XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
SANITÀ, ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
N. 45
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE PASQUALINA STRAFACE
Inizio lavori h. 15.32
Fine lavori h. 16.51
INDICE
BRUNI Amalia (Partito Democratico)
CHIEFALO Claudia, Dipartimento salute e welfare
CORTELLARO Antonio, Dirigente del Settore assistenza
giuridica
GIANNETTA Domenico (Forza Italia),*
VERALDI Marianna, Dipartimento salute e welfare
BRUNI Amalia (Partito
Democratico)
CORTELLARO
Antonio, dirigente Settore assistenza giuridica
MATTIANI
Giuseppe (Lega Salvini) ,*
SCAVO Fabio, funzionario
IEQ Dipartimento istruzione, formazione e pari opportunità
BRUNI Amalia (Partito Democratico)
LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)
RASPA Simona, funzionario IEQ Segretario generale
SCOPELLITI Valeria, dirigente del Dipartimento sviluppo economico e
attrattori culturali,*
Presidenza
della presidente Pasqualina Straface
La seduta
inizia alle 15.32
Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Riferisce, preliminarmente, che sono stati convocati alla seduta odierna il consigliere Giannetta, in qualità di proponente, che è presente, e il Dirigente generale del Dipartimento salute e welfare, che ha delegato a partecipare le dottoresse Marianna Veraldi e Claudia Chiefalo.
Illustra, quindi, la proposta finalizzata a modificare la legge regionale numero 24 del 2020, al fine di superare le censure di incostituzionalità da parte dalla Corte costituzionale.
Sottolinea che il provvedimento in discussione è finalizzato a modificare la legge regionale numero 24 del 2020, volta a dare ai pazienti maggiori possibilità di terapia, anche dal punto di vista dell’appropriatezza terapeutica, valorizzando, nello specifico, la figura del farmacista.
Precisato che l’intervento di novellazione si è reso necessario a causa dell’impugnazione della legge da parte della Corte costituzionale, sottolinea che il provvedimento si compone di 4 articoli che illustra nel dettaglio, indicando, specificatamente, le disposizioni modificate a causa delle censure di incostituzionalità.
Precisato che le strutture sanitarie, adeguandosi alla presente normativa, possono anche conseguire economie di spesa, evidenzia che la prescrizione dei farmaci rimane di esclusiva competenza medica.
Sottolinea, infine, che l’articolo 1 della proposta prevede la presenza della figura professionale del farmacista in varie strutture quali gli istituti di ricovero, di riabilitazione, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le residenze sociosanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le dipendenze (SERD), le case di riposo, le case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci.
Espresso parere favorevole al provvedimento, sottolinea la problematica dell’appropriatezza prescrittiva che può riferirsi anche ad un farmacista esperto.
Intervenendo su delega del dirigente generale del Dipartimento, riferisce il parere favorevole del Dipartimento, sottolineando la finalità precipua del provvedimento che può migliorare la qualità di vita del paziente, attraverso una migliore appropriatezza delle prescrizioni e consentendo, al contempo, di realizzare economie di spesa.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Riferito, preliminarmente, di aver chiesto l’audizione di Federfarma e dell’Ordine dei farmacisti, esprime perplessità sulla proposta in discussione, a partire già dal titolo “Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private”, sottolineando che nelle strutture pubbliche sono già previste le Unità operative farmaceutiche.
Ritenuto che l’articolo 1, comma 1, che prevede la presenza della figura professionale del farmacista in varie strutture, sia poco aderente alla realtà, reputa che le censure della Corte costituzionale non siano superate con la novellazione proposta, in particolare con riferimento alla mancata previsione della copertura finanziaria, non potendosi considerare il provvedimento ad invarianza finanziaria.
Fermo restando il rispetto per il ruolo dei farmacisti, reputa che l’intervento terapeutico debba rimanere di esclusiva competenza medica.
Ricordato che si tratta di una prima lettura, si dichiara disponibile ad
effettuare le audizioni richieste già nelle prossime sedute.
Puntualizza che lo spirito della legge ha due capisaldi:
l’appropriatezza terapeutica e il ruolo cardine del farmacista che non
sostituisce altri professionisti, ma contribuisce a ridurre costi e tempi di
degenza.
Precisa, inoltre, che dal punto di vista legislativo si sono resi
necessari i correttivi richiesti dalla Corte costituzionale e che non vi sono
interferenze con le competenze del Commissario ad acta.
Pur non essendo contrario a programmare le audizioni, specifica, però, che
si tratta di una legge di modifica e non di prima approvazione, per la quale
sono state già svolte audizioni dell’Ordine dei farmacisti e Federfarma.
Rinvia il punto per approfondimenti, aprendo il termine per la
presentazione di emendamenti.
(La Commissione rinvia)
Illustra la proposta tesa alla salvaguardia delle attività di spettacolo
viaggiante come patrimonio culturale e storico della regione.
Rimarcato che tali attività rappresentano una forma di espressione
artistica e culturale e che costituiscono un bagaglio culturale da preservare e
tramandare, precisa che sono disciplinate dalla normativa nazionale e che la
proposta di legge in esame ha l’obiettivo di promuovere la tutela degli
operatori degli spettacoli viaggianti e, al contempo, salvaguardare e
tramandare la tradizione delle feste popolari, anche attraverso l’istituzione
di un Osservatorio regionale sulle attività dello spettacolo viaggiante e di un
elenco regionale degli operatori del settore.
Sottolineato che l’’obiettivo della proposta di legge è la salvaguardia
delle attività di spettacolo viaggiante, quale patrimonio culturale e storico,
specifica che per spettacolo viaggiante si intendono attività allestite per mezzo
di attrezzature mobili o installate stabilmente all'aperto o al chiuso, o in
parchi di divertimento.
