiunto il seguente
comma: “4. La Regione Calabria promuove il coinvolgimento del mondo della
ricerca clinica calabrese anche attraverso la realizzazione di un Centro di
eccellenza di ricerca reumatologica in una delle Università calabresi
demandandone al Dipartimento Regionale Salute e Welfare la successiva
individuazione”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo dell’articolo 4 bis, protocollo
numero 7581/A07, che recita: <<Dopo l’art. 4 (‘Monitoraggio e ricerca
sulle malattie reumatologiche’) della PL 352 "Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatiche e per
l'attuazione della Rete reumatologica regionale" viene aggiunto il seguente
articolo: “Art. 4 bis (Integrazione degli ambulatori di reumatologia nelle Case
di Comunità) 1. La Regione promuove l’ampliamento della rete reumatologica regionale
attraverso la creazione di ambulatori di reumatologia multidisciplinari anche
nelle Case di Comunità del Territorio Regionale nei limiti delle risorse
finanziarie esistenti”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo dell’articolo 5 bis, protocollo
numero 7581/A08, che recita: <<Dopo l’art. 5 (‘Monitoraggio e ricerca
sulle malattie reumatologiche’) della PL 352 "Disposizioni per il
riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatiche e per
l'attuazione della Rete reumatologica regionale" viene aggiunto il seguente
articolo: “Art 5 bis (Istituzione di un organismo di coordinamento regionale
delle malattie reumatologiche) 1. Nell’ambito del Dipartimento Salute e Welfare
è istituito un organismo di coordinamento regionale delle malattie
reumatologiche. 2. Gli obiettivi dell’organismo di coordinamento regionale
sono: a) Programmazione delle attività; b) Monitoraggio delle azioni di governo
in riferimento alla attuazione della rete reumatologica calabrese; c)
Monitoraggio delle azioni di governo in merito al coordinamento fra rete
reumatologica e rete delle malattie rare; d) Elaborazione di una relazione
annuale sulle attività. 3. L’organismo di coordinamento regionale delle malattie
reumatologiche è costituito dal Direttore Generale Dipartimento Salute e
Welfare o suo delegato, da operatori sanitari esperti nel settore della
reumatologia e afferenti, tra l’altro, alle società scientifiche di riferimento
della reumatologia e dai rappresentanti del terzo settore operanti in ambito
reumatologico; 4. Segretario del coordinamento è un funzionario del
dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria. 5. L’istituzione del
coordinamento non comporta ulteriori oneri a capo della Regione Calabria”>>.
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo del comma 2 dell’articolo 7,
protocollo numero 7581/A09, che recita: <<Dopo il comma 1 dell’art. 7
(‘Giornata regionale per la lotta alle malattie reumatologiche’) della PL 352
"Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie
reumatiche e per l'attuazione della Rete reumatologica regionale" è
aggiunto il seguente comma: “2. La Giornata regionale prevede il coinvolgimento
delle Associazioni di Settore”.
Comunicato di condividere e giudicare
accoglibili alcuni emendamenti a firma della consigliera Bruni, rende noto che
sono pervenuti 3 emendamenti a firma del consigliere
Laghi che procede a illustrare su delega del consigliere proponente.
Dà lettura dell’emendamento protocollo numero
7493 all’articolo 2, comma 1, che recita: <<Al comma 1
dell’art. 2 (Ambulatori multidisciplinari) dopo le parole “malattie
reumatologiche,” il periodo è modificato come segue: “esclusivamente ricomprese
nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con la collaborazione di figure
specialistiche per il trattamento e la gestione integrata dei pazienti,
avvalendosi delle risorse strumentali, finanziarie e professionali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale.>>
Dà lettura dell’emendamento aggiuntivo,
protocollo numero 7493, all’articolo 3, comma 4 che recita: <<All’art.
3 (Rete reumatologica regionale) è aggiunto il comma 4: “4. La Giunta
regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta
un regolamento attuativo per disciplinare la composizione, la modalità di
funzionamento e il coordinamento della rete reumatologica regionale, garantendo
l’integrazione tra le strutture ospedaliere, territoriali e gli enti del Terzo
Settore (ETS).>>
Dà lettura dell’emendamento, protocollo numero
7493, all’articolo 6, comma 1, che recita: <<Alla
fine del comma 1 dell’art.6 (Promozione della formazione specialistica) è
aggiunto il seguente periodo: “avvalendosi delle risorse formative già
esistenti nell’ambito del Servizio Sanitario regionale>>
MINNICI Sonia, funzionaria
IEQ Settore assistenza giuridica
Fornisce
chiarimenti sugli emendamenti.
