Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
- la violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani e della libertà individuale in tutte le sue sfere, personale, lavorativa ed economica, oltreché rappresentare un grave problema culturale;
- i bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono il volto nascosto della violenza di genere. È facile dimenticarsi di loro quando si affronta il tema della violenza sulle donne. Invece violenza di genere vuoi dire il più delle volte violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul loro presente e sul loro futuro;
- si tratta di un fenomeno complesso del quale non si conosce la reale dimensione e che lo Stato, nella sua accezione generale, ha il dovere di contrastare sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza", per evitare che questi ragazzi siano orfani tre volte, per la perdita di entrambi i genitori e per l'indifferenza dello Stato.
Preso atto che:
- le cronache recenti, suffragate dai dati dell'Istat e dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), raccontano di un preoccupante aumento in ambito nazionale e regionale, sia delle denunce di atti di violenza di genere che di casi di femminicidio;
- gli ultimi dati disponibili in ambito nazionale risalgono al 2020, anno in cui, secondo alcune stime, gli orfani di femminicidio erano 169 in totale, di cui il 39,6% minorenni (67 su 169), il 32,5% (55 su 169) è rimasto orfano anche del padre che si è tolto la vita dopo il femminicidio;
- nella società calabrese risultano permanere nelle relazioni di genere, anche tra i più giovani, rapporti conflittuali che sfociano spesso in azioni violente;
- nel complesso le statistiche nazionali danno in aumento le segnalazioni di
maltrattamenti, abusi, fino al preoccupante fenomeno di femminicidio che rappresentano sicuramente il dramma più forte per i minori interessati;
- per una vera azione di prevenzione è fondamentale educare all'uguaglianza tra donne e uomini, ed in generale tra le persone, al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali a partire dall'infanzia e proseguendo fino all'età adulta.
RILEVATO CHE
- la violenza contro le donne, il femminicidio e la discriminazione di genere pervadono ogni ambito della società contemporanea, senza limiti geografici e culturali;
- ancora oggi, un numero elevato di donne è vittima di femminicidio per mano della
controparte maschile, che purtroppo coinvolge irrimediabilmente anche i toro figli ed i familiari tutti;
TENUTO CONTO che:
- in ambito nazionale, il legislatore è intervenuto per fronteggiare tale delicata tematica mediante:
> la legge 8 novembre 2000 n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), ed in particolare l'articolo 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
> la legge 4 aprile 2001 n. 154, (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), che ha introdotto nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche, modificando sia l'ordinamento penale che civile;
> la legge 27 giugno 2013, n. 77, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.(13G00122) con la quale l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata ad Istanbul, dal Consiglio d'Europa, l'11/05/2011;
> il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), che, all'articolo 5, prevede l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", e in particolare il comma 2, lettera d), stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
> la legge 11 gennaio 2018, n. 4, (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) che contiene una serie di disposizioni rivolte ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
> la legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) denominata Codice rosso.
RILEVATO che:
la Regione Calabria ha nel tempo adeguato e poi rafforzato la propria normativa in
materia di contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei minori colpiti da tale dramma attraverso l'approvazione delle seguenti leggi regionali:
> legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
> legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà);
> legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere);
> legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori);
> legge 15 marzo 2022, n. 7 (Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile}.
CONSIDERATO che:
ai sensi della legge regionale n. 20/2007, la Regione Calabria, anche in attuazione della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) e della legge 8 novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
> promuove e coordina iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica,
psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;
> riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore;
> finanzia progetti antiviolenza che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" per donne vittime di violenza.
DATO ATTO che:
- la Regione Calabria è impegnata nel contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e ai loro figli, secondo linee comuni fissate a livello nazionale e internazionale nell'ambito delle quali si è dotata di propri strumenti normativi e di indirizzo, promuovendo la creazione di servizi e strutture di accoglienza, sostegno, assistenza e ospitalità delle vittime di violenza.
RITENUTO
necessario implementare con urgenza politiche, azioni e progetti finalizzate al contrasto del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere tutelando, nello specifico, tutti quei minori che sono interessati da tale dramma, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di solidarietà che permetta loro di poter godere di un contributo spese per le cure mediche e psicologiche e per il completamento del loro percorso formativo e di vita;
tutto ciò premesso e considerato
Impegna la Giunta regionale
e il Presidente della Regione
1) ad adottare ogni atto utile e necessario per rafforzare le politiche rivolte alla tutela dei minori interessati da episodi di femminicidio, attraverso l'istituzione, nel bilancio della Regione Calabria, di un apposito capitolo denominato: "Fondo di solidarietà ai minori vittime di violenza e di reati da femminicidio", finalizzato al sostegno economico delle spese per le cure mediche e psicologiche e per il sostentamento finanziario del loro percorso formativo e di vita;
2) a promuovere percorsi specifici per assicurare, ai figli delle vittime di violenza domestica, l'erogazione di borse di studio, nonché il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;
3) favorire le attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandole con quelle dei servizi pubblici.
23/10/2023
P. STRAFACE, S. MANNARINO, K. GENTILE, L. DE FRANCESCO