XII^ LEGISLATURA

 

COMMISSIONE Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale – Attività

N. 37

TRASCRIZIONE INTEGRALE

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SEDUTA Di MARTEDÌ 9 APRILE 2024

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE LUCIANA DE FRANCESCO

Inizio lavori h. 13.19

Fine   lavori h. 15.03

 

INDICE

Proposta di legge numero 282/12^ di iniziativa dei consiglieri K. Gentile, L. De Francesco, G. Gallo, recante: “Modifiche alla legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione”  1

PRESIDENTE   1, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal 1, *, *, *, *, *, *, *, *, *

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali 1, *, *, *, *

CORDOVA CASTELLANI Guido, UGL Agroalimentare della Calabria  1

CORTELLARO Antonio, dirigente Settore assistenza giuridica  1, *

GENTILE Katya (Forza Italia) 1, *, *,

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia) 1, *, *, *, *, *, *, *, *, *

OLIVA Giuseppe, Direttore Generale di Calabria Verde  1

 

Presidenza della presidente Luciana De Francesco

 

La seduta inizia alle 13.19

 

(Omissis…)

Proposta di legge numero 282/12^ di iniziativa dei consiglieri K. Gentile, L. De Francesco, G. Gallo, recante: “Modifiche alla legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione”

PRESIDENTE

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda la proposta di legge numero 282/12^ di iniziativa dei colleghi Gentile, De Francesco e Gallo, recante: “Modifica alla legge regionale numero 25/2013. Disposizioni in materia di Forestazione”.

È qui con noi la collega Katya Gentile, che saluto e ringrazio per la presenza; è stato esteso l'invito a partecipare ai consiglieri proponenti, al direttore generale del Dipartimento politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo, l'ingegner Domenico Pallaria; ed è qui con noi, lo saluto, il direttore di Calabria Verde, il dottor Giuseppe Elia.

Inoltre, sono state trasmesse e accolte tutte le richieste di audizione pervenute.

Vi comunico che la sesta Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento interno, parere favorevole su questa proposta di legge nella seduta del 4 aprile e questo parere è stato poi trasmesso via e-mail e reso disponibile sulla piattaforma “Concilium”.

A questo punto, per l'illustrazione cedo immediatamente la parola alla collega Gentile, fra i firmatari della proposta di legge. Prego, collega.

GENTILE Katya (Forza Italia)

Buongiorno a tutti, innanzitutto.

Insieme alla collega De Francesco e all'assessore Gallo, abbiamo voluto farci carico di questa problematica che deriva dai contenziosi relativi ad alcuni dipendenti di Calabria Verde che, essendo inquadrati con il contratto idraulico-forestale e non con quello degli Enti pubblici, hanno fatto ricorso contro Calabria Verde che, in questo caso, è stata condannata. Quindi, noi abbiamo voluto farci carico di questo problema anche perché ci saranno profili di responsabilità erariale nei confronti di Calabria Verde, nel caso in cui questa situazione non venga sanata. Pertanto, con questo progetto di legge con il quale modifichiamo la legge esistente, la 25 del 2013, che riguardava proprio le disposizioni in materia di forestazione, abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse salvaguardare Calabria Verde e, quindi, anche la Regione Calabria e che, allo stesso tempo, salvaguardasse anche i posti di lavoro.

Credo che questa sia una modifica di legge – tra l'altro, ne abbiamo lungamente anche parlato con il direttore di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, e con l'assessore Gallo, insieme al Dipartimento agricoltura – che servirà a sanare un problema della Regione Calabria, che avrebbe potuto comportare anche dei danni erariali. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Gentile, chiarissima ed esaustiva nell'esporre la sua relazione.

A questo punto, se siete d'accordo, direi di proseguire con lo svolgimento delle audizioni relative a questa proposta di legge. Facciamo entrare il coordinatore nazionale della SNALV Confsal funzioni locali, Massimiliano Salvatore Arena.

Grazie, dottor Arena, grazie e benvenuto. Prego.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per avermi permesso di essere presente stamattina e partecipare ai lavori della Commissione.

Vorrei esporre brevemente le nostre considerazioni in merito alla proposta di legge che è in discussione anche con riferimento, soprattutto, all'aspetto dell'inquadramento dei lavoratori di Calabria Verde della sorveglianza idraulica.

Innanzitutto, vorrei rilevare, con tutto il rispetto per i membri della Commissione, che per quanto concerne, a nostro avviso, la norma che si andrà ad approvare, potrebbero esserci delle criticità, perché la norma della proposta di legge che è in discussione prevede la possibilità e, quindi, la facoltà per i dipendenti di Calabria Verde, di optare per il contratto pubblico o per il contratto privato (al quinto comma e al sesto comma); praticamente chi ha già manifestato la propria disponibilità è passato al contratto pubblicistico e, al comma 6, prevede la possibilità di un'ulteriore manifestazione di interesse rispetto alla quale poi il dipendente può passare al contratto pubblico.

Tuttavia, le sentenze che sono già state emanate sia dai Giudici del lavoro – che sono stati aditi da parte dei lavoratori – e sia del TAR, stabiliscono che, in realtà, l'applicazione del contratto pubblicistico è un principio imperativo, tant'è che nelle sentenze viene stabilito che la nullità del contratto privatistico, in quanto in violazione con una norma imperativa; in particolare la norma di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, è l'articolo 4, prevede per le Pubbliche amministrazioni l'applicabilità del contratto pubblico.

E il Contratto Collettivo Nazionale quadro 2016-2018 – che stabilisce quali sono le aree di contrattazione per la Pubblica amministrazione – stabilisce esattamente che alle Regioni e agli Enti strumentali delle Regioni, quindi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti strumentali della Regione, com'è Calabria Verde e come era a sua volta anche AFOR con una sentenza della Cassazione stabilita nel 2014 – si debba applicare il comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, quindi CCNL Funzioni Locali personale non dirigente della Pubblica amministrazione. Quindi, lasciare ai lavoratori la possibilità di di scegliere se optare per il contratto pubblico o privato, si porrebbe in contrasto con queste norme sia del Testo Unico Enti Locali che del Contratto Collettivo Nazionale quadro. Andrebbe applicato, a nostro avviso, solamente il Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali, come stabilito dalla legge.

Questo lo stabiliscono le varie sentenze che hanno indicato quali sono i principi per i quali sono stati annullati tutti i contratti individuali che si rifacessero al contratto privatistico.

Quindi, abbiamo detto che, a nostro avviso, questo aspetto è da considerare obbligatorio per quanto riguarda l'applicazione del contratto, anche perché nella stessa Amministrazione pubblica non potrebbero coesistere due contratti, uno privato per alcuni dipendenti e uno pubblico per altri dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto retributivo – se posso permettermi – noi abbiamo contestato l'attribuzione dell'inquadramento retributivo nella categoria giuridica B1 per quanto concerne i lavoratori della sorveglianza idraulica, posto che questo, comunque, è stato stabilito dalle sentenze del Giudice del lavoro e del TAR, senza però specificare il livello di inquadramento. Le sentenze del TAR e del Giudice del lavoro hanno stabilito solamente di applicare il contratto collettivo pubblico, demandando all'azienda Calabria Verde la valutazione sull’assegnazione dell'inquadramento retributivo.

Considerato che il precedente contratto collettivo nazionale, quello del 2018 delle funzioni locali, prevedeva 4 categorie giuridiche, la categoria A, la categoria B, la C e la D, era inevitabile che i dipendenti venissero inquadrati nella categoria giuridica B; tuttavia, la categoria giuridica B prevede delle differenziazioni, giuridiche ed economiche, che andavano da B1 a B7, mentre oggi col nuovo contratto arrivano anche a B8.

Quindi, era inevitabile, comunque, l'inquadramento nella categoria giuridica B, ma lo stesso Tar, in un passaggio, stabilisce che: bisogna applicare il Contratto collettivo nazionale Enti locali, funzioni locali; non si esprime per quanto riguarda l'inquadramento giuridico, perché non sono state supportate le richieste dei dipendenti…

(Interruzione fuori microfono)

La sentenza è la numero 214 del 2021.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Sta riferendo un caso giurisprudenziale specifico?

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Sto prendendo il caso dei lavoratori della sorveglianza idraulica ai quali è stata applicata la categoria giuridica B1…

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

La Sentenza, quindi, si riferisce a un giudizio posto in essere dai lavoratori della Sorveglianza idraulica.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Calabria Verde, sì.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Volevo capire se stessimo esaminando la giurisprudenza sulle norme in generale o sul caso specifico.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Mi riferisco al caso specifico. La ringrazio anche per permettermi di potere precisare. Ovviamente, l'excursus giurisprudenziale prendeva le mosse dalle sentenze sia del TAR che del Giudice del lavoro, che richiamano i princìpi a cui mi ero riferito in precedenza; ovviamente, sono sentenze concrete e sono indicate nella nota che poi trasmetterò alla Commissione.

Quindi, stavo dicendo solamente che in questa sentenza, l'ultima che ho citato, è stato stabilito che viene demandato all'azienda Calabria Verde di stabilire l'attribuzione di quanto consegue per quanto concerne sul piano degli effetti giuridici ed economici, quindi ad un momento successivo alla quantificazione e all'inquadramento retributivo.

I lavoratori, invero, avevano chiesto l'ingresso, come dicevo prima, nella categoria di inquadramento quantomeno B1, ma né il TAR e né il Giudice del lavoro si erano espressi,  nominando un Commissario ad acta per quanto riguardava l'ottemperanza della sentenza del TAR, vista l'inerzia dell'azienda Calabria Verde, e il Commissario ad acta appositamente nominato ha stabilito di inquadrare i lavoratori nella categoria giuridica ed economica B1 sulla base di due valutazioni, di due pareri: uno del Dirigente delle risorse umane di Calabria Verde - quindi il Commissario ad acta, soggetto terzo, si basa sulle considerazioni del Dirigente di Calabria Verde che è sicuramente competente in materia - e sulla base di un parere dell'Avvocatura interna di Calabria Verde.

Nella stessa delibera del Commissario ad acta però viene specificato che c'è una differenza retributiva di inquadramento, che va da 2 mila euro a circa 2 mila e 800 euro, a seconda se si tratti di operai della sorveglianza idraulica oppure se si tratti di impiegati della sorveglianza idraulica. Questa differenziazione viene giustificata però, sempre nella delibera del Commissario ad acta, sulla base del parere del Dirigente delle risorse umane e dell'Avvocatura dello Stato, da due elementi.

Per il primo, viene stabilito che questa differenza è corretta in quanto il Contratto collettivo funzioni locali prevede 13 mensilità - è citato nella delibera del Commissario ad acta - mentre il Contratto della sorveglianza idraulica prevede 14 mensilità. Peccato però, che l'equiparazione debba essere fatta sull'importo annuale – l'erogazione su 14 o su 13 mensilità è una modalità di erogazione della retribuzione annuale – quindi, l'equiparazione va fatta sul totale, indipendentemente dal fatto che l'importo annuale venga erogato su 13 o su 14 mensilità. Quindi, non ci sarebbe una motivazione, questa non è sicuramente una motivazione per ridurre lo stipendio dei dipendenti e inquadrarli in una categoria inferiore.

L'altra motivazione, invece, è data dalla riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 36 ore, e questa sarebbe assolutamente corretta.

Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione che molti benefit, giuridici ed economici, previsti dal contratto della sorveglianza idraulica e dal CIR del Contratto Integrativo regionale, non sarebbero applicabili nel Contratto collettivo delle Funzioni Locali.

Mi riferisco, per esempio, alla possibilità per i lavoratori della sorveglianza idraulica di avere lo scomputo di due ore lavorative per i lavori sopra i 1500 metri, che permettono di ridurre l'orario lavorativo da 6 a 4 ore, avendo però la retribuzione intera rispetto all'orario delle 6 ore; mi riferisco all'indennità di mensa che è forfettaria nel Contratto collettivo della sorveglianza idraulica, mentre nel Contratto collettivo Funzioni Locali invece è una integrazione del salario accessorio, eventuale qualora ricorrano determinate condizioni,  e quindi viene meno quest'altro aspetto.

Ma ci sono anche altri aspetti in ogni caso, per esempio i lavori nocivi, giusto per dirne qualcuno.

Normalmente, un altro aspetto che a noi preme sottolineare in questa sede, è che, quando è stata fatta l'equiparazione, per esempio, per quantificare la retribuzione complessiva derivante dal Contratto Collettivo Nazionale, nella delibera del Commissario ad acta e negli altri due pareri che ho citato precedentemente, viene indicato espressamente l'elemento perequativo. L'elemento perequativo era presente solamente nel contratto collettivo del triennio 2016/18, non poteva essere applicato successivamente come voce in più in quanto viene conglobato nel contratto collettivo approvato nel 2018. Quindi, a nostro avviso, l'inquadramento, comunque, con tutta la riduzione da 39 a 36 ore che sarebbe la giustificazione per equiparare i due contratti e, quindi, avere una riduzione rispetto a quanto percepivano precedentemente, potrebbe essere corretta, ma questa riduzione imporrebbe, comunque, un inquadramento nella categoria giuridica B4, giuridica ed economica. Oggi la cosa sarebbe più semplice perché in virtù del nuovo contratto del 2022 non ci sono più le categorie giuridiche ma ci sono quattro aree, quindi, l'inquadramento degli operatori nell'area esperti; non c'è più una differenziazione giuridica all'interno dell'area degli operatori esperti, ma c'è solamente una differenziazione retributiva che si evince dalla retribuzione e dal cedolino dei dipendenti.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il collega Neri. Ne ha facoltà.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Sostanzialmente, riepilogando, c'è stato – immagino – un gruppo di dipendenti – non tutti lo avranno fatto – che ha fatto ricorso al Tar. Il Tar riconosce loro l'inquadramento sotto il profilo del diritto pubblico. Intanto, vorrei capire, perché a questi dipendenti è applicato il contratto di diritto privato e non direttamente il contratto di diritto pubblico.

Questo è giusto per capire, visto che c'erano tutte queste sentenze.

Quindi, c'è una sentenza del Tar relativamente a un numero di dipendenti, che dice: “Voi dovevate essere assunti ab origine col contratto di diritto pubblico”, è corretto? È corretto questo? Solo a grandi linee, però non intima sostanzialmente a Calabria Verde il livello giuridico di contrattazione, il livello economico, non dice “Questi dipendenti dovevano essere assunti fin dall'inizio con contratto pubblico e li devi inquadrare in B2” – sto facendo un esempio – dice solamente che dovevano essere direttamente assunti con contratto di diritto pubblico; dopodiché, Calabria Verde non adempie, viene nominato un Commissario ad acta. Il Commissario ad acta che cosa dice? Li deve assumere con B1, B2 o B3? Questo non ho capito.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Con profilo B2 per quanto riguarda gli impiegati e B1 per quanto riguarda la sorveglianza idraulica.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Il TAR dice: “Voi dovete essere assunti con B1”.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Esattamente.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

E li assumono con B1. Dopodiché che succede? Fanno ricorso oppure rimane tutto fermo così?

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Rimane fermo così, nel senso che non è stato fatto ricorso avverso alla delibera del Commissariato ad acta, però la delibera del Commissario ad acta si basa sui presupposti di cui avevo parlato prima, cioè la delibera stessa del Commissario ad acta stabilisce, e lo cristallizza all'interno della delibera, che c'è una riduzione dalla sorveglianza idraulica alla categoria B1 di 2.000 euro; alla categoria B2 c'è una riduzione di 2.800 euro. Lo dice la delibera del Commissario ad acta.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Quindi, si chiede di passarli a B3 e a B4, sostanzialmente.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Noi chiediamo che non ci sia una reformatio in peius del livello retributivo che i dipendenti godevano precedentemente al passaggio al contratto pubblico, indipendentemente dal livello di inquadramento; se non facessimo la distinzione tra 39 e 36 ore, potrebbero essere inquadrati in categoria B8 dal punto di vista retributivo ed economico, se noi invece riduciamo in proporzione al numero delle ore senza tenere conto di quei benefit che comunque perderebbero, andrebbero già inquadrati in categoria economica B4, fermo restando che la categoria giuridica sarebbe comunque B1, perché è la categoria giuridica di accesso vigente al tempo della sentenza che è stata emanata dai giudici.

PRESIDENTE

Grazie. Se cortesemente può poi fornire la sua relazione così verrà acquisita agli atti. A questo punto possiamo congedarla e la ringraziamo per il contributo fornito. Prego.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Grazie. La lascio adesso, la siglo oppure la mando successivamente?

PRESIDENTE

Come preferisce lei, può anche mandarla successivamente e ce la trasmette a mezzo e-mail. Come preferisce. Grazie.

ARENA Massimiliano Salvatore, Coordinatore nazionale Funzioni locali SNALV Confsal

Va bene. Intanto, grazie a lei.

PRESIDENTE

A questo punto è il turno del Segretario regionale dell'UGL del settore agroalimentare della Calabria, Guido Cordova Castellani.

Grazie. Diamo il benvenuto a Guido Cordova Castellani, segretario regionale dell'UGL. Grazie per essere qui con noi. Le cedo immediatamente la parola.

CORDOVA CASTELLANI Guido, UGL Agroalimentare della Calabria

Buongiorno a tutti.

La ringrazio per la possibilità di esporre il nostro punto di vista su questa proposta di legge, la numero 282 della XII^ Legislatura.

In primis, vogliamo esprimere il favore rispetto a questa iniziativa perché è senz'altro un punto dell'attenzione e dell'interesse sia verso l'azienda Calabria Verde sia verso il settore, in particolare della sorveglianza, che è senz'altro molto importante per questa Azienda e per la Calabria perché svolge dei compiti molto importanti della protezione dell'ambiente e di tutto un servizio; quindi, questa proposta è senz'altro un atto di attenzione verso il settore.

In questo ambito, noi pensiamo che sia giusto integrare nel progetto di legge una clausola, che possa consentire la conservazione dell'anzianità di servizio perché questi lavoratori, che passerebbero da una tipologia contrattuale ad un'altra, non stanno iniziando in quell'attimo la loro attività presso questo Ente e l'azzeramento dell’anzianità sarebbe, per quanto possibile, da evitare.

Questa è la prima riflessione che vogliamo condividere con voi.

Un'altra riflessione che ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione è che per il principio di non retroattività delle leggi, che è un principio generale di ogni legge, una regola non può disporre per il passato, quindi sarebbe forse opportuno che si facesse una nuova manifestazione di interesse entro un termine fissato, anche un mese o 20 giorni dopo l'emanazione di questa legge, proprio per rispettare il principio e dare anche la possibilità al lavoratore di scegliere in vigenza di una norma perché, quando è stata fatta la precedente manifestazione, non c’era una norma in materia e le persone hanno scelto senza avere un punto di riferimento, mentre, quando sarà approvata questa norma, ci sarà un punto fermo ed il lavoratore potrà scegliere.

Penso che anche questo aspetto possa essere preso in considerazione. Ed ancora, ci tengo a precisare come debba essere lasciata anche la possibilità di scelta per i lavoratori che non intendano fare parte del contratto pubblico perché all’atto dell'inizio del rapporto, nel 2010, era stata fatta una selezione per quella tipologia, quindi, non si possono passare d’ufficio.

Ecco perché viene fatta una manifestazione dell'interesse e, quindi, tutto questo può dare ordine al servizio e a questa azienda. Noi abbiamo fatto pure un piccolo documento scritto che le vorrei lasciare ad integrazione di quello che ho cercato qui in breve di dire e la ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE

Grazie a lei. Può tranquillamente lasciare il suo documento che verrà acquisito agli atti. La congediamo e la ringraziamo per il contributo fornito.

A questo punto possiamo far accomodare l'avvocato Campanaro che è accompagnato da una delegazione della CISAL FNASLA, Giuseppe Dominelli, Caffarelli, Carlucci e Mario Palmieri.

Buongiorno e benvenuti. Accomodatevi.

Buongiorno, sarà l'avvocato Campanaro a relazionare.

Le cedo immediatamente la parola.

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali

Buongiorno. Innanzitutto, un ringraziamento per averci voluto ascoltare e averci consentito di portare le indicazioni di questa sigla sindacale, che rappresenta il 52% del comparto idraulico forestale nell'ambito della sorveglianza idraulica, cioè un dipendente su due del personale della sorveglianza idraulica aderisce alla nostra organizzazione sindacale. Preliminarmente, volevo fare un plauso a coloro i quali hanno posto le basi per la risoluzione della problematica della sorveglianza idraulica e dell'inquadramento della sorveglianza idraulica, che si trascina da tantissimo, forse troppo tempo.

Oggi il Consiglio regionale nella sua interezza, tramite i firmatari di questa proposta, dà la possibilità ai lavoratori non solo di essere tranquilli sul futuro, ma anche di coronare, al di là della richiesta pubblico o privato, una scelta senza dover ricorrere al contenzioso; contenzioso seriale che è stato la iattura degli Enti strumentali della Regione Calabria, prima AFOR, poi Calabria Verde, e comunque degli Enti strumentali nel loro complesso.

Dico questo perché, ahimè, ho fatto per tanti anni il dirigente dell'ufficio legale AFOR e, quindi, so che cosa significa quando poi partono i seriali. Quindi, un plauso ai firmatari di questa proposta che danno la possibilità ai lavoratori di vedere nel sindacato e nella politica nella sua interezza uno strumento per raggiungere un obiettivo senza dover spendere soldi in avvocati e senza che poi le spese legali debbano essere da fardello all'Ente strumentale e alla Regione Calabria nel suo complesso.

A me tocca, purtroppo, fare 2 o 3 passaggi di carattere giuridico formale perché, purtroppo, si sente, in relazione a questa cosa, la necessità di dover garantire livelli contrattuali; si parla di cambio del contratto, di trasformazione del contratto, ma non è così.

La Regione Calabria nel 2009, con la legge 31 del 2009, disse ad AFOR, che era già in liquidazione, quindi, senza una legge che imponesse ad AFOR questa stabilizzazione: “Stabilizza questo personale”; la legge regionale numero 31 del 2009, proprio all'articolo 3, dice ad AFOR “Stabilizza questo personale utilizzando l'articolo 16 della legge 56 del 1987”. Questo articolo 16 della legge 56 del 1987 è uno strumento che tutte le Pubbliche Amministrazioni, siano esse statali, regionali, comunali o provinciali, utilizzavano per stabilizzare quote di dipendenti che svolgevano mansioni per le quali non fosse richiesta la scuola dell'obbligo; cioè, tutte le Pubbliche Amministrazioni in Italia hanno stabilizzato gli ex LSU e gli ex LPU e tutti quei soggetti che poi sono stati i beneficiari di ammortizzatori sociali, per farli emergere dal precariato, utilizzando proprio questo articolo 16. Questo articolo 16, che stabilisce questa possibilità di aderire tramite centri per l'impiego a questa tipologia di assunzioni, non stabilisce l'inquadramento. A stabilire l'inquadramento del personale assunto ex articolo 16 di questa legge ci ha pensato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha stabilito, con la circolare protocollo 140006150 del 2007, che tutti quei lavoratori che sono stati assunti tramite l'articolo 16 della legge che ho detto prima, devono essere inquadrati nelle categorie A, B1 e B2.

Qual è la ratio di questo inquadramento? È che questi lavoratori devono svolgere mansioni per le quali non è chiesta la scuola dell'obbligo, quindi, non è personale qualificato e si dà quindi la possibilità di superare il concorso e di fare la cosiddetta chiamata diretta tramite i centri per l'impiego. Bene, questa procedura, prevista dall’articolo 16 della Legge 57 dell'86 e dalla circolare del Ministero del lavoro, purtroppo, al momento dell'assunzione in AFOR, per tutta una serie di problematiche, non è stata rispettata e questi lavoratori sono stati assunti, sono stati stabilizzati ed è stato applicato il contratto idraulico forestale.

Negli anni sono successe tutta una serie di cose. Balzano alle cronache tutti i problemi di carattere giudiziario, AFOR, Calabria Verde eccetera, eccetera, non vi voglio qui tediare. Però che cosa succede? A un certo punto i lavoratori, precisamente 60, fanno causa e chiedono che venga dichiarato nullo il contratto. Ora, parlo ai tecnici quindi so di parlare a persone che capiscono, comprendono la differenza, cioè qui non si è posta in essere una trasformazione del contratto, non si è preso un lavoratore che aveva un contratto idraulico forestale e gli si è mutato il contratto. No, qua c'è un lavoratore a cui è stato applicato un contratto idraulico forestale che ha fatto al giudice una determinata domanda e il giudice ha dichiarato nullo il contratto ed ha rigettato tutta una serie di cose. Ne sono a conoscenza, non foss'altro perché l'Ente in questo contenzioso lo rappresentava il sottoscritto. Quindi, tutte le problematiche di compensazione, remunerazione, garanzia dei livelli retributivi, cioè queste cose sono già state affrontate in sentenze. Nello specifico, se poi c'è l'esigenza - sicuramente il direttore generale ne avrà più contezza di me, io vado a memoria - la sentenza 364 del 2019, la sentenza 701 del 2019 - sentenze ormai già passate in giudicato, sono già definitive, non impugnate e non contestate - hanno stabilito che proprio perché si trattava di nullità, quindi non di trasformazione di contratto, ma di nullità, i lavoratori potevano esclusivamente attivare queste sentenze per farsi modificare il contratto rispetto ad un precedente contratto che era stato dichiarato nullo. Che cosa succede successivamente? Che, purtroppo, si apre il mercato delle vacche, cioè tutta una serie di lavoratori incominciano ad affollare gli studi legali della Calabria e incominciano a pagare tanto, per chiedere cose che prontamente l'Autorità giudiziaria rigettava. Cioè, quando su una domanda “Io voglio il contratto pubblico però voglio pure 30.000 euro perché c'è la rivalutazione, la riqualificazione, la remunerazione, l'anzianità”, 75 volte i Tribunali della Calabria hanno detto “No, questa cosa non spetta”. Il direttore poi vi fornirà tutte le sentenze. A quel punto cosa succede? Che le forze sindacali, io dico responsabili, nell’interlocuzione con la politica e con l'azienda hanno chiesto alla politica e all'azienda: “Ma è possibile fare una manifestazione di interesse con la quale si dà la possibilità al lavoratore di poter aderire a quello che nel frattempo era stato un'ulteriore pronunciamento del Commissario ad acta?”. A un certo punto, in virtù del cambio del management di Calabria Verde - non si è data immediatamente esecuzione, sono sentenze del 2019 - poi le elezioni, il blocco, il cambio del legale rappresentante, beh, i lavoratori sono andati davanti al TAR che ha nominato un Commissario ad acta per dare esecuzione a queste sentenze; il Commissario ad acta, di cui non ricordo il cognome ma ricordo benissimo il ruolo, era il Viceprefetto della provincia di Catanzaro con delega espressa al trattamento della gestione delle crisi aziendali, fece lo stesso excursus e lo stesso discorso dei provvedimenti giudiziari e ordinò all'Azienda di inquadrarli in maniera conforme alla direttiva del Ministero del lavoro.