BRUNI Amalia (Partito
Democratico)
Chiede
chiarimenti in merito ai suggerimenti forniti dal Settore assistenza giuridica.
Sottolineato che alcuni dei suggerimenti
pervenuti dal Settore assistenza giuridica saranno valutati direttamente dal
Consiglio con la presentazione di specifici emendamenti, indi procede con la
votazione degli articoli e relativi emendamenti.
Pone in votazione: l’emendamento protocollo
numero 7581/A01 all’articolo 1, comma 1, a firma della consigliera Bruni che è
approvato; l’articolo 1, così come emendato, che è approvato; l’emendamento
protocollo numero 7484/A02, a sua firma, che è approvato; l’emendamento
protocollo numero 7493/A02 a firma del consigliere Laghi che è respinto;
l’emendamento aggiuntivo protocollo numero 7581/A02 all’articolo 2, comma 3, a
firma della consigliera Bruni che è respinto.
BRUNI Amalia (Partito
Democratico)
Chiede
se l’emendamento all’articolo 2, comma 3, a sua firma sia da considerare superato,
in considerazione della presentazione di una risoluzione con gli stessi
obiettivi.
Precisando che sarà valutata la presentazione
di una eventuale risoluzione, benché politicamente condivisibile, procede con
la votazione.
Pone in votazione:
l’emendamento aggiuntivo del comma 4, all’articolo 2, protocollo numero
7581/A03 che è approvato; l’emendamento aggiuntivo del comma 5, all’articolo 2,
protocollo numero 7581/A04 che è respinto; indi l’articolo
2, così come emendato, che è approvato; l’emendamento all’articolo 3, sostitutivo
del comma 2, protocollo numero 7581/A05 che è approvato.
Comunica di ritirare
l’emendamento all’articolo 3, comma 2, protocollo numero 7484/A04, a sua firma.
Pone
in votazione l’emendamento all’articolo 3, aggiuntivo del comma 4, protocollo
numero 7493/A03, a firma del consigliere Laghi che è approvato; l’emendamento,
all’articolo 3, aggiuntivo del comma 4, a firma della consigliera Bruni, protocollo
numero 7581/A06, che è respinto; l’articolo 3, così come emendato, che è
approvato; l’emendamento aggiuntivo dell’articolo 3-bis, a sua firma, protocollo
numero 7911/A02, che è approvato, pertanto è inserito l’articolo 3-bis;
l’emendamento all’articolo 4-bis, protocollo numero 7581/A07, a firma
della consigliera Bruni, che è respinto; l’emendamento aggiuntivo all’articolo
5, protocollo numero 7484/A06, a firma della consigliera Straface che è
approvato; l’articolo 5 così come emendato che è approvato; l’emendamento
all’articolo 5-bis, protocollo numero 7581/A08, a firma della
consigliera Bruni, che è respinto; l’emendamento all’articolo 6, comma 1,
protocollo numero 7493/A04, a firma del consigliere Laghi, che è approvato;
l’articolo 6, così come emendato, che è approvato; l’emendamento aggiuntivo
all’articolo 7, comma 2, protocollo numero 7581/A09, a firma della consigliera
Bruni, che è respinto; l’articolo 7 che è approvato; l’emendamento all’articolo
8, comma 4, protocollo numero 7484/A07, a sua firma che è approvato; l’articolo
8, così come emendato, che è approvato; gli emendamenti, a sua firma,
aggiuntivi degli articoli 8-bis e 8-ter, che sono approvati e,
pertanto, inseriti al testo della proposta; gli articoli 9 e 10 che sono
approvati, indi la proposta di legge nel suo complesso che è approvata così
come emendata con autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica
che relatrice in Aula sarà lei stessa.
(La
Commissione approva)
Riferisce, preliminarmente, che sono stati
invitati alla seduta odierna i consiglieri proponenti e il dirigente generale
del Dipartimento istruzione, formazione e pari opportunità, che ha delegato a
partecipare la dottoressa Angela Vatrano e il dottor Fabio
Scavo.