In particolare, spiega che tali attività sono classificate per tipologia
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi
dell'articolo 4 della legge numero 337 del 1968 e sono suddivise in 6 sezioni:
sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni; sezione II - Balli a palchetto
o balere; sezione III - Teatri viaggianti; sezione IV - Circhi equestri;
sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche; sezione VI - Spettacolo di
strada.
Prosegue informando che il settore dello spettacolo viaggiante è
composto da esercenti del circo e del luna park, costituito in Italia da circa
7.500 imprese, aventi in genere carattere familiare.
Conclude, spiegando che l’obiettivo principale di questa proposta è
promuovere la valenza imprenditoriale, sociale e culturale del settore,
mettendo in rilievo l’importanza di una adeguata tutela del lavoro.
Considerate la finalità della norma, non ravvede una competenza
specifica del Dipartimento, in quanto ritiene che la norma sia aderente al tema
del rafforzamento dell’aspetto culturale.
Detto questo, non esclude che tali categorie di lavoratori possano
partecipare a bandi del Dipartimento turismo rivolti ad associazioni o imprese
che hanno come finalità la realizzazione di spettacoli.
Asserisce, inoltre, che potrebbe essere utile l’istituzione di un elenco
regionale degli operatori del settore, ma manifesta perplessità sulla creazione
dell’Osservatorio regionale sulle attività dello spettacolo viaggiante che
ritiene costituirebbe un appesantimento amministrativo senza effetti
produttivi.
In merito, infine, al coordinamento tra i diversi Dipartimenti, ritiene
che sarebbe complicato e invita a individuare un Dipartimento capofila.
Ritiene che la materia non sia di competenza del Dipartimento
istruzione, formazione e pari opportunità, ma del Dipartimento di attività
produttive.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Pur considerando la proposta in esame interessante perché volta alla
salvaguardia di risorse storico-culturali, osserva però che la relazione
illustrativa è carente di dati, anche perché non viene definito il quadro
economico del settore che, invece, giudica importante per definire il contesto.
Sottolineato, poi, che la mancanza di sostegno economico riduce la valenza del
dispositivo, osserva che dovrebbe essere esplicitato tutto nel dettaglio, ritenendo
che per la valorizzazione del patrimonio culturale si rende necessario operare
delle scelte che sono influenzate dal contributo economico.
Ringraziati tutti i
partecipanti ai lavori per gli spunti offerti, sottolinea che l’obiettivo della
proposta di legge è riconoscere tali figure e, inoltre, individuare chi
realmente sia in possesso della licenza per svolgere tale lavoro. Riferisce,
poi, che i rappresentanti sindacali del settore lamentano che i loro codici Ateco
non sono previsti nei bandi e per tali ragioni la necessità di una proposta di
legge che li riconosca. Conclude sottolineando l’opportunità di convocare i
rappresentanti sindacali di settore per recepire le loro esigenze e migliorare il
testo.
Ringraziati i
rappresentanti dei Dipartimenti, rinvia il punto per ulteriori approfondimenti
e apre i termini per la presentazione degli emendamenti.
(La Commissione rinvia)
Sottolineato
che la proposta di legge mira a promuovere e rendere più efficaci le misure di
sostegno previste a favore dei consumatori in un momento di enormi difficoltà
economiche e sociali come quello attuale, evidenzia che le misure ed azioni che si prospettano di attuare sono
proposte attraverso un intervento di modifica normativa della legge regionale numero
7/2018, il cui obiettivo era quello di promuovere la tutela dei diritti
e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori di
beni e servizi, attraverso dei necessari miglioramenti e correttivi al vigente
quadro regionale.
Riferito
che la proposta tenta di colmare il vuoto legislativo esistente nella Regione, garantendo
al consumatore-utente una tutela sempre più completa, uniforme ed organica e fornendo
un quadro generale ed esaustivo dei diritti e dei relativi strumenti di difesa,
rappresentati dalle Associazioni dei consumatori e dalla Regione attraverso l’istituzione
sia del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, sia dell’elenco
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti sia dell’Osservatorio
dei prezzi e delle autorità produttive.
Precisa
che il testo mira a superare le difficoltà sorte nell’applicazione della legge
attualmente in vigore, che ha generato alcuni contenziosi, e prevede, altresì, di
adeguare la normativa di settore alle recenti modifiche operate in favore dei consumatori,
che tendono a finanziare maggiormente il funzionamento degli sportelli del consumatore
anziché i singoli progetti su tematiche specifiche.
Infine,
sottolinea che la proposta di legge consta di 3 articoli e prevede l’invarianza
finanziaria.
Riferisce
che non vi sono osservazioni da parte del Dipartimento. In particolare, precisa
che saranno superati gli attuali contenziosi a tutela e a garanzia dei
consumatori.
Illustra la scheda analisi tecnico-normativa.
Per
una maggiore chiarezza, ritiene opportuno ascoltare i rappresentanti dei
consumatori degli utenti, perché, così facendo, a suo avviso, si potrà comprendere
se le proposte modificative siano effettivamente risolutive per superare le
criticità. Chiede, inoltre, chiarificazioni in merito agli sportelli.
Comunica
che nella prossima seduta saranno auditi i rappresentanti Codacons e di Federconsumatori.
Sottolineata
l’opportunità di audire le associazioni competenti, chiede chiarimenti sull’articolo
2.
Fornisce
alcune precisazioni.
Rinvia
il punto all’ordine del giorno e apre il termine per la presentazione degli
emendamenti.
(La Commissione rinvia)
Esauriti
i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 16.51
Il Funzionario IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo