In merito all'interrogazione in oggetto, atteso che il richiedente ha ritenuto notiziare in merito ai fatti a suo dire verificatisi; è quanto mai opportuno, prima di giungere a risposta, argomentare la condotta tenuta dal Settore sul caso de quo, rinvenibile dai documenti in atti.
Il contratto cui si fa riferimento nell'interrogazione è la Convenzione Consip Facility Management 3 che soggiace alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell'art 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 "La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni".
In particolare, ai punti 2 e 3, il medesimo comma stabilisce:
punto 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; punto 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali;
L'articolo 1656 c.c. rubricato appunto "subappalto" dispone che "l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 118 "Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatati non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso dì pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.PR 5 ottobre 2010, n 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite."
Per la citata normativa dunque:
è le Stazione Appaltante che detiene e dispone delle Polizze Fidejussorie contrattuali, è la Stazione Appaltante il soggetto a cui proporre il contratto di subappalto; è la Stazione Appaltante che autorizza il subappalto; è la Stazione Appaltante che, nel caso in cui ricorrano le condizioni, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Orbene, dagli atti in essere si evince che la Regione (Amministrazione contraente) con "Ordinativo Principale di Fornitura" ha solo aderito alla Convenzione Consip Facility Management 3 - Lotto 12 (FM 3). Il contratto di subappalto è stato depositato dalla Società affidataria Manital esclusivamente a Consip S.p.A, e che questi lo ha autorizzato.
Ne discende quindi che Consip S.p.A. è da individuare quale "Stazione Appaltante", spetta pertanto a Consip S.p.A provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite o, quantomeno, autorizzare l'Amministrazione contraente Regione Calabria ad eseguire il pagamento diretto al subappaltatore.
Secondo l'applicazione data a suo tempo dal Settore Economato della normativa citata, appariva evidente che Consip fosse Stazione Appaltante. Lo confermava, altresì, il fatto che il 30% subappaltabile fosse stato determinato sull'intero Lotto 12 e non già sulla commessa della Regione Calabria.
Una diversa interpretazione (Regione Calabria stazione appaltante) avrebbe certificato l'irregolarità del contratto in essere atteso che l'intero servizio commissionato è stato subappaltato e l'autorizzazione al subappalto sarebbe stata concessa da soggetto non qualificato (appunto Consip).
Il Settore economato del grave disagio patito dai subappaltatori, così come il progressivo decadimento dei servizi dagli stessi erogati, conseguenza dei mancati e/o ritardati pagamenti operati da Manital, ha più volte informato Consip.
Non ricevendo supporto alcuno e sostituendosi a Consip S.p.A., il Settore ha sospeso di propria iniziativa i pagamenti alla Società affidataria Manital sollecitando la trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione contraente Regione Calabria, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
Tale iniziativa ha sortito effetti solo parziali per la Società subappaltante Energy Max Plus tant'è che l'Amministrazione ha bloccato ogni trasferimento a Manital per attività manutentiva, respingendo le fatture dalla stessa inviate.
Stante il perdurare delle diffide promosse dai subappaltatori nei confronti della Regione, finalizzate ad ottenere il pagamento delle spettanze maturate a fronte dei servizi prestati per conto di Manital S.p.A., il Settore ha ripetutamente sollecitato Manital ad effettuare i pagamenti dovuti ai subappaltatori ipotizzando anche un pagamento diretto agli stessi ben sapendo che tale ipotesi, proprio perché privi di legittimazione ad operare in tal senso, avrebbe dovuto avere l'assenso di Manital in quanto si sarebbe configurata come una "delegazione di pagamento ex lege".
A tale possibilità Manital si è opposta fermamente in data 25.01.2019 sostenendo preliminarmente l'inapplicabilità dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (invocato a suo tempo dalla Energy Max Plus Srl cosi come dalle altre richiedenti) e del comma 3 dell'articolo 118 in quanto il primo sopravvenuto ed il secondo modificato successivamente all'affidamento della convenzione. La stessa Manital ha evidenziato altresì che, anche a voler ritenere applicabile le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 118, non si rinvenivano nella specie le condizioni e i presupposti normativi previsti per disporre il pagamento diretto non risultando, tra l'altro, la Società in crisi di liquidità finanziaria per le ragioni che opportunamente dettagliava.
L'intransigenza di Manital non ha di certo scoraggiato l'Amministrazione che ha inteso promuovere un incontro finalizzato alla definizione bonaria della vertenza in atto. In data 7 febbraio c.a. è stato tenuto in Regione il citato incontro all'esito del quale sembrava che le parti interessate (Manital ed Energy Max Plus) avessero trovato un accordo soddisfacente. Viste le successive richieste e diffide di corresponsione diretta dei pagamenti prodotte da Energy Max Plus, è del tutto evidente che l'accordo raggiunto non aveva sortito effetti.
Quindi, diversamente da quanto asserito, pur ritenendo di non essere stazione appaltante, il Settore ha intrapreso ogni iniziativa ritenuta utile alla soluzione della causa e, dunque, l'indisponibilità ad erogare direttamente il credito vantato da Energy Max Plus è dovuto sostanzialmente alla mancanza di assenso da parte di Manital ad operare in tal senso.
In merito agli addebiti formulati in conseguenza della mancata esecuzione di lavori di ripristino di componenti elettriche danneggiatesi, è solo il caso di citare il contenuto della relazione prodotta da SIRAM (società intervenuta in sostituzione di Manital e quindi di Energy nella conduzione e manutenzione degli impianti) sullo stato di consistenza degli impianti della "Cittadella regionale) ove, diversamente da quanto esposto da Manjtal (chiamata ripetutamente a partecipare ai sopralluoghi di verifica in contraddittorio della consistenza degli impianti) è stata evidenziata la cattiva conduzione degli stessi con conseguenti rotture e malfunzionamenti che avrebbero sicuramente comportato spese ingenti per il loro ripristino.
E' il caso di precisare che le segnalazioni di cattivo funzionamento non sono state tardive e strumentali ma continue e circostanziate e solo l'inerzia di Manital ha probabilmente determinato l'evoluzione in peggio della condizione degli impianti.
Per i fatti appena descritti, con nota n. 167516 del 29.04.2019, la Società Manital è stata invitata ad una assunzione di responsabilità che riguardasse da un lato la risoluzione immediata delle questioni poste e dall'altro la riemissione delle fatture manutentive decurtate degli importi afferenti all'impiantistica "fuori uso" che in quanto tale sicuramente non poteva essere stata destinataria di alcun intervento programmato e/o straordinario.
In ultimo, con riferimento alle rilevate "criticità" sui decreti dirigenziali (di cui però non vi è menzione) è necessario fare dovuta chiarezza: a seguito della riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale, conseguenza anche del passaggio di funzioni operati dalla Legge Delrio, è aumentato notevolmente il patrimonio immobiliare da dover gestire e manutenere. La convenzione con Manital non consentiva incrementi di servizi, sia di pulizia locali che di manutenzione, in quanto il plafond programmato da Consip risultava oramai del tutto esaurito. Tale situazione ha comportato, da un lato, affidare a Manital l'esecuzione dei servizi di pulizia su tutti gli edifici (compreso quelli di nuova acquisizione) e, dall'altro lato, affidare i servizi manutentivi degli edifici più gravosi in termini di spesa energetica dell'Ente (compreso quelli di nuova acquisizione) alla Società SIRAM S.p.A a mezzo adesione alla Convenzione Consip (SIE 3). Ampliamenti, diminuzioni e/o modifiche di consistenza delle attività contrattualizzate risultavano contemplate sia in convenzione (art. 4 punto 8 della convenzione) che dall' art. 2 del contratto di subappalto.
Vi è da dire che con quest'ultima adesione si è conseguita una politica finalizzata all'efficientamento energetico degli immobili nonché una razionalizzazione della spesa per l'acquisto di energia elettrica e gas nel rispetto dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico (D.Lgs. 102/2015 e D.Lgs. 115/2008). In sintesi si è passati da una semplice attività manutentiva degli impianti ad una continua e puntuale attività evolutiva degli stessi con indubbi vantaggi in termini di conservazione ed accrescimento del valore patrimoniale immobiliare della Regione.
Fatte le dovute puntualizzazioni circa la possibilità di ricorrere al pagamento sostitutivo delle somme dovute, in forza dell'arte 118, comma 3 del D.Lgs 163/2006, si ritiene che oggi, pur volendo assurgere al ruolo di "Stazione Appaltante", non sussistano i presupposti per procedere in quanto le condizioni sono sostanzialmente immutate, atteso che la Società Manital non ha manifestato la volontà di indirizzare l'Amministrazione verso un'ipotesi sostitutiva nei confronti di Energy Max. A ciò si aggiunga che, alla luce dei guasti agli impianti, si rende necessario quantificare le somme effettivamente dovute a Manital per l'attività manutentiva prestata nell'ambito del contratto FM 3 e, a tal fine, questo Settore ha intrapreso iniziative volte all'accertamento tecnico legale mediante A.T.P. delle cause di malfunzionamento e delle conseguenti responsabilità.
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Il Dirigente D.ssa Raffaela Starace