Illustra, quindi, la proposta in discussione
soffermandosi su alcuni aspetti essenziali dell’intervento normativo, che
riferisce di aver convintamente sottoscritto, non soltanto per riconoscerne la
valenza culturale e sociale, ma perché rispondente a un reale bisogno del
territorio calabrese.
Sottolinea, poi, che il provvedimento in
discussione non è finalizzato meramente alla tutela della tradizione, ma si
muove nella duplice direzione di riconoscere ufficialmente il ruolo delle bande
musicali calabresi, anche di coesione sociale e opportunità educativa per molti
giovani, nonché di introdurre misure
concrete per favorirne la
crescita e la continuità della musica bandistica calabrese anche in un’ottica di promozione dello
sviluppo del territorio.
Ricordato che nella precedente seduta
della Commissione sono stati espressi alcuni suggerimenti sia da parte del Settore
assistenza giuridica sia dal competente Dipartimento regionale, che sono stati recepiti
negli emendamenti presentati, riferisce, altresì, che è pervenuta richiesta di audizione da parte del Presidente dell’ANBIMA
Calabria.
Indi,
dà avvio alle audizioni.
(Viene audito: il Presidente dell’ANBIMA
Calabria)
Comunicata la presentazione di alcuni
emendamenti in accoglimento delle osservazioni emerse nel corso della precedente seduta, procede ad illustrarli nel dettaglio:
emendamento protocollo numero 7534/A01, all’articolo 1, comma 1, con il quale propone di eliminare le
parole “e sostiene”; emendamento protocollo numero 7534/A02, all’articolo 2, commi 1 e 2, con il quale
propone di aggiungere all’inizio del comma 1 la locuzione “Ai fini della
presente legge”, di eliminare al termine del comma 1, le parole “e riconosciuto
tale”, di sostituire al comma 2, la locuzione “con una scrittura privata
registrata” con la seguente “ai sensi della normativa statale vigente,”;
emendamento protocollo numero 7913/A01 all’articolo 4, con il quale propone di
aggiungere al comma 1, dopo le parole “attraverso il dipartimento competente”,
le parole “per istruzione e cultura,” e dopo le parole “ai comuni” la locuzione
“alla Città Metropolitana di Reggio Calabria,” e al comma 1, lettera f), dopo
la parola “musicale” le parole “, gli Istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica”; emendamento protocollo numero 7534/A04, all’articolo 5,
commi 1 e 2, con il quale propone di inserire al comma 1, dopo la parola
“dipartimento” e prima della parola “cultura” le parole “competente per
Istruzione e” e di sostituire al comma 2, le parole “tesserato ad associazioni
nazionali e di conseguenza a compagnie” dalla locuzione “direttamente, o
attraverso le associazioni nazionali di riferimento, coperto da polizze”;
emendamento protocollo numero 7534/A05, con il quale propone di aggiungere
l’articolo 5 bis, relativo all’istituzione della giornata regionale
dedicata alle bande musicali della Calabria e alla valorizzazione degli eventi
di carattere territoriale ad essa correlati; emendamento protocollo numero
7534/A06, con il quale propone di sopprimere l’articolo 8.
Ringrazia, infine, la Presidente per la sottoscrizione della proposta di
legge in discussione
Riferisce l’assenza di osservazioni.
Si
riporta all’intervento svolto nella precedente seduta della
Commissione.
Chiede alcuni chiarimenti sui termini e sulla dotazione finanziaria del bando.
Riferito
che l’avviso pubblico relativo alle attività
culturali per il 2025 è
stato pubblicato la settimana scorsa con una dotazione complessiva di 4.300.000
euro, sottolinea che esso è finalizzato a sostenere, con la previsione di contributi
differenziati, diversi ambiti
culturali, tra cui uno specifico per le bande musicali ed è volto
a finanziare nell’arco dell’anno anche
attività che producono cultura.
Riferito
l’interesse specifico per lo stanziamento
finanziario previsto, chiede ulteriori chiarimenti al riguardo.
Riferisce
l’importo massimo di 20 mila euro previsto
per singolo progetto che è stato, peraltro, ampliato rispetto al precedente avviso pubblico.
