XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
N. 6
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI GIOVEDì 31 MARZO 2022
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRO RASO
Inizio
lavori h. 12.14
Fine
lavori h. 14,31
INDICE
BEVACQUA Domenico (Partito
Democratico)
CAMA
Mariangela, funzionario Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente,*,*
CELEBRE Pasquale, dirigente Dipartimento
territorio e tutela dell'ambiente,*,*,*,*,*
CORTELLARO Antonio, dirigente Settore
assistenza giuridica
DE NISI
Francesco (Coraggio Italia),*,*,*,*,*,*,*,*
ROMEO
Alessandro, dirigente Dipartimento
territorio e tutela dell'ambiente,*
STRAFACE
Pasqualina (Forza Italia),*,*,*
DE NISI
Francesco (Coraggio Italia)
ELIA Rodolfo, dirigente Dipartimento
sviluppo economico e attrattori culturali,*,*,*,*
Presidenza
del presidente Pietro Raso
La seduta inizia alle 12.14
Verificata la presenza del
numero legale e approvato il verbale della seduta precedente, dà avvio ai
lavori della Commissione.
Ripercorre brevemente l’iter
della proposta, su cui la Commissione aveva avviato la discussione in una
precedente seduta, nella quale era emersa la necessità di ulteriori
approfondimenti, scaturita poi in una nuova versione del testo della proposta
di legge.
Chiede di conoscere i contenuti
della scheda di analisi tecnico - normativa redatta dal Settore assistenza
giuridica, soprattutto per quanto concerne le possibili cause di impugnativa da
parte del Governo.
Riferisce che la scheda di analisti tecnico
normativa sarà elaborata dal Settore assistenza giuridica successivamente.
Evidenzia la necessità di cedere
la parola ai dirigenti del Dipartimento per l’illustrazione del nuovo testo di
legge, scaturito dalle osservazioni emerse nella precedente seduta di
Commissione.
Riferisce che la scheda di analisi tecnico normativa sarà predisposta
dal Settore assistenza giuridica una volta acquisito formalmente il nuovo testo
di legge.
Ripercorre brevemente l’iter che, a seguito delle osservazioni emerse
nelle diverse sedi e dalle interlocuzioni con il Ministero, ha portato alla
riformulazione di un nuovo testo di legge.
Evidenzia, altresì, che nel corso dell’ultima riunione il Ministero ha
sollevato alcune criticità ritenute insuperabili e, ad oggi, nonostante i
numerosi tentativi di confronto con lo stesso Ministero, non vi siano stati
riscontri.
Illustra, quindi, gli articoli per come riformulati.
In particolare, riferisce che l’articolo 1, che introduce all’articolo
25 bis il comma ter, è stato riformulato, prevedendo l’avvio di attività ricognitive
a disposizione dei Comuni attraverso l’aggiornamento del QTRP (Quadro territoriale paesaggistico regionale)
e, recependo le indicazioni del Settore assistenza giuridica, la Giunta
regionale approva le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici;
l’articolo 2, che sostituisce l’articolo 48 della legge urbanistica in materia
di Centri storici, è stato riformulato a seguito delle criticità evidenziate dal
Settore assistenza giuridica e condivise con il Ministero; l’articolo 3, riguarda
le zone agricole e, nello specifico, modifica l’articolo 51 delle legge
regionale numero 19 del 2002, aggiungendo un comma 3 bis che, adeguato alla normativa
nazionale, consente che gli impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili possano essere ubicati in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici a determinate condizioni.
Precisa, poi, che l’articolo 4, rappresenta il vero elemento di novità,
in quanto inserisce la modifica dell’articolo 61 della legge regionale numero
19 del 2002 in materia di abusi e vigilanza edilizia, nello specifico
prevedendo che dette funzioni siano attribuite, per i rispettivi territori di
competenza, alla Città metropolitana di Reggio Calabria e alle Province.
Riferisce, poi, che l’articolo 5 modifica l’articolo 65 della legge
regionale numero 19 del 2002 e riguarda la soppressione del termine previsto al
comma 1, con inserimento di un nuovo termine al comma 5, e la modifica del
comma 2 in materia di varianti urbanistiche.
In riferimento all’articolo 6, che modifica il comma 2 dell’articolo 73
della legge regionale numero 19 del 2002, precisa che prevede l’espunzione del
termine previsto e al contempo un’ulteriore procedura di semplificazione per l’adeguamento
degli strumenti urbanistici vigenti con l’inserimento al comma 6 (dell’articolo
73 della legge regionale n. 19 del 2002) di un nuovo termine e inserendo, al
contempo, una clausola di salvaguardia per le zone agricole.
Riferisce, quindi, l’attività svolta dal Dipartimento urbanistica,
relativamente, in particolare, allo svolgimento di un monitoraggio esaustivo e
completo dell’iter procedurale in cui
si trova ciascun Comune rispetto alla redazione dei Piani, nonché un’attività
di coordinamento finalizzata a far confluire nel Tavolo tecnico, istituito
presso la Conferenza di pianificazione, tutti i soggetti interessati
all’esitazione dei pareri, ivi compreso il parere in materia di VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), per fornire un valido supporto
all’attività dei Comuni.
Sottolinea l’importanza dell’approvazione della proposta di legge in discussione che colma, a suo avviso, la lacuna dell’articolo 15 del QTRP che fa riferimento, esclusivamente, agli impianti fotovoltaici e non anche a quelli agro-fotovoltaici, come previsto dalla normativa europea.
(Viene audita la
delegata dal Direttore del Segretariato regionale MIBAC che riferisce alcune
osservazioni sulla proposta).
Prende atto delle osservazioni.
Apprezzata la riformulazione della proposta di legge in discussione che
reputa maggiormente organica e volta a colmare alcune lacune esistenti per la
realizzazione in zona agricola degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
chiede chiarimenti in merito all’introduzione del concetto di variante allo
strumento urbanistico che reputa in contrasto con l’articolo 12, comma 1, del
Decreto legislativo numero 387 del 2003, che considera tali opere di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti.
Sottolineato come la Calabria sia l’unica Regione ad introdurre tale
disposizione, ne sottolinea l’aggravio per gli Uffici e propone, pertanto, di
eliminare tale riferimento.
Evidenziato come la definizione delle varianti allo strumento
urbanistico costituisca una questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza
nella quale si innestano, inevitabilmente, problematiche di carattere tecnico,
precisa che la realizzazione di opere asservite all’azienda agricola non
configura una variante, contrariamente alla realizzazione di opere che, invece,
stravolgono l’assetto agricolo della zona.
Ribadisce che tale disposizione comporta inevitabilmente un aggravio
delle procedure e ne chiede la soppressione.
Riferisce il carattere cautelativo della disposizione rispetto agli
interventi sul territorio.
Reputa la disposizione superflua e gravosa, tale da determinare anche un
forte aumento delle tempistiche connesse all’approvazione di una delibera di
Consiglio comunale.
Ribadita la necessità di precisazione della tipologia di variante,
sottolinea che non si rende necessaria la delibera del Consiglio comunale.
Precisa che la difficoltà degli uffici del Dipartimento consiste proprio nelle restrizioni che la legge regionale numero 19 del 2002 prevede in materia di zone agricole, contrariamente alle disposizioni nazionali, e nello specifico quelle dell’articolo 51, comma 3, che vieta qualsiasi intervento che comporti una trasformazione dell’utilizzo del territorio.
Evidenziata, quindi, l’esistenza di due strumenti legislativi regionali restrittivi, ritiene opportuno armonizzare ciò che viene disciplinato e chiesto dalla legge nazionale con le normative regionali.
Chiede di stralciare tale parte, per facilitare, in tal modo, anche il lavoro del Dipartimento.
Riferisce che il Dipartimento non sta rilasciando pareri negativi e precisa, contestualmente, che l’assenza di conformità di zona, in zona agricola, impone, ai sensi della legge regionale vigente una variante.
Ritiene che il legislatore abbia già previsto la realizzazione di determinati impianti, pertanto aggiungere un’altra variante, a suo avviso, renderebbe i procedimenti complessi.
Chiede se sia possibile superare il problema ponendo un limite alla potenza dell’impianto.
Riferito che la norma della Regione Toscana è stata impugnata proprio per la previsione di un vincolo, sottolinea che anche un’area non idonea a realizzare l’impianto potrebbe, in sede di Conferenza dei servizi, cambiare destinazione d’uso.
A suo avviso con questo articolo si allinea la norma regionale a quella nazionale e ribadisce che non c’è l’intenzione di inserire ulteriori vincoli perché si rischierebbe l’impugnativa.
Ribadita la necessità che ci sia la compatibilità con il QTRP, ritiene non opportuno gravare di ulteriore lavoro gli uffici.
Informa che saranno aperti i termini per la presentazione degli emendamenti.
Ritiene che la norma in esame non sia in contrasto con la disciplina esistente, inoltre rende noto che la Corte di Giustizia si è espressa in modo negativo sulle opere che rappresentano una variante sostanziale.
Invita il consigliere De Nisi a presentare un emendamento in tal senso.
Alla luce di tutte le modifiche apportate alla legge urbanistica, precisamente 21 modifiche nel corso degli anni, giudica il quadro normativo non soddisfacente alle esigenze e interessi del territorio.
Sostiene, inoltre, che occorre intervenire sui capitoli di bilancio per aumentare i fondi destinati alle risorse umane del Dipartimento urbanistico, considerato che ha poche unità di personale.
Condivisa la proposta di legge, dichiara che questa in discussione sarà l’ultima proroga da lei condivisa.
Infine, ritiene che la proposta del consigliere De Nisi debba essere valutata per giungere nella prossima seduta all’approvazione del provvedimento.
Sottolineato che gli imprenditori sono impossibilitati ad investire, tanto è vero che da anni si trovano senza aree idonee per gli investimenti, suggerisce di inserire la zona D.
Ritiene difficoltoso aderire alla proposta del consigliere De Nisi, considerate le modifiche in tal senso già introdotte nel 2015 e che da sempre rappresentano motivo di possibile conflitto con il Ministero.
A suo avviso è indispensabile alternativamente accogliere la proposta del consigliere De Nisi oppure sollecitare i Comuni ad essere maggiormente celeri.
Sottolineato che la disposizione nasce da numerose proroghe che interessavano zone D e zone F, importanti e utili per il Comune, ricorda che con la legge n. 40 del 2016 si è fatta la scelta di non penalizzare i privati o gli imprenditori, ma ad oggi questa misura restrittiva non ha dato gli esiti sperati.
Specifica, quindi, che l’inserimento o l’esclusione di queste zone influisce sui Comuni ai quali, comunque, ritiene vadano posti limiti anche in termini di controllo, per salvaguardare da un lato il territorio e dall’altro scongiurare i rilievi del Ministero.
Ribadisce la sua posizione poiché lo spirito delle modifiche è quello di aiutare principalmente i cittadini.
Reputato inutile continuare la discussione sulla proposta in discussione
propone di rinviare la trattazione alla prossima seduta di Commissione aprendo
il termine per la presentazione degli emendamenti sul nuovo testo in
discussione.
Evidenzia come, a suo avviso, la proposta debba essere accettata così
com’è e nel rispetto del quadro normativo nazionale.
Concorda con la proposta di rinvio avanzata dal Presidente.
Pone ai voti la proposta di rinvio del punto all’ordine del giorno che è
approvata a maggioranza dei presenti
(La Commissione rinvia)
Introduce il secondo punto all’ordine del giorno riguardante l’apertura
di una nuova cava di argilla in località Loreto del Comune di Lattarico.
Illustrato il punto all’ordine del giorno sul quale, precisa, è
richiesto il parere non vincolante della Commissione, riferisce che la Conferenza
dei servizi, nonostante il parere negativo della Sovraintendenza, si è conclusa
positivamente senza definire, però, se l’area in cui deve sorgere la cava sia
sottoposta a vincolo paesaggistico.
Evidenziato come la Conferenza dei servizi sia stata attivata dal Settore
ambiente, conferma che la stessa si è conclusa positivamente, puntualizzando
che spesso i pareri della Sovraintendenza sono ritenuti, nelle varie sedi di
giudizio, superati.
Ribadisce che nell’atto di chiusura della Conferenza dei servizi non è esplicitato
se sull’area interessata all’apertura della nuova cava sussista un vincolo
paesaggistico o meno.
Evidenzia come nell’atto finale della Conferenza dei servizi sia puntualizzata
l’assenza di vincoli nell’area interessata.
Reputa opportuno rinviare il punto per approfondire l’esistenza o meno
di vincolo paesaggistico nell’area interessata.
Sottolinea come l’area oggetto della nuova apertura della cava sia
adiacente ad un’area in cui già esiste una cava.
Reputa opportuno richiedere un certificato del Comune dove si attesta
che l’area non è soggetta a vincoli paesaggistici.
Evidenzia come sia opportuno interloquire con i soggetti che hanno
partecipato alla Conferenza dei servizi.
Chiede di approvare il punto in discussione al fine di consentire agli
imprenditori interessati di proseguire la loro attività senza subire ulteriori
disagi.
Comunicato alla Commissione che si sta varando una proposta di legge che
modifica l’articolo 26, eliminando la previsione del parere non vincolante
della Commissione consiliare competente, sottolinea come la Sovrintendenza nei
suoi pareri non tenga conto dei Piani comunali.
Pone ai voti il rinvio del punto all’ordine del giorno che è approvato,
indi toglie la seduta.
(La Commissione rinvia)
La
seduta termina alle 14,31
Il Funzionario responsabile
Giada Katia Helen Romeo