MOZIONE n. 37 del 14/09/2020
Esenzione%20pagamento%20canone%20demaniale%20marittimo%20-%20anni%202020/2021%20-

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
- Lo scoppio dell’emergenza epidemiologica e l’evolversi della stessa ha prodotto un generale allarme su tutto il territorio nazionale e mondiale, determinando gravissime conseguenze non solo sul piano sanitario, ma su prospettive economiche di interi settori;
- Le misure adottate dal Governo, volte a contenere la diffusione da Covid-19 anche nella fase post emergenza, hanno generato pesanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del territorio regionale, soprattutto nel settore del turismo, che necessitava a livello nazionale di aiuti più concreti;
- In particolare le attività turistiche e ricettive, unitamente agli stabilimenti balneari, sono stati duramente colpiti dalla crisi sanitaria per i notevoli costi da sostenere a fronte di una consistente riduzione delle presenze turistiche;
Rilevato che - l’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce, in via generale, che il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative è ridotto del 50% “in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona”;
- il Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 prima e 29 luglio 2020 poi, ha dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato lo stato d’emergenza al 15 ottobre 2020;
- l’epidemia da Covid-19 è stata valutata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “pandemia” in considerazione degli alti livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica scaturente dall’emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia, all’art.91 del D.L. n.18, del 17 marzo 2020, è stata inserita una sorta di clausola “speciale” di esonero da responsabilità per il debitore momentaneamente incapace di far fronte alle proprie obbligazioni ed è stato, quindi, stabilito che «(…) Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (…)»;
- analoghe disposizioni sono state inserite nel D.L. del 19 maggio 2020, n.34, che, all’art.216, 3° comma, stabilisce quanto segue: «La sospensione delle attività sportive, disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei citati decreti legge 23 luglio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito»;
- il Consiglio dei Ministri con il nuovo decreto legge di agosto, ribattezzato Decreto Rilancio 2, ha introdotto ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, senza prevedere, però, alcun intervento per l’eliminazione, riduzione o rinvio del pagamento del canone demaniale, sebbene la situazione in cui versano i titolari di concessioni demaniali marittime e simili è assolutamente identica a quella in cui versa qualsiasi altro debitore ai sensi delle citate disposizioni normative (art.91 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020 e del d.l. n.34 del 19 maggio 2020);
Considerato - Che l’epidemia in corso costituisce un “evento di eccezionale gravità” ai sensi dell’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- Che è necessario supportare le attività turistiche presenti nel territorio calabrese fortemente provate dall’emergenza sanitaria e che un aiuto concreto potrebbe essere rappresentato dalla riduzione - per gli anni 2020 e 2021 – del pagamento del canone demaniale marittimo nella misura del 50% ai sensi e per gli effetti delle norme ivi citate;
- che, di certo, l’abolizione del 50% del canone per due anni - con eventuale riconoscimento di un credito da porre in compensazione per coloro i quali, alla scadenza al 15 settembre dell’annualità in corso, avessero provveduto al pagamento - consentirebbe ai proprietari e agli operatori delle strutture balneari di affrontare con minori criticità le problematiche economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19;
Tutto ciò premesso impegna il Presidente della Giunta e
Impegna la Giunta regionale
- in considerazione del fatto che il settore turistico rappresenta il volano di sviluppo dell’economia regionale e che l’emergenza sanitaria ha generato un evento di eccezionale gravità, a richiedere ai Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze la riduzione del canone demaniale marittimo per le annualità 2020 – 2021 nella misura del 50%, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative è ridotto del 50% “in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona”;
- a garantire, dunque, sostegno economico alle attività turistiche – ricreative e balneari calabresi in modo da consentire alle stesse di poter intraprendere, al termine del periodo di emergenza, un percorso di ricrescita economica e sociale;
investe, altresì, il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale - a voler, altresì, valutare – nel rispetto di quanto previsto dalle misure legislative introdotte in materia ai sensi dell’art. 100 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 - la possibilità di richiedere l’esenzione totale del canone demaniale marittimo per le annualità 2020/2021, per poter fronteggiare al meglio le problematiche economiche emerse sul proprio territorio.

Allegato:

14/09/2020
A. DE CAPRIO