Posto ai voti l’emendamento protocollo
numero 7534/A01, all’articolo
1, comma 1, che è approvato all’unanimità, pone ai voti: l’articolo 1, che è
approvato all’unanimità per
come emendato; l’emendamento protocollo numero 7534/A02, all’articolo
2, commi 1 e 2, che è approvato all’unanimità; l’articolo 2, che è
approvato all’unanimità, per come emendato; l’articolo 3 che è approvato
all’unanimità; l’emendamento protocollo numero 7913/A01, all’articolo 4, che è
approvato all’unanimità; l’articolo 4, che è approvato all’unanimità per come
emendato; l’emendamento protocollo numero 7534/A04, all’articolo 5, commi 1 e
2, che è approvato all’unanimità; l’articolo 5, che è approvato all’unanimità
per come emendato; l’emendamento protocollo numero 7534/A05, aggiuntivo
dell’articolo 5-bis, che è
approvato all’unanimità, pertanto è inserito l’articolo 5-bis;
gli articoli 6 e 7, che sono approvati all’unanimità;
l’emendamento protocollo numero 7534/A06, con il quale si propone di sopprimere
l’articolo 8, che è approvato.
Indi,
pone ai voti la proposta di legge nel suo complesso che è approvata per come
emendata con richiesta di
autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica,
infine, che il relatore per la
seduta di Consiglio sarà il consigliere
Molinaro.
Riferisce
che il suggerimento emerso dall’audizione del Presidente dell’ANBIMA Calabria sarà formalizzato in un
emendamento da presentare nella seduta di Consiglio.
(La Commissione approva)
Riferisce, preliminarmente, che sono stati
invitati alla seduta odierna il dirigente generale del Dipartimento salute e
welfare, che ha delegato a partecipare la dottoressa Sara Lo Presti, che è
stata impossibilitata a partecipare, e il Garante regionale per la tutela delle
vittime di reato.
Ricordato l’iter della proposta di legge in discussione che giunge oggi a un
passaggio decisivo del suo percorso nella Commissione di merito, rammenta, in
particolare, il prezioso contributo offerto dal Garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza, che ha fornito dati essenziali e spunti di
riflessione fondamentali.
Reputa, quindi,
che la giornata
odierna rappresenti un’ulteriore occasione di arricchimento del dibattito,
grazie all’intervento del Garante regionale per la tutela delle vittime di
reato, che può offrire una prospettiva centrata sulle vittime e sulle misure di
protezione e sostegno.
Sottolineato che l’obiettivo
della legge è quello di prevenire e contrastare ogni
forma di abuso e sfruttamento minorile, rafforzando il sistema di tutela e
garantendo strumenti concreti di protezione e assistenza, attraverso azioni
concrete, ringrazia la consigliera De Francesco, prima firmataria della proposta
in discussione, per l’iniziativa legislativa intrapresa.
Indi, dà avvio alle
audizioni.
(Viene audito: il Garante
regionale per la tutela delle vittime di reato;
intervengono: le consigliere
Mannarino e De Francesco).
Riferita la volontà di
presentare un emendamento per integrare il testo in esame con la previsione del
Garante per le vittime di reato, figura non ancora istituita al momento della
presentazione della proposta di legge, ringrazia tutti coloro che hanno fornito
un valido e fattivo contributo per il miglioramento del testo in discussione.
Sottolineata la valenza
dell’iniziativa legislativa in esame, reputa necessario conferire maggiore organicità all’intervento legislativo in materia,
ricordando, nello specifico, che la tematica in esame è disciplinata da
diverse leggi regionali quali, in particolare, la legge regionale numero 21 del
1996, relativa ai servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, la legge regionale numero 23 del 2023,
in attuazione della Legge 328 del 2000 e la legge istitutiva del Garante
regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Evidenziata la
necessità di rafforzare
con risorse finanziarie e strumentali gli Istituti già operanti quali, appunto,
il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, pur condividendone le
finalità del provvedimento in discussione, preannuncia il voto di astensione,
qualora non si reperiscano adeguate risorse finanziarie a garanzia
dell’effettiva operatività della legge.
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)
In risposta alla consigliera Bruni, comunica che è in corso la redazione
di un emendamento che superi la programmazione triennale e sottolinea che la
proposta di legge punta ad un approccio integrato, richiedendo la
partecipazione delle istituzioni e di tutti coloro che lavorano con i minori.
Illustra, quindi, l’emendamento protocollo numero 1784, riguardante
modifiche del titolo della proposta di legge che recita testualmente: <<Nel
titolo della proposta di legge n. 237/12^ recante: “Politiche di prevenzione e
di contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno di minori” le parole: “e
di contrasto” sono soppresse>>.