Quindi, Calabria Verde non si è alzata e ha detto: “Li inquadro B1 e B2 perché li voglio punire”, no! Il Viceprefetto, Commissario ad acta nominato, studiò tutto, acquisì tutta una serie di elementi di carattere burocratico, amministrativo, legislativo e contabile e disse: “No, devono essere inquadrati B1 e B2 perché così dice la norma, così dice la circolare e così dice tutto quanto”. Finalmente, dopo una serie di interlocuzioni, l'Azienda ha posto in essere una manifestazione di interesse, dicendo nella maniera più, secondo me, democratica, libertaria, egualitaria e, nello spirito del dottor Oliva, più accondiscendente possibile nei confronti dei lavoratori: “Chi vuole passare pubblico passa pubblico, chi vuole rimanere privato, rimane privato, chi ha fatto domanda e ci vuole ripensare, ci può ripensare”.

Ecco perché noi oggi esprimiamo parere favorevole, cioè diamo il benvenuto ad una norma così conformata che dà la possibilità a tutti di scegliere in maniera armonica e tranquilla il proprio futuro; il dipendente che si sente di mantenere un inquadramento idraulico forestale mantiene quell'inquadramento, un altro dipendente che invece ha la volontà di trasmigrare al contratto del pubblico impiego passa nel pubblico, senza però - è questo l'elemento fondamentale - dare sfogo a quel contenzioso che solo problemi e danni di carattere finanziario ha portato, prima all'Azienda e poi alla Regione.

Quindi, esprimiamo con grande convincimento un plauso e l'augurio che il testo, così com'è stato sottoposto alla nostra attenzione, possa essere licenziato da questa Commissione e dal Consiglio regionale alla sua interezza. Grazie.

PRESIDENTE

Cedo la parola al collega Giuseppe Neri, il quale deve formularle una domanda. Prego, collega Neri.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Al netto della ricostruzione, vorrei capire: questi dipendenti che oggi dovessero scegliere di passare al pubblico in termini stipendiali, in termini di inquadramento, ci perdono o no?

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali

Il problema è che cosa si intende per stipendio. A livello di inquadramento economico ci guadagnano, perché l'Azienda è pronta. Se vuole glielo mostro. Essendo per fortuna delegato sindacale pubblico e privato, le posso far vedere un CUD di un B1, già transitato, e un CUD di un B1 che ancora deve transitare: il CUD di un B1 è 28.000 euro, un CUD di un dipendente adesso della forestale è 23.000 euro. Il problema è che il raffronto non si fa fra CUD, perché può darsi che un anno nel CUD sia compreso un arretrato contrattuale di 10 anni e mi trovo un CUD di 50.000 euro, ma non è quella la retribuzione. Il confronto si fa tra elementi omologhi, cioè retribuzione e retribuzione, tabellare e tabellare.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Quelli che oggi hanno il contratto privato a che livello sono equiparati - B3, B4, B2 - rispetto al pubblico? Questa è la vera linea. Perché, se oggi ho il contratto di diritto privato, sostanzialmente equiparabile a un B3 pubblico, quando poi passo nel pubblico se sono inquadrato B1 è logico che avrò una perdita, al netto poi di tutti gli altri benefici che posso avere, ma io parlo proprio come inquadramento giuridico.

Questo è il punto, secondo me. Poi vorrei capire una cosa: il TAR dice - almeno da quello che riporta lei - che il contratto era nullo ab origine. Se è nullo, dice: “Tu in ogni caso non dovevi assumere questa persona con un contratto di diritto privato, dovevi assumerla con un contratto di diritto pubblico”. Chiaro? Poi il Commissario ad acta procede, perché Calabria Verde non ottempera alla sentenza del TAR, e, alla fine, si arriva oggi a questa scelta: chi vuole passa al contratto pubblico, chi non vuole rimane col contratto privato. Il dubbio che ho, qual è? Che di fronte a una sentenza passata in giudicato che mi dice che quel contratto - sono tutti gli stessi contratti, sostanzialmente, non sono contratti intuitu personae ma identici per tutti - doveva essere dall'inizio pubblico, è automaticamente estensibile a tutti gli altri.

Il punto qual è? Non entro nel merito della discussione perché non sono giuslavorista, non mi impegno in discussioni sul confronto tra tabellare di B1 e B3, però non vorrei che, poi, come dice lei, visto che questi dipendenti si rivolgeranno poi agli avvocati - hanno invaso tutti gli studi legali  della Calabria – che, di fronte a una situazione del genere, Calabria Verde possa avere un problema. Cioè, gli si potrebbe dire: “Scusa, tu di fronte a una sentenza di quelle dovevi passare tutti al contratto pubblico. Perché stai facendo questa distinzione?” Capisce il dubbio che ho?

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali

Purtroppo, la sentenza non dice che devi passare tutti i dipendenti con contratto pubblico.

Ma per fortuna,  in quel momento si sono voluti mantenere i livelli occupazionali. La sentenza dice che il contratto è nullo.

NERI Giuseppe (Fratelli d’Italia)

Se la sentenza dice che il contratto è nullo, quegli operai andavano licenziati. La stessa cosa che è successa qui in Consiglio regionale, quando alcuni dipendenti… il contratto è nullo, sono stati licenziati. Quindi?

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali

Faccio sindacato, non mi occupo di stabilire le sorti dei lavoratori. Le posso soltanto dire che la sentenza ha cassato il contratto in quel punto. Non comprendo perché alla manifestazione di Calabria Verde così tanti lavoratori abbiano aderito. Vuol dire che tutti i collaboratori che hanno aderito non si sanno fare i conti? Poi glielo dirà il direttore generale. L’85% dei lavoratori ha aderito alla manifestazione. Quindi, l’85% dei lavoratori che ha il contratto idraulico forestale ha detto: “Voglio passare B1 e B2”. Penso che, se così tanti hanno aderito, così tanti si sono fatti i conti in tasca e così tanti lo hanno ritenuto, tra virgolette, conveniente. Perché delle due l'una: o si sposa la tesi che tantissimi lavoratori hanno aderito oppure si può dire hanno sbagliato, ma, comunque, la manifestazione è su base volontaria e nel momento in cui c'è una manifestazione e io aderisco, domani poi non posso più adire l'Autorità giudiziaria perché questa qui è un'adesione su base volontaria,

Quindi, tecnicamente il direttore generale non dice: “Venite, firmate”; il direttore generale ha fatto la manifestazione, chi ha aderito passa, chi non ha aderito non passa. Siccome, le ripeto, ne rappresento tanti ma li sento tutti, tutti coloro i quali hanno fatto la domanda sono ben consapevoli, conti alla mano, che con questo passaggio ci si guadagna, perché si confrontano con i loro colleghi.

Se c'è l'esigenza sbianchettiamole, l'Eente che può fornire i livelli retributivi o CUD o tabellari più soldi effettivamente rientranti nella retribuzione. Lo straordinario non è retribuzione, l'alta montagna non è retribuzione, la mansione superiore non è retribuzione, l’EQ non è retribuzione perché tu un anno la puoi fare un altro anno non la puoi fare, pur avendo l'incarico se sei in malattia non la percepisci, ma i livelli retributivi, tra virgolette retributivi, con l'accezione tecnica che si specifica, sono: 18.000 euro con questo contratto idraulico forestale, 21.000 euro col contratto pubblico. Quindi, quarto livello operaio (B1), 23.000 euro impiegato forestale, 28.000 euro (B2) ex digitalizzatore. Questi sono i livelli retributivi, le altre voci sono voci, tra virgolette, incontrollabili, che dipendono dalla accezione e, quindi, non rientrano nell'accezione tecnica della retribuzione, sono livelli di stipendi che sono variabili agganciate a tutta una serie di cose.

PRESIDENTE

Ci sono altre domande? A questo punto le chiedo di trasmettere alla Commissione la relazione in documento, rispetto alle motivazioni fornite qui in sede di Commissione.

Grazie.

CAMPANARO Giuseppe, CISAL FNASLA Comparto Idraulico Forestali

Ho un lasso di tempo?

PRESIDENTE

Assolutamente sì. Rinvieremo la trattazione del punto, perché oggi è la giornata dedicata allo svolgimento delle audizioni che, poi, ovviamente, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Grazie ancora per aver preso parte ai lavori della Commissione e per il contributo offerto. A questo punto, darei la parola al direttore di Calabria Verde, il dottor Giuseppe Oliva, che ringrazio per la presenza. Grazie di essere qui con noi. Le cedo immediatamente la parola. Prego, dottor Oliva.

OLIVA Giuseppe, Direttore Generale di Calabria Verde

Grazie. Buongiorno, Presidente, saluto i componenti della Commissione.

Ovviamente, prima di passare nel merito ad alcune precisazioni, rispetto a quelle che sono state anche le argomentazioni poste in sede di audizione dalla rappresentanza sindacale, volevo formulare l'apprezzamento alla Commissione per l'iniziativa che ha preso a cuore nel voler risolvere con questo provvedimento di legge regionale una questione annosa, per come si è avuto modo di apprendere dalle relazioni che ci sono state.

È tutto vero quello che è stato raccontato, tuttavia è necessario fare anche alcune precisazioni a riguardo. È vero, la norma regionale che istituisce i presìdi idraulici è la 31 del 2009, è vero che la stessa 31 del 2009 fa espresso riferimento alla legge 56 del 1987 che è la legge fondamentale che alla quale si rifà poi per individuare i profili di inquadramento alla circolare del Ministero del lavoro – richiamati da chi mi ha preceduto - ed è vero anche che la ex AFOR, Azienda forestale della Regione Calabria, nel 2009 adottò degli atti amministrativi regolari da questo punto di vista, nel senso che prendevano atto di quello che era il disposto normativo regionale, solo che, nel momento in cui dovevano applicare il rapporto di lavoro a questi lavoratori, nel momento in cui c'era da sottoporre il contratto di lavoro, anziché un contratto di natura di pubblico impiego è stato fatto sottoscrivere agli stessi lavoratori un contratto idraulico forestale. È semplicemente questo il punto.

Passano 10 anni e nel frattempo interviene la legge regionale che sopprime AFOR e crea un nuovo Ente della forestazione, Azienda Calabria Verde, che, sostanzialmente, subentra anche nelle competenze della sorveglianza idraulica e cominciano i primi contenziosi, i lavoratori si ribellano e cominciano a instaurare il rapporto contenzioso, ora con Calabria Verde.

Il sottoscritto viene nominato Commissario di Azienda Calabria Verde a dicembre 2020 e, dal momento dell'insediamento, trovo dei giudicati già maturi, nel senso che non è stato opposto nessun gravame rispetto a queste sentenze che c'erano. Bene, voglio anche precisare che il Commissario, che è lo scrivente, si è dato da fare interessando innanzitutto il Dipartimento, l'organo vigilante su questa materia, e i sindacati, per cercare di addivenire a una soluzione di inquadramento - vi assicuro, non è stato per nulla facile da trovare - e un momento applicativo di questo contratto che doveva individuare sia il profilo giuridico siaquello economico. A riguardo sono stati interessati l'Avvocatura dell'Ente e anche il Settore del personale, ma evidentemente non mi sono solo basato sui pareri interni, abbiamo anche interpellato l’ARAN al riguardo, la quale sostanzialmente ha detto “Dovete applicare il contratto pubblico, individuate i profili, sostanzialmente vedete voi quello più confacente, purché sia adatto”.

Voglio precisare che ho adottato un atto prima del Commissario ad acta, nel marzo 2021, ricognitivo di queste sentenze con l'integrazione del profilo giuridico ed economico sulla scorta di questa attività ricognitiva di lavoro e della norma, ma anche e soprattutto su quello che erano i giudicati. Perché il giudicato, proprio per salvaguardare il rapporto di lavoro, ha specificato la nullità del contratto di lavoro solo in quella parte dell'applicazione del rapporto di lavoro, quindi ha salvaguardato il rapporto di lavoro, ma ha detto sostanzialmente di modificare in luogo del contratto idraulico forestale quello del pubblico impiego. Solo questo ha detto. Così è stato possibile salvaguardare il rapporto di lavoro, con l’applicazione secondo giurisprudenza. Quindi mi sono basato, ovviamente, sul parere degli avvocati dell'Avvocatura e dei Procuratori costituiti, si applica il Codice civile che sostanzialmente ha mantenuto il rapporto di lavoro, ma non ha previsto la possibilità di riconoscere alcun assegno ad personam. E così è stato, in questa delibera di presa d'atto di queste sentenze con l'individuazione dei contratti.

Interviene successivamente il Commissario ad acta, nel frattempo c'era stato un pronunciamento del TAR, dove i soggetti che hanno promosso l'ottemperanza sostanzialmente hanno chiesto sì il B1, ma il TAR gliel'ha rigettato, non glielo ha riconosciuto perché ha rimandato alla parte datoriale di individuare il profilo economico e giuridico.

Il Commissario ad acta, che arriva a maggio 2021, non fa altro che, sostanzialmente, acquisire il parere dell'Avvocatura, acquisire il parere del Settore personale, prende atto della delibera che questo Commissario ha assunto 2 mesi prima e sostanzialmente assume la sua decisione con la delibera numero 1 del 25 maggio 2022 che, testualmente, nel prendere atto del lavoro fatto, sostanzialmente, dice a Calabria Verde di conformarsi alle previsioni contrattuali, prevedendo l'applicazione del B1 per i sorveglianti idraulici e del B2 per i digitalizzatori.

Questa delibera del Commissario ad acta del maggio 2022 è stata immediatamente applicata ed è vigente da ben 2 anni. Questo, quindi, è un atto amministrativo che vige e ai lavoratori è stato applicato questo profilo giuridico ed economico, rispetto al quale non c'è invarianza di spesa, non c'è né una perdita economica né un aumento di spesa, anche perché le eventuali differenze economiche paventate che si potevano profilare riguardavano sostanzialmente la mancata corresponsione dell'alta montagna - nel contratto idraulico forestale è prevista l'indennità dell'alta montagna -, l'indennità attrezzi, il rimborso chilometrico e altri istituti previsti in quel contratto, in luogo della partecipazione al fondo decentrato, al rimborso buoni pasto e al rimborso del quinto della benzina, laddove necessario. L'Azienda, però, su questo ha fatto altre scelte, ricorrendo all'auto aziendale per una questione di razionalizzazione delle spese, poiché ci siamo resi conto che con questo comparto, ricorrendo alle auto aziendali, avrei potuto risparmiare, così come è stato, un milione di euro in tre anni. E quindi, per la parte mancante su quella differenza, è venuto incontro il contratto decentrato 2023 che alle categorie di sorveglianza idraulica che hanno responsabilità ha riconosciuto l'indennità di responsabilità, 2.000 euro all'anno, oltre alla partecipazione alla performance e il riconoscimento dell'istituto del rimborso alimentare, laddove questo era preso a parametro di riferimento.

Questo è stato l'iter, più che altro per sommi capi, che è avvenuto.

Nel frattempo, sono intervenute altre sentenze e c’è stata un po’ di inerzia dovuta al fatto che l'Azienda non poteva operare perché, in previsione di una norma regionale, la 25, Azienda Calabria Verde non può trasformare i contratti motu proprio se non in presenza di sentenze e le stesse sentenze, osservata un po’ l'inerzia regionale, hanno cominciato a condannarci alle spese. E, quindi, noi non possiamo giustificare danni per mancata applicazione di un contratto pubblico che era ab origine stabilito.

E, quindi, è seguita la manifestazione d'interesse per capire quante di queste unità ancora rimaste col contratto privato fossero interessate e, su 220 unità,180 hanno manifestato interesse nel senso che erano favorevoli ad applicare una condizione di lavoro col contratto pubblico, secondo determinazione del Commissario ad acta, cioè la determina numero 1, poiché ne riconoscono evidentemente il profilo economico-giuridico che in quella sede è stato loro assegnato. Questa delibera è stata applicata da 2 anni e i lavoratori stanno percependo lo stipendio. Rispetto a quello che diceva il rappresentante sindacale della SNALV e cioè che la parametrazione non sarebbe corretta, volevo ricordare che nei suoi calcoli, nella nota che ha lasciato – peraltro, è stata anche inviata a noi per avere elementi in risposta – quella sua perequazione non tiene conto anche dell'indennità di comparto della vacanza contrattuale che stanno percependo i lavoratori in questa sede; quindi, non c'è una penalizzazione da questo punto di vista.

Abbiamo fatto anche i conti internamente e, rispetto a quello che è il plafond regionale recato in ottemperanza della norma regionale, la 31 del 2009, che la Giunta regionale attraverso il bilancio di previsione 2024-2026 assegna all'Azienda, e al trasferimento annuale di 9 milioni e 7, con l'applicazione del contratto noi staremo tranquillamente all'interno di questo finanziamento.

Per l'occasione voglio anche fare due richieste rispetto al progetto di legge che è stato depositato tutt'ora sulla Commissione.

Una, riguarda la parte economica; chiederei, se possibile, di poter fissare questa fonte di finanziamento come di natura fissa e non variabile, atteso che si tratta di trattamenti stipendiali, in quanto si rende un servizio e non dei progetti; quindi, non investimenti ed è necessario che questo assuma una stabilità nel tempo come norma fissa di stanziamento.

E l'altro punto è la possibilità di meglio emendare il comma 6 del progetto di legge, poiché per come è formulato sembrerebbe che dia apertura, con una semplice manifestazione d’interesse, un po’ a tutti i dipendenti di Azienda Calabria Verde; penso che si debba ricondurre sempre al comparto della sorveglianza idraulica, perché penso che l'intento del legislatore sia quello, comunque, di considerare il resto dei dipendenti che in una prima fase non hanno partecipato alla manifestazione di interesse.

Ecco, questo è quanto mi sentivo di precisare. Ovviamente, sono a disposizione per domande e chiarimenti eventuali. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei, dottor Oliva.

A nome dei colleghi, mi sento di poter rispondere che siamo assolutamente disponibili ad accogliere le proposte emendative da lei formulate. La ringraziamo per aver fornito il suo contributo, possiamo congedarla.

Passo la parola al Settore assistenza giuridica. Prego.

CORTELLARO Antonio, dirigente Settore assistenza giuridica

Buongiorno.

Vorrei premettere che nella redazione della scheda di analisi tecnico-normativa ci siamo basati sul testo dell'articolato e sulla base della relazione illustrativa che, come abbiamo visto, è piuttosto succinta.

Non eravamo a conoscenza di quelle che erano state le vicende che avevano portato alla predisposizione della proposta di legge e, solo nella seduta odierna e in parte nelle precedenti sedute, abbiamo avuto modo di renderci conto di quelle che erano state le vicende che avevano portato alla redazione di questa proposta. Quindi, chiaramente, nella nostra scheda di analisi tecnico-normativa può anche darsi che ci sia mancato qualche pezzo.

Ora, abbiamo presente quelle che sono le esigenze che mira a soddisfare questa proposta di legge, che sono chiaramente apprezzabili.

Tuttavia, nella nostra scheda abbiamo richiamato meglio quell’orientamento giurisprudenziale, che in realtà è piuttosto consolidato, in base al quale le disposizioni che incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro afferiscono all'ordinamento civile, che è di competenza esclusiva del legislatore statale; questo anche se si tratta di leggi regionali che, quindi, ipoteticamente potrebbe anche riferirsi alla materia dell'organizzazione degli Uffici regionali. Però, da questo punto di vista, la Corte costituzionale è abbastanza chiara e, dato che questo ci viene chiesto, non possiamo non evidenziare questi possibili aspetti di criticità.

È anche vero che, come abbiamo precisato nella scheda, la Calabria ha emanato anche di recente delle leggi con cui si è prevista l'applicazione al personale di un Ente sub-regionale del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali, in questo caso la legge non ha avuto alcun rilievo da parte degli Uffici governativi.

È anche vero, però, che, nell'esempio che abbiamo fatto, la legge 25/2023 che riguardava l'ARPACAL Calabria, la norma dubbia dispone l'applicazione del Contratto Collettivo, laddove invece in questa proposta di legge – sebbene nella relazione illustrativa si dica che si intende disporre l'applicazione del Contratto Collettivo Funzioni Locali al personale interessato – in realtà se poi si va a leggere lo stesso articolato, più che fare questo si dispone in realtà a un vero e proprio inquadramento, come c'è stato anche confermato, quindi si va ad incidere precisamente proprio sul rapporto di lavoro.

Anche qui, è anche vero che, anche di recente, proprio l'articolo 11 della legge 25/2013 –oggetto di questa proposta di legge – è stato oggetto di modifiche, laddove si è stabilito che il personale che faceva parte dei Consorzi di bonifica venisse trasferito a Calabria Verde; una parte di questo personale ha mantenuto il Contratto Collettivo che gli era applicato, quindi anche in questo caso il legislatore regionale ha disposto sia sul Contratto Collettivo sia sull'inquadramento, in quanto con le modifiche, apportate all'articolo 11 alla fine dell'anno 2023, si è parlato dell'inquadramento del personale; però in questo caso, nel caso che ci riguarda della proposta di legge, il legislatore regionale dispone direttamente un inquadramento e, quindi, qualche problema, a nostro modo di vedere, potenzialmente potrebbe esserci.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 2 riguarda le clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 l'entrata in vigore.

L'articolo 1 riguarda le modifiche dell'articolo 11, in cui si dice: <<nel comma 4 sono abrogate le parole “ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere”>>, e su questo aspetto, tra l'altro, non è chiaro perché si vogliano abrogare queste parole.

(Interruzione fuori microfono)

Nel comma 4 c’è una sorta di disposizione transitoria perché si dice: “Fino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo”, che voi mi dite non esserci. Noi non abbiamo scritto niente perché non eravamo sicuri.

(Interruzione fuori microfono)

… di Calabria Lavoro l'atto aziendale viene pubblicato, però, là viene detto che è definitivo; però, dato che non eravamo certi della cosa non abbiamo scritto niente; l'ho evidenziato io in questo momento, ma se mi assicurate che non è definitivo allora nulla quaestio.

Per quanto riguarda i commi 5 e 6, si dispone che: <<Il personale dipendente in forza al comparto sorveglianza idraulica azienda Calabria Verde che ha presentato domande di passaggio e adeguamento contrattuale dal…al…, verrà inquadrato secondo il Contratto Collettivo Enti Locali nel profilo degli Operatori esperti>>, quindi viene stabilito sostanzialmente un inquadramento; è vero che poi l'inquadramento formalmente lo dovrà fare, ovviamente, Calabria Verde, però viene disposto un inquadramento.

Mentre al comma 6 si dice che:<<Il restante personale, previa manifestazione di interesse, potrà essere inquadrato con Contratto Collettivo Enti Locali nel profilo degli Operatori esperti>>.

Quindi, in entrambe queste due ipotesi il legislatore regionale stabilisce un inquadramento e, quindi, da questo punto di vista potrebbe essere considerata una invasione di competenza statale, perché, come sappiamo, il rapporto di lavoro è disciplinato dal Codice civile e dal Contratto Collettivo; questa è una nostra ipotesi che potrebbe anche essere smentita, chiaramente. Sono delle considerazioni di carattere generale sulla potestà legislativa regionale.

Per quanto riguarda, poi, nello specifico l'articolato, abbiamo chiesto di chiarire se, in riferimento al personale dipendente, il comma 1, dell'articolo 1, della proposta di legge, riguardi personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o ipoteticamente personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, perché non si evince; da quello che mi è sembrato di capire, dalle audizioni che sono state fatte, si tratta di personale che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'introducendo comma 6, dell'articolo 11, qui si fa riferimento in generale al personale dipendente in forza all'azienda Calabria Verde e non è specificato se questo personale debba appartenere o meno al comparto della sorveglianza idraulica, però, mi sembra che, a seguito dell'intervento del Direttore generale…

Anche qui, sempre con riferimento al comma 6, in base al tenore testuale sembra che venga data all'Amministrazione una facoltà se inquadrare o meno questo personale, che abbia poi ipoteticamente presentato la manifestazione di interesse, perché si dice che il personale potrà essere inquadrato, quindi qui non so se la volontà è quella di rimettere ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione l'effettivo inquadramento o se, invece, una volta che venga fatta la manifestazione di interesse del personale interessato, l'Amministrazione lo debba senz'altro inquadrare nel profilo degli Operatori esperti.

GENTILE Katya (Forza Italia)

Dottore Cortellaro, a proposito del discorso dell'inquadramento e della manifestazione di interesse, avevamo lasciato questa formula inizialmente prevedendo già di dover precisare alcune cose meglio, così come ha chiesto anche oggi il direttore generale Oliva, rispetto soltanto al comparto di sorveglianza idraulica intanto. Avevamo lasciato questa formula, cioè, eventualmente, “la facoltà di”, “a seguito di” manifestazione di interesse, per come diceva il Direttore generale – ha partecipato anche, se non sbaglio, il rappresentante della CISAL, non ricordo, che diceva che l’85 per cento dei dipendenti ha partecipato a questa manifestazione di interesse – e avevamo lasciato anche volutamente questa possibilità visto che c'è gran parte del personale che, comunque, è alle soglie della pensione. La sentenza ha cassato, come diceva prima il direttore generale Oliva, soltanto quella parte relativa alla trasformazione del contratto, senza un obbligo perentorio, e che poi si sarebbe – mi dicevano poc'anzi che c'era una decisione della Conferenza Stato-Regioni, recente, che stabiliva che l'inquadramento fosse quello B1, B2, eccetera, eccetera – ripartiti da quello, atteso che il contratto precedente è stato reso nullo in quella parte, dalla sentenza; però, ecco, volevamo in qualche maniera anche salvaguardare chi si trova a 2 anni, 3 anni dalla pensione e, quindi, in quel caso cambiare contratto sarebbe forse peggiorativo perché non consentirebbe negli anni di fare scatti di anzianità e quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali.

Avevamo pensato, se non ci sono vincoli strettissimi che derivano dalla sentenza o dalle leggi in vigore, di poter lasciare questa possibilità aperta, sempre, ripeto, a seguito di una manifestazione di interesse a cui naturalmente il personale aderirà volontariamente.

CORTELLARO Antonio, dirigente Settore assistenza giuridica

Concludo evidenziando come, per quanto riguarda il profilo finanziario, chiedevamo chiarimenti sull'impatto dell'inquadramento sulla retribuzione percepita dal personale interessato, ma anche qui c'è stato ampio dibattito nella seduta odierna.

Poi, da un punto di vista di drafting, suggeriamo di: sostituire il riferimento al Contratto Collettivo Enti Locali a quello più aggiornato Funzioni Locali; e poi, anche, di riformulare il titolo della proposta, in quanto viene riproposto il titolo della legge 25/2013 solo in parte, ma questa è una cosa che potremmo fare anche noi in sede di drafting. Non c'è altro.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la consigliera Gentile. Prego.

GENTILE Katya (Forza Italia)

Un'ultima precisazione a proposito dell'inquadramento: noi sappiamo che Regione Calabria trasferisce dei fondi a Calabria Verde e che, quindi, questa trasformazione del contratto rimarrebbe in capo poi a Calabria Verde che utilizzerebbe le somme che mette Regione Calabria a disposizione per sanare questo tipo di anomalia e disfunzione che si è creata, alla quale stiamo cercando di trovare una soluzione concreta.

Per cui, credo che nei confronti di Regione Calabria non ci possa essere un aggravio di spesa perché le somme rimarrebbero quelle e, in quell'alveo, naturalmente, verrebbe gestita questa trasformazione direttamente da Azienda Calabria Verde. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei, collega Gentile, grazie al Settore assistenza giuridica.

A questo punto, direi di rinviare la trattazione di questa proposta di legge per aprire i termini per la presentazione di eventuali emendamenti.

Ovviamente, i contributi forniti dagli auditi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione e dei colleghi.

 

(La Commissione rinvia)

 

(Omissis…)

 

La seduta termina alle 15,03