XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
N. 8
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI MARTEDì 12 APRILE 2022
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRO RASO
Inizio
lavori h. 14.58
Fine
lavori h. 16.05
INDICE
CELEBRE
Pasquale, dirigente Dipartimento territorio e
tutela dell'ambiente,*,*
FERRARA
Annamaria, funzionario Settore assistenza giuridica
LAGHI Ferdinando (De Magistris
Presidente),*,*
ROMEO
Alessandro, dirigente Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente,*
Presidenza
del presidente Pietro Raso
La seduta inizia alle 14,58
Approvato il verbale della
seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Sottolineato
che la proposta di legge è stata già incardinata nella penultima seduta di
Commissione, riferisce che sono stati presentati alcuni emendamenti.
Dà
lettura, quindi, degli emendamenti: protocollo numero 9206/1, a firma del
consigliere Raso che inserisce l’art. 1 bis; protocollo numero 9206/2,
sostitutivo dell’articolo 3, a firma del consigliere Raso; protocollo numero
9222/1, a firma del consigliere De Nisi; protocollo numero 9206/3, a firma del
consigliere Raso.
Riferito
che le osservazioni precise e puntuali rese dal consigliere De Nisi, nella
penultima seduta di Commissione, sono state da stimolo per ulteriori
approfondimenti sulla tematica e quindi in parte condivisibili, precisa che
l’emendamento, a firma del consigliere Raso, protocollo 9206/1 riformula l’articolo
27 ter, comma 7, della legge urbanistica, prevedendo che nei Comuni dotati di
Piano di fabbricazione e Piano regolatore generale oltre alle zone A e B, possano
essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D
e F.
Riferisce
poi che l’emendamento sostitutivo dell’articolo 3, protocollo numero 9206/2 a
firma del consigliere Raso, è teso ad allineare l’articolo 51 della legge
urbanistica regionale ai principi della normativa nazionale, così come supportato
anche da diverse sentenze.
Ribadito
come alcune osservazioni siano condivisibili, evidenzia che in Calabria l’aspetto
urbanistico si differenzia dall’aspetto ambientale e paesaggistico perchè non
esiste un Piano ambientale e paesaggistico. o.
Relativamente
all’emendamento a firma De Nisi, protocollo numero 9222, precisa che a livello
nazionale c’è un’evoluzione normativa in atto - Decreto legge numero 21 del
2022, Gazzetta ufficiale numero 67, riguardante gli incentivi in materia di
impianti di fotovoltaico in agricoltura – e, pertanto, considerata la sua incertezza,
non esprime parere sul testo.
Condivide le perplessità sollevate dal dottor Celebre in relazione all’ultimo comma dell’emendamento a firma del consigliere De Nisi sull’agro-fotovoltaico, evidenziando che il QTRP stabilisce limitazioni per gli impianti e che, a livello nazionale, gli incentivi sono riconosciuti soltanto se viene impegnato al massimo il 10 per cento della superfice agricola aziendale.
Osserva che questa scelta può essere legata a un’economia di risorse da parte dello Stato.
Riconosce che la logica potrebbe essere questa.
Ritiene che l’attuale contesto storico sociale mondiale abbia scatenato forme di aggressione al territorio con l’alibi della mancanza di fonti di energia, cosa a suo giudizio inaccettabile, soprattutto in una regione che ha un surplus di produzione energetica.
Afferma, poi, di non condividere il metodo di lavoro delle Commissioni che, non mettendo in anticipo a disposizione dei consiglieri il materiale all’esame dell’aula, non ne consentono lo studio e l’approfondimento. In proposito, annuncia che non parteciperà alle sedute di Commissione se non messo nelle condizioni di approfondire la documentazione di seduta.
Entrando nel merito, informato di aver approfondito la proposta con degli esperti della materia, osserva che questa proposta di legge contrasta con i codici del paesaggio e dell’ambiente, elemento che si pone in risalto soprattutto in Calabria, “maglia nera” per il numero di abitazioni non abitate rispetto alla popolazione. Considera, ancora, il richiamo agli articoli costituzionali non esaustivo, in quanto, a suo avviso, la materia attiene non all’articolo 117 ma all’articolo 9 che prevede che i principi fondamentali di natura paesaggistica siano di competenza statale.
Rammenta, poi, che in una precedente seduta di Commissione il MiC ha confermato una linea dicotomica rispetto a quella regionale su questo testo.
Informa che vi sono stati tre incontri tra il Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente e il MiC e che tale documentazione è stata inserita nel fascicolo della seduta in cui è stato effettuato l’esame del testo.
Ribadisce che non vi è una linea condivisa tra il MiC e la Regione e non condivide l’idea di rinviare ulteriormente il problema dei Piani strutturali associati. Sul tema ritiene sarebbe opportuno istituire un osservatorio regionale sia per comprendere le ragioni della loro inattuazione sia perché fornisca periodicamente informazioni allo scopo di poter intervenire efficacemente.
Non condividendo l’impianto generale della legge, informa di non aver proposto emendamenti e dichiara parere contrario all’approvazione.
Riferisce che nella collaborazione con il MiC vanno scissi due aspetti: il rapporto tecnico con il Ministero in copianificazione per il Piano paesaggistico e l’attività legislativa che è di competenza della Regione che, a fronte delle perplessità manifestate in Commissione dal Ministero, ha chiesto dei colloqui per approfondire tali tematiche.
Informa, quindi, che il Dipartimento ha cercato di coinvolgere il MiC già da novembre, tenendo tre incontri il cui contenuto è stato formalizzato in una nota trasmessa anche alla Commissione, ma di non aver mai ricevuto riscontro formale dal Ministero.
Poiché, a suo avviso, le osservazioni di merito sarebbero dovute essere un elemento centrale del dibattito, ritiene andassero riportate nel fascicolo della seduta odierna e manifesta preoccupazione per la mancata interlocuzione con il Ministero.
Riconosciuto auspicabile un confronto con il MiC, informa che, però, troverà nella nota solo le comunicazioni formali del Dipartimento e non quelle del Ministero.
Passa all’esame dell’articolato e pone ai voti l’articolo 1 che è approvato.
Riferisce che dopo l’articolo 1 vi è un emendamento a sua firma, protocollo numero 9206/1, introduttivo dell’articolo 1 bis, che modifica l’articolo 27 ter della legge regionale numero 19 del 16 aprile 2002, che, posto ai voti, è approvato, così come l’articolo 2.
Riferisce poi che all’articolo 3 sono presenti due emendamenti, protocollo numero 9206/2, a sua firma, e protocollo numero 9222, a firma del consigliere De Nisi.
Illustra alcune osservazioni relative all’emendamento protocollo numero 9222.
Riferisce che l’emendamento potrà essere riformulato in fase di coordinamento formale.
Pone ai voti gli emendamenti, che sono approvati, e l’articolo 3, che è approvato per come emendato.
Indi, pone ai voti gli articoli 4 e 5 che sono approvati.
Riferisce, quindi, che all’articolo 6 è presente un emendamento a sua firma, protocollo numero 9206/3, che posto ai voti è approvato, così come l’articolo 6, che è approvato per come emendato.
Indi, pone ai voti gli articoli 7 e 8, che sono approvati, e la legge nel suo complesso che è approvata per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Evidenzia, infine, che la proposta di legge approvata in Commissione sarà valutata dall’Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale e, in caso di osservazioni, potrà essere emendato in Consiglio regionale.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La
seduta termina alle 16.05
Il Funzionario PO
Giada Katia Helen Romeo