XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
SANITÀ, ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE
N. 18
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE COMITO
Inizio lavori h. 11,44
Fine lavori h. 13,27
INDICE
CORTELLARO Antonio, dirigente Settore assistenza
giuridica
LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)
MANCUSO Filippo, Presidente del Consiglio regionale
NERI
Giuseppe (Fratelli d’Italia)
PRESIDENTE,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
GENTILE Katya (Forza Italia),*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*
GRAZIANO
Giuseppe (Unione di Centro)
LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente),*,*
NERI
Giuseppe (Fratelli d’Italia),*
CORTELLARO Antonio, dirigente del Settore assistenza
giuridica
FERRARA Annamaria, funzionario PO Segretariato
generale
GRAZIANO
Giuseppe (Unione di Centro),*
LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente)
PIRAINO Giorgio, dirigente di settore del Dipartimento
Tutela della Salute e servizi socio-sanitari,*,*
LAGHI Ferdinando (De Magistris Presidente),*
Presidenza del presidente Michele Comito
La seduta inizia alle 11,44
Approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della
Commissione.
Propone un’inversione dei punti all’ordine del giorno, invertendo il
punto 2 e il punto 1 all’ordine del giorno, indi pone ai voti la proposta di
inversione che è approvata.
Introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola al Presidente
del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, in qualità di proponente, per
illustrare la proposta di legge in discussione.
MANCUSO Filippo, Presidente
del Consiglio regionale
In qualità di consigliere proponente, illustra la proposta di legge in
discussione che ritiene di grande attualità, atteso che è finalizzata ad
istituire l’osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi lavoro.
Precisa, quindi, che il predetto organismo con
carattere consultivo potrà essere da stimolo per il decisore politico e appare
necessario nel contesto sociale e lavorativo in cui versa la Calabria
nell’attuale epoca storica, offrendo un concreto supporto ai lavoratori nell’ambito
della propria organizzazione di appartenenza. Chiarisce, poi, che
l’osservatorio sarà composto da professionisti operanti nel mondo
giuslavoristico, sindacale e delle Amministrazioni centrali e regionali e
che entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà
produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sulle politiche del lavoro
nella regione, focalizzando l’attenzione su aspetti specifici e in particolare:
casi di incidenti sui luoghi di lavoro; casi di discriminazione e di mobbing
sui luoghi di lavoro; cause di infortunio e malattie professionali con
l’evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori; i
rischi particolari, ad esempio, dei lavori maggiormente esposti ad impieghi
pericolosi, delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché
sull’impiego delle tecnologie. Altresì, evidenzia che il rapporto dovrà
formulare proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per
promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali.
In conclusione, precisa che la proposta si compone di sei articoli e che
non prevede oneri a carico della finanza regionale.
Annuncia la presentazione di un emendamento all’articolo 2, comma 3,
affinché nell’osservatorio sia prevista la partecipazione di un rappresentante
dei consulenti del lavoro.
Concorda con quanto indicato dal consigliere Neri.
Reputata lodevole la proposta di legge, evidenzia la necessità di
individuare una idonea struttura organizzativa che consenta l’operatività
dell’organismo nonché di prevedere una forma di dialogo tra i diversi
osservatori regionali al fine di razionalizzare le attività dagli stessi
svolte.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Aperti i termini per la presentazione degli emendamenti, rinvia l’esame
della proposta alla prossima seduta.
(La Commissione rinvia)
Introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola alla
consigliera Gentile, proponente della proposta di legge, per illustrare gli
emendamenti a sua firma.
Dà lettura dell’emendamento protocollo numero 21441, presentato al comma
1 dell’articolo1 e che recita: “Al comma 1 dell’articolo 1 sono soppresse le
seguenti parole: “abrogato dalla legge regionale 20 luglio 2020, n. 14 (Materia
funeraria e di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e
abrogazione della legge regionale 53/2019)”.
Dichiara di astenersi dalla votazione sugli emendamenti in quanto ha
delle precisazioni da avanzare inerenti alla legge nel suo complesso
Pone in votazione l’emendamento protocollo numero 21441 che è approvato
a maggioranza e passa all’esame dell’emendamento protocollo numero 21443.
Dà lettura dell’emendamento, protocollo
numero 21443, all’articolo 16 bis, così come introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, al quale sono
apportate le seguenti modifiche: al comma 4, dopo le parole “normativa statale”
sono inserite le seguenti: “, in particolare dalla legge 30 marzo 2001, n.130
(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e, per
quanto applicabile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) “; al comma 6,
dopo le parole “rilevanza economica,” sono inserite le seguenti: “ai sensi
dell’articolo 6 della l. 130/2001”; al comma 7: dopo le parole “Il Comune,”
sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
l.130/2001”; dopo le parole “in caso di” aggiungere la seguente: “accertata”;
sono soppresse le seguenti parole: “ovvero in caso di disinteresse”.
Pone in votazione
l’emendamento protocollo numero 21443 che è approvato a maggioranza e passa
all’esame dell’emendamento protocollo numero 22588.
Dà lettura dell’emendamento, protocollo numero 22588, che dopo il comma
5 dell’articolo 16-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della proposta di
legge in esame aggiunge il seguente comma: “5.bis Ogni Comune individua,
all’interno del perimetro cimiteriale, un’area da destinare alla creazione di
cinerari comuni e alla dispersione delle ceneri, ai sensi del D.P.R. 10
settembre 1990, n.285.”
Pone in votazione
l’emendamento protocollo numero 22588 che è approvato a maggioranza e passa
all’esame dell’emendamento protocollo numero 21445.
Dà lettura dell’emendamento, protocollo numero 21445, al comma 1
dell’articolo 16-ter così come introdotto dall’articolo 1, comma 1, della
proposta di legge in esame, al quale sono apportate le seguenti modifiche: a)
sono soppresse le seguenti parole: “o dallo stesso soggetto del Comune di
conservazione del feretro”; b) alla fine del primo capoverso, dopo le parole “medico
necroscopo”, sono aggiunte le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, numero 254
(Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)“.
Pone in votazione l’emendamento protocollo numero 21445 che è approvato
a maggioranza e passa all’esame dell’emendamento protocollo numero 22585.
Dà lettura
dell’emendamento protocollo numero 22585 che all’articolo 16-quater, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame apporta le seguenti
modifiche:
a) Il comma 2 con
le lettere a, b, c è sostituito integralmente dal seguente testo:
“2. La volontà in
merito all’affidamento delle proprie ceneri per la conservazione o la
dispersione è espressa tramite una delle modalità previste dall’articolo 3
della legge 130/2001.”
b) nel comma 5, dopo le parole “La dispersione delle
ceneri”, sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera c), della legge 130/2001,”
c) nel comma 6, dopo le parole “I soggetti
autorizzati alla dispersione delle ceneri”, sono aggiunte le seguenti: “, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001,”.
d) Alla lettera c), comma 6 le parole” di cui alla
lettera c), comma 2” sono sostituite dalle parole “riconosciuta, a cui il
defunto risulta iscritto, che abbia tra i propri fini statutari quello della
cremazione degli associati;”
Pone ai voti l’emendamento protocollo numero
22585 che è approvato e passa all’esame dell’emendamento protocollo numero
22586.
Dà lettura dell’emendamento,
protocollo numero 22586, che, dopo l’articolo 16-quater, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame aggiunge il seguente
articolo: “Art. 16-quater-bis (Disposizioni relative alla tumulazione con gli
animali d’affezione) 1. In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli
eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di
affezione, riposte in un’urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella
relativa tomba di famiglia. 2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia igienico sanitaria applicabile agli animali d’affezione
come definiti dal disposto combinato del Regolamento (UE) n. 576/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia, della legge 4 novembre 2010,
n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali di compagnia) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy). 3. La volontà
del defunto o degli eredi è espressa tramite dichiarazione in carta libera da
presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove avrà luogo la
tumulazione. 4. La presenza degli animali di affezione all’interno dei loculi o
delle tombe di famiglia deve essere annotata all’interno dei registri
cimiteriali. 5. Non è consentito apporre sulla lapide o sulla tomba di famiglia
fotografie o iscrizioni che facciano riferimento all’animale di affezione ivi
tumulato.”
Chiede se l’animale di
affezione sia la persona debbano essere cremati.
Puntualizza che solo
l’animale d’affezione deve essere cremato.
Chiede se l’animale
d’affezione morto prima del padrone e cremato possa, successivamente alla morte
del padrone, essere tumulato nel loculo con quest’ultimo.
Risponde affermativamente alla
domanda del consigliere Neri.
Pone in votazione l’emendamento protocollo numero 22586 che è approvato
a maggioranza e passa all’esame dell’emendamento protocollo numero 21448.
Dà lettura dell’emendamento, protocollo numero 21448, che dopo la
lettera f) del comma 2 dell’articolo 16-quinquies, introdotto dall’articolo 1,
comma 1, della proposta di legge in esame, introduce la seguente lettera; “g)
forme di cooperazione con le associazioni che abbiano tra i propri fini
statutari la cremazione di cadaveri”.
Pone in votazione
l’emendamento protocollo numero 21448 che è approvato a maggioranza e passa
all’esame dell’emendamento protocollo numero 22589.
Illustra l’emendamento protocollo numero 22589 che tra l’altro sopprime
la lettera c) del comma 2 dell’articolo 16 quinquies poiché il suo contenuto è
già previsto al comma 5-bis dell’art. 16-bis.
Pone ai voti l’emendamento protocollo numero 22589 che è approvato e
passa all’esame dell’emendamento protocollo numero 21449.
Dà lettura dell’emendamento,
protocollo numero 21449, al comma 2 dell’articolo 16-sexies, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame che dopo le parole
“il medico” aggiunge le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della
legge 130/2001,”.
Pone in votazione l’emendamento protocollo
numero 21449 che è approvato. Indi pone in votazione
l’articolo 1 per come emendato che è approvato a maggioranza e gli articoli 2 e
3 che sono approvati a maggioranza.
Favorevole a una legge che regoli il problema della cremazione in
regione, osserva, però, che il testo è perfettibile considerato che il costante
riferimento alla normativa nazionale la rende molto simile al testo
sovraordinato. Informato, quindi, che i Comuni hanno evidenziato problemi sia
burocratici sia di risorse finanziarie sia ad offrire sostegno a famiglie poco
abbienti, ritiene che sarebbe stato utile recepire le criticità esistenti dai
soggetti interessati.
Sottolineato che trattasi di un testo completo, a cui gli emendamenti
hanno aggiunto soluzioni costruttive per evitare contrasti con la normativa
nazionale, ricorda che è comunque possibile presentare proposte emendative al
momento della trattazione In Aula. Dichiara, quindi, voto favorevole.
Giudicando la proposta ben armonizzata con le disposizioni nazionali e
precisato che queste ultime non disciplinano in dettaglio la materia, ritiene
poco pertinente il riferimento ai Comuni, atteso che non essendo previsti
ulteriori oneri o procedure a loro carico.
Chiarisce che le sue osservazioni non vanno considerate demolitive della
proposta, ma costruttive, al fine di superare l’alveo della genericità e,
attraverso l’ascolto dei soggetti coinvolti anche indirettamente, tentare di
risolvere eventuali criticità che dovessero emergere.
Pone in votazione la proposta di legge nel suo complesso che è
approvata, così come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale e
nomina relatore in Consiglio regionale la consigliera Gentile.
(La Commissione approva)
Illustra la proposta che intende promuovere, riordinare e disciplinare
la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d’affezione,
tenuto conto del loro ruolo nella società. Evidenziato che trattasi di una
materia delicata e d’interesse sociale, osserva che a quest’esigenza si
affianca e contrappone la pratica dell’abbandono e del randagismo con cani
vaganti che rappresentano un pericolo e quelli catturati che hanno bisogno di
strutture adeguate e cure.
Sottolinea che, ancora oggi, si riscontra una lacunosa applicazione
delle norme statali, che rende poco organica la materia, e una carenza di
iniziative volte a diffondere informazioni utili per il contrasto del
randagismo.
Evidenzia, inoltre, che da un monitoraggio emerge che la maggioranza dei
canili sul territorio regionale sono sovraffollati, con carenze
igienico-sanitarie, senza un’adeguata assistenza veterinaria.
Elenca, quindi, alcune potenziali cause che alimentano il fenomeno del
randagismo: cani legati alla pastorizia e all’attività venatoria o
semplicemente abbandonati, riproduzione non controllata, abbondanza di cibo e
presenza di discariche mal gestite.
Spiega, infine, che il testo in esame fissa delle regole per
salvaguardare gli animali d’affezione attraverso strumenti: l’iscrizione
all’anagrafe dei cani di proprietà; la fissazione delle caratteristiche minime
delle strutture dei canili; l’istituzione ex novo di strutture di
accoglienza intermedie; la promozione di una cultura zoofila; l’ampliamento
delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di
trasporto; la previsione di sanzioni più severe per i trasgressori; la
sensibilizzazione dei proprietari riguardo la sterilizzazione dei propri
animali.
Conclude informando che è stata presentata dal consigliere Laghi una
proposta che prevede l’istituzione dell’Autorità regionale per i diritti degli
animali d’affezione e chiede di verificare come sia possibile coordinare in
maniera positiva le due proposte.
In merito, infine, alla scheda di analisi tecnico-normativa, si sofferma
sul richiamo alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, numero 1, che prevede
una riserva di legge statale in materia, sottolineando che si tratta di una
materia in divenire, per la quale bisognerà attendere la giurisprudenza
costituzionale.
Dato atto, quindi, che la norma necessita di un approfondimento, propone
di proseguire i lavori con la programmazione delle audizioni di categoria.
Sottolineata, preliminarmente, l’attenzione verso la tematica in esame da parte del Dipartimento e del Ministero della salute, riferisce che quest’ultimo circa un anno e mezzo fa, a seguito di apposite verifiche effettuate sul territorio, ha rilevato incongruità nelle disposizioni contenute in alcuni Decreti del Commissario ad acta, con particolare riferimento alla carenza nei Comuni dei canili sanitari gestiti dalle aziende sanitarie provinciali, previsti dalla legge regionale sul randagismo del 1990.
Riferito l’avvio di un Tavolo di concertazione aperto con il Ministero per la trattazione della problematica, manifesta apprezzamento per la proposta di legge in discussione, sottolineando, in particolare, la necessità di risolvere le problematiche relative alle competenze in materia, soprattutto da parte dei Comuni.
Rilevata la presenza della problematica soltanto in alcune zone del territorio regionale, pone l’attenzione anche sul problema dei felini, evidenziando l’opportunità di avviare una campagna di sterilizzazione.
Ribadite le censure sollevate dal Ministero della salute, propone di apportare al testo in esame opportune modifiche in tal senso.
Chiede il parere del Dipartimento in merito ad eventuali misure da adottare a sostegno dei Comuni calabresi chiamati ad affrontare dei costi ingenti al riguardo e la previsione di un eventuale Consorzio di Comuni con funzioni di coordinamento, da inserire eventualmente nel testo di legge in discussione.
Ricordato che il Consorzio di Comuni è previsto dalla legge regionale del 1990, riferisce che la Calabria ha la disponibilità di circa 2 milioni di euro, da destinare alle Aziende sanitarie provinciali per la realizzazione dei canili sanitari, che i Comuni non sono ancora riusciti a spendere.
Sottolineato come anche tale aspetto sia stato affrontato dal Ministero della salute al Tavolo di concertazione, che si riunirà nuovamente tra pochi giorni, evidenzia le spese ingenti connesse alla problematica del randagismo.
Fornisce alcuni chiarimenti.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa.
Riferisce la recente pubblicazione dei Decreti ministeriali numero 134 e 135 relativi alla materia del randagismo, sottolineando la necessità di raccordo del testo in discussione con la normativa vigente anche a livello europeo.
Sottolineato l’interesse personale da anni sul tema del randagismo che
va affrontato, a suo parere, con il supporto delle associazioni presenti sul
territorio, pone l’attenzione sul tema delle sterilizzazioni, da effettuarsi in maniera organica e costante per non vanificare i risultati conseguiti.
Condivisa l’importanza della proposta di legge in esame, auspica
l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare di incorrere nel rischio di
impugnativa.
Evidenzia poi che la proposta di legge di sua iniziativa e recante “Istituzione dell’Autorità Regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone”, benché apparentemente assimilabile a quella in esame, è stata correttamente assegnata alla prima Commissione consiliare per l’esame di merito e non alla terza per i differenti ambiti di intervento che le rendono complementari ma non collidenti; auspica comunque l’avvio di un percorso parallelo che consenta di porre la Calabria all’avanguardia su una tematica così importante, seppur spesso svilita nella condivisione generale.
