XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE Affari
istituzionali, affari generali e normativa elettorale – Attività
N. 37
TRASCRIZIONE
INTEGRALE
_________
SEDUTA Di MARTEDÌ 9 APRILE 2024
PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE LUCIANA DE FRANCESCO
Inizio lavori h. 13.19
Fine lavori h. 15.03
INDICE
PRESIDENTE, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *
ARENA Massimiliano
Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal, *, *, *, *, *, *, *, *, *
CAMPANARO Giuseppe, CISAL
FNASLA Comparto Idraulico Forestali, *, *, *, *
CORDOVA CASTELLANI Guido, UGL Agroalimentare della Calabria
CORTELLARO Antonio, dirigente Settore assistenza
giuridica, *
GENTILE Katya (Forza Italia), *, *,
NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia), *, *, *, *, *, *, *, *, *
OLIVA Giuseppe, Direttore Generale di Calabria Verde
Presidenza della presidente Luciana De Francesco
La seduta inizia alle 13.19
(Omissis…)
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno,
che riguarda la proposta di legge numero 282/12^ di iniziativa dei colleghi
Gentile, De Francesco e Gallo, recante: “Modifica alla legge regionale numero
25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione”.
È qui con noi la collega Katya Gentile, che
saluto e ringrazio per la presenza; è stato esteso l'invito a partecipare ai
consiglieri proponenti, al direttore generale del Dipartimento politiche della
montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo, l'ingegner Domenico
Pallaria; ed è qui con noi, lo saluto, il direttore di Calabria Verde, il
dottor Giuseppe Elia.
Inoltre, sono state trasmesse e accolte tutte le
richieste di audizione pervenute.
Vi comunico che la sesta Commissione ha espresso,
ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento interno, parere favorevole
su questa proposta di legge nella seduta del 4 aprile e questo parere è stato
poi trasmesso via e-mail e reso disponibile sulla piattaforma “Concilium”.
A questo punto, per l'illustrazione cedo
immediatamente la parola alla collega Gentile, fra i firmatari della proposta
di legge. Prego, collega.
Buongiorno a tutti, innanzitutto.
Insieme alla collega De Francesco e all'assessore
Gallo, abbiamo voluto farci carico di questa problematica che deriva dai contenziosi
relativi ad alcuni dipendenti di Calabria Verde che, essendo inquadrati con il
contratto idraulico-forestale e non con quello degli Enti pubblici, hanno fatto
ricorso contro Calabria Verde che, in questo caso, è stata condannata. Quindi,
noi abbiamo voluto farci carico di questo problema anche perché ci saranno
profili di responsabilità erariale nei confronti di Calabria Verde, nel caso in
cui questa situazione non venga sanata. Pertanto, con questo progetto di legge
con il quale modifichiamo la legge esistente, la 25 del 2013, che riguardava
proprio le disposizioni in materia di forestazione, abbiamo cercato di trovare
una soluzione che potesse salvaguardare Calabria Verde e, quindi, anche la Regione
Calabria e che, allo stesso tempo, salvaguardasse anche i posti di lavoro.
Credo che questa sia una modifica di legge – tra
l'altro, ne abbiamo lungamente anche parlato con il direttore di Calabria
Verde, Giuseppe Oliva, e con l'assessore Gallo, insieme al Dipartimento
agricoltura – che servirà a sanare un problema della Regione Calabria, che
avrebbe potuto comportare anche dei danni erariali. Grazie.
Grazie, collega Gentile, chiarissima ed esaustiva
nell'esporre la sua relazione.
A questo punto, se siete d'accordo, direi di
proseguire con lo svolgimento delle audizioni relative a questa proposta di
legge. Facciamo entrare il coordinatore nazionale della SNALV Confsal funzioni
locali, Massimiliano Salvatore Arena.
Grazie, dottor Arena, grazie e benvenuto. Prego.
Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per avermi
permesso di essere presente stamattina e partecipare ai lavori della
Commissione.
Vorrei esporre brevemente le nostre
considerazioni in merito alla proposta di legge che è in discussione anche con
riferimento, soprattutto, all'aspetto dell'inquadramento dei lavoratori di
Calabria Verde della sorveglianza idraulica.
Innanzitutto, vorrei rilevare, con tutto il
rispetto per i membri della Commissione, che per quanto concerne, a nostro
avviso, la norma che si andrà ad approvare, potrebbero esserci delle criticità,
perché la norma della proposta di legge che è in discussione prevede la
possibilità e, quindi, la facoltà per i dipendenti di Calabria Verde, di optare
per il contratto pubblico o per il contratto privato (al quinto comma e al
sesto comma); praticamente chi ha già manifestato la propria disponibilità è
passato al contratto pubblicistico e, al comma 6, prevede la possibilità di
un'ulteriore manifestazione di interesse rispetto alla quale poi il dipendente
può passare al contratto pubblico.
Tuttavia, le sentenze che sono già state emanate
sia dai Giudici del lavoro – che sono stati aditi da parte dei lavoratori – e
sia del TAR, stabiliscono che, in realtà, l'applicazione del contratto
pubblicistico è un principio imperativo, tant'è che nelle sentenze viene
stabilito che la nullità del contratto privatistico, in quanto in violazione
con una norma imperativa; in particolare la norma di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 165/2001, è l'articolo 4, prevede per le Pubbliche
amministrazioni l'applicabilità del contratto pubblico.
E il Contratto Collettivo Nazionale quadro
2016-2018 – che stabilisce quali sono le aree di contrattazione per la Pubblica
amministrazione – stabilisce esattamente che alle Regioni e agli Enti
strumentali delle Regioni, quindi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti
strumentali della Regione, com'è Calabria Verde e come era a sua volta anche
AFOR con una sentenza della Cassazione stabilita nel 2014 – si debba applicare
il comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, quindi CCNL Funzioni
Locali personale non dirigente della Pubblica amministrazione. Quindi, lasciare
ai lavoratori la possibilità di di scegliere se optare per il contratto
pubblico o privato, si porrebbe in contrasto con queste norme sia del Testo
Unico Enti Locali che del Contratto Collettivo Nazionale quadro. Andrebbe
applicato, a nostro avviso, solamente il Contratto Collettivo Nazionale
Funzioni Locali, come stabilito dalla legge.
Questo lo stabiliscono le varie sentenze che
hanno indicato quali sono i principi per i quali sono stati annullati tutti i
contratti individuali che si rifacessero al contratto privatistico.
Quindi, abbiamo detto che, a nostro avviso,
questo aspetto è da considerare obbligatorio per quanto riguarda l'applicazione
del contratto, anche perché nella stessa Amministrazione pubblica non
potrebbero coesistere due contratti, uno privato per alcuni dipendenti e uno
pubblico per altri dipendenti.
Per quanto riguarda, invece, l'aspetto
retributivo – se posso permettermi – noi abbiamo contestato l'attribuzione
dell'inquadramento retributivo nella categoria giuridica B1 per quanto concerne
i lavoratori della sorveglianza idraulica, posto che questo, comunque, è stato
stabilito dalle sentenze del Giudice del lavoro e del TAR, senza però
specificare il livello di inquadramento. Le sentenze del TAR e del Giudice del
lavoro hanno stabilito solamente di applicare il contratto collettivo pubblico,
demandando all'azienda Calabria Verde la valutazione sull’assegnazione
dell'inquadramento retributivo.
Considerato che il precedente contratto
collettivo nazionale, quello del 2018 delle funzioni locali, prevedeva 4
categorie giuridiche, la categoria A, la categoria B, la C e la D, era
inevitabile che i dipendenti venissero inquadrati nella categoria giuridica B;
tuttavia, la categoria giuridica B prevede delle differenziazioni, giuridiche
ed economiche, che andavano da B1 a B7, mentre oggi col nuovo contratto
arrivano anche a B8.
Quindi, era inevitabile, comunque,
l'inquadramento nella categoria giuridica B, ma lo stesso Tar, in un passaggio,
stabilisce che: bisogna applicare il Contratto collettivo nazionale Enti locali,
funzioni locali; non si esprime per quanto riguarda l'inquadramento giuridico,
perché non sono state supportate le richieste dei dipendenti…
(Interruzione fuori
microfono)
La sentenza è la numero 214 del 2021.
Sta riferendo un caso giurisprudenziale
specifico?
Sto prendendo il caso dei lavoratori della
sorveglianza idraulica ai quali è stata applicata la categoria giuridica B1…
La Sentenza, quindi, si riferisce a un giudizio
posto in essere dai lavoratori della Sorveglianza idraulica.
Calabria Verde, sì.
Volevo capire se stessimo esaminando la
giurisprudenza sulle norme in generale o sul caso specifico.
Mi riferisco al caso specifico. La ringrazio
anche per permettermi di potere precisare. Ovviamente, l'excursus giurisprudenziale prendeva le mosse dalle sentenze sia del
TAR che del Giudice del lavoro, che richiamano i princìpi a cui mi ero riferito
in precedenza; ovviamente, sono sentenze concrete e sono indicate nella nota
che poi trasmetterò alla Commissione.
Quindi, stavo dicendo solamente che in questa
sentenza, l'ultima che ho citato, è stato stabilito che viene demandato
all'azienda Calabria Verde di stabilire l'attribuzione di quanto consegue per
quanto concerne sul piano degli effetti giuridici ed economici, quindi ad un
momento successivo alla quantificazione e all'inquadramento retributivo.
I lavoratori, invero, avevano chiesto l'ingresso,
come dicevo prima, nella categoria di inquadramento quantomeno B1, ma né il TAR
e né il Giudice del lavoro si erano espressi,
nominando un Commissario ad acta
per quanto riguardava l'ottemperanza della sentenza del TAR, vista l'inerzia
dell'azienda Calabria Verde, e il Commissario ad acta appositamente nominato ha stabilito di inquadrare i lavoratori
nella categoria giuridica ed economica B1 sulla base di due valutazioni, di due
pareri: uno del Dirigente delle risorse umane di Calabria Verde - quindi il
Commissario ad acta, soggetto terzo,
si basa sulle considerazioni del Dirigente di Calabria Verde che è sicuramente
competente in materia - e sulla base di un parere dell'Avvocatura interna di
Calabria Verde.
Nella stessa delibera del Commissario ad acta però viene specificato che c'è una
differenza retributiva di inquadramento, che va da 2 mila euro a circa 2 mila e
800 euro, a seconda se si tratti di operai della sorveglianza idraulica oppure
se si tratti di impiegati della sorveglianza idraulica. Questa differenziazione
viene giustificata però, sempre nella delibera del Commissario ad acta, sulla base del parere del
Dirigente delle risorse umane e dell'Avvocatura dello Stato, da due elementi.
Per il primo, viene stabilito che questa
differenza è corretta in quanto il Contratto collettivo funzioni locali prevede
13 mensilità - è citato nella delibera del Commissario ad acta - mentre il Contratto della sorveglianza idraulica prevede 14
mensilità. Peccato però, che l'equiparazione debba essere fatta sull'importo
annuale – l'erogazione su 14 o su 13 mensilità è una modalità di erogazione
della retribuzione annuale – quindi, l'equiparazione va fatta sul totale,
indipendentemente dal fatto che l'importo annuale venga erogato su 13 o su 14
mensilità. Quindi, non ci sarebbe una motivazione, questa non è sicuramente una
motivazione per ridurre lo stipendio dei dipendenti e inquadrarli in una
categoria inferiore.
L'altra motivazione, invece, è data dalla
riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 36 ore, e questa sarebbe assolutamente
corretta.
Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione
che molti benefit, giuridici ed economici, previsti dal
contratto della sorveglianza idraulica e dal CIR del Contratto Integrativo
regionale, non sarebbero applicabili nel Contratto collettivo delle Funzioni
Locali.
Mi riferisco, per esempio, alla possibilità per i
lavoratori della sorveglianza idraulica di avere lo scomputo di due ore
lavorative per i lavori sopra i 1500 metri, che permettono di ridurre l'orario
lavorativo da 6 a 4 ore, avendo però la retribuzione intera rispetto all'orario
delle 6 ore; mi riferisco all'indennità di mensa che è forfettaria nel
Contratto collettivo della sorveglianza idraulica, mentre nel Contratto
collettivo Funzioni Locali invece è una integrazione del salario accessorio,
eventuale qualora ricorrano determinate condizioni, e quindi viene meno quest'altro aspetto.
Ma ci sono anche altri aspetti in ogni caso, per
esempio i lavori nocivi, giusto per dirne qualcuno.
Normalmente, un altro aspetto che a noi preme
sottolineare in questa sede, è che, quando è stata fatta l'equiparazione, per
esempio, per quantificare la retribuzione complessiva derivante dal Contratto
Collettivo Nazionale, nella delibera del Commissario ad acta e negli altri due pareri che ho citato precedentemente, viene
indicato espressamente l'elemento perequativo. L'elemento perequativo era
presente solamente nel contratto collettivo del triennio 2016/18,
non poteva essere applicato successivamente come voce in più in quanto viene
conglobato nel contratto collettivo approvato nel 2018. Quindi, a nostro avviso,
l'inquadramento, comunque, con tutta la riduzione da 39 a 36 ore che sarebbe la
giustificazione per equiparare i due contratti e, quindi, avere una riduzione
rispetto a quanto percepivano precedentemente, potrebbe essere corretta, ma
questa riduzione imporrebbe, comunque, un inquadramento nella categoria
giuridica B4, giuridica ed economica. Oggi la cosa sarebbe più semplice perché
in virtù del nuovo contratto del 2022 non ci sono più le categorie giuridiche
ma ci sono quattro aree, quindi, l'inquadramento degli operatori nell'area
esperti; non c'è più una differenziazione giuridica all'interno dell'area degli
operatori esperti, ma c'è solamente una differenziazione retributiva che si
evince dalla retribuzione e dal cedolino dei dipendenti.
Ha chiesto di intervenire
il collega Neri. Ne ha facoltà.
Sostanzialmente,
riepilogando, c'è stato – immagino – un gruppo di dipendenti – non tutti lo avranno
fatto – che ha fatto ricorso al Tar. Il Tar riconosce loro l'inquadramento sotto
il profilo del diritto pubblico. Intanto, vorrei capire, perché a questi dipendenti
è applicato il contratto di diritto privato e non direttamente il contratto di
diritto pubblico.
