Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
- con propria deliberazione, numero 735 del 24/09/2024, il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, dottoressa ---------, ha nominato la Commissione di valutazione in ordine all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, volto al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore del Distretto sanitario di Reggio Calabria della stessa azienda, indetto con sua deliberazione antecedente, n. 941 del 17/10/2023;
- nella succitata deliberazione n. 941 del 17/10/2023 – si riporta nella prefata deliberazione n. 735/2024 – è precisato che la «Commissione, individuata dal Direttore Generale è
costituita dal Direttore Sanitario e da due Direttori di Distretto o di Struttura complessa della stessa Azienda Sanitaria o di altre Aziende Sanitarie che siano in possesso di specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione o in mancanza, tra quelli presenti nell’elenco nazionale dei Direttori SOC disponibile sul portale del Ministero della Salute»;
- nella summenzionata deliberazione n. 735/2024, si legge che l’Asp di Reggio Calabria, «con nota dell’11.09.2024, prot. n°61581, al fine di espletare la procedura in oggetto, stante l’impossibilità
da parte del Direttore Sanitario Aziendale a svolgere il ruolo di componente della Commissione del predetto avviso ha chiesto la disponibilità alla nomina, quale componente della Commissione de qua, del Direttore Sanitario dell’Asp di Catanzaro», appresso manifestata;
Considerato che:
- nel contesto della richiamata deliberazione n. 735/2024, non appare affatto perspicuo né argomentato il preciso significato del suddetto termine «impossibilità», chiaramente diverso dal termine «indisponibilità»;
la direttrice sanitaria in carica dell’Asp di Reggio Calabria è
la dottoressa -------------, «dal 15/07/2023 (ai sensi della Delibera n. 692 del 06/07/2023) ad oggi – si legge nel curriculum pubblicato al link https://www.asprc.it/amministrazione/direzione/direzione-sanitaria/ – Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria»;
nel suindicato curriculum figura che la dottoressa -------, nell’anno 2022, era iscritta «nella graduatoria degli idonei a “Direttore Socio Sanitario Aziendale” nella Regione Liguria (DDG n. 6386 del 14/10/2022)»;
con decreto del Direttore generale della Giunta della Regione Liguria, n.773/2024, sottoscritto in data 5 Febbraio 2024 e avente protocollo n. 2024-
139228, sono stati approvati gli elenchi dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario delle ASL e degli Enti del Servizio sanitario regionale ligure;
Tenuto conto che:
-l’art. 3 del Decreto legislativo n. 171/2016 statuisce che «il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione»;
- detti elenchi regionali di cui all’art. 3 del Decreto legislativo n. 171/2016 hanno durata biennale;
- con riferimento ai titoli di studio conseguiti dalla dichiarante, nel suddetto curriculum dell’attuale direttrice sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria figurano, tra gli altri: 1) con menzione dell’anno accademico 2010/2011, il «Diploma del Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Ospedale”», nell’ambito della facoltà
di Farmacia e Medicina dell’Università
La Sapienza, «istituito con Decreto Rettorale n. 000795 del 3 agosto 2010 ai sensi dell’art. 9 regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta
Formazione»;
con menzione dell’anno accademico 2024, l’acquisizione di
«competenze specifiche frequentando il corso “Progettare e sviluppare interventi sanitari” tenutosi dal 13 al 17/09/2004 per un totale di 35 ore di formazione»;
con menzione dell’anno accademico 1998/1999, presso l’Università
Tor Vergata, il «Diploma del 7° Master in “Epidemiologia dei Servizi Sanitari- MESS” per complessive 150 ore annuali e discussione tesi dal titolo: “Uso del sistema di pagamento a prestazione (DRG) nei reparti di Chirurgia Generale dell’ASL n. 6 di Lamezia Terme - confronto pubblico/privato negli anni 1995/98”»;
- in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii., alla selezione di cui all’art. 3 del medesimo sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età
e che siano in possesso, tra l’altro, di attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
- i suddetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale;
Preso atto che:
- nella deliberazione n. 692 del 06/07/2023 del direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, di nomina del direttore sanitario aziendale in carica, è scritto che, «ai sensi della più volte sopra richiamata normativa, il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo fra i soggetti iscritti negli appositi elenchi regionali di idonei di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171», ma ivi non è precisato in quale elenco regionale degli idonei alla carica di Direttore sanitario fosse iscritta la dottoressa ----------;
- le figure di direttore sanitario e direttore sociosanitario sono distinte oltre che dalla lettera della legge, segnatamente dall’art. 3 del Decreto legislativo numero 171/2016, per come riassunto in una scheda informativa generale della Regione Lombardia, presente al link abbreviato https://tinyurl.com/tyrf2pxc;
oltretutto, in Calabria non esistono leggi regionali istitutive di Aziende sociosanitarie territoriali;
Tutto ciò premesso e considerato INTERROGA il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:
1. se l’incaricata quale direttrice sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria fosse,
all’atto della propria nomina, in possesso di attestato rilasciato all’esito del previsto, riconosciuto corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, essenziale per l’iscrizione negli elenchi regionali degli idonei alla carica di Direttore sanitario di azienda pubblica;
2. in quale elenco regionale degli idonei alla carica di Direttore sanitario di azienda pubblica era iscritta la professionista appena prima della nomina a direttrice sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria;
3. se la nomina in predicato sia stata effettuata dalla direttrice dell’Asp di Reggio Calabria sulla scorta dell’iscrizione del candidato selezionato a un elenco degli idonei alla carica di Direttore sociosanitario, ritenendola egualmente valida per l’assegnazione dell’incarico di Direttore sanitario aziendale;
4. quali sono le ragioni per cui nella deliberazione n. 735/2024, è stato
utilizzato, senza alcuna argomentazione, il termine «impossibilità», situazione in virtù della quale la direttrice sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria è
stata sostituita, quale componente della Commissione concorsuale di cui in premessa, dal direttore sanitario in carica dell’Asp di Catanzaro;
5. se ritenga legittima la deliberazione n. 735/2024 o se ritenga che vi siano
argomenti per annullarla in autotutela.
01/10/2024
G. MURACA