Contenuto essenziale
L'obbiettivo della legge è di assicurare nuove forme di assistenza sanitaria, precisamente l'articolo 1 della suddetta legge dispone l'integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11 (Piano regionale della salute 2004 -2006), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. Al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, vengono individuate, ove necessarie nel rispetto del criterio geo-demografìco e socio-economico, le seguenti strutture e organizzazioni distrettuali, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui la stessa abbia fissato la propria
dimora abituale:
a) la casa di continuità, da intendersi quale struttura fisica garante
dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da personale dipendente e comunque a disposizione del sistema della salute pubblico, anche in regime convenzionale;
b) l'ospedale di comunità, da intendersi quale struttura sanitaria fissa della rete territoriale, prevalentemente infermieristica, a ricovero breve destinato a pazienti cui necessitano trattamenti sanitari di media e bassa intensità clinica comportanti degenze brevi;
c) la centrale operativa territoriale, da intendersi quale strumento
organizzativo per la corretta presa in carico dell'individuo bisognoso di ricorrere alle cure del sistema della salute e per il monitoraggio continuo dei residenti stanziali.”.
Destinatari
Benefici
-
Nuove forme di assistenza sanitaria, assicurando l'esigibilità sociale della missione assistenziale dei distretti sanitari.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.