Questo è giusto per capire,
visto che c'erano tutte queste sentenze.
Quindi, c'è una sentenza
del Tar relativamente a un numero di dipendenti, che dice: “Voi dovevate essere
assunti ab origine col contratto di diritto pubblico”, è corretto? È corretto
questo? Solo a grandi linee, però non intima sostanzialmente a Calabria Verde il
livello giuridico di contrattazione, il livello economico, non dice “Questi
dipendenti dovevano essere assunti fin dall'inizio con contratto pubblico e li
devi inquadrare in B2” – sto facendo un esempio – dice solamente che dovevano
essere direttamente assunti con contratto di diritto pubblico; dopodiché,
Calabria Verde non adempie, viene nominato un Commissario ad acta. Il Commissario
ad acta che cosa dice? Li deve assumere con B1, B2 o B3? Questo non ho capito.
Con profilo B2 per quanto
riguarda gli impiegati e B1 per quanto riguarda la sorveglianza idraulica.
Il TAR dice: “Voi dovete
essere assunti con B1”.
Esattamente.
E li assumono con B1. Dopodiché
che succede? Fanno ricorso oppure rimane tutto fermo così?
Rimane fermo così, nel
senso che non è stato fatto ricorso avverso alla delibera del Commissariato ad
acta, però la delibera del Commissario ad acta si basa sui presupposti di cui
avevo parlato prima, cioè la delibera stessa del Commissario ad acta stabilisce,
e lo cristallizza all'interno della delibera, che c'è una riduzione dalla
sorveglianza idraulica alla categoria B1 di 2.000 euro; alla categoria B2 c'è
una riduzione di 2.800 euro. Lo dice la delibera del Commissario ad acta.
Quindi, si chiede di
passarli a B3 e a B4, sostanzialmente.
Noi chiediamo che non ci
sia una reformatio in peius del livello retributivo che i dipendenti godevano
precedentemente al passaggio al contratto pubblico, indipendentemente dal
livello di inquadramento; se non facessimo la distinzione tra 39 e 36 ore,
potrebbero essere inquadrati in categoria B8 dal punto di vista retributivo ed
economico, se noi invece riduciamo in proporzione al numero delle ore senza
tenere conto di quei benefit che comunque perderebbero, andrebbero già inquadrati
in categoria economica B4, fermo restando che la categoria giuridica sarebbe
comunque B1, perché è la categoria giuridica di accesso vigente al tempo della
sentenza che è stata emanata dai giudici.
Grazie. Se cortesemente può poi
fornire la sua relazione così verrà acquisita agli atti. A questo punto
possiamo congedarla e la ringraziamo per il contributo fornito. Prego.
Grazie. La lascio adesso, la siglo
oppure la mando successivamente?
Come preferisce lei, può
anche mandarla successivamente e ce la trasmette a mezzo e-mail. Come
preferisce. Grazie.
Va bene. Intanto, grazie a
lei.
A questo punto è il turno del
Segretario regionale dell'UGL del settore agroalimentare della Calabria, Guido
Cordova Castellani.
Grazie. Diamo il benvenuto
a Guido Cordova Castellani, segretario regionale dell'UGL. Grazie per essere
qui con noi. Le cedo immediatamente la parola.
Buongiorno a tutti.
La ringrazio per la possibilità
di esporre il nostro punto di vista su questa proposta di legge, la numero 282
della XII^ Legislatura.
In primis, vogliamo
esprimere il favore rispetto a questa iniziativa perché è senz'altro un punto
dell'attenzione e dell'interesse sia verso l'azienda Calabria Verde sia verso il
settore, in particolare della sorveglianza, che è senz'altro molto importante per
questa Azienda e per la Calabria perché svolge dei compiti molto importanti
della protezione dell'ambiente e di tutto un servizio; quindi, questa proposta
è senz'altro un atto di attenzione verso il settore.
In questo ambito, noi
pensiamo che sia giusto integrare nel progetto di legge una clausola, che possa
consentire la conservazione dell'anzianità di servizio perché questi lavoratori,
che passerebbero da una tipologia contrattuale ad un'altra, non stanno
iniziando in quell'attimo la loro attività presso questo Ente e l'azzeramento dell’anzianità
sarebbe, per quanto possibile, da evitare.
Questa è la prima
riflessione che vogliamo condividere con voi.
Un'altra riflessione che ci
permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione è che per il principio di non
retroattività delle leggi, che è un principio generale di ogni legge, una
regola non può disporre per il passato, quindi sarebbe forse opportuno che si
facesse una nuova manifestazione di interesse entro un termine fissato, anche un
mese o 20 giorni dopo l'emanazione di questa legge, proprio per rispettare il
principio e dare anche la possibilità al lavoratore di scegliere in vigenza di
una norma perché, quando è stata fatta la precedente manifestazione, non c’era
una norma in materia e le persone hanno scelto senza avere un punto di
riferimento, mentre, quando sarà approvata questa norma, ci sarà un punto fermo
ed il lavoratore potrà scegliere.
Penso che anche questo
aspetto possa essere preso in considerazione. Ed ancora, ci tengo a precisare
come debba essere lasciata anche la possibilità di scelta per i lavoratori che
non intendano fare parte del contratto pubblico perché all’atto dell'inizio del
rapporto, nel 2010, era stata fatta una selezione per quella tipologia, quindi,
non si possono passare d’ufficio.
Ecco perché viene fatta una
manifestazione dell'interesse e, quindi, tutto questo può dare ordine al
servizio e a questa azienda. Noi abbiamo fatto pure un piccolo documento
scritto che le vorrei lasciare ad integrazione di quello che ho cercato qui in
breve di dire e la ringrazio per l'attenzione.
Grazie a lei. Può tranquillamente
lasciare il suo documento che verrà acquisito agli atti. La congediamo e la
ringraziamo per il contributo fornito.
A questo punto possiamo far
accomodare l'avvocato Campanaro che è accompagnato da una delegazione della
CISAL FNASLA, Giuseppe Dominelli, Caffarelli, Carlucci e Mario Palmieri.
Buongiorno e benvenuti. Accomodatevi.
Buongiorno, sarà l'avvocato
Campanaro a relazionare.
Le cedo immediatamente la
parola.
Buongiorno. Innanzitutto,
un ringraziamento per averci voluto ascoltare e averci consentito di portare le
indicazioni di questa sigla sindacale, che rappresenta il 52% del comparto
idraulico forestale nell'ambito della sorveglianza idraulica, cioè un
dipendente su due del personale della sorveglianza idraulica aderisce alla
nostra organizzazione sindacale. Preliminarmente, volevo fare un plauso a
coloro i quali hanno posto le basi per la risoluzione della problematica della
sorveglianza idraulica e dell'inquadramento della sorveglianza idraulica, che si
trascina da tantissimo, forse troppo tempo.
Oggi il Consiglio regionale
nella sua interezza, tramite i firmatari di questa proposta, dà la possibilità
ai lavoratori non solo di essere tranquilli sul futuro, ma anche di coronare,
al di là della richiesta pubblico o privato, una scelta senza dover ricorrere
al contenzioso; contenzioso seriale che è stato la iattura degli Enti
strumentali della Regione Calabria, prima AFOR, poi Calabria Verde, e comunque
degli Enti strumentali nel loro complesso.
Dico questo perché, ahimè,
ho fatto per tanti anni il dirigente dell'ufficio legale AFOR e, quindi, so che
cosa significa quando poi partono i seriali. Quindi, un plauso ai firmatari di
questa proposta che danno la possibilità ai lavoratori di vedere nel sindacato
e nella politica nella sua interezza uno strumento per raggiungere un obiettivo
senza dover spendere soldi in avvocati e senza che poi le spese legali debbano
essere da fardello all'Ente strumentale e alla Regione Calabria nel suo
complesso.
A me tocca, purtroppo, fare
2 o 3 passaggi di carattere giuridico formale perché, purtroppo, si sente, in
relazione a questa cosa, la necessità di dover garantire livelli contrattuali;
si parla di cambio del contratto, di trasformazione del contratto, ma non è
così.
La Regione Calabria nel 2009,
con la legge 31 del 2009, disse ad AFOR, che era già in liquidazione, quindi,
senza una legge che imponesse ad AFOR questa stabilizzazione: “Stabilizza
questo personale”; la legge regionale numero 31 del 2009, proprio all'articolo 3,
dice ad AFOR “Stabilizza questo personale utilizzando l'articolo 16 della legge
56 del 1987”. Questo articolo 16 della legge 56 del 1987 è uno strumento che
tutte le Pubbliche Amministrazioni, siano esse statali, regionali, comunali o
provinciali, utilizzavano per stabilizzare quote di dipendenti che svolgevano
mansioni per le quali non fosse richiesta la scuola dell'obbligo; cioè, tutte
le Pubbliche Amministrazioni in Italia hanno stabilizzato gli ex LSU e gli ex
LPU e tutti quei soggetti che poi sono stati i beneficiari di ammortizzatori
sociali, per farli emergere dal precariato, utilizzando proprio questo articolo
16. Questo articolo 16, che stabilisce questa possibilità di aderire tramite centri
per l'impiego a questa tipologia di assunzioni, non stabilisce l'inquadramento.
A stabilire l'inquadramento del personale assunto ex articolo 16 di questa
legge ci ha pensato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha
stabilito, con la circolare protocollo 140006150 del 2007, che tutti quei
lavoratori che sono stati assunti tramite l'articolo 16 della legge che ho
detto prima, devono essere inquadrati nelle categorie A, B1 e B2.
Qual è la ratio di
questo inquadramento? È che questi lavoratori devono svolgere mansioni per le
quali non è chiesta la scuola dell'obbligo, quindi, non è personale qualificato
e si dà quindi la possibilità di superare il concorso e di fare la cosiddetta
chiamata diretta tramite i centri per l'impiego. Bene, questa procedura, prevista
dall’articolo 16 della Legge 57 dell'86 e dalla circolare del Ministero del
lavoro, purtroppo, al momento dell'assunzione in AFOR, per tutta una serie di
problematiche, non è stata rispettata e questi lavoratori sono stati assunti,
sono stati stabilizzati ed è stato applicato il contratto idraulico forestale.
Negli anni sono successe
tutta una serie di cose. Balzano alle cronache tutti i problemi di carattere
giudiziario, AFOR, Calabria Verde eccetera, eccetera, non vi voglio qui tediare.
Però che cosa succede? A un certo punto i lavoratori, precisamente 60, fanno
causa e chiedono che venga dichiarato nullo il contratto. Ora, parlo ai tecnici
quindi so di parlare a persone che capiscono, comprendono la differenza, cioè
qui non si è posta in essere una trasformazione del contratto, non si è preso
un lavoratore che aveva un contratto idraulico forestale e gli si è mutato il
contratto. No, qua c'è un lavoratore a cui è stato applicato un contratto
idraulico forestale che ha fatto al giudice una determinata domanda e il
giudice ha dichiarato nullo il contratto ed ha rigettato tutta una serie di
cose. Ne sono a conoscenza, non foss'altro perché l'Ente in questo contenzioso
lo rappresentava il sottoscritto. Quindi, tutte le problematiche di
compensazione, remunerazione, garanzia dei livelli retributivi, cioè queste
cose sono già state affrontate in sentenze. Nello specifico, se poi c'è
l'esigenza - sicuramente il direttore generale ne avrà più contezza di me, io
vado a memoria - la sentenza 364 del 2019, la sentenza 701 del 2019 - sentenze
ormai già passate in giudicato, sono già definitive, non impugnate e non
contestate - hanno stabilito che proprio perché si trattava di nullità, quindi
non di trasformazione di contratto, ma di nullità, i lavoratori potevano
esclusivamente attivare queste sentenze per farsi modificare il contratto
rispetto ad un precedente contratto che era stato dichiarato nullo. Che cosa
succede successivamente? Che, purtroppo, si apre il mercato delle vacche, cioè
tutta una serie di lavoratori incominciano ad affollare gli studi legali della
Calabria e incominciano a pagare tanto, per chiedere cose che prontamente l'Autorità
giudiziaria rigettava. Cioè, quando su una domanda “Io voglio il contratto pubblico
però voglio pure 30.000 euro perché c'è la rivalutazione, la riqualificazione,
la remunerazione, l'anzianità”, 75 volte i Tribunali della Calabria hanno detto
“No, questa cosa non spetta”. Il direttore poi vi fornirà tutte le sentenze. A
quel punto cosa succede? Che le forze sindacali, io dico responsabili, nell’interlocuzione
con la politica e con l'azienda hanno chiesto alla politica e all'azienda: “Ma
è possibile fare una manifestazione di interesse con la quale si dà la
possibilità al lavoratore di poter aderire a quello che nel frattempo era stato
un'ulteriore pronunciamento del Commissario ad acta?”. A un certo punto, in
virtù del cambio del management di Calabria Verde - non si è data
immediatamente esecuzione, sono sentenze del 2019 - poi le elezioni, il blocco,
il cambio del legale rappresentante, beh, i lavoratori sono andati davanti al
TAR che ha nominato un Commissario ad acta per dare esecuzione a queste
sentenze; il Commissario ad acta, di cui non ricordo il cognome ma ricordo
benissimo il ruolo, era il Viceprefetto della provincia di Catanzaro con delega
espressa al trattamento della gestione delle crisi aziendali, fece lo stesso
excursus e lo stesso discorso dei provvedimenti giudiziari e ordinò all'Azienda
di inquadrarli in maniera conforme alla direttiva del Ministero del lavoro.
Quindi, Calabria Verde non si
è alzata e ha detto: “Li inquadro B1 e B2 perché li voglio punire”, no! Il
Viceprefetto, Commissario ad acta nominato, studiò tutto, acquisì tutta una
serie di elementi di carattere burocratico, amministrativo, legislativo e
contabile e disse: “No, devono essere inquadrati B1 e B2 perché così dice la
norma, così dice la circolare e così dice tutto quanto”. Finalmente, dopo una serie
di interlocuzioni, l'Azienda ha posto in essere una manifestazione di
interesse, dicendo nella maniera più, secondo me, democratica, libertaria,
egualitaria e, nello spirito del dottor Oliva, più accondiscendente possibile
nei confronti dei lavoratori: “Chi vuole passare pubblico passa pubblico, chi
vuole rimanere privato, rimane privato, chi ha fatto domanda e ci vuole
ripensare, ci può ripensare”.
Ecco perché noi oggi
esprimiamo parere favorevole, cioè diamo il benvenuto ad una norma così
conformata che dà la possibilità a tutti di scegliere in maniera armonica e tranquilla
il proprio futuro; il dipendente che si sente di mantenere un inquadramento
idraulico forestale mantiene quell'inquadramento, un altro dipendente che invece
ha la volontà di trasmigrare al contratto del pubblico impiego passa nel
pubblico, senza però - è questo l'elemento fondamentale - dare sfogo a quel
contenzioso che solo problemi e danni di carattere finanziario ha portato,
prima all'Azienda e poi alla Regione.
Quindi, esprimiamo con grande
convincimento un plauso e l'augurio che il testo, così com'è stato sottoposto
alla nostra attenzione, possa essere licenziato da questa Commissione e dal Consiglio
regionale alla sua interezza. Grazie.
Cedo la parola al collega Giuseppe
Neri, il quale deve formularle una domanda. Prego, collega Neri.
Al netto della
ricostruzione, vorrei capire: questi dipendenti che oggi dovessero scegliere di
passare al pubblico in termini stipendiali, in termini di inquadramento, ci
perdono o no?
Il problema è che cosa si
intende per stipendio. A livello di inquadramento economico ci guadagnano,
perché l'Azienda è pronta. Se vuole glielo mostro. Essendo per fortuna delegato
sindacale pubblico e privato, le posso far vedere un CUD di un B1, già transitato,
e un CUD di un B1 che ancora deve transitare: il CUD di un B1 è 28.000 euro, un
CUD di un dipendente adesso della forestale è 23.000 euro. Il problema è che il
raffronto non si fa fra CUD, perché può darsi che un anno nel CUD sia compreso
un arretrato contrattuale di 10 anni e mi trovo un CUD di 50.000 euro, ma non è
quella la retribuzione. Il confronto si fa tra elementi omologhi, cioè retribuzione
e retribuzione, tabellare e tabellare.
Quelli che oggi hanno il
contratto privato a che livello sono equiparati - B3, B4, B2 - rispetto al
pubblico? Questa è la vera linea. Perché, se oggi ho il contratto di diritto
privato, sostanzialmente equiparabile a un B3 pubblico, quando poi passo nel
pubblico se sono inquadrato B1 è logico che avrò una perdita, al netto poi di
tutti gli altri benefici che posso avere, ma io parlo proprio come
inquadramento giuridico.
Questo è il punto, secondo
me. Poi vorrei capire una cosa: il TAR dice - almeno da quello che riporta lei
- che il contratto era nullo ab origine. Se è nullo, dice: “Tu in ogni caso non
dovevi assumere questa persona con un contratto di diritto privato, dovevi
assumerla con un contratto di diritto pubblico”. Chiaro? Poi il Commissario ad
acta procede, perché Calabria Verde non ottempera alla sentenza del TAR, e,
alla fine, si arriva oggi a questa scelta: chi vuole passa al contratto
pubblico, chi non vuole rimane col contratto privato. Il dubbio che ho, qual è?
Che di fronte a una sentenza passata in giudicato che mi dice che quel contratto
- sono tutti gli stessi contratti, sostanzialmente, non sono contratti intuitu
personae ma identici per tutti - doveva essere dall'inizio pubblico, è
automaticamente estensibile a tutti gli altri.
Il punto qual è? Non entro
nel merito della discussione perché non sono giuslavorista, non mi impegno in discussioni
sul confronto tra tabellare di B1 e B3, però non vorrei che, poi, come dice
lei, visto che questi dipendenti si rivolgeranno poi agli avvocati - hanno
invaso tutti gli studi legali della
Calabria – che, di fronte a una situazione del genere, Calabria Verde possa
avere un problema. Cioè, gli si potrebbe dire: “Scusa, tu di fronte a una
sentenza di quelle dovevi passare tutti al contratto pubblico. Perché stai
facendo questa distinzione?” Capisce il dubbio che ho?
Purtroppo, la sentenza non
dice che devi passare tutti i dipendenti con contratto pubblico.
Ma per fortuna, in quel momento si sono voluti mantenere i
livelli occupazionali. La sentenza dice che il contratto è nullo.
Se la sentenza dice che il
contratto è nullo, quegli operai andavano licenziati. La stessa cosa che è
successa qui in Consiglio regionale, quando alcuni dipendenti… il contratto è
nullo, sono stati licenziati. Quindi?
Faccio sindacato, non mi
occupo di stabilire le sorti dei lavoratori. Le posso soltanto dire che la
sentenza ha cassato il contratto in quel punto. Non comprendo perché alla
manifestazione di Calabria Verde così tanti lavoratori abbiano aderito. Vuol
dire che tutti i collaboratori che hanno aderito non si sanno fare i conti? Poi
glielo dirà il direttore generale. L’85% dei lavoratori ha aderito alla
manifestazione. Quindi, l’85% dei lavoratori che ha il contratto idraulico
forestale ha detto: “Voglio passare B1 e B2”. Penso che, se così tanti hanno
aderito, così tanti si sono fatti i conti in tasca e così tanti lo hanno
ritenuto, tra virgolette, conveniente. Perché delle due l'una: o si sposa la
tesi che tantissimi lavoratori hanno aderito oppure si può dire hanno
sbagliato, ma, comunque, la manifestazione è su base volontaria e nel momento
in cui c'è una manifestazione e io aderisco, domani poi non posso più adire l'Autorità
giudiziaria perché questa qui è un'adesione su base volontaria,
Quindi, tecnicamente il
direttore generale non dice: “Venite, firmate”; il direttore generale ha fatto
la manifestazione, chi ha aderito passa, chi non ha aderito non passa. Siccome,
le ripeto, ne rappresento tanti ma li sento tutti, tutti coloro i quali hanno
fatto la domanda sono ben consapevoli, conti alla mano, che con questo
passaggio ci si guadagna, perché si confrontano con i loro colleghi.
Se c'è l'esigenza
sbianchettiamole, l'Eente che può fornire i livelli retributivi o CUD o
tabellari più soldi effettivamente rientranti nella retribuzione. Lo
straordinario non è retribuzione, l'alta montagna non è retribuzione, la mansione
superiore non è retribuzione, l’EQ non è retribuzione perché tu un anno la puoi
fare un altro anno non la puoi fare, pur avendo l'incarico se sei in malattia
non la percepisci, ma i livelli retributivi, tra virgolette retributivi, con
l'accezione tecnica che si specifica, sono: 18.000 euro con questo contratto
idraulico forestale, 21.000 euro col contratto pubblico. Quindi, quarto livello
operaio (B1), 23.000 euro impiegato forestale, 28.000 euro (B2) ex
digitalizzatore. Questi sono i livelli retributivi, le altre voci sono voci,
tra virgolette, incontrollabili, che dipendono dalla accezione e, quindi, non
rientrano nell'accezione tecnica della retribuzione, sono livelli di stipendi
che sono variabili agganciate a tutta una serie di cose.
Ci sono altre domande? A
questo punto le chiedo di trasmettere alla Commissione la relazione in
documento, rispetto alle motivazioni fornite qui in sede di Commissione.
Grazie.
Ho un lasso di tempo?
Assolutamente sì. Rinvieremo
la trattazione del punto, perché oggi è la giornata dedicata allo svolgimento
delle audizioni che, poi, ovviamente, saranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione.
Grazie ancora per aver
preso parte ai lavori della Commissione e per il contributo offerto. A questo
punto, darei la parola al direttore di Calabria Verde, il dottor Giuseppe Oliva,
che ringrazio per la presenza. Grazie di essere qui con noi. Le cedo
immediatamente la parola. Prego, dottor Oliva.
Grazie. Buongiorno,
Presidente, saluto i componenti della Commissione.
Ovviamente, prima di
passare nel merito ad alcune precisazioni, rispetto a quelle che sono state
anche le argomentazioni poste in sede di audizione dalla rappresentanza sindacale,
volevo formulare l'apprezzamento alla Commissione per l'iniziativa che ha preso
a cuore nel voler risolvere con questo provvedimento di legge regionale una
questione annosa, per come si è avuto modo di apprendere dalle relazioni che ci
sono state.
È tutto vero quello che è
stato raccontato, tuttavia è necessario fare anche alcune precisazioni a
riguardo. È vero, la norma regionale che istituisce i presìdi idraulici è la 31
del 2009, è vero che la stessa 31 del 2009 fa espresso riferimento alla legge 56
del 1987 che è la legge fondamentale che alla quale si rifà poi per individuare
i profili di inquadramento alla circolare del Ministero del lavoro – richiamati
da chi mi ha preceduto - ed è vero anche che la ex AFOR, Azienda forestale
della Regione Calabria, nel 2009 adottò degli atti amministrativi regolari da
questo punto di vista, nel senso che prendevano atto di quello che era il
disposto normativo regionale, solo che, nel momento in cui dovevano applicare
il rapporto di lavoro a questi lavoratori, nel momento in cui c'era da
sottoporre il contratto di lavoro, anziché un contratto di natura di pubblico
impiego è stato fatto sottoscrivere agli stessi lavoratori un contratto idraulico
forestale. È semplicemente questo il punto.
Passano 10 anni e nel
frattempo interviene la legge regionale che sopprime AFOR e crea un nuovo Ente della
forestazione, Azienda Calabria Verde, che, sostanzialmente, subentra anche
nelle competenze della sorveglianza idraulica e cominciano i primi contenziosi,
i lavoratori si ribellano e cominciano a instaurare il rapporto contenzioso,
ora con Calabria Verde.
Il sottoscritto viene
nominato Commissario di Azienda Calabria Verde a dicembre 2020 e, dal momento
dell'insediamento, trovo dei giudicati già maturi, nel senso che non è stato opposto
nessun gravame rispetto a queste sentenze che c'erano. Bene, voglio anche
precisare che il Commissario, che è lo scrivente, si è dato da fare
interessando innanzitutto il Dipartimento, l'organo vigilante su questa materia,
e i sindacati, per cercare di addivenire a una soluzione di inquadramento - vi
assicuro, non è stato per nulla facile da trovare - e un momento applicativo di
questo contratto che doveva individuare sia il profilo giuridico siaquello economico.
A riguardo sono stati interessati l'Avvocatura dell'Ente e anche il Settore del
personale, ma evidentemente non mi sono solo basato sui pareri interni, abbiamo
anche interpellato l’ARAN al riguardo, la quale sostanzialmente ha detto “Dovete
applicare il contratto pubblico, individuate i profili, sostanzialmente vedete
voi quello più confacente, purché sia adatto”.
Voglio precisare che ho
adottato un atto prima del Commissario ad acta, nel marzo 2021, ricognitivo di
queste sentenze con l'integrazione del profilo giuridico ed economico sulla
scorta di questa attività ricognitiva di lavoro e della norma, ma anche e soprattutto
su quello che erano i giudicati. Perché il giudicato, proprio per salvaguardare
il rapporto di lavoro, ha specificato la nullità del contratto di lavoro solo
in quella parte dell'applicazione del rapporto di lavoro, quindi ha
salvaguardato il rapporto di lavoro, ma ha detto sostanzialmente di modificare
in luogo del contratto idraulico forestale quello del pubblico impiego. Solo
questo ha detto. Così è stato possibile salvaguardare il rapporto di lavoro, con
l’applicazione secondo giurisprudenza. Quindi mi sono basato, ovviamente, sul parere
degli avvocati dell'Avvocatura e dei Procuratori costituiti, si applica il Codice
civile che sostanzialmente ha mantenuto il rapporto di lavoro, ma non ha
previsto la possibilità di riconoscere alcun assegno ad personam. E così
è stato, in questa delibera di presa d'atto di queste sentenze con l'individuazione
dei contratti.
Interviene successivamente
il Commissario ad acta, nel frattempo c'era stato un pronunciamento del TAR,
dove i soggetti che hanno promosso l'ottemperanza sostanzialmente hanno chiesto
sì il B1, ma il TAR gliel'ha rigettato, non glielo ha riconosciuto perché ha
rimandato alla parte datoriale di individuare il profilo economico e giuridico.
Il Commissario ad acta, che
arriva a maggio 2021, non fa altro che, sostanzialmente, acquisire il parere
dell'Avvocatura, acquisire il parere del Settore personale, prende atto della
delibera che questo Commissario ha assunto 2 mesi prima e sostanzialmente assume
la sua decisione con la delibera numero 1 del 25 maggio 2022 che, testualmente,
nel prendere atto del lavoro fatto, sostanzialmente, dice a Calabria Verde di
conformarsi alle previsioni contrattuali, prevedendo l'applicazione del B1 per
i sorveglianti idraulici e del B2 per i digitalizzatori.
Questa delibera del Commissario
ad acta del maggio 2022 è stata immediatamente applicata ed è vigente da ben 2
anni. Questo, quindi, è un atto amministrativo che vige e ai lavoratori è stato
applicato questo profilo giuridico ed economico, rispetto al quale non c'è
invarianza di spesa, non c'è né una perdita economica né un aumento di spesa,
anche perché le eventuali differenze economiche paventate che si potevano
profilare riguardavano sostanzialmente la mancata corresponsione dell'alta
montagna - nel contratto idraulico forestale è prevista l'indennità dell'alta
montagna -, l'indennità attrezzi, il rimborso chilometrico e altri istituti
previsti in quel contratto, in luogo della partecipazione al fondo decentrato,
al rimborso buoni pasto e al rimborso del quinto della benzina, laddove
necessario. L'Azienda, però, su questo ha fatto altre scelte, ricorrendo
all'auto aziendale per una questione di razionalizzazione delle spese, poiché
ci siamo resi conto che con questo comparto, ricorrendo alle auto aziendali,
avrei potuto risparmiare, così come è stato, un milione di euro in tre anni. E
quindi, per la parte mancante su quella differenza, è venuto incontro il
contratto decentrato 2023 che alle categorie di sorveglianza idraulica che
hanno responsabilità ha riconosciuto l'indennità di responsabilità, 2.000 euro
all'anno, oltre alla partecipazione alla performance e il riconoscimento
dell'istituto del rimborso alimentare, laddove questo era preso a parametro di
riferimento.
Questo è stato l'iter, più
che altro per sommi capi, che è avvenuto.
Nel frattempo, sono
intervenute altre sentenze e c’è stata un po’ di inerzia dovuta al fatto che
l'Azienda non poteva operare perché, in previsione di una norma regionale, la 25,
Azienda Calabria Verde non può trasformare i contratti motu proprio se non in
presenza di sentenze e le stesse sentenze, osservata un po’ l'inerzia
regionale, hanno cominciato a condannarci alle spese. E, quindi, noi non
possiamo giustificare danni per mancata applicazione di un contratto pubblico
che era ab origine stabilito.
E, quindi, è seguita la
manifestazione d'interesse per capire quante di queste unità ancora rimaste col
contratto privato fossero interessate e, su 220 unità,180 hanno manifestato
interesse nel senso che erano favorevoli ad applicare una condizione di lavoro
col contratto pubblico, secondo determinazione del Commissario ad acta, cioè la
determina numero 1, poiché ne riconoscono evidentemente il profilo
economico-giuridico che in quella sede è stato loro assegnato. Questa delibera
è stata applicata da 2 anni e i lavoratori stanno percependo lo stipendio. Rispetto
a quello che diceva il rappresentante sindacale della SNALV e cioè che la
parametrazione non sarebbe corretta, volevo ricordare che nei suoi calcoli, nella nota che
ha lasciato – peraltro, è stata anche inviata a noi per avere elementi in
risposta – quella sua perequazione non tiene conto anche dell'indennità di
comparto della vacanza contrattuale che stanno percependo i lavoratori in
questa sede; quindi, non c'è una penalizzazione da questo punto di vista.
Abbiamo fatto anche i conti internamente e,
rispetto a quello che è il plafond
regionale recato in ottemperanza della norma regionale, la 31 del 2009, che la
Giunta regionale attraverso il bilancio di previsione 2024-2026 assegna
all'Azienda, e al trasferimento annuale di 9 milioni e 7, con l'applicazione
del contratto noi staremo tranquillamente all'interno di questo finanziamento.
Per l'occasione voglio anche fare due richieste
rispetto al progetto di legge che è stato depositato tutt'ora sulla
Commissione.
Una, riguarda la parte economica; chiederei, se
possibile, di poter fissare questa fonte di finanziamento come di natura fissa
e non variabile, atteso che si tratta di trattamenti stipendiali, in quanto si
rende un servizio e non dei progetti; quindi, non investimenti ed è necessario
che questo assuma una stabilità nel tempo come norma fissa di stanziamento.
E l'altro punto è la possibilità di meglio emendare
il comma 6 del progetto di legge, poiché per come è formulato sembrerebbe che
dia apertura, con una semplice manifestazione d’interesse, un po’ a tutti i
dipendenti di Azienda Calabria Verde; penso che si debba ricondurre sempre al
comparto della sorveglianza idraulica, perché penso che l'intento del
legislatore sia quello, comunque, di considerare il resto dei dipendenti che in
una prima fase non hanno partecipato alla manifestazione di interesse.
Ecco, questo è quanto mi sentivo di precisare. Ovviamente,
sono a disposizione per domande e chiarimenti eventuali. Grazie.
Grazie a lei, dottor Oliva.
A nome dei colleghi, mi sento di poter rispondere
che siamo assolutamente disponibili ad accogliere le proposte emendative da lei
formulate. La ringraziamo per aver fornito il suo contributo, possiamo
congedarla.
Passo la parola al Settore assistenza giuridica.
Prego.
Buongiorno.
Vorrei premettere che nella redazione della
scheda di analisi tecnico-normativa ci siamo basati sul testo dell'articolato e
sulla base della relazione illustrativa che, come abbiamo visto, è piuttosto
succinta.
Non eravamo a conoscenza di quelle che erano
state le vicende che avevano portato alla predisposizione della proposta di
legge e, solo nella seduta odierna e in parte nelle precedenti sedute, abbiamo
avuto modo di renderci conto di quelle che erano state le vicende che avevano
portato alla redazione di questa proposta. Quindi, chiaramente, nella nostra
scheda di analisi tecnico-normativa può anche darsi che ci sia mancato qualche
pezzo.
Ora, abbiamo presente quelle che sono le esigenze
che mira a soddisfare questa proposta di legge, che sono chiaramente
apprezzabili.
Tuttavia, nella nostra scheda abbiamo richiamato
meglio quell’orientamento giurisprudenziale, che in realtà è piuttosto
consolidato, in base al quale le disposizioni che incidono sulla disciplina del
rapporto di lavoro afferiscono all'ordinamento civile, che è di competenza
esclusiva del legislatore statale; questo anche se si tratta di leggi regionali
che, quindi, ipoteticamente potrebbe anche riferirsi alla materia
dell'organizzazione degli Uffici regionali. Però, da questo punto di vista, la
Corte costituzionale è abbastanza chiara e, dato che questo ci viene chiesto,
non possiamo non evidenziare questi possibili aspetti di criticità.
È anche vero che, come abbiamo precisato nella
scheda, la Calabria ha emanato anche di recente delle leggi con cui si è
prevista l'applicazione al personale di un Ente sub-regionale del Contratto
Collettivo delle Funzioni Locali, in questo caso la legge non ha avuto alcun
rilievo da parte degli Uffici governativi.
È anche vero, però, che, nell'esempio che abbiamo
fatto, la legge 25/2023 che riguardava l'ARPACAL Calabria, la norma dubbia
dispone l'applicazione del Contratto Collettivo, laddove invece in questa
proposta di legge – sebbene nella relazione illustrativa si dica che si intende
disporre l'applicazione del Contratto Collettivo Funzioni Locali al personale
interessato – in realtà se poi si va a leggere lo stesso articolato, più che
fare questo si dispone in realtà a un vero e proprio inquadramento, come c'è stato
anche confermato, quindi si va ad incidere precisamente proprio sul rapporto di
lavoro.
Anche qui, è anche vero che, anche di recente,
proprio l'articolo 11 della legge 25/2013 –oggetto di questa proposta di legge
– è stato oggetto di modifiche, laddove si è stabilito che il personale che
faceva parte dei Consorzi di bonifica venisse trasferito a Calabria Verde; una
parte di questo personale ha mantenuto il Contratto Collettivo che gli era
applicato, quindi anche in questo caso il legislatore regionale ha disposto sia
sul Contratto Collettivo sia sull'inquadramento, in quanto con le modifiche,
apportate all'articolo 11 alla fine dell'anno 2023, si è parlato
dell'inquadramento del personale; però in questo caso, nel caso che ci riguarda
della proposta di legge, il legislatore regionale dispone direttamente un
inquadramento e, quindi, qualche problema, a nostro modo di vedere,
potenzialmente potrebbe esserci.
La proposta di legge si compone di 3 articoli.
L'articolo 2 riguarda le clausole di invarianza
finanziaria.
L'articolo 3 l'entrata in vigore.
L'articolo 1 riguarda le modifiche dell'articolo
11, in cui si dice: <<nel comma 4 sono abrogate le parole “ovvero di
trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere”>>, e su
questo aspetto, tra l'altro, non è chiaro perché si vogliano abrogare queste
parole.
(Interruzione fuori
microfono)
Nel comma 4 c’è una sorta di disposizione
transitoria perché si dice: “Fino all'approvazione dell'atto aziendale
definitivo”, che voi mi dite non esserci. Noi non abbiamo scritto niente perché
non eravamo sicuri.
(Interruzione fuori
microfono)
… di Calabria Lavoro l'atto aziendale viene
pubblicato, però, là viene detto che è definitivo; però, dato che non eravamo
certi della cosa non abbiamo scritto niente; l'ho evidenziato io in questo
momento, ma se mi assicurate che non è definitivo allora nulla quaestio.
Per quanto riguarda i commi 5 e 6, si dispone
che: <<Il personale dipendente in forza al comparto sorveglianza
idraulica azienda Calabria Verde che ha presentato domande di passaggio e
adeguamento contrattuale dal…al…, verrà inquadrato secondo il Contratto
Collettivo Enti Locali nel profilo degli Operatori esperti>>, quindi
viene stabilito sostanzialmente un inquadramento; è vero che poi
l'inquadramento formalmente lo dovrà fare, ovviamente, Calabria Verde, però
viene disposto un inquadramento.
Mentre al comma 6 si dice che:<<Il restante
personale, previa manifestazione di interesse, potrà essere inquadrato con
Contratto Collettivo Enti Locali nel profilo degli Operatori esperti>>.
Quindi, in entrambe queste due ipotesi il
legislatore regionale stabilisce un inquadramento e, quindi, da questo punto di
vista potrebbe essere considerata una invasione di competenza statale, perché,
come sappiamo, il rapporto di lavoro è disciplinato dal Codice civile e dal
Contratto Collettivo; questa è una nostra ipotesi che potrebbe anche essere
smentita, chiaramente. Sono delle considerazioni di carattere generale sulla
potestà legislativa regionale.
Per quanto riguarda, poi, nello specifico
l'articolato, abbiamo chiesto di chiarire se, in riferimento al personale
dipendente, il comma 1, dell'articolo 1, della proposta di legge, riguardi
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ipoteticamente
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, perché non si evince; da
quello che mi è sembrato di capire, dalle audizioni che sono state fatte, si
tratta di personale che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda l'introducendo comma 6,
dell'articolo 11, qui si fa riferimento in generale al personale dipendente in
forza all'azienda Calabria Verde e non è specificato se questo personale debba
appartenere o meno al comparto della sorveglianza idraulica, però, mi sembra
che, a seguito dell'intervento del Direttore generale…
Anche qui, sempre con riferimento al comma 6, in
base al tenore testuale sembra che venga data all'Amministrazione una facoltà
se inquadrare o meno questo personale, che abbia poi ipoteticamente presentato
la manifestazione di interesse, perché si dice che il personale potrà essere
inquadrato, quindi qui non so se la volontà è quella di rimettere ad una
valutazione discrezionale dell'Amministrazione l'effettivo inquadramento o se,
invece, una volta che venga fatta la manifestazione di interesse del personale
interessato, l'Amministrazione lo debba senz'altro inquadrare nel profilo degli
Operatori esperti.
Dottore Cortellaro, a proposito del discorso
dell'inquadramento e della manifestazione di interesse, avevamo lasciato questa
formula inizialmente prevedendo già di dover precisare alcune cose meglio, così
come ha chiesto anche oggi il direttore generale Oliva, rispetto soltanto al
comparto di sorveglianza idraulica intanto. Avevamo lasciato questa formula,
cioè, eventualmente, “la facoltà di”, “a seguito di” manifestazione di
interesse, per come diceva il Direttore generale – ha partecipato anche, se non
sbaglio, il rappresentante della CISAL, non ricordo, che diceva che l’85 per
cento dei dipendenti ha partecipato a questa manifestazione di interesse – e
avevamo lasciato anche volutamente questa possibilità visto che c'è gran parte
del personale che, comunque, è alle soglie della pensione. La sentenza ha
cassato, come diceva prima il direttore generale Oliva, soltanto quella parte
relativa alla trasformazione del contratto, senza un obbligo perentorio, e che
poi si sarebbe – mi dicevano poc'anzi che c'era una decisione della Conferenza
Stato-Regioni, recente, che stabiliva che l'inquadramento fosse quello B1, B2,
eccetera, eccetera – ripartiti da quello, atteso che il contratto precedente è
stato reso nullo in quella parte, dalla sentenza; però, ecco, volevamo in
qualche maniera anche salvaguardare chi si trova a 2 anni, 3 anni dalla
pensione e, quindi, in quel caso cambiare contratto sarebbe forse peggiorativo
perché non consentirebbe negli anni di fare scatti di anzianità e quanto
previsto dai Contratti Collettivi nazionali.
Avevamo pensato, se non ci sono vincoli
strettissimi che derivano dalla sentenza o dalle leggi in vigore, di poter
lasciare questa possibilità aperta, sempre, ripeto, a seguito di una
manifestazione di interesse a cui naturalmente il personale aderirà
volontariamente.
Concludo evidenziando come, per quanto riguarda
il profilo finanziario, chiedevamo chiarimenti sull'impatto dell'inquadramento
sulla retribuzione percepita dal personale interessato, ma anche qui c'è stato
ampio dibattito nella seduta odierna.
Poi, da un punto di vista di drafting, suggeriamo
di: sostituire il riferimento al Contratto Collettivo Enti Locali a quello più
aggiornato Funzioni Locali; e poi, anche, di riformulare il titolo della
proposta, in quanto viene riproposto il titolo della legge 25/2013 solo in
parte, ma questa è una cosa che potremmo fare anche noi in sede di drafting.
Non c'è altro.
Ha chiesto di intervenire la consigliera Gentile.
Prego.
Un'ultima precisazione a proposito
dell'inquadramento: noi sappiamo che Regione Calabria trasferisce dei fondi a
Calabria Verde e che, quindi, questa trasformazione del contratto rimarrebbe in
capo poi a Calabria Verde che utilizzerebbe le somme che mette Regione Calabria
a disposizione per sanare questo tipo di anomalia e disfunzione che si è
creata, alla quale stiamo cercando di trovare una soluzione concreta.
Per cui, credo che nei confronti di Regione
Calabria non ci possa essere un aggravio di spesa perché le somme rimarrebbero
quelle e, in quell'alveo, naturalmente, verrebbe gestita questa trasformazione
direttamente da Azienda Calabria Verde. Grazie.
Grazie a lei, collega Gentile, grazie al Settore
assistenza giuridica.
A questo punto, direi di rinviare la trattazione
di questa proposta di legge per aprire i termini per la presentazione di
eventuali emendamenti.
Ovviamente, i contributi forniti dagli auditi
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione e dei colleghi.
(La Commissione rinvia)
(Omissis…)
La seduta termina alle 15,03