Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
- l’analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.) ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati, consentendo un miglioramento della qualità della vita del minore;
- questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche (evidence-based), riconosciute a livello internazionale, che dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto l’A.B.A. è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell’abilità di linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi;
- il trattamento in questione rientra a norma dell’articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge n. 134 del 18 agosto 2015 tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale;
- il minore ha diritto alla definizione di un Piano Individualizzato, costituzionalmente garantito dal diritto alla salute, che tenga conto del diverso livello di gravità del Disturbo dello Spettro Autistico e che tale inalienabile diritto non debba essere sacrificato o compromesso dalla discrezionalità amministrativa dell’Ente Sanitario;
- tante famiglie calabresi hanno riscontrato innumerevoli difficoltà ad accedere ad una tutela adeguata per i propri figli, trovandosi costrette a rivolgersi al Giudice Amministrativo che soventemente riconosceva sul piano giuridico l’ammissibilità dei diversi punti inerenti il trattamento per l’Autismo;
Considerato che:
- il trattamento riabilitativo A.B.A. produce enormi benefici per il minore in condizione di Autismo ma risulta essere molto oneroso per la maggior parte delle famiglie interessate;
- il suddetto trattamento non è fornito da tutti i Distretti Sanitari Calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture e/o a singoli professionisti che erogano tale trattamento;
- la maggior parte delle famiglie ha avviato azioni giuridiche citando in causa le ASP calabresi;
- la Giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel riconoscere che il Servizio Sanitario Nazionale debba farsi carico direttamente del trattamento, ovvero, indirettamente prevedendo specifiche procedure di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie (Tribunale di Cosenza, Sent. N.272/2021;
Tribunale di Catanzaro, Sent. N.125/2022;
Corte di Appello Roma, Sent. N.4150/2021;
Consiglio di Stato, Sent. N.8708/2023);
- l’ASP di Cosenza con delibera n.1855 del 21 agosto 2024 ha ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese per il trattamento A.B.A. a favore di una famiglia residente nel territorio del citato Distretto;
tutto ciò premesso e considerato
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente, anche nella qualità di Commissario ad Acta della Sanità calabrese, ad adottare ogni provvedimento necessario, affinché i Direttori Generali e i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali calabresi procedano alla ricognizione delle prestazioni del trattamento A.B.A. non ancora rimborsate, a far data dell’inserimento tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e successivamente procedere al pagamento alle famiglie aventi diritto.
20/02/2025
P. MOLINARO, L. DE FRANCESCO, S. MANNARINO, A. MONTUORO