Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
• il Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 disciplina la concessione, la
locazione e l’attraversamento dei beni immobili di proprietà della Regione
Calabria;
• l’articolo 1, comma 1, del Regolamento regionale 21 novembre 2025, n. 8
ha introdotto, all’articolo 2 del Regolamento n. 6/2017, il comma 2-bis, ai sensi del quale: “È condizione per l’adozione di concessione e locazione di beni immobili regionali, la preventiva verifica dell’avvenuta trascrizione dei beni medesimi presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare (U.P.I.)”;
• l’Accordo di Programma sottoscritto in data 8 novembre 2012 tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria (ai sensi
dell’art. 16, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto
2012, n. 134), la Regione ha acquisito la proprietà del capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
• l’articolo 5 del medesimo “Accordo di Programma” stabilisce che la
“Regione Calabria, al fine di favorire il processo di consolidamento finanziario ed economico della Società, conferisce alla stessa il patrimonio disponibile trasferito alla Regione in applicazione del precedente Accordo di Programma
dell'11/02/2000”;
• l’articolo 4 dell’Accordo individua, inoltre, la necessità di un piano di
riorganizzazione aziendale volto alla razionalizzazione, efficientamento e
valorizzazione o dismissione delle infrastrutture associate a servizi soppressi o
sospesi;
Considerato che:
• le disposizioni del Regolamento n. 6/2017, come integrate dal Regolamento
n. 8/2025, si applicano anche all’infrastruttura ed ai beni immobili pertinenziali
della linea ferroviaria regionale a scartamento ridotto affidata a Ferrovie della
Calabria S.r.l., la cui trascrizione presso i Registri Immobiliari/U.P.I. risulta in larga misura non ancora effettuata o in corso di regolarizzazione;
• la mancata e definitiva formalizzazione del conferimento del patrimonio
disponibile in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l. ha arrecato e continua ad
arrecare un manifesto e grave nocumento economico, patrimoniale e finanziario
alla Società;
• la condizione ostativa introdotta dal comma 2-bis dell'art. 2 del citato
Regolamento determina rilevanti criticità operative e rallentamento dei
procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione dei provvedimenti di
concessione e alla stipulazione dei contratti di locazione sui beni immobili in
questione, impedendone ogni forma di valorizzazione economica, sociale e
turistica, con grave danno per il patrimonio pubblico, per i cittadini e per le
imprese locali;
• tale rigidità procedurale risulta particolarmente lesiva nel contesto delle
c.d. "linee taurensi" (attualmente sospese dall’esercizio ferroviario), dove al
mancato utilizzo per il trasporto di pubblico servizio si aggiunge il blocco totale di qualsiasi utilizzo alternativo per finalità pubbliche o sociali, provocando il completo e irragionevole degrado del patrimonio pubblico, nonché fenomeni di cesura urbanistica e occupazione impropria del suolo;
RILEVATO ALTRESI CHE:
• l’ambito di applicazione della norma regolamentare estende impropriamente la condizione del preventivo riscontro della trascrizione anche agli attraversamenti relativi alle reti di pubblica utilità (es. infrastrutture elettriche, idriche, fognarie, di telecomunicazione);
• tale blocco amministrativo si pone in diretto contrasto con la tutela del
pubblico interesse, paralizzando la realizzazione e la manutenzione di opere e
servizi essenziali per la collettività e il territorio;
• eventuali ritardi, inerzie o complessità catastali e di trascrizione imputabili
all'amministrazione o agli enti strumentali non possono tradursi in un pregiudizio
perpetuo a carico della collettività, dello sviluppo economico e della continuità
dei servizi pubblici e che appare necessario contemperare le esigenze di certezza
della consistenza patrimoniale con i principi di buon andamento, proporzionalità,
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della
Costituzione e alla legge n. 241 del 1990;
Impegna la Giunta regionale
1. Ad avviare una verifica complessiva dell'efficacia applicativa del Regolamento regionale n. 6 del 2017, valutando l'opportunità di procedere all’abrogazione del comma 2-bis dell’articolo 2 ovvero, in via subordinata, alla riformulazione dello stesso nei seguenti termini affinché la mancata preventiva trascrizione del bene non costituisca, ove sussistano i presupposti di legge e sia certa la titolarità pubblica del bene, causa automatica di arresto del procedimento amministrativo, prevedendo contestualmente l'obbligo per gli uffici competenti di attivare le procedure di regolarizzazione catastale e di pubblicità immobiliare: “Qualora, all’atto dell'adozione del provvedimento di concessione o locazione di beni immobili regionali, la verifica dell’avvenuta trascrizione dei beni medesimi presso l’Ufficio di Pubblicità Immobiliare dia esito negativo, il competente ufficio regionale si attiva contestualmente per effettuare gli adempimenti necessari alla trascrizione, senza che ciò costituisca condizione ostativa alla conclusione del procedimento amministrativo e al perfezionamento dell'atto.”;
2. a valutare l'introduzione di una specifica disciplina per gli attraversamenti
destinati alla realizzazione, manutenzione o potenziamento di infrastrutture e reti di pubblico servizio, assicurando la continuità dei servizi essenziali e la
salvaguardia del pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente;
3. a dare piena attuazione all'articolo 5 dell'Accordo di Programma dell'8
novembre 2012, predisponendo un programma operativo per il progressivo conferimento a Ferrovie della Calabria S.r.l. del patrimonio disponibile previsto
dall'Accordo, anche mediante trasferimenti articolati per ambiti territoriali o per blocchi funzionalmente omogenei, subordinatamente al completamento delle
necessarie verifiche tecnico-amministrative, patrimoniali e contabili;
4. a valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di patrimonio
pubblico, società in house e affidamenti, l'individuazione di Ferrovie della Calabria S.r.l. quale soggetto incaricato dello svolgimento delle attività tecniche, catastali ed amministrative finalizzate alla regolarizzazione e trascrizione dei beni immobili, previa definizione delle necessarie risorse finanziarie e degli strumenti convenzionali;
5. a riferire periodicamente alla competente Commissione consiliare sullo stato di
attuazione dell'Accordo di Programma dell'8 novembre 2012, sullo stato delle
procedure di regolarizzazione immobiliare e sulle iniziative intraprese per la
valorizzazione del patrimonio ferroviario regionale non più destinato all'esercizio del servizio ferroviario.
29/07/2026
G. MATTIANI, D. GIANNETTA, A. BRUTTO, P. CAPUTO, V. PITARO