Comunica il rinvio della proposta di legge alla
prossima seduta di Commissione per ulteriori approfondimenti.
(La Commissione rinvia)
Informati i colleghi dell’impossibilità del
proponente, la consigliera Straface, ad essere presente ai lavori odierni,
procede con l’illustrazione del provvedimento.
Sottolinea che la proposta legge detta disposizioni
finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza nelle unità di
anestesia e rianimazione e nelle unità operative di pronto soccorso ospedalieri
del servizio sanitario regionale, prevedendo misure straordinarie, finalizzate
a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, nel reperimento del personale
medico da adibire alle già menzionate unità operative.
Precisa, quindi, che la proposta di legge è
composta da tre articoli e in particolare: all’articolo 1, il comma 1 consente alle aziende di concordare con i
dirigenti medici e sanitari l’effettuazione di prestazione aggiuntive presso le
unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell’articolo 115 del CCNL area
sanità 2016/2018; il comma 2 detta disposizioni per l’individuazione dei
dirigenti medici con i quale concordare l’effettuazione delle prestazioni
aggiuntive di cui al comma 1, secondo un ordine di priorità ivi indicato in
ordine decrescente; il comma 3 detta analoghe disposizioni per le prestazioni
aggiuntive da rendere presso le unità di anestesia e rianimazione; il comma 4
contiene la determinazione della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive
di cui al comma 1; il comma 5 dispone circa la possibile effettuazione di
prestazioni aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso da parte
dei medici in formazione specialistica assunti dalle aziende ai sensi
dell’articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nel caso di cui al comma 5, la tariffa oraria da
corrispondere è individuata nel comma 6 nella misura stabilita dalla
contrattazione collettiva; il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia
delle disposizioni normative vigenti in materia di prestazioni aggiuntive; il
comma 8, al fine di garantire l’applicazione degli istituti contrattuali, in
maniera uniforme nell’itero territorio regionale, dispone a carico del
competente Dipartimento la tempestiva adozione delle linee guida di indirizzo
di cui all’articolo 6 del CCNL. Ai medesimi fini sono assegnati specifici
obiettivi ai vertici delle aziende ed enti, soggetti a valutazione annuale.
Prosegue con l’articolo 2 che contiene la norma
finanziaria e l’articolo 3 che fissa l’entrata in vigore della legge.
Evidenziato che, per quanto riguarda la relazione
tecnico finanziaria, si demanda alla Commissione competente, afferma che la
proposta ha carattere d’emergenza-urgenza per far fronte alla carenza del
personale medico, evitando altresì l’aumento della spesa della sanità
attraverso l’utilizzo di cooperative che forniscono il personale e agevolando
il processo di risanamento della sanità.
Sottolineato che la tematica dell’emergenza
sanitaria e della relativa carenza del personale sanitario è ben nota a tutti,
ritiene impossibile poter intervenire nel merito della proposta in discussione
poiché necessita di un ulteriore approfondimento.
Annuncia il suo voto di astensione.
Precisato che si tratta di una proposta che attiene
particolarmente al Dipartimento emergenza-urgenza che mira a sopperire alla
carenza del personale medico, giudica necessario approvare la proposta di
legge, come tra l’altro già avvenuto in Veneto in cui la legge non è stata
impugnata.
Ricorda, inoltre, che pur trattandosi di materia di
competenza del Commissario ad acta, quest’ultimo coincide con il
Presidente della Giunta, pertanto ne auspica l’approvazione.
Rimarca la necessità di un approfondimento della
proposta di legge oltre che una sua valutazione tecnico finanziaria.
Ribadisce che la valutazione tecnico finanziaria
sarà affidata alla seconda Commissione.
Passa, quindi, alla trattazione dell’emendamento,
protocollo numero 22872, a firma della consigliera Straface, che è approvato a
maggioranza.
Pone in votazione gli articoli 1, 2 (per come
emendato) e 3 che sono approvati. Indi, pone in votazione la legge nel suo
complesso che è approvata a maggioranza, per come emendata, con autorizzazione
al coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 13.27
Il Funzionario PO
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo