XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
N. 15
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI mercoledì 29 giugno 2022
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRO RASO
Inizio
lavori h. 12,35
Fine
lavori h. 14,29
INDICE
PRESIDENTE, *,
*, *
CAMA Mariangela, funzionario
Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente
CELEBRE Pasquale, Dirigente generale del
Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, *
CORTELLARO Antonio, dirigente
Settore assistenza giuridica
LAGHI Ferdinando (De Magistris
Presidente), *, *
MORONI Claudio, Dirigente generale del
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
ROMEO Caterina, funzionario Settore
assistenza giuridica
Presidenza del presidente Pietro Raso
La seduta inizia alle 12,35
Introduce il punto all’ordine del giorno riguardante la proposta di legge numero 74/12^, già oggetto di una lunga e proficua fase di concertazione con tutti gli ordini professionali, nella quale sono stati recepiti tutti i rilievi posti in essere dagli ordini professionali e dai Dipartimenti interessati. Conclude, comunicando di aver presentato 53 emendamenti.
Evidenzia che, di concerto con il Dipartimento lavori pubblici, è stata analizzata la scheda di analisi tecnico-normativa, redatta dal Settore assistenza giuridica, e sono state proposte alcune integrazioni molte delle quali di carattere formale.
Sottolinea che il Dipartimento ha proposto di legare alcune premialità alla riduzione del rischio sismico al fine di aumentare la sicurezza del territorio.
Ringrazia i dipartimenti per il pregevole lavoro svolto.
Illustra la scheda di analisi tecnico-normativa su alcuni degli emendamenti presentati.
Fornisce alcuni chiarimenti volti a superare alcune criticità riscontrate dal Settore assistenza giuridica.
(L’architetto Cama
e gli ingegneri Moroni, Tarsia e Celebre, in rappresentanza dei Dipartimenti competenti
della Giunta regionale, forniscono delucidazioni e chiarimenti alle
osservazioni sollevate dal Settore assistenza giuridica sugli emendamenti
presentati dal Presidente, convenendo su alcune di esse, e riferiscono le
motivazioni sottese alle scelte effettuate.)
Fornisce ulteriori chiarimenti su alcune delle osservazioni contenute nella scheda di analisi tecnico-normativa.
Ritenuta estremamente complessa la materia in discussione anche a causa dell’indeterminatezza della normativa di riferimento, condivide alcune osservazioni contenute nella scheda di analisi tecnico-normativa e trasposte, poi, negli elementi formulati.
Sottolineato come l’intervento normativo in esame abbia inevitabilmente un impatto su molteplici ambiti, reputa che la rigenerazione urbana debba essere orientata verso le classi deboli della popolazione alle quali garantire un livello abitativo di livello superiore.
Evidenziato il sovradimensionamento in Calabria delle unità abitative rispetto alla popolazione esistente, peraltro in progressiva diminuzione, sottolinea la necessità di una rigenerazione e riqualificazione urbana adeguata alle caratteristiche e agli impatti sul territorio.
Ricordato come il principio del risparmio di suolo sia raccomandato a livello europeo e ritenute esistenti le condizioni perché ciò si realizzi in Calabria, avrebbe auspicato la presenza alla seduta odierna della Commissione del rappresentante del Segretariato regionale Mibac.
Sottolineata, altresì, la necessità di ascoltare i rappresentanti dei Comuni quali soggetti deputati, poi, al recepimento delle norme, chiede alcuni chiarimenti in merito agli emendamenti oggetto di confronto tra il Settore assistenza giuridica e i Dipartimenti regionali.
Fornisce i chiarimenti richiesti.
Pone ulteriori quesiti, ritenendo che la legge, così come formulata, non consenta una piena operatività per i Comuni.
Condivise le osservazioni del consigliere Laghi relative all’indeterminatezza della normativa di riferimento, riferisce gli esiti di uno studio effettuato sui dati relativi alle normative regionali che hanno determinato estrema disomogeneità e difformità degli interventi.
Sottolinea, infine, la necessità di far fronte alle difficoltà delle Amministrazioni comunali attraverso una normativa adeguatamente dettagliata.
Annuncia il suo voto contrario ai singoli emendamenti e alla legge nel suo complesso, non condividendo il provvedimento dal punto di vista tecnico, pur essendo consapevole della necessità di una regolamentazione della materia.
Passa all’esame e votazione degli articoli e relativi emendamenti e preliminarmente all’emendamento, protocollo numero 15829/A02, al titolo della proposta di legge che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto ai voti l’articolo 1 che è approvato a
maggioranza, passa all’esame degli emendamenti all’articolo 2 e, precisamente:
l’emendamento, protocollo numero 15829/A03, al comma 1 lettera c) dell’articolo
2 che prevede che “dopo la parola “impermeabilizzazione” è aggiunta la parola:
“e de-impermeabilizzazione””, che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento 15829/A04 al
comma 1 lettera l) che prevede che “il periodo “o storicamente preesistente o
architettonicamente documentati, anche a seguito di crolli e demolizioni” è
soppresso”, che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento 15829/A05 al comma 1 lettera n) dell’articolo 2 che prevede
che, “dopo la parola “documentato” è aggiunto il periodo “ed anche a seguito di
crolli e demolizioni,””, che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento 15829/A06 al
comma 1 lettera q) dell’articolo 2 che prevede che, “dopo le parole “si
intende” è aggiunto il periodo “in coerenza alle disposizioni normative del
QTRP””, che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A07 al comma 2 dell’articolo 2 che prevede che, “dopo le
parole “fatte salve” è aggiunto il periodo “e prevalenti sui regolamenti comunali
non ancora adeguati””; che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto ai
voti l’articolo 2 che è approvato a maggioranza come emendato, passa all’esame degli
emendamenti all’articolo 3 e, precisamente: l’emendamento protocollo numero 15829/A08 che prevede che, “ove ricorrente in tutto l’articolato ed in
particolare all’articolo 3 comma 1, all’articolo 4 comma 2-12, all’articolo 5
commi 1-2, all’articolo 6 commi 1-2-3, all’articolo 8 comma 1, all’articolo 10
comma 13, la parola “legittimi” è sostituita con la parola “esistenti””, che,
posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo
numero 15829/A09 al comma
3 dell’articolo 3 che prevede che, “dopo le parole “di essi,” il periodo
“legittimi ai sensi dell” è sostituito dal periodo
“esistenti per come definiti dall’””, che, posto in votazione è approvato a
maggioranza con autorizzazione al coordinamento formale; l’emendamento
protocollo numero 15829/A10 al comma
4 dell’articolo 3 che prevede che, “dopo la parola “rigenerazione” è eliminata
la parola “urbana” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A11 al comma
7 dell’articolo 3 che prevede che, “dopo la parola “rigetto” è aggiunto il
periodo “ai sensi di legge in materia di procedimento amministrativo””
subemendato con la formulazione precedentemente indicata, che, posto in
votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero
15829/A12 al comma 8
dell’articolo 3 che prevede che “dopo la parola “stipulata” è aggiunto il
periodo “ex articolo 28 della legge n. 1150/42 o articolo 28 bis del DPR n.
380/01,”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto ai
voti l’articolo 3 che è approvato a maggioranza come emendato passa all’esame
degli emendamenti all’articolo 4 e, precisamente: l’emendamento protocollo
numero 15829/A13 al comma
1 dell’articolo 4 che prevede che “dopo la parola “comunicazione.” il periodo
“Le aree verdi e a servizio di quartiere sono inedificabili e per le stesse vi
è l’obbligo di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.”
è sostituito con il seguente periodo “Per le aree verdi e a servizio di
quartiere c’è un vincolo di destinazione e di inedificabilità con l’obbligo di
trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.”” che viene
subemendato con la formulazione precedentemente indicata che, posto in
votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero
15829/A14 al comma
2 dell’articolo 4 che prevede che “dopo la parola “programmatico,” il periodo
“tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici
e da soggetti privati, anche tramite” è sostituito con il seguente periodo “anche
tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici
e da soggetti privati, tramite”” che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A15 al comma 2 dell’articolo 4 che prevede che “dopo la
parola “inutilizzati” il periodo “legittimi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera n), ma ritenuti” è sostituito con il seguente periodo “esistenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera n), ritenuti”” che, posto in votazione, è
approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A16 al comma 3 dell’articolo 4 che prevede che “dopo la
parola “è formulata” il periodo “in coerenza con lo strumento urbanistico
comunale vigente e con gli altri piani territoriali e può individuare:” è
sostituito da “in conformità alle norme statali e regionali di settore, nonché
nel rispetto ed in coerenza con lo strumento urbanistico comunale vigente e con
gli altri piani e programmi territoriali sovraordinati a quello comunale,
prioritariamente con riferimento alla pianificazione paesaggistica, e può
individuare:”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A17 all’articolo
4 comma 5 lettera e) che prevede che “ovunque ricorrente nel testo la parola
“de-permeabilizzazione” è sostituita dalla parola
“de-impermeabilizzazione”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A18 al comma
6 dell’articolo 4 nell’ultimo periodo dell’elenco puntato che prevede che “dopo
le parole “da questo previste”, è aggiunto il periodo “ex articolo 28 della
legge n. 1150/42 o 28 bis del DPR 380/01.”” che, posto in votazione, è
approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A19 al comma 6 dell’articolo 4 che prevede che “il periodo
del primo punto del secondo elenco puntato “la delibera di adozione del
consiglio comunale, che ne attesta la conformità, il Masterplan ed i relativi
elaborati sono depositati per trenta giorni consecutivi a libera visione del
pubblico presso la segreteria del comune e inserita nel sito informatico del
comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito, ai fini dell'eventuale
presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi
abbia interesse;” è sostituito dal periodo “la delibera di adozione del
consiglio comunale, che ne attesta la conformità, il Masterplan ed i relativi
elaborati sono depositati per venti giorni consecutivi a libera visione del
pubblico presso la segreteria del comune e inserita sul sito istituzionale del
comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito e su un quotidiano locale, ai
fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazioni da parte
di chiunque vi abbia interesse;”” che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A20 al comma 6 dell’articolo 4 che prevede che” dopo le
parole “conferenza dei servizi” del secondo punto nel secondo elenco puntato, è
aggiunto il periodo “decisoria, ex articolo 14 ter della legge n. 241/90,””
che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A21 all’articolo
4 comma 9 che prevede che “ dopo le parole “bonifica del suolo.” è aggiunto il
periodo “La premialità di cui al comma 7 è inoltre aumentata del 15% per gli
interventi che, ai sensi delle “Linee Guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni” emanate con D.M. n. 58 del 28/02/2017, portino
l’edificio in classe di rischio A+, o che, nei casi in cui non si proceda alla
demolizione e ricostruzione, consentano di ridurre la classe di rischio di tre
o più classi di rischio rispetto alla situazione ante-operam.””,
che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A22 all’articolo
4 comma 10 che prevede che “dopo le parole “1l 14 dicembre 2020” il periodo
“allineato ai Criteri Minimi Ambientali e al Protocollo ITACA (PdR 13/2019)” è sostituito dal periodo “in applicazione dei
Criteri Minimi Ambientali.”” Che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A23 all’articolo 4 comma 12 che prevede che “dopo le
parole “entro il limite del” il numero “35” è sostituito dal numero “30”” che,
posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo
numero 15829/A24 che prevede che “dopo
il comma 12 dell’articolo 4, è aggiunto il seguente comma: “12-bis. A tutti i
soggetti attuatori di interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli in
attuazione della l.r. 36/2008 e dello stralcio 3.3
del Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla DGR
n. 7583/2014, anche qualora questi ultimi siano in corso al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, stante l’obbligo di fornire
garanzia fideiussoria, è consentito di scegliere tra gli strumenti idonei di garanzia
previsti dalla legge.””, che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A25 all’articolo
4 comma 15, che prevede “dopo le parole “lettera d)” sono eliminate le parole
“totalmente o”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A26 che prevede che “dopo il comma 17 dell’articolo 4 è aggiunto il
seguente comma: “18. Gli interventi di cui al presente articolo non possono
superare il limite massimo del 30 per cento della volumetria e superficie
esistente, ad eccezione di quelli proposti in variazione allo strumento
urbanistico generale ed ai relativi strumenti attuativi per i quali non valgono
i limiti delle premialità di cui alla presente legge.”” che, posto in votazione,
è approvato a maggioranza.
Posto in votazione l’articolo 4 che è
approvato a maggioranza come emendato passa all’esame degli emendamenti
all’articolo 5 e, precisamente, l’emendamento protocollo numero 15826/A27 all’articolo 5 comma 1 e comma 2, che prevede che
“dopo le parole “comunale vigente,” sono eliminate le parole “alla data di
presentazione della richiesta,”” che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15998 all’articolo 5 comma 2 che
prevede che “dopo le parole “Tali interventi” si aggiunge il periodo
“garantiscono il passaggio di almeno due classi di rischio ai sensi delle
“Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”
emanate con D. M. n. 58 del 28/02/2017 e”” che, posto in votazione, è approvato
a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A28 all’articolo 5 comma 2, che prevede che “dopo le
parole “differente destinazione” è eliminato il periodo “e l'incremento
volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.””
che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A29 all’articolo
5 comma 3, che prevede che “le parole “Eventuali ampliamenti” sono sostituite
dalle parole “Eventuali incrementi volumetrici residuali”” che, posto in
votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero
15829/A30 all’articolo
5 comma 9 che prevede che “dopo le parole “lavori pubblici 1444/1968” è
aggiunto il periodo “In particolar modo la modifica delle destinazioni d’uso di
cui al comma 3 dell'art. 14 del d.p.r. n. 380/2001 trova applicazione anche in
zona agricola, qualora già sussista la disponibilità dei sottoservizi pubblici
e la condizione di adiacenza alle infrastrutture stradali principali; il
rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla verifica del
reperimento degli standard urbanistici nella relativa area pertinenziale.””
che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto ai voti l’articolo 5 che è approvato a maggioranza come emendato passa all’esame degli emendamenti all’articolo 6 e, precisamente: l’emendamento protocollo numero 15829/A31 all’articolo 6 comma 1, che prevede che “dopo le parole “comunale vigente” sono eliminate le parole “alla data di presentazione della richiesta”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A32 al comma 5 dell’articolo 6 che è sostituito dal seguente: “5. Le premialità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 10 di un ulteriore 15% per gli interventi che, ai sensi delle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” emanate con D.M. n. 58 del 28/02/2017, portino l’edificio in classe di rischio A+. La premialità di cui al comma 3 è altresì aumentata del 10 per cento se sono richiesti e realizzati interventi di bonifica del suolo.”, che, posto in votazione, è approvato a maggioranza con autorizzazione al coordinamento formale per la correzione di un refuso; l’emendamento protocollo numero 15829/A33 all’articolo 6 comma 11, che prevede che “le parole “Eventuali ampliamenti” sono sostituite dalle parole “Eventuali incrementi volumetrici residuali”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto
ai voti l’articolo 6 che è approvato a maggioranza come emendato, passa
all’esame degli emendamenti all’articolo 7 e, precisamente: l’emendamento
protocollo numero 15829/A34 all’articolo
7 comma 1 e comma 5, che prevede che “dopo la parola “purchè” il periodo “è
consentito purché legittimo,” è sostituito con il periodo “è consentito su
edifici esistenti,”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza;
l’emendamento protocollo numero 15829/A35 all’articolo
7 comma 8 che prevede che “dopo il punto “8.” È aggiunto il periodo “In
applicazione dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, negli ambiti urbani
consolidati di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2 bis del d.p.r.
380/2001,”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto ai voti l’articolo 7 che è approvato a maggioranza come emendato, pone ai voti l’articolo 8 che è approvato a maggioranza e, indi, passa all’esame degli emendamenti all’articolo 9 e, precisamente: l’emendamento protocollo numero 15829/A36 all’articolo 9 comma 1 che prevede che “le lettere b) e c) sono soppresse” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto
ai voti l’articolo 9 che è approvato come emendato, passa all’esame degli
emendamenti all’articolo 10 e precisamente: l’emendamento protocollo numero
15829/A37 all’articolo
10, comma 6, che prevede che “alla lettera a) dopo le parole “d’uso” sono
inserite le parole “dell’area”.” che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A38 all’articolo 10 comma 8, che prevede che “dopo le
parole “degli interventi” la parola “anche” è sostituita con la parola
“prioritariamente”, subemendato con la formulazione precedentemente indicata
che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A39 all’articolo
10 comma 8, che prevede che “l’ultimo periodo “L’amministrazione comunale,
entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione della variante, produce ed
invia alla Regione i dati relativi in formato digitale, come previsto dall’art.
8, comma 8, della l.r. 19/2002.” è sostituito dal
periodo “L’amministrazione comunale, entro trenta giorni dall’avvenuta
approvazione della variante, produce ed invia alla Regione la delibera
unitamente ai relativi allegati in formato digitale, in analogia a quanto
previsto dall’art. 8, comma 8, della l.r. 19/2002,
nonché alla Provincia territorialmente competente o Città metropolitana di
Reggio Calabria.”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento
protocollo numero 15829/A40 all’articolo
10 comma 9, che prevede che “dopo le parole “l’eventuale ampliamento di” è
aggiunta la parola “massimo”” che, posto in votazione, è approvato a
maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A41 all’articolo 10 comma 10, che prevede che “dopo le
parole “benefici fiscali” è eliminato il periodo “ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del d.p.r 380/2001,”” che, posto in
votazione, è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero
15829/A42 all’articolo
10 comma 12, che prevede che “dopo le parole “14 dicembre 2020” il periodo
“allineato ai Criteri Minimi Ambientali e al Protocollo ITACA (PdR 13/2019).” è sostituito dal periodo “in applicazione
dei Criteri Minimi Ambientali e al Protocollo ITACA.”” che, posto in votazione,
è approvato a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A43 all’articolo 10 comma 13, che prevede che “dopo le
parole “convenzione stipulata,” è aggiunto il periodo “, ex art. 28 della legge
1150/42 o 28 bis del dpr 380/01,”” che, posto in votazione, è approvato
a maggioranza; l’emendamento protocollo numero 15829/A44 all’articolo 10 comma 13, che prevede che “dopo le
parole “sopraelevati, ove,” la parola “possibile” è sostituita con la parola
“consentito”” che, posto in votazione, è approvato a maggioranza.
Posto, quindi, ai voti l’articolo 10 che è approvato a maggioranza come emendato, passa all’esame degli emendamenti all’articolo 11 , in particolare: l’emendamento, protocollo numero 15829/A45, che all’articolo 11 comma 1, dopo le parole “incrementi volumetrici,” sopprime il periodo “e le relative premialità”, che posto ai voti è approvato a maggioranza; l’emendamento, protocollo numero 15829/A46, che all’articolo 11, comma 2, lettera a) dopo le parole “regolarizzazione, non” sostituisce il periodo “posseggano lo stato legittimo” con il periodo “rientrino tra quelli esistenti”, che posto ai voti è approvato a maggioranza; l’emendamento, protocollo numero 15829/A47, che all’articolo 11 comma 3, lettera a) dopo le parole “Ministero competente,” aggiunge il periodo “nonché fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale.” che, posto ai voti, è approvato a maggioranza; l’emendamento, protocollo numero 15829/A48, che all’articolo 11, alla fine del comma 4, dopo le parole “all’articolo 8” inserisce il periodo “o proposti in variazione allo strumento urbanistico generale ed ai relativi strumenti attuativi per i quali non valgono i limiti delle premialità di cui alla presente legge.” che, posto ai voti, è approvato a maggioranza. Indi pone ai voti l’articolo 11, che è approvato a maggioranza, per come emendato, e l’articolo 12 che è approvato a maggioranza e passa all’esame degli emendamenti all’articolo 13, in particolare: l’emendamento, protocollo numero 15829/A49, che all’articolo 13, comma 1, dopo le parole “d.p.r. 380/2001” aggiunge il periodo “e fatte salve le norme del codice civile,” che, posto ai voti, è approvato a maggioranza; l’emendamento, protocollo numero 15829/A50, che all’articolo 13, comma 4, dopo le parole “della l.r. 19/2002” aggiunge il periodo “ovvero relativamente agli usi temporanei, secondo le disposizioni di cui all’art. 23 quater del dpr 380/01, previa apposita convenzione approvata con deliberazione comunale.”, che, posto ai voti, è approvato a maggioranza; l’emendamento, protocollo numero 15829/A51, che all’articolo 13, comma 5, dopo il punto “5.” aggiunge il periodo “Per gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8,” che, posto ai voti, è approvato a maggioranza.
Indi pone ai voti l’articolo 13, per come emendato, che è approvato e passa all’esame dell’emendamento all’articolo 14, protocollo numero 15829/A52, interamente sostitutivo dell’articolo, che recita “L’art. 14 (Disposizione transitorie e finali) è interamente sostituito dal seguente articolo “1. Sono fatte salve, entro la data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inerenti gli interventi disciplinati dalla l.r. 21/2010, acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della medesima l.r 21/2010 al momento della loro presentazione, per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla l.r. 21/2010, che devono essere tuttavia concluse entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, pena la loro archiviazione. Entro i predetti termini, i soggetti titolari delle istanze in corso di definizione, possono chiedere il riesame, integrando o rimodulando il progetto rispetto alla documentazione già presentata, al fine di renderlo coerente con la presente legge. 2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alla normativa nazionale in materia ed alla legge regionale ivi richiamata. 3. Le varianti urbanistiche di cui alla presente legge rientrano tra le tipologie di varianti ammissibili anche ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2002. 4. La Giunta regionale, laddove necessario, approva un documento di indirizzo operativo per definire le modalità di attuazione della presente legge.” Pone ai voti l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 14 che è approvato a maggioranza, indi passa all’emendamento all’articolo 15, protocollo numero 15829/A53, che
al comma 1 dell’articolo 15 sopprime la lettera a), che, posto ai voti, è approvato a maggioranza.
Indi pone ai voti l’articolo 15, per come emendato, che è approvato, e la legge nel suo complesso che è approvata a maggioranza, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
(La
Commissione approva)
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La
seduta termina alle 14,29
Il Funzionario PO
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo