Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si fa presente che, il Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino con nota 4107 del 20/06/2019 (a seguito di apposita richiesta indirizzata al legale rappresentante con prot. SIAR n. 233199 del 20/06/2019), ha fornito i seguenti chiarimenti:
"Il TFR rappresenta un compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro pertanto è un diritto del lavoratore al di là se trattasi di accantonamento reale o contabile. La materia relativa al trattamento di fine rapporto sul piano giuridico ha solo due, diverse tra loro, applicazioni, una riguarda i datori di lavoro privati e dunque i cosiddetti dipendenti privati, l'altra il pubblico impiego.
Per il datore di lavoro privato la materia è regolata 2120 cc. essa rappresenta una posta contabile che riguarda sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale. Si tratta dunque di un costo figurato nel senso che non è rappresentativo di uscite di Cassa, cioè di un flusso finanziario, se non per le somme relative al personale posto in quiescenza nell'esercizio o avente diritto alla anticipazione. In tal senso i bilanci di questo Consorzio come di tutti i Consorzi di Bonifica riportano nella competenza di ciascun esercizio l'accantonamento contabile di quanto maturato.
Il TFR dunque nel settore privato, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore, fatte salve le opzioni previste dalle recenti riforme soprattutto relative alla previdenza complementare, resta nelle disponibilità del datore di lavoro.
Quanto sopra esposto si applica ai Consorzi di Bonifica che per la loro natura giuridica, definita da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nonché dall'intesa Stato Regioni del 2008 ed in Calabria anche dalla L.R. 11/2003 art.15, non rientrano nel novero della pubblica amministrazione dunque sono datori di lavoro privati ed i loro dipendenti, tutti, sono dipendenti privati cui si applicano contratti di lavoro di natura privatistica che si diversificano a seconda della categoria di lavoro cui vengono applicati ( es: Contratto della Bonifica, contratto per gli idraulico-forestali, contratto agricolo ecc).
In Calabria fra i dipendenti dei Consorzi di Bonifica sono annoverati anche i lavoratori addetti alla forestazione (idraulico-forestali), il cui datore di lavoro è il Consorzio di Bonifica. I Consorzi eseguono in questo settore, progetti di interventi ed opere "in economia per amministrazione diretta" (cioè con propri dipendenti e mezzi), progetti redatti dagli stessi consorzi ed approvati e finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 20/1992 artt. 2 e 7, assumendo dunque il ruolo di impresa in un rapporto concessorio per legge, di conseguenza, ma non potrebbe essere altrimenti, per l'istituto del TFR vale quanto evidenziato per il settore privato.
Poiché trattasi di credito che sorge con la costituzione del rapporto, matura nel corso dello svolgimento del rapporto, diventa esigibile alla cessazione di questi, deve, nel caso dei privati, quindi dei Consorzi di Bonifica, essere erogato dalla data di messa in quiescenza nei tempi tecnici necessari.
I tempi tecnici necessari possono assimilarsi ragionevolmente al termine breve di 105 giorni previsto in casi particolari per la liquidazione del TFR dei dipendenti pubblici, rammentando però che la normativa L.147/2013 prevede per i dipendenti pubblici il termine ordinario per la liquidazione del TFR a 12 e 24 mesi.
Precisato quanto sopra il personale forestale di questo Ente collocato in quiescenza all'attualità è il seguente:
FORESTAZIONE:
a)Nr. 3 in data 31/03/19 Lordo €. 138.459,25 Netto € 117.418,41
b)Nr. 8 in data 30/04/19 Lordo €. 365.475,66 Netto € 281.746,56
Pagati acconti per €. 102.055,01
c)Nr. 5 in data 31/05/19 Lordo €. 6.228.060,34 Netto €. 190.945,33
Elaborazione in corso
Sulle somme a saldo da liquidare saranno corrisposti gli interessi come per legge.
Questo Consorzio sta dunque, per quanto consentito dalla disponibilità di cassa, provvedendo a soddisfare il diritto dei lavoratori posti in quiescenza.
Va a questo punto evidenziato, per come deve essere noto all'On. Interrogante, che la disponibilità di cassa dei Consorzi di Bonifica Calabresi presenta forti condizionamenti, condizionamenti che il Consiglio regionale ha stigmatizzato con chiarezza nella mozione n° 91/10 del 08/09/2017 votata all'unanimità, alla cui lettura si rinvia, ma rimasta senza pratica attuazione.
Con riferimento alla citata mozione, si richiama, fra tutte le cause in essa addotte, in particolare la mancata liquidazione da parte della Regione Calabria dei crediti vantati dai Consorzi nel settore della forestazione, crediti, già oggetto di atti normativi della Giunta e del Consiglio Regionale, che per questo Consorzio ammontano ad € 12.476.600,08 al 31.12.2017, che pregiudica qualsivoglia ipotesi di razionalizzazione delle risorse economiche di questo Ente.
Si ritiene di aver fornito con la presente sufficienti elementi circa il corretto operare, pur fra mille difficoltà, di questo Consorzio rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento."
In merito alla situazione riguardante il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino si riporta la risposta fornita dallo stesso con nota 6671 del 25/06/2019 (a seguito di richiesta prot. SIAR n. 233120 del 20/06/2019):
"II TFR è la storicizzazione in percentuale, delle retribuzioni medie percepite in ciascun anno, la cui somma ha effetto al solo scopo di determinare la spettanza finale, che matura (senza mai entrare nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del suo rapporto) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pertanto è un diritto per credito futuro del lavoratore al di là se trattasi di accantonamento reale o contabile.
La materia relativa al trattamento di fine rapporto sul piano giuridico ha due diverse discipline applicative, di cui l'una riguarda i datori di lavoro privati, ergo per rapporti lavorativi privatistici e, l'altra, il pubblico impiego.
Per il datore di lavoro privato la materia è regolata dall'art. 2120 cc., quivi il TFR costituisce una posta contabile che riguarda sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale. Si tratta dunque di un costo figurato nel senso che non è rappresentativo di uscite di Cassa e cioè di un flusso finanziario, se non per le somme relative al personale posto in quiescenza nell'esercizio o avente diritto all'anticipazione. In tal senso i bilanci di questo Consorzio, come di tutti i Consorzi di Bonifica, riportano nella competenza di ciascun esercizio, l'accantonamento contabile di quanto maturato.
Il TFR dunque nel settore privato, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore, fatte salve le opzioni previste dalle recenti riforme soprattutto relative alla previdenza complementare, resta nelle disponibilità del datore di lavoro.
Quanto sopra esposto si applica ai Consorzi di Bonifica che per la loro natura giuridica, definita da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte nonché dall'intesa Stato Regioni del 2008 ed in Calabria anche dalla L.R. 11/2003 art.15, non rientrano nel novero della pubblica amministrazione e dunque sono datori di lavoro privati ed i loro dipendenti, tutti, sono dipendenti privati cui si applicano contratti di lavoro di natura privatistica che si diversificano a seconda della categoria di lavoro cui vengono applicati ( es: Contratto della Bonifica, contratto per gli idraulico-forestali, contratto agricolo ecc).-
In Calabria fra i dipendenti dei Consorzi di Bonifica sono annoverati anche i lavoratori addetti alla forestazione (idraulico-forestali), il cui datore di lavoro è il Consorzio di Bonifica. I Consorzi eseguono in questo settore, progetti di interventi ed opere" in economia per amministrazione diretta" (cioè con propri dipendenti e mezzi), progetti redatti dagli stessi consorzi ed approvati e finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 20/1992 art. 2 e 7, assumendo dunque il ruolo di impresa in un rapporto concessorio per legge, di conseguenza, ma non potrebbe essere altrimenti, per l'istituto del TFR vale quanto evidenziato per il settore privato.
Poiché trattasi di diritto futuro che sorge con la costituzione del rapporto, ma che si consolida come diritto di credito solo dopo la cessazione del rapporto lavorativo, sicché la liquidazione post-cessazione è rimessa ai tempi tecnici necessari.
Tale tempistica può assimilarsi ragionevolmente al termine breve di 105 giorni previsto in casi particolari per la liquidazione del TFR dei dipendenti pubblici, rammentando però che la normativa L.147/2013 prevede per i dipendenti pubblici, il termine ordinario per la liquidazione del TFR dilatato a 12 e 24 mesi.
Precisato quanto sopra, si specifica che il TFR del personale OTI di quest'Ente, collocato in quiescenza al 31.12.2018, ammonta ad € 198.513,08 (per i dipendenti della bonifica) e ad € 282.588,44 per il personale impiegatizio; mentre il TFR per gli addetti alla forestazione, posti in quiescenza al 31.12.2018, la somma è di € 1.391.770,76. Rispetto a questo personale, sulle somme sopra indicate, sono stati ad oggi corrisposti gli importi relativi agli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015.
In definitiva, per tutto quanto innanzi, questo Consorzio, rispetto al consentito dalla disponibilità di cassa, sta provvedendo a soddisfare il diritto dei lavoratori posti in quiescenza. Va a questo punto evidenziato, per come deve essere noto all'Onorevole Interrogante, che la disponibilità di cassa dei Consorzi di Bonifica Calabresi presenta forti condizionamenti, che il Consiglio regionale ha stigmatizzato con chiarezza nella mozione n° 91/10 del 08/09/2017 votata all'unanimità, alla cui lettura si rinvia (e all'uopo si allega), dovendo purtroppo registrare, che la stessa non ha ad oggi conseguito alcuna pratica attuazione.
Con riferimento alla citata mozione si richiama, fra tutte le cause in essa addotte, in particolare la mancata liquidazione da parte della Regione Calabria, dei crediti vantati dai Consorzi nel settore della forestazione, crediti, già oggetto di atti normativi della Giunta e del Consiglio Regionale, che per questo Consorzio ammontano ad € 5.871.447,85 oltre ad € 5.546.687,44, quale credito rinveniente da quanto stabilito in sede di Piano Industriale pure approvato dall'Ente Regione e, che nel complesso, pregiudica qualsivoglia ipotesi di razionalizzazione delle risorse economiche di questo Consorzio. Si ritiene di aver fornito con la presente, sufficienti elementi circa il corretto operare, pur fra mille difficoltà, di questo Ente, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Dott. Giacomo Giovinazzo (Dirigente Generale reggente Dipartimento Agricoltura)