Illustra, poi, l’emendamento protocollo numero 1578/A04, riguardante
integrazioni all’articolo 1, che recita testualmente: <<All’articolo 1
della proposta di legge n. 237/12^ recante: “Politiche di prevenzione e
contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno di minori” sono apportate le
seguenti modifiche: a) Nel comma 1 le parole: “in possesso di autonomia e” sono
sostituite dalle seguenti: “titolari di” e la parola: “normale” è sostituita
dalla seguente: “regolare”; b) Alla fine del comma 2 dopo le parole: “società
regionale”, sono aggiunte le seguenti: “con conseguente pari trattamento ai
minori italiani e stranieri”; c) Nel comma 3 dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente: “d) l’individuazione di strumenti e strategie, al fine di garantire
il pieno coinvolgimento dei minori con una attenzione particolare alla
dimensione della partecipazione e dell’ascolto che ne costituiscono un
presupposto”>>.”
Illustra l’emendamento protocollo numero 1929/A02, all’articolo 2, che
recita testualmente: <<a) La lettera d) del comma 1 è sostituita dalla
seguente: “d) istituzione, previa intesa, di un tavolo concertativo con i
rappresentanti di enti pubblici e locali del territorio che coinvolga
istituzioni, associazioni che si occupano di tali tematiche, distretti sanitari
e socioassistenziali nelle politiche di prevenzione degli abusi sessuali in
danno dei minori;”; b) Alla fine della lettera e) del comma 1 dopo le parole:
“o violenza” sono aggiunte le seguenti: “anche attraverso il coinvolgimento dei
servizi sociali professionali;”>>
Illustra l’emendamento protocollo numero 1578/A08, all’articolo 3, che
recita: <<a) nella lettera h) del comma 1 dopo le parole:
“all’associazionismo” sono inserite le seguenti: “che opera a favore dei
minori;”; b) La lettera i) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “i)
specifici programmi di formazione e informazione a carattere preventivo per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i soggetti che hanno
regolari contatti con i minori (per motivi familiari, scolastici, ricreativi,
professionali, sanitari, religiosi, ed altro); c) Dopo la lettera i) del comma
1 sono aggiunte le seguenti: “j) inserimento nei programmi scolastici/didattici
di specifici progetti educativi in materia di violenza e di parità di genere;
k) specifici programmi di formazione e informazione riservati al personale dei
servizi sociali degli enti locali.”>>;
Illustra l’emendamento protocollo numero 1578/A10, all’articolo 4, che
recita testualmente: <<All’articolo 4 della proposta di legge numero
237/12^ recante: “Politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e agli
abusi in danno di minori” sono apportate le seguenti modifiche: a) La lettera
d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “organizzazioni di volontariato,
associazione di promozione sociale, delle famiglie, altri enti del terzo
settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale;”; b) Dopo la
lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: “f) uffici giudiziari.”; c) Nel
comma 2 dopo le parole: “d’intesa con” sono aggiunte le seguenti: “gli uffici
giudiziari e”>>;
Illustra l’emendamento protocollo numero 1929/A04, all’articolo 5, che
recita: <<All’articolo 5 della proposta di legge n. 237/12^ recante:
“Politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno
di minori” sono apportate le seguenti modifiche: a) Nella lettera b) del comma
1 le parole: “incoraggiare e” sono soppresse: b) Dopo la lettera e) del comma 1
sono aggiunte le seguenti: “f) creazione di una rete multidisciplinare e
territoriale che coinvolga, previa intesa, anche le Forze dell’Ordine; g)
garantire il superamento del carattere frammentario e disarticolato degli
interventi, nonché la loro diversità negli ambiti territoriali, mediante la
realizzazione di un sistema integrato di servizi, nel quale si realizzino
interventi coordinati e omogenei a livello regionale, che assicurino ovunque ai
minori una adeguata tutela e livelli minimi di assistenza; h) implementare la
capacità di presa in carico dei minori vittime o autori di reati sessuali
mediante cooperazione, coordinamento ed uniformità degli interventi sul
territorio; i) sviluppare la capacità di accoglienza, messa in sicurezza,
assistenza e supporto dei minorenni vittime nella fase di emersione dei reati e
nel percorso giudiziario, anche attraverso il potenziamento dei consultori; j)
accrescere la competenza specialistica degli operatori e favorire l’integrazione
delle professionalità; k) migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel
rispondere alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei
ragazzi in situazione di vulnerabilità; l) individuazione di livelli essenziali
per la rete di protezione e inclusione sociale.”>>;
Illustra l’emendamento protocollo numero 1784/A02, all’articolo 6, che
recita testualmente: <<All’articolo 6 della proposta di legge n. 237/12^
recante: “Politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e agli abusi
in danno di minori” le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “sei mesi”>>.
Illustra l’emendamento protocollo numero 1578/A16, all’articolo 7, che
recita: <<All’articolo 7 della proposta di legge n. 237/12^ recante:
“Politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno
di minori” le parole: “dipartimento regionale competente per materia” sono
sostituite dalle seguenti: “coordinamento di cui al comma 3 dell’articolo 4”>>.
Specifica che le proposte emendative non comportano nuovi oneri.
Minnici Sonia, funzionaria IEQ del Settore assistenza giuridica
Dichiara l’assenza di rilievi sulla proposta in discussione.
Pone ai voti l’emendamento al titolo della proposta, protocollo numero
1784/A04, che è approvato.
BRUNI Amalia (Partito Democratico)
Dichiara di votare a favore dell’approvazione di tutti gli emendamenti e
di astenersi sulla votazione della proposta nel suo complesso, in attesa di
capire come saranno risolti i problemi relativi alla copertura finanziaria
della proposta.
Pone in votazione: l’emendamento all’articolo
1, protocollo numero 1578/A04, che è approvato; l’articolo 1 che è approvato,
così come emendato; l’emendamento all’articolo 2, protocollo numero 1929/A02,
che è approvato; l’articolo 2 che è approvato, così come emendato; l’emendamento all’articolo 3, protocollo numero 1578/A08,
che è approvato; l’articolo 3 che è approvato, così
come emendato; l’emendamento all’articolo 4, protocollo
numero 1578/A10, che è approvato; l’articolo 4 che è approvato, così come
emendato; l’emendamento all’articolo 5, protocollo numero 1929/A04, che è
approvato; l’articolo 5 che è approvato, così come emendato; l’emendamento
all’articolo 6, protocollo numero 1784/A02, che è approvato, l’articolo 6 che è
approvato, così come emendato; l’emendamento all’articolo 7, protocollo numero
1578/A16, che è approvato; l’articolo 7 che è approvato, così come emendato.
Pone in votazione gli
articoli 8 e 9 che sono approvati e la proposta di legge nel suo complesso, per
come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
Nomina quale relatrice in
Consiglio la consigliera De Francesco.
(La Commissione approva)
Illustra la
proposta che giudica un intervento normativo di ampio respiro e di valore
strategico, con l’obiettivo di rafforzare il sistema universitario regionale
come leva fondamentale per la crescita umana, sociale, culturale ed economica
della Calabria. Evidenzia, pertanto, che, in un contesto globale in rapida
trasformazione, investire nell’istruzione universitaria e nella formazione di
qualità equivale a investire nel futuro della Regione, allineando la Calabria
agli standard europei. Precisa, dunque, che la proposta si inserisce in un
quadro integrato di politiche regionali che mirano a valorizzare l’istruzione
superiore come strumento primario di sviluppo e di innovazione.
Evidenziate le
misure previste all’interno della proposta, tra cui la valorizzazione del ruolo
strategico delle istituzioni universitarie e AFAM
come poli di attrazione per giovani talenti e centri di trasferimento di
competenze, si sofferma sul principio di inclusione, attraverso misure a
favore dell’accesso equo all’istruzione, con particolare attenzione a studenti
con disabilità, BES, provenienti da contesti svantaggiati o da background
migratorio, evidenziando come siano previste, inoltre, campagne di
sensibilizzazione e orientamento per contrastare stereotipi di genere e forme
di discriminazione nell’ambito universitario.
Riferiti, poi,
ulteriori obiettivi e finalità della proposta ,
chiarisce che prevede interventi volti ad ampliare l’accesso alla
cultura, anche attraverso l’istituzione del Pass Culturale Universitario
e la cooperazione con istituzioni culturali, favorendo il tutoraggio tra pari
tramite strumenti digitali come la Piattaforma regionale per il Tutorato
e la Banca del Tempo universitaria.
Precisato che
la legge promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e manifatturiero
calabrese, attraverso progetti formativi specifici e l’istituzione di Hub
regionali per l’innovazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e alla
promozione di brevetti e tecnologie innovative, comunica che l’attuazione delle
finalità della legge sarà garantita attraverso ulteriori strumenti, ad esempio
la stipula di protocolli di intesa e accordi tra enti. Infine, rimarca la
rilevanza sia del Tavolo di coordinamento regionale per le politiche
universitarie e AFAM (art. 2), con funzioni consultive, propositive e di
laboratorio legislativo permanente, sia dell’Osservatorio regionale per le
politiche universitarie e dell’alta formazione (art. 9), con funzioni di
monitoraggio, ricerca e valutazione dell’impatto delle politiche adottate.
Infine,
declina i contenuti dei 10 articoli che compongono la
proposta.
Giudicata interessante la proposta, per la visione sistemica che crea
connessioni con il mondo della ricerca e del lavoro, sottopone alla Commissione
alcune osservazioni, in particolare: all’articolo 2, comma 2, di prevedere che
il Tavolo di coordinamento regionale per le politiche universitarie e AFAM sia
presieduto dall’assessore competente per rafforzare la funzione di indirizzo
politico; di far in modo che la previsione relativa al compito di promozione,
senza oneri, della Regione trovi spazio nell’utilizzo di fondi nazionali o
europei per realizzare azioni concrete; all’articolo 8, comma 1, lettera b)
lasciare generico il riferimento specifico a borse di studio, agevolazioni per
il trasporto e l’accesso ai servizi universitari, poiché che la norma non
prevede una norma finanziaria autonoma; di dare all’Osservatorio regionale per
le politiche universitarie e dell’alta formazione una connotazione più
operativa e tecnica.
BRUNI Amalia (Partito
Democratico)
Pur condividendo e giudicando positivamente gli intenti perseguiti dalla
proposta, ritiene, però, che non abbia modo di essere operativa se priva di
fondi appositi. Difatti, considera necessario aiutare il sistema
dell’istruzione con borse di studio e risorse, onde evitare che la proposta,
anche se approvata, rimanga solo una cornice.
VATRANO Angela, Dipartimento istruzione,
formazione e pari opportunità
Sottolineate le difficoltà nel rintracciare risorse economiche per il
finanziamento della proposta, ne evidenzia l’utilità quale strumento di supporto
alla programmazione dei fondi non regionali, capace di orientare le scelte per
definire i piani finanziari.
MANNARINO Sabrina (Fratelli d’Italia)
Trova che vi sia una opposizione preconcetta al sistema legislativo e,
fatto notare che la legislazione calabrese in materia è ferma da 20 anni,
sottolinea che, in questo momento, è necessario rapportare la materia
all’evoluzione della realtà, lasciando alla Giunta regionale, poi, il compito
di amministrare.
Ribadisce che trattasi di un testo di legge di indirizzo e che tutte le
azioni si potranno effettuare con Protocolli d’intesa promossi con tutte le
Istituzioni coinvolte.
Preannuncia, quindi, l’audizione dei Rettori universitari.
BRUNI Amalia (Partito
Democratico)
Precisa che le leggi di indirizzo in realtà si rivelano “scatole vuote”,
considerato che le Università, attesa la loro piena autonomia, possono
procedere nella loro attività senza interloquire con la Regione. Si augura,
però, di poter essere smentita.
DE FRANCESCO Luciana (Fratelli d’Italia)
Ritiene che l’attuale legislazione regionale sia caratterizzata da una
produzione normativa di qualità e afferma che, anche se alcune proposte non
hanno effetti immediati, pongono le basi per attività future, essendo strumenti
di visione e di coraggio. Obietta che definirle “scatole vuote” sia ingeneroso
e miope.
Ritiene che le considerazioni della consigliera Bruni non tengano nella
dovuta considerazione il lavoro congiunto svolto con il Dipartimento cultura e con
il Settore assistenza giuridica.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ Area processo
legislativo e assistenza giuridica
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Rinvia il punto.
(La Commissione rinvia)
Su richiesta del proponente, rinvia il punto per ulteriori
approfondimenti.
(La Commissione rinvia)
Indi, esauriti i punti
all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle
15.54
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen
Romeo